apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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N. R.G. 3629/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 3629/2016 promosso da: CAMICERIA FRAY, assistita e difesa dall’Avv. Stefano DALLA VERITA’ RICORRENTE contro MAROL S.a.s. di Vignudelli Manuela e C., assistita e difesa dall’Avv. Michele Angelo LUPOI Marco FARI, assistito e difeso dall’Avv. Adriano SPONZILLI RESISTENTI Il Giudice dott.ssa Rita CHIERICI, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15.09.2016, esaminati gli atti di causa e le memorie difensive, ha pronunciato la seguente Con ricorso depositato l’11.03.2016, la società CAMICERIA FRAY S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (BO), esponeva: -di essere un’azienda di forte connotazione familiare, interamente retta dalla sua fondatrice, Lucia PASIN, la quale si era sempre occupata in prima persona della produzione, affiancata man mano dal collaboratore Marco FARI, assunto 19 anni prima dopo la laurea e formato come responsabile commerciale dell’azienda (le altre dipendenti, la figlia Silvia RANDI e Simona FERRARI, erano invece rispettivamente addette alla contabilità e al gestionale di produzione); -Marco FARI aveva comunicato le proprie dimissioni in data 4.1.2016, con decorrenza dal 31.12.2015, con messaggio whatsApp trasmesso a Silvia RANDI, figlia della titolare Lucia PASIN, in quel momento impossibilitata per ragioni di salute ad occuparsi dell’azienda; Pagina 1 http://bit.ly/2k8s064 Firmato Da: CHIERICI RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ec296 ORDINANZA Nella memoria di costituzione MAROL s.a.s. eccepiva la genericità delle deduzioni svolte dalla ricorrente, in relazione sia alle informazioni riservate, sia allo sviamento della clientela (non avendo controparte indicato il nominato dei clienti che sarebbero passati da FRAY a MAROL); contestava in ogni caso la sussistenza degli illeciti Pagina 2 http://bit.ly/2k8s064 Firmato Da: CHIERICI RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ec296 -in occasione della fiera PITTI svoltasi tra l’11 e il 14 gennaio 2016 il FARI veniva visto dai collaboratori di CAMICERIA FRAY S.r.l. presso lo stand della concorrente MAROL s.a.s.; -a seguito di un episodio avvenuto il 7.1.2016, relativo ad un tentativo di accesso abusivo al conto corrente della società ricorrente tramite home banking, la stessa incaricava un esperto informatico di effettuare l’analisi del computer in uso a Marco FARI durante il suo impiego in FRAY: tale verifica evidenziava gli accordi intercorsi sin dall’estate 2015, attraverso le comunicazioni di posta elettronica, tra il FARI e MAROL s.a.s., in vista della sua assunzione presso quest’ultima società, e una serie di contatti di lavoro intrapresi, già prima delle dimissioni, con MAROL s.a.s., per fornirle alcune indicazioni commerciali e aziendali relative all’attività di FRAY, nonché rapporti con i clienti di CAMICERIA FRAY, per presentare loro la produzione di MAROL; venivano diffuse a costoro anche notizie relative alle difficoltà dell’impresa, determinate dalle condizioni di salute di Lucia PASIN. Alla luce di quanto esposto, la società ricorrente rilevava che il FARI si era reso responsabile dell’illecita sottrazione di informazioni aziendali ex art. 98 c.p.i., sia commerciali (relative ai nominativi dei clienti e dei fornitori, delle specifiche tecniche dei prodotti acquistati, dei prezzi e dei termini di consegna abitualmente applicati), sia tecniche (specifiche costruttive, misure, metodi di produzione di articoli o particolari realizzati da FRAY, quali il collo “Miami”): tali informazioni erano accessibili unicamente al FARI, quale unico dipendente che si occupava dei rapporti con la clientela. A parere della ricorrente, avvalendosi di tali informazioni, e sottraendo a FRAY l’unico impiegato con funzioni di responsabile commerciale, MAROL s.a.s. aveva posto in essere atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., per sviare la clientela di FRAY; inoltre, utilizzando le informazioni acquisite dal FARI, MAROL si era appropriata dei pregi della concorrente, in violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c., con particolare riguardo all’impiego del collo “Miami” (oltre a concorrere con FARI nella violazione dell’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro ex art. 2105 c.c.). La ricorrente chiedeva, quindi, disporsi inaudita altera parte la descrizione giudiziale ex art. 129 c.p.i. dei sistemi informatici e telematici di proprietà e nella disponibilità di MAROL e dei suoi collaboratori, nonché l’acquisizione presso la sede della stessa società resistente di documentazione, anche cartacea, utile per l’accertamento dei fatti; chiedeva, quindi, inibirsi a MAROL s.a.s. di continuare ad avvalersi della collaborazione del FARI come responsabile commerciale o quantomeno nei rapporti