ordine degli ingegneri della provincia di genova commissione
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA COMMISSIONE DIPENDENTI SEMINARIO DI STUDIO Direzione Lavori: panoramica dei principali adempimenti ing. Maurizio Francese Genova, 16 marzo 2011 1 Sommario 1. 2. 3. La figura del direttore dei lavori I profili di responsabilità Adempimenti e obblighi del D.L. 2 1. La figura del D.L. n Il DL è una figura centrale del processo costruttivo in quanto vengono demandate alle sue competenze tecniche e amministrative le attività di verifica della regolarità e buon andamento dei lavori nel vincolo del rispetto dei tempi e dei patti contrattuali, controllando la conformità delle opere al progetto (obiettivo: qualità, tempi e costi). n Negli appalti privati vige la facoltà di nomina ex Art. 1662 del Codice Civile “Il committente ha diritto a controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato” per cui, nel caso specifico, può prevalere la volontà contrattuale di controllo da parte del committente senza obbligo di nomina che, al contrario sussiste solo in specifiche ipotesi quali la realizzazione di strutture, l’installazione di cantieri e nel caso di opere di rilevanza urbanistica. 3 . Gli appalti pubblici e l’obbligatorietà di nomina della D.L. Legge 20 marzo 1865 e R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (art.6 del regolamento con cui l’ingegnere capo, con ordine di servizio, designava l’ufficiale a cui era affidata la direzione dei lavori) Legge 109/94 e DPR 554/99 (artt. 3 e 7 definivano la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere capo tra RUP e D.L.) DPR 163/06 (art. 130 le Amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di D.L., salvo amministrazioni di cui all’art. 32 comma 1 quanto per gli Enti aggiudicatori di cui all’art. 207 - settori speciali) 4 Il nuovo regolamento D.P.R. 207 n Il prossimo 9 giugno 2011 entrerà in vigore il nuovo Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", a seguito della pubblicazione sul supplemento ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010. n Il D.P.R. n. 207/10, che sostituirà il vigente D.P.R. n. 554/1999, racchiude in un unico e corposo articolato anche molte norme che erano disciplinate da provvedimenti specifici (come il DM 145/2000 e il DPR 34/2000): - sarà articolato in 7 parti e avrà complessivamente 359 articoli - in materia di esecuzione dei lavori, il nuovo Regolamento conferma le disposizioni del titolo IX del DPR 554 con modifiche di adeguamento all’ordinamento vigente 5 La Direzione Lavori nel nuovo D.P.R. 207/11 Titolo VIII – Capo I n n n Art. 147 (ex art. 123) : le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di D.L. costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di D.O. o di I.C. È il RUP (art. 10 comma 1) che promuove l’istituzione dell’ufficio D.L. e verifica la sussistenza delle condizioni per un eventuale incarico esterno Art. 148 comma 2 (ex art. 124): il D.L. ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio della Direzione Lavori D.L. Direttore Operativo 1 Direttore Operativo Ispettori di cantiere 2 6 Il direttore dei lavori n Art. 148 (ex art. 124) è un organo monocratico anche se si avvale di collaboratori in quanto la funzione richiede l’imputabilità a un unico individuo delle responsabilità derivanti dall’esercizio della funzione stessa (Del. AVCP n. 156/04) n comma 1 cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto comma 2 interloquisce con l’appaltatore su aspetti tecnico-economici del contratto comma 3 ha la responsabilità dell’accettazione dei materiali sulla base anche del controllo qualitativo e quantitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche comma 4 verifica la regolarità assistenziale e contributiva da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori cura l’aggiornamento dei programmi di manutenzione n n n e in più: lettera c) segnala al RUP l’inosservanza di quanto previsto al comma 4 dell’art. 118 del codice contratti (corresponsioni alle imprese subappaltatrici degli oneri di sicurezza senza alcun ribasso) 7 Il direttore operativo n Art. 149 (ex art. 125): n comma 1: collabora con il D.L. nella verifica di singole parti dei lavori comma 2 (principali compiti) - svolge attività di “controller” in tema di monitoraggio dei lavori, della qualità e dei programmi di costruzione, rilevando difformità rispetto alle previsioni progettuali e proponendo interventi correttivi - dirige lavorazioni specialistiche (ad es. strutturali, fondazionali, impiantistiche) - coordina gli ispettori (in appalti complessi). n Rispetto al DPR 554/99 non c’è più previsione di collaborazione nella tenuta di libri contabili ma, come detto, una previsione di affidamento di “direzione di lavorazioni specialistiche”. 8 L’ispettore di cantiere n Art. 150 (ex art. 126) 1. collaborano con il DL nella sorveglianza dei lavori garantendo la presenza in cantiere a tempo pieno in tutte le fasi costruttive. 2. possono svolgere le seguenti attività: -su incarico del D.L., predisposizione atti contabili ed esecuzione misurazioni -verifica documentazione accompagnamento delle forniture -assistenza alle prove di laboratorio -controllo sulla attività dei subappaltatori -assistenza ai collaudi In pratica le funzioni vengono confermate dal nuovo DPR 207 con la possibilità al punto h) di affidare loro l’assistenza al CSE. 9 Sicurezza nei cantieri § Art. 151 (ex art. 127) 1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 2. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92, comma l, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all‘ articolo 131, comma 2, del codice. 10 2. I profili di responsabilità del D.L. n L’attività di D.L. rappresenta una obbligazione di mezzi e non di risultato, volta alla messa in atto, da parte del professionista, della massima diligenza e competenza nell’esecuzione del proprio incarico (articoli 1176 e 2236 del C.C.) n La giurisprudenza mette altresì in evidenza un ruolo attivo in ordine alla segnalazione e prevenzione di possibili criticità durante la fase costruttiva, per cui sebbene il D.L. presti un’opera professionale in esecuzione ad una obbligazione di mezzi e non di risultato, egli deve utilizzare le proprie competenze per assicurare il risultato atteso dal Committente. Il suo comportamento deve quindi essere valutato non con il normale riferimento alla diligenza, bensì alla diligenza in concreto richiesta dall’attività n n Tuttavia, nel contratto di prestazione professionale di natura intellettuale, il conseguimento del risultato non assume carattere di essenzialità ai fini del diritto al compenso. A differenza di incarichi di progettazione, nel caso di incarichi di direzione lavori, risulterebbero pertanto illegittime eventuali clausole contrattuali che condizionino il compenso all’ottenimento del risultato richiesto dalla Committenza n Eventuali inadempienze contrattuali potrebbero invece essere eccepite in rapporto a violazioni degli obblighi di diligenza professionale nell’espletamento delle proprie funzioni (art. 1176 C.C.), fermo restando che, in caso di significative complessità lavorative, il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 C.C.) 11 Responsabilità del D.L. attività mansioni livelli di responsabilità rif. normativi D.L. coordinamento controllo e verifica dell'esecuzione - contabilità art. 124 DPR 554/99 art. 130 D.Lgs. 163/06 art. 123- 124 DPR 554/99 verifica progetto controllo completezza del progetto mancata segnalazione di errori o omissioni rilevanti art. 1176, 2236, 1662 e 1669 C.C. art. 90 D.Lgs. 163/06 conformità urbanistica verifica compatibilità con norme urbanistiche e regolamenti locali inadeguata verifica della conformità urbanistica art. 29 del DPR 380/01 verifica lavorazioni, materiali verifica e segnalazioni anomalie inadeguato controllo esecuzione e qualità materiali art. 124 DPR 554/99 art. 64 DPR 380 NTC 08 e circ. N. 617/09 artt. 1667, 1668, 1669 C.C. esecuzione delle strutture controllo esecuzione e conformità delle strutture previste a progetto mancata