Diffamazione a mezzo stampa - Ordine dei giornalisti Lombardia

Transcript

Diffamazione a mezzo stampa - Ordine dei giornalisti Lombardia
D O S S IGennaio
E RFebbraioDMarzo
I 2007T A B L O I D
Relazione sulle sentenze emesse
dalla Corte d’Appello penale di Milano
nel triennio 2003-2005
Diffamazione
a mezzo stampa
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A cura di Sabrina Peron ed Emilio Galbiati
avvocati in Milano
Allegato al numero 1-2 di Ordine Tabloid 1 - 2 - 3 . Gennaio/Febbraio/Marzo 2007
I
Milano Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, considerato
l’interesse suscitato dalle ricerche svolte in questi anni sulle sentenze emesse dal
Foro Ambrosiano in materia di diffamazione tramite mass-media, rende noto che è
stata ultimata una nuova ricerca riguardante le sentenze emesse nel triennio 20032005 dalla Corte d’Appello Penale di Milano.
Tale ricerca, svolta dagli avvocati Sabrina Peron ed Emilio Galbiati del Foro di Milano,
è giudicata positivamente dal dott. Giuseppe Grechi, Presidente della Corte d’Appello
di Milano, che ha autorizzato le Cancellerie al rilascio di copie delle sentenze nel
rispetto della normativa in materia di privacy.
Alcuni dei dati più significativi che sono emersi:
■ numero sentenze: nel triennio 2003-2005, la Corte d’Appello penale ha emesso
195 sentenze in materia di diffamazione tramite mass-media;
■ durata del procedimento: la durata del processo penale di secondo grado (calcolato dalla data di deposito della sentenza di I° grado e quella di deposito della sentenza di II° grado) è di oltre di tre anni e mezzo. Mentre il lasso di tempo intercorrente tra
la data di pubblicazione del “pezzo” incriminato e quella di deposito della sentenza di
II° grado è di oltre 7 anni e mezzo;
■ tipologia di testata: i procedimenti penali hanno visto coinvolti vari tipi di testate
nella seguente misura percentuale:
-
quotidiani nazionali 72%
periodici 21%
reti televisive 5%
quotidiani locali 2%
■ tipologia articoli diffamatori: i più colpiti da querela per diffamazione sono gli articoli di cronaca (nel 44% dei casi), quindi gli articoli di critica (40%) ed infine le interviste (per il restante 16% dei casi);
■ percentuali accoglimento/rigetto: nel 31% dei casi è stata dichiarata l’improcedibilità del giudizio per prescrizione del reato / decesso dell’imputato (25%) o per avvenuta remissione di querela (6%); mentre nel restante 69% la Corte ha provveduto sul
merito della fattispecie, per la maggior parte, rigettando l’appello e confermando il I°
grado (41%) e, solo in misura minore (28%), accogliendo l’impugnazione con riforma
del I° grado (per riforma si intende la modifica delle statuizioni, che in qualche occasione si è concretizzata nel loro inasprimento, in altre nella loro riduzione oppure,
nella loro revoca integrale);
■ professione delle parti offese: tra le persone offese sono prevalentemente emerse le seguenti categorie professionali:
- privati 21%
- politici 19%
- magistrati 19%
■ condanne: la pena della reclusione è stata comminata in un unico caso (nel quale
peraltro la reclusione è stata ridotta da 24 mesi a 4 mesi e 15 gg.); le restanti sentenze hanno disposto la pena della multa, che nell’85% dei casi è stata inferiore ad
euro1.000,00 e, nel restante 15%, non ha superato euro.1.500,00;
■ risarcimento danni: in caso di condanna, in media, a favore di ciascun danneggiato, sono stati riconosciuti in via provvisionale euro 13.399,38.
Statuendo in via definitiva, invece, sempre a favore di ciascun danneggiato:
- sono stati riconosciuti e liquidati danni morali in misura pari, in media, a euro
6.975,56 (va detto però che escludendo dal campione una sentenza contenente
statuizioni di condanna a favore di ben 56 parti civili, la predetta media potrebbe calcolarsi in euro 14.339,27);
2
- è stata comminata la sanzione civile in misura pari, sempre in media, a euro
3.297,21.
Infine, nel 59% dei casi le parti hanno scelto di adire la Corte di Cassazione.
CORTE D’APPELLO PENALE DI MILANO - Diffamazione tramite mass-media. Esaminate 195 sentenze del periodo 2003/2005
Giornalisti alla sbarra:
la condanna non è scontata
Su incarico del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti
della Lombardia, sono state prese in esame tutte le sentenze
emesse dalla Corte d’Appello penale di Milano, in materia di
diffamazione a mezzo stampa o, più in generale, per il tramite
dei mass-media, nel triennio 2003-2005.
Per svolgere questa ricerca è stata decisiva la collaborazione
da parte del Presidente della Corte d’Appello di Milano,
dott. Giuseppe Grechi. Le sentenze sono
state reperite grazie all’ausilio delle Cancellerie.
Le copie delle sentenze - per rispetto delle normative vigenti in
materia di privacy - sono state rilasciate senza indicazione dei
nomi delle parti e per ogni copia sono stati versati i relativi diritti.
Sono state esaminate complessivamente 195 sentenze, per ciascuna delle quali
sono stati estrapolati i seguenti dati:
■ data in cui è apparso l’articolo e/o la pubblicazione diffamatoria;
■ data in cui è stata emessa la sentenza e data del relativo deposito;
■ foro competente in primo grado;
■ testate coinvolte;
■ professione del diffamato;
■ tipologia dell’articolo diffamatorio (cronaca, critica, intervista);
■ esito: accoglimento o meno dell’appello ed in quale misura;
■ spese legali liquidate.
Ove possibile, i dati raccolti sono stati elaborati e sintetizzati in forma di grafico.
Di seguito esponiamo i risultati della ricerca da noi condotta.
3
4
1
Il quadro
della situazione
1) Tempistica
Il primo dato significativo che ci è parso opportuno calcolare, concerne la durata media del
processo penale di secondo grado.
Poiché le sentenze generalmente non riportano
la data di proposizione dell’appello, è stato
computato il lasso temporale intercorrente tra il
deposito (pubblicazione) della sentenza di primo
grado ed il deposito (pubblicazione) della sentenza di secondo grado, pari in media a circa 1.331
giorni (oltre 3 anni e mezzo).
Inoltre abbiamo ritenuto interessante prendere in
considerazione l’arco temporale che intercorre tra
la data di pubblicazione del “pezzo” incriminato e
quella di deposito della sentenza di secondo grado. Analizzando i dati portati da un campione
complessivo di 190 sentenze, è emerso, che le
pronunzie di secondo grado sono rese disponibili,
in media, circa 2.776 giorni dopo la diffusione
della notizia (vale a dire a distanza di oltre 7 anni
e mezzo).
2) Foro competente in primo grado
Abbiamo quindi considerato il profilo della competenza territoriale, per identificare i fori che - nell’ambito della circoscrizione della Corte d’Appello di
Milano - hanno pronunciato le sentenze oggetto di
appello.
Ne è emerso che le sentenze appellate sono state
rese nel 54% dei casi dal Tribunale di Monza e nel
39% dei casi dal Tribunale di Milano: il residuo 7% è
ripartito tra i Tribunali di Como (3%), Lecco (1%),
Varese (1%), Vigevano (1%) e Voghera (1%).
Percentuali foro competente giudizio di primo grado
Milano
39%
Como
3%
Varese
1%
Voghera
1%
Lecco
1%
Monza
54%
3) Testate
Vigevano
1%
Percentuali testate / volantini / libri
volantini
2%
testate
96%
libri
2%
I giudizi di appello dei
procedimenti penali esaminati hanno prevalentemente coinvolto testate giornalistiche (96% dei casi):
hanno invece riguardato la
diffusione di volantini nel
2% dei casi e la pubblicazione di libri nel restante
2% dei casi.
5
Riguardo alla tipologia delle testate giornalistiche
coinvolte, sono emersi i seguenti dati:
• quotidiani nazionali per il 72%;
• quotidiani locali per il 2%;
• periodici per il 21%;
• reti televisive per il 5%.
Tipologia di testate
reti televisive
5%
periodici
21%
Percentuali richiesta pubblicazione sentenza
il Giornale
31%
altre testate (1)
13%
quotidiani locali
2%
Panorama
11%
la Repubblica
11%
l’Unità
1%
il Cittadino
1%
la provincia
di Sondrio
1%
Nel triennio 2003 - 2005, le testate su cui sono stati
pubblicati articoli che hanno dato origine a procedimenti penali in appello sono state le seguenti:
Il Giornale (31%), Panorama (11%), la Repubblica
(9%), Corriere della Sera (8%), la Padania (5%),
Mediaset R.T.I. (4%), L’Indipendente (4%), MF Milano Finanza (2%), l’Avvenire (2%), Oggi (2%), Il
Borghese (2%), Il Giorno (2%), Il Cittadino (1%), La
Provincia di Sondrio (1%), la Gazzetta dello Sport
(1%), l’Unità (1%), il Foglio (1%), altre testate con
un solo caso per ciascuna (13%).
Corriere della Sera
9%
il Giorno
2%
Oggi
2%
MF Milano
la Padania
Finanza
8%
2%
l’Indipendente
il Borghese
4%
2%
Mediaset - RTI
4%
l’Avvenire
la Gazzetta
2%
dello Sport
1%
Di seguito riportiamo i grafici
relativi alle percentuali ed al
numero dei procedimenti
relativi alle singole testate.
(1) Visto, Tuttosport, T.R.E.
TV, Settegiorni, Sette, RAI,
Qui Ornago,
Prima Comunicazione,
Libero, L’Europeo,
la Provincia di Como,
la Prealpina, Il Mondo,
Il Lunedì,
il Giornale di Lecco,
il Diario,
Flash Art, Eva Tremila
Express, Cronaca Vera,
Costruire,
Armi e Tiro, Antenna 3.
Testate
60
53
50
40
30
22
20
19
16
13
10
8
7
6
4
3
3
3
3
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(1
)
il Foglio
1%
quotidiani nazionali
72%
4) Professione della parte offesa in primo grado
Anche in questa ricerca sono
stati enucleati i dati relativi
alla professione dei soggetti
interessati dalla diffamazione
a mezzo stampa (tecnicamente le parti offese).
Dalla ricerca effettuata sono
emersi i seguenti dati:
• 21% privati, vale a dire
soggetti in cui la fattispecie
diffamatoria non ha investito
o interessato l’attività
professionale;
• 19% magistrati;
• 19% politici;
• 9% amministratori
di persone giuridiche;
• 8% persone giuridiche;
•
•
•
•
•
•
1% sportivi;
1% poliziotti;
1% pubblici dipendenti; (1)
1% professori universitari;
1% militari;
1% artisti
Percentuali professione parte offesa
magistrati
19%
privati
21%
politici
19%
artisti
1%
militari
1%
amministratori
persone guiridiche
9%
persone guiridiche
8%
professori universitari
1%
pubblici dipendenti (1) sportivi
1%
1%
6
•
•
•
•
•
•
4% imprenditori;
3% dirigenti P.A.;
3% giornalisti;
3% professionisti;
3% avvocati;
2% medici;
poliziotti
1%
medici
2%
avvocati
3%
professionisti
3%
giornalisti
3%
imprenditori
4%
dirigenti P.A.
3%
(1) Si noti, che due procedimenti per diffamazione
sono stati promossi rispettivamente da 56 vigili urbani e da 26 ufficiali giudiziari: in entrambi casi, poiché
agivano non uti singuli ma
quali componenti di un
gruppo professionale, si è
ritenuto più corretto computare ciascun gruppo come
un unico soggetto.
Professione parte offesa
60
50
49
44
44
40
30
20
19
9
10
7
6
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20
5) Tipologia articoli e/o servizi diffamatori
Percentuali tipologia articoli diffamatori
intervista
16%
cronaca
44%
La maggior parte dei procedimenti penali di appello
per diffamazione nel triennio 2003 - 2005 riguarda
articoli di cronaca (44%): i “pezzi” di critica invece
sono stati pari al 40% e le interviste al 16%.
critica
40%
6) L’impugnazione della sentenza di primo grado
PM + parte civile
2%
Percentuali appellanti
condanne in 1° grado
70%
PM
1%
parte civile
21%
condannato + parte civile
4%
condannato + PM
2%
7) Esito del giudizio di appello
Percentuali accoglimento / rigetto
remissione di querela
1%
prescrizione / decesso
imputato
25%
Veniamo ora alla individuazione degli appellanti.
