Contribuente - Corriere della Sera

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INQUADRAMENTO NORMATIVO
Tratto da: Collana Dichiarazioni Fiscali 2009 – “Dichiarazione 730”, a cura di R. Artina. - V. Artina
Contribuente
Nella prima sezione del Mod. 730/2009 deve essere indicata la tipologia di contribuente:
9 dichiarante: la casella relativa al dichiarante deve essere comunque barrata anche se non si
presenta dichiarazione congiunta;
9 coniuge dichiarante;
9 rappresentante o tutore.
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ATTENZIONE
Se viene presentata dichiarazione congiunta il dichiarante deve barrare la casella
relativa al “Dichiarante” e quella di presentazione di “Dichiarazione congiunta”, mentre
il coniuge dovrà barrare solo quella relativa al “Coniuge dichiarante”.
Dichiarazione congiunta
I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, di cui almeno uno dei due possa autonomamente
presentare il Mod. 730 e se entrambi possiedono redditi dichiarabili con il Mod. 730 (cfr. Cap. 1 - Aspetti generali), possono presentare la dichiarazione congiunta.
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ATTENZIONE
Non è possibile utilizzare il modello congiunto nel caso di morte di uno dei due coniugi
avvenuta prima della presentazione della dichiarazione ed in caso di dichiarazione presentata per conto dei minori e di persone incapaci.
L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di ribadire, con circ. 9 aprile 2008, n. 36/E, che
la dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso in cui uno dei coniugi,
per il periodo d’imposta in questione, sia titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, se tenuto a presentare il modello Unico Persone fisiche.
Persona incapace o minore
I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di:
9 persona incapace o
9 minore,
possono utilizzare anche il Mod. 730, purché nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistano le condizioni per la presentazione del modello in oggetto: è infatti prevista
la casella da barrare per “Rappresentante o tutore”.
I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare due modelli 730 nei quali devono essere
riportati negli appositi spazi:
9 il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario);
9 il codice fiscale del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.
Sul primo modello 730 è necessario:
9 barrare la casella “Dichiarante”;
9 barrare nel riquadro “Stato civile” la casella:
o 7, nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per
la persona incapace o dall’amministratore di sostegno per la persona con limitata
capacità di agire;
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o 8, nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori
esclusi dall'usufrutto legale;
9 riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
Sul secondo modello 730 è necessario:
9 barrare nel rigo “Contribuente” la casella “Rappresentante o tutore” (la casella “Dichiarante” in tale modello non deve essere barrata);
9 compilare, riportando i propri dati, soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica” con riferimento al rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.
In tal caso non è necessario compilare il rigo “data della variazione” con riferimento alla residenza anagrafica.
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ATTENZIONE
Si ricorda, altresì, che i redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono
mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
In questi casi non è possibile neppure presentare una dichiarazione congiunta Mod.
730.
In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta
la dichiarazione.
Usufrutto legale
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
9 beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
9 beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
9 beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi
non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio
a titolo di legittima);
9 beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio
contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
9 pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
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ATTENZIONE
I redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai propri redditi, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà.
Codice fiscale del contribuente
Nel frontespizio del Mod. 730/2009 deve essere indicato obbligatoriamente il codice fiscale del contribuente. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di minori o tutelati deve essere indicato, oltre al
codice fiscale del contribuente, anche quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.
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ATTENZIONE
Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato sulla tessera sanitaria o, nel caso
in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, sull’apposito tesserino rilasciato
dall’Amministrazione finanziaria.
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NOVITÀ
Da quest’anno si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in
via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione, senza possibilità di conferma della stessa, l’indicazione di un codice fiscale del contribuente che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l’Anagrafe Tributaria (Bozza Circolare
di liquidazione Mod. 730/2009).
La casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo non superiore a Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili che è tenuto o ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi.
Mod. 730 integrativo
Anche per la presentazione del mod. 730 è concessa la possibilità di effettuare un secondo inoltro della
dichiarazione, che in questo caso prende il nome di “dichiarazione integrativa” laddove il contribuente
si sia accorto di avere omesso o di dovere integrare alcuni elementi della dichiarazione che conducano
ad un minore debito o ad un maggior credito o comunque ad un’imposta pari a quella determinata nella
dichiarazione originaria.
La casella “Integrativa” deve quindi essere utilizzata qualora la dichiarazione che si sta presentando sia
da considerare ad integrazione di un Mod. 730/2009 precedentemente presentato; in tal caso il termine
per la presentazione, esclusivamente ad un CAF o ad un professionista abilitato, è il 25 ottobre (per
maggiori dettagli si rimanda alla sezione Aspetti generali).
La casella “730 integrativo” non deve essere barrata, bensì compilata dal contribuente che presenta una
dichiarazione integrativa indicando:
9 il codice ‘1’ se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito
rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod.
730 originario;
9 il codice ‘2’ se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
9 il codice ‘3’ se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito,
un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario.
Dati del contribuente
Nella sezione “Dati del contribuente” devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente ed il relativo stato civile, da indicare in ogni caso, relativo alla situazione alla data di consegna del Mod. 730.
Residenza anagrafica
La residenza anagrafica deve essere indicata nel frontespizio del Mod. 730 solo se variata nel periodo
dal 1° gennaio 2008 alla data di presentazione della dichiarazione. La residenza è da indicare anche se la
variazione dell’indirizzo avviene nell’ambito del medesimo Comune e nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi per la prima volta; in tale ultimo caso è necessario barrare l’apposita casella “Vedere istruzioni”.
