Regolamento 1 del 25/02/2004

Transcript

Regolamento 1 del 25/02/2004
REGIONE
MARCHE
—1—
CONSIGLIO REGIONALE
________________________________________________________________________________________________________________________________
— VIII LEGISLATURA —
__________________________________________________________________________________________________________________________________
deliberazione n. 31
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 8 MARZO 2004, N. 1
IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI
A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
________
ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 OTTOBRE 2006, N. 42
__________
Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di regolamento n. 3/06,
a iniziativa della Giunta regionale “Modifiche al
regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi
sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”
dando la parola al Consigliere di maggioranza
Marco Luchetti e al Consigliere di minoranza Guido Castelli relatori della V Commissione consiliare permanente;
omissis
Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:
pdr3/06-65
REGIONE
MARCHE
—2—
CONSIGLIO REGIONALE
____________________________________________________________________________________________________________________________
— VIII LEGISLATURA —
___________________________________________________________________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 6 novembre 2002,
n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture e dei servizi sociali
a ciclo residenziale e semiresidenziale);
Visto il regolamento regionale 8 marzo 2004,
n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle
strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e
semiresidenziale);
Considerato che si rende necessaria la modifica del suddetto regolamento al fine di rendere più
chiare e di facile lettura le parti evidenziate come
problematiche dagli ambiti territoriali e dai Comuni
in sede di applicazione;
Vista la proposta di regolamento della Giunta
regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente del servizio politiche sociali, nonché l'attestazione dello stesso
che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della
Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del primo
comma dell’articolo 22 dello Statuto regionale,
dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;
Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del
quarto comma dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare competente in
materia finanziaria;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;
DELIBERA
di approvare l’allegato regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 8
marzo 2004, n. 1 in materia di autorizzazione
delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"
IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Bucciarelli
I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Michele Altomeni
f.to Guido Castelli
REGIONE
MARCHE
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CONSIGLIO REGIONALE
________________________________________________________________________________________________________________________________
— VIII LEGISLATURA —
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REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 8 MARZO 2004, N. 1
IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI
A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
Art. 1
(Modifiche dell’articolo 3)
1. Il comma 4 dell’articolo 3 del regolamento
regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia
di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) è
sostituito dal seguente:
“4. La tolleranza riguardo alle superfici dei locali ammessa per le strutture già operanti, dove
espressamente richiamata, è estesa agli edifici
ristrutturati o già costruiti con destinazione d’uso
per servizi socio-assistenziali e sanitari.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 del r.r. 1/
2004, è aggiunto il seguente:
“4 bis. La disposizione di cui al comma 4 si
applica anche alle strutture da collocare in immobili che non possono essere ampliati o modificati
per espresso divieto delle autorità preposte alla
tutela dei beni culturali e dei vincoli artistici, storici ed archeologici.”.
Art. 2
(Modifiche dell’articolo 4)
1. Al comma 4 dell’articolo 4 del r.r. 1/2004 le
parole “designato dall’Azienda USL” sono sostituite dalle parole “designato dalla competente
Zona territoriale dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)”.
2. Il comma 5 dell’articolo 4 del r.r. 1/2004 è
sostituito dal seguente:
“5. Il Comune, accertata la regolarità della
domanda di autorizzazione, ne trasmette copia al
presidente della commissione di cui al comma 4.
La commissione esamina la domanda e provvede
alla verifica dei requisiti, eventualmente anche
presso la sede della struttura, attivando al suo
interno un nucleo di valutazione commisurato alle
dimensioni e alla tipologia della struttura da autorizzare. La commissione esprime il proprio parere
entro cinquanta giorni dal ricevimento della documentazione.”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 del r.r. 1/
2004 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Ove sia necessario effettuare lavori tali
da richiedere la temporanea chiusura della struttura interessata, l’attività può essere continuata in
altra struttura a disposizione del soggetto titolare
dotata dei requisiti previsti per gli alloggi destinati
a civile abitazione, previa specifica autorizzazione
del Comune con indicazione del periodo massimo
di validità.”.
Art. 3
(Sostituzione dell’allegato A)
1. L’allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dall’allegato A al presente regolamento.
Art. 4
(Modifiche dell’allegato B)
1. Il titolo della terza colonna delle tabelle dell’allegato B al r.r. 1/2004 è sostituito dal
seguente “Personale in servizio alla data dell’1.1.2006”.
2. Alla voce Funzione Socio-sanitaria, nella
terza colonna delle tabelle relative alle strutture
“Disabili - Comunità socio-educativa-riabilitativa”,
“Disabili - Residenza protetta”, “Disabili - Centro
socio-educativo-riabilitativo diurno”, “Anziani Casa di riposo”, Anziani - Residenza protetta”,
“Anziani - Centro diurno”, di cui all’allegato B del
r.r. 1/2004 sono soppresse le parole “Una delle
seguenti qualifiche: OTA, OSA, ADEST, ASS. In
alternativa due anni di esperienza in strutture /
servizi per anziani o disabili” nonché la corrispondente cifra “5”.
3. Nelle tabelle di cui all’allegato B al r.r. 1 /
2004 così come modificate dai commi 1 e 2 sono
aggiunti i punti di cui all’allegato B al presente
regolamento.
4. La quarta colonna della tabella B è da
intendersi nel senso che i tempi di adeguamento
in essa indicati fissano i termini entro cui il personale in servizio deve possedere i requisiti previsti
nella terza colonna della medesima tabella B.
Art. 5
(Norme finali e transitorie)
1. I tempi di adeguamento ai requisiti strutturali, organizzativi e del personale di cui all’allegato A
al r.r. 1/2004, come sostituito dal presente regolamento, e all’allegato B al r.r. 1/2004, come modificato dall’articolo 4 del presente regolamento, decorrono dal 1° gennaio 2006.
REGIONE
MARCHE
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CONSIGLIO REGIONALE
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— VIII LEGISLATURA —
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2. Al fine di promuovere l’aggiornamento, la
formazione e la riqualificazione del personale in
servizio, con particolare riferimento alle figure
educative e di assistenza socio-sanitaria, la Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i percorsi formativi ed i crediti necessari ad
acquisire i titoli professionali o la certificazione di
competenze equivalenti.
3. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2006, in possesso dei requisiti previsti all’allegato B, può svolgere le funzioni ivi indicate sia in
strutture già operanti sia in strutture di nuova
istituzione, fermo restando l’obbligo di aggiornamento, formazione e riqualificazione di cui al comma 2.
4. In deroga a quanto previsto negli allegati A e
B, nelle more di attivazione e realizzazione dei
corsi di formazione professionale per OSS, la
funzione socio-sanitaria può essere svolta da personale in possesso delle qualifiche di OTA, OSA,
ASA, ADEST, ASS e AdB conseguite al termine
della frequenza di corsi di formazione professionale autorizzati e individuati dalla Giunta regionale o
in possesso del diploma di scuola media inferiore
e di due anni di esperienza in strutture similari,
fermo restando l’obbligo per il personale medesimo di acquisire i requisiti professionali con le
modalità definite dalla deliberazione di cui al comma 2.
5. Le strutture operanti che hanno avanzato
richiesta di autorizzazione per comunità socioeducativo-riabilitativa, residenza protetta e centro
socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili di
cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), e comma 4,
lettera a), della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 e che
accolgono utenza diversa o in numero superiore a
quanto previsto all’allegato A, possono essere
autorizzate ad esercitare l’attività anche in deroga
alla tipologia di utenza ed alla capacità ricettiva
prevista per tali strutture ed alla articolazione in
nuclei. L’autorizzazione è subordinata alla pre-
scrizione che le suddette strutture presentino un
programma di adeguamento ai requisiti previsti dal
presente regolamento, concordato con i servizi
sociali e sanitari territoriali e redatto secondo le
modalità, gli indirizzi e i termini stabiliti dalla Giunta regionale. Le predette strutture, qualora ospitino soggetti in numero superiore alla capacità ricettiva prevista nell’allegato A, non possono accogliere nuova utenza fino al raggiungimento del
possesso dei requisiti previsti.
6. Le strutture operanti che hanno avanzato
richiesta di autorizzazione per casa di riposo di
cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), della l.r. 20/
2002, possono essere autorizzate ad esercitare
l’attività anche in deroga a quanto previsto al paragrafo “Tipologia dell’utenza” di cui all’allegato A,
limitatamente agli anziani non autosufficienti ospiti della struttura alla data di entrata in vigore del
presente regolamento ferma restando la verifica di
compatibilità della permanenza dei predetti ospiti
da parte dell’Unità valutativa distrettuale competente.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, le strutture operanti che hanno avanzato domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 del r.r. 1/2004 e per le
quali non è stato concluso il procedimento, possono integrare la documentazione prodotta. In tal
caso:
a) i Comuni rilasciano l’autorizzazione nel termine di centottanta giorni dalla ricezione della
integrazione;
b) la Commissione di cui all’articolo 4, comma 4,
del r.r. 1/2004 esprime il parere entro cento
giorni dal ricevimento della documentazione.
8. Al fine di garantire una uniforme e puntuale
applicazione in tutte le strutture delle disposizioni
contenute negli allegati A e B al r.r. 1/2004, così
come modificati e sostituiti dal presente regolamento, la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, può dettare indirizzi applicativi.
ALLEGATO A
COMUNITA’ FAMILIARE PER MINORI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 2, lett. a)
codice paragrafo
M - A 1
Definizione
La Comunità Familiare per minori è una struttura educativa residenziale che si
caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due
o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.
Gli adulti fanno parte di una famiglia, anche con figli, che vive insieme ai minori
nella struttura di accoglienza, che costituisce la loro dimora abituale; possono svolgere
attività lavorativa esterna ed essere coadiuvati nelle attività quotidiane.
Requisiti funzionali
La Comunità Familiare offre servizi volti a:
ƒ
integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse, accogliendo
il minore in un contesto familiare che si adegua a lui favorendo la costruzione di
relazioni significative;
ƒ
contenere i tempi dell’accoglienza favorendo la definizione di un progetto più stabile
per il minore: ritorno in famiglia, affidamento familiare, adozione.
La permanenza non può superare la durata di 24 mesi, fatto salvo l’intervento del
Tribunale per i minorenni “qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al
minore”.
Capacità ricettiva
La Comunità Familiare accoglie non più di quattro minori di età, al momento
dell’ingresso, compresa tra zero e diciassette anni. Di norma vengono accolti minori
residenti o dimoranti nelle Marche.
1
Nel Progetto generale di comunità va indicata la fascia di età che si accoglie, tenendo
conto delle età dei minori già presenti.
Nell’ambito del numero massimo di minori che possono essere ospitati nella comunità,
potrà essere riservato un posto alla pronta accoglienza, tenendo nella debita
considerazione l’età dei minori, come indicata nel progetto generale di comunità.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
La Comunità Familiare è inserita nel tessuto urbano o in
prossimità dello stesso; in ogni caso sono garantiti i
collegamenti con le sedi scolastiche e/o lavorative degli
ospiti e l’accessibilità ai servizi del territorio .
L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di
un alloggio di civile abitazione.
La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 100,
assicurando in ogni caso uno spazio di mq. 25 per ogni
minore presente (compresi eventuali figli della famiglia),
con una tolleranza massima del 10%.
In ogni camera sono previsti di norma due posti letto, al
massimo 3.
Nella struttura sono presenti almeno due servizi igienici
completi.
Ogni minore dispone di spazi privati e comuni arredati in
maniera dignitosa, con armadi e mobili a lui accessibili
per gli oggetti ed il vestiario personale.
Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
La struttura è priva di barriere architettoniche.
La struttura è priva di barriere sensoriali e della
comunicazione.
La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni.
2
0
0
3
0
0
0
1
1
3
0
RISPOSTA
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
11.
L’ente titolare della Comunità Familiare ha adottato la
Carta dei servizi ed elaborato un Progetto generale di
comunità con esplicito riferimento a:
ƒ
gli obiettivi e i riferimenti educativi generali;
ƒ
il tipo di prestazioni offerte (tipologia e numero di
minori accolti, servizi erogati);
ƒ
l’organigramma, il numero delle figure adulte
impegnate e la relativa formazione;
ƒ
i processi principali del servizio (es. modalità di
inserimento, progettazione educativa, dimissione,
ecc.);
ƒ
l’organizzazione quotidiana delle attività;
ƒ
le modalità della propria apertura al territorio ed in
particolare: l’utilizzo da parte dei minori dei servizi
esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e
formative, il collegamento con il servizio sociale del
territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni
sportive e del tempo libero;
ƒ
le strategie di formazione permanente per gli
operatori;
ƒ
la modalità di lavoro dell’équipe.
