Legge 21 Dicembre 1999, n.508

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Legge 21 Dicembre 1999, n.508
Estratti da Leggi e Decreti
Relativi al Conservatorio
Contents
1
Legge 21 Dicembre 1999, n. 508 .............................................................................................................. 2
2
Documenti referenziati (estratti) .............................................................................................................. 9
3
4
2.1
Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 33. ............................................................................... 9
2.2
Legge 9 maggio 1989, n. 168 – TITOLO I ........................................................................................... 9
2.3
Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Articolo 3, comma 3, 6 ............................................................. 12
2.4
Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Articolo 4, comma 3, 4 ............................................................. 12
2.5
Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Articolo 9, comma 5 ................................................................ 12
2.6
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ...................................................................................... 13
2.7
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Articolo 270, comma 1................................................. 13
2.8
Legge 23 agosto 1988, n. 400 - Articolo 17, comma 2 .................................................................... 14
2.9
Legge 17 maggio 1999, n. 144 - Articolo 69 .................................................................................... 14
2.10
Legge 19 novembre 1990, n. 341 – Art.3, comma 8 e Art.4, comma 2 ........................................... 15
2.11
Legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni ........................................................... 16
Altri documenti rilevanti ......................................................................................................................... 16
3.1
Legge 28 marzo 2003, n. 53 ............................................................................................................ 16
3.2
Decreto Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 ...................................................... 16
3.3
Decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 ............................................................. 16
Enti di riferimento .................................................................................................................................. 17
4.1
MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca .................................................... 17
4.2
CNAM - Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale ........................................ 18
4.3
CUN Consiglio universitario nazionale ............................................................................................ 19
4.4
ISIA - Istituto superiore per le industrie artistiche .......................................................................... 20
1 Legge 21 Dicembre 1999, n. 508
"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
Art. 2.
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale
di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura
cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema
dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono
disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono
trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei princìpi di
autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di
personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa,
finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princìpi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede
con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di
perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di
formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si
applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere
del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono
dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di
studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione,
rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in
organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo
270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali,
integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in
graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si
possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili,
anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali.
Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in
servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad
esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è
altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni
parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni
scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia
regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo
dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4,
comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e
delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito
internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle
specifiche attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali
e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria,
prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata
in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di
base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla
scuola secondaria superiore;
e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi
esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione,
su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente
riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie
alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in
particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di
Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla
data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e
delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale
degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della
formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con
istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o
coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del
proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con
istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli
universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo
1;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di
cui all'articolo 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le
disposizioni del presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti
prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate
di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono
abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è
affidata ai regolamenti stessi.
Art. 3.
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)
1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e
formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di
cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente,
tecnico e amministrativo, nonchè degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica
resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le
relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste
separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua
di lire 200 milioni.
Art. 4.
(Validità dei diplomi)
1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai
corsi di specializzazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di
entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima
dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento,
purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di
conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine
di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di
scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di
un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con
i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).
Art. 5.
(Edilizia)
1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia
universitaria.
Art. 6.
(Diritto allo studio)
1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Norma transitoria e finale)
1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità per il
passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di
completare i corsi iniziati.
Art. 8.
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento
delle finalità della presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
Art. 9.
(Norme finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base
11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di
funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella
competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a
norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprensivo dei costi per la
realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonché all'articolo 4, comma 3,
valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2 Documenti referenziati (estratti)
Di seguito gli articoli/commi citati nel documento principale. Per ogni legge/decreto è presente un file PDF
separato completo.
2.1 Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica
detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e
gradi
di
scuole
o
per
la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Le
istituzioni
di
alta
cultura,
università
ed
accademie,
hanno
il
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.
2.2 Legge 9 maggio 1989, n. 168 – TITOLO I
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione)
1. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il
compito di promuovere, in
attuazione
dell'articolo
9
della
Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' lo
sviluppo delle universita' e degli istituti di istruzione superiore
di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione
"universita'".
2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, da'
attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle
universita' e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di
autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati
dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n.
400.
Art. 2.