verifica lavori e materiali - possibili pericoli per la pubblica incolumità artt. 64, 93 e 94 DPR 380/01 varianti alle opere esecuzioni variante e iter autorizzaztivo mancata attuazione dei passaggi tecnici e amminisstrativi art. 29 del DPR380/01 art. 132 del D.Lgs 163/06 registrazioni contabili redazione SAL registrazione lavori non eseguiti attestazione totale o parziale non veritiera sullo stato dei lavori - falso ideologico e truffa art. 479 del C.P. art. 316 e 316 bis 12 Profili di responsabilità civile nei confronti del Committente n Sia per committenze pubbliche che private, i compiti ed i relativi profili di responsabilità rimangono immutati con la differenza del giudizio dei danni eventualmente subiti dall’Amministrazione n Nel caso di PPAA, le sanzioni derivano dal diretto giudizio della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 1214/34, mentre per una committenza privata la competenza rimane alla magistratura ordinaria n Eventuali inosservanze nella diligenza richiesta dall’attività di direzione lavori, prescritta dall’art. 1176 del C.C., si risolvono di solito in casi di colpa lieve per cui il professionista risponde, di fatto, soltanto in caso di colpa grave e/o per dolo ai sensi dell’art. 2236 del C.C. 13 Profili di responsabilità penale n Derivano dall’attribuzione di “pubblico ufficiale”, anche quando sia esterno all’Amministrazione, per cui possono configurarsi i seguenti reati: Art. 361 C.P. - per omessa o ritardata denuncia all’autorità giudiziaria della notizia di reato Art. 479 C.P. – falso ideologico – quando abbia attestato negli atti contabili fatti non rispondenti al vero Art. 316 e 316 bis C.P. - truffa e truffa aggravata – quando abbia infedelmente contabilizzato le opere facendo percepire all’appaltatore un ingiusto profitto n Art. 155 comma 2 – gli atti contabili, redatti dal D.L., sono atti pubblici, come gli altri atti emessi dal D.L. quali i verbali di consegna lavori, i verbali di sospensione e ripresa lavori, gli ordini di servizio, il verbale di ultimazione dei lavori etc. n Ai sensi dell’art. 479 del C.P., deve ritenersi atto pubblico qualunque documento formato da un pubblico ufficiale nel’esercizio delle sue funzioni, contenente l’attestazione di fatti giuridici dei quali l’atto è destinato a dare prova. 14 3. Adempimenti e obblighi del D.L. Verifiche progettuali preliminari definizione progettuale strutturale e impiantistica n n n conformità contrattuale normativa conformità sicurezza e tutela ambientale Artt. 64 – 64 del DPR 380/01 e s.m.i. Art. 66 – avvenuta denuncia delle opere strutturali in cantiere Supporto al RUP - fase di verifica del progetto strutturale e completezza degli elaborati grafici e delle relazioni (NTC 08, capitolo 10) se DL/progettista - preparazione documentazione per ottenimento titolo edilizio (asseverazione art. 23 DPR 380/01 e s.m.i.) ncertificazione di collaudo (art. 23 comma 7 DPR 380/01) n 15 Comunicazioni/verifiche preliminari a carico D.L. n n v q n n n Inizio lavori per opere soggette a permesso di costruire Denuncia delle opere strutturali in funzione del grado di sismicità dell’area di costruzione, controfirmata dal collaudatore statico (rammentare il deposito della relazione a strutture ultimate, completa dei certificati di prova sui materiali ed i verbali delle eventuali prove di carico, entro 60 giorni dalla data del completamento) Verifica della denuncia dell’appaltatore agli enti previdenziali, assicurativi, antinfortunistici (posizioni) Verifica acquisizione nullaosta per beni soggetti a tutela architettonica, ambientale e archeologica Legge 10/91 e s.m.i. – presentazione progetto e relazione tecnica degli impianti termici D. Lgs. 285/92 – D. Lgs. 360/93 – D.P.R. 495/92 normativa stradale e verifica delle fasce di rispetto 16 Documentazione da tenere a disposizione in cantiere n n n n n n n n n n n n n contratto di appalto progetto esecutivo firmato dalle parti Avvenuta denuncia opere strutturali titolo edilizio (permesso di costruire, DIA, altro titolo) Programma esecutivo dei lavori Notifica preliminare trasmessa alla ASL e Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti Fascicolo tecnico controfirmato dal Responsabile dei lavori Copia del PSC controfirmato dal Responsabile dei lavori Copia dei POS controfirmati per approvazione dal CSE Documenti di designazione delle figure sicurezza e trasmissione di PSC e POS Dichiarazione art. 90 D. Lgs. 81/08 Certificato CCIAA appaltatore ed eventuali lavoratori autonomi Estremi denunce INPS, INAIL, cassa edile e dichiarazione contratto collettivo applicato (DURC aggiornati) n n n n n n n n n n Estremi denunce INPS, INAIL, cassa edile e dichiarazione contratto collettivo applicato (DURC aggiornati) Pareri Enti su vincoli beni storici, archeologici e ambientali Nulla osta VVFF Dichiarazione conformità dell’impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche all’ufficio competente Verbale di verifica periodica degli impianti Libretti dei ponteggi (calcolo, istruzioni per il carico, schemi con sovraccarico massimo Conformità CE delle macchine di cantiere Documentazione autorizzativa relativa alla i verifica dei limiti inquinamento acustico Piani di lavoro autorizzati per demolizione di materiali contenenti amianto (ASL) Eventuale dichiarazione di garanzia da bonifica di ordigni bellici (Autorità militari) 17 Organizzazione cantiere: supervisione del D.L. senza limitazione dell’autonomia operativa dell’appaltatore - ottimizzazione della logistica di cantiere, studio della viabilità e delle interferenze con la viabilità urbana - posizione dei baraccamenti, degli uffici, dei servizi e delle aree di deposito - punti di allaccio utenze - recinzione e segnaletica controlli sui lavori di scavo e fondazione: il D.L., per mezzo degli assistenti, redige rapporti giornalieri sul giornale dei lavori, prende nota delle lavorazioni eseguite riportando le quantità su brogliaccio e sui libretti delle misure controlli su materiali e strutture: - registrazione dei getti e prelievo dei campioni ai fini accettazione del cls - riprese dei getti (“linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale” CSLP, Servizio Tecnico Centrale, febbraio 2008) - esecuzione prove di carico su strutture 18 L’accettazione dei materiali da costruzione Norme di riferimento: nDPR 207/10 art. 148 – il D.L. ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali (…omissis….) nDPR 380/01 e smi nDM 14.01.08 – approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni nCircolare n. 617/2009 – istruzioni per l’applicazione delle NTC08 Accettazione dei materiali da costruzione – obbligo del D.L. (11.1 NTC08) - acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione (verificando la conformità alle prescrizioni progettuali ed alle specifiche del CSA) - prove sperimentali di accettazione (per accertare che il prodotto fornito e posto in opera sia realmente conforme) L’esito positivo della verifica documentale e dei controlli sperimentali permette al D.L. di accettare lo specifico materiale. Riferimenti norme tecniche NTC 08 CLS – 11.2 ACCIAIO – 11.3, ACCIAIO per cemento armato – 11.3.2 ACCIAIO per cemento armato precompresso – 11.3.3 ACCIAIO per strutture metalliche e strutture composte – 11.3.4 Prefabbricati in c.a e c.a.p. – 11.8 Dispositivi antisismici – 11.9 Muratura portante – 11.10 19 n Calcestruzzo - procedure di accettazione del D.L. (NTC08) n Prima dell’inizio della fornitura, il Direttore dei Lavori dovrà acquisire copia della certificazione del FPC (e la documentazione relativa alle prove di prequalifica eseguite). Successivamente, il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare che ogni fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionato sia accompagnato da documenti di trasporto che indichino gli estremi della certificazione di controllo di produzione in fabbrica e a rifiutare le eventuali forniture non conformi. n Controlli di accettazione (paragrafo 11.2.5 delle NTC): devono essere eseguiti in corso d’opera, a cura del Direttore dei Lavori al momento del