Allegato 2 Disciplinare di Gara Assiteca S.p.A. – banchero costa
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Allegato 2 Disciplinare di Gara FEDERAZIONE ITALIANA VELA Capitolato speciale di polizza Lotto n. 2 Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 1 Allegato 2 Disciplinare di Gara Indice Polizza Rc Natanti a Vela Pag. 3 Polizza Rc Motori Fuori Bordo Pag. 15 Polizza Corpi Natanti a Vela Pag. 26 Polizza Corpi Motori Fuori Bordo e Gommoni Pag. 44 Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 2 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Natanti a Vela POLIZZA RC NATANTI A VELA DEFINIZIONI Assicurazione: Coassicurazione: Polizza: Legge: Regolamento: Società o Compagni:a Delegataria: Coassicuratrice: Contraente: Assicurato: Broker: Conducente: Sinistro: Franchigia: Rischio: Risarcimento: Indennizzo: Ebbrezza: Attestazione sullo stato del rischio: il contratto di assicurazione; il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori; il documento che prova l’assicurazione; la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni; l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici; l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischi; la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo; La Federazione Italiana Vela (F.I.V.); la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione; Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. quale mandatari incaricati dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuti dalla Società; la persona fisica alla guida dell’unità assicurata; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; l’importo fisso espresso in cifra o in percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato; la probabilità che si verifichi il sinistro; la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o beneficiario in caso di sinistro; uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche; il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Acque interne: acque lacustri e fluviali dei Paesi Europei; Codice delle Assicurazioni:Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 (DL 07.09.05 n. 209). Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 3 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Natanti a Vela Tra la FEDERAZIONE ITALIANA VELA (F.I.V.) e la Compagnia di Assicurazioni, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente convenzione per le garanzie di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a vela della Federazione Italiana Vela. Art. 1 Durata e decorrenza del Capitolato Il presente Capitolato viene stipulato per la durata di anni 2, con inizio dalle ore 24 del 31 dicembre 2015 e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017 senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. L’eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto nella normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l’istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Compagnia. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia si impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economico e normative in corso, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. La disdetta di un contratto facente parte di un lotto costituito da più contratti costituirà disdetta per tutti i contratti. Art. 2 Clausola Broker Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ai Broker Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. (di seguito, il Broker) e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker sopra indicato, il quale tratterà con l’Impresa Assicuratrice. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all’Impresa. L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo, dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie del presente Capitolato con un’aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento) da applicarsi ai premi imponibili del Capitolato. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente all’Impresa di assicurazione, con effetto liberatorio nei confronti del Contraente. Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari L’affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 4 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Natanti a Vela L'accertata inadempienza dell’obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane da facoltà alla Federazione Italiana Vela di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Art. 4 Manifestazioni unitarie Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali F.I.V. abbia ufficialmente aderito. Art. 5 Assicurazioni in nome e per conto Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art. 7 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Entro la data del 31.03 di ciascun anno il Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero dei natanti a vela riferito all’anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. La Compagnia provvederà ad emettere apposito documento contabile che verrà regolato entro 60 giorni dall’emissione. Art. 8 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker. In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2015, anche se la prima rata di premio non è stata pagata. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 5 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Natanti a Vela Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni. Trascorso il termine di 60 giorni, senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. Art. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 10 Modifiche dell’Assicurazione Le eventuali modifiche all’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti. Art. 12 Interpretazione del Contratto In caso di eventuali controversie sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato. Art. 13 Facoltà di recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni. Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario. Art. 14 Foro competente Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello della sede del Contraente o quello di residenza o domicilio dell’Assicurato, a scelta dell’Assicurato. Art. 15 Dichiarazioni della Società La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato. Art. 16 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. Art. 17 Coassicurazione e delega Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 6 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Natanti a Vela Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al Broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto, ivi inclusa la rappresentanza processuale nel giudizio con il Contraente o l’Assicurato; pertanto la firma apposta sui documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le Coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro. L’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 19 Obblighi informativi della società per i sinistri La Società è tenuta a fornire al Contraente ed al Broker con cadenza trimestrale la statistica certificata inerente l’andamento della polizza dalla quale risulti: - numero sinistro - data di accadimento - tipologia di avvenimento - importo pagato - importo riservato - importo franchigia - data del pagamento o della chiusura senza seguito Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. La mancata comunicazione nei termini sopra prescritti sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1 lettera f del codice dei contratti pubblici. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 7 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Natanti a Vela ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA’ E/O UTILIZZO DI IMBARCAZIONI A VELA SENZA MOTORE AUSILIARIO Art. 20 Oggetto dell’assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: - morte o lesioni personali; - distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà e/o esercizio delle unità naviganti assicurate, durante la navigazione o/ giacenza in acqua o a terra, incluse le operazioni di alaggio, varo e movimentazione nell’ambito del cantiere o circolo nautico, inclusa la partecipazione a regate veliche e relative prove e allenamenti; - i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’incendio dell’unità quando la stessa non si trova in navigazione, con la stessa franchigia riportata nella Scheda Riepilogativa; - inquinamento delle acque marine, fluviali e lacustri, dei fondali marini o del suolo. In caso di unità adibite a scuola vela l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente. L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare: a) all’Assicurato - da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; - da fatto non doloso di terzi quali liberi professionisti o consulenti, compresi i loro dipendenti, utilizzati, anche occasionalmente, dall’Assicurato; b) al comandante o conduttore delle unità naviganti cui si riferisce l’Assicurazione, sempre che l’uso delle medesime avvenga per incarico o con il consenso dell’Assicurato. Art. 21 Esclusioni e rivalsa L’assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla conduzione del natante a norma delle disposizioni vigenti; - per il battello di servizio e/o motore non principale; - nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la “autorizzazione alla navigazione temporanea”, se essa avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; - nel caso di unità condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione alle disposizioni vigenti. Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa. Art. 22 Certificato Il Contraente potrà richiedere l’emissione di un certificato attestante la copertura assicurativa per ottemperare a quanto previsto dalle norme delle Federazioni sportive. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 8 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Natanti a Vela Art. 23 Cessazione di Rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell’unità In caso di cessazione del rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell’unità assicurata, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo le relative attestazioni o copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. Ove possibile, il Contraente deve restituire alla Società il certificato ed il contrassegno. In ogni caso il contratto si risolve alla data in cui vengono restituiti il certificato ed il contrassegno e comunque non oltre la scadenza del relativo contratto. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio in corso al momento del furto stesso. Il Contraente ha diritto di chiedere alla Società che il contratto sia reso valido per altra unità della medesima tipologia, purché il proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità dell’unità che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall’utilizzatore di un’unità in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altra unità di sua proprietà. Art. 24 Alienazione dell’unità Nel caso di trasferimento di proprietà dell’unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e potrà optare per una delle seguenti soluzioni: a) Sostituzione con altra unità. Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altra unità di sua proprietà e ciò comporti una variazione di premio, si procederà al relativo conguaglio, con emissione di apposita documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato, previa restituzione di quelli precedenti e pagamento del conguaglio di premio. b) Cessione del contratto. Qualora il Contraente chieda la cessione del contratto all’acquirente dell’unità la Società prenderà atto della cessione mediante emissione di apposita documentazione contrattuale rilasciando, ove occorra, il nuovo certificato e contrassegno, previa restituzione di quelli precedenti. Nel caso in cui l’acquirente del natante documenti di essere contraente di una polizza riguardante lo stesso natante, la Società rinuncerà a pretendere dall’acquirente di subentrare nella polizza ceduta. La Società, su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse le imposte ed il contributo S.S.N., in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Il contratto ceduto cesserà alla sua naturale scadenza. c) Risoluzione del contratto. Qualora il Contraente non richieda quanto previsto ai precedenti capi a) o b) il contratto si risolve dal giorno in cui viene restituito alla Società il certificato ed il contrassegno. Art. 25 Inclusione di unità Nel caso di acquisizione di nuove unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale procederà al calcolo del relativo premio di conguaglio dovuto, con emissione di apposita documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato. Art. 26 Limiti geografici di operatività L’assicurazione vale nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai registri federali del Contraente. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 9 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Natanti a Vela NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 27 Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile, a fronte di omissione od ingiustificato ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato. Art. 28 Gestione delle vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, o confermando i legali e/o tecnici incaricati dall’Assicurato ed eventualmente avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all’Assicurato stesso. L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benestare della Società. La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione del danneggiato. La Società non risponde, in particolare, di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 29 Responsabilità civile quando l’unità è a terra La Società assicura la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dall’unità indicata in polizza quando la stessa si trova in giacenza a terra. La garanzia è estesa alle operazioni di alaggio, varo nonché alla movimentazione a terra. Sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e operatori nautici. Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del Codice, in relazione alla presente estensione di copertura sono inoltre esclusi i danni: - ai dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato addetti al servizio dell’unità e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra; - alle cose di terzi che il Contraente e/o l’Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da dipendenti addetti al servizio dell’unità; - cagionati al mezzo che effettua l’alaggio, il varo e la movimentazione dell’unità ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell’ambito del Codice; - cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 10 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Natanti a Vela UNITÀ ASSICURATE Formano oggetto della presente assicurazione le unità di proprietà e/o in uso al Contraente e segnalate alla Società nel corso dell’annualità assicurativa. Si prende nota e si da atto che le unità assicurate alla decorrenza della presente polizza sono quelle indicate nell’elenco di seguito riportato: NOME IMBARCAZIONE NUMERO VELICO ANNO MODELLO 1 LASER ITA 168161 2003 Performance 500,00 2 LASER ITA186277 2006 Performance 1.000,00 3 29 er ITA791 2002 Ovington 2.800,00 4 29 er ITA792 2002 Ovington 2.800,00 5 29 er ITA793 2002 Ovington 2.800,00 6 29 er ITA794 2002 Ovington 2.800,00 7 TIKA ITA 161 2002 Mystere 1.000,00 8 TIKA ITA 162 2002 Mystere 1.000,00 9 TIKA ITA 163 2002 Mystere 1.000,00 10 TIKA ITA 301 2003 Mystere 1.000,00 11 TIKA ITA 302 2003 Mystere 1.000,00 12 TIKA ITA 303 2003 Mystere 1.000,00 13 TIKA ITA 304 2003 Mystere 1.000,00 14 TIKA ITA 418 2005 Mystere 2.500,00 15 TIKA ITA 419 2005 Mystere 2.500,00 16 TIKA ITA 423 2006 Mattia & Cecco 3.000,00 17 TIKA ITA 424 2006 Mattia & Cecco 3.000,00 18 TIKA ITA 439 2006 Mattia & Cecco 3.000,00 19 TIKA ITA 440 2006 Mattia & Cecco 3.000,00 20 TIKA ITA 2007 Mattia & Cecco 3.500,00 21 TIKA ITA 2007 Mattia & Cecco 3.500,00 22 555 ITA110 2006 Nautivela 3.000,00 23 555 ITA111 2006 Nautivela 3.000,00 24 555 ITA112 2006 Nautivela 3.000,00 25 555 ITA113 2006 Nautivela 3.000,00 26 555 ITA114 2006 Nautivela 3.000,00 27 555 ITA115 2006 Nautivela 3.000,00 28 555 ITA141 2007 Nautivela 3.000,00 29 555 ITA142 2007 Nautivela 3.000,00 Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. VALORE ASSICURATO Pagina 11 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Natanti a Vela 30 555 ITA143 2007 Nautivela 3.000,00 31 555 ITA144 2007 Nautivela 3.000,00 32 555 ITA145 2007 Nautivela 3.000,00 33 555 ITA146 2007 Nautivela 3.000,00 34 555 ITA147 2007 Nautivela 3.000,00 35 555 ITA148 2007 Nautivela 3.000,00 36 555 ITA149 2007 Nautivela 3.000,00 37 555 ITA150 2007 Nautivela 3.000,00 38 555 ITA151 2007 Nautivela 3.000,00 39 555 ITA152 2007 Nautivela 3.000,00 40 555 ITA153 2007 Nautivela 3.000,00 41 555 ITA154 2007 Nautivela 3.000,00 42 555 ITA155 2007 Nautivela 3.000,00 43 MATTIA 14 ITA 11 1998 1500 600,00 44 MATTIA 14 ITA12 1998 1500 600,00 45 MATTIA 14 ITA 13 1998 1500 600,00 46 MATTIA 14 ITA 15 2000 1500 600,00 47 MATTIA 14 ITA 16 2000 1500 600,00 48 FINN (ITA937) ITA 123 2007 49 EGO IT-SSGEG010E100 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 50 EGO IT-SSGEG013F100 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 51 EGO IT-SSGEG017E100 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 52 EGO IT-SSGEG018F100 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 53 EGO IT-SSGEG022A110 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 54 EGO IT-SSGEG023A110 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 55 EGO IT-SSGEG024A110 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 56 EGO IT-SSGEG025A110 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 57 EGO IT-SSGEG026B110 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 58 EGO IT-SSGEG027B110 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 59 EGO IT-SSGEG028B110 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 60 EGO IT-SSGEG029B110 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 61 EGO IT-SSGEG030B110 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 62 EGO IT-SSGEG031C110 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 63 EGO IT-SSGE033B110 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 64 EGO IT-SSGEG032C110 2011 Ego boats by Sea Sealing 4.000,00 65 TECNO 293 61074 2011 Bic Sport 1.800,00 66 TECNO 293 61075 2011 Bic Sport 1.800,00 Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. 3.000,00 Pagina 12 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Natanti a Vela 67 TECNO 293 61076 2011 Bic Sport 1.800,00 68 TECNO 293 61077 2011 Bic Sport 1.800,00 69 TECNO 293 61078 2011 Bic Sport 1.800,00 70 TECNO 293 61079 2011 Bic Sport 1.800,00 71 TECNO 293 61080 2011 Bic Sport 1.800,00 72 TECNO 293 61081 2011 Bic Sport 1.800,00 73 TECNO 293 61082 2011 Bic Sport 1.800,00 74 TECNO 293 61083 2011 Bic Sport 1.800,00 75 TECNO 293 61327 2011 Bic Sport 1.800,00 76 TECNO 293 61328 2011 Bic Sport 1.800,00 77 TECNO 293 61329 2011 Bic Sport 1.800,00 78 TECNO 293 61330 2011 Bic Sport 1.800,00 79 TECNO 293 61331 2011 Bic Sport 1.800,00 80 TECNO 293 61332 2011 Bic Sport 1.800,00 81 TECNO 293 61333 2011 Bic Sport 1.800,00 82 TECNO 293 61336 2011 Bic Sport 1.800,00 83 TECNO 293 61337 2011 Bic Sport 1.800,00 84 TECNO 293 61338 2011 Bic Sport 1.800,00 85 TECNO 293 61339 2011 Bic Sport 1.800,00 86 TECNO 293 61340 2011 Bic Sport 1.800,00 87 TECNO 293 61341 2011 Bic Sport 1.800,00 88 TECNO 293 61342 2011 Bic Sport 1.800,00 89 TECNO 293 D057193 2011 Bic Sport 1.800,00 90 TECNO 293 D057203 2011 Bic Sport 1.800,00 91 TECNO 293 D057204 2011 Bic Sport 1.800,00 92 TECNO 293 D057195 2011 Bic Sport 1.800,00 93 2.4 Mr ITA 104 2011 Charger Composites 13.500,00 94 SKUD 18 ITA005 2011 Access Sailing System 15.000,00 95 SKUD 18 ITA 054 2011 Access Sailing System 28.000,00 96 Sonar ITA 718 2011 Carbon Index Limited 13.000,00 97 Laser 202221 2011 Performance Sailcraft Ltd 3.000,00 98 Laser Radial 202229 2011 Performance Sailcraft Ltd 3.000,00 99 ACCESS DINGHY 1171 Liberty 4.000,00 100 2.4 Mr Charger Composites 5.500,00 101 555 FIV FINN ITA 107 ITA 51 102 555 FIV 49ER ITA 90 2008 Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. 4.000,00 4.000,00 Pagina 13 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Natanti a Vela 103 555 FIV STAR ITA 91 4.000,00 104 555 FIV NACRA ITA 99 4.000,00 105 555 FIV ITA 119 4.000,00 TOTALE 332.100,00 SEZIONE MASSIMALE Massimale di garanzia € 6.000.000,00 SEZIONE PREMI PREMIO MINIMO ANNUALE Il Contraente riconosce un premio annuale, conteggiato applicando il premio di € ______= (incluse le imposte) per ciascuna unità assicurata. PAGAMENTO DEL PREMIO Il Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di € Il pagamento dei premi verrà corrisposto in .. rate di € ……………….ciascuna. FEDERAZIONE ITALIANA VELA Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. La Compagnia di assicurazioni Pagina 14 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Motori Fuori Bordo POLIZZA RC MOTORI FUORI BORDO Assicurazione: Coassicurazione: Polizza: Legge: Regolamento: Società o Compagnia: Delegataria: Coassicuratrice: Contraente: Assicurato: Broker: Conducente: Sinistro: Franchigia: Rischio: Risarcimento: Indennizzo: Ebbrezza: Attestazione sullo stato del rischio: DEFINIZIONI il contratto di assicurazione; il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori; il documento che prova l’assicurazione; la legge 24 dicembre 1969, n, 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni; l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici; l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischi; la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo; La Federazione Italiana Vela (F.I.V.); la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione; Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. quale mandatari incaricati dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuti dalla Società; la persona fisica alla guida dell’unità assicurata; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; l’importo fisso espresso in cifra o in percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato; la probabilità che si verifichi il sinistro; la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o beneficiario in caso di sinistro; uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche; il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Acque interne: acque lacustri e fluviali dei Paesi Europei; Codice delle Assicurazioni:Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 (DL 07.09.05 n. 209). Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 15 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Motori Fuori Bordo Tra la FEDERAZIONE ITALIANA VELA (F.I.V.) e la Compagnia di Assicurazioni, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente convenzione per le garanzie di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione delle natanti a vela della Federazione Italiana Vela. Art. 1 Durata e decorrenza del Capitolato Il presente Capitolato viene stipulato per la durata di anni 2, con inizio dalle ore 24 del 31 dicembre 2015 e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017 senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. L’eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto nella normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l’istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Compagnia. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia si impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economico e normative in corso, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. La disdetta di un contratto facente parte di un lotto costituito da più contratti costituirà disdetta per tutti i contratti. Art. 2 Clausola Broker Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ai Broker Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. (di seguito, il Broker) e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker sopra indicato, il quale tratterà con l’Impresa Assicuratrice. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all’Impresa. L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo, dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie del presente Capitolato con un’aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento) da applicarsi ai premi imponibili del Capitolato. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, si considera effettuato direttamente all’Impresa di assicurazione,a effetto liberatorio nei confronti del Contraente. Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari L’affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 16 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Motori Fuori Bordo L'accertata inadempienza dell’obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane da facoltà alla Federazione Italiana Vela di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Art. 4 Manifestazioni unitarie Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali F.I.V. abbia ufficialmente aderito. Art. 5 Assicurazioni in nome e per conto Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art. 7 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Entro la data del 31.03 di ciascun anno il Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero dei natanti a vela riferito all’anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. La Compagnia provvederà ad emettere apposito documento contabile che verrà regolato entro 60 giorni dall’emissione. Art. 8 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 17 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Motori Fuori Bordo In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2015, anche se la prima rata di premio non è stata pagata. Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni. Trascorso il termine di 60 giorni, senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. Art. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 10 Modifiche dell’Assicurazione Le eventuali modifiche all’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti. Art. 12 Interpretazione del Contratto In caso di eventuali controversie sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato. Art. 13 Facoltà di recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni. Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario. Art. 14 Foro competente Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello della sede del Contraente o quello di residenza o domicilio dell’Assicurato, a scelta dell’Assicurato. Art. 15 Dichiarazioni della Società La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato. Art. 16 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. Art. 17 Coassicurazione e delega Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 18 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Motori Fuori Bordo i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al Broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto, ivi inclusa la rappresentanza processuale nel giudizio con il Contraente o l’Assicurato; pertanto la firma apposta sui documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le Coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. – Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro. L’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 19 Obblighi informativi della società per i sinistri La Società è tenuta a fornire al Contraente ed al Broker con cadenza trimestrale la statistica certificata inerente l’andamento della polizza dalla quale risulti: - numero sinistro - data di accadimento - tipologia di avvenimento - importo pagato - importo riservato - importo franchigia - data del pagamento o della chiusura senza seguito Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. La mancata comunicazione nei termini sopra prescritti sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1 lettera f del codice dei contratti pubblici. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 19 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Motori Fuori Bordo ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE Art. 20 Oggetto dell’assicurazione La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell’unità descritta in polizza. La Società inoltre: - assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell’unità a cose ed animali di terzi con una franchigia fissa, e cioè la parte di danno a carico dell’Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento nella misura riportata nell’apposito spazio previsto nella Scheda Riepilogativa; - assicura la responsabilità per i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’incendio dell’unità quando la stessa non si trova in navigazione, con la stessa franchigia riportata nella Scheda Riepilogativa; - fermo restando quanto previsto nel primo capoverso, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento delle acque marine, fluviali e lacustri, dei fondali marini o del suolo. