La previdenza personale in breve - opuscolo

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La previdenza personale in breve - opuscolo
Entusiasmo?
«Helvetia – un posto dove lavorare,
che lascia spazio per vivere.»
Jasmin Blumer | Finanze Svizzera
La previdenza del personale in breve.
Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo fianco.
La Sua Assicurazione svizzera.
Sommario.
1
1.1 1.1.1
1.1.2
1.1.3
La nostra previdenza del personale –
l’essenziale in breve
Chi risulta assicurato?
Salario determinante (Cassa pensione)
Deduzione di coordinamento
(Cassa pensione)
Salario assicurato (Cassa pensione)
2
2.1 2.1.1
Cassa Pensione
Finanziamento
Scelta del piano di risparmio per
la Cassa pensione
3
3.1 3.2 3.3 Cassa complementare
Salario assicurato per l’assicurazione
di risparmio (prestazioni di vecchiaia)
Salario assicurato per l’assicurazione
di rischio
Finanziamento
4
Cassa pensione e Cassa
complementare
4.1
Conto di vecchiaia
4.1.1 Di quali elementi è composto il vostro
avere di vecchiaia?
4.1.2 Come viene remunerato il vostro avere
di vecchiaia?
4.2Entrata
4.2.1 Che cosa succede quando iniziate
a lavorare per l’Helvetia?
4.2.2 Che cosa succede se la vostra prestazione
di libero passaggio supera la somma
occorrente per il riscatto?
4.3
Riscatto facoltativo
4.3.1 Quando potete procedere a un riscatto?
4.3.2 Come dovete procedere se intendete
effettuare un riscatto?
4.4
Prestazioni di vecchiaia
4.4.1 A quali prestazioni avete diritto?
4.4.2 Opzione di capitale al momento
del pensionamento
4.4.3 Rendita per i figli
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
4.5
Prestazioni in caso d’invalidità
4.5.1 Rendita per i figli
4.6
Prestazioni in caso di decesso
4.6.1 Rendita per coniuge
4.6.2 Rendita per partner convivente
4.6.3 Rendita per orfani
4.6.4 Capitale in caso di decesso
4.7Uscita
4.7.1 Che cosa succede quando lasciate
l’Helvetia?
4.7.2 Come si calcola la prestazione di
libero passaggio? 4.8
Prelievo anticipato/costituzione in pegno
per l’acquisto di proprietà d’abitazione
4.8.1 Prelievo anticipato
4.8.2 Costituzione in pegno
4.8.3Procedimento
4.9Organizzazione/informazione
4.9.1 Quali sono i compiti del servizio
Investimenti?
4.9.2 Come ottenete le informazioni utili?
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11
11
11
11
5
14
ABC della previdenza del personale
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13
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7
7
7
7
Per un maggiore approfondimento di determinate tema­
tiche rimandiamo ai relativi regolamenti, che favorite
richiedere presso il servizio Gestione della previdenza
del personale a San Gallo e Basilea e che trovate ugual­
mente su Intranet. Il capitolo «ABC della previdenza del
personale» è finalizzato a fornirvi le spiegazioni dei
principali termini tecnici utilizzati.
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3
La nostra previdenza del personale –
l’essenziale in breve.
La Cassa pensione e la Cassa complementare dell’Helvetia
Assicurazioni sono fondazioni autonome, che assicurano
le prestazioni di vecchiaia con primato dei contributi, non­
ché le prestazioni di rischio con primato delle prestazioni.
Il bonifico variabile (Gesy Plus) dei collaboratori del Servi­
zio interno (gruppi di funzioni 1 a 4) risulta assicurato nella
Cassa pensione, quello dei collaboratori del Servizio inter­
no (gruppi di funzioni 5 a 9, membri del Comitato direttivo
inclusi) risulta assicurato nella Cassa complementare. Per
i quadri dirigenti del Servizio esterno, la differenza tra il
salario determinante e il salario assicurato nella Cassa
pensione – al massimo comunque fino a concorrenza del
doppio importo della rendita massima di vecchiaia AVS –
risulta assicurato nella Cassa complementare.
Le assicurazioni LPP regolano, sulla base di contratti col­
lettivi, la previdenza di gruppi specifici di collaboratori
(portinai non professionali, intermediari non professionali,
personale ausiliario, praticanti, ecc.).
1.1 Chi risulta assicurato?
Sono assicurati
◾ i collaboratori che hanno compiuto il 17° anno d’età e
◾ con un grado d’occupazione minimo del 20% e
◾ con un contratto di lavoro concluso per una durata
superiore ai 3 mesi;
◾ nonché i beneficiari di rendite di vecchiaia,
d’invalidità, per coniuge, per partner convivente,
per orfani e per figli.