getto del componente strutturale per verificare, alla scadenza dei 28 giorni dal getto, la resistenza a compressione caratteristica (Rck o fck) del calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori (o un suo tecnico di fiducia) deve procedere al prelievo dei campioni indicando in apposito verbale la data del prelievo, la posizione e le date di getto delle strutture interessate da ciascun prelievo, le sigle identificative dei provini e le rispettive resistenza caratteristiche di progetto. Il Direttore dei Lavori deve poi sottoscrivere la domanda di prove (pena la non validità del certificato) a un Laboratorio Ufficiale riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo l’articolo 59 DPR n°380/2001 (paragrafo 11.2.5.3 NTC), facendo esplicito riferimento ai dati riportati nel verbale di prelievo che poi dovranno comparire anche nel certificato di prova. Le prove di resistenza meccanica debbono essere effettuate secondo le norme UNI EN 12390-1 e UNI EN 12390-2 per il confezionamento e la stagionatura dei provini e secondo la UNI EN 12390-3 e 4 per la determinazione della resistenza meccanica, adottando i controlli di tipo A (paragrafo 11.2.5.1 NTC) o di tipo B (paragrafo 11.2.5.2 NTC) obbligatorio per strutture con più di 1500 m3. 20 avvio dei lavori disponibilità Aree Verbale di consegna lavori (parziale, totale, sotto riserve di legge) controllo avanzamento lavori visite periodiche in cantiere Compilazione giornale dei lavori, verifica avanzamento con programma esecutivo Brogliaccio di cantiere, allegati di contabilità, redazione libretti delle misure in contraddittorio 21 Sospensione dei lavori redazione e firma del verbale di sospensione Ripresa dei lavori Fine lavori e comunicazione redazione e firma del verbale di ripresa Conto finale, relazione sul conto finale, certificato di fine lavori 22 Maturazione importo contrattuale SAL firma libretto misure, registro di contabilità, sommario del registro, SAL e certificato di pagamento lavori non previsti a contratto, variazioni quali/quantitative Fine lavori e comunicazione Redazione, firma e approvazione di perizia di variante Conto finale, relazione sul conto finale, certificato di fine lavori 23 L’accertamento di immediata eseguibilità dell’opera n come detto, ai sensi dell’art. 123, la Stazione Appaltante (RUP) promuove l’istituzione dell’ufficio di D.L. prima della gara di appalto n comma 1 art. 71 del DPR 554 - l’immediata cantierabilità (di fatto e di diritto) del progetto viene garantita da apposita verifica del D.L. che deve attestare l’effettivo stato dei luoghi e l’assenza di eventuali sopravvenuti impedimenti (quali ad esempio eventuali ostacoli all’accessibilità delle aree di cantiere, le attuali condizioni del terreno e del sottosuolo etc) n comma 3 art. 71 del DPR 554 - prima della stipula del contratto, il RUP redige e sottoscrive, congiuntamente all’Appaltatore, un verbale di attestazione del permanere delle condizioni di cantierabilità così come accertato dal D.L. prima della gara. 24 La consegna dei lavori e i termini di eventuale recesso n n n n n n Artt. 129 - 132 DPR 554 – è l’operazione, articolata in atti di carattere giuridico e operazioni materiali, mediante la quale l’appaltatore viene immesso in possesso dell’area di cantiere e con la quale si stabilisce la decorrenza dei termini contrattuali La consegna deve avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto o, nel caso delle Amministrazioni statali, entro 45 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei Conti In caso di mancata consegna per inadempienza dell’appaltatore, la Stazione Appaltante può, ai sensi dell’art. 129 comma 7, risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva Viceversa qualora le cause fossero imputabili all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 129 comma 8, l’appaltatore potrà formulare istanza di recesso con diritto al rimborso delle spese sostenute nonché un congruo prolungamento dei termini, nel caso tale istanza non fosse accolta; per cui il diritto di recesso per l’appaltatore è in realtà solamente una proposta di risoluzione del contratto sottomessa alle volontà dell’Amministrazione. Tuttavia, se il ritardo supera la metà del tempo contrattuale, ai sensi dell’art. 129 comma 9, l’Amministrazione è tenuta ad accettare la proposta di recesso Nel nuovo Regolamento, all’art. 153 comma 9 del DPR 207/10, viene stabilito altresì che l’amministrazione non può opporsi se è trascorsa la metà del tempo utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi 25 La procedura di consegna n n n n n Art. 129 comma 1 – è il RUP, indicando i termini, che autorizza il D.L. alla consegna; questi procede tempestivamente, per iscritto, a convocare l’appaltatore con ragionevole anticipo, indicando luogo, giorno ed ora in cui sarà effettuata l’operazione di consegna (art. 129 comma 3 DPR 554/99, art. 2 del DM 145/00) Nel caso l’Appaltatore non si presenti il giorno stabilito, il D.L. fissa una nuova data fermo restando che i termini di ultimazione decorrono dalla prima convocazione (art. 129 comma 7) La consegna dei lavori deve essere effettiva, per cui la Stazione Appaltante ha l’obbligo di consegnare l’area di cantiere libera da ostacoli e impedimenti, in modo da assicurare all’appaltatore una completa disponibilità dei luoghi (attese le disposizioni ved. Art. 71 DPR 554); nel caso il D.L. ritenga conforme lo stato effettivo dei luoghi alle condizioni progettuali, inserisce nel verbale di consegna la dichiarazione di eseguibilità. Delle operazioni di consegna, da svolgersi in contraddittorio, dovrà essere redatto processo verbale (art. 130 DPR554/99), in duplice copia di cui 1 è inviata al RUP che può rilasciarne copia conforme all’appaltatore, ove questi lo richieda. Nel caso previsto all’art. 129 comma 10 del DPR 554/99, la sospensione della consegna per ragioni non di forza maggiore non può durare oltre 60 giorni; in questo caso nulla può pretendere l’Appaltatore in sede risarcitoria se non avanzando una rischiosa istanza di recesso. 26 Casistica di consegna dei lavori n n n n n Consegna frazionata (art. 130 comma 6) – condizione essenziale è che sia espressamente stabilita nel Capitolato Speciale di Appalto Quando? Per la natura o l’importanza dei lavori, la temporanea indisponibilità delle aree e/o degli immobili, allora la consegna potrà avvenire in modo frazionato mediante la redazione di distinti verbali Ai sensi del comma 6 dell’art. 130 del DPR 554/99, il termine di ultimazione dell’opera decorrerà a tutti gli effetti dall’ultimo verbale di consegna parziale Consegna sotto riserva di legge - ai sensi dell’art. 129 comma 1, i lavori, per ragioni di urgenza, i lavori possono essere consegnati subito dopo l’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto. Qualora l’Amministrazione non voglia o non possa stipulare il contratto, l’Appaltatore potrà avere diritto solamente al pagamento delle spese (valutate ai valori di mercato e non ai prezzi contrattuali) sostenute secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 129 del DPR 554/99 27 STAZIONE APPALTANTE VERBALE DI CONSEGNA LAVORI (art. 129 – 130 del DPR 554/99) Oggetto: Lavori di costruzione di CONTRATTO APPALTATORE IMPORTO DEI LAVORI di cui per oneri di sicurezza DIREZIONE DEI LAVORI COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE DIRETTORE DI CANTIERE Visto: - l’art. 129 e l’art. 130 del DPR 554/99 - la disposizione con la quale il RUP autorizza il DL alla consegna dei lavori - la nota prot. N. del con la quale il DL ha convocato l’impresa per procedere alla consegna dei lavori - che l’impresa ha presentato la cauzione definitiva a garanzia (art. 101 del DPR 554/99) e la polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con decorrenza dalla firma del presente verbale (art. 103 del DPR 554/99) - che con verbale n. del il RUP, unitamente all’appaltatore, ha verificato il permanere delle consdizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 71 comma 3 del DPR 554/99 l’anno 2011 (…) , il giorno ............... (...) del