Sulla economia di Capitanata nel XVI secolo
Transcript
Sulla economia di Capitanata nel XVI secolo
Sulla economia di Capitanata nel XVI secolo Mi ero proposta da qualche tempo di riprendere i miei studi sulla storia e l'economia di Capitanata nel Cinquecento: ne ho avuto di recente l'occasione per l'invito rivoltomi a contribuire con un breve studio al Convegno di Foggia su Dogana e Tavoliere, per celebrare il primo centenario della legge del 26 febbraio 1865 n. 2168 che affrancò i pascoli fiscali nelle terre di Puglia. Iniziate dunque le ricerche nella serie Affari diversi della camera della Sommaria, ho esaminato con particolare attenzione il volume n. 21 intitolato Libro de diverse consulte della Regia Camera a Sua Eccellenza per affittare molte terre salte, et restopie, per darle a coltura et sono dal anno 1560 avanti sino al 1590 in circa. I documenti che compongono il piccolo volume, precisamente ventotto, sono tutti, quale per una ragione, quale per l'altra, di capitale importanza per uno studio approfondito delle vicende economiche del demanio fiscale della Dogana negli anni indicati, ma interessantissima fra tutti mi è sembrata la consulta piú antica 1 e cosí ho deciso di farne oggetto di questo lavoro articolandone la presentazione in due parti, la prima di breve illustrazione delle condizioni dell'economia di Capitanata nel Cinquecento, la seconda costituita dalla trascrizione con note di commento della consulta stessa. 1 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (abbrev. ASN), Regia Camera della Sommaria, Diversi, vol. 21 (prima numerazione), foll. 39 a 44 t. Il documento si articola in una premessa ed in quattordici paragrafi, quante erano cioè le osservazioni fatte dal sovrano all'operato del viceré. 75 1. LE CONDIZIONI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PASTORIZIA. Se millenaria è la storia della transumanza armentizia nelle terre di Puglia altrettanto antica deve ritenersi la lotta sostenuta dagli agricoltori pugliesi per evitare che le loro terre si trasformassero tutte in sterminati pascoli deserti d'estate e popolati d'inverno d'armenti e pastori abruzzesi i quali ultimi, per conservare alle greggi l'erba invernale, sostenevano, non senza fondamento di verità, che le terre di Puglia non erano adatte alla coltivazione perché facili a stancarsi e bisognose di lunghi periodi di riposo, che le stesse, inoltre, non si prestavano a coltivazioni arboree diverse da quelle poche che stentatamente vi attecchivano per l'accennata penuria d'acqua utilizzabile, mentre vi abbondavano i cespugli selvatici e le paludi. Gli agricoltori pugliesi controbbattevano riconoscendo la necessità di un regolare alternarsi di coltura e di pascolo ma portando nello stesso tempo ad esempio le antiche coltivazioni di grano e vigneti nella pianura di Capitanata, che fornivano il sostentamento alla popolazione indigena ed agli stessi pastori abruzzesi durante il soggiorno invernale. Con la famosa lettera del 1° agosto 1447 al Montluber Alfonso d'Aragona, pur riservando al pascolo la massima parte del demanio fiscale di Puglia, conservava alla coltivazione le cosiddette terre di portata o masserie vecchie, prescrivendo però tassativamente che la loro estensione non venisse ulteriormente accresciuta; ma l'aumento costante della popolazione e la necessità di rifornire adeguatamente i mercati cominciò presto ad alimentare continue richieste di terre da sottrarre al pascolo e destinare a coltura 2 e già lo stesso Alfonso dovette concedere che si coltivassero le antiche difese e che una limitata superficie di terreni demaniali intorno a Foggia si utilizzasse a vigneti 3. Nel 1479 l'università di Foggia implorava da Ferrante d'Aragona che le fossero conservate le mezzane antiche onde poter sostenere i buoi da lavoro indispensabili all'unica risorsa della popolazione che « ... non have altra industria che de fare campi de grani ... » 4. Il re accedeva con particolare concessione alle necessità di Foggia, fissando successivamente nei capitoli promulgati il 17 dicembre 1480 dalla stessa città una serie di disposizioni che preparavano la prima L. BIANCHINI, Storia delle finanze del Regno di Napoli, Napoli 1859, III ed., pag. 135. 3 G. M. GALANTI, Nuova d escrizione storica e geografica delle Sicilie, Napoli 1778, tomo II, p. 223, conferma la concessione delle difese ad uso di coltura nel 1457 ed egual notizia ci tramanda NICOLA VIVENZIO, Considerazioni sul Tavoliere di Puglia, Napoli 1796, pp. VII e VIII. 4 ASN, Regia Camera della Sommaria, Partium, Vol. 345, carta n. 23. 