Regolamento IMQ

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Regolamento IMQ
REGOLAMENTO IMQ
CERTIFICAZIONE PRODOTTO
"APPARECCHI UTILIZZATORI ELETTRICI E
PRODOTTI VARI"
Indice
•
Regolamento IMQ - Certificazione prodotto
•
Prescrizioni Particolari per il settore
"Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari"
•
Accettazione
Questo fascicolo è composto da Regolamento e Prescrizioni Particolari, i quali, dopo essere stati attentamente
letti in ogni loro disposizione, vanno
indicati
nella pagina finale
firmati per accettazione
mediante due firme da apporre nei punti
contraddistinta dal medesimo colore della presente banda.
REGOLAMENTO IMQ
CERTIFICAZIONE PRODOTTO
Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 27 marzo 2002
INDICE
Articolo 1) Oggetto del Regolamento
Articolo 2) Condizioni generali
Articolo 3) Domanda di certificazione
Articolo 4) Segni distintivi
Articolo 5) Diritti e doveri del Concessionario
Articolo 6) Controllo permanente dell’uso del Marchio
Articolo 7) Rinuncia o revoca della concessione d’uso del Marchio
Articolo 8) Variazione del Regolamento o delle norme/specifiche di riferimento
Articolo 9) Tariffe
Articolo 10)Uso scorretto del Marchio
Articolo 11)Ricorsi
Articolo 12) Conciliazione e Arbitrato
IMQ - Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano
Tel.: 02/50731 - Fax: 02/ 50991500 - E-mail: [email protected] – http://www.imq.it
27.03.2002
Mod. 313-/reg imq
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.1
-
1.2
1.3
Il presente Regolamento stabilisce la procedura per il rilascio da parte di IMQ S.p.A. (nel seguito
denominata IMQ) della concessione d’uso di marchi di conformità a norme oppure a specifiche
tecniche per prodotti, componenti, materiali ed apparecchi (nel seguito chiamati semplicemente
prodotti).
Il Consiglio di Amministrazione di IMQ stabilisce con propria delibera i diversi settori omogenei
di prodotti ammessi alla certificazione, ovvero al regime di uno dei marchi di cui sopra (nel seguito chiamato semplicemente Marchio).
Sulla corretta applicazione del presente Regolamento vigilano apposite Commissioni Tecniche,
nelle quali sono rappresentate pariteticamente le varie componenti interessate allo specifico settore oggetto dell'attività di certificazione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni e le Associazioni e gli Enti rappresentativi di interessi collettivi.
-
Ulteriori dettagli di procedura sono contenuti nelle “Prescrizioni particolari” di settore, che sono
approvate dalla Commissione Tecnica IMQ del settore interessato (di seguito denominata Commissione Tecnica). Dette prescrizioni non possono derogare dalle prescrizioni generali del presente Regolamento, salvo specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di
IMQ.
Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI
2.1
-
L’uso del Marchio può venire concesso soltanto per prodotti fabbricati in serie e che formano
oggetto di:
ƒ norme CEI;
ƒ norme UNI;
ƒ norme EN o documenti HD armonizzati in sede europea, a partire dalla loro data di annuncio
stabilita in sede CEN/CENELEC;
ƒ specifica tecnica adeguata (1)
2.2
-
Spetta alla Commissione Tecnica giudicare, insindacabilmente, se un prodotto per il quale viene
richiesto l’uso del Marchio si debba intendere compreso nell’oggetto della relativa norma o specifica tecnica e conseguentemente ne possa ottenere la concessione.
2.3
-
Per l’ammissione al Marchio un prodotto deve essere sottoposto alle prove e verifiche indicate
quali prove di tipo nelle norme o specifiche tecniche vigenti all’atto della domanda. Qualora però
risultasse nelle norme CEI od UNI qualche prescrizione di difficile applicazione o in contrasto
con norme internazionali già recepite dal CEI o dall’UNI, ma non ancora introdotte nella relativa
normativa, la Commissione Tecnica potrà concedere una deroga temporanea a meno di un esplicito parere contrario del CEI o dell’UNI, cui la deroga che si intende concedere verrà preventivamente segnalata.
2.4
-
La concessione dell’uso del Marchio verrà accordata soltanto se il richiedente e/o i suoi eventuali
fornitori possiedono adeguati mezzi di produzione e di prova (personale, impianti ed apparecchiature) e applicano idonee procedure documentate, in modo da garantire la costante conformità
del prodotto alle relative norme o specifiche tecniche. La Commissione Tecnica potrà fissare,
per ogni categoria di prodotti, l’attrezzatura di prova che riterrà come minima indispensabile per
assicurare tale conformità.; potrà inoltre indicare le prove da eseguire e le relative modalità.
(1) Tale specifica potrà essere una norma o un progetto finale dei seguenti organismi di normazione: CEI,
UNI, CENELEC, CEN, IEC, ISO, Enti normatori nazionali di altri paesi. In casi particolari, in assenza
di queste norme, potrà anche essere un capitolato.
Per progetto finale si intende un documento sottoposto all’inchiesta pubblica, se prevista, o all’inchiesta
finale nella rispettiva organizzazione (es. documento DIS per la IEC).
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Qualora la fabbricazione del prodotto sia in tutto o nelle sue parti specifiche affidata dal richiedente a terzi, il richiedente stesso dovrà dimostrare e garantire nel tempo - pena la decadenza
della concessione – l’esistenza di rapporti stabili, di natura contrattuale o societaria, con i suoi
fornitori.
2.5 -
La concessione dell’uso del Marchio ed il suo mantenimento sono subordinati al pagamento:
ƒ dell’importo per la gestione relativa al rilascio della certificazione (3.1, 3.2.01, 3.2.04);
ƒ dell’importo per le verifiche di conformità (3.2.03, 5.5.01);
ƒ dei diritti di concessione del Marchio (5.5.07).
2.6 -
Le prove e le verifiche per l’ammissione al Marchio, come pure le prove di controllo, vengono
effettuate presso laboratori dell’IMQ o presso altri laboratori riconosciuti dall’IMQ.
2.7 -
Tutti gli atti relativi alla domanda di certificazione, ed in particolare le prove e le verifiche
effettuate nei laboratori dell’IMQ, vengono svolti con l’impegno di riservatezza verso terzi.
2.8
-
Il richiedente non può dare pubblicità alla domanda di certificazione in corso fino a che non
abbia ottenuto la relativa concessione d’uso del Marchio. Tuttavia, in casi particolari - che dovranno essere adeguatamente motivati (ad esempio partecipazione a gare di evidenza pubblica)
- IMQ potrà consentire al richiedente di comunicare al soggetto interessato che la domanda di
certificazione è stata trasmessa all'IMQ.
2.9
-
Tutti i prodotti devono essere fatti pervenire, a cura del richiedente, presso i magazzini dell’IMQ
accompagnati dai documenti prescritti dalla legislazione vigente.
Qualora, in casi eccezionali, l’IMQ sia costretta ad occuparsi direttamente del trasporto o
dell’importazione dei prodotti, le relative spese sostenute dall’IMQ saranno fatturate al costo,
con la maggiorazione prevista dal tariffario di cui al paragrafo 9.1.01.
L’IMQ si riserva di ripetere visite ispettive a scopo di controllo a carico del concessionario qualora questi non facesse pervenire all’IMQ entro 60 giorni dalla data della visita ispettiva i prodotti selezionati dagli ispettori IMQ.
Salvo quanto previsto al paragrafo 3.2.06, i campioni dei prodotti inviati per prove dovranno
essere ritirati dal richiedente entro e non oltre due mesi dalla comunicazione dell’esito delle prove.
Se per qualsivoglia motivo, anche di forza maggiore, tali campioni non potessero essere ritirati
nel termine sopra indicato, l’IMQ è autorizzata, senza necessità di ulteriore avviso al richiedente,
o a restituire i campioni gravati di spese di spedizione postale e di trasporto, o ad eliminare i
campioni medesimi mediante loro materiale distruzione o consegna alle pubbliche discariche,
libera altresì dall’onere di fornire la prova dell’eliminazione medesima.
La scelta fra le due alternative suddette e le modalità con le quali attuarle sono di esclusiva competenza dell’IMQ.
I prototipi e i campioni provati, nel caso venissero resi, vengono spediti a carico e rischio del richiedente o del Concessionario, nella condizione in cui si trovano dopo le prove.
Articolo 3 - DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
3.1
-
Presentazione della domanda.
3.1.01 - La domanda per la concessione d’uso del Marchio per un prodotto può essere presentata solo dall’Impresa che lo produce o lo fa produrre da terzi per suo conto.
3.1.02 - L’Impresa richiedente deve avere di regola la qualifica di Impresa industriale; per alcuni settori, conformemente a condizioni speciali definite dalle “Prescrizioni particolari” (1.3),
è ammesso che l’Impresa richiedente sia un’Impresa commerciale.
3.1.03 - Il richiedente deve presentare la domanda compilando il modulo in distribuzione presso l’IMQ.
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3.1.04 - Alla sua prima domanda il richiedente deve unire:
a) - un certificato dal quale risulti la sua iscrizione ad una Camera di Commercio del paese di
origine;
b) - il modello del suo marchio di fabbrica;
c) - una descrizione sommaria dei mezzi di produzione e di prova relativi al prodotto;
d) - una copia del Regolamento, completo delle “Prescrizioni particolari” relative al settore di
appartenenza del prodotto, controfirmata per accettazione;
e) - l’elencazione dei dati necessari per identificare il prodotto e la sua denominazione (sigla,
numero, ecc.);
f) - la dichiarazione da cui risulti che il prodotto è o verrà fabbricato in serie;
Il richiedente deve inoltre precisare:
g) - la persona con la quale l’IMQ deve tenere i contatti relativi alla concessione del Marchio;
h) - il nome commerciale o i nomi commerciali sotto i quali il prodotto viene posto in vendita;
i) - l’ubicazione dello o degli stabilimenti nei quali viene prodotto l’oggetto della domanda,
precisando il paese di produzione.