mese di ...............sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori: Il legale rappresentante dell’Appaltatore Il RUP Gli assistenti D.L. Il direttore dei lavori e quindi, alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto direttore dei lavori ..............., coadiuvato da ..............., ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto verificando, unitamente all’Appaltatore ed in contraddittorio con questi, le immutate condizioni dei luoghi oggetto dei lavori. Inoltre, con la scorta del progetto esecutivo, in tale sede il D.L. aggiunge tutte le spiegazioni richieste dall’Appaltatore disponendo gli opportuni accertamenti e tracciamenti, riscontrando in contraddittorio l’assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori. 28 IL DL ha altresì richiamato le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e smi e ha rammentato all’Appaltatore la trasmissione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori e comunque prima dell’inizio dei lavori: 1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici 2. Il programma esecutivo dei lavori sul quale si esprimerà la DL entro 10 giorni Il sig. ..............., dell’Impresa ..............., in qualità di Procuratore speciale, giusta procura del ............... n. rep. ............... notaio dr. ............... registrata a ............... atti pubblici il ............... al n. ............... serie ..............., dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all’Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni ............... con l’art. ............... del Capitolato speciale di appalto, cosicché l’ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il ............... L’Appaltatore si impegna a consegnare alla DL, prima dell’inizio dei lavori, l’elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l’indicazione della ditta di appartenenza, segnalando tempestivamente eventuali variazioni . Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso. ..... li ..... L’appaltatore Il Direttore dei lavori Il Responsabile del procedimento 29 Tempi di esecuzione del contratto n n n n n Tempi contrattuali: sono definiti nel capitolato di gara e riportati nel cronoprogramma dei lavori (art. 42 del DPR 554/99), elaborato obbligatorio del progetto esecutivo (art. 35 DPR 554/99) e elemento necessario del contratto (art. 110 del DPR 554/99) È uno strumento del tutto astratto quanto invariabile ed è finalizzato all’aggiornamento dei prezzi contrattuali attraverso il meccanismo del prezzo chiuso di cui all’art. 133 del Codice e quindi solo per questo intento, in via meramente convenzionale, vi si stabilisce l’importo dei lavori annuale. L’appaltatore dovrà invece redigere, ai sensi dell’art. 45 comma 10 del DPR 554/99, il programma esecutivo che dovrà rispettare in termini operativi e che riporta l’ammontare presunto dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Adempimenti del D.L.: esame del programma, eventuale accettazione (art. 190 DPR 554/99) perche assuma valenza contrattuale. Il D.L. deve garantire il regolare avanzamento dei lavori secondo il programma esecutivo approvato, segnalando prontamente eventuali ritardi al RUP 30 La sospensione dei lavori n Disciplina normativa: DM 145/00 - art. 24 v DPR554/99 - art. 133, 114 comma 3 (protrazione sospensione oltre 90 gg), art. 42 comma 3, art. 45 comma 10 (sospensione in relazione al programma dei lavori) v Legittimità della sospensione q i lavori possono essere sospesi dal Committente limitatamente alle sole ipotesi previste dalla legge, mentre in caso di sospensione illegittima l’appaltatore potrà richiedere un ristoro calcolato secondo quanto prescritto dall’art. 25 comma 2 del DM 145/00 q nel nuovo DPR20//11 – art. 158 comma 8 (art. 133 DPR 554/9) – nel caso di sospensioni divenute illegittime (es. varianti protratte nel tempo), diventa sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa q art. 141 comma 3 (art. 114 comma 3 del DPR 554/99) – riduzione da 90 a 45 gg di sospensione oltre il quale la Stazione appaltante deve disporre il pagamento in acconto relativo agli importi maturati fino alla data di sospensione q 31 Profili di legittimità e carattere di imprevedibilità n Circostanze speciali (ricorrenti) – l’ordine di sospensione è di competenza del D.L. Ø Avverse condizioni atmosferiche (ovvero in presenza di fatti naturali non prevedibili nel programma di esecuzione e non rientranti nell’ambito delle cause di forza maggiore) Ø Cause di forza maggiore (concetto articolato caratterizzato da tratti di imprevedibilità e inevitabilità come quelli ricorrenti tipicamente nei fenomeni naturali distruttivi quali terremoti, frane, inondazioni etc. nonché, ad esempio, negli atti impositivi della pubblica autorità) Ø Redazione di perizia di variante (rientrano le varianti dovute a cause sopravvenute e non imputabili alla stazione appaltante – art. 132 comma 1 lettere a), b) c), d) – ovvero ovvero dipendenti da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto) Ø Altre circostanze speciali (eventi di carattere obiettivo che impediscono l’esecuzione secondo la regola dell’arte) Ragioni di pubblico interesse o necessità – ordine di sospensione è di competenza del RUP per oggettive esigenze pubblicistiche e sopravvenute - es. evento pubblico non prevedibile da celebrare nelle aree di cantiere) IMPREVEDIBILITA’ n Affinché la sospensione sia legittima, non è sufficiente che l’evento sia inquadrabile in una delle suddette ipotesi ma occorre che abbia il carattere di imprevedibilità ovvero per “… tutte quelle situazioni relativamente alle quali sia da escludere in modo obiettivo la possibilità di prefigurarsi l’evento” (AVCP det. N. 8/2003)’ 32 Sospensione parziale e termini massimi nSospensione parziale: art. 133 comma 7 DPR 554/99 Il D.L., valutate le cause ostative, può disporre la sospensione parziale dei lavori individuando con precisione le lavorazioni sospese, e quindi considerando non soltanto i lavori non immediatamente eseguibili ma anche quelli la cui esecuzione possa essere resa più difficoltosa conseguentemente alla mancata esecuzione della parte sospesa. Pertanto la decorrenza dei termini proseguirà con le parti eseguibili, salvo il diritto dell’impresa di vedersi riconosciuto un termine suppletivo che compensi la sospensione parziale, come determinato dall’art. 24 comma 7 del capitolato generale n ovvero: il differimento sarà pari al “prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’impresa” Termini massimi della sospensione e mancata ripresa per motivi di pubblico interesse o necessità (Art. 24 comma 4 DM145/00), il termine massimo non potrà superare il quarto della durata contrattuale e comunque i 6 mesi complessivi, decorso il cui termine l’impresa può presentare istanza di recesso. n Se cessate le cause della sospensione, il D.L. non provvede ad una tempestiva ripresa dei lavori tale sospensione può perdere il suo carattere di legittimità e costituire diritto dell’appaltatore alla rifusione dei maggiori oneri quantificati secondo i criteri dell’art. 25 commi 2 e 3 del capitolato generale. n in questo caso l’appaltatore potrà notificare specifica diffida al RUP, propedeutica e necessaria per l’iscrizione di riserve nel verbale di ripresa dei lavori. n 33 n Rifusione dei danni da sospensione illegittima Art. 133 comma 5 DPR 554/99 – nel periodo di sospensione, il D.L. ha poteri ispettivi in quanto deve effettuare visite ad intervalli regolari non superiori a 90 gg per accertare la presenza di mezzi e personale in cantiere: tramite apposito verbale di visita, il D.L. dovrà dare evidenza alle risultanze del sopralluogo (prova documentale dell’effettivo stato del cantiere) consentendo una corretta quantificazione del risarcimento del danno eventualmente avanzato dall’appaltatore. n Procedura di sospensione Nella casistica delle citate circostanze speciali, il D.L. ordina la sospensione e redige, con l’intervento dell’appaltatore, il verbale di sospensione lavori che deve essere inoltrato entro 5 giorni dalla data di redazione al RUP n Contenuti del verbale di sospensione e verbale di ripresa: è un documento di constatazione che compila il DL con l’intervento dell’appaltatore devono essere indicate le ragioni e l’imputabilità che hanno determinato l’interruzione e lo stato del cantiere, i lavori già eseguiti, quelli ancora da eseguire, i mezzi ed il personale presenti in cantiere Non appena cessate le cause della sospensione, il DL redige il verbale di ripresa, indicando il nuovo termine contrattuale, lo sottopone alla firma dell’appaltatore e lo inoltra al RUP nei modi e nei termini del verbale di consegna. 