Reg Duemme Hedge Alpia
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Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE SPECULATIVO GESTITO DA DUEMME SGR S.P.A. E DENOMINATO “DUEMME HEDGE ALPIA” 1 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 INDICE SEZIONE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA ........................................................................................... 3 ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO .............................................................................3 ARTICOLO 2 - LA SOCIETÀ DI GESTIONE .........................................................................................................3 ARTICOLO 3 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE .................................................3 ARTICOLO 4 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA DEPOSITARIA ..................................................4 SEZIONE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO............................................................................ 5 ARTICOLO 5 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO ................................................................................5 ARTICOLO 6 - REGIME DELLE SPESE ...............................................................................................................6 SEZIONE C: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ................................................................................ 7 ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONE AL FONDO ...................................................................................................7 ARTICOLO 8 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE .........................................................................11 ARTICOLO 9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO...12 ARTICOLO 10 - VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE .............................................13 ARTICOLO 11 - SCRITTURE CONTABILI ..........................................................................................................13 ARTICOLO 12 - REVISIONE CONTABILE ........................................................................................................14 ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO .................................................................................................15 ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE ...............................................................................................................16 2 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 SEZIONE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO 1. La Duemme Hedge SGR S.p.A ha istituito il Fondo comune di investimento mobiliare a emissione e rimborso mensile delle quote di tipo speculativo, denominato: “Duemme Hedge Alpia” con durata sino al 1° gennaio 2025. Per effetto della fusione per incorporazione della suddetta Duemme Hedge SGR S.p.A. nella Duemme SGR S.p.A., a far data dal 12 ottobre 2009, quest’ultima è divenuta la nuova società di gestione del Fondo. 2. La durata del Fondo suddetto (di seguito il “Fondo”), salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dall’art. 14, potrà essere prorogata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da assumersi almeno due anni prima della scadenza. La proroga richiede una modifica del presente Regolamento, secondo le modalità di cui all’art. 13. 3. Il Fondo è di tipo ad accumulo dei proventi. 4. Il presente regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 39, comma 3-bis del D. Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza) , relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale. ARTICOLO 2 - LA SOCIETÀ DI GESTIONE 1. La Duemme SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio avente per oggetto, fra l’altro, l’istituzione e la gestione di fondi comuni di investimento di tipo speculativo (di seguito “Società di gestione” o “Società” o “SGR”) - autorizzata dalla Banca d’Italia e iscritta al n. 84 dell’Albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “D.Lgs. 58/98”) - con sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari, 6, sito internet: www.gruppoesperia.com, a seguito della sopra richiamata fusione per incorporazione della Duemme Hedge SGR S.p.A. gestisce il Fondo comune di investimento mobiliare a emissione e rimborso mensile delle quote di tipo speculativo, indicato all’art. 1 del presente Regolamento. Le operazioni di emissione delle quote avvengono con periodicità mensile; le operazioni di rimborso avvengono con periodicità mensile, così come evidenziato nell’art. 7 del presente Regolamento. ARTICOLO 3 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE 1. La gestione del Fondo compete alla Società di Gestione, che vi provvede nell’interesse dei partecipanti e nel rispetto delle prescrizioni poste dal D.Lgs. 58/98, dall’Organo di Vigilanza e dal presente Regolamento. 2. La politica di investimento del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe di poteri per l’attuazione al Comitato degli Investimenti, all’Amministratore Delegato, a propri membri e a esponenti della Società. 3. La Società di Gestione esercita i diritti inerenti alle attività e agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo nell’esclusivo interesse dei partecipanti, salvo diversa disposizione 3 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 di legge e fermo restando il divieto di utilizzare detti valori per la partecipazione a sindacati di controllo. 4. La Società di Gestione è responsabile verso i partecipanti dell’adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato. 5. Il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni alla Società, ferma restando la sua responsabilità in ordine alle scelte adottate. 