Diffamazione a mezzo stampa - Ordine dei giornalisti Lombardia
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Diffamazione a mezzo stampa - Ordine dei giornalisti Lombardia
D O S S IGennaio E RFebbraioDMarzo I 2007T A B L O I D Relazione sulle sentenze emesse dalla Corte d’Appello penale di Milano nel triennio 2003-2005 Diffamazione a mezzo stampa O L L E P P A NALE PE A cura di Sabrina Peron ed Emilio Galbiati avvocati in Milano Allegato al numero 1-2 di Ordine Tabloid 1 - 2 - 3 . Gennaio/Febbraio/Marzo 2007 I Milano Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, considerato l’interesse suscitato dalle ricerche svolte in questi anni sulle sentenze emesse dal Foro Ambrosiano in materia di diffamazione tramite mass-media, rende noto che è stata ultimata una nuova ricerca riguardante le sentenze emesse nel triennio 20032005 dalla Corte d’Appello Penale di Milano. Tale ricerca, svolta dagli avvocati Sabrina Peron ed Emilio Galbiati del Foro di Milano, è giudicata positivamente dal dott. Giuseppe Grechi, Presidente della Corte d’Appello di Milano, che ha autorizzato le Cancellerie al rilascio di copie delle sentenze nel rispetto della normativa in materia di privacy. Alcuni dei dati più significativi che sono emersi: ■ numero sentenze: nel triennio 2003-2005, la Corte d’Appello penale ha emesso 195 sentenze in materia di diffamazione tramite mass-media; ■ durata del procedimento: la durata del processo penale di secondo grado (calcolato dalla data di deposito della sentenza di I° grado e quella di deposito della sentenza di II° grado) è di oltre di tre anni e mezzo. Mentre il lasso di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del “pezzo” incriminato e quella di deposito della sentenza di II° grado è di oltre 7 anni e mezzo; ■ tipologia di testata: i procedimenti penali hanno visto coinvolti vari tipi di testate nella seguente misura percentuale: - quotidiani nazionali 72% periodici 21% reti televisive 5% quotidiani locali 2% ■ tipologia articoli diffamatori: i più colpiti da querela per diffamazione sono gli articoli di cronaca (nel 44% dei casi), quindi gli articoli di critica (40%) ed infine le interviste (per il restante 16% dei casi); ■ percentuali accoglimento/rigetto: nel 31% dei casi è stata dichiarata l’improcedibilità del giudizio per prescrizione del reato / decesso dell’imputato (25%) o per avvenuta remissione di querela (6%); mentre nel restante 69% la Corte ha provveduto sul merito della fattispecie, per la maggior parte, rigettando l’appello e confermando il I° grado (41%) e, solo in misura minore (28%), accogliendo l’impugnazione con riforma del I° grado (per riforma si intende la modifica delle statuizioni, che in qualche occasione si è concretizzata nel loro inasprimento, in altre nella loro riduzione oppure, nella loro revoca integrale); ■ professione delle parti offese: tra le persone offese sono prevalentemente emerse le seguenti categorie professionali: - privati 21% - politici 19% - magistrati 19% ■ condanne: la pena della reclusione è stata comminata in un unico caso (nel quale peraltro la reclusione è stata ridotta da 24 mesi a 4 mesi e 15 gg.); le restanti sentenze hanno disposto la pena della multa, che nell’85% dei casi è stata inferiore ad euro1.000,00 e, nel restante 15%, non ha superato euro.1.500,00; ■ risarcimento danni: in caso di condanna, in media, a favore di ciascun danneggiato, sono stati riconosciuti in via provvisionale euro 13.399,38. Statuendo in via definitiva, invece, sempre a favore di ciascun danneggiato: - sono stati riconosciuti e liquidati danni morali in misura pari, in media, a euro 6.975,56 (va detto però che escludendo dal campione una sentenza contenente statuizioni di condanna a favore di ben 56 parti civili, la predetta media potrebbe calcolarsi in euro 14.339,27); 2 - è stata comminata la sanzione civile in misura pari, sempre in media, a euro 3.297,21. Infine, nel 59% dei casi le parti hanno scelto di adire la Corte di Cassazione. CORTE D’APPELLO PENALE DI MILANO - Diffamazione tramite mass-media. Esaminate 195 sentenze del periodo 2003/2005 Giornalisti alla sbarra: la condanna non è scontata Su incarico del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, sono state prese in esame tutte le sentenze emesse dalla Corte d’Appello penale di Milano, in materia di diffamazione a mezzo stampa o, più in generale, per il tramite dei mass-media, nel triennio 2003-2005. Per svolgere questa ricerca è stata decisiva la collaborazione da parte del Presidente della Corte d’Appello di Milano, dott. Giuseppe Grechi. Le sentenze sono state reperite grazie all’ausilio delle Cancellerie. Le copie delle sentenze - per rispetto delle normative vigenti in materia di privacy - sono state rilasciate senza indicazione dei nomi delle parti e per ogni copia sono stati versati i relativi diritti. Sono state esaminate complessivamente 195 sentenze, per ciascuna delle quali sono stati estrapolati i seguenti dati: ■ data in cui è apparso l’articolo e/o la pubblicazione diffamatoria; ■ data in cui è stata emessa la sentenza e data del relativo deposito; ■ foro competente in primo grado; ■ testate coinvolte; ■ professione del diffamato; ■ tipologia dell’articolo diffamatorio (cronaca, critica, intervista); ■ esito: accoglimento o meno dell’appello ed in quale misura; ■ spese legali liquidate. Ove possibile, i dati raccolti sono stati elaborati e sintetizzati in forma di grafico. Di seguito esponiamo i risultati della ricerca da noi condotta. 3 4 1 Il quadro della situazione 1) Tempistica Il primo dato significativo che ci è parso opportuno calcolare, concerne la durata media del processo penale di secondo grado. Poiché le sentenze generalmente non riportano la data di proposizione dell’appello, è stato computato il lasso temporale intercorrente tra il deposito (pubblicazione) della sentenza di primo grado ed il deposito (pubblicazione) della sentenza di secondo grado, pari in media a circa 1.331 giorni (oltre 3 anni e mezzo). Inoltre abbiamo ritenuto interessante prendere in considerazione l’arco temporale che intercorre tra la data di pubblicazione del “pezzo” incriminato e quella di deposito della sentenza di secondo grado. Analizzando i dati portati da un campione complessivo di 190 sentenze, è emerso, che le pronunzie di secondo grado sono rese disponibili, in media, circa 2.776 giorni dopo la diffusione della notizia (vale a dire a distanza di oltre 7 anni e mezzo). 2) Foro competente in primo grado Abbiamo quindi considerato il profilo della competenza territoriale, per identificare i fori che - nell’ambito della circoscrizione della Corte d’Appello di Milano - hanno pronunciato le sentenze oggetto di appello. Ne è emerso che le sentenze appellate sono state rese nel 54% dei casi dal Tribunale di Monza e nel 39% dei casi dal Tribunale di Milano: il residuo 7% è ripartito tra i Tribunali di Como (3%), Lecco (1%), Varese (1%), Vigevano (1%) e Voghera (1%). Percentuali foro competente giudizio di primo grado Milano 39% Como 3% Varese 1% Voghera 1% Lecco 1% Monza 54% 3) Testate Vigevano 1% Percentuali testate / volantini / libri volantini 2% testate 96% libri 2% I giudizi di appello dei procedimenti penali esaminati hanno prevalentemente coinvolto testate giornalistiche (96% dei casi): hanno invece riguardato la diffusione di volantini nel 2% dei casi e la pubblicazione di libri nel restante 2% dei casi. 5 Riguardo alla tipologia delle testate giornalistiche coinvolte, sono emersi i seguenti dati: • quotidiani nazionali per il 72%; • quotidiani locali per il 2%; • periodici per il 21%; • reti televisive per il 5%. Tipologia di testate reti televisive 5% periodici 21% Percentuali richiesta pubblicazione sentenza il Giornale 31% altre testate (1) 13% quotidiani locali 2% Panorama 11% la Repubblica 11% l’Unità 1% il Cittadino 1% la provincia di Sondrio 1% Nel triennio 2003 - 2005, le testate su cui sono stati pubblicati articoli che hanno dato origine a procedimenti penali in appello sono state le seguenti: Il Giornale (31%), Panorama (11%), la Repubblica (9%), Corriere della Sera (8%), la Padania (5%), Mediaset R.T.I. (4%), L’Indipendente (4%), MF Milano Finanza (2%), l’Avvenire (2%), Oggi (2%), Il Borghese (2%), Il Giorno (2%), Il Cittadino (1%), La Provincia di Sondrio (1%), la Gazzetta dello Sport (1%), l’Unità (1%), il Foglio (1%), altre testate con un solo caso per ciascuna (13%). Corriere della Sera 9% il Giorno 2% Oggi 2% MF Milano la Padania Finanza 8% 2% l’Indipendente il Borghese 4% 2% Mediaset - RTI 4% l’Avvenire la Gazzetta 2% dello Sport 1% Di seguito riportiamo i grafici relativi alle percentuali ed al numero dei procedimenti relativi alle singole testate. (1) Visto, Tuttosport, T.R.E. TV, Settegiorni, Sette, RAI, Qui Ornago, Prima Comunicazione, Libero, L’Europeo, la Provincia di Como, la Prealpina, Il Mondo, Il Lunedì, il Giornale di Lecco, il Diario, Flash Art, Eva Tremila Express, Cronaca Vera, Costruire, Armi e Tiro, Antenna 3. Testate 60 53 50 40 30 22 20 19 16 13 10 8 7 6 4 3 3 3 3 2 il G ior na le Pa no ra la m Re a pu Co bb rri lic er a e de lla Se ra la Pa M d an ed ia ias et -R L’I TI nd ipe M nd F M en ila te no Fi na nz a l’A vv en ire 0 2 2 2 2 O gg il B i or gh es la e G il G az ze ior tta no de llo Sp la or il C t Pr ov i t t inc ad ino ia di So nd rio l’U nit à il F Al og tre lio te sta te (1 ) il Foglio 1% quotidiani nazionali 72% 4) Professione della parte offesa in primo grado Anche in questa ricerca sono stati enucleati i dati relativi alla professione dei soggetti interessati dalla diffamazione a mezzo stampa (tecnicamente le parti offese). Dalla ricerca effettuata sono emersi i seguenti dati: • 21% privati, vale a dire soggetti in cui la fattispecie diffamatoria non ha investito o interessato l’attività professionale; • 19% magistrati; • 19% politici; • 9% amministratori di persone giuridiche; • 8% persone giuridiche; • • • • • • 1% sportivi; 1% poliziotti; 1% pubblici dipendenti; (1) 1% professori universitari; 1% militari; 1% artisti Percentuali professione parte offesa magistrati 19% privati 21% politici 19% artisti 1% militari 1% amministratori persone guiridiche 9% persone guiridiche 8% professori universitari 1% pubblici dipendenti (1) sportivi 1% 1% 6 • • • • • • 4% imprenditori; 3% dirigenti P.A.; 3% giornalisti; 3% professionisti; 3% avvocati; 2% medici; poliziotti 1% medici 2% avvocati 3% professionisti 3% giornalisti 3% imprenditori 4% dirigenti P.A. 3% (1) Si noti, che due procedimenti per diffamazione sono stati promossi rispettivamente da 56 vigili urbani e da 26 ufficiali giudiziari: in entrambi casi, poiché agivano non uti singuli ma quali componenti di un gruppo professionale, si è ritenuto più corretto computare ciascun gruppo come un unico soggetto. Professione parte offesa 60 50 49 44 44 40 30 20 19 9 10 7 6 6 6 4 3 3 2 2 2 pr iva ti m ag ist ra ti po pe a liti rs mm ci on i n pe e g istr iu a rs on ridi tor c e e giu he rid ich im e pr en dit or i sp or tiv dir i ige nt iP .A pr . of es sio nis ti av vo ca ti m ed ici gio rn ali sti pu bb p lic o liz id iot ipe pr ti nd of es en so t i ri (1 un ) ive rs ita ri m ilit ar i 0 2 ar tis ti 20 5) Tipologia articoli e/o servizi diffamatori Percentuali tipologia articoli diffamatori intervista 16% cronaca 44% La maggior parte dei procedimenti penali di appello per diffamazione nel triennio 2003 - 2005 riguarda articoli di cronaca (44%): i “pezzi” di critica invece sono stati pari al 40% e le interviste al 16%. critica 40% 6) L’impugnazione della sentenza di primo grado PM + parte civile 2% Percentuali appellanti condanne in 1° grado 70% PM 1% parte civile 21% condannato + parte civile 4% condannato + PM 2% 7) Esito del giudizio di appello Percentuali accoglimento / rigetto remissione di querela 1% prescrizione / decesso imputato 25% Veniamo ora alla individuazione degli