Domande ricorrenti sul la legge "Swissness"

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Domande ricorrenti sul la legge "Swissness"
Domande ricorrenti sul la legge "Swissness"
Sommario
A.
Indicazioni di provenienza svizzere
2
1.
A quali condizioni si può utilizzare la designazione “Svizzera”?
2
2.
Come è determinata la provenienza dei prodotti naturali (art. 48a LPM) ?
2
4.
Come si determina la provenienza dei prodotti industriali?
3
5.
Indicazioni come "Designed in Switzerland" o "Swiss Research" sottostanno agli stessi
criteri validi per la designazione "Svizzera"?
4
6.
Come si determina la provenienza di un servizio?
7.
Un prodotto di origine svizzera ai sensi del diritto doganale soddisfa automaticamente i
criteri dello "Swiss made"?
4
8.
Per le derrate alimentari qual è la differenza tra indicazioni obbligatorie in virtù della
legislazione sulle derrate alimentari e indicazioni di provenienza?
5
Le nuove regole riguardano anche gli orologi che sono già oggetto di un'ordinanza
speciale del Consiglio federale?
5
B.
Croce svizzera e stemma svizzero
5
10.
È consentito utilizzare la croce svizzera?
5
11.
L'utilizzo della croce svizzera è soggetto ad altre condizioni?
6
12.
Che differenza c'è tra croce svizzera e stemma svizzero?
6
13.
Le condizioni per l'utilizzo dello stemma svizzero e della croce svizzera sono le stesse? 7
14.
È ammesso l'utilizzo di una riproduzione parziale dello stemma della Confederazione?
7
15.
I colori e le dimensioni della croce svizzera e della bandiera svizzera sono predefiniti?
8
16.
L'utilizzo di una croce svizzera il cui rosso non corrisponde esattamente al rosso
definito nella nuova legge sulla protezione degli stemmi è vietato?
8
17.
La croce svizzera può essere registrata come elemento di un marchio?
8
18.
Termini come "Confederazione" e "cantonale" possono essere utilizzati liberamente?
9
C.
Nuovi marchi geografici, nuovo registro
9
19.
Quali sono le caratteristiche dei nuovi registri e del nuovo marchio previsti dalla
legislazione "Swissness"?
9
20.
D'ora in poi sarà possibile registrare un’indicazione geografica come marchio?
10
21.
Quali sono i diritti del titolare di un marchio geografico?
10
D.
Lotta contro gli abusi
10
22.
Come è sanzionato l'utilizzo abusivo di segni pubblici?
10
23.
L'ente pubblico dispone di altri strumenti per tutelare i propri stemmi?
10
24.
Cosa fa l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)?
10
25.
Qual è il ruolo delle associazioni di settore e delle organizzazioni di protezione dei
consumatori nell'attuazione della legislazione Swissness?
11
9.
1/12
4
26.
Come sono attuate all'estero le nuove disposizioni sull'utilizzo della designazione
"Svizzera" e della croce svizzera?
11
E.
Ordinanze di settore
11
27.
Cosa sono e a cosa servono le ordinanze di categoria?
11
28.
Quando il Consiglio federale deciderà in merito alle modifiche dell'ordinanza "Swiss
made" per gli orologi proposta dalla Federazione dell'industria orologiera svizzera
(FH)?
12
A. Indicazioni di provenienza svizzere
1. A quali condizioni si può utilizzare la designazione “Svizzera”?
La designazione “Svizzera”, utilizzata sola o con altri termini come "Made in Switzerland", "Ricetta svizzera" o
"Swiss quality", è un’indicazione di provenienza, ossia un riferimento diretto alla provenienza geografica dei
prodotti o dei servizi per i quali è utilizzata (art. 47 della legge sulla protezione dei marchi, LPM). Anche i segni
figurativi come la croce svizzera, il Cervino o Guglielmo Tell sono considerati come indicazioni di provenienza
svizzere.
In linea di massima, il produttore o il fornitore del servizio non deve chiedere nessuna autorizzazione specifica
per utilizzare l'indicazione di provenienza "Svizzera". Quest'ultima può essere utilizzata liberamente a
condizione che sia esatta, ossia che i prodotti o i servizi in questione siano realmente di provenienza svizzera.
Le aziende che desiderano farne uso sono dunque tenute a garantire che i loro prodotti o servizi soddisfino
appieno le condizioni di provenienza svizzera definiti nella legge (cfr. domande 1, 2, 3, 4 e 6). Solo in caso di
contenzioso dovranno dimostrare di avere soddisfatto le condizioni legali di provenienza (cfr. domanda 22).
I criteri di provenienza svizzera definiti nella legge tengono conto della natura specifica dei prodotti e divergono
quindi per i prodotti naturali, per le derrate alimentari, i prodotti industriali e i servizi (cfr. artt. 48a, 48b, 48c et 49
LPM).
