diritto europeo - Ordine Avvocati Milano
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DIRITTO EUROPEO IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO NELLE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SUL FALSO IN BILANCIO (*) Il 14 ottobre 2004 l'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Juliane Kokott, ha presentato le proprie conclusioni (1) in una causa pregiudiziale vertente sulla compatibilità comunitaria delle nuove disposizioni italiane che sanzionano le false comunicazioni sociali, contenute negli artt. 2621 e 2622 c.c. così come modificati dal d. lgs. 11.04.2002 n. 61. Ai sensi, dell'art. 222 del Trattato istitutivo della Comunità europea l'Avvocato generale ha il compito di presentare “con assoluta imparzialità e in piena indipendenza” conclusioni motivate sulle cause trattate innanzi alla Corte di giustizia. Si tratta di un ruolo — pressoché sconosciuto al nostro ordinamento (2) — di amicus curiae, ossia di difensore non di una parte, ma del diritto in generale, svolto attraverso la pubblicazione di una proposta motivata di decisione, che anticipa, pur senza avere il potere di vincolarla, la pronuncia dei giudici comunitari (3). Sarà, pertanto, necessario attendere ancora qualche meseper conoscere la valutazione definitiva della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali proposte in relazione alla riforma sul falso in bilancio: si tratterà di una decisione di particolare rilevanza non soltanto per il caso di specie, ma anche in una più ampia prospettiva dei rapporti tra norma penale nazionale e norma comunitaria. 1. I quesiti pregiudiziali sottoposti al giudice comunitario * (*) Dott.ssa Federica Fischetti, Dottoranda di ricerca in Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Bologna. 1 Il testo integrale delle conclusioni si trova alla pagina internet: http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it. 2 Si veda, ad esempio, il ruolo svolto dalla Procura della Repubblica in alcune cause civili e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione. 3 Le conclusioni dell'Avvocato generale non hanno carattere vincolante per la decisione della Corte di giustizia, anche se, d'altra parte, non si può far a meno di ricordare che non accade spesso che giudici comunitari se ne discostano in maniera significativa, al punto che, in genere, il parere dell'Avvocato generale rileva come chiave di lettura della decisione stessa. Oggetto del rinvio pregiudiziale (4) disposto dal Tribunale di Milano (causa C-387/02 e C-403/02) e dalla Corte d'appello di Lecce (causa C-391/02) nei procedimenti penali dinanzi ad essi pendenti è l'interpretazione della prima, della quarta e della settima direttiva in materia societaria (5): la Corte, infatti, ai sensi dell'art. 234 TCE, non può statuire direttamente sulla compatibilità di una norma di diritto interno con il diritto comunitario o sull'interpretazione di disposizioni nazionali, ma può fornire ai giudici del rinvio, come ricorda l'Avvocato generale, tutti gli elementi per l'interpretazione del diritto comunitario atti a consentire agli stessi di pronunciarsi sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario nelle cause dinanzi a loro pendenti. I quesiti pregiudiziali proposti dai giudici a quo nel caso di specie riguardano, in primo luogo, l'ambito di applicazione ratione materiae dell'art. 6, primo trattino della prima direttiva e, per la precisione, la possibilità di equiparare la pubblicazione di conti annuali aventi un contenuto non veritiero all'omessa pubblicazione degli stessi; in secondo luogo, i criteri di valutazione del requisito di diritto comunitario di “adeguatezza” della sanzione. Secondo i giudici del rinvio, infatti, la nuova disciplina per la repressione del falso in bilancio presenterebbe alcuni profili di incompatibilità con il diritto comunitario: anzitutto la previsione di “soglie di tolleranza”, al di sotto delle quali verrebbe meno la punibilità del fatto; inoltre, la previsione del presupposto della querela, che renderebbe impossibile perseguire il falso in bilancio quando non si traduca in un danno patrimoniale per soci e creditori e, infine, la conversione del delitto in contravvenzione, nella fattispecie prevista dal nuovo art. 2621 c.c., giungendo, così, ad una riduzione dei termini di prescrizione. 