Regolamento direzione e coordinamento DEF
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Regolamento direzione e coordinamento DEF
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL POTERE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA CAPOGRUPPO Indice Premessa Quadro generale Ambito e finalità del Regolamento Definizione dell’attività di direzione e coordinamento Interesse di Gruppo e Principi cardine Modalità e strumenti per il corretto esercizio dell’attività di direzione e coordinamento 1.6. Prevalenza 1.7. Modalità di adozione da parte delle società del Gruppo 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.5. 2.6. Direzione e coordinamento - La Corporate Governance istituzionale Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo Fiera Milano S.p.A. I Consigli di Amministrazione delle società controllate sottoposte a direzione e coordinamento Sovrapposizione di cariche e corretto e trasparente esercizio dell’attività sociale Il Collegio Sindacale della capogruppo Fiera Milano S.p.A. e delle società controllate Il Comitato per il Controllo Interno della Capogruppo Flussi informativi 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Direzione e coordinamento - Operatività Accentramento di funzioni Contratti di servizio infra-gruppo Sistema decisionale Comitati operativi infra-gruppo Obiettivi di Gruppo nel sistema di gestione delle performance Meccanismi di Segretation of Duties nei processi intersocietari Le policy di Gruppo Flussi informativi funzionali di Gruppo Recepimento policy di Gruppo da parte delle società del Gruppo 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 4. Rapporti con il Mercato 4.1. Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato 4.2. Procedure per la gestione dell’informativa al pubblico 4.3. Misure in caso di inosservanza Allegato 1 Allegato 2 2 1. Premessa 1.1. Quadro generale 1.1.1. Fiera Milano S.p.A. (nel seguito anche la “Società”, la “Società controllante” o la “Capogruppo”), emittente azioni quotate su un mercato regolamentato, adotta un sistema di governo societario conforme a quanto previsto dalla legge e dalla normativa CONSOB in vigore, allineato ai contenuti del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e alle best practice nazionali ed internazionali. 1.1.2. Fiera Milano S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle proprie società controllate, dirette e indirette, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative attualmente vigenti. 1.1.3. Il sistema di governo societario adottato da Fiera Milano S.p.A. è orientato al rispetto della normativa vigente, alla massimizzazione del valore per gli azionisti, al controllo dei rischi di impresa, alla trasparenza nei confronti del mercato ed al contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell’azionariato. Si tratta di un sistema di regole fatte proprie dal Codice Etico del Gruppo Fiera Milano (nel seguito anche il “Gruppo”) che rappresenta il framework generale nell’ambito del quale viene adottato il presente Regolamento avente ad oggetto l’esercizio del potere di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo (nel seguito anche il “Regolamento”). 1.2. Ambito e finalità del Regolamento 1.2.1. La disciplina contenuta nel presente Regolamento si rivolge a tutte le società del Gruppo assoggettate alla direzione e coordinamento di Fiera Milano S.p.A. (nel seguito anche le “Società del Gruppo” o “Società controllate”). 1.2.2. In considerazione del comune disegno imprenditoriale e strategico e al fine di ottimizzare le sinergie determinate dall’appartenenza al Gruppo, valorizzando al contempo le prerogative delle singole società, Fiera Milano S.p.A. adotta il presente Regolamento, nel quale sono disciplinati i meccanismi istituzionali e operativi attraverso i quali il Gruppo Fiera Milano applica il modello di direzione e coordinamento alle proprie società controllate. 1.2.3. Il Regolamento costituisce la disciplina di riferimento nell’ambito della quale, tenuto conto dell’autonomia giuridica e 3 dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle singole società, ricondurre i rapporti fra Fiera Milano S.p.A. e le società del Gruppo con l’obiettivo di dotarsi di regole organizzative e gestionali uniformi. 1.2.4. Il Regolamento, in particolare, garantisce unitarietà al governo d’impresa, attraverso l’identificazione di principi cardine secondo i quali (i) viene valorizzato il ruolo di indirizzo strategico e governo della Capogruppo; (ii) vengono centralizzate alcune funzioni e istituzionalizzata l’attività di supporto nonché (iii) vengono individuate precise responsabilità in capo alla controllante e alle singole società controllate, in un quadro di univoca e reciproca assunzione di impegni. 1.3. Definizione dell’attività di direzione e coordinamento 1.3.1. Si ha “direzione e coordinamento” quando in concreto nei rapporti tra due società, l’una (sovraordinata) è in grado di esercitare sull’altra (subordinata) un’attività coordinata, sistematica e continuativa di guida nelle scelte strategiche e gestionali e di sorveglianza, in vista di un obiettivo comune (donde la “direzione unitaria”), non necessariamente coerente con l’interesse della singola entità, in sé considerata. L’attività di direzione e coordinamento scaturisce dall’introduzione e dall’accettazione, anche di fatto, di misure oggettivamente limitative dell’autonomia decisionale delle società controllate, attraverso la dislocazione di parte del processo decisionale fuori dall’organizzazione societaria delle società controllate stesse. 1.3.2. La direzione unitaria di Gruppo, intesa come l’effetto dell’imposizione di decisioni provenienti dalla Società controllante agli organi amministrativi e direttivi delle società controllate, il cui risultato si manifesta in modo distinto e ulteriore rispetto a quello perseguibile dalle singole società e dal socio di controllo nell’ambito di ciascuna di esse, rappresenta una prerogativa derivante dall’appartenenza ad un gruppo. 1.4. Interesse di Gruppo e Principi cardine 1.4.1. Fiera Milano S.p.A. è a capo di un Gruppo che opera nel settore fieristico, con attività principalmente riconducibili a tutte le fasi caratteristiche del settore, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di spazi espositivi attrezzati, il supporto progettuale e servizi correlati, l’organizzazione e la 4 gestione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi e servizi destinati all’attività fieristica e congressuale, nonché alcune attività correlate quali la gestione di testate editoriali e la diffusione di pubblicazioni connesse alle attività precedenti. 1.4.2. L’attività d’impresa delle società del Gruppo, assoggettate alla direzione e coordinamento di Fiera Milano S.p.A., è condotta secondo un disegno unitario per il perseguimento di uno scopo economico comune a tutte le società del Gruppo (cd. Interesse di Gruppo), ovvero quello di posizionarsi sul mercato quale operatore integrato del settore fieristico al fine di conseguire la massimizzazione del valore per i propri azionisti. Al fine del conseguimento del suddetto Interesse di Gruppo, il governo unitario e la gestione integrata di tutte le fasi caratteristiche del business fieristico, nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di ogni singola società, devono ispirarsi a principi organizzativi e gestionali (cd. Principi cardine) che Fiera Milano S.p.A. e le società del Gruppo riconoscono, accettano e condividono. I Principi cardine sono di seguito individuati. 1.4.3. Principio di corresponsabilità delle società appartenenti al Gruppo nell’attuazione degli indirizzi strategici e gestionali e nello svolgimento delle attività operative e di business in aderenza al disegno unitario definito a livello di Gruppo. 1.4.4. Principio di unicità del Gruppo e di creazione di valore per gli azionisti inteso come unitarietà di iniziativa imprenditoriale orientata al perseguimento di uno scopo economico comune a tutte le società del Gruppo stesso. 1.4.5. Principio di collaborazione da parte di tutti nello svolgimento dei rispettivi compiti e nell’adempimento dei propri doveri e, in particolare, cooperazione fra organi societari e di controllo della Capogruppo e organi societari e di controllo delle società controllate, nonché, su un piano operativo e gestionale, fra le unità organizzative di tutte le società appartenenti al Gruppo. 1.4.6. Principio di funzionamento del Gruppo inteso quale operatore e gestore integrato dell’intero ciclo di vita delle manifestazioni nonché di tutte le fasi relative al business fieristico. 