Contratto di Mutuo_SACE (13set16).DOC
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Contratto di Mutuo_SACE (13set16).DOC
Allegato 1 Contratto di Mutuo CONTRATTO DI MUTUO (In carta libera ai sensi del D.P.R. 29/9/73 n. 601) L'anno …………… il giorno ………………… del mese di ……………… in …………………….. fra la Banca ………….con sede in …………., via …………..., Capitale Sociale e riserve di Euro ………….….. aderente al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi ed appartenente al Gruppo Bancario denominato "Gruppo Banca Sella" e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A., iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di …….… al n. ……….., codice fiscale ……………, che in appresso sarà chiamata "Banca", in persona dei Signori ..................................................................... nat.... a .................................. il ..................... e ..................................................................... nat.... a .................................. il ...................... nella loro qualità di procuratori a quanto infra autorizzati con delibera Consiglio d'Amministrazione in data ................ e ………………………………………con sede in …………………. …………………………, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………… al n. ……………………., codice fiscale n. ………………………., che in appresso sarà denominata "Parte Mutuataria" o “Impresa Garantita”, in persona dei Signori ……………… ……………… nella loro qualità di ……………… a quanto infra autorizzati con delibera in data ……………… a) b) c) PREMESSO: che la Banca e SACE S.p.A. hanno sottoscritto in data 16/09/2016 una convenzione (la “Convenzione”) che disciplina i reciproci rapporti relativi alla concessione da parte di SACE medesima di garanzie a favore della Banca in relazione a finanziamenti concessi da quest’ultima ad operatori nazionali per progetti da questi realizzati volti ad incentivare l’internazionalizzazione delle imprese; che la Parte Mutuataria ha richiesto alla Banca la concessione di un mutuo (il “Mutuo”), da destinarsi al finanziamento di attività connesse, propedeutiche o strumentali al processo di internazionalizzazione in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 143 così come interpretato dall’articolo 11 quinquies del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modifiche dalla L. 14 maggio 2005 n. 80; che la Banca è disposta a concedere detto Mutuo alle condizioni di seguito indicate [IN CASO DI ADESIONE A PROGRAMMI FEI INSERIRE IL SEGUENTE TESTO] Il presente mutuo beneficia della Garanzia “InnovFin” rilasciata dal Fondo Europeo per gli lnvestimenti (“FEI”) con il sostegno finanziario dell’Unione Europea nei termini definiti nell’ambito del programma Orizzonte 2020 e del Fondo Europeo per gli investimenti Strategici (“EFSI”). Lo scopo di EFSI è quello di aiutare l’accesso al finanziamento e l’implementazione di investimenti produttivi nell’Unione Europea così come di assicurare un maggior accesso al finanziamento. OPPURE Il presente mutuo è reso possibile grazie alla Garanzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi del Piano Investimenti per l’Europa. Lo scopo dell’EFSI è quello di supportare il finanziamento e l’implementazione di investimenti produttivi nell’Unione Europea e assicurare un maggiore accesso al credito. La Parte Mutuataria è classificata come: (eliminare la voce che non interessa) - Consumatore - Cliente al dettaglio - Altro con la presente scrittura privata si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1 – Oggetto Il documento di sintesi, le premesse e gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente contratto. 1 La Banca come sopra rappresentata concede alla Parte Mutuataria, che accetta, un mutuo di Euro [ ] (Euro [ ]) che potrà essere utilizzato esclusivamente per sostenere costi e investimenti destinati allo sviluppo di attività connesse, propedeutiche o strumentali al processo di internazionalizzazione della Parte Mutuataria. La Banca si impegna ad erogare il finanziamento entro e non oltre 60 (sessanta giorni) dalla data di rilascio della Garanzia sul Mutuo da parte di SACE. In particolare, la Parte Mutuataria si obbliga a destinare l’importo del Mutuo per le seguenti voci di spesa, e per le finalità che saranno meglio dettagliate nell’Allegato A (Scheda progetto) al presente contratto. 