La riscossione delle entrate dopo la legge di Stabilità 2015

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La riscossione delle entrate dopo la legge di Stabilità 2015
La riscossione delle entrate dopo la legge di
Stabilità 2015: scelte strategiche e modalità
operative
Maria Cinquepalmi – Vice Presidente e docente Anutel - Funzionario
Direttivo comune di Fiumicino
Sommario
1.
2.
3.
4.
5.
L’attuale scenario normativo
Le varie forme di gestione della riscossione
Lo strumento di riscossione diretta: l’ingiunzione
Le misure cautelari
Le procedure esecutive
LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PENDENTI CON EQUITALIA
Comunicazioni di inesigibilità
Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25
Presentazione entro il 30 settembre 2011 delle
comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati
fino al 30 settembre 2008
Comunicazioni di inesigibilità
Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 15
luglio 2011, n. 111
art. 23, comma 34, lettera b)
Presentazione entro il 30 settembre 2012 delle
comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati
fino al 30 settembre 2009
Comunicazioni di inesigibilità
Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14
Presentazione entro il 30 dicembre 2013 delle
comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati
fino al 31 dicembre 2010
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – art. 1,
comma 529
Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 alle società
partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le
comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il
31 dicembre 2014.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 684
Per i ruoli consegnati nel corso del 2014 entro il 31
dicembre 2017.
Per i ruoli consegnati dal 2000 al 2013 è prevista la
consegna “annuale a ritroso” a decorrere dal 2018: nel 2018
saranno consegnate ai Comuni le comunicazioni relative al
solo anno 2013, nel 2019, quelle relative al 2012, e così
via.
Nel 2031 le comunicazioni relative ai ruoli consegnati nel
2000.
Entro questi termini, possono essere integrate le
comunicazioni di inesigibilità già presentate.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 688
Il controllo sull’operato del concessionario, al fine
dell’eventuale diniego del diritto al discarico, non può
essere operato per quote
di valore inferiore o pari a 300 euro.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 685
La restituzione delle spese, maturate negli anni 20002013, per le procedure poste in essere per conto dei
comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti
rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio
dello Stato.
A tale fine l’agente della riscossione presenta, entro il 31
marzo 2015, un’apposita istanza al Ministero dell’economia
e delle finanze. A seguito dell’eventuale diniego del
discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto
di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse
all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 19 decreto legislativo 112/1999
Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario
trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una
comunicazione di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla
consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da
specifiche disposizioni di legge
Art. 19 decreto legislativo 112/1999
La comunicazione e' trasmessa anche se, alla scadenza di tale
termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o
cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di
ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da
insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da
dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione
assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31
dicembre dell'anno di chiusura delle attivita' in corso ove la
quota non sia integralmente riscossa.
Art. 19 decreto legislativo 112/1999
il concessionario è automaticamente discaricato
decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore
abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi
dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate
sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.
Art. 19 decreto legislativo 112/1999
Fino al discarico, l’ufficio ha il potere di segnalare all’Agente
della riscossione azioni cautelari, esecutive e conservative
ed ogni altra azione previste dalle norme ordinarie a tutela
del creditore
Perdita diritto discarico
a)
la mancata notificazione, imputabile al concessionario,
della cartella di pagamento, prima del decorso del nono
mese successivo alla consegna del ruolo;
b)
la mancata comunicazione all'ente creditore dello stato
delle procedure relative alle singole quote comprese nei
ruoli consegnati;ABROGATA
c)
la mancata presentazione della comunicazione di
inesigibilita' prevista dal comma 1 entro i termini
stabiliti dalla legge;
Perdita diritto discarico
d)
il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa
dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del
contribuente la cui esistenza, al momento del
pignoramento, risultava dal sistema informativo del
Ministero delle finanze, nonche' sui nuovi beni la cui
esistenza e' stata comunicata dall'ufficio;
d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle
segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate
dall'ufficio ;
Art. 19, comma 2, lettera a) :notificazione
della cartella di pagamento
Consegna del
ruolo al
Concessionario
Riferimento normativo
Art. 59 bis, lett.b) decreto legislativo 112 /1999,
Fino al 31 Luglio modificato da D.L. 209/2005 convertito in Legge
265/2002 (art. 4 comma 2, lett.b)
2002
Termine di notifica della
cartella
ai fini del discarico
Entro il 31 dicembre 2002
Dal 1° agosto Decreto Legislativo 27 aprile 2001, n. 193 -art. 4, comma
Entro il 5° mese successivo
2002 al 30 giugno 2
alla consegna del ruolo
2005
Dal 1° luglio 2005 Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - art. 1 commi 416-420 Entro il 12° mese successivo
09.08.2005
alla consegna del ruolo
Dal 10 agosto Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106 , convertito con
Entro l’11° mese successivo
2005 al 31ottobre modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156 -art. 1, comma
alla consegna del ruolo
5-ter, lettera c)
2009
Da 1
2009
novembre Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni,dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 -art. 15,
comma 3
RUOLI
STRAORDINARI
(resi esecutivi dal
1° luglio 2005)
Entro il 9° mese successivo
alla consegna del ruolo
Entro 6 mesi dalla consegna
del ruolo
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 16/E
del 21 gennaio 2002
Il “ termine per lo svolgimento dell’attività di notifica dovrebbe intendersi
rispettato qualora, entro la scadenza dello stesso, “il concessionario
abbia compiuto atti idonei astrattamente a realizzarne gli effetti” e, in
tale ambito, sarebbero idonei ad escludere l’inattività del
concessionario e, quindi, la perdita del diritto al discarico:
1) “la redazione nel … termine di cinque mesi della relazione di
mancata consegna per irreperibilità del destinatario, come pure la
restituzione, per la stessa ragione, del plico tempestivamente inviato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento …, anche se l’effetto
notificatorio si perfezioni successivamente”;
2) l’effettuazione della notifica all’indirizzo “individuato sulla scorta delle
risultanze in possesso del concessionario”, anche se diverso da “quello
fornito dal sistema informativo dell’Amministrazione Finanziaria”.
Perdita diritto discarico
e)
la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se
imputabile al concessionario. sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'attivita' di
notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della
procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari
non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno
influito sull'esito della procedura o che non
pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.