2. Come è determinata la provenienza dei prodotti naturali (art. 48a LPM) ?
Un prodotto naturale (p.es. verdura, acqua minerale, carne o ghiaia) è di provenienza svizzera se ha un legame
stretto con il territorio svizzero. Deve quindi trovarsi in Svizzera il luogo di estrazione dei minerali o il luogo in cui
è raccolta la verdura (cfr. l'art. 48a LPM). Se il prodotto naturale subisce una trasformazione essenziale, è
considerato alla stregua delle derrate alimentari (cfr. domanda 3).
Per esempio, un mobile di legno è un prodotto industriale, mentre un pezzo di legno rientra nella categoria dei
prodotti naturali.
3. Come si determina la provenienza delle derrate alimentari?
Per le derrate alimentari, devono essere soddisfatti due criteri cumulativi:
• 80% almeno del peso delle materie prime o degli ingredienti che compongono la derrata alimentare
deve essere di provenienza svizzera; per il latte e i latticini la quota è del 100% del latte che li
compongono;
• il luogo in cui si è svolta la trasformazione che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali
deve trovarsi in Svizzera (p.es. la trasformazione del latte in formaggio).
La quota dell'80% del peso è un compromesso appropriato tra un criterio più severo (p.es. il 100 %), che non
avrebbe tenuto sufficientemente conto della realtà economica, e un criterio meno severo, che non avrebbe
soddisfatto le attese dei consumatori.
La nuova legislazione prevede diverse eccezioni al criterio dell'80% per tenere conto delle realtà cui sono
confrontate le aziende di trasformazione delle materie prime. Ne consegue che i prodotti naturali che non
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esistono in Svizzera (p.es. il cacao) o che, per motivi completamente estranei all'influsso dei produttori,
venissero temporaneamente a mancare (p.es. a causa di raccolti scarsi dovuti alle condizioni climatiche o a
causa di un'epidemia) possono essere esclusi dal calcolo. Il calcolo delle materie prime non disponibili in
quantità sufficienti in Svizzera è effettuato in funzione della loro quota di auto-approvvigionamento:
• se la quota di auto-approvvigionamento è inferiore al 20%, la materia prima non è inclusa nel calcolo;
• se la quota di auto-approvvigionamento si situa tra il 20 e il 49,9% , la materia prima è inclusa nel
calcolo in misura del 50%;
• se la quota di auto-approvvigionamento supera il 50 %, la materia prima è inclusa nel calcolo in misura
del 100%.
A livello di ordinanza ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari, sono
state previste eccezioni supplementari e soluzioni flessibili, in particolare:
• clausola bagatella per gli ingredienti trascurabili dal profilo del peso, come una presa di sale (art. 3 cpv.
4 OIPSDA);
• la base di calcolo è la ricetta (art. 3 cpv. 1 OIPSDA);
• una soluzione flessibile per il computo dei prodotti semilavorati. (art. 3 cpv. 5 e art. 4 cpv. 2 OIPSDA);
• un'eccezione detta "di qualità" è fatta per prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera
secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d’utilizzo (p.es. certe farine per biscotti).
Questa eccezione è soggetta alle condizioni dell’articolo 9 OIPSDA);
• possibilità di tenere conto dell'acqua per le bevande in cui l'acqua è una caratteristica sostanziale (p.es.
birra e acqua minerale). L'acqua non può essere un semplice diluente (p.es. succhi di frutta a base di
concentrati; art. 3 cpv. 3 OIPSDA);
• il calcolo può essere effettuato in base ai flussi di merci medi di un anno civile (art. 4 cpv. 1 OIPSDA);
• se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 5 OIPSDA è ammesso indicare la
provenienza svizzera di un solo ingrediente (p.es. "lasagne con carne di manzo svizzera");
• determinate superfici agricole all’estero sono determinanti per determinare la provenienza svizzera di
una derrata alimentare o di un prodotto naturale (p.es. Liechtenstein, zone franche nei dintorni di
Ginevra, superfici agricole all’estero gestite almeno dal 1° gennaio 2014, ecc.; art. 2 OIPSDA).
4. Come si determina la provenienza dei prodotti industriali?
Sono prodotti industriali tutti i prodotti che non sono prodotti naturali o derrate alimentari. L’utilizzo di indicazioni
di provenienza svizzera per questa categoria di prodotti è ammesso se sono soddisfatte le due condizioni
cumulative seguenti (cfr. art. 48c LPM):
• almeno il 60% dei costi di produzione del prodotto deve essere realizzato in Svizzera;
• il luogo in cui si è svolta l’attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve
trovarsi in Svizzera (p.es. l'assemblaggio di una macchina).