34 STAZIONE APPALTANTE VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI (art. 133 DPR 554/99, art. 24 DM 145/00) Oggetto: Lavori di costruzione di CONTRATTO APPALTATORE IMPORTO DEI LAVORI di cui per oneri di sicurezza DIREZIONE DEI LAVORI COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE DIRETTORE DI CANTIERE Visto: - il verbale di consegna effettuato in data, -l’art. 133 del DPR 554/99, l’art. 24 DM 145/00 e l’art. del C.S.A., Considerato: che i lavori non possono procedere utilmente ed a regola d’arte per le seguenti ragioni: - ritrovamento di condutture impediscono la prosecuzione dei lavori……………………. Preso atto che: - le maestranze presenti in cantiere risultano di ………….. - I mezzi d’opera presenti in cantiere sono i seguenti:…….. l’anno 2011 (…) , il giorno ............... (...) del mese di ..............., il sottoscritto ………………..in qualità di Direttore dei lavori, 35 dispone la sospensione dei lavori dalla data odierna………………………………………….. Nel corso della sospensione, come prescritto all’art……..del C.S.A. si dispone che l’impresa dovrà provvedere alla custodia del cantiere. Nel caso specifico, la durata della sospensione non sarà calcolata nel tempo utile contrattuale di esecuzione dei lavori. Il sig. ..............., dell’Impresa ..............., in qualità di Procuratore speciale, giusta procura del ............... n. rep. ............... notaio dr. ............... registrata a ............... atti pubblici il ............... al n. ............... serie ..............., dichiara di non avere nulla da eccepire e di non pretendere alcun compenso o indennizzo. ..... li ..... L’appaltatore Il Direttore dei lavori Il Responsabile del procedimento 36 STAZIONE APPALTANTE VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI (art. 133 DPR 554/99, art. 24 DM 145/00) Oggetto: Lavori di costruzione di CONTRATTO APPALTATORE IMPORTO DEI LAVORI di cui per oneri di sicurezza DIREZIONE DEI LAVORI COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE DIRETTORE DI CANTIERE Visto: - il verbale di consegna effettuato in data - l’art. 133 del DPR 554/99, l’art. 24 DM 145/00 e l’art…del C.S.A. - il verbale di sospensione n. 1 del………………… l’anno 2011 (…) , il giorno ............... (...) del mese di ..............., il sottoscritto ………………..in qualità di Direttore dei lavori, premesso che con verbale sopra richiamato i lavori furono sospesi , accertato che le ragioni di tale sospensione sono cessate in quanto……………………………………………………………………………………………, dispone Che i lavori sopra menzionati vengano ripresi dal giorno………………. Pertanto, visto i lavori dovevano avere termine il giorno…………, tenuto conto del periodo di sospensione, la nuova data di fine lavori viene traslata al giorno………………. Il sig. ..............., dell’Impresa ..............., in qualità di Procuratore speciale, giusta procura del ............... n. rep. ............... notaio dr. ............... registrata a ............... atti pubblici il ............... al n. ............... serie ..............., dichiara di non avere nulla da eccepire a quanto sopra riportato. All’Appaltatore inoltre non verrà riconosciuto nessun compenso per oneri di fermo cantiere. ..... li ..... L’appaltatore Il Direttore dei lavori Il Responsabile del procedimento 37 La proroga n DM 145/00 art. 26 – l’appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati può avanzare istanza di proroga alla Stazione appaltante che tuttavia deve essere formulata con congruo anticipo (almeno trenta giorni dalla scadenza del termine). n la proroga è subordinata ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante in presenza di circostanze che, sebbene non dovute a colpa dell’appaltatore, rientrerebbero nell’alea imprenditoriale Il termine suppletivo è invece un diritto dell’appaltatore in quanto generato da colpa dell’Amministrazione o da cause di forza maggiore (in quanto l’evento non poteva essere evitato dall’appaltatore pur applicando la diligenza professionale richiesta art. 1176 C.C.) n 38 Le penali n n n n n DPR 554/99 art. 117 - qualora l’appaltatore non termina i lavori entro i termini contrattuali incorre nell’irrogazione delle penali contrattuali mediante detrazione dalla rata di saldo. Se l’appaltatore, tuttavia, riesce a provare la propria non imputabilità del ritardo, avrà diritto all’esonero da responsabilità e ad un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori Limite massimo giornaliero (determinato dal RUP nel CSA): 03 – 1,0 per mille; limite complessivo: 10% dell’ammontare netto contrattuale art. 117 e 119 DPR 554/99 – art. 136 D. Lgs. 163/06 - qualora venga superato il limite del 10%, su segnalazione del DL, il RUP avvia il procedimento di diffida preordinato alla risoluzione del contratto per grave ritardo, previa procedura di contestazione che deve assicurare all’appaltatore il diritto a controdedurre sulle ragioni del ritardo. Art. 22 del DM 145/00 – possibile disapplicazione, totale o parziale delle penali, a fronte di motivata richiesta dell’appaltatore ed iscrizione di riserva nel registro di contabilità all’atto della sua applicazione nelle ipotesi di: - ritardo non imputabile all’impresa - penale manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante 39 Ordine di servizio art. 152 DPR 207 – art. 128 DPR 554/99 n È l’atto unilaterale, redatto in duplice copia e vistato dal RUP, con cui il D.L. comunica le proprie disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici dell’appalto n L’Appaltatore deve restituirlo firmato per avvenuta conoscenza, uniformarsi alle disposizioni contenute, fatte salve le facoltà di iscrivere eventuali riserve nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’OdS oggetto di riserve. n Il DL può essere destinatario di ordini di servizio da parte del RUP in ordine alla regolarità dei lavori, quando non regolato dal contratto, ed alla periodicità dei report di cantiere 40 Le varianti in corso d’opera profili giuridici n n v v v Il contratto di appalto viene riconosciuto come un contratto a esecuzione prolungata lungo il cui sviluppo temporale il contenuto delle prestazioni può subire modificazioni, al contrario della generalità dei contratti dove vige il concetto di immutabilità dell’oggetto. Principi del contratto di appalto: immodificabilità dell’opera da parte dell’appaltatore senza autorizzazione scritta del committente possibilità di eseguire variazioni necessarie all’esecuzione a regola d’arte diritto del committente di imporre varianti che non comportino modifiche sostanziali (jus variandi) la natura commutativa del contratto impone limiti quantitativi (quinto d’obbligo, art 1660 del C.C.) e qualitativi (art. 1661 del C.C. ovvero modifiche non sostanziali ) alla possibilità da parte del Committente di imporre varianti 41 Le varianti in corso d’opera nel D. Lgs. 163/06 n la normativa ante L. 109/94 si asteneva dallo specificare i presupposti che legittimavano il ricorso alle varianti precisando soltanto i limiti allo jus variandi dell’Amministrazione n con la “Merloni” venne introdotta una disciplina con precise ipotesi in cui erano ammesse le varianti “motivi”, considerando la variante un’eccezione all’immodificabilità del progetto esecutivo n tale impostazione è stata mantenuta nel nuovo Codice dei LLPP per cui le variazioni in corso d’opera possono essere ammesse solo in presenza delle ipotesi individuate all’art. 132 del D.Lgs. 163/06 n Art. 134 DPR 554/99 - art. 10 comma 2 DM 145/00 – completano la disciplina dell’art. 132 affermando che nel principio delle ipotesi, specificate dallo stesso art. 132, la stazione appaltante può approvare una variazione, variabile in senso quantitativo, fino alla concorrenza del quinto d’obbligo n Il vero limite è qualitativo (art. 134 del DPR 554/99 e art. 10 comma 6 del DM 145/00) per cui l’appaltatore potrebbe legittimamente rifiutare l’esecuzione di prestazioni diverse da quelle pattuite configurandosi come lavori extracontrattuali. 