1.4.7. Principio di sviluppo delle competenze, quale elemento fondante il modello di standardizzazione delle competenze funzionali e di sviluppo delle professionalità delle risorse del Gruppo Fiera Milano. 5 1.4.8. Principio di eccellenza operativa inteso come capacità di implementare modalità operative e strumenti tecnici orientati al miglioramento continuo della qualità dei servizi, alla standardizzazione e razionalizzazione gestionale ed amministrativa dei processi aziendali, nonché alla gestione coordinata e condivisa della conoscenza del business e dell’operatività propri del settore in cui opera il Gruppo. 1.4.9. Ai fini del perseguimento dell’interesse di Gruppo, l’agire di Fiera Milano S.p.A. è improntato al rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette all’attività di direzione e coordinamento, ricercando l’equa composizione e il bilanciamento degli interessi coinvolti. La ricerca del bilanciamento degli interessi coinvolti si fonda sulla teoria dei cosiddetti “vantaggi compensativi” in base alla quale le singole operazioni devono essere apprezzate ex ante da ciascuna società, alla luce di altro vantaggio (reale o fondatamente potenziale) derivante alla stessa società dal perseguimento della politica di Gruppo. Le operazioni poste in essere dagli amministratori non devono quindi essere considerate singolarmente, ma nel più ampio contesto delle attese economiche, patrimoniali e finanziarie, direttamente o indirettamente derivanti dalle strategie economiche, patrimoniali e finanziarie dell’intero Gruppo. 1.5. Modalità e strumenti per il corretto dell’attività di direzione e coordinamento esercizio 1.5.1. Il presente Regolamento disciplina l’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo mediante l’individuazione di modalità e strumenti coerenti con i Principi cardine riconosciuti, accettati e condivisi da parte di Fiera Milano S.p.A. e dalle società del Gruppo. In particolare, al fine di dare concreta attuazione alla disciplina contenuta nel presente Regolamento, sono individuati strumenti qualificabili come istituzionali, in quanto relativi alle competenze ed ai rapporti tra organi societari di amministrazione e controllo (cd. “Strumenti di Corporate Governance”), e strumenti qualificabili come operativi in quanto riguardanti le concrete modalità attraverso le quali viene data attuazione all’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo (cd. “Strumenti operativi”). 6 1.5.2. Gli Strumenti di Corporate Governance sono disciplinati nella sezione “Direzione e coordinamento - La Corporate Governance istituzionale” del Regolamento. 1.5.3. Gli Strumenti operativi sono disciplinati nella sezione “Direzione e coordinamento - Operatività” del Regolamento. 1.6. Prevalenza 1.6.1. Sotto il profilo della gerarchia delle fonti normative di Gruppo, le presenti Linee Guida si collocano al di sotto dello statuto della Capogruppo e degli statuti delle diverse società del Gruppo. 1.7. Modalità di adozione da parte delle società del Gruppo 1.7.1. Ai fini della sua piena efficacia, il presente Regolamento così come eventuali sue modifiche o integrazioni, è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e successivamente presentato ai soci di Fiera Milano S.p.A. e delle singole società componenti il Gruppo, in sede assembleare. Quanto precede affinché ciascuna di esse, pur nella sua autonomia, lo assuma alla base della propria attività nonché alla base del rapporto fiduciario instaurato rispettivamente con i membri degli organi amministrativi e di controllo o di lavoro con i propri dipendenti, essendo l’osservanza di quanto stabilito ai sensi del presente Regolamento parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di questi ultimi ai sensi dell’art. 2104 del Codice Civile. 1.7.2. In relazione a quanto precede è responsabilità di ciascuna società in occasione della nascita del rapporto e successivamente qualora vengano apportate modifiche o integrazioni al presente documento, raccogliere, dai singoli soggetti nominati membri di organi amministrativi e di controllo o assunti, l’adesione al Regolamento. 1.7.3. Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento. E’ riconosciuto all’Amministratore Delegato il potere di apportare modifiche o integrazioni agli stessi qualora ciò si renda necessario per recepire circostanze o mutamenti di fatto intervenuti nel contesto di riferimento. 7 2. Direzione e coordinamento - La corporate governance istituzionale 2.1. Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo Fiera Milano S.p.A. 2.1.1. Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo Fiera Milano S.p.A. è l’organo collegiale preposto ad impartire le linee di indirizzo strategico, gestionale e di sorveglianza in vista del raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati. A tal fine esamina e approva preventivamente le operazioni delle società controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, patrimoniale o finanziario per il Gruppo stesso. 2.1.2. L’attività di indirizzo strategico viene svolta dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell’Amministratore Delegato nel rispetto da un lato delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti come dall’altro dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, ricercando continuativamente un equo bilanciamento degli interessi coinvolti e perseguendo una disciplina organica delle attività di coordinamento tra la Capogruppo e le società da essa controllate che contemperi l’interesse del Gruppo stesso. 2.1.3. L’Amministratore Delegato della Capogruppo ha l’incarico di riportare tali linee di indirizzo nei Consigli di Amministrazione delle singole controllate1 e di riferire periodicamente al proprio Consiglio di Amministrazione in merito alle iniziative intraprese da tali Società e ai risultati raggiunti. Nell’adempimento di tale obbligo, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 2.2.3 che segue, l’Amministratore Delegato può avvalersi della collaborazione di un soggetto all’uopo nominato che possa rappresentare il punto di riferimento per ciascuna società al fine di garantire coordinamento e omogeneità di azione a livello di Gruppo. 2.1.4. Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. definisce e mantiene in costante aggiornamento il presente Regolamento alla luce dell’evoluzione del Gruppo e delle variazioni intervenute nei contesti interni ed esterni di 1 . Attraverso l’utilizzo di strumenti quali (i) l’invio di apposita documentazione per la sua discussione/adozione nelle sedi competenti (ii) la formulazione di richieste di informazioni o documenti; (iii) la pianificazione di incontri periodici con il management delle controllate, (iv) la sottoscrizione di specifici contratti di servizio (c.d. shared services); (v) l’adozione di procedure atte a gestire i flussi informativi ordinari periodici. 8 riferimento, sottoponendo eventuali modifiche e integrazioni al vaglio assembleare della Capogruppo e delle società controllate. 2.2. I Consigli di Amministrazione delle società controllate sottoposte a direzione e coordinamento 2.2.1. I Consigli di Amministrazione delle società controllate sottoposte a direzione e coordinamento, nel rispetto delle disposizioni normative regolamentari e statutarie pro-tempore vigenti, sono preferibilmente a composizione collegiale al fine di una più efficiente gestione delle situazioni di possibile conflitto di interessi. 2.2.2. Alla nomina dei singoli consiglieri di amministrazione si procede dopo un attento e approfondito esame del profilo professionale e delle competenze maturate da ciascun candidato alla carica. 2.2.3. Con l’obiettivo di favorire l’unitarietà di indirizzo e l’armonia gestoria, all’Amministratore Delegato o alternativamente al soggetto da quest’ultimo delegato di Fiera Milano S.p.A. è riservato un posto nel Consiglio di Amministrazione di ogni società del Gruppo. 2.2.4. La Capogruppo predispone i piani industriali e i budget di Gruppo e stabilisce le linee guida che devono essere recepite nel processo di formazione dei piani e budget da parte delle singole società del Gruppo. Ai fini di consentire la predisposizione dei piani e dei budget di Gruppo, in coerenza con le procedure, gli strumenti e le tempistiche di pianificazione e programmazione implementati e diffusi dalla Capogruppo, è responsabilità del Consiglio di Amministrazione di ciascuna società controllata inviare alla Capogruppo informazioni e dati previsionali che recepiscono le suddette linee guida, nonché di operare sulla base di piani industriali e budget annuali approvati, provvedendo a periodiche verifiche attraverso la redazione di consuntivi di periodo. La Capogruppo verifica preventivamente la corrispondenza dei piani industriali e dei budget annuali delle società controllate con le linee guida date e gli scostamenti con i consuntivi di periodo. 