Per quanto concerne il primo criterio (60% dei costi di produzione realizzato il Svizzera) i costi di produzione
comprendono normalmente le materie prime e semilavorate, gli accessori, i salari e le spese generali. Possono
essere inclusi nel calcolo i costi di ricerca e sviluppo; lo stesso vale per i costi legati al controllo degli standard di
qualità o all’ottenimento di un’autorizzazione definiti dalla legge o disciplinati omogeneamente a livello di ramo.
Sono invece esclusi dal calcolo, perché non contribuiscono direttamente alla produzione della merce, i costi
legati alla commercializzazione dei prodotti finiti (p.es. spese pubblicitarie e marketing), i costi d'imballaggio e i
costi generati dal servizio dopo vendita. In altri termini, l'azienda dovrà frammentare i costi legati a un prodotto
in funzione del luogo in cui sono stati generati (in Svizzera o all'estero). Se la parte svizzera dei cosi raggiunge
il 60%, può essere utilizzata l'indicazione di provenienza "Svizzera". Solo in caso di contenzioso l'azienda sarà,
tuttavia, chiamata a dimostrare di avere soddisfatto le condizioni legali di provenienza (cfr. domanda 22).
Sono esclusi dal calcolo del 60% dei costi di produzione i prodotti naturali che non possono essere prodotti in
Svizzera (p.es. l'oro). Sono inoltre escluse dal calcolo anche le materie prime che per motivi oggettivi non sono
disponibili in Svizzera in quantità sufficiente, a condizione che ciò sia chiaramente attestato in un'ordinanza o
all’interno di un’informativa pubblica di un settore economico.
Il secondo criterio cumulativo, prevede che l’attività che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali
deve svolgersi in Svizzera. Tale attività può essere la produzione stessa (p.es. l’assemblaggio di un orologio o
la produzione di un tessuto a partire dalle fibre) o la ricerca e lo sviluppo. In questo caso anche una fase
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significativa della produzione stessa deve svolgersi nel luogo di provenienza, in modo da garantire un legame
fisico sufficiente con tale luogo.
A livello di l'ordinanza sulla protezione dei marchi sono state previste eccezioni supplementari e soluzioni
flessibili, in particolare:
• una "clausola bagatella" che consente di escludere le materie ausiliarie che rivestono un'importanza
chiaramente secondaria (p.es. una vite; art. 52j OPM);
• una soluzione che consente di tenere conto in maniera flessibile delle materie semilavorate senza che
sia necessario conoscerne il luogo di provenienza (art. 52i OPM);
• la possibilità di continuare a tenere conto dei costi di ricerca e sviluppo già ammortizzati (art. 52g cpv. 3
OPM).
5. Indicazioni come "Designed in Switzerland" o "Swiss Research" sottostanno agli stessi criteri
validi per la designazione "Svizzera"?
I produttori che non soddisfano i criteri di provenienza svizzera (cfr. domande 1, 2, 3, 4, e 6) possono fare
riferimento a determinate attività specifiche di ideazione o di fabbricazione del prodotto svoltesi in Svizzera
(p.es. "Designed in Switzerland" o "Swiss Research") se:
1. l’intera attività specifica menzionata sul prodotto (nella fattispecie il design o la ricerca) si è svolta in
Svizzera;
2. il termine "Svizzera" non è apposto sul prodotto in maniera più vistosa – per quanto riguarda il colore, le
dimensioni, la grafia – rispetto al resto dell'indicazione (esempio da non seguire: SWISS research).
Sono invece escluse da questa eccezione le indicazioni seguenti:
• Le indicazioni del tipo "prodotto in Svizzera" sono troppo generiche per rientrare in questa eccezione.
Non possono dunque essere utilizzate per un prodotto interamente fabbricato in Svizzera, che, tuttavia,
non soddisfa i criteri generali di provenienza svizzera (cfr. domande da 1, 2, 3, 4). Ciò renderebbe infatti
vana la legge e sarebbe contrario al suo scopo.
• L'apposizione della croce svizzera accanto a una designazione come "Swiss research" è ingannevole:
in linea di massima il consumatore percepisce la croce svizzera come un rinvio al luogo di provenienza
del prodotto nel suo insieme e non come un rinvio a una fase specifica della sua lavorazione. L'utilizzo
della croce svizzera in combinazione con designazioni come "Swiss research" è quindi vietato se i
criteri di provenienza svizzera non sono soddisfatti (cfr. domande 1, 2, 3, 4, et 6).
6. Come si determina la provenienza di un servizio?
Le aziende possono promuovere i propri servizi come servizi svizzeri a condizione che abbiano sede in
Svizzera e che l'azienda sia effettivamente gestita in Svizzera. Si intende in questo modo evitare che il criterio
del legame con il luogo di provenienza sia soddisfatto con un semplice indirizzo postale.