L’IMQ ha la facoltà di richiedere uno o più disegni inerenti al prodotto.
3.1.05 - Alle successive domande è sufficiente venga unito o precisato quanto sopra indicato
sub e), f), h), i), facendo riferimento, per gli altri documenti, alla prima domanda presentata.
3.2
-
Istruzione della domanda.
3.2.01 - Al ricevimento della domanda l’IMQ provvede:
ƒ all’esame preliminare della documentazione presentata;
ƒ a comunicare al richiedente il numero dei prototipi che devono essere inviati gratuitamente
per le verifiche di conformità e l’importo da versarsi a copertura delle relative prestazioni;
ƒ ad eseguire o far eseguire un sopralluogo presso il produttore con lo scopo di verificare se
il richiedente o i suoi fornitori dispongano delle risorse e delle procedure prescritte al paragrafo 2.4;
ƒ ad esperire le opportune inchieste per accertare l’eventuale necessità di applicare il disposto
del paragrafo 3.1.02;
ƒ a far firmare al richiedente un Contratto (2) che regolerà i rapporti tra questi e l’IMQ.
3.2.02 - Su tali prototipi vengono eseguite le prove di ammissione come precisato all’articolo
2 ed il giudizio sulla conformità alle norme ovvero alle specifiche tecniche viene dato secondo
le direttive della Commissione Tecnica.
La presentazione, da parte del richiedente, di rapporti di prova di laboratori riconosciuti
dall’IMQ può esimere dall’effettuazione di tutte o di parte delle prove suddette, in base a procedure ed accordi stipulati dall’IMQ con tali laboratori.
3.2.03 - Se il campione presentato non risulta conforme alle norme, i punti di difformità vengono comunicati al richiedente che può ripresentare un nuovo campione opportunamente modificato. La spesa per questa ulteriore prova sarà a carico del richiedente.
Inoltre, se il prodotto in questione è già commercializzato e se sono state introdotte modifiche
sostanziali, l’IMQ, prima di rilasciare il certificato di approvazione , chiederà che sia cambiato
il riferimento di tipo o il numero di modello.
(2) Il Contratto viene stipulato per ogni categoria di prodotti oppure per ogni settore afferente alla
domanda di certificazione.
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3.2.04 - Concluse favorevolmente le prove sul primo modello di una determinata categoria,
l’IMQ concede l’uso del Marchio per tale modello, rilasciando un apposito certificato di approvazione. Per ogni nuovo modello della stessa categoria di prodotti che verrà successivamente approvato, l’IMQ rilascerà un certificato di approvazione. Per determinate categorie di prodotti le
“Prescrizioni particolari” possono vincolare la concessione d’uso del Marchio ad un periodo
adeguato di controllo sulla produzione di serie per l’accertamento del rispetto del livello qualitativo prescritto.
3.2.05 - Il richiedente (nel seguito denominato Concessionario) deve lasciare in deposito presso
l’IMQ il prototipo provato per tutta la durata della validità dell’approvazione, oppure deve custodirlo presso di sé munito di opportuni contrassegni o sigilli e metterlo a disposizione dell’IMQ
in qualsiasi momento. Nel caso in cui il prototipo provato abbia un elevato valore intrinseco o
sia di dimensioni tali da creare problemi di magazzinaggio, il Concessionario potrà chiedere
all’IMQ di sostituire il prototipo stesso con opportuna documentazione tecnica (descrizione, disegni, fotografie del complesso e dei particolari). L’IMQ si riserva di giudicare l’idoneità di tale
documentazione.
Deroga a questa prescrizione può essere fatta dall’IMQ in base agli accordi esistenti con altri
Organismi di prova o certificazione.
3.2.06 - Nel caso di decisione sfavorevole, il richiedente può presentare ricorso avverso la deliberazione stessa alla Commissione Tecnica secondo quanto previsto all’articolo 11.
3.2.07 - Qualunque sia l’esito dell’esame, l’IMQ conserva i disegni e gli altri documenti allegati alla domanda.
Articolo 4 - SEGNI DISTINTIVI
4.1
-
L’ammissione di un prodotto all’uso del Marchio è comprovata dalla presenza del relativo
contrassegno sul prodotto stesso, secondo quanto precisato nelle “Prescrizioni particolari” di
settore.
Tali contrassegni sono legalmente registrati quali marchi collettivi; tutti i diritti derivanti da tali
registrazioni sono riservati al soggetto giuridico che ha provveduto alla registrazione stessa.
4.2
-
Il marchio di fabbrica o i contrassegni del Concessionario devono essere riportati sul prodotto
in base a quanto prescritto dalle norme o dalle specifiche tecniche utilizzate per la certificazione,
nonché dalle “Prescrizioni particolari”.
4.3
-
Una copia del marchio di fabbrica o dei contrassegni del richiedente deve essere depositata
presso l’IMQ.
4.4
-
In caso di variazione di detti segni di riconoscimento, il richiedente ovvero il Concessionario
devono trasmettere all’IMQ copia del nuovo marchio di fabbrica o dei nuovi contrassegni.
4.5
-
Il Concessionario non è tenuto a depositare i suoi marchi di fabbrica né in Italia né all’estero. Nel
caso ritenesse opportuno farlo, tutti gli oneri, i diritti e le azioni derivanti da tale deposito appartengono esclusivamente al titolare di tali marchi.
4.6
-
Il Concessionario si impegna ad intraprendere le opportune azioni legali contro chiunque utilizzasse in modo scorretto il Marchio in combinazione con il proprio marchio di fabbrica.
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Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEL CONCESSIONARIO
5.1
-
L’uso del Marchio è strettamente riservato al Concessionario e non è trasferibile, salvo
nell’eventualità di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento di un ramo particolare dell'azienda del Concessionario. In questi casi, il Concessionario dovrà darne tempestiva
comunicazione all'IMQ entro 15 giorni dall'avvenuta iscrizione della relativa deliberazione nel
Registro delle Imprese; l'inosservanza di questo termine può dare luogo, a carico del Concessionario, all'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della concessione.
Nei casi sopra descritti e previa richiesta di mantenimento della concessione in capo al soggetto
risultante dalla vicenda modificativa dell'assetto societario, IMQ si riserva il diritto di effettuare
una visita ispettiva, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni tecnico-organizzative
che avevano in precedenza portato alla concessione. I costi di detta visita saranno comunicati
per iscritto da IMQ e saranno a carico, a seconda dei casi, del Concessionario o dell'altra azienda
coinvolta nella vicenda modificativa.
5.2
-
Il Concessionario ha l’obbligo di munire tutti i prodotti oggetto di concessione d'uso del Marchio
dei segni distintivi di cui all’art.4.
5.3
-
Il Concessionario ha la facoltà di dare la pubblicità che ritiene opportuna alla ottenuta concessione dell’uso del Marchio; deve però evitare nel modo più assoluto che possano generarsi degli
equivoci tra i suoi prodotti certificati e quelli non certificati, sui propri cataloghi o listini e sulla
propaganda in genere e non deve comunque divulgare dati tali da poter trarre in inganno
l’acquirente.
5.4
-
Tutti gli oneri fiscali per la compilazione, registrazione ed eventuale rinnovo dei Contratti sono
a carico del Concessionario.
5.5
-
Il Concessionario si impegna a:
5.5.01 - Fabbricare o far fabbricare il prodotto oggetto di ogni singola approvazione conformemente al prototipo approvato. Qualora si presenti l’esigenza di apportare modifiche al prodotto certificato, il Concessionario deve comunicare ciò all’IMQ, fornendo gli opportuni elementi informativi. Nel caso di modifiche suscettibili di influenzare le verifiche di conformità già
eseguite, tale comunicazione deve avvenire preventivamente all’introduzione delle modifiche
stesse.
In ogni caso, l’IMQ si riserva la facoltà di richiedere le ripetizioni di tutte le prove di ammissione
o di parte di esse, a carico del Concessionario, nonché la variazione del riferimento di tipo o numero di modello.
5.5.02 - Controllare o far controllare dal suo fornitore periodicamente e con prove sistematiche
il prodotto posto sul mercato, in modo tale da garantire la sua costante conformità; a tale scopo
le attrezzature di verifica e di prova devono essere mantenute nella necessaria efficienza. La
Commissione Tecnica del settore può disporre che vengano eseguite determinate prove, fissandone la frequenza.
5.5.03 - Comunicare all’IMQ ogni trasferimento dello stabilimento di produzione indicato sul
certificato di approvazione; in tale caso l’IMQ si riserva di effettuare un ulteriore sopralluogo.
5.5.04 - Consentire ed agevolare, fino a 6 mesi dopo la scadenza della concessione, tutte le indagini che l’IMQ intende eseguire presso gli stabilimenti di produzione e comunque nell’ambito
della sua attività produttiva e commerciale.
5.5.05 - Distinguere in modo inequivocabile i suoi prodotti certificati da quelli non certificati.
5.5.06 - Comunicare, a richiesta dell’IMQ, la quantità dei prodotti certificati fabbricati.
5.5.07 - Versare i diritti per la concessione d'uso del Marchio richiesti dall’IMQ.
5.5.08 - Munire il prodotto, su richiesta dell’IMQ, dei riferimenti atti a risalire, tramite il numero di matricola o altro sistema di codifica, alla data di produzione.
