La riscossione delle entrate dopo la legge di Stabilità 2015
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La riscossione delle entrate dopo la legge di Stabilità 2015
La riscossione delle entrate dopo la legge di Stabilità 2015: scelte strategiche e modalità operative Maria Cinquepalmi – Vice Presidente e docente Anutel - Funzionario Direttivo comune di Fiumicino Sommario 1. 2. 3. 4. 5. L’attuale scenario normativo Le varie forme di gestione della riscossione Lo strumento di riscossione diretta: l’ingiunzione Le misure cautelari Le procedure esecutive LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PENDENTI CON EQUITALIA Comunicazioni di inesigibilità Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 Presentazione entro il 30 settembre 2011 delle comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 Comunicazioni di inesigibilità Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 art. 23, comma 34, lettera b) Presentazione entro il 30 settembre 2012 delle comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009 Comunicazioni di inesigibilità Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 Presentazione entro il 30 dicembre 2013 delle comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – art. 1, comma 529 Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 dicembre 2014. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 684 Per i ruoli consegnati nel corso del 2014 entro il 31 dicembre 2017. Per i ruoli consegnati dal 2000 al 2013 è prevista la consegna “annuale a ritroso” a decorrere dal 2018: nel 2018 saranno consegnate ai Comuni le comunicazioni relative al solo anno 2013, nel 2019, quelle relative al 2012, e così via. Nel 2031 le comunicazioni relative ai ruoli consegnati nel 2000. Entro questi termini, possono essere integrate le comunicazioni di inesigibilità già presentate. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 688 Il controllo sull’operato del concessionario, al fine dell’eventuale diniego del diritto al discarico, non può essere operato per quote di valore inferiore o pari a 300 euro. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 685 La restituzione delle spese, maturate negli anni 20002013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine l’agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un’apposita istanza al Ministero dell’economia e delle finanze. A seguito dell’eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all’entrata del bilancio dello Stato. Art. 19 decreto legislativo 112/1999 Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge Art. 19 decreto legislativo 112/1999 La comunicazione e' trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attivita' in corso ove la quota non sia integralmente riscossa. Art. 19 decreto legislativo 112/1999 il concessionario è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore. Art. 19 decreto legislativo 112/1999 Fino al discarico, l’ufficio ha il potere di segnalare all’Agente della riscossione azioni cautelari, esecutive e conservative ed ogni altra azione previste dalle norme ordinarie a tutela del creditore Perdita diritto discarico a) la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo; b) la mancata comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati;ABROGATA c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge; Perdita diritto discarico d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio; d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ; Art. 19, comma 2, lettera a) :notificazione della cartella di pagamento Consegna del ruolo al Concessionario Riferimento normativo Art. 59 bis, lett.b) decreto legislativo 112 /1999, Fino al 31 Luglio modificato da D.L. 209/2005 convertito in Legge 265/2002 (art. 4 comma 2, lett.b) 2002 Termine di notifica della cartella ai fini del discarico Entro il 31 dicembre 2002 Dal 1° agosto Decreto Legislativo 27 aprile 2001, n. 193 -art. 4, comma Entro il 5° mese successivo 2002 al 30 giugno 2 alla consegna del ruolo 2005 Dal 1° luglio 2005 Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - art. 1 commi 416-420 Entro il 12° mese successivo 09.08.2005 alla consegna del ruolo Dal 10 agosto Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106 , convertito con Entro l’11° mese successivo 2005 al 31ottobre modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156 -art. 1, comma alla consegna del ruolo 5-ter, lettera c) 2009 Da 1 2009 novembre Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni,dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 -art. 15, comma 3 RUOLI STRAORDINARI (resi esecutivi dal 1° luglio 2005) Entro il 9° mese successivo alla consegna del ruolo Entro 6 mesi dalla consegna del ruolo Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 16/E del 21 gennaio 2002 Il “ termine per lo svolgimento dell’attività di notifica dovrebbe intendersi rispettato qualora, entro la scadenza dello stesso, “il concessionario abbia compiuto atti idonei astrattamente a realizzarne gli effetti” e, in tale ambito, sarebbero idonei ad escludere l’inattività del concessionario e, quindi, la perdita del diritto al discarico: 1) “la redazione nel … termine di cinque mesi della relazione di mancata consegna per irreperibilità del destinatario, come pure la restituzione, per la stessa ragione, del plico tempestivamente inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento …, anche se l’effetto notificatorio si perfezioni successivamente”; 2) l’effettuazione della notifica all’indirizzo “individuato sulla scorta delle risultanze in possesso del concessionario”, anche se diverso da “quello fornito dal sistema informativo dell’Amministrazione Finanziaria”. Perdita diritto discarico e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario. sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero. Circolare MEF 215/E del 27.11.2000 L’accesso in Anagrafe tributaria deve essere considerato non solo come fondamentale strumento di ausilio all’attività dell’agente della riscossione, ma anche come garanzia minima per l’ente impositore, per cui ne va