1. Immobilizzazioni immateriali e materiali effettuate in Italia e all’estero: a) costi di impianto e di ampliamento; b) costi promozionali e pubblicitari; c) costi di ricerca e sviluppo; d) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; e) spese per tutelare il “Made in Italy”, quindi per marchi e brevetti e per l’applicazione della denominazione di origine sui prodotti; f) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; g) acquisto e ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio); h) costi relativi all’acquisto di terreni; i) costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o rinnovo degli impianti e macchinari; j) costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o al rinnovo delle attrezzature industriali e commerciali; k) spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia; l) spese per partecipare a fiere e mostre all’estero; m) spese e investimenti per l’acquisizione di partecipazioni non finanziarie in imprese estere; n) spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e di joint-ventures con imprese estere, con particolare riferimento alla valutazione fiscale, legale - contrattuale, economico finanziaria, di progettazione ed engineering; o) Attivo circolante (materie prime, semilavorati, scorte di magazzino, etc.) p) Varie Relativamente al finanziamento del circolante e/o spese relative all’approntamento di beni e/o servizi o l’esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri di cui alla lettera (o). Il Mutuo potrà essere utilizzato per rendere più efficiente il processo di approvvigionamento dai fornitori o per implementare efficaci strategie commerciali e distributive in paesi esteri. Il finanziamento del capitale circolante ha inoltre lo scopo di facilitare l’acquisizione di nuovi contratti di fornitura all’estero; Non potrà pertanto essere utilizzato per l’approntamento di contratti di fornitura all’estero che risultino già presenti nel portafoglio dell’impresa beneficiaria alla data di erogazione del finanziamento. Resta inteso che l’importo destinato alla voce di spesa o) attivo circolante non potrà eccedere il 20% del totale dell’importo finanziamento. Sono esclusi i Mutui relativi a progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive. Alla data di sottoscrizione del presente Contratto, la Parte Mutuataria sottoscrive altresì e consegna alla Banca la Lettera di Manleva e Garanzia debitamente completa in tutti i suoi elementi, una copia della quale viene allegata sotto la lettera ‘C’ al presente atto. Articolo 2 - Termini e modalità di rimborso (eliminare la voce che non interessa) paragrafo da riportare in caso di mutuo con piano di ammortamento francese Il finanziamento è pattuito col sistema dell'ammortamento rateale, nel senso che la Parte Mutuataria si obbliga a rimborsare il capitale come sopra avuto a titolo di mutuo chirografario ed a pagare i relativi interessi, convenuti al tasso di cui all’articolo 3 del presente contratto, mediante il versamento in anni..... di n.... rate trimestrali posticipate di Euro................. (Euro................................................................) cadauna, comprensive di capitale ed interessi in modo che la prima scada il.....e le altre alla scadenza di ogni trimestre successivo sino alla totale estinzione del mutuo stesso, come da piano d'ammortamento allegato al presente contratto sotto la lettera "B", del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. [da eliminare nel solo caso di stipula coincidente con l’ultimo giorno del trimestre solare] La Parte Mutuataria beneficia di un periodo di preammortamento scadente il dd/mm/yyyy [fine del trimestre in corso] durante il quale si impegna a corrispondere in via posticipata alla Banca i soli interessi al tasso previsto dal successivo articolo 3 2 calcolati sulle somme erogate, con decorrenza dalla data dell’erogazione. Gli interessi di preammortamento dovranno essere pertanto corrisposti in unica soluzione alla fine del trimestre solare in corso La Parte Mutuataria si impegna a regolare le operazioni contabili relative al rimborso [della rata di preammortamento e] delle rate di ammortamento sul conto corrente n. [ ] aperto presso la Banca, con l’impegno a costituire in tempo utile la provvista necessaria al pagamento. Articolo 3 - Tasso di interesse Le parti convengono – e la Parte Mutuataria dichiara di assumere quindi ogni maggior onere relativo – che le rate di ammortamento siano soggette a variabilità per effetto dell’adeguamento dell’interesse che la Banca è espressamente autorizzata ad effettuare, secondo le modalità di cui al presente articolo; verificandosi tale eventualità il piano di ammortamento rimarrà immutato e le differenze d’interessi saranno conteggiate a parte. Sulla somma erogata la Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere gli interessi in misura pari al tasso nominale annuo, variabile di trimestre in trimestre, determinato in base alla quotazione dell’EURIBOR Euro Interbank Offered Rate – rilevata alle ore 11,00 (ora dell’Europa centrale) dal Comitato di gestione dell’EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Commitee) del secondo giorno lavorativo che precede l’inizio del trimestre solare secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/365 e diffuso sui principali circuiti telematici, maggiorato dello spread indicato al Documento di sintesi del presente contratto. Qualora, alla data di determinazione del parametro, stabilita come indicato, il dato suddetto non fosse comunque rilevabile, si farà riferimento all’ultima quotazione disponibile, comunicata dallo stesso Comitato di gestione dell’EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Commitee). Articolo 4 – Ritardo nel pagamento