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5.5.09 - Tenere una registrazione di tutti i reclami e delle relative azioni intraprese per porvi
rimedio, relativamente ai prodotti coperti dalla concessione.
5.5.10 - In relazione allo stato di accreditamento dell’IMQ, a lasciar accedere i valutatori
dell’Organismo di accreditamento, accompagnati da funzionari dell’IMQ; tali visite, il cui scopo
è la sorveglianza sull’operato degli ispettori dell’IMQ, sono regolarmente preannunciate.
5.6
-
L’ammissione al Marchio non modifica in alcun caso la responsabilità e le garanzie legali del
costruttore nei confronti degli acquirenti.
Pertanto l’IMQ è manlevata dal Costruttore di ogni qualsivoglia responsabilità per danni cagionati da prodotti avviati al commercio non conformi al prototipo approvato.
Articolo 6 - CONTROLLO PERMANENTE DELL’USO DEL MARCHIO
L’IMQ effettua un controllo permanente dell’uso del Marchio, avvalendosi dei propri laboratori e dei
laboratori del Concessionario, a mezzo di ispettori appositamente incaricati, tenuti al segreto professionale.
6.1
-
Controllo presso le aziende.
6.1.01 - Le officine, i magazzini ed i laboratori del Concessionario e dei suoi eventuali fornitori
devono essere aperti agli ispettori dell’IMQ, che si possono presentare - anche senza preavviso
- in qualsiasi momento durante l’orario di lavoro.
6.1.02 - Gli ispettori hanno la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritengono utili per
controllare se il Concessionario osserva gli impegni assunti, ed in particolare prendere visione
ed eventualmente nota dei risultati delle prove eseguite secondo quanto disposto al paragrafo
5.5.02.
6.1.03 - Allo scopo di effettuare prove particolari presso i laboratori del Concessionario e/o dei
suoi eventuali fornitori o presso i laboratori dell’IMQ, gli ispettori hanno il diritto di prelevare,
presso gli stabilimenti o magazzini del Concessionario e/o dei suoi eventuali fornitori, a titolo
gratuito per campionamento, quantità del prodotto o di sue parti in misura strettamente necessaria.
6.1.04 - Il Concessionario si impegna a mettere l’IMQ in grado di effettuare il prelievo di tali
campioni. Nel caso in cui per un determinato modello non risulti possibile eseguire per un periodo di un anno le prove di controllo, l’IMQ avrà la facoltà di revocare la relativa concessione.
6.1.05 - A richiesta dell’ispettore, il Concessionario deve assumersi l’impegno di recapitare
all’IMQ tali campioni a titolo gratuito, prendendo tutte le precauzioni affinché arrivino a destinazione in buono stato, entro un massimo di 2 mesi dalla data di prelievo.
6.2
-
Controllo sul mercato.
6.2.01 - L’IMQ ha la facoltà, a scopo di controllo, di prelevare sul mercato prodotti muniti dei
segni distintivi del Marchio.
6.2.02 - I prodotti prelevati dovranno essere nuovi e convenientemente conservati.
6.2.03 - Il Concessionario, nel caso di accertate irregolarità, si impegna a rimborsare la spesa
di acquisto dei prodotti prelevati.
6.3
-
Prove di controllo.
6.3.01 - Oltre alle prove da eseguirsi presso i laboratori del Concessionario e/o dei suoi eventuali fornitori, vengono ripetute sui campioni prelevati come precisato ai paragrafi 6.1.03 e
6.2.01, presso i laboratori dell’IMQ, in tutto o in parte, le prove previste dalle norme.
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6.3.02 - Le prove di controllo nei confronti della produzione di serie, avviata o posta in commercio, verranno eseguite in conformità ai piani ed ai criteri all’uopo predisposti dalla Commissione Tecnica del settore.
6.3.03 - Le spese inerenti a tali prove di controllo sono coperte dai diritti di concessione d'uso
del Marchio.
6.4
-
Non conformità del prodotto.
6.4.01 - Qualora l’IMQ accerti che un prodotto munito del Marchio non è conforme alle prescrizioni delle norme o delle specifiche applicate, secondo i criteri fissati dalla Commissione
Tecnica per quella categoria di prodotti, ne informa per iscritto il Concessionario, invitandolo
ad eliminare i difetti riscontrati entro il termine che verrà fissato.
6.4.02 - Nei casi più gravi o di recidiva, l’IMQ diffida il Concessionario a sospendere la produzione e la fornitura al mercato di tale prodotto. In questo caso il Concessionario può richiedere
il riesame su altri esemplari dello stesso modello, prelevati dall’IMQ nelle località ritenute più
opportune. Il numero di esemplari da provare verrà fissato tenendo conto della natura e della
gravità del difetto riscontrato. Durante il tempo necessario per le prove stesse gli effetti della diffida di cui al primo comma possono essere sospesi a giudizio dell’IMQ.
6.4.03 - Tutte le spese per le prove relative a questo riesame sono a carico del Concessionario.
6.4.04 - La diffida di cui al paragrafo 6.4.02 viene revocata soltanto se gli esemplari sottoposti
alle prove di riesame risultano conformi.
6.4.05 - Nel caso in cui gli esemplari sottoposti alle prove di riesame non risultino conformi,
la produzione e la fornitura al mercato di tale prodotto potranno essere riprese soltanto dopo che
l’IMQ avrà potuto constatare, in seguito a prove su nuovi campioni forniti dal Concessionario,
da eseguirsi a spese del Concessionario stesso, che sono stati adottati gli accorgimenti tecnici
atti a garantire la futura conformità. Inoltre l’IMQ potrà richiedere al Concessionario di intervenire per eliminare, dai prodotti già immessi sul mercato, i difetti riscontrati.
6.4.06 - Qualora non venisse ottemperato a quanto previsto al paragrafo 6.4.02 entro il termine
stabilito dalla comunicazione, l’IMQ ha la facoltà di revocare l’autorizzazione all’uso del Marchio per tale prodotto, salva ogni azione in ogni sede per la salvaguardia dei diritti dell’IMQ medesima.
Articolo 7 - RINUNCIA O REVOCA DELLA CONCESSIONE D`USO DEL MARCHIO
7.1
-
Rinuncia alla concessione.
7.1.01 - Il Concessionario può rinunciare all’uso del Marchio con preavviso di 15 giorni rispetto alle date di fatturazione dei diritti di concessione previste nel tariffario, per alcuni dei modelli inseriti in un certificato di approvazione o per tutti.
7.1.02 - Il Concessionario può dare disdetta del Contratto con preavviso di 15 giorni rispetto
alle date di fatturazione dei diritti di concessione previste nel tariffario nei seguenti casi:
ƒ quando non accetti le variazioni ai diritti di concessione d'uso del Marchio;
ƒ per sopravvenute modifiche alle norme o alle specifiche tecniche applicate, qualora non intenda adeguarsi alle nuove prescrizioni da queste fissate;
ƒ per sopravvenute sostanziali varianti al Regolamento e/o alle “Prescrizioni particolari” qualora il Concessionario non accetti le nuove condizioni da queste fissate;
ƒ in tutti gli altri casi, purché siano trascorsi 2 anni dalla stipula del contratto.
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7.2
-
Conseguenze della rinuncia alla concessione.
Nel caso di rinuncia alla concessione del Marchio, il Concessionario si obbliga:
7.2.01 - a comunicare, in un termine non superiore a 15 giorni dalla data della rinuncia, le giacenze del prodotto certificato nei propri stabilimenti o magazzini;
7.2.02 - a cessare di apporre il Marchio al prodotto in questione ed a non incrementare la produzione relativa nell’eventuale tempo del preavviso;
7.2.03 - ad esaurire nei propri stabilimenti o magazzini il prodotto in questione entro il termine, successivo alla scadenza, che gli verrà indicato dall’IMQ.
L’IMQ inoltre:
7.2.04 - provvede ad annullare il o i certificati di approvazione relativi ed a togliere la denominazione del prodotto dall’elenco periodico dei prodotti certificati;
7.2.05 - ha la facoltà di richiedere di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del
prodotto per il quale il Concessionario ha rinunciato alla concessione, qualora la produzione di
detto prodotto non sia cessata.
Nel caso in cui il Concessionario non adempia alla richiesta, l’IMQ darà la pubblicità che riterrà
più opportuna, a spese del Concessionario, della presenza sul mercato di tale prodotto non più
certificato;
7.3
-
.
Revoca della concessione.
La concessione d’uso del Marchio può essere revocata dall’IMQ per inadempienza del Concessionario al Contratto di concessione ed in particolare:
7.3.01 - nel caso di fallimento del Concessionario;
7.3.02 - nel caso di non osservanza, che comporti negligenza grave, degli impegni assunti agli
articoli 5 e 6;
7.3.03 - nel caso di mancata osservanza alla diffida del paragrafo 6.4.02;
7.3.04 - per frequenti casi di non conformità su prodotti oggetto di diverse concessioni;
7.3.05 - nel caso di mancato versamento delle somme dovute all’IMQ, qualora il Concessionario persista nel suo inadempimento nonostante una diffida inviatagli per lettera raccomandata e
trascorso un mese dalla spedizione di detta diffida;
7.3.06 - nel caso venissero meno le condizioni necessarie al rilascio dell’uso del Marchio precisate al paragrafo 2.4.
L’IMQ inoltre:
7.3.07 - prima di procedere alla revoca, può sospendere la concessione d’uso del Marchio per
un periodo stabilito.
Durante il periodo di sospensione, il Concessionario è tenuto a sospendere la produzione e la
fornitura al mercato di tutti i prodotti certificati oggetto della sospensione stessa.