0*
12
Il Progetto generale di comunità è confermato ed
eventualmente aggiornato ogni anno.
L’accoglienza
del
minore
è
subordinata
alla
predisposizione, da parte dei servizi sociali e sanitari
competenti, di un piano di intervento che comprende le
eventuali deliberazioni del Tribunale per i Minorenni e
comunque:
ƒ
l’analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del
minore;
ƒ
l’obiettivo conclusivo dell’intervento, con le relative
fasi e tempi;
ƒ
gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la
famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria e/o
con la famiglia adottiva e/o per soluzioni di
autonomia;
ƒ
il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali;
ƒ
ruoli e competenze dei servizi e della Comunità;
ƒ
modalità e tempi di verifica.
0
La Comunità Familiare ha la responsabilità, successivamente ad un periodo di osservazione del minore, di
redigere un Progetto Educativo Personalizzato (PEP),
coerente con il Progetto generale della Comunità.
0
13.
14.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
3
0
RISPOSTA
15.
Il PEP comprende:
ƒ
osservazione del minore;
ƒ
obiettivi educativi;
ƒ
strumenti e metodi di intervento;
ƒ
tempi di realizzazione;
ƒ
modalità di verifica;
ƒ
procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.
0
16.
Il minore è coinvolto nell’impostazione dei progetti a lui
riferiti al massimo consentito dalle sue capacità.
La valutazione di percorso e le verifiche di risultato sono
effettuate congiuntamente dalla Comunità e dai servizi
sociali e sanitari competenti con cadenza periodica.
La Comunità Familiare assicura la supervisione
dell’équipe degli operatori, con cadenza almeno mensile.
Nella Comunità Familiare la famiglia svolge le funzioni
genitoriali, che vengono affiancate ed integrate da altro
personale: operatori professionali a contratto
o
volontari, collaboratori in servizio civile.
Nella Comunità Familiare è garantita la funzione di
coordinamento, di norma svolta dalla famiglia residente .
La famiglia garantisce una presenza continuativa
nell’arco delle 24 ore di almeno una persona.
Nel progetto generale di comunità è indicato un
adeguato rapporto tra l’età degli adulti svolgenti funzioni
genitoriali e l’età dei minori accolti.
(in ogni caso tale rapporto - differenza di età tra ciascun
adulto e ciascun minore - deve essere contenuto entro il
limite di 50 anni).
La Comunità Familiare si avvale, nel caso siano accolti
quattro minori, di una o più figure educative per almeno 6
ore al giorno, per la definizione e realizzazione dei PEP.
Il personale educativo è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
L’eventuale presenza di personale volontario non
supera il 50% del numero degli adulti abitualmente
presenti.
La Comunità Familiare assicura l’adempimento degli
obblighi di comunicazione all’autorità giudiziaria previsti
dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti
regionali collegati. Inoltre, se nel caso,
comunica
all’autorità giudiziaria competente le dimissioni del
minore.
0
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
4
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 3, lett. a)
codice paragrafo
M -
T 1
Definizione
La Comunità Educativa è una struttura educativa residenziale a carattere
comunitario, che si caratterizza per la convivenza di un gruppo di minori con una équipe di
operatori che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.
Gli adulti sono preferibilmente uomini e donne che vivono insieme ai minori nella
struttura di accoglienza, secondo turni di lavoro che diano continuità alla loro presenza in
Comunità, cosicchè la struttura sia caratterizzata da organizzazione e da rapporti
interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
Requisiti funzionali
La Comunità Educativa offre servizi volti a:
integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse
ƒ
accogliendo il minore in un contesto educativo che si adegua a lui favorendo la
costruzione di relazioni significative;
contenere i tempi dell’accoglienza ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi,
ƒ
favorendo la definizione di un progetto più stabile per il minore: ritorno in famiglia,
affidamento familiare, adozione.
Capacità ricettiva
La Comunità Educativa accoglie, di norma, fino a 8 minori di età, al momento
dell’ingresso, compresa tra i 3 ed i 17 anni. Possono essere accolti minori con età inferiore
ai 3 anni, al momento dell’ingresso, solo in caso di emergenza e per non più di dieci giorni
per esclusiva disposizione del Tribunale per i Minorenni. Di norma vengono accolti minori
residenti o dimoranti nelle Marche.
Nel Progetto generale di comunità va indicata:
ƒ
l’eventuale limitazione della fascia di età ed il sesso dei minori che si accolgono;
ƒ
l’eventuale disponibilità ad ospitare temporaneamente, e comunque al di fuori
degli spazi destinati all’attività di servizio della comunità, la madre o il padre del
minore, qualora consentito dalle disposizioni del Tribunale per i minorenni e su
progetto dei servizi invianti.
5
Oltre il numero massimo di minori ospitati nella comunità, possono essere previsti due
posti di pronta accoglienza, compatibilmente con le risorse strutturali e organizzative
disponibili, tenendo nella debita considerazione l’età dei minori, come indicata nel progetto
generale di comunità.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
La Comunità Educativa è inserita nel tessuto urbano o è
in prossimità dello stesso; in ogni caso sono garantiti i
collegamenti con le sedi scolastiche e/o lavorative degli
ospiti e l’accessibilità ai servizi del territorio .
L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di
un alloggio di civile abitazione.
La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 125
fino a 5 minori accolti, maggiorata di ulteriori mq 25 per
ogni minore in più accolto, con una tolleranza massima
del 10%.
In ogni camera sono previsti di norma due posti letto, al
massimo 3 posti.
Sono presenti inoltre:
ƒ
una camera da letto per l’operatore del turno
notturno;
ƒ
un servizio igienico per il personale;
ƒ
almeno due bagni con tutti i servizi per gli ospiti
(laddove la struttura sia disposta su più piani, almeno
un bagno in ciascuno di essi).
Ogni minore dispone di spazi privati e comuni arredati in
maniera dignitosa, con armadi e mobili a lui accessibili
per gli oggetti ed il vestiario personale.
Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi
ai requisiti di sicurezza.
La struttura è priva di barriere architettoniche.
La struttura è priva di barriere sensoriali e della
comunicazione.
La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni.
6
0
0
3
0
0
0
1
1
3
0
RISPOSTA
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
11.
L’ente titolare della Comunità Educativa ha adottato la
Carta dei servizi ed elaborato un Progetto generale di
comunità con esplicito riferimento a:
ƒ
gli obiettivi e i riferimenti educativi generali;
ƒ
il tipo di prestazioni offerte (tipologia e numero di
minori accolti, servizi erogati);
ƒ
l’organigramma, il numero delle figure adulte
impegnate e la relativa formazione;
ƒ
i processi principali del servizio (es. modalità di
inserimento, progettazione educativa, dimissione,
ecc.);
ƒ
l’organizzazione quotidiana delle attività;
ƒ
le modalità della propria apertura al territorio ed in
particolare: l’utilizzo da parte dei minori dei servizi
esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e
formative, il collegamento con il servizio sociale del
territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni
sportive e del tempo libero;
ƒ
le strategie di formazione permanente per gli
operatori;
ƒ
la modalità di lavoro dell’équipe.
0*
12.
Il Progetto generale di comunità è confermato ed
eventualmente aggiornato ogni anno.
L’accoglienza
del
minore
è
subordinata
alla
predisposizione, da parte dei servizi sociali e sanitari
competenti, di un piano di intervento che comprende le
eventuali deliberazioni del Tribunale per i Minorenni e del
Tribunale Ordinario, e comunque:
ƒ
l’analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del
minore;
ƒ
l’obiettivo conclusivo dell’intervento, con le relative
fasi e tempi;
ƒ
gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la
famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria e/o
con la famiglia adottiva e/o con la Comunità Familiare
o Comunità Educativa, o per soluzioni di autonomia;
ƒ
il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali;
ƒ
ruoli e competenze dei servizi e della Comunità;
ƒ
modalità e tempi di verifica.
0
La Comunità Educativa ha la responsabilità, successivamente ad un periodo di osservazione del minore, di
redigere un Progetto Educativo Personalizzato (PEP),
coerente con il Progetto generale della Comunità.
0
13.
14.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
7
0
RISPOSTA
15
Il PEP comprende:
ƒ
osservazione del minore;
ƒ
obiettivi educativi;
ƒ
strumenti e metodi di intervento;
ƒ
tempi di realizzazione;
ƒ
modalità di verifica;
ƒ
procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.
0
16.
Il minore è coinvolto nell’impostazione dei progetti a lui
riferiti al massimo consentito dalle sue capacità.
La valutazione di percorso e le verifiche di risultato sono
effettuate congiuntamente dalla Comunità e dai servizi
sociali e sanitari competenti con cadenza periodica.
La Comunità Educativa assicura la supervisione
dell’équipe degli operatori con cadenza almeno mensile.
Gli operatori della comunità effettuano riunioni di
programmazione e verifica delle attività educative con
cadenza settimanale.
Nella Comunità Educativa è presente un Responsabile
di comunità con funzione di coordinamento, di indirizzo e
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di
monitoraggio e documentazione delle esperienze, di
raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari e di
adempimento degli obblighi previsti dalla L.184/83 e
successive modificazioni e adempimenti regionali
collegati.
Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di
servizio richiesti.
Sono presenti educatori in numero adeguato per la
copertura dei turni diurni e notturni di una intera
settimana.
Gli educatori garantiscono una presenza continuativa
nell’arco delle 24 ore di almeno una persona e, in
funzione del numero e delle situazioni personali dei
minori accolti, la compresenza di almeno due persone
(preferibilmente figura maschile e femminile) nelle ore più
significative della giornata (indicativamente dalle 12.30
alle 20.30).
Il personale educativo è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
L’eventuale presenza di personale volontario, di
carattere integrativo e non sostitutivo, non supera il
30% del numero degli operatori retribuiti.
La Comunità Educativa assicura l’adempimento degli
obblighi di comunicazione all’autorità giudiziaria previsti
dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti
regionali collegati. Inoltre, se nel caso,
comunica
all’autorità giudiziaria competente le dimissioni del
minore.
0
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COMUNITA’ DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 3, lett. a)
codice paragrafo
M -
T 2
Definizione
La Comunità di Pronta Accoglienza è una struttura educativa residenziale a
carattere comunitario, che si caratterizza per la continua disponibilità e temporaneità
dell’accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che a turno
assumono la funzione di adulto di riferimento.
Gli adulti sono preferibilmente uomini e donne che vivono insieme ai minori nella
struttura di accoglienza, secondo turni di lavoro che diano continuità alla loro presenza in
Comunità, cosicchè la struttura sia caratterizzata da organizzazione e da rapporti
interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
Requisiti funzionali
La Comunità di Pronta Accoglienza offre servizi volti a:
ƒ
fornire accoglienza temporanea ed urgente a minori in situazioni di abbandono o di
urgente bisogno di ospitalità e protezione;
ƒ
contenere i tempi dell’accoglienza ad un massimo di 2 (due) mesi, favorendo
l’immediata definizione di un progetto più stabile per il minore: ritorno in famiglia,
affidamento familiare, accoglienza in Comunità Familiare o in Comunità Educativa,
adozione.
Capacità ricettiva
La Comunità di Pronta Accoglienza ospita di norma non più di dieci minori di età, al
momento dell’ ingresso, compresa tra zero e diciassette anni.
La capacità ricettiva non può essere inferiore ai quattro posti.
9
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
La Comunità di Pronta Accoglienza è inserita nel tessuto
urbano o è in prossimità dello stesso; in ogni caso sono
garantiti i collegamenti con le sedi scolastiche e/o
lavorative degli ospiti e l’accessibilità ai servizi del
territorio.
L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di
un alloggio di civile abitazione.
La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 125
fino a cinque minori accolti, maggiorata di ulteriori mq 25
per ogni minore in più accolto, con una tolleranza
massima del 10%.
In ogni camera sono previsti di norma due posti letto, al
massimo 3 posti.
Sono presenti inoltre:
ƒ
una camera da letto per l’operatore del turno
notturno;
ƒ
un servizio igienico per il personale;
ƒ
almeno due bagni con tutti i servizi per gli ospiti
(laddove la struttura sia disposta su più piani, almeno
un bagno in ciascuno di essi).