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo dell’unità od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate. In caso di unità adibite a scuola guida l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati in occasione e/o nel corso e/o dalla partecipazione dell’unità a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Art. 21 Esclusioni e rivalsa L’assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla conduzione del natante a norma delle disposizioni vigenti; - per il battello di servizio e/o motore non principale; - nel caso di unità adibite a scuola guida durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; - nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la “autorizzazione alla navigazione temporanea”, se essa avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione - nel caso di unità condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione alle disposizioni vigenti. Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 20 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Motori Fuori Bordo Art. 22 Certificato e contrassegno Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno vengono consegnati al Contraente dalla Società presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio e delle eventuali rate successive. Art. 23 Cessazione di Rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell’unità In caso di cessazione del rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell’unità assicurata, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo le relative attestazioni o copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. Ove possibile, il Contraente deve restituire alla Società il certificato ed il contrassegno. In ogni caso il contratto si risolve alla data in cui vengono restituiti il certificato ed il contrassegno e comunque non oltre la scadenza del relativo contratto. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio in corso al momento del furto stesso. Il Contraente ha diritto di chiedere alla Società che il contratto sia reso valido per altra unità della medesima tipologia, purché il proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità dell’unità che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall’utilizzatore di un’unità in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altra unità di sua proprietà. Art. 24 Alienazione dell’unità Nel caso di trasferimento di proprietà dell’unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuta a darne comunicazione alla Società e potrà optare per una delle seguenti soluzioni: a) Sostituzione con altra unità. Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altra unità di sua proprietà e ciò comporti una variazione di premio, si procederà al relativo conguaglio, con emissione di apposita documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato, previa restituzione di quelli precedenti e pagamento del conguaglio di premio. b) Cessione del contratto. Qualora il Contraente chieda la cessione del contratto all’acquirente dell’unità la Società prenderà atto della cessione mediante emissione di apposita documentazione contrattuale rilasciando, ove occorra, il nuovo certificato e contrassegno, previa restituzione di quelli precedenti. Nel caso in cui l’acquirente del natante documenti di essere contraente di una polizza riguardante lo stesso natante, la Società rinuncerà a pretendere dall’acquirente di subentrare nella polizza ceduta. La Società, su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse le imposte ed il contributo S.S.N., in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Il contratto ceduto cesserà alla sua naturale scadenza. c) Risoluzione del contratto. Qualora il Contraente non richieda quanto previsto ai precedenti capi a) o b) il contratto si risolve dal giorno in cui viene restituito alla Società il certificato ed il contrassegno. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 21 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Motori Fuori Bordo Art. 25 Inclusione di unità Nel caso di acquisizione di nuove unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale procederà al calcolo del relativo premio di conguaglio dovuto, con emissione di apposita documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato. Art. 26 Limiti geografici di operatività L’assicurazione vale nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai registri federali del Contraente. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 27 Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile, a fronte di omissione od ingiustificato ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato. Art. 28 Gestione delle vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, o confermando i legali e/o tecnici incaricati dall’Assicurato ed eventualmente avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all’Assicurato stesso. L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benestare della Società. La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione del danneggiato. La Società non risponde, in particolare, di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 29 Responsabilità civile quando l’unità è a terra La Società assicura la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dall’unità indicata in polizza quando la stessa si trova in giacenza a terra. La garanzia è estesa alle operazioni di alaggio, varo nonché alla movimentazione a terra non oggetto di copertura obbligatoria. Sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e operatori nautici. Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del Codice, in relazione alla presente estensione di copertura, sono inoltre esclusi i danni: - ai dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato addetti al servizio dell’unità e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra; - alle cose di terzi che il Contraente e/o l’Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da dipendenti addetti al servizio dell’unità; - cagionati al mezzo che effettua l’alaggio, il varo e la movimentazione dell’unità ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell’ambito del Codice; Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 22 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Motori Fuori Bordo - cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere. UNITÀ ASSICURATE Formano oggetto della presente assicurazione i motori fuoribordo di proprietà e/o in uso alla Contraente e segnalate alla Società nel corso dell’annualità assicurativa. Si prende nota e si da atto che i motori fuoribordo assicurati alla decorrenza della presente polizza sono quelli indicati nell’elenco di seguito riportato: MODELLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore motore f.b. YAMAH 60 f.b.MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. YAMAHA 60 f.b. YAMAHA 60 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. YAMAHA 60 f.b. YAMAHA 60 f.b. HONDA 40 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. MERCURY 40 f.b. YAMAHA f.b. YAMAHA 60 f.b. YAMAHA 60 f.b. YAMAHA 60 ANNO 2008 2009 2005 2009 2008 2008 2005 2010 2008 2008 2002 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 MATRICOLA L 1029945 OP548874 OP 345165 OP548877 L 1029946 L1033420 OP 375569 OP548876 L 1029948 L 1029947 3006858 OP 560513 OP 560494 OP 561696 OP 560799 OP 562340 OP 561768 OP 560487 OP 561943 OP 561327 OP 561780 OP 562496 OP 560467 6BPK1007396 6C5L1047797 6C5L1046298 6C5L1047798 Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. POTENZA CV DICHIARATA FISCALI IN KW 44,10 29,40 29,40 29,40 44,10 44,10 29,40 29,40 44,10 44,10 13 12 12 12 13 13 12 12 13 13 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 29,40 29,40 29,40 12 12 12 VALORE COMM.LE € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 3.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 Pagina 23 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Motori Fuori Bordo 28 motore f.b. YAMAHA 60 29 motore f.b. MERCURY motore f.b. YAMAHA 40 30 MATR. 6AK motore f.b. YAMAHA 40 31 MATR. 6AK motore f.b. YAMAHA 40 32 MATR. 6AK 33 motore f.b. YAMAHA 40 motore f.b. EVINRUDE 40 34 HP 35 motore f.b. MERCURY 40 36 motore f.b. MERCURY 40 37 motore f.b. ARUANA 40 motore f.b. HONDA 38 BF30D4 motore f.b. YAMAHA 39 F40HETL 40 motore f.b. MERCURY F40 motore f.b. YAMAHA 41 F70AETL motore f.b. YAMAHA 42 F70AETL motore f.b. YAMAHA 43 F70AETL motore f.b. YAMAHA 44 F70AETL 2011 2001 6C5L1047796 OT288365 2013 12 € 6.000,00 € 2.000,00 1011373 12 € 500,00 2013 1011440 12 € 500,00 2013 2007 1011441 67C1031727 12 10 € 500,00 € 4.550,00 2013 2003 2005 2014 SN-05339252 OP276533 OP370748 1039809 29,40 € 5.000,00 € 0,00 € 300,00 € 4.426,00 2006 BAUJ1001254 22,10 € 2.000,00 2014 2003 6AK1012637 OP276536 29,40 29,40 12 € 5.368,00 € 500,00 2015 6CJ1043403 51,50 12 € 10.000,00 2015 6CJ1043402 51,50 12 € 10.000,00 2015 6CJ1043400 51,50 12 € 10.000,00 2015 6CJ1042252 51,50 12 TOTALE € 10.000,00 € 172.644,00 Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. 29,40 29,42 29,40 10 Pagina 24 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Rc Motori Fuori Bordo SEZIONE MASSIMALE Massimali di garanzia € 6.000.000,00 SEZIONE PREMI PREMIO MINIMO ANNUALE La Contraente riconosce un premio annuale, conteggiato applicando il premio di € ______= (incluse le imposte) per ciascuna unità assicurata. Franchigia fissa per danni a cose e animali € 150,00 PAGAMENTO DEL PREMIO La Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di € Il pagamento dei premi verrà corrisposto in .. rate di € ……………….ciascuna. FEDERAZIONE ITALIANA VELA Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. La Compagnia di assicurazioni Pagina 25 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela POLIZZA CORPI NATANTI A VELA DEFINIZIONI Assicurazione: Coassicurazione: Polizza: Società o Compagnia: Delegataria: Coassicuratrice: Contraente: Assicurato: Broker: Conducente: Sinistro: Franchigia: Scoperto: Rischio: Risarcimento: Indennizzo: Premio: Apparato Motore: Acque Marine Protette: Armamento frazionato (solo per unità da diporto a vela): Avaria Particolare: il contratto di assicurazione; il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori; il documento che prova l’assicurazione; l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici; l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischi; la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo; La Federazione Italiana Vela (F.I.V.); il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. quale mandatari incaricati dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuti dalla Società; la persona fisica alla guida dell’unità assicurata; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; l’importo fisso espresso in cifra che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro; importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro; la probabilità che si verifichi il sinistro; la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o beneficiario in caso di sinistro; la somma dovuta dal Contraente alla Società; il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l’invertitore, la linea d’asse od il piede poppiero, l’elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo; zona di mare o specchio acqueo prospiciente alla costa, protetta dall’azione del vento e del movimento ondoso e riportata come tale su Portolano o Carta Nautica di quella zona e ove, in forza degli stessi, sono consentiti l’ancoraggio o l’ormeggio; quando l’attacco dello strallo di prua all’albero è posizionato ad un’altezza inferiore al 95% della lunghezza dell’albero stesso, misurato dalla coperta; qualsiasi danno diverso dalla perdita totale o perdita totale costruttiva; Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 26 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela Crocette acquartierate : (solo per unità da diporto a vela) Impianto elettrico: Incendio: Nodo: Perdita Totale: Perdita Totale Costruttiva: Prototipo: Sartie Volanti: (solo per unità da diporto a vela) Scoperto: Scoppio: Sinistro: Unità: le crocette dell’albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi; le batteria, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici; la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; l’unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora; si ha la perdita totale quando, nel medesimo sinistro, sia perduta l’unità assicurata e le dotazioni assicurate presenti a bordo; si ha la perdita totale costruttiva, quando, in conseguenza di un unico sinistro, l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall’unità assicurata è uguale o superiore al valore commerciale dell’unità stessa al momento del sinistro; unità da diporto costruita come esemplare unico non ricavata da una matrice di stampo ovvero ricavata da uno stampo utilizzato solo per quella costruzione e non per stampate successive a quella costruzione; le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell’albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l’albero non è dotato di crocette acquartierate; l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a carico dell’Assicurato; il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; la costruzione di qualunque tipo e con qualsiasi mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dall’art. 3 D. Lgs. 18 Luglio 2005 n. 171 (Codice della Nautica da Diporto). L’unità è costituita da scafo, apparato motore, armamento velico (albero, manovre fisse e correnti, dotazione di vele), impianto elettrico, mobilio fisso (esclusi oggetti d’arte e d’antiquariato), accessori di serie, dotazioni di bordo e di sicurezza ed altre attrezzature, incluse imbarcazioni di servizio e strumentazioni per la navigazione previste da norme di legge e da regolamenti vigenti per la navigazione da diporto. Rientrano nella definizione di Unità, eventuali dotazioni e strumentazioni extra ed accessori non di serie, che siano indicate nell’elenco allegato alla polizza ed il relativo valore riportato nell’apposito riquadro nella Scheda Riepilogativa; Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 27 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela Valore commerciale: Valore a nuovo: Valore stimato: il valore reale dell’oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all’acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a quello assicurato per anno di costruzione, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all’esercizio dell’attività professionale; valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l’oggetto assicurato, o la parte dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro; valore concordato tra le parti (Contraente/Assicurato e Società). Tra la FEDERAZIONE ITALIANA VELA (F.I.V.) e la Compagnia di Assicurazioni, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente convenzione per i danni alle unità a vela di proprietà e/o in gestione alla Federazione Italiana Vela. Art. 1 Durata e decorrenza del Capitolato Il presente Capitolato viene stipulato per la durata di anni 2, con inizio dalle ore 24 del 31 dicembre 2015 e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017 senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. L’eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto nella normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l’istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Compagnia. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia si impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economico e normative in corso, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. La disdetta di un contratto facente parte di un lotto costituito da più contratti costituirà disdetta per tutti i contratti. Art. 2 Clausola Broker Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ai Broker Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. (di seguito, il Broker) e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker sopra indicato, il quale tratterà con l’Impresa Assicuratrice. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all’Impresa. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 28 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo, dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie del presente Capitolato con un’aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento) da applicarsi ai premi imponibili del Capitolato. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente all’Impresa di assicurazione, con effetto liberatorio nei confronti del Contraente. Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari L’affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'accertata inadempienza dell’obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane da facoltà alla Federazione Italiana Vela di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Art. 4 Manifestazioni unitarie Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali F.I.V. abbia ufficialmente aderito. Art. 5 Assicurazioni in nome e per conto Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 29 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela Art. 7 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Entro la data del 31.03 di ciascun anno il Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero dei natanti a vela riferito all’anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. La Compagnia provvederà ad emettere apposito documento contabile che verrà regolato entro 60 giorni dall’emissione. Art. 8 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker. In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2015, anche se la prima rata di premio non è stata pagata. Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni. Trascorso il termine di 60 giorni, senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. Art. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 10 Modifiche dell’Assicurazione Le eventuali modifiche all’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti. Art. 12 Interpretazione del Contratto In caso di eventuali controversie sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato. Art. 13 Facoltà di recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni. Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario. Art. 14 Foro competente Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello della sede del Contraente o quello di residenza o domicilio dell’Assicurato, a scelta dell’Assicurato. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 30 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela Art. 15 Dichiarazioni della Società La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato. Art. 16 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. Art. 17 Coassicurazione e delega Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al Broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto, ivi inclusa la rappresentanza processuale nel giudizio con il Contraente o l’Assicurato; pertanto la firma apposta sui documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le Coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro. L’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 19 Obblighi informativi della società per i sinistri La Società è tenuta a fornire al Contraente ed al Broker con cadenza trimestrale la statistica certificata inerente l’andamento della polizza dalla quale risulti: - numero sinistro - data di accadimento - tipologia di avvenimento - importo pagato Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 31 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela - importo riservato - importo franchigia - data del pagamento o della chiusura senza seguito Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. La mancata comunicazione nei termini sopra prescritti sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1 lettera f del codice dei contratti pubblici. ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE UNITA’ DA DIPORTO Art. 20 Oggetto dell’assicurazione Ferme restando le esclusioni ed i casi di inoperatività previsti dal presente contratto, la presente assicurazione copre, entro i limiti della somma assicurata, tutti i rischi di perdite dirette o di avaria all’unità assicurata, causati da: a) accidenti della navigazione e giacenza in acqua; b) incendio, esplosione e scoppio; c) rapina e pirateria; d) terremoto, eruzione vulcanica, fulmini o calamità naturali; e) atti dolosi e/o vandalici; f) furto dell’unità assicurata, limitatamente alle ipotesi in cui il furto avvenga durante la giacenza in acqua in porto o altro approdo riconosciuto o durante la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonei sistemi di chiusura e/o misure antifurto o di sorveglianza; in ogni caso il furto dovrà essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura; g) furto delle dotazioni ed attrezzature nonché del battello di servizio e dotazioni extra, purché indicate nella “Scheda Riepilogativa”, a condizione che quanto non stabilmente fissato sull’unità assicurata sia protetto da adeguato congegno antifurto oppure sia riposto in locali chiusi, sia a bordo dell’unità che a terra; in ogni caso il furto dovrà essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura. Nel caso di recupero delle cose sottratte, saranno a carico della società i soli danni conseguenti al furto; h) difetti occulti, con esclusione dei costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della parte difettosa quand’anche danneggiata; i) errore o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o trasformazione all’unità assicurata conseguente ad un rischio assicurato purché eseguito da ditta abilitata, escluse le spese sostenute per provvedere all’eliminazione di qualsiasi altro errore o difetto che ha causato il danno; j) intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell’ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all’unità assicurata risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia non avrà tuttavia efficacia qualora l’intervento delle Autorità sia determinato da colpa grave dell’Assicurato, Contraente o della Persona a cui è affidata a qualsiasi titolo l’unità assicurata; k) le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio a seguito di un avvenimento assicurato, nonché le spese sostenute per la rimozione del relitto imposta dall’Autorità competente. Tuttavia in caso di perdita totale o perdita totale costruttiva, le eventuali spese e compensi riconosciuti ai soccorritori nonché le spese per la rimozione del relitto saranno risarcite anche in eccedenza alla somma assicurata indicata in polizza, nei limiti dell’importo pari alla somma assicurata stessa. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 32 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell’unità assicurata da parte di salvatori o ricuperatori od altri; sarà tuttavia facoltà della Società rilasciare una lettera di garanzia, nel qual caso l’Assicurato dovrà rilasciare adeguata controgaranzia. A parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 21 Rischi esclusi la copertura è prestata anche se l’unità viene utilizzata per scuola di vela o di guida, durante la partecipazione dell’unità a gare o competizioni sportive – regate veliche incluse – compresi i relativi allenamenti e prove, nonché le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Art. 21 Rischi esclusi Sono esclusi dall’assicurazione le perdite, i danni e le spese in tutto o in parte direttamente o indirettamente, attribuibili a: a) dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Proprietario o di qualunque persona alla quale è affidata a qualsiasi titolo l’unità da diporto, dei familiari, dei soci e dei dipendenti delle persone sopraindicate e dell’equipaggio; tuttavia se uno degli stessi è anche comandante dell’unità, la Società, rinunciando a rivalersi nei suoi confronti, risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo, salvo non assurga a colpa con previsione dell’evento; b) qualsiasi danno indiretto inclusa svalutazione; ritardo nell’esecuzione dei lavori di riparazione; c) innavigabilità dell’unità non derivante da un rischio di cui all’art. 20 lett. h) ed i); d) carente manutenzione, usura, osmosi e porosità, corrosione in genere e/o derivante da correnti galvaniche, delaminazione dello scafo; e) errori di progettazione, costruzione, lavori di riparazione non conseguenti ad un danno assicurato, lavori di manutenzione straordinaria o qualunque costo sostenuto dall’Assicurato allo scopo di effettuare migliorie o modifiche del progetto o della costruzione; f) azione di vermi, parassiti del legno, insetti o simili; g) perdita o danni al battello di servizio trainato a rimorchio o non adeguatamente fissato in coperta e comunque quando esso non sia munito dei dati identificativi che ne indichino l’appartenenza all’unità principale; h) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l’esercizio del lavoro, atti di sabotaggio; i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione (fatta eccezione per la pirateria) oppure da qualsiasi atto di requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati; j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari; da elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; da strumenti bellici che impieghino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; k) materie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell’unità; Inoltre sono esclusi dall’assicurazione le perdite ed i danni sofferti da: l) vele strappate od asportate dal vento o dal mare a meno che il danno non sia conseguenza diretta della rottura di manovre fisse, degli alberi, boma, tangone o pennoni su cui le stesse erano inferite oppure sia conseguenza di naufragio, incaglio, collisione, urto contro qualsiasi corpo esterno che non sia acqua od incendio dell’unità; Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 33 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela m) apparato motore ed impianto elettrico salvo che il danno sia conseguenza diretta di incendio, esplosione, fulmine, incaglio, urto, collisione oppure affondamento o sommersione totale e parziale dell’unità a seguito di cattivi tempi. I danni conseguenti all’avvolgimento di cime, cavi, reti e similari su eliche, assi portaelica e piedi poppieri saranno risarciti solo se risultano tracce visibili; n) effetti personali, oggetti d’arte e di antiquariato, materiali di consumo e cambusa, cuscineria di ponte amovibile, attrezzature da pesca e da immersione subacquea. Art. 22 Casi di inoperatività L’assicurazione non opera: a) per unità a motore di velocità massima di progetto superiore a 50 nodi (mph); b) per unità a vela: - con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali; c) se l’unità non rispetta i requisiti previsti in materia di nautica da diporto, sicurezza e classe e non abbia i necessari documenti previsti da tali normative in regola e pienamente validi; d) se il conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste; e) se l’unità navighi fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione ove prevista; f) se l’unità viene usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti; g) se l’unità viene locata o noleggiata sia essa iscritta o meno nei relativi registri previsti dalla legge o è comunque utilizzata per finalità commerciali diverse da quella del diporto, salvo patto scritto riportato in polizza. Art. 23 Somma Assicurata La somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente deve intendersi come equivalente a stima agli effetti dell’art. 515 del Codice della Navigazione, per un periodo di 3 anni a decorrere dall’anno di costruzione dell’unità. Per le altre unità e tutti i prototipi, salvo diverso accordo fra le parti, la somma assicurata dichiarata in polizza non equivale a stima accettata fra le parti. Pertanto in caso di danno qualsiasi indennità sarà commisurata al valore commerciale dell’unità accertato al momento del sinistro, ferma l’applicazione della “regola proporzionale” prevista dall’art. 1907 Cod. Civ. qualora la somma assicurata sia inferiore al valore accertato. Art. 24 Limiti geografici di operatività La garanzia è operante quando l’unità da diporto si trovi: per la navigazione: nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai registri federali del Contraente; per la giacenza in acqua: - in porto o altro approdo riconosciuto dall’Autorità competente; - in acque interne; - in acque marine protette; per la giacenza a terra: nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai registri federali del Contraente. Le operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra nell’ambito dei porti, approdi, cantieri e rimessaggi, sono garantite purché effettuate con mezzi idonei ed in conformità con le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 34 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela Art. 25 - Notifica dei rischi e regolazione del premio. Inclusioni ed esclusioni di polizza Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene anticipato in via provvisoria, all’inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla base dell’elenco delle unità assicurate. Le garanzie di polizza si intendono automaticamente operanti per ogni nuova unità di proprietà e/o in gestione della FIV, che si impegna a comunicare al termine dell’annualità assicurativa l’elenco complessivo aggiornato delle unità in proprietà e/o gestione, indicando la data di effetto delle eventuali inclusioni ed esclusioni e precisando i dati identificativi dell’unità venduta o acquistata (numero velico - anno di costruzione - somma assicurata e la data della variazione). La Società provvederà a redigere l’eventuale appendice di regolazione, sulla base del tasso e premio di polizza ed in relazione all’effettivo periodo di copertura. In caso di cessazione della copertura di una unità assicurata con la presente polizza, in assenza di sinistri, verrà stornato il pro-rata del premio netto non consumato restando acquisite le imposte. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Art. 26 Alienazione dell’unità – risoluzione della polizza Nel caso di alienazione dell’Unità, la copertura assicurativa relativa all’unità alienata si risolve con effetto dalla data di trasferimento della proprietà dell’unità a qualsiasi titolo. Si procederà, in assenza di sinistri, al rimborso del prorata del premio (al netto delle imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto, esclusi i casi di perdita totale, furto totale o abbandono dell’unità assicurata. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 27 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato, anche ai fini dell’art. 1915 Cod. Civ., deve: a) far pervenire al Broker avviso scritto, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ., entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. Il predetto avviso deve contenere la data, la località, la descrizione dell’avvenimento, l’indicazione delle cause, delle conseguenze ed il luogo dove si trova l’unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell’inizio dei lavori di riparazione. L’Assicurato deve altresì dare tempestive istruzioni alle persone incaricate della sorveglianza dell’unità danneggiata, per consentire le visite a bordo da parte dei fiduciari della Società; b) prendere tutte le misure necessarie allo scopo di evitare o ridurre il danno, ai sensi dell’art. 1914 Cod. Civ. L’intervento della Società per la conservazione dell’unità non potrà in alcun caso essere considerato come atto di presa di possesso, di accettazione di abbandono o di ammissione di risarcibilità del danno e avverrà pertanto senza pregiudizio dei rispettivi diritti; c) sotto pena di decadenza dell’operatività della copertura assicurativa, astenersi dal concordare qualsiasi compenso con gli eventuali salvatori ovvero effettuare o concordare operazioni di rimozione del relitto, salvo il preventivo consenso scritto da parte della Società; d) compiere gli atti necessari per salvaguardare l’azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile del sinistro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1916 Cod. Civ., astenendosi dal liberare gli stessi dalle responsabilità a loro carico; e) presentare denuncia di avvenimento straordinario all’arrivo in porto, ai sensi dell’art. 182 Cod. Nav., alla competente Autorità Marittima o Consolare, se all’estero. Nel caso di sinistri derivanti da reato Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 35 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela l’Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all’Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se tali sinistri sono avvenuti all’estero la denuncia deve essere reiterata all’Autorità Italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società; f) su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni. Art. 28 Accertamento del Danno La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto, pena la decadenza del diritto al risarcimento. Art. 29 Liquidazione del danno Il limite massimo dell’obbligazione della Società è pari alla somma totale assicurata salvo quanto previsto dall’ Art. 20 Oggetto dell’assicurazione. Nella liquidazione dei danni da avaria particolare sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. In caso di avaria particolare e per un periodo di 3 anni a decorrere dall’anno di costruzione dell’unità, la Società corrisponderà il costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti e non resterà a carico dell’Assicurato nessuna differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti salvo si tratti di vele, manovre correnti, sartiame in genere, cappe protettive, moquette, cuscineria, batterie, eliche e linee d’assi per i quali resterà a carico dell’Assicurato il normale degrado d’uso (art. 535 Cod. Nav.) calcolato in base ai rilievi peritali effettuati. Per costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti si intende convenzionalmente quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità. La Società in nessun caso risponderà dei costi supplementari per sostituzioni di parti non più in produzione, rispetto ai costi che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità od uso, ancora in produzione. Qualora le parti sostituite comportino una miglioria nel tipo o qualità o una maggiore capacità o rendimento rispetto a quelle rimaste danneggiate, l’ammontare del danno non potrà superare l’importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento, capacità. In caso di avaria particolare e decorsi 3 anni dall’anno di costruzione dell’unità, resterà a carico dell’Assicurato, prima dell’applicazione della franchigia o dello scoperto previsti in polizza, il normale degrado d’uso (art. 535 Cod. Nav.) calcolato in base ai rilievi peritali effettuati. In caso di danni non strutturali e di natura estetica all’opera morta dell’unità, verranno riconosciuti i costi di verniciatura necessari al ripristino della sola area danneggiata e/o della fiancata interessata. A nessun titolo la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata in polizza – Scheda Riepilogativa – per le singole partite. Art. 30 Abbandono L’Assicurato può abbandonare alla Società l’unità ed esigere l’indennità per perdita totale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 540 e segg. Codice della Navigazione, nei seguenti casi: a) quando l’unità è divenuta assolutamente non idonea alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l’unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove; b) quando l’unità deve essere considerata in perdita totale costruttiva; Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 36 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela c) quando l’unità si presume perita ai sensi dell’art. 162 del Codice della Navigazione. L’abbandono deve essere notificato alla Società nella forma e con le modalità previste dall’art. 543 del Codice della Navigazione. Art. 31 Franchigie e/o Scoperti Tutti i danni, con la sola eccezione della perdita totale per la quale si sia avuto abbandono accettato o riconosciuto giudizialmente, saranno liquidati previa deduzione della franchigia fissa dell’1,90% sulla somma assicurata di ciascuna unità con il minimo di € 50,00 da applicare per ogni e ciascun avvenimento salvo quanto di seguito precisato. La franchigia resta obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, che non potrà assicurarla presso altri assicuratori sotto pena di decadenza dell’assicurazione. Nei seguenti casi, in luogo della franchigia fissa prevista, verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo pari alla franchigia di polizza: a) furto totale di unità non iscritta nei registri di legge; b) perdita o danni subiti da unità da diporto munite di motore a benzina o diesel sovralimentato con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua sprovviste di efficiente impianto di estinzione automatico o comandato a distanza, con il minimo pari al doppio della franchigia di polizza; c) danni subiti dalle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici che non siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria; d) perdita totale o danni a battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio; e) perdita o danni subiti da motori fuoribordo. Art. 32 Pagamento dell’Indennizzo La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, atti a comprovare il danno nonché la legittimazione dell’Assicurato ad incassarlo. Ai fini del decorso del termine di cui sopra e quale ulteriore condizione del sorgere dell’obbligo di pagamento a carico della Società, in caso di perdita totale o di furto totale dovrà inoltre essere presentato l’estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell’unità, se soggetta ad iscrizione. La Società non sarà tenuta ad indennizzare i danni non riparati qualora durante il successivo periodo di validità della polizza si verifichi la perdita totale dell’unità, sia o non sia essa garantita dalla presente copertura. In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall’accettazione dell’abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell’abbandono stesso. In caso di sinistro per il quale da parte dell’autorità marittima, giudiziaria, amministrativa, siano in corso procedimenti per l’accertamento delle cause del sinistro e/o di eventuali responsabilità, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all’Assicurato, fino a chiusura dell’inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 37 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela CONDIZIONI PARTICOLARI A) GUERRA ED EVENTI SOCIOPOLITICI I) Rischi Assicurati In deroga a quanto previsto dall’art. 21 lett. h) e i), fermo restando quant’altro dalle stesse stabilito, la validità della presente assicurazione si intende estesa alle perdite ed ai danni materiali e diretti che l’unità subisca a seguito di: a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante; b) cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione – purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede – e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto; c) mine, torpedini o bombe disperse od altri ordigni di guerra comunque non segnalati; d) scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l’esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili; e) terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico; f) confisca od espropriazione. La presente estensione di garanzia sarà operante – con la sola eccezione del paragrafo d) – solo quando l’unità si trovi galleggiante in acqua, restando pertanto sospesa durante la giacenza a terra. II) Esclusioni Questa estensione esclude comunque dall’assicurazione, le perdite e i danni derivanti od attribuibili a: g) esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare od altra reazione similare o materia o forza radioattiva; h) requisizione od acquisizione forzosa; i) cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca od espropriazione direttamente o indirettamente effettuato oppure ordinato dal governo o da qualsiasi autorità pubblica o locale del Paese nel quale l’unità risulti registrata o posseduta; j) arresto, fermo, detenzione, confisca od espropriazione effettuati per imposizione di quarantena od a seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali; k) gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni o nel pagamento di qualsiasi multa od ammenda od obbligo fiscale. Questa estensione non opera inoltre in caso di: l) scoppio di guerra (sia o non sia dichiarata) fra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia, Paesi costituenti la Russia Repubblica Popolare Cinese; III) Esclusioni Territoriali Dalla garanzia si intendono esclusi porti e/o località ed acque territoriali dei Paesi del Bacino del Mediterraneo ad Est 30° longitudine Est nonché di Egitto, Turchia, Libia, Bosnia e Montenegro. IV) Detenzione Nel caso in cui l’unità sia oggetto di cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione, detenzione, confisca od espropriazione assicurati secondo i termini della presente estensione di garanzia, l’Assicurato potrà esigere il relativo risarcimento qualora abbia subito la relativa perdita d’uso e di disponibilità per un periodo continuativo superiore a 12 mesi senza alcuna ragionevole possibilità di rientrarne in possesso. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 38 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela B) REGATE VELICHE In deroga a quanto previsto dall’art. 21, si conviene di estendere la validità della presente polizza durante la partecipazione dell’unità da diporto alle regate veliche inclusi i relativi allenamenti e prove. Gli eventuali danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Si intendono tuttavia esclusi i danni attribuibili a deformazione o piegatura vele. Le indennità che risultassero dovute dalla Società, escluso il caso di perdita totale dell’unità, saranno liquidate previa applicazione dello scoperto del 20%, che rimane a carico dell’Assicurato, con il minimo pari al doppio della franchigia indicata in polizza. Il suindicato scoperto viene elevato al 25% per danni ad albero, boma, tangone se costruiti in fibra di carbonio o materiale composito. C) TRASFERIMENTI TERRESTRI In parziale deroga a quanto altrove previsto, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti via terra effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello, nell’ambito dei Paesi Europei. La giacenza a terra su carrello staccato dal veicolo sarà coperta, in caso di furto totale, a condizione che lo stesso si trovi in locale chiuso o area custodita o recintata munita di idonei mezzi di chiusura. La garanzia sarà operante a condizione che il trasporto venga effettuato in ottemperanza alle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia. D) RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del Cantiere o Rimessaggio presso il quale si trova l’unità da diporto, per danni allo stesso imputabili dovuti ad incendio durante la giacenza o durante i lavori di ordinaria manutenzione dell’unità da diporto presso detto Cantiere o Rimessaggio che non siano imputabili a dolo dei soggetti diversi dai dipendenti di questi ultimi. E) SOMMA ASSICURATA In parziale deroga a quanto previsto dall’art. 23 si precisa che la somma assicurata indicata sulla Scheda Riepilogativa di polizza è costituita dalla somma dei valori assicurati delle singole unità, come descritte al successivo punto Unità assicurate. Il valore massimo assicurabile per singola unità è stabilito in € 50.000,00=. F) VERIFICHE E CONTROLLI La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato e tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. G) CORSI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO ISTRUTTORI E PRATICANTI ISTRUTTORI La copertura si intende operante anche per le unità in uso temporaneo al Contraente, anche se di proprietà di terzi, per l’organizzazione ed effettuazione dei corsi di aggiornamento, formazione e perfezionamento degli Istruttori Federali e dei praticanti Istruttori. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 39 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela UNITÀ ASSICURATE Formano oggetto della presente assicurazione le unità a vela di LFT inferiore a m. 10,50 di proprietà e/o in uso al Contraente e segnalate alla Società nel corso dell’annualità assicurativa come disposto all’art. 25 delle Condizioni Generali Notifica dei rischi e regolazione del premio, di età inferiore ai 20 anni, salvo patto speciale. Si prende nota e si dà atto che le unità assicurate alla decorrenza della presente polizza sono quelle indicate nell’elenco di seguito riportato: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NOME IMBARCAZIONE NUMERO VELICO ANNO MODELLO LASER LASER 29 er 29 er 29 er 29 er TIKA TIKA TIKA TIKA TIKA TIKA TIKA TIKA TIKA TIKA TIKA TIKA TIKA TIKA TIKA 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 ITA 168161 ITA186277 ITA791 ITA792 ITA793 ITA794 ITA 161 ITA 162 ITA 163 ITA 301 ITA 302 ITA 303 ITA 304 ITA 418 ITA 419 ITA 423 ITA 424 ITA 439 ITA 440 ITA ITA ITA110 ITA111 ITA112 ITA113 ITA114 ITA115 ITA141 ITA142 ITA143 ITA144 2003 2006 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 Performance Performance Ovington Ovington Ovington Ovington Mystere Mystere Mystere Mystere Mystere Mystere Mystere Mystere Mystere Mattia & Cecco Mattia & Cecco Mattia & Cecco Mattia & Cecco Mattia & Cecco Mattia & Cecco Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. VALORE ASSICURATO 500,00 1.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pagina 40 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 MATTIA 14 MATTIA 14 MATTIA 14 MATTIA 14 MATTIA 14 FINN EGO EGO EGO EGO EGO EGO EGO EGO EGO EGO EGO EGO EGO EGO EGO EGO TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 ITA145 ITA146 ITA147 ITA148 ITA149 ITA150 ITA151 ITA152 ITA153 ITA154 ITA155 ITA 11 ITA12 ITA 13 ITA 15 ITA 16 (ITA937) ITA 123 IT-SSGEG010E100 IT-SSGEG013F100 IT-SSGEG017E100 IT-SSGEG018F100 IT-SSGEG022A110 IT-SSGEG023A110 IT-SSGEG024A110 IT-SSGEG025A110 IT-SSGEG026B110 IT-SSGEG027B110 IT-SSGEG028B110 IT-SSGEG029B110 IT-SSGEG030B110 IT-SSGEG031C110 IT-SSGE033B110 IT-SSGEG032C110 61074 61075 61076 61077 61078 61079 61080 Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 1998 1998 1998 2000 2000 2007 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela Nautivela 1500 1500 1500 1500 1500 Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Ego boats by Sea Sealing Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Pagina 41 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela 92 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 TECNO 293 61081 61082 61083 61327 61328 61329 61330 61331 61332 61333 61336 61337 61338 61339 61340 61341 61342 D057193 D057203 D057204 D057195 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport Bic Sport 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 93 2.4 Mr ITA 104 2011 Charger Composites 13.500,00 94 SKUD 18 ITA005 2011 Access Sailing System 15.000,00 95 96 SKUD 18 Sonar ITA 054 ITA 718 2011 2011 Access Sailing System Carbon Index Limited 28.000,00 13.000,00 97 Laser 202221 2011 Performance Sailcraft Ltd 3.000,00 98 Laser Radial ACCESS DINGHY 2.4 Mr 555 FIV FINN 555 FIV 49ER 555 FIV STAR 555 FIV NACRA 555 FIV 202229 1171 ITA 107 ITA 51 ITA 90 ITA 91 ITA 99 ITA 119 2011 Performance Sailcraft Ltd Liberty Charger Composites 3.000,00 4.000,00 5.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 332.100,00 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 99 100 101 102 103 104 105 2008 TOTALE Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 42 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Natanti a Vela SEZIONE SOMMA ASSICURATA La somma dei valori assicurati delle singole unità in elenco € 332.100,00 Valore massimo assicurabile per singola unità € 50.000,00 SEZIONE PREMI PREMIO MINIMO ANNUALE Il Contraente riconosce un premio annuale, conteggiato applicando il tasso annuo dello _______% (incluse le imposte) sul valore assicurato per ciascuna unità assicurata. Premio minimo, comunque acquisito, viene stabilito in € ___ (incluso le imposte) per ciascuna unità e per eventuali inclusioni in corso di polizza. PAGAMENTO DEL PREMIO Il Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di € Il pagamento dei premi verrà corrisposto in ….. rate di € ……………….ciascuna. FEDERAZIONE ITALIANA VELA Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. La Compagnia di assicurazioni Pagina 43 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo POLIZZA CORPI GOMMONI E MOTORI FUORI BORDO DEFINIZIONI Assicurazione: il contratto di assicurazione; Coassicurazione: il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori; Polizza: il documento che prova l’assicurazione; Società o Compagnia: l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici; Delegataria: l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischi; Coassicuratrice: la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo; Contraente: La Federazione Italiana Vela (F.I.V.) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; Broker: Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. quale mandatari incaricati dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuti dalla Società; Conducente: la persona fisica alla guida dell’unità assicurata; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Franchigia: l’importo fisso espresso in cifra che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro; Scoperto: importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro; Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro; Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o beneficiario in caso di sinistro; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Apparato Motore: il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l’invertitore la linea d’asse od il piede poppiero, l’elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo; Acque Marine Protette: zona di mare o specchio acqueo prospiciente alla costa, protetta dall’azione del vento e del movimento ondoso e riportata come tale su Portolano o Carta Nautica Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 44 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo di quella zona e ove, in forza degli stessi, sono consentiti l’ancoraggio o l’ormeggio; Armamento frazionato: (solo per unità da diporto a vela) quando l’attacco dello strallo di prua all’albero è posizionato ad un’altezza inferiore al 95% della lunghezza dell’albero stesso, misurato dalla coperta; Avaria Particolare: qualsiasi danno diverso dalla perdita totale o perdita totale costruttiva; Crocette acquartierate: (solo per unità da diporto a vela) le crocette dell’albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi; Impianto elettrico: le batteria, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici; Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare , che può autoestendersi e propagarsi; Nodo: l’unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora; Perdita Totale: si ha la perdita totale quando, nel medesimo sinistro, sia perduta l’unità assicurata e le dotazioni assicurate presenti a bordo; Perdita Totale Costruttiva: si ha la perdita totale costruttiva, quando, in conseguenza di un unico sinistro, l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall’unità assicurata è uguale o superiore al valore commerciale dell’unità stessa al momento del sinistro; Prototipo: unità da diporto costruita come esemplare unico non ricavata da una matrice di stampo ovvero ricavata da uno stampo utilizzato solo per quella costruzione e non per stampate successive a quella costruzione; Sartie Volanti: (solo per unità da diporto a vela) le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell’albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l’albero non è dotato di crocette acquartierate; Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 45 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo Scoperto: l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a carico dell’Assicurato; Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Unità: la costruzione di qualunque tipo e con qualsiasi mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dall’art. 3 D. Lgs. 18 Luglio 2005 n. 171 (Codice della Nautica da Diporto). L’unità è costituita da scafo, apparato motore, armamento velico (albero, manovre fisse e correnti, dotazione di vele), impianto elettrico, mobilio fisso (esclusi oggetti d’arte e d’antiquariato), accessori di serie, dotazioni di bordo e di sicurezza ed altre attrezzature, incluse imbarcazioni di servizio e strumentazioni per la navigazione previste da norme di legge e da regolamenti vigenti per la navigazione da diporto. Rientrano nella definizione di Unità, eventuali dotazioni e strumentazioni extra ed accessori non di serie, che siano indicate nell’elenco allegato alla polizza ed il relativo valore riportato nell’apposito riquadro nella Scheda Riepilogativa; Valore commerciale: il valore reale dell’oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all’acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a quello assicurato per anno di costruzione, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all’esercizio dell’attività professionale; Valore a nuovo: valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l’oggetto assicurato, o la parte dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro; Valore stimato: valore concordato tra le parti (Contraente/Assicurato e Società). Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 46 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo Tra la FEDERAZIONE ITALIANA VELA (F.I.V.) e la Compagnia di Assicurazioni, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente convenzione per i danni alle unità a motore ed i motori fuoribordo di proprietà e/o in uso alla Federazione Italiana Vela. Art. 1 Durata e decorrenza del Capitolato Il presente Capitolato viene stipulato per la durata di anni 2, con inizio dalle ore 24 del 31 dicembre 2015 e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017 senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. L’eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto nella normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l’istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Compagnia. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia si impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economico e normative in corso, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. La disdetta di un contratto facente parte di un lotto costituito da più contratti costituirà disdetta per tutti i contratti. Art. 2 Clausola Broker Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ai Broker Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. (di seguito, il Broker) e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker sopra indicato, il quale tratterà con l’Impresa Assicuratrice. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all’Impresa. L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo, dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie del presente Capitolato con un’aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento) da applicarsi ai premi imponibili del Capitolato. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente all’Impresa di assicurazione, con effetto liberatorio nei confronti del Contraente. Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari L’affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 47 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo L'accertata inadempienza dell’obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane da facoltà alla Federazione Italiana Vela di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Art. 4 Manifestazioni unitarie Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali F.I.V. abbia ufficialmente aderito. Art. 5 Assicurazioni in nome e per conto Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art. 7 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Entro la data del 31.03 di ciascun anno il Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero dei natanti a vela riferito all’anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. La Compagnia provvederà ad emettere apposito documento contabile che verrà regolato entro 60 giorni dall’emissione. Art. 8 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 48 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2015, anche se la prima rata di premio non è stata pagata. Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni. Trascorso il termine di 60 giorni, senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. Art. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 10 Modifiche dell’Assicurazione Le eventuali modifiche all’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti. Art. 12 Interpretazione del Contratto In caso di eventuali controversie sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato. Art. 13 Facoltà di recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni. Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario. Art. 14 Foro competente Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello della sede del Contraente o quello di residenza o domicilio dell’Assicurato, a scelta dell’Assicurato. Art. 15 Dichiarazioni della Società La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato. Art. 16 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. Art. 17 Coassicurazione e delega Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 49 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al Broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto, ivi inclusa la rappresentanza processuale nel giudizio con il Contraente o l’Assicurato; pertanto la firma apposta sui documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le Coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro. L’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 19 Obblighi informativi della società per i sinistri La Società è tenuta a fornire al Contraente ed al Broker con cadenza trimestrale la statistica certificata inerente l’andamento della polizza dalla quale risulti: - numero sinistro - data di accadimento - tipologia di avvenimento - importo pagato - importo riservato - importo franchigia - data del pagamento o della chiusura senza seguito Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. La mancata comunicazione nei termini sopra prescritti sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1 lettera f del codice dei contratti pubblici. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 50 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo ASSICURAZIONE DEI DANNI Art. 20 Oggetto dell’assicurazione Ferme restando le esclusioni ed i casi di inoperatività previsti dal presente contratto, la presente assicurazione copre, entro i limiti della somma assicurata, tutti i rischi di perdite dirette o di avaria all’unità assicurata, causati da: a) accidenti della navigazione e giacenza in acqua; b) incendio, esplosione e scoppio; c) rapina e pirateria; d) terremoto, eruzione vulcanica, fulmini o calamità naturali; e) atti dolosi e/o vandalici; f) furto dell’unità assicurata, limitatamente alle ipotesi in cui il furto avvenga durante la giacenza in acqua in porto o altro approdo riconosciuto o durante la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonei sistemi di chiusura e/o misure antifurto o di sorveglianza; in ogni caso il furto dovrà essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura; g) furto delle dotazioni ed attrezzature nonché del battello di servizio e dotazioni extra, purché indicate nella “Scheda Riepilogativa”, a condizione che quanto non stabilmente fissato sull’unità assicurata sia protetto da adeguato congegno antifurto oppure sia riposto in locali chiusi, sia a bordo dell’unità che a terra; in ogni caso il furto dovrà essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura. Nel caso di recupero delle cose sottratte, saranno a carico della società i soli danni conseguenti al furto; h) difetti occulti, con esclusione dei costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della parte difettosa quand’anche danneggiata; i) errore o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o trasformazione all’unità assicurata conseguente ad un rischio assicurato purché eseguito da ditta abilitata, escluse le spese sostenute per provvedere all’eliminazione di qualsiasi altro errore o difetto che ha causato il danno; j) intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell’ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all’unità assicurata risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia non avrà tuttavia efficacia qualora l’intervento delle Autorità sia determinato da colpa grave dell’Assicurato, Contraente o della Persona a cui è affidata a qualsiasi titolo l’unità assicurata; k) le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio a seguito di un avvenimento assicurato, nonché le spese sostenute per la rimozione del relitto imposta dall’Autorità competente. Tuttavia in caso di perdita totale o perdita totale costruttiva, le eventuali spese e compensi riconosciuti ai soccorritori nonché le spese per la rimozione del relitto saranno risarcite anche in eccedenza alla somma assicurata indicata in polizza, nei limiti dell’importo pari alla somma assicurata stessa. La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell’unità assicurata da parte di salvatori o ricuperatori od altri; sarà tuttavia facoltà della Società rilasciare una lettera di garanzia, nel qual caso l’Assicurato dovrà rilasciare adeguata controgaranzia. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 51 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo Art. 21 Rischi esclusi Sono esclusi dall’assicurazione le perdite, i danni e le spese in tutto o in parte direttamente o indirettamente, attribuibili a: a) dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Proprietario o di qualunque persona alla quale è affidata a qualsiasi titolo l’unità da diporto, dei familiari, dei soci e dei dipendenti delle persone sopraindicate e dell’equipaggio; tuttavia se uno degli stessi è anche comandante dell’unità, la Società, rinunciando a rivalersi nei suoi confronti, risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo, salvo non assurga a colpa con previsione dell’evento; b) qualsiasi danno indiretto inclusa svalutazione; ritardo nell’esecuzione dei lavori di riparazione; c) innavigabilità dell’unità non derivante da un rischio di cui all’art. 20 lett. h) ed i); d) carente manutenzione, usura, osmosi e porosità, corrosione in genere e/o derivante da correnti galvaniche, delaminazione dello scafo; e) errori di progettazione, costruzione, lavori di riparazione non conseguenti ad un danno assicurato, lavori di manutenzione straordinaria o qualunque costo sostenuto dall’Assicurato allo scopo di effettuare migliorie o modifiche del progetto o della costruzione; f) azione di vermi, parassiti del legno, insetti o simili; g) perdita o danni al battello di servizio trainato a rimorchio o non adeguatamente fissato in coperta e comunque quando esso non sia munito dei dati identificativi che ne indichino l’appartenenza all’unità principale; h) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l’esercizio del lavoro, atti di sabotaggio; i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione (fatta eccezione per la pirateria) oppure da qualsiasi atto di requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati; j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari; da elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; da strumenti bellici che impieghino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; k) materie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell’unità; Inoltre sono esclusi dall’assicurazione le perdite ed i danni sofferti da: l) vele strappate od asportate dal vento o dal mare a meno che il danno non sia conseguenza diretta della rottura di manovre fisse, degli alberi, boma, tangone o pennoni su cui le stesse erano inferite oppure sia conseguenza di naufragio, incaglio, collisione, urto contro qualsiasi corpo esterno che non sia acqua od incendio dell’unità; m) apparato motore ed impianto elettrico salvo che il danno sia conseguenza diretta di incendio, esplosione, fulmine, incaglio, urto, collisione oppure affondamento o sommersione totale e parziale dell’unità a seguito di cattivi tempi. I danni conseguenti all’avvolgimento di cime, cavi, reti e similari su eliche, assi portaelica e piedi poppieri saranno risarciti solo se risultano tracce visibili. n) effetti personali, oggetti d’arte e di antiquariato, materiali di consumo e cambusa, cuscineria di ponte amovibile, attrezzature da pesca e da immersione subacquea. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 52 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo Art. 22 Casi di inoperatività L’assicurazione non opera: a) per unità a motore di velocità massima di progetto superiore a 50 nodi (mph); b) per unità a vela: - con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali. c) durante la partecipazione dell’unità a gare o competizioni sportive – regate veliche incluse – compresi i relativi allenamenti e prove, nonché le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; d) se l’unità non rispetta i requisiti previsti in materia di nautica da diporto, sicurezza e classe e non abbia i necessari documenti previsti da tali normative in regola e pienamente validi; e) se il conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste; f) se l’unità navighi fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione ove prevista; g) se l’unità viene usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti; h) se l’unità viene locata o noleggiata sia essa iscritta o meno nei relativi registri previsti dalla legge o è comunque utilizzata per finalità commerciali diverse da quella del diporto, salvo patto scritto riportato in polizza. Art. 23 Somma Assicurata La somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente deve intendersi come equivalente a stima agli effetti dell’art. 515 del Codice della Navigazione, per un periodo di 3 anni a decorrere dall’anno di costruzione dell’unità. Per le altre unità e tutti i prototipi, salvo diverso accordo fra le parti, la somma assicurata dichiarata in polizza non equivale a stima accettata fra le parti. Pertanto in caso di danno qualsiasi indennità sarà commisurata al valore commerciale dell’unità accertato al momento del sinistro, ferma l’applicazione della “regola proporzionale” prevista dall’art. 1907 Cod. Civ. qualora la somma assicurata sia inferiore al valore accertato. Art. 24 Limiti geografici di operatività La garanzia è operante quando l’unità da diporto si trovi: per la navigazione: nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai registri federali del Contraente; per la giacenza in acqua: - in porto o altro approdo riconosciuto dall’Autorità competente; - in acque interne; - in acque marine protette; per la giacenza a terra: nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai registri federali del Contraente. Le operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra nell’ambito dei porti, approdi, cantieri e rimessaggi, sono garantite purché effettuate con mezzi idonei ed in conformità con le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 53 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo Art. 25 - Notifica dei rischi e regolazione del premio. Inclusioni ed esclusioni di polizza Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene anticipato in via provvisoria, all’inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla base dell’elenco delle unità assicurate. Le garanzie di polizza si intendono automaticamente operanti per ogni nuova unità di proprietà e/o in gestione della FIV, che si impegna a comunicare al termine dell’annualità assicurativa l’elenco complessivo aggiornato delle unità in proprietà e/o gestione, indicando la data di effetto delle eventuali inclusioni ed esclusioni e precisando i dati identificativi dell’unità venduta o acquistata (numero velico - anno di costruzione - somma assicurata e la data della variazione). La Società provvederà a redigere l’eventuale appendice di regolazione, sulla base del tasso e premio di polizza ed in relazione all’effettivo periodo di copertura. In caso di cessazione della copertura di una unità assicurata con la presente polizza, in assenza di sinistri, verrà stornato il pro-rata del premio netto non consumato restando acquisite le imposte. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Art. 26 Alienazione dell’unità – risoluzione della polizza Nel caso di alienazione dell’Unità, la copertura assicurativa relativa all’unità alienata si risolve con effetto dalla data di trasferimento della proprietà dell’unità a qualsiasi titolo. Si procederà, in assenza di sinistri, al rimborso del prorata del premio (al netto delle imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto, esclusi i casi di perdita totale, furto totale o abbandono dell’unità assicurata. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 27 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato, anche ai fini dell’art. 1915 Cod. Civ. deve: a) far pervenire al Broker avviso scritto, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ., entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. Il predetto avviso deve contenere la data, la località, la descrizione dell’avvenimento, l’indicazione delle cause, delle conseguenze ed il luogo dove si trova l’unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell’inizio dei lavori di riparazione. L’Assicurato deve altresì dare tempestive istruzioni alle persone incaricate della sorveglianza dell’unità danneggiata, per consentire le visite a bordo da parte dei fiduciari della Società; b) prendere tutte le misure necessarie allo scopo di evitare o ridurre il danno, ai sensi dell’art. 1914 Cod. Civ. L’intervento della Società per la conservazione dell’unità non potrà in alcun caso essere considerato come atto di presa di possesso, di accettazione di abbandono o di ammissione di risarcibilità del danno e avverrà pertanto senza pregiudizio dei rispettivi diritti; c) sotto pena di decadenza dell’operatività della copertura assicurativa, astenersi dal concordare qualsiasi compenso con gli eventuali salvatori ovvero effettuare o concordare operazioni di rimozione del relitto, salvo il preventivo consenso scritto da parte della Società; d) compiere gli atti necessari per salvaguardare l’azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile del sinistro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1916 Cod. Civ., astenendosi dal liberare gli stessi dalle responsabilità a loro carico; e) presentare denuncia di avvenimento straordinario all’arrivo in porto, ai sensi dell’art. 182 Cod. Nav., alla competente Autorità Marittima o Consolare, se all’estero. Nel caso di sinistri derivanti da reato Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 54 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo l’Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all’Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se tali sinistri sono avvenuti all’estero la denuncia deve essere reiterata all’Autorità Italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società; f) su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni. Art. 28 Accertamento del Danno La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto, pena la decadenza del diritto al risarcimento. Art. 29 Liquidazione del danno Il limite massimo dell’obbligazione della Società è pari alla somma totale assicurata salvo quanto previsto dall’ Art. 20 Oggetto dell’assicurazione. Nella liquidazione dei danni da avaria particolare sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. In caso di avaria particolare e per un periodo di 3 anni a decorrere dall’anno di costruzione dell’unità, la Società corrisponderà il costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti e non resterà a carico dell’Assicurato nessuna differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti salvo si tratti di vele, manovre correnti, sartiame in genere, cappe protettive, moquette, cuscineria, batterie, eliche e linee d’assi per i quali resterà a carico dell’Assicurato il normale degrado d’uso (art. 535 Cod. Nav.) calcolato in base ai rilievi peritali effettuati. Per costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti si intende convenzionalmente quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità. La Società in nessun caso risponderà dei costi supplementari per sostituzioni di parti non più in produzione, rispetto ai costi che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità od uso, ancora in produzione. Qualora le parti sostituite comportino una miglioria nel tipo o qualità o una maggiore capacità o rendimento rispetto a quelle rimaste danneggiate, l’ammontare del danno non potrà superare l’importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento, capacità. In caso di avaria particolare e decorsi 3 anni dall’anno di costruzione dell’unità, resterà a carico dell’Assicurato, prima dell’applicazione della franchigia o dello scoperto previsti in polizza, il normale degrado d’uso (art. 535 Cod. Nav.) calcolato in base ai rilievi peritali effettuati. In caso di danni non strutturali e di natura estetica all’opera morta dell’unità, verranno riconosciuti i costi di verniciatura