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Atto Dirigenziale N°
AO
AREA DELLE RISORSE
SETTORE CULTURA E TURISMO
UFFICIO STRUTTURE RICETTIVE
Classificazione Aziende Alberghiere
OGGETTO:
TURISTICO
RESIDENZA
CLASSIFICAZIONE
CONFERMA
Comune di
nel
sita
ALBERGHIERA denominata “CLUB PONTEDILEGNO”
PONTE DI LEGNO, Piazzale Cida n. 53. Legge Regionale n. 15 del 16 Luglio
2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. Titolo III Strutture
Ricettive Capo I Attività Ricettiva Alberghiera.
QUARTO OUINOUENNIO DI CLASSIFICAZIONE.
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IL DIRETTORE DEL SETTORE CULTURA E TURISMO
Richiamati:
•
il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 20 del 08.03.2013 di conferimento al
Sottoscritto dell’incarico di coordinamento e direzione dell’Area delle Risorse e di direzione
del Settore Servizi Finanziari e del Settore Cultura e Turismo fino alla scadenza del mandato
del Presidente della Provincia;
•
l’art. 107, in ordine alle competenze dirigenziali, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo
Unico degli Enti locali;
•
la Legge Regionale 16.07.2007 n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”. Titolo III Strutture Ricettive Capo I Attività Ricettiva Alberghiera;
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la deliberazione della Giunta Provinciale n. 225 del 25.07.2013 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2013 e successive variazioni;
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
presente provvedimento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica del 11.02.2014;
TESTO FIRMATO DIGITALMENTE
Visto il provvedimento di classificazione n. 992 del 05.03.2008 Terzo quinquennio con il quale
veniva classificata la Residenza Turistico Alberghiera in oggetto con la classe QUATTRO stelle;
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Vista la “Richiesta Classificazione RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA Dichiarazione.
QUARTO Quinquennio di Classificazione (valevole dal 01.10.2012 al 30.09.2017)”, acclarata al
P.G. n. 0150620/12 del 21.11.2012, presentata dal Signor GIULIANO GUERINI, in qualità di
Legale rappresentante della Società “Ponte di Legno Vacanze S.r.l.”, con sede in Ponte di Legno in
piazzale Cida n. 53, per la conferma di Classificazione della R.T.A. in oggetto, dalla quale si rileva
che:
• la situazione ricettiva, la situazione degli impianti e dell’attrezzatura, non presenta alcuna
variazione;
• l’azienda alberghiera dispone di tutti gli standard qualitativi obbligatori minimi che erano
presenti nel terzo quinquennio di classificazione;
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Visto l’art. 22, comma i della L.R. 15/2007 il quale recita “Sono aziende alberghiere le aziende
organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio ...“;
Accertato, pertanto, che, la Società di gestione, nei confronti degli eventuali proprietari delle unità
abitative della Residenza Turistico Alberghiera in oggetto, deve provvedere a:
• registrare il nominativo (scheda di presenza) al momento dell’utilizzo dell’unità abitativa da
parte del proprietario, alla stessa stregua di un qualsiasi utente della struttura;
• comunicare e trasmettere all’autorità di P.S. la scheda di presenza di cui al punto 1) e
rilasciare regolare documento contabile al termine del soggiorno;
• verificare che il proprietario dell’unità abitativa non acceda al proprio appartamento senza
aver effettuato la necessaria registrazione di cui al punto 1);
• vietare al proprietario dell’unità abitativa qualsiasi forma di personalizzazione della stessa
unità;
• consegnare, al proprietario dell’unità abitativa, la chiave dell’appartamento solo al momento
dell’inizio del soggiorno con le modalità di cui al punto 1);
• verificare l’accesso all’unità abitativa del proprietario da parte di persone “ospiti”, ovvero
registrare i nominativi nell’ipotesi di pernottamento;
Constatato che:
• ai sensi dell’art. 25 comma 1 della L.R. 15/2007, la classificazione ha validità per un
quinquennio a far data dal 10 ottobre 1997 e, via via, nei successivi periodi;
• per l’azienda alberghiera in questione si tratta di classificazione relativa al QUARTO
quinquennio di applicazione della citata legge regionale e che, quindi, la validità della
classificazione, oggetto del presente provvedimento, si protrae fino al 30 settembre 2017;
• per consentire le operazioni relative alla classificazione quinquennale, che, ai sensi dell’art. 25
comma 4 della L.R. 15/2007, sono compiute nel secondo semestre dell’anno nel quale scade il
quinquennio della classificazione stessa, il titolare della struttura ricettiva deve, entro il mese di
giugno dello stesso anno, presentare domanda alla Provincia di Brescia Settore Cultura e
Turismo;
• ai sensi dell’art. 25 comnia 2 della L.R. 15/2007, in presenza del verificarsi, nel corso del
quinquennio di validità della classificazione, di eventuali cambiamenti nelle condizioni che
hanno determinato l’attribuzione della classificazione stessa, la Provincia di Brescia Settore
Cultura e Turismo, previa richiesta del titolare, art. 26 comma 2, procede, entro i successivi
sessanta giorni, all’adozione di un nuovo provvedimento, la cui validità ha efficacia per la
frazione rimanente del quinquennio di riferimento;
• ai sensi dell’art. 27 comma 1 della L.R. 15/2007, è fatto obbligo alle aziende alberghiere di
esporre in modo visibile sia all’esterno che all’interno il segno distintivo della classe assegnata,
realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione;
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TESTO FIRMATO DIGITALMENTE
•
ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R. 15/2007, è fatto obbligo alle aziende alberghiere di
esporre, in modo ben visibile al pubblico, nei locali di ricevimento, i prezzi minimi e massimi
dichiarati alla Provincia di Brescia Settore Cultura e Turismo, ai sensi dell’art. 29 comma 1
della L.R. 15/2007 e ex art. 4 D.M. 16 ottobre 1991, entro i 1° marzo e il 1° ottobre di ogni
anno;
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Preso atto, infine, che:
•
ai sensi dell’art. 27 comma 3 della citata L.R. 15/2007, i provvedimenti di classificazione sono
pubblicati all’albo pretorio “on-line” della Provincia di Brescia e del Comune ove hanno sede
gli esercizi alberghieri interessati e che copia del provvedimento stesso è trasmesso alla
Regione;
•
ai sensi dell’art. 30 comma 1 della citata L.R. 15/2007, contro il provvedimento di
classificazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso;
DISPONE
1. di CONFERMARE, per le motivazioni descritte in premessa, la classificazione di
QUATTRO stelle alla Residenza Turistico Alberghiera denominata “CLUB
PONTEDILEGNO”, sita nel Comune di Ponte di Legno, Piazzale Cida n. 53;
.