Il ritardo nel pagamento di ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta anche ai sensi del successivo articolo 7, entro il termine stabilito produrrà a favore della Banca interessi di mora calcolati al tasso nominale annuo per mora indicato nel Documento di sintesi del presente contratto e ciò senza pregiudizio della risoluzione del contratto e delle altre facoltà riconosciute alla Banca nelle clausole che seguono. Tale interesse decorrerà dal giorno di esigibilità delle somme suindicate sino alla data di effettivo pagamento delle stesse. Articolo 5 - Dichiarazioni e Garanzie della Parte Mutuataria La Parte Mutuataria dichiara e garantisce quanto segue: i) di essere una Società di capitali, ovvero di redigere il bilancio di esercizio ai sensi della IV direttiva CE, avente sede legale in Italia, regolarmente costituita ed esistente secondo la legge italiana ed il proprio statuto, con piena capacità giuridica e tutte le autorizzazioni, permessi e/o licenze necessarie per l’esercizio dell’attività attualmente svolta. Conferma la propria direzione commerciale, le attività di ricerca e sviluppo e una parte sostanziale delle attività produttive vengono esercitate in Italia. ii) di non trovarsi in situazioni tali da dare diritto a terzi di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ovvero di esercitare il diritto di risoluzione o di recesso, rispetto a obbligazioni derivanti da debiti finanziari; non essere soggetta a procedure esecutive, non essere insolvente, né, per quanto a sua conoscenza, essere stati presentati ricorsi o domande da terzi volte a richiedere l’assoggettamento a procedure concorsuali; iii) i beni materiali e immateriali strumentali al progetto e/o all’iniziativa alla cui realizzazione è vincolato il presente Mutuo, meglio descritti nel Progetto di cui all’Allegato A, saranno, fino alla data di integrale rimborso del Mutuo, di piena ed esclusiva proprietà della medesima, liberi da pegni, privilegi, ipoteche e diritti di terzi in genere, fatta eccezione per gli eventuali vincoli derivanti da disposizioni normative o regolamentari; iv) ciascuna delle dichiarazioni rese dalla Parte Mutuataria nella Lettera di Manleva è completa, accurata e veritiera; v) [Alla data della stipula del presente Contratto la Parte Mutuataria è qualificabile come PMI ai sensi della Raccomandazione della Comunità Europea 03/361/CE del 06/05/2003 come recepita in Italia ai sensi del D.M. 18 aprile 2005] oppure [Alla data della stipula del presente Contratto la Parte Mutuataria non è qualificabile come PMI ai sensi della Raccomandazione della Comunità Europea 03/361/CE del 06/05/2003 come recepita in Italia ai sensi del D.M. 18 aprile 2005 e il fatturato della Parte Mutuataria risultante dall’ultimo bilancio o progetto di bilancio approvato è pari ad Euro [ ] e quindi non superiore ad Euro [ ]]; vi) il fatturato export della Parte Mutuataria, risultante dall’ultimo bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso al [ ] è pari ad Euro [ ] e, pertanto, superiore al 10% del fatturato totale; vii) le attività alle quali la Parte Mutuataria intende destinare il Mutuo, come descritte in dettaglio nel Progetto di cui all’Allegato A rientrano tra le attività finanziabili di cui al precedente articolo 1; 3 viii) alla data della stipula del presente contratto non risulta in corso, a carico della Parte Mutuataria, né a carico dei suoi soci e/o amministratori, né di altro soggetto agente per suo conto, alcun procedimento per l’accertamento degli illeciti di cui all’art. 322 bis del codice penale (ivi comprese le singole fattispecie di reato richiamate al primo comma di tale articolo) e al Decreto Legislativo 231/2001; ix) il bilancio e i relativi allegati concernenti l’ultimo esercizio chiuso è vero e completo, è stato preparato in conformità con le norme di legge e con i principi contabili generalmente accettati ed espone fedelmente la situazione patrimoniale ed economica della Parte Mutuataria, nonché l’esistenza e la consistenza dei beni e delle attività della medesima e l’ammontare delle passività alla predetta data. Successivamente alla chiusura di tale bilancio, non si sono verificati cambiamenti tali da determinare effetti significativamente pregiudizievoli ne sulla capacità della Parte Mutuataria di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto, né sulle attività e sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed operativa della Parte Mutuataria stessa. Non sono state impugnate né la delibera con cui l’assemblea della Parte Mutuataria ha approvato il bilancio in questione, né le delibere di approvazione dei bilanci precedenti. Tutti i libri sociali ed i registri della Parte Mutuataria sono debitamente aggiornati e tenuti secondo i requisiti di legge. [IN CASO DI ADESIONE A PROGRAMMI FEI INSERIRE IL SEGUENTE TESTO] x) La Parte Mutuataria e la Banca riconoscono che (i) SACE potrà comunicare al FEI, alla Banca Europea per gli Investimenti e alla Commissione Europea, dati personali e/o economico-giuridici