Circolare MEF 215/E del 27.11.2000
L’accesso in Anagrafe tributaria deve essere considerato non
solo come fondamentale strumento di ausilio all’attività
dell’agente della riscossione, ma anche come garanzia
minima per l’ente impositore, per cui ne va sancita in ogni
caso l’obbligatorietà
Circolare MEF 215/E del 27.11.2000
Solo fondandosi su una situazione oggettivamente
riscontrabile, quale quella desumibile dalla banca dati
dall’Anagrafe tributaria, sarà possibile il successivo controllo
sulla correttezza dell’operato del concessionario
Circolare MEF 215/E del 27.11.2000
In caso di mancata o insufficiente esecuzione il
concessionario dovrà provare di avere esperito procedure
su beni segnalati, in sede di accesso, dal sistema
informativo del Ministero delle finanze
Circolare MEF 215/E del 27.11.2000
A fronte di nuova iscrizione a ruolo a carico di uno
stesso debitore non si procede nei confronti degli stessi
beni oggetto di precedente procedura infruttuosa o
insufficiente
salvo che
emergano nuove informazioni
Art. 20 decreto legislativo 112/1999
AVVIO PROCEDURA CONTROLLO
Notifica, all'agente della riscossione competente, la
comunicazione di avvio del procedimento, ed eventuale
richiesta di trasmissione della documentazione
Art. 20 decreto legislativo 112/1999
In sede di controllo, se non si ritengono rispettate le disposizioni
di cui alle lettere a), d), d-bis) ed e) del comma 2 dell’articolo 19
l’Ente entro 180 giorni dalla comunicazione o dalla trasmissione
della documentazione
notifica A PENA DI DECADENZA
apposito atto di contestazione al concessionario
(NOVANTA giorni per osservazioni)
Art. 20 decreto legislativo 112/1999
L'atto di contestazione deve contenere,
a pena di NULLITA’
l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle
irregolarita' riscontrati in rapporto alla descrizione delle
corrette modalità di svolgimento dell'attività
Art. 20 decreto legislativo 112/1999
Decorsi i 90 giorni
l'ufficio A PENA DI DECADENZA
entro 60 giorni
ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a
carattere definitivo,
OVVERO
assegna all'agente della riscossione un termine non
inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove
azioni, riservando la decisione allo scadere di tale
termine.
Art. 20 decreto legislativo 112/1999
I controlli sono effettuati a campione sulla base dei
criteri individuati da ciascun ente
creditore
di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle
quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilita'
presentate in ciascun anno.
Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N.
32/E del 2008
CRITERI DI CAMPIONATURA
Partite oggetto di segnalazioni di azioni esecutive e
cautelari effettuate dall’Ufficio;
fasce d’importo;
tipologia di soggetto iscritto a ruolo: persona fisica o
persona giuridica;
 numero di partite di ruolo da controllare.
Art. 19 decreto legislativo 112/1999
La documentazione cartacea delle procedure esecutive poste
in essere dall’agente della riscossione è conservata, fino al
discarico delle relative quote, dallo stesso agente.
L’ente può:
- richiedere la documentazione;
- verificarla presso la sede dell’agente della riscossione.
L’agente è tenuto a consegnare o mettere a disposizione la
documentazione nel termine perentorio di 120 giorni dalla
richiesta, pena la perdita del discarico
Art. 20 decreto legislativo 112/1999 - diniego
Versamento all'ente creditore, entro 90 giorni dalla notifica
del relativo provvedimento:
1/8 importo iscritto a ruolo + interessi legali decorrenti dal
termine ultimo previsto per la notifica della cartella + le spese
di procedura, se rimborsate dall'ente creditore.
Se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere
nello stesso termine alla Corte dei conti.
Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o
di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione e'
pari a 1/3 dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli
interessi e delle spese
Art. 20 decreto legislativo 112/1999
L'ente creditore,
in presenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali
riferibili agli stessi debitori,
puo', a condizione che non sia decorso il termine di
prescrizione decennale,
sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze
operative,
riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente
della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione,
ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le
modalita' di affidamento di tali somme sono stabilite con
decreto del MEF
Art. 19 decreto legislativo 112/1999 co.6bis
L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico
delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini
dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui
e' parte l'agente della riscossione
L’ATTUALE SCENARIO NORMATIVO
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70
La società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla
stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia Spa
cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione
e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o
patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate
Il decreto «Salva Italia»
Il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge n. 214/2011 , ha rinviato di un altro anno l’uscita di
scena di Equitalia dalla gestione della riscossione dei
Comuni e delle società dagli stessi partecipate, fissando la
scadenza al 31.12.2012.
Decreto legge 174/2012 (L. 213/2012) art. 9
Proroga al 30 giugno 2013 il termine da cui Equitalia e le
società partecipate cesseranno di effettuare le attività di
accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e
coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e
delle società da essi partecipate.
Decreto
legge 35/2013
convertito con
modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64
Art. 10 comma 2-ter
I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione
dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera
gg-ter), del decreto-legge n. 70/2011, anche oltre la scadenza
del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013
Decreto legge 69/2013
Al fine di favorire il riordino della riscossione delle entrate dei
Comuni, anche mediante l’istituzione di un Consorzio, che si
avvale di Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle
funzioni della riscossione, i termini di cui all’art. 7, co.2, lettera
gg-ter) sono stabiliti inderogabilmente al
31.12.2013
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1
comma 610
Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 642
I Comuni possono continuare ad avvalersi fino al
30/6/2015 dei medesimi soggetti attualmente affidatari
della riscossione delle entrate locali
D.L. 78/2015 convertito con modificazioni
dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 – art. 7 co. 7
Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le
parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2015".
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co.686
Fino alla data di presentazione delle comunicazioni di
inesigibilità, l’agente della riscossione resta legittimato a
effettuare la riscossione delle somme non pagate anche per le
quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o
cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.
D.L. 70/2011 art. 7 comma 2 gg-ter)
A decorrere dal 1 gennaio 2016, in deroga alle vigenti
disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per
azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia
Spa cessano di effettuare le attività di accertamento,
liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate,
tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi
partecipate
Art. 7 comma 2 gg-quater)
Riscossione coattiva tramite ingiunzione
che costituisce titolo esecutivo
nonché secondo le disposizioni del titolo II del DPR 29
settembre 1973, n. 602,
in quanto compatibili,
comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni
stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione
ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
Art. 7 comma 2 gg-sexies)
Il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno
o più funzionari responsabili della riscossione, i quali
esercitano
le
funzioni
demandate
agli
ufficiali
della
riscossione nonchè quelle già attribuite al segretario
comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al Regio
Decreto 639/1910
Art. 7 comma 2 gg-sexies)
I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui
idoneita' allo svolgimento delle predette funzioni e' accertata
ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 112/1999 e s.m.i.
