Sulla economia di Capitanata nel XVI secolo

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Sulla economia di Capitanata nel XVI secolo
Sulla economia di Capitanata
nel XVI secolo
Mi ero proposta da qualche tempo di riprendere i miei studi sulla
storia e l'economia di Capitanata nel Cinquecento: ne ho avuto di recente
l'occasione per l'invito rivoltomi a contribuire con un breve studio al
Convegno di Foggia su Dogana e Tavoliere, per celebrare il primo
centenario della legge del 26 febbraio 1865 n. 2168 che affrancò i pascoli
fiscali nelle terre di Puglia.
Iniziate dunque le ricerche nella serie Affari diversi della camera della
Sommaria, ho esaminato con particolare attenzione il volume n. 21
intitolato Libro de diverse consulte della Regia Camera a Sua Eccellenza per affittare
molte terre salte, et restopie, per darle a coltura et sono dal anno 1560 avanti sino al
1590 in circa.
I documenti che compongono il piccolo volume, precisamente
ventotto, sono tutti, quale per una ragione, quale per l'altra, di capitale
importanza per uno studio approfondito delle vicende economiche del
demanio fiscale della Dogana negli anni indicati, ma interessantissima fra
tutti mi è sembrata la consulta piú antica 1 e cosí ho deciso di farne
oggetto di questo lavoro articolandone la presentazione in due parti, la
prima di breve illustrazione delle condizioni dell'economia di Capitanata
nel Cinquecento, la seconda costituita dalla trascrizione con note di
commento della consulta stessa.
1 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (abbrev. ASN), Regia Camera della
Sommaria, Diversi, vol. 21 (prima numerazione), foll. 39 a 44 t. Il documento si
articola in una premessa ed in quattordici paragrafi, quante erano cioè le osservazioni
fatte dal sovrano all'operato del viceré.
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1. LE CONDIZIONI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PASTORIZIA.
Se millenaria è la storia della transumanza armentizia nelle terre di
Puglia altrettanto antica deve ritenersi la lotta sostenuta dagli agricoltori
pugliesi per evitare che le loro terre si trasformassero tutte in sterminati
pascoli deserti d'estate e popolati d'inverno d'armenti e pastori abruzzesi i
quali ultimi, per conservare alle greggi l'erba invernale, sostenevano, non
senza fondamento di verità, che le terre di Puglia non erano adatte alla
coltivazione perché facili a stancarsi e bisognose di lunghi periodi di riposo,
che le stesse, inoltre, non si prestavano a coltivazioni arboree diverse da
quelle poche che stentatamente vi attecchivano per l'accennata penuria
d'acqua utilizzabile, mentre vi abbondavano i cespugli selvatici e le paludi.
Gli agricoltori pugliesi controbbattevano riconoscendo la necessità di un
regolare alternarsi di coltura e di pascolo ma portando nello stesso tempo
ad esempio le antiche coltivazioni di grano e vigneti nella pianura di
Capitanata, che fornivano il sostentamento alla popolazione indigena ed agli
stessi pastori abruzzesi durante il soggiorno invernale.
Con la famosa lettera del 1° agosto 1447 al Montluber Alfonso
d'Aragona, pur riservando al pascolo la massima parte del demanio fiscale di
Puglia, conservava alla coltivazione le cosiddette terre di portata o masserie vecchie,
prescrivendo però tassativamente che la loro estensione non venisse
ulteriormente accresciuta; ma l'aumento costante della popolazione e la
necessità di rifornire adeguatamente i mercati cominciò presto ad alimentare
continue richieste di terre da sottrarre al pascolo e destinare a coltura 2 e già lo
stesso Alfonso dovette concedere che si coltivassero le antiche difese e che una
limitata superficie di terreni demaniali intorno a Foggia si utilizzasse a vigneti 3.
Nel 1479 l'università di Foggia implorava da Ferrante d'Aragona che
le fossero conservate le mezzane antiche onde poter sostenere i buoi da
lavoro indispensabili all'unica risorsa della popolazione che « ... non have
altra industria che de fare campi de grani ... » 4.
Il re accedeva con particolare concessione alle necessità di Foggia,
fissando successivamente nei capitoli promulgati il 17 dicembre 1480 dalla
stessa città una serie di disposizioni che preparavano la prima
L. BIANCHINI, Storia delle finanze del Regno di Napoli, Napoli 1859, III
ed., pag. 135.
3 G. M. GALANTI, Nuova d escrizione storica e geografica delle Sicilie, Napoli
1778, tomo II, p. 223, conferma la concessione delle difese ad uso di coltura
nel 1457 ed egual notizia ci tramanda NICOLA VIVENZIO, Considerazioni sul
Tavoliere di Puglia, Napoli 1796, pp. VII e VIII.
4 ASN, Regia Camera della Sommaria, Partium, Vol. 345, carta n. 23.
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reintegra, effettuata nel 1483 e che riportò ad uso di pascolo tutti i terreni
che i coloni pugliesi, disperando di ottenere per regolare concessione,
avevano abusivamente coltivato con la complice connivenza del doganiere
Gaspare Castiglione.