6. Il Consiglio di Amministrazione, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di affidare ad altre SGR aventi per oggetto la gestione di fondi di tipo speculativo, specifiche scelte di investimento, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di volta in volta dalla Società di Gestione. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale sarà tenuta ad esercitare un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Le deleghe come sopra conferite: - hanno durata determinata e possono essere revocate dalla Società di Gestione in qualunque momento con effetto immediato; - hanno ad oggetto specifiche strategie di investimento o mercati e settori predeterminati; - contengono clausole che, ove l’esecuzione delle scelte di investimento non sia subordinata al preventivo assenso da parte della Società, prevedono che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli dalla Società di Gestione stessa; - non hanno carattere esclusivo. La Società di gestione conserva, pertanto, la facoltà di effettuare operazioni negli ambiti per i quali sono state concesse le deleghe; - prevedono un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato, in modo da consentire la tempestiva ricostruzione della operatività e della allocazione del patrimonio gestito; - prevedono che siano esplicitate le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della Società di Gestione e della Banca Depositaria. ARTICOLO 4 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA DEPOSITARIA 1. BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto n. 5, è la banca depositaria del Fondo (di seguito “Banca Depositaria”). La Banca Depositaria è incaricata del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla Società di Gestione per la gestione del Fondo, nonché dello svolgimento di ogni altro compito previsto a suo carico dal D.Lgs. 58/98, dalle prescrizioni dell’Organo di Vigilanza e dal Regolamento. 2. La Banca Depositaria svolge, presso la propria sede di Milano, le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al Fondo, del calcolo del valore complessivo netto del Fondo ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. a) bis del D. Lgs. 58/98 nonché quelle di rimborso delle quote e di annullamento dei certificati. 3. La Banca Depositaria, sotto la propria responsabilità e previo assenso della Società di Gestione, ha facoltà di affidare in sub-deposito i titoli ed i valori del Fondo a soggetti scelti nell’ambito delle categorie individuate in via generale dall’Organo di Vigilanza, ai sensi dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 58/98 e alla Monte Titoli S.p.A. 4. La Banca Depositaria è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi. 5. L’incarico alla Banca Depositaria, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato da parte della Società di Gestione senza necessità di preavviso. La Banca Depositaria può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi. L’efficacia della revoca o della rinuncia è, in ogni caso, sospesa fino a quando: 4 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 - un’altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l’incarico di Banca Depositaria del Fondo, in sostituzione della precedente; gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide non siano stati trasferiti e accreditati presso la nuova Banca Depositaria sulla base di ordini scritti; la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione della Banca Depositaria, non sia stata approvata dalla Società di Gestione e dall’Organo di Vigilanza e non siano trascorsi i termini di cui all’art. 13, comma 3, del presente Regolamento. SEZIONE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ARTICOLO 5 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO 1. La SGR, attraverso un processo di allocazione dinamica fra “hedge funds”, OICR ordinari armonizzati e non armonizzati e altri strumenti finanziari, attua una politica di investimento volta al conseguimento, nel medio-lungo periodo di: - una performance coerente con l'allocazione strategica del Fondo; - il mantenimento di un ampio e efficiente grado di diversificazione degli investimenti; - una parziale decorrelazione dall'andamento delle asset class tradizionali. 2. Scopo del Fondo è l’investimento collettivo in “hedge funds”, in OICR ordinari armonizzati e non armonizzati e in altri strumenti finanziari (quali azioni, obbligazioni, certificati, note strutturate ecc.). 3. Nella gestione del Fondo la Società applicherà i seguenti limiti di investimento: a. il Fondo potrà essere investito in un massimo di 120 OICR; b. è previsto un limite massimo di investimento, pari al 50% del patrimonio del Fondo, per singolo fondo oggetto di investimento e per singola società di gestione. In deroga a quanto previsto al punto b), il Fondo potrà essere investito, anche esclusivamente, in parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla Società di Gestione, da altre società alla stessa collegate tramite controllo comune, partecipazione diretta o indiretta (di seguito “OICR collegati” ). Sul Fondo non verranno, in tal caso, fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti, mentre, con riferimento alla quota del Fondo investita in OICR collegati, la commissione di gestione verrà percepita al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR collegati. 4. Il Fondo, comunque, potrà essere parzialmente investito in disponibilità liquide e la Società di Gestione potrà assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte di investimento diverse, esclusivamente al fine di tutelare l’interesse dei partecipanti. Resta, inoltre, salva la facoltà della Società di investire il patrimonio del Fondo in strumenti finanziari derivati (sia per finalità di copertura, sia per qualsiasi diversa finalità) ed in strumenti di copertura dei rischi finanziari. 