relativi al Contratto di Mutuo o alla Garanzia sul Mutuo, e (ii) il FEI potrà eventualmente pubblicare sul proprio sito internet informazioni, nomi e dati sociali, economici e/o geografici in relazione al finanziamento ricevuto dall’Impresa Garantita, alla sua natura e al suo scopo come ogni altra informazione possa essere di rilevo in relazione ai programmi europei InnovFin e COSME. Tali dati potranno essere utilizzati (anche dalla Commissione Europea) per creare dei case studies che evidenzino il successo del finanziamento di business in crescita. Tali dati saranno conservati per un periodo di massimo 7 anni e la Banca e/o la Parte Mutuataria potranno liberamente esercitare i proprio diritto di accesso e eventualmente richiedere la rettifica, correzione, modifica e/o cancellazione di tali dati. Articolo 6 - Obblighi della Parte Mutuataria Resta altresì inteso che: a) la Parte Mutuataria si impegna a conservare sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo al rimborso integrale del Mutuo i giustificativi di spesa (quali in via non limitativa, ricevute e fatture quietanzate) che dimostrino l’utilizzo dei fondi per la finalità dichiarata nella Lettera di Manleva e Garanzia, e dettagliata nel Progetto. b) La Banca e/o SACE (anche tramite soggetti da questa indicati),sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo al rimborso integrale del Mutuo, avranno la facoltà: i) di richiedere alla Parte Mutuataria di esibire i suddetti giustificativi di spesa e/o di produrre qualsiasi dichiarazione, documentazione ed informazione, notizia o dato sull’utilizzo dell’importo derivante dal Mutuo medesimo, ritenuti necessari, opportuni o utili alla verifica del rispetto dell’obbligo di destinazione dello stesso di cui al presente articolo, nonché delle dichiarazioni della Parte Mutuataria contenute nella Lettera di Manleva e Garanzia, nel Progetto di Internazionalizzazione; e ii) di effettuare in qualsiasi momento, con previo avviso di almeno 5 giorni, gli accessi, i controlli e le verifiche che riterranno opportune in relazione a tali dichiarazioni, documentazioni, informazioni, notizie o dati. [IN CASO DI ADESIONE A PROGRAMMI FEI INSERIRE IL SEGUENTE TESTO] iii) La Parte Mutuataria riconosce e concorda che il FEI, gli agenti del FEI, la Corte dei Conti Europea (la “CCE”), la Commissione Europea, gli agenti o i contraenti della Commissione Europea (incluso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (“OLAF”), la BEI e/o qualsiasi altra istituzione o organismo dell’Unione Europea avente facoltà di verificare l’utilizzo della garanzia INNOVFIN/COSME (collettivamente – gli “Enti Autorizzati” e ciascuno - “Ente Autorizzato”) avranno il diritto di effettuare revisioni e controlli nonché di richiedere informazioni e documentazione in relazione al presente contratto e la sua esecuzione, ai fini della valutazione della garanzia INNOVFIN/COSME. La Parte Mutuataria impegna pertanto a consentire lo 4 svolgimento di visite e ispezioni di monitoraggio da parte di ciascun Ente Autorizzato sulle proprie attività commerciali, libri e registri. Dato che tali controlli potrebbero richiedere visite e ispezioni presso i propri locali, si impegna altresì a consentire a ciascuno degli Enti Autorizzati l’accesso alle proprie strutture durante il normale orario lavorativo. c) La Parte Mutuataria si obbliga inoltre, fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni assunte con il Mutuo, a: i) inviare alla Banca, su richiesta della Banca e/o di SACE, il bilanci annuali corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione (e, ove esistente, del Collegio Sindacale) nonché l’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e di eventuali Assemblee Straordinarie non appena convocate, con obbligo di inviare altresì il relativo verbale; fornire su richiesta della Banca ogni dichiarazione, documentazione ed informazione sulle proprie condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie, nonché sull’utilizzo dell’importo derivante dal Mutuo medesimo ii) comunicare immediatamente alla Banca gli atti o fatti che possano deteriorare la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Parte Mutuataria o possano pregiudicarne la capacità operativa iii) a richiesta di SACE trasmettere alla Banca e a SACE una dichiarazione con la quale la Parte Mutuataria conferma l’integrale utilizzo dei fondi per la finalità di cui all’Articolo 1 e all’Allegato A. iv) mantenere nel territorio italiano le proprie attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché la parte sostanziale delle proprie attività produttive; v) canalizzare o far canalizzare sulla Banca annualmente flussi di introiti commerciali di diretta provenienza estera pari almeno a [ ] Euro o controvalore in altra Divisa; vi) non postergare gli obblighi di pagamento ai sensi del Mutuo agli obblighi di pagamento di natura chirografaria assunti dalla Parte Mutuataria con altri finanziatori. [IN CASO DI ADESIONE A PROGRAMMI FEI INSERIRE IL SEGUENTE TESTO] vii) conservare