Si osserva anzitutto che nel 76% dei casi l’appello è
stato proposto dal giornalista, direttore o intervistato, condannati in primo grado: più specificamente
nel 70% i condannati sono stati gli unici appellanti,
mentre nell’ulteriore 6% hanno proposto appello,
oltre ai suddetti, anche il PM (4%) e/o la parte civile
(2%), con richieste naturalmente opposte.
Solo nel residuo 24% dei casi l’appello è stato
proposto, avverso una sentenza di assoluzione, da
parte del PM e/o della parte civile (da soli rispettivamente nell’1% e 21% e congiuntamente nel restante 2% dei casi).
rigetto e conferma
41%
accoglimento e riforma
28%
Dall’esame delle sentenze pronunziate dalla Corte
d’Appello Penale nel triennio 2003-2005, sono emersi i seguenti risultati: - nel 31% dei casi il procedimento penale si è risolto con un provvedimento che, investendo questioni meramente procedurali, ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio per prescrizione del
reato / decesso dell’imputato (25%) o remissione di
querela (6%); - nel restante 69% dei casi la Corte
invece ha provveduto deliberando sul merito della
fattispecie: a tale proposito il 41% delle sentenze
hanno rigettato l’appello confermando il I grado,
mentre nel 28% dei casi l’appello è stato accolto con
riforma del I grado (per riforma della sentenza si
intende la modifica delle statuizioni, che in qualche
occasione si è concretizzata nel loro inasprimento, in
altre nella loro riduzione o, addirittura, nella loro revoca integrale).
Le predette percentuali subiscono alcune significative variazioni a seconda della tipologia degli articoli e/o dei servizi diffamatori.
Con particolare riferimento alle pronunzie di accoglimento dell’appello nel merito si noti che la loro
percentuale varia dal 22% per articoli di cronaca, al
33% per i “pezzi” di critica”, fino a raggiungere il
38% per interviste.
Cronaca: percentuali accoglimento / rigetto
remissione di querela
6%
rigetto e conferma
42%
prescrizione / decesso
dell’imputato
30%
accoglimento e riforma
22%
Critica: percentuali accoglimento / rigetto
remissione di querela
4%
rigetto e conferma
prescrizione / decesso
48%
dell’imputato
15%
Intervista: percentuali accoglimento / rigetto
remissione di querela
9%
prescrizione / decesso
dell’imputato
25%
accoglimento e riforma
33%
accoglimento e riforma
38%
Veniamo ora all’analisi del contenuto delle sentenze di merito:
- con riferimento alle pronunzie con cui ha rigettato
l’impugnazione (41%), la Corte d’Appello ha confermato sentenze di condanna nel 53% dei casi ed ha
confermato sentenze di assoluzione nel restante
47%.
- con riguardo invece alle pronunzie con cui ha
accolto l’impugnazione (28%), la Corte d’Appello
ha riformato le statuizioni di primo grado, condan-
nando gli imputati nel 45% dei casi e assolvendoli
nel restante 55%.
In altre parole, sembra potersi enucleare un dato
tendenziale, secondo cui:
• il rigetto investe in misura pressoché paritaria
(confermandole) sentenze di condanna e sentenze
di assoluzione in primo grado;
• l’accoglimento invece produce prevalentemente
effetti assolutori (ferma restando, anche in caso di
condanna la possibilità di riduzioni delle pene).
Pronunzie di rigetto (nel merito)
percentuali assoluzione / condanna
Pronunzie di accoglimento (nel merito)
percentuali assoluzione / condanna
assoluzione
47%
8
rigetto e conferma
28%
condanna
53%
condanna
45%
assoluzione
55%
Con specifico riguardo alle pronunzie contenenti
statuizioni di condanna, i dati più significativi possono sintetizzarsi come segue.
In tutte le 41 sentenze del campione, in cui la Corte
ha rigettato l’appello, la condanna di primo grado,
confermata in secondo grado, è stata alla sola
multa.
Per quanto concerne invece le 19 sentenze del
campione in cui la Corte, pur accogliendo l’appello,
ha comunque pronunziato la condanna degli imputati, si sono rilevati i seguenti dati:
- in 18 casi sono state comminate agli imputati solo
multe;
- in un solo caso è stata comminata la reclusione
(con riduzione della pena detentiva da 24 mesi a 4
mesi e 15 gg.).
Per completezza i dati di cui sopra sono stati ulteriormente approfonditi.
Ne è emerso innanzitutto che l’entità media delle
multe comminate attraverso tutte le predette sentenze di condanna:
- nell’85% dei casi è stata inferiore a euro 1.000,00;
- nel restante 15% dei casi non ha superato
euro 1.500,00.
Percentuali entità della multa
nelle sentenze di condanna
oltre a euro 1.500,00
15%
fino a euro 1.000,00
85%
Quanto agli effetti concreti dell’accoglimento dell’appello, anche in caso di condanna, si osservi che le
sentenze di primo grado oggetto di riforma, prevedevano condanna alla sola multa nel 72% dei casi,
alla sola reclusione nel 20%, alla multa ed alla
reclusione insieme nel restante 8%: le sentenze di
secondo grado, invece hanno previsto la sola multa
nel 96% dei casi e la sola reclusione nel restante
4%.
Tipologia condanna del provvedimento
di primo grado nelle sentenze
di accoglimento e condanna in appello
Tipologia condanna nelle sentenze
di accoglimento e condanna in appello
multa + reclusione
8%
reclusione
4%
reclusione
20%
multa + reclusione
0%
multa
72%
multa
96%
9
Sempre con riguardo agli effetti concreti dell’appello, anche in caso di condanna, abbiamo potuto rilevare una lieve riduzione del valore medio delle
multe sia per i giornalisti sia per il direttore responsabile.
Multa: valori medi delle condanne (nelle sentenze di accoglimento)
900.00
800.00
762,11
700.00
629,97
600.00
488,58
500.00
416,64
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
1° grado
media multa giornalista
2° grado
media multa direttore
Da ultimo sono stati oggetto di esame i provvedimenti civilistici di natura risarcitoria, che costituiscono corollario della pronunzia penale.
Esaminando il campione di 98 sentenze (sia di
rigetto sia di accoglimento) che contengono statuizioni civili è emerso che:
- la Corte ha riconosciuto e direttamente provveduto alla liquidazione dei danni (e segnatamente dei
soli danni morali) nel 35% dei casi: per il restante
65% ha invece liquidato una somma in via provvisionale (59%) o ha disposto la liquidazione in separato giudizio da instaurarsi in sede civile (6%);
- la Corte ha accolto la richiesta di condanna al
pagamento della sanzione pecuniaria (ex art. 12
L. 47/1948), solo nel 35% dei casi;
- quanto alla richiesta di condanna alla pubblicazione della sentenza, la Corte ha accolto la
domanda solo nel 47% dei casi.
Sanzione pecuniaria
Percentuale condanna risarcimento danni
separato giudizio
6%
provvisionale
59%
Pubblicazione
sì
47%
sì
35%
10
no
65%
danni (morali)
35%
no
53%
Infine, laddove le condanne sono state disposte in
misura determinata, abbiamo potuto calcolare il
dato relativo all’entità media delle diverse tipologie
sanzionatorie:
■ con riguardo alle condanne al risarcimento dei
danni (morali) la media delle somme liquidate a
favore di ciascun singolo danneggiato è risultata
pari a euro 6.975,56 (campione 30 sentenze): si
noti che escludendo dal campione una sentenza
contenente statuizioni di condanna a favore di ben
56 parti civili (vigili urbani), la predetta media potrebbe calcolarsi in euro 14.339,27;
■ quanto alle condanne al pagamento della
sanzione civile la media delle somme liquidate a
favore di ciascun singolo diffamato è risultata pari a
euro 3.297,21 (campione 25 sentenze);
Statuizioni civili: percentuali
accoglimento / rigetto dell’appello
■ infine, la media delle condanne in via provvisionale a favore di ciascun singolo danneggiato è pari
a euro 13.399,38 (campione 46 sentenze).
Per completezza di indagine, abbiamo verificato che
la richiesta di riforma delle statuizioni civili relative al
risarcimento dei danni, alla liquidazione della sanzione pecuniaria e alla pubblicazione della sentenza è stata accolta nel 30% dei casi.
In tali occasioni peraltro, la Corte ha prevalentemente revocato ogni previsione di condanna (68%): nel
22% dei casi ha disposto la sola riduzione dell’entità del risarcimento e nel residuo 10% ha invece
incrementato la misura della condanna.
Statuizioni civili: percentuali revoca / riduzione /
aumento in caso di accoglimento dell’appello
accoglimento e riforma
30%
aumento
10%
riduzione
22%
rigetto e conferma
70%
Nel giudizio penale le spese del procedimento (a
favore dello Stato) sono poste a carico dell’imputato
non solo in caso di condanna, ma anche nel caso
di rimessione di querela.
Le spese legali liquidate invece dalla Corte d’Appello a favore della parte (imputato o parte civile) vittoriosa all’esito del giudizio, ammontano in media a
euro 5.174,60 in caso di condanna alle spese dei
due gradi di giudizio (campione 9 sentenze) e ad
euro 1.800,76, per il solo grado di appello (campione 76 sentenze).
Da ultimo, abbiamo ritenuto significativo verificare
in quale misura percentuale le sentenze esaminate
siano state impugnate con la proposizione di ricorso avanti la Corte di Cassazione: dal campione di
176 sentenze dalle quali poteva ricavarsi tale dato,
è emerso che nella maggioranza dei casi (59%) le
parti scelgono di adire la Corte di Cassazione.
revoca
68%
Percentuali di proposizione del ricorso
per cassazione
no
41%
sì
59%
11
2
Considerazioni
conclusive in diritto
Ai fini di una migliore comprensione dei dati statistici esposti, abbiamo ritenuto opportuno
compiere anche la disamina delle motivazioni in diritto rese nelle sentenze esaminate.
a) Questioni preliminari e procedurali
Esaminiamo anzitutto alcune tematiche di natura strettamente processuale, ma che possono
incidere in modo rilevante sull’esito del giudizio.
Querela
Premesso che la mancata indicazione, in sede
di querela e di costituzione di parte civile, delle
modalità con le quali la persona offesa è venuta a conoscenza dell’articolo, “è elemento
neutro, non sussistendo alcun onere di indicazione in proposito” (CdA penale 16/03/05 31/03/05, n. 1639), si conferma peraltro il principio che il “termine perentorio dei tre mesi, di
cui all’art. 124 c.p.p., decorre solo dal momento della effettiva, diretta, precisa e completa
conoscenza dei fatti e non già dal precedente
momento di semplice dubbio o sospetto” (CdA
Penale 04/02/04 - 22/03/04, n. 606).
La Corte ha inoltre avuto modo di precisare
che “la mancata identificazione da parte
dell’autorità ricevente, del soggetto che
presenta la querela, non genera invalidità
dell’atto allorché risulti altrimenti certo che il
proponente è il soggetto legittimato a proporla, come nel caso in cui tale certezza sia assicurata dalla successiva rituale costituzione di
parte civile” (CdA penale 18/02/04 - 16/06/04,
n. 885). A ciò si aggiunga, da un lato, che “la
qualificazione giuridica di un atto come querela deve essere effettuata secondo il suo contenuto intrinseco” e, dall’altro, che “il reato di
omesso controllo, ai sensi dell’art. 57 c.p.,
costituisce una ipotesi delittuosa autonoma”
per cui è necessaria un’esplicita querela al
riguardo (v. CdA penale 19/11/04 - 20/12/04,
n. 4467).
Legittimazione attiva
12
Tutte le volte in cui nell’articolo manchi l’indicazione nominativa della persona offesa, si
ritiene che questa possa agevolmente riconoscersi nel caso in cui vi siano dei riferimenti
specifici alla sua posizione. Sul punto, a titolo
esemplificativo:
• la Corte ha ritenuto identificabile la persona
offesa, nel caso di un articolo ove, pur difettando espliciti riferimenti al nome del querelante
(un magistrato N.d.R.), “era evidente che
intendeva riferirsi alla sua persona, data la
posizione di vertice da questi rivestita e la forte
impronta data all’attività giudiziaria del suo ufficio (CdA penale 01/06/05 - 24/10/05, n. 2665);
• in una diversa fattispecie, in cui era stata
presa di mira una “generalizzata categoria” di
soggetti, intesi come “corpo amministrativo”, si
è ritenuto che “il diritto di proporre querela
poteva individuarsi in capo al rappresentante
del corpo stesso” (CdA penale 17/11/04 25/11/04, n. 4405).