5. Qualora sia strettamente funzionale ad una maggiore efficienza di gestione del Fondo, il patrimonio potrà essere investito in OICR (fondi di fondi di 1° livello) che a propria volta investano in OICR (fondi di 2° livello), il cui patrimonio sia investito, in maniera esclusiva o comunque prevalente, in strumenti finanziari diversi dagli OICR. Non è in contrasto con quanto sopra l’eventuale interposizione di strutture e/o veicoli dedicati (quali, ad esempio, le strutture cc. dd. “master feeder” o di “pooling”) strumentali alla gestione amministrativa della partecipazione, nel presupposto che sia assicurata la trasparenza degli investimenti finali. Il ricorso a tale schema di investimento indiretto sarà illustrato nel rendiconto di gestione, che indicherà in modo dettagliato: - i fondi di 2° livello in portafoglio, in base al principio del “look through”; - le eventuali strutture e/o veicoli dedicati interposti. 5 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 6. La Società di Gestione può assumere, entro il limite massimo del 100% del valore complessivo dei Fondi, finanziamenti finalizzati a sfruttare eventuali opportunità di mercato. La Società di Gestione può, inoltre, assumere finanziamenti finalizzati a fronteggiare temporanee necessità di tesoreria, in relazione ad esigenze di investimento e di disinvestimento, entro il limite massimo del 100% del valore dei crediti- di cui siano certi l'ammontare e la data di liquidazione - derivanti dalle domande di rimborso di quote di OICR o di altri strumenti finanziari presentate e non ancora liquidate (redemption credits) o entro il limite massimo del 100% delle sottoscrizioni ricevute, ma non ancora avvalorate. A fronte della esposizione per le operazioni finanziarie compiute o da compiere nell'interesse del Fondo, viene generalmente pattuito il rilascio di garanzie a favore del finanziatore le quali insistono o hanno per oggetto il patrimonio del Fondo e/o i diritti relativi. Tali garanzie, in ipotesi di escussione, possono comportare la necessità di convertire in liquidità tutto o in parte il patrimonio del Fondo. Nel calcolo del suddetto limite, si tiene conto di tutte le forme di finanziamento utilizzate, ivi compreso il ricorso a strumenti finanziari derivati. In ogni caso, la somma delle posizioni in acquisto e in vendita di quote di OICR e di altri strumenti finanziari, anche derivati, non può superare il 200% del patrimonio netto del Fondo. Le posizioni in strumenti finanziari derivati sono determinate secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia per il calcolo dei relativi impegni; in particolare, l’esposizione in opzioni è determinata moltiplicando il valore corrente delle attività sottostanti per il fattore “delta” dell’opzione. 7. I rischi connessi all’investimento in quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota che, a loro volta, risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. Tali rischi sono accentuati dal fatto che il Fondo è di tipo speculativo e che, pertanto, gli investimenti del Fondo può essere effettuato, come previsto nel presente Regolamento, anche senza tenere conto dei divieti e delle limitazioni relativi all’oggetto ed alla composizione del portafoglio, al contenimento ed alla concentrazione dei rischi, nonché senza tenere conto delle altre regole prudenziali stabilite dalla Banca d’Italia per i fondi di investimento ordinari. Inoltre, i rischi sono connessi alla possibilità, da parte delle Società di Gestione, di fare uso di finanziamenti nella misura indicata al precedente comma 5. Infine, i rischi sono connessi al fatto che il Fondo potrà essere investito anche in parti di OICR di diritto estero (i) i cui paesi di origine non prevedano forme di vigilanza da parte di un’autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un’autorità pubblica che eserciti sull’attività svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi italiani, (ii) i cui gestori e/o administrator non siano soggetti a forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quella prevista dalla normativa italiana. ARTICOLO 6 - REGIME DELLE SPESE 1. Spese a carico dei partecipanti La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore: - un diritto fisso di EURO 50 (aumentato all’inizio di ogni anno della variazione registrata dall’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività, relativa all’anno precedente) per ogni sottoscrizione, a titolo di rimborso spese; - un diritto fisso di EURO 50 (aumentato all’inizio di ogni anno della variazione registrata dall’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività, relativa all’anno precedente) per ogni operazione di passaggio tra Fondi; - imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell’avvenuto investimento; - le eventuali spese di emissione e spedizione del certificato di cui all’art. 8, commi 2 e 9; - un diritto fisso di EURO 50 (aumentato all’inizio di ogni anno della variazione registrata dall’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività, relativa all’anno precedente), oltre alle imposte, bolli ed altre tasse eventualmente dovuti, per ogni operazione di rimborso. 