Legge 21 Dicembre 1999, n.508
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Legge 21 Dicembre 1999, n.508
Estratti da Leggi e Decreti Relativi al Conservatorio Contents 1 Legge 21 Dicembre 1999, n. 508 .............................................................................................................. 2 2 Documenti referenziati (estratti) .............................................................................................................. 9 3 4 2.1 Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 33. ............................................................................... 9 2.2 Legge 9 maggio 1989, n. 168 – TITOLO I ........................................................................................... 9 2.3 Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Articolo 3, comma 3, 6 ............................................................. 12 2.4 Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Articolo 4, comma 3, 4 ............................................................. 12 2.5 Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Articolo 9, comma 5 ................................................................ 12 2.6 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ...................................................................................... 13 2.7 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Articolo 270, comma 1................................................. 13 2.8 Legge 23 agosto 1988, n. 400 - Articolo 17, comma 2 .................................................................... 14 2.9 Legge 17 maggio 1999, n. 144 - Articolo 69 .................................................................................... 14 2.10 Legge 19 novembre 1990, n. 341 – Art.3, comma 8 e Art.4, comma 2 ........................................... 15 2.11 Legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni ........................................................... 16 Altri documenti rilevanti ......................................................................................................................... 16 3.1 Legge 28 marzo 2003, n. 53 ............................................................................................................ 16 3.2 Decreto Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 ...................................................... 16 3.3 Decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 ............................................................. 16 Enti di riferimento .................................................................................................................................. 17 4.1 MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca .................................................... 17 4.2 CNAM - Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale ........................................ 18 4.3 CUN Consiglio universitario nazionale ............................................................................................ 19 4.4 ISIA - Istituto superiore per le industrie artistiche .......................................................................... 20 1 Legge 21 Dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000 Art. 1. (Finalità della legge) 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale) 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. 3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei princìpi di autonomia sanciti dalla presente legge. 4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princìpi. 5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. 6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneità delle sedi; c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative; c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge; f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore; h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1; i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo; l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Art. 3. (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale) 1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte: a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo; b) sui regolamenti didattici degli istituti; c) sul reclutamento del personale docente; d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) la composizione del CNAM, prevedendo che: 1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonchè degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; 2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN); b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM; c) il funzionamento del CNAM; d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata. 3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da: a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA; b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati; c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; e) un direttore amministrativo. 4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni. 5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni. Art. 4. (Validità dei diplomi) 1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. 2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia. 3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h). Art. 5. (Edilizia) 1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria. Art. 6. (Diritto allo studio) 1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni. Art. 7. (Norma transitoria e finale) 1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati. Art. 8. (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità della presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Art. 9. (Norme finanziarie) 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonché all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2 Documenti referenziati (estratti) Di seguito gli articoli/commi citati nel documento principale. Per ogni legge/decreto è presente un file PDF separato completo. 2.1 Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 2.2 Legge 9 maggio 1989, n. 168 – TITOLO I La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Istituzione) 1. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' lo sviluppo delle universita' e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione "universita'". 