Art. 7 comma 2 gg-septies)
Nel caso di affidamento, la riscossione delle entrate viene
effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di
riscossione,
postali
o bancari,
intestati
al soggetto
affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente
affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.
segue
Art. 7 comma 2 gg-septies)
Il riversamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle
somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate
dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade
di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti
correnti di riscossione nel mese precedente
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Riaccertamento straordinario dei residui attivi che risultano
di dubbia e difficile esazione e necessitano di una
determinazione oggettiva e puntuale ai fini del concorso alla
definizione del risultato di gestione e di amministrazione e,
pertanto, devono essere assoggettati ad una adeguata
“svalutazione”.
Istituzione di un “idoneo” Fondo crediti di dubbia esigibilità”
LE VARIE FORME DI GESTIONE DELLA
RISCOSSIONE
Decreto Sviluppo
Riconosce ai Comuni quattro possibili opzioni:
1) riportare tutta la riscossione all'interno del Comune;
2) affidare il servizio alle società private;
3)affidare in modo diretto il servizio ad una società in house;
4) Gestione associata
L’art. 52 D. Lgs. 446/1997: affidamento
attività accertamento e riscossione
Gestione diretta del Comune
In forma associata (convenzioni, unioni, consorzi, comunità
montane)
Soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53;
Operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'UE;
società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo
113, comma 5, lettera c), del TUEL e s.m.;
Le società miste, iscritte all'albo, i cui soci privati siano scelti
tra i soggetti iscritti all’albo, a condizione che l'affidamento dei
servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle
entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
Decreto legislativo n. 23/2011 - art. 14
comma 6
Ribadisce la potestà regolamentare disciplinata dall’articolo 52 del
D. Lgs. 446/97
Servizio pubblico e servizio strumentale
Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili, 30 agosto 2006 n.
17573
E’ servizio pubblico solo l’attività diretta a soddisfare in via
immediata le esigenze della collettività indifferenziata degli
utenti, e non anche quelle attività e quelle prestazioni di
carattere strumentale rese al soggetto preposto al suo
esercizio
Servizio pubblico e servizio strumentale
Consiglio di Stato n. 2012 del 1 aprile 2011
Tre principali condizioni che devono sussistere affinché
un’attività sia qualificabile come “strumentale”:
 il servizio è volto a soddisfare esigenze dell’amministrazione
e non è direttamente fruibile dai cittadini;
 il rischio di gestione è assunto dall’amministrazione affidante;
 la remunerazione del servizio è a carico
dell’amministrazione nell’ambito del rapporto bilaterale con
l’appaltatore.
Autorità
Nazionale
Garante
Concorrenza e del Mercato
della
Con diversi pareri (AS 488 del 25 novembre 2008, AS 628
del 25 settembre 2009, AS 799 del 12 ottobre 2010) ha
escluso che il servizio di accertamento e riscossione dei
tributi locali sia riconducibile alla categoria dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica
Piccoli Comuni - Funzioni fondamentali
(art. 19 D.L. 95/2012)
Obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso
convenzione o Unione:
da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
da parte dei Comuni appartenenti o già appartenuti a
Comunità montane con popolazione stabilita dalla legge
regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Art. 33 - comma 1
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a
centrali di committenza
DPCM 11 novembre 2014 - Requisiti per
l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori
citta' metropolitane
associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli
accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la
gestione delle attivita' ai sensi del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
L'ANAC procede all'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori
richiedenti
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DETERMINA 11 febbraio 2015
Applicazione dell'articolo 3, comma 1, del DPCM 11
novembre 2014 - relativo ai requisiti per la richiesta di
iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori.
(Determina n. 2)
La riscossione diretta - obiettivi
garantire un governo unitario dell’azione di accertamento e
riscossione che garantisca uniformità di indirizzi;
garantire il controllo sostanziale sull'intero processo di
gestione delle proprie entrate,
garantire che i flussi finanziari vadano direttamente nei conti
correnti dell’Ente;
introdurre un nuovo approccio al contribuente, basato anche
sulla possibilità di utilizzo di nuovi e più efficaci strumenti di
relazione, focalizzato sulla riscossione, orientato all’ascolto
dei cittadini e all’efficacia dei risultati
Le società in house
totale capitale pubblico e lo statuto deve prevedere l’incedibilità
di azioni o quote a privati;
l’ente pubblico affidante deve svolgere sulla società affidataria
un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi (c.
d. requisito del controllo analogo);
la società affidataria deve svolgere la propria attività
prevalentemente in favore dell’ente pubblico socio, potendo
ricevere affidamenti da soggetti terzi soltanto in via marginale
(c.d. requisito della prevalenza).
Le società in house
Legge n. 135/2012 «Spendig review» (abrogato)
Le società controllate direttamente o indirettamente che
abbiano conseguito un fatturato da prestazioni di servizi dalla
stessa P.A. superiore al 90 % devono essere:
sciolte entro il 31 dicembre 2013
 alienate con procedure ad evidenza pubblica entro il 30
giugno 2013.
Legge n. 147/2013 – art. 1 commi 550 552
aziende speciali istituzioni società
risultato d’esercizio o un saldo finanziario negativo
OBBLIGO
Per gli Enti locali soci di accantonare nell’anno successivo, in
apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo
non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla
loro quota di partecipazione.
Legge n. 147/2013 – art. 1 commi 550 552
Gli accantonamenti al fondo vincolato dovranno essere
effettuati a decorrere dall’anno 2015, quindi con riferimento al
risultato d’esercizio o al saldo finanziario dell’esercizio 2014.
Legge n. 147/2013 – art. 1 commi 550 552
l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel
triennio
2011-2013
accantona,
in
un
misura
risultato
medio
proporzionale
non
alla
negativo
quota
di
partecipazione, una somma pari:
al 25 per cento per il 2015,
al 50 per cento per il 2016,
al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito
nell'esercizio precedente.