6 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 La Società di Gestione avrà la facoltà di applicare una commissione di sottoscrizione di importo pari fino ad un massimo del 5% del controvalore delle quote sottoscritte dai singoli investitori. I soggetti che procedono al collocamento non possono porre a carico degli investitori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento. 2. Spese a carico del Fondo Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da: - una commissione di gestione a favore della Società pari allo 0,5% su base annua, calcolata mensilmente sul valore complessivo netto del Fondo al lordo delle commissioni di gestione e delle commissioni di gestione aggiuntive, nonché dei debiti o dei crediti di natura fiscale maturati e prelevata dalle disponibilità di ciascun Fondo il Giorno di Calcolo. - il compenso dovuto alla Banca Depositaria per l’incarico svolto, ivi compreso il calcolo del valore complessivo netto del Fondo ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett a) bis del D. Lgs. 58/98, calcolato mensilmente sul valore complessivo netto del Fondo ed erogato trimestralmente; - le spese di pubblicazione sul quotidiano del valore unitario delle quote del Fondo ed i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico, purché tali oneri non attengano al collocamento di quote del Fondo; - le spese di tenuta della contabilità del Fondo, di revisione e di certificazione dei relativi rendiconti; - le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo; - gli oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo; - gli oneri fiscali previsti dalle disposizioni vigenti; - gli interessi passivi connessi all’eventuale accensione di prestiti; - il contributo di vigilanza versato alla Consob per il Fondo, nonché eventuali contributi ad autorità estere competenti per l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi. La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere a singoli sottoscrittori agevolazioni consistenti nella retrocessione di parte delle commissioni di gestione. 3. Spese a carico della Società Sono a carico della Società di Gestione: - le spese di funzionamento e amministrazione della stessa; - le spese inerenti alla preparazione, alla stampa e alla diffusione del materiale di sottoscrizione utilizzato; - le spese connesse con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti; - tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei sottoscrittori o del Fondo. SEZIONE C: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONE AL FONDO Principi generali 1. Il Fondo si adegua alle vigenti disposizioni dettate dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 228/99 e successive modifiche. Al momento tali disposizioni prevedono che i fondi speculativi non possono: - formare oggetto di sollecitazione all’investimento; - essere sottoscritti per un importo inferiore a € 500.000,00. 7 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 2. Il Fondo disciplinato dal presente Regolamento: - ha una quota iniziale pari a € 500.000,00; - deve essere sottoscritto per un importo, al netto degli oneri e spese di sottoscrizione, non inferiore alla quota prevista nei suddetti Decreti Ministeriali, attualmente pari a € 500.000,00; l’importo della partecipazione al Fondo non può scendere al di sotto del limite minimo di sottoscrizione, fatta eccezione per l’ipotesi di oscillazione del valore della quota; - non possono essere rimborsati parzialmente se per effetto di tali rimborsi il valore della partecipazione al Fondo scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione. Ove ciò avvenga, la Società di Gestione - in luogo del rimborso parziale - procede al rimborso integrale della partecipazione. 3. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o l’acquisto a qualsiasi delle quote stesse. 4. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 5. Con riferimento ai versamenti effettuati in valute differenti dall’EURO, al fine di verificare il rispetto del limite minimo di versamento stabilito al precedente comma 1, verrà utilizzato il tasso di cambio rilevato dalla BCE tra la valuta utilizzata per il versamento e l’EURO, alla data della valuta del versamento a favore del Fondo, determinata ai sensi del disposto del comma successivo. 6. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione. 7. La partecipazione al Fondo comporta l’adesione al presente Regolamento, copia del quale verrà consegnata ai partecipanti nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza. 8. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento. 9. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la Società di Gestione la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme al Regolamento. Definizioni 1. Ai fini dell’esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e di rimborso, si definiscono: - Giorno di Sottoscrizione: il primo giorno del mese solare successivo a quello nel quale la domanda è utilmente ricevuta dalla Società di Gestione. Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo precedente il Giorno di sottoscrizione, con riferimento alle quali la valuta dei mezzi di pagamento – e la disponibilità del relativo ammontare – maturi entro il Giorno di Sottoscrizione. - Giorno di Rimborso: il primo giorno del mese solare successivo al decorso di almeno 35 giorni dalla ricezione della domanda di rimborso; - Giorno di Calcolo: il giorno – non posteriore all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese solare - nel quale la Banca Depositaria provvede a calcolare il valore unitario della quota con riferimento alle consistenze dell’ultimo giorno lavorativo del mese solare precedente (Giorno di Valutazione); - Giorno di Valutazione: ultimo giorno lavorativo di ciascun mese. Sottoscrizione iniziale 1. La sottoscrizione iniziale si realizza mediante: - la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione; - il versamento del corrispettivo tramite: a) assegno bancario (salvo buon fine) o circolare, non trasferibile, all’ordine di “Duemme SGR S.p.A. - rubrica Fondo”; 8 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 b) bonifico bancario sui conti correnti indicati nel modulo di sottoscrizione. 