La sospensione può essere revocata solo se il Concessionario avrà ovviato alle contestazioni
mosse, dimostrando inoltre di avere adottato quelle azioni correttive volte ad evitare il ripetersi
dell’inadempienza.
Nel caso in cui la sospensione non sia stata revocata entro la scadenza fissata, la concessione
d’uso del Marchio viene revocata.
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7.4
-
Conseguenza della revoca della concessione .
7.4.01 - Nel caso di revoca della concessione, il Concessionario, oltre alla soddisfazione degli
obblighi previsti al paragrafo 7.2.01 e salvo quanto previsto al paragrafo 7.4.03, è tenuto a cessare immediatamente l’applicazione del Marchio a tali prodotti ed eliminare ogni riferimento a
questo nei cataloghi e nelle pubblicità in genere; l’IMQ provvede inoltre a togliere la denominazione del prodotto dall’elenco periodico dei prodotti certificati e a darne opportuna informazione.
7.4.02 - Nei casi di presenza sul mercato di un prodotto per il quale è stata revocata la concessione d’uso del Marchio a causa di difetti che possano rappresentare pregiudizio agli utilizzatori,
l’IMQ può richiedere al Concessionario di ritirare dai propri depositi tutte le unità del prodotto
medesimo, entro il termine che gli verrà indicato dall’IMQ. Nel caso in cui il Concessionario non
provvedesse a tale ritiro, l’IMQ darà la pubblicità che riterrà più opportuna, a spese del Concessionario, della presenza sul mercato di tale prodotto non conforme.
7.4.03 - L’IMQ ha la facoltà di richiedere di cambiare il riferimento di tipo o il numero del modello del prodotto per il quale la concessione è stata revocata.
Nel caso in cui il Concessionario non adempia alla richiesta, l’IMQ darà la pubblicità che riterrà
più opportuna, a spese del Concessionario, della presenza sul mercato di tale prodotto non più
certificato.
Articolo 8 - VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO O DELLE NORME/SPECIFICHE DI
RIFERIMENTO
8.1
-
Nel caso venissero apportate alle norme ovvero alle specifiche applicate varianti tecniche che
potrebbero comportare modifiche del prodotto ai fini certificativi, l’IMQ ne darà comunicazione
al Concessionario, il quale avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni, entro
il termine che gli verrà indicato, o di rinunciare alla concessione.
8.2
-
Nel caso di mantenimento della concessione, l’IMQ avrà la facoltà di ripetere le prove sui nuovi
prototipi, come pure di richiedere nuovi disegni o modelli da archiviare.
8.3
-
La spesa per le eventuali nuove prove sarà a carico del Concessionario.
8.4
-
Nel caso venissero apportati alle prescrizioni del Regolamento degli aggiornamenti/variazioni
che prevedono l’accettazione da parte del Concessionario, l’IMQ ne darà regolare comunicazione.
Qualora il Concessionario non risponda a mezzo raccomandata A.R. entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta variazione del Regolamento stesso, la clausola si intenderà accettata.
Articolo 9 - TARIFFE
9.1
-
Tariffe.
9.1.01 - Le tariffe che regolano il corrispettivo per i diritti di concessione e per le prestazioni
dell’IMQ sono pubblicate in apposito tariffario.
9.1.02 - In caso di variazione delle tariffe relative ai diritti di concessione, queste ultime verranno notificate a tutti i concessionari interessati a mezzo lettera raccomandata ed il Concessionario avrà il diritto di rinunciare alla concessione del Marchio anche solo per singoli modelli,
entro un mese dalla data di spedizione della comunicazione.
Pag. 10 di 11
9.1.03 - Nel periodo di preavviso, previsto al paragrafo 7.1.02, al Concessionario che si avvale
della facoltà di rinuncia di cui al paragrafo 9.1.02 vengono praticate le tariffe anteriori alle variazioni.
Articolo 10 - USO SCORRETTO DEL MARCHIO
10.1 -
E’ scorretto l’uso del Marchio quando questo può trarre in inganno l’acquirente sulla natura,
qualità o origine del prodotto oppure quando non venga usato conformemente al presente Regolamento e alle relative “Prescrizioni particolari”.
10.2 -
In modo specifico è uso scorretto del Marchio quando questo viene applicato sui prodotti per i
quali la concessione non è stata autorizzata.
10.3 -
Appena viene segnalato l’uso scorretto, l’IMQ prenderà tutte le misure atte a tutelare i suoi
interessi lesi e ad informarne i concessionari.
Articolo 11 - RICORSI
11.1 -
Il richiedente o il Concessionario può far ricorso contro le decisioni dell’IMQ alla Commissione
Tecnica competente, esponendo le ragioni del dissenso entro 30 giorni dalla comunicazione della
decisione. La Commissione Tecnica deve trattare il ricorso entro tre mesi dalla presentazione,
eventualmente sentendo l’interessato.
Articolo 12 - CONCILIAZIONE E ARBITRATO
12.1 -
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento, comprese
quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà deferita al tentativo
di conciliazione previsto dallo sportello di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.
Nel caso in cui la conciliazione non sia possibile, la controversia sarà risolta da un arbitro unico,
che provvederà alla decisione con equità e senza doversi uniformare a regole di procedura.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo, tra gli industriali professionisti accreditati del ramo ed
in difetto le parti ne chiederanno la nomina al Presidente del Tribunale di Milano
Le parti si impegnano ad accettare e a dare pronta e puntuale esecuzione alle determinazioni
dell'arbitro, che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.
Le spese dell’arbitrato saranno a carico del soccombente. La sede dell’arbitrato è Milano.
12.2 - Dall’ambito delle controversie compromesse in arbitri sono espressamente escluse le liti aventi
per oggetto la richiesta di pagamento a favore dell’IMQ di somme di denaro dovute per i titoli
di cui al punto 2.5 oppure a titolo di restituzione o di risarcimento del danno. Per queste controversie il foro competente è quello di Milano.
Pag. 11 di 11
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
PER IL SETTORE
"APPARECCHI UTILIZZATORI ELETTRICI E PRODOTTI VARI"
Indice
Data di aggiornamento:
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
6
Novembre 2003
Novembre 2003
Marzo 2002
Novembre 2003
Novembre 2003
Novembre 2003
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
1
1-bis:
1-bis/0001
1-bis/0002
1-bis/0003
Novembre 2003
Novembre 2003
Novembre 2003
Novembre 2003
Novembre 2003
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
2
3
4
5
Novembre 2003
Novembre 2003
Marzo 2002
Marzo 2002
Nelle presenti Prescrizioni particolari sono contenuti, secondo quanto stabilito al punto 1.2 del
Regolamento, ulteriori dettagli per il rilascio da parte di IMQ S.p.A. della concessione dell’uso dei
Marchi di Conformità a norme oppure a specifiche tecniche per prodotti del settore: “Apparecchi
utilizzatori elettrici e Prodotti vari”.
Nel testo che segue sono riportate le aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del
Regolamento, ripetendone la numerazione.
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.1
Aggiunta:
Al settore “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari” appartengono le categorie di
apparecchi elencate nell’Allegato 1.
I marchi di conformità rilasciabili a tali prodotti sono:
i
i
i
i
i
IMQ
KEYMARK (Conformemente alle regole del documento EMS01-401)
IMQ-UNI
CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA IMQ
IMQ Performance
Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI
2.1
Aggiunta:
Nell'Allegato 1 sono indicate le categorie di prodotti ammesse alla certificazione nel
settore “Apparecchi Utilizzatori elettrici e Prodotti Vari” (nel seguito chiamati marchi). Le
rispettive normative o specifiche tecniche sono quelle vigenti all'accettazione della
domanda.
Nell’Allegato 1-bis sono indicate le categorie di prodotti ammesse al rilascio del marchio
IMQ-Performance, le relative norme di riferimento e le caratteristiche certificabili.
2.2
Aggiunta:
Nel caso che per una categoria di apparecchi non esistano norme particolari, spetta alla
Commissione Tecnica decidere se la concessione dell’uso di uno dei Marchi per
apparecchi di tale categoria possa essere rilasciata sulla base della conformità alle sole
norme generali o sulla base di adeguate specifiche tecniche.
2.3
Aggiunta:
Per l’ammissione al marchio IMQ-Performance per un determinato prodotto deve essere
accertata la conformità del medesimo ai requisiti delle direttive applicabili (tipicamente
73/23/CEE - Bassa Tensione, 89/336/CEE - Compatibilità Elettromagnetica e 98/37/CEE
– Macchine).
2.4
Aggiunta:
Nell’Allegato 2 sono indicate le attrezzature minime di prova che il richiedente e/o i suoi
fornitori devono possedere, le prove, e le relative modalità fissate dalla Commissione
Tecnica per le diverse categorie di prodotti e diversi marchi di conformità.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari”
- Novembre 2003 -
ARTT. 1/2
Foglio 1 di 1
Articolo 3 - DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
3.1.02
Aggiunta:
Nel caso che la ditta proprietaria del nome commerciale dell’apparecchio non risultasse
un’impresa industriale, si potranno utilizzare le seguenti procedure:
a) la domanda per la concessione dei Marchi viene presentata dalla ditta costruttrice,
corredata però da una dichiarazione della ditta proprietaria del nome commerciale con
la quale quest’ultima si impegna a rispettare le condizioni sub 5.3 - 5.5.04 - 5.5.05 6.1.01 e 6.1.04 (vedere allegato 3);
b) la domanda per la concessione dei Marchi viene presentata dalla ditta proprietaria del
nome commerciale, corredata però da una dichiarazione della ditta costruttrice con la
quale quest’ultima si impegna a rispettare le condizioni sub 3.2.01 - 5.5.01 - 5.5.02 6.1.01 - 6.1.02 - 6.1.03 - 6.1.04 e 6.1.05 (vedere all. 4)
c) nel caso in cui la ditta proprietaria del nome commerciale costruisce prodotti che
vengono commercializzati da un’altra ditta, la domanda per la concessione dei Marchi
può venire presentata dalla ditta che commercializza i prodotti in questione, corredata
però da una dichiarazione della ditta costruttrice e proprietaria del nome commerciale
con la quale quest’ultima si impegna a rispettare le condizioni sub 3.2.01 - 5.5.01 5.5.02 - 6.1.01 - 6.1.02 - 6.1.03 - 6.1.04 e 6.1.05 (vedere allegato 5);
3.1.03
Aggiunta:
Sulla domanda vanno pure indicate le eventuali varianti che il richiedente intende
adottare, intendendosi come varianti di uno stesso modello o serie (tipo) quelle modifiche
costruttive che non influenzano sensibilmente il funzionamento dell'apparecchio. Spetta a
IMQ decidere se le varianti richieste non siano tali da far considerare l’apparecchio così
modificato un modello diverso che deve essere oggetto di una domanda indipendente.