42 Condizioni di variante 1. deve essere supportata da una delle ipotesi legittimanti (i cosiddetti motivi) indicati all’art. 136 2. non superi il quinto d’obbligo, salvo accordo con l’impresa sul superamento di detto limite 3. sia assistita da adeguata copertura finanziaria 4. sia prescritta con ordine scritto del DL, riportante gli estremi dell’intervenuta Superiore approvazione 43 Motivi ovvero “cause tipiche e tassative” (art. 136 comma 1) - per modifiche in corso d’opera ai lavori appaltati A) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari sono varianti determinate da “sopravvenienze di diritto”, ovvero da nuove disposizioni legislative successive alla data di stipula del contratto. Secondo la dottrina, tali varianti sono ammissibili quando necessarie ad adeguare l’opera rendendola utilizzabile allo scopo prefissato. B) cause impreviste ed imprevedibili I fatti naturali o gli ordini di Autorità devono essere tali da impedire l’esecuzione del progetto e non potevano essere previsti ne al momento della progettazione ne al momento della consegna rendendo di conseguenza necessaria la variante. l’ipotesi è riferita ad una valutazione sul singolo caso, accertando se la Stazione appaltante abbia posto in essere tutte quelle precauzioni previste dalla legge per evitare l’evento (ad. es. il ritrovamento archeologico in zona storica ove non sia stato eseguito alcuna preventiva indagine si configurerebbe come errore progettuale). Bbis) nuove tecnologie e nuovi materiali non presenti al momento della progettazione per consentire alla stazione appaltante un eventuale beneficio di ordine tecnologico, è necessario che ricorrano le seguenti ipotesi: - non vi siano aumenti di costo - comportino significativi miglioramenti nella qualità dell’opera - non si alteri l’impostazione progettuale 44 C) presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera È l’ipotesi in cui vengono fatti rientrare gli eventi diversi da quelli naturali di cui alla lettera B) e sia dalla cosiddetta sorpresa geologica; si tratta di tutti quegli eventi che impediscono l’esecuzione dei lavori come da progetto, per il verificarsi di fatti sopravvenuti ed imprevedibili (AVCP - det. N. 30/2000) “ il motivo della variante deve essere un accadimento accidentale emerso in corso d’opera e deve riguardare la natura e specificità dei beni oppure il rinvenimento imprevisto o imprevedibile nella progettazione” Caso frequente è quello del rinvenimento di reperti di interesse storico ed artistico che richiedono per la loro salvaguardia, tecniche o interventi particolari. Tuttavia (AVCP - del. N. 40/2003) la presenza di reperti archeologici nell’area dei lavori, già nota al progettista, non legittima una variante se lo stesso progettista non ha eseguito i necessari approfondimenti in fase progettuale. Cbis) rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili in fase progettuale Si può considerare una specificazione della lettera B) D) art. 1664 comma 2 C.C. “sorpresa geologica” quando, in corso d’opera, si manifestano notevoli difficoltà esecutive dovute a impreviste cause di origine geologica e/o idrogeologica, che rendano notevolmente più onerosa l’attività dell’appaltatore. Non deve dipendere da errore od omissione progettuale, sotto il profilo di una insufficienza delle indagini geognostiche (ad esempio ritrovamento di sottoservizi nel sottosuolo che potevano essere rilevate con ricerche ed indagini appropriate) Il richiamo è all’art. 1467 del C.C. secondo il quale l’eccessiva onerosità, nel contratto di appalto, può essere causa di risoluzione del contratto in mancanza di meccanismi compensativi. 45 E) Errori od omissioni del progetto esecutivo Cosa si intende? - Inadeguata valutazione dello stato di fatto - erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione - mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti - violazione delle norme di diligenza nell’elaborazione progettuale L’errore progettuale si verifica quando tale errore pregiudica anche parzialmente la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione: l’errore è punibile quindi, se cagiona un effettivo pregiudizio. In questo caso, ricorrendo i presupposti per una variante, il RUP ne darà immediatamente notizia all’Osservatorio ed al progettista, che è responsabile dei danni subiti dalla stazione appaltante (polizza di garanzia - art. 111 del codice, ovvero polizza di responsabilità civile che copre i maggiori costi che deve sopportare la S.A. per errori di progettazione) 46 Art. 132 Comma 3 Primo periodo varianti “non varianti” Gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio sono variazioni che non seguono le procedure del comma 1 non comportano aumento del contratto e sono contenute entro un importo del 10% per lavori di recupero, manutenzione, restauro etc e del 5% per i lavori delle categorie di lavoro dell’appalto -pertanto se il DL ravvisa l’esigenza di una variazione su una categoria di lavoro dovrà disporre l’equivalente diminuzione di altre lavorazioni appartenenti alla stessa categoria; il potere specificativo del DL può essere esercitato solo attraverso compensazioni tra le diverse categorie di lavoro, essendo immutabile il corrispettivo di appalto. -non possono essere concordati NP AVCP del. 209/2000 - mutamento modalità di demolizione di un edificio Modifiche disposte dal DL con OdS senza autorizzazione RUP Art. 132 Comma 3 Secondo periodo varianti migliorative di modesta entità, in aumento o in diminuzione, ammesse nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Sono varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, il cui importo non potrà superare il 5% dell’importo del contratto e deve trovare copertura nelle somme stanziate Condizioni: - devono essere motivate da obiettive esigenze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula -l’importo in aumento non può superare il 5% (copertura negli imprevisti o nelle economie di ribasso) Varianti approvate dal RUP, previo accertamento della loro non prevedibilità 47 Varianti in diminuzione n n n n La S.A. può ordinare una riduzione dei lavori fino ad un quinto, senza che l’appaltatore spetti alcuna indennità Art. 12 DM 145 - l’unica tutela dell’appaltatore è che la riduzione non può essere disposta dopo il raggiungimento dei 4/5 dell’importo contrattuale Art. 11 DM 145 – varianti migliorative proposte dall’appaltatore è una previsione incentivante che comporta una diminuzione dell’importo, a parità di caratteristiche quantitative e qualitative dell’opera, poiché il beneficio economico viene ripartito in parti uguali tra S.A. e impresa. La proposta viene avanzata alla DL che, nei successivi 10 giorni, la trasmette al RUP con il proprio parere di merito. Il RUP ha 30 giorni per decidere e procedere alla stipula dell’atto. L’appaltatore, in questo caso, non avrà diritto a sospensioni o proroghe sul termine di ultimazione lavori. 