gennaio 2015
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gennaio 2015
- NEWS N°1 GENNAIO 2015 PRINCIPALI LEGGI E DECRETI SULL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: L’EVOLUZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO Le prime disposizioni nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici risalgono alla L. n.10/91, volta a favorire e ad incentivare l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi. In seguito le disposizioni in materia sono state riviste ed integrate dai D. Lgs. n.192/05 e n.311/06, con i quali è stata introdotta la certificazione energetica degli edifici, intesa soprattutto come strumento di trasformazione del mercato immobiliare, allo scopo di sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile e di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera. Il D. Lgs. n.192/05 definisce i requisiti minimi prestazionali degli edifici e l’obbligatorietà della certificazione, anche se non può essere ancora considerato uno strumento legislativo completo, poiché rimanda a decreti successivi. Il D. Lgs. n.311/06, che avrebbe dovuto integrarlo e completarlo, è in realtà incompleto, in quanto manca la modalità con cui la certificazione deve essere applicata. Con il D. Lgs. n.311/06 l’obbligo della certificazione viene esteso gradualmente a tutti gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del D. Lgs. n.192/05, purché oggetto di compravendita o locazione. La L. n. 244/07 “legge finanziaria 2008” all’art. 1, comma 288, dispone che, a decorrere dall’anno 2009, il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’art. 6. Impone inoltre che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali prevedano, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione. Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici. Nello stesso anno viene anche pubblicato sulla G.U. del 10/07/09 l’atteso D.M. 26/06/09 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (entrato in vigore il 25/07/09). Il 13/12/12 viene pubblicato il D.M. 22/11/12 che modifica le Linee Guida nazionali. In particolare, il D.M. elimina la possibilità per i proprietari di alcune tipologie di immobili di optare per l’autocertificazione della classe energetica più bassa (G), come richiesto dalla CE; viene inoltre data attuazione alla direttiva UE che impone agli stati membri di adottare un sistema di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza superiore ai 12 kW. Il D.L. n.63/13 interviene sul D. Lgs. n.192/05 e indica nuove regole per l'efficienza del patrimonio edilizio, rendendo obbligatorio l'APE. Nel 2013 vengono inoltre pubblicati il D.P.R. n.75/13 – regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici - e il D.P.R. n. 74/13 - regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Alla fine del 2013 vengono pubblicati i D.L. n.145/13 e D.L. n.151/2013. Tali disposti aggiornano ulteriormente il D .Lgs. n.192/05, modificando le regole sull’obbligo di dotazione e di allegazione dell’APE. Per chiudere il quadro, è infine attesa la pubblicazione dell'aggiornamento delle Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link: http://www.casaeclima.com/ar_20735__QUESITI-TECNICI-FAQ-INVOLUCRO-certificazione-energetica-degli-edifici-norme-tecniche-uni-cti-cen-Certificazioneenergetica-edifici-come-si--evoluta-la-normativa-tecnica.html F-GAS: APPROFONDIMENTI SUL NUOVO REGOLAMENTO UE Il 1 gennaio 2015 è entratO ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati (pubblicato il 20 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea). Rispetto al precedente Regolamento (CE) n. 842/2006, il nuovo testo mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas). In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese a nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti: controllo delle perdite di f-gas (articoli 4 e 5); obblighi di recupero di f-gas (articolo 8); obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10); controllo dell’uso di f-gas (articolo 13. Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del registro dell’apparecchiatura con un nuovo parametro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente, pari a 5 Ton-equiv CO2, pari a 2,39 Kg di gas refrigerante. Poiché i soggetti interessati dagli obblighi imposti dal nuovo regolamento sui gas fluorurati sono molteplici il Ministero dell’Ambiente ha diffuso una nota in merito all’applicabilità del regolamento: “Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.” Il Ministero dell’Ambiente chiarisce anche la definizione di “impresa”: “ la persona fisica o giuridica che a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra; b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas; c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas; d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra; e) è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra; f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell’allegato II; g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell’allegato II.” Gli F-gas possono essere venduti a installatori, possessori di impianti e rivenditori. In tutti questi casi va comunque redatta una dichiarazione d'uso e vanno tenuti i registri. Nel caso invece di acquisto per manutenzione d'impianti, installazione o recupero di gas va associata anche la certificazione (del personale o dell'azienda) per le attività per cui è previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Anche all'interno della medesima azienda, dotata di Certificazione d'impresa, il gas può essere acquistato da persona non dotata di patentino, purché l'installazione avvenga a cura di persona certificata. Per poter acquistare (tecnico del freddo) o vendere (es. distributore nazionale di gas refrigeranti, rivenditore di componentistica aftermarket) refrigerante, colui che acquista deve essere in possesso della certificazione del personale frigorista (detto "patentino") oppure della certificazione della azienda. La copia di certificazione aziendale e/o personale è richiesta obbligatoriamente per i frigoristi, gli installatori e i manutentori. Mentre per costruttori, rivenditori e esportatori sono esenti da questo obbligo. Ovviamente anche i venditori hanno degli obblighi, tra cui il più importante è la creazione e il mantenimento per almeno 5 anni dei registri con tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti di gas fluorurati, incluso il numero delle loro certificazioni e le quantità di gas fluorurati acquistati. Il nuovo regolamento fissa un tetto massimo al consumo degli HFC, al fine di ottenerne una riduzione del 79% entro il 2030. Nello specifico le date del graduale fase down saranno le seguenti: dal 1° gennaio 2015 sarà vietato introdurre sul mercato refrigeratori Domestici e Congelatori che contengano HFC con GWP (tonnellate di CO2 equivalente) maggiore di 150. Toccherà poi ai refrigeratori e congelatori commerciali. Quelli che contengono HFC con GWP maggiore di 2500 (R404a, R507….) saranno banditi a partire dal 1°gennaio 2020, mentre quelli contenenti HFC con GWP uguale o maggiore a 150 dovranno sparire dal mercato entro il 1° gennaio 2022. Sempre entro il 2022 sarà poi la volta di sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale con una capacità di 40 kW o più che contengono gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale maggiore o uguale a 150. Infine, nel 2025 il fase down si concluderà con il divieto di immettere impianti di condizionamento monosplit contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e con GWP maggiore o uguale a 750. Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link: http://www.casaeclima.com/ar_21040__QUESITI-TECNICI-FAQ-IMPIANTO-f-gas-climatizzatori-acquisto-vendita-Climatizzatori-nonermeticamente-sigillati-chiarimenti-su-acquisto-e-vendita.html