2. La Società di Gestione si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Dal giorno di ricezione degli assegni da parte della banca depositaria decorre la relativa valuta. Per i bonifici bancari la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante. 3. La periodicità delle sottoscrizioni è mensile. 4. L’importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al Fondo il Giorno di Sottoscrizione con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato. 5. I versamenti relativi a domande di sottoscrizione non accettate (per violazione dell’importo minimo di sottoscrizione, perché la domanda è giunta incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, o per altri motivi a discrezione della SGR), vengono restituiti al sottoscrittore con un bonifico bancario al conto del sottoscrittore, con valuta pari al relativo Giorno di Sottoscrizione, senza il riconoscimento di alcun interesse o altro onere. 6. La Società, dopo attenta valutazione e qualora ciò non incida negativamente sulla politica di investimento del Fondo, può riservarsi di accettare anche eventuali sottoscrizioni pervenute successivamente alle ore 16.00 del terzo giorno lavorativo precedente il Giorno di Sottoscrizione o con riferimento alle quali il versamento del corrispettivo sia stato accreditato con data valuta successiva a tale data (ma in ogni caso non successiva al Giorno di Sottoscrizione ). In tale caso la Società invia conferma al sottoscrittore secondo le modalità indicate alla successiva clausola 11 del presente articolo. 7. La Società provvede a: - determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni di esse fino alla sesta cifra decimale arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni sottoscrittore, dividendo l’importo netto del versamento per il valore unitario della quota nel Giorno di Valutazione che precede il Giorno di Sottoscrizione; - emettere le quote nel Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di sottoscrizione. 8. Entro il 5° giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo, la Società di Gestione fornisce alla banca depositaria istruzioni per l’avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. La banca depositaria li mette a disposizione degli aventi diritto presso la propria sede in Milano, Via Ansperto, 5 entro il primo giorno lavorativo successivo. 9. A fronte di ogni versamento, entro 5 giorni dal Giorno di Calcolo, la Società di Gestione provvede ad inviare al sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell’avvenuto investimento. Tale conferma indica: - la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento ovvero dell’ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza; - l’importo lordo versato e quello netto investito; - il giorno di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento; - il numero delle quote attribuite; - il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte; - la data cui il valore unitario si riferisce. Modalità di sottoscrizione tramite attribuzione di mandato ai soggetti incaricati del collocamento La sottoscrizione delle quote tramite mandato si realizza mediante conferimento di mandati ai soggetti incaricati del collocamento redatto su apposito modulo ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento, sulla base delle istruzioni impartite dal sottoscrittore, trasmettono alla SGR le domande di sottoscrizione in cui devono trovare indicazione per ciascun mandante: - l’importo del versamento - i mezzi di pagamento utilizzati e la relativa valuta 9 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 - le generalità del mandante che potrà, previa autorizzazione dello stesso, essere contraddistinta anche soltanto da un codice identificativo. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR le domande di sottoscrizione e gli importi conferiti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui sono ricevuti, nonché versano l’importo con valuta compensata alla SGR, rubrica intestata al Fondo. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo. In caso di utilizzo del solo codice identificativo del mandante, il soggetto collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del mandante dietro richiesta espressa del mandante ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della Banca Depositaria. Sottoscrizioni successive 1. Le sottoscrizioni successive alla prima sono ammesse per importi pari a 25.000,00 EURO o multipli. 2. Per tali sottoscrizioni si applica quanto previsto nel paragrafo precedente. Rimborsi 1. La richiesta di rimborso con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall’avente diritto, presentata o inviata alla Società di Gestione. I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della Società di Gestione presso la Banca Depositaria. 2. La domanda di rimborso contiene: - le generalità del richiedente; - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare; - la data di rimborso prescelta ove posteriore al 1° Giorno di Rimborso utile; - il mezzo di pagamento prescelto per il rimborso dell’importo; - in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso; - gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente. Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide. 3. I partecipanti al Fondo non possono presentare domanda di rimborso prima che siano decorsi almeno 12 mesi dal Giorno di Sottoscrizione. 4. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 3, la periodicità dei rimborsi è mensile. 5. Il controvalore del rimborso viene determinato applicando il valore unitario della quota definito nel Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di Rimborso. Con riferimento ad ogni domanda di rimborso, le operazioni di pagamento degli importi da rimborsare vengono effettuate il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di Rimborso. Le operazioni di pagamento non possono in ogni caso essere effettuate: - nei giorni di chiusura delle Borse nazionali, nonché di festività nazionale della Repubblica Italiana; - nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo. 6. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine del richiedente. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l’invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a rischio e spese del sottoscrittore medesimo. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si perfeziona al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto. 10 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 7. In ogni giorno di rimborso, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo (cancello), la SGR, al fine di evitare smobilizzi tali da pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di rimborsare un controvalore almeno pari all’ammontare del cancello, in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. L’ammontare in eccedenza è trattato come una nuova domanda di rimborso alla quale è data esecuzione a termini di regolamento il successivo giorno di rimborso, comunque entro i limiti del cancello. La SGR comunica tempestivamente tale intenzione ai partecipanti. Ove, a seguito della sospensione proporzionale, un partecipante si trovi a detenere quote per un valore inferiore al minimo previsto dall’art. 16, comma 3, del D.M. 228/99, la domanda di rimborso si intende confermata automaticamente alle scadenze successive fino al completo rimborso, salvo successiva sottoscrizione per un ammontare necessario a ristabilire il rispetto della sottoscrizione minima Trasferimenti di quote 1. I partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che: - le quote trasferite ad un cessionario, che non sia già titolare di quote del Fondo, siano di importo complessivo non inferiore a 500.000,00 EURO; - la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda – per effetto della cessione parziale delle quote – al di sotto di 500.000,00 EURO.. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, il partecipante dovrà comunicare preventivamente alla SGR, anche attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la propria intenzione di effettuare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della SGR - notificata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza - entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si intenderà autorizzato. Il regolamento avverrà fra le parti. ARTICOLO 8 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE 1. Le quote di partecipazione al Fondo sono tutte di uguale valore e con uguali diritti; esse possono essere rappresentate da certificati al portatore o nominativi, a scelta del sottoscrittore. 2. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o raggruppamento, previo versamento, da parte del richiedente, di un importo, a titolo di rimborso spese, di EURO 50 (cinquanta) per ogni certificato emesso. 3. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni delle stesse fino alla sesta cifra decimale arrotondate per difetto. 4. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della Società di Gestione. Ogni certificato reca la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l’originale sia depositato presso il Registro delle Imprese ove ha sede la Società di Gestione) e la firma, per avvaloramento, della Banca Depositaria. 5. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso la Banca Depositaria, ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. 6. E’ facoltà del sottoscrittore chiedere - anche successivamente alla sottoscrizione - l’immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti; detto certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, con rubriche distinte per singolo partecipante. 11 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 7. Il certificato cumulativo viene emesso mensilmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse nazionali, con contestuale annullamento di quello emesso precedentemente, tranne nel caso in cui la consistenza dello stesso rimanga invariata. 8. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della Banca Depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione di certificato singolo o al momento del rimborso della quota. 9. E’ comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l’emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già immesse nel cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese, dell’importo di EURO 50,00 (cinquanta/00), per ogni nuovo certificato emesso. 10. E’ facoltà irrevocabile della Banca Depositaria procedere in ogni momento - senza oneri per i partecipanti o per il Fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. ARTICOLO 9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività. 2. La Banca Depositaria calcola con cadenza mensile il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo è riferito al valore del Fondo all’ultimo giorno lavorativo di ogni mese (“Giorno di Valutazione”) e viene effettuato dalla Banca Depositaria nel Giorno di Calcolo. 3. Il calcolo del valore complessivo netto del Fondo verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri: per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”. Per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo si terrà inoltre conto della quota parte dei diritti e degli oneri maturati di diretta pertinenza del Fondo. 4. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall’Organo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 58/98. I dati utilizzati per la valorizzazione delle quote dei fondi oggetto di investimento saranno quelli comunicati per iscritto dalle società di gestione o dagli administrator dei singoli fondi. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai criteri di valutazione di cui al precedente comma 3. 