Ogni minore dispone di spazi privati e comuni arredati in
maniera dignitosa, con armadi e mobili a lui accessibili
per gli oggetti ed il vestiario personale.
Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
La struttura è priva di barriere architettoniche.
La struttura è priva di barriere sensoriali e della
comunicazione.
La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni.
10
0
0
3
0
0
0
1
1
3
0
RISPOSTA
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
11.
L’ente titolare della Comunità di Pronta Accoglienza ha
adottato la Carta dei servizi ed elaborato un Progetto
generale di comunità con esplicito riferimento a:
ƒ
gli obiettivi e i riferimenti educativi generali;
ƒ
il tipo di prestazioni offerte (tipologia e numero di
minori accolti, servizi erogati);
ƒ
l’organigramma, il numero delle figure adulte
impegnate e la relativa formazione;
ƒ
i processi principali del servizio (es. modalità di
inserimento, progettazione educativa, dimissione,
ecc.);
ƒ
l’organizzazione quotidiana delle attività;
ƒ
le modalità della propria apertura al territorio ed in
particolare: l’utilizzo da parte dei minori dei servizi
esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e
formative, il collegamento con il servizio sociale del
territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni
sportive e del tempo libero;
ƒ
le strategie di formazione permanente per gli
operatori;
ƒ
la modalità di lavoro dell’équipe.
0*
12.
Il Progetto generale di comunità è confermato ed
eventualmente aggiornato ogni anno.
A seguito della pronta accoglienza nella struttura, i
servizi sociali e sanitari competenti formulano,
congiuntamente alla Comunità, un progetto sul minore
comprensivo delle eventuali deliberazioni del Tribunale
per i Minorenni e del Tribunale Ordinario, e comunque:
ƒ
l’analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del
minore;
ƒ
l’obiettivo conclusivo dell’intervento, con le relative
fasi e tempi;
ƒ
gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la
struttura e/o con la famiglia di origine e/o con la
famiglia affidataria e/o con la famiglia adottiva e/o
con la Comunità Familiare o Comunità Educativa, o
per soluzioni di autonomia;
ƒ
il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali;
ƒ
ruoli e competenze dei servizi e della Comunità;
ƒ
modalità e tempi di verifica.
Il minore è coinvolto nell’impostazione dei progetti a lui
riferiti al massimo consentito dalle sue capacità.
Gli operatori della comunità effettuano riunioni di
programmazione e verifica delle attività educative con
cadenza settimanale.
0
13.
14.
15.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
11
0
0
0
RISPOSTA
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
La Comunità collabora con i servizi sociali e sanitari
competenti per l’individuazione di una sistemazione più
stabile e adeguata del minore al termine
della
permanenza programmata.
Gli incontri di verifica tra i servizi e la Comunità hanno
cadenza settimanale.
La Comunità di pronta accoglienza assicura la
supervisione dell’équipe degli operatori con cadenza
almeno mensile.
Nella Comunità di Pronta Accoglienza è presente un
Responsabile
di
comunità
con
funzione
di
coordinamento, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro
degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle
esperienze, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e
sanitari e di adempimento degli obblighi previsti dalla
L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti
regionali collegati.
Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di
servizio richiesti.
Sono presenti educatori (preferibilmente figure maschili e
femminili), in numero adeguato per la copertura dei turni
diurni e notturni di una intera settimana.
Gli educatori garantiscono una presenza continuativa
nell’arco delle 24 ore con le unità necessarie a
soddisfare i bisogni educativi dei minori accolti.
Il personale educativo è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
L’eventuale presenza di personale volontario, di
carattere integrativo e non sostitutivo, non supera il
30% del numero degli operatori retribuiti.
La Comunità di Pronta Accoglienza assicura l’adempimento degli obblighi di comunicazione all’autorità giudiziaria previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni
e adempimenti regionali collegati. Inoltre, se nel caso,
comunica all’autorità giudiziaria competente le dimissioni
del minore.
12
0
0
0
0
1
0
2
0
0
COMUNITA’ ALLOGGIO PER ADOLESCENTI
(LR 20/2002 – art. 3, c.3, lett. a)
codice paragrafo
M -
T 3
Definizione
La Comunità alloggio per adolescenti è una struttura educativa residenziale a
carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di ragazzi e ragazze
con la presenza di operatori che a turno assumono le funzioni di adulto di riferimento.
Gli adulti sono preferibilmente uomini e donne che vivono insieme agli ospiti nella
struttura di accoglienza, secondo turni di lavoro che diano continuità alla loro presenza in
Comunità, cosicchè la struttura sia caratterizzata da organizzazione e da rapporti
interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
Requisiti funzionali
La Comunità alloggio offre servizi volti a:
♦ integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse accogliendo
l’adolescente che proviene da Comunità Educativa, Comunità Familiare o famiglia
affidataria, in un contesto educativo che si adegua a lui favorendo la costruzione di
relazioni significative;
♦ migliorare le capacità di autonomia dei ragazzi accolti, attraverso una sempre
maggiore attribuzione di proprie responsabilità nella gestione dei tempi e degli spazi
della struttura;
♦ sostenere i ragazzi nella prosecuzione degli studi o nell’inserimento lavorativo.
Capacità ricettiva
La Comunità alloggio accoglie di norma non più di quattro soggetti di età compresa
tra i sedici ed i ventuno anni. Di norma vengono accolti adolescenti residenti o dimoranti
nelle Marche.
13
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
La Comunità Alloggio per Adolescenti è inserita nel
tessuto urbano o è in prossimità dello stesso; in ogni
caso sono garantiti i collegamenti con le sedi scolastiche
e/o lavorative degli ospiti e l’accessibilità ai servizi del
territorio.
L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di
un alloggio di civile abitazione.
La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 100
con una tolleranza massima del 10%.
In ogni camera sono previsti non più di due posti letto.
Sono presenti inoltre:
ƒ
una camera da letto per l’operatore del turno
notturno;
ƒ
un servizio igienico per il personale;
ƒ
almeno due bagni con tutti i servizi per gli ospiti
(laddove la struttura sia disposta su più piani, almeno
un bagno in ciascuno di essi).
Ogni adolescente dispone di spazi privati e comuni
arredati in maniera dignitosa, con armadi e mobili a lui
accessibili per gli oggetti ed il vestiario personale.
Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi
ai requisiti di sicurezza.
La struttura è priva di barriere architettoniche.
La struttura è priva di barriere sensoriali e della
comunicazione.
La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni.
RISPOSTA
0
0
3
0
0
0
1
1
3
0
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
11.
L’ente titolare della Comunità Alloggio ha adottato la
Carta dei servizi ed elaborato un Progetto generale di
comunità con esplicito riferimento a:
ƒ
gli obiettivi e i riferimenti educativi generali;
ƒ
il tipo di prestazioni offerte (tipologia e numero di
minori accolti, servizi erogati);
ƒ
l’organigramma, il numero delle figure adulte
impegnate e la relativa formazione;
ƒ
i processi principali del servizio (es. modalità di
inserimento, progettazione educativa, dimissione,
ecc.);
14
0*
RISPOSTA
l’organizzazione quotidiana delle attività;
le modalità della propria apertura al territorio ed in
particolare: l’utilizzo da parte degli adolescenti dei
servizi esterni, il coordinamento con le agenzie
scolastiche e formative, il collegamento con il servizio
sociale del territorio, i contatti e gli accordi con le
associazioni sportive e del tempo libero;
ƒ
le strategie di formazione permanente per gli
operatori;
ƒ
la modalità di lavoro dell’équipe.
Il Progetto generale di comunità è confermato ed
eventualmente aggiornato ogni anno.
L’ammissione nella struttura viene determinata dai
servizi sociali e sanitari competenti, sulla base del
progetto personalizzato formulato congiuntamente alla
Comunità, che comprende le eventuali deliberazioni del
Tribunale per i Minorenni ed anche del Tribunale
Ordinario laddove presenti, e comunque:
ƒ
l’analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione
dell’adolescente;
ƒ
l’obiettivo conclusivo dell’intervento, con le relative
fasi e tempi;
ƒ
gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la
famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria e/o
con la famiglia adottiva e/o con la Comunità Alloggio
in funzione delle soluzioni di autonomia;
ƒ
il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali;
ƒ
ruoli e competenze dei servizi e della Comunità;
ƒ
modalità e tempi di verifica.
Il ragazzo è coinvolto nell’impostazione dei progetti a lui
riferiti al massimo consentito dalle sue capacità.
La Comunità alloggio prevede, in collaborazione con i
servizi sociali e sanitari competenti, la prosecuzione della
presa in carico dei giovani divenuti maggiorenni e vissuti
per molto tempo in strutture residenziali, al fine della
prosecuzione degli studi o di un adeguato e stabile
inserimento lavorativo.
Nel caso di impossibilità a far rientrare il/la giovane in un
contesto familiare di origine adeguato, la Comunità
Alloggio promuove iniziative per una reale e fisiologica
autonomia del soggetto.
Gli operatori della comunità effettuano riunioni di
programmazione e verifica delle attività educative con
cadenza settimanale.
La Comunità assicura la supervisione dell’équipe degli
operatori con cadenza almeno mensile.
Nella Comunità Alloggio per adolescenti è presente un
Responsabile di comunità con funzione di coordinamento, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli
operatori, di monitoraggio e documentazione delle
esperienze, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e
sanitari e di adempimento degli obblighi previsti dalla
L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti
regionali collegati.
ƒ
ƒ
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
15
0
0
0
0
0
0
0
0
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di
servizio richiesti.
Sono presenti dai quattro ai cinque operatori (preferibilmente figure maschili e femminili), a seconda del
numero di adolescenti accolti, con funzioni educative per
la copertura dei turni diurni e notturni di una intera
settimana.
1
Gli educatori garantiscono una presenza continuativa
nell’arco delle 24 ore di almeno una persona se ci sono
minorenni presenti nella struttura.
Nel caso siano presenti solo giovani maggiorenni è
garantita la presenza dell’operatore almeno per 10 ore al
giorno distribuite nei momenti più significativi.
Il personale educativo è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
L’eventuale presenza di personale volontario, di
carattere integrativo e non sostitutivo, non supera il
30% del numero degli operatori retribuiti.
La Comunità assicura l’adempimento degli obblighi di
comunicazione all’autorità giudiziaria previsti dalla
L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti
regionali collegati. Inoltre, se nel caso,
comunica
all’autorità giudiziaria competente le dimissioni dell’adolescente.
0
16
0
0
2
0
0
COMUNITA’ ALLOGGIO PER DISABILI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 2, lett. b)
codice paragrafo
D - A 1
Definizione.
La Comunità Alloggio per disabili è una struttura residenziale parzialmente
autogestita destinata a soggetti maggiorenni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale,
privi di validi riferimenti familiari, che mantengono una buona autonomia tale da non
richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
Requisiti funzionali.
La Comunità Alloggio offre accoglienza abitativa e assicura una vita di relazione
simile al modello familiare; promuove, inoltre, percorsi educativi per favorire la massima
autonomia personale e l’autogestione comunitaria.
La struttura, in rete con i servizi socio-sanitari del territorio, garantisce attività di
supporto sociale ed educativo e la supervisione delle dinamiche relazionali.
Capacità ricettiva.
La Comunità Alloggio può accogliere fino ad un massimo di 6 persone.
Tipologia dell’utenza.
Soggetti maggiorenni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale e con un buon
grado di autonomia nelle attività della vita quotidiana.
La valutazione delle condizioni per l’accesso alla Comunità Alloggio viene effettuata
congiuntamente dai servizi sociali e dall’UMEA.
L’accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
La Comunità Alloggio è inserita in edificio collocato
preferibilmente in ambiente urbano facilmente
accessibile anche con mezzi pubblici di trasporto.
L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di
un alloggio di civile abitazione.
17
0
0
RISPOSTA
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
L’edificio/appartamento è privo di barriere architettoniche.
L’edificio/appartamento è privo di barriere sensoriali e
della comunicazione.
E’ presente uno spazio/locale cucina.
E’ presente una zona pranzo.
E’ presente un locale soggiorno.
Sono presenti camere singole o doppie per l’accoglienza
massima di 6 persone.
Le camere sono di dimensioni adeguate a consentire
l’accesso e la rotazione delle carrozzine.
Sono presenti servizi igienici in numero di 1 ogni 4
persone di cui almeno uno attrezzato per la non
autosufficienza.