2.2.5. Fermo restando il potere di Fiera Milano S.p.A. di impartire direttive e di esercitare funzioni di coordinamento nei confronti delle società del gruppo, rimane ferma l’esclusiva competenza del consiglio d’amministrazione di ciascuna società controllata a fornire valutazioni in merito (i) all’adeguatezza dell’assetto 9 organizzativo, amministrativo e contabile; (ii) ai piani strategici, industriali e finanziari della società e (iii) al generale andamento della gestione tenuto conto delle informazioni fornite dagli organi delegati. Ai fini del rispetto di tale obbligo i singoli consigli di amministrazione saranno tenuti a sollecitare il supporto della Capogruppo e a richiedere alla stessa ogni informazione necessaria o utile per poter effettuare valutazioni complete ed adeguate, in coerenza, ove attuata, con la gestione accentrata di funzioni, esercitata da parte della Capogruppo stessa, nell’Interesse del Gruppo, a favore delle società controllate in una logica di shared services. 2.2.6. Gli organi amministrativi di ciascuna società controllata sono responsabili del rispetto delle istruzioni, delle direttive, delle procedure e dei presidi impartite dalla Capogruppo ai fini di un efficace esercizio dell’attività di direzione e coordinamento. 2.2.7. In capo al Consiglio di Amministrazione della società controllata, e per esso all’amministratore delegato, sussiste il dovere di riferire all’organo delegato della società controllante in ordine alle operazioni rilevanti effettuate – che la stessa controllante avrà provveduto ad identificare – per consentire a quest’ultimo di rispettare il disposto di cui all’art. 2381 cod. civ.2. Quanto precede si applica anche nel caso in cui le decisioni sulle operazioni di maggior rilievo non siano state influenzate dalla società che esercita la direzione e il coordinamento. 2.3. Sovrapposizione di cariche e corretto e trasparente esercizio dell’attività sociale 2.3.1. La circostanza che un medesimo soggetto rivesta la funzione di amministratore in più società del Gruppo, non implica di per se stessa l’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 2391 cod. civ. relativamente al conflitto di interessi degli amministratori, qualora l’oggetto della deliberazione consigliare riguardi operazioni infra-gruppo che in sé considerate rientrano nella normale gestione della società controllata e siano concluse a condizioni di mercato. Nel caso in cui si tratti dell’amministratore delegato si raccomanda altresì che l’agire di quest’ultimo sia sostanzialmente conforme 2 . L’Art. 2381 cod. civ. prevede l’obbligo per l’Amministratore Delegato di riferire in Consiglio di Amministrazione, con la periodicità fissata nello statuto, ma comunque non superiore a 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate non solo dalla società ma anche dalle sue controllate. 10 ai piani industriali e ai budget redatti e approvati in conformità alle linee guida emanate dalla Capogruppo. Di contro qualora l’atto da porre in essere richieda ponderazione di interessi diversi rispetto a quello “sociale”, nel cui ambito è ragionevole far rientrare anche quello di “gruppo”; e/o il sacrificio dell’interesse della società soggetta alla direzione e coordinamento o, nel caso di rapporti tra società controllate, dell’interesse di una di esse; ciascun consigliere “interessato” dovrà rendere preliminarmente all’assunzione della decisione da parte del consiglio di amministrazione, la dichiarazione ex art. 2391 cod. civ. anche se il sacrificio dovesse apparire controbilanciato dal c.d. “vantaggio compensativo” derivante dall’appartenenza al “gruppo”. 2.3.2. Si raccomanda infine l’opportunità per la Capogruppo di fornire a ciascuna società controllata ogni elemento necessario o opportuno onde consentirle di motivare analiticamente, attraverso l’indicazione delle ragioni e degli interessi oggetto di valutazione ai fini della decisione - come prescritto dall’art. 2497-ter cod. civ.- tutte quelle operazioni che siano anche solo apparentemente diseconomiche per la controllata stessa (e dunque contrarie all’interesse sociale). Sarà poi cura della società controllata fare in modo che: (a) qualora le decisioni siano assunte collegialmente dal Consiglio di Amministrazione, le motivazioni e le indicazioni richieste dall’art. 2497-ter cod. civ. siano esposte preliminarmente all’assunzione della delibera e riportate nel verbale; (b) qualora invece siano assunte direttamente da un soggetto delegato (l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale), quest’ultimo ne renda conto nel primo consiglio utile – tra le comunicazioni - delle operazioni infragruppo nel frattempo perfezionatesi, con indicazione delle motivazioni, delle ragioni e degli interessi sottesi, così che di essi resti puntuale traccia nel verbale. Per contro, nel caso di decisioni delle società controllate relative: i) ad operazioni che rientrano nella normale attività di gestione della società, concluse a condizioni di mercato; ii) ad operazioni autonomamente intraprese, seppure esposte ad un giudizio di diseconomicità, si raccomanda di dichiarare comunque che nella fattispecie non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2497-ter, al fine di fuorviare ogni dubbio per chiunque prendesse successivamente cognizione dell’operazione. 11 2.4. Il Collegio Sindacale della capogruppo Fiera Milano S.p.A. e delle società controllate 2.4.1. Ai membri del Collegio Sindacale della Capogruppo così come delle società controllate è raccomandata la partecipazione alle riunioni dell’assemblea, del consiglio di amministrazione e dell’eventuale comitato esecutivo in quanto indispensabile strumento a disposizione dei sindaci per l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo. La partecipazione alle riunioni degli organi societari, inoltre, consente di valutare se le proposte del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo sono rispondenti alla legge e all’atto costitutivo, nonché ai principi di corretta amministrazione. 2.4.2. Si raccomanda particolare cura per i casi di organo amministrativo unipersonale (amministratore unico) o di presidente del consiglio di amministrazione o consigliere delegato al quale siano stati conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In tali eventualità, mancando le riunioni periodiche dell’organo amministrativo, o risolvendosi esse in una semplice presa d’atto e/o ratifica di decisioni ed operazioni gestionali assunte o compiute altrove, l’esercizio del controllo da parte dei sindaci potrà estrinsecarsi attraverso specifiche richieste di notizie sull’andamento della gestione all’organo amministrativo e ai soggetti delegati. 2.4.3. In relazione a quanto precede resta inteso che la vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non deve riguardare il merito delle scelte di gestione, bensì solo le modalità con cui esse sono state compiute (accuratezza nell’assunzione di sufficienti informazioni in relazione all’operazione e adozione di cautele e verifiche preventive normalmente richieste per quel tipo di decisione, operata in quelle circostanze e con quelle modalità) in applicazione ai principi di corretta amministrazione. 2.4.4. Al Collegio Sindacale della capogruppo Fiera Milano S.p.A. spetta la vigilanza sulle operazioni di maggior rilievo, per caratteristiche e dimensioni, effettuate dalle società controllate nonché sulle operazioni nelle quali un amministratore abbia un interesse in conflitto, sulla base delle informazioni ricevute dall’organo amministrativo e/o dai soggetti delegati (art. 150 T.U.F.). 2.4.5. Al fine di poter adempiere diligentemente ai propri doveri si ricorda che ai sindaci della Capogruppo anche individualmente, spetta il potere di richiedere agli 12 amministratori nonché direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate informazioni in merito all’andamento delle operazioni sociali e a determinati affari relativi alle controllate stesse (art. 151 TUF). 2.5. Il Comitato per il controllo interno della Capogruppo 2.5.1. Il Comitato per il Controllo Interno nominato da Fiera Milano S.p.A. in recepimento delle raccomandazioni previste dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, riveste un ruolo propositivo nella predisposizione dei presidi volti a garantire la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e nella stessa approvazione di queste operazioni. 