2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, da' attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle universita' e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 2. (Funzioni) 1. Il Ministro: a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'universita' in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle universita', sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane; ((b) valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle universita' e negli enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica; bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca nazionale; bter) approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di previsione, verifica il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti e regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti non strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci)); c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del ministero destinati alle universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e gli enti di ricerca ((. . . )) , nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore; ((d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale)); e) coordina le attivita' connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, (( . . . )) nonche' la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, ((. . . )); ((g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalita' ed organizzazione, ed esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonche' di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie;)) h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo. 2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonche' quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite: a) al Presidente e alla presidenza del Consiglio dei ministri; b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione. 3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204)). Art. 3. (Programmazione e coordinamento della ricerca) 1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204)). 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204)). 3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati, definisce, (( . . . )) iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento. 4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonche' agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici. Art. 4. (Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione) 1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado. 2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le universita' ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione; b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' per il rilascio dei relativi titoli di studio. 4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle universita' rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresi' iniziative assunte dalle universita', d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra universita' e scuola. 5. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da: a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI): b) tre membri designati dal CUN; c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro; d) un rappresentante designato dal CNST; d) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti; f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione; g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo. 6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale. Art. 5. (Denominazioni) 1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: "Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della ricerca scientifica", "Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili, "Presidenza o presidente del Consiglio dei Ministri" e "Ministero o Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite con le altre: "Ministero o Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". 2.3 Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Articolo 3, comma 3, 6 3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127. 6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 e' titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita', nonche' le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso. 2.4 Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Articolo 4, comma 3, 4 3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127. 4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego. 2.5 Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Articolo 9, comma 5 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge. 2.6 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165)) 2.7 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Articolo 270, comma 1 Art. 270. Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori 1. (( L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti. )) 2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione. 3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte e' necessario altresi' essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei licei classici. 4. (( I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione e' subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilita' di cattedre e di posti.)) Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30. 5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o piu' prove scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale. 6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, e' finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacita' professionali. 7. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonche' sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del presente testo unico. 8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale. 9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non puo' superare in ogni caso le 12 ore. 10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo. (( 10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. )) 11. L'anno di formazione e' valido come periodo di prova. 12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche. 13. (( Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche)). 14. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire i posti di docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro puoesonerare dal periodo di prova il personale cosi' nominato. (4) --------------AGGIORNAMENTO (4) Si riporta in nota il testo dell'avviso di rettifica in G.U. 21/11/1994, n. 272 :" Alla pag. 86, all'art. 270, il comma 14 si compone di due periodi, che devono intendersi conseguenti l'uno all'altro". 