Infine, nell’ipotesi in cui manchi l’offesa ad
una persona determinata o determinabile, il
reato di diffamazione è inconfigurabile (cfr.
CdA penale 25/02/05 - 09/03/05, n. 992, in una
fattispecie nella quale dalla lettura dell’articolo
non emergeva alcun riferimento ai querelanti
individualmente, con conseguente difetto di
legittimazione a proporre querela: difatti l’unico
chiaro riferimento era ad una struttura ospedaliera e, dunque, solo questa, per il tramite dei
propri rappresentanti, avrebbe potuto esercitare il diritto di querela).
Competenza territoriale
In materia di competenza territoriale, vige il
principio che la competenza si radica nella
circoscrizione del Tribunale in cui ha sede lo
stampatore, perché in esso per la prima volta
la notizia diffamatoria diviene pubblica e, quindi, idonea a pregiudicare l’altrui diritto.
Ciò posto, viene in rilievo una fattispecie particolare relativa ad un giornale stampato in due
diverse tipografie (Roma e Milano).
Pur accertando che la tipografia di Roma
aveva concluso le operazioni di stampa poco
prima di quella di Milano, la Corte ha reputato
tale elemento non decisivo, posto che il “non
eccessivo intervallo temporale” sussistente tra
i rispettivi momenti di conclusione delle operazioni di stampa non fa del tutto escludere l’ipotesi che, in concreto, la prima diffusione all’esterno della tipografia sia avvenuta a Milano:
ritenuta così l’impossibilità di determinare in
quale dei due luoghi il reato si sia perfezionato
per primo, il giudice competente va individuato
ricorrendo ai criteri suppletivi di cui all’art. 9
comma 3 c.p.p., ossia il luogo in cui la notizia
di reato è stata iscritta per prima (v. CdA penale 01/07/05 - 29/08/05, n. 3239: in questa
sentenza la Corte ha confermato la posizione
assunta dal Tribunale di Milano, osservando
inoltre che la persona offesa può solo sapere
sulla base delle indicazioni d’obbligo dove si
trova lo stampatore e, se gli stampatori sono
più di uno, può scegliere una Procura dove
presentare querela, ma poi la scelta del Tribunale competente è sempre rimessa alla valutazione dell’autorità giudiziaria. Il giornale,
comunque, per cautelarsi nel caso di più stampatori può predisporre una procedura per cui
venga annotata l’uscita delle copie dallo stabilimento dello stampatore stesso per essere
avviato alla diffusione).
Nel diverso caso di “reati di diffamazione
commessi a mezzo trasmissioni televisive
con attribuzione di un fatto determinato, si
impone, invece, l’applicazione del comma IV
dell’art. 30 L. 223/1990, che indica nell’organo
giudiziario nel cui circondario ha residenza la
parte offesa quello competente a decidere la
controversia” (CdA penale 04/02/04 22/03/04, n. 606).
Prescrizione
Deve anzitutto evidenziarsi che “al fine di stabilire il termine di prescrizione di un reato occorre fare riferimento non al reato come fattispecie criminosa astrattamente prevista dalla
norma, ma, invece, alla fattispecie criminosa
nella concreta e specifica configurazione finale accertata dal giudice in sentenza, a seguito
dell’applicazione di eventuali circostanze
aggravanti o attenuanti e del relativo giudizio
di comparazione” (CdA penale, 07/03/03 11/03/03, n. 1128: in termini identici 12/11/03 27/11/03, n. 4798).
Si noti comunque che per la diffamazione a
mezzo stampa, “il termine massimo di
prescrizione è di sette anni e sei mesi, ai
sensi degli artt. 157 n. 4 e 160 c.p.: a tale termine peraltro vanno sommati i periodi di sospensione del dibattimento per impedimento del
difensore dell’imputato ai sensi dell’art. 159
c.p.” (CdA penale, 19/11/04 - 20/12/04, n.
4467; si veda anche CdA penale, 22/06/05 18/07/05, n. 3041: “il reato è prescritto perché
dalla pubblicazione dell’articolo sono decorsi
più di sette anni e mezzo, termine massimo
previsto (…), la Corte deve però decidere sugli
effetti civili ai sensi dell’art. 578 cp.c.”).
In tema di atti interruttivi della prescrizione,
“l’elencazione contenuta nell’art.160 c.p. ha
carattere tassativo, per cui l’interruzione si
realizza solo a seguito del compimento degli
specifici atti indicati nella norma citata, sussistendo il divieto di interpretazione analogica in
malam partem in materia di diritto penale
sostanziale stabilito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale” (CdA penale
19/03/03 - 31/03/03, n. 1325): inoltre “la
sospensione o il rinvio del procedimento o del
dibattimento hanno effetti sospensivi della
prescrizione, anche se l’imputato non è detenuto, quando siano disposti per impedimento
dell’imputato o del suo difensore, ovvero su
loro richiesta, salvo quando siano motivati da
esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa”
(CdA penale 27/10/03 - 29/11/03, n. 4446).
Merita peraltro di essere ricordato che la
prescrizione del reato può essere rinunziata
dall’imputato (v. CdA penale, 06/02/04 05/05/04, n. 665, ove richiama la sentenza
della Corte Costituzione 31.05.1990, n. 275,
che ha sancito l’illegittimità costituzionale
dell’art. 57 c.p. nella parte in cui non prevede
che la prescrizione del reato può essere rinunziata dall’imputato).
Ciò premesso, quando ricorrano le condizioni
di operatività della prescrizione e, quindi, “in
presenza di una causa estintiva del reato, il
giudice è legittimato a pronunciare sentenza di
assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., solo
nel caso in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto o la responsabilità
dell’imputato, emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile (CdA penale,
30/01/04 - 13/02/04, n. 547, nonché CdA penale, 09/03/05 - 18/03/05, n. 1192, in una fattispecie in cui l’esame degli atti non consentivano di constatare con evidenza l’insussistenza
del fatto o l’assenza di responsabilità degli
imputati).
Infine, una volta accertata l’estinzione del reato
per prescrizione, al giudice di primo grado non
è dato statuire sugli interessi civili della persona offesa: questa attribuzione è riservata solo
al giudice di appello che può confermare le
statuizioni civili nel caso di prescrizione intervenuta dopo la sentenza di condanna in primo
grado (v. CdA penale 12/01/05 - 27/01/05, n.
100).
Articolo 68 Costituzione
La causa esimente speciale “di cui all’art. 68,
comma 1, della Costituzione (relativa alle
opinioni espresse da un parlamentare
nell’esercizio delle sue funzioni), può essere dichiarata dalla camera di appartenenza del
parlamentare in qualsiasi momento”: pertanto,
in sede processuale, “di fronte alla delibera
della Camera che riconosce l’insindacabilità
delle opinioni espresse dal parlamentare, il
giudice deve applicare la causa di non punibilità salvo che intenda sollevare conflitto di attribuzione per vizi in procedendo o per l’arbitrarietà o non plausibilità della valutazione del
nesso funzionale tra le espressioni ritenute
diffamatorie e le prerogative parlamentari”
(CdA penale 08/01/2004 - 30/01/2004, n. 86).
Per poter qualificare le dichiarazioni rese da
un parlamentare, al di fuori dell’esercizio
di attività funzionale alla sua qualità di
membro di una Camera, come espressioni
rientranti nella garanzia dell’art. 68 Cost., non
basta la semplice comunanza di argomenti,
né la semplice riconducibilità ad un medesimo contesto politico. In particolare, affinché
le dichiarazioni rese extra moenia possano
esser qualificate come divulgative all’esterno
di attività parlamentari, è necessaria una
sostanziale corrispondenza di significato con
opinioni già espresse o contestualmente
espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari tipiche (v. CdA penale 01/06/05 24/10/05, n. 2665 in una fattispecie in cui l’articolo pubblicato, al di là della coincidenza
solo parziale delle espressioni usate, corri-
13
spondeva nella sostanza allo spirito dell’intervento reso da un onorevole e ne riproduceva fedelmente il pensiero).
Sul punto si ricorda anche CdA penale
26/04/04 - 13/07/04, n. 1867, secondo la
quale, peraltro, “con la nuova legge n. 140/03
è stato recepito e consolidato il principio
giurisprudenziale secondo cui le opinioni
espresse extra moenia dai parlamentari non
sono escluse dal vaglio di sindacabilità,
anche al di là del loro diretto collegamento
con gli atti parlamentari in senso tipico”.
b) Elementi del reato
Nel merito, le sentenze esaminate contengono interessanti statuizioni in ordine alla fattispecie della diffamazione sotto il profilo oggettivo (lesione del diritto del diffamato) e soggettivo (dolo del diffamante).
Diffamatorietà
Anzitutto, occorre premettere che l’onore o la
reputazione sono la dignità, l’opinione o la
stima di cui un individuo gode, rispettivamente, come individuo in sé ed in seno alla società, per carattere, ingegno, abilità professionale, e anche qualità fisiche o altri attributi personali.
A questo proposito si noti che “la lesione del
diritto a non vedere alterato il proprio patrimonio personale, intellettuale e professionale può
assumere concreta rilevanza ai fini penalistici,
solo quando alla lesione in questione si
pervenga attraverso specifica offesa alla reputazione e all’onore e non automaticamente
ogni qualvolta si realizzi un travisamento della
identità personale del soggetto passivo” (CdA
penale 07/05/04 - 22/06/04, n. 2054).
In altre parole, “deve ravvisarsi l’illecito civile
per lesione del diritto alla identità personale quando vi sia distorsione della effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, religioso, ideologico o professionale; invece deve ritenersi sussistente il
delitto di diffamazione quando alla lesione
suddetta si pervenga tramite offesa alla reputazione” (CdA penale 08/07/03 - 18/07/03 n.
3392, ad esempio la Corte ha ritenuto che non
comporti lesione della reputazione essere definito filogovernativo; in termini analoghi cfr. CdA
penale 05/02/04 - 02/04/04, n. 653 e CdA
penale 09/02/05 - 25/02/05, n. 6, secondo cui
sussiste il delitto di diffamazione quando alla
lesione del diritto all’identità personale si
pervenga tramite offesa alla reputazione,
mentre “per aversi illecito civile è invece sufficiente che la pubblicazione leda anche solo il
decoro della persona, dovendosi riferire il relativo concetto, in contrapposizione a quello di
onore in senso stretto, a tutte le qualità diverse da quelle morali, come la dignità fisica o
intellettuale o professionale della persona”).
14
Ciò posto vediamo che la diffamatorietà di un
articolo deve essere valutata leggendo l’articolo nel suo complesso e valutandolo “secondo
le evidenti intenzioni dell’autore, quali traspaiono dalle espressioni usate”. Il che significa che
“il querelante non può riportare un’antologia di
frasi sciolte contenute nell’articolo e dedurre
l’intento diffamatorio soltanto da queste” (CdA
penale 06/05/03 - 28/05/03 n. 2228).
A ciò si aggiunga, che “ciò che conta è solo il
significato obiettivo delle proposizioni lesive
della reputazione e la percezione che di esse
ne può ricavare il lettore medio, non anche il
soggetto che si pretende offeso, eventualmente dotato di particolare suscettibilità” (CdA
penale 05/02/04 - 19/03/04, n. 652).
Può invece configurarsi l’aggravante del fatto
determinato, quando il fatto narrato è dotato di
caratteristiche di unicità, particolarità e
precisione, che attribuiscono ad un soggetto
una condotta o un’azione sufficientemente
delineata, in modo da determinare il fatto nei
suoi elementi essenziali, tanto che risulti storicamente individuato nella sua unicità e da
suscitare in chi lo apprende la rappresentazione di un avvenimento reale (v. CdA penale
18/05/05 - 01/06/05, n. 2432, in una fattispecie
in cui si attribuiva ad un magistrato il ricevimento di favori da parte di un boss della malavita).
Dolo
In via generale si osserva, che in materia di
delitti contro l’onore o la reputazione, non è
richiesta la presenza di una precisa volontà
diffamatoria (animus iniurandi vel diffamandi)
ma è sufficiente il cosiddetto dolo generico,
che può assumere la forma anche del dolo
eventuale, in quanto basta che l’agente,
consapevolmente, faccia uso di parole ed
espressioni socialmente interpretabili come
offensive (v. CdA penale 04/06/03 - 11/06/03
n. 2763).