2.5.2. In particolare supporta il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nello stabilire le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Capogruppo, o dalle sue controllate, con parti correlate con particolare riferimento alle specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere del Comitato per il Controllo Interno. 2.5.3. Nella individuazione di tali presidi si terrà conto delle tecniche che si sono sviluppate nella prassi e che possono essere utilizzate, anche cumulativamente, per assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni; si segnalano, a titolo indicativo: la riserva alla competenza del Consiglio di Amministrazione dell’approvazione delle operazioni di maggiore rilievo, la previsione di un parere preventivo del Comitato per il controllo interno, l’affidamento delle trattative ad uno o più amministratori indipendenti (o comunque privi di legami con la parte correlata), il ricorso ad esperti indipendenti (eventualmente selezionati da amministratori indipendenti). 2.6. Flussi informativi 2.6.1. E’ responsabilità del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. curare che l’assetto organizzativo del Gruppo consenta una efficiente e tempestiva circolazione delle informazioni rilevanti, funzionale all’esercizio dei propri poteri/doveri informativi e della direzione e coordinamento. 2.6.2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. dovrà garantire adeguati flussi informativi all’interno del Gruppo - sia da parte della Società controllante sia da parte delle società controllate - attraverso l’istituzione di procedure 13 idonee che permettano alla Capogruppo di esercitare correttamente il proprio potere di direzione e coordinamento. 2.6.3. Per quanto concerne la frequenza di trasmissione delle informazioni, le procedure terranno conto che questa non potrà essere inferiore a quella prevista a carico degli organi delegati della Società controllante per la comunicazione delle informazioni dovute ex lege (i.e. art. 2381, 5° cod. civ.) e dovrà ragionevolmente precedere tale comunicazione, proprio per consentire a questi ultimi di valutare l’opportunità di chiedere chiarimenti e integrazioni e riferire prontamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa Società controllante. 2.6.4. Fermi restando gli obblighi di informazione periodica, gli amministratori delle società controllate devono dare tempestiva comunicazione agli organi delegati della controllante di eventi e operazioni che siano in grado di incidere in misura significativa sulla redditività o comunque sulla operatività della loro società. 2.6.5. Si raccomanda al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, in occasione dell’approvazione del budget e del piano industriale, di prospettare per quanto possibile i rapporti infra-gruppo che nel corso dell’anno dovrebbero instaurarsi con l’indicazione delle motivazioni che li rendono convenienti nella strategia generale di sviluppo del Gruppo stesso. Quanto precede onde consentire all’Amministratore Delegato (o al Direttore Generale) che nel corso dell’anno vi desse attuazione, di poter fare concreto riferimento a tali parametri e non incorrere in situazioni di potenziale conflitto di interessi. 2.6.6. Infine, come previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Fiera Milano S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si raccomanda all’Organismo di Vigilanza della Capogruppo, di strutturare flussi informativi con le proprie controllate che per periodicità e contenuti siano adeguati a garantire il pieno rispetto del Modello stesso. 14 3. Direzione e coordinamento – Operativita’ 3.1. Accentramento di funzioni 3.1.1. L’attività di gestione posta in essere da Fiera Milano S.p.A nell’ambito della direzione unitaria si esplicita in una serie di atti di indirizzo e coordinamento sulle società del Gruppo. Il coordinamento di Gruppo, in particolare, può prevedere la gestione accentrata di funzioni da parte della Capogruppo, gestione che viene esercitata, nell’Interesse del Gruppo, a favore delle società controllate in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse (i.e. mediante l’implementazione di progetti volti a dare attuazione al suddetto accentramento in una logica di shared services). In accordo ai Principi di funzionamento, di sviluppo delle competenze e di eccellenza operativa, l’accentramento di funzioni a livello di Capogruppo consente, ferma restando l’autonomia gestionale ed operativa delle società controllate, (i) di realizzare economie di scala avvalendosi di professionalità e prestazioni specialistiche con crescenti livelli qualitativi; (ii) di ottenere una maggior coerenza gestoria; (iii) di focalizzare le risorse nella gestione del core business. 3.1.2. L’accentramento da parte della Capogruppo può riguardare sia funzioni di supporto e di staff sia funzioni di business del Gruppo. 3.1.3. In particolare, negli ambiti ove siano state assunte decisioni di accentramento, la Capogruppo, con il supporto delle proprie Direzioni e Funzioni competenti, stabilisce le linee di indirizzo strategico e le politiche generali di gestione, definisce i processi, individua i flussi informativi e gli strumenti operativi atti a realizzarlo, nonché, ove previsto, svolge le attività e presta i servizi nel rispetto di termini e condizioni stabiliti tra le parti mediante la sottoscrizione di specifici contratti di servizio infra-gruppo cui è correlato il sistema di procure. 3.2. Contratti di servizio infra-gruppo 3.2.1. I contratti di servizio infra-gruppo, in particolare hanno l’obiettivo di disciplinare le modalità, i termini e le condizioni di erogazione delle attività che la Capogruppo svolge a livello centralizzato, anche ai fini dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento. A questo riguardo, Fiera Milano è altresì 15 responsabile dell’individuazione di strumenti di controllo che garantiscano il rispetto dei livelli di servizio definiti nei relativi contratti infra-gruppo. 3.2.2. I contratti di servizi infra-gruppo, prima della loro sottoscrizione, sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., previo parere obbligatorio, ma non vincolante, da parte del Comitato per il Controllo Interno della stessa. Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. può dare mandato al proprio Amministratore Delegato affinché proceda alla sottoscrizione dei suddetti contratti di servizi infra-gruppo. 3.2.3. In vigenza di contratto, sull’effettivo rispetto degli impegni assunti in virtù della sottoscrizione degli stessi, vigila il Collegio Sindacale della Capogruppo, il quale è tenuto a coordinarsi con i rispettivi organi di controllo delle società controllate. 3.3. Sistema decisionale 3.3.1. Ai fini dell’efficacia vincolante verso terzi delle attività rese dalla Capogruppo in virtù della stipula dei citati contratti di servizio, Fiera Milano S.p.A. riceverà da ogni singola società controparte apposita procura. 3.3.2. La procura conferita, in particolare, rappresenta lo strumento attraverso il quale Fiera Milano S.p.A. acquisisce il potere di agire nello svolgimento dei servizi previsti dai contratti di servizio infra-gruppo in nome e per conto delle singole società controllate controparti contrattuali. 3.3.3. La Capogruppo a sua volta agirà in base al proprio sistema decisionale che legittimerà i soggetti delegati pro-tempore di Fiera Milano S.p.A. a svolgere le attività che rientrano nei rispettivi ambiti di competenza anche in nome e per conto delle società controllate. Nell’ambito del sistema decisionale suddetto sono salvaguardate le responsabilità e le prerogative gestionali degli organi di amministrazione delle società controllate. 3.4. Comitati operativi infra-gruppo 3.4.1. Al fine di assicurare il governo unitario e l’integrazione operativa del Gruppo, la Capogruppo può costituire Comitati operativi infra-gruppo, anche ad hoc, con l'obiettivo di: 16 monitorare l’attuazione delle strategie, lo sviluppo dei piani ed i relativi risultati; garantire il coordinamento delle azioni di business ed il governo delle relative tematiche trasversali; rafforzare le sinergie operative tra le diverse funzioni coinvolte nei processi tecnologici, di business e di supporto; favorire lo sviluppo integrato dei processi intersocietari. 3.4.2. La collocazione organizzativa a livello di Gruppo, la composizione e le specifiche regole di funzionamento dei Comitati operativi infra-gruppo sono definite da Fiera Milano S.p.A. che procede alla formalizzazione della relativa costituzione mediante l’emissione di apposite comunicazioni o documenti organizzativi equivalenti, nonché provvede a dotarli di regolamenti o istruzioni operative di funzionamento. 