2. La soluzione proposta dall'Avvocato generale. 2.1. Equiparazione della pubblicazione di un bilancio falso alla sua omessa pubblicazione. 4 L'intervento della Corte di giustizia è stato richiesto anche da altri giudici italiani in analoghi procedimenti giudiziari. 5 Precisamente, le domande pregiudiziali sono incentrate sull'art. 6 direttiva 68/151/CEE, prima direttiva, e sulle analoghe disposizioni della quarta e della settima direttiva: l'art. 46 dir. 78/660/CEE e l'art. 38 dir. 83/349/CEE. Non ha alcun dubbio l'Avvocato generale: nonostante la lettera della norma obblighi espressamente gli Stati membri a sanzionare adeguatamente soltanto l'ipotesi di omessa pubblicazione dei conti annuali, l'art. 6, primo trattino, della prima direttiva, secondo un'interpretazione sistematica, non può non includere l'obbligo comunitario di punire efficacemente anche la pubblicazione di false comunicazioni sociali. L'analisi, infatti, deve interessare anche il contesto e lo scopo della norma stessa: se l'obiettivo primario della prima direttiva è la tutela degli interessi dei terzi, la quale assume un particolare rilievo alla luce della necessità di fornire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società (6), a maggior ragione si dovrà intervenire laddove più si esprime l'affidamento dei terzi, ossia sulla correttezza delle dichiarazioni contenute nel conto annuale pubblicato. Perché, quindi, il sistema sanzionatorio previsto dal legislatore comunitario sia privo di lacune e, di conseguenza, sia assicurata l'efficacia del diritto comunitario (7), è essenziale che gli Stati membri puniscano efficacemente anche la pubblicazione di conti annuali aventi un falso contenuto (8). 2.2. Il carattere “adeguato” della sanzione. L'art. 6 della prima direttiva in materia societaria impone agli Stati membri di prevedere “adeguate sanzioni” per i casi di mancata pubblicità (o, come si è visto, di falsità) del bilancio e del conto profitti e perdite. Come osserva l'avvocato generale, la norma attribuisce agli Stati un potere in merito alla scelta delle sanzioni non irrilevante, ma, tuttavia, non illimitato: al fine di assicurare la piena efficacia del diritto comunitario, è necessario, infatti, che le sanzioni rispondano ai criteri di efficacia, proporzionalità e capacità dissuasiva, così come codificati dalla giurisprudenza comunitaria. La valutazione deve essere compiuta alla luce dell'ordinamento giuridico complessivo e della effettiva capacità della sanzione di 6 V. a tale proposito l'art. 2, n. 3 della quarta direttiva secondo cui “i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società”. 7 Come imposto agli Stati membri, secondo una costante giurisprudenza comunitaria, dall'art. 10 TCE. 8 V. paragrafo 80 delle conclusioni. soddisfare la ratio primaria della normativa di tutela non solo “dell'interesse dei soci e dei creditori, ma anche dell'interesse di altri terzi e alla tutela del loro affidamento sulla rappresentazione fedele della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria nonché del risultato economico della società” (9). In tale prospettiva, l'avvocato generale passa in rassegna gli aspetti della nuova disciplina italiana sul falso in bilancio che hanno sollevato maggiori dubbi di incompatibilità con il diritto comunitario, in quanto non rispondenti al principio di adeguatezza della sanzione. L'introduzione, da parte del legislatore italiano, di soglie di tolleranza espresse in valori percentuali (10), che costituiscono altrettante cause di non punibilità, “appaiono inidonee a soddisfare il requisito posto dal diritto comunitario di sanzioni efficaci (e anche dissuasive)” (11). Data la rilevanza degli interessi in gioco, ossia la superiore tutela dell'affidamento del socio e dei terzi alla correttezza sostanziale dei conti annuali, l'esclusione della punibilità delle false comunicazioni sociali che non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società