2 76 reintegra, effettuata nel 1483 e che riportò ad uso di pascolo tutti i terreni che i coloni pugliesi, disperando di ottenere per regolare concessione, avevano abusivamente coltivato con la complice connivenza del doganiere Gaspare Castiglione. Della reintegra del 1483 e di quella parziale del 1508, disposta da Ferdinando il Cattolico su richiesta dei pastori che lamentavano i continui ritagli di terre operati dai coloni pugliesi, non è rimasta traccia né presso l'archivio di Stato di Foggia né presso quello di Napoli 5. La guerra scoppiata alla morte di Ferdinando interruppe le operazioni di reintegra affidate al presidente della Camera della Sommaria Antonello di Stefano, operazioni che furono riprese nel 1533, quando il viceré Don Pietro di Toledo ne diede incarico al reggente Giovanni Figueroa che le portò a termine restituendo le superfici dei pascoli fiscali all'estensione anteriore alle numerose occupazioni abusive di terreno generalmente utilizzato per coltura o pascolo degli animali da lavoro. Nel 1535, in occasione della visita di Carlo V, pastori d'Abruzzo ed agricoltori di Puglia sollecitarono provvedimenti per ristabilire in maniera definitiva il giusto equilibrio tra le esigenze dei primi e dei secondi, e per porre rimedio alle conseguenze nell'economia particolare delle due provincie ed in quella generale del viceregno, in cui l'incremento demografico 6 cominciava a provocare carestie sempre piú frequenti, dimostrando ad evidenza che il raccolto cerealicolo era insufficiente ai crescenti bisogni. Comunque la transumanza armentizia, per quanto sottoposta per la sua stessa natura a tutte le imprevedibili vicende delle stagioni meteorologiche, delle malattie degli animali, dell'instabilità dei prezzi e 5 La costituzione di un doppio archivio per gli affari della R. Dogana della mena delle pecore di Puglia fu disposta da Alfonso d'Aragona con la lettera del 1447 nella quale si stabiliva testualmente: « Omissis. 15. Item che dal Credenziero ed Auditore si tenghi un libro di Provinti che si fanno. Omissis 21. Item che detto Dohaniero dopo fatta la locazione, mandi copia di quella in Regia Camera». Dei due archivi quello locale della Dogana era ovviamente il piú ricco e completo, mandandosi in pratica alla Sommaria solo copia della documentazione relativa alla parte contabile per le revisioni e di quella riguardante questioni giuridiche e vertenze d'interessi. Per una storia completa dell'Archivio della Dogana vedi DORA MUSTO, La Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia, Roma 1964, pp. 85 a 91 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, n. 28). 6 BIANCHINI, o p . cit., p. 140; GALANTI, o p . cit. t o m o I, pp. 223 a 224; L. DE SAMUELE CAGNAZZI, Saggio sulla popolazione del regno di Puglia, vol. I, Napoli 1820, pp. 270 a 279. 77 dei mercati, sembrava ancora costituire l'unica possibilità di valorizzazione delle terre pugliesi. Ricominciarono pertanto la richieste insistenti dei pastori abruzzesi di procedere ad una reintegra generale che completasse le precedenti parziali e nel 1548 il presidente della regia Camera della Sommaria Alfonso Guerrero, mandato a prendere cognizione sul posto degli inconvenienti piú gravi, riconobbe la necessità dell'operazione che fu disposta con privilegio del 3 ottobre 1548 ed affidata al luogotenente della Sommaria Francesco Revertera, cui fu affiancato il Guerrero. Si misurò la superficie delle terre a coltura e si provvide a riportarle alla primitiva estensione per cui, a conclusione delle operazioni di misurazione, si poterono riunire ai terreni destinati a pascolo ben 2.060 versure abusivamente dissodate 7 . L'estensione generale del demanio fiscale della Dogana risultò di carra 15.495 8, di cui 9.139 destinate a pascolo e 6.356 a coltura: i documenti relativi a tutta l'operazione furono raccolti in un grosso volume originale che si conserva presso l'Archivio di Stato di Foggia 9 e di cui esistono copie autentiche di epoca posteriore nell'Archivio di Stato di Napoli 10 ed in quello stesso di Foggia. Dagli atti della reintegra del Revertera risultano le estensioni di tutte le terre fiscali a pascolo, la rispettiva capacità ricettiva di pecore, i terreni fiscali destinati a coltura ecc. L'assetto dato nel 1548 alle terre pugliesi non durò a lungo perché la forte carestia del 1555 costrinse il luogotenente Berardino di Mendoza, che sostituiva il viceré cardinal Paceco, a staccare dall'estensione dei pascoli mille carra di terre da destinare a coltura, le quali presero il nome di masserie nuove o anche terre salde a coltura per distinguerle dalle masserie vecchie, ossia dalle terre a coltura già esistenti al tempo di Alfonso d'Aragona. Oltre alla tradizionale coltivazione dei cereali, del grano in particolar modo, si accrebbero i vigneti, gli oliveti, i mandorleti ed il fisco ne ricavò vantaggio poiché dalle terre date a coltura si riscosse un 7 BIANCHINI, op . cit., p. 196. I terreni di Puglia si misuravano a carra, versure e catene. La prima unità equivaleva a venti versure, ogni versura a venti catene. Essendo una versura equivalente a quattro moggia, ne consegue che un carro equivaleva a ottanta moggia ed una catena ad un moggio. 