3.4.3. I Comitati operativi infra-gruppo possono essere “permanenti” o “temporanei”, avendo i primi durata indeterminata, i secondi un termine correlato al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati costituiti. 3.4.4. Rispetto alla composizione i citati Comitati operativi, pur ponendosi quali interlocutori a livello di Gruppo, possono essere “intersocietari” o “centrali”, ove accolgano rispettivamente membri appartenenti a più di una società del Gruppo oppure membri provenienti dalla sola Capogruppo. 3.4.5. Il sistema dei Comitati operativi infra-gruppo include la fattispecie dei Team interfunzionali (fra i quali, a titolo di esempio, i “Team interfunzionali di manifestazione”), che si caratterizzano per la struttura intersocietaria, per la durata a termine connessa alla gestione integrata di singoli progetti o attività e per l’adozione di una forma organizzativa “a matrice”. La costituzione di Team interfunzionali risponde a finalità di: coordinamento delle attività operative delle società del Gruppo nell’ambito della gestione integrata di tutte le fasi caratteristiche del business fieristico, in accordo al Principio di funzionamento; creazione di sinergie attraverso responsabilità e risorse condivise tra le varie manifestazioni, in coerenza ai Principi di corresponsabilità e collaborazione; attivazione di competenze “funzionali” a supporto del knowhow di manifestazione, in linea con i Principi di sviluppo delle competenze e di eccellenza operativa; 17 allineamento dell’azione commerciale nei confronti dell’espositore e dei visitatori, anche alla luce del Principio di unicità. 3.4.6. I criteri generali da applicarsi nella definizione dei regolamenti di funzionamento dei Team interfunzionali sono definiti mediante Policy di Gruppo emanate da Fiera Milano S.p.A.. 3.5. Obiettivi di Gruppo nel sistema di gestione delle performance 3.5.1. Fiera Milano S.p.A. definisce le politiche di gestione e funzionamento del personale a livello di Gruppo, mentre spetta alle singole società controllate la responsabilità di dare attuazione a quanto previsto dalle suddette politiche, anche attraverso gli ambiti funzionali oggetto di accentramento da parte della Capogruppo in una logica di shared services. 3.5.2. Nell’ambito di tali politiche, la Capogruppo può individuare meccanismi incentivanti collegati al raggiungimento degli obiettivi consolidati stabiliti a livello di Gruppo. 3.5.3. I suddetti meccanismi sono definiti dalla Direzione Centrale Organizzazione e Risorse Umane, d’intesa con l’Amministratore di Delegato di Fiera Milano S.p.A.. 3.6. Meccanismi di Segregation of Duties nei processi intersocietari 3.6.1. L’attuazione di principi di Segregation of Duties, nella definizione dei ruoli organizzativi e delle attività dei processi aziendali, rappresenta una delle componenti costitutive il complessivo sistema di controllo interno societario. In particolare, l’accentramento di ambiti di attività presso la Capogruppo comporta l’adozione di meccanismi di Segregation of Duties nei processi intersocietari, in termini di separazione di ruoli e responsabilità fra funzioni della Capogruppo e funzioni delle società del Gruppo. 3.6.2. L’adozione di meccanismi di Segregation of Duties nei processi intersocietari consente: l’introduzione di presidi di controllo interno di tipo “preventive"; l’attribuzione di specifici ambiti di responsabilità nell’ambito dei processi intersocietari; 18 il razionale utilizzo delle risorse, riducendo le inefficienze connesse alla duplicazione di attività nei vari ambiti amministrativi, tecnici e di business. 3.6.3. La formalizzazione da parte della Capogruppo di tale separazione dei ruoli nell’ambito dei processi intersocietari può realizzarsi mediante l’emissione di policy di Gruppo, l’attribuzione di deleghe di funzione a Direzioni e Funzioni, nonché, ove occorra regolare lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi, attraverso la stipula dei contratti di servizio infra-gruppo sopra citati ed il conferimento di correlate procure. 3.6.4. In accordo ai principi di Segregation of Duties, tenuto conto delle esigenze di gestione integrata di tutte le fasi caratteristiche del settore fieristico, è attuata una separazione organizzativa dei ruoli e delle responsabilità rispetto al ciclo di vita della manifestazione meglio descritta nell’Allegato 1 al presente documento. 3.7. Le policy di Gruppo 3.7.1. Policy di Gruppo possono essere emesse dalla Capogruppo al fine di implementare, attuare e integrare aree generali di intervento proprie dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo stessa. In linea generale le Direzioni e Funzioni della Capogruppo attuano il coordinamento delle attività delle funzioni che svolgono compiti analoghi presso le società controllate, attraverso la definizione di appositi flussi informativi, politiche, processi e strumenti operativi. 3.7.2. Nell’Allegato 2 al presente documento è contenuto il riepilogo delle principali aree generali di intervento da parte della Capogruppo. 3.8. Flussi informativi funzionali di Gruppo 3.8.1. Nella misura in cui risulterà attuata una gestione accentrata di funzioni da parte della Capogruppo, nonché in connessione al sistema dei comitati operativi infra-gruppo che la stessa riterrà opportuno costituire, saranno implementati specifici flussi informativi, funzionali all’effettivo esplicarsi delle modalità di 19 esercizio della direzione e coordinamento da parte della Capogruppo, descritte nel presente documento. I suddetti flussi informativi funzionali potranno essere disciplinati, nei contenuti, nella periodicità e nelle concrete modalità in apposite sezioni dedicate rispettivamente nell’ambito (i) dei contratti di servizio infra-gruppo; (ii) nei regolamenti di funzionamento dei comitati operativi infragruppo o, in alternativa, (iii) potranno essere individuati all’atto della definizione organizzativa delle linee di riporto funzionale fra funzioni della Capogruppo e corrispondenti funzioni delle società controllate. 3.8.2. E’ responsabilità degli organi amministrativi delle società del Gruppo garantire una efficiente e tempestiva circolazione delle informazioni oggetto dei flussi informativi funzionali summenzionati al fine di consentire alla Capogruppo di esercitare correttamente il proprio potere di direzione e coordinamento. 3.9. Recepimento policy di Gruppo da parte delle società del Gruppo 3.9.1. Il sistema della policy di Gruppo costituisce, per Fiera Milano S.p.A. e per le società dalla stessa controllate, il riferimento e la linea guida per l’emissione e l’aggiornamento delle proprie procedure e istruzioni interne. Le policy di Gruppo emesse da Fiera Milano S.p.A. e comunicate agli organi amministrativi delle società del Gruppo hanno efficacia immediata per tutte le società del Gruppo le quali devono adeguare le loro azioni e i loro comportamenti alle policy stesse. Le società del Gruppo saranno poi tenute ad adeguare tempestivamente le proprie procedure e istruzioni interne alle policy di Gruppo, nel rispetto degli specifici contesti organizzativi e nell’ambito del sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza. 20 4. Rapporti con il mercato 4.1. Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato 4.1.1. La capogruppo Fiera Milano S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili (art. 114 d.lgs 58/98 “TUF”, regolamento Consob 11971 c.d. Regolamento Emittenti) nonché di autodisciplina adottate da Borsa Italiana S.p.A. (la “Guida per l’informazione al mercato”), è tenuta a comunicare al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate inerenti la propria sfera di attività e quella delle società controllate. 4.1.2. Per la nozione di informazione privilegiata Fiera Milano S.p.A. deve fare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 181 TUF) la quale indica in astratto i caratteri che qualificano un complesso di circostanze o un evento come rilevante perché price sensitive, affidando poi alle società interessate l'individuazione in concreto di tali fattispecie. La decisione di procedere alla pubblicazione delle informazioni privilegiate comporta quindi per la capogruppo, la verifica dell’idoneità delle notizie ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari3. 4.1.3. Fiera Milano S.p.A. comunica con il mercato nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all’informazione ovvero fornendo l’informazione societaria in forma esaustiva e non fuorviante, rivolgendo la massima attenzione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dagli operatori, ove possibile anticipandole, nel rispetto costante dell’interesse generale al corretto funzionamento del mercato. 