(Funzioni)
1. Il Ministro:
a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'universita' in
base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni
triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria,
formulato sulla base delle relazioni delle universita', sentiti il
Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente
dei rettori delle universita' italiane;
((b) valorizza e sostiene,
anche
con
adeguato
supporto
finanziario, la ricerca libera nelle universita' e negli enti di
ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e
definite
nei
rispettivi
ordinamenti,
promuovendo
opportune
integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica;
bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche
alla verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle
amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce
al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca
nazionale;
bter) approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca, con
annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo istituito nel
proprio
stato
di
previsione,
verifica
il
rispetto
della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti
e regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate,
esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti
non strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o di
approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i quali sono
comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci));
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel
bilancio del ministero destinati alle universita' sulla base di
criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare
un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la
Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e gli
enti di ricerca ((. . . )) , nel rispetto delle previsioni delle
leggi di settore;
((d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione
sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale));
e) coordina le attivita' connesse alla partecipazione italiana a
programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica
e
tecnologica comunitari ed internazionali, (( . . . )) nonche' la
rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di
ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa
con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche
con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli
accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di
ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni
dello Stato, le universita' e gli enti pubblici di ricerca per
programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati,
fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa
intesa con il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica nel settore privato, ((. . . ));
((g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle
ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con
apposito decreto ministeriale finalita' ed
organizzazione,
ed
esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione
della ricerca, nonche' di previsione tecnologica e di analisi di
impatto delle tecnologie;))
h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il
coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di
istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e
nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento
del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la
ricerca in campo educativo.
2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in
materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai
ruoli organici del personale ad esse addetto, nonche' quelle in
materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:
a) al Presidente e alla presidenza del Consiglio dei ministri;
b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica;
c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204)).
Art. 3.
(Programmazione e coordinamento della ricerca)
1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204)).
3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato,
con le universita' e con gli enti interessati, definisce, (( . . . ))
iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata
attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i
quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi
obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse
finanziarie e le modalita' di finanziamento.
4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla
loro applicazione, nonche' agli strumenti amministrativi e contabili
sono fissate con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 4.
(Coordinamento dell'istruzione universitaria
con gli altri gradi di istruzione)
1. Il
Ministro
della
pubblica
istruzione
e
il
Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle
materie di rispettiva competenza
che
importino
problematiche
interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna
forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo
coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni
altro ordine e grado.
2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine
e grado, attuate in
collaborazione
con
le
universita'
ed
eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al
bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola
secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in
ambito universitario.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i
problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico,
di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono
sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' per il rilascio dei relativi titoli di studio.
4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi
fondi, le iniziative delle universita' rivolte, nei diversi ambiti
disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla
preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla
sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado. Favorisce altresi' iniziative assunte dalle
universita', d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica,
per promuovere l'interscambio culturale tra universita' e scuola.
5. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo
i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:
a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI):
b) tre membri designati dal CUN;
c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di
quelle di lavoro;
d) un rappresentante designato dal CNST;
d) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei
presidenti;
f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo
formativo.
6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto
interministeriale.
Art. 5.
(Denominazioni)
1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero
le parole: "Ministro incaricato della
ricerca
scientifica
e
tecnologica", "Ministero della ricerca scientifica", "Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per
il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica" o consimili, "Presidenza o presidente del Consiglio dei
Ministri" e "Ministero o Ministro della pubblica istruzione" sono
sostituite con le altre: "Ministero o Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica".
2.3
Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Articolo 3, comma 3, 6
3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di
concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la
funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati,
sono
individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e
opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 e'
titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita', nonche'
le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma
di laurea costituisce titolo per l'accesso.
2.4
Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Articolo 4, comma 3, 4
3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di
concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la
funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di
cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali
danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per
l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per
l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.
2.5
Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Articolo 9, comma 5
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e
dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica
adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati,
possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego
e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i
titoli di studio previsti dalla presente legge.
2.6 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165))
2.7 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Articolo 270, comma 1
Art. 270.
Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
1. (( L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle
assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie
di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante
50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti. ))
2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il
Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel
rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.
3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano
le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle
materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia
dell'arte e' necessario altresi' essere in possesso del titolo di
studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento
della stessa materia nei licei classici.
4. (( I concorsi sono indetti a
livello
nazionale,
ogni
quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione e'
subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di
riferimento, di una effettiva disponibilita' di cattedre e di
posti.)) Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti
ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali
precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno
riportato un punteggio superiore a 15/30.
5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o piu' prove
scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici
insegnamenti e di una prova orale.
6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, e' finalizzata
all'accertamento della preparazione culturale e delle capacita'
professionali.