Legge n. 147/2013 – art. 1 comma 553
Dall’esercizio 2014 le aziende speciali, le istituzioni e le società
a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle P.A.
locali devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana
gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di
efficienza
Legge n. 147/2013 – art. 1 comma 553
Per i SPL saranno individuati appositi parametri standard dei
costi e dei rendimenti, mentre per i servizi strumentali
occorrerà confrontarsi con i prezzi di mercato
Legge n. 147/2013 – art. 1 comma 556
E’ abrogato l’articolo 14, comma 32, del dl 78/10 s.m.i.,
inerente il divieto di costituzione e mantenimento delle società
detenute dai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e
di quelle con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000
abitanti
Le società in house
 affidamento funzionale all'obiettivo di miglioramento nella
gestione delle entrate di competenza;
 problematiche organizzative e gestionali legate all'attività di
riscossione ed a quelle accessorie e di supporto, mediante la
costituzione di un tavolo tecnico;
 definire gli aspetti normativi e contrattuali che disciplineranno
i rapporti tra l’Ente e la società , le tipologie di attività oggetto
di affidamento ed i principi alla base del sistema di
monitoraggio, nonché la descrizione del piano delle attività e
degli indicatori di riferimento.
L’art. 52 D. Lgs. 446/1997: società miste
iscritte nell'albo
i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e
dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2)
della presente lettera,
affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei
tributi e delle entrate sulla base di procedure ad evidenza
pubblica.
L’art. 53 D. Lgs. 446/1997: l’Albo
Presso il Ministero delle Finanze è istituito l’albo dei soggetti
privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di
altre entrate di province e di comuni”.
Il Decreto Ministeriale dell’11 settembre 2000, n. 289 contiene il
Regolamento relativo all’albo
Articolo 52, comma 5, del Dlgs 446/1997
Nel caso di riscossione coattiva affidata a soggetto diverso dal
concessionario pubblico l'affidamento «non deve comportare
oneri aggiuntivi per il contribuente»
Consiglio di Stato sentenza 12 giugno
2012, n. 3413
Il divieto di aggravio economico è riferito non «alla concorrente
procedura di riscossione mediante ruolo ed ai suoi costi, ma
alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente
dall'amministrazione”.
Contratto di servizio
Durata ed oggetto
Impegni della società
Trattamento dei dati personali
Impegni dell’Ente
Compensi
Rimborsi delle spese di riscossione coattiva
Rapporti economico-finanziari
Commissione di vigilanza
Penalità
Contratto di servizio - Allegati
Piano annuale della riscossione coattiva che espone per
anno, la tipologia, le quantità e la qualità attese dei servizi;
sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato alla
conoscenza dei fattori gestionali e alla determinazione del
compenso spettante alla società
Contratto di servizio – impegni della società
 curare le controversie sorte per le proprie attività svolte
per assicurare la riscossione coattiva delle entrate, tributarie
e patrimoniali;
assunzione della qualifica di agente contabile per la
riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate ;
apertura di conti correnti dedicati;
gestione dei rimborsi relativi a somme incassate a titolo di
riscossione coattiva;
Contratto di servizio – impegni della società

gestione delle rateazioni di somme da riscuotere
coattivamente ;

Rendicontazione;

Nomina di uno o più Funzionari Responsabili della
Riscossione
Art. 18, co. 2-bis, decreto legge 112/2008
Le
società
non
quotate controllate
direttamente
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche,
le
loro
o
adeguano
politiche assunzionali ai vincoli assunzionali ed ai
limiti alla spesa del personale della P.A..
L'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto
anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico,
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce
specifici criteri e modalità di attuazione del principio
contenimento dei costi del personale, tenendo conto
settore in cui ciascun soggetto opera.
di
del
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 611
Gli Enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, devono
avviare un processo di razionalizzazione delle società
delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, in modo da conseguire la
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015
Legge delega 11 marzo 2014, n. 23
Testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la
revisione della disciplina della ingiunzione di pagamento, le
procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al
DPR n. 602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione
locale;

 innovazioni normative e procedurali per la semplificazione
delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità,
nonché dispositivi di definizione agevolata dei crediti già avviati
alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di
minore entità unitaria;
Legge delega 11 marzo 2014, n. 23
 competitività, certezza e trasparenza nei casi di
esternalizzazione delle funzioni in materia di riscossione;
 strumenti di garanzia dell’effettività e della tempestività
dell'acquisizione da parte degli enti locali delle entrate
riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per
l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione ;
 linee guida per la redazione di capitolati di gara e per
la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio;
allineamento degli oneri e dei costi secondo le modalità
e nella misura massima stabilite dalle disposizioni in materia
di remunerazione degli agenti della riscossione;
Legge delega 11 marzo 2014, n. 23
valorizzazione e messa a disposizione delle competenze
tecniche, organizzative e specialistiche in materia di
entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte
all’albo dei concessionari, nonché le aziende del gruppo
Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del
gruppo stesso, che tenda ad una razionale riallocazione delle
risorse umane a disposizione;
 rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti
locali, le strutture e le competenze specialistiche per la
gestione dei propri tributi, nonché per la gestione diretta della
riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne
affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la
gestione associata di tali funzioni;
Legge delega 11 marzo 2014, n. 23
assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole
pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti;
prevedere che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le
altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con
societa' interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via
transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti
stessi, delle societa' del gruppo Equitalia
 riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali
preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime
di affidamento diretto;
Legge delega 11 marzo 2014, n. 23

prevedere specifiche cause di incompatibilità per i
rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi
di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;

prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari
dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da
adottare con decreto del Ministro dell‘Economia e delle
Finanze.
Schema di decreto legislativo recante misure
per la semplificazione e razionalizzazione delle
norme in materia di riscossione (185-bis)
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia Spa,
previa verifica del MEF, determina i costi da sostenere
che possono includere una quota incentivante destinata
al miglioramento delle condizioni di funzionamento della
struttura e dei risultati complessivi della gestione
Remunerazione
riscossione
degli
agenti
della
A carico del debitore
a) Oneri di riscossione
- 1 per cento, in caso dì riscossione spontanea;
- 3 per cento delle somme iscritte Il ruolo riscosse, in caso
di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
- 6 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi
interessi di mora riscossi, oltre 60 giorni;
b) spese esecutive, per l'attivazione di procedure esecutive
e cautelari , nella misura fissata con decreto del MEF;
c) una quota correlata alla notifica della cartella di
pagamento e degli altri atti della riscossione, da
determinare con decreto
Remunerazione
riscossione
degli
agenti
della
A carico dell’Ente
a) Oneri di riscossione
- 3 per cento delle somme riscosse, in caso di pagamento entro 60
giorni dalla notifica della cartella;
- una quota in caso di sgravio totale o parziale, nella misura
determinata con decreto ;
- il 50% degli oneri di riscossione (1,5 e 3 per cento) in caso di
mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale,
ovvero
di
procedura;
mancata
riscossione
nell'ambito
della
stessa
Remunerazione
riscossione
degli
agenti
della
le spese esecutive, e la quota correlata alla notifica della
cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione se il
ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o
in caso di definitiva inesigibilità
Remunerazione
riscossione
degli
agenti
della
Per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1 gennaio
2013 sino al 31 dicembre 2015, resta fermo l'aggio all’8 per
cento.