sancita in ogni caso l’obbligatorietà Circolare MEF 215/E del 27.11.2000 Solo fondandosi su una situazione oggettivamente riscontrabile, quale quella desumibile dalla banca dati dall’Anagrafe tributaria, sarà possibile il successivo controllo sulla correttezza dell’operato del concessionario Circolare MEF 215/E del 27.11.2000 In caso di mancata o insufficiente esecuzione il concessionario dovrà provare di avere esperito procedure su beni segnalati, in sede di accesso, dal sistema informativo del Ministero delle finanze Circolare MEF 215/E del 27.11.2000 A fronte di nuova iscrizione a ruolo a carico di uno stesso debitore non si procede nei confronti degli stessi beni oggetto di precedente procedura infruttuosa o insufficiente salvo che emergano nuove informazioni Art. 20 decreto legislativo 112/1999 AVVIO PROCEDURA CONTROLLO Notifica, all'agente della riscossione competente, la comunicazione di avvio del procedimento, ed eventuale richiesta di trasmissione della documentazione Art. 20 decreto legislativo 112/1999 In sede di controllo, se non si ritengono rispettate le disposizioni di cui alle lettere a), d), d-bis) ed e) del comma 2 dell’articolo 19 l’Ente entro 180 giorni dalla comunicazione o dalla trasmissione della documentazione notifica A PENA DI DECADENZA apposito atto di contestazione al concessionario (NOVANTA giorni per osservazioni) Art. 20 decreto legislativo 112/1999 L'atto di contestazione deve contenere, a pena di NULLITA’ l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarita' riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività Art. 20 decreto legislativo 112/1999 Decorsi i 90 giorni l'ufficio A PENA DI DECADENZA entro 60 giorni ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, OVVERO assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine. Art. 20 decreto legislativo 112/1999 I controlli sono effettuati a campione sulla base dei criteri individuati da ciascun ente creditore di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate in ciascun anno. Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 32/E del 2008 CRITERI DI CAMPIONATURA Partite oggetto di segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall’Ufficio; fasce d’importo; tipologia di soggetto iscritto a ruolo: persona fisica o persona giuridica; numero di partite di ruolo da controllare. Art. 19 decreto legislativo 112/1999 La documentazione cartacea delle procedure esecutive poste in essere dall’agente della riscossione è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso agente. L’ente può: - richiedere la documentazione; - verificarla presso la sede dell’agente della riscossione. L’agente è tenuto a consegnare o mettere a disposizione la documentazione nel termine perentorio di 120 giorni dalla richiesta, pena la perdita del discarico Art. 20 decreto legislativo 112/1999 - diniego Versamento all'ente creditore, entro 90 giorni dalla notifica del relativo provvedimento: 1/8 importo iscritto a ruolo + interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella + le spese di procedura, se rimborsate dall'ente creditore. Se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari a 1/3 dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese Art. 20 decreto legislativo 112/1999 L'ente creditore, in presenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, puo', a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalita' di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del MEF Art. 19 decreto legislativo 112/1999 co.6bis L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui e' parte l'agente della riscossione L’ATTUALE SCENARIO NORMATIVO Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 La società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate Il decreto «Salva Italia» Il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011 , ha rinviato di un altro anno l’uscita di scena di Equitalia dalla gestione della riscossione dei Comuni e delle società dagli stessi partecipate, fissando la scadenza al 31.12.2012. Decreto legge 174/2012 (L. 213/2012) art. 9 Proroga al 30 giugno 2013 il termine da cui Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Decreto legge 35/2013 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 Art. 10 comma 2-ter I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge n. 70/2011, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013 Decreto legge 69/2013 Al fine di favorire il riordino della riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante l’istituzione di un Consorzio, che si avvale di Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni della riscossione, i termini di cui all’art. 7, co.2, lettera gg-ter) sono stabiliti inderogabilmente al 31.12.2013 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 610 Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 642 I Comuni possono continuare ad avvalersi fino al 30/6/2015 dei medesimi soggetti attualmente affidatari della riscossione delle entrate locali D.L. 78/2015 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 – art. 7 co. 7 Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co.686 Fino alla data di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, l’agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia. D.L. 70/2011 art. 7 comma 2 gg-ter) A decorrere dal 1 gennaio 2016, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate Art. 7 comma 2 gg-quater) Riscossione coattiva tramite ingiunzione che costituisce titolo esecutivo nonché secondo le disposizioni del titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. Art. 7 comma 2 gg-sexies) Il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonchè quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al Regio Decreto 639/1910 Art. 7 comma 2 gg-sexies) I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneita' allo svolgimento delle predette funzioni e' accertata ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 112/1999 e s.m.i. Art. 7 comma 2 gg-septies) Nel caso di affidamento, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. segue