1.1.1Salario determinante (Cassa pensione)
Servizio interno
Servizio esterno
Salario annuo base convenuto
sottoposto al premio AVS.
alore medio del guadagno
V
complessivo, sottoposto al premio
AVS, relativo ai 3 anni prece­
denti.
1.1.2 Deduzione di coordinamento
(Cassa pensione)
◾ 1⁄ 3 del salario determinante, al massimo 7⁄ 8 della rendita
massima di vecchiaia AVS.
◾Impiegati a tempo parziale e collaboratori con
un’incapacità di guadagno parziale: conformemente
al grado d’occupazione o al grado della capacità di
guadagno.
1.1.3 Salario assicurato (Cassa pensione)
Salario determinante (fino a concorrenza dell’importo
della rendita massima di vecchiaia AVS moltiplicato per 10),
diminuito dell’importo della deduzione di coordinamento.
(SE: media 3 anni)
Cassa pensione
salario assicurato
Deduzione di coordinamento
SI:
GF 1 a 4
SE:consulenti
4
Salario base
Guadagno complessivo
Cassa complementare
+ quote ecced.
salario base
La previdenza del personale dell’Helvetia Assicurazioni ­in
Svizzera è formata da:
◾ cassa pensione dell’Helvetia Assicurazioni
◾ cassa complementare dell’Helvetia Assicurazioni
◾assicurazioni LPP
Salario var.
1
SI:
GF 5 a 9 e CD
SE:
quadri dirigenti
2
Cassa Pensione.
2.1Finanziamento
2.1.1 Scelta del piano di risparmio per
la Cassa pensione
Avete la possibilità di determinare personalmente
l’ammontare dei vostri contributi di risparmio nell’ambito
dei due piani di risparmio «Standard» e «Standard plus».
Indipendentemente dal piano di risparmio scelto, il datore
di lavoro versa i propri contributi specificati nella tabella
seguente.
Se optate per il piano di risparmio «Standard plus»,
aumen­teranno di conseguenza i vostri contributi, le pre­
stazioni di vecchiaia nonché le possibilità di effettuare dei
riscatti facoltativi.
Il piano di risparmio può essere cambiato annualmente,
sempre per l’1 gennaio dell’anno seguente.
L’obiettivo delle prestazioni ammonta al 60% circa (piano
di risparmio «Standard») e al 75% circa (piano di rispar­
mio «Standard plus») dell’ultimo salario assicurato.
Tabella dei contributi
Il vostro contributo
(piano «Standard»)
Età
Contributo
di risparmio
Fino a
25 anni
Contributo datore di lavoro
(indipendentemente dal piano
di risparmio)
Il vostro contributo
(piano «Standard plus»)
Contributo
di rischio
Totale
1.0%
1.0%
Contributo
di risparmio
Contributo
di rischio
Totale
1.0%
1.0%
Contributo
di risparmio
Contributo
di rischio
Totale
2.0%
2.0%
25 – 34
5.0%
1.5%
6.5%
8.0%
1.5%
9.5%
8.0%
2.0%
10.0%
35 – 44
6.0%
1.5%
7.5%
9.0%
1.5%
10.5%
9.0%
2.0%
11.0%
45 – 54
7.5%
1.5%
9.0%
11.5%
1.5%
13.0%
11.5%
2.0%
13.5%
55 – 65
8.5%
1.5%
10.0%
15.5%
1.5%
17.0%
15.5%
2.0%
17.5%
5
3
Cassa complementare.
I collaboratori (gruppi di funzioni 5 a 9) del Servizio
­interno, i membri del Comitato direttivo nonché i quadri
dirigenti del Servizio esterno, oltre ad essere assicurati nella
Cassa pensione, risultano ugualmente assicurati nella
Cassa complementare.
3.1 Salario assicurato per l’assicurazione
di risparmio (prestazioni di vecchiaia)
Servizio interno: Bonifico variabile, corrisposto per l’anno
precedente, cui si aggiunge la parte del salario determi­
nante della Cassa pensione, che supera l’importo della
rendita massima di vecchiaia AVS moltiplicato per 10,
fino a concorrenza dell’importo della rendita massima di
vecchiaia AVS moltiplicato per 20.
3.2 Salario assicurato per
l’assicurazione di rischio
Con un grado d’occupazione del 100%:
Servizio interno:
Servizio esterno
ifferenza tra il salario determi­
D
nante della Cassa pensione e il
80% del bonifico variabile massi­ salario assi­curato nella Cassa
pensione, fino a concorrenza
mo possibile.
del doppio importo della rendita
mas­sima di vecchiaia AVS.
3.3Finanziamento
Il finanziamento della Cassa complementare avviene
­tramite i vostri contributi, i contributi del datore di lavoro,
nonché le somme di riscatto e gli interessi.