La nuova legge tiene conto anche delle diverse strutture aziendali. Infatti, le filiali e le succursali della società
madre possono utilizzare l'indicazione di provenienza "Svizzera", se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:
• la società madre ha la sua sede in Svizzera;
• la società madre o una delle sue filiali che è effettivamente controllata dalla società madre e la cui sede
sociale si trova in Svizzera, è effettivamente gestita in Svizzera;
• l'indicazione di provenienza è utilizzata per servizi di natura analoga a quelli forniti dalla società madre o
dalla filiale in questione.
Questi criteri garantiscono che la società madre, che svolge a sua volta un'attività commerciale, sia
effettivamente in grado di controllare i servizi proposti da una delle sue filiali estere. Per la società madre si
riduce così il rischio che la qualità inferiore dei servizi proposti da una filiale nuoccia alla sua reputazione. Per
quanto concerne le altre strutture, in cui una holding compare come società madre senza esercitare un'attività
propria, almeno una delle filiali deve avere la sua sede nello stesso Paese della società madre e proporre
servizi della stessa natura della filiale estera (regolamentazione di gruppo).
7. Un prodotto di origine svizzera ai sensi del diritto doganale soddisfa automaticamente i criteri
dello "Swiss made"?
No.
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La provenienza di un prodotto in virtù del diritto che regola le indicazioni di provenienza (p.es. se su un prodotto
figura la designazione "Swiss made") non va confusa con l'origine di un prodotto in virtù del diritto doganale
(p.es. menzione della Svizzera sul certificato d'origine di un prodotto). Le due indicazioni svolgono funzioni
diverse (la prima indica la provenienza mentre la seconda serve per il calcolo della tariffa doganale). Le
condizioni che un prodotto "svizzero" deve soddisfare sono diverse sotto il profilo del diritto delle indicazioni di
provenienza e del diritto doganale. Improntare il diritto delle indicazioni di provenienza su quello doganale
produrrebbe risultati assurdi: in virtù del diritto doganale, ad esempio, un pesce di mare pescato da un battello
battente bandiera svizzera è considerato "integralmente fabbricato in Svizzera". Se i criteri per determinare la
provenienza "Svizzera" fossero improntati alle regole sull'origine doganale, un pesce pescato nell'Oceano
indiano da un peschereccio panamense battente bandiera svizzera potrebbe fregiarsi della croce svizzera ed
essere venduto con la designazione "Swiss Delice" o "Swiss Sea Food"! Per altre informazioni si veda sul sito
dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale dedicato alle PMI e ai non addetti ai lavori.
8. Per le derrate alimentari qual è la differenza tra indicazioni obbligatorie in virtù della legislazione
sulle derrate alimentari e indicazioni di provenienza?
Il diritto in materia di indicazioni di provenienza specifica le indicazioni geografiche (p.es. la croce svizzera o la
designazione "Swiss made") che possono essere utilizzate facoltativamente per contrassegnare i prodotti a fini
pubblicitari. Il diritto in materia di derrate alimentari, invece, per motivi di protezione della salute pubblica,
prevede l'obbligo di dichiarare sull'etichetta il Paese di produzione e le materie prime che compongono un
prodotto. Affinché questi ambiti possano coesistere, le dichiarazioni obbligatorie in virtù della legislazione
sulle derrate alimentari non devono essere utilizzate a fini pubblicitari. Devono restare indicazioni
dichiarative relative al prodotto che, per definizione, non mirano in primo luogo a catturare l'attenzione del
consumatore. Affinché i due ambiti rimangano distinti sono determinanti il design dell'etichetta e la percezione
che ne ha il consumatore. Per evitare qualsivoglia rischio d'inganno, la dichiarazione del Paese di produzione in
virtù della legislazione sulle derrate alimentari non dovrebbe essere apposta sul prodotto in maniera più
vistosa – per quanto riguarda il colore, le dimensioni, la grafia – rispetto alle altre dichiarazioni obbligatorie.
A titolo d'esempio in applicazione della legislazione sulle indicazioni di provenienza è vietato apporre in grande
la menzione «Formaggio svizzero» su un formaggio prodotto con del latte estero, anche se la Svizzera è il
Paese di fabbricazione in virtù del diritto in materia di derrate alimentari.
9. Le nuove regole riguardano anche gli orologi che sono già oggetto di un'ordinanza speciale del
Consiglio federale?
Sì.
I nuovi criteri (cfr. domanda 4) che si applicano ai prodotti industriali valgono anche per gli orologi. L’ordinanza
concernente l’utilizzazione della designazione “Svizzera” per gli orologi comprende precisazioni e criteri
supplementari. L’ordinanza è attualmente sottoposta a una revisione tesa ad adeguarla alla nuova legislazione
“Swissness” (cfr. domanda 28). Il 2 settembre 2015 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione
relativa alla revisione dell’ordinanza “Swiss made” per gli orologi (cfr. Consultazione 2015)
B. Croce svizzera e stemma svizzero
10. È consentito utilizzare la croce svizzera?