Art. 7 comma 2 gg-septies) Il riversamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Riaccertamento straordinario dei residui attivi che risultano di dubbia e difficile esazione e necessitano di una determinazione oggettiva e puntuale ai fini del concorso alla definizione del risultato di gestione e di amministrazione e, pertanto, devono essere assoggettati ad una adeguata “svalutazione”. Istituzione di un “idoneo” Fondo crediti di dubbia esigibilità” LE VARIE FORME DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE Decreto Sviluppo Riconosce ai Comuni quattro possibili opzioni: 1) riportare tutta la riscossione all'interno del Comune; 2) affidare il servizio alle società private; 3)affidare in modo diretto il servizio ad una società in house; 4) Gestione associata L’art. 52 D. Lgs. 446/1997: affidamento attività accertamento e riscossione Gestione diretta del Comune In forma associata (convenzioni, unioni, consorzi, comunità montane) Soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53; Operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'UE; società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del TUEL e s.m.; Le società miste, iscritte all'albo, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. Decreto legislativo n. 23/2011 - art. 14 comma 6 Ribadisce la potestà regolamentare disciplinata dall’articolo 52 del D. Lgs. 446/97 Servizio pubblico e servizio strumentale Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili, 30 agosto 2006 n. 17573 E’ servizio pubblico solo l’attività diretta a soddisfare in via immediata le esigenze della collettività indifferenziata degli utenti, e non anche quelle attività e quelle prestazioni di carattere strumentale rese al soggetto preposto al suo esercizio Servizio pubblico e servizio strumentale Consiglio di Stato n. 2012 del 1 aprile 2011 Tre principali condizioni che devono sussistere affinché un’attività sia qualificabile come “strumentale”: il servizio è volto a soddisfare esigenze dell’amministrazione e non è direttamente fruibile dai cittadini; il rischio di gestione è assunto dall’amministrazione affidante; la remunerazione del servizio è a carico dell’amministrazione nell’ambito del rapporto bilaterale con l’appaltatore. Autorità Nazionale Garante Concorrenza e del Mercato della Con diversi pareri (AS 488 del 25 novembre 2008, AS 628 del 25 settembre 2009, AS 799 del 12 ottobre 2010) ha escluso che il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali sia riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Piccoli Comuni - Funzioni fondamentali (art. 19 D.L. 95/2012) Obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o Unione: da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; da parte dei Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art. 33 - comma 1 Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza DPCM 11 novembre 2014 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori citta' metropolitane associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita' ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'ANAC procede all'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DETERMINA 11 febbraio 2015 Applicazione dell'articolo 3, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014 - relativo ai requisiti per la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori. (Determina n. 2) La riscossione diretta - obiettivi garantire un governo unitario dell’azione di accertamento e riscossione che garantisca uniformità di indirizzi; garantire il controllo sostanziale sull'intero processo di gestione delle proprie entrate, garantire che i flussi finanziari vadano direttamente nei conti correnti dell’Ente; introdurre un nuovo approccio al contribuente, basato anche sulla possibilità di utilizzo di nuovi e più efficaci strumenti di relazione, focalizzato sulla riscossione, orientato all’ascolto dei cittadini e all’efficacia dei risultati Le società in house totale capitale pubblico e lo statuto deve prevedere l’incedibilità di azioni o quote a privati; l’ente pubblico affidante deve svolgere sulla società affidataria un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi (c. d. requisito del controllo analogo); la società affidataria deve svolgere la propria attività prevalentemente in favore dell’ente pubblico socio, potendo ricevere affidamenti da soggetti terzi soltanto in via marginale (c.d. requisito della prevalenza). Le società in house Legge n. 135/2012 «Spendig review» (abrogato) Le società controllate direttamente o indirettamente che abbiano conseguito un fatturato da prestazioni di servizi dalla stessa P.A. superiore al 90 % devono essere: sciolte entro il 31 dicembre 2013 alienate con procedure ad evidenza pubblica entro il 30 giugno 2013. Legge n. 147/2013 – art. 1 commi 550 552 aziende speciali istituzioni società risultato d’esercizio o un saldo finanziario negativo OBBLIGO Per gli Enti locali soci di accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione. Legge n. 147/2013 – art. 1 commi 550 552 Gli accantonamenti al fondo vincolato dovranno essere effettuati a decorrere dall’anno 2015, quindi con riferimento al risultato d’esercizio o al saldo finanziario dell’esercizio 2014. Legge n. 147/2013 – art. 1 commi 550 552 l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 accantona, in un misura risultato medio proporzionale non alla negativo quota di partecipazione, una somma pari: al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016, al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. Legge n. 147/2013 – art. 1 comma 553 Dall’esercizio 2014 le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle P.A. locali devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza Legge n. 147/2013 – art. 1 comma 553 Per i SPL saranno individuati appositi parametri standard dei costi e dei rendimenti, mentre per i servizi strumentali occorrerà confrontarsi con i prezzi di mercato Legge n. 147/2013 – art. 1 comma 556 E’ abrogato l’articolo 14, comma 32, del dl 78/10 s.m.i., inerente il divieto di costituzione