Nell’Allegato 1 sono riportati i criteri di base adottati dall’IMQ per la definizione di modello
e di serie (tipo).
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari”
- Marzo 2002 -
ART. 3
Foglio 1 di 1
Articolo 4 - SEGNI DISTINTIVI
4.1
Aggiunta:
Gli apparecchi ammessi all’uso dei Marchi IMQ devono essere contraddistinti dalla
presenza di uno dei seguenti contrassegni
Gli apparecchi ammessi all’uso del KEYMARK devono essere contraddistinti dalla
presenza del seguente contrassegno
Gli apparecchi ammessi all’uso del CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA IMQ devono
essere contraddistinti dalla presenza del seguente contrassegno.
Resta facoltà del concessionario che avesse già apposto il precedente contrassegno
(oppure "Certificato con Sorveglianza IMQ n. ….." oppure "C.S. IMQ n. ….." oppure
"C.S. n. …..") sui propri prodotti e/o cataloghi continuare ad apporre detto
contrassegno.
Per tutte le categorie ove vi sia un ridotto spazio disponibile (esempio per la categoria 598
– Tubi compositi flessibili per impianti idrici e termici) è ammesso che i contrassegni di cui
sopra siano sostituiti dai seguenti contrassegni
IMQ o CSv-IMQ
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari”
- Novembre 2003 -
ART. 4
Foglio 1 di 2
Gli apparecchi ammessi all’uso del marchio IMQ Performance devono essere
contraddistinti con il seguente contrassegno:
Gli apparecchi ammessi all’uso del Marchio IMQ-UNI devono essere contraddistinti dalla
presenza di uno dei seguenti contrassegni:
oppure
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari”
- Novembre 2003 -
ART. 4
Foglio 2 di 2
Articolo 5 – DIRITTI E DOVERI DEL CONCESSIONARIO
5.3
Aggiunta:
Per i prodotti cui sia stato rilasciato il marchio IMQ Performance il concessionario deve
inoltre evitare che possano generarsi equivoci tra i dati certificati e gli ulteriori dati di
prestazione da lui eventualmente forniti su pubblicità, cataloghi ed etichette.
5.5.02
Aggiunta:
Nell’Allegato 2 sono indicate le prove da eseguire, le frequenze e le relative modalità
fissate dalla Commissione Tecnica per le singole categorie di prodotti.
Il concessionario deve eseguire:
A) prove di routine sulla produzione
B) prove periodiche su campioni prelevati regolarmente ed uniformemente nel corso della
produzione.
I risultati delle prove sopra menzionate devono essere registrati dal costruttore su appositi
moduli e mantenuti a disposizione dell'IMQ.
5.5.08
Aggiunta:
Si premette che a termini di Regolamento l’indicazione della data di produzione non è
obbligatoria.
Ove venga indicata, essa può essere data in forma palese o in codice. In quest’ultimo
caso, il sistema di lettura del codice dovrà essere comunicato all’IMQ. L’utilizzo scorretto
dell’indicazione dell’anno di fabbricazione comporterà la segnalazione al concessionario
dell’irregolarità commessa, in conformità a quanto previsto all’Art. 6 del presente
Regolamento.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari”
- Novembre 2003 -
ART. 5
Foglio 1 di 1
Articolo 6 - CONTROLLO PERMANENTE DELL'USO DEL MARCHIO
Inserire dopo il primo capoverso:
Nel caso del KEYMARK, tali controlli possono essere effettuati da uno qualsiasi degli enti aderenti
all’accordo.
Nel caso in cui il richiedente e/o i suoi eventuali fornitori possano dimostrare di aver adottato un
sistema di qualità certificato CSQ o da Ente riconosciuto dall’IMQ, le modalità delle visite, dei
prelievi e delle prove di controllo di cui ai successivi paragrafi, saranno diminuite in frequenza e/o
incidenza secondo i criteri generalmente definiti dalla competente Commissione Tecnica .
6.1.04 Aggiunta:
Per la categoria 511 solo per i banchi refrigerati e 515 “Distributori commerciali e
apparecchi automatici per la vendita” il concessionario si impegna ad eseguire presso i
propri laboratori, sotto la supervisione degli ispettori o tecnici dell’IMQ, verifiche di
sicurezza e, se del caso, di prestazioni su prodotti di produzione con frequenza
semestrale.
La scelta dei campioni da provare sarà ad insindacabile giudizio degli ispettori o tecnici
dell’IMQ.
6.3.03
Aggiunta:
Nel caso del KEYMARK, nell’eventualità di accertata irregolarità, il Concessionario si
impegna a rimborsare le spese relative alle prove di controllo anche se eseguite da un
ente diverso da IMQ.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari”
- Novembre 2003 -
ART. 6
Foglio 1 di 1
Allegato 1
CATEGORIE DI PRODOTTI AMMESSE AL REGIME DEL MARCHIO IMQ o KEYMARK
501 - LAVABIANCHERIA
502 - LAVASTOVIGLIE
503 - APPARECCHI PER ASCIUGATURA TESSUTI DI TIPO A TAMBURO
511 - FRIGORIFERI E CONGELATORI
512 - CONDIZIONATORI D'ARIA
513 - MOTOCOMPRESSORI SIGILLATI
515 - DISTRIBUTORI COMMERCIALI E APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA
520 - APPARECCHI PER SAUNA, PER IDROMASSAGGIO ED APPARECCHIATURE
ANALOGHE
521 - APPARECCHI PER IL MASSAGGIO
522 - ASPIRAPOLVERE ED APPARECCHI PER LA PULIZIA AD ASPIRAZIONE D'ACQUA
523 - ELETTROPOMPE E APPARECCHI PER ACQUARI E BACINI DA GIARDINI
524 - LUCIDATRICI E APPARECCHI PER TRATTAMENTO PAVIMENTI E PULITURA
PAVIMENTI BAGNATI
525 - MACCHINE PER CUCIRE
526 - OROLOGI ELETTRICI
527 - PICCOLI APPARECCHI PER CUCINA E MACCHINE PER IL TRATTAMENTO DEGLI
ALIMENTI
528 - RASOI ELETTRICI
529 - TOSAERBA
530 - TRITARIFIUTI
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari”
- Novembre 2003 -
ALLEGATO 1
Foglio 1 di 5
Allegato 1
531 - VENTILATORI ELETTRICI E LORO REGOLATORI DI VELOCITÀ E CAPPE
DA CUCINA
532 - ELETTROINSETTICIDI
533 - UTENSILI ELETTRICI
534 - APPARECCHI DA PROIEZIONE
536 - STRUMENTI MUSICALI
544 - ATTREZZATURE FISSE DI ALLENAMENTO
549 - APPARECCHI VARI
551 - APPARECCHI DI COTTURA ELETTRICI o MISTI (bruciatori gas con elementi riscaldanti
e/o piastre di cottura) PER USO DOMESTICO
552 - SCALDACQUA ELETTRICI AD ACCUMULAZIONE
553 - APPARECCHI ELETTRICI PER RISCALDAMENTO LOCALI
555 - SCALDACQUA ELETTRICI PORTATILI
556 - SCALDACQUA ELETTRICI ISTANTANEI
557 - APPARECCHI DI RISCALDAMENTO AD ACCUMULAZIONE TERMICA
558 - APPARECCHI PER ASCIUGATURA TESSUTI DI TIPO A RASTRELLIERA
559 - COPERTE RISCALDANTI
560 - APPARECCHI DI COTTURA A MICROONDE
561 - APPARECCHI DI COTTURA ELETTRICI o MISTI (bruciatori gas con elementi riscaldanti
e/o piastre di cottura) PER USO COLLETTIVO
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari”
- Novembre 2003 -
ALLEGATO 1
Foglio 2 di 5
Allegato 1
562 - LAVASTOVIGLIE E RISCIACQUATRICI PER USO COLLETTIVO
567 - APPARECCHI DA CUCINA PER USO COLLETTIVO
571 - APPARECCHI PER LA CURA DEI CAPELLI E DELLA PELLE
572 - BOLLITORI, FRIGGITRICI ED APPARECCHI ANALOGHI
573 - FERRI DA STIRO E MACCHINE E PRESSE PER STIRARE
574 - SALDATORI
575 - TOSTAPANE E SIMILARI
576 - APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DELLA PELLE CON RAGGI
ULTRAVIOLETTI E INFRAROSSI
577 - APPARECCHI PER L'IGIENE ORALE
581 - POMPE FISSE PER LA CIRCOLAZIONE DEI LIQUIDI
591 - CARICABATTERIA
595 - GIOCATTOLI ELETTRICI
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari”
- Novembre 2003 -
ALLEGATO 1
Foglio 3 di 5
Allegato 1
CATEGORIE DI PRODOTTI AMMESSE AL REGIME DEL
CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA IMQ
513 - MOTOCOMPRESSORI SIGILLATI
520 - APPARECCHI PER
ANALOGHE
- Saune pieghevoli
SAUNA,
PER
IDROMASSAGGIO
ED
APPARECCHIATURE
523 - ELETTROPOMPE E APPARECCHI PER ACQUARI E BACINI DA GIARDINO
- Pompe per vasche idromassaggio
531 - VENTILATORI ELETTRICI E LORO REGOLATORI DI VELOCITA` E CAPPE DA CUCINA
- Recuperatori di calore per caminetti
533 - UTENSILI ELETTRICI
- Utensili elettrici trasportabili
549 - APPARECCHI VARI
554 - PIASTRE DI COTTURA E RESISTENZE CORAZZATE
560 - APPARECCHI DI COTTURA A MICROONDE
- Sterilizzatori a microonde
573 - FERRI DA STIRO E MACCHINE E PRESSE PER STIRARE
- Ferri da stiro previsti per montaggio su macchine per stirare
581 - MOTORI PER ELETTRODOMESTICI E POMPE FISSE PER LA CIRCOLAZIONE DEI
LIQUIDI
- Motori per elettrodomestici e pompe a vibrazione
592 - GENERATORI DI SCINTILLE
598 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA E COLLEGAMENTI PER IMPIANTI IDRICI TERMICI
- Tubi compositi flessibili per impianti idrici e termici
- Complessi di raccordo ed accessori per impianti idrici
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari”
- Novembre 2003 -
ALLEGATO 1
Foglio 4 di 5
Allegato 1
CATEGORIE DI PRODOTTI AMMESSE AL REGIME DEL MARCHIO IMQ-UNI
511 - FRIGORIFERI E CONGELATORI
- Banchi refrigerati (Sicurezza elettrica + prestazioni)
598 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA E COMPONENTI PER COLLEGAMENTI IDRICI E
TERMICI
- Tubi compositi flessibili per impianti idrici e termici
DEFINIZIONE DI MODELLO E SERIE (TIPO)
- Si intendono in genere modelli diversi tutti quelli aventi diverse caratteristiche funzionali,
estetiche (escluso il colore), elettriche (diversa tensione e/o potenza nominale), meccaniche
e/o diversa marca/nome commerciale.
