Prestazioni pensionistiche nella Gestione separata

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Prestazioni pensionistiche nella Gestione separata
PRESTAZIONI
SEPARATA
PENSIONISTICHE
NELL’AMBITO
DELLA
GESTIONE
La Gestione separata (G.S.) è una gestione pensionistica separata di nome e di
fatto. Infatti la contribuzione ivi versata viene accreditata con modalità diverse
rispetto a quelle utilizzate nell’ambito del FPLD o delle Gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, ove a fronte di un’attività lavorativa svolta in un
determinato mese corrisponde l’accredito contributivo in quel medesimo mese.
Nella Gestione separata, a fronte dell’attività di collaborazione svolta, ad
esempio, nel mese di novembre 2011 da parte di soggetto che vanta iscrizione
pregressa, può non corrispondere alcun versamento contributivo se il
versamento del compenso avviene nell’anno successivo, oppure corrispondere
l’accredito del mese di gennaio, se il compenso è di entità tale da dare
copertura ad un solo mese, oppure l’accredito dell’intero anno, se il compenso
comporta la copertura del minimale annuo.
Inoltre la contribuzione della Gestione separata non può essere unificata a
contribuzione versata in altre gestioni dell’AGO o gestioni sostitutive se non in
base a specifiche disposizioni normative e per specifiche prestazioni.
Infine non è prevista la possibilità di ricongiungere la contribuzione versata
nella G.S. presso altri fondi e viceversa.
Le prestazioni pensionistiche che possono essere richieste dall’iscritto alla G.S.
sono:
- pensione di vecchiaia, inabilità, assegno ordinario di invalidità, pensione
indiretta ed ai superstiti con contribuzione versata esclusivamente nella
G.S.
- pensione di vecchiaia, inabilità, assegno ordinario di invalidità, pensione
indiretta con contribuzione versata nella G.S. e contribuzione versata
ante 1.1.1996 nel FPLD, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ex
INPDAI, tramite l’opzione per il contributivo nell’ambito della G.S. (per
esercitare l’opzione per il contributivo bisogna vantare almeno 1
contributo e meno di 936 al 31.12.1995 e almeno 5 anni dal 1.1.1996 in
avanti)
-
pensione di vecchiaia, inabilità, pensione indiretta esclusivamente per le
pensioni da liquidare nel sistema contributivo (quindi per gli iscritti dal
1.1.1996 in avanti o per gli iscritti anteriormente che esercitino la facoltà
di opzione per il sistema contributivo), con il cumulo, previsto dal D.Lgs.
184/1997 e trattato per la prima volta nella circolare INPS n. 116 del
9.9.2011, della contribuzione versata presso la G.S. e:
a) il FPLD e/o le gestione speciali dei lavoratori autonomi
b) una forma sostitutiva ed esclusiva dell'AGO
c) casse previdenziali di cui al D.Lgs.103/1996
d) casse disciplinate dal D.Lgs. n. 509/1994(se hanno optato per
l'adozione del sistema contributivo )
- pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta in regime di totalizzazione,
normato prima dall’art. 71 della legge 388/2000 poi dal D.Lgs. 42/2006
La legge 214/2011 è intervenuta a modificare in maniera significativa i
requisiti anagrafico/contributivi per il diritto alle prestazioni pensionistiche.
In merito alla totalizzazione si è espressa solo sul fronte dell’abrogazione
del requisito minimo di 3 anni di contribuzione versata presso ciascun fondo
per poter totalizzare.
Ora seguirà una carrellata dei requisiti richiesti dalle varie leggi che via via
hanno normato l’accesso alla pensione per gli iscritti alla G.S. e che è
opportuno richiamare in quanto ogni intervento legislativo successivo ha
fatto salve le disposizioni precedenti, a determinate condizioni.
Legge 335/1995 VALIDA SINO AL 31.12.2007
1.
VOAUT DIRITTO AUTONOMO:
- almeno 5 anni di contribuzione effettiva (no figurativi)
- 57 anni di età
- importo di pensione pari ad almeno l’1,2 dell’importo dell’assegno
sociale.
Se l’importo è inferiore, per l’erogazione della prestazione bisogna attendere
il 65° anno di età.
- almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età
- Cessazione attività di lavoro dipendente
2.
VOAUT SUPPLEMENTARE
- Titolarità di pensione a carico di qualunque fondo pensionistico pubblico o
cassa professionale
- Almeno 1 mese di contribuzione
- 57 anni di età
- Cessazione attività di lavoro dipendente
3.