e mantenimento delle società detenute dai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e di quelle con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti Le società in house affidamento funzionale all'obiettivo di miglioramento nella gestione delle entrate di competenza; problematiche organizzative e gestionali legate all'attività di riscossione ed a quelle accessorie e di supporto, mediante la costituzione di un tavolo tecnico; definire gli aspetti normativi e contrattuali che disciplineranno i rapporti tra l’Ente e la società , le tipologie di attività oggetto di affidamento ed i principi alla base del sistema di monitoraggio, nonché la descrizione del piano delle attività e degli indicatori di riferimento. L’art. 52 D. Lgs. 446/1997: società miste iscritte nell'albo i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate sulla base di procedure ad evidenza pubblica. L’art. 53 D. Lgs. 446/1997: l’Albo Presso il Ministero delle Finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate di province e di comuni”. Il Decreto Ministeriale dell’11 settembre 2000, n. 289 contiene il Regolamento relativo all’albo Articolo 52, comma 5, del Dlgs 446/1997 Nel caso di riscossione coattiva affidata a soggetto diverso dal concessionario pubblico l'affidamento «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente» Consiglio di Stato sentenza 12 giugno 2012, n. 3413 Il divieto di aggravio economico è riferito non «alla concorrente procedura di riscossione mediante ruolo ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall'amministrazione”. Contratto di servizio Durata ed oggetto Impegni della società Trattamento dei dati personali Impegni dell’Ente Compensi Rimborsi delle spese di riscossione coattiva Rapporti economico-finanziari Commissione di vigilanza Penalità Contratto di servizio - Allegati Piano annuale della riscossione coattiva che espone per anno, la tipologia, le quantità e la qualità attese dei servizi; sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato alla conoscenza dei fattori gestionali e alla determinazione del compenso spettante alla società Contratto di servizio – impegni della società curare le controversie sorte per le proprie attività svolte per assicurare la riscossione coattiva delle entrate, tributarie e patrimoniali; assunzione della qualifica di agente contabile per la riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate ; apertura di conti correnti dedicati; gestione dei rimborsi relativi a somme incassate a titolo di riscossione coattiva; Contratto di servizio – impegni della società gestione delle rateazioni di somme da riscuotere coattivamente ; Rendicontazione; Nomina di uno o più Funzionari Responsabili della Riscossione Art. 18, co. 2-bis, decreto legge 112/2008 Le società non quotate controllate direttamente indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, le loro o adeguano politiche assunzionali ai vincoli assunzionali ed ai limiti alla spesa del personale della P.A.. L'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce specifici criteri e modalità di attuazione del principio contenimento dei costi del personale, tenendo conto settore in cui ciascun soggetto opera. di del Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 611 Gli Enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, devono avviare un processo di razionalizzazione delle società delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 Legge delega 11 marzo 2014, n. 23 Testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina della ingiunzione di pagamento, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale; innovazioni normative e procedurali per la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria; Legge delega 11 marzo 2014, n. 23 competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di riscossione; strumenti di garanzia dell’effettività e della tempestività dell'acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione ; linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio; allineamento degli oneri e dei costi secondo le modalità e nella misura massima stabilite dalle disposizioni in materia di remunerazione degli agenti della riscossione; Legge delega 11 marzo 2014, n. 23 valorizzazione e messa a disposizione delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte all’albo dei concessionari, nonché le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso, che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione; rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche per la gestione dei propri tributi, nonché per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; Legge delega 11 marzo 2014, n. 23 assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti; prevedere che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con societa' interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle societa' del gruppo Equitalia riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto; Legge delega 11 marzo 2014, n. 23 prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi; prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell‘Economia e delle Finanze. Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185-bis) Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia Spa, previa verifica del MEF, determina i costi da sostenere che possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione Remunerazione riscossione degli agenti della A carico del debitore a) Oneri di riscossione - 1 per cento, in caso dì riscossione spontanea; - 3 per cento delle somme iscritte Il ruolo riscosse, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella; - 6 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, oltre 60 giorni; b) spese esecutive, per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari , nella misura fissata con decreto del MEF; c) una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con decreto Remunerazione riscossione degli agenti della A carico dell’Ente a) Oneri di riscossione - 3 per cento delle somme riscosse, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella; - una