8 Tale la cifra riportata da F. N. DE DOMINICIS, Lo stato politico ed economico della Dogana di Puglia, Napoli 1781, vol. 1, p. 106. Il BIANCHINI, op. cit., p. 196, ne da un'altra leggermente superiore computando la superficie dell'intero demanio a pascolo a carra 15.641. 9 ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA (abbrev. ASF). Dogana, Serie I, vol. 14. Il successivo vol. 15 è copia del precedente fatta nel 1762. 10 ASN, Sommaria, Diversi, vol. 103 (I numerazione). 78 fitto annuo variante da trenta a quaranta ducati a carro, secondo la qualità delle terre, e si percepí in maggior misura l'antico dazio sulle granaglie, noto col nome di tratta. I risultati dei primi anni di coltivazione furono lusinghieri, trattandosi di terre che erano rimaste a lungo incolte, poi a poco a poco esse resero sempre meno per cui fu indispensabile lasciarle nuovamente a riposo con doppia conseguenza negativa: non si raggiunse il fine di un aumento costante dei prodotti agricoli, sí da soddisfare le crescenti domande dei mercati divenuti incapaci di rispondere ai bisogni essenziali della popolazione, e si restrinsero le estensioni di pascolo, anch'esse divenute scarse da quando la professazione volontaria 11 aveva permesso la moltiplicazione nominale degli animali al fine di concedere maggiori assegnazioni di erba e ricavarne piú forte importo della fida. L'aumento dell'introito fiscale non si era verificato inoltre nella misura desiderata, né in quella almeno sufficiente ai bisogni e nel 1556 il viceré duca d'Alba era costretto ad imporre l'aumento della metà della fida portandola da otto a dodici ducati per centinaio di pecore nei pascoli della Dogana, da sei ad otto in quelli della Doganella d'Abruzzo e, per i bovini e gli equini, da venticinque a trentasette ducati e mezzo per migliaio di capi. Fu aumentato anche l'affitto delle terre a coltura, che fu portato a quaranta o cinquanta ducati a carro, secondo la qualità del terreno: alte si levarono perciò le proteste dei pastori e dei coloni, ma senza risultato, mentre si accentuava la scarsità dei raccolti e gli agricoltori pugliesi sollecitavano l'affitto di nuove terre. Nel 1560 il viceré duca d'Alcalà autorizzò il doganiere Gian Luigi di Sangro a dare in fitto altre cinquecento carra di terreno, staccandolo non piú dai pascoli delle locazioni 12, che erano già stati ridotti dalla prima concessione, 11 Si diceva numerazione la denuncia dei capi di bestiame che i pastori abruzzesi facevano al Doganiere nella seconda metà d'ottobre, scendendo dai loro monti diretti alle pianure pugliesi. Il numero dei capi di bestiame veniva controllato dal Doganiere sia perché era tassativamente proibito aumentarlo artatamente al fine di ottenere maggiori estensioni di pascolo, sia per prenderne nota e calcolare la fida, ossia il prezzo dei pascoli fittati, che si riscuoteva a maggio, quando le greggi ritornavano sui monti per trascorrervi l'estate. Nel 1553, per accrescere il provento della fida, il Doganiere di Sangro mutò il sistema di locazione dei pascoli: alla numerazione sostituì la professazione, ossia la dichiarazione non controllata del numero reale degli animali e lasciò cadere il divieto di Alfonso d'Aragona, confermato dal figlio Ferrante, di concedere quantità di pascolo in piú del necessario. Quando le superfici disponibili erano al completo, gli altri armenti venivano avviati ai pascoli montuosi che si fittavano ai pastori al prezzo di trentadue ducati per migliaio di pecore. Quest'ultima assegnazione andava sotto il nome di dispensazione. 12 I pascoli di Puglia furono divisi da Alfonso d'Aragona in quarantatrè locazioni, ossia parti generalmente molto estese, che a loro volta furono suddivise 79 bensí da alcune difese 13 , fissando il prezzo in sedici ducati al carro e la concessione per cinque anni, e destinando la quinta parte delle superfici al pascolo degli animali da lavoro. Erano condizioni vantaggiose per i coloni pugliesi: pure, se vi fu concorso all'affitto delle terre nuove che promettevano un periodo di buon raccolto, vi fu d'altra parte l'abbandono di quelle già staccate dalle locazioni, sfruttate e di scarso rendimento, cosí che, nonostante le premure del Doganiere di Sangro non fu possibile fittare tutte le millecinquecento carra poste a disposizione 14 , sebbene per invogliare i coloni, il viceré avesse in un primo tempo acconsentito a mutare le terre boscose delle difese con altre migliori e fosse giunto di poi a concedere la facoltà di scelta dei terreni senza salvare nemmeno l'intoccabile tavoliere delle poste 15. Nel 1562 lo stesso duca d'Alcalà autorizzò la dissodazione di altre mille carra di pascolo, ma qualche anno dopo l'intensificata coltura dei cereali produceva la saturazione della domanda ed il