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1 Sono grato agli organizzatori di questo convegno, in
Convegno “Contratto e Crisi d’Impresa” Verona, Boscolo Hotel Leon D’Oro, 19-20 maggio 2006 Prof.Agostino Gambino, Università La Sapienza di Roma Sono grato agli organizzatori di questo convegno, in particolare al dott. Fabrizio Di Marzio, per avermi invitato a coordinare e ad introdurre i lavori della prima sessione odierna, dedicata ai contratti con l’impresa in crisi e cioè agli accordi tra l’imprenditore e i creditori con i quali si intenda conseguire il riequilibrio economico-finanziario e il risanamento dell’impresa anche attraverso nuovi finanziamenti. Nel marzo del 2004 mi ero cimentato in altro convegno in una riflessione sulle istanze che avrebbero dovuto essere soddisfatte anche in Italia in funzione di prevenzione, sulla linea di tendenza proposta dalle recenti legislazioni europee, prima della Gran Bretagna, poi della Germania, Austria e Spagna, a loro volta mutuatarie del Chapter Eleven negli USA con il procedimento di ristrutturazione dell’impresa in crisi. La critica di allora al progetto italiano di riforma organica delle procedure concorsuali, appena reso pubblico e fortunatamente abortito, voleva richiamare l’attenzione sull’esigenza urgente, espressa dal mondo delle imprese e dell’economia, di realizzare una disciplina anticipatoria, che avesse come riferimento esclusivo la tutela dei creditori e riconoscesse a questi la libertà di ricercare e definire una soluzione per loro accettabile del problema del finanziamento dell’impresa quando vi siano i primi sintomi della crisi. Mi ricollegavo idealmente alle proposte illustrate dal prof. Piero Schlesinger, con la maestria e con la passione che gli sono proprie, al fine di realizzare normativamente un “ombrello” di protezione dei creditori, che garantisse l’eseguibilità degli accordi con l’imprenditore in crisi eliminando i rischi di revocatoria e di concorso in bancarotta. Con la prima riforma legislativa del marzo 2005, sulla quale il Convegno riflette questa mattina, ci si è posti sulla linea di tendenza europea, offrendo soluzioni preventive della crisi dell’impresa attraverso strumenti essenzialmente privatistici. Di qui la ragione ispiratrice di questo convegno, che intende valorizzare la chiave di lettura privatistica della disciplina. 1 Convegno “Contratto e Crisi d’Impresa” Verona, Boscolo Hotel Leon D’Oro, 19-20 maggio 2006 Prof.Agostino Gambino, Università La Sapienza di Roma Le nuove tipologie dei contratti diretti al salvataggio e al risanamento dell’impresa intendono prevenire e possibilmente eliminare la prospettiva di procedure concorsuali maggiori. Ma, proprio per tale funzione, la nuova disciplina contrattuale si pone a fianco del rinnovato istituto del concordato preventivo: anch’esso destinato a dare forte spazio all’iniziativa privata e alla gestione della soluzione della crisi affidata all’imprenditore e ai suoi creditori. In questo quadro sistematico è chiara l’opportunità del concorso della riflessione e dell’approfondimento tecnico-giuridico ad opera di cultori del diritto privato, del diritto commerciale e fallimentare e del mercato finanziario. Quanto al concorso degli esperti del mercato finanziario per i dissesti di maggiore dimensione, esso è richiesto anche per il fatto che la parallela riforma del diritto delle società di capitali, entrata in vigore nel 2004, offre nuove larghe opzioni ai piani di risanamento, agli accordi di ristrutturazione e allo stesso concordato preventivo con la possibile emissione di strumenti finanziari partecipativi e non, caratterizzati da diverse aspettative di rimborso e di rendimento. Al riguardo è anche di notevole interesse l’espressa previsione che nel concordato preventivo possa essere contemplata l’assunzione del concordato da parte di società partecipata dai creditori, secondo un modello creato e costruito dal prof. Pellegrino Capaldo per il concordato preventivo della Federconsorzi. Tale modello potrebbe essere attuato anche negli accordi di ristrutturazione, per i quali infatti è stato adottato l’ampio termine di “accordi” postulando così una categoria aperta di contratti finalizzati alla ristrutturazione dell’impresa. Riterrei quindi che, per cogliere lo spirito e l’effettiva portata della novella del marzo 2005, nella valutazione del ruolo dato ai creditori nei confronti dell’imprenditore in crisi non si possa prescindere dal parallelo esame dell’istituto marcatamente pubblicistico, in quanto caratterizzato da limitazioni ai poteri gestori dell’imprenditore e da costante sorveglianza 2 Convegno “Contratto e Crisi d’Impresa” Verona, Boscolo Hotel Leon D’Oro, 19-20 maggio 2006 Prof.Agostino Gambino, Università La Sapienza di Roma esterna del commissario giudiziale, del concordato preventivo accanto ai nuovi istituti contrattuali finalizzati al riequilibrio e al risanamento dell’impresa e operanti anche in assenza di stato di insolvenza. Anche nel concordato preventivo infatti, a seguito dell’interpretazione autentica dello “stato di crisi” con l’inserimento di un ultimo comma nel nuovo art. 160 l. fall. (art. 36 d.l. 30 dicembre 2005, n. 273), lo stato di crisi può non comportare attuale insolvenza (“per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”). Si sono così superate le incertezze giurisprudenziali circa la comprensione dello stato di difficoltà temporanea nella nozione di crisi dell’impresa. Si è reso chiaro che lo “stato di crisi”, presupposto del concordato preventivo, comprende anche la c.d. insolvenza reversibile, che rappresentava il presupposto della procedura