appellanti. Si osserva anzitutto che nel 76% dei casi l’appello è stato proposto dal giornalista, direttore o intervistato, condannati in primo grado: più specificamente nel 70% i condannati sono stati gli unici appellanti, mentre nell’ulteriore 6% hanno proposto appello, oltre ai suddetti, anche il PM (4%) e/o la parte civile (2%), con richieste naturalmente opposte. Solo nel residuo 24% dei casi l’appello è stato proposto, avverso una sentenza di assoluzione, da parte del PM e/o della parte civile (da soli rispettivamente nell’1% e 21% e congiuntamente nel restante 2% dei casi). rigetto e conferma 41% accoglimento e riforma 28% Dall’esame delle sentenze pronunziate dalla Corte d’Appello Penale nel triennio 2003-2005, sono emersi i seguenti risultati: - nel 31% dei casi il procedimento penale si è risolto con un provvedimento che, investendo questioni meramente procedurali, ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio per prescrizione del reato / decesso dell’imputato (25%) o remissione di querela (6%); - nel restante 69% dei casi la Corte invece ha provveduto deliberando sul merito della fattispecie: a tale proposito il 41% delle sentenze hanno rigettato l’appello confermando il I grado, mentre nel 28% dei casi l’appello è stato accolto con riforma del I grado (per riforma della sentenza si intende la modifica delle statuizioni, che in qualche occasione si è concretizzata nel loro inasprimento, in altre nella loro riduzione o, addirittura, nella loro revoca integrale). Le predette percentuali subiscono alcune significative variazioni a seconda della tipologia degli articoli e/o dei servizi diffamatori. Con particolare riferimento alle pronunzie di accoglimento dell’appello nel merito si noti che la loro percentuale varia dal 22% per articoli di cronaca, al 33% per i “pezzi” di critica”, fino a raggiungere il 38% per interviste. Cronaca: percentuali accoglimento / rigetto remissione di querela 6% rigetto e conferma 42% prescrizione / decesso dell’imputato 30% accoglimento e riforma 22% Critica: percentuali accoglimento / rigetto remissione di querela 4% rigetto e conferma prescrizione / decesso 48% dell’imputato 15% Intervista: percentuali accoglimento / rigetto remissione di querela 9% prescrizione / decesso dell’imputato 25% accoglimento e riforma 33% accoglimento e riforma 38% Veniamo ora all’analisi del contenuto delle sentenze di merito: - con riferimento alle pronunzie con cui ha rigettato l’impugnazione (41%), la Corte d’Appello ha confermato sentenze di condanna nel 53% dei casi ed ha confermato sentenze di assoluzione nel restante 47%. - con riguardo invece alle pronunzie con cui ha accolto l’impugnazione (28%), la Corte d’Appello ha riformato le statuizioni di primo grado, condan- nando gli imputati nel 45% dei casi e assolvendoli nel restante 55%. In altre parole, sembra potersi enucleare un dato tendenziale, secondo cui: • il rigetto investe in misura pressoché paritaria (confermandole) sentenze di condanna e sentenze di assoluzione in primo grado; • l’accoglimento invece produce prevalentemente effetti assolutori (ferma restando, anche in caso di condanna la possibilità di riduzioni delle pene). Pronunzie di rigetto (nel merito) percentuali assoluzione / condanna Pronunzie di accoglimento (nel merito) percentuali assoluzione / condanna assoluzione 47% 8 rigetto e conferma 28% condanna 53% condanna 45% assoluzione 55% Con specifico riguardo alle pronunzie contenenti statuizioni di condanna, i dati più significativi possono sintetizzarsi come segue. In tutte le 41 sentenze del campione, in cui la Corte ha rigettato l’appello, la condanna di primo grado, confermata in secondo grado, è stata alla sola multa. Per quanto concerne invece le 19 sentenze del campione in cui la Corte, pur accogliendo l’appello, ha comunque pronunziato la condanna degli imputati, si sono rilevati i seguenti dati: - in 18 casi sono state comminate agli imputati solo multe; - in un solo caso è stata comminata la reclusione (con riduzione della pena detentiva da 24 mesi a 4 mesi e 15 gg.). Per completezza i dati di cui sopra sono stati ulteriormente approfonditi. Ne è emerso innanzitutto che l’entità media delle multe comminate attraverso tutte le predette sentenze di condanna: - nell’85% dei casi è stata inferiore a euro 1.000,00; - nel restante 15% dei casi non ha superato euro 1.500,00. Percentuali entità della multa nelle sentenze di condanna oltre a euro 1.500,00 15% fino a euro 1.000,00 85% Quanto agli effetti concreti dell’accoglimento dell’appello, anche in caso di condanna, si osservi che le sentenze di primo grado oggetto di riforma, prevedevano condanna alla sola multa nel 72% dei casi, alla sola reclusione nel 20%, alla multa ed alla reclusione insieme nel restante 8%: le sentenze di secondo grado, invece hanno previsto la sola multa nel 96% dei casi e la sola reclusione nel restante 4%. Tipologia condanna del provvedimento di primo grado nelle sentenze di accoglimento e condanna in appello Tipologia condanna nelle sentenze di accoglimento e condanna in appello multa + reclusione 8% reclusione 4% reclusione 20% multa + reclusione 0% multa 72% multa 96% 9 Sempre con riguardo agli effetti concreti dell’appello, anche in caso di condanna, abbiamo potuto rilevare una lieve riduzione del valore medio delle multe sia per i giornalisti sia per il direttore responsabile. Multa: valori medi delle condanne (nelle sentenze di accoglimento) 900.00 800.00 762,11 700.00 629,97 600.00 488,58 500.00 416,64 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 1° grado media multa giornalista 2° grado media multa direttore Da ultimo sono stati oggetto di esame i provvedimenti civilistici di natura risarcitoria, che costituiscono corollario della pronunzia penale. Esaminando il campione di 98 sentenze (sia di rigetto sia di accoglimento) che contengono statuizioni civili è emerso che: - la Corte ha riconosciuto e direttamente provveduto alla liquidazione dei danni (e segnatamente dei soli danni morali) nel 35% dei casi: per il restante 65% ha invece liquidato una somma in via provvisionale (59%) o ha disposto la liquidazione in separato giudizio da instaurarsi in sede civile (6%); - la Corte ha accolto la richiesta di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria (ex art. 12 L. 47/1948), solo nel 35% dei casi; - quanto alla richiesta di condanna alla pubblicazione della sentenza, la Corte ha accolto la domanda solo nel 47% dei casi. Sanzione pecuniaria Percentuale condanna risarcimento danni separato giudizio 6% provvisionale 59% Pubblicazione sì 47% sì 35% 10 no 65% danni (morali) 35% no 53% Infine, laddove le condanne sono state disposte in misura determinata, abbiamo potuto calcolare il dato relativo all’entità media delle diverse tipologie sanzionatorie: ■ con riguardo alle condanne al risarcimento dei danni (morali) la media delle somme liquidate a favore di ciascun singolo danneggiato è risultata pari a euro 6.975,56 (campione 30 sentenze): si noti che escludendo dal campione una sentenza contenente statuizioni di condanna a favore di ben 56 parti civili (vigili urbani), la predetta media potrebbe calcolarsi in euro 14.339,27; ■ quanto alle condanne al pagamento della sanzione civile la media delle somme liquidate a favore di ciascun singolo diffamato è risultata pari a euro 3.297,21 (campione 25 sentenze); Statuizioni civili: percentuali accoglimento / rigetto dell’appello ■ infine, la media delle condanne in via provvisionale a favore di ciascun singolo danneggiato è pari a euro 13.399,38 (campione 46 sentenze). Per completezza di indagine, abbiamo verificato che la richiesta di riforma delle statuizioni civili relative al risarcimento dei danni, alla liquidazione della sanzione pecuniaria e alla pubblicazione della sentenza è stata accolta nel 30% dei casi. In tali occasioni peraltro, la Corte ha prevalentemente revocato ogni previsione di condanna (68%): nel 22% dei casi ha disposto la sola riduzione dell’entità del risarcimento e nel residuo 10% ha invece incrementato la misura della condanna. Statuizioni civili: percentuali revoca / riduzione / aumento in caso di accoglimento dell’appello accoglimento e riforma 30% aumento 10% riduzione 22% rigetto e conferma 70% Nel giudizio penale le spese del procedimento (a favore dello Stato) sono poste a carico dell’imputato non solo in caso di condanna, ma anche nel caso di rimessione di querela. Le spese legali liquidate invece dalla Corte d’Appello a favore della parte (imputato o parte civile) vittoriosa all’esito del giudizio, ammontano in media a euro 5.174,60 in caso di condanna alle spese dei due gradi di giudizio (campione 9 sentenze) e ad euro 1.800,76, per il solo grado di appello (campione 76 sentenze). Da ultimo, abbiamo ritenuto significativo verificare in quale misura percentuale le sentenze esaminate siano state impugnate con la proposizione di ricorso avanti la Corte di Cassazione: dal campione di 176 sentenze dalle quali poteva ricavarsi tale dato, è emerso che nella maggioranza dei casi (59%) le parti scelgono di adire la Corte di Cassazione. revoca 68% Percentuali di proposizione del ricorso per cassazione no 41% sì 59% 11 2 Considerazioni conclusive in diritto Ai fini di una migliore comprensione dei dati statistici esposti, abbiamo ritenuto opportuno compiere anche la disamina delle motivazioni in diritto rese nelle sentenze esaminate. a) Questioni preliminari e procedurali Esaminiamo anzitutto alcune tematiche di natura strettamente processuale, ma che possono incidere in modo rilevante sull’esito del giudizio. Querela Premesso che la mancata indicazione, in sede di querela e di costituzione di parte civile, delle modalità con le quali la persona offesa è venuta a conoscenza dell’articolo, “è elemento neutro, non sussistendo alcun onere di indicazione in proposito” (CdA penale 16/03/05 31/03/05, n. 1639), si conferma peraltro il principio che il “termine perentorio dei tre mesi, di cui all’art. 124 c.p.p., decorre solo dal momento della effettiva, diretta, precisa e completa conoscenza dei fatti e non già dal precedente momento di semplice dubbio o sospetto” (CdA Penale 04/02/04 - 22/03/04, n. 606). La Corte ha inoltre avuto modo di precisare che “la mancata identificazione da parte dell’autorità ricevente, del soggetto che presenta la querela, non genera invalidità dell’atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla, come nel caso in cui tale certezza sia assicurata dalla successiva rituale costituzione di parte civile” (CdA penale 18/02/04 - 16/06/04, n. 885). A ciò si aggiunga, da un lato, che “la qualificazione giuridica di un atto come querela deve essere effettuata secondo il suo contenuto intrinseco” e, dall’altro, che “il reato di omesso controllo, ai sensi dell’art. 57 c.p., costituisce una ipotesi delittuosa autonoma” per cui è necessaria un’esplicita querela al riguardo (v. CdA penale 19/11/04 - 20/12/04, n. 4467). Legittimazione attiva 12 Tutte le volte in cui nell’articolo manchi l’indicazione nominativa della persona offesa, si ritiene che questa possa agevolmente riconoscersi nel caso in cui vi siano dei riferimenti specifici alla sua posizione. Sul punto, a titolo esemplificativo: • la Corte ha ritenuto identificabile la persona offesa, nel caso di un articolo ove, pur difettando espliciti riferimenti al nome del querelante (un magistrato N.d.R.), “era evidente che intendeva riferirsi alla sua persona, data la posizione di vertice da questi rivestita e la forte impronta data all’attività giudiziaria del suo ufficio (CdA penale 01/06/05 - 24/10/05, n. 2665); • in una diversa fattispecie, in cui era stata presa di mira una “generalizzata categoria” di soggetti, intesi come “corpo amministrativo”, si è ritenuto che “il diritto di proporre querela poteva individuarsi in capo al rappresentante del corpo stesso” (CdA penale 