Sì.
La nuova legge prevede che la croce svizzera possa essere utilizzata anche per i prodotti svizzeri oltre che per i
servizi come finora. In futuro sarà quindi possibile contrassegnare anche prodotti e imballaggi con questa
indicazione di provenienza dal valore di marketing inestimabile. Se la croce svizzera è utilizzata su un prodotto
o in relazione con un servizio, è fondamentalmente percepita come un rinvio geografico. Occorre tuttavia che i
prodotti soddisfino i requisiti Swissness (cfr. domande 1, 2, 3, 4, et 6).
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Se i consumatori non percepiscono la croce svizzera come rinvio alla provenienza geografica del prodotto, può
essere il caso di una t-shirt rossa raffigurante una croce bianca, una palla da gioco o un ombrello con una croce
bianca, l'uso è decorativo e non è necessario che siano soddisfatti i criteri Swissness.
Che la croce svizzera sia un'indicazione di provenienza o meno, va valutato per ogni singolo caso in funzione
del pubblico interessato. È centrale appurare se la croce svizzera evochi determinate attese in relazione con la
provenienza geografica dei prodotti e servizi contrassegnati.
L'uso della croce svizzera come elemento di uno stemma è riservato alla Confederazione. Questa regola
conosce qualche eccezione (cfr. domanda 13).
11. L'utilizzo della croce svizzera è soggetto ad altre condizioni?
Sì.
L'utilizzo della croce svizzera non deve essere inappropriato né indurre in errore, non deve essere contrario
all'ordine pubblico, ai buoni costumi e alle leggi in vigore.
Se la croce svizzera è utilizzata in modo da suscitare l'impressione che esistano relazioni ufficiali con gli enti
pubblici, si considera che l'utilizzo induca in errore. A titolo d'esempio, induce in errore l'utilizzo della croce
svizzera in relazione con un ufficio privato di servizi e consulenza per questioni relative ai visti, giacché i
destinatari del servizio sono indotti a credere che si tratti di un servizio ufficiale.
L'utilizzo della croce svizzera può essere vietato per "violazione dell'ordine pubblico" in casi particolarmente
gravi, se nuoce alla reputazione del Paese o compromette le sue relazioni diplomatiche.
Si parla di violazione dei buoni costumi se la croce svizzera è utilizzata in maniera tale da offendere la
sensibilità generale (morale predominante) o da violare i principi dell'etica e i valori del diritto. Se cioè è violata
la sensibilità culturale o morale di ampie cerchie della popolazione o in caso di mancato rispetto della
collettività. Questo può succedere nel caso di rappresentazioni oscene o a carattere razzista, anche se non
sono soddisfatte le condizioni costitutive del reato in virtù del Codice penale svizzero. Non è invece contraria ai
buoni costumi la raffigurazione della croce svizzera su uno zerbino.
Infine, l'utilizzo della croce svizzera non deve essere contrario al diritto in vigore. In merito, la legge federale
concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa vieta l'utilizzo della "croce rossa" e di
tutti i segni con essa confondibili per contrassegnare dei prodotti. In determinati casi la croce svizzera confondibile con l'emblema della Croce rossa - non può dunque essere utilizzata. Questo vale anche se sono
soddisfatte le condizioni generali previste per l'utilizzo della croce svizzera. È pertanto vietato l'utilizzo della
croce svizzera su prodotti di natura medica o in relazione con servizi di natura medica se il segno è confondibile
con l'emblema della Croce rossa. Il rischio di confusione è valutato caso per caso in funzione del contesto.
12. Che differenza c'è tra croce svizzera e stemma svizzero?
La legge distingue tra croce svizzera, stemma svizzero e bandiera svizzera.
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La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso i bracci della quale, uguali fra loro, sono
di un sesto più lunghi che larghi (“Corporate Design dell’Amministrazione federale svizzera”, dalla Cancelleria
federale).
B = larghezza dei bracci della croce = 1/5 di A
C = lunghezza dei bracci della croce = 1/5 di A più
Lo stemma svizzero è una croce bianca in uno scudo triangolare.
La bandiera svizzera consiste in una croce bianca in un campo quadrato. Questa forma deriva dalla forma di
una bandiera militare e si distingue dalle bandiere rettangolari di altri Stati.
13. Le condizioni per l'utilizzo dello stemma svizzero e della croce svizzera sono le stesse?
No.
Lo stemma svizzero esprime la forza e la dignità dello Stato. Per questo motivo sarà in linea di massima
riservato agli enti pubblici anche in futuro. L'utilizzo dello stemma svizzero per contrassegnare prodotti o servizi
è dunque vietato ai privati, che possono, tuttavia, utilizzare liberamente la croce svizzera, sempreché siano
soddisfatte le relative condizioni (cfr. domande 10 et 11).