Sono presenti spazi o armadi per deposito biancheria,
materiale d'uso, attrezzature, ecc..
Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
13.
L’ente titolare della Comunità Alloggio ha adottato la
Carta dei servizi con esplicito riferimento a:
- finalità e caratteristiche del servizio;
- modalità di accesso e di dimissione degli ospiti;
- organizzazione e regole della vita comunitaria;
- quota di compartecipazione alle spese di gestione
a carico di ciascun ospite;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi territoriali;
- modalità di tenuta del registro delle presenze.
0*
14.
L’ente titolare della Comunità ha individuato/nominato un
Responsabile della struttura.
La Comunità Alloggio ha previsto la presenza
programmata di educatori e/o addetti a funzioni di
supporto nella gestione della casa in relazione alle
esigenze ed alle problematiche delle persone che vi
risiedono.
Il Responsabile della struttura, in base alla valutazione di
accesso e di percorso effettuata con i servizi sociali e
l’UMEA, assicura l’articolazione funzionale degli operatori
con funzioni educative e di supporto nella gestione della
casa, nonché misure idonee per rispondere prontamente
a bisogni emergenti.
0
15.
16.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
18
0
0
RISPOSTA
COMUNITA’ SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA
(LR 20/2002 – art. 3, c. 3, lett. b)
codice paragrafo
D -
T 1
Definizione.
La Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) è una struttura
residenziale a carattere comunitario rivolta a persone maggiorenni in condizioni di
disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi,
temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la
permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente
impossibile o contrastante con il progetto individuale.
Requisiti funzionali.
La Co.S.E.R
è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che
garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando
quest’ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto
nonostante l’attivazione dei servizi integrativi domiciliari.
Il servizio promuove e rende possibile il mantenimento dell’utente in condizioni di vita
normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire:
•
la sua integrazione nel territorio;
•
percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell’autonomia nella gestione di sé, nei
rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.
La Co.S.E.R.
ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e
prestazioni:
•
prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie),
preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
•
assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
•
attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche,
cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
•
interventi di tutela della salute personale;
•
realizzazione di reti che facilitino l’integrazione sociale dell’utente attraverso l’utilizzo
dei servizi attivi nel territorio;
19
•
attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di
integrazione sociale;
•
rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri
temporanei in famiglia.
Capacità ricettiva.
La Co.S.E.R. può accogliere un massimo di dieci persone (compreso 1 posto per
pronta accoglienza o accoglienza programmata), le cui caratteristiche siano omogenee,
rispetto alle necessità individuali ad alle attività previste nel servizio.
Tipologia dell’utenza.
Soggetti in situazione di compromissione funzionale (di carattere fisico, intellettivo o
sensoriale), con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi.
L’accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione
congiunta dei servizi sociali e sanitari.
L’ accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
La Comunità socio-educativo-riabilitativa (Co.S.E.R.) è
inserita in normali edifici o all’interno di unità immobiliari
collocate preferibilmente nell’ambito di zone destinate ad
uso residenziale ed urbanizzate, adeguatamente servite
dai mezzi pubblici di trasporto.
La struttura è priva di barriere architettoniche.
La struttura è priva di barriere sensoriali e della
comunicazione.
E’ presente uno spazio/locale cucina.
E’ presente una zona pranzo.
Sono presenti locali ad uso collettivo dotati di
attrezzature ed ausili idonei al numero ed ai bisogni degli
utenti.
E’ presente un deposito per attrezzature, carrozzine,
materiali di consumo, ecc..
Le camere hanno una superficie utile di mq 12 per le
camere ad un posto e di mq 18 per le camere a due posti
in modo da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione
di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione.
20
0
0
3
0
0
0
0
3
RISPOSTA
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli
ospiti in numero minimo di 1 ogni 4 persone di cui
almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.
E’ presente un locale/ufficio per il personale.
E’ presente un locale spogliatoio con servizio igienico per
il personale.
Sono presenti locali per cucina, dispensa e lavanderia
nel caso i servizi non siano esternalizzati.
Sono presenti locali/spazi per:
- deposito della biancheria pulita;
- deposito della biancheria sporca.
Gli arredi e le attrezzature sono idonei alla tipologia degli
ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa
vigente.
La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni.
0
0
0
0
0
1
0
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
16.
L’ente titolare della struttura ha adottato la Carta dei
servizi ed elaborato un proprio Progetto generale di
Comunità con esplicito riferimento a:
- finalità e obiettivi generali;
- tipo di prestazioni offerte;
- articolazione organizzativa e figure professionali
impegnate;
- processi principali del servizio (ammissione,
progettazione, dimissione, ecc);
- metodologia di intervento;
- organizzazione delle attività;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi e delle risorse del territorio;
- piano di formazione degli operatori;
- programma di valutazione e miglioramento della
qualità.
La Comunità formula per ogni utente del servizio un
progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e
coerente con il progetto generale di comunità.
Il PEP è elaborato d’intesa ed in collaborazione tra
operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.
Il PEP comprende:
- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d’intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in
itinere.
17.
18.
19.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
21
0*
0
0
0
RISPOSTA
20.
Nella definizione del progetto sono assicurati
l’informazione ed il coinvolgimento dell’utente, dei suoi
familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.
0
21.
Gli operatori della comunità effettuano riunioni di
programmazione e verifica con cadenza settimanale.
0
22.
Il modello operativo è improntato al lavoro d’équipe
avente come indirizzo unificante la condivisione
progettuale, la globalità dell’intervento e la verifica dei
risultati.
0
23.
L’attività della comunità è adeguatamente documentata
con particolare riferimento a:
- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli
interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale
del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.
0
24.
L’organigramma del personale prevede le professionalità
necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- coordinamento del servizio;
assistenza educativa;
assistenza socio-sanitaria;
servizi generali.
0*
25.
Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della
struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al
lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione
delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e
integrazione con i servizi territoriali.
0
26.
Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di
servizio richiesti.
1
27.
Il personale educativo, in rapporto alla tipologia
dell’utenza ed all’organizzazione delle attività, è in misura
mediamente non inferiore a 1:2 nelle ore più significative
della giornata.
0
28.
Il personale educativo è in possesso
professionali e di servizio richiesti.
titoli
2
29.
Il personale socio-sanitario è in misura adeguata ad
assicurare le funzioni tutelari di supporto al personale
educativo: è comunque assicurata la presenza di un
operatore nelle ore più significative della giornata.
Il personale socio-sanitario è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
0
30.
22
dei
5
31.
32.
33.
Il personale addetto ai servizi generali, qualora non
esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad
assicurare:
- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..
Il titolare della struttura ha definito intese di
collaborazione con le associazioni di volontariato per
attività di supporto, socializzazione e di interazione con le
risorse del territorio.
L’eventuale utilizzo di volontari, obiettori e giovani in
servizio civile è preceduto ed accompagnato da attività
informative e formative atte ad un proficuo inserimento
nella struttura.
23
0
1
1
RESIDENZA PROTETTA PER DISABILI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 4, lett. a)
codice paragrafo
D -
P 1
Definizione.
La residenza protetta per disabili è una struttura residenziale destinata a persone
maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un
elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con
elevato livello di integrazione socio-sanitaria.
Requisiti funzionali.
La residenza protetta fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che
necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o
per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o
definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Attua interventi
volti all’ acquisizione e mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività
quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive, operative e relazionali ed attiva
strategie per l'integrazione sociale.
Nella residenza protetta per disabili devono essere garantiti i seguenti servizi e
prestazioni:
•
prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie,
preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
•
assistenza tutelare diurna e notturna;
•
assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
•
attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;
•
attività educative e riabilitative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle
abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
•
attività miranti alla massima socializzazione;
•
prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
ospitata.
24
Capacità ricettiva.
La residenza protetta è dimensionata, di norma, per l’accoglienza di 18 ospiti
articolati in due nuclei e di 2 posti per la pronta accoglienza o accoglienza programmata.
Tipologia dell’utenza.
Persone disabili che
necessitano di assistenza continua e risultano prive del
necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata
temporaneamente
o
definitivamente
impossibile
o
contrastante
con
il
progetto
individualizzato.
L’accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del
bisogno ed al percorso assistenziale definito congiuntamente ed in modo integrato dai
servizi sociali e sanitari.
L’accoglienza nella residenza protetta è concordata con il Responsabile della
struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
La Residenza Protetta è inserita preferibilmente nel
tessuto urbano o in zone destinate ad uso residenziale
ed urbanizzate, adeguatamente servite dai mezzi
pubblici di trasporto.
La struttura è priva di barriere architettoniche.
3
La struttura è priva di barriere sensoriali e della
comunicazione.
La struttura dispone di adeguati spazi esterni.
Gli spazi interni sono articolati e differenziati per
l’accoglienza di due nuclei omogenei, costituiti di norma
da 6/10 persone ciascuno.
3
25
0
3
3
RISPOSTA
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
In ogni nucleo sono previsti i seguenti ambienti:
- una zona pranzo;
- locali ad uso collettivo per le attività comuni, di
dimensioni adeguate al numero ed ai bisogni degli
ospiti;
- camere da letto singole o doppie ;
- servizi igienici collegati alle camere in numero di
uno ogni camera a due posti e uno ogni due
camere ad un posto;
In ogni nucleo è presente un servizio igienico attrezzato
per la non autosufficienza.
Nella residenza è presente un bagno assistito.
Le camere hanno una superficie utile di mq 12 per le
camere ad un posto e di mq 18 per le camere a due posti
in modo da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione
di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione.
(Nel caso di strutture operanti è ammessa una tolleranza
del 20% sulle dimensioni in non più di 1/4 delle camere.)
In tutti i posti letto ed in tutti i servizi igienici sono presenti
dispositivi di chiamata di allarme.
Sono presenti, inoltre, locali/spazi per servizi generali
comuni ai due nuclei:
• spogliatoio per il personale con servizi igienici;
• guardaroba;
• cucina, dispensa e lavanderia, nell’ipotesi che i
servizi stessi non siano esternalizzati;
• deposito biancheria sporca.
E’ presente un ambulatorio per visite mediche e per la
conservazione del materiale sanitario.
E’ presente un ufficio per attività di coordinamento.
I locali destinati ad attività o vita collettiva sono di
dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima
prevista per la struttura.
Gli arredi e le attrezzature sono idonei alla tipologia degli
ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa
vigente.
26
3
0
3
3
0
0
0
0
0
0
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
16.
L’ente titolare della struttura ha adottato la Carta dei
servizi ed elaborato un proprio Progetto generale di
struttura con esplicito riferimento a:
- finalità e obiettivi generali;
- tipo di prestazioni offerte;
- articolazione organizzativa e figure professionali
impegnate;
- processi principali del servizio (ammissione,
progettazione, dimissione, ecc);
- metodologia di intervento;
- organizzazione delle attività;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi e delle risorse del territorio;
- piano di formazione degli operatori;
- programma di valutazione e miglioramento della
qualità.
La Residenza Protetta formula per ogni utente del
servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato
(PEP) e coerente con il progetto generale di struttura.
Il PEP è elaborato d’intesa ed in collaborazione tra
l’équipe della residenza e gli operatori dei servizi sociali e
sanitari.
Il PEP comprende:
- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativo-riabilitativi;
- strumenti e metodi d’intervento
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in
itinere.
Nella definizione del progetto sono assicurati
l’informazione ed il coinvolgimento dell’utente, dei suoi
familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.
Gli operatori della residenza effettuano riunioni di
programmazione e verifica con cadenza settimanale.
Il modello operativo è improntato al lavoro d’équipe
avente come indirizzo unificante la condivisione
progettuale, la globalità dell’intervento e la verifica dei
risultati.
L’attività della residenza è adeguatamente documentata
con particolare riferimento a:
- programmazione generale;
- cartelle personali degli utenti;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli
interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale
del disabile;
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
27
0*
0
0
0
0
0
0
0
RISPOSTA
verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
registro di presenza degli utenti;
registro/schede di presenza degli operatori;
interventi e percorsi di formazione e/o
supervisione del personale.
L’organigramma del personale prevede le professionalità
necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- coordinamento del servizio;
assistenza educativa;
assistenza socio-sanitaria;
assistenza infermieristica;
assistenza medica;
servizi generali.
Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della
struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al
lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione
delle attività e dei percorsi socio-educativo-riabilitativi, di
raccordo e integrazione con i servizi territoriali.
-
24.
25.
26.
30.
27.
28.
29.
30.
31.
Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di
servizio richiesti.
Le unità di personale di assistenza diretta agli ospiti
sono determinate in funzione di 90 minuti di assistenza
educativa e di 140/170 minuti complessivi di assistenza
sociosanitaria e infermieristica pro die pro capite, in
relazione alla tipologia di utenza ed all’organizzazione
delle attività, con presenza nelle 24 ore dell’operatore
socio-sanitario e pronta disponibilità infermieristica nelle
fasce orarie in cui non sia presente l’infermiere.
Medico di Medicina Generale: intervento programmato
ed a richiesta.
Terapista della riabilitazione: intervento su prescrizione
specialistica.
Il personale educativo è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
Il personale socio-sanitario è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
Il personale addetto ai servizi generali, qualora non
esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad
assicurare:
- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc.
28
0*
0
1
2
0
0
2
5
0
CENTRO SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO DIURNO
PER DISABILI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 4, lett. a)
codice paragrafo
D -
P 2
Definizione.
Il Centro diurno socio-educativo-riabilitativo è una struttura territoriale a ciclo diurno
rivolta a soggetti in condizioni di disabilità, con notevole compromissione delle autonomie
funzionali, che hanno adempiuto l’obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel
breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
E’ un servizio aperto alla comunità locale con funzioni di accoglienza, sostegno alla
domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo delle competenze personali e
sociali.
Requisiti funzionali.
Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi
integrati, finalizzati a:
•
migliorare la qualità della vita della persona favorendo l’interazione e l’integrazione
sociale;
•
rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
•
mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del
gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
•
favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l’azione al raggiungimento di
obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un
possibile inserimento lavorativo;
•
incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi
involutivi;
•
sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando
o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.
Nel CSER devono essere garantiti:
•
prestazioni e attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche,
formative;
29
culturali e
•
prestazioni di assistenza tutelare;
•
prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’ utenza
•
servizio mensa;
•
servizio trasporto.
Nel CSER possono essere previste soluzioni strutturali e organizzative idonee a
rispondere a bisogni di residenzialità programmata e di sollievo fino a massimo 4 posti.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva del CSER è di norma pari a 18 presenze giornaliere.
Il servizio è aperto per almeno 7 ore al giorno, nella fascia oraria 08/19, per minimo 5 gg.
settimanali e per almeno 48 settimane all’anno.
Nei periodi di chiusura programmata del Centro, che in ogni caso non devono
superare le due settimane consecutive, devono essere assicurati interventi di sostegno
alternativi per i soggetti più gravi e per le famiglie mediante i servizi domiciliari o il ricorso
ad altre strutture territoriali, l’apporto del volontariato organizzato, con le modalità e criteri
individuati nel Progetto generale di struttura. L’ente titolare del Centro assicura il servizio
trasporto.
Tipologia dell’utenza.
Soggetti con grave deficit psico-fisico.
Su specifico progetto elaborato d’intesa tra i servizi competenti, il Centro può
accogliere soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente
praticabile un percorso di inserimento lavorativo; in tal caso il progetto deve indicare
chiaramente il tempo massimo di permanenza nel servizio nonché le modalità e gli
strumenti per realizzare il percorso di integrazione sociale e lavorativa. La presenza di
soggetti con maggiori livelli di autonomia consente l’innalzamento della capacità ricettiva,
compatibilmente con le risorse strutturali e organizzative, a massimo 25 presenze
giornaliere.
L’ accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del
bisogno ed al percorso educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato
dai servizi sociali e sanitari.
L’ammissione al Centro è concordata con il Responsabile della struttura.
30
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
Il Centro socio-educativo-riabilitativo diurno (C.S.E.R.) è
localizzato preferibilmente nel tessuto urbano o in zone
destinate ad uso residenziale ed urbanizzate,
adeguatamente servite dai mezzi pubblici di trasporto.
La struttura è priva di barriere architettoniche.
La struttura è priva di barriere sensoriali e della
comunicazione.
E’ presente una zona pranzo.
Sono presenti locali ad uso collettivo.
Sono presenti locali per attività, lavori di gruppo e
laboratori.
E’ presente uno spazio dedicato per interventi mirati.
Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli
ospiti in numero minimo di 1 ogni 8 persone, di cui
almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.
E’ presente un servizio igienico per il personale.
E’ presente un angolo cottura per esigenze particolari e
per attività di tipo domestico.
I locali, gli arredi e le attrezzature sono conformi ai
requisiti di sicurezza, in numero e dimensioni adeguati
alle attività previste nella struttura e tali da permettere
l’articolazione ed il funzionamento in gruppi, la manovra
e la rotazione di carrozzine, ausili per la deambulazione,
ecc.
Qualora il CSER sia dotato di camere da letto per la
residenzialità programmata e di sollievo, le camere
hanno una superficie utile di mq 12 per quelle ad un
posto e di mq 18 per quelle a due posti in modo da
favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di
carrozzine ed altri ausili per la deambulazione.
(Nel caso di strutture operanti è ammessa una tolleranza
del 20% sulle dimensioni delle camere.)
31
0
0
3
0
0
0
1
0
0
1
1
0
RISPOSTA
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
13.
L’ente titolare del servizio ha adottato la Carta dei servizi
ed elaborato un proprio Progetto generale di struttura
con esplicito riferimento a:
- finalità e obiettivi generali;
- tipo di prestazioni offerte;
- articolazione organizzativa e figure professionali
impegnate;
- processi principali del servizio (ammissione,
progettazione, dimissione, ecc);
- metodologia di intervento;
- organizzazione delle attività;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi e delle risorse del territorio;
- modalità per assicurare la continuità assistenziale
nei periodi di chiusura programmata del servizio;
- piano di formazione degli operatori.
0*
14.
Il Centro formula per ogni utente del servizio un progetto
educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente
con il progetto generale di struttura.
0
15.
Il PEP è elaborato d’intesa ed in collaborazione tra
operatori del centro e dei servizi sociali e sanitari.
Il PEP comprende:
- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d’intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in
itinere.
Nella definizione del progetto sono assicurati
l’informazione ed il coinvolgimento dell’utente, dei suoi
familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.
Gli operatori del centro effettuano riunioni di
programmazione e verifica con cadenza settimanale.
Il modello operativo è improntato al lavoro d’équipe
avente come indirizzo unificante la condivisione
progettuale, la globalità dell’intervento e la verifica dei
risultati.
Le attività educative sono realizzate privilegiando al
massimo il rapporto e la collaborazione con le risorse del
territorio.
Al fine di mantenere la continuità del rapporto con gli
utenti in carico al servizio, è prevista la possibilità di
realizzare interventi educativi anche presso il domicilio
0
16.
17.
18.
19.
20
21.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
32
0
0
0
0
0
0
RISPOSTA
22.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
dell’utente nei casi in cui, a seguito di gravi impedimenti
temporanei, non gli sia possibile l’accesso al centro .
L’attività del centro è adeguatamente documentata con
particolare riferimento a:
- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli
interventi;
- diario delle attività;
- redazione e aggiornamento del diario personale
del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.
L’organigramma del personale prevede le professionalità
necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- coordinamento del servizio;
assistenza educativa;
assistenza socio-sanitaria.
Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della
struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al
lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione
delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e
integrazione con i servizi territoriali.
Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di
servizio richiesti.
Il personale educativo, in rapporto alla tipologia
dell’utenza, ai progetti personalizzati ed all’organizzazione delle attività, è, di norma, non inferiore a 1:2
nelle ore più significative della giornata ed almeno per il
50% dell’orario di funzionamento del servizio.
Il personale educativo è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
Il personale socio-sanitario è in misura adeguata ad
assicurare le funzioni tutelari e di supporto al personale
educativo: è comunque presente almeno un operatore
nelle ore più significative della giornata.
Il personale socio-sanitario è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
L’ente titolare del servizio assicura il regolare
funzionamento dei servizi generali:
- preparazione pasti;
- pulizie;
- manutenzioni, ecc..
L’ente titolare del servizio assicura i servizi generali, le
funzioni educative e tutelari per la copertura completa dei
turni di assistenza nei periodi di residenzialità programmata e di sollievo.
33
0
0*
0
1
2
2
0
5
0
0
COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI
(LR 20/2002 – art. 3, c.2, lett. c)
codice paragrafo
A
A 1
Definizione.
La Comunità Alloggio per Anziani è una struttura residenziale, totalmente o
parzialmente autogestita, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per
anziani autosufficienti che scelgono una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.
Requisiti funzionali.
La Comunità Alloggio offre alla persona anziana un’ abitazione adeguata e
confortevole e fornisce ospitalità creando le condizioni per una vita comunitaria totalmente
o parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, collegati
con un servizio di assistenza di carattere domestico ed in rete con i servizi territoriali.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Comunità Alloggio è, di norma, di 6 posti residenziali.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono persone anziane singole o in coppia, autosufficienti,
che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.
L’accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura,
direttamente dall’interessato e/o dai servizi territoriali competenti.
34
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
La Comunità Alloggio è inserita in edificio collocato in
ambiente urbano facilmente accessibile anche con mezzi
pubblici di trasporto.
L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di
un alloggio di civile abitazione.
L’edificio/appartamento è privo di barriere architettoniche.
E’ presente uno spazio/locale cucina.
E’ presente una zona pranzo.
E’ presente un soggiorno attrezzato.
Sono presenti camere singole o doppie per l’accoglienza
massima di 6 persone.
Sono presenti almeno due servizi igienici con dotazione
minima costituita da water, lavabo, bidet, doccia
incassata, barre di sostegno e chiamata d’allarme.
Sono presenti spazi o armadi per deposito biancheria,
materiale d'uso, attrezzature, ecc.
Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti.
RISPOSTA
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
11.
L’ente titolare della Comunità Alloggio ha adottato la
Carta dei servizi con esplicito riferimento a:
- finalità e caratteristiche del servizio;
- modalità di ammissione e gestione della lista di
attesa (valutazione del bisogno, ordine di
presentazione delle domande, ecc) ;
- modalità di dimissione degli ospiti;
- organizzazione e regole della vita comunitaria;
- quota di compartecipazione alle spese di gestione
a carico di ciascun ospite;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi territoriali;
- modalità di accesso dei familiari, dei volontari,
delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni di tutela degli utenti;
- modalità di funzionamento dell’organismo di
rappresentanza degli ospiti e dei familiari;
- modalità di tenuta del registro delle presenze.
35
0*
RISPOSTA
12.
13.
14.
15.
16.
La vita quotidiana in comunità è organizzata in modo tale
da favorire la reciproca solidarietà e l’auto-aiuto.
L’ente titolare della Comunità ha individuato/nominato un
Responsabile della struttura.
La Comunità Alloggio assicura, secondo le necessità
degli ospiti, la presenza di un operatore con funzioni di
aiuto domestico nonché misure idonee per rispondere
prontamente a bisogni emergenti.
Il titolare della Comunità Alloggio ha definito intese di
collaborazione con le associazioni di volontariato per
attività di supporto, socializzazione e di interazione con le
risorse del territorio.
L’eventuale utilizzo di obiettori, giovani in servizio civile e
volontari è preceduto ed accompagnato da attività
informative atte ad un proficuo inserimento nella struttura.
36
0
0
0
1
0
CASA ALBERGO PER ANZIANI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 2, lett. c)
codice paragrafo
A
A 2
Definizione.
La Casa Albergo è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera
destinata ad anziani autosufficienti, costituita di spazi abitativi individuali o familiari di varia
tipologia e di servizi collettivi a disposizione di chi li richiede.
Requisiti funzionali.
La Casa Albergo fornisce ospitalità offrendo occasioni di vita comunitaria e servizi
per l’aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e
di mantenimento.
La Casa Albergo offre alla coppia di anziani o alla persona anziana sola
un’abitazione adeguata e confortevole, autonoma e di dimensioni tali che possa consentire
agli stessi di gestirla in proprio.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Casa Albergo non può superare 80 posti residenziali.
Tipologia dell’utenza.
L’utenza della Casa Albergo è costituita da anziani autosufficienti.
L’accoglienza nella Casa Albergo è concordata con il Responsabile della struttura,
direttamente dall’interessato e/o dai servizi territoriali competenti.