2.8 Legge 23 agosto 1988, n. 400 - Articolo 17, comma 2 Art. 17. (Regolamenti) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 2.9 Legge 17 maggio 1999, n. 144 - Articolo 69 ART. 69. (Istruzione e formazione tecnica superiore). 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi per coloro che non sono in possesso del diploma ti scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma l, che attesta le competenze acquisite secondo un modello alle linee guida di cui al comma 2 e' valida in ambito nazionale. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale. 2.10 Legge 19 novembre 1990, n. 341 – Art.3, comma 8 e Art.4, comma 2 Art. 3. Diploma di laurea 8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio. Art. 4. Diploma di specializzazione 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero, le universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. ((2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8 )). 2.11 Legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni Vedi documento dedicato: Legge 2 dicembre 1991 n 390.pdf 3 Altri documenti rilevanti 3.1 Legge 28 marzo 2003, n. 53 Vedi documento dedicato: Legge 28 marzo 2003 n 53.pdf 3.2 Decreto Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 Vedi documento dedicato: Decreto Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n 132.pdf 3.3 Decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 Decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n212.pdf 4 Enti di riferimento 4.1 MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) è il dicastero del Governo italiano preposto all'amministrazione dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Presente sin dal 1861, col Governo Cavour, e con la denominazione Ministero della Pubblica Istruzione, l'attuale configurazione del Ministero è il risultato della fusione del Ministero della Pubblica Istruzione con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, quest'ultimo istituito dalla legge 9 maggio 1989 n. 168. Sotto il Governo D'Alema, ad opera della dalla Riforma Bassanini del d.lgs. n. 300/1999, la struttura organizzativa della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore si rinnova e, con il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) si riunificano nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). Riunificazione che entrò in vigore con il Governo Berlusconi II, formatosi nel 2001. Nel 2006, col secondo Governo Prodi,venne deciso di scorporare il Ministero e distinguerlo nelle sue vecchie componenti, il Ministero della Pubblica Istruzione, tornato appunto alla dicitura di "pubblica" istruzione, e il Ministero dell'Università e della Ricerca. Col Governo Berlusconi IV le competenze vengono nuovamente accorpate in un unico ministero, sotto la responsabilità dell'on. Mariastella Gelmini. Infine, in seguito alla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (la legge finanziaria per l'anno 2008) si ritornò alla Riforma Bassanini reistituendo l'attuale denominazione del Ministero, attuata dal Governo Berlusconi IV nel 2008. Funzioni Il ministero è responsabile dell'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Per queste ultime limitatamente ai programmi. Cura la vigilanza sulle istituzioni universitarie, dotate di forte autonomia per dettato costituzionale ex art. 33. Sovraintende alla ricerca dello Stato attraverso le apposite strutture. Tramite l'amministrazione centrale costituisce la centrale che programma e orienta le politiche educative che poi vengono attuate e gestite localmente dagli Uffici regionali e dalle singole istituzioni scolastiche. 4.2 CNAM - Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale http://www.cnam.it/ FURLANIS Giuseppe GAETA Giuseppe ANDREATTA Francesco BERTONE Bruno BARBERIO CORSETTI Giorgio BESCHI Emanuele CARPANETO Giulia DAMIANI Paolo DE FINIS Costantino FICOLA Daniele GASPARIN Paolo GIUDICE Carmelo GUARDALBEN Dario LEUZZO Andrea LONGOBARDO Guglielmo LOSCO Giuseppe LUISI Nicola MAFFIA Fulvio MERLINO Roberta MONGELLI Fabio MONTEBUGNOLI Luca PALADINO Mimmo PALMIERI Maria Enrica PISICCHIO Alfonsino PUCILLO Luca PULEJO Raffaella PULIGNANO Ernesto RESTUCCIA Laura RINALDI Maria SPERA Federica TOMASELLO Mario VANNUCCHI Monica Barbara VIZZIELLO Saverio Ruolo Qualifica Presidente ARCHITETTO Vice Pres. SOCIOLOGO Consigliere PIANISTA Consigliere Consigliere Consigliere M° VIOLA Consigliere Consigliere COMPOSITORE Consigliere Consigliere FILOSOFO Consigliere COMPOSITORE Consigliere M° PIANOFORTE Consigliere LETT.CLASSICHE Consigliere Consigliere PITTORE Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere ARCHITETTO Consigliere Consigliere Consigliere COREOGRAFA Consigliere Consigliere INFORMATICO Consigliere ST.DELL'ARTE Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere BALLERINA Consigliere M° TROMBA 4.3 CUN Consiglio universitario nazionale Il Consiglio universitario nazionale, in acronimo CUN, è un organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario italiano. http://www.cun.it/ Presidente CUN - LENZI Andrea Vice Presidente CUN - BARBATI Carla Segretario Generale - DI FRANCO Manuela Segretario Verbalizzante - RESTUCCIA Laura ABATE Marco AMORE Mario AMORETTI Francesco ARIENZO Alessandro BERTI Chiara BORRELLI Claudio BUCCHI Stefano CAPUTO Giuseppe CAROSI Rodolfo CATARCI Marco CERULLO Giovanni CIARDULLI Andrea Nicola COMANDUCCI Renato COSTA Fiammetta Carla Enrica FANTI Riccardo FAVOTTO Francesco FRATTINI Romana FREGOLENT Annalisa FRUDÀ Luigi Gabriele GRIGNANI Carlo IACONO Salvatore IPPOLITI Elena LAZZARINI Stefano MANZOLI Giacomo MELIS Giovanni MIGLIORE Luciana MONTALBANO Giuseppe MONTI Francesca MORATO Massimiliano MORCELLINI Mario NAPPI Pasquale NARO Fabio NOVELLINO Ettore PANZARINI Elisabetta PASTORE Fulvio PERNAZZA Ludovico PETRUCCI Alessandra PEZZELLA Alessandro PISI Annamaria PUGLISI Giovanni Antonino RAIMONDO Domenico RENZULLI Alberto ROSSI Paolo RUSSO Tommaso SANTORO Antonio SIVIERO Enzo SCATENI Riccardo STELLA Andrea TESTA Francesco TINE’ Maria Rosaria TORTORELLA Stefano TOSCANO Attilio VALENTE Marco VARANINI Gian Maria 4.4 ISIA - Istituto superiore per le industrie artistiche L'Istituto superiore per le industrie artistiche (abbreviato con l'acronimo ISIA) è un'istituzione di alta cultura pubblica dedicata al disegno industriale, a numero chiuso, presente a Roma, Firenze, Faenza, Urbino facente parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed inserito nel comparto AFAM.