Servizio esterno: Differenza tra il salario determinante
della Cassa pensione e il salario assicurato nella Cassa
pensione, fino a concorrenza del doppio importo della
rendita massima di vecchiaia AVS.
A quanto ammontano i vostri contributi?
Contributi di risparmio
Contributi di rischio
in % del salario assicurato per l’assicurazione di risparmio
in % del salario assicurato per l’assicurazione di rischio
Il vostro contributo di risparmio:
8%
Il contributo di rischio del 3% è interamente a carico del datore
di lavoro.
6
Datore di lavoro:
10%
4
Cassa pensione e Cassa complementare.
4.1
Conto di vecchiaia
4.1.1Di quali elementi è composto il vostro
avere di vecchiaia?
Al vostro conto di vecchiaia sono accreditati
◾ i vostri contributi annuali di risparmio e quelli del
datore di lavoro;
◾ le prestazioni di libero passaggio apportate risultanti
da istituti di previdenza di datori di lavoro precedenti;
◾ eventuali somme di riscatto;
◾gli interessi.
La somma degli elementi summenzionati corrisponde al
vostro avere di vecchiaia.
4.1.2 Come viene remunerato il vostro avere
di vecchiaia?
Il tasso d’interesse applicabile all’avere di vecchiaia è fis­
sato annualmente dal Consiglio di fondazione ed è spe­
cificato nel certificato di previdenza. Gli interessi sono
calcolati sulla base dello stato del conto di vecchiaia alla
fine dell’anno precedente. La remunerazione delle pres­
tazioni di libero passaggio apportate e delle somme di
riscatto avviene nell’anno in questione pro rata temporis
(a decorrere dalla data di valuta).
4.2Entrata
4.2.1Che cosa succede quando iniziate a
lavorare per l’Helvetia?
Prima di iniziare a lavorare per l’Helvetia favorite verifi­
care i punti seguenti:
◾Avete scelto il piano di risparmio («Standard»
o «Standard plus») e avete restituito alla Cassa
pensione il formulario «Scelta del piano di
risparmio», debitamente compilato?
◾ Avete consegnato all’istituto di previdenza del vostro
datore di lavoro precedente la polizza di versamento
(che avete ricevuto unitamente al contratto di lavoro)
per il versamento della pres­tazione di libero passaggio?
◾Avete inviato alla nostra Cassa pensione la copia del
conteggio d’uscita dell’istituto di previdenza del vostro
datore di lavoro precedente?
Tutte le prestazioni di libero passaggio degli istituti di pre­
videnza dei vostri datori di lavoro precedenti (compreso
conto/polizza di libero passaggio) vanno trasferite alla
nostra Cassa pensione (che all’occorrenza vi consegne­
rà ulteriori polizze di versamento). Se la prestazione di
libero passaggio non è sufficiente per il riscatto completo,
a determinate condizioni avete la possibilità di versare
l’intero importo mancante, o parte dello stesso, tramite un
pagamento unico o dei pagamenti rateali.
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4.2.2Che cosa succede se la vostra pre­­stazione
di libero passaggio supera la somma
occorrente per il riscatto?
Se siete assicurati unicamente nella Cassa
pensione
(gruppi di funzioni 1 a 4 nonché consulenti
del Servizio esterno)
Se la prestazione di libero passaggio supera la somma
occorrente per il riscatto completo nella Cassa pensione, la
parte eccedente può essere lasciata nella Cassa pensione
oppure versata, entro 3 mesi, su una polizza di libero
passaggio.
Se siete assicurati sia nella Cassa pensione
sia nella Cassa complementare
(gruppi di funzioni 5 a 9, membri del Comitato direttivo,
quadri dirigenti del Servizio esterno)
Se la prestazione di libero passaggio supera la somma
occorrente per il riscatto completo nella Cassa pensione,
la parte eccedente è automaticamente trasferita alla Cassa
complementare. Dopo l’avvenuto riscatto completo nella
Cassa complementare, la parte eccedente può essere la­
sciata nella Cassa complementare oppure versata, entro
3 mesi, su una polizza di libero passaggio.
4.3
Riscatto facoltativo
4.3.1 Quando potete procedere a un riscatto?
omma di riscatto massima possibile
S
Dopo l’avvenuto trasferimento della prestazione di libero
passaggio risultante dall’istituto di previdenza del datore
di lavoro precedente, avete la possibilità di aumentare le
vostre prestazioni di vecchiaia, procedendo al versamen­
to di una o più somme di riscatto supplementari – fino a
concorrenza della somma di riscatto massima possibile;
quest’ultima risulta specificata nel certificato di previden­
za. Da questa somma di riscatto massima possibile vanno
dedotti eventuali averi di previdenza supplementari su
polizze o conti di libero passaggio. Tali riscatti possono
essere effettuati una volta all’anno. Prima di procedere a
un riscatto vanno rimborsati eventuali prelievi anticipati
per l’acquisto di proprietà d’abitazione.