17/11/04 25/11/04, n. 4405). Infine, nell’ipotesi in cui manchi l’offesa ad una persona determinata o determinabile, il reato di diffamazione è inconfigurabile (cfr. CdA penale 25/02/05 - 09/03/05, n. 992, in una fattispecie nella quale dalla lettura dell’articolo non emergeva alcun riferimento ai querelanti individualmente, con conseguente difetto di legittimazione a proporre querela: difatti l’unico chiaro riferimento era ad una struttura ospedaliera e, dunque, solo questa, per il tramite dei propri rappresentanti, avrebbe potuto esercitare il diritto di querela). Competenza territoriale In materia di competenza territoriale, vige il principio che la competenza si radica nella circoscrizione del Tribunale in cui ha sede lo stampatore, perché in esso per la prima volta la notizia diffamatoria diviene pubblica e, quindi, idonea a pregiudicare l’altrui diritto. Ciò posto, viene in rilievo una fattispecie particolare relativa ad un giornale stampato in due diverse tipografie (Roma e Milano). Pur accertando che la tipografia di Roma aveva concluso le operazioni di stampa poco prima di quella di Milano, la Corte ha reputato tale elemento non decisivo, posto che il “non eccessivo intervallo temporale” sussistente tra i rispettivi momenti di conclusione delle operazioni di stampa non fa del tutto escludere l’ipotesi che, in concreto, la prima diffusione all’esterno della tipografia sia avvenuta a Milano: ritenuta così l’impossibilità di determinare in quale dei due luoghi il reato si sia perfezionato per primo, il giudice competente va individuato ricorrendo ai criteri suppletivi di cui all’art. 9 comma 3 c.p.p., ossia il luogo in cui la notizia di reato è stata iscritta per prima (v. CdA penale 01/07/05 - 29/08/05, n. 3239: in questa sentenza la Corte ha confermato la posizione assunta dal Tribunale di Milano, osservando inoltre che la persona offesa può solo sapere sulla base delle indicazioni d’obbligo dove si trova lo stampatore e, se gli stampatori sono più di uno, può scegliere una Procura dove presentare querela, ma poi la scelta del Tribunale competente è sempre rimessa alla valutazione dell’autorità giudiziaria. Il giornale, comunque, per cautelarsi nel caso di più stampatori può predisporre una procedura per cui venga annotata l’uscita delle copie dallo stabilimento dello stampatore stesso per essere avviato alla diffusione). Nel diverso caso di “reati di diffamazione commessi a mezzo trasmissioni televisive con attribuzione di un fatto determinato, si impone, invece, l’applicazione del comma IV dell’art. 30 L. 223/1990, che indica nell’organo giudiziario nel cui circondario ha residenza la parte offesa quello competente a decidere la controversia” (CdA penale 04/02/04 22/03/04, n. 606). Prescrizione Deve anzitutto evidenziarsi che “al fine di stabilire il termine di prescrizione di un reato occorre fare riferimento non al reato come fattispecie criminosa astrattamente prevista dalla norma, ma, invece, alla fattispecie criminosa nella concreta e specifica configurazione finale accertata dal giudice in sentenza, a seguito dell’applicazione di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e del relativo giudizio di comparazione” (CdA penale, 07/03/03 11/03/03, n. 1128: in termini identici 12/11/03 27/11/03, n. 4798). Si noti comunque che per la diffamazione a mezzo stampa, “il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 n. 4 e 160 c.p.: a tale termine peraltro vanno sommati i periodi di sospensione del dibattimento per impedimento del difensore dell’imputato ai sensi dell’art. 159 c.p.” (CdA penale, 19/11/04 - 20/12/04, n. 4467; si veda anche CdA penale, 22/06/05 18/07/05, n. 3041: “il reato è prescritto perché dalla pubblicazione dell’articolo sono decorsi più di sette anni e mezzo, termine massimo previsto (…), la Corte deve però decidere sugli effetti civili ai sensi dell’art. 578 cp.c.”). In tema di atti interruttivi della prescrizione, “l’elencazione contenuta nell’art.160 c.p. ha carattere tassativo, per cui l’interruzione si realizza solo a seguito del compimento degli specifici atti indicati nella norma citata, sussistendo il divieto di interpretazione analogica in malam partem in materia di diritto penale sostanziale stabilito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale” (CdA penale 19/03/03 - 31/03/03, n. 1325): inoltre “la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l’imputato non è detenuto, quando siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta, salvo quando siano motivati da esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa” (CdA penale 27/10/03 - 29/11/03, n. 4446). Merita peraltro di essere ricordato che la prescrizione del reato può essere rinunziata dall’imputato (v. CdA penale, 06/02/04 05/05/04, n. 665, ove richiama la sentenza della Corte Costituzione 31.05.1990, n. 275, che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 c.p. nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato può essere rinunziata dall’imputato). Ciò premesso, quando ricorrano le condizioni di operatività della prescrizione e, quindi, “in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., solo nel caso in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto o la responsabilità dell’imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (CdA penale, 30/01/04 - 13/02/04, n. 547, nonché CdA penale, 09/03/05 - 18/03/05, n. 1192, in una fattispecie in cui l’esame degli atti non consentivano di constatare con evidenza l’insussistenza del fatto o l’assenza di responsabilità degli imputati). Infine, una volta accertata l’estinzione del reato per prescrizione, al giudice di primo grado non è dato statuire sugli interessi civili della persona offesa: questa attribuzione è riservata solo al giudice di appello che può confermare le statuizioni civili nel caso di prescrizione intervenuta dopo la sentenza di condanna in primo grado (v. CdA penale 12/01/05 - 27/01/05, n. 100). Articolo 68 Costituzione La causa esimente speciale “di cui all’art. 68, comma 1, della Costituzione (relativa alle opinioni espresse da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni), può essere dichiarata dalla camera di appartenenza del parlamentare in qualsiasi momento”: pertanto, in sede processuale, “di fronte alla delibera della Camera che riconosce l’insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, il giudice deve applicare la causa di non punibilità salvo che intenda sollevare conflitto di attribuzione per vizi in procedendo o per l’arbitrarietà o non plausibilità della valutazione del nesso funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie e le prerogative parlamentari” (CdA penale 08/01/2004 - 30/01/2004, n. 86). Per poter qualificare le dichiarazioni rese da un parlamentare, al di fuori dell’esercizio di attività funzionale alla sua qualità di membro di una Camera, come espressioni rientranti nella garanzia dell’art. 68 Cost., non basta la semplice comunanza di argomenti, né la semplice riconducibilità ad un medesimo contesto politico. In particolare, affinché le dichiarazioni rese extra moenia possano esser qualificate come divulgative all’esterno di attività parlamentari, è necessaria una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari tipiche (v. CdA penale 01/06/05 24/10/05, n. 2665 in una fattispecie in cui l’articolo pubblicato, al di là della coincidenza solo parziale delle espressioni usate, corri- 13 spondeva nella sostanza allo spirito dell’intervento reso da un onorevole e ne riproduceva fedelmente il pensiero). Sul punto si ricorda anche CdA penale 26/04/04 - 13/07/04, n. 1867, secondo la quale, peraltro, “con la nuova legge n. 140/03 è stato recepito e consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui le opinioni espresse extra moenia dai parlamentari non sono escluse dal vaglio di sindacabilità, anche al di là del loro diretto collegamento con gli atti parlamentari in senso tipico”. b) Elementi del reato Nel merito, le sentenze esaminate contengono interessanti statuizioni in ordine alla fattispecie della diffamazione sotto il profilo oggettivo (lesione del diritto del diffamato) e soggettivo (dolo del diffamante). Diffamatorietà Anzitutto, occorre premettere che l’onore o la reputazione sono la dignità, l’opinione o la stima di cui un individuo gode, rispettivamente, come individuo in sé ed in seno alla società, per carattere, ingegno, abilità professionale, e anche qualità fisiche o altri attributi personali. A questo proposito si noti che “la lesione del diritto a non vedere alterato il proprio patrimonio personale, intellettuale e professionale può assumere concreta rilevanza ai fini penalistici, solo quando alla lesione in questione si pervenga attraverso specifica offesa alla reputazione e all’onore e non automaticamente ogni qualvolta si realizzi un travisamento della identità personale del soggetto passivo” (CdA penale 07/05/04 - 22/06/04, n. 2054). In altre parole, “deve ravvisarsi l’illecito civile per lesione del diritto alla identità personale quando vi sia distorsione della effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, religioso, ideologico o professionale; invece deve ritenersi sussistente il delitto di diffamazione quando alla lesione suddetta si pervenga tramite offesa alla reputazione” (CdA penale 08/07/03 - 18/07/03 n. 3392, ad esempio la Corte ha ritenuto che non comporti lesione della reputazione essere definito filogovernativo; in termini analoghi cfr. CdA penale 05/02/04 - 02/04/04, n. 653 e CdA penale 09/02/05 - 25/02/05, n. 6, secondo cui sussiste il delitto di diffamazione quando alla lesione del diritto all’identità personale si pervenga tramite offesa alla reputazione, mentre “per aversi illecito civile è invece sufficiente che la pubblicazione leda anche solo il decoro della persona, dovendosi riferire il relativo concetto, in contrapposizione a quello di onore in senso stretto, a tutte le qualità diverse da quelle morali, come la dignità fisica o intellettuale o professionale della persona”). 14 Ciò posto vediamo che la diffamatorietà di un articolo deve essere valutata leggendo l’articolo nel suo complesso e valutandolo “secondo le evidenti intenzioni dell’autore, quali traspaiono dalle espressioni usate”. Il che significa che “il querelante non può riportare un’antologia di frasi sciolte contenute nell’articolo e dedurre l’intento diffamatorio soltanto da queste” (CdA penale 06/05/03 - 28/05/03 n. 2228). A ciò si aggiunga, che “ciò che conta è solo il significato obiettivo delle proposizioni lesive della reputazione e la percezione che di esse ne può ricavare il lettore medio, non anche il soggetto che si pretende offeso, eventualmente dotato di particolare suscettibilità” (CdA penale 05/02/04 - 19/03/04, n. 652). Può invece configurarsi l’aggravante del fatto determinato, quando il fatto narrato è dotato di caratteristiche di unicità, particolarità e precisione, che attribuiscono ad un soggetto una condotta o un’azione sufficientemente delineata, in modo da determinare il fatto nei suoi elementi essenziali, tanto che risulti storicamente individuato nella sua unicità e da suscitare in chi lo apprende la rappresentazione di un avvenimento reale (v. CdA penale 18/05/05 - 01/06/05, n. 2432, in una fattispecie in cui si attribuiva ad un magistrato il ricevimento di favori da parte di un boss della malavita). Dolo In via generale si osserva, che in materia di delitti contro l’onore o la reputazione, non è richiesta la presenza di una precisa volontà diffamatoria (animus iniurandi vel diffamandi) ma è sufficiente il cosiddetto dolo generico, che può assumere la forma anche del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (v. CdA penale 04/06/03 - 11/06/03 n. 2763). Difatti, poiché il dolo della diffamazione non è specifico, “basta che il giornalista abbia voluto pubblicare le frasi