gennaio 2015

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gennaio 2015
- NEWS N°1 GENNAIO 2015 PRINCIPALI LEGGI E DECRETI
SULL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:
L’EVOLUZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO
Le prime disposizioni nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici risalgono alla L. n.10/91, volta a
favorire e ad incentivare l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici
di energia nei processi produttivi. In seguito le disposizioni in materia sono state riviste ed integrate dai D. Lgs. n.192/05
e n.311/06, con i quali è stata introdotta la certificazione energetica degli edifici, intesa soprattutto come strumento di
trasformazione del mercato immobiliare, allo scopo di sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta
dell'immobile e di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera.
Il D. Lgs. n.192/05 definisce i requisiti minimi prestazionali degli edifici e l’obbligatorietà della certificazione, anche se non
può essere ancora considerato uno strumento legislativo completo, poiché rimanda a decreti successivi. Il D. Lgs.
n.311/06, che avrebbe dovuto integrarlo e completarlo, è in realtà incompleto, in quanto manca la modalità con cui la
certificazione deve essere applicata. Con il D. Lgs. n.311/06 l’obbligo della certificazione viene esteso gradualmente a
tutti gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del D. Lgs. n.192/05, purché oggetto di compravendita o locazione.
La L. n. 244/07 “legge finanziaria 2008” all’art. 1, comma 288, dispone che, a decorrere dall’anno 2009, il rilascio del
permesso di costruire sia subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’art. 6. Impone
inoltre che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali prevedano, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova
costruzione.
Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per
la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli
impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici.
Nello stesso anno viene anche pubblicato sulla G.U. del 10/07/09 l’atteso D.M. 26/06/09 “Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici” (entrato in vigore il 25/07/09).
Il 13/12/12 viene pubblicato il D.M. 22/11/12 che modifica le Linee Guida nazionali. In particolare, il D.M. elimina la
possibilità per i proprietari di alcune tipologie di immobili di optare per l’autocertificazione della classe energetica più
bassa (G), come richiesto dalla CE; viene inoltre data attuazione alla direttiva UE che impone agli stati membri di
adottare un sistema di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza superiore ai 12 kW.
Il D.L. n.63/13 interviene sul D. Lgs. n.192/05 e indica nuove regole per l'efficienza del patrimonio edilizio, rendendo
obbligatorio l'APE. Nel 2013 vengono inoltre pubblicati il D.P.R. n.75/13 – regolamento recante disciplina dei criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici - e il D.P.R. n. 74/13 - regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento
per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica
degli edifici e regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
Alla fine del 2013 vengono pubblicati i D.L. n.145/13 e D.L. n.151/2013. Tali disposti aggiornano ulteriormente il D .Lgs.
n.192/05, modificando le regole sull’obbligo di dotazione e di allegazione dell’APE.
Per chiudere il quadro, è infine attesa la pubblicazione dell'aggiornamento delle Linee guida nazionali per l’attestazione
della prestazione energetica degli edifici.
Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link:
http://www.casaeclima.com/ar_20735__QUESITI-TECNICI-FAQ-INVOLUCRO-certificazione-energetica-degli-edifici-norme-tecniche-uni-cti-cen-Certificazioneenergetica-edifici-come-si--evoluta-la-normativa-tecnica.html
F-GAS:
APPROFONDIMENTI SUL NUOVO REGOLAMENTO UE
Il 1 gennaio 2015 è entratO ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati (pubblicato il 20
maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea). Rispetto al precedente Regolamento (CE) n. 842/2006, il
nuovo testo mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla
riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas). In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese
a nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti: controllo delle perdite di f-gas (articoli 4 e 5); obblighi di recupero di f-gas
(articolo 8); obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10); controllo dell’uso di f-gas (articolo 13.
Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del registro dell’apparecchiatura
con un nuovo parametro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente, pari a 5 Ton-equiv CO2, pari a 2,39 Kg di gas
refrigerante.
Poiché i soggetti interessati dagli obblighi imposti dal nuovo regolamento sui gas fluorurati sono molteplici il Ministero
dell’Ambiente ha diffuso una nota in merito all’applicabilità del regolamento: “Ai fini dell’esercizio dell’installazione,
assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui
funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati
a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti
a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione
ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non
svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a
effetto serra.”
Il Ministero dell’Ambiente chiarisce anche la definizione di “impresa”: “ la persona fisica o giuridica che a) produce,
utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra; b) importa o esporta gas fluorurati
a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas; c) immette in commercio gas fluorurati a effetto
serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas; d) installa, fornisce
assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento
dipende da gas fluorurati a effetto serra; e) è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento
dipende da gas fluorurati a effetto serra; f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati
nell’allegato II; g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell’allegato II.”
Gli F-gas possono essere venduti a installatori, possessori di impianti e rivenditori. In tutti questi casi va comunque
redatta una dichiarazione d'uso e vanno tenuti i registri. Nel caso invece di acquisto per manutenzione d'impianti,
installazione o recupero di gas va associata anche la certificazione (del personale o dell'azienda) per le attività per cui è
previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Anche all'interno della
medesima azienda, dotata di Certificazione d'impresa, il gas può essere acquistato da persona non dotata di patentino,
purché l'installazione avvenga a cura di persona certificata.
Per poter acquistare (tecnico del freddo) o vendere (es. distributore nazionale di gas refrigeranti, rivenditore di
componentistica aftermarket) refrigerante, colui che acquista deve essere in possesso della certificazione del personale
frigorista (detto "patentino") oppure della certificazione della azienda. La copia di certificazione aziendale e/o personale è
richiesta obbligatoriamente per i frigoristi, gli installatori e i manutentori. Mentre per costruttori, rivenditori e esportatori
sono esenti da questo obbligo. Ovviamente anche i venditori hanno degli obblighi, tra cui il più importante è la creazione
e il mantenimento per almeno 5 anni dei registri con tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti di gas fluorurati, incluso
il numero delle loro certificazioni e le quantità di gas fluorurati acquistati.
Il nuovo regolamento fissa un tetto massimo al consumo degli HFC, al fine di ottenerne una riduzione del 79% entro il
2030. Nello specifico le date del graduale fase down saranno le seguenti: dal 1° gennaio 2015 sarà vietato introdurre sul
mercato refrigeratori Domestici e Congelatori che contengano HFC con GWP (tonnellate di CO2 equivalente) maggiore
di 150. Toccherà poi ai refrigeratori e congelatori commerciali. Quelli che contengono HFC con GWP maggiore di 2500
(R404a, R507….) saranno banditi a partire dal 1°gennaio 2020, mentre quelli contenenti HFC con GWP uguale o
maggiore a 150 dovranno sparire dal mercato entro il 1° gennaio 2022. Sempre entro il 2022 sarà poi la volta di sistemi
di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale con una capacità di 40 kW o più che contengono gas
fluorurati con potenziale di riscaldamento globale maggiore o uguale a 150. Infine, nel 2025 il fase down si concluderà
con il divieto di immettere impianti di condizionamento monosplit contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra
e con GWP maggiore o uguale a 750.
Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link:
http://www.casaeclima.com/ar_21040__QUESITI-TECNICI-FAQ-IMPIANTO-f-gas-climatizzatori-acquisto-vendita-Climatizzatori-nonermeticamente-sigillati-chiarimenti-su-acquisto-e-vendita.html