Della reintegra del 1483 e di quella parziale del 1508, disposta da
Ferdinando il Cattolico su richiesta dei pastori che lamentavano i continui
ritagli di terre operati dai coloni pugliesi, non è rimasta traccia né presso
l'archivio di Stato di Foggia né presso quello di Napoli 5. La guerra
scoppiata alla morte di Ferdinando interruppe le operazioni di reintegra
affidate al presidente della Camera della Sommaria Antonello di Stefano,
operazioni che furono riprese nel 1533, quando il viceré Don Pietro di
Toledo ne diede incarico al reggente Giovanni Figueroa che le portò a
termine restituendo le superfici dei pascoli fiscali all'estensione anteriore
alle numerose occupazioni abusive di terreno generalmente utilizzato per
coltura o pascolo degli animali da lavoro.
Nel 1535, in occasione della visita di Carlo V, pastori d'Abruzzo ed
agricoltori di Puglia sollecitarono provvedimenti per ristabilire in maniera
definitiva il giusto equilibrio tra le esigenze dei primi e dei secondi, e per
porre rimedio alle conseguenze nell'economia particolare delle due
provincie ed in quella generale del viceregno, in cui l'incremento
demografico 6 cominciava a provocare carestie sempre piú frequenti,
dimostrando ad evidenza che il raccolto cerealicolo era insufficiente ai
crescenti bisogni.
Comunque la transumanza armentizia, per quanto sottoposta per la
sua stessa natura a tutte le imprevedibili vicende delle stagioni
meteorologiche, delle malattie degli animali, dell'instabilità dei prezzi e
5 La costituzione di un doppio archivio per gli affari della R. Dogana della
mena delle pecore di Puglia fu disposta da Alfonso d'Aragona con la lettera del
1447 nella quale si stabiliva testualmente:
« Omissis.
15. Item che dal Credenziero ed Auditore si tenghi un libro di Provinti che si
fanno.
Omissis
21. Item che detto Dohaniero dopo fatta la locazione, mandi copia di quella in
Regia Camera».
Dei due archivi quello locale della Dogana era ovviamente il piú ricco e
completo, mandandosi in pratica alla Sommaria solo copia della documentazione
relativa alla parte contabile per le revisioni e di quella riguardante questioni
giuridiche e vertenze d'interessi. Per una storia completa dell'Archivio della
Dogana vedi DORA MUSTO, La Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia,
Roma 1964, pp. 85 a 91 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, n. 28).
6 BIANCHINI, o p . cit., p. 140; GALANTI, o p . cit. t o m o I, pp. 223 a
224; L. DE SAMUELE CAGNAZZI, Saggio sulla popolazione del regno di Puglia,
vol. I, Napoli 1820, pp. 270 a 279.
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dei mercati, sembrava ancora costituire l'unica possibilità di valorizzazione
delle terre pugliesi.
Ricominciarono pertanto la richieste insistenti dei pastori abruzzesi
di procedere ad una reintegra generale che completasse le precedenti
parziali e nel 1548 il presidente della regia Camera della Sommaria Alfonso
Guerrero, mandato a prendere cognizione sul posto degli inconvenienti piú
gravi, riconobbe la necessità dell'operazione che fu disposta con privilegio
del 3 ottobre 1548 ed affidata al luogotenente della Sommaria Francesco
Revertera, cui fu affiancato il Guerrero.
Si misurò la superficie delle terre a coltura e si provvide a riportarle
alla primitiva estensione per cui, a conclusione delle operazioni di
misurazione, si poterono riunire ai terreni destinati a pascolo ben 2.060
versure abusivamente dissodate 7 .
L'estensione generale del demanio fiscale della Dogana risultò di
carra 15.495 8, di cui 9.139 destinate a pascolo e 6.356 a coltura: i
documenti relativi a tutta l'operazione furono raccolti in un grosso volume
originale che si conserva presso l'Archivio di Stato di Foggia 9 e di cui
esistono copie autentiche di epoca posteriore nell'Archivio di Stato di
Napoli 10 ed in quello stesso di Foggia.
Dagli atti della reintegra del Revertera risultano le estensioni di tutte
le terre fiscali a pascolo, la rispettiva capacità ricettiva di pecore, i terreni
fiscali destinati a coltura ecc.
L'assetto dato nel 1548 alle terre pugliesi non durò a lungo perché la
forte carestia del 1555 costrinse il luogotenente Berardino di Mendoza, che
sostituiva il viceré cardinal Paceco, a staccare dall'estensione dei pascoli
mille carra di terre da destinare a coltura, le quali presero il nome di masserie
nuove o anche terre salde a coltura per distinguerle dalle masserie vecchie, ossia
dalle terre a coltura già esistenti al tempo di Alfonso d'Aragona.
Oltre alla tradizionale coltivazione dei cereali, del grano in particolar
modo, si accrebbero i vigneti, gli oliveti, i mandorleti ed il fisco ne ricavò
vantaggio poiché dalle terre date a coltura si riscosse un
7 BIANCHINI, op . cit., p. 196. I terreni di Puglia si misuravano a carra,
versure e catene. La prima unità equivaleva a venti versure, ogni versura a venti catene.