8
4.3.2Come dovete procedere se intendete
effettuare un riscatto?
Favorite contattare lo specialista in materia della Cassa pensione, che vi comunicherà volentieri la vostra attuale som­
ma di riscatto massima possibile (che varia giornalmente).
Vogliate inoltrare alla Cassa pensione il formulario «Pro­
posta di riscatto» o «Apertura di un conto PA», debitamen­
te compilato e firmato (trovate questi formulari su Intranet).
Attenzione: nei tre anni seguenti il riscatto, l’avere di
­vecchiaia riscattato non può essere nuovamente riscosso
quale capitale risultante dalla Cassa pensione. Inoltre siete
responsabili personalmente di chiarire in che misura le
somme di riscatto sono fiscalmente deducibili.
Conto PA (conto per il pensionamento anticipato)
Quali sono le premesse per l’apertura di un conto PA?
◾Avete compiuto il 40° anno d’età.
◾ Avete riscattato completamente le prestazioni di
vecchiaia nella Cassa pensione.
◾Avete interamente rimborsato eventuali prelievi anti­
cipati per l’acquisto o l’ammortamento di proprietà
d’abitazione.
Quali sono le finalità d’impiego di un conto PA?
L’avere del conto PA può essere finalizzato al finanzia­
mento del pensionamento anticipato
◾aumento della rendita di vecchiaia;
◾ finanziamento di una rendita temporanea;
◾ versamento di un capitale.
4.4 Prestazioni di vecchiaia
Avete l’opportunità di pianificare in modo flessibile il
­vostro pensionamento (potete infatti andare in pensione
al più presto all’età di 58 e al più tardi all’età di 70 anni).
Il vostro pensionamento può essere completo o parziale
(con riduzioni del grado d’occupazione minime del 20%).
Vogliate contattare tempestivamente la Cassa pensione e
notificare il vostro pensionamento (parziale) almeno 6 mesi
prima del relativo termine previsto.
4.4.1 A quali prestazioni avete diritto?
Al momento del pensionamento ordinario
Le donne e gli uomini raggiungono l’età del pensionamen­
to ordinario il primo giorno del mese seguente il compi­
mento del 65° anno d’età.
La rendita di vecchiaia vitalizia ammonta al 5.9 % (tasso
di conversione) dell’avere di vecchiaia accumulato fino a
quel momento.
In caso di pensionamento anticipato
La rendita di vecchiaia, esigibile in caso di pensionamento
anticipato, si calcola applicando all’avere di vecchiaia
accumulato, aumentato degli accrediti di vecchiaia rela­
tivi agli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età del
pensionamento ordinario, il tasso di conversione corri­
spondente seguente:
Anno d’età compiuto
Tasso di conversione
64
5.78%
63
5.66%
62
5.54%
61
5.42%
60
5.30%
59
5.18%
58
5.06%
Per il periodo dal pensionamento anticipato fino al raggiun­gimento dell’età del pensionamento AVS potete optare
per una rendita temporanea, di un importo massimo pari
a quello della rendita intera di vecchiaia AVS. In que­
sto caso, l’avere di vecchiaia – e la rendita di vecchiaia
che ne risulta – viene ridotto di conseguenza dell’importo
occor­rente per il finanziamento di tale rendita temporanea.
Al momento del pensionamento anticipato potete proce­
dere al versamento di una somma di riscatto fino a concor­
renza dell’importo della rendita di vecchiaia, cui avreste
diritto al raggiungimento dell’età del pensionamento ordi­
nario.
Nella misura in cui avete effettuato dei versamenti su un
conto PA, potete riscuotere l’avere in questione sotto forma
di capitale, oppure finalizzarlo all’aumento della rendita
di vecchiaia ridotta e/o all’aumento della rendita tempo­
ranea.
Prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il
raggiungimento dell’età del pensionamento
ordinario
Con il consenso del datore di lavoro potete proseguire
il rapporto di lavoro dopo avere raggiunto l’età del pen­
sionamento ordinario di 65 anni (al massimo, comunque,
fino al compimento del 70° anno d’età). In questo caso,
all’avere di vecchiaia accumulato è applicabile il tasso di
conversione seguente:
Anno d’età compiuto
Tasso di conversione
66
6.02%
67
6.14%
68
6.26%
69
6.38%
70
6.50%
Per il periodo dal 65° anno d’età compiuto fino al momento
del pensionamento effettivo non vengono più riscossi con­
tributi.
4.4.2 Opzione di capitale al momento
del pensionamento
Potete riscuotere sotto forma di liquidazione unica in
­capitale un importo massimo fino a concorrenza del 100%
del vostro avere di vecchiaia accumulato. Una r­elativa
dichiarazione va inoltrata al più tardi 3 mesi prima
­
dell’inizio del versamento della rendita di vecchiaia.