Per le aziende che da decenni contrassegnano prodotti e servizi di provenienza svizzera con lo stemma
svizzero è previsto un diritto di proseguire l'uso in presenza di legittimi interessi. Ciò può ad esempio riguardare
i segni seguenti:
Il diritto di proseguire l'uso è conferito su richiesta dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). La
richiesta va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della legge.
14. È ammesso l'utilizzo di una riproduzione parziale dello stemma della Confederazione?
No.
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L'utilizzo di riproduzioni identiche o parziali degli stemmi e dei segni con essi confondibili è ormai riservato alla
collettività. Non basta dunque cambiare le proporzioni dello stemma protetto o utilizzare uno scudo di forma
diversa per escludere un rischio di confusione con il segno protetto. Lo stesso vale se viene utilizzato un colore
che non si scosta sufficientemente dal colore del segno protetto. Una croce bianca verticale in campo arancione
è dunque considerata un segno confondibile con lo stemma svizzero: il colore scelto non si scosta infatti
sufficientemente dal rosso dello stemma protetto. La situazione cambia se il segno raffigura una croce bianca
verticale in campo blu. Questo colore si scosta infatti sufficientemente dal rosso dello stemma svizzero da
escludere qualsivoglia rischio di confusione e il segno può essere utilizzato liberamente.
15. I colori e le dimensioni della croce svizzera e della bandiera svizzera sono predefiniti?
Sì.
La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono
di un sesto più lunghi che larghi. Le dimensioni esatte della bandiera svizzera e le proporzioni tra la croce e il
campo quadrato sono definite in un allegato della legge, dove è definito anche il "rosso" della bandiera. La
definizione corrisponde alle indicazioni contenute nel manuale “Corporate Design dell’Amministrazione federale
svizzera”, dalla Cancelleria federale. Per motivi pratici la definizione è stata completata con indicazioni di colore
più moderne spesso utilizzate in questo contesto.
Chiunque abbia il diritto di utilizzare la croce svizzera può continuare a farlo come prima o anche in una forma
modificata ad esempio cambiando le proporzioni della croce o utilizzandola in combinazione con altri elementi
grafici. Non è obbligatorio utilizzare la croce svizzera solo nella forma definita.
Svizzera Turismo può ad esempio continuare a utilizzare la croce svizzera a forma di stella alpina come ha fatto
finora.
Anche FFS, in veste di azienda statale, può apporre sulle locomotive dei suoi treni uno stemma svizzero diverso
per forma e proporzioni da quanto definito nella legge.
16. L'utilizzo di una croce svizzera il cui rosso non corrisponde esattamente al rosso definito nella
nuova legge sulla protezione degli stemmi è vietato?
No.
La definizione di colore e le dimensioni non sono vincolanti. È quindi possibile utilizzare un'altra tonalità e
scegliere dimensioni diverse. Se, tuttavia, il colore è tale da rendere il segno confondibile con la croce svizzera,
devono essere soddisfatte le condizioni per l'utilizzo della croce svizzera (cfr. domande 10 e 11).
17. La croce svizzera può essere registrata come elemento di un marchio?
Sì.
Tuttavia, la croce svizzera appartiene al dominio pubblico, il che significa che deve essere a disposizione di tutti
gli operatori economici. Non può quindi essere l'unico elemento del marchio. Affinché il marchio sia ammesso
alla protezione e quindi registrato, la croce svizzera deve essere combinata con almeno un altro elemento
verbale o figurativo ammesso. Si parla di marchi combinati.
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Poiché la croce svizzera non deve, inoltre, indurre in errore circa la provenienza geografica, i marchi con la
croce svizzera sono registrabili solo per prodotti e servizi svizzeri. Trovate altre informazioni in merito nella
nostre Direttive in materia di marchi, Parte 4, n. 8.6.
La Confederazione svizzera e le sue aziende possono chiedere la registrazione dello stemma come elemento di
un marchio.
I marchi contenenti una croce svizzera depositati per dei prodotti prima dell'entrata in vigore della nuova legge
sono respinti in virtù del diritto ancora vigente. Se, tuttavia, il depositante del marchio è d'accordo di definire il
giorno dell'entrata in vigore della nuova legge quale data del deposito, la domanda può essere esaminata in
virtù della nuova legge. Per tutti questi marchi depositati prima dell'entrata in vigore della nuova legge sulla
protezione degli stemmi la data del deposito è la data dell'entrata in vigore della legge. L'IPI accetterà questo
tipo di domanda dal giorno in cui il Consiglio federale deciderà la messa in vigore della legge sulla protezione
degli stemmi. Le domande depositate prima di questo momento sono esaminate e respinte in virtù del vecchio
diritto.
18. Termini come "Confederazione" e "cantonale" possono essere utilizzati liberamente?
No.