conseguente calo dei prezzi sui mercati pugliesi a tutto danno dei coloni, mentre i pastori abruzzesi profittavano del momento favorevole per mettere in evidenza i danni subiti in quanto anche per la lana, i formaggi, i castrati l'abbondanza del prodotto e la rarefazione del denaro avevano acuito il disagio dei professori di pecore che nel 1564 non riuscirono a pagare la fida: fu necessario concedere dilazioni e la situazione si aggravò nel 1570 a causa di una fortissima mortalità di animali 16. Per rifarsi almeno in parte della fida ridotta e sempre nel timore di carestie, il duca d'Alcalà aveva concesso nel 1567 altre cinquecento carra di pascolo ai coloni pugliesi: va però precisato che le nuove concessioni subentravano spesso a quelle che scadevano per l'estinguersi dei relativi contratti. in porzioni minori dette poste o iacci, ossia ovili, con relativo pascolo proporzionato all'armento. 13 Le difese destinate a coltura furono Castelpagano, Tressanti, Schifara, Motta della Regina, Pezza S. Nicola, Alvano, Giardino di Trinità, Pantanella, Barca, Serrone di Bovino, Scarabottolo, Lampisciano, S. Leuci. Ai proprietari fu riconosciuto il diritto di prelazione nel fitto fino al mese di febbraio. 14 La superficie di terre a coltura fittate nel 1563 misurava carra 1.251 e 11 versure, secondo quanto afferma il DE DOMINICIS, op. cit., VOl. I, pp. 274275. 15 S'indicava con questo nome il terreno incolto che circondava i pascoli separandoli dalle terre coltivate: successivamente al XVI secolo fu adottato il termine quadrone. 16 S. DI STEFANO, La Ragione pastorale, Napoli 1731, vol. I, cap. VII, p. 219. La perdita di animali, secondo quest'Autore, si sarebbe aggirata intorno ai quattrocentomila capi. 80 Da ogni parte si ricominciò ad invocare provvedimenti ed il viceré cardinale Granvela affidò ad una commissione formata da Francesco Revertera, dal presidente della R. Camera della Sommaria Annibale Moles e dal doganiere Fabrizio di Sangro l'incarico di studiare e proporre i rimedi opportuni. Il 30 luglio 1574 fu pubblicata finalmente una prammatica in ventotto capitoli con la quale si richiamavano le disposizioni emesse anteriormente, si confermavano gli antichi privilegi e franchigie di gabelle e si stabiliva, per non restringere i pascoli, di rimandare ai primi dell'anno l'autorizzazione ad arare le terre che avevano ultimato il periodo di riposo. L'economia pugliese, come accadeva sempre dopo un riordinamento dell'amministrazione doganale, diede immediati segni di ripresa e le assegnazioni di terre a coltura per quanto sensibilmente ridotte, continuarono. Nel 1577 il viceré de Zuñiga autorizzava a stipulare contratti per complessive duecentotrenta carra, altre quattrocento erano destinate a coltivazione nel 1584 dal duca d'Ossuna ma, proprio quando sembrava che un certo equilibrio si fosse finalmente stabilito, le greggi furono colpite nel 1586 da una tremenda mortalità, che provocò la perdita di circa mezzo milione di capi e ridusse il concorso degli armenti ai pascoli fiscali, mentre qualche anno dopo si faceva nuovamente sentire la penuria di grano. Nell'autunno del 1589 il viceré conte di Miranda accoglieva il suggerimento del presidente della R. Camera della Sommaria Marthos de Gorostiola ed autorizzava la locazione in affitti quadriennali o quinquennali di quattrocento carra di terre da coltivarsi immediatamente a cereali: a questa seguivano altre due assegnazioni, decise anch'esse dal conte di Miranda: una nel febbraio per complessive seicento carra ed un'altra nell'ottobre per ben mille carra da utilizzare a coltura, mentre per la tutela degl'interessi legati alla transumanza si promulgava il 3 gennaio del 1593 una prammatica con nuove istruzioni e provvedimenti, al fine di controllare l'operato dei Doganieri cui veniva affiancato annualmente un presidente della R. Camera della Sommaria. Ancora una volta la pastorizia si riprese e gli ultimi anni del XVI secolo ed i primi del XVII segnarono il periodo del maggiore sviluppo e della netta preminenza nelle terre di Puglia di questo tipo di economia su quello agricolo che gli rimase nel complesso subordinato e complementare. 81 2. LA CONSULTA DEL 23 DICEMBRE 1560. Illustrissimo ed Excellentissimo Signore 17 havemo visto le lettere de sua cattolica Maestà dirette a V. E.18 de la data de li 13 d'ottobre, sopra li cinquecento carri de terreni de la Dohana de le pecore de Puglia, che questo anno se sono dati a massari per uso de campi, quale lettere Vostra Excellentia ne ha date ordine a bocca pongamo la relatione in scriptis de quanto è passato detto negotio et de quel che ne occorre, acciò se ne possa dare ratione a sua Maestà, et per obedire a quanto Vostra Excellentia ne ha comandato havendo bene advertito, et considerato quanto sua Maestà ha scripto con dette lettere, ne occorre con la presente relatione non fare altro solo referire la causa che mosse Vostra Excellentia ad introdurre sopra questo negotio il modo et ordine che tenne, et le ratione che forno discusse, et appontate, quando se pigliò la resolutione che Vostra Excellentia è nota perche da questo se trarrà tutto quello che occorre per resposta a tutti li capi, che sua Maestà scrive essendo tutti detti capi ben considerati per mirare al servitio de sua Maestà nel tempo predetto come semo certi che Vostra Excellentia ne tiene memoria. 