Difatti, poiché il dolo della diffamazione non è
specifico, “basta che il giornalista abbia voluto
pubblicare le frasi incriminate e che queste
siano di oggettiva portata diffamatoria” (CdA
penale 14/10/04 - 19/11/04, n. 3815): ne
consegue, ai fini della configurabilità del reato,
“che il movente dell’azione e l’intenzione, non
hanno normativamente alcuna rilevanza, così
come ininfluente è la finalità che, attraverso la
lesione dell’onore, l’autore si ripromette di
raggiungere” (CdA penale 05/02/04 - 19/03/04,
n. 652).
Concretamente, in caso di:
• cronaca giudiziaria: secondo la Corte il
giornalista “non poteva non aver percepito,
compreso e voluto la valenza offensiva della
notizia (pubblicata in un quotidiano nazionale)
nella quale si diceva che il magistrato «avrebbe avuto qualche favore dal ras»: egli è quindi
stato additato alla pubblica opinione come un
magistrato incline a ricevere trattamenti privilegiati e, proprio perché tali, idonei a comprometterne la serenità di giudizio” (CdA penale
18/05/05 - 01/06/05, n. 2432);
• intervista: la Corte ha ritenuto che, non
essendovi alcun dubbio che le espressioni
usate nell’intervista fossero offensive ed
idonee a ledere l’altrui reputazione, l’intervistato non poteva non rendersi conto dell’oggettiva offensività delle espressioni usate ed ha
dunque agito in piena coscienza e volontà
rappresentandosi il risultato vietato dalla
norma (v. CdA penale 15/02/05 - 01/03/05, n.
797);
• frasi pronunciate durante un comizio: si è
ritenuto che non sussista concorso da parte
del giornalista che ha riportato, in termini
sostanzialmente fedeli, il pensiero di un parlamentare. Per la Corte il dolo si sostanzia nella
coscienza e volontà di concorrere con altri alla
realizzazione della condotta tipica, il che
presuppone il previo accordo (insussistente,
però, nella specie trattandosi di frasi pronunziate in un comizio): in altre parole, non si può
ritenere sussistente il concorso solo perché il
parlamentare avrebbe pronunciato frasi diffamatorie accettando il rischio che qualcuno dei
giornalisti presenti le riprendesse, diffonden-
dole a mezzo stampa, poiché l’accordo che sta
alla base del concorso, presuppone la consapevolezza certa, e non eventuale, della
presenza di un concorrente (v. CdA penale
01/06/05 - 24/10/05, n. 2665).
A completamento del quadro inerente l’elemento soggettivo merita di essere ricordata
una pronunzia relativa alla scriminante della
provocazione: “perché possa essere applicata l’esimente occorre che la reazione sia
conseguenza di un fatto che, per la sua intrinseca illegittimità o per la sua contrarietà alle
norme del vivere civile abbia in sé la potenzialità di suscitare un giustificato turbamento
nell’animo dell’agente” (così CdA penale
15/01/03 - 15/02/03, n. 215 che concludeva “...
nella specie manca del tutto il requisito dell’immediatezza”).
c) Cronaca
Gli articoli di cronaca si caratterizzano, sotto il
profilo dei contenuti, per la prevalente narrazione di fatti e di circostanze.
Per i “pezzi” di cronaca dunque, assume rilievo primario la verità del fatto o della circostanza narrati.
In proposito si è chiaramente espressa la
Corte d’Appello di Milano, affermando che “per
stabilire se sia stato correttamente esercitato il
diritto di cronaca, occorre avere riguardo alla
verità della notizia, al momento in cui la stessa
viene diffusa” (CdA penale 30/09/03 13/10/03, n. 3924), tenendo presente che una
eventuale “imprecisione” non viola l’obbligo
della verità se risulti “invariata la sostanza della
questione” (v. CdA penale 05/05/03 - 19/05/03,
n. 2190).
Giova sottolineare come il concetto di verità
della notizia vada oltre gli aspetti di mera
oggettività narrativa di fatti e circostanze, interessando anche elementi di tecnica espositiva.
E, difatti, si possono verificare forme di diffamazione per “insinuazione”:
• quando “accostando abilmente più notizie,
il giornalista ha creato una notizia falsa” (CdA
penale 31/03/03 - 28/04/03 n. 1529, che ha
precisato che “è consentito al giornalista
operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che essi non producano ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva: occorre dunque
fare riferimento al risultato che detto accostamento determina; se esso consiste in un mero
dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo, l’effetto denigratorio è da
escludere, viceversa se l’effetto consiste
sostanzialmente in una notizia nuova, ovvero
in una specificazione di notizia già fornita, sarà
onere del giornalista accertarne la rispondenza la vero, la cui mancata sussistenza darà
luogo all’effetto denigratorio”; in termini analoghi v. CdA penale 30/11/04 - 31/01/05, n.
4597);
• oppure, quando il giornalista accostando
notizie in parte vere con altre del tutto false,
“presenta la figura del querelate come simile a
quella di altri perniciosi personaggi dell’area
grigia della storia degli ultimi decenni” (v. CdA
penale 26/05/05 - 18/07/05, n. 2582, secondo
cui si tratterebbe della più grave forma di diffa-
mazione tramite insinuazione).
Si possono altresì verificare ipotesi di diffamazione per “verità parziale” della notizia. Al
riguardo, premesso che “l’obbligo di completezza può sussistere solo ove si ravvisi un
rapporto di stretta dipendenza tra il fatto pubblicato e quello omesso, posto che il ruolo del
giornalista non può essere equiparato a quello
dello storico” (CdA penale 10/11/04 - 02/12/04,
n. 4261), si è ritenuto non correttamente esercitato il diritto di cronaca:
• in un caso in cui era sicuramente vero il titolo
di reato contestato (favoreggiamento) ma non
era vera la descrizione della condotta (v. CdA
penale 30/01/04 - 13/02/04, n. 547, che così
continua: “viene da chiedersi cosa possa avere
percepito in concreto il lettore medio, che ben
difficilmente è in grado di cogliere l’essenza di
un istituto giuridico in generale e del favoreggiamento in particolare, ma dovrebbe essere
in grado di apprezzare la minore o maggiore
gravità di un comportamento”);
• in un caso in cui senza l’amputazione di una
parte delle dichiarazioni riferite la notizia avrebbe potuto produrre un diverso impatto sul lettore medio (v. CdA penale 05/12/05 - 12/12/05,
n. 5037, in una fattispecie in cui “un pur parziale silenzio coincide con la deformazione di quel
che si intende divulgare in termini di significato, di pregio e di credibilità”, anche in considerazione del “lettore medio del quotidiano in
questione che è persona generalmente in
possesso di un grado culturale più elevato dei
fruitori abituali di altri media di informazione”);
• in un altro caso in cui “il rispetto del requisito
della verità per il legittimo esercizio del diritto
di cronaca, comportava che il giornalista non
si limitasse a riportare e interpretare solo alcune frasi attribuite ai dichiaranti, avulse dal
contesto, ma desse conto anche delle dichiarazioni che ne chiarivano il senso” (v. CdA
penale 10/11/03 - 20/01/04, n. 4763 che ha
accertato che l’articolista, nel compilare la sua
sintesi giornalistica si era basato solo su alcuni
stralci di dichiarazioni dei testrimoni, ignorando
- o fingendo di ignorare - che l’esame di tali
soggetti si era protratto per ore su numerosi
argomenti e che le frasi da cui aveva tratto
spunto erano state precedute e seguite da
numerosi chiarimenti e precisazioni);
• in un caso infine in cui nell’articolo si sottace-
15
va l’esito finale della vicenda (v. CdA penale
17/03/04 - 31/03/04, n. 1361).
Al giornalista è dunque richiesto una preventiva attività di diligente ricerca e valutazione
delle fonti informative: “il principio della verità, quale presupposto dell’esistenza stessa
del diritto di cronaca oltre che del suo legittimo esercizio, comporta, come suo inevitabile
corollario, l’obbligo del giornalista, non solo di
controllare l’attendibilità della fonte, ma altresì
di accertare la verità della notizia, talché solo
se tale obbligo sia stato scrupolosamente
adempiuto, l’esimente dell’art. 51 c.p. potrà
essere utilmente invocata” (CdA penale
09/10/03 - 16/12/03, n. 4121).
In applicazione di tale principio, la Corte d’Appello ha ritenuto punibile il giornalista che ha
diffuso una notizia diffamatoria:
• dando credito a un mero pettegolezzo o ad
una cosiddetta “voce di corridoio” (v. CdA
penale 18/05/05 - 01/06/05, n. 2432);
• lasciandosi “influenzare dalle propalazioni
rese da qualche ispettore, fuori dalle sede
competente, in violazione del dovere di riservatezza” e poi rivelatesi infondate (v. CdA
penale 25/03/04 - 27/07/04, n. 1496);
• confondendo il nome della persona offesa,
cui sono stati falsamente attribuiti azioni
disonoranti, commessi invece da un omonimo,
in quanto la confusione derivava da “grave
superficialità e assoluta assenza di controllo
sulla notizia da pubblicare, con totale disprezzo della figura della persona diffamata (…)
tanto più che l’incontestabile facilità di tempestivi controlli e la stessa manifesta diversità dei
nomi di battesimo, avrebbe dovuto mettere il
giornalista in condizione di evitare l’accaduto”
(v. CdA penale 19/05/05 - 02/09/05, n. 2460).
Al contrario ha invece ritenuto correttamente
esercitato il diritto di cronaca (ed escluso la
sussistenza del reato di diffamazione), in fattispecie in cui la verità era “stata accertata scrupolosamente dall’autore dell’articolo in particolare sotto i profilo della serietà e dell’attendibilità della fonte” (CdA penale 17/10/05 28/10/05, n. 4159: si trattava del rapporto
confidenziale di un ambasciatore e la Corte
ha ritenuto che la notizia mutuata dal rapporto
fosse “fedele al suo contenuto senza alterazioni, travisamenti omissioni significative o
suggestive atte a mutarne il significato”, inoltre
la provenienza asseverava la serietà e l’attendibilità della notizie e non obbligava il giornalista ad ulteriori vagli, anche in considerazione
che tali controlli apparivano obiettivamente
difficoltosi per l’ambiente e la concreta situazione - in particolare la verifica avrebbe dovuto avvenire su conti correnti esteri coperti da
segreto bancario, N.d.R.).
16
In questo contesto assumono rilievo anche le
pronunce inerenti la verità putativa.
Il requisito della verità in forma putativa ricorre
quando le notizie pubblicate, anche se non
vere, sono state sottoposte a verifiche tali da
avere indotto in errore non colpevole l’autore
dell’articolo.
In via preliminare deve sottolinearsi che sul
giornalista grava l’onere - anche processuale di dimostrare il metodo di lavoro svolto, la diligenza approntata, l’attendibilità delle fonti
utilizzate (v. CdA penale 18/05/05 - 01/06/05,
n. 2432).
Si è dunque esclusa l’esimente putativa in
caso di omissione di qualsiasi tentativo di verifica, in quanto non “può ritenersi un riscontro
della ritenuta verità l’asserita impossibilità di
verificarne la falsità: il giornalista non può
appagarsi di notizie apprese da fonti informative senza esplicare alcun controllo, poiché, in
caso contrario, fonti propalatrici di notizie attribuendosi reciprocamente credito, finirebbero
per rinvenire in se stesse la propria attendibilità” (v. CdA penale 07/06/05 - 14/12/05, n.
2759).
In proposito si noti che “quando non sia possibile verificare la notizia compulsando la fonte
originaria oppure, quando tale verifica abbia
addirittura portato ad una smentita ufficiale,
anche nel caso in cui la notizia possa essere
ritenuta «verosimile» in relazione alle qualità
personali dell’informatore o al contesto
nell’ambito del quale sono state apprese, il
giornalista che intenda comunque pubblicarla
accetta il rischio che essa non corrisponda a
verità” (CdA penale 09/10/03 - 16/12/03, n.
4121).
Tra i vari tipi di cronaca, quella giudiziaria è
stata spesso oggetto di procedimenti penali
per diffamazione.
Secondo CdA penale 20/10/04 - 03/11/04, n.