Per fare valere il diritto all’opzione di capitale è inoltre
richiesto il consenso scritto del coniuge (per le persone
coniugate) o del partner convivente registrato (in caso di
unione domestica registrata). La firma deve essere auten­
ticata (da un notaio, dal servizio competente del comune
di domicilio o dalla persona specialmente incaricata
dell’Helvetia Assicurazioni).
Per ulteriori informazioni dettagliate utili in merito riman­
diamo all’opuscolo «Pensionamento – quello che volete
sapere.» (che trovate su Intranet o che potete richiedere
presso il servizio Gestione della previdenza del personale).
4.4.3 Rendita per i figli
Al momento del pensionamento avete dei figli di età inferio­re ai 25 anni, che non hanno ancora concluso la propria
formazione professionale? Allora avete diritto a rendite
per figli di pensionati, di un importo pari al 10% della
rendita di vecchiaia.
9
Per i figli, nati dopo il vostro pensionamento, non è acqui­
sito alcun diritto a una rendita per figli di pensionati.
4.5 Prestazioni in caso d’invalidità
In caso di incapacità lavorativa avete diritto alla continua­
zione del pagamento del salario da parte del datore di
lavoro per una durata massima di 180 giorni (nei primi 5
anni di servizio) e di 365 giorni (a partire dal 6° anno di
servizio). Successivamente avete diritto a indennità gior­
naliere, corrisposte durante un periodo massimo di 730
giorni a decorrere dall’inizio dell’incapacità lavorativa.
Dopo la scadenza del periodo di continuazione del pa­
gamento del salario, i vostri contributi e quelli del da­
tore di lavoro sono versati dalla Cassa pensione/Cassa
complementare e accreditati al vostro conto di vecchiaia
(liberazione dal pagamento dei premi).
Se l’incapacità lavorativa sussiste dopo la scadenza dei
suddetti 730 giorni e, di conseguenza, vi viene corrisposta
una rendita d’invalidità dell’Assicurazione federale per
l’invalidità (AI), avete diritto a una rendita temporanea
d’invalidità della Cassa pensione/Cassa complementare,
conformemente alla tabella seguente. Con un’incapacità
di guadagno totale, la rendita temporanea d’invalidità
ammonta al 60% del salario assicurato.
Grado d’invalidità
Diritto alla rendita (in fra­
zione di una rendita intera)
Minimo 40%
Conformemente al grado
d’invalidità
Minimo 50%
Mezza rendita
Minimo 60%
Tre quarti di rendita
Minimo 70%
Rendita intera
Al raggiungimento dell’età del pensionamento ordinario
di 65 anni, alla rendita temporanea d’invalidità subentra
la rendita di vecchiaia, il cui ammontare è determinato in
funzione dell’avere di vecchiaia accumulato anche dopo
il sopraggiungere del caso d’invalidità, moltiplicato per
5.9% (tasso di conversione).
10
4.5.1 Rendita per i figli
Avete dei figli di età inferiore ai 25 anni, che non hanno
ancora concluso la propria formazione professionale?
­Allora avete diritto a rendite per figli di invalidi, di un
importo pari al 10% della rendita d’invalidità.
Le suddette rendite per figli di invalidi non risultano assi­
curate nella Cassa complementare.
4.6
Prestazioni in caso di decesso
4.6.1 Rendita per coniuge
In caso di decesso, il vostro coniuge o il vostro partner
convivente registrato superstite ha diritto a una rendita per
coniuge, corrisposta a vita.
◾ In caso di decesso di un collaboratore attivo, il diritto
alla rendita per coniuge inizia a decorrere dalla sca­
denza del periodo del versamento del salario dopo il
decesso. Se il coniuge superstite è di almeno 10 anni
più giovane del collaboratore defunto, la rendita per
­coniuge è ridotta del 3% per ogni anno intero che
­supera i suddetti 10 anni. La rendita ammonta al 36%
del salario assicurato o al 60% della rendita d’invalidità
assicurata. Se il valore attuale della rendita per coniuge
risulta inferiore all’avere di vecchiaia accumulato, la dif­
ferenza è corrisposta a titolo di capitale supplementare
in caso di decesso. Il coniuge superstite di una collabo­
ratrice attiva o di un collaboratore attivo può chiedere
il pagamento di una liquidazione unica in capitale al
posto della rendita per coniuge.
◾ In caso di decesso di un beneficiario di una rendita
di vecchiaia o d’invalidità, la rendita per coniuge –
di un importo pari a quello della rendita di vecchiaia
o d’invalidità in corso – continua ad essere versata
durante i primi 3 mesi seguenti la scadenza del mese
dell’avvenuto decesso. In seguito, la rendita per coniuge
ammonta al 60% della rendita di vecchiaia o d’invalidità
in corso.