i documenti comprovanti il possesso dei Requisiti InnovFin o COSME e l’ulteriore documentazione relativa all’implementazione del progetto di internazionalizzazione sino a 7 anni dalla scadenza del Contratto di Mutuo. In caso di non adempimento di tale obbligo, L’Impresa Garantita deve impegnarsi ad attenersi alle istruzioni che SACE specificherà e uniformarsi ad essa entro 3 (tre) mesi. viii) fornire qualsiasi informazione che possa essere richiesta da SACE o da FEI in relazione all’implementazione del Programma InnovFin o COSME e ogni richiesta ragionevolmente correlata, rinunciando a opporre eccezioni a richieste in tal senso provenienti da SACE Articolo 7 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del rapporto Tutte le condizioni e clausole previste nei precedenti articoli sono essenziali sia singolarmente che nel loro complesso. La Parte Mutuataria incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 del Cod.Civ., qualora sia divenuta insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date e/o non abbia dato le garanzie che aveva promesse. La Banca inoltre avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Cod.Civ: a) qualora: la Parte Mutuataria non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso, la Parte Mutuataria non destini il finanziamento agli scopi per il quale è stato concesso; la Parte Mutuataria, o gli eventuali garanti, subiscano anche un solo protesto o procedimento conservativo o esecutivo o ipoteca giudiziale o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale o economica. b) si verifichino i seguenti fatti: convocazione dell’assemblea per deliberare lo scioglimento della Società; operazioni di fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda, oppure di ramo d’azienda non previamente autorizzate per iscritto dalla Banca e da SACE; richiesta di ammissione, da parte propria e/o di terzi, a procedure concorsuali, ivi comprese l’amministrazione controllata e quella straordinaria, o a procedure, anche di natura stragiudiziale, aventi effetti analoghi; inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria, nonché di garanzie assunte nei confronti di qualsiasi soggetto; inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 1 e 2 della Lettera di Manleva e Garanzia; inesattezza, incompletezza o non veridicità di quanto dichiarato nell’articolo 1 della sopracitata Lettera di Manleva e Garanzia; 5 - - - decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso, per fatto a sé imputabile, dichiarato da un qualsiasi finanziatore, ivi inclusa la Banca, rispetto a qualsiasi finanziamento stipulato dalla Società con tale finanziatore; inadempimento al presente accordo di una delle parti, a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento della notifica scritta dall'altra parte (da inviarsi a mezzo raccomandata A.R.); violazione da parte della Parte Mutuataria dell’obbligo di destinazione della somma mutuata ed inadempimento degli obblighi di informativa previsti a suo carico ai sensi dei precedenti articoli del presente contratto; inesattezza, incompletezza o non veridicità delle dichiarazioni contenute nell’articolo 2 del presente contratto. [IN CASO DI ADESIONE A PROGRAMMI FEI INSERIRE IL SEGUENTE TESTO] - - la mancata sussistenza o il venir meno dei requisiti per accedere ai programmi InnovFin o COSME, fatto salvo il caso in cui la Parte Mutuataria non abbia corrisposto a SACE entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, a titolo di remunerazione integrativa, un importo – che sarà quantificato unilateralmente da SACE pari alla differenza tra il corrispettivo dovuto in assenza di controgaranzia del FEI e quello dovuto in presenza di controgaranzia del FEI; il mancato rispetto degli impegni previste ai sensi dell’articolo 6 alla lettera b - romanino (iii) ed alla lettera c - romanino (vii) e (viii) a seconda del caso, gli “Impegni InnovFin” o “Impegni COSME”. Nei casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per interessi, accessori e capitale ed agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità sia nei confronti della Parte Mutuataria che degli eventuali garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuna. Sull'importo totale sono dovuti gli interessi, che non producono a loro volta interessi, dalla data di risoluzione del contratto fino alla data di estinzione del debito secondo la misura pattuita. La Parte Mutuataria dichiara che tutte le obbligazioni presenti nel seguente contratto, si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori, ancorché a titolo particolare. Nel caso che allo stesso nominativo fossero concessi più finanziamenti, la decadenza dal beneficio del termine relativa ad un finanziamento, comporterà la decadenza dal beneficio del termine e quindi la risoluzione dei contratti di finanziamento in essere a nome dello stesso nominativo. I debitori, pena la decadenza dal beneficio del termine nei casi di inosservanza, sono tenuti a dare tempestivo avviso alla Banca a mezzo lettera raccomandata, di