Rimborso
- Il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive
maturate nel corso di ciascun anno solare:
richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo,
erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.
- In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è
autorizzato a compensare il relativo importo con le somme
da riversare.
- Le spese riscosse dopo l'erogazione, maggiorate degli
interessi legali, sono riversato entro il 30 novembre di ciascun
anno
- In caso di diniego di discarico l’Agente restituisce, su richiesta,
entro i 10 giorni successivi, le somme anticipate dall’Ente.
L’INGIUNZIONE FISCALE
L’ingiunzione fiscale
Strumento derogatorio alla ordinaria procedura ingiuntiva di
matrice giurisdizionale messo a disposizione dei soggetti
individuati dal legislatore
L’ingiunzione fiscale
Caduta in disuso successivamente all’entrata in vigore del
DPR n. 43/1988 Ripristinata dall’art. 52 del d.lgs. 446/97
L’ingiunzione fiscale
La sua adozione non può essere estesa a soggetti diversi da
quelli per i quali la legge lo ha predisposto.
Art. 13 delle Disp. prel. al C.C.
è vietata l’analogia per le “leggi penali e per quelle che fanno
eccezione a regole generali”
L’ingiunzione fiscale
E’ un ordine al debitore di pagare entro trenta giorni la
somma dovuta.
E’ un atto amministrativo
E’ un atto ricettizio
Cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del
precetto.
Ambito di applicazione
L’ingiunzione fiscale trova il suo fondamento nel potere di
autoaccertamento e autotutela della Pubblica
amministrazione.
E’ applicabile alle entrate:
di diritto pubblico
di diritto privato
L’ingiunzione quale espressione dell’autotutela
L’autotutela
possibilità, riconosciuta dalla legge all’amministrazione, di
tutelare autonomamente la propria sfera d’azione, fatto salvo
ogni sindacato giurisdizionale.
Ambito di applicazione
Corte Costituzionale sentenza N. 277 del 13/07/2000
Il sistema della riscossione tramite ingiunzione fiscale è
applicabile anche alle pretese creditorie derivanti da contratto.
Presupposto dell’ingiunzione fiscale
Presupposto fondamentale
Il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagamento
deve essere:
certo
liquido
esigibile
La natura
Entrate Tributarie
Atto riproduttivo del titolo esecutivo e del precetto
Entrate Patrimoniali di Diritto Pubblico
natura di accertamento , titolo esecutivo e precetto
Entrate Patrimoniali di Diritto Privato
Deve preesistere un titolo esecutivo
La natura
Art. 21 D. Lgs. 46/99
“ … le entrate previste dall'articolo 17 aventi
causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando
risultano da titolo avente efficacia esecutiva”
La natura
“Tutti gli atti esecutivi relativi ai tributi locali debbono essere
preceduti dalla notifica di un atto di accertamento”(Cass.,
SS.UU., n. 16412/2007)
Titoli esecutivi – art. 474, comma 2, c.c.
Sentenze
Provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia
esecutiva
Cambiali ed altri titoli di credito
Atti negoziali ai quali la legge attribuisce efficacia
esecutiva
Atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale per le
obbligazioni di somme di denaro
Il contenuto – legge 212/2000
L’ufficio presso il quale è possibile chiedere informazioni
Il responsabile del procedimento
Le modalità, il termine, l’organo o l’autorità cui è possibile
ricorrere
L’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame dell’atto
Il titolo esecutivo deve indicare l’eventuale precedente atto
di accertamento
Il termine entro cui pagare
Pagina 106
La motivazione
L’ingiunzione
deve essere motivata in base ai presupposti di fatto e delle
ragioni giuridiche che l’hanno determinata;
se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto
dal contribuente, questo altro atto deve essere allegato, salvo
che l’atto, che lo richiama (avviso di accertamento), non ne
produca il contenuto essenziale.
La sottoscrizione
Le ingiunzioni sono sottoscritte dal responsabile designato
dall’ente per la gestione del tributo
Articolo 1, co. 87, legge n. 549/1995
La firma autografa del funzionario può essere sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile.
Pagina 108
L’esecutività – art. 2 Regio Decreto 639/1910
“La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella
cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette, qualunque sia
la somma dovuta”.
Art. 229 del d.lgs. 19.2.1998, n. 51
Sopprime il visto di esecutività
Dispone l’esecutività di diritto
Giurisdizione - art. 3 del R.D. 639/1910
Occorre distinguere a seconda del titolo sostanziale che
sorregge la pretesa azionata con l’ingiunzione:
entrata tributaria: Commissioni tributarie, ad eccezione della
cognizione sugli atti che costituiscono la fase esecutiva,
conoscibili dal giudice ordinario quale giudice dell’esecuzione
.[Cass. SS.UU., 25.5.2005 n.10958].
Giurisdizione - art. 32 D. Lgs. 150/2011
Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il
pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui
all'articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono
regolate dal rito ordinario di cognizione di cui agli artt 163 e
seguenti cpc
Giurisdizione – Giudizio di opposizione
L'opponente assume la qualità sostanziale e processuale di
attore, mentre l'ente pubblico riveste quella di convenuto, con
la conseguenza che quest'ultimo può proporre anche
domande riconvenzionali, chiedendo una pronuncia di
accertamento del credito e di condanna al suo pagamento.