7. La prova
orale
e'
finalizzata
all'accertamento
della
preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui
contenuti
degli
specifici
programmi
d'insegnamento
nonche'
sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui
si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e
sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del
presente testo unico.
8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami
dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o
pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove
scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove
scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.
9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro
della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del
tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di
idonee
strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna
prova scritta, scrittografica e pratica, non puo' superare in ogni
caso le 12 ore.
10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in
ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o
didattico-artistica, le cui modalita' sono stabilite con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei
posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi
dell'articolo 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate
su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico
successivo.
(( 10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore
della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. ))
11. L'anno di formazione e' valido come periodo di prova.
12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al
presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di
formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni
scolastiche.
13. (( Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano
le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le
graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre
istituzioni scolastiche)).
14. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire i posti di
docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati,
siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte.
Il Ministro puoesonerare dal periodo di prova il personale cosi'
nominato. (4)
--------------AGGIORNAMENTO (4)
Si riporta in nota il testo dell'avviso di rettifica in G.U.
21/11/1994, n. 272 :" Alla pag. 86, all'art. 270, il comma 14 si
compone di due periodi, che devono intendersi conseguenti l'uno
all'altro".
2.8 Legge 23 agosto 1988, n. 400 - Articolo 17, comma 2
Art. 17.
(Regolamenti)
2. Con
decreto
del
Presidente
della
Repubblica,
previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)),
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti,
con
effetto
dall'entrata
in
vigore
delle
norme
regolamentari.
2.9 Legge 17 maggio 1999, n. 144 - Articolo 69
ART. 69.
(Istruzione e formazione tecnica superiore).
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai
giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del
sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il
sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al
quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi per
coloro che non sono in possesso del diploma ti scuola secondaria
superiore,
gli
standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di
cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei
rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi'
definiti i criteri formativi che vi si acquisiscono e le modalita'
della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo
142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che
sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra
sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra
i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale
e
dell'universita'
e
della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione
di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi
dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti
pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in
forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma
l, che attesta le competenze acquisite secondo un modello alle
linee guida di cui al comma 2 e' valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a
valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal
Ministero
della
pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse
finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche
altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al
presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e
alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine
accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione
rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito
nazionale.
2.10 Legge 19 novembre 1990, n. 341 – Art.3, comma 8 e Art.4, comma 2
Art. 3.
Diploma di laurea
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio al nuovo
ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di
scuola materna ed elementare in servizio.
Art. 4.
Diploma di specializzazione
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in
indirizzi, cui contribuiscono le facolta'
ed
i
dipartimenti
interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero, le
universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di
tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole
secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per
il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i
relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
((2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8
)).
2.11 Legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni
Vedi documento dedicato: Legge 2 dicembre 1991 n 390.pdf
3 Altri documenti rilevanti
3.1 Legge 28 marzo 2003, n. 53
Vedi documento dedicato: Legge 28 marzo 2003 n 53.pdf
3.2 Decreto Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
Vedi documento dedicato: Decreto Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n 132.pdf
3.3 Decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212
Decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n212.pdf
4 Enti di riferimento
4.1 MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) è il dicastero del Governo italiano
preposto all'amministrazione dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
Presente sin dal 1861, col Governo Cavour, e con la denominazione Ministero della Pubblica
Istruzione, l'attuale configurazione del Ministero è il risultato della fusione del Ministero della
Pubblica Istruzione con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,
quest'ultimo istituito dalla legge 9 maggio 1989 n. 168.
Sotto il Governo D'Alema, ad opera della dalla Riforma Bassanini del d.lgs. n. 300/1999, la
struttura organizzativa della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore si rinnova e, con il
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) e il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) si riunificano nel Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). Riunificazione che entrò in vigore con il
Governo Berlusconi II, formatosi nel 2001.
Nel 2006, col secondo Governo Prodi,venne deciso di scorporare il Ministero e distinguerlo nelle
sue vecchie componenti, il Ministero della Pubblica Istruzione, tornato appunto alla dicitura di
"pubblica" istruzione, e il Ministero dell'Università e della Ricerca. Col Governo Berlusconi IV le
competenze vengono nuovamente accorpate in un unico ministero, sotto la responsabilità dell'on.
Mariastella Gelmini.
Infine, in seguito alla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (la legge finanziaria per l'anno 2008) si ritornò
alla Riforma Bassanini reistituendo l'attuale denominazione del Ministero, attuata dal Governo
Berlusconi IV nel 2008.