non può essere stabilita a priori, ma deve essere eventualmente subordinata ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (12). Dubbi di compatibilità con la disciplina comunitaria vengono sollevati nelle conclusioni anche in relazione all'adeguatezza del termine di prescrizione applicabile alla contravvenzione prevista dal nuovo art. 2621 c.c.: la fattispecie generale delle false comunicazioni sociali, punibile con l'arresto fino ad un anno e sei mesi, si prescrive, infatti, dopo un periodo di tre anni, che può giungere fino a quattro anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi. Ad avviso dell'Avvocato generale, che ha ripreso il giudizio espresso dalla Commissione, le norme comunitarie osterebbero ad una disciplina 9 V. paragrafo 92 delle conclusioni. Le soglie di tolleranza sono previste dal nuovo art. 2621, terzo e quarto comma c.c. e dal nuovo art. 2622, quinto e sesto comma c.c. 11 V. paragrafo 100 delle conclusioni. 12 L'affidamento del pubblico, secondo l'Avvocato generale, deve essere oggetto di superiore tutela soprattutto nei casi in cui le false comunicazioni sociali siano pubblicate intenzionalmente e con obiettivo di ingannare e di arricchirsi, indipendentemente dagli effetti meramente quantitativi. 10 nazionale che frustri gli obiettivi della sanzione, rendendone rara, se non addirittura impossibile, l'irrogazione a causa delle peculiarità dell'ordinamento giuridico nazionale. La durata del termine di prescrizione, valutato alla luce del momento in cui tale termine inizia a decorrere, le difficoltà di accertamento del reato e di conclusione del procedimento penale rischierebbero, infatti, di annullare l'efficacia e la capacità dissuasiva delle sanzioni previste. Non va esente da critiche neppure la previsione della condizione di procedibilità della querela da parte dei soci e dei creditori per la fattispecie di reato prevista dall'art. 2622 c.c., in quanto condurrebbe ad una limitazione degli obiettivi di tutela imposti dalle direttive comunitarie: sarebbe, infatti, possibile garantire gli interessi non di tutti i terzi, ma solo di “determinati terzi”. L'art. 2622 c.c. sarebbe ammissibile soltanto nell'ipotesi in cui vi fosse “un'ulteriore norma generale che, a tutela degli interessi dei terzi, preveda, anche indipendentemente da un eventuale danno patrimoniale, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili d'ufficio” (13). Invero, se risultasse l'incompatibilità con le norme comunitarie della fattispecie generale di reato di cui all'art. 2621 c.c., secondo le considerazioni su esposte, il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 61/2002 sarebbe da ritenersi, secondo l'opinione dell'Avvocato generale, del tutto inadeguato e, di conseguenza, non in grado di soddisfare gli obblighi comunitari imposti agli Stati membri. 3. La ratio del principio di applicazione retroattiva della legge penale più favorevole. Disapplicazione. Le conclusioni dell'Avvocato generale non si limitano all'analisi delle direttive in materia societaria e dei possibili aspetti di incompatibilità della nuova disciplina italiana sul falso in bilancio, ma cercano di fornire una soluzione all'ipotesi di contrasto tra norma penale nazionale e norma comunitaria. Quale normativa sarebbe, infatti, applicabile se le norme nazionali sulle false comunicazioni sociali fossero ritenute dal giudice del rinvio incompatibili con il diritto comunitario? 13 V. paragrafo 119 delle conclusioni. L'Avvocato generale non si discosta, in materia, dalla costante giurisprudenza comunitaria, richiamandosi nelle sue conclusioni all'ormai radicato principio del primato del diritto comunitario (14), il quale verrebbe in rilievo anche nei rapporti con una legge penale più favorevole adottata successivamente alla commissione del reato: il giudice nazionale avrebbe, pertanto, l'obbligo di “disapplicare le disposizioni del diritto nazionale eventualmente contrastanti” (15) di propria iniziativa, senza un preventivo giudizio di costituzionalità (16). L'applicazione retroattiva di una legge penale contenente un trattamento sanzionatorio