- Si intendono, in genere, serie (tipo) diverse quelle caratterizzate da diverse caratteristiche
funzionali, diversa struttura e diverse caratteristiche elettriche (tensione, potenza, sistema di
alimentazione) e meccaniche.
Non si intendono serie (tipo) diverse quelle aventi diverse caratteristiche estetiche e/o diversa
marca commerciale.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari”
- Novembre 2003 -
ALLEGATO 1
Foglio 5 di 5
Allegato 1-bis
CATEGORIE DI PRODOTTI DEL SETTORE "APPARECCHI UTILIZZATORI ELETTRICI E
PRODOTTI VARI" AMMESSE AL REGIME DEL MARCHIO IMQ PERFORMANCE
______________________________________________________________________________
CATEGORIA
SOTTOCATEGORIA
NORME
ALLEGATO
Ventilatori agitatori
CEI 107-35:1998
1-bis/0001
Ventilatori/aspiratori
CEI 107-53:1998
1-bis/0002
Ventilatori industriali
ISO 5801:1997
1-bis/0003
VENTILATORI
ELETTRICI
E
LORO REGOLATORI
DI
VELOCITA’
_______________________________________________________________________________________________
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari” Allegato 1-bis
- Novembre 2003 -
Foglio 1 di 1
Allegato 1-bis/0001
VENTILATORI AGITATORI
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Portata d'aria nominale
Consumo orario massimo
Diametro dell’elica
Regolazione della velocità
Dispositivo di oscillazione
Stabilità conforme alle norme CEI
_____________________________________________________________________________________
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari” Allegato 1-bis/0001
- Novembre 2003 -
Foglio1 di 1
Allegato 1-bis/0002
VENTILATORI/ASPIRATORI
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Portata d'aria nominale (aspirazione, ventilazione)
Consumo orario massimo
Diametro dell’elica
Diametro del diaframma equivalente
Pressione totale corrispondente alla portata d’aria nominale
Pressione max di portata nulla
Dati della curva caratteristica (portata d’aria, pressione totale,…)
Regolazione della velocità
Dimensioni di ingombro (massima sporgenza esterna, massima sporgenza interna, foro
richiesto per l’applicazione)
10) Diaframma di chiusura automatica
11) Dati informativi ottenuti con metodi di prova prescritti dalle norme CEI in vigore riferiti a prove
eseguite (con diaframma di chiusura automatica, senza diaframma di chiusura anteriore e
senza griglia di protezione)
_____________________________________________________________________________________
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari” Allegato 1-bis/0002
- Novembre 2003 -
Foglio1 di 1
Allegato 1-bis/0003
VENTILATORI INDUSTRIALI
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
Allo studio
______________________________________________________________________________________
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari” Allegato 1-bis/0003
- Novembre 2003 -
Foglio1 di 1
Allegato 2
05 - APPARECCHI UTILIZZATORI E PRODOTTI VARI
ELENCO DELL’ATTREZZATURA MINIMA DI PROVA (prove di routine) che il concessionario o
il suo fornitore deve possedere in base all’articolo 2.4 del Regolamento per il rilascio della
concessione d’uso dei Marchi dell’IMQ
In base alle norme CEI EN 60335-1:1998 e relative VARIANTI
Par. 8 - Attrezzatura per la verifica dell’accessibilità alle parti sotto tensione:
1) Dito di prova;
2) Spina di prova;
3) Cono o sonda di prova
(facoltativo)
Par. 10 Par. 11 Par. 16 Par. 27 Par. 28 -
Strumentazione per la verifica della potenza (*)
(facoltativa)
Strumentazione per la verifica delle temperature (*) (facoltativa)
Strumentazione per la verifica della resistenza alla tensione applicata.
Strumentazione per la verifica della continuità del circuito di protezione.
Cacciavite o chiave dinamometrica per la verifica della resistenza meccanica delle viti.
(facoltativo)
---------Per il controllo dei forni a microonde si richiede inoltre l’attrezzatura relativa al par. 32 Apparecchio di misura di fughe di microonde, con caratteristiche secondo normativa.
---------Per il controllo degli scaldacqua ad accumulo, dei ferri da stiro con generatore di vapore separato e
delle macchine per caffè espresso si richiede inoltre l’attrezzatura per la verifica:
- della taratura della valvola di sicurezza
- della resistenza della caldaia alla pressione.
----------Per quanto riguarda le coperte elettriche riscaldanti, qualora il Concessionario non disponga di
proprie attrezzature, deve dimostrare che le prove sono eseguite per suo conto presso un
laboratorio di gradimento dell'IMQ.
----------(*) Gli strumenti di misura devono essere almeno di classe 0,5
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari”
- Novembre 2003 -
Allegato 2
Foglio 1 di 2
Allegato 2
05 - APPARECCHI UTILIZZATORI E PRODOTTI VARI
ELENCO DELLE PROVE che il concessionario o il suo fornitore deve eseguire sulla produzione
marchiata in base all’articolo 5.5.02 del Regolamento per il rilascio della concessione d’uso dei
Marchi dell’IMQ
PROVE DI ROUTINE: 100% (*)
1)
2)
3)
4)
Esame visivo
Si dovrà in particolare verificare la corretta applicazione delle targhe e la presenza nell’imballo
del foglio di istruzioni.
Prova di verifica della continuità del circuito di protezione (continuità di terra)
Prova di verifica della resistenza alla tensione applicata
Prova di verifica del corretto funzionamento
Le prove di cui ai punti 2), 3) e 4) devono essere eseguite in conformità alle prescrizioni della
Norma EN 50106:1997 (Regole particolari per le prove di routine relative agli apparecchi di cui al
campo di applicazione della Norma EN 60335-1 ed EN 60967).
In aggiunta alle prove sopra indicate per gli apparecchi appartenenti alle categorie: 0552
“Scaldacqua elettrici ad accumulazione”, 0556 “Scaldacqua istantanei”, 0559 “Coperte riscaldanti,
0560 “Apparecchi di cottura a microonde”, 0574 “Saldatori” e 0591 “Caricabatterie”, dovranno
essere eseguite anche le verifiche previste dai Fogli Normalizzati della Sezione 2 alla Norma EN
50106:1997.
------------------(*) La percentuale indicata per le sopracitate prove può essere ridotta, previa autorizzazione
dell’IMQ, in base alle caratteristiche degli apparecchi ed alle particolarità costruttive. Inoltre,
per le ditte concessionarie di uno dei Marchi di conformità a prodotti del settore Apparecchi
Utilizzatori e con sistema di qualità certificato CSQ o da Ente riconosciuto dall’IMQ, la
percentuale delle prove di routine può essere ridotta o possono essere eseguite prove diverse
da quelle previste.
PROVE PERIODICHE: si consiglia minimo 2% della produzione
Per i prodotti ricadenti nelle categorie:
552 - SCALDACQUA ELETTRICI AD ACCUMULAZIONE
572 - BOLLITORI ED APPARECCHI ANALOGHI
573 - FERRI DA STIRO E MACCHINE E PRESSE PER STIRARE
e muniti di caldaie funzionanti a pressioni superiori a quella atmosferica, dovranno essere eseguite
le prove relative alla taratura della valvola di sicurezza ed alla resistenza della caldaia alla
pressione.