Le designazioni ufficiali quali "Confederazione" e "cantonale" sono protette. Lo stesso vale per le designazioni
che rinviano a un'attività statale, come "polizia" e "tribunale". Si intende così tutelare la fiducia nutrita dai
cittadini nei confronti di tali designazioni. Queste designazioni non devono essere utilizzate in modo
inappropriato, che induca in errore, contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi e alle leggi in vigore.
A titolo di esempio, l'utilizzo della designazione "polizia" non è ammesso se suscita falsamente l'impressione
che l'utente della designazione sia un poliziotto, perché porta abiti di colore blu scuro con la scritta "polizia" in
bianco o in giallo.
La Federazione svizzera di ginnastica potrà invece utilizzare il termine "Festa federale di ginnastica". In questa
combinazione, infatti, il termine "federale" acquisisce un'accezione che non rinvia a una relazione ufficiale con la
Confederazione quale autorità.
C. Nuovi marchi geografici, nuovo registro
19. Quali sono le caratteristiche dei nuovi registri e del nuovo marchio previsti dalla legislazione
"Swissness"?
La nuova legislazione "Swissness" prevede la creazione di un registro delle indicazioni geografiche per i
prodotti non agricoli (p. es. "Genève" per gli orologi). Oggi la possibilità d’iscrizione in un registro esiste soltanto
per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (le cui denominazioni d’origine e indicazioni geografiche
possono essere iscritte presso l’Ufficio federale dell’agricoltura) e per i vini (il cui riconoscimento compete ai
Cantoni). Una possibilità analoga è prevista per i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati.
Questo nuovo strumento rende ufficiale la protezione conferita alle indicazioni geografiche per tutti i prodotti,
una condizione posta da numerosi Paesi per garantire la protezione dell'indicazione geografica in questione sul
proprio territorio.
La nuova legislazione prevede inoltre la possibilità di registrare come marchio geografico le denominazioni e le
indicazioni d’origine iscritte in un registro federale, nonché le denominazioni vinicole, la cui protezione è prevista
dai Cantoni e le indicazioni di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale.
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Questi nuovi strumenti hanno lo scopo di consentire l'identificazione univoca dei titolari dei diritti e di
semplificare l'attuazione della protezione all'estero.
20. D'ora in poi sarà possibile registrare un’indicazione geografica come marchio?
La nuova legislazione prevede inoltre la possibilità di registrare come marchi geografici le denominazioni e le
indicazioni d’origine iscritte in un registro federale (p.es. "Raclette du Valais" per del formaggio). Tuttavia, la
registrazione di un marchio geografico è riservata ai gruppi rappresentativi: l’organizzazione di categoria
"Interprofession du Gruyère", titolare della registrazione della DOC "Gruyère", potrebbe, ad esempio, ottenere la
registrazione del relativo marchio geografico. Il regolamento d'utilizzazione del marchio geografico dovrà
coincidere con l’elenco degli obblighi della DOC. Ciò è conforme con la natura del marchio geografico, che
lascia la denominazione d’origine e l’indicazione geografica a libera disposizione di chiunque soddisfi le
condizioni per l’uso iscritte nell’elenco degli obblighi.
21. Quali sono i diritti del titolare di un marchio geografico?
Il titolare di un marchio geografico non beneficia degli stessi diritti esclusivi conferiti al titolare di un marchio
ordinario. Può far valere i propri diritti unicamente nei confronti di chi utilizza il marchio in maniera non conforme
all'elenco degli obblighi della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica oggetto del marchio.
D. Lotta contro gli abusi
22. Come è sanzionato l'utilizzo abusivo di segni pubblici?
Chiunque utilizzi segni pubblici intenzionalmente e illecitamente è punito con una pena detentiva fino a un anno
o con una pena pecuniaria. Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a
cinque anni o con una pena pecuniaria. È prevista una pena massima di 360 aliquote giornaliere che possono
equivalere a un importo massimo di CHF 1 080 000.
La nuova legge prevede un inasprimento degli strumenti per la lotta agli abusi. A partire dal 1° gennaio 2017
l'IPI può sporgere querela penale a nome della Confederazione e intentare un'azione civile. Anche le
associazioni di settore e le organizzazioni di protezione dei consumatori possono ormai intentare un'azione
civile.
23. L'ente pubblico dispone di altri strumenti per tutelare i propri stemmi?
Per tutelare l'interesse pubblico relativo all'utilizzo lecito degli stemmi e delle designazioni ufficiali l'ente pubblico
colpito può intentare un'azione civile.
Può chiedere l'intervento delle autorità doganali, che sono autorizzate a trattenere la merce illecitamente
contrassegnata con uno stemma pubblico. Se entro il termine definito non viene avviata una procedura
giudiziaria ordinaria la merce viene liberata.