4.1.4. In relazione al rispetto degli obblighi di cui sopra ciascuna società controllata è tenuta a trasmettere tempestivamente alla Capogruppo qualsiasi informazione sensibile, onde consentire alla stessa ogni e più opportuna valutazione in merito alla sua qualificazione e trattamento. 3 . Al riguardo, l’autorità di controllo (Consob) raccomanda che tali valutazioni vengano condotte secondo criteri idonei a garantire la massima trasparenza ed in particolare, richiede che qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità delle citate informazioni ad influenzare sensibilmente l'andamento delle quotazioni, l’emittente debba, in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'informazione da comunicare, provvedere senza indugio ad informare il pubblico con le modalità previste dalla legge. 21 4.2. Procedure per la gestione dell’informativa al pubblico 4.2.1. E’ responsabilità della Capogruppo elaborare e mantenere aggiornate, adeguate procedure organizzative che si uniformino ai citati criteri di trasparenza nella gestione delle informazioni privilegiate, per garantire un idoneo flusso informativo da parte delle società controllate. 4.2.2. Nel definire l’architettura del processo di gestione dell’informativa al mercato la Capogruppo potrà adottare specifici presidi organizzativi allo scopo di una diffusione dell’informativa efficiente che possa prevenire gli abusi. A titolo esemplificativo: (i) sottoscrizione di confidentiality agreement, (ii) coinvolgimento del Comitato per il controllo interno per i comunicati che abbiano ad oggetto operazioni infragruppo e con parti correlate nonché le note di commento circa l’andamento del risultato di periodo rispetto al previsionale, (iii) protocolli per l’accertamento di eventuali responsabilità per i rumors diffusi sul mercato, (iv) protocolli per la gestione dell’informativa da diffondere utilizzando il web-site. 4.2.3. Il rispetto da parte di tutte le società controllate dei presidi organizzativi adottati dalla Capogruppo per la gestione del processo di comunicazione con il mercato, rappresenta l’elemento maggiormente qualificante per garantire la piena osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore (ivi inclusi il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato). Eventuali loro violazioni potranno essere qualificate da Fiera Milano S.p.A. quali ipotesi di inadempimento ai sensi dell’articolo 4.3.2 che segue. 4.2.4. Ciascuna società controllata dal canto suo è tenuta ad attenersi scrupolosamente agli stessi criteri di trasparenza adottati da Fiera Milano S.p.A. nell’uniformarsi alle procedure ed alle istruzioni ricevute onde consentire alla Capogruppo di adempiere correttamente agli obblighi sulla stessa gravanti. 4.2.5. Nelle informazioni che le società quotate diffondono al pubblico, i dati previsionali e gli obiettivi qualitativi hanno un'influenza rilevante sulla formazione delle aspettative degli investitori e di conseguenza sull'andamento delle quotazioni degli strumenti finanziari emessi dalle stesse società. Il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di informativa di mercato sussiste anche nel caso in cui la diffusione a terzi di tali dati non è effettuata dall'emittente titoli quotati ma da una sua controllata che sia idonea, per la 22 rilevanza assunta all'interno del gruppo che fa capo alla società quotata, ad influenzare la valorizzazione di quest'ultima società. 4.3. Misure in caso di inosservanza 4.3.1. La mancata osservanza delle disposizioni previste nelle procedure e nelle istruzioni impartite dalla Capogruppo, anche ove non integrino alcuna fattispecie di reato ovvero un illecito amministrativo sanzionabile per legge, è tuttavia circostanza di per se stessa idonea a ledere l’immagine di Fiera Milano S.p.A. e del suo Gruppo e comporterà l’obbligo dell’autore della violazione a risarcire ogni danno subito. 4.3.2. Come previsto dall’articolo 1.7.1. del presente Regolamento, le violazioni alle disposizioni previste nelle procedure e nelle istruzioni impartite dalla Capogruppo da parte di dirigenti e dipendenti costituiscono, inoltre, un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro. 23 ALLEGATO 1 Segregation of Duties rispetto al ciclo di vita della manifestazione Ai fini della gestione integrata di tutte le fasi caratteristiche del business fieristico, Fiera Milano S.p.A., attraverso le proprie Direzioni e Funzioni competenti: identifica le linee strategiche e definisce le regole di funzionamento delle strutture coinvolte; definisce e struttura il portafoglio manifestazioni ne progetta i concept ed i relativi piani di marketing; gestisce il quartiere e gli spazi; coordina l’offerta di prodotti e servizi da parte delle varie business unit per massimizzare i risultati commerciali ed economici del Gruppo; supporta e coordina le attività delle business unit, attraverso l’erogazione dei servizi centrali; sviluppa le alleanze e la “Business Origination”. In accordo al suddetto modello organizzativo e gestionale, è attuata la seguente separazione organizzativa dei ruoli e delle responsabilità rispetto al ciclo di vita della manifestazione. In particolare la Capogruppo è responsabile dello svolgimento dei seguenti processi e attività: progettazione concept; pianificazione commerciale; comunicazione istituzionale; promozione e pubblicità; sviluppo mercato (espositori/buyer/visitatori); vendita servizi; gestione amministrativa vendite; delivery; gestione delle relazioni con il cliente. La società controllata, che opera quale organizzatore di manifestazioni del Gruppo, è responsabile dei seguenti processi e attività: vendita spazi espositivi e coordinamento rete di vendita; attuazione politiche di trade marketing, sulla base delle indicazione definite dalla Capogruppo; definizione lay-out di manifestazione; attività di segreteria operativa; gestione delle relazioni con il cliente. 24 ALLEGATO 2 Aree generali di intervento da parte della Capogruppo Le principali aree generali di intervento proprie dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo sono di seguito riepilogate. Policy di Gruppo possono essere adottate al fine di implementare, attuare e integrare tali aree generali di intervento. Mission, obiettivi, strategie e gestione dei rischi La Capogruppo definisce la mission, gli obiettivi dell’organizzazione e le strategie di sviluppo del Gruppo sia a livello corporate che a livello di settori di business. La Capogruppo predispone il Piano industriale di Gruppo, ivi compreso il piano degli investimenti, stabilisce gli indirizzi per la definizione dei piani e del budget da parte delle singole società del Gruppo, ivi comprese le linee guida in materia di politica e gestione finanziaria, nonché procede a declinare gli indirizzi in azioni di competenza delle società stesse. I piani e i budget predisposti dalle singole società del Gruppo devono risultare coerenti con il Budget ed il Piano industriale di Gruppo approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. La Capogruppo è responsabile delle iniziative di marketing strategico, definisce la strategia di segmentazione e dei target di mercato, il posizionamento sui mercati Italia ed Estero, nonché procede all’individuazione di opportunità e minacce di mercato. Inoltre la Capogruppo definisce e gestisce il processo di risk management, consistente nella sistematica identificazione, valutazione, gestione e reporting dei rischi aziendali della Società e del Gruppo. Pianificazione e controllo La Capogruppo definisce e coordina i modelli ed i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo sia di Fiera Milano S.p.A. che del Gruppo, definisce criteri omogenei e predispone strumenti e metodi per la loro adozione da parte delle società del Gruppo. La Capogruppo assicura il controllo dell’andamento gestionale, attraverso analisi e valutazioni volte a garantire l’informativa 25 previsionale e di consuntivo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo Fiera Milano. A tal fine controlla l’andamento delle singole aree di attività e settori di business del Gruppo Fiera Milano, nonché le performance delle singole manifestazioni fieristiche, ricerca le cause degli eventuali scostamento rispetto a quanto pianificato e individua i possibili interventi da intraprendere. La Capogruppo è responsabile per la realizzazione di una struttura di shared services infra-gruppo in ambito programmazione e controllo che risponda alle esigenze della Capogruppo e delle società