Funzioni
Il ministero è responsabile dell'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che
private. Per queste ultime limitatamente ai programmi. Cura la vigilanza sulle istituzioni
universitarie, dotate di forte autonomia per dettato costituzionale ex art. 33. Sovraintende alla
ricerca dello Stato attraverso le apposite strutture. Tramite l'amministrazione centrale costituisce
la centrale che programma e orienta le politiche educative che poi vengono attuate e gestite
localmente dagli Uffici regionali e dalle singole istituzioni scolastiche.
4.2 CNAM - Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale
http://www.cnam.it/
FURLANIS Giuseppe
GAETA Giuseppe
ANDREATTA Francesco
BERTONE Bruno
BARBERIO CORSETTI Giorgio
BESCHI Emanuele
CARPANETO Giulia
DAMIANI Paolo
DE FINIS Costantino
FICOLA Daniele
GASPARIN Paolo
GIUDICE Carmelo
GUARDALBEN Dario
LEUZZO Andrea
LONGOBARDO Guglielmo
LOSCO Giuseppe
LUISI Nicola
MAFFIA Fulvio
MERLINO Roberta
MONGELLI Fabio
MONTEBUGNOLI Luca
PALADINO Mimmo
PALMIERI Maria Enrica
PISICCHIO Alfonsino
PUCILLO Luca
PULEJO Raffaella
PULIGNANO Ernesto
RESTUCCIA Laura
RINALDI Maria
SPERA Federica
TOMASELLO Mario
VANNUCCHI Monica Barbara
VIZZIELLO Saverio
Ruolo
Qualifica
Presidente
ARCHITETTO
Vice Pres.
SOCIOLOGO
Consigliere
PIANISTA
Consigliere
Consigliere
Consigliere
M° VIOLA
Consigliere
Consigliere
COMPOSITORE
Consigliere
Consigliere
FILOSOFO
Consigliere
COMPOSITORE
Consigliere
M° PIANOFORTE
Consigliere
LETT.CLASSICHE
Consigliere
Consigliere
PITTORE
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
ARCHITETTO
Consigliere
Consigliere
Consigliere
COREOGRAFA
Consigliere
Consigliere
INFORMATICO
Consigliere
ST.DELL'ARTE
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
BALLERINA
Consigliere
M° TROMBA
4.3 CUN Consiglio universitario nazionale
Il Consiglio universitario nazionale, in acronimo CUN, è un organo elettivo di rappresentanza del sistema
universitario italiano.
http://www.cun.it/
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Presidente CUN - LENZI Andrea
Vice Presidente CUN - BARBATI Carla
Segretario Generale - DI FRANCO Manuela
Segretario Verbalizzante - RESTUCCIA Laura
ABATE Marco
AMORE Mario
AMORETTI Francesco
ARIENZO Alessandro
BERTI Chiara
BORRELLI Claudio
BUCCHI Stefano
CAPUTO Giuseppe
CAROSI Rodolfo
CATARCI Marco
CERULLO Giovanni
CIARDULLI Andrea Nicola
COMANDUCCI Renato
COSTA Fiammetta Carla Enrica
FANTI Riccardo
FAVOTTO Francesco
FRATTINI Romana
FREGOLENT Annalisa
FRUDÀ Luigi Gabriele
GRIGNANI Carlo
IACONO Salvatore
IPPOLITI Elena
LAZZARINI Stefano
MANZOLI Giacomo
MELIS Giovanni
MIGLIORE Luciana
MONTALBANO Giuseppe
MONTI Francesca
MORATO Massimiliano
MORCELLINI Mario
NAPPI Pasquale
NARO Fabio
NOVELLINO Ettore
PANZARINI Elisabetta
PASTORE Fulvio
PERNAZZA Ludovico
PETRUCCI Alessandra
PEZZELLA Alessandro
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PISI Annamaria
PUGLISI Giovanni Antonino
RAIMONDO Domenico
RENZULLI Alberto
ROSSI Paolo
RUSSO Tommaso
SANTORO Antonio
SIVIERO Enzo
SCATENI Riccardo
STELLA Andrea
TESTA Francesco
TINE’ Maria Rosaria
TORTORELLA Stefano
TOSCANO Attilio
VALENTE Marco
VARANINI Gian Maria
4.4 ISIA - Istituto superiore per le industrie artistiche
L'Istituto superiore per le industrie artistiche (abbreviato con l'acronimo ISIA) è un'istituzione di alta
cultura pubblica dedicata al disegno industriale, a numero chiuso, presente a Roma, Firenze, Faenza, Urbino
facente parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed inserito nel comparto AFAM.