Nel caso di modificazioni dei livelli di autosufficienza è richiesta dall’ospite e/o dal
responsabile della struttura
la valutazione dell’UVD, al fine di definire il profilo
assistenziale più appropriato.
37
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
La struttura è priva di barriere architettoniche e, nel caso
presenti più piani fuori terra, è dotata di impianto
ascensore o servoscale che permetta la mobilità di
persone a ridotta capacità motoria.
L’ articolazione interna prevede:
- alloggi;
- spazi collettivi;
- servizi generali.
L’ unità minima di alloggio ha una superficie complessiva
non inferiore a mq 30 se destinata ad accogliere una
sola persona e mq 40 se destinata ad accogliere due
persone.
Nel caso di strutture preesistenti e in attività è ammessa
una tolleranza del 10% sulle dimensioni dell’alloggio.
In ogni caso, l’unità di alloggio prevede:
• una camera da letto o spazio letto;
• uno spazio soggiorno-pranzo;
• una zona cucinino;
• un locale servizi igienici;
• un ripostiglio;
• citofono interno.
L’attrezzatura di cucina permette un uso sicuro e
semplice delle apparecchiature e comprende almeno un
lavello a un bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un
piano di lavoro, un frigorifero.
Il servizio igienico dell’unità di alloggio presenta le
seguenti caratteristiche:
• dotazione: water, lavabo, bidet, doccia con sedile
ribaltabile, specchio, presa di corrente e chiamata
d’allarme (la doccia deve avere il piatto incassato nel
pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve
essere a filo del pavimento);
• supporti di sostegno
o barre di appoggio in
corrispondenza della tazza e della doccia;
• accessori e rubinetteria a leva sistemati in modo da
renderne l’uso agevole ed immediato.
Gli ambienti per uso collettivo (1) sono adeguati alla
ricettività massima della struttura e comprendono:
- spazi per attività di socializzazione;
- sala da pranzo;
Tutti gli spazi ad uso collettivo sono dotati di servizi
igienici comprendenti almeno vaso e lavabo con
rubinetto a leva e barre di sostegno.
38
0
0
3
3
0
3
0
0
RISPOSTA
9.
10.
Gli arredi e le attrezzature sono idonei alla tipologia degli
ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa
vigente.
I servizi generali (1) comprendono:
• spogliatoio per il personale;
• guardaroba;
• cucina, dispensa e lavanderia, nell’ipotesi che i
servizi stessi non siano esternalizzati;
• deposito biancheria sporca;
• deposito biancheria pulita;
• ambulatorio;
• portineria.
3
3
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
11.
L’ente titolare della Casa Albergo ha adottato la Carta
dei servizi con esplicito riferimento a:
- finalità e caratteristiche del servizio;
- modalità di ammissione, gestione della lista di
attesa (valutazione del bisogno, ordine di
presentazione delle domande,
priorità, ecc),
fruizione del servizio e dimissione degli ospiti;
- quota di compartecipazione alle spese di gestione
a carico di ciascun ospite;
- organizzazione e regole della vita comunitaria
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi territoriali;
- modalità di accesso dei familiari, dei volontari,
delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni di tutela degli utenti;
- modalità di funzionamento dell’organismo di
rappresentanza degli ospiti e dei familiari;
- modalità di tenuta del registro delle presenze.
L’ente titolare della Casa Albergo ha nominato un
Responsabile
della
struttura
con
funzioni
di
coordinamento del servizio.
Il Responsabile della struttura è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
Nella Casa Albergo sono assicurati i servizi generali,
amministrativi, di portineria, alberghieri, di animazione e
di vigilanza in misura adeguata alla ricettività della
struttura. (1)
12.
13.
14.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
39
0*
0
1
0
RISPOSTA
15.
16.
17.
18.
La Casa Albergo autorizza, su richiesta, la disponibilità di
un servizio di assistenza domestica personale.
Il titolare della Casa Albergo ha definito intese di
collaborazione con le associazioni di volontariato per
attività di supporto, socializzazione e di interazione con le
risorse del territorio.
L’eventuale utilizzo di obiettori, giovani in servizio civile e
volontari è preceduto ed accompagnato da attività
informative atte ad un proficuo inserimento nella struttura.
La Casa Albergo provvede alla regolare tenuta della
seguente documentazione:
• registro di presenza degli ospiti;
• cartella personale degli ospiti, contenente la documentazione anagrafica, amministrativa, sanitaria,
ecc.
0
1
0
0
(1) Nelle residenze polifunzionali gli spazi collettivi e i servizi generali possono
essere in comune tra più tipologie di servizi.
40
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 3. lett. c)
codice paragrafo
A
T 1
Definizione.
La Casa di Riposo è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad accogliere anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono
avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie
di protezione nell’arco della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.
Requisiti funzionali.
La Casa di Riposo fornisce ospitalità ed assistenza offrendo occasioni di vita
comunitaria e servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività
occupazionali, ricreative e di mantenimento. La struttura deve sostenere l’anziano
autosufficiente nella gestione della vita quotidiana.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Casa di Riposo non può superare di norma gli 80 posti
residenziali.
Per le Case di Riposo già operanti tale limite è elevato alle 120 unità.
Tipologia dell’utenza.
L’utenza della Casa di Riposo è, di norma, costituita da anziani autosufficienti che
per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi, anziché gestire in maniera autonoma la
propria abitazione e la propria vita.
Destinatari possono essere anche persone anziane o prossime all’anzianità che,
per una particolare situazione di fragilità personale o sociale, si trovano nella necessità di
ricorrere ad un servizio collettivo.
La Casa di Riposo garantisce, altresì, l’accoglienza e la continuità dell’assistenza
agli anziani che presentano una parziale riduzione dei livelli di autosufficienza entro limiti
compatibili con i servizi disponibili nella struttura.
41
L’accoglienza nella Casa di Riposo è concordata con il Responsabile della struttura,
direttamente dall’interessato e/o dai servizi territoriali competenti.
L’UVD integrata provvede, entro dieci giorni, su richiesta dell’ospite e/o del Responsabile
della struttura, a rivalutare le condizioni dei soggetti che presentano una
riduzione
significativa dei livelli di autosufficienza al fine di definire il profilo assistenziale più
appropriato.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
La struttura è priva di barriere architettoniche e, nel caso
presenti più piani fuori terra, è dotata di impianto
ascensore o servoscale che permetta la mobilità di
persone disabili.
L’ articolazione interna degli spazi prevede:
- alloggi;
- spazi collettivi;
- servizi generali.
0
L’ unità minima di alloggio è costituita da una stanza
contenente:
- uno o due letti, collocati in modo tale che la testata
sia sempre appoggiata al muro, e che attorno, sui
tre lati, lo spazio sia sufficiente per i movimenti
della persona anziana e del personale di servizio
e di assistenza;
armadio per gli effetti personali;
tavolino o scrittoio con sedia;
citofono o telefono interno;
dispositivo di chiamata di emergenza.
La superficie minima della camera da letto, esclusi i
servizi igienici annessi, è di mq 12 se ad un posto letto e
di mq 18 se a due posti letto.
3
(Nel caso di strutture operanti è ammessa una tolleranza
del 20% sulle dimensioni delle camere; è ammessa una
tolleranza maggiore, comunque contenuta entro i limiti
previsti dal vigente regolamento edilizio, in non più di 1/4
delle camere.)
L’alloggio garantisce all’ospite una vita autonoma nei
momenti della giornata in cui non deve ricorrere a servizi
collettivi; la distribuzione interna permette facilità di
movimento e di circolazione anche in carrozzina.
42
0
3
3
RISPOSTA
6.
7.
8.
9.
Il numero delle camere singole è in misura non inferiore
al 20% del totale delle camere.
E’ presente un servizio igienico ogni 2 camere e, in ogni
caso, almeno uno ogni 4 ospiti.
5
Il servizio igienico presenta le seguenti caratteristiche:
• dimensioni ed accorgimenti tali da permetterne un
uso sicuro ed agevole anche ad anziani con ridotte
capacità motorie o su sedia a ruote;
• dotazione: water, lavabo, bidet, doccia con sedile
ribaltabile, specchio, presa di corrente e chiamata
d’allarme (la doccia deve avere il piatto incassato nel
pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve
essere a filo del pavimento);
• supporti di sostegno
o barre di appoggio in
corrispondenza della tazza e della doccia;
• accessori e rubinetteria a leva sistemati in modo da
renderne l’uso agevole ed immediato.
3
(Nel caso di strutture operanti, le caratteristiche di cui
sopra devono essere soddisfatte per almeno il 50% dei
servizi igienici.)
Gli ambienti per i servizi collettivi sono adeguati alla
ricettività massima della struttura e comprendono (1):
- sale per conversazione, lettura, giochi, spettacoli e
riunioni e attività motorie;
- sala da pranzo;
- ingresso – portineria come punto di informazione,
telefono a disposizione degli ospiti, cassetta
postale, ecc.
3
3
10.
Gli spazi ad uso collettivo sono dotati di servizi igienici
comprendenti almeno vaso e lavabo con rubinetto a
leva e barre di sostegno.
3
11.
Gli ambienti ed i corridoi consentono la mobilità di
persone disabili o in carrozzina.
3
12.
La struttura dispone di un locale per l’esercizio del culto
(1).
5
13.
La struttura dispone di locali da adibire a servizi vari:
pedicure, barbiere e parrucchiere, ecc. (1)
5
14.
Gli arredi e le attrezzature sono idonei alla tipologia degli
ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa
vigente.
3
15.
Gli spazi per i servizi generali comprendono (1):
• ambulatorio;
3
43
•
•
•
•
•
spogliatoio per il personale con servizi igienici;
guardaroba;
cucina, dispensa e lavanderia, nell’ipotesi che i
servizi stessi non siano esternalizzati;
deposito biancheria sporca;
deposito biancheria pulita.
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
16.
L’ente titolare della Casa di Riposo ha adottato la Carta
dei servizi con esplicito riferimento a:
• finalità e caratteristiche della struttura;
• modalità di ammissione, gestione della lista di attesa
(valutazione del bisogno, ordine di presentazione
delle domande, priorità, ecc), fruizione del servizio e
dimissione degli ospiti;
• ammontare e modalità di corresponsione della retta;
• prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara
indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile,
ciò che è garantito dal servizio sanitario nazionale e
regionale e ciò che è considerato extra;
• durata del periodo di conservazione del posto in caso
di assenza prolungata e relativi oneri economici;
• regole della vita comunitaria;
• orari dei pasti e del rientro serale;
• criteri di organizzazione delle attività ricreative;
• rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
• modalità di accesso dei familiari, dei volontari, delle
associazioni di volontariato e delle organizzazioni di
tutela degli utenti;
• funzionamento dell’organismo di rappresentanza
degli ospiti e dei familiari.
0*
17.
L’organigramma del personale prevede le professionalità
necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
coordinamento del servizio;
assistenza socio-sanitaria;
assistenza infermieristica;
assistenza medica;
- servizi generali.
Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della
struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al
lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione
delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi
territoriali.
0*
18.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
44
0
RISPOSTA
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di
servizio richiesti.
Il personale socio-sanitario è in funzione dell’assistenza
agli anziani con parziale riduzione dei livelli di
autosufficienza: esso assicura assistenza diretta agli
ospiti in misura di almeno 20 minuti pro die pro capite e,
comunque, nella misura necessaria a soddisfare i bisogni
assistenziali dell’utenza sulla base della valutazione
dell’UVD e del relativo Piano di Assistenza Individuale
(PAI) .
Il personale socio-sanitario è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
E’ prevista la presenza programmata dell’ infermiere
professionale in relazione alla tipologia ed alle
problematiche degli ospiti.
E’ prevista la presenza programmata del medico di base.
Nella Casa di Riposo sono assicurati i servizi generali,
amministrativi, di portineria, alberghieri e di vigilanza in
misura adeguata alla ricettività della struttura. E’
comunque garantita la vigilanza notturna. (1)
1
Il titolare della Casa di Riposo ha definito intese di
collaborazione con le associazioni di volontariato per
attività di supporto, socializzazione e di interazione con le
risorse del territorio.
L’eventuale utilizzo di obiettori, giovani in servizio civile e
volontari è preceduto ed accompagnato da attività
informative atte ad un proficuo inserimento nella struttura.
La Casa di Riposo provvede alla regolare tenuta della
seguente documentazione:
• registro di presenza degli ospiti;
• cartella personale degli ospiti, contenente la
documentazione
anagrafica,
amministrativa,
sanitaria, ecc.
