n. 39-43 27 ottobre 2008
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Anno 25° - n. 39-43 27 ottobre 2008 SOMMARIO Periodico di informazione dell’Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame Periodico di informazione dell’Associazione Nazionale Industria e Commercio Pubblicazione registrata Carni e Bestiame presso il Tribunale di Roma al numero 261/83 del 3 settembre 1983 Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al numero 261/83 del Direttore Responsabile: 3 settembre 1983 Gian Franco Masala Meatitaly: dalla collaborazione Assocarni-Cremonafiere nasce il primo Salone della filiera della carne bovina Schema di decreto legislativo sulle tariffe veterinarie: inaccettabili gli aumenti per l’industria di macellazione Progetto di regolamento sul benessere animale durante la macellazione Consiglio dei Ministri agricoli del 29 e 30 settembre Health Check: modifiche alla determinazione della soglia minima per l’ottenimento degli aiuti Health Check: presentato il rapporto del Parlamento Europeo Pubblicato il bilancio definitivo della UE per il 2007 SETTORE BOVINO COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI BOVINI DI ETÀ NON SUPERIORE AI DODICI MESI: DECRETO DEL MIPAAF DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 23 OTTOBRE 2008 HILTON BEEF ARGENTINA – DISTRIBUZIONE DELLE QUOTE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2008-30 GIUGNO 2009 SETTORE OVINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 23 OTTOBRE 2008 SETTORE SUINO Direzione Responsabile: / Redazione: Direttore Roma Gian00187 Franco Masala Piazza di Spagna 35 tel. 06 69190640 fax 06 69925101 Direzione / Redazione: 00187 Roma Piazza di Spagna 35 tel. 06 69190640 fax 06 69925101 DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 23 OTTOBRE 2008 SETTORE POLLAME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 23 OTTOBRE 2008 CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNI DI POLLAME DAL BRASILE: DEROGA AL PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE PROSSIME DOMANDE PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTE BRASILE-TAILANDIA NOTIZIE SANITARIE PACCHETTO IGIENE: NUOVI REGOLAMENTI LINEE GUIDA COMUNITARIE PER STABILIRE LA SHELF LIFE DEGLI ALIMENTI PRONTI RETTIFICHE ALLA DECISIONE SULLE CONDIZIONI DI IMPORT DAI PAESI TERZI E AL REGOLAMENTO SUL VITELLO e-mail: assocare-mail: [email protected] [email protected] BSE: LA COMMISSIONE AMMETTE L’UTILIZZO DELLE FARINE DI PESCE BSE: INNALZAMENTO DELL’ETA’ PER L’ESECUZIONE DEL TEST BLUE TONGUE: AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE EUROPEA BLUE TONGUE: SIEROTIPO BTV6 IN OLANDA CAMPAGNA VACCINAZIONE BLUE TONGUE: CONTROLLI IMMUNITARI MALATTIA VESCICOLARE: NUOVI FOCOLAI web: web: www.assocarni.it www.assocarni.it MALATTIA VESCICOLARE: SOSPENSIONE DELL’ACCREDITAMENTO PER LA PROVINCIA DI PERUGIA CARBONCHIO EMATICO: PROFILASSI IN REGIONE TOSCANA IDENTIFICAZIONE OVICAPRINI: NOVITA’ A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2009 Segue Segue SOMMARIO Segue NOTIZIE SANITARIE COMITATO PERMANENTE PER LA CATENA ALIMENTARE E LA SALUTE ANIMALE: ESITI DELLA RIUNIONE DEL 14-15 OTTOBRE COMITATO PERMANENTE PER LA CATENA ALIMENTARE E LA SALUTE ANIMALE: ESITI DEFINITIVI DELLA RIUNIONE DEL 2-3 OTTOBRE SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: NUMERO DI APPROVAZIONE UNICO PER GLI STABILIMENTI ORMONI NELLA CARNE BOVINA: CONTINUA LA DISPUTA TRA UE E CANADA - U.S.A. U.S.A: PROPOSTA PER L’ IRRADIAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE NUOVI CERTIFICATI PER L’IMPORTAZIONE NELLA UE DI CARNI FRESCHE E DI ANIMALI VIVI CONTROLLI CARNE SUINA PROVENIENTE DAL CILE: AGGIORNAMENTO EXPORT ARGENTINA: AGGIORNAMENTO LISTA STABILIMENTI ITALIANI EXPORT GIAPPONE: ALCUNI STABILIMENTI ITALIANI MOMENTANEAMENTE SOSPESI EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: CHIARIMENTI SU PRODOTTI A BASE DI CARNE PRONTI PER IL CONSUMO EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: AGGIORNAMENTO ELENCO EXPORT BUDELLA VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA AGGIORNAMENTO LISTA ALLEVAMENTI BRASILIANI AUTORIZZATI ALL’EXPORT VERSO L’ UE EMILIA ROMAGNA: NUOVE MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE NOTIFICHE D’ALLERTA: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ANALITICI PIANI SORVEGLIANZA RESIDUI PAESI TERZI: AGGIORNAMENTO EQUIDI: AGGIORNAMENTO ELENCO DEI PAESI TERZI DAI QUALI SONO AUTORIZZATE LE IMPORTAZIONI IN UE NOTIZIE DOGANALI RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE: CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE 1. Integrazione obbligatoria della bolla doganale con l’importo del premio 2. Esonero dalla presentazione del documento di importazione nel paese terzo 3. Istruzioni integrative per la compilazione della casella 2 del DAU 4. Documentazione nel caso di trasporto misto terra/mare LA COMMISSIONE EUROPEA REINTRODUCE I DAZI SUI CEREALI MISSIONI – FIERE - CONVEGNI 3° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITÀ CONFINDUSTRIA, ICE ED ABI ORGANIZZANO UNA MISSIONE IMPRENDITORIALE IN ISRAELE TRIBUTI E CONTRIBUTI LE NOVITA’ FISCALI DI SETTEMBRE 2008 DATI DI SETTORE STATISTICHE: ASSEGNAZIONI CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE AREA SINDACALE E LAVORO AREA SINDACALE E LAVORO: AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - APPROFONDIMENTI ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 2 MEATITALY: DALLA COLLABORAZIONE ASSOCARNI-CREMONAFIERE NASCE IL PRIMO SALONE DELLA FILIERA DELLA CARNE BOVINA Dalla collaborazione tra Assocarni e CremonaFiere è nato “MeatItaly”, il Salone dedicato all’intera Filiera della Carne Bovina che vedrà la sua prima edizione dal 22 al 25 ottobre 2009 a Cremona. Questo nuovo importante appuntamento per gli operatori della zootecnia e dell’agroalimentare è stato concepito come un potente strumento che darà alla carne bovina il valore che merita e creerà nuove soluzioni marketing e nuove opportunità commerciali tra le aziende del comparto. L’evento è stato presentato dagli organizzatori Antonio Piva, Presidente di CremonaFiere e Luigi Pio Scordamaglia, Vice Presidente di Assocarni, il 25 ottobre con una conferenza stampa nell’ambito della Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona. “MeatItaly – ha dichiarato Antonio Piva – nasce per rispondere a esigenze precise: il mercato della carne bovina ha la necessità di essere rilanciato, soprattutto per far comprendere al consumatore finale il reale, altissimo valore aggiunto delle produzioni di alta qualità: parlo di salubrità, sicurezza, valori nutrizionali, gusto; bisogna difendere la carne bovina d’eccellenza, e MeatItaly rappresenta un nuovo strumento al servizio delle aziende italiane e internazionali. Con Assocarni abbiamo trovato velocemente un accordo perché c’è stata la piena condivisione degli obiettivi della Manifestazione, che va a completare l’offerta fieristica di Cremona sulle filiere più importanti dell’agroalimentare.” “La collaborazione tra Assocarni e CremonaFiere – ha aggiunto Luigi Pio Scordamaglia – ha dato vita ad una Manifestazione che mancava nel panorama fieristico italiano; è la prima volta che il settore della carne bovina viene presentato nella sua completezza e con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera. Uno strumento di marketing come MeatItaly non potrà che portare benefici ad un comparto che sente la necessità di pianificare strategie comuni per affrontare i mercati internazionali e ridare alla carne bovina il valore che merita. Porteremo a Cremona gli allevatori e i buyers per facilitare l’incontro e il confronto tra i protagonista della filiera, sempre nell’ottica di mettere la produzione e la concretezza alla base di MeatItaly.” SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SULLE TARIFFE VETERINARIE: INACCETTABILI GLI AUMENTI PER L’INDUSTRIA DI MACELLAZIONE Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 18 settembre, ha approvato in via preliminare il nuovo schema di Decreto legislativo sulla disciplina di modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali (disponibile sul sito Assocarni) di cui al Reg. (CE) 882/2004 del 29 aprile 2004. Rispetto all’ultima versione di cui abbiamo dato notizia (v. Notiziario Assocarni n. 20-26/2008), è intervenuto nel frattempo il Ministero dell’Economia che ha apportato alcune modifiche molto onerose per l’industria di macellazione, nei riguardi delle quali Assocarni è al lavoro per richiederne l’immediata revoca. Ci si riferisce in particolare all’articolo 11 dello schema di decreto che prevede una maggiorazione del 20% delle tariffe (che sono state già di per sé aumentate rispetto a quelle attuali), fino alla verifica dell’avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato. Si tratta di un inaccettabile colpo di mano del Ministero dell’Economia che, a ridosso dell’approvazione dello schema di decreto in Consiglio dei Ministri, ha ritenuto di poter fare “cassa” con l’industria di macellazione. Lo schema di decreto passa ora all’esame delle Commissioni parlamentari e in Conferenza Stato Regioni per poi essere approvato in maniera definitiva dal Consiglio dei Ministri. Tecnicamente l’iter dovrebbe terminare entro il mese di novembre e lo schema di decreto legislativo applicarsi a partire dal 1° gennaio 2009. Di seguito gli articoli più significativi del progetto: - Art. 2 La riscossione di un’unica tariffa se l’Autorità competente effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento, riconoscendo i diversi controlli come unica attività. - Art. 3, comma 1 L’aggiornamento e la determinazione degli importi delle tariffe avviene sulla base del costo effettivo del servizio, tenuto conto degli stipendi e dei costi del personale (strutture, strumenti, attrezzatura) nonché dei costi di analisi del laboratorio e del campionamento. - Art. 3, comma 2 Gli importi delle tariffe riscosse dagli uffici periferici del Ministero della Salute (PIF, UVAC, USMAF) sono maggiorati nella misura prevista dal CCNL in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati fuori dalla fascia ordinaria di apertura degli uffici (orario determinato dagli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette). - Art. 3, comma 3 Gli importi delle tariffe riscosse dalle ASL sono maggiorati del 30% in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati su richiesta dell’operatore in orario festivo e notturno. - Art. 6, comma 1 ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 3 L'adeguamento periodico delle tariffe di cui agli All.ti A e B avverrà ogni 2 anni e sulla base della copertura del costo effettivo del servizio; l'aggiornamento delle tariffe di cui agli All.ti A e B viene realizzato sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese. - Art. 9 Qualora in considerazione dell’applicazione da parte delle aziende del settore di sistemi di controllo di rintracciabilità nonché dal livello di conformità scaturito dai controlli ufficiali eseguiti, si rilevi un’effettuazione con frequenza ridotta di quest’ultimi, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, verificata l’effettiva copertura del servizio, hanno la possibilità di rideterminare le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi. - Art. 10, comma 3 Le tariffe devono essere versate dagli operatori prima dell’effettuazione della prestazione. - Art. 10, comma 5 In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l’importo è maggiorato del 30%, oltre agli interessi maturati nella misura legale. Decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni, l’ Azienda sanitaria competente procede alla sospensione del riconoscimento di idoneità o alla sospensione dell’attività, nel caso di aziende registrate. - Art. 11, comma 1 Alle tariffe previste dall’All. A del decreto (importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione, di sezionamento etc.) viene applicata una maggiorazione del 20% fino alla verifica dell’avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato, che verrà accertato sulla base dei dati riferiti al primo semestre di applicazione del decreto - Art. 17, comma 2 L’entrata in vigore il giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e l’abrogazione del decreto legislativo n. 432 del 19 novembre 1998. Da un confronto effettuato tra le tariffe del Decreto legislativo 432/98 e quelle previste dal nuovo schema di decreto si notano in particolare tre punti focali: - aumento del costo orario del servizio (50 Euro/h); mancata definizione dell’ordinario orario di servizio dalle 6 alle 18.00 che potrebbe dar adito a difformità applicative e lievitazione dei costi del servizio prestato - eliminazione della scontistica prevista dal D.Lgs 432/98 - maggiorazione del 20% sulle tariffe elencate nell’allegato A del nuovo decreto, fino alla verifica dell’avvenuta copertura del costo del servizio, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo semestre di applicazione del nuovo decreto. Assocarni, infatti, insieme alle altre associazioni del settore, sta cercando di contrastare in tutte le sedi gli aumenti che da una prima valutazione sembrerebbero colpire in maniera significativa il settore bovino con aumenti, nella migliore delle ipotesi, superiori al 40%. PROGETTO DI REGOLAMENTO SUL BENESSERE ANIMALE DURANTE LA MACELLAZIONE La Commissione Europea ha diramato una nuova proposta di regolamento sulla protezione e sul benessere degli animali durante la macellazione (v. anche Notiziario Assocarni n. 35-38/2008). Nel dettaglio le modifiche riguarderanno: - la necessità di incrementare le responsabilità dell'operatore attraverso l'uso di Procedure Operative Standard; in particolare per quanto riguarda l’abbattimento degli animali e le procedure correlate - l’abbattimento e le operazioni correlate dovranno essere effettuate da personale in possesso di certificato d’idoneità rilasciato dall’Autorità competente, valido non più di 5 anni - la fornitura di dispositivi per l’immobilizzazione e lo stordimento che dovranno essere immessi sul mercato con le adeguate istruzioni date dal produttore - la creazione di una nuova figura di Responsabile della tutela del benessere degli animali che avrà il compito di garantire la conformità dell’impianto alle disposizioni previste dal nuovo regolamento; il responsabile verrà assegnato ad ogni impianto di macellazione dove verranno macellati più di 1000 capi oppure più di 150.000 polli per anno e inoltre dovrà essere in possesso di un certificato di idoneità - l'istituzione di un centro di referenza nazionale per ogni Stato membro, che si occuperà di fornire supporto tecnico ai responsabili degli stabilimenti, fornendo loro informazioni sui nuovi metodi di stordimento e sulle nuove strumentazioni disponibili nonché sulle modalità di costruzione di nuovi impianti di macellazione. La nuova proposta riguarderà anche la protezione degli animali allevati per la produzione di pelliccia, con lo scopo di assicurare che il benessere dell'animale sia l'obiettivo comune da rispettare e garantire in ogni fase dell'abbattimento. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 4 In considerazione delle differenze nell'applicazione della normativa nei vari Stati membri, la Commissione con la nuova normativa, prevede di 1) incrementare la protezione durante l'abbattimento 2) incoraggiare i processi innovativi in relazione alle tecniche di stordimento e abbattimento. In particolare, le linee guida riguarderanno tutte le infrastrutture dello stabilimento di macellazione, inclusi la ventilazione, il rifornimento d'acqua, le stalle di sosta, come le operazioni di contenimento, il divieto di sospensione o sollevamento degli animali; la costruzione e la configurazione dei nuovi macelli nonché le relative attrezzature dovranno garantire costantemente il benessere degli animali e dovranno essere conformi alle disposizioni elencate nella proposta di regolamento. La proposta di regolamento deve ora essere approvata dal Consiglio dei Ministri europeo e per terminare il suo iter entro la fine del semestre di presidenza della Repubblica Ceca, ovvero entro fine giugno 2009. Il regolamento dovrebbe applicarsi presumibilmente a decorrere dal 1° gennaio 2011, ma è previsto un periodo transitorio; infatti, dalla data di entrata in vigore del regolamento, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni si applicheranno esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova costruzione, configurazione o attrezzatura, che non siano entrati in funzione prima dell’entrata in vigore del regolamento. Assocarni sta già effettuando uno studio per valutare l'impatto economico che potrebbe avere questa proposta sull'industria di macellazione, al fine di individuare le modifiche da sollecitare al Consiglio dei Ministri europeo e le azioni comuni da intraprendere unitamente all'industria di macellazione di altri Paesi comunitari. Sul sito Assocarni è disponibile la versione in lingua italiana della proposta di regolamento. CONSIGLIO DEI MINISTRI AGRICOLI DEL 29 E 30 SETTEMBRE Durante la riunione svoltasi il 29 e 30 settembre, il Consiglio dei Ministri agricoli dell’Unione Europea ha affrontato, tra l’altro, i seguenti temi: Aggiornamento sull’Health Check La Presidenza francese ha aggiornato i Ministri sul prosieguo delle consultazioni tra la Commissione ed i vari Stati membri sulle modalità di applicazione delle direttive proposte dalla Commissione con il progetto di adeguamento della PAC fino al 2013 (Health Check). In realtà sono state date più che altro alcune indicazioni in merito alla tempistica con la quale i colloqui verranno affrontati nei prossimi mesi: il primo appuntamento sarà il Consiglio dei Ministri agricoli del 27 ottobre a Lussemburgo che dovrà stabilire un “approccio globale” all’Health Check lasciando la negoziazione dei dettagli alla successiva riunione del 19 novembre. Quest’ultimo Consiglio, tuttavia, verrà fatto iniziare solo nel pomeriggio, dopo che il Parlamento Europeo (che inizierà il dibattito il giorno prima) avrà votato il suo parere finale dull’Health Check. Sono stati confermati anche gli incontri di gruppi di alto livello (tutti nel mese di ottobre), formati da rappresentanti “senior” degli Stati membri, in grado cioè di prendere decisioni già durante questi incontri in modo da restringere al massimo le discussioni nei successivi Consigli dei Ministri. Stando a quanto espresso durante il Consiglio, i punti più delicati da discutere rimangono quelli che riguardano lo smantellamento dei premi accoppiati, il livello di modulazione obbligatoria, le opzioni di spesa previste dall’articolo 68 ed i nuovi fondi per lo Sviluppo Rurale. Utilizzo dei fondi PAC non erogati La proposta del Ministro dell’Agricoltura polacco di utilizzare i fondi PAC non erogati per la promozione dei prodotti europei nei Paesi terzi e per la ristrutturazione del sistema di distribuzione dei pagamenti diretti tra i vecchi Stati membri ed i nuovi (attualmente la media del pagamento unico è di 300 €/ha nei primi e di 200 €/ha per i secondi e per il Portogallo), ha incontrato il sostegno di Romania, Lituania, Ungheria, Slovacchia, Lettonia, Bulgaria, Cipro e Portogallo. A difesa del sistema di distribuzione degli aiuti, il Ministro tedesco ha rilevato che lo stesso è stato accettato dai nuovi Stati membri al momento della firma del Trattato di Adesione, mentre per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi non erogati il Commissario Fischer Boel ha ribadito che tali somme appartengono agli Stati membri. Impegno per la riduzione dei gas serra Il Ministro dell’Agricoltura irlandese ha manifestato la preoccupazione del suo Paese per il futuro dell’agricoltura nazionale a causa del programma di riduzione del 20% delle emissioni dei gas serra da raggiungere entro il 2020. Prendendo atto della gravità del problema, il Commissario Fischer Boel ha chiesto maggiore flessibilità tra i vari settori per evitare la massiccia riduzione del patrimonio zootecnico temuta dall’Irlanda ed ha ricordato che le misure già previste nello Sviluppo Rurale, dirette alla riduzione delle emissioni, saranno presto rafforzate da ulteriori fondi provenienti dall’aumento della modulazione obbligatoria. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 5 Blue tongue Come ormai diventato consueto, la situazione della blue tongue e la questione dei fondi comunitari per le misure inerenti la vaccinazione sono stati i temi proposti da Belgio, Lussemburgo, Spagna ed Olanda, supportati da Austria, Slovacchia, Germania, Finlandia., Irlanda, Bulgaria, Malta, Portogallo, Lituania., Repubblica Ceca, Ungheria e Romania: tutte queste delegazioni hanno chiesto che l’attuale finanziamento comunitario (che copre il costo dei vaccini al 100% e quello della vaccinazione al 50%) venga prorogato di altri 3 anni. Il Commissario alla Salute Vassiliou ha risposto molto chiaramente non ritenere la blue tongue una “emergenza permanente” e che quindi non sarebbe legalmente giustificabile continuare a finanziare la vaccinazione nel 2009 ed oltre come se si trattasse di una misura di emergenza. Anche se la Commissione continua a considerare la vaccinazione come la misura più importante per controllare la malattia, il Commissario Vassiliou ha sottolineato la necessità di puntare maggiormente e più rigorosamente su altri strumenti previsti dalla normativa comunitaria, come la sorveglianza e le restrizioni alla movimentazione degli animali. Anche le disponibilità economiche non favoriscono il prolungamento dei finanziamenti per la vaccinazione: nel 2008 sono stati spesi per la blue tongue 136 milioni di euro, e nel 2009 saranno disponibili 225 milioni di euro per i piani di eradicazione di tutte le malattie, compresa la BSE. Ciononostante, il Commissario ha assicurato che rinnoverà la sua richiesta alla Commissione per ottenere fondi addizionali per la campagna di vaccinazione contro la blue tongue anche per il prossimo anno. HEALTH CHECK: MODIFICHE L’OTTENIMENTO DEGLI AIUTI ALLA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA MINIMA PER Nel suo progetto di modifica dell’attuale PAC (Health Check), la Commissione aveva proposto di abbassare il limite minimo del pagamento del premio unico per azienda a 250 €/azienda (e/o di fissare una superficie di almeno 1 ettaro come requisito minimo per l’ottenimento dell’aiuto). Tenuto conto delle richieste di alcuni Stati membri di poter derogare da tale limite, la Presidenza francese ha valutato un sistema di coefficienti che concederebbero ai singoli Stati membri la possibilità di innalzare il limite anche fino a 500 € o 4 ettari. Già discussa all’ultimo Consiglio agricolo del 29-30 settembre scorso, la proposta (che ha trovato d’accordo la D.G. Agricoltura) consisterebbe nel calcolare un coefficiente basato sulla dimensione media delle aziende nazionali e sull’importo medio dell’aiuto percepito, rapportati alle rispettive medie comunitarie (266 € e 11,9 ha); i coefficienti così ottenuti verrebbero poi moltiplicati per i limiti di base di 250 € o 1 ettaro fissati dalla Commissione, ottenendo in tal modo nuovi limiti che possono ovviamente essere maggiori o minori. In ogni caso i limiti più alti non potranno andare oltre i 500 € o 4 ettari. La determinazione della superficie per azienda da prendere in considerazione in ogni Stato membro è quella pubblicata dall’Eurostat, riferita al 2005: secondo questa statistica, l’Italia otterrebbe i coefficienti di 1,56 per gli aiuti e 0,62 per la superficie, il che significa che per il nostro Paese i limiti minimi per ottenere il pagamento diventerebbero 390 € e 0,62 ettari per ogni azienda ogni anno. HEALTH CHECK: PRESENTATO IL RAPPORTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Il 7 ottobre il Comitato Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento Europeo ha presentato il rapporto sull’Health Check. Il rapporto, che dovrà essere votato nella riunione plenaria di Strasburgo il prossimo 17 novembre, contiene circa 1000 emendamenti alle proposte originarie della Commissione dello scorso mese di maggio. Tra le proposte segnaliamo in particolare: - il prelievo extra mediante modulazione pari all’1% per le aziende che ricevono dai 100.000 ai 200.000 €/anno, del 2% per le aziende che si trovano tra i 200.000 ed i 300.000 € e del 3% per quelle che superano i 300.000 €: le percentuali proposte invece dalla Commissione sono, rispettivamente, del 3%, 6% e 9%; - aumento delle quote latte dell’1% solo nel 2009 e nel 2010 (proposta della Commissione: aumento dell’1% per cinque anni prima della sospensione totale del sistema), seguito da un nuovo esame della situazione nel settore prima di prendere ogni altra decisione; gli Stati membri potrebbero inoltre vedersi temporaneamente aumentate le quote se altri partner europei non dovessero riuscire a coprire le proprie. Prevista anche la costituzione di un fondo (con parte delle entrate dei superprelievi) per far fronte alle difficoltà del settore; - utilizzo dell’articolo 68: maggiore flessibilità che consenta di prelevare fino al 10% delle envelope nazionali relative al pagamento unico per azienda al fine di finanziare i settori del latte e del riso (nelle zone svantaggiate) e delle carni bovine ed ovicaprine in tutte le regioni, con l’opzione di aggiungere un ulteriore 5% da utilizzare per fondi mutuali ed assicurazioni (per un totale quindi del 15%). Il Comitato aumenta al 50% (dal 40% proposto dalla Commissione) l’importo massimo dei premi di assicurazione pagabili con i fondi dell’articolo 68 (70% per i nuovi Stati membri). Secondo il Comitato, il campo di applicazione degli schemi di ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 6 assicurazione dovrebbe essere ulteriormente ampliato rispetto a quanto proposto dalla Commissione, ed includere per esempio le perdite economiche di una certa entità causate da malattie animali o vegetali nonché i danni provocati da maltempo; - pagamenti diretti: il Comitato ha accolto la proposta della Commissione di mantenere il premio accoppiato per il premio ai bovini maschi, alle piante proteiche ed al foraggio essiccato; dovrebbe essere invece rimandato al 2013 il disaccoppiamento totale degli aiuti per il riso, l’amido di patata, il lino e la canapa; - intervento pubblico: il Comitato propone di mantenere l’intervento pubblico per il grano, l’orzo ed il mais (ma solo per gli ultimi 3 mesi della campagna) nonché per il suino, benché tale strumento di mercato per questo prodotto sia stato escluso dall’OCM unica. PUBBLICATO IL BILANCIO DEFINITIVO DELLA UE PER IL 2007 Il bilancio dell’Unione Europea si è chiuso con un guadagno netto di 107 milioni di euro per quanto riguarda il sistema comunitario dell’intervento, grazie a vendite che hanno superato gli acquisti ed i costi di stoccaggio; la spesa totale nel 2006 è stata pari a 757 milioni di euro. Le spese per il pagamento delle restituzioni all’esportazione nel 2007 (1,44 miliardi di euro) sono diminuite del 42% rispetto al 2006 e di circa il 53% rispetto al 2005. I dati relativi all’erogazione degli aiuti diretti nel 2007 (Bulgaria e Romania erano ancora escluse, mentre i 10 nuovi Stati membri hanno ricevuto il 35% del livello nel resto dell’Unione) confermano che quasi il 94% dei 37 miliardi di euro stanziati per gli aiuti diretti è andato ai vecchi Paesi membri (circa il 22% alla sola Francia). L’anno 2007 è stato il primo in cui le spese della PAC sono state divise tra il fondo di garanzia agricola europea ed il fondo agricolo europeo per lo Sviluppo Rurale; il primo ha concluso l’anno spendendo 592 milioni di euro meno del previsto (-1,4%) pari al 33% dell’intero bilancio UE (35,3% nel 2006 e 40,4% nel 2003, prima della Riforma Fischler). Per lo Sviluppo rurale, nessun fondo è stato speso prima del secondo trimestre del 2007, quando sono stati approvati i piani regionali; questo ritardo ha comportato una spesa inferiore rispetto al previsto, 9.513 miliardi di euro pari al 77,1% del bilancio stimato (12,34 miliardi), mentre solo 2,49 miliardi di euro di pagamenti sono stati effettivamente erogati e rimborsati dalla Commissione (rispetto ai 6,18 miliardi previsti). Circa l’82% di questo importo è stato destinato a misure relative all’ambiente ed alla gestione della terra, sebbene a tale scopo sia stato pianificato che potesse essere destinato solo il 45,1% del fondo. Secondo la Commissione, il motivo di questa differenza sta nel fatto che i pagamenti legati all’agroambiente ed alla tutela delle zone svantaggiate vengono pagati su base annuale (ed in molti casi sono la continuazione di schemi già iniziati in periodi precedenti), mentre quelli diretti al miglioramento della competitività ed alla diversificazione richiedono tempi più lunghi per la loro progettazione. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 7 SETTORE BOVINO COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI BOVINI DI ETÀ NON SUPERIORE AI DODICI MESI: DECRETO DEL MIPAAF E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 2008, il Decreto 8 agosto 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che reca modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 566/2008, in materia di commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore ai dodici mesi. Come è noto il decreto riafferma ciò che è già stato disposto dal reg. (CE) 566/2008 (per alcune rettifiche alla versione italiana di questo regolamento, vedere l’articolo specifico in “Notizie Sanitarie”). Dal 1° luglio 2008, per la commercializzazione delle “carni” (ovvero l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, che siano fresche, congelate o surgelate anche confezionate o imballate ottenute da bovini con età non superiore a dodici mesi) si devono riportare in etichetta alcune informazioni obbligatorie tra le quali in particolare: a) la categoria V: bovini di età sino ad 8 mesi; b) la categoria Z: bovini di età superiore agli 8 mesi, ma non superiore a dodici; Tale classificazione deve essere effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua assenza, dai dati contenuti nella banca dati informatizzata di cui all'art. 5 del Reg. (CE) 1760/2000 che istituisce il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine. Immediatamente dopo la macellazione, deve essere apposta sulla superficie esterna della carcassa un'etichetta (le cui dimensioni siano almeno di 50 cm²; l'etichetta deve essere posizionata a livello del controfiletto nel quarto posteriore e a livello della punta di petto nel quarto anteriore) sulla quale deve essere riportata la lettera V, se i bovini hanno un'età alla macellazione non superiore agli otto mesi o la lettera Z, se i bovini hanno un'età compresa tra gli otto e i dodici mesi. E' inoltre obbligatorio indicare l'età alla macellazione: a) età alla macellazione: sino ad 8 mesi (per le carni ottenute da animali di età non superiore agli 8 mesi) b) età alla macellazione: da 8 a 12 mesi (per le carni ottenute da animali di età superiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi). Tuttavia come chiarito dalla Commissione europea su richiesta di Assocarni, la sola lettera V o Z può sostituire la dicitura specifica dell'età alla macellazione in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione, ad eccezione della distribuzione al consumatore finale («consumatore finale» si deve intendere il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare. Pertanto, i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe, non sono da considerarsi consumatori finali) dove è obbligatorio indicare l'età alla macellazione per esteso (età alla macellazione: sino agli otto mesi per il vitello e età alla macellazione: compresa tra 8 e 12 mesi per il vitellone). Per finire, in etichetta si deve riportare la denominazione di vendita, ovvero: 1) vitello o carne di vitello per le carni ottenute da animali di età non superiore agli 8 mesi; 2) vitellone o carne di vitellone per le carni ottenute da animali di età superiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi. DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 23 OTTOBRE 2008 Il Comitato di gestione delle carni bovine che si è svolto il 23 ottobre a Bruxelles ha votato i seguenti provvedimenti: 1) Restituzioni all’esportazione: invariate 2) Restituzioni particolari all’esportazione - modifica del regolamento 1731/2006: sospeso a causa di un parere mancante del servizio giuridico, il progetto di regolamento già votato durante il Comitato del mese scorso è stato riproposto e votato definitivamente; la modifica apportata mira a semplificare le modalità di confezionamento delle conserve destinate all'esportazione con il beneficio della restituzione particolare prevista dal 1731/2006 (viene in pratica eliminato il riferimento specifico al "confezionamento in cartoni"). 3) Esportazione particolare verso la Federazione Russa - ricodifica del regolamento 2584/2000: è stato approvato il testo che ricodifica il regolamento 2584/2000 relativo al sistema di comunicazione delle informazioni su alcune forniture di carne bovina e suina alla Federazione Russa ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 8 4) Contingente di importazione “Baby Beef” per il 2009 – è stato votato il regolamento che apre il contingente di importazione di carni “baby beef” per il prossimo anno. I quantitativi disponibili sono invariati rispetto a quelli fissati per il 2008. 5) Contingente di importazione Hilton Beef – modifica per il Paraguay: il regolamento 810/2008 è stato modificato per prendere atto che l’attuale organismo autorizzato al rilascio dei certificati di autenticità in Paraguay, “Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Direccion de Normas y Control de Alimentos”, verrà sostituito dal “Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Direccion General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal 6) Classificazione delle carcasse bovine, ovine e suine: è stato votato un progetto di regolamento concernente le modalità di applicazione delle griglie di classificazione delle carcasse bovine, ovine e suine nella UE. In linea di massima con questo regolamento la Commissione ha voluto riunire in un unico documento i vari regolamenti settoriali in materia; in particolare segnaliamo che il progetto prevede che gli Stati membri possano decidere di classificare le carcasse bovine considerando l’età dell’animale alla macellazione (12 mesi o più) e non il peso, come prevede l’attuale normativa. 7) Contingente di importazione di bovini vivi dalla Svizzera: il regolamento 2172/2005 è stato modificato con alcune precisazioni in merito ai tempi di assegnazione dei diritti di importazione da parte della Commissione ed allo svincolo progressivo delle cauzioni. HILTON BEEF ARGENTINA – DISTRIBUZIONE DELLE QUOTE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2008-30 GIUGNO 2009 Sulla Gazzetta ufficiale argentina è stata pubblicata la Risoluzione 337/2008 che stabilisce la distribuzione annuale delle quote Hilton Beef tra gli stabilimenti argentini autorizzati ad esportare nell’Unione Europea, relativamente al periodo contingentale in corso (1° luglio 2008-30 giugno 2009). La Risoluzione riporta anche i nominativi degli stabilimenti che hanno ottenuto le quote: il primo allegato è relativo agli esportatori tradizionali, il secondo agli esportatori entrati recentemente nelle liste (con operatività negli ultimi due anni) o che sottostanno a particolari regimi di esportazione; il terzo allegato riporta invece un unico stabilimento che si trova in un’area di sorveglianza tra due zone con differente status sanitario ed è quindi autorizzato agli scambi con altri stabilimenti. SETTORE OVINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 23 OTTOBRE 2008 Il Comitato di gestione delle carni ovine che si è svolto il 23 ottobre a Bruxelles ha votato il regolamento che fissa i quantitativi contingentali di carni ovine disponibili per l’anno 2009; a parte il consueto aumento di 200 tonnellate per le provenienze dal Cile (che quindi passa a 6.200 tonnellate annue), tutti gli altri contingenti sono invariati rispetto al 2008. SETTORE SUINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 23 OTTOBRE 2008 Il Comitato di gestione delle carni suine che si è svolto il 23 ottobre a Bruxelles ha discusso i progetti di regolamento relativi ai metodi di classificazione delle carcasse suine in Spagna, Danimarca e Germania. Le restituzioni all’esportazione sono invariate. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 9 SETTORE POLLAME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 23 OTTOBRE 2008 Il Comitato di gestione delle carni di pollame che si è svolto il 23 ottobre a Bruxelles ha votato i seguenti provvedimenti: 1) Restituzioni all’esportazione: invariate 2) Prezzi rappresentativi dal 24 ottobre 2008: sono stati fissati nuovi valori dei prezzi rappresentativi in vigore dal 24 ottobre; gli importi sono disponibili nella tabella sul sito Assocarni. CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNI DI POLLAME DAL BRASILE: DEROGA AL PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE PROSSIME DOMANDE Durante il Comitato di gestione “vino” del 20/21 ottobre è stato votato un regolamento che posticipa di un ulteriore mese la data per la presentazione delle domande di titolo per il contingente carne di pollame da Brasile e Tailandia (reg.to 616/2007) per i gruppi 1-4-7, a valere sul periodo gennaio-marzo 2009. Le domande dovranno pervenire quindi al Ministero dello Sviluppo Economico nei primi 7 giorni di dicembre e non più di novembre (come precedentemente deciso durante il Comitato di gestione OCM unica del 25 settembre). La motivazione ufficiale per tale deroga riguarda sempre le difficoltà di rilascio dei certificati di origine da parte del Brasile. PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTE BRASILE-TAILANDIA Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione per il contingente di importazione di carni di pollame da Brasile, Tailandia ed altri Paesi terzi (reg.to 616/2007), relativamente alle domande presentate entro il 7 ottobre a valere sul trimestre gennaio-marzo 2009 (le percentuali sono fissate con reg.to 1017/2008, sul nostro sito): gruppo 2 - 09.4212: nessuna domanda di titolo gruppo 5 - 09.4215: 21,124188% gruppo 6 - 09.4216: 100 % gruppo 8 - 09.4218: nessuna domanda di titolo Ricordiamo che le domande per i gruppi 1-4-7 a valere sullo stesso trimestre gennaio-marzo 2009 si presentano – eccezionalmente per questo periodo – nei primi 7 giorni di dicembre. NOTIZIE SANITARIE PACCHETTO IGIENE: NUOVI REGOLAMENTI Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 277, nuovi regolamenti che modificano i regolamenti del Pacchetto Igiene. Il Regolamento (CE) 1019/2008 del 17 ottobre che modifica l’All.II del Reg. (CE) 852/2004 sull’igiene di prodotti alimentari. In buona sostanza, per quanto riguarda il rifornimento idrico di cui al Capitolo VII dell’all. II del Reg. 852/2004 viene permesso l’utilizzo di acqua pulita per i prodotti della pesca interi; per i molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi è permesso l’uso di acqua di mare pulita e per il loro lavaggio esterno può essere utilizzata l’acqua pulita. Il Regolamento (CE) 1019/2008 entra in vigore il 28 ottobre 2008 ed è direttamente applicabile. Il Regolamento (CE) 1020/2008 del 17 ottobre modifica gli allegati II e III del Reg. (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale e il Reg. (CE) 2076/2005 per quanto riguarda la marchiatura d’identificazione, il latte crudo e i prodotti lattiero caseari, le uova, gli ovoprodotti e taluni prodotti della pesca. In particolare, per quanto riguarda la marchiatura d’identificazione di cui all’all. II, sezione I del Reg. 853/2004, le disposizioni hanno dato luogo a confusione nell’identificazione dei prodotti fabbricati all’interno con quelli fabbricati all’esterno della Comunità; viene precisato che il marchio d’identificazione va apposto prima che il ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 10 prodotto lasci lo stabilimento di produzione e che se il marchio è applicato in uno stabilimento situato all’interno della Comunità deve essere di forma ovale e recare l’abbreviazione CE, abbreviazione che non deve essere presente nei marchi apposti sui prodotti importati nella Comunità da imprese situate all’esterno della stessa. Per non perturbare il commercio, i prodotti cui sia stato applicato un marchio d’identificazione prima del 1° novembre 2009, possono essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2009. La sezione III del Reg. (CE) 853/2004 è modificata altresì, in maniera tale che i gestori del macello non devono accettare animali nei locali dei macelli senza aver chiesto ed ottenuto le pertinenti informazioni sulla catena alimentare contenute nei registri tenuti presso l’azienda di provenienza degli animali. Il Regolamento (CE) 1020/2008 entra in vigore il 7 novembre 2008 ed è direttamente applicabile. Il Regolamento (CE) 1021/2008 del 17 ottobre modifica gli allegati I, II e III del Reg. (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali e il Reg. (CE) 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, taluni prodotti della pesca e il personale assistente dei controlli ufficiali nei macelli. In particolare, l’All. I sezione III, capitolo III, parte A del Reg. (CE) 854/2004, relativa al coinvolgimento del personale del macello per la produzione di carne di pollame e lagomorfi, è modificato in modo tale che l’autorità competente può autorizzare il personale dello stabilimento a svolgere mansioni da assistente ufficiale, solo se al personale sia stata impartita in misura soddisfacente la stessa formazione impartita agli assistenti ufficiali. Questo personale è comunque sottoposto al controllo del veterinario ufficiale, che in tal caso presenzia all’intera ispezione ante e post mortem, supervisiona le attività a essa connessa, effettua regolari controlli di efficienza e documenta le attività svolte dal personale. Nel caso in cui la situazione igienica dello stabilimento venisse pregiudicata dalle mansioni svolte dal personale in questione, si provvede alla sostituzione con assistenti ufficiali. Il Regolamento (CE) 1021/2008 entra in vigore il 7 novembre 2008 ed è direttamente applicabile. Il Regolamento (CE) 1022/2008 del 17 ottobre modifica il Reg.(CE) 2074/2005 per quanto riguarda i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT) e fissa un valore limite generale per l’ABVT per le specie di pesci utilizzate per la produzione diretta di olio di pesce destinato al consumo umano. Il Regolamento (CE) 1022/2008 entra in vigore il 28 ottobre 2008 ed è direttamente applicabile. Il Regolamento (CE) 1023/2008 del 17 ottobre modifica il Reg. (CE) 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concessa agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano e in deroga all’All.III sezione VIII, capitolo IV, gli operatori del settore possono continuare fino al 30 aprile 2009 ad importare olio di pesce proveniente dai paesi terzi. Il Regolamento (CE) 1023/2008 entra in vigore il 28 ottobre 2008 ed è direttamente applicabile. LINEE GUIDA COMUNITARIE PER STABILIRE LA SHELF LIFE DEGLI ALIMENTI PRONTI Il Reg. (CE) 2073/2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, ha fissato i criteri microbiologici che definiscono l’accettabilità dei processi produttivi nonché i parametri microbiologici di sicurezza dei prodotti alimentari. In particolare, il regolamento stabilisce che gli operatori del settore alimentare sono responsabili della fabbricazione del prodotto ed effettuano studi, per verificare se i criteri microbiologici sono rispettati per l’intera durata del periodo di conservabilità (shelf life) del prodotto. Ciò si applica nello specifico agli alimenti pronti (RTE Ready-To-Eat) che costituiscono terreno favorevole per la crescita di Listeria monocytogenes e che possono costituire un rischio per la salute pubblica. La Commissione Europea ha proposto un documento guida (disponibile presso la Segreteria Assocarni) per permettere agli operatori del settore alimentare la realizzazione dei suddetti studi, al fine di assicurare la conformità ai criteri microbiologici di cui al Reg. (CE) 2073/2005 e di questo documento si è discusso in una riunione tenutasi presso il Ministero della Salute, alla presenza del Dott. Borrello, Direttore Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero e del Dott. Aureli Direttore del Dipartimento Qualità degli Alimenti e Rischi Alimentari dell’Istituto Superiore di Sanità. I principali punti presi in considerazione dalle linee guida riguardano: l’applicazione del criteri microbiologici in relazione all’HACCP e alle GHP (Good Hygienic Practice) ovvero le buone pratiche d’igiene l’importanza della shelf life per la sicurezza di un prodotto pronto le caratteristiche dei vari alimenti pronti le documentazioni e gli studi scientifici condotti da vari Paesi modelli predittivi studi di conservabilità challenge test ovvero studi sulla valutazione del comportamento di L. monocytogenes artificialmente inoculata in un prodotto a determinate condizioni per verificare il suo sviluppo In merito a quest’ultimo punto, in allegato al documento guida, la Commissione ha fornito un documento tecnico pei i laboratori che conducono gli studi sulla shelf life dei prodotti e le analisi per verificare o meno la presenza del microrganismo negli alimenti pronti. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 11 RETTIFICHE ALLA DECISIONE SULLE CONDIZIONI DI IMPORT DAI PAESI TERZI E AL REGOLAMENTO SUL VITELLO E stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 276 del 16 ottobre 2008, una Rettifica della Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini. In buona sostanza per l’importazione di vesciche ed intestini trattati questi devono soddisfare le condizioni riguardanti l’origine e il trattamento previste o dal punto 1 o dal punto 2 dell’Allegato I della Decisione. Inoltre è stata pubblicata la Rettifica del Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi. In quest’ultimo caso, viene specificato che le dimensioni dell’etichetta da apporre sulla carcassa del vitello o vitellone di cui all’art. 4 del sopra citato regolamento, non devono essere inferiori ai 50 cm ² e qualora siano utilizzati bolli le dimensioni delle lettere stampigliate non devono essere inferiori ai 2 centimetri. BSE: LA COMMISSIONE AMMETTE L’UTILIZZO DELLE FARINE DI PESCE E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 260, il Reg. (CE) n. 956/2008 del 29 settembre 2008, che modifica l’all. IV del Reg. 999/2001 recante disposizioni per il controllo, la prevenzione e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (BSE). In buona sostanza il regolamento prevede l’utilizzo di farine di pesce nell’alimentazione dei ruminanti non svezzati; l’EFSA, infatti, ha fornito un parere favorevole in merito all’utilizzo delle proteine derivate dal pesce e soprattutto ha valutato che il rischio di trasmissione di qualche tipo di encefalopatia spongiforme trasmissibile (BSE) attraverso l’uso di farine di pesce nei mangimi, è remoto. Inoltre, lo stesso regolamento stabilisce indicazioni specifiche in merito alle condizioni di imballaggio, etichettatura e trasporto di mangimi contenenti farine di pesce. Infine, per garantire che i mangimi in questione siano utilizzati solo per l’alimentazione di giovani ruminanti non svezzati, il loro uso dovrà essere limitato alla produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido, destinati all’alimentazione degli animali come completamento o in sostituzione del latte materno postcolostrale prima dello svezzamento. BSE: INNALZAMENTO DELL’ETA’ PER L’ESECUZIONE DEL TEST Nell’ultima riunione del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute Animale, tenutasi lo scorso 10 ottobre, gli Stati Membri hanno dato il via libera alla proposta d’innalzamento del limite d’età per l’esecuzione dei test obbligatori per la BSE da 30 a 48 mesi Si ricorda che durante la riunione di settembre del Comitato la DG SANCO aveva portato all'attenzione dei membri il fatto che la Commissione aveva recentemente accettato l'avviso fornito dall'EFSA sulla possibilità di innalzare il livello minimo di età per l'esecuzione dei test per la BSE, che poteva essere innalzato dagli odierni 30 mesi ai 48, senza rischi addizionali. Tuttavia, la DG SANCO aveva ritenuto di adottare qualsiasi futuro cambiamento, basandosi sulla situazione epidemiologica di ogni singolo Stato membro piuttosto che a livello comunitario. Tutto questo è stato confermato nell’ultima riunione ed è stato rimarcato che per procedere all’innalzamento dell’età ogni Stato Membro dovrà dimostrare: - di aver attuato correttamente negli ultimi 6 anni il divieto di utilizzo di farine animali - di aver testato sistematicamente gli animali sopra ai 30 mesi di età - di aver applicato un sistema rigoroso di rintracciabilità dei capi - che il trend dei casi di BSE è in discesa . Per un mese la proposta sarà oggetto di valutazione da parte del Parlamento Europeo ed al termine di questo periodo presumibilmente le nuove misure verranno adottate e questo dovrebbe accadere a partire dal 1° gennaio 2009. BLUE TONGUE: AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE EUROPEA In Francia, il sierotipo BTV1 si sta diffondendo su tutto il territorio occidentale del Paese; alcune regioni come la Charente e la Dordogne non sono considerate indenni contro il sierotipo BTV1. Nel 2009 è prevista un’estesa campagna di vaccinazione degli animali sensibili alla Blue Tongue sia contro il BTV8 che contro il BTV1. Ad oggi, sono 17257 i casi di BTV8 dovuti alla circolazione virale nel 2008, 2750 quelli dovuti alla circolazione del BTV1 durante il 2008; sono risultati 14 i casi di positività ad ambedue i sierotipi BTV1 e ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 12 BTV8 nello stesso allevamento. La situazione francese relativa alla diffusione sul territorio del BTV8 è la più grave rispetto al resto dell’Europa; la preoccupazione maggiore è dovuta alla rapida diffusione e risalita del BTV1 dalla Spagna alla Francia e alla sua corsa verso i territori del Nord Ovest e dell’Est Belgio, Olanda, Svizzera hanno riportato diversi casi di positività. La Repubblica Ceca ha riportato 23 casi. L’Ungheria ha confermato il suo primo caso di BTV8 il 9 settembre u.s., proveniente da animali originari dalla Francia. La Germania riporta alla data del 3 ottobre 2008, 1678 casi di positività dal 1° maggio 2008. In Svezia alla data del 2 ottobre 2008, risultano 16 allevamenti infetti; il 1° caso confermato risale al 16 settembre 2008. La Danimarca riporta l’insorgenza di 11 focolai dal 27 agosto al 2 ottobre 2008. La Spagna ha riportato 1013 focolai di BTV1 di cui 899 hanno coinvolti bovini, 106 ovini e 8 caprini. Nel Regno Unito al momento non si registra circolazione virale; infatti, anche se si sono evidenziati alcuni casi sospetti, nessuno è stato confermato dai test di laboratorio. Il programma vaccinale condotto, è stato accettato volontariamente dagli allevatori inglesi ed ha raggiunto l’obiettivo di coprire almeno l’80% della popolazione bovina ed ovi-caprina che risiedeva nelle zone a rischio ovvero quelle zone dove, nel 2007, si è verificata la circolazione virale. Quindi, il motivo principale per cui non si è evidenziata la circolazione virale è in relazione all’ampia campagna di vaccinazione (circa 10 milioni di dosi di vaccino utilizzate). Inoltre, il Regno Unito comunica che alcuni animali importati da vari territori dell’Europa, sottoposti alla PCR (Reazione a catena della Polimerasi) ed al test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)sono risultati infetti dal BTV8 e ai primi stadi dell’infezione. In Italia non si sono verificati nuovi focolai. Si ricorda che si sta svolgendo la campagna di vaccinazione nelle province di Mantova e Verona, e che in seguito ad alcune non conformità riscontrate successivamente all'introduzione nel Paese di animali provenienti da zone di restrizione per il sierotipo BTV1 e BTV4 del Portogallo, il Ministero della Salute ha disposto le opportune attività di rintraccio e controllo dei capi, rilevando 12 positività per BTV1 in provincia di Brescia e 3 positività nelle province di Verona e Padova. I capi positivi sono stati macellati e sono in corso le opportune indagini epidemiologiche. Ulteriori positività per BTV8 sono state riscontrate in animali piemontesi d'alpeggio, provenienti da zone situate in territorio francese. BLUE TONGUE: SIEROTIPO BTV6 IN OLANDA Il Laboratorio di referenza nazionale olandese per la Blue Tongue, comunica che dai tre campioni prelevati dagli animali sospetti per Blue Tongue, uno di questi è risultato compatibile con il sierotipo BTV8 e nessuno con il sierotipo BTV1; sottoponendo i campioni al test della Reazione a Catena della Polimerasi (PCR), al momento, solo un campione è risultato positivo al sierotipo BTV6. Il Ministro delle Politiche Agricole olandese Gerda Verburg, ha imposto regole restrittive alla movimentazione degli animali in tutta l'area di contenimento (50 chilometri attorno alle aziende colpite) nella provincia orientale di Overijssel, da cui è ora vietata l'esportazione di tutti i ruminanti (bovini, ovini e caprini). Tale misura resterà in vigore fino a quando non si riterrà scongiurato il rischio di un'ulteriore diffusione del sierotipo 6. In Europa non esiste alcun vaccino contro questo sierotipo, che finora era stato presente solo in America centrale e in Africa. I nuovi sviluppi della Blue Tongue in Olanda saranno oggetto di discussione a Bruxelles domani, nel corso della riunione del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute Animale. CAMPAGNA VACCINAZIONE BLUE TONGUE: CONTROLLI IMMUNITARI Il Ministero della Salute, con nota DGSAFV/20424/P del 15 ottobre 2008, comunica che in riferimento alla vaccinazione nei confronti della Blue Tongue e nell’ambito del programma nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia, è necessario verificare i controlli immunitari degli animali sottoposti a vaccinazione. Pertanto è stato predisposto un protocollo (allegato alla nota) che prevede il controllo di un determinato numero di animali sensibili alla Blue Tongue in ogni unità geografica di riferimento nel periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009. MALATTIA VESCICOLARE: NUOVI FOCOLAI La Regione Toscana ha diramato una nota del 14 ottobre 2008, nella quale dichiara l’insorgenza di un focolaio di malattia vescicolare del suino nel territorio compreso tra le province di Arezzo e Siena. E’ stata istituita la zona di protezione nel territorio compreso in un raggio di 4 Km da un punto equidistante dagli allevamenti interessati, comprendente porzioni dei Comuni di Cortona e Montepulciano. E’ stata delimitata la zona di sorveglianza nel territorio compreso in un raggio di 11 Km da un punto equidistante dagli allevamenti, comprendente porzioni dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Montepulciano, Foiano della Chiana, Sinalunga e Torrita di Siena. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 13 All'interno della zona di protezione si applicano le seguenti misure: a) censimento di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili; b) visite periodiche, da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio, alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili ed esame clinico degli stessi. La frequenza delle visite è stabilita in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi; c) controllo sierologico in tutte le aziende come sopra censite, di ogni tipologia e consistenza, rispettando i criteri previsti dalla O.M. 12 aprile 2008; d) le visite e i risultati degli esami sono annotati in apposito registro; e) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; tuttavia è consentito il transito di animali trasportati su strada e per ferrovia, lungo le grandi vie di comunicazione, a condizione che non vengano effettuate soste intermedie nell’ambito della zona di protezione; All'interno della zona di protezione si applicano inoltre le seguenti misure: a) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, né da un macello, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente che provvederà in particolare, prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini; b) i suini non possono uscire dalle aziende in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di abbattimento e successiva pulizia e disinfezione dell’azienda infetta. Trascorsi i 21 giorni, può essere autorizzata dal Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio, l’uscita dei suini dalle aziende per essere trasportati direttamente in un macello designato dall’autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che i suini siano sottoposti ad esame clinico, siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato, il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio. Il Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per il macello deve essere informato dell’invio dei suini. Le misure saranno mantenute fino alla revoca delle stesse. Dal territorio della Provincia di Arezzo non possono essere inviati suini verso i Paesi Membri della Unione Europea e verso i Paesi Terzi. Nel territorio regionale tutte le stalle di sosta devono essere controllate per dimostrare l’assenza del virus in campioni di feci ambientali, da inviare al Centro di Referenza per le Malattie Vescicolari di (CERVES) dell’I.Z.S. di Brescia. In caso di positività si applicano, per le aziende interessate, le misure previste in caso di conferma di malattia dal D.P.R. 362/96 e dall’O.M. 12 aprile 2008. Fino a conclusione dell’ indagine le stalle di sosta non possono movimentare suini. In deroga al divieto di movimentazione, è ammessa la movimentazione dei suini dalle stalle di sosta solo verso un macello ubicato sul territorio regionale, alle seguenti condizioni: a) gli animali devono viaggiare scortati dal modello 4 sul quale, oltre ai dati identificativi, il Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente deve indicare data, esito e numero di riferimento del test di controllo effettuato dal CERVES dell’I.Z.S. di Brescia, l’esatta ubicazione del macello di destinazione ed il vincolo sanitario, nonché la dichiarazione dell’avvenuta disinfezione dell’automezzo prima del carico in conformità all’articolo 18 della citata O.M. 12 aprile 2008; b) i Servizi Veterinari dell’Azienda USL competente sulla stalla di sosta di origine devono inviare, entro 24 ore, per fax ai servizi veterinari competenti di destino copia del modello 4; c) il Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per il macello di destino deve dare riscontro dell’avvenuta macellazione, rinviando entro 24 ore, anche a mezzo fax, al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente sulla stalla di sosta di origine copia del modello 4 pervenuto, indicando il giorno e l’ora in cui gli animali sono stati macellati. Il Ministero della Salute, con nota DGSAFV/20646/P del 17 ottobre 2008, comunica che in seguito alle immediate indagini intraprese, è stata accertata la correlazione tra il focolaio della Provincia di Perugia e quelli verificatisi nella Provincia di Arezzo (Circolare Assocarni n.168 del 15 ottobre 2008). In base alle risultanze epidemiologiche, l’azienda della provincia di Arezzo avrebbe introdotto, nel periodo a rischio, tre partite di suini provenienti dall’azienda di Perugia, in cui la presenza della Malattia Vescicolare del Suino è stata confermata in data 17 ottobre 2008. Un ulteriore focolaio correlato epidemiologicamente a quello di Perugia è stato confermato in Provincia dell’Aquila. La Regione Umbria, in seguito alle indagini effettuate sull’azienda oggetto dell’insorgenza del focolaio primario, ha confermato che sono state eseguite numerose movimentazioni di animali, per cui ha deciso di istituire una Unità di Crisi regionale, al fine di determinare tutte le movimentazioni di suini effettuate ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 14 dall’azienda sede di focolaio primario. Vista la situazione d’allerta e l’alto livello di rischio, il Ministero ha invitato tutte le Regioni ad intensificare l’attività di sorveglianza. Riassumendo, nel corso dell’anno 2008 si sono verificati sul territorio nazionale 10 focolai: Campania: 1 focolaio Calabria: 2 focolai Emilia Romagna: 1 focolaio Basilicata: 2 focolai Toscana: 2 focolai Abruzzo: 1 focolaio MALATTIA VESCICOLARE: SOSPENSIONE DELL’ACCREDITAMENTO PER LA PROVINCIA DI PERUGIA A seguito del riscontro di un focolaio di Malattia Vescicolare del suino in provincia di Perugia, è stata disposta con nota del Ministero della salute DGSAFV/20643/P del 17 ottobre 2008, la sospensione dell’accreditamento della Provincia. CARBONCHIO EMATICO: PROFILASSI IN REGIONE TOSCANA La Regione Toscana ha diramato una nota del 14 ottobre 2008, nella quale comunica che è stata dichiarata zona soggetta a profilassi vaccinale obbligatoria anticarbonchiosa l’area del Comune di Firenzuola delimitata a nord-ovest dal crinale tra Sasso di Castro, Monte Freddi e Monte Beni, a sudovest dalla S.S. 65 fino al Passo della Futa, a sud dal fiume Santerno, a nord-est dalla S.S. 65 fino all’intersezione con la S.S. 503, ad est dalla S.S. 503 del Passo del Giogo fino all’intersezione con il fiume Santerno, Nell’area individuata è resa obbligatoria la vaccinazione contro il carbonchio ematico: a) dei bovini, ovini, caprini ed equidi che si spostano per motivo di pascolo; b) degli animali delle specie sopraindicate che risiedono stabilmente nell’area individuata La vaccinazione dei bovini, ovini, caprini ed equidi che risiedono stabilmente nell’area individuata dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza. I bovini, ovini, caprini ed equidi introdotti nei territori, se non sottoposti a trattamento immunizzante anticarbonchioso nei sei mesi precedenti, dovranno essere vaccinati entro il decimo giorno dall’arrivo. Gli animali vaccinati, laddove possibile, potranno essere trasferiti dai ricoveri ove si trovano, solo dopo un periodo di quindici giorni dalla vaccinazione, periodo ritenuto necessario per ottenere una efficace protezione immunizzante. IDENTIFICAZIONE OVICAPRINI: NOVITA’ A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2009 E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, il Reg. (CE) n. 933/2008 del 23 settembre 2008 che modifica l’Allegato del regolamento 21/2004 riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto per la specie ovina e caprina, che diverrà obbligatorio dal 31 dicembre 2009 per gli animali nati dopo tale data. Il regolamento precisa che per il 2010 la maggior parte degli animali sarà ancora identificata con metodi convenzionali non elettronici (marchio auricolare) e quindi l’obbligatorietà dell’indicazione del codice nei documenti di trasporto sarà posticipata al 1° gennaio 2011, fino a che una parte sostanziale della popolazione ovina e caprina sarà identificata con mezzi elettronici; inoltre, il trasporto degli animali destinati alla macellazione sarà esente dall’obbligo di registrare i codici identificativi sul documento di trasporto. Il regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2008. COMITATO PERMANENTE PER LA CATENA ALIMENTARE E LA SALUTE ANIMALE: ESITI DELLA RIUNIONE DEL 14-15 OTTOBRE Il Comitato ha reso un parere favorevole in merito a vari progetti di decisione e di regolamento: Sezione Sicurezza Alimentare - Progetto di decisione che autorizza alcuni Stati membri a rivedere i propri programmi annuali di sorveglianza nei confronti della BSE. Il progetto prevede di autorizzare gli Stati membri dell’Unione Europea a 15 affinchè possano rivedere i programmi di sorveglianza. Di fatto, il progetto prevede la modifica dell’età dei bovini sottoposti a campionamento obbligatorio. Nel caso dei bovini le cui carni o i prodotti da esse derivati siano destinati al consumo umano, l’età per l’esecuzione del test attualmente è fissata a 30 mesi. L’obiettivo del progetto di regolamento è quello di portare l’età dei bovini sottoposti a campionamento da 30 a 48 mesi. Questo varrebbe anche per i bovini le cui carni o i prodotti da esse derivati non siano destinati al consumo ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 15 umano (animali a rischio; età d’esecuzione del test attuale è di 24 mesi). Probabilmente, tutti gli Stati membri (15) nel caso dei bovini i cui prodotti siano destinati al consumo umano, opteranno per l’innalzamento dell’età a 48 mesi e sceglieranno d’innalzare l’età d’esecuzione di test tra 24 e 48 mesi, nei casi degli altri animali a rischio. Una volta che la Decisione sarà attuata, sarà cura degli Stati Membri (15) assicurarsi che i bovini originari ed abbattuti nei restanti Stati membri (12) siano sottoposti al campionamento obbligatorio a 30 mesi e non a 48. La decisione, una volta adottata porrà le basi legali per la revisione dei programmi di sorveglianza così come indicato all’art. 6 del Reg. (CE) 999/2001 (che stabilisce le regole per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione della BSE). Il comitato ha reso un parere tecnico favorevole. Il progetto è stato inviato al Parlamento Europeo, nel rispetto della procedura di diritto (30 giorni). Nel caso in cui il Parlamento Europeo non si opponga al progetto alla data del 17 novembre, la Decisione sarà adottata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (fine novembre/inizio dicembre); l’entrata in applicazione è prevista per il 1° gennaio 2009. Il Comitato ha preso visione di vari documenti di lavoro relativi a progetti di regolamenti che modificheranno il Reg. 999/2001. Questi documenti di lavoro riguardano alcune deroghe per il divieto di utilizzo di proteine animali nell’alimentazione degli animali; in particolare, la modifica riguarda l’All. IV, parte II seziona A lettera d) del Reg. (CE) 999/2001 (somministrazione di tuberi, radici e mangimi contenenti accidentalmente spicole ossee); inoltre, i documenti prendono in esame l’aggiornamento della lista dei test rapidi approvati. - Progetto di regolamento che modifica il regolamento (CE) 2160/2003 e il regolamento 1003/2005 in merito al controllo e al test per la Salmonella nei riproduttori della specie Gallus gallus e nei tacchini. Sezione Salute Animale - Progetto di decisione che fissa le misure applicabili all’importazione di prodotti, per il consumo personale, che modifica il Reg. (CE) 136/2004 (procedure di controllo veterinario dei prodotti importati dai Paesi terzi) e abroga il Reg. (CE) 745/2002 (misure applicabili all’importazione di carne, di prodotti a base di carne, di latte e prodotti a base di latte destinati al consumo personale) - Progetto di Regolamento che modifica il Reg. (CE) 798/2008 che stabilisce la lista di Paesi Terzi, parti dei loro territori e le regioni in provenienza dei quali i volatili e i loro prodotti sono autorizzati ad essere importati o a transitare sul territorio dell’UE e definisce la certificazione necessaria. Il progetto prevede di approvare un programma di sorveglianza: 1. per l’influenza aviaria, presentato dal Brasile, Canada, Cile, Croazia, Sud Africa, Svizzera, U.S.A. 2. per la salmonella, presentato dalla Croazia, Svizzera, U.S.A. - Progetto di decisione che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/71/CE, 2005/734/CE e prevede di prorogare l’applicazione di tali decisioni dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009. Queste decisioni riguardano le misure di protezione contro l’influenza aviaria per l’importazione di pollame, uova e prodotti nell’UE. - Progetto di decisione che approva i programmi nazionali e il contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione, il controllo, la sorveglianza di alcune malattie, di zoonosi per l’anno 2009. I programmi riguardano: 1. la brucellosi bovina: Cipro, Spagna, Irlanda, Italia, Malta, Portogallo, Regno unito 2. la tubercolosi bovina: Spagna, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo 3. la brucellosi ovina: Cipro, Spagna, Italia, Portogallo 4. la febbre catarrale (Blue Tongue): Germania, Austria, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Estonia, Lettonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta; Paesi Bassi, Peonia, Romania, Slovenia, Svezia, Turchia 5. la salmonella: Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Spagna, Estonia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia; Lussemburgo, Malta, paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Turchia 6. la peste suina classica e la peste suina africana: Germania, Bulgaria, Francia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Slovacchia, Slovenia 7. la BSE: 27 Stati membri 8. la leucosi bovina: programma annuale Estonia, Lituania. Malta, Polonia; programma pluriennale: Italia, Lituania, Polonia - Progetto di decisione che modifica la decisione 2006/415/CE che concerne le misure di protezione contro l’influenza aviaria (H5N1) della Germania. Le prossime riunioni si terranno per la salute animale l’11 novembre, per la sicurezza alimentare il 26 novembre. COMITATO PERMANENTE PER LA CATENA ALIMENTARE E LA SALUTE ANIMALE: ESITI DEFINITIVI DELLA RIUNIONE DEL 2-3 OTTOBRE Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute Animale ha reso un parere favorevole su alcuni progetti di decisione o di regolamenti: ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 16 - Decisione che modifica l’All. C della Direttiva 64/432/CEE e la decisione 2004/226/Ce che riguarda i test diagnostici per la brucellosi. La modifica prevede l’inclusione del test FPA (analisi di fluorescenza polarizzata) nella lista dei test approvati per la rilevazione di anticorpi della brucellosi bovina, da inserire nella certificazione che accompagna gli animali destinati agli scambi intracomunitari. - Decisione che modifica la Decisione 2004/211/CE in merito alla lista dei paesi terzi e parti di essi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare cavalli, il seme, gli ovuli ed embrioni della specie equina. La modifica prevede di togliere lo stato brasiliano di Sao Paolo dalla lista e di scindere il Montenegro dalla Serbia in quanto sono due stati distinti. - Progetto di Decisione che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto dei cavalli dai Paesi terzi, in transito sul territorio comunitario, verso un altro Paese terzo. Codifica della Decisione 94/467/CEE. - Progetto di Regolamento che modifica l’All. II del Reg. (CE) 998/2003 che riguarda i movimenti di animali da compagnia nel territorio della Repubblica di Croazia. - Progetto di Decisione che modifica la decisione 79/542/CEE (condizioni di polizia sanitaria e di certificazioni per l’importazione di carne dai paesi terzi e lista di paesi dai quali gli stati membri sono autorizzati ad importare). Come anticipato nella Circolare Assocarni n. 149 del 18 settembre, gli Stati membri sono autorizzati ad importare carne disossata e maturata (si ricorda che tra i requisiti di importazione delle carni fresche provenienti dal Sud America nell'Unione europea vi è l'obbligo di disosso, asportazione di tutte le ghiandole linfatiche visibili, maturazione minima di 24 ore a + 2°C e raggiungimento di un pH minimo di 6) della specie bovina dai seguenti Stati brasiliani: Mato Grosso do Sul, per il quale l’autorizzazione è stata sospesa nel 2005 a causa dell’afta epizootica Mato Grosso e Minas Gerais. Questi Stati sono già nella lista delle regioni a partire dalle quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare carne, ma l’autorizzazione riguardava solo parti del territorio; invece, d’ora in poi, l’autorizzazione è estesa a tutto il territorio. La decisione prima di poter essere applicata, deve essere adottata dalla Commissione e deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; questo termine è stimabile in 4 settimane a partire dal 2 ottobre u.s. - Progetto di regolamento che reca misure urgenti per la sospensione delle importazioni dal Perù di alcuni molluschi bivalvi per il consumo umano. Nelle prossime riunioni si discuterà di un progetto di regolamento relativo ai programmi nazionali per la sorveglianza della BSE. SOTTOPRODOTTI STABILIMENTI DI ORIGINE ANIMALE: NUMERO DI APPROVAZIONE UNICO PER GLI Il Ministero della Salute, con nota DGSAN/27912/P del 30 settembre 2008, comunica che è in corso una modifica del Sistema Sintesi (Sistema Veterinario Integrato che riconosce l’idoneità degli stabilimenti) al fine di garantire l’uniformità tra gli elenchi ufficiali degli stabilimenti dei diversi Stati membri autorizzati alla lavorazione di sottoprodotti di origine animale. Si rende necessario che a ciascuno stabilimento venga attribuito un numero di riconoscimento unico, indipendentemente dal numero o dalla tipologia di attività per esso autorizzate. Il Coordinamento Interregionale Sanità Animale, Alimentazione e Benessere Animale, ritiene opportuno che l’Approval number per gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. 1774/2002 sia costituito da: ABP+parte numerica dell’attuale numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1774/2002 (ABP sta per Animal by products- sottoprodotti di origine animale). Se uno stabilimento fosse in possesso di due numeri di riconoscimento, ad esempio 2000 DT1 e 2000 DT2, verrebbe attribuito il numero unico ABP 2000. La proposta di modifica del numero di riconoscimento rappresenta esclusivamente un atto formale che quindi non modifica in alcun modo lo stato autorizzativo degli stabilimenti. ORMONI NELLA CARNE BOVINA: CONTINUA LA DISPUTA TRA UE E CANADA - U.S.A. In merito alla disputa tra l’Unione Europea e gli U.S.A.