NOTA: Tali prove possono essere eseguite secondo le modalità di prova prescritte nelle relative
norme particolari.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI “Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti Vari”
- Novembre 2003 -
Allegato 2
Foglio 2 di 2
Allegato 2/511
511 – FRIGORIFERI E CONGELATORI
Banchi refrigerati
ELENCO DELL’ATTREZZATURA MINIMA DI PROVA (prove periodiche) che il concessionario o
il suo fornitore deve possedere in base all’articolo 2.4 del Regolamento per il rilascio della
concessione d’uso dei Marchi dell’IMQ
In base alle norme EN441
a)
b)
c)
Adeguata quantità di “pacchetti” di prova normalizzati.
Ambiente climatizzato per verifiche, almeno indicative, di prestazione.
Strumentazione per la misura delle pressioni e delle temperature del circuito refrigerante.
ELENCO DELLE PROVE che il concessionario o il suo fornitore deve eseguire sulla produzione
marchiata in base all’articolo 5.5.02 del Regolamento per il rilascio della concessione d’uso dei
Marchi dell’IMQ
PROVE PERIODICHE
1) Verifiche delle temperature interne (prestazione)
Nota: Per ognuno dei tipi approvati deve essere sottoposto alle prove periodiche minimo l’1% della
produzione fino a produzioni di 1000 pezzi all’anno. Per produzioni di oltre 1000 pezzi all’anno la
percentuale è ridotta allo 0,5%.
Per produzioni su piccoli lotti, dovrà essere provato almeno un esemplare per lotto.
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Allegato 2/511
Foglio 1 di 1
Allegato 2/533
533 - UTENSILI ELETTRICI
ELENCO DELL’ATTREZZATURA MINIMA DI PROVA (prove di routine) che il concessionario o
il suo fornitore deve possedere in base all’articolo 2.4 del Regolamento per il rilascio della
concessione d’uso dei Marchi dell’IMQ
In base alle norme CEI EN 50144-1/1999
Par. 8 - Attrezzatura per la verifica dell’accessibilità alle parti sotto tensione:
1)
Dito di prova;
2)
Spina di prova.
(facoltativi)
Par. 10 Par. 11 Par. 15 Par. 25 Par. 26 -
Strumentazione per la verifica della potenza (*)
(facoltativa)
Strumentazione per la verifica delle temperature
(facoltativa)
Strumentazione per la verifica della resistenza alla tensione applicata
Strumentazione per la verifica della continuità del circuito di protezione
Cacciavite o chiave dinamometrica per la verifica della resistenza meccanica delle viti.
(facoltativo)
---------(*) Gli strumenti di misura devono essere almeno di classe 0,5
ELENCO DELLE PROVE che il concessionario o il suo fornitore deve eseguire sulla produzione
marchiata in base all’articolo 5.5.02 del Regolamento per il rilascio della concessione d’uso dei
Marchi dell’IMQ
PROVE DI ROUTINE: 100% (*)
1)
2)
3)
4)
Esame visivo
Si dovrà in particolare verificare la corretta applicazione delle targhe e la presenza nell’imballo
del foglio di istruzioni.
Prova di verifica della continuità del circuito di protezione (continuità di terra)
Prova di verifica della resistenza alla tensione applicata
Prova di verifica del corretto funzionamento
Per gli utensili che rientrano nelle parti seconde, possono essere necessarie prove aggiuntive.
------------------(*) La percentuale indicata per le sopracitate prove può essere ridotta, previa autorizzazione
dell’IMQ, in base alle caratteristiche degli apparecchi ed alle particolarità costruttive. Inoltre,
per le ditte concessionarie di uno dei Marchi di conformità a prodotti del settore Apparecchi
Utilizzatori e con sistema di qualità certificato CSQ o da Ente riconosciuto dall’IMQ, la
percentuale delle prove di routine può essere ridotta o possono essere eseguite prove diverse
da quelle previste.
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Allegato 2/533
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Allegato 2/544
544 - ATTREZZATURE FISSE DI ALLENAMENTO
ELENCO DELL’ATTREZZATURA MINIMA DI PROVA (prove periodiche) che il concessionario o
il suo fornitore deve possedere in base all’articolo 2.4 del Regolamento per il rilascio della
concessione d’uso dei Marchi dell’IMQ
1)
2)
3)
Attrezzatura di prova per simulare il normale movimento dell’esercizio
(prova del carico di resistenza) (*)
Masse per la verifica delle diverse parti soggette a carico
Calibro di prova come da figura 2 della Norma UNI EN 957-1
(*) Se richiesto dalla Norma
Nel caso vi fossero parti elettriche, in aggiunta a quanto sopra viene richiesta la strumentazione
specificata per gli apparecchi utilizzatori elettrici.
ELENCO DELLE PROVE che il concessionario o il suo fornitore deve eseguire sulla produzione
marchiata in base all’articolo 5.5.02 del Regolamento per il rilascio della concessione d’uso dei
Marchi dell’IMQ
PROVE PERIODICHE
1) Prova del carico di resistenza
2) Prova di verifica delle diverse parti soggette a carico
NOTA: Per ognuno dei tipi approvati deve essere sottoposto alle prove periodiche minimo l’1%
della produzione fino a produzioni di 1000 pezzi all’anno. Per produzioni di oltre 1000 pezzi
all’anno la percentuale è ridotta allo 0,5%.
Per produzioni su piccoli lotti, dovrà essere provato almeno un esemplare per lotto.
Nel caso vi fossero parti elettriche, in aggiunta a quanto sopra vengono richieste le prove
specificata per gli apparecchi utilizzatori elettrici.
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Allegato 2/544
Foglio 1 di 1
Allegato 2/598
598 – DISPOSITIVI DI SICUREZZA E COMPONENTI PER COLLEGAMENTI IDRICI E TERMICI
TUBI COMPOSITI FLESSIBILI PER IMPIANTI IDRICI E TERMICI
ELENCO DELL’ATTREZZATURA MINIMA DI PROVA (prove periodiche) che il concessionario o
il suo fornitore deve possedere in base all’articolo 2.4 del Regolamento per il rilascio della
concessione d’uso dei Marchi dell’IMQ
norma di riferimento UNI 9028:1987
Par. 10.3.1.4
Apparecchiatura per la prova di determinazione della massa.
Par. 10.3.1.6
Apparecchiatura per la prova di invecchiamento in acqua calda
Par. 10.3.2.2
Apparecchiatura per la prova di trazione (*)
Par. 10.3.2.4
Apparecchiatura per la prova di tenuta alla pressione
Par. 10.3.2.6
Apparecchiatura per la prova di attitudine all’impiego (*)
ELENCO DELLE PROVE che il concessionario o il suo fornitore deve eseguire sulla produzione
marchiata in base all’articolo 5.5.02 del Regolamento per il rilascio della concessione d’uso dei
Marchi dell’IMQ
PROVE PERIODICHE
Si consiglia almeno le prove sullo 0,2% di tubi per lotto di produzione con un minimo di 2 tubi per
lotto.
1) Controllo dimensionale
2) Marcatura (par. 11)
3) Prova di determinazione della massa (par. 10.3.1.4)
4) Prova di invecchiamento in acqua calda (par. 10.3.1.6)
5) Prova di trazione (par. 10.3.2.2) (*)
6) Prova di tenuta alla pressione (par. 10.3.2.4)
7) Prova di attitudine all’impiego (par. 10.3.2.6) (*)
Inoltre per la fornitura di ogni lotto, il Concessionario o il suo fornitore deve attestare che la
mescola utilizzata è idonea al contatto con l’acqua potabile secondo le prescrizioni del Par. 6.1.2
della Norma UNI 9028.
(*) per quanto riguarda le apparecchiature indicate ai Par. 10.3.2.2 e 10.3.2.6, si specifica che
queste apparecchiature non sono ritenute indispensabili qualora il costruttore faccia eseguire le
relative prove sui propri prodotti presso laboratori specializzati
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Allegato 2/598
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Allegato 2/598
COMPLESSI DI RACCORDO ED ACCESSORI PER IMPIANTI IDRICI
ELENCO DELL’ATTREZZATURA MINIMA DI PROVA (prove periodiche) che il concessionario o
il suo fornitore deve possedere in base all’articolo 2.4 del Regolamento per il rilascio della
concessione d’uso dei Marchi dell’IMQ
norma di riferimento:EN 61770:1999
Par.9.1.6 Apparecchiatura per la prova di resistenza all’invecchiamento (*)
Par.9.1.8 Apparecchiatura per la prova di pressione
Par.9.1.7 Apparecchiatura per la prova di impulsi (*)
Par.9.1.10 Mandrino a chiave dinamometrica per prove di resistenza meccanica
ELENCO DELLE PROVE che il concessionario o il suo fornitore deve eseguire sulla produzione
marchiata in base all’articolo 5.5.02 del Regolamento per il rilascio della concessione d’uso dei
Marchi dell’IMQ
PROVE PERIODICHE
Si consiglia almeno le prove sullo 0,2% di componenti per lotto di produzione con un minimo di 2
pezzi per lotto.
1) Controllo dimensionale
2) Marcatura (par. 9.3)
3) Prova di impulsi Par.9.1.7 (*)
4) Prova di tenuta alla pressione (par. 9.1.8)
5) Prova di resisistenza meccanica (par.9.1.10)
(*) Per quanto riguarda le apparecchiature indicate ai par. 9.1.6 e 9.1.7, si specifica che queste
apparecchiature non sono ritenute indispensabili qualora il costruttore faccia eseguire le relative
prove sui propri prodotti presso laboratori specializzati.
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Allegato 2/598
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Allegato 3
Ditta A
Nome: ..............................................................................