migliorativo per il reo (17) costituirebbe, infatti, nient'altro che una deroga al principio fondamentale — sia per il diritto italiano che per quello comunitario — di legalità della pena (nullum crimen, nulla poena, sine lege), deroga che avrebbe ragion d'essere soltanto se corrispondente ad una mutata concezione del legislatore nazionale compatibile con i precetti comunitari. Tuttavia, in caso di contrasto con il diritto comunitario, l'esigenza di coerenza dell'ordinamento giuridico nazionale verrebbe superata dal preminente interesse di un'uniforme ed effettiva applicazione in tutti gli Stati membri del diritto comunitario stesso. Il principio di legalità della pena, di conseguenza, non verrebbe violato, ma, al contrario, riaffermato attraverso la non applicazione retroattiva della legge penale più favorevole. Di conseguenza, risulterebbe applicabile la legge abrogata, dal momento che si tratterebbe proprio della legge in vigore all'epoca dei fatti, ossia l'originario art. 2621 c.c.: la soluzione dell'Avvocato generale, rispondente al principio di legalità della pena, va individuato proprio nella disapplicazione non di tutta la nuova 14 Si ricorda che il primato del diritto comunitario è un principio riconosciuto anche dalla Corte costituzionale italiana, peraltro partendo da un diverso presupposto: se, da una parte, la Corte di giustizia lo fa discendere da una visione monista, incentrata sull'integrazione tra diritto comunitario e diritto nazionale; dall'altra, la Corte costituzionale muove dalla separazione degli ordinamenti che costituiscono, pertanto, sistemi giuridici autonomi e distinti. 15 V. paragrafo 134 delle conclusioni. 16 A tale proposito l'Avvocato generale richiama le note sentenze Simmenthal del 9 marzo 1978, causa 106/77, Factortame del 19 giugno 1990, causa C-213/89, e Francovich del 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90. 17 Il principio della retroattività della legge più favorevole al reo è affermato dall'art. 2, comma 3 c.p. normativa, ma, per il caso di specie, del solo atto abrogativo (18). A conferma della propria tesi, l'Avvocato generale Kokott fa richiamo del precedente della giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso Tombesi (19), in cui veniva sostenuta la reviviscenza della disciplina nazionale contenuta nella legge precedente e conforme alle disposizioni comunitarie. Del resto, visto che i fatti, al momento della loro commissione, erano punibili secondo l'originario art. 2621 c.c., gli imputati non potevano fare affidamento sull'applicazione di una legge penale più favorevole o sulla non punibilità degli stessi. 4. Conclusioni. Le argomentazioni sviluppate dall'Avvocato generale rispondono ad una stringente logica comunitaria che, tuttavia, per molti profili, rischia di creare delle fratture con principi generali sanciti anche a livello costituzionale nel nostro ordinamento in materia di successione di leggi penali. In primo luogo, non è pacifico, come invece ricorda l'Avvocato generale Kokott, che il principio della retroattività della legge penale di favore discenda esclusivamente da una norma ordinaria e non sia, come alcuni sostengono con diverse sfumature, una norma indirettamente tutelata a livello costituzionale: secondo alcuni autori, infatti, i primi tre commi dell'art. 2 sarebbero materialmente costituzionali, in quanto relativi ai diritti fondamentali dei cittadini, mentre, secondo un diverso indirizzo, la previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 c.p. troverebbe il proprio limite nell'art. 3 Cost., in quanto dovrebbe rispondere ad esigenze di parità di trattamento, rilevanti alla luce del principio d'eguaglianza (20). Peraltro, alla luce 18 Cfr. a tale proposito, Cass. sez. un. 10/2003 del 26.03.2003, secondo cui la riformulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. ha determinato una successione di leggi, con effetto solo parzialmente abrogativo in relazione ai fatti commessi prima della riformulazione che non integrano le nuove fattispecie incriminatici, poiché ad una fattispecie incriminatrice generale sarebbe subentrata una fattispecie speciale per aggiunta. Quest'ultima, sotto l'aspetto strutturale, ha ampliato gli elementi della fattispecie, mentre, sotto la prospettiva della dimensione normativa, non ha abrogato la norma generale precedente, ma ne ha ridotto solamente il campo di applicazione, determinando così il fenomeno dell'abrogazione parziale. 