incriminate e che queste siano di oggettiva portata diffamatoria” (CdA penale 14/10/04 - 19/11/04, n. 3815): ne consegue, ai fini della configurabilità del reato, “che il movente dell’azione e l’intenzione, non hanno normativamente alcuna rilevanza, così come ininfluente è la finalità che, attraverso la lesione dell’onore, l’autore si ripromette di raggiungere” (CdA penale 05/02/04 - 19/03/04, n. 652). Concretamente, in caso di: • cronaca giudiziaria: secondo la Corte il giornalista “non poteva non aver percepito, compreso e voluto la valenza offensiva della notizia (pubblicata in un quotidiano nazionale) nella quale si diceva che il magistrato «avrebbe avuto qualche favore dal ras»: egli è quindi stato additato alla pubblica opinione come un magistrato incline a ricevere trattamenti privilegiati e, proprio perché tali, idonei a comprometterne la serenità di giudizio” (CdA penale 18/05/05 - 01/06/05, n. 2432); • intervista: la Corte ha ritenuto che, non essendovi alcun dubbio che le espressioni usate nell’intervista fossero offensive ed idonee a ledere l’altrui reputazione, l’intervistato non poteva non rendersi conto dell’oggettiva offensività delle espressioni usate ed ha dunque agito in piena coscienza e volontà rappresentandosi il risultato vietato dalla norma (v. CdA penale 15/02/05 - 01/03/05, n. 797); • frasi pronunciate durante un comizio: si è ritenuto che non sussista concorso da parte del giornalista che ha riportato, in termini sostanzialmente fedeli, il pensiero di un parlamentare. Per la Corte il dolo si sostanzia nella coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione della condotta tipica, il che presuppone il previo accordo (insussistente, però, nella specie trattandosi di frasi pronunziate in un comizio): in altre parole, non si può ritenere sussistente il concorso solo perché il parlamentare avrebbe pronunciato frasi diffamatorie accettando il rischio che qualcuno dei giornalisti presenti le riprendesse, diffonden- dole a mezzo stampa, poiché l’accordo che sta alla base del concorso, presuppone la consapevolezza certa, e non eventuale, della presenza di un concorrente (v. CdA penale 01/06/05 - 24/10/05, n. 2665). A completamento del quadro inerente l’elemento soggettivo merita di essere ricordata una pronunzia relativa alla scriminante della provocazione: “perché possa essere applicata l’esimente occorre che la reazione sia conseguenza di un fatto che, per la sua intrinseca illegittimità o per la sua contrarietà alle norme del vivere civile abbia in sé la potenzialità di suscitare un giustificato turbamento nell’animo dell’agente” (così CdA penale 15/01/03 - 15/02/03, n. 215 che concludeva “... nella specie manca del tutto il requisito dell’immediatezza”). c) Cronaca Gli articoli di cronaca si caratterizzano, sotto il profilo dei contenuti, per la prevalente narrazione di fatti e di circostanze. Per i “pezzi” di cronaca dunque, assume rilievo primario la verità del fatto o della circostanza narrati. In proposito si è chiaramente espressa la Corte d’Appello di Milano, affermando che “per stabilire se sia stato correttamente esercitato il diritto di cronaca, occorre avere riguardo alla verità della notizia, al momento in cui la stessa viene diffusa” (CdA penale 30/09/03 13/10/03, n. 3924), tenendo presente che una eventuale “imprecisione” non viola l’obbligo della verità se risulti “invariata la sostanza della questione” (v. CdA penale 05/05/03 - 19/05/03, n. 2190). Giova sottolineare come il concetto di verità della notizia vada oltre gli aspetti di mera oggettività narrativa di fatti e circostanze, interessando anche elementi di tecnica espositiva. E, difatti, si possono verificare forme di diffamazione per “insinuazione”: • quando “accostando abilmente più notizie, il giornalista ha creato una notizia falsa” (CdA penale 31/03/03 - 28/04/03 n. 1529, che ha precisato che “è consentito al giornalista operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che essi non producano ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva: occorre dunque fare riferimento al risultato che detto accostamento determina; se esso consiste in un mero dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo, l’effetto denigratorio è da escludere, viceversa se l’effetto consiste sostanzialmente in una notizia nuova, ovvero in una specificazione di notizia già fornita, sarà onere del giornalista accertarne la rispondenza la vero, la cui mancata sussistenza darà luogo all’effetto denigratorio”; in termini analoghi v. CdA penale 30/11/04 - 31/01/05, n. 4597); • oppure, quando il giornalista accostando notizie in parte vere con altre del tutto false, “presenta la figura del querelate come simile a quella di altri perniciosi personaggi dell’area grigia della storia degli ultimi decenni” (v. CdA penale 26/05/05 - 18/07/05, n. 2582, secondo cui si tratterebbe della più grave forma di diffa- mazione tramite insinuazione). Si possono altresì verificare ipotesi di diffamazione per “verità parziale” della notizia. Al riguardo, premesso che “l’obbligo di completezza può sussistere solo ove si ravvisi un rapporto di stretta dipendenza tra il fatto pubblicato e quello omesso, posto che il ruolo del giornalista non può essere equiparato a quello dello storico” (CdA penale 10/11/04 - 02/12/04, n. 4261), si è ritenuto non correttamente esercitato il diritto di cronaca: • in un caso in cui era sicuramente vero il titolo di reato contestato (favoreggiamento) ma non era vera la descrizione della condotta (v. CdA penale 30/01/04 - 13/02/04, n. 547, che così continua: “viene da chiedersi cosa possa avere percepito in concreto il lettore medio, che ben difficilmente è in grado di cogliere l’essenza di un istituto giuridico in generale e del favoreggiamento in particolare, ma dovrebbe essere in grado di apprezzare la minore o maggiore gravità di un comportamento”); • in un caso in cui senza l’amputazione di una parte delle dichiarazioni riferite la notizia avrebbe potuto produrre un diverso impatto sul lettore medio (v. CdA penale 05/12/05 - 12/12/05, n. 5037, in una fattispecie in cui “un pur parziale silenzio coincide con la deformazione di quel che si intende divulgare in termini di significato, di pregio e di credibilità”, anche in considerazione del “lettore medio del quotidiano in questione che è persona generalmente in possesso di un grado culturale più elevato dei fruitori abituali di altri media di informazione”); • in un altro caso in cui “il rispetto del requisito della verità per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, comportava che il giornalista non si limitasse a riportare e interpretare solo alcune frasi attribuite ai dichiaranti, avulse dal contesto, ma desse conto anche delle dichiarazioni che ne chiarivano il senso” (v. CdA penale 10/11/03 - 20/01/04, n. 4763 che ha accertato che l’articolista, nel compilare la sua sintesi giornalistica si era basato solo su alcuni stralci di dichiarazioni dei testrimoni, ignorando - o fingendo di ignorare - che l’esame di tali soggetti si era protratto per ore su numerosi argomenti e che le frasi da cui aveva tratto spunto erano state precedute e seguite da numerosi chiarimenti e precisazioni); • in un caso infine in cui nell’articolo si sottace- 15 va l’esito finale della vicenda (v. CdA penale 17/03/04 - 31/03/04, n. 1361). Al giornalista è dunque richiesto una preventiva attività di diligente ricerca e valutazione delle fonti informative: “il principio della verità, quale presupposto dell’esistenza stessa del diritto di cronaca oltre che del suo legittimo esercizio, comporta, come suo inevitabile corollario, l’obbligo del giornalista, non solo di controllare l’attendibilità della fonte, ma altresì di accertare la verità della notizia, talché solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente adempiuto, l’esimente dell’art. 51 c.p. potrà essere utilmente invocata” (CdA penale 09/10/03 - 16/12/03, n. 4121). In applicazione di tale principio, la Corte d’Appello ha ritenuto punibile il giornalista che ha diffuso una notizia diffamatoria: • dando credito a un mero pettegolezzo o ad una cosiddetta “voce di corridoio” (v. CdA penale 18/05/05 - 01/06/05, n. 2432); • lasciandosi “influenzare dalle propalazioni rese da qualche ispettore, fuori dalle sede competente, in violazione del dovere di riservatezza” e poi rivelatesi infondate (v. CdA penale 25/03/04 - 27/07/04, n. 1496); • confondendo il nome della persona offesa, cui sono stati falsamente attribuiti azioni disonoranti, commessi invece da un omonimo, in quanto la confusione derivava da “grave superficialità e assoluta assenza di controllo sulla notizia da pubblicare, con totale disprezzo della figura della persona diffamata (…) tanto più che l’incontestabile facilità di tempestivi controlli e la stessa manifesta diversità dei nomi di battesimo, avrebbe dovuto mettere il giornalista in condizione di evitare l’accaduto” (v. CdA penale 19/05/05 - 02/09/05, n. 2460). Al contrario ha invece ritenuto correttamente esercitato il diritto di cronaca (ed escluso la sussistenza del reato di diffamazione), in fattispecie in cui la verità era “stata accertata scrupolosamente dall’autore dell’articolo in particolare sotto i profilo della serietà e dell’attendibilità della fonte” (CdA penale 17/10/05 28/10/05, n. 4159: si trattava del rapporto confidenziale di un ambasciatore e la Corte ha ritenuto che la notizia mutuata dal rapporto fosse “fedele al suo contenuto senza alterazioni, travisamenti omissioni significative o suggestive atte a mutarne il significato”, inoltre la provenienza asseverava la serietà e l’attendibilità della notizie e non obbligava il giornalista ad ulteriori vagli, anche in considerazione che tali controlli apparivano obiettivamente difficoltosi per l’ambiente e la concreta situazione - in particolare la verifica avrebbe dovuto avvenire su conti correnti esteri coperti da segreto bancario, N.d.R.). 16 In questo contesto assumono rilievo anche le pronunce inerenti la verità putativa. Il requisito della verità in forma putativa ricorre quando le notizie pubblicate, anche se non vere, sono state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l’autore dell’articolo. In via preliminare deve sottolinearsi che sul giornalista grava l’onere - anche processuale di dimostrare il metodo di lavoro svolto, la diligenza approntata, l’attendibilità delle fonti utilizzate (v. CdA penale 18/05/05 - 01/06/05, n. 2432). Si è dunque esclusa l’esimente putativa in caso di omissione di qualsiasi tentativo di verifica, in quanto non “può ritenersi un riscontro della ritenuta verità l’asserita impossibilità di verificarne la falsità: il giornalista non può appagarsi di notizie apprese da fonti informative senza esplicare alcun controllo, poiché, in caso contrario, fonti propalatrici di notizie attribuendosi reciprocamente credito, finirebbero per rinvenire in se stesse la propria attendibilità” (v. CdA penale 07/06/05 - 14/12/05, n. 2759). In proposito si noti che “quando non sia possibile verificare la notizia compulsando la fonte originaria oppure, quando tale verifica abbia addirittura portato ad una smentita ufficiale, anche nel caso in cui la notizia possa essere ritenuta «verosimile» in relazione alle qualità personali dell’informatore o al contesto nell’ambito del quale sono state apprese, il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità” (CdA penale 09/10/03 - 16/12/03, n. 4121). Tra i vari tipi di cronaca, quella giudiziaria è stata spesso oggetto di procedimenti penali per diffamazione. Secondo CdA penale 20/10/04 - 03/11/04, n. 3921, “il limite della verità del fatto narrato si atteggia in maniera peculiare e differente a seconda della tipologia di cronaca che viene in considerazione: in tema di cronaca giudiziaria detto limite è rispettato quando il giornalista riporti fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario o dell’atto di indagine senza travisarne il significato e senza aggiungere personali illazioni o allusioni con finalità gratuite”. Peraltro, “non si può pretendere che il giornalista illustri nei minimi particolari i provvedimenti giudiziari, spiegando il significato di ogni termine giuridico: l’articolo diventerebbe illeggibile per il grande pubblico che non possiede risorse culturali adeguate” (CdA penale, 14/10/04 - 19/11/04, n. 3815). Date tali premesse, in sede di cronaca giudiziaria anche il controllo delle fonti assume connotati specifici. Difatti: • tale obbligo non può ritenersi assolto dalla lettura di altri articoli di giornale né dalla conoscenza di una denuncia presentata da un privato (v. CdA penale, 22/06/05 - 18/07/05, n. 3041); • la querela, in quanto atto di una parte privata e non provvedimento giurisdizionale che promana da un organo imparziale, non può considerarsi come fonte idonea ad esimere il giornalista dall’effettuare ulteriori verifiche (v. CdA penale 19/01/05 - 01/02/05, n. 239, secondo la quale in queste fattispecie il giornalista - avendo preso in considerazione solo la versione di una parte - non può affermare di aver effettuato il rigoroso controllo delle fonti, neppure sostenendo che tale versione era quella dell’unico soggetto che aveva vissuto la vicenda in prima persona, dato che potevano agevolmente essere sentiti anche altri soggetti che avevano conosciuto la vicenda). Qualora si tratti della pubblicazione di notizie inerenti al contenuto di atti d’indagine provenienti dalla Polizia giudiziaria, non può richiedersi “ai giornalisti di effettuare una personale indagine parallela a quella degli inquirenti laddove il limite della verità è stato rispettato avendo i giornalisti riportato fedelmente quanto menzionato nel rapporto senza procedere ad aggiunte od omissioni tali da travisarne il significato” (CdA penale, 20/10/04 - 03/11/04, n. 3921). Ugualmente costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca il riferire a caldo ipotesi investigative e congetture, qualora sia stato precisato che si trattava di ipotesi e congetture e, comunque, senza tacere le ipotesi favorevoli alla vittima (CdA penale 10/12/03 - 16/02/04, n. 5437). Ovviamente, “una cosa è affermare che su una persona vi sono dichiarazioni generiche o sospetti, altro è affermare che la stessa è stata iscritta nel registro delle notizie di reato e, l’iscrizione successiva per elementi sopravvenuti, è irrilevante” (CdA penale 30/11/04 - 03/01/05, n. 4596). Si noti però che espressioni quali «nel mirino della Procura e degli investigatori», non equivalgono all’attribuzione della qualità di «indagato» e, quindi, non possono considerasi false solo perché l’asserito diffamato è stato iscritto nel registro degli indagati solo successivamente alla pubblicazione dell’articolo (CdA penale 24/01/05 - 24/01/05, n. 335, che ha così rilevato che alla data della pubblicazione dell’articolo corrispondeva dunque al vero l’affermazione «le conclusioni toccheranno al Sostituto Procuratore», conclusioni che furono appunto quelle di iscrivere il preteso diffamato nel registro degli indagati). Merita particolare attenzione (anche per il vivace dibattito in corso), CdA penale, 20/10/04 - 03/11/04, n. 3921, che ha trattato il «punto nevralgico» del rapporto tra l’esercizio del diritto di cronaca e la riservatezza degli atti di indagine coperti da segreto istruttorio: tale pronunzia, pur dando atto di un orientamento giurisprudenziale che si è espresso nel senso di escludere l’esercizio del suddetto diritto nell’ipotesi di pubblicazione di atti per i quali la stessa è vietata, ha ritenuto che si tratti di un “orientamento rigido e formale che suscita perplessità laddove si valuti che il bilanciamento degli interessi costituzionali da prendere in considerazione, da un lato, il diritto alla tutela della riservatezza del singolo in ossequio al principio della presunzione di innocenza e, dall’altro, il diritto all’informazione della cittadinanza sulle vicende che riguardano soggetti che operano ad alto livello in ambito politico, amministrativo ed economico, induce a propendere per la prevalenza da accordare all’interesse della collettività (...), la pubblicazione della notizia riservata può solo integrare la violazione della disposizione di cui all’art. 648 c.p., senza tuttavia escludere il legittimo esercizio del diritto di cronaca”. d) Critica Il diritto di critica, a differenza di quello di cronaca, “non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva: infatti la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti" (CdA penale, 13/02/03 - 25/02/03, n. 715). L’indagine della giurisprudenza si è quindi incentrata sulla individuazione dei parametri attraverso i quali riconoscere nell’espressione di un’opinione soggettiva il legittimo esercizio di un diritto, quello di critica appunto. A tale proposito la Corte d’Appello di Milano, ha ritenuto ricorrere il legittimo esercizio del diritto di critica quando il giornalista, pur avendo espresso opinioni lesive, abbia mostrato “un equilibrato e continente uso dei suoi poteri di informazione sulla vicenda della quale si discuteva” (CdA penale, 26/11/03 - 17/12/03, n. 5168): più specificamente, il concetto di critica «misurata e obiettiva» deve essere inteso non come necessaria moderazione dei toni, che non può essere imposta dal giudice, proprio perché asprezza, grado di polemicità e financo carattere spregiativo delle espressioni utilizzate possono costituire uno dei modi in cui la critica in quanto tale si manifesta, bensì come indispensabile e necessaria correlazione delle espressioni usate con l’argomento (di pubblica finali-tà) svolto dal soggetto criticante (v. CdA penale, 09/02/05 - 25/02/05, n. 671 ove si afferma anche che la critica è espressione di un’interpretazione soggettiva, come tale coerente, al carattere - più o meno polemico, più o meno moderato - di chi la svolge). Ciò premesso, vediamo preliminarmente come è stato interpretato il criterio della verità nell’ambito della critica. Anzitutto merita di citarsi CdA penale, 05/05/03 - 09/07/03 n. 2192, secondo cui “se non è sindacabile il merito della valutazione critica di un fatto o di un comportamento, è tuttavia sindacabile la verità del fatto o del comportamento assunto a movente della critica: l’attribuzione di un fatto inventato, assunto a pretesto per porre in cattiva luce un avversario, diventa gratuita denigrazione” (in termini analoghi CdA penale, 18/02/04 - 25/03/04, n. 879, per la quale l’esercizio del diritto di critica “deve rispettare il limite della continenza espressiva che andrà valutato con riferimento al contesto storico e socio culturale in cui la critica è stata esercitata e, in ogni caso, non potrà superare il rispetto dovuto alla persona, per cui non potrà trasmodare nell’attacco alla sfera privata o al patrimonio morale dell’interlocutore o degenerare in gratuiti personalismi o nella mera denigrazione personale”, in una fattispecie in cui nel titolo di un articolo si definiva un soggetto come «bugiardo»). Sempre sul punto: • “l’attribuzione a taluno in termini di certezza di un fatto specifico disdicevole (anche se non illecito) che è rimasto non accertato, non perde il connotato di illecito solo perché inserito all’interno di una analisi politica, dato che costituisce causa di giustificazione solo la critica che rispetta la verità dei fatti e non anche quella che si sviluppa attraverso l’arbitrario inserimento di circostanze non vere, dato che in questo caso la critica diviene mero pretesto per offendere l’altrui reputazione” (CdA penale 16/03/05 - 31/03/05, n. 1639); • “i giudizi espressi dal giornalista, fondati o meno che siano, sono comunque motivati attraverso il richiamo (diretto o attraverso la 17 precedente campagna stampa) di fatti veri che avevano a loro volta dato origine a giudizi sostanzialmente non dissimili da parte di altre persone interessate alla vicenda” (CdA penale 04/04/05 - 27/04/05, n. 1621); • “ogni accostamento di notizie vere è lecito se non produce un’ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva: nel caso di specie il giornalista si è limitato in modo logico a porre un dubbio esprimendolo come tale ed evidenziandolo e sottolineandolo con un punto interrogativo che esclude qualunque certezza e non intende indurla” (CdA penale 30/11/04 - 19/01/05, n. 4598). Il diritto di critica, dunque, che costituisce manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 Cost., tende per sua stessa natura a porre in una luce negativa chi ne è oggetto, difatti chi critica “esprime la sua opinione, che ben può essere anche di parte e politicamente orientata e ciò non di meno ha diritto di esprimerla, se fondata su circostanze realmente esistenti” (CdA penale 21/10/04 - 19/11/04, n. 3943, la quale ha altresì precisato che il giornalista “non è un giudice che ha l’obbligo di essere imparziale, ma una persona che può valutare circostanze di fatto anche alla luce delle proprie convinzioni politiche, traendone le conclusioni che ritiene logiche”). Si segnala infine CdA penale 19/10/04 04/11/04, n. 3906 che, con riferimento alla necessaria ricerca di veridicità della notizia da assoggettare a critica, sottolinea come il giornalista “non scriveva su un quotidiano che doveva pubblicare la notizia in tempo reale, ma su un settimanale d’opinione e, quindi, un articolo di commento e critica di avvenimenti di tale importanza, dopo aver assunto le necessarie informazioni, ben poteva comparire la settimana successiva, senza con ciò venir meno al dovere di informazione, ma anzi ottemperandovi in maniera adeguata e corretta”. Ciò posto, nell’ambito dell’esercizio giornalistico del diritto di opinione, assumono rilievo prevalente i criteri della continenza e della pertinenza della manifestazione del pensiero: “verificata la sostanziale rispondenza al vero del fatto cui si riferisce, la critica resta soggetta solo al rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e della correttezza delle espressioni usate” (CdA penale 18/05/04 - 17/11/04, n. 2252). 