quota in caso di sgravio totale o parziale, nella misura determinata con decreto ; - il 50% degli oneri di riscossione (1,5 e 3 per cento) in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di procedura; mancata riscossione nell'ambito della stessa Remunerazione riscossione degli agenti della le spese esecutive, e la quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità Remunerazione riscossione degli agenti della Per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1 gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2015, resta fermo l'aggio all’8 per cento. Rimborso - Il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive maturate nel corso di ciascun anno solare: richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. - In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. - Le spese riscosse dopo l'erogazione, maggiorate degli interessi legali, sono riversato entro il 30 novembre di ciascun anno - In caso di diniego di discarico l’Agente restituisce, su richiesta, entro i 10 giorni successivi, le somme anticipate dall’Ente. L’INGIUNZIONE FISCALE L’ingiunzione fiscale Strumento derogatorio alla ordinaria procedura ingiuntiva di matrice giurisdizionale messo a disposizione dei soggetti individuati dal legislatore L’ingiunzione fiscale Caduta in disuso successivamente all’entrata in vigore del DPR n. 43/1988 Ripristinata dall’art. 52 del d.lgs. 446/97 L’ingiunzione fiscale La sua adozione non può essere estesa a soggetti diversi da quelli per i quali la legge lo ha predisposto. Art. 13 delle Disp. prel. al C.C. è vietata l’analogia per le “leggi penali e per quelle che fanno eccezione a regole generali” L’ingiunzione fiscale E’ un ordine al debitore di pagare entro trenta giorni la somma dovuta. E’ un atto amministrativo E’ un atto ricettizio Cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto. Ambito di applicazione L’ingiunzione fiscale trova il suo fondamento nel potere di autoaccertamento e autotutela della Pubblica amministrazione. E’ applicabile alle entrate: di diritto pubblico di diritto privato L’ingiunzione quale espressione dell’autotutela L’autotutela possibilità, riconosciuta dalla legge all’amministrazione, di tutelare autonomamente la propria sfera d’azione, fatto salvo ogni sindacato giurisdizionale. Ambito di applicazione Corte Costituzionale sentenza N. 277 del 13/07/2000 Il sistema della riscossione tramite ingiunzione fiscale è applicabile anche alle pretese creditorie derivanti da contratto. Presupposto dell’ingiunzione fiscale Presupposto fondamentale Il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagamento deve essere: certo liquido esigibile La natura Entrate Tributarie Atto riproduttivo del titolo esecutivo e del precetto Entrate Patrimoniali di Diritto Pubblico natura di accertamento , titolo esecutivo e precetto Entrate Patrimoniali di Diritto Privato Deve preesistere un titolo esecutivo La natura Art. 21 D. Lgs. 46/99 “ … le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva” La natura “Tutti gli atti esecutivi relativi ai tributi locali debbono essere preceduti dalla notifica di un atto di accertamento”(Cass., SS.UU., n. 16412/2007) Titoli esecutivi – art. 474, comma 2, c.c. Sentenze Provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva Cambiali ed altri titoli di credito Atti negoziali ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva Atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale per le obbligazioni di somme di denaro Il contenuto – legge 212/2000 L’ufficio presso il quale è possibile chiedere informazioni Il responsabile del procedimento Le modalità, il termine, l’organo o l’autorità cui è possibile ricorrere L’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell’atto Il titolo esecutivo deve indicare l’eventuale precedente atto di accertamento Il termine entro cui pagare Pagina 106 La motivazione L’ingiunzione deve essere motivata in base ai presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l’hanno determinata; se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto dal contribuente, questo altro atto deve essere allegato, salvo che l’atto, che lo richiama (avviso di accertamento), non ne produca il contenuto essenziale. La sottoscrizione Le ingiunzioni sono sottoscritte dal responsabile designato dall’ente per la gestione del tributo Articolo 1, co. 87, legge n. 549/1995 La firma autografa del funzionario può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Pagina 108 L’esecutività – art. 2 Regio Decreto 639/1910 “La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta”. Art. 229 del d.lgs. 19.2.1998, n. 51 Sopprime il visto di esecutività Dispone l’esecutività di diritto Giurisdizione - art. 3 del R.D. 639/1910 Occorre distinguere a seconda del titolo sostanziale che sorregge la pretesa azionata con l’ingiunzione: entrata tributaria: Commissioni tributarie, ad eccezione della cognizione sugli atti che costituiscono la fase esecutiva, conoscibili dal giudice ordinario quale giudice dell’esecuzione .[Cass. SS.UU., 25.5.2005 n.10958]. Giurisdizione - art. 32 D. Lgs. 150/2011 Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione di cui agli artt 163 e seguenti cpc Giurisdizione – Giudizio di opposizione L'opponente assume la qualità sostanziale e processuale di attore, mentre l'ente pubblico riveste quella di convenuto, con la conseguenza che quest'ultimo può proporre anche domande riconvenzionali, chiedendo una pronuncia di accertamento del credito e di condanna al suo pagamento. Giurisdizione - art. 3 del R.D. 639/1910 Entrata patrimoniale: istituisce la competenza del Giudice ordinario, ripartita tra: - giudice di pace (competente per le cause relative a beni mobili (art 812 cc e ss.) di valore non superiore a cinquemila euro) - Tribunale Giurisdizione - art. 3 del R.D. 639/1910 Entrate patrimoniali «Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» Articolo 3, co. 10, D. L. 16/2012 – versamenti minimi Limite al di sotto del quale non si effettua l’accertamento e la riscossione dei crediti