1. Et primo Vostra Excellentia se ricorda, il grido universale, et verdadiero che era in tutto il regno, non solo appresso de li populi poveri, ma di tutti Illustrissimi magnifici Baroni, et servitori de sua Maestà che essendo per molti anni soccesse le male ricolte de vettuaglie, in questo regno, et spetialmente in Puglia, quale son continuate da male in peggio, havemo fatti tanta carestia, che una gran parte de li subditi et presertim li poveri, per non posser havere del pane, se sono nutriti de herbe, et vedendosi che questo non procedeva per defetto de massari, perchè li seminati son stati grandissimi et ogni anno, et senza sparagnare spesa nè fatica a la coltura, et alcune volte son ancora concorse le stagiune bone de le neve, et acque a tempo, se iudicava per li massari, baroni et per tutto generalmente che secondo la natura la principal causa de dette male ricolte, era la stracchezza et debiltà de li terreni, che per la continua et deiuturna coltura se trovano infiacchiti, et che non ci era remedio se non coltivar terreni novi, et che a la Regia Corte stava a provederlo in Puglia che è la provintia da la quale depende l'abondantia de questa fedelissima città de Napoli et de tutto il regno, lamentandosi che in tanti anni che son patite le carestie, et che hanno dimandato il detto aiuto et remedio, la Regia Corte non lo havea provisto per haver respetto a la Dohana de le pecore intanto che apertamente se doleano che detta Regia Corte demostrava in questo haver piú cura nel governo de le pecore che de 17 ASN, Regia Camera della Sommaria. Diversi, vol. 21 (prima numerazione), foll. 39 a 44 t. 18 Le lettere erano dirette da Filippo II di Spagna al viceré duca d'Alcalà. 82 la vita de li poveri subditi, et vassalli del regno et che non se dovea comportare che detto regno de tanta cultura et fertilità, che oltra il basto suo suole dare victuaglie ad una gran parte de la Italia et fuor d'Italia, et al presente sia redutto ad tanta necessità, che non habbia pane per lo vitto suo, et che li poveri vassalli vadano nutrendosi d'herbe per le campagnie, et morendosi de fame. 2. Havendo Vostra Excellentia inteso tutte le cose predette, et vedendo la necessità che il regno pativa, le parse cosa necessaria de intenderla maturamente et bisognando provedere come se convenea, et cossi le venire il magnifico Dohaniero 19 dele pecore de Puglia, il peso del quale è mirare il beneficio de la Dohana, et de piú ordinò Vostra Eccellenza che fossero chiamati li gargari 20 et padroni de pecore, et alcuni massari de li campi et seminati, et essendo li predetti venuti in Napoli et ordinatoli che sopra del predetto havessero informato lo conseglio collaterale tanto de stato quanto de iustitia, et la regia camera dela summaria con parere de li quali declarò Vostra Eccellenza voler provedere come se dovea, forno de poi coadunati il detto conseglio collaterale de stato et de iustitia, et questa regia camera inanzi Vostra Eccellenza et intese l'una parte et l'altra fo fatta longa discussione de tutto quello che occorre sopra questo negotio, et inteso il parere de tutti presertim del detto Dohanero e de li gargari per quel che tocca alla Dohana de pecore, se conclusero che li herbagi de detta Dohana sono de due sorte, cioè l'ordinarij antiqui, che sono le locationi principali d'essa Dohana, capace secondo l'extima de novecentomila pecore in le quale son le poste antique dele pecore, et in questi Vostra Eccellenza non ha fatto motivo alcuno per che restano già salde, et intatti ad uso et servitio de essa Dohana come son stati per lo passato. 3. L'altri herbagi sono dele difese deli baroni, et d'altri particulari vicini alle dette locationi ordinarie et in diverse parte de Puglia, Terra de Bari, Capitanata, et Basilicata, quale defese benche son ancora herbagi extraordinarij soliti de detta Dohana, et la regia corte li destribuisce ordinariamente al uso de pecore, non di meno son appartati da detta locatione dele novecentomila pecore, et non de quella perfectione et importanza che è la detta locatione, et in queste non ci è posta alcuna de pecore, se considerò ancora che li medesimi gargari benche sempre affectano et procurano il comodo de dette pecore, non di meno cognoscendo la verità, non possettero negare, anzi affirmaro che per remedio de detta necessità urgentissima deli grani bisognava dare ad coltura una parte deli detti terreni saldi dela Dohana fora Era investito quell'anno della carica di doganiere Gian Luigi di Sangro. Si indicavano col nome di gargari, metatesi di gregari, i pastori al servizio di un padrone di greggi. 