IOAUT
- Almeno 5 anni di cui 3 nell’ultimo quinquennio antecedente la domanda
4.
SOAUT
- Almeno 15 anni di contribuzione o, in alternativa, almeno 5 di cui 3
nell’ultimo quinquennio
5.
SOAUT SUPPLEMENTARE
- Titolarità di pensione di reversibilità/indiretta a carico di qualunque fondo
pensionistico pubblico o cassa professionale
-
Almeno 1 mese di contribuzione
NOTA BENE
- Non è prevista la possibilità di liquidare una IOAUT supplementare
- E’ possibile liquidare una VOAUT supplementare a soggetto titolare di
AOI. Nel caso l’AOI venisse revocato o non venisse richiesta la conferma,
deve essere revocata anche la prestazione supplementare.
-
Non è possibile liquidare una pensione supplementare nel FPLD o nelle
Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ad un soggetto titolare di VOAUT.
LEGGE 243/2004 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 247/2007
Le variazioni intervenute a partire dal gennaio 2008 riguardano:
•
•
•
il requisito anagrafico per le pensioni di vecchiaia (sia autonome che
supplementari) che passa da 57 anni a 65 per gli uomini e 60 per le donne;
l’introduzione delle finestre di accesso per le pensioni di vecchiaia (sia
autonome che supplementari);
l’introduzione di un ulteriore requisito per la pensione di vecchiaia, al
raggiungimento di almeno 35 anni di contribuzione e di determinati limiti di
età (58/59 anni di età + 35 anni di contributi dal 1°gennaio 2008, cd.
sistema delle quote dal 1° luglio 2009)
Va precisato che la norma salvaguarda il diritto ad ottenere la pensione con i
requisiti previsti precedentemente, a condizione che gli stessi siano tutti
maturati entro il 31.12.2007.
Pertanto i soggetti che possano vantare al 31.12.2007 almeno 57 anni di età,
almeno 5 anni di contribuzione e l’1,2 dell’importo dell’assegno sociale,
possono andare in pensione in qualunque momento successivo, senza
sottostare alle finestre introdotte dalla nuova norma.
Allo stesso modo, un soggetto iscritto ante 1.1.96, in possesso di tutti i
requisiti previsti per l’esercizio della facoltà di opzione entro il 31 .12.2007
(almeno 15 anni di contribuzione, non più di 18 al 1995, almeno 5 anni dal
1996 , oltre al requisito dei 57 anni di età e dell’importo) può ottenere il
pensionamento in qualunque momento successivo, anche se l’opzione è
stata esercitata dal gennaio 2008 in avanti.
In tali casi la decorrenza è mese successivo all’opzione (se soddisfatto il
requisito della cessazione dell’attività di lavoro dipendente)
In merito all’introduzione delle finestre, va precisato che, per determinare
la finestra per gli iscritti nella Gestione separata deve essere fatta una
valutazione relativa allo “status” di iscritto o non iscritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico nella gestione separata stessa.
Rientrano nel primo caso e si considerano, pertanto, “iscritti” coloro che sono
già titolari di pensione ovvero risultano iscritti presso qualunque forma
pensionistica obbligatoria.
Per essi la finestra è quella semestrale prevista per i commercianti.
Una pensione supplementare nella gestione separata, pertanto, avrà sempre
finestra semestrale, anche se il soggetto non è più iscritto ad alcuna gestione,
in quanto presupposto per la concessione di tale prestazione è la titolarità di
una pensione e quindi lo status del soggetto è uguale a quello di iscritto.
Nel secondo caso rientrano i soggetti che non hanno alcuna iscrizione in corso,
sempre con riferimento
alla decorrenza della pensione nella gestione
separata ovvero che, pur se non iscritti, non risultino né pensionati né
pensionandi (cioè con domanda di pensione già presentata ed in corso di
liquidazione) alla medesima decorrenza della prestazione AUT.
Per essi la finestra è quella prevista per i lavoratori dipendenti, cioè
trimestrale.
LEGGE N. 122/2010 DI CONVERSIONE
78/2010
DEL DECRETO LEGGE N.
L’art. 12, commi 1 e 2, prevede per gli iscritti alla gestione separata, alla pari
dei lavoratori autonomi, lo scorrimento di 18 mesi dal raggiungimento dei
requisiti per il diritto a pensione.
Le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i
requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1°
gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i
predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano
ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n.
243/2004 e n. 247/2007.
Pertanto, per i soggetti iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altra
forma pensionistica obbligatoria, il periodo di scorrimento dei 18 mesi si
applicherà dalla data in cui saranno perfezionati i requisiti di età e di
contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei
lavoratori dipendenti.