1
2
5
0
0
0
0
0
(1) Nelle residenze polifunzionali gli spazi collettivi e i servizi generali possono
essere in comune tra più tipologie di servizi.
45
RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 4, lett. b)
codice paragrafo
A -
P 1
Definizione.
La Residenza Protetta è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione
socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani
non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate,
non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
Requisiti funzionali.
La Residenza Protetta fornisce ospitalità ed assistenza assicurando un livello medio
di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa accompagnato da un livello elevato di
assistenza tutelare ed alberghiera.
In particolare la Residenza Protetta, per il mantenimento ed il miglioramento dello
stato di salute ed il benessere dell’anziano ospitato, offre:
•
occasioni di vita comunitaria, attività ricreative e servizi per l’aiuto nelle attività
quotidiane;
•
attività finalizzate al mantenimento e all’ attivazione delle capacità residue;
•
assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Residenza Protetta è di norma pari a 80 posti residenziali
con una organizzazione degli spazi e delle prestazioni per nuclei fino a 30 ospiti ciascuno.
Le strutture già operanti con capacità ricettiva superiore, capacità che in ogni caso
non può superare il limite di 120 posti, devono anch’esse organizzare gli spazi e le
prestazioni per nuclei, di norma, fino a 30 ospiti ciascuno.
Ogni struttura deve garantire la disponibilità di posti letto riservati all’accoglienza
temporanea con funzione di sollievo alla famiglia.
46
Tipologia dell’utenza.
L’utenza anziana non autosufficiente a cui è destinata la Residenza Protetta può
essere suddivisa in due tipologie:
1. Anziani non autosufficienti di grado medio o totali bisognosi di assistenza residenziale
e sanitaria (anziani colpiti da sindromi ad andamento cronico degenerativo non
guaribili o da eventi morbosi che richiedono attività terapeutica ed assistenziale
continua ed interventi riabilitativi allo scopo di prevenire le conseguenza negative
connesse alla immobilità ed allo scopo di limitare i ricoveri in ambiente ospedaliero).
2. Anziani con forme di demenza: soggetti che presentano deficit cognitivi senza rilevanti
disturbi comportamentali, previa valutazione della compatibilità del singolo paziente
con la struttura ospitante.
La valutazione delle condizioni e dei livelli di non autosufficienza è effettuata dalla Unità
Valutativa Distrettuale (UVD) integrata con professionalità sociali dell’Ambito Territoriale
attraverso l’utilizzo obbligatorio di medesime scale di valutazione multidimensionali
individuate dalla Regione Marche.
Ogni successiva eventuale variazione delle condizioni psicofisiche dell’utente che
determini una variazione del livello di non autosufficienza e quindi del relativo carico
assistenziale, sociale e sanitario, deve essere ugualmente certificato dall’UVD integrata,
entro dieci giorni dalla richiesta.
L’ammissione nella Residenza Protetta è concordata con il Responsabile della
struttura direttamente dall’interessato e/o dai servizi sociali e sanitari competenti.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
La Residenza Protetta è priva di barriere architettoniche
e, se disposta su più piani, è dotata di impianto ascensore.
(La presenza di impianto montalettighe soddisfa il
requisito.)
La Residenza protetta, se disposta su più piani è dotata
di impianto montalettighe.
L’ organizzazione degli spazi interni (camere, sale
comuni, servizi igienici, ecc.) è tale da garantire a ospiti
non autosufficienti il massimo di fruibilità, di privacy e di
mantenimento dei livelli di autonomia personale.
47
0
3
0
RISPOSTA
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
E’ presente un sistema di riscaldamento dotato di
regolazione differenziata della temperatura per ambiente.
E’ presente un sistema di rilevazione del tasso di umidità
e vengono adottate misure per la ventilazione e il
ricambio d’aria nelle camere e nei locali di soggiorno.
Sono presenti:
- luci di emergenza notturne;
- linea telefonica a disposizione degli ospiti;
Sono presenti camere da letto singole o doppie, con
superficie utile di mq 12 per le singole e mq 18 per le
doppie.
(Nel caso di strutture operanti è ammessa una tolleranza
del 20% sulle dimensioni delle camere; è
ammessa una tolleranza maggiore, comunque contenuta
entro i limiti previsti dal vigente regolamento edilizio, in
non più di 1/4 delle camere.)
Il numero delle camere singole è in misura non inferiore
al 10% del totale delle camere.
Sono presenti servizi igienici attrezzati per la non
autosufficienza collegati alle camere in numero di 1 ogni
camera a due posti e 1 ogni due camere ad un posto.
(Nel caso di strutture operanti è ammessa la presenza di
un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza
ogni 2 camere e, in ogni caso, almeno 1 ogni 4 ospiti.)
In tutti i posti letto ed in tutti i servizi igienici sono presenti
dispositivi di chiamata di allarme.
Sono presenti locali comuni, anche ad uso polivalente,
per soggiorno, attività occupazionali, ecc. (1)
E’ presente un locale per esercizio di culto e camera
ardente. (1)
(Il requisito è soddisfatto anche mediante convenzione
con presidi e strutture contigue)
Sono presenti servizi igienici, collegati agli spazi comuni,
attrezzati per la non autosufficienza. (1)
La struttura dispone di locali da adibire a servizi o
prestazioni opzionali. (1)
Gli spazi per i servizi generali comprendono: (1)
• spogliatoio per il personale con servizi igienici e
doccia;
• guardaroba;
• cucina, dispensa e lavanderia, nell’ipotesi che i
servizi stessi non siano esternalizzati;
• deposito biancheria sporca;
• deposito biancheria pulita;
• portineria;
• uffici.
48
5
5
0
5
5
5
1
5
5
5
5
0
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
I locali per i servizi generali sono adeguati alle modalità
organizzative ed al numero dell’utenza. (1)
Nei servizi di nucleo sono presenti i seguenti spazi/locali:
(1)
- spazi multifunzionali adibiti a soggiorno/pranzo;
- locale di servizio per il personale con servizio
igienico;
- angolo cottura o scaldavivande, eventualmente
anche all’interno del locale di servizio del
personale, qualora non sia possibile o agevole
l’accesso alla cucina interna;
- bagno assistito.
5
I locali per i servizi di nucleo sono di dimensioni
adeguate alla capacità ricettiva del nucleo. (1)
Per l’erogazione delle prestazioni ed attività sanitarie
sono presenti, all’interno della struttura (1) :
- locale per ambulatorio con servizio igienico;
- spazio/palestra con relative attrezzature e ausili;
- spazio per deposito di attrezzature, ausili e
presidi;
- armadiatura idonea alla conservazione dei
farmaci.
I locali per le attività sanitarie sono di dimensioni
adeguate alla funzionalità del servizio.
La residenza dispone di attrezzature idonee alla tipologia
degli ospiti ed a norma con le disposizioni vigenti in
materia:
- letti articolati con sponde;
- materassi e cuscini antidecubito in funzione della
necessità;
- apparecchiature, anche mobili, per la somministrazione dell’ossigeno;
- ausili per la mobilità ed il mantenimento delle
autonomie residue;
- corrimano a parete nei percorsi principali.
Gli arredi sono curati, gradevoli, funzionali e conformi ai
requisiti previsti dalla normativa vigente .
La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni.
3
0
3
5
1
3
5
(1)
Nelle residenze polifunzionali con utenza mista i requisiti strutturali indicati
possono essere in comune - purché adeguati nel numero, nelle dimensioni e
nell’articolazione interna - tra più tipologie di servizio (Es. Casa di Riposo e
Residenza Protetta).
49
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
24.
L’ente titolare della Residenza ha adottato la Carta dei
servizi con esplicito riferimento a:
• finalità e caratteristiche della struttura;
• modalità di ammissione, gestione della lista di attesa
(valutazione del bisogno, ordine di presentazione
delle domande, priorità, ecc), fruizione del servizio e
dimissione degli ospiti;
• ammontare e modalità di corresponsione della retta;
• prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara
indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile,
ciò che è garantito dal servizio sanitario nazionale e
regionale e ciò che è considerato extra;
• durata del periodo di conservazione del posto in caso
di assenza prolungata e relativi oneri economici;
• regole della vita comunitaria;
• criteri di organizzazione delle attività ricreative;
• rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
• modalità di accesso dei familiari, dei volontari, delle
associazioni di volontariato e delle organizzazioni di
tutela degli utenti;
• funzionamento dell’organismo di rappresentanza
degli ospiti e dei familiari;
• piano di aggiornamento e formazione del personale.
0*
25.
L’organigramma del personale prevede le professionalità
necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
coordinamento del servizio;
assistenza socio-sanitaria;
assistenza infermieristica;
riabilitazione;
assistenza medica;
- servizi generali.
(2)
0*
26.
Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della
struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al
lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione
delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi
territoriali.
Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di
servizio richiesti.
0
27.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
50
1
RISPOSTA
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Le unità di personale di assistenza diretta agli ospiti sono
determinate in funzione dei minuti di assistenza pro die
pro capite, in relazione alla tipologia di utenza.
Per l’assistenza ad anziani non autosufficienti:
Operatore socio-sanitario: 80 minuti al giorno di
assistenza effettivamente erogata a ciascun ospite e
presenza nelle 24 ore.
Infermiere professionale: 20 minuti al giorno di assistenza effettivamente erogata a ciascun ospite.
Terapista della riabilitazione: intervento su prescrizione
specialistica.
Medico di Medicina Generale: intervento secondo modalità di accesso programmate con la struttura ed a
richiesta.
Le unità di personale di assistenza diretta agli ospiti sono
determinate in funzione dei minuti di assistenza pro die
pro capite, in relazione alla tipologia di utenza.
Per l’assistenza ad anziani con forme di demenza:
Operatore socio-sanitario: 100 minuti al giorno di
assistenza effettivamente erogata a ciascun ospite e
presenza nelle 24 ore.
Infermiere professionale: 20 minuti al giorno di
assistenza effettivamente erogata a ciascun ospite.
Terapista della riabilitazione: intervento su prescrizione
specialistica.
Medico di Medicina Generale: intervento secondo
modalità di accesso programmate con la struttura ed a
richiesta.
Il personale socio-sanitario è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
Nella residenza protetta sono assicurati i servizi
amministrativi, generali, di portineria, alberghieri, ecc. in
misura adeguata alla ricettività della struttura.
La Residenza formula per ogni utente del servizio un
Piano di assistenza individualizzato (PAI) con esplicitazione di obiettivi, strumenti e metodi d’intervento, tempi di
realizzazione e modalità di verifica.
Il PAI è elaborato d’intesa ed in collaborazione tra
l’équipe della residenza e gli operatori dei servizi sociali e
sanitari.
Nella definizione del PAI sono assicurati l’informazione
ed il coinvolgimento dell’utente, dei suoi familiari e/o del
tutore.
La composizione del nucleo tiene conto della tipologia di
utenza e del relativo carico assistenziale nonché delle
misure idonee a garantire la convivenza e la sicurezza
degli ospiti.
51
2
2
0
0
2
2
0
0
5
0
0
0
0
0
44.
45.
46.
47.
48.
Gli operatori della residenza effettuano riunioni di
programmazione e verifica con cadenza settimanale.
Il modello operativo è improntato al lavoro d’équipe
avente come indirizzo unificante la condivisione
progettuale, la globalità dell’intervento e la verifica dei
risultati.
Il titolare della struttura ha definito intese di
collaborazione con le associazioni di volontariato per
attività di supporto, socializzazione e di interazione con le
risorse del territorio.
L’eventuale utilizzo di volontari, obiettori e giovani in
servizio civile è preceduto ed accompagnato da attività
informative e formative atte ad un proficuo inserimento
nella struttura.
L’attività della residenza è adeguatamente documentata
con particolare riferimento a:
- programmazione generale;
- cartella personale degli ospiti;
- piano di assistenza individuale
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli ospiti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- attività di formazione e aggiornamento del
personale.
0
0
1
1
0
(2)
Nelle residenze polifunzionali con utenza mista, i requisiti organizzativi indicati
possono essere in comune - purché adeguati alla ricettività ed alla funzionalità
della struttura - tra più tipologie di servizio (Es. Casa di Riposo e Residenza
Protetta).
52
CENTRO DIURNO PER ANZIANI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 4, lett. b)
codice paragrafo
A
P 2
Definizione.