Essendo una versura equivalente a quattro moggia, ne consegue che un carro
equivaleva a ottanta moggia ed una catena ad un moggio.
8 Tale la cifra riportata da F. N. DE DOMINICIS, Lo stato politico ed economico
della Dogana di Puglia, Napoli 1781, vol. 1, p. 106. Il BIANCHINI, op. cit., p.
196, ne da un'altra leggermente superiore computando la superficie dell'intero demanio
a pascolo a carra 15.641.
9 ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA (abbrev. ASF). Dogana, Serie I, vol.
14. Il successivo vol. 15 è copia del precedente fatta nel 1762.
10 ASN, Sommaria, Diversi, vol. 103 (I numerazione).
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fitto annuo variante da trenta a quaranta ducati a carro, secondo la qualità
delle terre, e si percepí in maggior misura l'antico dazio sulle granaglie, noto
col nome di tratta.
I risultati dei primi anni di coltivazione furono lusinghieri, trattandosi
di terre che erano rimaste a lungo incolte, poi a poco a poco esse resero
sempre meno per cui fu indispensabile lasciarle nuovamente a riposo con
doppia conseguenza negativa: non si raggiunse il fine di un aumento
costante dei prodotti agricoli, sí da soddisfare le crescenti domande dei
mercati divenuti incapaci di rispondere ai bisogni essenziali della
popolazione, e si restrinsero le estensioni di pascolo, anch'esse divenute
scarse da quando la professazione volontaria 11 aveva permesso la
moltiplicazione nominale degli animali al fine di concedere maggiori
assegnazioni di erba e ricavarne piú forte importo della fida. L'aumento
dell'introito fiscale non si era verificato inoltre nella misura desiderata, né in
quella almeno sufficiente ai bisogni e nel 1556 il viceré duca d'Alba era
costretto ad imporre l'aumento della metà della fida portandola da otto a
dodici ducati per centinaio di pecore nei pascoli della Dogana, da sei ad
otto in quelli della Doganella d'Abruzzo e, per i bovini e gli equini, da
venticinque a trentasette ducati e mezzo per migliaio di capi.
Fu aumentato anche l'affitto delle terre a coltura, che fu portato a
quaranta o cinquanta ducati a carro, secondo la qualità del terreno: alte si
levarono perciò le proteste dei pastori e dei coloni, ma senza risultato,
mentre si accentuava la scarsità dei raccolti e gli agricoltori pugliesi
sollecitavano l'affitto di nuove terre. Nel 1560 il viceré duca d'Alcalà
autorizzò il doganiere Gian Luigi di Sangro a dare in fitto altre cinquecento
carra di terreno, staccandolo non piú dai pascoli delle locazioni 12, che
erano già stati ridotti dalla prima concessione,
11 Si diceva numerazione la denuncia dei capi di bestiame che i pastori
abruzzesi facevano al Doganiere nella seconda metà d'ottobre, scendendo dai loro
monti diretti alle pianure pugliesi. Il numero dei capi di bestiame veniva
controllato dal Doganiere sia perché era tassativamente proibito aumentarlo
artatamente al fine di ottenere maggiori estensioni di pascolo, sia per prenderne
nota e calcolare la fida, ossia il prezzo dei pascoli fittati, che si riscuoteva a maggio,
quando le greggi ritornavano sui monti per trascorrervi l'estate. Nel 1553, per
accrescere il provento della fida, il Doganiere di Sangro mutò il sistema di
locazione dei pascoli: alla numerazione sostituì la professazione, ossia la dichiarazione
non controllata del numero reale degli animali e lasciò cadere il divieto di Alfonso
d'Aragona, confermato dal figlio Ferrante, di concedere quantità di pascolo in piú
del necessario. Quando le superfici disponibili erano al completo, gli altri armenti
venivano avviati ai pascoli montuosi che si fittavano ai pastori al prezzo di
trentadue ducati per migliaio di pecore. Quest'ultima assegnazione andava sotto il
nome di dispensazione.
12 I pascoli di Puglia furono divisi da Alfonso d'Aragona in quarantatrè
locazioni, ossia parti generalmente molto estese, che a loro volta furono suddivise
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bensí da alcune difese 13 , fissando il prezzo in sedici ducati al carro e la
concessione per cinque anni, e destinando la quinta parte delle superfici al
pascolo degli animali da lavoro.
Erano condizioni vantaggiose per i coloni pugliesi: pure, se vi fu
concorso all'affitto delle terre nuove che promettevano un periodo di
buon raccolto, vi fu d'altra parte l'abbandono di quelle già staccate dalle
locazioni, sfruttate e di scarso rendimento, cosí che, nonostante le
premure del Doganiere di Sangro non fu possibile fittare tutte le
millecinquecento carra poste a disposizione 14 , sebbene per invogliare i
coloni, il viceré avesse in un primo tempo acconsentito a mutare le terre
boscose delle difese con altre migliori e fosse giunto di poi a concedere la
facoltà di scelta dei terreni senza salvare nemmeno l'intoccabile tavoliere
delle poste 15.