di amministrazione controllata. Di qui, con l’esclusione dell’automaticità della dichiarazione di fallimento in caso di rigetto della domanda di concordato preventivo, come pur sembrerebbe dal testo dell’art. 162, co. 2, l. fall., ed in coerenza con l’ampia portata del rinnovato concordato preventivo, l’eliminazione normativa dell’istituto dell’amministrazione controllata effettuata dalla nuova legge fallimentare. Pertanto, con un radicale mutamento di prospettiva rispetto alla disciplina anteriore al 2005 poichè anche il concordato preventivo può avere funzione preventiva ad evitare il prodursi di una crisi irreversibile, sono oggi operativi tre distinti istituti, fra loro complementari. Il giudizio su di essi deve essere dato valutando in progressione le certezze giuridiche date ai creditori che intendano contribuire alla ristrutturazione dell’impresa con sacrifici alle loro posizioni ed in sostituzione delle procedure concorsuali maggiori con la dispersione di ricchezza ed i tempi lunghi che queste inevitabilmente comportano. Il primo istituto – il più debole quanto a certezze per i creditori – è il piano che “appaia” idoneo a consentire il risanamento della esposizione 3 Convegno “Contratto e Crisi d’Impresa” Verona, Boscolo Hotel Leon D’Oro, 19-20 maggio 2006 Prof.Agostino Gambino, Università La Sapienza di Roma debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Il risanamento economico e il riequilibrio finanziario devono espressamente concorrere, ma è sufficiente che di tale risultato si faccia carico un piano che “appaia” idoneo all’esame dell’esperto chiamato a garantirne idoneità e quindi ragionevolezza. Tale accordo, concluso con uno o più creditori ha, come ogni contratto di diritto privato, “forza di legge tra le parti” (art. 1372, co.1, cod. civ.) senza alcun intervento del tribunale. Gli effetti giuridici sono costituiti dalla irrevocabilità degli atti e degli accordi esecutivi nel caso in cui il piano non consegua il risultato previsto e intervenga la procedura concorsuale maggiore (art. 67, co.3, lett. d, l. fall.). In tal caso la certezza giuridica è ridotta perchè a seguito di fallimento, che è sempre possibile, sarà il tribunale in sede fallimentare che dovrà accertare se quel concreto piano apparisse effettivamente idoneo e cioè fosse ragionevole pur in presenza di un giudizio positivo dell’esperto. Solo tale successivo accertamento garantirà definitivamente la irrevocabilità degli atti e dei pagamenti. Il piano non rappresenta quindi uno strumento di esenzione certa della revocabilità degli atti e pagamenti esecutivi. Il secondo istituto dà ai creditori e all’imprenditore un grado di certezza molto più forte ed è rappresentato dagli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei debiti e che vengano sottoposti alla verifica del tribunale con lo strumento dell’omologazione in camera di consiglio (quindi in tempi rapidi). E’ questo il vero “ombrello” protettivo garantito dal giudizio del tribunale, in quanto, in caso di successivo fallimento sempre possibile, non potranno essere posti in discussione gli effetti giuridici verificatisi con l’attuazione dell’accordo. Peraltro la legge si preoccupa di confermare che anche tali accordi hanno carattere privatistico e li dichiara giuridicamente efficaci indipendentemente dall’omologazione del tribunale, anche se in tal caso non è assicurata la loro irrevocabilità a seguito dell’intervento successivo di una 4 Convegno “Contratto e Crisi d’Impresa” Verona, Boscolo Hotel Leon D’Oro, 19-20 maggio 2006 Prof.Agostino Gambino, Università La Sapienza di Roma procedura concorsuale maggiore. E’ solo richiesto che, per l’efficacia giuridica dell’accordo, i creditori non partecipanti ad esso ne abbiano conoscenza legale con il suo deposito nel registro delle imprese, potendo così essi avere conoscenza dei caratteri e delle modalità della ristrutturazione economico-finanziaria dell’impresa, pur se in ogni caso l’accordo di ristrutturazione non può imporre sacrifici ai creditori non partecipanti ad esso in base al principio della relatività degli effetti dei contratti tra le parti. L’omologazione del tribunale, in contraddittorio con i creditori opponenti entro trenta giorni dalla pubblicazione, ha peraltro l’importante significato pratico di anticipare il giudizio dell’autorità giudiziaria nel caso di successivo fallimento, dando certezza giuridica ai creditori circa la irrevocabilità degli atti e pagamenti esecutivi e l’assenza di responsabilità penale. La stabilità degli effetti dell’accordo è piena, spettando al giudice di valutare, già con l’omologazione, se siano previsti benefici a favore dei soli creditori partecipanti con discriminazione di quelli estranei all’accordo. Infine, con l’accordo dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti anche per classi si apre la prospettiva del concordato preventivo, che consente l’imposizione di sacrifici a tutti i creditori (compresi quindi i creditori privilegiati) ed il cui presupposto comprende ora anche le difficoltà temporanee, alle quali era dedicata la distinta procedura di amministrazione controllata. La certezza giuridica offerta ai creditori ed esclusiva della procedura di concordato è duplice: la ristrutturazione del debito, con il possibile sacrificio dei creditori per classi, vincola i creditori assenti e dissenzienti anche all’interno della classe pregiudicata; opera il divieto di esecuzioni individuali con la garanzia che il patrimonio dell’imprenditore è integralmente destinato alla soddisfazione proporzionale dei creditori. 5
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