19 20 83 però dela locatione ordinaria et che se posseva fare senza danno d'essa Dohana, et dele pecore inprovedersi d'altri herbagi in la medesima Puglia, affirmando ancora che questo compleva al bisognio de tutti l'homini de dohana a causa che per li sei mesi del anno che stanno in Puglia li son necessarij al meno trentamila carri de grani per loro vitto, quali in tanti anni che sono state le carestie hanno comprato a carissimi preczi, et se offersero essi medesimi pigliare la detta cultura de 500 carri con restare contenti che ale pecore se proveda d'altri herbagi et se cossi Vostra Eccellenza con il parere de tutto il conseglio collaterale de giustizia, et de questa regia camera et del Dohanero tra li quali non fo persona alcuna che discrepasse, et de li gargari de detta Dohana deliberò dare detti 500 carra de coltura in le predette defese per spazio de cinque anni, ad ratione de sedeci ducati il carro. De la forma che se sono dati iuxta la capitulatione expedita. 4. Et benche a tempo dell'illustrissimo conde don Berardino de Mendoza fo al governo del regno, havendo vista la medesima necessità, che se pativa de fame volse similmente intendere la causa et il remedio et dopo fatta la discussione che se ne fe in lo consiglio collaterale con intendere lo Dohanero, et li gargari et massari, deliberao 21 dando licentia che se li terreni de detta locatione de 900 mila pecore, che so' li piú pretiosi et importanti che habbia la Dohana se possessero harare et seminare dentro il saldo de detta locatione quale non foro mai harate, o vero erano stati molti anni salde per uso de pecore: dandose a dette pecore la recompensa delle herbe in li territorij annochiari 22 de li campi come appare per lo decreto che alhora ne fo fatto, et se ne puo ancora recordare lo magnifico Regente Paolo, ch'era alhora in regno, et lo sape tambene l'Illustre Marchese d'Oriolo che era alhora Presidente de questa regia Camera in la quale rende l'ordine che detto Illustre Don Berardino che facesse exequire il decreto, quali al presente son tutti due in corte, et a bocca ne porranno informare sua Maestà, non dimeno Vostra Excellentia in la deliberatione che ha fatta deli detti 500 carri non ha voluto havere ratione del detto decreto in quanto apponere mano ala detta locatione ordinaria dele 900 mila pecore per la gelosia che ha avuta ala detta Dohana, alla conservatione et augumento della quale sempre se ha mirato, et adiutandosi con ogni diligentia et vigilanza come meritamente se deve per li respetti et consideratione che sua Maestà ha quali son ben noti a vostra Eccellenza et ali officiali de questo regno li quali sape Vostra Eccellenza quante volte de ciò li hanno fatta relatione, et cosi se piglio per Vostra Eccellenza il detto temperamento de dare li 500 carri de coltura in le difese, come fo concluso, che se posseano dare senza discomodo et danno dela Dohana et de la Corte come è detto, li quali 21 La carestia ed il provvedimento, cui fa riferimento la consulta, risalgono a cinque anni prima, ossia al 1555. 22 Erano comunemente noti col nome di terreni annecchiarici i campi al secondo anno di riposo, che producevano un'erba particolarmente adatta agli ovini. 84 non importano piú che il pascolo de 50 mila pecore che facilmente la corte ce lo può dare del'altre herbe che comprarà in la medesima Puglia senza interesse de un reale d'essa regia corte si come ordinariamente se sole fare in caso de [che] li herbagi dele locationi et defese ordinarie non bastano al pascuo de tutta la Dohana per abondantia de pecore o vero per seccità et sterelità d'herbe, che alhora se pigliano et comprano tanti de li herbagi extraordinari quanto bisognano per colocare quella parte de pecore che non puo capere et nutrirsi in li detti erbagi ordinarij et alhora medesima se hebbe relatione che dette pecore che sariano state restorate in detti carri 500 de terreni se possevano accomodare nel modo predetto in altri herbagi come con effetto si è fatto et da questo Vostra Eccellentia se ricorda quelche alhora se disse che con effetto se conosce che nacque provisione ad ogni cosa perche alla necessità dela fame se provedi con dare comodità de coltura; ala Dohana non se fe mancamento alcuno poichè come se accomodavano le 50 mila pecore in detti carri 500 se sono accomodate in altre parte et ala regia corte non si è dato danno alcuno anzi utile, et la locatione fatta in questo anno ne fa fede perche sono augumentate pecore sessantamila piu dela locatione del anno passato et tutte son state ben proviste, et collocate et così piaccia a nostro Signore Iddio non darli danno per le gran neve che sono. 5. Et venendo alli capi particolari che sua Maestà tocca in dette lettere quanto ale distantie che hanno d'essere d'ogni banda, dale locationi et poste ali seminati iuxta l'ordini antiqui dela Dohana respondemo che questo ha loco, et se osserva inviolabilmente in li herbagi ordinarij dele 900 mila pecore in li quali sono le poste et in quelli lochi dove comodamente se possa dare detta mesura de uno miglio et meczo et un miglio perche non in tutti luochi se puo dare tanta distantia, ma in le difese dele quali son date ad coltura li 500 carri non accade observare la detta distantia perche come non ce sono poste non ci è stabilita distantia alcuna. 