48 Tipologia di perizie n La perizia è “l’insieme degli atti aventi rilevanza tecnico-economica finalizzati a rappresentare compiutamente le opere da realizzare”, può quindi essere considerata a tutti gli effetti un progetto esecutivo aggiuntivo Perizia suppletiva Varia l’importo contrattuale come per l’esecuzione di maggiori quantità con i prezzi di progetto Perizia di variante Rimane costante l’importo contrattuale ma possono variare le categorie di lavori introducendo eventuali NP Perizia di variante e suppletiva Quando varia l’importo contrattuale e le categorie di lavoro 49 Corredo documentale della perizia di variante n Relazione tecnica descrittiva (contiene le motivazioni di legittimità, il quadro economico aggiornato, l’importo di perizia e se necessario la revisione dei tempi contrattuali) n n n n n Elaborati grafici Computo metrico estimativo e Quadro comparativo di confronto Verbale di concordamento NP Analisi NP Atto di sottomissione (estensione del contratto principale) Per variante eccedente il quinto d’obbligo, occorrerà un atto aggiuntivo nell’ambito di un nuovo accordo contrattuale. E’ buona prassi far sottoscrivere all’impresa lo schema di Atto di sottomissione per acquisire un consenso preventivo. n C.S.A. per opere aggiuntive 50 Nuovi prezzi (art. 136 DPR 554/99) VERBALE CONCORDAMENTO NP (non contemplati nell’elenco prezzi) n I nuovo prezzi sono determinati in contraddittorio tra DL e appaltatore n il concordamento è immediatamente impegnativo per l’impresa mentre non vincola la S.A. fino al momento dell’approvazione. n Gli NP, soggetti al ribasso d’asta, sono determinati secondo le modalità: - desumendoli dai prezziari della S.A. o listini locali (alla data di formulazione dell’offerta) - ragguagliandoli a lavorazioni consimili - ricavandoli da nuove analisi APPALTO A CORPO – elenco prezzi n In un appalto a corpo, anche se il prezzo è calcolato mediante applicazione prezzi unitari, l’elemento che contrattualmente definisce l’offerta è il ribasso percentuale offerto. n L’elenco prezzi, in questo caso, non ha effetto negoziale diretto in quanto l’importo complessivo resta fisso ed invariabile; ha invece rilievo per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o sottrazioni in corso d’opera. n Non hanno altresì efficacia negoziale le quantità indicate dalla S.A. nel C.M.E. poiché l’offerta dell’appaltatore è basata su proprie valutazioni qualitative e quantitative assumendosene i rischi 51 52 Procedura di adozione della perizia di variante e adempimenti del DL n Art. 134 DPR 554 – art. 10 DM 145/00 Il DL ha potere di iniziativa (nessuna modifica ai lavori può essere attuata su iniziativa esclusiva dell’appaltatore), per cui qualora ravvisi la necessità di una variante e ne accerti la legittimità ai sensi dell’art. 132, procede secondo quanto previsto dall’art. 134 e quindi “sentiti il RUP e il Progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante indicandone i motivi in un’apposita relazione da inviare alla Stazione appaltante” n Nell’ipotesi di variazioni comprendenti diverse tipologie di ammissibilità (art. 132), la relazione deve individuare quali sono ascrivibili ad ogni singola motivazione sia in termini descrittivi che economici n Ottenuta l’autorizzazione dall’organo deliberante della Stazione appaltante, il DL dovrà provvedere alla redazione della perizia secondo le modalità impartite nel provvedimento, verificando l’ottenimento di tutti i necessari pareri ed autorizzazioni 53 n Il DL impartisce in forma scritta gli ordini di variazione all’appaltatore facendo esplicito riferimento all’intervenuta approvazione, tranne che per le modifiche ai sensi dell’art. 32 comma 3 primo periodo. In mancanza di tale riferimento, l’appaltatore potrebbe legittimamente rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati, poiché solamente con l’atto approvativo l’Amministrazione li accetta e li autorizza. n Art. 134 comma 11 – i componenti della DL sono responsabili, nei limiti delle loro attribuzioni, di danni derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni al progetto senza regolare esecuzione, salvo per interventi atti ad evitare danni a beni vincolati Atteso che i lavori in variante non possono essere eseguiti prima dell’approvazione di quest’ultima, non sono autorizzabili perizie di variante in sanatoria (AVCP del. N. 60/2004, det. N. 16/2000) n 54 Approvazione definitiva della perizia Variante art. 132 comma 1 Organo decisionale della S.A. Le variazioni comportano ulteriore spesa rispetto alle previsioni del quadro economico approvato Variante art. 132 comma 1 RUP Le variazioni non comportano ulteriore spesa e non alterano la sostanza del progetto e non modificano le voci di quadro economico – art. 134 Variante art. 132 comma 3 secondo periodo - quando si può provvedere RUP all’aumento di spesa attraverso l’accantonamento per imprevisti Variante art. 132 comma 3 secondo periodo - quando non si può provvedere all’aumento di spesa attraverso l’accantonamento per imprevisti, previo dell’organo che ha approvato il progetto esecutivo Organo decisionale della S.A. 55 Contabilità dei LLPP - cap XI DPR 554/99 “la contabilità dei lavori riguarda tutti i fatti producenti spesa nel corso dell’esecuzione dei lavori – art. 155 comma 2” Funzioni della contabilità dei lavori Art. 155 DPR 554/99 – rendere possibile il controllo dello sviluppo dell’opera per mettere in condizione l’Amministrazione di dare le disposizioni necessarie per la sua corretta e tempestiva esecuzione Controllo dello svolgimento dei lavori in modo di consentire il pagamento tempestivo all’appaltatore degli acconti stabiliti nel CSA Operazioni da eseguire e documentare secondo modalità e forme prestabilite: 1 Rilevamento dei lavori eseguiti 2 Applicazione dei prezzi contrattuali alle categorie di lavoro 3 Liquidazione del credito complessivo all’appaltatore 1. Rilevamento dei lavori eseguiti Particolarmente delicata è l’operazione di misurazione delle lavorazioni effettuate, compito del DL (art. 160 DPR 554/99), coadiuvato da personale DL, sotto la sua diretta responsabilità. Il DL, previa opportuna verifica, conferma o rettifica le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile (art. 186 DPR 554/99). L’ appaltatore può chiedere, ai sensi dell’art. 160 comma 2 del DPR 554/99, al DL di procedere al rilevamento. Il rilevamento deve soddisfare questi requisiti: - previo invito, il rilevamento dovrà essere eseguito in contraddittorio con l’Appaltatore riportando i risultati, immediatamente e sul luogo stesso in cui l’operazione è avvenuta, sul libretto delle misure (art. 184 DPR 554/99) 56 Art. 155 DPR 554/99 Accertamento e registrazione dei lavori n Comma 3 - Gli atti contabili redatti dal DL sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. n l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere e per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado: a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti; b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi. Comma 4 – contabilità computerizzata n 57 Art. 156 DPR 554/99 - Documenti amministrativi e contabili a) il giornale dei lavori b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste c) le liste settimanali d) il registro di contabilità e) il sommario del registro di contabilità f) gli stati d'avanzamento dei lavori g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto h) il conto finale e la relativa relazione 58 59 Art. 157 DPR 554/99 - Giornale dei lavori n n n n n n n n n n n n n n n n n n n In ciascun giorno, l’assistente D.L. annoterà: l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni; la specie ed il numero di operai; l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore sono riportate, a norma delle ricevute istruzioni: le osservazioni meteorologiche ed idrometriche; le indicazioni sulla natura dei terreni; sono annotati: gli ordini di servizio; le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori; le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento; i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; le contestazioni; le sospensioni e le riprese dei lavori; le varianti disposte; le modifiche od aggiunte ai prezzi. Compiti del D.L.: in occasione di ciascuna visita (apponendo data e firma), verifica: l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori; aggiunge le osservazioni; le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune di seguito all’ultima annotazione dell’assistente 60 Art. 158 DPR 554/99 - Libretto delle misure dei lavori e delle provviste Il DL deve verificare i lavori e certificarli sul libretto delle misure con la propria firma e cura che i libretti (oi brogliacci) siano aggiornati e firmati dall’appaltatore. n n