5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,25% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”) la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota. 6. In sede di calcolo del valore della quota, nel caso in cui, nel Giorno di Calcolo, non sia stato reso noto al pubblico il valore complessivo netto degli OICR oggetto di investimento (di seguito “OICR target”) la Banca Depositaria utilizzerà l’ultimo valore reso noto al pubblico, se questo sia considerato dagli organi competenti coerente con la situazione dell’OICR. In subordine, qualora l’ultimo valore della quota disponibile sia considerato dagli organi competenti non più coerente con la situazione dell’OICR, la Banca Depositaria farà riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell’OICR target che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (di seguito “valore complessivo netto previsionale”). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo dell’OICR target, la Banca Depositaria provvederà a ricalcolare il valore della quota e, ove tra il valore della quota calcolato in base al valore complessivo netto previsionale e quello calcolato in base al valore 12 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 complessivo netto definitivo vi sia una differenza superiore alla soglia dello 0,25% prevista nel precedente comma 5, la SGR tratterà tale differenza come un errore di valorizzazione. ARTICOLO 10 - VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE 1. Il valore unitario della quota del Fondo è determinato dalla Banca Depositaria con cadenza mensile, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo le modalità di cui all’art. 9, per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al Giorno di Valutazione. 2. Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società di Gestione sulla base dei dati relativi alle emissioni e ai rimborsi forniti dalla Banca Depositaria. 3. Il valore unitario della quota del Fondo è pubblicato giornalmente - da parte della Società di Gestione sulla base dei dati forniti dalla Banca Depositaria - sul sito internet della Società, nell’area riservata ai partecipanti al Fondo, con l’indicazione della data cui si riferisce. 4. La Banca Depositaria sospende il calcolo e fa sospendere alla SGR la pubblicazione del valore unitario della quota del Fondo – e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso - in situazioni di forza maggiore che non consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione, come, a titolo meramente esemplificativo: - alluvioni; - terremoti; - guerre civili; - sommosse; - sospensione della valutazione della quota di uno o più fondi oggetto di investimento, qualora gli stessi esprimano almeno il 25% delle attività del Fondo. Al cessare di tali situazioni, la Banca Depositaria si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota del Fondo e provvederà a darne notizia alla SGR affinché questa provveda alla relativa pubblicazione sul sito internet della Società di cui al precedente comma 3. In ogni caso le sottoscrizioni e i rimborsi, riguardanti le quote del Fondo i cui valori siano stati sospesi, avverranno al primo Giorno di Sottoscrizione o Rimborso successivo al ripristino del regolare corso di valutazione; il valore delle quote utilizzato sarà quello riferito al primo Giorno di Valutazione precedente al Giorno di Sottoscrizione o di Rimborso. In ogni caso, verranno divulgati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione. 5. La Banca Depositaria può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota del Fondo, in caso di interruzione temporanea dell’attività di una Borsa valori o di un mercato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo stesso, nonché in caso di mancata valorizzazione ufficiale – entro il giorno precedente il Giorno di Calcolo – di uno o più OICR oggetto di investimento che, sulla base dell’ultima valorizzazione disponibile, rappresenti/rappresentino almeno il 25% delle attività del Fondo, qualora non sia possibile determinare il valore complessivo netto previsionale degli OICR stessi ai sensi dell’art. 9, 6° comma, che precede. 6. Nei casi di cui al comma che precede, la Società di Gestione, ricevutane notizia tempestiva dalla Banca Depositaria, informa immediatamente della sospensione il pubblico dei sottoscrittori dandone notizia sul sito Internet della Società e all’Organo di Vigilanza. ARTICOLO 11 - SCRITTURE CONTABILI 1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società di Gestione; questa, in aggiunta alle scritture prescritte dal Codice Civile per le imprese e secondo le medesime modalità, redige: a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote, nonché ogni altra operazione relativa alla gestione del Fondo stesso; 13 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 b) entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione degli Amministratori; c) entro 30 giorni dalla fine del semestre, la relazione semestrale relativa all’attività di gestione del Fondo nei primi sei mesi dell’esercizio; d) entro il Giorno di Calcolo, il prospetto recante l’indicazione del valore complessivo netto del Fondo e del valore unitario delle quote. 2. I documenti di cui ai punti b), c) e d) sono redatti secondo le disposizioni emanate dall’Organo di Vigilanza; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione: - entro 30 giorni dalla loro redazione, per quel che concerne il rendiconto annuale e la relazione semestrale di cui ai punti b) e c); - entro il giorno successivo a quello di calcolo, per quanto riguarda il prospetto di cui al punto d). 