Giurisdizione - art. 3 del R.D. 639/1910
Entrata patrimoniale: istituisce la competenza del Giudice
ordinario, ripartita tra:
- giudice di pace (competente per le cause relative a beni
mobili (art 812 cc e ss.) di valore non superiore a cinquemila
euro)
- Tribunale
Giurisdizione - art. 3 del R.D. 639/1910
Entrate patrimoniali
«Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre
opposizione
davanti
all'autorità
giudiziaria
ordinaria.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150»
Articolo 3, co. 10, D. L. 16/2012 – versamenti
minimi
Limite al di sotto del quale non si effettua l’accertamento e
la riscossione dei crediti tributari:
30 euro
l'art. 1, comma 736, della legge n. 147 del 2013 ha
eliminato la parola «locali»
La notificazione
L’ingiunzione è notificata, nella forma delle citazioni, da un
ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere
addetto allo ufficio di conciliazione, i quali devono restituire
all'ufficio
emittente
l'originale
ingiunzione,
munita
del
certificato di eseguita notificazione; per la effettuata
notificazione è corrisposta allo ufficiale giudiziario o
all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta
la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture
La notificazione L. 3-8-1999 n. 265 – art.
10
Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le
notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora
non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni
ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di
notificazione previste dalla legge.
I messi notificatori – art. 1 co. 159, legge
296/2006
I messi notificatori possono essere nominati :
tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale;
tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato,
anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la
riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’art. 52,
comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997;
segue
I messi notificatori – art. 1 co. 159, legge
296/2006
tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza,
capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del
corretto svolgimento delle funzioni assegnate;
previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso
di formazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il
superamento di un esame di idoneità.
I messi notificatori – art. 1 co. 160, legge
296/2006
Il messo notificatore
esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo
ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento
diretto dell’ente ovvero degli affiri dei servizi di cui all’art. 52,
comma 5, del D.lgs. 446/97;
non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
I messi notificatori – art. 1 co. 158, legge
296/2006
atti di accertamento dei tributi locali
Atti afferenti le procedure esecutive di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639
 atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei
comuni e delle province
La notificazione
porta l’atto a legale conoscenza del destinatario;
non ammette equipollenti;
si perfeziona con formalità di legge;
non rileva effettiva conoscenza.
La notificazione
Corte Costituzionale 97/2004 e 28/2004
La notifica si considera avvenuta:
per il richiedente: con la richiesta di notifica, a prescindere da
arrivo atto a destinatario;
per il destinatario: dal compimento delle formalità di notifica.
PRINCIPIO DI SCISSIONE
Pagina 123
La notificazione
I vizi del procedimento tipico di notifica:
Nullità
Inesistenza
Irregolarità
Pagina 124
La notificazione
La notifica è inesistente quando è:
eseguita da chi non ha potere;
effettuata a chi non ha alcun collegamento con
destinatario;
effettuata con modalità assolutamente difformi da quelle di legge.
La notifica inesistente non è sanabile.
Pagina 125
La notificazione
La notifica è nulla per:
inosservanza delle disposizioni sulla persona a cui
deve consegnarsi l’atto;
incertezza assoluta sulla persona a cui stato consegnato l’atto;
incertezza assoluta sulla data di notifica.
La nullità è sanata dal raggiungimento scopo (art. 156 c.p.c)
Pagina 126
La notificazione – art. 156 cpc
Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di
forme di alcun atto del processo, se la nullità non è
comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei
requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello
scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha
raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Pagina 127
La notificazione
La relazione di notificazione certifica l’attività del notificatore
ed è l’unica fonte di riscontro, con la conseguenza che “…le
risultanze di detta relazione non possono essere interpretate
o
integrate
successivamente”
(Corte
di
Cassazione
sentenze nn. 9217/1995; 5305 /1999 e 11315/2000)
La notificazione – art. 12 Legge
890/1982
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo
della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso .
2. Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del
disposto dell'articolo 54 del codice postale e delle
telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono
poste a carico del destinatario.[…]
Art. 149 –bis cpc (Notificazione a mezzo PEC)
Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo'
eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa
estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
L'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC del destinatario
risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni. La notifica si intende perfezionata
nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento
informatico nella casella di posta elettronica certificata del
destinatario.
Art. 149 –bis cpc (Notificazione a mezzo PEC)
L'ufficiale giudiziario redige la relazione su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale e
congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti
informatici, […]
Al documento informatico originale o alla copia
informatica del documento cartaceo sono allegate, […] le
ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa,
[…].
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
CAD
Art. 2
Le disposizioni del presente codice si applicano alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
societa', interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
CAD
Art. 21
Il
documento
informatico
sottoscritto
con
firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel
rispetto
delle
regole
tecniche
che
garantiscano
l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del
documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
codice civile.
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
CAD
Art. 48. (Posta elettronica certificata)
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai
terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole
tecniche.
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
CAD
Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente -
ANPR).
E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di
dati di interesse nazionale
DPR 68/2005
Art. 4
La validita' della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Art. 5
La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova
che il suo messaggio di posta elettronica certificata e'
effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal
destinatario e certifica il momento della consegna tramite un
testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
Decreto legge 185/2008
Art. 16, comma 9
Le comunicazioni tra imprese, professionisti e PA
possono essere inviate tramite PEC, senza che il
destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad
accettarne l'utilizzo .
DPCM 13 novembre 2014
Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonche' di formazione e conservazione
dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai
sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005.
La natura di atto di precetto
INGIUNZIONE COME ATTO DI PRECETTO
Ingiunzione Ordinaria : R.D. n. 639 del 1910 – 90 GIORNI
Ingiunzione Rafforzata : Inizio dell’esecuzione entro 1 anno
dalla notifica - (Dopo l’anno notifica nuova ingiunzione con
efficacia dell’intimazione )
Art. 2740 codice civile
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri
Decreto legislativo n. 472 del 1997 –
Misure cautelari
PRESUPPOSTO
Fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito
IPOTECA
- istanza motivata al Presidente della commissione tributaria
provinciale
- beni del trasgressore e dei coobbligati
SEQUESTRO CONSERVATIVO
Autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario
Pagina 141
Decreto legislativo n. 472 del 1997 –
Misure cautelari
Le parti interessate, entro venti giorni dalla notifica
dell’istanza, possono depositare memorie e documenti
difensivi.
Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale fissa
con decreto la trattazione dell'istanza.
La commissione decide con sentenza.
I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di
centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto
di contestazione o di irrogazione della sanzione
Pagina 142
Decreto legislativo n. 472 del 1997 –
Misure cautelari
Con il Dl 185/2008, articolo 27, comma 5, il legislatore ha
espressamente sancito che l'articolo 22 del D. lgs 472/1997
si applica non solo alle sanzioni amministrative tributarie, ma
“anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli
uffici...in base ai processi verbali di constatazione”.