tributari: 30 euro l'art. 1, comma 736, della legge n. 147 del 2013 ha eliminato la parola «locali» La notificazione L’ingiunzione è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto allo ufficio di conciliazione, i quali devono restituire all'ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione; per la effettuata notificazione è corrisposta allo ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture La notificazione L. 3-8-1999 n. 265 – art. 10 Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. I messi notificatori – art. 1 co. 159, legge 296/2006 I messi notificatori possono essere nominati : tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale; tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997; segue I messi notificatori – art. 1 co. 159, legge 296/2006 tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate; previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità. I messi notificatori – art. 1 co. 160, legge 296/2006 Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affiri dei servizi di cui all’art. 52, comma 5, del D.lgs. 446/97; non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti. I messi notificatori – art. 1 co. 158, legge 296/2006 atti di accertamento dei tributi locali Atti afferenti le procedure esecutive di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province La notificazione porta l’atto a legale conoscenza del destinatario; non ammette equipollenti; si perfeziona con formalità di legge; non rileva effettiva conoscenza. La notificazione Corte Costituzionale 97/2004 e 28/2004 La notifica si considera avvenuta: per il richiedente: con la richiesta di notifica, a prescindere da arrivo atto a destinatario; per il destinatario: dal compimento delle formalità di notifica. PRINCIPIO DI SCISSIONE Pagina 123 La notificazione I vizi del procedimento tipico di notifica: Nullità Inesistenza Irregolarità Pagina 124 La notificazione La notifica è inesistente quando è: eseguita da chi non ha potere; effettuata a chi non ha alcun collegamento con destinatario; effettuata con modalità assolutamente difformi da quelle di legge. La notifica inesistente non è sanabile. Pagina 125 La notificazione La notifica è nulla per: inosservanza delle disposizioni sulla persona a cui deve consegnarsi l’atto; incertezza assoluta sulla persona a cui stato consegnato l’atto; incertezza assoluta sulla data di notifica. La nullità è sanata dal raggiungimento scopo (art. 156 c.p.c) Pagina 126 La notificazione – art. 156 cpc Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Pagina 127 La notificazione La relazione di notificazione certifica l’attività del notificatore ed è l’unica fonte di riscontro, con la conseguenza che “…le risultanze di detta relazione non possono essere interpretate o integrate successivamente” (Corte di Cassazione sentenze nn. 9217/1995; 5305 /1999 e 11315/2000) La notificazione – art. 12 Legge 890/1982 Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso . 2. Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.[…] Art. 149 –bis cpc (Notificazione a mezzo PEC) Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. L'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Art. 149 –bis cpc (Notificazione a mezzo PEC) L'ufficiale giudiziario redige la relazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, […] Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, […] le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, […]. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD Art. 2 Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle societa', interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD Art. 21 Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD Art. 48. (Posta elettronica certificata) 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale DPR 68/2005 Art. 4 La validita' della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Art. 5 La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. Decreto legge 185/2008 Art. 16, comma 9 Le comunicazioni tra imprese, professionisti e PA possono essere inviate tramite PEC, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo . DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La natura di atto di precetto INGIUNZIONE COME ATTO DI PRECETTO Ingiunzione Ordinaria : R.D. n. 639 del 1910 – 90 GIORNI Ingiunzione Rafforzata : Inizio dell’esecuzione entro 1 anno dalla notifica - (Dopo l’anno notifica nuova ingiunzione con efficacia dell’intimazione ) Art. 2740 codice civile Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri Decreto legislativo n. 472 del 1997 – Misure cautelari PRESUPPOSTO Fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito IPOTECA - istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale - beni del trasgressore e dei coobbligati SEQUESTRO CONSERVATIVO Autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario Pagina 141 Decreto legislativo n. 472 del 1997 – Misure cautelari Le parti interessate, entro venti giorni dalla notifica dell’istanza, possono depositare memorie e documenti difensivi. Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale fissa con decreto la trattazione dell'istanza. La commissione decide con sentenza. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione Pagina 142 Decreto legislativo n. 472 del 1997 – Misure cautelari Con il Dl 185/2008, articolo 27, comma 5, il legislatore ha espressamente sancito che l'articolo 22 del D. lgs 472/1997 si applica non solo alle sanzioni amministrative tributarie, ma “anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici...in base ai processi verbali di constatazione”. Decreto legislativo n. 472 del 1997 – Misure cautelari Nell'articolo 22 del D. lgs 472/1997 è delineata una procedura GIURISDIZIONALE CAUTELARE autonoma rispetto al giudizio di merito Decreto legislativo n. 472 del 1997 – Misure cautelari Il sequestro conservativo e l’ipoteca mantengono, senza alcuna formalità, la loro validità e grado a favore dell’agente della riscossione a cui viene affidato il ruolo Decreto legislativo n. 472 del 1997 – Misure cautelari Debolezza delle misure cautelari nella fase di controllo e accertamento: Ruolo prioritario giudice tributario Tutele del contribuente prevalenti LE MISURE CAUTELARI Obbligazione certa, liquida ed esigibile Il contribuente è un puro e semplice debitore Necessità di efficacia e pregnanza delle azioni esecutive Bilanciamento tra interesse alla riscossione del fisco e tutela del contribuente L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973) NATURA CAUTELARE Consente al credito di conservare la garanzia patrimoniale offerta da alcuni beni del contribuente/debitore e dei coobbligati L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973) L’ipoteca (legale) è una garanzia c.d. “reale” . Attribuisce i diritti ex art. 2808 c.c.: Il credito garantito viene soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione dei beni sui quali è stata iscritta; Diritto di procedere ad esecuzione anche se il bene è passato in proprietà d’altri. L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973) L’iscrizione di ipoteca ha natura provvedimentale e rappresenta l’esercizio unilaterale di un potere autoritativo e discrezionale L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973) Decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio del credito per cui si procede. L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973) L’Agente della riscossione valuta: Complessiva situazione patrimoniale del debitore; Consistenza dei suoi beni; Solvibilità: Eventuali altre procedure a carico. L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973) Se l’importo del credito non supera il 5% del valore dell’immobile prima di procedere ad espropriazione deve essere iscritta ipoteca DPR 602/1973, articolo 77, comma 2-bis L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca. Legge 44/2012, di conversione del dl 16/2012 Si puo' iscrivere la garanzia ipotecaria anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973) PERFEZIONAMENTO Iscrizione nei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile. Pubblicità avente natura costitutiva, che non preclude l’efficacia di ulteriori iscrizioni ipotecarie, salvo la rispettiva graduazione L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973) Acquista efficacia con l’iscrizione nei registri immobiliari ancorchè non sia stato ancora comunicato al contribuente. L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973) Presupposto di EFFICACIA dell’iscrizione nei registri immobiliari è la mancata preesistenza di pignoramenti sullo stesso bene L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973) Il provvedimento che dispone l’ipoteca deve essere motivato (artt. 7 e 17 L. 212/2000) L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973) L’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari non preclude la concessione della dilazione di pagamento (art. 19, comma 2, dpr 602/1973) L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973) Impugnabilità (Cass. SSUU ordinanza n. 15354/2015) - Se si verte in materia tributaria, è competente la Commissione Tributaria; – per i provvedimenti causati dal mancato pagamento di contributi e sanzioni, è competente il giudice ordinario (tribunale o giudice di pace): per le sanzioni derivanti da violazione del codice della strada, resta la competenza del giudice di pace (cosiddetta competenza funzionale, esclusiva e generale; per tutti gli altri casi, se l’importo da cui scaturisce l’ipoteca o il fermo è di valore non superiore a 20.000,00 euro è competente il giudice di pace (così come per i danni da circolazione dei mezzi), altrimenti il tribunale D.L. 13 maggio 2011 n. 70 Art. 7, comma 2, lett. gg-quinquies (ABROGATA) Riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila Le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall’invio mediante posta ordinaria di due solleciti di pagamento il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo Legge 228/2012 Art. 1 COMMA 544 Debiti fino a mille euro Non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Fermo amministrativo: il preavviso Notifica di un invito al debitore o ai coobbligati a pagare entro 30 giorni mancato pagamento iscrizione del fermo sul veicolo a motore di proprietà. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione Fermo amministrativo: conseguenze Art. 214, co. 8, Codice della Strada Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714 a euro 2.859. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo. IL SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 2905 c.c.) Finalità evitare che i beni del trasgressore vengano dispersi, facendo venire meno la garanzia che essi costituiscono per il creditore. Funzione rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore; non producono effetto, in pregiudizio al creditore sequestrante, le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto il bene posto sotto sequestro. (Art. 2906 c.c.) IL SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 2905 c.c.) Conseguenze Indisponibilità materiale (i beni sono dati in custodia) e giuridica dei beni oggetto del sequestro. IL SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 2905 c.c.) Ai sensi dell’articolo 671 cpc, possono essere oggetto di sequestro: i beni mobili (compresi crediti, depositi bancari, quote sociali, azioni eccetera), beni mobili registrati, beni immobili, somme o cose a lui dovute (nei limiti ammessi per il pignoramento) e, per espressa previsione normativa, anche l’azienda. IL SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 2905 c.c.) Necessità del fumus boni iuris e periculum in mora. Il sequestro viene richiesto dall’Ente al tribunale civile e produce una sorta di anticipazione del pignoramento stesso. Ottenuta la sentenza di condanna esecutiva, il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento. Il provvedimento di autorizzazione del sequestro perde efficacia se non è eseguito entro 30 giorni dalla pronuncia. In sede di convalida il contribuente può opporsi, esponendo le sue ragioni. IL SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 