3. L’ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l’ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione del pubblico, entro lo stesso termine di cui sopra, presso la sede della Banca Depositaria e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione. 4. I partecipanti hanno diritto di esaminare i documenti di cui ai punti b), c) e d) e di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia del rendiconto e della relazione semestrale. A tal fine, i partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la sede della Società di Gestione. ARTICOLO 12 - REVISIONE CONTABILE 1. La revisione della contabilità della Società di Gestione e del Fondo è affidata ad una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58/98, nominata dall’assemblea della Società di Gestione. 2. La società di revisione provvede altresì alla certificazione del rendiconto di gestione e di liquidazione del Fondo. ARTICOLO 13 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 1. Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e sottoposte all’approvazione dell’Organo di Vigilanza. Per l’attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente o ad un Amministratore della Società di Gestione, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica. 2. Il contenuto di ogni modifica del Regolamento, dopo l’approvazione dell’Organo di Vigilanza, è pubblicato mediante avviso sul sito Internet della Società. Tuttavia, qualora le modifiche riguardino la sostituzione della SGR ovvero le caratteristiche del Fondo o incidano negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, delle stesse si darà notizia mediante avviso pubblicato su il quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 3. Il termine di efficacia delle modifiche regolamentari, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche stesse sul sito Internet della Società o sul quotidiano indicato al comma precedente, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti. Tuttavia, l’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. La Società di gestione potrà richiedere alla Banca d’Italia termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia necessario ai fini del buon funzionamento del Fondo e nell’interesse dei partecipanti. Le modifiche regolamentari potranno avere efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti. 14 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 4. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati 5. La Società provvederà ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta. ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO 1. Fatte salve le disposizioni degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 58/98, la liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di cui all’art. 4 o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della Società di Gestione; - in caso di rinuncia, motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione del Fondo. 2. In ogni caso, la liquidazione del Fondo viene deliberata dall’Assemblea degli Azionisti della Società di Gestione, in sede ordinaria. 3. Almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea che dovrà deliberare in merito alla liquidazione del Fondo, la Società di Gestione ne informa l’Organo di Vigilanza. Dell’avvenuta delibera è data informazione all’Organo di Vigilanza. 4. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della Legge e delle disposizioni dell’Organo di Vigilanza e, in particolare, delle seguenti modalità: a) a partire dalla data della delibera assembleare di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; l’emissione e il rimborso delle quote sono sospesi; b) l’avviso di liquidazione del Fondo e la data dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di investimento e verrà sospesa l’attività di emissione e rimborso delle quote sono pubblicati sul sito internet della Società; c) a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di cui alla lettera b) la Società di Gestione provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società medesima e portato a conoscenza dell’Organo di Vigilanza; d) terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto di cui all’art. 11, ove applicabili, e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette realizzate e numero delle quote in circolazione; e) la società di revisione di cui all’art. 12 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione; f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all’indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto delle norme di legge, sono depositati e affissi nella sede della Società di Gestione e della Banca Depositaria, nonché nelle filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione. Ogni partecipante potrà prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese; g) dell’avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso è data pubblicità mediante avviso sul sito Internet della Società; h) la Banca Depositaria provvede, su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, man mano che vengono presentate le richieste di rimborso secondo le modalità di cui all’art. 7; i) le somme non riscosse dai partecipanti entro 90 giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla Società di Gestione, con l’indicazione che trattasi di ammontari derivanti dalla liquidazione 15 Regolamento del Fondo Duemme Hedge Alpia Modifiche deliberate dal C.d.A. del 29 giugno 2010 del Fondo, con sottorubriche indicanti il nome dell’avente diritto - quando i certificati sono nominativi - ovvero l’elenco del numero di serie dei certificati - se questi sono al portatore; j) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato sub i) si prescrivono a favore della Società di Gestione, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera f); k) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione all’Organo di Vigilanza dell’avvenuto riparto. ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE Per quanto concerne le controversie tra i partecipanti al Fondo, la Società di Gestione e/o la Banca Depositaria, si applicano le norme vigenti in materia di Foro competente. 16