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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 1 IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione sono accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. per le entrate di dubbia e difficile esazione è VIETATO il c.d. accertamento per cassa. per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. Nel corso di ciascun esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) impedisce l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell'esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata vincolata. ne risulta che le entrate di dubbia esigibilità o che saranno riscosse in esercizi futuri, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, non possono finanziare le spese per la parte corrispondente alla quota accantonata al fondo. 2 IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, n. 3.3 e dall'esempio n. 5, con riferimento: all'accantonamento nel bilancio di previsione; all'accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato n. 3.3 precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile (di parte corrente e in c/capitale), denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione: a) alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio; b) alla loro natura; c) alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi. 3 IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ Ai fini della determinazione del fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente. Non richiedono l’accantonamento al fondo, in quanto considerate sicure: − i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante; − i crediti assistiti da fidejussione; − le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa (es.TARI); le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario (serv. c/terzi). In sede di bilancio di previsione, il principio applicato in vigore dall'esercizio 2014, prevede che sia determinato in base alle seguenti variabili: − • ammontare delle previsioni delle entrate di dubbia esigibilità; • natura delle previsioni; • media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata. 4 Il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione Nel bilancio di previsione (a regime – non in fase sperimentale): 1. individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (i trasferimenti da altre P.A., in quanto accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante, non determinano la svalutazione crediti); «armonizzazione contabile» 2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati; l’importo dell’accantonamento al stanziamenti le percentuali determinate al punto 2) 3. determinare fondo, applicando agli Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. 5 Il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione Tavola 4.1 Esempio calcolo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità 2010 ANNO n-5 2011 ANNO n-4 2012 ANNO n-3 2013 ANNO n-2 2014 ANNO n-1 3 metodi Accertato cp Incassato cp+RES 2.073.995,00 1.056.057,06 2.385.594,80 2.139.482,48 2.414.795,00 3.368.215,35 2.930.000,00 2.714.909,74 rapporto Inc/Acc 50,92% 89,68% 139,48% 92,66% Totale % FONDO Previsioni anno 2015 (anno n) Importo quinquennio (100%Voce di Entrata xx rilevante ai fini minimo %media) dell'accantonamento al FCDE) FCDE Bilancio 2015 2.756.200,00 12.560.584,80 982.967,55 10.261.632,18 35,66% metodo A1) media aritmetica su totali metodo A2) media aritmetica dei singoli rapporti metodo B) ponderazione incassi/Accertamenti Accertamenti per peso ponderazione Incassi per peso ponderazione rapporto Inc/Acc media aritmetica su totali metodo C) media ponderata dei singoli rapporti Ponderazione %incassato/accertato x peso ponderazione sommatoria percentuali ponderate 81,70% 81,70% 18,30% € 2.756.200,00 € 181.607,34 81,68% 18,32% € 2.756.200,00 € 181.761,55 0,10 0,10 0,10 0,35 0,35 207.399,50 238.559,48 241.479,50 1.025.500,00 964.670,00 2.677.608,48 105.605,71 50,9190% 213.948,25 89,6834% 336.821,54 139,4825% 950.218,41 92,6590% 344.038,64 35,6639% 1.950.632,54 72,8498% 72,8498% 27,1502% € 2.756.200,00 € 269.392,93 72,9215% 27,0785% € 2.756.200,00 € 268.681,55 0,10 5,0919% 0,10 8,9683% 0,10 13,9482% 0,35 32,4307% 0,35 12,4824% Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio. 6 Il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione Nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, il numeratore in ciascuno dei 5 anni presi in considerazione è dato dalla sommatoria degli incassi in conto competenza sommati agli incassi in conto residui (fermo restando il denominatore, pari al valore degli accertamenti di competenza). Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi: a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente; b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extracontabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell' esercizio precedente. Nel terzo anno di applicazione dei nuovi principi: c) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo triennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'ultimo biennio precedente; d) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extracontabili dei primi tre anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nel biennio precedente. E così via negli anni successivi sino ad arrivare a regime dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria, quando il fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere determinato sulla base della media, calcolata come media semplice del rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti in competenza nel quinquennio precedente. 