-Canada, circa il trattamento della carne bovina con ormoni, che ha avuto inizio nel 2004, il riscorso presentato dal Comitato Consultivo d’esperti dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) dello scorso maggio, in risposta al continuo divieto imposto dall’Unione Europea per l’import di carne bovina trattata con ormoni proveniente dal Canada e dagli U.S.A., stabiliva che quest’ultimi potessero continuare ad applicare misure di ritorsione e sanzionatorie nei confronti di alcuni prodotti provenienti dall’UE. In data 16 ottobre 2008, la Corte d’Appello dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) ha ritenuto che alcune considerazioni fornite dal Comitato fossero errate, ma ha ritenuto altresì di non essere in grado di stabilire se il divieto dell’uso di ormoni sancito dall’Unione Europea si basi o meno su evidenze scientifiche. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 17 U.S.A: PROPOSTA PER L’ IRRADIAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE A causa del recente crescente allarme legato alla contaminazione della carne con agenti patogeni come E.coli e Listeria, il 18 settembre l’USDA (Dipartimento per l’agricoltura Statunitense) ha organizzato un incontro con le associazioni durante il quale è stata presentata una proposta per l’utilizzo di un basso livello di irradiazioni per la sterilizzazione della superficie della carcasse bovine. Molti sostenitori di questa pratica dichiarano che la carne risulterebbe più sicura per il consumatore; altri rappresentanti, che non sono né a favore né contro, sostengono che le nuove tecnologie possono garantire la sicurezza alimentare, ma l’uso delle irradiazioni susciterebbe qualche preoccupazione in relazione alla presenza delle stesse nel prodotto finito. NUOVI CERTIFICATI PER L’IMPORTAZIONE NELLA UE DI CARNI FRESCHE E DI ANIMALI VIVI E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 261, la Decisione 2008/752/CE del 27 giugno 2008, che modifica gli allegati I e II della Decisione 79/542/CEE per quanto concerne le prescrizioni in materia di certificazione per le importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi e delle loro carni fresche. La Decisione prevede la modifica dei modelli di certificati utilizzati per l’importazione nella UE; nei certificati devono essere aggiunte alcune garanzie sanitarie in seguito all’entrata in vigore del Reg. (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici, del Reg. (CE) 2075/2005 relativo ai controlli ufficiali per la presenza di Trichine nelle carni, del Reg. (CE) 999/2001 in merito al divieto di importazione nella Comunità di materiale specifico a rischio e all’All. IX del sopra citato Regolamento che fissa norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (BSE). CONTROLLI CARNE SUINA PROVENIENTE DAL CILE: AGGIORNAMENTO La Commissione Europea ha diffuso un nuovo messaggio di allerta in merito all’importazione di carne suina proveniente dal Cile. Facendo seguito alla Circolare Assocarni n.137 del 2 settembre 2008, dove si comunicava che la Commissione stessa aveva chiesto un rafforzamento dei controlli sulle partite di carne suina proveniente dal Cile, per una possibile contaminazione con diossina, in base alle informazioni diramate dalle stesse Autorità sanitarie cilene, la fonte della contaminazione è stata identificata e sono stati rintracciati i 48 container di carne suina importati nel territorio comunitario. La Commissione ha fornito agli Stati membri tutti i dettagli relativi alle partite di carne importate, in modo tale da rintracciarle e dove possibile ritirarle dal commercio. Ma nel contempo la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di mettere fine al rafforzamento dei controlli alle frontiere e di proseguire con i normali controlli. EXPORT ARGENTINA: AGGIORNAMENTO LISTA STABILIMENTI ITALIANI Il Ministero della Salute, in data 27 ottobre 2008, ha diramato un aggiornamento della lista degli stabilimenti italiani autorizzati all'esportazione di prodotti a base di carne suina, prodotti a base di latte e seme bovino congelato verso l'Argentina. Il Ministero comunica che a breve la lista sarà consultabile sul sito del Ministero stesso. Si ricorda che la lista sarà aggiornata mensilmente e le ditte eventualmente interessate ad essere iscritte in tale lista, possono far riferimento a quanto indicato nella Circolare Assocarni n. 207 del 16 novembre 2007. Una copia della lista aggiornata è comunque disponibile presso la Segreteria Assocarni. EXPORT GIAPPONE: ALCUNI STABILIMENTI ITALIANI MOMENTANEAMENTE SOSPESI Il Ministero della Salute, con una nota DGSAN/27368/P del 24 settembre 2008, comunica che le autorità giapponesi, in seguito al campionamento eseguito su alcuni prodotti alimentari provenienti da stabilimenti italiani, hanno riscontrato la presenza di alcuni agenti patogeni. Le autorità giapponesi hanno chiesto alle autorità italiane di verificare l’effettiva messa in opera di tutte le azioni necessarie a scongiurare un ripetersi delle contaminazioni riscontrate e, fino all’accertamento delle condizioni richieste, le aziende presenti nella lista devono astenersi dall’effettuare ulteriori esportazioni. Il Ministero della Salute sottolinea inoltre la necessità che il Ministero stesso sia informato circa gli inconvenienti sanitari in corso e che le aziende seguano il corretto iter istituzionale attraverso la comunicazione all’ASL di competenza, alla Regione ed infine al Ministero, evitando di contattare direttamente le Ambasciate. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 18 In questo caso l’Ambasciata italiana in Giappone acquisirà i referti delle analisi condotte dalle autorità giapponesi dove è stato evidenziato un riscontro di positività per la Listeria e il Clostridium Botulinum. Una volta ottenuti gli esiti favorevoli dei controlli effettuati dalle ASL, il Ministero provvederà a richiedere alle autorità giapponesi il ripristino delle normali procedure di esportazione. EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: CHIARIMENTI SU PRODOTTI A BASE DI CARNE PRONTI PER IL CONSUMO Il Ministero della Salute, con una nota DSVET/4689/P dell’8 ottobre 2008, comunica che si sono manifestate difficoltà alla Dogana russa per l’esportazione di una partita di prosciutti crudi accompagnati da un certificato sanitario nel quale, come data di produzione dei prodotti, era indicata una data risalente a circa un anno fa. Il Ministero precisa che, per evitare respingimenti, nel certificato si deve intendere come data di produzione la data di chiusura dell’imballaggio che verrà spedito verso la Federazione russa. Per agevolare la tracciabilità del prodotto , Il Ministero precisa inoltre di indicare nel certificato, accanto alla dicitura “denominazione del prodotto” anche il numero di lotto. EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: AGGIORNAMENTO Il Ministero della Salute comunica che sul sito del Rosselkhoznadzor (Servizio veterinario russo), è stato pubblicato l’elenco degli stabilimenti italiani abilitati all’esportazione verso la Federazione russa. L’elenco riguarda in particolare gli stabilimenti che producono carne bovina senza osso, carne e preparazioni a base di carne di suino, di equino e di pollame. ELENCO EXPORT BUDELLA VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA Le Autorità sanitarie della Federazione russa hanno comunicato al Ministero della Salute la possibilità di predisporre una lista di stabilimenti che producono budella salate destinate all’esportazione verso la Federazione russa. Tenuto conto che i tempi sono piuttosto ristretti, invitiamo le aziende interessate a manifestare tempestivamente il proprio interesse alla Segreteria Assocarni che provvederà a fornire un fac-simile per l’invio della richiesta all’ Azienda USL competente territorialmente e alla Regione. AGGIORNAMENTO LISTA ALLEVAMENTI BRASILIANI AUTORIZZATI ALL’EXPORT VERSO L’ UE Alla data del 1° ottobre, gli allevamenti brasiliani autorizzati ad esportare verso l'Unione Europea sono 364 (per un totale di circa 450.000 capi bovini) così suddivisi: Espiritu Santo 16, Goias 63, Mato Grosso 62, Minais Gerais 184, Rio Grande do Sul 26, Sao Paolo 8, Paranà 5. EMILIA ROMAGNA: NUOVE MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Emilia Romagna comunica che con l’entrata in vigore dei regolamenti del Pacchetto Igiene sono state introdotte nuove procedure amministrative per il riconoscimento e la registrazione delle imprese e/o strutture alimentari. In particolare, la regione Emilia Romagna ha inizialmente individuato la Dichiarazione d’Inizio Attività, in sostituzione del provvedimento di autorizzazione previsto dalla normativa comunitaria, allo scopo di consentire la registrazione delle nuove attività alimentari: destinatari delle comunicazioni delle varie D.I.A. erano il Comune e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Emilia Romagna. Con l’intervento del D.lgs 193/2007, la regione Emilia Romagna, ha provveduto a revisionare e a semplificare ulteriormente la procedura, conferendo alle Aziende USL, la titolarità dei procedimenti amministrativi concernenti la Registrazione e il Riconoscimento delle attività del settore alimentare. L’operatore del settore alimentare, ad oggi, dovrà inviare una notifica (il protocollo operativo e il fac-simile sono disponibili presso la Segreteria Assocarni) direttamente all’azienda USL competente territorialmente e potrà iniziare l’attività immediatamente dopo l’avvenuta registrazione della notifica stessa presso gli archivi del Dipartimento di Sanità Pubblica. Le procedure semplificate sono in vigore dal 1° ottobre u.s. NOTIFICHE D’ALLERTA: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ANALITICI Il Ministero della Salute, con nota DGSAN/28589/P del 9 ottobre 2008, comunica che in alcuni episodi di malattia alimentare, verificatisi a seguito del consumo di alimenti contaminati, gli accertamenti analitici esegui- ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 19 ti su campioni di alimenti sospetti sono stati eseguiti con notevole ritardo, per permettere ai rappresentanti delle Ditte produttrici di presenziare alle analisi di revisione, comportando ritardi nel ritiro dei prodotti dal circuito commerciale. Il Ministero comunica ai Laboratori che, nei casi di indagini condotte su soggetti ospedalizzati, è necessario eseguire immediatamente le analisi, notificando anche verbalmente agli interessati o ai difensori di parte delle Ditte produttrici, con almeno tre giorni di preavviso, la data, l’ora e il luogo di esecuzione delle analisi. PIANI SORVEGLIANZA RESIDUI PAESI TERZI: AGGIORNAMENTO E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 263, la Decisione 2008/772/CE del 1° ottobre 2008, che modifica la Decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dai paesi terzi. La Commissione ha effettuato un’ispezione in Sud Africa, valutando soddisfacenti i risultati delle analisi di laboratorio condotte su campioni provenienti da selvaggina in libertà e di allevamento; quindi sono state ammesse le importazioni nella Comunità europea di selvaggina in libertà e di allevamento, compresi gli struzzi. Israele ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza residui per la selvaggina di allevamento, che la Commissione stessa ha approvato, permettendone le importazioni; la Cina è autorizzata all’importazione di uova. L’Ucraina ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza residui per il pollame, equini ed acquacoltura, che la Commissione stessa ha approvato, permettendone le importazioni. EQUIDI: AGGIORNAMENTO ELENCO DEI PAESI TERZI DAI QUALI SONO AUTORIZZATE LE IMPORTAZIONI IN UE E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L277 del 18 ottobre 2008, la Decisione 2008/84/CE del 17 ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, alla Serbia e al Montenegro, comprese nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di essi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi, del loro sperma, ovuli, embrioni della specie equina. Nel settembre 2008, il Brasile ha notificato all’OIE un caso di morva nello Stato di Sao Paulo; non essendo più indenne dalla malattia, con la presente decisione lo Stato di Sao Paulo è stato eliminato dall’elenco. Per quanto concerne Serbia e Montenegro, occorre tener conto della separazione dei territori doganali e del fatto che i due stati devono essere indicati separatamente, quindi l’elenco all’All. I della Decisione 2008/84/CE va modificato di conseguenza. NOTIZIE DOGANALI RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE: CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE 1. Integrazione obbligatoria della bolla doganale con l’importo del premio Il 7 ottobre si è tenuta una riunione di aggiornamento presso il SAISA - Agenzia delle Dogane. Come avevamo già riportato nella nostra circolare informativa n. 49 del 4 aprile, è stato ribadito l’obbligo di iscrivere nella bolla doganale di esportazione l’aliquota della restituzione prevista per il prodotto esportato (in €/100 kg). La norma è stata imposta dal regolamento 159/2008; oltre all’inevitabile mancato pagamento della restituzione richiesta, la mancanza della suddetta indicazione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal SAISA con la circolare prot. 6864 del 1° aprile 2008. 2. Esonero dalla presentazione del documento di importazione nel paese terzo Con circolare prot. 30856 del 7 ottobre (sul nostro sito) il SAISA – per venire incontro alle difficoltà incontrate da molti operatori per la presentazione del documento di trasporto su strada timbrato e firmato dal ricevente al riquadro 24 nel caso di “esonero dalla presentazione del documento di importazione della merce nel paese terzo” e tenuto conto che è ritenuta sufficiente la procedura di controllo a campione sulle pratiche di restituzione che hanno usufruito dell’esonero stesso – ha disposto che il documento di trasporto (CMR) possa essere accettato anche se non compilato nel predetto riquadro 24. 3. Istruzioni integrative per la compilazione della casella 2 del DAU ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 20 In previsione dell’entrata in vigore, nel 2009, del sistema comunitario telematico EORI (Economic Operator Registration and Identification), l’Area Centrale Tecnologie per l’Innovazione dell’Agenzia delle Dogane ha ritenuto opportuno emanare nuove disposizioni per la compilazione della casella 2 (speditore/importatore) del DAU, con specifico riferimento alla precedente circolare n. 45/D del 11.12.2006. Le nuove disposizioni, riportate nella circolare del SAISA n. 31544 del 10.10.2008 (sul nostro sito), entrano in vigore il 14 ottobre 2008. 4. Documentazione nel caso di trasporto misto terra/mare Stanti le difficoltà spesso incontrate dagli operatori per la presentazione della “bill of lading” - o di documentazione equipollente - richiesta nel caso di utilizzo di modalità di trasporto “intermodale” (trasporto misto terra/mare), il Saisa, con circolare prot. 34232 del 14.10.2008, ha chiarito che per questo tipo di trasporto misto può essere accettata, quale prova prevista dall’art. 16 par. 3 del regolamento CE 800/99, il solo CMR purché sullo stesso documento sia indicata la destinazione finale menzionata sulla bolletta doganale di esportazione. Le richieste di restituzioni all’esportazione sospese esclusivamente per la mancata presentazione della bill of lading nella fattispecie di trasporto sopra indicata potranno essere quindi avviate alla liquidazione. LA COMMISSIONE EUROPEA REINTRODUCE I DAZI SUI CEREALI Con un provvedimento approvato dal Comitato di gestione dei cereali che si è svolto il 16 ottobre, la Commissione ha accolto la richiesta di molti Stati membri approvando la reintroduzione dei dazi doganali all’importazione dei cereali. La sospensione dei dazi era stata decisa alla fine del 2007 (e fissata fino a tutto giugno 2009) per tenere conto della scarsa produzione comunitaria che aveva alzato i prezzi ed esaurito le scorte. Ultimamente però i prezzi sono diminuiti (meno di 150 €/t per il grano rispetto ai 295 €/t di marzo), il raccolto nella Comunità è stato abbondante e, se i prezzi dovessero mantenersi bassi, si potrebbe prospettare la riapertura dell’intervento dal prossimo 1° novembre. MISSIONI - FIERE - CONVEGNI 3° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITÀ Informiamo le ditte associate che dal 25 al 28 novembre si svolgerà ad Arezzo il 3° Forum sul Risk Management in Sanità promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Age.na.s), l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) e Gutenberg Srl. Nel Forum sarà allestita un’area congressuale per dibattiti ed esposizioni e verrà trattato il tema della prevenzione di patologie grazie ai benefici di un adeguato stile di vita, sana attività motoria e corretta dieta alimentare. La sessione sarà coordinata dai direttori generali del Ministero (dott. Borrello, dott. Marabelli, dott. Oleari) e vedrà la partecipazione del Sottosegretario Francesca Martini. Lo “special focus” avrà una prima parte di presentazione e di confronto istituzionale dove potranno intervenire le associazioni del settore interessato, una seconda parte nel corso della quale le imprese potranno portare contributi e soluzioni tecnologiche a sostegno delle politiche e delle strategie che saranno presentate. Nel forum inoltre vi sarà una grande area espositiva nella quale le imprese potranno organizzare una loro presenza per diffondere le proprie attività. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Dr. Massimiliano Palermo (334-6744778). CONFINDUSTRIA, ICE ED ABI ORGANIZZANO UNA MISSIONE IMPRENDITORIALE IN ISRAELE Confindustria, Ice ed Abi, con la collaborazione della Regione Emilia Romagna e della Confindustria Emilia Romagna, organizzano una missione imprenditoriale a Tel Aviv, dal 25 al 27 novembre 2008, in occasione della visita di Stato del Presidente Napolitano in Israele. La missione di novembre avrà lo scopo di rafforzare il dialogo istituzionale con le Autorità israeliane per incrementare la presenza del sistema industriale italiano nel Paese nonché di presentare alle imprese italiane il mercato israeliano e le sue eccellenze. In allegato, il programma della missione, il modulo di adesione e la scheda di prenotazione alberghiera. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 21 Consigliamo ad eventuali interessati un contatto preventivo per verificare la possibilità di incontrare operatori del settore carne. Le adesioni dovranno essere comunicate entro il 25 ottobre. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la nostra segreteria. DATI DI SETTORE STATISTICHE: ASSEGNAZIONI CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE Sono disponibili sul sito Assocarni (categoria “Contingenti”, cliccare nei singoli settori) i prospetti riepilogativi delle assegnazioni nei vari Stati membri per i contingenti di importazione attualmente in essere nei settori bovino, suino e pollame. I dati si riferiscono al periodo contingentale in corso nonché ad alcuni anni pregressi; i link non attivi sono relativi a trimestri o periodi non disponibili. TRIBUTI E CONTRIBUTI LE NOVITA’ FISCALI DI SETTEMBRE 2008 1.IRES/IRPEF/IRAP – Istituzione codice tributo per credito di imposta attività ricerca e sviluppo (Ris. 361/E) Con la Risoluzione n. 361/E del 25 settembre 2008, l’Agenzia delle Entrate fornisce informazione dell’istituzione del codice tributo “6808” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Tale credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, commi da 280 a 283 della Legge n. 296/06, come modificato dall’articolo 1, comma 66 della Legge n. 244/07 e concesso, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, per i costi sostenuti in relazione ad attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP; l’eventuale eccedenza rispetto ai versamenti dovuti può essere fruita in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. 2.IRPEF – Stock options - Abolizione del regime agevolato (Circ. 54/E) L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 54/E del 9 settembre, chiarisce la portata e le conseguenze dell’abrogazione del regime agevolato di imposizione delle stock options (articolo 51, comma 2, lettera g-bis) del TUIR), recata con le disposizioni del D.L. n. 112/08. Il previgente regime di favore escludeva da IRPEF il reddito costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che tale ammontare fosse almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta e che le partecipazioni possedute dal dipendente non eccedessero il 10% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale della società. Venivano inoltre richieste le seguenti ulteriori condizioni: · l’opzione doveva essere esercitabile non prima che fossero trascorsi tre anni dalla sua attribuzione; · al momento in cui l’opzione diveniva esercitabile la società doveva essere quotata in mercati regolamentati; · il beneficiario doveva mantenere almeno per i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. In assenza di una delle menzionate condizioni, il reddito era soggetto all’imposizione ordinaria come reddito di lavoro dipendente. L’articolo 82, comma 23, del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/08 ha abrogato il regime agevolativo, con l’effetto che la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione dell’opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Ai sensi del comma 24 dell’art. 82 citato l’abrogazione si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2008). Ne consegue che anche in relazione ai piani di stock options deliberati anteriormente a tale data, ma le cui azioni siano assegnate dopo il 25 giugno, trova applicazione il regime ordinario di tassazione dei redditi di lavoro dipendente. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 22 Secondo i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate la data di assegnazione delle azioni coincide con quella di esercizio del diritto di opzione, indipendentemente dal momento in cui avviene la materiale emissione o consegna del titolo (o le equivalenti annotazioni contabili). Poiché i redditi derivanti dall’esercizio dell’opzione costituiscono redditi di lavoro dipendente, l’Agenzia chiarisce che per tale compenso in natura sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73, in tema di ritenute. Pertanto il sostituto di imposta dovrà cumulare il compenso in natura derivante dall’esercizio dell’opzione con la retribuzione del periodo di paga nel quale le azioni sono assegnate. In caso di incapienza degli esborsi di denaro sui quali il sostituto, esercitando il diritto di rivalsa, deve operare la ritenuta, il dipendente è tenuto a versare al datore di lavoro l’ammontare della ritenuta per la quale la rivalsa non è stata operata. Infine, viene precisato che l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni rappresenta, ai sensi dell’articolo 68, comma 6 del TUIR, un capital gain da tassare con aliquota del 12,5%. 3. IRES/IRPEF – Operazioni straordinarie - Opzione per l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap (Circ. 57/E) Con la circolare n. 57/E del 25 settembre 2008, l’Agenzia delle Entrate ha diramato i primi chiarimenti sulle modalità applicative dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, introdotta dai commi 46 e 47 dell’articolo 1 della n. 244/07, in relazione alle operazioni di conferimento d’azienda, fusione e scissione. A seguito delle modifiche apportate dal citato comma 46, l’articolo 175 del TUIR disciplina esclusivamente le operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento effettuate tra soggetti residenti, nell’esercizio di imprese commerciali. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 175, ai fini dell’applicazione dell’articolo 86 del TUIR, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio delle partecipazioni conferite, nelle scritture contabili del conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Poiché la disposizione fa specifico riferimento all’articolo 86 del TUIR, l’Agenzia precisa che nel caso in cui dal conferimento si realizzi una minusvalenza patrimoniale, dovrà trovare applicazione la disciplina prevista dagli articoli 9 e 101 del TUIR. Poiché, inoltre, l’articolo 175 fa riferimento alle scritture contabili (alternativamente del soggetto conferente o conferitario, a seconda del valore attribuito alle partecipazioni), viene precisato che il regime in esame sembra essere applicabile anche ai soggetti in contabilità semplificata. A seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008, l’articolo 176 del TUIR, relativo alla disciplina fiscale dei conferimenti d’azienda, prevede per le operazioni effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, un regime obbligatorio di neutralità fiscale, con possibilità di richiedere, mediante opzione in dichiarazione dei redditi e versamento di un’imposta sostitutiva, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in relazione alle immobilizzazioni materiali ed immateriali relative all’azienda ricevuta. Tale regime di neutralità fiscale potrà essere applicato indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto conferitario. Le condizioni richieste dalla norma affinché le suddette operazioni di conferimento possano essere effettuate senza realizzo di plusvalenze o minusvalenze sono le seguenti: · il soggetto conferente deve assumere quale valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita; · il soggetto conferitario deve subentrare, ai fini fiscali, nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. Il regime di neutralità rende irrilevante ai fini fiscali l’eventuale iscrizione nelle scritture contabili del soggetto conferente o del soggetto conferitario di valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti. Il comma 2 dell’articolo 176 (come modificato dalla Legge Finanziaria 2008), in maniera innovativa, prevede che le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato. La Finanziaria 2008, mediante l’inserimento del comma 2-ter nel corpus dell’articolo 176 del TUIR, ha introdotto la possibilità, per la società conferitaria di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale. La società conferitaria può sfruttare questa possibilità esercitando l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo. Il regime si sostanzia nell’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 23 I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi. Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2008 emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della Legge Finanziaria 2008, ha disciplinato l’applicazione dell’imposta sostitutiva. La scelta di godere del regime di imposizione sostitutiva è esercitabile esclusivamente dalla società conferitaria; l’Agenzia osserva che l’opzione spetta sempre al conferitario anche nell’ipotesi di soggetti trasparenti (società di persone o società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale). Oggetto dell’affrancamento sono i disallineamenti tra il valore civile iscritto dal soggetto conferitario, ed il valore fiscale dei beni e degli altri elementi conferiti che, ai sensi del primo comma dell’articolo 176 del TUIR, è pari al valore fiscale che gli stessi beni avevano presso il soggetto conferente. Secondo quanto indicato dall’Agenzia, non possono formare oggetto di affrancamento né i disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili effettuate ai sensi dell’articolo 109, comma 4, del TUIR, né eventuali altri disallineamenti, relativi a beni già presenti nel bilancio della società conferitaria prima dell’operazione straordinaria. Ciò che rileva ai fini del dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, sottolinea l’Agenzia, inoltre, è il disallineamento dei valori relativi agli elementi classificati dal soggetto conferitario, secondo corretti principi contabili, nella categoria delle immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento. Non rileva quindi, la classificazione contabile dei medesimi beni operata, prima del conferimento, dal soggetto conferente. Nel caso di applicazione dell’imposta sostitutiva in maniera parziale, come precisato dal decreto ministeriale, il riallineamento va operato per categorie omogenee di immobilizzazioni. L’Agenzia fornisce alcune precisazioni anche in merito al rapporto tra la presente disciplina e l’agevolazione introdotta dalla Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007), articolo 1, commi da 242 a 249, il cosiddetto bonus aggregazioni. In particolare, l’Agenzia ritiene che qualora il contribuente, in relazione alla medesima operazione straordinaria, abbia beneficiato dell’agevolazione di cui alla Legge n. 296/06 potrà optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui residui maggiori valori eventualmente presenti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente in quanto eccedenti il limite di 5 milioni di euro. Ai fini dell’individuazione dell’aliquota cui assoggettare il residuo ammontare dei disallineamenti presenti, non si deve tener conto della parte di maggiori valori che ha ottenuto il riconoscimento fiscale gratuito ai sensi del c.d. bonus aggregazioni. Con riguardo invece ai casi di successive operazioni viene precisato che l’ultimo valore fiscale riconosciuto in capo al soggetto conferente deve ritenersi eventualmente comprensivo anche dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale che hanno beneficiato del bonus aggregazioni. Circa le modalità con le quali l’opzione per la tassazione sostitutiva viene perfezionata, è ribadito quanto già indicato nel decreto, ossia che l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva deve essere esercitata distintamente, in relazione a ciascuna operazione di conferimento, con l’effetto che l’individuazione delle classi omogenee di immobilizzazioni deve essere effettuata in relazione ad ogni singola operazione di conferimento e soprattutto, con la conseguenza che il contribuente sarà tenuto ad effettuare distinte opzioni per le diverse operazioni di conferimento poste in essere. L’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva esercitata in dichiarazione è considerata perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta; quindi, secondo l’interpretazione ministeriale, il puntuale e congruo versamento della prima rata è sufficiente a perfezionare l’esercizio dell’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia ritiene, inoltre, che in virtù del richiamo operato dal decreto ministeriale, secondo cui all’imposta sostitutiva in esame sono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, ritiene che ciascuna delle tre rate previste per il pagamento della imposta sostitutiva possa essere versata, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento a saldo delle imposte riferite alla relativa dichiarazione dei redditi. Non viene consentito, invece, rateizzare ulteriormente le tre rate previste in quanto le modalità di versamento rateale sono già fissate dalla disciplina dell’imposta sostitutiva in esame. Di particolare rilievo è l’interpretazione dell’Agenzia fornita in merito alle modalità di applicazione delle aliquote dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori emergenti dai conferimenti, nel caso di effettuazione di più operazioni nel corso dello stesso periodo di imposta. Infatti, secondo l’Agenzia, il riferimento operato dal comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR, ai maggiori valori complessivamente considerati, comporta che, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile, rileva l’ammontare complessivo dei maggiori valori, anche relativi a più operazioni di conferimento, che l’impresa conferitaria intende affrancare nel periodo d’imposta. Qualora, cioè, uno stesso soggetto sia destinatario di più conferimenti d’azienda, ai fini delle aliquote applica- ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 24 bili, occorre considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo d’imposta. Il momento in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva viene esercitata assume rilevanza ai fini della decorrenza degli effetti del riallineamento in esame; infatti, i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva, si considerano fiscalmente riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, sin dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è stato effettuato il versamento della prima rata. Va ricordato che, le disposizioni della Legge Finanziaria 2008 prevedono che il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR sia applicabile anche per affrancare ai fini fiscali i maggiori valori emersi in occasione di operazioni di fusione e scissione. L’Agenzia conferma che possono avvalersi del regime di imposizione sostitutiva anche i soggetti che, a seguito della adozione dei principi contabili internazionali, iscrivono nei propri bilanci i plusvalori sui beni acquisiti a seguito e per effetto di una fusione o una scissione, senza dare luogo a disavanzi che, per i predetti soggetti, non hanno evidenza contabile. Ai fini IRAP, assai rilevante appare l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, in assenza dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, i maggiori valori iscritti in bilancio dalla società avente causa a seguito delle operazioni di riorganizzazione aziendale (conferimento, fusione, scissione), non sono riconosciuti fiscalmente ai fini del tributo regionale. Il principio generale di neutralità delle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda comporta, secondo l’Agenzia che, ai fini IRAP, non sia possibile dar rilevanza ai maggiori valori iscritti, salvo il ricorso all’affrancamento mediante l’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter del TUIR, nonostante il chiaro intento del Legislatore, con della Finanziaria 2008, di derivare i valori che generano la base imponibile IRAP dai dati contabilizzati secondo corretti principi contabili. 4. IRES/IRPEF – Paesi a fiscalità privilegiata - Deduzione dei costi relativi a prestazioni di servizi rese da professionisti (Ris. 363/E) Con la Risoluzione n. 363/E del 29 settembre, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della deducibilità dei costi relativi a professionisti domiciliati in paesi black list. Il D.L. n. 262/06, convertito con la Legge n. 286/06, aveva esteso il regime previsto dall’articolo 110 del TUIR anche ai costi relativi a professionisti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata. L’Agenzia, interrogata sul momento da cui la nuova disciplina decorre, ha chiarito che, come precisato con la Circolare n. 1/E del 2007, per le disposizione del D.L. n. 262/06 per le quali non è prevista un’entrata in vigore specifica, resta confermata l’entrata in vigore a partire dal periodo d’imposta in corso al 3 ottobre 2006, in conformità a quanto previsto in via generale dall’articolo 48 del medesimo decreto. Con riferimento alle operazioni alle quali, in concreto, le modifiche risultano applicabili, viene chiarito che: · in aderenza ai principi di tutela dell’affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, le nuove regole non si applicano per le prestazioni professionali rese in esecuzione di incarichi specifici e ben delimitati sotto l’aspetto sia oggettivo sia temporale, conferiti in epoca precedente alla loro entrata in vigore; · in ogni caso sono indeducibili ai sensi dell’articolo 110, comma 12-bis TUIR, i costi relativi a prestazioni di servizi rese da professionisti black list in esecuzione di incarichi conferiti a partire dal 3 ottobre 2006, a condizione che tale circostanza risulti da elementi obiettivamente riscontrabili. 