Decreto legislativo n. 472 del 1997 –
Misure cautelari
Nell'articolo 22 del D. lgs 472/1997 è delineata una
procedura GIURISDIZIONALE CAUTELARE autonoma
rispetto al giudizio di merito
Decreto legislativo n. 472 del 1997 –
Misure cautelari
Il sequestro conservativo e l’ipoteca mantengono, senza
alcuna formalità, la loro validità e grado a favore dell’agente
della riscossione a cui viene affidato il ruolo
Decreto legislativo n. 472 del 1997 –
Misure cautelari
Debolezza delle misure cautelari nella fase di controllo e
accertamento:
Ruolo prioritario giudice tributario
Tutele del contribuente prevalenti
LE MISURE CAUTELARI
Obbligazione certa, liquida ed esigibile
Il contribuente è un puro e semplice debitore
Necessità di efficacia e pregnanza delle azioni esecutive
Bilanciamento tra interesse alla riscossione del fisco e tutela
del contribuente
L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973)
NATURA CAUTELARE
Consente al credito di conservare la garanzia patrimoniale
offerta da alcuni beni del contribuente/debitore e dei coobbligati
L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973)
L’ipoteca (legale) è una garanzia c.d. “reale” .
Attribuisce i diritti ex art. 2808 c.c.:
Il credito garantito viene soddisfatto con preferenza sul
prezzo ricavato dall’espropriazione dei beni sui quali è stata
iscritta;
Diritto di procedere ad esecuzione anche se il bene è
passato in proprietà d’altri.
L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973)
L’iscrizione di ipoteca ha natura provvedimentale e
rappresenta l’esercizio unilaterale di un potere autoritativo e
discrezionale
L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973)
Decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di
pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui
beni del debitore e dei coobbligati per un importo pari al
doppio del credito per cui si procede.
L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973)
L’Agente della riscossione valuta:
Complessiva situazione patrimoniale del debitore;
Consistenza dei suoi beni;
Solvibilità:
Eventuali altre procedure a carico.
L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973)
Se l’importo del credito non supera il 5% del valore
dell’immobile prima di procedere ad espropriazione deve
essere iscritta ipoteca
DPR 602/1973, articolo 77, comma 2-bis
L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario
dell’immobile una comunicazione preventiva contenente
l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute
entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca.
Legge 44/2012, di conversione del dl 16/2012
Si puo' iscrivere la garanzia ipotecaria anche quando non si
siano ancora verificate le condizioni per procedere
all'espropriazione, purche' l'importo complessivo del credito
per cui si procede non sia inferiore complessivamente a
ventimila euro
anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da
riscuotere
L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973)
PERFEZIONAMENTO
Iscrizione nei registri immobiliari del luogo in cui si trova
l’immobile.
Pubblicità avente natura costitutiva, che non preclude
l’efficacia di ulteriori iscrizioni ipotecarie, salvo la rispettiva
graduazione
L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973)
Acquista efficacia con l’iscrizione nei registri immobiliari
ancorchè non sia stato ancora comunicato al contribuente.
L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973)
Presupposto di EFFICACIA dell’iscrizione
nei registri immobiliari è
la mancata preesistenza di pignoramenti sullo stesso bene
L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973)
Il provvedimento che dispone l’ipoteca deve essere motivato
(artt. 7 e 17 L. 212/2000)
L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973)
L’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari non preclude
la concessione della dilazione di pagamento (art. 19,
comma 2, dpr 602/1973)
L’IPOTECA (ART. 77 D.P.R. 602/1973)
Impugnabilità (Cass. SSUU ordinanza n. 15354/2015)
- Se si verte in materia tributaria, è competente la Commissione
Tributaria;
– per i provvedimenti causati dal mancato pagamento di contributi e
sanzioni, è competente il giudice ordinario (tribunale o giudice di
pace):
per le sanzioni derivanti da violazione del codice della strada,
resta la competenza del giudice di pace (cosiddetta competenza
funzionale, esclusiva e generale;
per tutti gli altri casi, se l’importo da cui scaturisce l’ipoteca o il
fermo è di valore non superiore a 20.000,00 euro è competente il
giudice di pace (così come per i danni da circolazione dei mezzi),
altrimenti il tribunale
D.L. 13 maggio 2011 n. 70 Art. 7, comma 2, lett.
gg-quinquies (ABROGATA)
Riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila
Le azioni cautelari ed esecutive
devono essere precedute dall’invio
mediante posta ordinaria di
due solleciti di pagamento
il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi
dalla spedizione del primo
Legge 228/2012 Art. 1 COMMA 544
Debiti fino a mille euro
Non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del
decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta
ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle
iscrizioni a ruolo.
Fermo amministrativo: il preavviso
Notifica di un invito al debitore o ai coobbligati a pagare
entro 30 giorni
mancato pagamento
iscrizione del fermo sul veicolo a motore di proprietà.
Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra che il bene
mobile è strumentale all'attività di impresa o della
professione
Fermo amministrativo: conseguenze
Art. 214, co. 8, Codice della Strada
Chiunque
circola
con
un
veicolo
sottoposto
al
fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la
violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 714 a euro 2.859. È disposta, inoltre, la confisca del
veicolo.
IL SEQUESTRO CONSERVATIVO (art.
2905 c.c.)
Finalità
evitare che i beni del trasgressore vengano dispersi,
facendo venire meno la garanzia che essi costituiscono per il
creditore.
Funzione
rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione del
patrimonio compiuti dal debitore; non producono effetto, in
pregiudizio al creditore sequestrante, le alienazioni e gli
altri atti che hanno per oggetto il bene posto sotto
sequestro. (Art. 2906 c.c.)
IL SEQUESTRO CONSERVATIVO (art.
2905 c.c.)
Conseguenze
Indisponibilità materiale (i beni sono dati in custodia) e
giuridica dei beni oggetto del sequestro.
IL SEQUESTRO CONSERVATIVO (art.
2905 c.c.)
Ai sensi dell’articolo 671 cpc, possono essere oggetto di
sequestro:
i beni mobili (compresi crediti, depositi bancari, quote sociali,
azioni eccetera),
beni mobili registrati,
beni immobili,
somme o cose a lui dovute (nei limiti ammessi per il
pignoramento) e, per espressa previsione normativa, anche
l’azienda.
IL SEQUESTRO CONSERVATIVO (art.
2905 c.c.)