19 Sentenza Corte di giustizia del 25.06.1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi e a., in Raccolta, 1997, p. I-3561. L'Avvocato generale richiama anche le proprie conclusioni in un caso analogo presentate il 10 giugno 2004 nella causa C-457/02, Niselli, non ancora pubblicate. 20 Cfr. PADOVANI, in Riv. it. dir. proc. pen., 82, p. 1354 ss. dell'indirizzo prevalente, il dettato costituzionale non ricomprenderebbe l'intero contenuto dell'art. 2, ma solo il suo primo comma, lasciando alla discrezionalità del legislatore la previsione della disciplina della retroattività delle leggi favorevoli entrate in vigore dopo la commissione del fatto (21). D'altra parte, non è da escludersi, come invece sostenuto nelle conclusioni dall'Avvocato generale (22), che la decisione della Corte di giustizia non debba essere seguita dall'intervento necessario del giudice costituzionale italiano (23): la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, riconosce la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nelle ipotesi di conflitto tra una norma nazionale e una norma comunitaria priva di efficacia diretta, non potendo il giudice comune, in tali casi, disapplicare di propria iniziativa la legge interna (24). Il coinvolgimento della Corte costituzionale sarebbe da escludersi soltanto nel caso di interpretazione estensiva del principio della disapplicazione, che permetta al giudice nazionale di definire il giudizio dinanzi a qualsiasi conflitto tra norma comunitaria e norma interna. Peraltro, qualche dubbio rimarrebbe, atteso che, nel caso di specie, in definitiva, non si tratterebbe tanto di far prevalere una normativa comunitaria su quella nazionale incompatibile, come accade normalmente, ma, diversamente, di assicurare il primato ad una norma nazionale rispetto ad un'altra norma nazionale (così come modificata dal legislatore interno) alla luce di un determinato precetto comunitario. Non resta, a questo punto, che attendere la valutazione della Corte di giustizia, nella speranza che risolva la questione nel merito e non preferisca lasciare al giudice nazionale la concreta decisione 21 Cfr. per tutti PULITANÒ, in Commentario breve, 13; Corte cost. 6 marzo 1995, n. 80; Cass. pen. 1995, 1790; Corte cost. 3 giugno 1983, n. 148, in Foro it. 1983, I, 1818; Corte cost. 16 gennaio 1978 n. 6, in Giur. Cost. 1978, I, 40. 22 V. paragrafo 169 delle conclusioni. 23 A tale proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con ordinanza 26 maggio - 1o giugno 2004 n. 165, ha sospeso il proprio giudizio in attesa della decisione del giudice comunitario, “stante la sostanziale coincidenza fra il quesito di costituzionalità” e quello oggetto di rinvio innanzi alla Corte di giustizia. 24 Il principio del necessario intervento della Corte costituzionale in presenza di una norma comunitaria priva di efficacia diretta non si è fino ad ora tradotto, tuttavia, in giudizi di illegittimità costituzionale di norme interne non conformi a norme comunitarie, in assenza di puntuali quesiti di legittimità costituzionale posti dal giudice ordinario. sull'incompatibilità tra la nuova normativa italiana sulle false comunicazioni sociali e le direttive comunitarie. ALCUNE CONSIDERAZIONI PENALISTICHE SULL'ASSERITO CONTRASTO FRA I NUOVI REATI DI FALSO IN BILANCIO ED IL DIRITTO COMUNITARIO Con un ampio e motivato parere, l'Avvocato generale della Corte di giustizia europea, Juliane Kokott, ha formulato le proprie conclusioni in ordine all'ipotizzato contrasto tra la “nuova” normativa italiana in tema di falso in bilancio ed il diritto comunitario. A suo avviso tale contrasto vi sarebbe poiché — in sintesi — le direttive comunitarie prevedono che gli Stati membri sono tenuti ad adottare sanzioni appropriate — proporzionate e dissuasive — nel caso di