PRc\!IrdcII • liiiIIIUIIllilii11111
Transcript
PRc\!IrdcII • liiiIIIUIIllilii11111
O i • P Rc\!IrdcII DI BRESCIA li 048231 li i I IIUIIl li li 1 1 1 Atto Dirigenziale N° AO AREA DELLE RISORSE SETTORE CULTURA E TURISMO UFFICIO STRUTTURE RICETTIVE Classificazione Aziende Alberghiere OGGETTO: TURISTICO RESIDENZA CLASSIFICAZIONE CONFERMA Comune di nel sita ALBERGHIERA denominata “CLUB PONTEDILEGNO” PONTE DI LEGNO, Piazzale Cida n. 53. Legge Regionale n. 15 del 16 Luglio 2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. Titolo III Strutture Ricettive Capo I Attività Ricettiva Alberghiera. QUARTO OUINOUENNIO DI CLASSIFICAZIONE. — — — IL DIRETTORE DEL SETTORE CULTURA E TURISMO Richiamati: • il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 20 del 08.03.2013 di conferimento al Sottoscritto dell’incarico di coordinamento e direzione dell’Area delle Risorse e di direzione del Settore Servizi Finanziari e del Settore Cultura e Turismo fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia; • l’art. 107, in ordine alle competenze dirigenziali, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti locali; • la Legge Regionale 16.07.2007 n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. Titolo III Strutture Ricettive Capo I Attività Ricettiva Alberghiera; — • — — la deliberazione della Giunta Provinciale n. 225 del 25.07.2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2013 e successive variazioni; Preso atto che, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica del 11.02.2014; TESTO FIRMATO DIGITALMENTE Visto il provvedimento di classificazione n. 992 del 05.03.2008 Terzo quinquennio con il quale veniva classificata la Residenza Turistico Alberghiera in oggetto con la classe QUATTRO stelle; — — Vista la “Richiesta Classificazione RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA Dichiarazione. QUARTO Quinquennio di Classificazione (valevole dal 01.10.2012 al 30.09.2017)”, acclarata al P.G. n. 0150620/12 del 21.11.2012, presentata dal Signor GIULIANO GUERINI, in qualità di Legale rappresentante della Società “Ponte di Legno Vacanze S.r.l.”, con sede in Ponte di Legno in piazzale Cida n. 53, per la conferma di Classificazione della R.T.A. in oggetto, dalla quale si rileva che: • la situazione ricettiva, la situazione degli impianti e dell’attrezzatura, non presenta alcuna variazione; • l’azienda alberghiera dispone di tutti gli standard qualitativi obbligatori minimi che erano presenti nel terzo quinquennio di classificazione; — Visto l’art. 22, comma i della L.R. 15/2007 il quale recita “Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio ...“; Accertato, pertanto, che, la Società di gestione, nei confronti degli eventuali proprietari delle unità abitative della Residenza Turistico Alberghiera in oggetto, deve provvedere a: • registrare il nominativo (scheda di presenza) al momento dell’utilizzo dell’unità abitativa da parte del proprietario, alla stessa stregua di un qualsiasi utente della struttura; • comunicare e trasmettere all’autorità di P.S. la scheda di presenza di cui al punto 1) e rilasciare regolare documento contabile al termine del soggiorno; • verificare che il proprietario dell’unità abitativa non acceda al proprio appartamento senza aver effettuato la necessaria registrazione di cui al punto 1); • vietare al proprietario dell’unità abitativa qualsiasi forma di personalizzazione della stessa unità; • consegnare, al proprietario dell’unità abitativa, la chiave dell’appartamento solo al momento dell’inizio del soggiorno con le modalità di cui al punto 1); • verificare l’accesso all’unità abitativa del proprietario da parte di persone “ospiti”, ovvero registrare i nominativi nell’ipotesi di pernottamento; Constatato che: • ai sensi dell’art. 25 comma 1 della L.R. 15/2007, la classificazione ha validità per un quinquennio a far data dal 10 ottobre 1997 e, via via, nei successivi periodi; • per l’azienda alberghiera in questione si tratta di classificazione relativa al QUARTO quinquennio di applicazione della citata legge regionale e che, quindi, la validità della classificazione, oggetto del presente provvedimento, si protrae fino al 30 settembre 2017; • per consentire le operazioni relative alla classificazione quinquennale, che, ai sensi dell’art. 25 comma 4 della L.R. 15/2007, sono compiute nel secondo semestre dell’anno nel quale scade il quinquennio della classificazione stessa, il titolare della struttura ricettiva deve, entro il mese di giugno dello stesso anno, presentare domanda alla Provincia di Brescia Settore Cultura e Turismo; • ai sensi dell’art. 25 comnia 2 della L.R. 15/2007, in presenza del verificarsi, nel corso del quinquennio di validità della classificazione, di eventuali cambiamenti nelle condizioni che hanno determinato l’attribuzione della classificazione stessa, la Provincia di Brescia Settore Cultura e Turismo, previa richiesta del titolare, art. 26 comma 2, procede, entro i successivi sessanta giorni, all’adozione di un nuovo