3921, “il limite della verità del fatto narrato si
atteggia in maniera peculiare e differente a
seconda della tipologia di cronaca che viene in
considerazione: in tema di cronaca giudiziaria
detto limite è rispettato quando il giornalista
riporti fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario o dell’atto di indagine senza
travisarne il significato e senza aggiungere
personali illazioni o allusioni con finalità gratuite”. Peraltro, “non si può pretendere che il giornalista illustri nei minimi particolari i provvedimenti giudiziari, spiegando il significato di ogni
termine giuridico: l’articolo diventerebbe illeggibile per il grande pubblico che non possiede
risorse culturali adeguate” (CdA penale,
14/10/04 - 19/11/04, n. 3815).
Date tali premesse, in sede di cronaca giudiziaria anche il controllo delle fonti assume
connotati specifici. Difatti:
• tale obbligo non può ritenersi assolto dalla
lettura di altri articoli di giornale né dalla conoscenza di una denuncia presentata da un
privato (v. CdA penale, 22/06/05 - 18/07/05, n.
3041);
• la querela, in quanto atto di una parte privata e non provvedimento giurisdizionale che
promana da un organo imparziale, non può
considerarsi come fonte idonea ad esimere il
giornalista dall’effettuare ulteriori verifiche (v.
CdA penale 19/01/05 - 01/02/05, n. 239,
secondo la quale in queste fattispecie il giornalista - avendo preso in considerazione solo
la versione di una parte - non può affermare di
aver effettuato il rigoroso controllo delle fonti,
neppure sostenendo che tale versione era
quella dell’unico soggetto che aveva vissuto la
vicenda in prima persona, dato che potevano
agevolmente essere sentiti anche altri soggetti
che avevano conosciuto la vicenda).
Qualora si tratti della pubblicazione di notizie
inerenti al contenuto di atti d’indagine provenienti dalla Polizia giudiziaria, non può richiedersi “ai giornalisti di effettuare una personale
indagine parallela a quella degli inquirenti
laddove il limite della verità è stato rispettato
avendo i giornalisti riportato fedelmente quanto menzionato nel rapporto senza procedere
ad aggiunte od omissioni tali da travisarne il
significato” (CdA penale, 20/10/04 - 03/11/04,
n. 3921). Ugualmente costituisce legittimo
esercizio del diritto di cronaca il riferire a caldo
ipotesi investigative e congetture, qualora
sia stato precisato che si trattava di ipotesi e
congetture e, comunque, senza tacere le
ipotesi favorevoli alla vittima (CdA penale
10/12/03 - 16/02/04, n. 5437). Ovviamente,
“una cosa è affermare che su una persona vi
sono dichiarazioni generiche o sospetti, altro è
affermare che la stessa è stata iscritta nel registro delle notizie di reato e, l’iscrizione successiva per elementi sopravvenuti, è irrilevante”
(CdA penale 30/11/04 - 03/01/05, n. 4596). Si
noti però che espressioni quali «nel mirino
della Procura e degli investigatori», non equivalgono all’attribuzione della qualità di «indagato» e, quindi, non possono considerasi false
solo perché l’asserito diffamato è stato iscritto
nel registro degli indagati solo successivamente alla pubblicazione dell’articolo (CdA penale
24/01/05 - 24/01/05, n. 335, che ha così rilevato che alla data della pubblicazione dell’articolo corrispondeva dunque al vero l’affermazione «le conclusioni toccheranno al Sostituto
Procuratore», conclusioni che furono appunto
quelle di iscrivere il preteso diffamato nel registro degli indagati).
Merita particolare attenzione (anche per il
vivace dibattito in corso), CdA penale,
20/10/04 - 03/11/04, n. 3921, che ha trattato il
«punto nevralgico» del rapporto tra l’esercizio
del diritto di cronaca e la riservatezza degli atti
di indagine coperti da segreto istruttorio: tale
pronunzia, pur dando atto di un orientamento
giurisprudenziale che si è espresso nel senso
di escludere l’esercizio del suddetto diritto
nell’ipotesi di pubblicazione di atti per i quali la
stessa è vietata, ha ritenuto che si tratti di un
“orientamento rigido e formale che suscita
perplessità laddove si valuti che il bilanciamento degli interessi costituzionali da prendere in
considerazione, da un lato, il diritto alla tutela
della riservatezza del singolo in ossequio al
principio della presunzione di innocenza e,
dall’altro, il diritto all’informazione della cittadinanza sulle vicende che riguardano soggetti
che operano ad alto livello in ambito politico,
amministrativo ed economico, induce a
propendere per la prevalenza da accordare
all’interesse della collettività (...), la pubblicazione della notizia riservata può solo integrare la violazione della disposizione di cui
all’art. 648 c.p., senza tuttavia escludere il
legittimo esercizio del diritto di cronaca”.
d) Critica
Il diritto di critica, a differenza di quello di cronaca, “non si concretizza nella narrazione di fatti,
bensì nell’espressione di un giudizio o, più
genericamente, di un’opinione che, come tale,
non può pretendersi rigorosamente obiettiva:
infatti la critica, per sua natura, non può che
essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti"
(CdA penale, 13/02/03 - 25/02/03, n. 715).
L’indagine della giurisprudenza si è quindi
incentrata sulla individuazione dei parametri
attraverso i quali riconoscere nell’espressione
di un’opinione soggettiva il legittimo esercizio di un diritto, quello di critica appunto.
A tale proposito la Corte d’Appello di Milano,
ha ritenuto ricorrere il legittimo esercizio del
diritto di critica quando il giornalista, pur avendo espresso opinioni lesive, abbia mostrato
“un equilibrato e continente uso dei suoi poteri
di informazione sulla vicenda della quale si
discuteva” (CdA penale, 26/11/03 - 17/12/03,
n. 5168): più specificamente, il concetto di critica «misurata e obiettiva» deve essere inteso
non come necessaria moderazione dei toni,
che non può essere imposta dal giudice,
proprio perché asprezza, grado di polemicità e
financo carattere spregiativo delle espressioni
utilizzate possono costituire uno dei modi in
cui la critica in quanto tale si manifesta, bensì
come indispensabile e necessaria correlazione delle espressioni usate con l’argomento (di
pubblica finali-tà) svolto dal soggetto criticante
(v. CdA penale, 09/02/05 - 25/02/05, n. 671 ove
si afferma anche che la critica è espressione
di un’interpretazione soggettiva, come tale
coerente, al carattere - più o meno polemico,
più o meno moderato - di chi la svolge).
Ciò premesso, vediamo preliminarmente
come è stato interpretato il criterio della verità
nell’ambito della critica.
Anzitutto merita di citarsi CdA penale, 05/05/03
- 09/07/03 n. 2192, secondo cui “se non è
sindacabile il merito della valutazione critica di
un fatto o di un comportamento, è tuttavia
sindacabile la verità del fatto o del comportamento assunto a movente della critica:
l’attribuzione di un fatto inventato, assunto a
pretesto per porre in cattiva luce un avversario, diventa gratuita denigrazione” (in termini
analoghi CdA penale, 18/02/04 - 25/03/04, n.
879, per la quale l’esercizio del diritto di critica
“deve rispettare il limite della continenza
espressiva che andrà valutato con riferimento
al contesto storico e socio culturale in cui la
critica è stata esercitata e, in ogni caso, non
potrà superare il rispetto dovuto alla persona,
per cui non potrà trasmodare nell’attacco alla
sfera privata o al patrimonio morale dell’interlocutore o degenerare in gratuiti personalismi
o nella mera denigrazione personale”, in una
fattispecie in cui nel titolo di un articolo si definiva un soggetto come «bugiardo»). Sempre
sul punto:
• “l’attribuzione a taluno in termini di certezza
di un fatto specifico disdicevole (anche se non
illecito) che è rimasto non accertato, non perde
il connotato di illecito solo perché inserito all’interno di una analisi politica, dato che costituisce causa di giustificazione solo la critica che
rispetta la verità dei fatti e non anche quella
che si sviluppa attraverso l’arbitrario inserimento di circostanze non vere, dato che in questo
caso la critica diviene mero pretesto per offendere l’altrui reputazione” (CdA penale 16/03/05
- 31/03/05, n. 1639);
• “i giudizi espressi dal giornalista, fondati o
meno che siano, sono comunque motivati
attraverso il richiamo (diretto o attraverso la
17
precedente campagna stampa) di fatti veri che
avevano a loro volta dato origine a giudizi
sostanzialmente non dissimili da parte di altre
persone interessate alla vicenda” (CdA penale
04/04/05 - 27/04/05, n. 1621);
• “ogni accostamento di notizie vere è lecito
se non produce un’ulteriore significato che le
trascenda e che abbia autonoma attitudine
lesiva: nel caso di specie il giornalista si è limitato in modo logico a porre un dubbio esprimendolo come tale ed evidenziandolo e sottolineandolo con un punto interrogativo che
esclude qualunque certezza e non intende
indurla” (CdA penale 30/11/04 - 19/01/05, n.
4598).
Il diritto di critica, dunque, che costituisce
manifestazione del pensiero tutelata dall’art.
21 Cost., tende per sua stessa natura a porre
in una luce negativa chi ne è oggetto, difatti chi
critica “esprime la sua opinione, che ben può
essere anche di parte e politicamente orientata e ciò non di meno ha diritto di esprimerla,
se fondata su circostanze realmente esistenti”
(CdA penale 21/10/04 - 19/11/04, n. 3943, la
quale ha altresì precisato che il giornalista
“non è un giudice che ha l’obbligo di essere
imparziale, ma una persona che può valutare
circostanze di fatto anche alla luce delle
proprie convinzioni politiche, traendone le
conclusioni che ritiene logiche”).
Si segnala infine CdA penale 19/10/04 04/11/04, n. 3906 che, con riferimento alla
necessaria ricerca di veridicità della notizia da
assoggettare a critica, sottolinea come il giornalista “non scriveva su un quotidiano che
doveva pubblicare la notizia in tempo reale, ma
su un settimanale d’opinione e, quindi, un
articolo di commento e critica di avvenimenti di
tale importanza, dopo aver assunto le necessarie informazioni, ben poteva comparire la
settimana successiva, senza con ciò venir
meno al dovere di informazione, ma anzi ottemperandovi in maniera adeguata e corretta”.
Ciò posto, nell’ambito dell’esercizio giornalistico del diritto di opinione, assumono rilievo
prevalente i criteri della continenza e della
pertinenza della manifestazione del pensiero:
“verificata la sostanziale rispondenza al vero
del fatto cui si riferisce, la critica resta soggetta
solo al rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e della correttezza delle espressioni usate” (CdA penale 18/05/04 - 17/11/04,
n. 2252).
18
Per quanto concerne il criterio della continenza espositiva in generale, possono essere
richiamate, tra quelle esaminate, alcune didascaliche pronunzie.
Anzitutto si ritiene sussistente la correttezza
espositiva delle notizie pubblicate quando
venga “usato un linguaggio che consente al
lettore un’elaborazione critica del contesto in
cui la notizia è stata appresa e quindi della sua
attendibilità” (CdA penale 10/11/03 - 16/11/03,
n. 4758), mentre il limite della continenza viene
superato quando le informazioni pur vere si
risolvono per il lessico impiegato, per l’uso
strumentale delle informazioni stesse, per la
sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano in un attacco personale al soggetto
cui si riferiscono, non funzionale al giudizio
critico” (CdA penale 18/02/04 - 16/06/04, n.
885).
In conformità al consolidato orientamento della
giurisprudenza, la continenza difetta quando
l’articolo riporti una “ricostruzione ambigua e
distorta dei fatti infarciti di collegamenti maliziosi e allusioni che mirano ad ottenere un
discredito reiterato” (CdA penale 22/12/05 18/01/06, n. 5105 in una fattispecie in cui “vi
sono affermazioni riportate con sapiente tecnica da rendere assolutamente credibili le notizie riferite con allusioni accostamenti, perplessità frasi ed affermazioni lasciate ad arte a
mezz’aria, così da fornire una visione distorta
e negativa del querelante lesive dell’onore e
del decoro”).
Del pari la continenza non può riconoscersi
nella adozione di artifici formali e, difatti, non
ricorre quando “ogni riflessione contenuta
nell’articolo è posta usando forme condizionali
ed espressioni possibilistiche, ma il contesto
comunicativo non fa venir meno la valenza
diffamatoria” (CdA penale 30/11/04 - 31/01/05,
n. 4597), né quando nell’ambito di malevola
insinuazione maliziosamente voluta vengano
utilizzate espressioni condizionali come “un
«pare» dal quale nulla è sottratto alla lesione
della reputazione altrui” (CdA penale 01/10/03
- 17/10/03, n. 3959).