controllate. Corporate Affairs La Capogruppo stabilisce politiche e procedure di Gruppo per la gestione della Governance operativa, degli Affari Generali e Legali, della Segreteria Societaria, degli Affari Assicurativi e dei Marchi. La Capogruppo è responsabile per l’adozione di modelli e strumenti di governance operativa e per la loro implementazione, nonché per la definizione di schemi contrattuali uniformi sia verso terzi che fra società del Gruppo ed in particolare per la predisposizione di modelli standard di contratti per il business gestito dalla Società e dalle società controllate. Nell’ambito dell’area Affari Generali, la Capogruppo può condurre progetti e iniziative di interesse per il Gruppo. Nell’ambito dell’area Affari Legali la Capogruppo (i) gestisce e coordina le richieste di assistenza legale esterna da parte delle società del Gruppo, (ii) cura la gestione dei contenziosi provvedendo ad individuare eventuali consulenti legali esterni, (iii) in relazione ai contenziosi sopra richiamati, attiva un canale informativo periodico per assicurare ai vertici aziendali adeguata conoscenza sullo stato delle vertenze, (iv) supervisiona lo studio e la redazione della contrattualistica; (v) garantisce che sia fornito supporto alle singole Unità Organizzative per le necessità che dovessero nascere in fase di contrattazione, per l’adeguamento a situazioni nuove e non previste dalla contrattualistica standard ricorrente, (vi) fornisce supporto consulenziale in materia legale alle società del Gruppo che ne facessero richiesta. La Capogruppo gestisce e coordina gli atti e gli adempimenti dì segreteria societaria per le società del Gruppo, nonché gli aspetti legali delle operazioni straordinarie e strategiche attuate dalla Società e/o dalle società controllate (acquisizioni, fusioni, scissioni; joint 26 venture; cessioni di ramo d'azienda; accordi di collaborazione; gare d'appalto europee e partecipazioni a manifestazioni straniere, ecc...). La Capogruppo, nell’ambito delle attività relative alla segreteria societaria, fornisce alle singole unità organizzative ed alle società del Gruppo supporto consulenziale sulle materie afferenti il diritto societario, nonché sulle tematiche di informativa societaria al mercato. Gestisce, inoltre, i rapporti con l’autorità di vigilanza (Consob) e con Borsa Italiana per quanto attiene alle comunicazioni societarie obbligatorie. La Capogruppo sovrintende alla gestione dei servizi assicurativi di Fiera Milano S.p.A. e del Gruppo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le attività di approvvigionamento e gestione delle polizze, dei servizi di brokeraggio assicurativo e delle coperture puntuali. Nell’ambito della gestione dei marchi la Capogruppo intraprende ogni opportuna iniziativa volta alla tutela ed alla valorizzazione dei marchi di proprietà e in uso alla Società. La Capogruppo è responsabile per la realizzazione di una struttura di shared services infra-gruppo in ambito legale e societario che risponda alle esigenze della Capogruppo e delle società controllate. Organizzazione e Risorse Umane La Capogruppo definisce le strategie relative alla gestione delle risorse umane per il Gruppo Fiera Milano, attraverso la definizione di indirizzi strategici e linee guida, nonché coordina le attività delle società controllate inerenti l’organizzazione e la gestione delle risorse umane, attraverso la definizione di policy di Gruppo, processi, strumenti e flussi informativi. La Capogruppo, mediante il sistema delle policy di Gruppo, regolamenta i processi attinenti l’organizzazione e la gestione delle risorse per tutte le società del Gruppo, ivi compresi i processi di pianificazione e formazione del budget delle risorse, la ricerca, selezione e assunzione di personale, la gestione delle posizioni e dell’inquadramento dei dipendenti, l’inserimento o la nomina di dirigenti, le attività di formazione e sviluppo, il sistema retributivo, il processo di assegnazione di obiettivi, misurazione e valutazione dei risultati. In particolare la Capogruppo, attraverso le proprie Direzioni, opera nei settori Innovazione e Change Management, Organizzazione, Relazioni del Lavoro, Formazione e Sviluppo, ed è responsabile per le seguenti attività: 27 implementazione, coordinamento e gestione di strumenti finalizzati all’innovazione del capitale umano, progetti di change management e sistemi di comunicazione interna del personale; monitoraggio dell’efficienza della struttura organizzativa e gestione progetti di miglioramento ed efficientamento organizzativo; definizione di organigrammi, mansioni, ruoli e responsabilità aziendali; valutazione delle posizioni e definizione dei sistemi retributivi; gestione del processo di budget del personale; gestione sistema di relazioni industriali; gestione del contenzioso con i dipendenti; gestione delle pratiche amministrative e degli adempimenti contributivi fiscali ed assicurativi relativi al personale; interpretazione ed applicazione normativa, contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi aziendali; gestione dei fornitori di servizi esterni nelle aree pay-roll e giuslavoristico, nell’area formazione, nelle aree recruitment e sviluppo; definizione, progettazione e realizzazione dei programmi formazione aziendale, supporto alla definizione ed implementazione di piani formativi individuali, volti allo sviluppo delle competenze funzionali e manageriali, supporto specialistico, nell’ambito della formazione, ai colleghi della Line; definizione di sentieri di carriera e piani di sviluppo individuale e supporto alla loro implementazione; definizione ed implementazione dei processi e degli strumenti di gestione della performance; gestione processo di definizione del fabbisogno di organico e copertura delle esigenze individuate sia con azioni di movimentazione interna, sia facendo ricorso ad attività di selezione esterna; autorizzazione dell’avvio del processo di ricerca di personale sulla base di una valutazione che tenga conto delle strategie di Gruppo e dei vincoli e/o opportunità del Piano industriale e del budget del Gruppo; autorizzazioni nelle fasi di ricerca interna o esterna, selezione e assunzione del personale; autorizzazione inserimento dirigenti, proposte di dirigenza e distacco dirigenti presso società controllate; determinazione dei livelli retributivi di riferimento di Gruppo per ciascuna posizione ricoperta dai dirigenti e dai quadri e decisioni in tema di aumenti retributivi; assegnazione di obiettivi e valutazione dei risultati. La Capogruppo è responsabile per la realizzazione di una struttura di shared services infra-gruppo in ambito organizzazione e risorse 28 umane che risponda alle esigenze della Capogruppo e delle società controllate. Amministrazione, finanza, M&A e fiscale La Capogruppo predispone piani finanziari consolidati annuali e pluriennali, monitora la struttura finanziaria sia del Gruppo che delle singole società dello stesso definendo, ove necessario, interventi di ottimizzazione oppure operazioni per il soddisfacimento del fabbisogno finanziario. La Capogruppo, al fine di articolare un sistema che consenta la corretta predisposizione, a monte, delle procedure contabili nelle singole società controllate e, a valle, del bilancio consolidato, può emanare direttive nei confronti delle società controllate relative, ad esempio, alla adozione di principi e procedure per la formazione dei documenti contabili, alla implementazione del sistema di reporting e consolidamento di Gruppo. La Capogruppo è responsabile della predisposizione redazione del bilancio consolidato, del mantenimento e dello sviluppo del relativo sistema di reporting e consolidamento di Gruppo, nonché della implementazione, sviluppo e monitoraggio del modello di controllo contabile e amministrativo di Gruppo. Le attività amministrative e di tesoreria connesse alle manifestazioni sono centralizzate presso la Capogruppo al fine di ottimizzare e razionalizzare la gestione amministrativa delle vendite, nonché la gestione del ciclo di tesoreria delle manifestazioni che si svolgono nei quartieri fieristici del Gruppo. La Capogruppo valuta e coordina le operazioni di finanza straordinaria e merger & acquisition e le iniziative miranti all’ottimizzazione del portafoglio di business di Gruppo. La Capogruppo predispone procedure di Gruppo uniformi per un corretto adempimento degli obblighi fiscali e delle connesse responsabilità delle società del Gruppo (a titolo di esempio in materia di consolidato fiscale nazionale e di liquidazione IVA di Gruppo). La Capogruppo è responsabile per la realizzazione di una