con la clientela già dal medesimo trattata per conto di FRAY e di utilizzare le informazioni commerciali e tecniche di FRAY di cui era avvenuta la sottrazione, con immediata cancellazione dai computer, oltre alla previsione di una penale e alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 126 c.p.i. Nella memoria di costituzione FARI Marco innanzitutto disconosceva il doc. 1 prodotto dalla ricorrente (lettera di dimissioni del 31.12.2016), rappresentando di aver manifestato la volontà di dimettersi dalla CAMICERIA FRAY S.r.l. in un colloquio avuto con la titolare e con la di lei figlia in data 17.9.2015, seguito da una lettera di dimissioni del 30.09.2015, trasmessa con raccomandata a mano controfirmata per accettazione dal datore di lavoro (doc. 5); precisava che col messaggio whatsApp del 4.01.2016, citato dalla ricorrente, il FARI aveva inteso confermare la propria volontà di dimettersi, dinanzi alle insistenti richieste di Silvia RANDI di prolungare ulteriormente il servizio; spiegava che la decisione di dimettersi era dipesa dalla situazione di grave crisi aziendale in cui versava la società ricorrente sin dai primi mesi del 2013, a causa di errate scelte di natura commerciale (tanto da aver fatto ricorso dal marzo 2014 al contratto di solidarietà), cui si era aggiunta la grave malattia della titolare. Inoltre, FARI Marco contestava la liceità e l’utilizzabilità della prova acquisita dalla ricorrente, costituita dalla relazione di consulenza informatica prodotta sub doc. 5, realizzata (attraverso un dubbio procedimento di acquisizione di frammenti di messaggi di posta elettronica rimasti memorizzati sul computer aziendale in copie locali) con l’acquisizione di una serie di messaggi di posta elettronica transitati non su un indirizzo e-mail aziendale, bensì sull’account privato e personale di Marco FARI. Al pari di MAROL s.a.s., contestava poi la sussistenza degli illeciti dedotti dalla ricorrente, in relazione alla sottrazione e all’impiego di informazioni riservate, allo sviamento della clientela (non avendo controparte indicato il nominato dei clienti che sarebbero passati da FRAY a MAROL), allo storno di dipendenti (non configurabile nel caso del passaggio di un unico dipendente da un’impresa all’altra), all’appropriazione di pregi (insussistente e non giuridicamente configurabile); affermava l’infondatezza del ricorso, con riguardo non solo al fumus boni iuris, ma anche al periculum in mora, in ragione dell’intervenuta cessazione, da alcuni mesi, del rapporto di lavoro tra FRAY e FARI; rilevava l’assoluta arbitrarietà della richiesta di inibitoria a MAROL di avvalersi dell’attività del proprio dipendente, che non troverebbe fondamento né nell’art. 131 c.p.i., né nell’art. 2599 c.c. Le domande proposte dalla società ricorrente sono infondate e debbono essere rigettate. Innanzitutto appare condivisibile la tesi del resistente FARI Marco, in relazione all’inutilizzabilità e all’inammissibilità della consulenza tecnica informatica prodotta da parte ricorrente, avente ad oggetto i messaggi di posta elettronica transitati sull’account privato e personale del lavoratore, che hanno natura riservata e sono Pagina 3 http://bit.ly/2k8s064 Firmato Da: CHIERICI RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ec296 denunciati dalla ricorrente, con riguardo allo storno di dipendenti (non configurabile nel caso del passaggio di un unico dipendente da un’impresa all’altra), all’appropriazione di pregi (non giuridicamente configurabile, oltre che insussistente); affermava l’infondatezza del ricorso, con riguardo non solo al fumus boni iuris, ma anche al periculum in mora, in ragione dell’intervenuta cessazione, da alcuni mesi, del rapporto di lavoro tra FRAY e FARI. Pagina 4 http://bit.ly/2k8s064 Firmato Da: CHIERICI RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ec296 totalmente sottratti anche al controllo del datore di lavoro, esperibile esclusivamente sulla posta elettronica aziendale e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. civ. n. 2722 del 23.02.2012); la circostanza che l’acquisizione abbia avuto ad oggetto frammenti di messaggi di posta elettronica rimasti memorizzati in copie locali sul computer aziendale già utilizzato dal FARI, durante la consultazione da parte del titolare della casella di posta elettronica privata [email protected] (si veda in proposito la consulenza informativa di cui al doc. 5 del fascicolo del ricorrente), anziché attraverso l’accesso abusivo all’account di posta dell’interessato, non esclude l’illiceità dell’acquisizione, avente ad oggetto comunicazioni riservate e inviolabili, trasmesse nell’ambito di una corrispondenza privata, tutelata dall’ordinamento anche nella forma della trasmissione informatica e telematica, ai sensi dell’art. 15 della Costituzione e dell’art. 616 c.p. L’inammissibilità della consulenza