Con particolare riguardo alla continenza
espositiva in pezzi di critica, la Corte d’Appello di Milano ha fatto applicazione dei consolidati parametri giurisprudenziali a fattispecie
concrete.
Anzitutto deve sottolinearsi come l’espressione di un giudizio, anche aspro e negativo,
possa rientrare nell’esercizio del diritto di critica, purché non sia gratuito ma “strettamente
collegato ad una opinione motivata, sviluppata attraverso un ampio e complessivo ragionamento” (CdA penale 03/11/04 - 23/11/04, n.
4138; analogamente viene in rilievo la sentenza CdA penale 26/01/05 - 31/01/05, n. 408 in
cui si legge che “l’articolo non si esaurisce in
una legittima critica, misurata ed obiettiva, ma
trascende in una vera e propria aggressione
nei confronti del legale rappresentante della
società, al quale vengono attribuite gravi
condotte rilevanti anche sul piano penale,
aggressione portata avanti con argomentazioni risultate prive di fondamento e con espressioni e giudizi gravemente offensivi diretti a
colpire su un piano individuale senza alcuna
finalità di pubblico interesse la dignità morale e
l’immagine imprenditoriale oggetto di critica”).
Inoltre è stato censurato il comportamento di
un giornalista il quale, pur avendo interpretato
ed elaborato un dato reale e di indubbio interesse pubblico, ha però “esasperato i fatti riferiti, finendo con il rappresentare una ricostruzione della vicenda del tutto arbitraria e fantasiosa, con toni inutilmente sensazionalistici”, non
rispettando così il requisito della “continenza
formale, pur nell’accezione più ampia elaborata dalla giurisprudenza con riferimento al diritto di critica” (CdA penale 10/03/04 - 10/06/04,
n. 1227).
Infine assumono rilevanza, nel valutare la
continenza espositiva, sia il contesto storico
dell’opinione critica (v. CdA penale 21/06/05 13/10/05, n. 3034), sia il contesto espressivo
costituito dai toni sarcastici o umoristici, purché
riconoscibili al pubblico come esplicita chiave
di lettura del pezzo (v. CdA penale 19/03/04 21/04/04, n. 1410 secondo cui “l’ironia è un
particolare modo di fare critica”, nonché CdA
penale 06/05/03 - 28/05/03 n. 2228, secondo
cui “il tono satirico che permea tutto l’articolo
rende evidente che il giornalista ha voluto dare
prova della sua abilità retorica per sostenere
la sua tesi critica, non per offendere”).
Proprio alla luce di tali considerazioni non
sono state ritenute diffamatorie espressioni
definibili “di colore” come: «misto di pataccaro
e di eversione armata», «imbroglione innocente», «brigante», «prestigiatore di paese
prestato alla politica», «tecnico dell’illusionismo» (CdA penale 06/05/03 - 28/05/03 n.
2228), «sarebbe un pirla qualsiasi», «telemarchetta», «ciarrapichi» (rispettivamente
CdA penale 20/04/05 - 27/04/05, n. 1495, CdA
penale 21/10/04 - 19/11/04, n. 3943, CdA
penale 24/11/05 - 06/12/05, n. 4773).
Riconosciuti i presupposti della verità dei fatti
commentati e della loro rilevanza pubblica,
sono state ritenute non diffamatorie opinioni
critiche manifestate con le seguenti espressioni:
• «si sta comportando peggio del podestà del
ventennio fascista», in quanto riconducibile al
tenore “tipico della polemica politico/amministrativa” (CdA penale 10/05/05 - 21/08/05, n.
2295);
• «ayatollah che vede il mondo popolato d’infedeli da sterminare», laddove “ayatollah assume il significato di persona fermissima nelle
proprie idee insensibile alle contestazioni che
è pronta a vedere complotti dove non ci sono”
(CdA penale 12/05/05 - 05/07/05, n. 2352);
• «parenti serpenti», quale detto popolare “il
cui significato inequivoco è quello che ci si
deve guardare da tutti, soprattutto dai parenti,
che con una propria iniziativa possono mettere in difficoltà il familiare”, usato non per attribuire ai querelanti “l’epiteto di serpente” ma
per “sottolineare la gravità della situazione”
(CdA penale 03/10/03 -14/10/03, n. 4023);
• «pentito», in quanto “non necessariamente
comporta di per sé una connotazione negativa
e non è di per sé solo offensiva, posto che
nell’accezione comune - e non solo giudiziaria
- indica un soggetto che, avendo appartenuto
a un certo mondo, non necessariamente criminale, se ne è poi distaccato e ha rivissuto criticamente il passato” (CdA penale 07/05/04 22/06/04, n. 2054);
• «insabbiatore di inchieste», laddove “il giornalista si è astenuto dall’esprimere direttamente in prima persona il giudizio (…) ma si è limitato a parlare di un generico e impersonale
sospetto, che effettivamente pesava” sul
soggetto (CdA penale 18/05/04 - 17/11/04, n.
2252).
Al di fuori dei limiti sopra evidenziati, sono
state invece ritenute diffamatorie le seguenti
espressioni:
• «falsi, vendicativi ed anche codardi», quale
forma di “mero dileggio a soli fini denigratori” e
“lesivo della dignità dei destinatari” (CdA penale 18/01/05 - 26/01/05, n. 208);
• «pessimi soggetti», «veri e autentici cialtroni», «cattivi consiglieri di chi governa»,
«punching ball degli stronzi», ritenute offensi-
ve “in quanto ispirate ad un’inaccettabile volgarità ed a mettere in discussione in termini inaccettabili l’onestà e la correttezza dei funzionari” cui erano rivolte (v. CdA penale 30/11/05 09/12/05, n. 4840);
• «inchieste finora senza il botto nonostante da
anni il solerte magistrato vada cercando di
incastrare personaggi illustri», per il “significato
sotteso” alla espressione che travalica in un
attacco personale (CdA penale 08/01/03 15/01/03, n. 51);
• «calunniatrice», riferito “aprioristicamente” ad
una teste in quanto “ha precise implicazioni
tecnico giuridiche e travalica i pur ampi limiti
della continenza in tema di critica giudiziaria,
indipendentemente dalla veridicità dell’addebito, peraltro smentito dall’archiviazione della
denuncia per calunnia” (CdA penale 07/05/04
- 17/08/04, n. 2082);
• «spazzatura», «pronta a diventare una pentita», «come certi esponenti della malavita»,
«perennemente assillata dal bisogno di denaro e assillata dai creditori», «sviluppa un
rancore sordo contro quel mondo che l’attrae
e non l’accetta», in quanto trattasi di “un
linciaggio morale, di una aggressione personale dalla quale esce distrutta in radice la
dignità umana della querelante al di fuori di
ogni ragionevole censura sulla sua posizione
di teste” (CdA penale 20/09/05 - 19/12/05, n.
3646);
• «pentita», «vai a cagare», «vai a lavorare»,
perché “integrano un attacco personale finalizzato a colpire sul piano individuale e a distruggere la figura morale della parte civile come
persona” (CdA penale 18/02/04 - 16/06/04, n.
885);
• «incauto» e «sprovveduto», in quanto epiteti
riferiti a “soggetto che per la sua posizione istituzionale deve essere estremamente rigoroso
e professionale” (CdA penale 14/06/05 15/09/05, n. 2866);
• «omertoso», trattandosi di termine dotato di
indubbia valenza diffamatoria non adeguatamente giustificato (CdA penale 11/11/05 17/11/05, n. 4559);
• «se la fa a notte persa con un giocatore della
Vastese. Anzi due alla volta perché altrimenti
non ci sarebbe gusto a trasgredire (…) eppoi
madame è già recidiva», frasi queste definite
“di una volgarità sconvolgente” (CdA penale
15/07/05 - 21/09/05, n. 3496).
In varie occasioni la Corte d’Appello di Milano
ha trattato di una forma particolare di critica, la
cosiddetta “critica politica”.
La critica politica infatti, è ritenuta “per sua
natura parziale, ideologicamente orientata e
tesa ad evidenziare proprio quegli aspetti o
quelle concezioni del soggetto criticato che si
reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare” (CdA penale 14/03/05 13/05/05, n. 1310) e come tale “notoriamente
caratterizzata da un linguaggio dai toni accesi, forti e pungenti, rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali tra
privati” (CdA penale 17/12/03 - 11/03/04, n.
5663).
In un simile contesto, non sono state ritenute
diffamatorie espressioni quali «soggetto con il
pelo sullo stomaco», «soggetto che tende trappole destinate a povera gente», «organizzatore di una setta di furbi fanatici» (CdA penale
19
17/12/03 - 11/03/04, n. 5663).
Anche con riferimento a “pezzi” di critica è
stato affrontato il tema della putatività in una
sentenza in cui si afferma che “con riferimento
all’uso del termine «stupratore», il giornalista
ha ritenuto non solo giornalisticamente efficace l’accostamento ma legittimo il ricorso all’espressione proprio perché la stessa era stata
in precedenza usata dallo stesso interessato,
per esemplificare, sia pure in tutt’altro contesto, il senso di un severo giudizio politico rivolto all’indirizzo di un altro membro della coalizione politica allora in essere” e, pertanto, ne
discenderebbe l’assoluzione del giornalista
“non già perché l’espressione incriminata, in
quel particolare contesto, era di fatto priva agli
occhi del lettore del suo connotato diffamante,
ma perché l’imputato ha agito nell’erroneo
convincimento di esercitare correttamente,
facendo ricorso ad essa alla luce degli antefatti riferiti, il diritto di critica” (CdA penale
06/02/04 - 05/05/04, n. 665).
Assume infine rilievo autonomo, quale particolare forma di manifestazione del diritto di critica, la satira.
Per satira può intendersi quella “forma espressiva del pensiero, la cui caratteristica distintiva
risiede nella intenzione di suscitare l’ilarità dei
destinatari del messaggio, dando sfogo ad un
bisogno collettivo, remoto quanto universale,
di irridere e/o sbeffeggiare i personaggi potenti o comunque noti con l’intenzione didattica e
moralistica di denunciare i vizi, le cattive o
frivole mode, le false opinioni” (CdA penale
08/10/03 -17/10/03 n. 4107).
Nei “pezzi” di satira può farsi ricorso “al paradosso e alla metafora surreale nonché alla
forzatura dei toni e delle espressioni” (CdA
penale 14/03/05 - 13/05/05, n. 1310, in una
fattispecie in cui si è ritenuto “evidente che l’obbiettivo del giornalista non era quello di aggredire la sfera morale o l’inadeguatezza personale in sé del personaggio criticato, ma i riflessi che tali limiti hanno avuto rispetto alla delicata funzione pubblica esercitata e conseguentemente rispetto ai programmi e alle azioni intraprese”).
Difatti, “la satira fornisce una versione deformante e paradossale della realtà, con accostamenti di concetti e piani, ciò al fine naturale
della comicità” (CdA penale 23/03/05 22/08/05, n. 1477, in una fattispecie in cui l’uso
della espressione «Ministro di favori pubblici»,
è stata considerata satira politica che colpisce
la dimensione della persona quale uomo impegnato nello scontro politico).
Al contrario “l’articolo eccede dalla semplice
satira, dall’indirizzo ironico dall’umorismo per
sconfinare in vera e propria denigrazione”, se
il giornalista ha proposto una ricostruzione del
tutto inveritiera dell’episodio: in tal modo il lettore non è posto in grado di percepire la chiave
ironica dell’articolo, non venendo informato in
modo corretto del fatto posto alla base dell’interpretazione proposta (CdA penale 22/11/05 05/12/05, n. 4703).
e) Intervista
Il tema della diffamazione nell’ambito della
pubblicazione di interviste (o di articoli contenenti dichiarazioni di terzi comunque raccolte
e diffuse dal giornalista) è di particolare interesse e attualità.
20
Difatti, secondo l’orientamento che va via via
consolidandosi, con riguardo alla pubblicazione di interviste, il criterio scriminante che assume rilievo prevalente (anche se non esclusivo)
nel riconoscimento della sussistenza in capo
al giornalista di un legittimo diritto di manifestazione del pensiero, è quello dell’interesse
pubblico alla diffusione delle opinioni o
dichiarazioni dell’intervistato.
Giova in proposito compiere alcune precisazioni sul concetto di interesse pubblico in
generale.