6. Quanto a quello che sua Maestà dice che ala misura che se fa dela Puglia se trovò che per uso de campi se lassorno seimila carri de terreni, et che la regia corte non reintegrò piú che 129 carri senza quello d'Andria, et che pare essere preiudicio et inconveniente de haverli dati 500 de terreno saldo contra la forma antiqua per li 129 reintegrati, se risponde che il dare de detti 500 carra si è fatto per aiuto, et subsidio del regno per causa che tutti li campi de Puglia non bastivano al bisogno del vitto come de sopra è detto, et non son dati che abbiano ad essere perpetui deli massari ma per seminarli per certi anni solamente fra il qual tempo se spera che cesseranno le carestie, et che il regno se reduca ad fertelità et abondantia, che in tal modo come si è fatto non pare che sia preiudicio nè inconveniente dela regia corte perche la detta reintegratione fo fatta principalmente in le locationi ordinarie 85 in le quali consiste il principal pascuo e buon governo, et manutentione de detta regia Dohana. In le quali locationi ordinarie non si è toccato come si è detto et la reintegratione loro è stata de molto piú quantità deli detti 129 carri, ma li detti 500 carri che sono dati ad coltura sono dele defese extraordinarie solite et non fanno danno alcuno ala detta regia Dohana, perche restano tutti l'altri extraordinarij soliti et l'altri extraordinarij insoliti che sono molti in li quali se ponno locare comodissimamente molto piú summa de pecore che non importano li detti 500 carri et questo tanto in Puglia, Capitanata, et Terra de Bari, come in Terra d'Otronto, et Basilicata per li quali lochi se exstende la Dohana come de sopra è detto. 7. Quanto ala male ricolta, che non se attribuescano a mancamento de terreni, per causa che siano ancora successe generalmente in le altre parte de Italia, et in Secilia, et che tampoco non se debbiano attribuire a stracchecza d'esti terreni per causa che una parte sene semina, et l'altra reposa, se responde che benche le male ricolte siano state generale et che procedano d'altro che da mancamento et stracchecza de terreni non per questo se deve lassare de provedere alla necessità del regno et per questa causa che procedano per le discossione fatte, non se ha trovato remedio piú pronto et securo de fare coltivare le dette defese in Puglia, a causa che quando le ricolte veneno triste, se in quel anno se trovano seminati luochi saldi, et per molto tempo reposati, benche in l'altri terreni stanchi la ricolta sia generalmente trista non de meno in li saldi et per lo longo tempo riposati se produce gran frutto. 8. Quanto al dubio dela pretendentia deli patroni de dette defese de volere essi l'utile deli sedeci ducati per carro, se dice che già Vostra Excellentia se ricorda, che quando questo negotio fo votato, non se mancò de considerare questo punto, et se resolve che poiche questo se faceva per lo ben pubblico deli subdeti, et la regia corte condescendeva per lo ben pubblico che li patroni non lo ponno dire, poiche hanno il preczo che la regia corte si sole pagare 23, et tanto piú che per capitulatione li medesimi patroni de dette defese so preferiti a tutti l'altri volendo essi patroni far la coltura de detti 500 carri. 9. Et alo che sua Maestà dice che li detti ducati 16 per carro son poco preczo ad respetto che de simiglianti terreni se soleno dare un carro et meczo, et doi de grano, et che saria stato meglio pigliarli in grani, che in denari, se responde che in questo negotio, non se ha trattato del utile dela corte, se non solamente de provedere ala neces23 Per i pascoli delle difese il prezzo fissato era di trentadue ducati a migliaio di pecore. 86 sità del regno, et pare che se habbia fatto asai in haverlo provisto senza danno dela regia corte, anzi con qualche competente utile, ne saria stato conveniente d'esigere grano, poiche la corte exige denari per la fida, et denari paga per li herbagi ali padroni de dette defese, et per non mostrare de voler fare industria in soccorrere li subditi in detta loro necessità, et per evitare la extraditione deli patroni dele defese come de sopra è detto. 