18 Per quanto concerne il criterio della continenza espositiva in generale, possono essere richiamate, tra quelle esaminate, alcune didascaliche pronunzie. Anzitutto si ritiene sussistente la correttezza espositiva delle notizie pubblicate quando venga “usato un linguaggio che consente al lettore un’elaborazione critica del contesto in cui la notizia è stata appresa e quindi della sua attendibilità” (CdA penale 10/11/03 - 16/11/03, n. 4758), mentre il limite della continenza viene superato quando le informazioni pur vere si risolvono per il lessico impiegato, per l’uso strumentale delle informazioni stesse, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano in un attacco personale al soggetto cui si riferiscono, non funzionale al giudizio critico” (CdA penale 18/02/04 - 16/06/04, n. 885). In conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza, la continenza difetta quando l’articolo riporti una “ricostruzione ambigua e distorta dei fatti infarciti di collegamenti maliziosi e allusioni che mirano ad ottenere un discredito reiterato” (CdA penale 22/12/05 18/01/06, n. 5105 in una fattispecie in cui “vi sono affermazioni riportate con sapiente tecnica da rendere assolutamente credibili le notizie riferite con allusioni accostamenti, perplessità frasi ed affermazioni lasciate ad arte a mezz’aria, così da fornire una visione distorta e negativa del querelante lesive dell’onore e del decoro”). Del pari la continenza non può riconoscersi nella adozione di artifici formali e, difatti, non ricorre quando “ogni riflessione contenuta nell’articolo è posta usando forme condizionali ed espressioni possibilistiche, ma il contesto comunicativo non fa venir meno la valenza diffamatoria” (CdA penale 30/11/04 - 31/01/05, n. 4597), né quando nell’ambito di malevola insinuazione maliziosamente voluta vengano utilizzate espressioni condizionali come “un «pare» dal quale nulla è sottratto alla lesione della reputazione altrui” (CdA penale 01/10/03 - 17/10/03, n. 3959). Con particolare riguardo alla continenza espositiva in pezzi di critica, la Corte d’Appello di Milano ha fatto applicazione dei consolidati parametri giurisprudenziali a fattispecie concrete. Anzitutto deve sottolinearsi come l’espressione di un giudizio, anche aspro e negativo, possa rientrare nell’esercizio del diritto di critica, purché non sia gratuito ma “strettamente collegato ad una opinione motivata, sviluppata attraverso un ampio e complessivo ragionamento” (CdA penale 03/11/04 - 23/11/04, n. 4138; analogamente viene in rilievo la sentenza CdA penale 26/01/05 - 31/01/05, n. 408 in cui si legge che “l’articolo non si esaurisce in una legittima critica, misurata ed obiettiva, ma trascende in una vera e propria aggressione nei confronti del legale rappresentante della società, al quale vengono attribuite gravi condotte rilevanti anche sul piano penale, aggressione portata avanti con argomentazioni risultate prive di fondamento e con espressioni e giudizi gravemente offensivi diretti a colpire su un piano individuale senza alcuna finalità di pubblico interesse la dignità morale e l’immagine imprenditoriale oggetto di critica”). Inoltre è stato censurato il comportamento di un giornalista il quale, pur avendo interpretato ed elaborato un dato reale e di indubbio interesse pubblico, ha però “esasperato i fatti riferiti, finendo con il rappresentare una ricostruzione della vicenda del tutto arbitraria e fantasiosa, con toni inutilmente sensazionalistici”, non rispettando così il requisito della “continenza formale, pur nell’accezione più ampia elaborata dalla giurisprudenza con riferimento al diritto di critica” (CdA penale 10/03/04 - 10/06/04, n. 1227). Infine assumono rilevanza, nel valutare la continenza espositiva, sia il contesto storico dell’opinione critica (v. CdA penale 21/06/05 13/10/05, n. 3034), sia il contesto espressivo costituito dai toni sarcastici o umoristici, purché riconoscibili al pubblico come esplicita chiave di lettura del pezzo (v. CdA penale 19/03/04 21/04/04, n. 1410 secondo cui “l’ironia è un particolare modo di fare critica”, nonché CdA penale 06/05/03 - 28/05/03 n. 2228, secondo cui “il tono satirico che permea tutto l’articolo rende evidente che il giornalista ha voluto dare prova della sua abilità retorica per sostenere la sua tesi critica, non per offendere”). Proprio alla luce di tali considerazioni non sono state ritenute diffamatorie espressioni definibili “di colore” come: «misto di pataccaro e di eversione armata», «imbroglione innocente», «brigante», «prestigiatore di paese prestato alla politica», «tecnico dell’illusionismo» (CdA penale 06/05/03 - 28/05/03 n. 2228), «sarebbe un pirla qualsiasi», «telemarchetta», «ciarrapichi» (rispettivamente CdA penale 20/04/05 - 27/04/05, n. 1495, CdA penale 21/10/04 - 19/11/04, n. 3943, CdA penale 24/11/05 - 06/12/05, n. 4773). Riconosciuti i presupposti della verità dei fatti commentati e della loro rilevanza pubblica, sono state ritenute non diffamatorie opinioni critiche manifestate con le seguenti espressioni: • «si sta comportando peggio del podestà del ventennio fascista», in quanto riconducibile al tenore “tipico della polemica politico/amministrativa” (CdA penale 10/05/05 - 21/08/05, n. 2295); • «ayatollah che vede il mondo popolato d’infedeli da sterminare», laddove “ayatollah assume il significato di persona fermissima nelle proprie idee insensibile alle contestazioni che è pronta a vedere complotti dove non ci sono” (CdA penale 12/05/05 - 05/07/05, n. 2352); • «parenti serpenti», quale detto popolare “il cui significato inequivoco è quello che ci si deve guardare da tutti, soprattutto dai parenti, che con una propria iniziativa possono mettere in difficoltà il familiare”, usato non per attribuire ai querelanti “l’epiteto di serpente” ma per “sottolineare la gravità della situazione” (CdA penale 03/10/03 -14/10/03, n. 4023); • «pentito», in quanto “non necessariamente comporta di per sé una connotazione negativa e non è di per sé solo offensiva, posto che nell’accezione comune - e non solo giudiziaria - indica un soggetto che, avendo appartenuto a un certo mondo, non necessariamente criminale, se ne è poi distaccato e ha rivissuto criticamente il passato” (CdA penale 07/05/04 22/06/04, n. 2054); • «insabbiatore di inchieste», laddove “il giornalista si è astenuto dall’esprimere direttamente in prima persona il giudizio (…) ma si è limitato a parlare di un generico e impersonale sospetto, che effettivamente pesava” sul soggetto (CdA penale 18/05/04 - 17/11/04, n. 2252). Al di fuori dei limiti sopra evidenziati, sono state invece ritenute diffamatorie le seguenti espressioni: • «falsi, vendicativi ed anche codardi», quale forma di “mero dileggio a soli fini denigratori” e “lesivo della dignità dei destinatari” (CdA penale 18/01/05 - 26/01/05, n. 208); • «pessimi soggetti», «veri e autentici cialtroni», «cattivi consiglieri di chi governa», «punching ball degli stronzi», ritenute offensi- ve “in quanto ispirate ad un’inaccettabile volgarità ed a mettere in discussione in termini inaccettabili l’onestà e la correttezza dei funzionari” cui erano rivolte (v. CdA penale 30/11/05 09/12/05, n. 4840); • «inchieste finora senza il botto nonostante da anni il solerte magistrato vada cercando di incastrare personaggi illustri», per il “significato sotteso” alla espressione che travalica in un attacco personale (CdA penale 08/01/03 15/01/03, n. 51); • «calunniatrice», riferito “aprioristicamente” ad una teste in quanto “ha precise implicazioni tecnico giuridiche e travalica i pur ampi limiti della continenza in tema di critica giudiziaria, indipendentemente dalla veridicità dell’addebito, peraltro smentito dall’archiviazione della denuncia per calunnia” (CdA penale 07/05/04 - 17/08/04, n. 2082); • «spazzatura», «pronta a diventare una pentita», «come certi esponenti della malavita», «perennemente assillata dal bisogno di denaro e assillata dai creditori», «sviluppa un rancore sordo contro quel mondo che l’attrae e non l’accetta», in quanto trattasi di “un linciaggio morale, di una aggressione personale dalla quale esce distrutta in radice la dignità umana della querelante al di fuori di ogni ragionevole censura sulla sua posizione di teste” (CdA penale 20/09/05 - 19/12/05, n. 3646); • «pentita», «vai a cagare», «vai a lavorare», perché “integrano un attacco personale finalizzato a colpire sul piano individuale e a distruggere la figura morale della parte civile come persona” (CdA penale 18/02/04 - 16/06/04, n. 885); • «incauto» e «sprovveduto», in quanto epiteti riferiti a “soggetto che per la sua posizione istituzionale deve essere estremamente rigoroso e professionale” (CdA penale 14/06/05 15/09/05, n. 2866); • «omertoso», trattandosi di termine dotato di indubbia valenza diffamatoria non adeguatamente giustificato (CdA penale 11/11/05 17/11/05, n. 4559); • «se la fa a notte persa con un giocatore della Vastese. Anzi due alla volta perché altrimenti non ci sarebbe gusto a trasgredire (…) eppoi madame è già recidiva», frasi queste definite “di una volgarità sconvolgente” (CdA penale 15/07/05 - 21/09/05, n. 3496). In varie occasioni la Corte d’Appello di Milano ha trattato di una forma particolare di critica, la cosiddetta “critica politica”. La critica politica infatti, è ritenuta “per sua natura parziale, ideologicamente orientata e tesa ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare” (CdA penale 14/03/05 13/05/05, n. 1310) e come tale “notoriamente caratterizzata da un linguaggio dai toni accesi, forti e pungenti, rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali tra privati” (CdA penale 17/12/03 - 11/03/04, n. 5663). In un simile contesto, non sono state ritenute diffamatorie espressioni quali «soggetto con il pelo sullo stomaco», «soggetto che tende trappole destinate a povera gente», «organizzatore di una setta di furbi fanatici» (CdA penale 19 17/12/03 - 11/03/04, n. 5663). Anche con riferimento a “pezzi” di critica è stato affrontato il tema della putatività in una sentenza in cui si afferma che “con riferimento all’uso del termine «stupratore», il giornalista ha ritenuto non solo giornalisticamente efficace l’accostamento ma legittimo il ricorso all’espressione proprio perché la stessa era stata in precedenza usata dallo stesso interessato, per esemplificare, sia pure in tutt’altro contesto, il senso di un severo giudizio politico rivolto all’indirizzo di un altro membro della coalizione politica allora in essere” e, pertanto, ne discenderebbe l’assoluzione del giornalista “non già perché l’espressione incriminata, in quel particolare contesto, era di fatto priva agli occhi del lettore del suo connotato diffamante, ma perché l’imputato ha agito nell’erroneo convincimento di esercitare correttamente, facendo ricorso ad essa alla luce degli antefatti riferiti, il diritto di critica” (CdA penale 06/02/04 - 05/05/04, n. 665). Assume infine rilievo autonomo, quale particolare forma di manifestazione del diritto di critica, la satira. Per satira può intendersi quella “forma espressiva del pensiero, la cui caratteristica distintiva risiede nella intenzione di suscitare l’ilarità dei destinatari del messaggio, dando sfogo ad un bisogno collettivo, remoto quanto universale, di irridere e/o sbeffeggiare i personaggi potenti o comunque noti con l’intenzione didattica e moralistica di denunciare i vizi, le cattive o frivole mode, le false opinioni” (CdA penale 08/10/03 -17/10/03 n. 4107). Nei “pezzi” di satira può farsi ricorso “al paradosso e alla metafora surreale nonché alla forzatura dei toni e delle espressioni” (CdA penale 14/03/05 - 13/05/05, n. 1310, in una fattispecie in cui si è ritenuto “evidente che l’obbiettivo del giornalista non era quello di aggredire la sfera morale o l’inadeguatezza personale in sé del personaggio criticato, ma i riflessi che tali limiti hanno avuto rispetto alla delicata funzione pubblica esercitata e conseguentemente rispetto ai programmi e alle azioni intraprese”). Difatti, “la satira fornisce una versione deformante e paradossale della realtà, con accostamenti di concetti e piani, ciò al fine naturale della comicità” (CdA penale 23/03/05 22/08/05, n. 1477, in una fattispecie in cui l’uso della espressione «Ministro di favori pubblici», è stata considerata satira politica che colpisce la dimensione della persona quale uomo impegnato nello scontro politico). Al contrario “l’articolo eccede dalla semplice satira, dall’indirizzo ironico dall’umorismo per sconfinare in vera e propria denigrazione”, se il giornalista ha proposto una ricostruzione del tutto inveritiera dell’episodio: in tal modo il lettore non è posto in grado di percepire la chiave ironica dell’articolo, non venendo informato in modo corretto del fatto posto alla base dell’interpretazione proposta (CdA penale 22/11/05 05/12/05, n. 4703). e) Intervista Il tema della diffamazione nell’ambito della pubblicazione di interviste (o di articoli contenenti dichiarazioni di terzi comunque raccolte e diffuse dal giornalista) è di particolare interesse e attualità. 