Nel 1562 lo stesso duca d'Alcalà autorizzò la dissodazione di altre
mille carra di pascolo, ma qualche anno dopo l'intensificata coltura dei
cereali produceva la saturazione della domanda ed il conseguente calo dei
prezzi sui mercati pugliesi a tutto danno dei coloni, mentre i pastori
abruzzesi profittavano del momento favorevole per mettere in evidenza i
danni subiti in quanto anche per la lana, i formaggi, i castrati l'abbondanza
del prodotto e la rarefazione del denaro avevano acuito il disagio dei
professori di pecore che nel 1564 non riuscirono a pagare la fida: fu
necessario concedere dilazioni e la situazione si aggravò nel 1570 a causa
di una fortissima mortalità di animali 16.
Per rifarsi almeno in parte della fida ridotta e sempre nel timore di
carestie, il duca d'Alcalà aveva concesso nel 1567 altre cinquecento carra
di pascolo ai coloni pugliesi: va però precisato che le nuove concessioni
subentravano spesso a quelle che scadevano per l'estinguersi dei relativi
contratti.
in porzioni minori dette poste o iacci, ossia ovili, con relativo pascolo proporzionato
all'armento.
13 Le difese destinate a coltura furono Castelpagano, Tressanti, Schifara,
Motta della Regina, Pezza S. Nicola, Alvano, Giardino di Trinità, Pantanella, Barca,
Serrone di Bovino, Scarabottolo, Lampisciano, S. Leuci. Ai proprietari fu
riconosciuto il diritto di prelazione nel fitto fino al mese di febbraio.
14 La superficie di terre a coltura fittate nel 1563 misurava carra 1.251 e 11
versure, secondo quanto afferma il DE DOMINICIS, op. cit., VOl. I, pp. 274275.
15 S'indicava con questo nome il terreno incolto che circondava i pascoli
separandoli dalle terre coltivate: successivamente al XVI secolo fu adottato il termine
quadrone.
16 S. DI STEFANO, La Ragione pastorale, Napoli 1731, vol. I, cap. VII, p.
219. La perdita di animali, secondo quest'Autore, si sarebbe aggirata intorno ai
quattrocentomila capi.
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Da ogni parte si ricominciò ad invocare provvedimenti ed il viceré
cardinale Granvela affidò ad una commissione formata da Francesco
Revertera, dal presidente della R. Camera della Sommaria Annibale Moles
e dal doganiere Fabrizio di Sangro l'incarico di studiare e proporre i
rimedi opportuni. Il 30 luglio 1574 fu pubblicata finalmente una
prammatica in ventotto capitoli con la quale si richiamavano le
disposizioni emesse anteriormente, si confermavano gli antichi privilegi e
franchigie di gabelle e si stabiliva, per non restringere i pascoli, di
rimandare ai primi dell'anno l'autorizzazione ad arare le terre che avevano
ultimato il periodo di riposo.
L'economia pugliese, come accadeva sempre dopo un
riordinamento dell'amministrazione doganale, diede immediati segni di
ripresa e le assegnazioni di terre a coltura per quanto sensibilmente
ridotte, continuarono. Nel 1577 il viceré de Zuñiga autorizzava a stipulare
contratti per complessive duecentotrenta carra, altre quattrocento erano
destinate a coltivazione nel 1584 dal duca d'Ossuna ma, proprio quando
sembrava che un certo equilibrio si fosse finalmente stabilito, le greggi
furono colpite nel 1586 da una tremenda mortalità, che provocò la perdita
di circa mezzo milione di capi e ridusse il concorso degli armenti ai
pascoli fiscali, mentre qualche anno dopo si faceva nuovamente sentire la
penuria di grano.
Nell'autunno del 1589 il viceré conte di Miranda accoglieva il
suggerimento del presidente della R. Camera della Sommaria Marthos de
Gorostiola ed autorizzava la locazione in affitti quadriennali o
quinquennali di quattrocento carra di terre da coltivarsi immediatamente a
cereali: a questa seguivano altre due assegnazioni, decise anch'esse dal
conte di Miranda: una nel febbraio per complessive seicento carra ed
un'altra nell'ottobre per ben mille carra da utilizzare a coltura, mentre per
la tutela degl'interessi legati alla transumanza si promulgava il 3 gennaio
del 1593 una prammatica con nuove istruzioni e provvedimenti, al fine di
controllare l'operato dei Doganieri cui veniva affiancato annualmente un
presidente della R. Camera della Sommaria.
Ancora una volta la pastorizia si riprese e gli ultimi anni del XVI
secolo ed i primi del XVII segnarono il periodo del maggiore sviluppo e
della netta preminenza nelle terre di Puglia di questo tipo di economia su
quello agricolo che gli rimase nel complesso subordinato e
complementare.
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2. LA CONSULTA DEL 23 DICEMBRE 1560.