10. Quanto al beneficio dele tratte che sua Maestà dice essere interesse per causa che a ... le tratte con la fertilità del regno bisognia che concorra la carestia d'esso regno se responde che l'estractione de li grani de Puglia et d'Apruczo è certissima, et secura per essere regno in ogni tempo che ce siano grani per extrahere perche li bisogni d'extra regno son ordinarij presertim de Schiavonia, Venetia et altri lochi, et hanno ancora il comodo de vecinità a provedersi de dette provisioni et mai mancare la requesta et extractione per extra regno, maxime quando la corte se contenterà dela tratta ordinaria senza exigere novo imposto et piacesse a nostro Signore che sua Maestà havesse comodità de tenere il regno tanto abondante de grani che potesse concedere tratta a soi confederati perche sene causaria magior autorita de sua Maestà con le potentie de Italia, et oltre con gran parte del oro che per grani si è trasportato in levante se trovara in questo regno, il quale abondando de denari saria grande beneficio universale et servitio de sua Maestà. 11. Quanto alla consideratione che sua Maestà dice restringendo il terreno de Dohana se veneria ad patire de carne, questo provedersa quando per la cultura de detti 500 carri venesse ad mancare lo bestiame de detta Dohana, ma per detta causa non manca il bestiame perche resta in la medesima Dohana in Puglia et pero cessa la detta dubitatione. 12. Quanto a quello che sua Maestà nota che li detti 500 carri de terreni non son tanti che se ne possa sperare evidente beneficio del regno et che contrapese il danno che se ne potria causare ala Dohana et incomenciandosi un altra volta a disordinare se remediaria difficilmente, se responde che detti 500 carri per essere terreni intacti et ingrassati cole pecore de longo tempo a comone iuditio d'experti renderanno al manco de ogni uno vinti, et per li primi tre anni se potranno tutti coltivare che a detta ratione se ne sperano diecimila carri de recolta per anno et che è quantità notabile per beneficio del regno; ma presopponendo che rendessero solamente d'ogni uno quindici, che è la piú scarsa recolta che ne potesse soccedere pur serrà 7.500 carri quali agregati alla recolta de Puglia la faranno essere abondante o al piú scarso sarà mediocre con benefizio universale del regno et circa il danno, et disordeni de la Dohana gia avemo detto che ala predetta Dohana non ne seque danno, ne tampoco ne può nascere disordine perche in 87 mano dela regia corte sta de reintegrarli passato il tempo de li cinco anni al pascuo dela Dohana. 13. Et alo che sua Maestà dice che li serenissimi re Ferranti primo et il Re Cattolico d'imortal memoria, mai volseno consentire che si rompesse il terreno saldo dentro li terreni costituiti, non obstante che li fosse preposto l'utile dele tratte, se responde che non se è toccato alla locatione ordinaria come piú volte havemo detto, et mai al tempo de detti serenissimi ri soccesse al regno tanta carestia, come quella che si è vista, et vede a questi tempi, ne tampoco in vita dela Maestà cesarea de santa gloria, eccepto una volta, nel anno 1539, che durao pochi mesi, et dal detto tempo de re Ferrante primo et de la Maestà Cattolica in qua il regno se trova tanto piú populato, et augumentato che se puo dire essere moltiplicato forsi in altro tanto piú de quello che era alhora, quali serenissimi rei, se havessero visti la necessità urgente, che adesso corre et la fame che il regno ha patita, et pate senza dubio haveriano provisto al bisogno come ha fatto Vostra Eccellentia si come se comprende per l'ordini del detto serenissimo re Ferrante primo al quale essendo suplicato che donasse herba in Puglia alli bovi per uso de campi, volentiere ce la donava, dicendo che sua Maestà non percepeva meno utile de li campi che dela Dohana siccome appare per molte lettere de sua Maestà. 14. Et considerate bene tutte le cose predette la provisione fatta per Vostra Eccellentia è stata necessaria et conveniente per tutte le sopradette cause, et rationi e ancora che non ne sequesse tutto quello bene effetto, et aiuto che il regno ne spera, non di meno per il respetto solo de haver dato questa sodisfatione et contentamento al regno, et per demostrarli la bona voluntà che sua Maestà tene de aiutare et remediare suoi subditi in loro necessità sua Maestà deve tener per bene quel che Vostra Eccellentia ha fatto, et restarne servito, tanto piú che procede senza danno de sua regia corte, et in gratia de Vostra Eccellentia de continuo ne raccomandamo, ex eadem Regia Camera die 23 mensis decembris 1560. Vestre Eccellentie servitores locumtenens et presidentes Regie Camere Summarie Franciscus Reverterius Magne curie locumtenens Paulus de Magnanes Antonius de Castillo Thomas Salernitanus Didacus de Scobar Hieronimus de Sigura Iohannes Paulus Crispus magister actorum Notarius Franciscus Palumbus pro not. DORA MUSTO 88