◾ Il diritto alla rendita per coniuge si estingue in caso
di decesso del coniuge superstite o se quest’ultimo si
risposa.
4.6.2 Rendita per partner convivente
L’importo della rendita per partner convivente è identico a
quello della rendita per coniuge.
Alla rendita per partner convivente ha diritto il partner
superstite di una convivenza, se
◾quest’ultima è durata almeno cinque anni o
◾ i partner conviventi hanno figli comuni o
◾la convivenza è durata almeno due anni, i partner
conviventi non hanno figli comuni e il partner
defunto aveva provveduto in misura determinante
al sostentamento del partner superstite.
La richiesta di una rendita per partner convivente va inol­
trata al più tardi tre mesi dopo l’avvenuto decesso.
Il diritto alla rendita per partner convivente si estingue in
caso di decesso del partner superstite, se quest’ultimo si
sposa o se inizia un nuovo rapporto di convivenza.
4.6.3 Rendita per orfani
Ai figli aventi diritto spetta una rendita per orfani.
◾In caso di decesso di un collaboratore attivo,
la rendita per orfani ammonta al 12% del salario
assicurato.
◾ In caso di decesso di un beneficiario di una rendita
di vecchiaia o d’invalidità, la rendita per orfani
ammonta al 20% della rendita di vecchiaia o
d’invalidità in corso.
◾Per orfani di entrambi i genitori, l’importo della
rendita è raddoppiato.
Le suddette rendite per orfani non risultano assicurate nella
Cassa complementare.
4.7Uscita
4.7.1 Che cosa succede quando lasciate
l’Helvetia?
Lo scioglimento del vostro rapporto di lavoro con l’Helvetia
comporta di conseguenza l’uscita dalla Cassa pensione/
Cassa complementare.
La prestazione di libero passaggio esigibile è versata
all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se
non entrate in un nuovo istituto di previdenza, siete tenuti
a inoltrare alla Cassa pensione una richiesta d’apertura di
un conto o di una polizza di libero passaggio.
Se, dopo la scadenza del termine previsto di sei mesi (a
decorrere dallo scioglimento del rapporto di lavoro), la
Cassa pensione non è in possesso della suddetta richiesta,
la prestazione di libero passaggio viene versata su un con­
to di libero passaggio della Fondazione Istituto collettore
LPP a Zurigo. Potete chiedere il pagamento in contanti
della prestazione di libero passaggio – con riserva delle
disposizioni in materia contemplate negli accordi interna­
zionali – unicamente nei tre casi seguenti:
◾se lasciate definitivamente la Svizzera*
◾ se iniziate un’attività lucrativa indipendente e non
siete più soggetti alla previdenza professionale obbli­
gatoria
◾se l’importo della prestazione di libero passaggio è
inferiore all’importo annuo dei vostri contributi
*In virtù di trattati internazionali in materia, al pagamento in contanti della
prestazione di libero passaggio in determinati Paesi sono applicabili delle
clausole restrittive.
Un pagamento in contanti della prestazione di libero pas­
saggio richiede imperativamente il consenso scritto del
4.6.4 Capitale in caso di decesso
­coniuge (per le persone coniugate) o del partner convi­
In caso di decesso prima del raggiungimento dell’età­ vente registrato (in caso di unione domestica registrata).
del pensionamento, è esigibile un capitale in caso di de­ La firma deve essere autenticata!
cesso, nella misura in cui non è acquisito alcun diritto a
una rendita per coniuge o per partner convivente.
4.7.2Come si calcola la prestazione di
libero passaggio?
Il capitale in caso di decesso ammonta al 100% dell’avere La prestazione di libero passaggio corrisponde all’avere di
di vecchiaia accumulato fino al momento del decesso.
vecchiaia accumulato fino al momento dell’uscita (risultano
garantite le prestazioni minime legali ai sensi della LPP),
cui si aggiunge l’avere di un eventuale conto PA.
11
4.8Prelievo anticipato/costituzione in pegno
per l’acquisto di proprietà d’abitazione
4.8.1 Prelievo anticipato
In virtù dell’Ordinanza sulla promozione della proprietà
d’abitazioni mediante i fondi della previdenza profes­
sionale (OPPA) avete la possibilità di prelevare anticipa­
tamente una parte dell’avere di vecchiaia per l’acquisto
o per l’ammortamento della proprietà di un’abitazione
ad uso proprio, a condizione che siate proprietari uni­
ci, comproprietari o proprietari comuni (con il coniuge/
partner convivente registrato). Al riguardo, i fondi della
previdenza professionale possono essere impiegati esclu­
sivamente per
◾l’acquisto o la costruzione di una casa unifamiliare o
di un appartamento in condominio;
◾ l’ammortamento/il rimborso di prestiti ipotecari;
◾l’acquisto di quote di partecipazione a una coopera­
tiva di costruzione di abitazioni o di partecipazioni
analoghe.