provvedimento, la cui validità ha efficacia per la frazione rimanente del quinquennio di riferimento; • ai sensi dell’art. 27 comma 1 della L.R. 15/2007, è fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo visibile sia all’esterno che all’interno il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione; — — TESTO FIRMATO DIGITALMENTE • ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R. 15/2007, è fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nei locali di ricevimento, i prezzi minimi e massimi dichiarati alla Provincia di Brescia Settore Cultura e Turismo, ai sensi dell’art. 29 comma 1 della L.R. 15/2007 e ex art. 4 D.M. 16 ottobre 1991, entro i 1° marzo e il 1° ottobre di ogni anno; — Preso atto, infine, che: • ai sensi dell’art. 27 comma 3 della citata L.R. 15/2007, i provvedimenti di classificazione sono pubblicati all’albo pretorio “on-line” della Provincia di Brescia e del Comune ove hanno sede gli esercizi alberghieri interessati e che copia del provvedimento stesso è trasmesso alla Regione; • ai sensi dell’art. 30 comma 1 della citata L.R. 15/2007, contro il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso; DISPONE 1. di CONFERMARE, per le motivazioni descritte in premessa, la classificazione di QUATTRO stelle alla Residenza Turistico Alberghiera denominata “CLUB PONTEDILEGNO”, sita nel Comune di Ponte di Legno, Piazzale Cida n. 53; . 2. di dare atto, ai sensi dell’art. 25 comma i della L.R. 15/2007, che la validità della presente classificazione si protrae fino al 30 settembre 2017; 3. di informare il destinatario del provvedimento in oggetto che, ai sensi dell’art. 30 comma 1 della citata L.R. 15/2007, contro la presente classificazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso; 4. di prescrivere, al destinatario del presente atto, gli adempimenti a suo carico, previsti dagli artt. 25 comma 2, 25 comma 4, 27 comma 1 e 2 e 29 comma i della L.R. 15/2007 e, precisamente: • comunicare alla Provincia di Brescia Settore Cultura e Turismo tutti i cambiamenti che dovessero verificarsi nel corso di validità della presente classificazione chiedendo, qualora sussistano condizioni che la giustificano, la riclassificazione della propria struttura, ovvero l’aggiornamento, ancorché in presenza della stessa categoria, della documentazione già in possesso della Provincia di Brescia Settore Cultura e Turismo; • presentare, entro il 30 giugno del 2017, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Provincia di Brescia Settore Cultura e Turismo, specifica domanda di conferma della classificazione, per consentire le operazioni di classificazione relative al successivo quinquennio, che, ai sensi dell’an. 25 comma 4 della L.R. 15/2007, sono compiute nel secondo semestre dell’anno nel quale scade il quinquennio della classificazione stessa; • esporre in modo visibile sia all’esterno che all’interno il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione; Settore Cultura e Turismo, ai sensi dell’art. 29 • comunicare alla Provincia di Brescia cornma 1 della L.R. 15/2007 e ex art. 4 D.M. 16 ottobre 1991, entro i 10 marzo e il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi applicati nella propria struttura; • esporre, in modo ben visibile al pubblico, i prezzi minimi e massimi dichiarati alla Provincia di Brescia Settore Cultura e Turismo con le modalità di cui al punto precedente; — — — — — TESTO FIRMATO DIGITALMENTE • pubblicizzare la propria azienda, su insegne e in tutti i canali informativi, con la tipologia della struttura ricettiva e della relativa denominazione riconosciute e con la classificazione attribuita; 5. che il presente provvedimento vale ai soli fini della classificazione e che pertanto vengono fatti salvi tutti gli atti e/o provvedimenti che devono acquisirsi da parte di altri enti e/o autorità; 6. di trasmettere il presente atto al richiedente, al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) interessato e alla Regione Lombardia; 7. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio On Line della Provincia di Brescia. Brescia, 13 FE’3. 2014 IL DIRETTORE DEL TURISMO SETTORE CUL R (Dott. Danroli) TESTO FIRMATO DIGITALMENTE PROVINCIA DI BRESCIA Classificazione alberghiera (ATTO AMMINISTRATIVO DIVERSO DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE) Servizio/Ufficio: 11/2-Settore Cultura e Turismo Proposta N°2014/116 Oggetto: CONFERMA CLASSIFICAZIONE RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA DENOMINATA “CLUB PONTEDILEGNO” SITA NEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO, PIAZZALE CIDA N. 53. LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 16 LUGLIO 2007 TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO. TITOLO III STRUTTURE RICETTIVE CAPO I ATTIVITÀ RICETTIVA ALBERGHIERA. QUARTO QUINQUENNIO DI CLASSIFICAZIONE. - - - PARERE DI REGOLARITA TECNICA (Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) [X] Favorevole [1 Contrario Brescia, li 11/02/2014 IL RESPONSABI DEL SERVIZIO MEDBRINA