omessa pubblicazione dei conti delle imprese commerciali, e a ciò sarebbe equiparabile la pubblicazione di un bilancio falso delle società commerciali. Detto questo, al fine di confermare la “ricevibilità” delle ordinanze di rimessione provenienti da giuridici italiani (in quanto la decisione delle questioni dovrebbe rilevare direttamente nei procedimenti in corso nell'ambito dei quali dette questioni sono state sollevate), l'avvocato Kokott si spinge molto oltre, nei meandri del diritto penale italiano, auspicando che i nostri giudici disapplichino direttamente la “nuova” normativa sul falso in bilancio perché contrastante con le direttive comunitarie; ritengano, consequezialmente, mai abrogata la precedente disposizione di cui all'art. 2621 n. 1 c.c. vigente al momento dei fatti per i quali pendono i giudizi sospesi in attesa della decisione della Corte di giustizia europea; e così — finalmente — applichino tale previgente disciplina a detti fatti. Sul primo aspetto di tale parere — il contrasto con le direttive comunitarie — non intendo soffermarmi, esulando tale materia dalle mie specifiche competenze professionali (anche se mi pare “curiosa” — specie in una prospettiva penalistica — la totale equiparazione fra “conti di impresa non pubblicati” e “falsificazione ideologica qualificata di bilanci societari depositati”; così come ritenere “adeguate” o meno le sanzioni solo sulla base di taluni aspetti delle relative regole applicative — procedibilità, previsioni edittali, termini prescrizionali — senza considerare il complesso della disciplina che, prevalentemente, si misura con la concretezza dell'accertamento discrezionale: individuazione del momento consumativo, concessione delle circostanze attenuanti, bilanciamento fra circostanze, tempi dell'indagine e via dicendo). Ma sul secondo aspetto intendo svolgere alcune considerazioni penalistiche. Orbene, come visto, l'Avvocato generale individua due conseguenze: 1) la disapplicazione sia della nuova normativa che dell'intervenuta abrogazione della precedente, e così la reviviscenza della vecchia fattispecie; 2) l'applicazione di tale vecchia fattispecie ai fatti commessi durante la sua vigenza. Dico subito che siffatte considerazioni lasciano, a dir poco, perplessi. Innanzitutto, con un linguaggio ed una terminologia certo più burocratica che giuridica, l'Avvocato generale ipotizza un sistema penale incentrato sul principio di legalità della sanzione. Orbene, è ovvio che il contenuto e il portato di quanto stabilito dall'articolo 25, 2o comma, della nostra Costituzione, non può essere certo ridotto ad un formalistico rispetto dell'esigenza di una previsione legislativa della sanzione. È evidente, a chiunque voglia essere operatore del diritto penale, che la legalità riguarda soprattutto la disposizione, la previsione, il precetto penale. E del resto in ciò trova proprio la sua conferma la centralità stessa della legalità che, attesi gli interessi in questione — in ultima analisi, addirittura la privazione della libertà personale — richiede che solo con legge vi si possa giungere. Il dato non è solo formale, ma altamente di sostanza. Ridurre la legalità ad un semplice rispetto delle forme per quanto concerne la comminatoria di una sanzione, significa disattendere i profondi principi del nostro ordinamento penale. È tanto delicata la materia, che si vuole ad ogni costo che solo l'Organo istituzionale che rappresenta il popolo possa legittimare la privazione di libertà di tale stesso popolo. Ma anche a prescindere dagli aspetti della democrazia rappresentativa, il principio di legalità è sempre stato incentrato nella prospettiva della previsione penale. La stessa impostazione di Alfredo Rocco, teorizzata a livello filosofico da Giovanni Gentile come presupposto della “struttura della società”, si riferisce ad una legalità frutto della “volontà voluta dallo Stato”, e così previsione penale irrinunciabile grazie alla quale quest'ultimo afferma il proprio primato. Comunque si voglia guardare il principio di legalità, esso non può dunque certo ridursi a semplice rispetto formale della modalità di previsione