Illustrissimo ed Excellentissimo Signore 17
havemo visto le lettere de sua cattolica Maestà dirette a V. E.18 de la
data de li 13 d'ottobre, sopra li cinquecento carri de terreni de la Dohana
de le pecore de Puglia, che questo anno se sono dati a massari per uso de
campi, quale lettere Vostra Excellentia ne ha date ordine a bocca
pongamo la relatione in scriptis de quanto è passato detto negotio et de
quel che ne occorre, acciò se ne possa dare ratione a sua Maestà, et per
obedire a quanto Vostra Excellentia ne ha comandato havendo bene
advertito, et considerato quanto sua Maestà ha scripto con dette lettere,
ne occorre con la presente relatione non fare altro solo referire la causa
che mosse Vostra Excellentia ad introdurre sopra questo negotio il modo
et ordine che tenne, et le ratione che forno discusse, et appontate, quando
se pigliò la resolutione che Vostra Excellentia è nota perche da questo se
trarrà tutto quello che occorre per resposta a tutti li capi, che sua Maestà
scrive essendo tutti detti capi ben considerati per mirare al servitio de sua
Maestà nel tempo predetto come semo certi che Vostra Excellentia ne
tiene memoria.
1. Et primo Vostra Excellentia se ricorda, il grido universale, et
verdadiero che era in tutto il regno, non solo appresso de li populi poveri,
ma di tutti Illustrissimi magnifici Baroni, et servitori de sua Maestà che
essendo per molti anni soccesse le male ricolte de vettuaglie, in questo
regno, et spetialmente in Puglia, quale son continuate da male in peggio,
havemo fatti tanta carestia, che una gran parte de li subditi et presertim li
poveri, per non posser havere del pane, se sono nutriti de herbe, et
vedendosi che questo non procedeva per defetto de massari, perchè li
seminati son stati grandissimi et ogni anno, et senza sparagnare spesa nè
fatica a la coltura, et alcune volte son ancora concorse le stagiune bone de
le neve, et acque a tempo, se iudicava per li massari, baroni et per tutto
generalmente che secondo la natura la principal causa de dette male
ricolte, era la stracchezza et debiltà de li terreni, che per la continua et
deiuturna coltura se trovano infiacchiti, et che non ci era remedio se non
coltivar terreni novi, et che a la Regia Corte stava a provederlo in Puglia
che è la provintia da la quale depende l'abondantia de questa fedelissima
città de Napoli et de tutto il regno, lamentandosi che in tanti anni che son
patite le carestie, et che hanno dimandato il detto aiuto et remedio, la
Regia Corte non lo havea provisto per haver respetto a la Dohana de le
pecore intanto che apertamente se doleano che detta Regia Corte
demostrava in questo haver piú cura nel governo de le pecore che de
17 ASN, Regia Camera della Sommaria. Diversi, vol. 21 (prima numerazione),
foll. 39 a 44 t.
18 Le lettere erano dirette da Filippo II di Spagna al viceré duca d'Alcalà.
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la vita de li poveri subditi, et vassalli del regno et che non se dovea
comportare che detto regno de tanta cultura et fertilità, che oltra il basto
suo suole dare victuaglie ad una gran parte de la Italia et fuor d'Italia, et al
presente sia redutto ad tanta necessità, che non habbia pane per lo vitto
suo, et che li poveri vassalli vadano nutrendosi d'herbe per le campagnie,
et morendosi de fame.
2. Havendo Vostra Excellentia inteso tutte le cose predette, et
vedendo la necessità che il regno pativa, le parse cosa necessaria de
intenderla maturamente et bisognando provedere come se convenea, et
cossi le venire il magnifico Dohaniero 19 dele pecore de Puglia, il peso del
quale è mirare il beneficio de la Dohana, et de piú ordinò Vostra
Eccellenza che fossero chiamati li gargari 20 et padroni de pecore, et
alcuni massari de li campi et seminati, et essendo li predetti venuti in
Napoli et ordinatoli che sopra del predetto havessero informato lo
conseglio collaterale tanto de stato quanto de iustitia, et la regia camera
dela summaria con parere de li quali declarò Vostra Eccellenza voler
provedere come se dovea, forno de poi coadunati il detto conseglio
collaterale de stato et de iustitia, et questa regia camera inanzi Vostra
Eccellenza et intese l'una parte et l'altra fo fatta longa discussione de tutto
quello che occorre sopra questo negotio, et inteso il parere de tutti
presertim del detto Dohanero e de li gargari per quel che tocca alla
Dohana de pecore, se conclusero che li herbagi de detta Dohana sono de
due sorte, cioè l'ordinarij antiqui, che sono le locationi principali d'essa
Dohana, capace secondo l'extima de novecentomila pecore in le quale son
le poste antique dele pecore, et in questi Vostra Eccellenza non ha fatto
motivo alcuno per che restano già salde, et intatti ad uso et servitio de
essa Dohana come son stati per lo passato.