struttura di shared services infra-gruppo in ambito amministrativo, finanziario e contabile che risponda alle esigenze della Capogruppo e delle società controllate. Approvvigionamenti La Capogruppo definisce le politiche e le procedure di gestione degli approvvigionamenti per il Gruppo e coordina il processo di 29 pianificazione degli acquisti per le società del Gruppo. Le società del Gruppo procedono agli acquisti di competenza in accordo alle policy ed alle modalità fissate dalla Capogruppo stessa. La Capogruppo, attraverso il settore Approvvigionamenti di Gruppo, gestisce e coordina il processo di qualifica dei fornitori. La Capogruppo è responsabile per la realizzazione di una struttura di shared services infra-gruppo in ambito approvvigionamenti, finanziario e contabile che risponda alle esigenze della Capogruppo e delle società controllate. Commerciale La Capogruppo definisce i piani commerciali, valuta le opportunità di sviluppo di nuovi servizi e/o prodotti, gestisce le attività di marketing di primo e secondo livello, monitora l’allineamento delle azioni commerciali, definisce modalità di comunicazione e contatto, coordina approcci e canali commerciali, definisce la politica dei transfer price ed in generale favorisce lo sviluppo cultura commerciale di Gruppo. La Capogruppo svolge un ruolo di coordinatore dell’azione commerciale a livello di Gruppo, gestisce e coordina le risorse coinvolte nelle attività di marketing, sales e delivery, presiede, mediante la posizione dell’account manager, gli incontri dei team interfunzionali di manifestazione. Comunicazione La Capogruppo definisce il processo di comunicazione di Gruppo, attraverso la chiara definizione delle responsabilità e degli ambiti di intervento di ciascuna spokesperson, tale da garantire uno sviluppo dell’immagine di Fiera Milano S.p.A. e delle società controllate in linea con le strategie e le politiche aziendali. La Capogruppo è responsabile dello svolgimento del monitoraggio stampa per l’intero Gruppo. La Capogruppo cura l’attuazione dei progetti di comunicazione istituzionale nonché la partecipazione agli eventi che richiedono una rappresentanza di natura istituzionale. La Capogruppo gestisce, approva e diffonde la comunicazione relativa ai temi corporate (i.e. comunicazione economica finanziaria, valorizzazione del brand, reputation management). La Capogruppo supervisiona il below the line corporate e business (libri, brochure, siti, video aziendali, etc.) e, qualora tali strumenti 30 accolgano contenuti istituzionali, è responsabile per l’approvazione preventiva. Le politiche di immagine del Gruppo Fiera Milano sono definite e coordinate da un comitato appositamente costituito di natura intersocietaria. La Capogruppo è responsabile per la realizzazione di una struttura di shared services infra-gruppo in ambito comunicazione che risponda alle esigenze della Capogruppo e delle società controllate. Information Communication & Technology La Capogruppo definisce le strategie e il piano di sviluppo ICT del Gruppo. La Capogruppo attua una gestione centralizzata degli investimenti e dei servizi ICT-based di Gruppo a sostegno dello sviluppo strategico dei settori di business in cui opera il Gruppo Fiera Milano. Ai fini della gestione integrata e coerente dei servizi ICT-based di Gruppo, la Capogruppo: rileva i fabbisogni informativi del Gruppo, definendo gli standard tecnologici e di sicurezza e privacy sia per quanto riguarda la componente infrastrutturale che applicativa, e procede all’attuazione dei suddetti fabbisogni in soluzioni informatiche; sviluppa l’innovazione digitale per la creazione di servizi finalizzati a favorire le relazioni con i diversi stakeholders ed i clienti; sviluppa le competenze di processo e applicative necessarie per individuare ed implementare soluzioni applicative cost-effective; razionalizza e sviluppa le infrastrutture tecnologiche del Gruppo atte a garantire un comune livello di qualità basato su processi e prodotti standardizzati e gestiti in una logica di “sharedservice”; coordina la progettazione, lo sviluppo, il collaudo e la manutenzione di tutto il sistema informatico (anche per quanto riguarda hardware, software), sia per quanto riguardo l’aspetto tecnico che quello applicativo; cura l’aggiornamento degli sviluppi rispetto all’innovazione del mercato ICT, con particolare riguardo al miglioramento delle soluzioni tecnologiche/applicative adottate e utilizzate nel Gruppo, anche attraverso la diffusione delle relative informazioni assicurando a tal fine l’acquisizione di un sempre maggiore know-how; 31 definisce e controlla il DPS (Documento Programmatico di Sicurezza) garantendo, in coerenza con le policy aziendali e le evoluzioni delle normative specifiche, lo sviluppo del piano di sicurezza per i sistemi informativi; definisce le policy di utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dell’utenza del Gruppo Fiera Milano, garantendo la definizione, il mantenimento e l’evoluzione di policy e standard di qualità per la gestione ICT; mantiene aggiornate le conoscenze relative ai processi di business del Gruppo Fiera Milano, supportando a tal fine tutte le iniziative di modifica ed evoluzione dei processi, assicurando la fornitura dei servizi ICT, mediante la selezione e gestione dei fornitori. Internazionalizzazione La Capogruppo progetta e coordina gli interventi a livello internazionale per individuare nuove opportunità di business e sviluppare il portafoglio manifestazioni. Progetta e coordina piani di sviluppo manifestazioni organizzate dal Gruppo internazionali per le Consolida e sviluppa nuove partnership con operatori internazionali (joint-venture accordi commerciali, acquisizioni) Definisce ed implementa in sinergia con la Direzione Strategia, la Direzione Commerciale di Gruppo e le società del Gruppo le strategie di inserimento nei mercati esteri, le azioni commerciali e le iniziative nuove e/o di consolidamento in loco perseguendo gli obiettivi strategici prefissati. Investor relations La Capogruppo assicura la qualità, la tempestività e l’ampiezza della comunicazione finanziaria del Gruppo Fiera Milano, sulla base delle linee di sviluppo strategico enunciate dall’Amministratore Delegato, dei dati e delle informazioni fornite dall’Alta Dirigenza aziendale e delle analisi direttamente sviluppate, con particolare riferimento a: - - alla predisposizione ed inoltro, anche con le modalità telematiche, dei dati e delle informazioni di competenza che sono obbligatorie verso l’Autorità di controllo (Consob, Borsa Italiana ecc.); comunicati stampa price sensitive; partecipazione a conference call, eventi e meeting con operatori finanziari nazionali ed internazionali, “road show” internazionali; gestione della sezione investor relations del sito aziendale; monitoraggio delle pubblicazioni effettuate dagli analisti finanziari. 32 La Capogruppo procede inoltre ad analizzare l’andamento economico finanziario delle singole società del Gruppo al fine di valutare la loro incidenza sui risultati e le performance di Fiera Milano S.p.A. ed assicurare eventuali specifiche informazioni ai destinatari della comunicazione finanziaria, rispetto delle priorità, modalità, tempi e contenuti imposte dalle vigenti disposizioni in materia di società quotate sui mercati regolamentati. Area Controllo Interno Al Presidente della Capogruppo sono attribuiti i compiti di sovrintendere all’attività di controllo interno (auditing). L’Area Controllo Interno di Gruppo predispone con cadenza annuale un piano di audit risk-based nelle aree ritenute maggiormente rilevanti, proponendo interventi da sottoporre all’approvazione del Presidente e del Comitato per il Controllo Interno della Capogruppo. L’Area Controllo Interno di Gruppo procede inoltre allo svolgimento di ulteriori incarichi sia in via preventiva sia a seguito dell’individuazione di specifiche criticità su richiesta degli organi di amministrazione e controllo della Capogruppo. Attività connesse alla revisione contabile del bilancio Il revisore di Fiera Milano è il revisore principale dell’intero Gruppo che a Fiera Milano fa capo, e conseguentemente è il soggetto che deve essere preferito ai fini del conferimento di incarichi di revisione legale, ex art. 159, D.Lgs. n.58/1998, ad opera delle società controllate. L’eventuale ricorso a revisori diversi deve essere preventivamente concordato con la Capogruppo con richiesta motivata sulla quale dovrà essere acquisita l’autorizzazione dell’Amministratore Delegato di Fiera Milano, rilasciata sulla base di conforme parere del Collegio Sindacale della controllante stessa. 33