esclude, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dei provvedimenti cautelari richiesti dalla società ricorrente, inclusa la descrizione, la cui funzione di misura di istruzione preventiva, diretta ad acquisire la prova della violazione del diritto, non ne comporta la natura esplorativa e non può prescindere dalla sussistenza del requisito del fumus boni iuris. Peraltro, la descrizione veniva richiesta in relazione all’illecito di utilizzazione abusiva di informazioni aziendali e tecnico-industriali ex artt. 98-99 c.p.i., di cui tuttavia parte ricorrente non ha neppure allegato la sussistenza dei requisiti di protezione, quanto alla segretezza delle informazioni (nozione che fa riferimento ad una conoscenza qualificata e a una non facilità di accesso da parte degli operatori del settore), al loro valore economico (in ragione della posizione privilegiata assunta dall’impresa per effetto del possesso esclusivo o quasi esclusivo delle informazioni rispetto ai concorrenti che non possono accedervi) e all’adozione di misure di segretezza (trattandosi di informazioni destinate a rimanere nell’ambito dell’impresa, attraverso l’adozione di misure di tutela preventiva che attengono all’organizzazione interna). Pertanto, la descrizione deve ritenersi inammissibile, e per questa ragione non veniva disposta inaudita altera parte, a seguito del deposito del ricorso cautelare. In mancanza del presupposto del fumus boni iuris le domande cautelari non possono essere accolte neppure con riguardo agli illeciti di concorrenza sleale, rispetto ai quali si osserva: -in relazione allo storno di dipendenti denunciato dal ricorrente, non appare sufficiente ad integrarlo il passaggio di un solo dipendente all’impresa della resistente, seppur col ruolo qualificato di responsabile commerciale, in mancanza di elementi oggettivi che evidenzino l’intento di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, di regola desumibile dall’elevato numero di collaboratori qualificati che vengono stornati, su cui è prevalentemente fondata l’organizzazione aziendale, e l’idoneità di tale atto a determinare una grave disfunzione nello svolgimento della normale attività della concorrente, per essere tali collaboratori non facilmente né tempestivamente sostituibili: proprio l’animus nocendi, cioè lo scopo di diminuire l’efficienza dell’impresa del concorrente, è l’elemento che porta a ravvisare la contrarietà ai principi della correttezza professionale, e si concreta in un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività delle nozioni tecniche di cui dispongono i dipendenti stornati (Cass. civ. n. 9386 dell’8.06.2012; Cass. civ. n. 13424 del 23.05.2008); -in relazione alla concorrenza sleale per scorrettezza professionale, parte ricorrente non ha neppure allegato quali dei clienti di FRAY sarebbero passati a MAROL, per effetto dell’asserita condotta illecita dei resistenti; in ogni caso, non integra l’illecito in questione l’acquisizione della clientela di altra impresa operante nel medesimo settore, nell’ambito di un fisiologico rapporto di competizione concorrenziale; -la pretesa concorrenza sleale per appropriazione di pregi non è giuridicamente configurabile nei termini esposti dalla ricorrente, con riguardo all’utilizzo da parte di MAROL di un articolo (in particolare, di un modello di collo per camicia) realizzato dalla società ricorrente: si è infatti sostenuto che “La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598 n. 2 c.c.) non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori” (Cass. civ. ord. n. 100 del 7.01.2016); - in ogni caso l’ipotesi di imitazione servile di cui all’art. 2598 n. 1 c.c. non appare ravvisabile nel caso di specie, in quanto non sono stati adeguatamente allegati e dimostrati né il valore individualizzante e distintivo della forma del prodotto, né l’idoneità confusoria degli atti asseritamente posti in essere. P.Q.M. Visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.; -respinge il ricorso proposto da CAMICERIA FRAY S.r.l. nei confronti di MAROL S.a.s. di Vignudelli Manuela e di FARI Marco; -condanna CAMICERIA FRAY S.r.l. alla refusione, nei confronti di MAROL S.a.s. di Vignudelli Manuela e di FARI Marco, delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 4.000,00 in favore di ciascuno di essi. Si comunichi. Bologna, 20 dicembre 2016 IL GIUDICE Dott.ssa Rita Chierici Pagina 5 http://bit.ly/2k8s064 Firmato Da: CHIERICI RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ec296 Pertanto, in mancanza del requisito del “fumus boni iuris”, la domanda cautelare proposta da parte ricorrente deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e debbono essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dei parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, pari a complessivi € 4.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali, in favore di ciascuna delle parti resistenti.