3. L'altri herbagi sono dele difese deli baroni, et d'altri particulari
vicini alle dette locationi ordinarie et in diverse parte de Puglia, Terra de
Bari, Capitanata, et Basilicata, quale defese benche son ancora herbagi
extraordinarij soliti de detta Dohana, et la regia corte li destribuisce
ordinariamente al uso de pecore, non di meno son appartati da detta
locatione dele novecentomila pecore, et non de quella perfectione et
importanza che è la detta locatione, et in queste non ci è posta alcuna de
pecore, se considerò ancora che li medesimi gargari benche sempre
affectano et procurano il comodo de dette pecore, non di meno
cognoscendo la verità, non possettero negare, anzi affirmaro che per
remedio de detta necessità urgentissima deli grani bisognava dare ad
coltura una parte deli detti terreni saldi dela Dohana fora
Era investito quell'anno della carica di doganiere Gian Luigi di Sangro.
Si indicavano col nome di gargari, metatesi di gregari, i pastori al servizio di un
padrone di greggi.
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però dela locatione ordinaria et che se posseva fare senza danno d'essa
Dohana, et dele pecore inprovedersi d'altri herbagi in la medesima Puglia,
affirmando ancora che questo compleva al bisognio de tutti l'homini de
dohana a causa che per li sei mesi del anno che stanno in Puglia li son
necessarij al meno trentamila carri de grani per loro vitto, quali in tanti
anni che sono state le carestie hanno comprato a carissimi preczi, et se
offersero essi medesimi pigliare la detta cultura de 500 carri con restare
contenti che ale pecore se proveda d'altri herbagi et se cossi Vostra
Eccellenza con il parere de tutto il conseglio collaterale de giustizia, et de
questa regia camera et del Dohanero tra li quali non fo persona alcuna che
discrepasse, et de li gargari de detta Dohana deliberò dare detti 500 carra
de coltura in le predette defese per spazio de cinque anni, ad ratione de
sedeci ducati il carro. De la forma che se sono dati iuxta la capitulatione
expedita.
4. Et benche a tempo dell'illustrissimo conde don Berardino de
Mendoza fo al governo del regno, havendo vista la medesima necessità,
che se pativa de fame volse similmente intendere la causa et il remedio et
dopo fatta la discussione che se ne fe in lo consiglio collaterale con
intendere lo Dohanero, et li gargari et massari, deliberao 21 dando licentia
che se li terreni de detta locatione de 900 mila pecore, che so' li piú
pretiosi et importanti che habbia la Dohana se possessero harare et
seminare dentro il saldo de detta locatione quale non foro mai harate, o
vero erano stati molti anni salde per uso de pecore: dandose a dette
pecore la recompensa delle herbe in li territorij annochiari 22 de li campi
come appare per lo decreto che alhora ne fo fatto, et se ne puo ancora
recordare lo magnifico Regente Paolo, ch'era alhora in regno, et lo sape
tambene l'Illustre Marchese d'Oriolo che era alhora Presidente de questa
regia Camera in la quale rende l'ordine che detto Illustre Don Berardino
che facesse exequire il decreto, quali al presente son tutti due in corte, et a
bocca ne porranno informare sua Maestà, non dimeno Vostra Excellentia
in la deliberatione che ha fatta deli detti 500 carri non ha voluto havere
ratione del detto decreto in quanto apponere mano ala detta locatione
ordinaria dele 900 mila pecore per la gelosia che ha avuta ala detta
Dohana, alla conservatione et augumento della quale sempre se ha mirato,
et adiutandosi con ogni diligentia et vigilanza come meritamente se deve
per li respetti et consideratione che sua Maestà ha quali son ben noti a
vostra Eccellenza et ali officiali de questo regno li quali sape Vostra
Eccellenza quante volte de ciò li hanno fatta relatione, et cosi se piglio per
Vostra Eccellenza il detto temperamento de dare li 500 carri de coltura in
le difese, come fo concluso, che se posseano dare senza discomodo et
danno dela Dohana et de la Corte come è detto, li quali
21 La carestia ed il provvedimento, cui fa riferimento la consulta, risalgono a
cinque anni prima, ossia al 1555.
22 Erano comunemente noti col nome di terreni annecchiarici i campi al secondo
anno di riposo, che producevano un'erba particolarmente adatta agli ovini.
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non importano piú che il pascolo de 50 mila pecore che facilmente la
corte ce lo può dare del'altre herbe che comprarà in la medesima Puglia
senza interesse de un reale d'essa regia corte si come ordinariamente se
sole fare in caso de [che] li herbagi dele locationi et defese ordinarie non
bastano al pascuo de tutta la Dohana per abondantia de pecore o vero per
seccità et sterelità d'herbe, che alhora se pigliano et comprano tanti de li
herbagi extraordinari quanto bisognano per colocare quella parte de
pecore che non puo capere et nutrirsi in li detti erbagi ordinarij et alhora
medesima se hebbe relatione che dette pecore che sariano state restorate
in detti carri 500 de terreni se possevano accomodare nel modo predetto
in altri herbagi come con effetto si è fatto et da questo Vostra Eccellentia
se ricorda quelche alhora se disse che con effetto se conosce che nacque
provisione ad ogni cosa perche alla necessità dela fame se provedi con
dare comodità de coltura; ala Dohana non se fe mancamento alcuno
poichè come se accomodavano le 50 mila pecore in detti carri 500 se sono
accomodate in altre parte et ala regia corte non si è dato danno alcuno
anzi utile, et la locatione fatta in questo anno ne fa fede perche sono
augumentate pecore sessantamila piu dela locatione del anno passato et
tutte son state ben proviste, et collocate et così piaccia a nostro Signore
Iddio non darli danno per le gran neve che sono.