Questi fondi non possono invece essere impiegati per case
o appartamenti di vacanze né per abitazioni secondarie.
Importo
minimo
CHF 20 000
Importo
massimo
Fino all’età di 50 anni potete prelevare un importo
fino a concorrenza della prestazione di libero
passaggio attuale; dopo il compimento del 50°
anno d’età potete prelevare un importo fino a
concorrenza della prestazione di libero passaggio
all’età di 50 anni, oppure fino a concorrenza della
metà della prestazione di libero passaggio attuale
(al riguardo è applicabile l’importo più elevato).
Scadenze
Un prelievo anticipato può essere chiesto ogni
5 anni.
Conseguenze
Un prelievo anticipato comporta una riduzione
corrispondente dell’avere di vecchiaia; la copertura
dei rischi decesso e invalidità resta invariata.
Trattamento
fiscale
Il prelievo anticipato è immediatamente imponibile
come capitale risultante dalla previdenza.
Registro
fondiario
In vista della garanzia dello scopo della previdenza,
l’istituto di previdenza predispone una menzione
nel registro fondiario concernente la restrizione del
diritto d’alienazione.
12
Diritto di
rimborso
L’importo prelevato può essere rimborsato a
titolo facoltativo (importo minimo CHF 20 000). In
questo caso vengono restituite le imposte pagate al
momento del prelievo anticipato (senza interessi);
una relativa richiesta va inoltrata entro 3 anni dal
rimborso in questione. Quest’ultimo non è deduci­
bile dal reddito imponibile. Un rimborso è possibile
fino a 3 anni prima del pensionamento.
Obbligo di
rimborso
Se vendete la proprietà d’abitazione, oppure se
concedete a terzi dei diritti sulla stessa (diritto
d’usufrutto), siete tenuti a rimborsare all’istituto di
previdenza l’importo prelevato.
4.8.2 Costituzione in pegno
Invece di procedere a un prelievo anticipato, avete la
possi­bilità di costituire in pegno – per l’acquisto della pro­
prietà di un’abitazione ad uso proprio – i vostri diritti a pre­
stazioni di previdenza (prestazioni di vecchiaia, in caso
d’invalidità o decesso) o un importo fino a concorrenza
della prestazione di libero passaggio. La costituzione in
pegno serve come garanzia (supplementare) per il capitale
di terzi. Per la costituzione in pegno non è previsto alcun
importo minimo; alla stessa sono però applicabili i mede­
simi importi massimi come al prelievo anticipato. In caso di
realizzazione del pegno (pignoramento di una prestazione
di previdenza) sono applicabili le stesse disposizioni come
per il prelievo anticipato.
4.8.3Procedimento
Siete eventualmente interessati a un prelievo anticipato o
a una costituzione in pegno? Non esitate a contattarci. Vi
offriremo volentieri una consulenza competente e perso­
nalizzata in materia. Per ulteriori informazioni dettagliate
utili in merito rimandiamo all’opuscolo «Promozione della
proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza
professionale (OPPA)» che trovate su Intranet o che potete
richiedere presso il servizio Gestione della previdenza del
personale.
4.9Organizzazione/informazione
La Cassa pensione e la Cassa complementare dell’Helvetia
Assicurazioni sono due fondazioni autonome, ciascuna
con un proprio Consiglio di fondazione e una propria
organizzazione.
Organo supremo
Rappresentanti
del datore
di lavoro
Composizione
Cassa pensione 5
5
Paritetica
Cassa
complementare
3
Paritetica
Consiglio di
fondazione
Rappresentanti
dei dipendenti
3
Quali sono i compiti del Consiglio di fondazione?
◾Emana i regolamenti in vista dell’attuazione della
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l’invalidità.
◾ È responsabile dell’applicazione delle disposizioni,
contemplate nei regolamenti, nonché del rispetto delle
leggi.
◾Designa un perito riconosciuto indipendente per
l’allestimento del bilancio attuariale annuo.
◾Designa l’ufficio di controllo per l’esame annuale
della gestione, della contabilità e dell’investimento
patrimoniale.
◾Emana il regolamento d’organizzazione,
d’investimento e di riserva nonché il regolamento di
liquidazione parziale.
4.9.2 Come ottenete le informazioni utili?
Ogni singola cassa vi rimette annualmente un certificato
individuale di previdenza, in cui è specificato l’ammontare
delle prestazioni assicurate e quello dei contributi, dedotti
dal salario per il relativo finanziamento, calcolati in funzio­
ne del vostro reddito alla data in questione.