n n n n n n n n n n Il libretto contiene le voci relative alle singole lavorazioni e la loro misura quantitativa:: la voce di lavorazione o provvista, secondo la denominazione di contratto; la parte di lavorazione eseguita ed il posto; i riferimenti grafici quotati (che per comodità possono essere allegati a parte, ma sempre firmati dal D.L. e dall’appaltatore) compreso i rilievi di prima e seconda pianta Nel caso di contabilità computerizzata si deve fare riferimento ad un brogliaccio verificato in cantiere, in contradditorio con l’appaltatore (meglio se supportato da un verbale). Nel libretto delle misure compare: il numero di tariffa (progressivo e dell’elenco prezzi); la descrizione dei lavori (di elenco prezzi e di individuazione del luogo in cui è stata fatta) e l’unità di misura; le dimensioni (parti uguali, lunghezza, larghezza, H/peso); le quantità (positive e negative); grafici ed annotazioni Disegni contabili: devono essere firmati dall’appaltatore e sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati, con la data ed il numero della pagina del libretto del quale fanno parte Specifica sulle quantità: I numeri positivi sono le quantità contabilizzate effettivamente; I numeri negativi sono le quantità sottratte quando questo sia previsto dalle modalità di misurazione dell’elenco prezzi o del capitolato speciale d’appalto 61 Artt. 163-164-165 DPR 554/99 – Registro di contabilità Il registro di contabilità è il documento che racchiude la contabilizzazione dell’intera opera. Su di esso vengono annotate cronologicamente tutte le partite contabili che vengono a determinare l’importo contrattuale. Il registro è tenuto dal D.L. o da personale incaricato, sotto la sua responsabilità. le pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore, per essere quindi bollate all’ufficio del registro ai sensi dell’art. 2215 C.C. n nel caso di tenuta informatica, i fogli stampati e numerati devono essere preventivamente firmati dal RUP e dall’appaltatore e quindi rilegati in unico registro senza spazi inutilizzati nSe per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una completa contabilizzazione dei lavori eseguiti, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere della riserva diventa operante in sede di contabilizzazione definitiva dopo la detrazione delle partite provvisorie (art. 165 comma 6). n 62 Art. 165 comma 3 – comma 4 DPR 554/99 Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il n n n termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. L’appaltatore a pena di decadenza della riserva, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione: le cifre di compenso cui crede di aver diritto; le ragioni di ciascuna domanda. n Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Il direttore dei lavori deve motivare in modo esauriente le proprie deduzioni per consentire alla stazione appaltante di poter prendere provvedimenti. n se il D.L. non agisce in tale senso viene ritenuto responsabile delle cifre che l’amministrazione dovesse per negligenza sborsare. 63 Art. 167 DPR 554/99 Sommario del registro di contabilità n n n Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo la tabella del capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni SAL, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi in modo di poter effettuare una verifica immediata della corrispondenza dell’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro. 64 Art. 168 DPR 554/99 Stato di avanzamento lavori Lo stato di avanzamento lavori viene redatto dal DL: n secondo le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto (temporali e quantitative) per il pagamento delle rate di acconto; n riassumendo tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora (al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione – art. 136 DPR 554/99); n normalmente il SAL è ricavato dal Registro di contabilità, ma può essere redatto autonomamente utilizzando quantità e importi progressivi per voce o per categoria ( a corpo) riepilogati nel sommario n introducendo delle quantità in conto provvisorio che vanno evidenziati con opportuna annotazione 65 Art. 169 DPR 554/99 – Certificato di pagamento n n n Maturato l’ammontare della rata di acconto il RUP, secondo i termini del capitolato speciale d’appalto, rilascia nel più breve tempo possibile (non sono automatici i 45 gg) il certificato di pagamento, compilato sulla base sulla base del S.A.L. predisposto dal DL. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP, contenente anche le detrazioni contrattuali o per inadempienze dell’appaltatore, viene annotato dal DL nel registro di contabilità. Prima di spedire il certificato alla S.A., il RUP verifica la regolarità contributiva trattenendo, nel caso, dal certificato l’importo corrispondente all’inadempienza cha sarà restituito solo a collaudo provvisorio effettuato dopo aver ricevuto liberatoria dagli enti competenti. 66 Artt. 172 – 173 DPR 554/99 Certificato di ultimazione e conto finale dei lavori n n n n n n n In esito a formale comunicazione dell’appaltatore, il DL effettua gli accertamenti in contraddittorio e rilascia il certificato di ultimazione lavori in doppio esemplare sulla falsariga del verbale di consegna. Nel caso di necessità di completamenti di minore entità, marginali e non incidenti sull’uso e funzionalità dei lavori, il DL assegna all’appaltatore un termine perentorio, non superiore a 60 giorni Se il termine non viene rispettato, il certificato perde la sua validità con conseguente necessità di redazione di un nuovo verbale (Art. 192 del DPR 554/99 - il termine di ultimazione segna la data da cui iniziano a decorrere i termini per le operazioni di collaudo) Art. 173 del DPR 554/99 - il DL compila il conto finale ovvero il documento contabile in cui sono riassunte tutte le lavorazioni con l’indicazione del corrispettivo complessivo, gli acconti corrisposti e la rata di saldo Art. 29 DM 145/00 – la rata di saldo dovrà essere corrisposta, unitamente allo svincolo della garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dall’emissione del collaudo provvisorio Insieme al conto finale il D.L. invia una relazione illustrativa dell’appalto allegando la seguente documentazione: a) i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di aree concesse in uso all'impresa; c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; 67 d) gli eventuali NP ed i relativi verbali di concordamento, gli atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l)le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità); n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. n n n Il RUP, esaminati i documenti trasmessi dal DL, invita l’appaltatore a firmare il conto finale ed a sottoscriverlo entro 30 giorni l’appaltatore non può iscrivere riserve diverse da quelle già formulate sul registro di contabilità e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali, ai sensi dell’art. 149 del DPR 554/99, non sia intervenuto l’accordo bonario Se non si presenta o non conferma tutte le riserve si intende che l’appaltatore accetta definitivamente il conto finale 68 Altri adempimenti del DL (per approfondimenti) n Annotazione dei lavori in economia (art. 176 DPR 554/99) Nel libretto delle misure, se a cottimo Nelle liste settimanali distinte per giornate e provviste, se in amministrazione n Collaudo – art. 191 comma 5 – obbligo di presenziare alle visite di collaudo per informare esaustivamente l’organo di collaudo Collaudo statico – NTC 08 prove di carico Riserve Domande da iscriversi nei documenti contabili nei termini e nei modi indicati (artt. 164- 165 DPR 554/99; art 31 del DM 145/00) Deduzioni del DL Accordo bonario (art. 240 comma 3 D. Lgs 163/06) – relazione al RUP in ordine alle questioni sollevate dall’appaltatore n n n 69 Un ringraziamento ai partecipanti per la cortese attenzione ed un invito a segnalare eventuali inesattezze e/o interesse al completamento e sviluppo di specifici argomenti ed a partecipare alle riunioni della Commissione dipendenti Maurizio Francese [email protected] 70