necessari al ripristino della sola area danneggiata e/o della fiancata interessata. A nessun titolo la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata in polizza – Scheda Riepilogativa – per le singole partite. Art. 30 Abbandono L’Assicurato può abbandonare alla Società l’unità ed esigere l’indennità per perdita totale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 540 e segg. Codice della Navigazione, nei seguenti casi: a) quando l’unità è divenuta assolutamente non idonea alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l’unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove; b) quando l’unità deve essere considerata in perdita totale costruttiva; Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 55 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo c) quando l’unità si presume perita ai sensi dell’art. 162 del Codice della Navigazione. L’abbandono deve essere notificato alla Società nella forma e con le modalità previste dall’art. 543 del Codice della Navigazione. Art. 31 Franchigie e/o Scoperti Tutti i danni, con la sola eccezione della perdita totale per la quale si sia avuto abbandono accettato o riconosciuto giudizialmente, saranno liquidati previa deduzione della franchigia fissa di € 400,00 da applicare per ogni e ciascun avvenimento salvo quanto di seguito precisato. La franchigia resta obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, che non potrà assicurarla presso altri assicuratori sotto pena di decadenza dell’assicurazione. Nei seguenti casi, in luogo della franchigia fissa prevista, verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo pari alla franchigia di polizza: a) furto totale di unità non iscritta nei registri di legge; b) perdita o danni subiti da unità da diporto munite di motore a benzina o diesel sovralimentato con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua sprovviste di efficiente impianto di estinzione automatico o comandato a distanza, con il minimo pari al doppio della franchigia di polizza; c) danni subiti dalle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici che non siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria; d) perdita totale o danni a battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio; e) perdita o danni subiti da motori fuoribordo. Art. 32 Pagamento dell’Indennizzo La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, atti a comprovare il danno nonché la legittimazione dell’Assicurato ad incassarlo. Ai fini del decorso del termine di cui sopra e quale ulteriore condizione del sorgere dell’obbligo di pagamento a carico della Società, in caso di perdita totale o di furto totale dovrà inoltre essere presentato l’estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell’unità, se soggetta ad iscrizione. La Società non sarà tenuta ad indennizzare i danni non riparati qualora durante il successivo periodo di validità della polizza si verifichi la perdita totale dell’unità, sia o non sia essa garantita dalla presente copertura. In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall’accettazione dell’abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell’abbandono stesso. In caso di sinistro per il quale da parte dell’autorità marittima, giudiziaria, amministrativa, siano in corso procedimenti per l’accertamento delle cause del sinistro e/o di eventuali responsabilità, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all’Assicurato, fino a chiusura dell’inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 56 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo CONDIZIONI PARTICOLARI A) GUERRA ED EVENTI SOCIOPOLITICI I) Rischi Assicurati In deroga a quanto previsto dall’art. 21 lett. h) e i), fermo restando quant’altro dalle stesse stabilito, la validità della presente assicurazione si intende estesa alle perdite ed ai danni materiali e diretti che l’unità subisca a seguito di: a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante; b) cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione – purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede – e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto; c) mine, torpedini o bombe disperse od altri ordigni di guerra comunque non segnalati; d) scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l’esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili; e) terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico; f) confisca od espropriazione. La presente estensione di garanzia sarà operante – con la sola eccezione del paragrafo d) – solo quando l’unità si trovi galleggiante in acqua, restando pertanto sospesa durante la giacenza a terra. II) Esclusioni Questa estensione esclude comunque dall’assicurazione, le perdite e i danni derivanti od attribuibili a: a) esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare od altra reazione similare o materia o forza radioattiva; b) requisizione od acquisizione forzosa; c) cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca od espropriazione direttamente o indirettamente effettuato oppure ordinato dal governo o da qualsiasi autorità pubblica o locale del Paese nel quale l’unità risulti registrata o posseduta; d) arresto, fermo, detenzione, confisca od espropriazione effettuati per imposizione di quarantena od a seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali; e) gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni o nel pagamento di qualsiasi multa od ammenda od obbligo fiscale. Questa estensione non opera inoltre in caso di: f) scoppio di guerra (sia o non sia dichiarata) fra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia, Paesi costituenti la Russia Repubblica Popolare Cinese. III) Esclusioni Territoriali Dalla garanzia si intendono esclusi porti e/o località ed acque territoriali dei Paesi del Bacino del Mediterraneo ad Est 30° longitudine Est nonché di Egitto, Turchia, Libia, Bosnia e Montenegro. IV) Detenzione Nel caso in cui l’unità sia oggetto di cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione, detenzione, confisca od espropriazione assicurati secondo i termini della presente estensione di garanzia, l’Assicurato potrà esigere il relativo risarcimento qualora abbia subito la relativa perdita d’uso e di Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 57 Allegato 2 Disciplinare di Gara Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo disponibilità per un periodo continuativo superiore a 12 mesi senza alcuna ragionevole possibilità di rientrarne in possesso. B) TRASFERIMENTI TERRESTRI In parziale deroga a quanto altrove previsto, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti via terra effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello, nell’ambito dei Paesi Europei. La giacenza a terra su carrello staccato dal veicolo sarà coperta, in caso di furto totale, a condizione che lo stesso si trovi in locale chiuso o area custodita o recintata munita di idonei mezzi di chiusura. La garanzia sarà operante a condizione che il trasporto venga effettuato in ottemperanza alle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia. C) RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del Cantiere o Rimessaggio presso il quale si trova l’unità da diporto, per danni allo stesso imputabili dovuti ad incendio durante la giacenza o durante i lavori di ordinaria manutenzione dell’unità da diporto presso detto Cantiere o Rimessaggio che non siano imputabili a dolo dei soggetti diversi dai dipendenti di questi ultimi. D) SOMMA ASSICURATA In parziale deroga a quanto previsto dall’art. 23 si precisa che la somma assicurata indicata sulla Scheda Riepilogativa di polizza è costituita dalla somma dei valori assicurati delle singole unità, come descritte al successivo punto Unità assicurate. Il valore massimo assicurabile per singola unità è stabilito in € 50.000,00=. E) VERIFICHE E CONTROLLI La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato e tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 58 Allegato 2 Disciplinare di Gara Capitolato speciale Lotto n. 2 UNITÀ ASSICURATE Formano oggetto della presente assicurazione le unità a motore di LFT inferiore a m. 10 ed i motori fuoribordo di proprietà e/o in uso al Contraente segnalate alla Società nel corso dell’annualità assicurativa come disposto al punto 25 Notifica dei rischi e regolazione del premio - di età inferiore ai 20 anni, salvo patto speciale. Si prende nota e si da atto che le unità assicurate alla decorrenza della presente polizza sono quelle indicate nell’elenco di seguito riportato: GOMMONI ANNO ACQUISTO MODELLO 2008 1 GOMMONE LING BO 5.8 2 GOMMONE NARWHAL WB 550 3 GOMMONE NARWHALL HD-480 2008 2005 4 GOMMONE NARWHAL WB 550 5 GOMMONE LING BO 5.8 GOMMONE NARWHALL WB 550 6 BLU 7 GOMMONE LING BO 5.8 8 GOMMONE VSR BLU 9 GOMMONE VSR 10 GOMMONE VSR 11 GOMMONE VSR 12 GOMMONE VSR 13 GOMMONE NARWHAL HD 450 2009 2008 GOMMONE NARWHAL WB 550 14 ARANCIO 15 GOMMONE NARWHAL WB 550 GOMMONE ARANCIO GOMMONE GOMMONE GOMMONE GOMMONE 20 BLU 16 17 18 19 NARWHALL SERIALE € 4.000,00 ES-NWL 176 VBA 909 ES-NWL 256 VBA 909 2006 2007 2011 2011 2011 2011 2005 SIVSLD0165D111 SIVSLD01433110 SIVSLD0163C111 SIVSLD0149B111 2005 2010 VALORE COMM.LE € 4.500,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 4.000,00 € 3.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 2.500,00 ES-NWL 091 VBA 909 € 5.000,00 PB-550 LING BO 5.8 LING BO 5.8 NOVAMARINE NARWHALL WB-550 1998 2008 2008 2002 € 1.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 2006 21 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 22 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 23 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 € 3.500,00 ES NWL 019 VBA 010 ES NWL 017 VBA 010 ES NWL 009 VBC 010 Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 Pagina 59 Allegato 2 Disciplinare di Gara Capitolato speciale Lotto n. 2 24 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 25 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 26 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 27 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 28 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 29 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 30 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 31 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 32 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 33 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 34 GOMMONE NARWHAL WB 550 2010 ES NWL 014 VBA 010 ES NWL 028 VBA 010 ES NWL 046 VBA 010 ES NWL 052 VBA 010 ES NWL 018 VBA 010 ES NWL 007 VBC 010 ES NWL 016 VBA 010 ES NWL 029 VBA 010 ES NWL 047 VBA 010 ES NWL 027 VBA 010 ES NWL 050 VBA 010 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 TOTALE € 205.700,00 MOTORI MODELLO 1 motore f.b. YAMAH 60 2 motore f.b.MERCURY 40 motore f.b. MERCURY 3 40 motore f.b. MERCURY 4 40 5 motore f.b. YAMAHA 60 6 motore f.b. YAMAHA 60 motore f.b. MERCURY 7 40 motore f.b. MERCURY 8 40 9 motore f.b. YAMAHA 60 10 motore f.b. YAMAHA 60 11 motore f.b. HONDA 40 motore f.b. MERCURY 12 40 13 motore f.b. MERCURY ANNO MATRICOLA POTENZA CV DICHIARATA FISCALI IN KW VALORE COMM.LE 2008 2009 L 1029945 OP548874 44,10 29,40 13 12 € 2.000,00 € 2.000,00 2005 OP 345165 29,40 12 € 1.000,00 2009 2008 2008 OP548877 L 1029946 L1033420 29,40 44,10 44,10 12 13 13 € 3.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 2005 OP 375569 29,40 12 € 1.000,00 2010 2008 2008 2002 OP548876 L 1029948 L 1029947 3006858 29,40 44,10 44,10 12 13 13 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 500,00 2010 2010 OP 560513 OP 560494 29,40 29,40 12 12 € 5.000,00 € 5.000,00 Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 60 Allegato 2 Disciplinare di Gara Capitolato speciale Lotto n. 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 40 motore f.b. MERCURY 40 motore f.b. MERCURY 40 motore f.b. MERCURY 40 motore f.b. MERCURY 40 motore f.b. MERCURY 40 motore f.b. MERCURY 40 motore f.b. MERCURY 40 motore f.b. MERCURY 40 motore f.b. MERCURY 40 motore f.b. MERCURY 40 motore f.b. YAMAHA motore f.b. YAMAHA 60 motore f.b. YAMAHA 60 motore f.b. YAMAHA 60 motore f.b. YAMAHA 60 motore f.b. MERCURY motore f.b. YAMAHA 40 MATR. 6AK motore f.b. YAMAHA 40 MATR. 6AK motore f.b. YAMAHA 40 MATR. 6AK motore f.b. YAMAHA 40 motore f.b. EVINRUDE 40 HP motore f.b. MERCURY 40 motore f.b. MERCURY 40 motore f.b. ARUANA 40 motore f.b. HONDA BF30D4 motore f.b. YAMAHA F40HETL motore f.b. MERCURY F40 motore f.b. YAMAHA F70AETL 2010 OP 561696 29,40 12 € 5.000,00 2010 OP 560799 29,40 12 € 5.000,00 2010 OP 562340 29,40 12 € 5.000,00 2010 OP 561768 29,40 12 € 5.000,00 2010 OP 560487 29,40 12 € 5.000,00 2010 OP 561943 29,40 12 € 5.000,00 2010 OP 561327 29,40 12 € 5.000,00 2010 OP 561780 29,40 12 € 5.000,00 2010 OP 562496 29,40 12 € 5.000,00 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2001 OP 560467 6BPK1007396 6C5L1047797 6C5L1046298 6C5L1047798 6C5L1047796 OT288365 29,40 12 29,40 29,40 29,40 29,40 12 12 12 12 € 5.000,00 € 3.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 2013 1011373 12 € 500,00 2013 1011440 12 € 500,00 2013 2007 1011441 67C1031727 12 10 € 500,00 € 4.550,00 2013 SN-05339252 29,42 2003 OP276533 29,40 2005 2014 OP370748 1039809 29,40 € 300,00 € 4.426,00 2006 BAUJ1001254 22,10 € 2.000,00 2014 6AK1012637 29,40 2003 OP276536 29,40 2015 6CJ1043403 51,50 Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. € 5.000,00 10 12 € 0,00 € 5.368,00 € 500,00 12 € 10.000,00 Pagina 61 Allegato 2 Disciplinare di Gara Capitolato speciale Lotto n. 2 motore f.b. 42 F70AETL motore f.b. 43 F70AETL motore f.b. 44 F70AETL YAMAHA 2015 6CJ1043402 51,50 12 € 10.000,00 2015 6CJ1043400 51,50 12 € 10.000,00 2015 6CJ1042252 51,50 12 TOTALE € 10.000,00 € 172.644,00 YAMAHA YAMAHA SEZIONE SOMMA ASSICURATA La somma dei valori assicurati delle singole unità in elenco € 378.344,00 Valore massimo assicurabile per singola unità € 50.000,00 SEZIONE PREMI PREMIO MINIMO ANNUALE Il Contraente riconosce un premio annuale, di € _______ per il complessivo delle unità assicurate. Eventuali inserimenti di nuove unità verranno conteggiati applicando il tasso annuo dello _____% (incluse le imposte) sul valore assicurato per ciascuna unità assicurata. Il premio minimo per ciascuna unità viene stabilito in € _______ (incluso le imposte). PAGAMENTO DEL PREMIO Il Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di € comunque acquisito Il pagamento del premio verrà corrisposto in ….. rate di € ……………….ciascuna. FEDERAZIONE ITALIANA VELA Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A. La Compagnia di assicurazioni Pagina 62
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