5. Et venendo alli capi particolari che sua Maestà tocca in dette lettere
quanto ale distantie che hanno d'essere d'ogni banda, dale locationi et poste ali
seminati iuxta l'ordini antiqui dela Dohana respondemo che questo ha loco, et
se osserva inviolabilmente in li herbagi ordinarij dele 900 mila pecore in li quali
sono le poste et in quelli lochi dove comodamente se possa dare detta mesura
de uno miglio et meczo et un miglio perche non in tutti luochi se puo dare
tanta distantia, ma in le difese dele quali son date ad coltura li 500 carri non
accade observare la detta distantia perche come non ce sono poste non ci è
stabilita distantia alcuna.
6. Quanto a quello che sua Maestà dice che ala misura che se fa dela
Puglia se trovò che per uso de campi se lassorno seimila carri de terreni, et che
la regia corte non reintegrò piú che 129 carri senza quello d'Andria, et che pare
essere preiudicio et inconveniente de haverli dati 500 de terreno saldo contra la
forma antiqua per li 129 reintegrati, se risponde che il dare de detti 500 carra si
è fatto per aiuto, et subsidio del regno per causa che tutti li campi de Puglia
non bastivano al bisogno del vitto come de sopra è detto, et non son dati che
abbiano ad essere perpetui deli massari ma per seminarli per certi anni
solamente fra il qual tempo se spera che cesseranno le carestie, et che il regno
se reduca ad fertelità et abondantia, che in tal modo come si è fatto non pare
che sia preiudicio nè inconveniente dela regia corte perche la detta
reintegratione fo fatta principalmente in le locationi ordinarie
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in le quali consiste il principal pascuo e buon governo, et manutentione
de detta regia Dohana. In le quali locationi ordinarie non si è toccato
come si è detto et la reintegratione loro è stata de molto piú quantità deli
detti 129 carri, ma li detti 500 carri che sono dati ad coltura sono dele
defese extraordinarie solite et non fanno danno alcuno ala detta regia
Dohana, perche restano tutti l'altri extraordinarij soliti et l'altri
extraordinarij insoliti che sono molti in li quali se ponno locare
comodissimamente molto piú summa de pecore che non importano li
detti 500 carri et questo tanto in Puglia, Capitanata, et Terra de Bari,
come in Terra d'Otronto, et Basilicata per li quali lochi se exstende la
Dohana come de sopra è detto.
7. Quanto ala male ricolta, che non se attribuescano a mancamento
de terreni, per causa che siano ancora successe generalmente in le altre
parte de Italia, et in Secilia, et che tampoco non se debbiano attribuire a
stracchecza d'esti terreni per causa che una parte sene semina, et l'altra
reposa, se responde che benche le male ricolte siano state generale et che
procedano d'altro che da mancamento et stracchecza de terreni non per
questo se deve lassare de provedere alla necessità del regno et per questa
causa che procedano per le discossione fatte, non se ha trovato remedio
piú pronto et securo de fare coltivare le dette defese in Puglia, a causa che
quando le ricolte veneno triste, se in quel anno se trovano seminati luochi
saldi, et per molto tempo reposati, benche in l'altri terreni stanchi la
ricolta sia generalmente trista non de meno in li saldi et per lo longo
tempo riposati se produce gran frutto.
8. Quanto al dubio dela pretendentia deli patroni de dette defese de
volere essi l'utile deli sedeci ducati per carro, se dice che già Vostra
Excellentia se ricorda, che quando questo negotio fo votato, non se
mancò de considerare questo punto, et se resolve che poiche questo se
faceva per lo ben pubblico deli subdeti, et la regia corte condescendeva
per lo ben pubblico che li patroni non lo ponno dire, poiche hanno il
preczo che la regia corte si sole pagare 23, et tanto piú che per
capitulatione li medesimi patroni de dette defese so preferiti a tutti l'altri
volendo essi patroni far la coltura de detti 500 carri.
9. Et alo che sua Maestà dice che li detti ducati 16 per carro son
poco preczo ad respetto che de simiglianti terreni se soleno dare un carro
et meczo, et doi de grano, et che saria stato meglio pigliarli in grani, che
in denari, se responde che in questo negotio, non se ha trattato del utile
dela corte, se non solamente de provedere ala neces23
Per i pascoli delle difese il prezzo fissato era di trentadue ducati a migliaio di
pecore.
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sità del regno, et pare che se habbia fatto asai in haverlo provisto senza
danno dela regia corte, anzi con qualche competente utile, ne saria stato
conveniente d'esigere grano, poiche la corte exige denari per la fida, et
denari paga per li herbagi ali padroni de dette defese, et per non mostrare
de voler fare industria in soccorrere li subditi in detta loro necessità, et
per evitare la extraditione deli patroni dele defese come de sopra è detto.