ogni variazione del loro domicilio. Articolo 8 - Pagamento anticipato La Parte Mutuataria ha in qualunque tempo la facoltà di anticipare il pagamento di una o più rate riducendo la durata residua, fermi restando importo delle rate e scadenze nonché la facoltà di estinguere l'intero debito residuo o parte di esso con l'effetto di diminuire l'importo delle rate di ammortamento successive, ferme restando il numero e la scadenza. Sulle quote di capitale rimborsate prima della scadenza contrattuale competerà alla Banca il compenso per estinzione anticipata indicato nel presente contratto. Articolo 9 - Consenso alla cessione del contratto La Banca potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e previa autorizzazione scritta di SACE, cedere ad altre banche e/o Società di factoring e/o comunque a terzi, il presente contratto alla cui cessione espressamente fin d'ora la Parte Mutuataria vi consente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1406 e segg. del Cod.Civ.. Articolo 10 – Prova del credito Per la dimostrazione del credito della Banca in qualsiasi sede sia giudiziale che non, faranno piena prova i registri contabili della Banca regolarmente tenuti e i suoi estratti conti. Articolo 11 – Variazioni contrattuali Eventuali modifiche del presente contratto dovranno rivestire forma scritta e dovranno rispettare i tempi e le modalità previsti dall’118 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche. I termini di cui all’art. 118 sono da computarsi come giorni fissi di calendario. Articolo 12 - Autorizzazione alla comunicazione di informazioni 6 La Parte Mutuataria autorizza, anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sin da ora la Banca a comunicare a SACE tutti i dati relativi al presente Mutuo, nonché a divulgare a terzi tutte le informazioni e i dati relativi alla Parte Mutuataria e/o il Mutuo che si rendano necessari od utili nel contesto di operazioni di cessione e/o cartolarizzazione del Mutuo e/o dei crediti dallo stesso derivanti. Articolo 13 – Spese e oneri fiscali Tutte le spese del presente atto e quelle annesse, dipendenti e conseguenti, nonché gli oneri per imposte e tasse presenti e future – ivi compresa, se dovuta, l’imposta sostitutiva di cui all’art. 15, Titolo IV del D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e successive integrazioni e modifiche - sono a carico della Parte Mutuataria che dichiara espressamente di assumerli, impegnandosi al loro pagamento e/o rimborso a semplice richiesta della Banca. Articolo 14 - Corrispondenza alla clientela La Banca invia al Cliente lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione all'ultimo indirizzo che il Cliente ha comunicato per iscritto, che è da considerarsi come suo domicilio eletto. L'indirizzo che il Cliente comunica per iscritto può essere anche un indirizzo di posta elettronica. In mancanza di diverso accordo scritto, quando il rapporto è intestato a più persone, la Banca invia le comunicazioni del presente articolo all'indirizzo comunicato di comune accordo da tutti i cointestatari. Su richiesta del Cliente, in alternativa alle comunicazioni scritte, la Banca mette a disposizione tutte le comunicazioni inerenti il contratto, con tecniche di comunicazione a distanza, nella specifica sezione protetta all'interno del sito Internet della Banca. La Banca comunica al Cliente l'avvenuta messa a disposizione mediante apposita comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente . Tali comunicazioni sono validamente effettuate il giorno successivo a quello in cui la Banca le mette a disposizione (articoli 118 e 119 del D.Lgs. 385/1993 - Testo Unico Bancario). Da quando sono validamente effettuate le comunicazioni decorre il termine per il recesso da parte del Cliente e per l'eventuale contestazione da parte sua del contenuto delle comunicazioni medesime. Per accedere alla sezione protetta del sito il Cliente dovrà identificarsi con le modalità previste dal contratto di "Internet Banking e Telephone Banking", che dovrà appositamente firmare. In ogni momento il Cliente può modificare la sua scelta ritornando alla comunicazione in forma scritta, e viceversa, sia tramite Internet Banking sia con comunicazione scritta alla Banca, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. In tali casi la Banca può inviare le comunicazioni, in corso di elaborazione al momento della scelta del Cliente, nella modalità precedentemente indicata. Il blocco definitivo dei codici di accesso al sito Internet della Banca, il recesso dal contratto di "Internet Banking e Telephone Banking" e la sospensione, interruzione o blocco temporaneo dei codici per oltre 60 giorni, comportano il ritorno alla ricezione delle comunicazioni in forma scritta. In caso di conto cointestato, anche con facoltà di utilizzo disgiunto, tutti i cointestatari devono chiedere di comune accordo di ricevere le comunicazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza; allo stesso modo, tutti devono chiedere il ritorno alla comunicazione in forma