Usando le parole della Corte d’Appello di Milano “non è sufficiente la semplice curiosità del
pubblico per giustificare la pubblicazione di
una notizia obiettivamente diffamatoria ma è
necessario un interesse alla formazione di
un’opinione pubblica corretta” (CdA penale
15/07/05 - 21/09/05, n. 3496 in una fattispecie
in cui l’interesse pubblico era quello di sapere
se il fatto fosse o meno vero e non, invece,
quello di conoscere i nomi dei soggetti coinvolti in quanto “gli amori e i tradimenti dei divi
possono essere oggetto di intesse pubblico
ma questo non giustifica il coinvolgimento di
cittadini estranei al cosiddetto jet set che
hanno diritto a veder tutelata la propria reputazione”; in termini analoghi CdA penale
22/12/05 - 18/01/06, n. 5105 secondo cui l’interesse pubblico “sussiste anche se la notizia
concerne fatti privati, se essa concorre a
completare l’informazione la fine di contribuire
al corretto orientamento dell’opinione pubblica”).
Tornando al tema specifico della intervista,
può essere esplicativa CdA penale 03/06/04 28/07/04, n. 2510 secondo cui “la condotta del
giornalista deve ritenersi penalmente lecita
quando il fatto in sé dell’intervista, in relazione
alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia
in discussione e al più generale contesto in cui
le dichiarazioni sono rese, presenti profili di
interesse pubblico all’informazione, tali da
prevalere sulla posizione soggettiva del
singolo e da giustificare l’esercizio del diritto
di cronaca”, sicché quando ricorrano le predette condizioni, “è la dichiarazione rilasciata dal
personaggio intervistato che crea di per sé la
notizia indipendentemente dalla veridicità di
quanto affermato e dalla continenza formale
delle parole usate; notizia che merita comunque di essere pubblicata anche se lesiva della
reputazione altrui, perché soddisfa quell’interesse della collettività all’informazione indirettamente protetto dall’art. 21 Cost.” (in termini
analoghi si veda anche CdA penale 22/06/04 20/09/04, n. 2821, secondo cui “solo la sicura
posizione di alto rilievo dell’intervistato e il sicuro interesse del pubblico ad essere informato
delle opinioni espresse dal personaggio intervistato consentono di prescindere dalla verità
oggettiva dei fatti narrati e dalla correttezza
delle espressioni usate”).
Merita particolare attenzione, per l’articolata
motivazione di portata estensiva, anche CdA
penale 17/06/04 - 11/11/04, n. 2766, secondo
cui “il giudice di merito, nel valutare caso per
caso la sussistenza o meno della responsabilità del giornalista intervistatore (…) dovrà
tenere conto, in primo luogo, dell’effettivo
grado di rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione ovvero il carattere di pubblico interesse - come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore - che l’intervista
ha assunto nel caso concreto: ma nell’operare
tale valutazione, la notorietà dell’intervistato,
pur sempre essenziale perché le sue dichiarazioni possano assumere un indubbio interesse sociale (...), assume una rilevanza necessariamente relativa, dovendo il giudizio finale
derivare anche dalla valutazione dell’interesse
sociale della materia in discussione e dal
contesto generale dell’intervista.
In altri termini, l’interesse sociale alla pubblicazione dell’intervista può scaturire non soltanto
dalla posizione di alto rilievo dell’intervistato
nell’ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, bensì anche da una
particolare qualità dell’intervistato, in relazione
al contesto descrittivo di riferimento”.
Alla luce di tale impostazione possono
enuclearsi elementi e indici di distinzione tra la
posizione dell’intervistatore e quella dell’intervistato.
Quanto al primo, la valutazione circa la “sussistenza della scriminante del diritto di cronaca
richiede che si consideri l’effettivo grado di rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione al fine
di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l’evento piuttosto che a divenire
strumento della diffamazione (CdA penale
22/06/04 - 20/09/04, n. 2821 laddove nella fattispecie non poteva dirsi che il giornalista abbia
assunto la prospettiva del terzo osservatore in
quanto “la scelta del soggetto intervistato e le
domande che sono state rivolte all’intervistato
sono precostituite e architettate in base a un
preciso obiettivo”).
Si vedano in proposito tre casi esemplificativi,
in cui la Corte d’Appello ha rilevato diverse
tipologie di comportamento da parte degli
intervistatori:
• è stato ritenuto colpevole l’intervistatore
(con l’intervistato), in una fattispecie in cui
sono state “riportate alcune dichiarazioni
accompagnate da precisazioni, commenti e
contestualizzazioni del giornalista dai quali
esce un tutt’uno, una compenetrazione profonda tra pensiero dell’uno e pensiero dell’altro
(intervistato N.d.R.), con conseguente impossibilità di dirimere le rispettive posizioni sul
piano delle conseguenze giuridiche” (CdA
penale 27/05/03 - 11/06/03, n. 2607 che, tra
l’altro, cita un passo che esordisce con
l’espressione, del giornalista, «E qui sta il bello
...» che ad avviso della Corte “si allinea, e in
buona sostanza fa propria, la rappresentazione” della persona offesa resa da parte dell’intervistato);
• è stato ritenuto colpevole l’intervistatore
(ma non l’intervistato), in un caso in cui l’intervistato “ha fondato l’opinione espressa sulla
base di presupposti di fatto veri”, mentre “il
giornalista ha travisato, enfatizzando i concetti
espressi, il suo pensiero non solo indicandolo
con una qualifica professionale che non gli
apparteneva (e che dava al lettore maggiore
autorevolezza all’articolo), ma anche rappresentando come certezze considerazioni che
egli aveva manifestato in termini di dubbio o di
preoccupazione” (CdA penale 07/11/05 06/02/06, n. 4470);
• è stato invece assolto l’intervistatore (ma
non l’intervistato), “per avere correttamente
esercitato il diritto di cronaca, posto che la
vicenda aveva un enorme rilievo pubblicistico
e comunque egli non si era prestato a fare da
cassa di risonanza delle accuse lanciate
dall’intervistato, ma aveva preso le debite
distanze da esse, contestandole punto per
punto all’intervistato” (CdA penale 06/11/03 21/11/03, n. 4690).
Quanto invece all’intervistato, vengono in
rilievo parametri analoghi a quelli analizzati
con riguardo all’esercizio del diritto di critica.
In questo senso merita di ricordarsi CdA penale 24/06/05 - 19/09/05, n. 3116, in una fattispecie in cui le opinioni espresse dall’intervistato
pur “caratterizzate da un tono fortemente
negativo e polemico”, erano scriminate dall’esimente del diritto di critica: infatti il giudizio,
pur di evidente significato negativo era strettamente collegato a un’opinione motivata e
sviluppata attraverso un ampio e complessivo
ragionamento. La forma espositiva usata aveva
dunque espresso in termini negativi, ma senza
espressioni di per sé lesive un giudizio che non
era trasceso in espressioni di gratuita aggressione all’altrui reputazione. In proposito si
vedano:
• CdA Penale 23/01/04 - 05/02/04, n. 385, ove
si è ritenuto che il giudizio espresso dall’intervistato al giornalista rientrasse “nell’esercizio
di manifestazione del pensiero garantito a tutti
dall’art. 21 Cost.” (in una fattispecie in cui l’imputato non aveva “bollato” le parti civili con
“epiteti diretti ed offensivi quali ubriacone o
spacciatore, persona poco raccomandabile,
piantagrane”, ma aveva chiaramente indicato,
ora per allora, la sensazione da lui provata il
giorno” in cui si svolse il fatto);
• CdA penale 03/06/04 - 28/07/04, n. 2510, ove
si afferma che “il diritto di manifestare il proprio
pensiero critico sussiste anche quando l’opinione diffusa non sia obiettiva ovvero sia erronea o comunque non condivisibile, purché
basata su presupposti di fatto veri o ritenuti tali
per colpa scusabile”, difatti “occorre tener
presente le modalità di percezione degli
elementi di fatto sui quali l’intervistato ha basato la sua convinzione”;
• CdA penale 17/06/04 - 11/11/04, n. 2766, in
cui si giunge a concludere che “la valutazione
complessiva delle emergenze processuali,
porta a ritenere che le frasi oggettivamente
diffamatorie pronunciate dall’intervistato, siano
state pronunciate nella legittima convinzione,
sia pure erronea, di riferire la verità, e, quindi,
nel rispetto del principio di verità putativa,
idoneo a scriminare la condotta ascritta all’imputato”.
Da ultimo si osserva che nel caso di dichiarazioni “rese nel corso di un’unica intervista nella
quale erano presenti più organi di stampa, pur
trattandosi di dichiarazioni pubblicate da diversi periodici”, le stesse devono considerarsi
“uniche e pronunciate in un’unica occasione,
onde unico deve ritenersi il comportamento
diffamatorio ascritto, ancorché ripreso e diffuso da più organi di stampa” (CdA penale
30/01/04 - 19/02/04, n. 546).
21
f) Direttore responsabile
22
Sul direttore responsabile grava per legge, ai
sensi degli artt. 57 c.p. e 12 L. 47/1948, l’obbligo di controllo su quanto pubblicato al fine di
prevenire ed evitare la commissione di reati.
La condotta di controllo imposta al direttore
viene così ricostruita “il direttore deve visionare tutti gli scritti destinati alla pubblicazione,
allo scopo di individuare quelli che presentano
contenuto lesivo. Ove tale contenuto sussiste,
su tali notizie deve controllare la sussistenza
dell’interesse pubblico alla loro conoscenza, la
continenza della forma espositiva e dell’attinenza al tema trattato e controllare, indirettamente, mediante un’attività di riesame delle
procedure di acquisizione e riscontro poste in
essere dal giornalista, l’autenticità delle notizie” (CdA penale 14/06/05 - 22/06/05, n.
2874).
Dalla disamina delle sentenze in oggetto si è
potuto rilevare che, con riferimento alla posizione del direttore responsabile, l’elemento
soggettivo è stato oggetto di particolare approfondimento: si è precisato che “il direttore della
pubblicazione non può rispondere per responsabilità oggettiva, ma neppure si può relegare
la sua figura a quella di un semplice «passacarte» che, una volta scelti con oculatezza i
propri collaboratori, possa essere esente da
qualsivoglia censura” (CdA penale 30/09/03 13/10/03, n. 3924).
Il reato di omesso controllo si configura
dunque come colposo.
Meritano di ricordarsi in proposito una serie di
pronunzie che hanno evidenziato aspetti di
negligenza ed imperizia nella condotta del
direttore responsabile:
• al fine di valutare la condotta omissiva, assume rilievo “la collocazione in prima pagina
dell’articolo, collocazione certamente significativa perché idonea ad attribuire allo stesso
particolare risalto” (CdA penale 27/10/03 29/11703, n. 4446);
• in una fattispecie in cui la smentita degli interessati era stata tempestiva, ciò “avrebbe
dovuto imporre maggiore attenzione a colui
che consentiva la diffusione di un certo tipo di
notizie” (CdA penale 18/10/04 - 01/12/04, n.
3888);
• in un articolo “di corposa rilevanza, per i
personaggi pubblici, per la vicenda di spiccato
interesse nella comparazione con le altre notizie di quel giorno, per la gravità della accusa
propalata, con vistose intitolazioni e con
abbondanza complessiva di spazio (quasi
mezza pagina)”, si è ritenuto che la pubblicazione “sia transitata dal testo redatto dal giornalista alla pagina del quotidiano con la tolleranza, quando non con la partecipe condiscendenza, del direttore” (CdA penale
14/01/05 - 03/02/05, n. 174);
• infine “il reato ascritto al direttore deve ritenersi sussistente sulla base della rilevanza
della problematica affrontata per l’interesse
pubblico, dell’ampio spazio dato sia all’argomento in generale (pagina intera) che alla
vicenda specifica che ha trovato richiamo non
sono nello specifico articolo, ma anche nei
titoletti relativi all’intero servizio e in una fotografia” (CdA penale 26/01/05 - 31/01/05, n.
408 in cui la Corte ha sottolineato come “la
questione ha trovato un rilievo tale da imporre
al direttore un controllo particolarmente rigoroso dell’articolo in questione”: in termini analoghi v. CdA penale 13/05/05 - 27/05/05, n.
2366).