2. di dare atto, ai sensi dell’art. 25 comma i della L.R. 15/2007, che la validità della presente
classificazione si protrae fino al 30 settembre 2017;
3. di informare il destinatario del provvedimento in oggetto che, ai sensi dell’art. 30 comma 1
della citata L.R. 15/2007, contro la presente classificazione è ammesso ricorso entro trenta
giorni dal ricevimento del provvedimento stesso;
4. di prescrivere, al destinatario del presente atto, gli adempimenti a suo carico, previsti dagli
artt. 25 comma 2, 25 comma 4, 27 comma 1 e 2 e 29 comma i della L.R. 15/2007 e,
precisamente:
• comunicare alla Provincia di Brescia Settore Cultura e Turismo tutti i cambiamenti che
dovessero verificarsi nel corso di validità della presente classificazione chiedendo, qualora
sussistano condizioni che la giustificano, la riclassificazione della propria struttura, ovvero
l’aggiornamento, ancorché in presenza della stessa categoria, della documentazione già in
possesso della Provincia di Brescia Settore Cultura e Turismo;
• presentare, entro il 30 giugno del 2017, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla
Provincia di Brescia
Settore Cultura e Turismo, specifica domanda di conferma della
classificazione, per consentire le operazioni di classificazione relative al successivo
quinquennio, che, ai sensi dell’an. 25 comma 4 della L.R. 15/2007, sono compiute nel
secondo semestre dell’anno nel quale scade il quinquennio della classificazione stessa;
• esporre in modo visibile sia all’esterno che all’interno il segno distintivo della classe
assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione;
Settore Cultura e Turismo, ai sensi dell’art. 29
• comunicare alla Provincia di Brescia
cornma 1 della L.R. 15/2007 e ex art. 4 D.M. 16 ottobre 1991, entro i 10 marzo e il 1°
ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi applicati nella propria struttura;
• esporre, in modo ben visibile al pubblico, i prezzi minimi e massimi dichiarati alla Provincia
di Brescia Settore Cultura e Turismo con le modalità di cui al punto precedente;
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TESTO FIRMATO DIGITALMENTE
•
pubblicizzare la propria azienda, su insegne e in tutti i canali informativi, con la tipologia
della struttura ricettiva e della relativa denominazione riconosciute e con la classificazione
attribuita;
5. che il presente provvedimento vale ai soli fini della classificazione e che pertanto vengono
fatti salvi tutti gli atti e/o provvedimenti che devono acquisirsi da parte di altri enti e/o
autorità;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente, al SUAP (Sportello Unico delle Attività
Produttive) interessato e alla Regione Lombardia;
7. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio On Line della Provincia di Brescia.
Brescia,
13 FE’3. 2014
IL DIRETTORE DEL
TURISMO
SETTORE CUL R
(Dott. Danroli)
TESTO FIRMATO DIGITALMENTE
PROVINCIA
DI BRESCIA
Classificazione alberghiera
(ATTO AMMINISTRATIVO DIVERSO DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE)
Servizio/Ufficio: 11/2-Settore Cultura e Turismo
Proposta N°2014/116
Oggetto: CONFERMA CLASSIFICAZIONE RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA DENOMINATA
“CLUB PONTEDILEGNO” SITA NEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO, PIAZZALE CIDA N. 53. LEGGE
REGIONALE N. 15 DEL 16 LUGLIO 2007 TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI
TURISMO. TITOLO III STRUTTURE RICETTIVE CAPO I ATTIVITÀ RICETTIVA ALBERGHIERA.
QUARTO QUINQUENNIO DI CLASSIFICAZIONE.
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PARERE DI REGOLARITA TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
[X] Favorevole
[1 Contrario
Brescia, li 11/02/2014
IL RESPONSABI
DEL SERVIZIO
MEDBRINA