517 c.p.c.) La scelta e la valutazione dei beni mobili da sottoporre a sequestro è effettuata dall’ufficiale giudiziario, individuando quelli di più facile e pronta liquidazione, per un valore pari al credito aumentato della metà. IL PIGNORAMENTO MOBILIARE Il termine di efficacia del pignoramento 90 giorni, ex art. 497 c.p.c.. L’espropriazione mobiliare PRESSO IL DEBITORE PRESSO TERZI Disciplina generale (artt. 513 e ss. Cpc) Disciplina generale (artt. 543 e ss. Cpc) Disciplina speciale artt. da 62 a 71 DPR 602/73 Disciplina speciale artt. 72-75-bis DPR 602/73 Beni relativamente impignorabili (art. 515,co.3, cpc) Anche se il debitore ha la forma giuridica di società o esercita un’attività in cui ci sia prevalenza del capitale sul lavoro, il pignoramento dei beni strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa arte o professione, potrà essere effettuato solo: nei limiti di un quinto del loro valore complessivo; qualora gli altri beni del debitore stesso, non strumentali, non siano sufficienti a soddisfare il credito azionato. Beni relativamente impignorabili (art. 515,co.3, cpc) il debitore deve essere nominato custode dei beni strumentali ; il primo incanto è fissato non prima di 300 giorni dal pignoramento; il pignoramento perde efficacia decorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto Beni impignorabili (art. 514 cpc) le cose sacre 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa[…]; 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese; 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione. Crediti impignorabili (art. 545 cpc) Crediti alimentari Sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri Sussidi dovuti per maternità malattie o funerali Somme dovute dall’assicuratore Dichiarazione stragiudiziale di terzo (Art. 75-bis) Prima di procedere al pignoramento dei fitti o presso terzi, anche contemporaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste dalla legge, è possibile acquisire la dichiarazione del terzo debitore in cui lo stesso indicherà per iscritto, entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla ricezione, i beni e le somme dovute al creditore. Il pignoramento dei fitti (Art. 72) Contiene l'ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare il credito direttamente al creditore, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per i fitti e le pigioni già scaduti; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. Il pignoramento dei crediti presso terzi (Art. 72-bis) Contiene l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al creditore, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. Il pignoramento dei crediti presso terzi (Art. 72-ter) Limiti di pignorabilità delle somme erogate come stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento: 1/10 per importi fino a 2.500 euro 1/7 per importi da 2.501 a 5.000 euro 1/5 per importi oltre i 5.000 euro Il pignoramento dei crediti presso terzi Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio affluito sul conto corrente del debitore Il pignoramento dei crediti presso terzi per il CREDITORE ORDINARIO principio generale della “confusione” di tali somme di denaro con le altre già esistenti nel conto corrente bancario o postale. Le somme depositate perdono, infatti, qualsiasi connessione con il titolo per il quale sono versate in favore dell’avente diritto. In tali casi, pertanto, non si applicano i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. (1/5) Il pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (Art. 73) Contiene l'ordine al terzo di consegnare il bene direttamente al creditore, entro 30 giorni Il pignoramento dei crediti presso terzi Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione del terzo, se egli non prova l'avvenuto pagamento del credito per il quale si e' proceduto. Tale disposizione non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge (art. 545 cpc). Il procedimento di vendita – Art. 52 comma 2-bis La vendita del bene pignorato o ipotecato è effettuata: dall’Ente, attraverso il funzionario della riscossione dal debitore, entro i 5 giorni antecedenti I’incanto. Il procedimento di vendita – Art. 52 comma 2-ter Qualora abbia proceduto l’Ente e sia necessario il II incanto, il debitore può vendere direttamente il bene entro il giorno antecedente la data fissata per il II incanto. Cessazione dell’efficacia del pignoramento Il termine di efficacia del pignoramento, decorrente dalla sua esecuzione, passa da 120 a 200 giorni. L’espropriazione immobiliare Non può essere effettuata se l’immobile : è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente; è l’unico immobile di proprietà del debitore; non è di lusso, ovvero una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). L’espropriazione immobiliare Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se: l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro; sono passati sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato Il procedimento di vendita – Art. comma 2-bis La vendita del bene pignorato o ipotecato è effettuata: dall’Ente, attraverso il funzionario della riscossione dal debitore, entro i 5 giorni antecedenti I’incanto. Avviso di vendita (Art. 78) trascrizione dell’avviso di vendita presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, a norma dell’art. 555, secondo comma, del c.p.c.; successiva notificazione dell’avviso stesso entro 5 giorni dalla trascrizione al soggetto nei confronti del quale si procede (in mancanza non può procedersi alla vendita). Avviso di vendita: contenuto a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali[..]; c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno; d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) dettaglio somme per cui si procede, f) il prezzo base dell'incanto; g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; Avviso di vendita: contenuto h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario; i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito all'espropriazione e i frutti di essi. i beni assoggettati