Viene in rilievo anche una fattispecie in cui è
stata configurata la responsabilità dolosa per
diffamazione o comunque per concorso in
diffamazione: si veda CdA penale 18/01/05 26/01/05, n. 208 secondo cui “il contenuto dello
scritto - chiaramente diffamatorio in quanto
mera contumelia - la vistosità della forma esteriore evidenziata già dal titolo, l’evidenza della
collocazione tipografica assegnata all’articolo
posto in prima pagina della quale ha occupato
l’intero spazio, costituiscono indici precisi della
volontà di diffamare anche da parte del direttore che non sia stato l’autore dell’ar-ticolo, che
deve rispondere del reato doloso di diffamazione aggravata”.
Vediamo peraltro alcune interessanti pronunzie in cui è stato esclusa la responsabilità
del direttore per insussistenza dell’elemento
soggettivo:
• “proprio la natura peculiare dell’articolo, che
si presenta come un memoriale a puntate
raccolto da un giornalista, non consente di
affermare con sufficiente certezza la responsabilità del direttore del quotidiano: questi si è
evidentemente fidato del giornalista, che gli ha
proposto la pubblicazione di uno scritto attribuito ad un soggetto che, per l’attività svolta,
ben poteva conoscere gli argomenti trattati e
non ha ritenuto di dover verificare l’effettiva
esistenza di tale fonte; detto comportamento
può essere giustificato dalla fiducia riposta
nel giornalista considerato evidentemente
esperto e affidabile” (CdA penale 18/02/04 27/02/04, n. 880);
• in una fattispecie in cui il direttore aveva
“accostato, nel richiamo di prima pagina, due
notizie assolutamente distinte e prive tra loro
di collegamento”, laddove tale accostamento
“ha determinato un espansione del significato
del contenuto del richiamo”, la Corte ha così
argomentato: “poiché il delitto di diffamazione
commesso dal giornalista (…) rappresenta
l’evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., la
condotta omissiva di quest’ultimo consiste
specificamente nel non aver attivato i dovuti
controlli per evitare che - col mezzo della stampa - si ledesse dolosamente la reputazione di
terze persone” e pertanto “la mancata individuazione dell’articolista (autore del richiamo
N.d.r.) e, conseguentemente, delle circostanze
che hanno portato alla formazione del richiamo, con la formazione delle due distinte notizie, non consente di formulare alcun giudizio
in merito all’elemento soggettivo che ha caratterizzato la condotta dell’articolista stesso e in
particolare, quindi, se l’evento in questione si è
prodotto per colpa ovvero per dolo (…) ne
consegue quindi che, poiché nel caso in
esame il delitto di cui all’art. 595, comma 3, c.p.
non risulta essere stato consumato per carenza della prova dell’elemento psicologico, la
fattispecie colposa omissiva conseguentemente prevista a carico del direttore non può trovare applicazione” (CdA penale 25/03/04 -
22/06/04, n. 1494).
A corollario delle pronunzie di cui sopra meritano di citarsi:
• CdA penale 22/02/05 - 08/03/05, n. 927,
laddove afferma che il controllo che “è lecito
aspettarsi dal direttore responsabile di un
settimanale, è più ampio e pregnante rispetto
a quello del direttore di un quotidiano e ciò per
il maggior tempo di cui può godere”;
• CdA penale 05/04/05 - 13/04/05, n. 1625, ove
si rileva come “la semplice assenza del colophon con l’indicazione del direttore, non è
sufficiente ad esonerare dalla qualifica di
direttore responsabile chi è veramente tale,
per attribuirla invece al direttore editoriale”;
• CdA penale 31/10/05 - 19/12/05, n. 4389, in
cui si precisa che il direttore responsabile della
testata, “risulta essere il direttore del supplemento di cronaca su cui è stato pubblicato l’articolo incriminato «non cedibile separatamente» dal quotidiano di cui fa parte integrante
(…), dovendo escludersi ogni rilevanza all’organizzazione interna dell’azienda giornalistica” (in una fattispecie in cui il supplemento era
curato da una redazione autonoma che l’aveva direttamente inviato alla tipografia).
Con riferimento al direttore responsabile viene
in rilievo anche un importante aspetto procedurale.
Nel regime previgente alla cosiddetta Legge
Pecorella, ai sensi dell’art. 576 c.p.p. “in materia di diffamazione a mezzo stampa, la parte
offesa, costituitasi parte civile, è legittimata a
proporre impugnazione, anche agli effetti
penali, soltanto nei confronti dell’autore della
diffamazione e non anche nei confronti del
direttore responsabile quando questi sia imputato non a titolo di concorso, ma ai sensi
dell’art. 57 c.p.: infatti il potere di impugnare
riconosciuto dall’art. 577 c.p.p. rappresenta
una eccezione al principio generale stabilito
dall’art. 576, comma 1, c.p.p., che limita ai soli
effetti civili la legittimazione all’impugnazione
della parte civile” (CdA penale, 05/05/03 19/05/03, n. 2190).
Pertanto “va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione della parte civile riguardante il
direttore del periodico, preclusa per l’appunto
dall’art. 577 c.p.p. che la esclude contro
sentenze di assoluzione per i delitti, come
quello di omesso controllo, che non siano di
ingiuria e di diffamazione” (ex pluribus CdA
penale 06/05/03 - 28/05/03 n. 2228; 30/01/04
- 19/02/04, n. 546; 13/07/05 - 07/09/05, n.
3456; 21/09/05 - 24/10/05, n. 3668; 21/10/05 -
28/10/05, n. 4244).
Alla figura del direttore responsabile sono riferibili pronunzie che hanno analizzato la portata
diffamatoria di titoli o didascalie (anche con
riferimento alla diffusione di tecniche di natura
infografica).
Si veda a titolo esemplificativo CdA penale
19/11/04 - 01712/04, n. 4468 secondo cui “lo
scritto in sé considerato è rispettoso dei canoni
relativi al corretto esercizio della attività giornalistica, mentre invece il titolo nonché la didascalia
in calce alla fotografia assumono specifico rilievo diffamatorio ed il carattere allusivo del titolo e
della didascalia sono accentuati dal risalto dato
alla notizia attraverso le modalità di impaginazione e la pubblicazione della fotografia”.
In proposito la Corte d’Appello di Milano, ha
ritenuto che “l’erroneo inserimento del nome
della persona diffamata in un’icona esplicativa di un articolo e nella quale figuravano un
elenco di persone indicate come collegate in
un procedimento giudiziario, è idoneo ad ingenerare nel lettore la convinzione che i fatti
narrati nell’articolo la riguardassero e la coinvolgessero, pur non essendo la stessa neppure menzionata nell’articolo. L’impostazione tipografica dell’icona a fianco del vistoso titolo e
recante il nome della persona offesa affiancato
dalla raffigurazione di un paio di manette ne
conclama per chiunque la legga il coinvolgimento pesante nella delittuosa vicenda pubblicata” (CdA penale 18/02/05 - 05/03/05, n. 871).
Meritano infine di sottolinearsi due pronunzie
che affrontano con esiti diversi due fattispecie
simili:
• CdA penale 22/02/05 - 08/03/05, n. 927, ha
affermato che “pur non escludendosi la diffamatorietà del titolo, in assenza di elementi atti
a dimostrare che gli autori dell’articolo sono
anche gli autori del titolo e del sottotitolo, non li
si può ritenere responsabili, atteso che tali
elementi editoriali sono di prassi decisi dal
comitato di redazione e non dai giornalisti
autori dell’articolo”;
• CdA penale 22/06/05 - 18/07/05, n. 3041, ha
invece argomentato che “in un grande quotidiano di diffusione nazionale il titolo, il sottotitolo e l’occhiello sono curati dalla redazione
tenuto conto delle foto da inserire e della rilevanza da dare al pezzo, ma se il testo dell’articolo viola i limiti della verità, continenza allora
il giornalista risponde anche dei titoli ben
potendo egli prevedere che a fronte di un
contenuto scorretto segua un titolo urlato che
enfatizzi il pezzo”.
g) Danno civile e risarcimento
In questo paragrafo prendiamo in considerazione alcuni riflessi civilistici trattati in sede
penale.
Anzitutto giova ricordare alcune pronunzie
contenenti statuizioni relative all’istituto della
rettifica.
Viene infatti in rilievo anche sotto il profilo
penale la “volontà degli imputati di offrire sul
quotidiano lo spazio necessario per la pubblicazione di una rettifica”: infatti “tale comportamento deve essere valutato con favore in
quanto costituisce una manifestazione di
disponibilità ad attenuare le conseguenze
dannose del reato” (CdA penale 14/10/04 -
19/11/04, n. 3815).
La Corte ha tuttavia precisato che la rettifica
“non esclude la sussistenza della diffamazione
già consumatasi con la pubblicazione dell’articolo” (CdA penale 31/10/05 - 19/12/05, n.
4389) e che “del tutto irrilevante è il rilievo
difensivo che l’imputato non avrebbe avuto
alcuna difficoltà a rettificare successivamente
la originaria notizia” (CdA penale 12/10/04 18/10/04, n. 3756).
Per quanto concerne il danno arrecato alla
parte lesa deve preliminarmente rilevarsi che
“nella diffamazione a mezzo stampa il danno
morale è in re ipsa” (CdA penale 17/01/03 -
23
24/02/03, n. 268) e dunque non necessità di
una specifica dimostrazione.
A ciò si aggiunga che “il danno morale, non
essendo di natura economica ma consistendo
in un turbamento psichico, non è suscettivo di
una valutazione meramente aritmetica, talché
la sua commisurazione in denaro necessariamente deve sopportare un apprezzamento
soggettivo: in ogni caso la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali deve soddisfare
l’esigenza di ragionevole correlazione tra
gravità effettiva del danno ed ammontare
dell’indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere
al processo di formazione del libero convincimento” (CdA penale 10/03/04 - 10/06/04, n.
1227; in termini analoghi CdA penale 16/02/05
- 25/02/05, n. 806).
Con riguardo alle statuizioni di condanna
generica o con liquidazione di somma provvisionale immediatamente esecutiva la Corte
ha precisato che “ai fini della pronuncia di
condanna generica al risarcimento dei danni
non è necessario che il danneggiato provi la
effettiva sussistenza o il nesso causale fra
questi e l’azione dell’autore, ma è sufficiente
l’accertamento di un fatto potenzialmente
produttivo di conseguenze dannose” e che “per
la liquidazione di una provvisionale ex art. 539
c.p.p. la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice
di merito che non ha l’obbligo di espressa motivazione quando l’importo rientri nell’ambito del
danno prevedibile” (CdA penale 30/11/04 31/01/05, n. 4597).
Criteri generale di commisurazione del danno
possono essere costituiti dalla portata diffamatoria dell’articolo per la gravità delle accuse (ex
pluribus CdA penale 31/10/05 - 19/12/05, n.
4389), anche in relazione alla posizione sociale e professionale del diffamato (ex pluribus
CdA penale 19/01/05 - 01/02/05, n. 239) ed
alla diffusione della pubblicazione (ex pluribus
CdA penale 20/09/05 - 19/12/05, n. 3646).
Da ultimo va sottolineato che la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto di aderire all’orientamento per cui alla riparazione pecuniaria di cui
all’art. 12 L. 47/1948, “è tenuto non solo l’autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia
contribuito a cagionare l’evento tipico del reato,
sia in concorso sia per avere omesso di impedire l’evento stesso essendo a tanto giuridicamente obbligato” (CdA penale 26/01/05 31/01/05, n. 408).
h) Diffamazione televisiva
Per completezza ci è parso interessante
enucleare alcune pronunzie che hanno
evidenziato aspetti di specificità con riguardo
alla diffamazione perpetrata attraverso il
mezzo televisivo.
Così, con riferimento all’uso di immagini di
repertorio nell’ambito di un servizio giornalistico televisivo, è stata “esclusa la responsabilità
del giornalista che si è limitato ad inviare alla
emittente televisiva la parte audio” ed esclusa
la responsabilità del direttore di testata in
quanto “non si considera estensibile alla diffa-
24
mazione televisiva l’ipotesi di responsabilità
prevista dall’art. 57 c.p. per la diffamazione a
mezzo stampa avendo il legislatore disciplinato diversamente la diffamazione televisiva”
(CdA penale 19/11/03 - 10/12/03, n. 4991).
Inoltre, in un’altra fattispecie, si è trattato di
continenza “televisiva”, laddove viene in rilievo
anche “il tono irridente usato nel pronunciare
la frase incriminata, accompagnandola, tra l’altro, con una gestualità (...) che solo la visione
del filmato permette di cogliere” (CdA penale
15/01/04 - 15/02/04, n. 241).