5. IRES/IRPEF/IVA - Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (Circ. 53/E) A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 112/08, convertito con la Legge n. 133/08, con la Circolare n. 53/E del 5 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla nuova disciplina applicabile sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 112/08, convertito con la Legge n. 133/08. Il D.L. n. 112 del 25 giugno del 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva modificato il regime IVA e quello di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei servizi in parola. Con riguardo al regime di detraibilità IVA, nella circolare viene ribadito che l’imposta pagata sulle prestazioni in esame è detraibile solo nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto. Viene ricordato che, al fine di consentire la detrazione, è necessario il possesso della fattura e che la stessa rechi l’intestazione del soggetto committente anche quando il servizio è fruito da un soggetto diverso. Pertanto, nei casi in cui la prestazione viene fruita dal dipendente in trasferta, il datore di lavoro potrà detrarre la relativa imposta solo se risulta cointestatario della fattura. L’annotazione delle singole fatture può avvenire mediante un documento riepilogativo delle stesse se di importo non superiore a 154,94 euro. Rimangono indetraibili le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. h), D.P.R. n. 633 del 1972. Con riguardo, invece, al coordinamento tra il nuovo regime di limitata deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e la disciplina delle spese di rappresentanza, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la limitazione della deduzione al 75 per cento opera anche quando i costi per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande si configurano quali costi di rappresentanza. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 25 I nuovi limiti di deducibilità decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008; tuttavia, per il calcolo degli acconti dovuti per il 2009, l’imposta del periodo precedente deve essere rideterminata applicando le nuove regole. 6. IVA – Servizi finanziari e assicurativi – Proposta della Commissione Europea di modifica della Sesta direttiva - Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 settembre 2008 Il 25 settembre il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione con la quale vengono avanzate proposte di emendamento al testo approvato dalla Commissione Europea recante la modifica delle disposizioni della Sesta direttiva Iva in materia di servizi finanziari e assicurativi. 7. Varie - Modalità di adesione ai processi verbali di constatazione (Circ.55/E) L’articolo 83, comma 18 del D.L. n. 112/08, convertito con la Legge n. 133/08, ha introdotto, mediante l’inserimento dell’articolo 5-bis nel D Lgs. n. 218/97, un nuovo istituto: l’adesione al processo verbale di constatazione. Tale istituto è già operativo, poiché trova applicazione ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112/08). La Circolare n. 55/E del 17 settembre illustra alcuni aspetti del funzionamento di questo nuovo istituto. Oggetto dell’adesione sono i verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto che consentano l’emissione di accertamenti parziali (previsti dall’articolo 41-bis del D.P.R. n. 600/73 e dall’articolo 54 del D.P.R. n. 633/72). Come chiarito dall’Agenzia, possono formare oggetto di adesione soltanto i processi verbali che constatano violazioni sostanziali delle norme sulle imposte sui rediti e dell’Iva. I rilievi contenuti nel PVC devono constatare l’esistenza di: · redditi imponibili non dichiarati, totalmente o parzialmente; · deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti; · imposte o maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73; · imposta sul valore aggiunto non dichiarata, totalmente o parzialmente; · detrazioni in tutto o in parte non spettanti; imposta o maggior imposta sul valore aggiunto non versata, escluse le ipotesi di cui all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72. Solo per le menzionate violazioni, infatti, è possibile utilizzare lo strumento dell’accertamento parziale. L’adesione deve avere ad oggetto il contenuto integrale del verbale di constatazione. A tale riguardo, viene chiarito che l'adesione può riferirsi esclusivamente agli imponibili ed alle imposte oggetto delle violazioni sostanziali constatate, con distinto e necessario riguardo a tutti i periodi d'imposta interessati dalle violazioni medesime (e non solo a taluni di essi). L’adesione viene perfezionata mediante una comunicazione che il contribuente deve inviare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (per il periodo o i periodi che possono formare oggetto di adesione) e all’organo che ha redatto il verbale. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (si veda infra), che il contribuente (o il suo rappresentante legale) deve sottoscrivere ai fini della validità dell’adesione. La validità dell’adesione è subordinata al rispetto del termine di presentazione della comunicazione; tale termine scade, ordinariamente, il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione. Per i processi verbali consegnati entro il 22 agosto (data di entrata in vigore della Legge n. 133/08, di conversione del D.L. n. 112/08) è stata disposta una proroga del termine di presentazione della comunicazione, fissato nel 30 settembre 2008. L’Agenzia chiarisce che qualora tali comunicazioni siano state inviate su modello non conforme rispetto a quello approvato, devono essere nuovamente inviate utilizzando l’apposito modello. Conseguenza dell’adesione al PVC è l’emissione di un atto di definizione dell’accertamento parziale, che deve indicare gli elementi e la motivazione (rappresentata dalla intervenuta adesione) su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. L'atto di definizione dell'accertamento parziale deve essere notificato al contribuente entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione all'Ufficio della comunicazione dell'adesione. La notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale determina il completamento del procedimento previsto dall'art. 5-bis e fa sorgere, in capo al contribuente, l'obbligo di versare le somme dovute risultanti dall'atto di definizione medesimo, con la possibilità di effettuare un versamento rateale senza la necessità di prestare le garanzie ordinariamente previste. Nel caso in cui il contribuente non adempia al versamento delle somme dovute, ai sensi del comma 4 dell’articolo 5-bis, l’Ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali somme. Come ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 26 segnalato dall’Agenzia, questa procedura rappresenta una novità nel procedimento, rispetto a quello di accertamento con adesione. Infatti, mentre quest’ultimo istituto si perfeziona con il versamento integrale o della prima rata delle somme dovute, l’adesione ai verbali di constatazione trova efficacia, indipendentemente dal versamento degli importi dovuti, con la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale. Quanto agli effetti dell’adesione, l’Agenzia rileva che l’inserimento dell’articolo 5-bis nel corpus normativo del D.Lgs. n. 218/97 sancisce l’appartenenza al genus dell’accertamento con adesione del contribuente del nuovo istituto. Di conseguenza, gli effetti sanciti dall’articolo 2 del D. Lgs. 218/97 sono validi anche per questo istituto, con una sola variante, espressamente prevista dall’articolo 5-bis stesso: la riduzione alla metà delle sanzioni ordinariamente previste per l’accertamento con adesione che quindi, in caso di adesione ai PVC, risultano pari ad un ottavo del minimo edittale. 8. Varie – Approvazione modello comunicazione adesione processi verbali di constatazione (Provvedimento 10/09/2008) Con provvedimento del 10 settembre u.s. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello di comunicazione per l’adesione ai verbali di constatazione in attuazione dell’articolo 83, comma 18-quater del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/08. Il modello deve essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente e all’organo che ha redatto il PVC. Nel caso in cui la competenza sia di più uffici, il modello deve essere presentato a tutti gli uffici competenti. La presentazione deve essere effettuata mediante l’invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta all’ufficio. Il provvedimento chiarisce che, per le comunicazioni di adesione presentate anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento in esame, è necessaria una nuova presentazione, da effettuare entro il termine previsto dall’articolo 83, comma 18-ter del D.L. n. 112/08, utilizzando il modello approvato. 9. Varie - Imposta sostitutiva per rivalutazione dei beni d'impresa (Ris. 362/E) L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 362/E del 29 settembre, fornisce precisazioni in merito al momento in cui si considera perfezionata l’operazione di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, in relazione alla misura prevista dal comma 472 della Legge Finanziaria 2006 (Legge n. 266/05). Tale norma prevedeva la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione versando, in tre rate annuali entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, una imposta sostitutiva del 7%. Secondo l’Agenzia, l’operazione di affrancamento si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi della volontà di avvalersi dell’istituto. Di conseguenza, l’omesso o insufficiente versamento della prima rata di imposta sostitutiva non ha rilevanza ai fini dell’esercizio dell’opzione. La tesi dell’Agenzia si fonda sul rinvio che la norma della Finanziaria 2006 effettua al comma 478 della Legge n. 311/04, la quale prevede che “per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi”. Il contribuente, in base a questo rinvio normativo, potrà usufruire degli effetti fiscali degli istituti ai quali ha prestato adesione, anche in mancanza del versamento dell’imposta sostitutiva; gli ammontari dovuti saranno, infatti, oggetto di recupero forzoso attraverso l’iscrizione a ruolo. 10. Varie – Patteggiamento in sede penale costituisce elemento di prova in contenzioso tributario (Sentenza Corte di Cassazione n. 22548/08) Con la Sentenza n. 22548/08 (depositata il 9 settembre 2008), la Corte di Cassazione ribadisce un principio già affermato (si veda, ad esempio, la Sentenza della Cassazione n. 2213 del 1 febbraio 2008), secondo cui la sentenza penale di applicazione del c.d. patteggiamento (ex art. 444 del codice di procedura penale) costituisce elemento di prova per il giudice di merito. Secondo la Corte di Cassazione, se il giudice di merito intende disconoscere l’efficacia probatoria del patteggiamento, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità insussistente ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Il patteggiamento, quindi, può essere utilizzato come prova per l’emissione di un avviso di accertamento e dal giudice tributario nel giudizio sulla legittimità dell’accertamento stesso. 11. Varie – Validità negli accertamenti fiscali dei documenti extracontabili (Sentenza Corte di Cassazione n. 23254/08) La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23254/08, depositata il 9 settembre 2008, ha dichiarato l’inutilizzabilità ai fini dell’accertamento fiscale di un'agenda trovata nella sede di un cliente della società alla quale è diretto tale accertamento e a quest'ultima intestata. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 27 AREA SINDACALE E LAVORO AREA SINDACALE E LAVORO: AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA CIRCOLARI/INTERPELLI INPS: termine per le domande di sgravio contributivo per la contrattazione di 2° livello L'INPS, con messaggio n. 21985 2 ottobre 2008, in attuazione alla Decreto interministeriale 7 maggio 2008, ha rilasciato apposita procedura telematica per l'invio delle domande di accesso allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello. Il termine per la trasmissione delle istanze è fissato alle ore 15:00 del 8 ottobre 2008. INPS: chiarimenti in merito alla aliquota contributiva nella gestione separata L'INPS, con circolare n. 88 del 1° ottobre 2008, fornisce alcuni chiarimenti operativi in merito alla aliquota contributiva per la gestione separata nei seguenti casi: 1. Medici in formazione specialistica, di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modifiche: aliquota contributiva. 2. Soggetti che hanno usufruito dell'incentivo al posticipo del pensionamento, di cui alla legge n. 243/2004: aliquota contributiva. 3. Borse di studio integrative, di cui alla legge n. 170/2003 e successive modifiche, per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti: limite contributivo. 4. Collaboratori non residenti in Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria: aliquota contributiva. Agenzia Entrate: istituiti nuovi codici tributo L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 359 - 360 - 361 del 25 settembre 2008, ha istituito nuovi codici tributo per le seguenti motivazioni : Risoluzione n. 359/E Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di restituzione degli incentivi fiscali di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi dell'articolo 83, comma 28-octies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Decisione C(2008) 869 del 11 marzo 2008 della Commissione europea. Con Decisione C (2008) 869 del 11 marzo 2008, la Commissione europea ha dichiarato aiuto di stato incompatibile con il mercato comune gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'articolo 83, comma 28octies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione della Decisione sopra indicata, ha disposto la restituzione dell'aiuto fruito, nonché degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero, nei termini e con le modalità previsti ai commi da 28 novies a 28 undecies dello stesso articolo. Ai fini del recupero dell'aiuto fruito, l'Agenzia delle entrate notifica apposita comunicazione di ingiunzione nei confronti dei soggetti beneficiari che hanno presentato il modello di dichiarazione "Aiuto di Stato - Rivalutazioni (ASR)" approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 settembre 2008. Risoluzione n. 360/E Istituzione di un codice tributo per la fruizione, mediante modello F24, del credito di imposta previsto dall'articolo 6 della legge regionale del Piemonte 23 aprile 2007, n. 9 L'articolo 6 della legge regionale del Piemonte 23 aprile 2007, n. 9 prevede che le imprese che hanno usufruito del contributo previsto dall'articolo 4 bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365, "possono recuperare la quota di imposta regionale sulle attività pro- ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 28 duttive (IRAP) relativamente al contributo ricevuto, quale credito di imposta ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Risoluzione n. 361/E Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo - Articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, la concessione di un credito d'imposta alle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia. Decorrenza anzianità disoccupazione e benefici L. n. 407/1990 La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 49 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla decorrenza dello status di disoccupazione/inoccupazione in relazione all'accesso ai benefici contributivi previsti dalla L. n. 407/1990. La risposta in sintesi : “Ciò premesso, in risposta al quesito proposto, occorre tener presente - come evidenziato dai chiarimenti dell'Istituto - che per la fruizione dei predetti benefici contributivi è condizione imprescindibile l'attestazione da parte del Centro per l'impiego circa la permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione. Al riguardo, va rilevato che esigenze pubblicistiche di certezza implicano che solo nel momento in cui l'interessato dichiari il proprio stato di disoccupazione al Centro per l'impiego, si ha certezza della immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa da parte del medesimo e che, pertanto, solo in detto momento è possibile attestare la permanenza nello stato di disoccupazione. In base a tale argomentazione si ritiene pertanto che per stabilire il momento dal quale decorre lo status di disoccupazione/in occupazione , ai fini dei benefici contributivi ex L. n. 407/1990, occorre necessariamente avere riguardo esclusivamente alla data di presentazione da parte dell'interessato della dichiarazione prevista dal menzionato art. 3 del D.Lgs. n. 297/2002 al competente Centro per 1/impiego.". Accantonamento TFR - Riscontro ad interpello La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 43 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito della FIALC-CISAL - Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Chimici, in merito all'interpretazione della norma di cui all'art. 2120 ce, relativamente agli elementi retributivi che compongono la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto, in presenza di specifiche determinazioni ad opera dei contratti collettivi nazionali applicati dalle aziende. La risposta in sintesi: ".... Premesso quanto sopra, ove il contratto collettivo nazionale preveda deroghe al principio sopra richiamato della onnicomprensività delle somme ai fini del calcolo del TFR ed il medesimo venga applicato dal datore di lavoro - espressamente o tacitamente, anche solo nella sua parte normativa - ovvero questi sia iscritto all'organizzazione stipulante, lo stesso sarà obbligato a rispettarne il contenuto nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, in virtù dei noti principi giurisprudenziali in materia (cfr. Cass. civ., SS.UU, 26 marzo 1997, n. 2665; Cass. civ. 23 aprile 1999, n. 4070; Cass. civ. 14 aprile 2001, n. 5596).". Retribuzione lavoratori in part-time verticale La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 45 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito dell'AVIA (Assistenti di Volo Italiani ed Associati), in merito all'applicabilità dell'art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000, relativamente alla modalità del corresponsione della retribuzione ai lavoratori con tipologia di contratto di lavoro part-time verticale, con particolare riferimento alla corresponsione della retribuzione variabile. La risposta in sintesi : ".... Per quanto concerne il trattamento economico, infatti, egli ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, sebbene la retribuzione, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità debbano calcolarsi in misura proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano che il calcolo debba essere effettuato in modo più che proporzionale. ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 29 Con riferimento al trattamento normativo, è previsto che ai lavoratori part-time sia riservato lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno relativamente alla durata del periodo di ferie annuali, a quella per il congedo di maternità e parentale, nonché per il trattamento della malattia, dell'infortunio, ecc. In ordine al tempo di corresponsione della retribuzione, in linea generale, si ritiene che la stessa debba essere erogata al il lavoratore a tempo pieno percepisce la retribuzione (fissa e variabile) in un'unica soluzione con cadenza mensile, eguale trattamento, in linea di massima, deve essere riservato ai lavoratori in part-time, che dovranno ricevere, anche essi con cadenza mensile, la retribuzione fissa e la retribuzione variabile legata alle sole prestazioni rese nel mese di riferimento. Nel caso specifico degli assistenti di volo ci si dovrà attenere, in linea di massima, agli stessi criteri adottati per il pagamento della parte variabile della retribuzione erogata all'assistente di volo a tempo pieno ma ciò non esclude che si tenga anche conto delle specificità derivanti dai cicli di attività osservati dai lavoratori a part-time. Va inoltre sottolineato che è sempre possibile, da • parte della contrattazione collettiva, introdurre diverse modalità di corresponsione della retribuzione variabile che tenga conto delle specificità proprie della prestazione lavorativa resa-"in forza di un contratto part-time verticale." GIURISPRUDENZA Dequalificante adibire il lavoratore amministrativo ad attività di call center Con sentenza n. 24293 del 29 settembre 2008, la Cassazione ha ribadito che l'esercizio dello ìus varìandi da parte del datore di lavoro deve consentire l'utilizzazione ovvero il perfezionamento e l'accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizia acquisite dal lavoratore nella fase pregressa del lavoro. Nel caso di specie, ha considerato dequalificante il passaggio di un lavoratore da attività di tipo amministrativo ad attività di call center, in quanto il carattere elementare e ripetitivo di queste ultime mansioni è indice di depauperamento professionale e costituisce esercizio illegittimo del potere di variazione delle mansioni (ex articolo 2103 ce). Caratteristiche e limiti temporali del mobbing Con sentenza n. 22858 dell'11 settembre 2008, la Cassazione, dopo aver affermato che per la identificazione del mobbing non occorre che la condotta si sia protratta per un ampio periodo, puntualizza le caratteristiche dello stesso: a. la condotta deve protrarsi nel tempo con l'obiettivo di danneggiare il lavoratore e si distingue da singoli atti non legali come, ad esempio, la dequalificazione; b. la volontà deve essere indirizzata al danneggiamento del lavoratore: esso può avvenire sul piano professionale, su quello morale, fisico o sessuale; c. il datore di lavoro può, sulla base dell'art. 2087 ce, adottare tutte le misure necessarie affinché la condotta, seppur portata avanti da altro dipendente, cessi: tutto questo ai fini della tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore. La sua responsabilità esiste anche se materialmente la condotta è posta in essere da un prestatore. Sanzioni amministrative e "tempus regit actum" Con sentenza n. 22626 dell'8 settembre 2008, la Cassazione ha affermato che in materia di sanzioni per ritardato od omesso pagamento dei contributi previdenziali è escluso che in una controversia relativa a una opposizione ad ordinanza - ingiunzione possa rilevare lo "ius superveniens" contenente disposizioni più favorevoli al trasgressore. PREVIDENZA COMPLEMENTARE - APPROFONDIMENTI Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti condivisi con il sistema Confederale in relazione agli ultimi orientamenti della Covip e con riferimento a specifici quesiti pervenuti dal sistema associativo, su alcune problematiche emerse nella gestione delle adesioni alla previdenza complementare: scelta tfr lavoratore riassunto, reintegrazione lavoratore licenziato, natura del contributo datoriale, conferimento al fondo di tesoreria in caso di fusione e incorporazione. 1 Lavoratore nuovo assunto che ha già optato per la destinazione del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro – Adempimenti datore di lavoro e modulistica Il datore di lavoro, nel caso di assunzione di un lavoratore che abbia già esercitato la scelta circa la destinazione del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro, è tenuto a seguire la procedura indicata dalla ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 30 Covip nella deliberazione 24 aprile 2008, intervenuta a chiarire i dubbi interpretativi sollevati dalla precedente direttiva del 21 marzo 2007. Nella detta ipotesi, al fine di individuare la concreta situazione da gestire e la modulistica da consegnare, è opportuno che il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, verifichi quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore sulla destinazione del TFR, tramite acquisizione di apposita dichiarazione in merito, rilasciata dall’interessato, corredata della documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata, tra cui, in via alternativa, un’attestazione del precedente datore di lavoro oppure copia del modulo TFR1 o TFR2 a suo tempo sottoscritto o della domanda di adesione al Fondo pensione prescelto. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, anche al fine di contrastare eventuali future contestazioni, rilasciandone allo stesso copia controfirmata. Ad esito della dichiarazione del lavoratore, il datore di lavoro deve procedere come segue. a) Se il lavoratore riassunto, nei precedenti rapporti di lavoro, ha scelto di mantenere il TFR in azienda ex art. 2120 c.c., il nuovo datore di lavoro, in mancanza di diversa opzione, è tenuto a mantenere la prestazione TFR ex art. 2120 c.c., ferma restando la possibilità per il lavoratore di conferire in ogni momento il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare. b) Se il medesimo lavoratore ha optato per la previdenza complementare ma,a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato la posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare prescelta e considerato che detto riscatto comporta l’uscita dal sistema della previdenza complementare, il nuovo datore di lavoro deve consegnare il modello TFR2, allegato al decreto del Ministro del lavoro 30 gennaio 2007, per consentirgli di effettuare nuovamente l’opzione circa la destinazione del TFR maturando, nel termine di 6 mesi dalla nuova assunzione. Rimane fermo che in caso di mancata compilazione e consegna del modulo medesimo entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare di riferimento o, in difetto, a FONDINPS, la forma di previdenza complementare residuale istituita ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 252/2005. Si ricorda che il TFR maturato dalla data di assunzione alla data di scelta o, in caso di silenzioassenso, il TFR maturato nel semestre rimane in azienda o viene conferito al Fondo di Tesoreria INPS, a seconda delle dimensioni dell’organico aziendale. c) Nel caso in cui il lavoratore, nei precedenti rapporti di lavoro, abbia optato per il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare ma non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro, che dovrà continuare a versare il TFR e i contributi eventualmente dovuti al fondo di riferimento indicato, se compatibile in relazione al nuovo rapporto di lavoro. Se, in quest’ultima ipotesi, alla variazione del rapporto di lavoro consegue anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore era precedentemente iscritto, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore il modulo allegato alla deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 per consentirgli di fornire, entro 6 mesi dall’assunzione, indicazioni circa la forma pensionistica complementare alla quale intende conferire il TFR maturando, anche considerando le opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro. Circa la misura del TFR da destinare alla previdenza complementare, rimane fermo che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, solo una quota del TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono optare sia per il conferimento integrale, sia per una quota parte, in relazione alle previsioni contrattuali afferenti al nuovo rapporto di lavoro, se esistenti; in difetto di siffatte previsioni è comunque dovuta una quota non inferiore al 50 per cento. Si precisa che, al fine di garantire la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiscono alla data dell’assunzione. In altri termini, il nuovo datore di lavoro, nelle more della scelta del lavoratore riassunto circa la forma pensionistica a cui destinare il proprio TFR, deve accantonare in azienda (a prescindere dal limite dimensionale) il montante maturato dalla data di assunzione per conferirlo, ad esito delle indicazioni fornite dal lavoratore nel semestre, alla forma complementare prescelta. Si ricorda che, in caso di mancata consegna della comunicazione dell’opzione nel semestre dall’assunzione, il TFR, dalla data di assunzione, verrà destinato integralmentealla forma pensionistica complementare negoziale di riferimento, o, in difetto ed via residuale, al FONDINPS. In considerazione della necessità di semplificare e uniformare gli adempimenti operativi con riguardo alla modulistica da utilizzare per farsi rilasciare dal lavoratore, all’atto dell’assunzione, apposita dichiarazione sulle scelte precedentemente compiute, forniamo un fac-simile di questionario, in cui vengono contemplate le diverse ipotesi che possono riguardare il lavoratore “riassunto” (vedi allegato). Il suddetto questionario può essere consegnato al lavoratore insieme alla lettera di assunzione, in modo da ottenere, previa informativa sulle diverse opzioni disponibili in relazione al nuovo rapporto di lavoro, ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 31 una scelta più rapida e consapevole, anche in termini di più agevole gestione aziendale del conferimento del TFR. 2) Natura del contributo datoriale Il Ministero del Lavoro, nella risposta ad interpello n. 11 del 2 maggio 2008, ha precisato che il contributo dovuto dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare ha struttura contributiva e natura retributiva e per questo realizza una funzione che è strettamente a carattere previdenziale e quindi da inquadrare nell’articolo 38, comma 2, Cost. e non nell’articolo 36. In risposta ai numerosi quesiti pervenuti e al di là delle contrastanti opinioni sul tema, si ribadisce che, alla stregua dell’interpretazione ministeriale, le contribuzioni degli imprenditori non possono definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma devono ritenersi strutturalmente contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione imponibile. 3) Reintegrazione ex art. 18 l. 300/70 del lavoratore licenziato nel semestre di scelta circa la destinazione del TFR In relazione a numerosi quesiti pervenuti in merito agli adempimenti circa la scelta sulla destinazione del TFR del lavoratore licenziato nel corso del semestre gennaio-giugno 2007 o, in caso di nuovo assunto, nel semestre dall’assunzione, e successivamente reintegrato ex art. 18 l.300/70 in forza di sentenza giudiziale, riteniamo opportuno fornire le precisazioni che seguono. Al riguardo, occorre premettere che la sentenza di annullamento del licenziamento, nel regime della cosiddetta stabilità reale, ha natura costitutiva ex tunc, cioè ricostituisce con effetto retroattivo la continuità giuridica del rapporto di lavoro, sicché questo deve ritenersi mai interrotto (Cass. 14 maggio 2008, n. 12100). Il licenziamento dichiarato illegittimo non è idoneo, dunque, ad estinguere il rapporto di lavoro al momento in cui è stato intimato, determinando unicamente una sospensione delle obbligazioni, che restano quiescenti e vengono riattivate dall'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, in uno al diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione e alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale. Sulla scorta di quanto premesso, è da ritenere che, anche sul fronte della previdenza complementare, debba avvenire la necessaria regolarizzazione. In altri termini, il lavoratore reintegrato che non aveva esercitato la scelta circa la destinazione del TFR nel semestre di legge deve essere messo in condizione di esercitarla nel termine di 6 mesi dalla ripresa del servizio - o in un tempo inferiore in rapporto al mese del licenziamento nel corso del semestre - e previa consegna dei moduli TFR1 o TFR2 secondo i casi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del d.lgs. n. 252/05 e dei decreti ministeriali 30 gennaio 2007. Tale disposizione si pone in linea peraltro con quanto precisato dalla Covip nelle Direttive del 21 marzo 2007 ove è previsto che nel caso di sospensione dell’attività lavorativa con conseguente sospensione dell’accantonamento delle quote di TFR, è sospeso anche il decorso del semestre per la scelta circa la destinazione del TFR. Nell’ipotesi in cui il lavoratore reintegrato avesse già esercitato la scelta prima del licenziamento, nel corso del semestre di legge, l’azienda è tenuta a dare corso alla suddetta scelta con effetto retroattivo, integrando, con il TFR maturato medio tempore e gli eventuali contributi dovuti, la posizione aperta presso il fondo pensione prescelto, in caso di adesione alla previdenza complementare, ovvero, regolarizzando la posizione nei confronti del Fondo Tesoreria presso l’Inps, nel caso di opzione per il mantenimento della prestazione TFR ex art. 2120 c.c. in azienda con organico dimensionale pari o superiore a 50 unità. 4) Operazioni societarie: fusione per incorporazione Si ricorda che la circolare Inps n. 70 del 2007, nel caso di operazioni societarie, intendendosi per tali ipotesi di acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione, fusione, o di cessione di contratto di cui all’art. 1406 c.c., ha introdotto la previsione secondo cui per il personale passato, dal 1° gennaio 2007, da azienda non tenuta al versamento al Fondo Tesoreria (secondo la media dimensionale del 2006) ad azienda invece tenutavi, quest’ultima deve effettuare il versamento TFR anche per i lavoratori così acquisiti e dal periodo di paga in corso alla data dell’acquisizione. Parimenti, l’azienda che, pur non tenuta al versamento in base alla media dimensionale del 2006, dal 1° gennaio 2007 acquisisce nuovo personale da un’azienda soggetta invece all’obbligo, deve versare al Fondo Tesoreria il TFR dei lavoratori così acquisiti. Ai fini degli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria ex articolo 1, commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume rilievo, dunque, la data di inizio di attività dell’azienda (entro il 31 dicembre 2006, ovvero successiva), anche se diversa da quella in cui sono stati assunti i dipendenti (cfr art. 1 c. 6 del Decreto 30/1/2007 e circolare Inps n. 70/2007). ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 – 2008 32 Relativamente alle modifiche del numero degli addetti, quelle intervenute successivamente al 31 dicembre 2006, risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo del versamento (cfr. punto 2, lettera b) della circolare n. 70/2007). In relazione a numerosi quesiti pervenuti, si precisa che anche con specifico riferimento agli effetti connessi alle operazioni di fusione per incorporazione, è da considerare determinante il momento della scelta. Ne consegue che, ove l’opzione del lavoratore, occupato presso una azienda con almeno 50 dipendenti - finalizzata al mantenimento del regime civilistico del TFR – si sia già realizzata antecedentemente all’operazione societaria, l'azienda incorporante – ancorché con forza occupazionale inferiore alle 50 unità - sarà obbligata nei riguardi del Fondo di Tesoreria, limitatamente al lavoratore transitato (cfr. circolare n. 70/2007). Se, invece, l’opzione del lavoratore di non conferire il proprio TFR a previdenza complementare avviene successivamente alla operazione di incorporazione, l’azienda incorporante sarà tenuta nei riguardi del Fondo di Tesoreria solamente in presenza di un limite occupazionale pari ad almeno 50 dipendenti. In caso di organico inferiore, non sorgeranno obblighi nei riguardi del citato Fondo in quanto gli stessi non si sono effettivamente concretizzati in capo all'azienda incorporante. Giova ricordare, poi, che, secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, la fusione tra società, sia per incorporazione che per unione, in base all'art. 2504 bis, 1 comma, c.c., nel testo novellato dal d.lgs. 6/2003, non comporta l'estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (Cass. SS.UU. 8.2.2006, n. 2637). Nel caso in cui, comunque, a seguito di operazione societaria, dovesse realizzarsi la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, si applicano per analogia, ai fini degli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria ex articolo 1, commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni introdotte per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006 dalla circolare Inps n. 70 citata. In altri termini, in quest’ultima ipotesi e ai fini di cui sopra, si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. Il contributo di finanziamento al Fondo Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare (01/01 – 31/12), la media dei dipendenti raggiunga il limite dei 50 addetti: in tal caso, le aziende saranno tenute al versamento del contributo anche per i mesi pregressi a far tempo da quello di inizio dell’attività, maggiorato in ragione del tasso di incremento del TFR applicato all’anno precedente, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella di versamento. 5) Linee guida sui trasferimenti tra i fondi pensione In relazione ad alcune richieste di chiarimenti, si precisa che le Linee Guida per la gestione dei trasferimenti delle posizioni individuali degli iscritti alla previdenza complementare, sottoscritte il 24 aprile 2008 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale da tutte le associazioni rappresentative delle forme pensionistiche complementari individuano norme di comportamento e standard comuni che le singole forme pensionistiche complementari sono tenute ad osservare in caso di trasferimento della posizione degli aderenti dall’una all’altra. In altri termini, tale documento non impegna in alcun modo le aziende, se non limitatamente alla presa d’atto dei dati identificativi del fondo cessionario successivamente all’avvenuto trasferimento per il versamento dei contributi in precedenza conferiti al fondo cedente (art.5, co.3). ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/43 - 2008 33