scritta. Il blocco definitivo dei codici di accesso al sito Internet della Banca, il recesso dal contratto di "Internet Banking e Telephone Banking" e la sospensione, interruzione o blocco temporaneo dei codici per oltre 60 giorni relativi ad uno solo dei cointestatari, non comportano la variazione della modalità di ricezione delle comunicazioni precedentemente scelta da tutti di comune accordo. Il Cliente deve comunicare prontamente alla Banca ogni eventuale variazione dell'indirizzo con una delle seguenti modalità: - per iscritto (in caso di cointestazione, con firma di ogni intestatario); - mediante Internet Banking e Telephone Banking (in caso di cointestazione, da ogni intestatario). Articolo 15 - Reclami e procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie- mediazione Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, il Cliente può fare reclamo inoltrandolo all’Ufficio Reclami della Banca all’indirizzo “Banca Sella S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 Biella”, oppure agli indirizzi [email protected] o [email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclami relativi a servizi bancari e finanziari ed entro 90 giorni nel caso di reclami relativi a servizi di investimento Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice potrà rivolgersi alternativamente: all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari; per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia 7 oppure direttamente alla Banca. Il ricorso a tale procedura esonera il Cliente dall’esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo. alla Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita dalla CONSOB, per controversie inerenti a servizi e attività di investimento e in particolare in merito all’osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza. Per informazioni: www.camera-consob.it. Il ricorso a tale procedura esonera il Cliente dall’esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo. All’Ombudsman Giurì Bancario, per controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni escluse dalla competenza dell’ABF. Per informazioni: www.conciliatorebancario.it. Per quanto riguarda l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria (D.Lgs.28/2010 – art.5), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato: all’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo può essere attivato sia dal Cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo. La Banca e il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro. Articolo 16 – Pubblicità e Informativa precontrattuale La Parte Mutuataria dichiara che ha ricevuto il Foglio informativo. La Parte Mutuataria dichiara di avere ricevuto una copia completa del contratto Articolo 17 – Tempi di Chiusura La chiusura del contratto di mutuo avviene contestualmente al pagamento dell’ultima rata di rimborso prevista dal piano di ammortamento allegato al presente contratto, o, in caso di estinzione anticipata, con il pagamento dell’intero debito residuo. Articolo 18 - Foro competente Per ogni controversia potesse insorgere tra la Parte Mutuataria e la Banca in dipendenza del rapporto regolamentato dal presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello di ……... Articolo 19 - Comunicazioni e Domicilio Per tutti gli effetti delle obbligazioni assunte la Banca elegge domicilio in ………,Via ……. e il Cliente in ………………… L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione dovrà essere effettuata al domicilio indicato oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. ………………….., ……………………. BANCA ……………………………………… La Parte Mutuataria ………………………………….. La Parte Mutuataria dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod.Civ., le clausole contrattuali di seguito richiamate: Articolo 4 – ritardo nel pagamento Articolo 6 – obblighi della Parte Mutuataria Articolo 7 – decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del rapporto Articolo 10 – prova del credito Articolo 11 - variazioni contrattuali Articolo 13 – spese e oneri fiscali Articolo 15 - reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie – Mediazione (individuazione preventiva dell'organismo di mediazione) Articolo 17 – tempi di chiusura Articolo 18- foro competente Articolo 19– comunicazione e domicilio 8 BANCA La Parte Mutuataria ……………………………………… …..………………………………… DOCUMENTO DI SINTESI CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO TIPO FINANZIAMENTO Mutuo Chirografario NUMERO RATE TOTALI CONTO ADDEBITO RATA ……………………………………………. PERIODICITA’ RATE Trimestrale DATA STIPULA dd/mm/yyyy TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO Francese/Tedesco IMPORTO …………………………………….Euro TIPO RATA Costante ………………………………… La modalità scelta per l’invio delle comunicazioni è: (eliminare la voce che non interessa) invio cartaceo messa a disposizione online RIEPILOGO CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE Spese Spese per l’erogazione del finanziamento Commissione da corrispondere all'erogazione Euro……………………. Spese per la gestione del rapporto Cartaceo Messa a disposizione Online Promemoria scadenza rata (Invio/messa a disposizione SI/NO) Sollecito rata insoluta* Altre comunicazioni ai sensi del D.Lgs 385/1993 (es. documento di sintesi) Spese per certificazione interessi Richiesta copia documentazione Altre spese Euro……………………. Euro……………………. Euro……………………. Euro……………………. Euro……………………. gratuita Euro……………………. Euro……………………., per ogni singolo documento Imposta sostitutiva ……….....