24. Cosa fa l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)?
L'IPI informa ed emana informazioni mirate. L'IPI riceve la maggioranza delle segnalazioni di possibili abusi
dalle ambasciate svizzere all'estero e dalla Direzione generale delle dogane, ma anche da privati cittadini.
In Svizzera l'IPI avvisa per scritto la persona o l'azienda resasi colpevole circa il suo comportamento illecito,
informandola delle disposizioni legali applicabili.
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Esempio: un'azienda svizzera vende delle borse da bicicletta fabbricate in Asia recanti la scritta "azienda X
swiss made". A seguito dell'intervento scritto dell'IPI l'azienda X rinuncia a utilizzare l'indicazione di provenienza
ingannevole.
All'estero gli interventi si svolgono di concerto con le ambasciate svizzere. Tramite le ambasciate l'IPI attira
l'attenzione dell'azienda coinvolta sul suo comportamento illecito e informa le associazione di settore
interessate, che possono poi decidere in merito alle misure da adottare.
Esempio: Un'azienda giapponese vende un prodotto caseario fabbricato in Giappone in un imballaggio
contrassegnato con la croce svizzera e la designazione "Swiss Caramel Caffè Latte". A seguito dell'intervento
dell'ambasciata l'azienda rinuncia a utilizzare la designazione ingannevole e la croce svizzera.
In alcuni paesi l'Istituto e le ambasciate svizzere sorvegliano le registrazioni di marchi. Ciò avviene già in
Argentina, dove un incaricato dell'ambasciata sorveglia le nuove registrazioni sul posto e informa l'Istituto se
viene registrato un marchio problematico. Se il marchio comprende la croce svizzera e/o la designazione
"Svizzera" l'Istituto informa le associazioni di settore in modo da dare a loro la possibilità di opporsi alla
registrazione.
25. Qual è il ruolo delle associazioni di settore e delle organizzazioni di protezione dei consumatori
nell'attuazione della legislazione Swissness?
Le associazioni di settore e le organizzazioni di protezione dei consumatori svolgono un ruolo chiave
nell'attuazione della legislazione Swissness. Le associazioni di settore sono legittimate ad agire contro gli usi
abusivi a livello di legge e questa possibilità deve essere sfruttata.
26. Come sono attuate all'estero le nuove disposizioni sull'utilizzo della designazione "Svizzera" e
della croce svizzera?
In genere il diritto svizzero non è applicabile all'estero. L'attuazione della protezione delle indicazioni di
provenienza è quindi particolarmente difficile.
Gli accordi internazionali in vigore proteggono la designazione "Svizzera" e la croce svizzera, ma l'attuazione
efficace dipende dalla legislazione nazionale.
In futuro in Svizzera sarà possibile registrare le indicazioni geografiche. Il relativo registro consentirà ai titolari di
un marchio di beneficiare di una protezione più efficace anche all'estero.
E. Ordinanze di settore
27. Cosa sono e a cosa servono le ordinanze di categoria?
Se ne sentono l'esigenza, i rami economici possono ad esempio definire nelle ordinanze di categoria i criteri per
l'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" per determinati prodotti o servizi in maniera più dettagliata.
Sono inoltre chiamate a trasmettere al Consiglio federale un progetto di ordinanza concreto e dettagliato
sostenuto da una parte rappresentativa delle aziende del ramo. Sta alle associazioni di categoria lanciare il
dibattito tra i ranghi del ramo ed elaborare criteri comuni o perlomeno definire una strategia chiara per fissarne i
contenuti. I criteri devono precisare la legge (cfr. domande 1, 2, 3, 4), senza, tuttavia, scostarsene. Le ordinanze
di categoria sono utili in particolare perché consentono di definire regole più precise che tengono conto delle
esigenze specifiche dei singoli rami (è p.es. possibile definire le attività che conferiscono al prodotto le sue
caratteristiche essenziali). Le ordinanze di categoria sono altresì necessarie per concretizzare determinate
eccezioni previste dalla legge (p.es. elenco delle materie prime non disponibili in quantità sufficienti in Svizzera)
(cfr. domande 3 e 4).
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Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può inoltre elaborare un'ordinanza generale per tutte le categorie
che non hanno trovato un accordo in merito a criteri e strategia comuni.
28. Quando il Consiglio federale deciderà in merito alle modifiche dell'ordinanza "Swiss made" per
gli orologi proposta dalla Federazione dell'industria orologiera svizzera (FH)?
Il 2 settembre 2015 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione relativa alla revisione
dell’ordinanza “Swiss made” per gli orologi. La revisione ha lo scopo di rafforzare l’indicazione di provenienza
“Swiss made” per gli orologi e i movimenti in virtù della nuova legislazione “Swissness” (cfr. Consultazione
2015). L’ordinanza sottoposta a revisione entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2017, in concomitanza
con il resto della legislazione “swissness”.
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