20 Difatti, secondo l’orientamento che va via via consolidandosi, con riguardo alla pubblicazione di interviste, il criterio scriminante che assume rilievo prevalente (anche se non esclusivo) nel riconoscimento della sussistenza in capo al giornalista di un legittimo diritto di manifestazione del pensiero, è quello dell’interesse pubblico alla diffusione delle opinioni o dichiarazioni dell’intervistato. Giova in proposito compiere alcune precisazioni sul concetto di interesse pubblico in generale. Usando le parole della Corte d’Appello di Milano “non è sufficiente la semplice curiosità del pubblico per giustificare la pubblicazione di una notizia obiettivamente diffamatoria ma è necessario un interesse alla formazione di un’opinione pubblica corretta” (CdA penale 15/07/05 - 21/09/05, n. 3496 in una fattispecie in cui l’interesse pubblico era quello di sapere se il fatto fosse o meno vero e non, invece, quello di conoscere i nomi dei soggetti coinvolti in quanto “gli amori e i tradimenti dei divi possono essere oggetto di intesse pubblico ma questo non giustifica il coinvolgimento di cittadini estranei al cosiddetto jet set che hanno diritto a veder tutelata la propria reputazione”; in termini analoghi CdA penale 22/12/05 - 18/01/06, n. 5105 secondo cui l’interesse pubblico “sussiste anche se la notizia concerne fatti privati, se essa concorre a completare l’informazione la fine di contribuire al corretto orientamento dell’opinione pubblica”). Tornando al tema specifico della intervista, può essere esplicativa CdA penale 03/06/04 28/07/04, n. 2510 secondo cui “la condotta del giornalista deve ritenersi penalmente lecita quando il fatto in sé dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca”, sicché quando ricorrano le predette condizioni, “è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate; notizia che merita comunque di essere pubblicata anche se lesiva della reputazione altrui, perché soddisfa quell’interesse della collettività all’informazione indirettamente protetto dall’art. 21 Cost.” (in termini analoghi si veda anche CdA penale 22/06/04 20/09/04, n. 2821, secondo cui “solo la sicura posizione di alto rilievo dell’intervistato e il sicuro interesse del pubblico ad essere informato delle opinioni espresse dal personaggio intervistato consentono di prescindere dalla verità oggettiva dei fatti narrati e dalla correttezza delle espressioni usate”). Merita particolare attenzione, per l’articolata motivazione di portata estensiva, anche CdA penale 17/06/04 - 11/11/04, n. 2766, secondo cui “il giudice di merito, nel valutare caso per caso la sussistenza o meno della responsabilità del giornalista intervistatore (…) dovrà tenere conto, in primo luogo, dell’effettivo grado di rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione ovvero il carattere di pubblico interesse - come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore - che l’intervista ha assunto nel caso concreto: ma nell’operare tale valutazione, la notorietà dell’intervistato, pur sempre essenziale perché le sue dichiarazioni possano assumere un indubbio interesse sociale (...), assume una rilevanza necessariamente relativa, dovendo il giudizio finale derivare anche dalla valutazione dell’interesse sociale della materia in discussione e dal contesto generale dell’intervista. In altri termini, l’interesse sociale alla pubblicazione dell’intervista può scaturire non soltanto dalla posizione di alto rilievo dell’intervistato nell’ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, bensì anche da una particolare qualità dell’intervistato, in relazione al contesto descrittivo di riferimento”. Alla luce di tale impostazione possono enuclearsi elementi e indici di distinzione tra la posizione dell’intervistatore e quella dell’intervistato. Quanto al primo, la valutazione circa la “sussistenza della scriminante del diritto di cronaca richiede che si consideri l’effettivo grado di rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l’evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione (CdA penale 22/06/04 - 20/09/04, n. 2821 laddove nella fattispecie non poteva dirsi che il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore in quanto “la scelta del soggetto intervistato e le domande che sono state rivolte all’intervistato sono precostituite e architettate in base a un preciso obiettivo”). Si vedano in proposito tre casi esemplificativi, in cui la Corte d’Appello ha rilevato diverse tipologie di comportamento da parte degli intervistatori: • è stato ritenuto colpevole l’intervistatore (con l’intervistato), in una fattispecie in cui sono state “riportate alcune dichiarazioni accompagnate da precisazioni, commenti e contestualizzazioni del giornalista dai quali esce un tutt’uno, una compenetrazione profonda tra pensiero dell’uno e pensiero dell’altro (intervistato N.d.R.), con conseguente impossibilità di dirimere le rispettive posizioni sul piano delle conseguenze giuridiche” (CdA penale 27/05/03 - 11/06/03, n. 2607 che, tra l’altro, cita un passo che esordisce con l’espressione, del giornalista, «E qui sta il bello ...» che ad avviso della Corte “si allinea, e in buona sostanza fa propria, la rappresentazione” della persona offesa resa da parte dell’intervistato); • è stato ritenuto colpevole l’intervistatore (ma non l’intervistato), in un caso in cui l’intervistato “ha fondato l’opinione espressa sulla base di presupposti di fatto veri”, mentre “il giornalista ha travisato, enfatizzando i concetti espressi, il suo pensiero non solo indicandolo con una qualifica professionale che non gli apparteneva (e che dava al lettore maggiore autorevolezza all’articolo), ma anche rappresentando come certezze considerazioni che egli aveva manifestato in termini di dubbio o di preoccupazione” (CdA penale 07/11/05 06/02/06, n. 4470); • è stato invece assolto l’intervistatore (ma non l’intervistato), “per avere correttamente esercitato il diritto di cronaca, posto che la vicenda aveva un enorme rilievo pubblicistico e comunque egli non si era prestato a fare da cassa di risonanza delle accuse lanciate dall’intervistato, ma aveva preso le debite distanze da esse, contestandole punto per punto all’intervistato” (CdA penale 06/11/03 21/11/03, n. 4690). Quanto invece all’intervistato, vengono in rilievo parametri analoghi a quelli analizzati con riguardo all’esercizio del diritto di critica. In questo senso merita di ricordarsi CdA penale 24/06/05 - 19/09/05, n. 3116, in una fattispecie in cui le opinioni espresse dall’intervistato pur “caratterizzate da un tono fortemente negativo e polemico”, erano scriminate dall’esimente del diritto di critica: infatti il giudizio, pur di evidente significato negativo era strettamente collegato a un’opinione motivata e sviluppata attraverso un ampio e complessivo ragionamento. La forma espositiva usata aveva dunque espresso in termini negativi, ma senza espressioni di per sé lesive un giudizio che non era trasceso in espressioni di gratuita aggressione all’altrui reputazione. In proposito si vedano: • CdA Penale 23/01/04 - 05/02/04, n. 385, ove si è ritenuto che il giudizio espresso dall’intervistato al giornalista rientrasse “nell’esercizio di manifestazione del pensiero garantito a tutti dall’art. 21 Cost.” (in una fattispecie in cui l’imputato non aveva “bollato” le parti civili con “epiteti diretti ed offensivi quali ubriacone o spacciatore, persona poco raccomandabile, piantagrane”, ma aveva chiaramente indicato, ora per allora, la sensazione da lui provata il giorno” in cui si svolse il fatto); • CdA penale 03/06/04 - 28/07/04, n. 2510, ove si afferma che “il diritto di manifestare il proprio pensiero critico sussiste anche quando l’opinione diffusa non sia obiettiva ovvero sia erronea o comunque non condivisibile, purché basata su presupposti di fatto veri o ritenuti tali per colpa scusabile”, difatti “occorre tener presente le modalità di percezione degli elementi di fatto sui quali l’intervistato ha basato la sua convinzione”; • CdA penale 17/06/04 - 11/11/04, n. 2766, in cui si giunge a concludere che “la valutazione complessiva delle emergenze processuali, porta a ritenere che le frasi oggettivamente diffamatorie pronunciate dall’intervistato, siano state pronunciate nella legittima convinzione, sia pure erronea, di riferire la verità, e, quindi, nel rispetto del principio di verità putativa, idoneo a scriminare la condotta ascritta all’imputato”. Da ultimo si osserva che nel caso di dichiarazioni “rese nel corso di un’unica intervista nella quale erano presenti più organi di stampa, pur trattandosi di dichiarazioni pubblicate da diversi periodici”, le stesse devono considerarsi “uniche e pronunciate in un’unica occasione, onde unico deve ritenersi il comportamento diffamatorio ascritto, ancorché ripreso e diffuso da più organi di stampa” (CdA penale 30/01/04 - 19/02/04, n. 546). 21 f) Direttore responsabile 22 Sul direttore responsabile grava per legge, ai sensi degli artt. 57 c.p. e 12 L. 47/1948, l’obbligo di controllo su quanto pubblicato al fine di prevenire ed evitare la commissione di reati. La condotta di controllo imposta al direttore viene così ricostruita “il direttore deve visionare tutti gli scritti destinati alla pubblicazione, allo scopo di individuare quelli che presentano contenuto lesivo. Ove tale contenuto sussiste, su tali notizie deve controllare la sussistenza dell’interesse pubblico alla loro conoscenza, la continenza della forma espositiva e dell’attinenza al tema trattato e controllare, indirettamente, mediante un’attività di riesame delle procedure di acquisizione e riscontro poste in essere dal giornalista, l’autenticità delle notizie” (CdA penale 14/06/05 - 22/06/05, n. 2874). Dalla disamina delle sentenze in oggetto si è potuto rilevare che, con riferimento alla posizione del direttore responsabile, l’elemento soggettivo è stato oggetto di particolare approfondimento: si è precisato che “il direttore della pubblicazione non può rispondere per responsabilità oggettiva, ma neppure si può relegare la sua figura a quella di un semplice «passacarte» che, una volta scelti con oculatezza i propri collaboratori, possa essere esente da qualsivoglia censura” (CdA penale 30/09/03 13/10/03, n. 3924). Il reato di omesso controllo si configura dunque come colposo. Meritano di ricordarsi in proposito una serie di pronunzie che hanno evidenziato aspetti di negligenza ed imperizia nella condotta del direttore responsabile: • al fine di valutare la condotta omissiva, assume rilievo “la collocazione in prima pagina dell’articolo, collocazione certamente significativa perché idonea ad attribuire allo stesso particolare risalto” (CdA penale 27/10/03 29/11703, n. 4446); • in una fattispecie in cui la smentita degli interessati era stata tempestiva, ciò “avrebbe dovuto imporre maggiore attenzione a colui che consentiva la diffusione di un certo tipo di notizie” (CdA penale 18/10/04 - 01/12/04, n. 3888); • in un articolo “di corposa rilevanza, per i personaggi pubblici, per la vicenda di spiccato interesse nella comparazione con le altre notizie di quel giorno, per la gravità della accusa propalata, con vistose intitolazioni e con abbondanza complessiva di spazio (quasi mezza pagina)”, si è ritenuto che la pubblicazione “sia transitata dal testo redatto dal giornalista alla pagina del quotidiano con la tolleranza, quando non con la partecipe condiscendenza, del direttore” (CdA penale 14/01/05 - 03/02/05, n. 174); • infine “il reato ascritto al direttore deve ritenersi sussistente sulla base della rilevanza della problematica affrontata per l’interesse pubblico, dell’ampio spazio dato sia all’argomento in generale (pagina intera) che alla vicenda specifica che ha trovato richiamo non sono nello specifico articolo, ma anche nei titoletti relativi all’intero servizio e in una fotografia” (CdA penale 26/01/05 - 31/01/05, n. 408 in cui la Corte ha sottolineato come “la questione ha trovato un rilievo tale da imporre al direttore un controllo particolarmente rigoroso dell’articolo in questione”: in termini analoghi v. CdA penale 13/05/05 - 27/05/05, n. 2366). Viene in rilievo anche una fattispecie in cui è stata configurata la responsabilità dolosa per diffamazione o comunque per concorso in diffamazione: si veda CdA penale 18/01/05 26/01/05, n. 208 secondo cui “il contenuto dello scritto - chiaramente diffamatorio in