Relativamente, invece, ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti
ad altre forme pensionistiche obbligatorie, detto slittamento decorrerà dal
momento in cui saranno perfezionati i requisiti di età anagrafica e di
contribuzione previsti per gli iscritti alle gestioni autonome.
Lo scorrimento di 18 mesi vale anche per le pensioni
totalizzazione.
liquidate in regime di
La nuova disposizione in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e di
anzianità in totalizzazione trova applicazione con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
Pertanto i soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione previsti
dall’articolo 1, comma 2 lettera a) e b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
n. 42, entro il 31 dicembre 2010, conseguono il trattamento pensionistico di
vecchiaia e di anzianità in totalizzazione dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di
totalizzazione.
LEGGE 214/2011 DI CONVERSIONE DEL D.L. 201/2011
Tale norma ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2012, i requisiti anagrafici e
contributivi per il diritto al pensionamento.
Rimangono confermati i requisiti anagrafico/contributivi vigenti anteriormente
se maturati entro il 31.12.2011.
Requisito anagrafico
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti anagrafici:
a) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335:
dal
dal
dal
dal
dal
dal
1°
1°
1°
1°
1°
1°
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
2012
2013
2014
2016
2018
2021
al
al
al
al
al
31dicembre 2012
31 dicembre 2013
31 dicembre 2015
31 dicembre 2017
31 dicembre 2020
63
63
64
65
66
67
anni e 6
anni e 9
anni e 9
anni e 6
anni**
anni**
mesi
mesi*
mesi*
mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335:
dal
dal
dal
dal
1°
1°
1°
1°
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
2012 al 31 dicembre 2012
2013 al 31 dicembre 2015
2016 al 31 dicembre 2020
2021
66
66
66
67
anni
anni e 3 mesi*
anni e 3 mesi **
anni**
* Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
Requisito contributivo per la pensione di vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione
risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo
soglia).
Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni
della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il
medesimo anno.
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima di 20 anni è valutabile la
contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
E’ ancora possibile accedere alla pensione con 5 anni di contribuzione
“effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione, con 70 anni di età.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la
contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con
esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al
fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per
effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
Requisito contributivo per la pensione anticipata
Dal 1° gennaio 2012 coloro per i quali il primo accredito contributivo decorre
dal 1° gennaio 1996 possono ottenere la pensione anticipata in base alla
seguente tabella:
Decorrenza
dal 1° gennaio 2012
al 31 dicembre 2012
dal 1° gennaio 2013
al 31 dicembre 2013
dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2015
Dal 1° gennaio 2016
Uomini
42 anni e 1 mese
Donne
41 anni e 1 mese
42 anni e 5 mesi*
41 anni e 5 mesi*
42 anni e 6 mesi*
41 anni e 6 mesi*
42 anni e 6 mesi**
41 anni e 6 mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la
contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato,
fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995,
ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla
prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
In alternativa, si può accedere al pensionamento al compimento di 63 anni, a
condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione
effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto) e che l'ammontare mensile
della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo
3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è
incrementato di tre mesi, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, come
previsto dal D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
In
merito
all’intervento
della
legge
di
riforma
sui
requisiti
anagrafico/contributivi previsti per accedere al pensionamento in regime di
cumulo ai sensi del D.Lgs. 184/1997 ed in regime di totalizzazione ai sensi del
D.Lgs. 42/2006, si è in attesa di disposizioni applicative.
SUPPLEMENTO DI PENSIONE
I contributi versati nella Gestione separata successivamente alla data di
decorrenza della pensione a carico della gestione stessa, danno titolo ad un
supplemento di pensione, da riconoscere dopo due anni dalla data di
decorrenza e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del
precedente supplemento.
Si precisa che il supplemento da riconoscere su una IOAUT può essere
riconosciuto dopo 2 anni dalla decorrenza solo se è compiuta l’età pensionabile.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Sino a quando non verrà operato a livello di entrate contributive il controllo dei
versamenti con l’anagrafica del soggetto, in sede di liquidazione della
prestazione va verificato che i versamenti contributivi siano stati effettuati nel
rispetto delle diverse aliquote previste a seconda che il soggetto sia, o meno,
iscritto ad altra gestione pensionistica, svolga, o meno, attività di lavoro
dipendente o autonomo che determini un rapporto assicurativo-contributivo
nell’AGO, oppure sia, o meno, pensionato.