Necessità del fumus boni iuris e periculum in mora.
Il sequestro viene richiesto dall’Ente al tribunale civile e
produce una sorta di anticipazione del pignoramento
stesso.
Ottenuta la sentenza di condanna esecutiva, il sequestro
conservativo si converte automaticamente in pignoramento.
Il provvedimento di autorizzazione del sequestro perde
efficacia se non è eseguito entro 30 giorni dalla pronuncia.
In sede di convalida il contribuente può opporsi, esponendo le
sue ragioni.
IL SEQUESTRO CONSERVATIVO (art.
517 c.p.c.)
La scelta e la valutazione dei beni mobili da sottoporre a
sequestro è effettuata dall’ufficiale giudiziario, individuando
quelli di più facile e pronta liquidazione, per un valore pari al
credito aumentato della metà.
IL PIGNORAMENTO MOBILIARE
Il termine di efficacia del pignoramento
90 giorni, ex art. 497 c.p.c..
L’espropriazione mobiliare
PRESSO IL DEBITORE
PRESSO TERZI
Disciplina generale
(artt. 513 e ss. Cpc)
Disciplina generale
(artt. 543 e ss. Cpc)
Disciplina speciale
artt. da 62 a 71 DPR 602/73
Disciplina speciale
artt. 72-75-bis DPR 602/73
Beni relativamente impignorabili (art.
515,co.3, cpc)
Anche
se
il debitore ha la forma giuridica di società o
esercita un’attività in cui ci sia prevalenza del capitale sul
lavoro, il pignoramento dei beni strumentali per l’esercizio
dell’attività d’impresa arte o
professione, potrà essere
effettuato solo:
nei limiti di un quinto del loro valore complessivo;
qualora gli altri beni del debitore stesso, non strumentali,
non siano sufficienti a soddisfare il credito azionato.
Beni relativamente impignorabili (art.
515,co.3, cpc)
il debitore deve essere nominato custode dei beni strumentali ;
il primo incanto è fissato non prima di 300 giorni dal
pignoramento;
il pignoramento perde efficacia decorsi 360 giorni senza che sia
stato effettuato il primo incanto
Beni impignorabili (art. 514 cpc)
le cose sacre
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la
consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi
guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di
cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di
casa[…];
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di
conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale
gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino
parte di una collezione.
Crediti impignorabili (art. 545 cpc)
Crediti alimentari
Sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese
nell’elenco dei poveri
Sussidi dovuti per maternità malattie o funerali
Somme dovute dall’assicuratore
Dichiarazione stragiudiziale di terzo (Art.
75-bis)
Prima di procedere al pignoramento dei fitti o presso terzi,
anche contemporaneamente all'adozione delle azioni esecutive
e cautelari previste dalla legge, è possibile acquisire la
dichiarazione del terzo debitore in cui lo stesso indicherà per
iscritto, entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla ricezione,
i beni e le somme dovute al creditore.
Il pignoramento dei fitti (Art. 72)
Contiene l'ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare il
credito direttamente al creditore, fino a concorrenza del credito
per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di
pignoramento, per i fitti e le pigioni già scaduti;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Il pignoramento dei crediti presso terzi
(Art. 72-bis)
Contiene l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al
creditore, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di
pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione
sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Il pignoramento dei crediti presso terzi
(Art. 72-ter)
Limiti di pignorabilità delle somme erogate come stipendio,
salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento:
1/10 per importi fino a 2.500 euro
1/7 per importi da 2.501 a 5.000 euro
1/5 per importi oltre i 5.000 euro
Il pignoramento dei crediti presso terzi
Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio affluito sul
conto corrente del debitore
Il pignoramento dei crediti presso terzi
per il CREDITORE ORDINARIO
principio generale della “confusione” di tali somme di
denaro con le altre già esistenti nel conto corrente
bancario o postale.
Le somme depositate perdono, infatti, qualsiasi
connessione con il titolo per il quale sono versate in
favore dell’avente diritto.
In tali casi, pertanto, non si applicano i limiti di
pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. (1/5)
Il pignoramento di cose del debitore in
possesso di terzi (Art. 73)
Contiene l'ordine al terzo di consegnare il bene direttamente
al creditore, entro 30 giorni
Il pignoramento dei crediti presso terzi
Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli
enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore
dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della
dichiarazione del terzo, se egli non prova l'avvenuto pagamento
del credito per il quale si e' proceduto. Tale disposizione non si
applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati
impignorabili per legge (art. 545 cpc).
Il procedimento di vendita – Art. 52
comma 2-bis
La vendita del bene pignorato o ipotecato è effettuata:

dall’Ente, attraverso il funzionario della riscossione

dal debitore, entro i 5 giorni antecedenti I’incanto.
Il procedimento di vendita – Art. 52
comma 2-ter
Qualora abbia proceduto l’Ente e sia necessario il II incanto,
il debitore può vendere direttamente il bene entro il giorno
antecedente la data fissata per il II incanto.
Cessazione dell’efficacia del
pignoramento
Il termine di efficacia del pignoramento, decorrente dalla sua
esecuzione, passa da 120 a 200 giorni.
L’espropriazione immobiliare
Non può essere effettuata se l’immobile :
è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede
anagraficamente;
è l’unico immobile di proprietà del debitore;
non è di lusso, ovvero una villa (A/8), un castello o un
palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
L’espropriazione immobiliare
Negli altri casi si può procedere al pignoramento
dell’immobile solo se:
l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000
euro;
sono passati sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore
non ha pagato
Il procedimento di vendita – Art.
comma 2-bis
La vendita del bene pignorato o ipotecato è effettuata:

dall’Ente, attraverso il funzionario della riscossione

dal debitore, entro i 5 giorni antecedenti I’incanto.
Avviso di vendita (Art. 78)
trascrizione dell’avviso di vendita presso la Conservatoria dei
Pubblici Registri Immobiliari, a norma dell’art. 555, secondo
comma, del c.p.c.;
successiva notificazione dell’avviso stesso entro 5 giorni dalla
trascrizione al soggetto nei confronti del quale si procede (in
mancanza non può procedersi alla vendita).
Avviso di vendita: contenuto
a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali[..];
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del
terreno;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo
incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) dettaglio somme per cui si procede,
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
Avviso di vendita: contenuto
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari
concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve
essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre
alla
garanzia
del
credito
all'espropriazione e i frutti di essi.
i
beni
assoggettati