della sanzione. E dunque — già in linea astratta — la direttiva di un organo amministrativo dell'Unione Europea, privo di qualsivoglia rappresentatività del popolo nazionale, può realmente consentire che un giudice nazionale — direttamente — faccia rivivere, e così ricostituisca ex novo, una disposizione penale che i rappresentanti istituzionali del popolo hanno voluto fosse abrogata? La risposta credo che dovrebbe essere scontata, qualunque sia la portata che si voglia assegnare all'articolo 117 della Costituzione (che richiama pur sempre la “potestà legislativa dello Stato”). Altrimenti si dovrebbe pensare ad un tale ridimensionamento dell'art. 25, 2o comma, della Costituzione, e dello stesso concetto di “legalità” — almeno come inteso nel nostro Paese dal 1930 in poi — da ipotizzare e costituire un ordinamento penale diverso rispetto a quello vigente. Ma i Padri del nostro ordinamento penale costituzionalmente inteso — da Nuvolone a Bricola — riposino in pace: dubito che i desideri dell'Avvocato Kokott possano far cambiare (almeno, a livello dogmatico) il nostro ordinamento penale! I portati delle direttive comunitarie possono continuare ad avere una immediata incidenza in bonam partem, attraverso la previsione di comportamenti ammessi, ma non dovrebbero certo poter surrogarsi e sostituirsi al Legislatore nazionale nell'introduzione (di fatto) di previsioni penali nuove o vecchie ma non più in vigore. La stessa Corte costituzionale, del resto, con la sentenza 26 maggio - 1o giugno 2004 n. 161, proprio in tema di falso in bilancio, è stata chiarissima nel delineare e riaffermare gli specifici compiti di normazione penale che spettano unicamente al Legislatore. Sarebbe veramente paradossale che ad un giudice ordinario fosse consentito, in tema di reati societari, attraverso l'impiego delle direttive comunitarie, quello che non è consentito neppure alla Corte costituzionale! Nella seconda parte delle sue considerazioni “penalistiche”, poi, il parere dell'Avvocato generale si avventura, come visto, nel delicato settore della retroattività della norma penale più favorevole, e finisce per ritenere che vi dovrebbe essere — nella specie — una ultrattività della vecchia norma ex art. 2621 n. 1 c.c., fatta così rivivere senza considerare la successione migliorativa, o addirittura l'abolizione, nel frattempo intervenuta. Anche tale assunto lascia ampiamente perplessi. Sia perché istituzionalizzerebbe il concetto stesso di disparità di trattamento fra tutti coloro che, nel frattempo, hanno usufruito delle nuove norme rispetto a quell'esiguo (anche se, almeno in parte, qualificato) gruppetto di individui interessati ai processi nei quali vi è stata la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia; ma soprattutto perché pretenderebbe di derogare alla disciplina penale nazionale (art. 2 del codice penale) senza che comunque si ravvisi alcun contrasto di essa con la direttiva comunitaria. Quest'ultima può prevedere quel che ritiene in tema di conti e bilanci societari, ma le regole, generali e astratte, dall'articolo 2 del codice penale (retroattività dell'abolitio criminis e della norma penale più favorevole) non possono certo essere considerate con essa antinomiche. Del resto, l'“ardito” richiamo operato dall'Avvocato generale alla disciplina dei decreti legge non convertiti è sintomatico della debolezza di un tale argomento. Infatti è dovuta intervenire la Corte costituzionale per non estendere la disciplina dell'art. 2 del codice penale ai decreti legge non convertiti: si pretenderebbe di poter raggiungere lo stesso risultato, rispetto ad una “Legge penale”, con la decisione di un giudice ordinario sulla base di una direttiva comunitaria! Conclusivamente c'è solo da augurarsi che la decisione della Corte di giustizia europea, che dovrà intervenire, non porti ulteriore confusione al delicato settore della equilibrata coesistenza, in materia penale, fra Legislatore, giudici costituzionali, giudici ordinari e organismi comunitari ed europei. Alessio Lanzi avvocato professore ordinario di diritto penale dell'economia nell'Università Milano Bicocca