Si precisa che la presenza, sul conto di un soggetto, di contribuzione
volontaria o di copertura figurativa fa sì che lo status sia quello di iscritto.
VALUTAZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI LIBERI PROFESSIONISTI
Gli estratti dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata non sono
soggetti al controllo incrociato dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto va effettuato il controllo relativo al fatto che il reddito su cui il libero
professionista ha pagato il contributo sia corrispondente a quello dichiarato ai
fini fiscali.
ISCRIZIONE ALLA GESTIONE
VERSAMENTI VOLONTARI
SEPARATA
E
AUTORIZZAZIONE
AI
Riguardo la modalità di valutazione della contribuzione volontari versata
nell’AGO, in corrispondenza di periodi di iscrizione nella Gestione separata, le
norme prevedono:
Art 3. della legge 47/1983
Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi
professionisti. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i
quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali del- l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o
in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i
liberi professionisti.
Art. 6 del D.Lgs. n. 184/1997
La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di
assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti,
nonchè per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta
liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
Circolare n. 103/1997
1) Versamenti Volontari in costanza di iscrizione alla
Gestione Separata del 10%
I soggetti iscritti alla Gestione separata del 10% non possono effettuare
versamenti volontari presso altre forme di assicurazione obbligatoria.
Nei confronti di costoro, opera, infatti, la preclusione di cui all'art.3 della
legge n.47/83.
Da cio' consegue che la possibilita' di avvalersi della citata
autorizzazione e' consentita soltanto per i periodi precedenti la data di
insorgenza, per ciascun assicurato, dell'obbligo di iscrizione alla piu' volte citata
Gestione separata.
Pertanto, i contributi volontari versati, successivamente all'insorgere
dell'obbligo suddetto, dovranno essere annullati e rimborsati.
Il msg. n. 14810 del 3.6.2010 chiarisce che non è l’iscrizione nella Gestione
separata a costituire causa ostativa all’autorizzazione ai vv nell’AGO, bensì la
presenza, in detta gestione, di versamenti contributivi .
Il citato msg. ha inoltre chiarito che non vi è incompatibilità tra vv ed i periodi
di effettiva attività lavorativa svolta, ma tra vv e mesi accreditati in estratto, in
funzione dell’entità del versamento contributivo effettuato.
Pertanto un soggetto che ha lavorato 2 mesi nel 2009 ma ha un versamento
tale da garantire la copertura contributiva per tutto l’anno, non potrà effettuare
versamenti volontari nell’AGO per l’intero 2009.
Viceversa, un soggetto che ha lavorato come collaboratore per tutto l’anno
2009 ma il committente ha effettuato il pagamento del compenso nel 2010,
non avendo alcuna contribuzione nel 2009, può ottenere nel 2009
l’autorizzazione ai vv nell’AGO ed effettuare i relativi versamenti.
NOTA BENE
-
I versamenti volontari nel FPLD e nelle Gestioni speciali dei lavoratori
autonomi sono compatibili con i versamenti nella Gestione separata se
l’autorizzazione ai VV è stata riconosciuta con decorrenza anteriore alla
data di inizio dell’obbligo assicurativo nella Gestione stessa.
-
I versamenti volontari presso l’ex INPDAI sono compatibili con i
versamenti nella Gestione separata se l’autorizzazione ai VV ha
decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003, oppure posteriore a detta data,
a condizione che il dirigente abbia risolto il rapporto di lavoro entro il
31.12.2002.
TRATTENUTE LAVORATIVE PER ATTIVITA’ SVOLTA CON OBBLIGO DI
ISCRIZIONE NELLA GESTIONE SEPARATA
Il problema è ormai residuale, data la totale cumulabilità delle pensioni di
vecchiaia ed anzianità a partire dal 1° gennaio 2009.
Può però riguardare 503 aut resi per anni precedenti il 2009, oppure l’AOI che
risulta tutt’ora parzialmente in cumulabile con i redditi da lavoro.
L’incumulabilità si realizza con riferimento al periodo di attività lavorativa
svolta e non al momento di percezione del reddito relativo.
Pertanto nei confronti dei pensionati che riscuotono in anni successivi a quello
di cessazione dell’attività somme derivanti dalla predetta attività, la trattenuta
da operare deve essere determinata con riferimento ai mesi nei quali è stata
effettuata la prestazione lavorativa, a prescindere dal momento in cui i
pensionati percepiscono il relativo compenso.
Si realizza pertanto un criterio di competenza e non di cassa, diversamente dal
criterio utilizzato per l’accredito dei contributi.