% Tassi Tasso di stipula Tasso rapportato su base annua Tasso nominale annuo variabile – parametro di indicizzazione Tasso nominale annuo variabile – spread Tasso minimo di finanziamento (“floor”) Tasso nominale annuo variabile di mora – parametro di indicizzazione* Tasso nominale annuo variabile di mora – spread* Tasso minimo di mora (“floor”)* ……….....% ……….….% …………………………………………….. 3 punti percentuali non previsto …………………………………………….. 3 punti percentuali non previsto …….........% Il TAEG è calcolato considerando un finanziamento pari a …………… Euro, con durata …………… anni al tasso del ……………% Il TAEG comprende i seguenti oneri: Commissione da corrispondere all’erogazione, Promemoria scadenza rata, Altre comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 385/1993, Recupero imposta di bollo [eventuale, eliminare se non presente], Spese per pegno (per l’importo di ….. euro, tenuto conto della durata del finanziamento), [eventuale, eliminare se non presente], Spese per il rilascio di garanzie (per l’importo di …… euro, determinato sulla base delle informazioni fornite dal cliente, tenuto conto dell’importo del finanziamento) [eventuale, eliminare se non presente],Spese per premi su polizze (per l’importo di …. Euro, determinato sulla base delle informazioni fornite dal cliente, tenuto conto dell’importo e della durata del finanziamento) [eventuale, eliminare se non presente] TAEG Spese da sostenere per lo scioglimento del rapporto Compenso per estinzione anticipata sul debito residuo 2% *Le condizioni economiche, in sede di applicazione, potranno esse praticate in misura inferiore rispetto a quanto pattuito, per garantire il rispetto dei Tassi soglia rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia (L. 108/1996), ricalcolati tenendo conto della maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio ed il Cliente può concordare condizioni nuove rispetto a quelle del mutuo originario. La disciplina di cui sopra si applica se il cliente è un consumatore, persona fisica o una micro-impresa (come definita dall’art. 1, comma 1, lettera t del D.Lgs. 27/1/2010 nr. 11) 9 LEGENDA Erogazione EURIBOR Imposta sostitutiva Interesse Interesse di mora Istruttoria Parametro di indicizzazione Piano di ammortamento Quota capitale Quota interessi Rimborso in un’unica soluzione Spread Tasso minimo Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) Tasso di interesse nominale annuo (T.A.N.) Tasso fisso Tasso di mora Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) Tipo Piano di ammortamento Tipo Rata versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito. Euro Interbank Offered Rate rilevato giornalmente alle ore 11,00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Commitee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/365 e diffuso sui principali circuiti telematici Imposta agevolata sostitutiva delle imposte di registro, bollo, catastale ed ipotecaria conteggiata sull'importo erogato dei finanziamenti con durata contrattuale superiore a 18 mesi. Imposta è pari allo 0,25% corrispettivo pagato per l'uso del capitale dato a prestito, consiste in una somma di denaro proporzionale al capitale e alla periodicità di rimborso delle rate. interesse che il debitore versa alla Banca per il ritardo nell'adempimento nel pagamento di una rata di rimborso. Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del Mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso soglia (detto anche “floor”) al di sotto del quale, in caso di mutuo a tasso variabile, il tasso applicato non può scendere. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. tasso annuo nominale che resta invariato per tutta la durata del prestito. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Il TEGM è un indicatore pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura (n. 108/1996, art. 2, comma 4). Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del finanziamento, aumentarlo di un quarto ed aggiungere 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a). “Francese”: Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. “Tedesco”: Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è costituita solo dal capitale. Rata costante: Nel piano di ammortamento la somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Tuttavia la rata costante nel corso del tempo può subire modifiche in aumento o in di munizione per effetto dell’applicazione di un tasso di interesse variabile. Rata decrescente: La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. VISTO COMPILATORE COD.DIP. DATA VISTO DI CONTROLLO COD.DIP. DATA 10