Indirizzo: ............................................................................
Dichiariamo di far costruire i prodotti della seguente categoria:
.................................................................................................................................................
con il nostro marchio commerciale: .........................................................................................
da parte della Ditta B
Nome: ..............................................................................
Indirizzo: ............................................................................
Sappiamo che la ditta B ha richiesto l’uso del Marchio IMQ/CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA
IMQ/KEYMARK per questi prodotti conosciamo il Regolamento IMQ-CERTIFICAZIONE
PRODOTTO e ci impegnamo a rispettarlo, per quanto di nostra competenza. In particolare ci
impegnamo:
- (art. 5.3) ... ad evitare nel modo più assoluto che possano generarsi degli equivoci sulla nostra
pubblicità tra i nostri prodotti marchiati e quelli non marchiati;
- (art. 5.5.04)... a consentire ed agevolare, fino a sei mesi dopo la scadenza della concessione,
tutte le indagini che l’IMQ intende eseguire nell’ambito della nostra attività commerciale;
- (art. 5.5.05)... a distinguere in modo inequivocabile i nostri prodotti marchiati da quelli non
certificati, sui cataloghi o listini nonché a non riportare su questi e sulla propaganda in genere dati
tali da poter trarre in inganno l'acquirente;
- (art. 6.1.01 e 6.1.04)... a consentire agli ispettori dell’IMQ l’entrata nei nostri magazzini in
qualsiasi momento durante l'orario di lavoro e a permettere il prelievo a scopo di controllo, a titolo
gratuito, di prodotti marchiati o di loro parti in misura strettamente necessaria.
Siamo d’accordo che la concessione d’uso del certificato venga rilasciata direttamente alla
ditta B e che i nostri prodotti compaiano sull’elenco pubblicato dall’IMQ sotto il nome della
ditta B con l’indicazione del nostro nome commerciale.
Timbro e firma (*)
Data, ......................
------------(*) Ditta A
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Allegato 3
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Allegato 4
Ditta A
Nome: ..............................................................................
Indirizzo: ............................................................................
Dichiariamo di costruire i prodotti della seguente categoria:
........................................................................................................................................……
con il marchio commerciale: ...................................................................................................
della Ditta B
Nome: ..............................................................................
Indirizzo: ............................................................................
Sappiamo che la ditta B ha richiesto l’uso del marchio IMQ/CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA
IMQ/KEYMARK per questi prodotti conosciamo il Regolamento IMQ-CERTIFICAZIONE
PRODOTTO e ci impegnamo a rispettarlo, per quanto di nostra competenza. In particolare ci
impegnamo:
- (art. 3.2.01)... a consentire l’effettuazione di un sopralluogo presso di noi da parte dell’IMQ con
lo scopo di verificare se disponiamo di quei mezzi di produzione, di prova o verifica (personale,
impianti ed apparecchiature), prescritti al par. 2.4;
- (art. 5.5.01)... a fabbricare il prodotto oggetto di ogni singola approvazione conformemente al
prototipo approvato e, se intendessimo apportare modifiche al prodotto certificato, a
comunicarle e illustrarle preventivamente all’IMQ il quale può richiedere la ripetizione di tutte le
prove di ammissione o parte di esse, a nostro carico; in tal caso l’IMQ avrà la facoltà di
richiedere che sia cambiato il riferimento di tipo o numero di modello;
- (art. 5.5.02)... a controllare periodicamente e con prove sistematiche il prodotto posto sul
mercato in modo da garantire la sua costante conformità; a tale scopo le attrezzature di verifica
e di prova verranno mantenute nella necessaria efficienza. Resta inteso che siamo disposti a
eseguire le prove che la Commissione Tecnica del settore può eventualmente richiedere.
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- Marzo 2002 -
Allegato 4
Foglio 1 di 2
Allegato 4
- (art. 6.1.01)... a far sì che i nostri magazzini e laboratori siano aperti agli ispettori dell’IMQ che si
possono presentare - anche senza preavviso - in qualsiasi momento durante l’orario di lavoro.
- (art.6.1.02)... a tener conto che gli ispettori dell’IMQ hanno la facoltà di procedere a tutte le
verifiche che ritengono utili per controllare se da parte nostra vengono osservati gli impegni
assunti, e in particolare prendere visione ed eventualmente nota dei risultati delle prove
eseguite secondo quanto disposto al paragrafo 5.5.02;
- (art. 6.1.03)... a tener conto del fatto che, allo scopo di effettuare prove particolari presso i nostri
laboratori o presso i laboratori dell’IMQ, gli ispettori hanno il diritto di prelevare, presso i nostri
stabilimenti o magazzini, a titolo gratuito per campionamento, quantità del prodotto o di sue parti
in misura strettamente necessaria;
- (art. 6.1.04)... a mettere l’IMQ in grado di effettuare il prelievo di tali campioni;
- (art. 6.1.05)... a recapitare eventualmente all’IMQ, a richiesta dell’ispettore, tali campioni a titolo
gratuito, prendendo tutte le precauzioni affinché arrivino in buono stato.
Timbro e firma (*)
Data, ......................
------------(*) Ditta A
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Allegato 4
Foglio 2 di 2
Allegato 5
Ditta A
Nome: ..............................................................................
Indirizzo: ............................................................................
Dichiariamo di costruire i prodotti della seguente categoria:
.................................................................................................................................................
con il nostro marchio commerciale: .........................................................................................
che vengono commercializzati
dalla Ditta B
Nome: ..............................................................................
Indirizzo: ............................................................................
Sappiamo che la ditta B ha richiesto l’uso del marchio IMQ/CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA
IMQ/KEYMARK per questi prodotti conosciamo il Regolamento IMQ-CERTIFICAZIONE
PRODOTTO e ci impegnamo a rispettarlo, per quanto di nostra competenza. In particolare ci
impegnamo:
- (art. 3.2.01)... a consentire l’effettuazione di un sopralluogo presso di noi da parte dell’IMQ con
lo scopo di verificare se disponiamo di quei mezzi di produzione, di prova o verifica (personale,
impianti ed apparecchiature), prescritti al par. 2.4;
- (art. 5.5.01)... a fabbricare il prodotto oggetto di ogni singola approvazione conformemente al
prototipo approvato e, se intendessimo apportare modifiche al prodotto ammesso al certificato,
a comunicarle e illustrarle preventivamente all’IMQ il quale può richiedere la ripetizione di tutte
le prove di ammissione o parte di esse, a nostro carico; in tal caso l’IMQ avrà la facoltà di
richiedere che sia cambiato il riferimento di tipo o numero di modello;
- (art. 5.5.02)... a controllare periodicamente e con prove sistematiche il prodotto posto sul
mercato in modo da garantire la sua costante conformità; a tale scopo le attrezzature di verifica
e di prova verranno mantenute nella necessaria efficienza. Resta inteso che siamo disposti a
eseguire le prove che la Commissione Tecnica del settore può eventualmente richiedere.
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Allegato 5
Foglio 1 di 2
Allegato 5
- (art. 6.1.01)... a far sì che i nostri magazzini e laboratori siano aperti agli ispettori dell’IMQ che si
possono presentare - anche senza preavviso - in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro.
- (art. 6.1.02)... a tener conto che gli ispettori dell’IMQ hanno la facoltà di procedere a tutte le
verifiche che ritengono utili per controllare se da parte nostra vengono osservati gli impegni
assunti, e in particolare prendere visione ed eventualmente nota dei risultati delle prove
eseguite secondo quanto disposto al paragrafo 5.5.02;
- (art. 6.1.03)... a tener conto del fatto che, allo scopo di effettuare prove particolari presso i nostri
laboratori o presso i laboratori dell’IMQ, gli ispettori hanno il diritto di prelevare, presso i nostri
stabilimenti o magazzini, a titolo gratuito per campionamento, quantità del prodotto o di sue parti
in misura strettamente necessaria;
- (art. 6.1.04)... a mettere l’IMQ in grado di effettuare il prelievo di tali campioni;
- (art. 6.1.05)... a recapitare eventualmente all’IMQ, a richiesta dell’ispettore, tali campioni a titolo
gratuito, prendendo tutte le precauzioni affinché arrivino in buono stato.
Ci impegnamo inoltre a distinguere il prodotto certificato, commercializzato dalla ditta B, da quello
non certificato di nostra produzione.
Timbro e firma (*)
Data, ..................
------------(*) Ditta A
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Allegato 5
Foglio 2 di 2
ACCETTAZIONE
Il Richiedente dichiara di avere attentamente letto e di approvare il
"Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" e le relative Prescrizioni
Particolari per il settore "Apparecchi utilizzatori elettrici e Prodotti vari",
che si intendono parti integranti del Regolamento stesso.
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di IMQ S.p.A. in
data 27 marzo 2002, di cui fanno parte integrante le Prescrizioni Particolari
del novembre 2003.
Data:
Firma del legale rappresentante* e Timbro:
* Firma per esteso e leggibile
Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod.Civ. il
Richiedente approva espressamente gli artt. n. 5 (Diritti e doveri del
concessionario), 6 (Controllo permanente dell'uso del Marchio), 7 (Rinuncia
o revoca della concessione d'uso del Marchio), 8 (Variazione del
Regolamento o delle norme specifiche di riferimento), 9 (Tariffe), 10 (Uso
scorretto del Marchio) e 11 (Ricorsi) del Regolamento e gli artt. n. 5 (Diritti
e doveri del concessionario) e 6 (Controllo permanente dell'uso del
Marchio) delle Prescrizioni Particolari.
Data:
Firma del legale rappresentante* e Timbro:
* Firma per esteso e leggibile
Il presente fascicolo è costituito da 41 pagine