7 Il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione Tavola 4.2 Prospetto per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 bilancio di incCP + inc incCP + inc incCP + inc incCP + inc incCP + inc anni da previsione 2015 Res / acc CP Res / acc CP Res / acc CP Res / acc CP Res / acc CP prendere in esame bilancio di incCP + inc incCP + inc incCP + inc incCP + inc ine CP / Acc anni da previsione 2016 Res / acc CP Res / acc CP Res / acc CP Res / acc CP CP prendere in esame bilancio di incCP + inc incCP + inc incCP + inc ine CP / Acc ine CP/ Acc anni da previsione 2017 Res / acc CP Res / acc CP Res / acc CP CP CP prendere in esame bilancio di incCP + inc incCP + inc ine CP/ Acc ine CP/ Acc ine CP/ Acc anni da previsione 2018 Res / acc CP Res / acc CP CP CP CP prendere in esame bilancio di incCP + inc ine CP/ Acc ine CP/ Acc ine CP/ Acc ine CP/ Acc anni da previsione 2019 Res / acc CP CP CP CP CP prendere in esame bilancio di ine CP/ Acc ine CP/ Acc ine CP/ Acc ine CP/ Acc ine CP/ Acc anni da previsione 2020 CP CP CP CP CP prendere in esame Nel prospetto, la formula (ine CP / acc CP| può essere sostituita dalla formula [ine CP X + ine CP X+1 in c/residui X / acc CP X) 8 Il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione Il rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti in c/competenza può essere anche calcolato considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente: incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X --------------------------------------------------------------------------------------Accertamenti esercizio X Utilizzando questo rapporto è tuttavia necessario slittare indietro di un anno il quinquennio di riferimento per il calcolo della media. Pertanto, per l'anno n-6 si considerano gli incassi di competenza dell'annon-6 + gli incassi effettuati nell'anno n-5 su residui provenienti dalla competenza dell'anno n-6. La sommatoria di tali incassi deve essere rapportata (secondo uno dei tre metodi già citati) agli accertamenti di competenza dell'anno n-6. L'operazione deve essere ripetuta per ciascuno degli anni successivi; per l'ultimo anno della serie, si considerano gli incassi dei competenza dell'anno n-2 + gli incassi effettuati nell'anno n-1 su residui provenienti dalla competenza dell'anno n-2. Tale somma è rapportata agli accertamenti dell'anno n-2. Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. 9 Il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione Per ciascuna tipologia di entrata, nel prospetto allegato C al bilancio ai previsione ("Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità") deve essere riportato, in colonna b "Accantonamento obbligatorio al fondo", l'importo del fondo quantificato sulla base dei criteri sopra evidenziati. Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio. 10 Il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione Pertanto, se in una medesima tipologia di entrata vi sono più voci considerate distintamente per il calcolo del fondo, la percentuale di accantonamento da indicare nell'ultima colonna dell'allegato C al bilancio è pari alla quota del fondo accantonata, intesa quale somma degli accantonamenti delle singole voci che compongono la tipologia, rapportata al totale previsione della tipologia. Tavola 4.3 Esempio per il calcolo della percentuale di accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità Voce di entrata rilevante ai fini del calcolo del FCDE Xxxx Yyyy Totale % fondo (100-%media) Previsioni anno n voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento 17,5% 20,2% 200 150 350 11 Importo minimo fondo CDE anno n 35,00 30,30 65,30 % accantonamento da indicare nell'ultima colonna del prospetto allegato al bilancio 18,7% (=65,30/350) Il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione Legge di Stabilità 2015 Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e al 55 per cento se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilanci o riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» La modifica apportata da un vantaggio agli enti locali che effettuino il primo accantonamento al FCDE nel 2015 di non inserire il 50%, così come attualmente previsto nel d.lgs. 118/2011, ma è data la possibilità di inserire un importo più basso e, comunque, non inferiore al 36%. 12 Il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione Legge di stabilità 2015 (*) pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e al 55 per cento se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione 13 L'adeguamento del FCDE in corso di gestione In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti. Se, in corso di esercizio, gli stanziamenti delle entrate rilevanti ai fini del calcolo del FCDE sono variati, in quanto si prevedono maggiori o minori entrate di competenza, è necessario ricalcolare l'accantonamento al fondo, applicando le percentuali utilizzate in sede di bilancio di previsione alle nuove previsioni assestate e, contestualmente, adeguare lo stanziamento in spesa del fondo stesso. Tornando all'esempio precedente, ipotizzando che l'Ente abbia adottato il primo metodo di calcolo (che porta ad una percentuale di accantonamento del 17,5%), se la previsione di entrata varia da 200 a 150 euro, la quota del fondo si riduce da 34,97 a 26,25 euro (facoltà). Se, al contrario, le previsioni di entrata aumentano da 200 a 300 euro, la quota del fondo deve (obbligo) essere incrementata da 34,97 a 52,50 euro. 14 Il calcolo del FCDE a rendiconto A tal fine si provvede: b1.) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia esigibilità, l'importo complessivo dei residui come risultanti alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto; b2.) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. Come già visto per l'accantonamento in sede di previsione, la media può essere calcolata secondo differenti modalità: • media semplice; • rapporto tra sommatoria incassi in c/residui di ciascun anno, ponderati secondo differenti pesi, rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno egualmente ponderati; • media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui ed i residui attivi all'inizio di ciascun anno secondo i differenti pesi. b3.) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2). 15 Il calcolo del FCDE a rendiconto Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo, è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità. Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo. In caso di incapienza del risultato di amministrazione, l'Ente, come sopra anticipato, deve registrare un disavanzo di gestione e la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione. 16 Il calcolo del FCDE a rendiconto 1° facilitazione Per facilitare una introduzione graduale della riforma, l'importo dei residui attivi esistenti all'1/1 di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi di cui alla precedente lettera b2) può essere ridotto di una percentuale calcolata secondo il seguente rapporto: Totale Residui attivi cancellati in sede di riaccertamento straordinario dei residui, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate ovvero in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ----------------------------------------------------------------------------------Totale residui attivi risultanti dal rendiconto 2013 La riduzione dei residui attivi iniziali da utilizzare per la verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità derivante dall'applicazione di questo rapporto può essere applicata anche negli esercizi successivi al primo anno di applicazione della riforma, con riferimento alle annualità precedenti l'avvio della riforma. L'impatto sarà pertanto decrescente negli anni, sino ad azzerarsi in occasione del rendiconto del quinto esercizio successivo all'avvio a regime della riforma 17 Il calcolo del FCDE a rendiconto Tavola 4.4 Esempio di accantonamento ordinario a rendiconto (media aritmetica semplice) e di accantonamento con applicazione della riduzione sui residui attivi Totale residui attivi cancellati in sede di Riaccertamento straordinario dei residui 150,00 Totale residui attivi risultanti dal rendiconto 2013 2.000,00 Rapporto percentuale di riduzione applicabile ai residui attivi alla data del 1/01 7,50% 2010 2011 2012 2013 2014 ANNO n-5 ANNO n-4 ANNO n-3 ANNO n-2 ANNO n-1 Residui attivi alla data 1/01 Incassato in conto residui rapporto Incassato in conto residui/Residui attivi iniziali Ipotesi: media aritmetica dei singoli rapporti 50,00 9,00 18,00% Residui attivi alla data 1/01 Incassato in conto residui rapport Incassato in conto residui/Residui attivi iniziali Ipotesi: media aritmetica dei singoli rapporti con residui iniziali ridotti 46,25 9,00 19,46% 57,00 67,88 9,12 10,86 16,00% 16,00% 127,02 19,05 15,00% 157,97 26,85 17,00% Totale % FONDO quinquennio (100% %media) 459,87 74,89 16,40% 52,73 9,12 17,30% 62,79 10,86 17,30% 117,49 19,05 16,22% 146,12 26,85 18,38% 83,60% € 48,00 € 40,13 82,27% € 48,00 € 39,49 425,38 74,89 17,73% 18 Totale residui attivi al Importo 31/12/2015 (31/12/n) Voce di minimo FCDE Entrata xx rilevante ai fini rendiconto dell'accantonamento al FCDE) Il calcolo del FCDE a rendiconto Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio. L'allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate. L'accantonamento al FCDE è effettuato per l'intero importo nel rendiconto a decorrere dal primo esercizio. Se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione 19 Il calcolo del FCDE a rendiconto 20 Il calcolo del FCDE a rendiconto Legge di stabilità 2015 2° Facilitazione "All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguente modifiche: a) al comma 15: ….. b) al comma 16: 1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti»; 2) .... 3) All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) .... b) la parola: «2017» è sostituita dalle seguenti: «2022 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2023 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al1° gennaio 2014». 21 Il calcolo del FCDE a rendiconto FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota accantonata nel risultato di amministrazione. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell'avanzo. A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie è necessario adeguare l'accantonamento all'importo riaccertato dei residui attivi. 22