Se la residenza è variata occorre:
9 indicare i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730 (i dati devono essere indicati senza abbreviazioni);
9 indicare il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione;
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9 barrare la casella “Vedere istruzioni” esclusivamente nel caso in cui si presenti per la prima
volta la dichiarazione dei redditi.
Telefono e posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica del contribuente
sono dati facoltativi. Attraverso la compilazione di tali dati sarà possibile ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Domicilio fiscale
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Il domicilio fiscale coincide, generalmente, con la residenza anagrafica e, di conseguenza varia quando quest’ultima subisce variazioni.
Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o,
se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza
nello Stato.
Variazione della residenza
La variazione di residenza ha effetto dal 60° giorno successivo. In merito devono essere evidenziate le
conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza 9 ottobre 2008, n. 26542, che ha
dichiarato illegittima la norma che consentiva di procedere alla notifica dell’accertamento presso il precedente domicilio per 60 giorni dopo l’avvenuta variazione anagrafica. La modifica della residenza ha
effetto quindi immediato ai fini della notifica, con la conseguenza che l’invio della cartella presso un altro domicilio rende la notifica “radicalmente nulla”.
Istituzione di un nuovo comune
L'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia non costituisce variazione di residenza.
Contribuenti non residenti
I contribuenti non residenti in Italia nel 2008 e/o nel 2009 devono presentare la dichiarazione dei redditi per i redditi ivi prodotti, ma non possono presentare il Mod. 730.
Se il domicilio fiscale è stabilito d'autorità dall'Amministrazione finanziaria o su richiesta di parte, la variazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente. Al
fine di rendere più chiara la compilazione dei dati inerenti il domicilio del contribuente, nel caso in cui
questi abbia variato la propria residenza trasferendola in un Comune diverso è necessario compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale, attenendosi alle seguenti istruzioni per la compilazione dei righi relativi al domicilio fiscale.
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2008
E’ necessario compilare il rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2008 come segue, ricordando che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata:
9 se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2007 indicare il precedente domicilio;
9 se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2007 indicare il nuovo domicilio.
Laddove il contribuente non abbia variato la propria residenza, ovvero se la variazione fosse intervenuta nell’ambito dello stesso Comune, sarebbe sufficiente la compilazione del presente rigo.
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Domicilio fiscale al 31 dicembre 2008
I dati richiesti riguardano il domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2008 (data a cui
bisogna far riferimento per l'applicazione delle addizionali):
9 Comune;
9 Provincia;
Coerentemente con le istruzioni del punto precedente:
9 se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2008 indicare il precedente domicilio;
9 se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2008 indicare il nuovo domicilio
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2009
Come indicato in precedenza se il domicilio da riportare nei righi “Domicilio fiscale al 01/01/2008”,
“Domicilio fiscale al 31/12/2008” ed “Domicilio fiscale al 01/01/2009” è il medesimo, è sufficiente
che il contribuente compili solo il primo rigo relativo al “Domicilio fiscale al 01/01/2008”; qualora invece, il domicilio fiscale da riportare non sia lo stesso in almeno due righi, è necessario che il contribuente compili comunque tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale alle diverse date. Pertanto qualora
risulti compilato più di un rigo relativo al domicilio fiscale, devono risultare necessariamente compilati
tutti e tre i suddetti righi.
I dati richiesti riguardano il domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio 2009:
9 Comune;
9 Provincia.
Coerentemente con le istruzioni dei punti precedenti:
9 se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 indicare il precedente domicilio;
9 se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.
Casella “Casi particolari addizionale regionale”
La casella “Casi particolari addizionale regionale” deve essere compilata da coloro che hanno il domicilio fiscale nella regione- Veneto ed in possesso di determinati requisiti.
In particolare la regione Veneto ha previsto una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:
1. soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno
2008 non superiore ad euro 45.000,00;
2. contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un
reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei
redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;
3. contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e aventi tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti,
l’aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini
dell’addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è
innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.
Per usufruire dell’aliquota agevolata del 0,9% detti contribuenti dovranno compilare la casella “Casi
particolari addizionale regionale” indicando il codice 1 se rientrano nei primi due casi, il codice 2 se
rientrano nel terzo caso.
Domicilio per la notificazione degli atti
Tale riquadro è previsto per l’indicazione del domicilio da parte dei contribuenti che intendono farsi
notificare gli atti o gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate ad un indirizzo diverso da quello di domicilio fiscale.
E’ infatti facoltà del contribuente eleggere quale domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi
dell’Agenzia delle entrate presso una persona o un ufficio situati nello stesso comune del domicilio fiscale del contribuente. La compilazione di tale riquadro modifica eventualmente il domicilio eletto in
precedenza dal contribuente mediante apposita comunicazione al competente ufficio locale.
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Tale facoltà è concessa anche successivamente alla presentazione della dichiarazione mediante l’invio al
competente ufficio locale di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
I dati da indicare per la domiciliazione degli atti sono:
9 codice fiscale e cognome e nome della persona ovvero codice fiscale e denominazione
dell’ufficio presso il quale il contribuente intende farsi notificare gli atti;
9 comune, provincia, tipologia, indirizzo, numero civico, CAP ed eventuale frazione.
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