10. Quanto al beneficio dele tratte che sua Maestà dice essere
interesse per causa che a ... le tratte con la fertilità del regno bisognia che
concorra la carestia d'esso regno se responde che l'estractione de li grani
de Puglia et d'Apruczo è certissima, et secura per essere regno in ogni
tempo che ce siano grani per extrahere perche li bisogni d'extra regno son
ordinarij presertim de Schiavonia, Venetia et altri lochi, et hanno ancora il
comodo de vecinità a provedersi de dette provisioni et mai mancare la
requesta et extractione per extra regno, maxime quando la corte se
contenterà dela tratta ordinaria senza exigere novo imposto et piacesse a
nostro Signore che sua Maestà havesse comodità de tenere il regno tanto
abondante de grani che potesse concedere tratta a soi confederati perche
sene causaria magior autorita de sua Maestà con le potentie de Italia, et
oltre con gran parte del oro che per grani si è trasportato in levante se
trovara in questo regno, il quale abondando de denari saria grande
beneficio universale et servitio de sua Maestà.
11. Quanto alla consideratione che sua Maestà dice restringendo il
terreno de Dohana se veneria ad patire de carne, questo provedersa
quando per la cultura de detti 500 carri venesse ad mancare lo bestiame de
detta Dohana, ma per detta causa non manca il bestiame perche resta in la
medesima Dohana in Puglia et pero cessa la detta dubitatione.
12. Quanto a quello che sua Maestà nota che li detti 500 carri de
terreni non son tanti che se ne possa sperare evidente beneficio del regno
et che contrapese il danno che se ne potria causare ala Dohana et
incomenciandosi un altra volta a disordinare se remediaria difficilmente,
se responde che detti 500 carri per essere terreni intacti et ingrassati cole
pecore de longo tempo a comone iuditio d'experti renderanno al manco
de ogni uno vinti, et per li primi tre anni se potranno tutti coltivare che a
detta ratione se ne sperano diecimila carri de recolta per anno et che è
quantità notabile per beneficio del regno; ma presopponendo che
rendessero solamente d'ogni uno quindici, che è la piú scarsa recolta che
ne potesse soccedere pur serrà 7.500 carri quali agregati alla recolta de
Puglia la faranno essere abondante o al piú scarso sarà mediocre con
benefizio universale del regno et circa il danno, et disordeni de la Dohana
gia avemo detto che ala predetta Dohana non ne seque danno, ne
tampoco ne può nascere disordine perche in
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mano dela regia corte sta de reintegrarli passato il tempo de li cinco anni
al pascuo dela Dohana.
13. Et alo che sua Maestà dice che li serenissimi re Ferranti primo
et il Re Cattolico d'imortal memoria, mai volseno consentire che si
rompesse il terreno saldo dentro li terreni costituiti, non obstante che li
fosse preposto l'utile dele tratte, se responde che non se è toccato alla
locatione ordinaria come piú volte havemo detto, et mai al tempo de detti
serenissimi ri soccesse al regno tanta carestia, come quella che si è vista, et
vede a questi tempi, ne tampoco in vita dela Maestà cesarea de santa
gloria, eccepto una volta, nel anno 1539, che durao pochi mesi, et dal
detto tempo de re Ferrante primo et de la Maestà Cattolica in qua il regno
se trova tanto piú populato, et augumentato che se puo dire essere
moltiplicato forsi in altro tanto piú de quello che era alhora, quali
serenissimi rei, se havessero visti la necessità urgente, che adesso corre et
la fame che il regno ha patita, et pate senza dubio haveriano provisto al
bisogno come ha fatto Vostra Eccellentia si come se comprende per
l'ordini del detto serenissimo re Ferrante primo al quale essendo suplicato
che donasse herba in Puglia alli bovi per uso de campi, volentiere ce la
donava, dicendo che sua Maestà non percepeva meno utile de li campi che
dela Dohana siccome appare per molte lettere de sua Maestà.
14. Et considerate bene tutte le cose predette la provisione fatta per
Vostra Eccellentia è stata necessaria et conveniente per tutte le sopradette
cause, et rationi e ancora che non ne sequesse tutto quello bene effetto, et
aiuto che il regno ne spera, non di meno per il respetto solo de haver dato
questa sodisfatione et contentamento al regno, et per demostrarli la bona
voluntà che sua Maestà tene de aiutare et remediare suoi subditi in loro
necessità sua Maestà deve tener per bene quel che Vostra Eccellentia ha
fatto, et restarne servito, tanto piú che procede senza danno de sua regia
corte, et in gratia de Vostra Eccellentia de continuo ne raccomandamo, ex
eadem Regia Camera die 23 mensis decembris 1560.
Vestre Eccellentie servitores locumtenens et presidentes Regie
Camere Summarie
Franciscus Reverterius Magne curie locumtenens
Paulus de Magnanes
Antonius de Castillo
Thomas Salernitanus
Didacus de Scobar
Hieronimus de Sigura
Iohannes Paulus Crispus magister actorum
Notarius Franciscus Palumbus pro not.
DORA MUSTO
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