quanto mera contumelia - la vistosità della forma esteriore evidenziata già dal titolo, l’evidenza della collocazione tipografica assegnata all’articolo posto in prima pagina della quale ha occupato l’intero spazio, costituiscono indici precisi della volontà di diffamare anche da parte del direttore che non sia stato l’autore dell’ar-ticolo, che deve rispondere del reato doloso di diffamazione aggravata”. Vediamo peraltro alcune interessanti pronunzie in cui è stato esclusa la responsabilità del direttore per insussistenza dell’elemento soggettivo: • “proprio la natura peculiare dell’articolo, che si presenta come un memoriale a puntate raccolto da un giornalista, non consente di affermare con sufficiente certezza la responsabilità del direttore del quotidiano: questi si è evidentemente fidato del giornalista, che gli ha proposto la pubblicazione di uno scritto attribuito ad un soggetto che, per l’attività svolta, ben poteva conoscere gli argomenti trattati e non ha ritenuto di dover verificare l’effettiva esistenza di tale fonte; detto comportamento può essere giustificato dalla fiducia riposta nel giornalista considerato evidentemente esperto e affidabile” (CdA penale 18/02/04 27/02/04, n. 880); • in una fattispecie in cui il direttore aveva “accostato, nel richiamo di prima pagina, due notizie assolutamente distinte e prive tra loro di collegamento”, laddove tale accostamento “ha determinato un espansione del significato del contenuto del richiamo”, la Corte ha così argomentato: “poiché il delitto di diffamazione commesso dal giornalista (…) rappresenta l’evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., la condotta omissiva di quest’ultimo consiste specificamente nel non aver attivato i dovuti controlli per evitare che - col mezzo della stampa - si ledesse dolosamente la reputazione di terze persone” e pertanto “la mancata individuazione dell’articolista (autore del richiamo N.d.r.) e, conseguentemente, delle circostanze che hanno portato alla formazione del richiamo, con la formazione delle due distinte notizie, non consente di formulare alcun giudizio in merito all’elemento soggettivo che ha caratterizzato la condotta dell’articolista stesso e in particolare, quindi, se l’evento in questione si è prodotto per colpa ovvero per dolo (…) ne consegue quindi che, poiché nel caso in esame il delitto di cui all’art. 595, comma 3, c.p. non risulta essere stato consumato per carenza della prova dell’elemento psicologico, la fattispecie colposa omissiva conseguentemente prevista a carico del direttore non può trovare applicazione” (CdA penale 25/03/04 - 22/06/04, n. 1494). A corollario delle pronunzie di cui sopra meritano di citarsi: • CdA penale 22/02/05 - 08/03/05, n. 927, laddove afferma che il controllo che “è lecito aspettarsi dal direttore responsabile di un settimanale, è più ampio e pregnante rispetto a quello del direttore di un quotidiano e ciò per il maggior tempo di cui può godere”; • CdA penale 05/04/05 - 13/04/05, n. 1625, ove si rileva come “la semplice assenza del colophon con l’indicazione del direttore, non è sufficiente ad esonerare dalla qualifica di direttore responsabile chi è veramente tale, per attribuirla invece al direttore editoriale”; • CdA penale 31/10/05 - 19/12/05, n. 4389, in cui si precisa che il direttore responsabile della testata, “risulta essere il direttore del supplemento di cronaca su cui è stato pubblicato l’articolo incriminato «non cedibile separatamente» dal quotidiano di cui fa parte integrante (…), dovendo escludersi ogni rilevanza all’organizzazione interna dell’azienda giornalistica” (in una fattispecie in cui il supplemento era curato da una redazione autonoma che l’aveva direttamente inviato alla tipografia). Con riferimento al direttore responsabile viene in rilievo anche un importante aspetto procedurale. Nel regime previgente alla cosiddetta Legge Pecorella, ai sensi dell’art. 576 c.p.p. “in materia di diffamazione a mezzo stampa, la parte offesa, costituitasi parte civile, è legittimata a proporre impugnazione, anche agli effetti penali, soltanto nei confronti dell’autore della diffamazione e non anche nei confronti del direttore responsabile quando questi sia imputato non a titolo di concorso, ma ai sensi dell’art. 57 c.p.: infatti il potere di impugnare riconosciuto dall’art. 577 c.p.p. rappresenta una eccezione al principio generale stabilito dall’art. 576, comma 1, c.p.p., che limita ai soli effetti civili la legittimazione all’impugnazione della parte civile” (CdA penale, 05/05/03 19/05/03, n. 2190). Pertanto “va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione della parte civile riguardante il direttore del periodico, preclusa per l’appunto dall’art. 577 c.p.p. che la esclude contro sentenze di assoluzione per i delitti, come quello di omesso controllo, che non siano di ingiuria e di diffamazione” (ex pluribus CdA penale 06/05/03 - 28/05/03 n. 2228; 30/01/04 - 19/02/04, n. 546; 13/07/05 - 07/09/05, n. 3456; 21/09/05 - 24/10/05, n. 3668; 21/10/05 - 28/10/05, n. 4244). Alla figura del direttore responsabile sono riferibili pronunzie che hanno analizzato la portata diffamatoria di titoli o didascalie (anche con riferimento alla diffusione di tecniche di natura infografica). Si veda a titolo esemplificativo CdA penale 19/11/04 - 01712/04, n. 4468 secondo cui “lo scritto in sé considerato è rispettoso dei canoni relativi al corretto esercizio della attività giornalistica, mentre invece il titolo nonché la didascalia in calce alla fotografia assumono specifico rilievo diffamatorio ed il carattere allusivo del titolo e della didascalia sono accentuati dal risalto dato alla notizia attraverso le modalità di impaginazione e la pubblicazione della fotografia”. In proposito la Corte d’Appello di Milano, ha ritenuto che “l’erroneo inserimento del nome della persona diffamata in un’icona esplicativa di un articolo e nella quale figuravano un elenco di persone indicate come collegate in un procedimento giudiziario, è idoneo ad ingenerare nel lettore la convinzione che i fatti narrati nell’articolo la riguardassero e la coinvolgessero, pur non essendo la stessa neppure menzionata nell’articolo. L’impostazione tipografica dell’icona a fianco del vistoso titolo e recante il nome della persona offesa affiancato dalla raffigurazione di un paio di manette ne conclama per chiunque la legga il coinvolgimento pesante nella delittuosa vicenda pubblicata” (CdA penale 18/02/05 - 05/03/05, n. 871). Meritano infine di sottolinearsi due pronunzie che affrontano con esiti diversi due fattispecie simili: • CdA penale 22/02/05 - 08/03/05, n. 927, ha affermato che “pur non escludendosi la diffamatorietà del titolo, in assenza di elementi atti a dimostrare che gli autori dell’articolo sono anche gli autori del titolo e del sottotitolo, non li si può ritenere responsabili, atteso che tali elementi editoriali sono di prassi decisi dal comitato di redazione e non dai giornalisti autori dell’articolo”; • CdA penale 22/06/05 - 18/07/05, n. 3041, ha invece argomentato che “in un grande quotidiano di diffusione nazionale il titolo, il sottotitolo e l’occhiello sono curati dalla redazione tenuto conto delle foto da inserire e della rilevanza da dare al pezzo, ma se il testo dell’articolo viola i limiti della verità, continenza allora il giornalista risponde anche dei titoli ben potendo egli prevedere che a fronte di un contenuto scorretto segua un titolo urlato che enfatizzi il pezzo”. g) Danno civile e risarcimento In questo paragrafo prendiamo in considerazione alcuni riflessi civilistici trattati in sede penale. Anzitutto giova ricordare alcune pronunzie contenenti statuizioni relative all’istituto della rettifica. Viene infatti in rilievo anche sotto il profilo penale la “volontà degli imputati di offrire sul quotidiano lo spazio necessario per la pubblicazione di una rettifica”: infatti “tale comportamento deve essere valutato con favore in quanto costituisce una manifestazione di disponibilità ad attenuare le conseguenze dannose del reato” (CdA penale 14/10/04 - 19/11/04, n. 3815). La Corte ha tuttavia precisato che la rettifica “non esclude la sussistenza della diffamazione già consumatasi con la pubblicazione dell’articolo” (CdA penale 31/10/05 - 19/12/05, n. 4389) e che “del tutto irrilevante è il rilievo difensivo che l’imputato non avrebbe avuto alcuna difficoltà a rettificare successivamente la originaria notizia” (CdA penale 12/10/04 18/10/04, n. 3756). Per quanto concerne il danno arrecato alla parte lesa deve preliminarmente rilevarsi che “nella diffamazione a mezzo stampa il danno morale è in re ipsa” (CdA penale 17/01/03 - 23 24/02/03, n. 268) e dunque non necessità di una specifica dimostrazione. A ciò si aggiunga che “il danno morale, non essendo di natura economica ma consistendo in un turbamento psichico, non è suscettivo di una valutazione meramente aritmetica, talché la sua commisurazione in denaro necessariamente deve sopportare un apprezzamento soggettivo: in ogni caso la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali deve soddisfare l’esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell’indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento” (CdA penale 10/03/04 - 10/06/04, n. 1227; in termini analoghi CdA penale 16/02/05 - 25/02/05, n. 806). Con riguardo alle statuizioni di condanna generica o con liquidazione di somma provvisionale immediatamente esecutiva la Corte ha precisato che “ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza o il nesso causale fra questi e l’azione dell’autore, ma è sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose” e che “per la liquidazione di una provvisionale ex art. 539 c.p.p. la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito che non ha l’obbligo di espressa motivazione quando l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile” (CdA penale 30/11/04 31/01/05, n. 4597). Criteri generale di commisurazione del danno possono essere costituiti dalla portata diffamatoria dell’articolo per la gravità delle accuse (ex pluribus CdA penale 31/10/05 - 19/12/05, n. 4389), anche in relazione alla posizione sociale e professionale del diffamato (ex pluribus CdA penale 19/01/05 - 01/02/05, n. 239) ed alla diffusione della pubblicazione (ex pluribus CdA penale 20/09/05 - 19/12/05, n. 3646). Da ultimo va sottolineato che la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto di aderire all’orientamento per cui alla riparazione pecuniaria di cui all’art. 12 L. 47/1948, “è tenuto non solo l’autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l’evento tipico del reato, sia in concorso sia per avere omesso di impedire l’evento stesso essendo a tanto giuridicamente obbligato” (CdA penale 26/01/05 31/01/05, n. 408). h) Diffamazione televisiva Per completezza ci è parso interessante enucleare alcune pronunzie che hanno evidenziato aspetti di specificità con riguardo alla diffamazione perpetrata attraverso il mezzo televisivo. Così, con riferimento all’uso di immagini di repertorio nell’ambito di un servizio giornalistico televisivo, è stata “esclusa la responsabilità del giornalista che si è limitato ad inviare alla emittente televisiva la parte audio” ed esclusa la responsabilità del direttore di testata in quanto “non si considera estensibile alla diffa- 24 mazione televisiva l’ipotesi di responsabilità prevista dall’art. 57 c.p. per la diffamazione a mezzo stampa avendo il legislatore disciplinato diversamente la diffamazione televisiva” (CdA penale 19/11/03 - 10/12/03, n. 4991). Inoltre, in un’altra fattispecie, si è trattato di continenza “televisiva”, laddove viene in rilievo anche “il tono irridente usato nel pronunciare la frase incriminata, accompagnandola, tra l’altro, con una gestualità (...) che solo la visione del filmato permette di cogliere” (CdA penale 15/01/04 - 15/02/04, n. 241).