Il team del servizio Gestione della previdenza del per­
sonale vi consegna i regolamenti in vigore della Cassa
pensione e della Cassa complementare.
Questi regolamenti, nonché tutti i formulari occorrenti,
come pure gli opuscoli con informazioni utili in materia, li
trovate anche su Intranet.
Il servizio Gestione della previdenza del personale provve­
de a comunicarvi prontamente le decisioni e i cambiamenti
importanti nonché a informarvi sull’andamento degli affari.
Se avete delle domande in merito alla vostra situazione
previdenziale personale, non esitate a contattare diretta­
mente gli specialisti in materia della Cassa pensione.
Quali sono i compiti del servizio Gestione
della previdenza del personale?
◾Esegue le decisioni prese dal Consiglio di
fondazione.
◾ Evade gli affari in corso.
◾Informa i membri della Cassa pensione e
della Cassa complementare, nonché i membri
dei consigli di fondazione.
4.9.1 Quali sono i compiti del servizio
Investimenti?
La strategia d’investimento è definita, separatamente per la
Cassa pensione e la Cassa complementare, dai rispettivi
consigli di fondazione su proposta del servizio Investimenti
dell’Helvetia ed è attuata in conformità alle disposizioni
legali nel quadro di un’analisi di Asset-liability. Il servizio
Investimenti redige dei rapporti trimestrali all’attenzione
del Consiglio di fondazione.
13
5
ABC della previdenza del personale.
Accrediti di vecchiaia
Contributi di risparmio annuali, versati dal membro attivo e dal datore di lavoro
Avere di vecchiaia
Somma dei contributi di risparmio, delle somme di riscatto, delle prestazioni di libero passaggio
apportate e degli interessi
Capitale in caso di decesso
Prestazione unica, corrisposta agli aventi diritto in caso di decesso di un membro attivo
Composizione paritetica
Ugual numero di rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro in seno al Consiglio di fondazione
Conto di libero passaggio
Conto bancario, cui può essere destinata la prestazione di libero passaggio per il mantenimento
della stessa
Conto di vecchiaia
Conto di risparmio individuale
Conto PA
Conto per il pensionamento anticipato
Deduzione di coordinamento
È l’importo che viene dedotto dal salario determinante in vista del calcolo del salario assicurato:
1⁄3 del salario determinante, al massimo 7⁄ 8 della rendita massima di vecchiaia AVS. Impiegati a
tempo parziale: il salario assicurato è determinato in funzione del grado d’occupazione
LPP
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
Membro
Collaboratore attivo (membro attivo) o beneficiario di una rendita d’invalidità o di una rendita di
vecchiaia
Polizza di libero passaggio
Polizza d’assicurazione, cui può essere destinata la prestazione di libero passaggio per il mantenimento
della stessa
Prestazione di libero passaggio
Importo, cui ha diritto il membro attivo all’uscita dall’istituto di previdenza. Per le casse con primato dei
contributi, corrisponde all’avere di vecchiaia accumulato
Primato dei contributi
Le prestazioni assicurate si basano sui contributi regolamentari. Le prestazioni sono determinate in
funzione dell’importo dei contributi versati, delle prestazioni di libero passaggio apportate, delle
somme di riscatto e degli interessi
Rendita massima di vecchiaia
AVS
Rendita massima di vecchiaia AVS all’anno
Salario assicurato (per la Cassa
pensione)
Salario annuo determinante (al massimo l’importo della rendita massima di vecchiaia AVS moltiplicato
per 10), diminuito della deduzione di coordinamento
Salario determinante
Servizio interno: salario annuo base sottoposto al premio AVS
Servizio esterno:valore medio del guadagno complessivo, sottoposto al premio AVS, relativo ai
tre anni civili precedenti
Tasso di conversione
Percentuale, fissata dal Consiglio federale. Il tasso di conversione è applicato all’avere di vecchiaia,
accumulato fino al raggiungimento dell’età del pensionamento, per il calcolo della rendita di vecchiaia
vitalizia corrispondente (avere di vecchiaia accumulato moltipli­cato per il tasso di conversione = rendita
annua di vecchiaia)
Versamento del salario dopo il
decesso
Nei 3 mesi seguenti quello dell’avvenuto decesso di un membro attivo è corrisposto agli aventi diritto
l’intero salario. Dopo la scadenza di questo periodo è acquisito il diritto a una rendita
14
Hanno carattere giuridicamente vincolante i regola­
menti completi della cassa pensione e complemen­
tare (in lingua tedesca) in questione.
12-4827 10.14
Entusiasmo? Il marchio siamo noi.
In occasione del nostro tradizionale evento per i colla­
boratori più di 2’000 dipendenti hanno preso posizione
per formare il triangolo Helvetia.
Cassa pensione e complementare di
Helvetia Assicurazioni
Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo
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St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea
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