Il Centro Diurno è una struttura a regime semiresidenziale, con un elevato livello di
integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani, parzialmente autosufficienti,
non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste.
Il Centro diurno garantisce, unitamente ai servizi domiciliari (SAD-ADI), la
permanenza dell’utente al proprio domicilio il più a lungo possibile, offrendo altresì
sostegno e supporto alla famiglia.
Il servizio svolge, inoltre, funzione di filtro nei confronti di eventuali ingressi in
strutture residenziali (Residenze Protette, RSA).
Requisiti funzionali.
Il Centro Diurno fornisce ospitalità ed assistenza integrata socio-sanitaria, offrendo
occasioni di vita comunitaria e aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività
occupazionali, ricreative e di mantenimento.
In particolare, il Centro Diurno offre:
•
servizio di assistenza alla persona;
•
servizio infermieristico;
•
possibilità di riattivazione psico-motoria / ginnastica dolce;
•
attività di animazione e tempo libero;
•
ristorazione con pasti anche personalizzati;
•
eventuale servizio di trasporto dal ed al domicilio dell’utente.
Il Centro Diurno può essere collegato ad altre tipologie di struttura.
53
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva del Centro Diurno è di norma pari ad un massimo di 25
presenze giornaliere.
Il servizio è aperto per almeno 5 giorni la settimana e per almeno 7 ore al giorno.
Ogni struttura deve garantire la disponibilità ad accoglienze occasionali con
funzione di sollievo alla famiglia.
Tipologia di utenza.
Anziani parzialmente autosufficienti, non autosufficienti.
La valutazione delle condizioni del soggetto e del relativo profilo assistenziale è
effettuata dalla Unità Valutativa Distrettuale (UVD) integrata con professionalità sociali
dell’Ambito Territoriale attraverso l’utilizzo obbligatorio di medesime scale di valutazione
multidimensionali individuate dalla Regione Marche.
Ogni successiva eventuale variazione delle condizioni psicofisiche dell’utente che
determini una variazione del livello di non autosufficienza e quindi del relativo carico
assistenziale, sociale e sanitario, deve essere ugualmente certificato dall’UVD integrata,
entro dieci giorni.
L’accoglienza nel Centro Diurno è concordata con il Responsabile della struttura
direttamente dall’interessato e/o dai servizi sociali e sanitari competenti.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
Il Centro è privo di barriere architettoniche, e se disposto
su più piani, è dotato di impianto ascensore e
montalettighe.
E’ presente una sala da pranzo luminosa e
sufficientemente areata dimensionata sulla ricettività
massima prevista (1).
E’ presente uno spazio adibito a soggiorno.
E’ presente uno spazio polivalente per attività di
animazione e ginnastica dolce. (1)
Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli
ospiti in numero minimo di 1 ogni 8 persone, di cui
almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.
54
0
0
0
0
0
RISPOSTA
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
E’ presente uno spazio guardaroba con armadietti singoli
per effetti e oggetti personali degli ospiti.
E’ presente un locale infermeria con lettino e armadietto
per farmaci (1).
E’ presente un locale spogliatoio con servizio igienico per
il personale (1).
E’ presente una linea telefonica a disposizione degli
ospiti (1).
Sono presenti corrimano a parete nei percorsi di
collegamento.
Gli arredi sono curati, gradevoli, funzionali e conformi ai
requisiti previsti dalla normativa vigente.
La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni
(1).
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0
0
0
0
0
0
(1) Qualora il Centro Diurno sia collegato ad altra struttura, i requisiti strutturali
indicati possono essere in comune, purché adeguati nel numero, nelle
dimensioni e nella fruibilità.
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
13.
L’ente titolare del Centro diurno ha adottato la Carta dei
servizi con esplicito riferimento a:
• finalità e caratteristiche del servizio;
• modalità di ammissione, gestione della lista di attesa
(valutazione del bisogno, ordine di presentazione
delle domande, priorità, ecc), fruizione del servizio e
dimissione degli ospiti;
• ammontare e modalità di corresponsione della retta;
• prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara
indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile
ciò che è garantito dal servizio sanitario nazionale e
regionale e ciò che è considerato extra;
• durata del periodo di conservazione del posto in caso
di assenza prolungata e relativi oneri economici;
• regole della vita comunitaria;
• criteri di organizzazione delle attività ricreative;
• rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
• modalità di accesso dei familiari, dei volontari, delle
associazioni di volontariato e delle organizzazioni di
tutela degli utenti;
• funzionamento dell’organismo di rappresentanza
degli ospiti e dei familiari;
• piano di aggiornamento e formazione del personale.
55
0*
RISPOSTA
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
L’organigramma del personale prevede le professionalità
necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
coordinamento del servizio;
assistenza socio-sanitaria;
assistenza infermieristica;
riabilitazione;
assistenza medica;
- servizi generali.
Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della
struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al
lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione
delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi
territoriali (2).
Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di
servizio richiesti.
Il personale socio-sanitario è adeguatamente dimensionato al numero ed alla tipologia degli ospiti ed almeno
in rapporto di 1:5 utenti non autosufficienti (2).
Il personale socio-sanitario è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
E’ prevista la presenza programmata dell’ infermiere
professionale in relazione alla tipologia ed alle problematiche degli ospiti.
E’ previsto l’intervento del Terapista della riabilitazione su
prescrizione specialistica.
E’ previsto l’intervento del Medico di Medicina Generale
secondo modalità di accesso programmate con la
struttura ed a richiesta.
Nel Centro sono assicurati i servizi generali e alberghieri
in misura adeguata al numero dei frequentanti (2).
Il Centro formula per ogni utente del servizio un Piano di
assistenza individualizzato (PAI) con esplicitazione di
obiettivi, strumenti e metodi d’intervento, tempi di
realizzazione e modalità di verifica.
Il PAI è elaborato d’intesa ed in collaborazione tra gli
operatori del centro e gli operatori dei servizi sociali e
sanitari.
Nella definizione del PAI sono assicurati l’informazione
ed il coinvolgimento dell’utente, dei suoi familiari e/o del
tutore.
Gli operatori del centro effettuano riunioni di
programmazione e verifica con cadenza settimanale.
Il titolare del Centro diurno ha definito intese di
collaborazione con le associazioni di volontariato per
attività di supporto, socializzazione e di interazione con le
risorse del territorio.
L’eventuale utilizzo di obiettori, giovani in servizio civile e
volontari è preceduto ed accompagnato da attività
informative e formative atte ad un proficuo inserimento
nella struttura.
56
0*
0
1
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
29.
L’attività del centro è adeguatamente documentata con
particolare riferimento a:
- programmazione generale;
- cartella personale degli ospiti;
- piano di assistenza individuale;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli ospiti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- attività di formazione e aggiornamento del
personale.
0
(2) Qualora il Centro Diurno sia collegato ad altra struttura, i requisiti
organizzativi indicati possono essere in comune, purché adeguati al numero
degli utenti ed alla funzionalità dei servizi.
57
COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI
MENTALI
(LR 20/2002 – art. 3, c.2, lett. d)
codice paragrafo
P
- A 1
Definizione.
La Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali è un servizio residenziale a
carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo di convivenza di tipo
familiare per persone che hanno concluso il programma terapeutico-riabilitativo in strutture
e servizi sanitari, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno
l’allontanamento dal nucleo familiare, che necessitano di sostegno nel percorso di
autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
Requisiti funzionali.
La Comunità Alloggio offre alla persona con disturbi mentali un’ abitazione
adeguata e confortevole e fornisce ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una
vita comunitaria parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di autoaiuto, collegati con un servizio di assistenza di carattere domestico, se necessario, e con i
servizi territoriali del Dipartimento di Salute Mentale.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Comunità Alloggio è, di norma, di 6 posti residenziali.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono persone con disturbi mentali, con un alto livello di
autosufficienza ed un residuo minimo di bisogno assistenziale sanitario.
L’accesso alla Comunità Alloggio avviene su progetto integrato socio-sanitario
predisposto e condiviso dagli operatori dei servizi sociali e del Dipartimento di Salute
Mentale.
L’accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.
58
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di
un alloggio di civile abitazione.
E’ presente uno spazio/locale cucina .
E’ presente una zona pranzo.
E’ presente un locale soggiorno.
Sono presenti camere singole o doppie per l’accoglienza
massima di 6 persone.
Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni
4 persone.
Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
RISPOSTA
0
0
0
0
3
3
1
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
8.
L’ente titolare della Comunità Alloggio ha adottato la
Carta dei servizi con esplicito riferimento a:
- finalità e caratteristiche del servizio;
- modalità di accesso e di dimissione degli ospiti;
- organizzazione e regole della vita comunitaria;
- quota di compartecipazione alle spese di gestione
a carico di ciascun ospite;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi territoriali;
- modalità di tenuta del registro delle presenze.
0*
9.
L’ente titolare della Comunità ha individuato/nominato un
Responsabile della struttura.
La Comunità Alloggio ha attivato il servizio di assistenza
domiciliare per le funzioni di supporto alle persone e
nella gestione della casa.
La Comunità ha definito accordi con la competente Zona
Territoriale dell’ASUR per assicurare
la presenza
programmata degli operatori del DSM in relazione alle
esigenze ed alle problematiche delle persone che vi
risiedono.
La formazione del gruppo, il numero e le caratteristiche
delle persone conviventi sono definiti congiuntamente dal
responsabile della struttura, dai servizi sociali e dal DSM,
con particolare attenzione alle dinamiche relazionali ed
alla promozione di percorsi integrati di risocializzazione e
di inserimento lavorativo realizzati con il coinvolgimento
del terzo settore.
0
10.
11.
12.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
59
0
0
0
RISPOSTA
COMUNITA’ ALLOGGIO PER EX-TOSSICODIPENDENTI
(LR 20/2002 – art. 3, c.2, lett. d)
codice paragrafo
P
- A 2
Definizione.
La Comunità Alloggio per ex-tossicodipendenti è un servizio residenziale a carattere
temporaneo, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per persone che
hanno concluso il programma terapeutico-riabilitativo in strutture residenziali, semiresidenziali o ambulatoriali, prive di validi riferimenti familiari, o per le quali si reputi
opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare, che necessitano di sostegno nel percorso
di autonomia e di reinserimento sociale.
Requisiti funzionali.
La Comunità Alloggio offre alla persona una abitazione adeguata e confortevole e
fornisce ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria
parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, collegati
con un servizio di assistenza di carattere domestico, se necessario, e con i servizi del
Ser.D. della competente Zona Territoriale dell’ASUR.
La Comunità Alloggio è da intendere come percorso di formazione e di
preparazione all’autonomia, realizzato d’intesa tra i servizi sociali ed il Ser.D., il quale
assicura la necessaria consulenza e assistenza per perseguire l’obiettivo dell’uscita dalla
rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale
ed arrivare alla collocazione in
appartamenti autonomi, ed al pieno reinserimento sociale e lavorativo.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Comunità Alloggio è di norma, di 6 posti residenziali.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono soggetti con un passato di dipendenza da sostanze,
con un alto livello di autosufficienza ed un residuo minimo di bisogno assistenziale
sanitario.
La valutazione delle condizioni di accesso alla struttura ed il programma di
permanenza vengono effettuati congiuntamente dai servizi sociali e dal Ser.D.
territorialmente competente d’intesa con il Ser.D. inviante.
L’accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.
60
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di
un alloggio di civile abitazione.
E’ presente uno spazio/locale cucina.
E’ presente una zona pranzo.
E’ presente un locale soggiorno.
Sono presenti camere singole o doppie per l’accoglienza
massima di 6 persone.
Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni
4 persone.
Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
RISPOSTA
0
0
0
0
3
3
1
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
8.
L’ente titolare della Comunità Alloggio ha adottato la
Carta dei servizi con esplicito riferimento a:
- finalità e caratteristiche del servizio;
- modalità di accesso e di dimissione degli ospiti;
- organizzazione e regole della vita comunitaria;
- quota di compartecipazione alle spese di gestione
a carico di ciascun ospite;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi territoriali;
- modalità di tenuta del registro delle presenze.
0*
9.
L’ente titolare della Comunità ha individuato/nominato un
Responsabile della struttura.
0
10.
La Comunità Alloggio ha attivato il servizio di assistenza
domiciliare per le funzioni di supporto alle persone e
nella gestione della casa.
0
11.
La Comunità ha definito accordi con la competente Zona
Territoriale dell’ASUR per assicurare
la presenza
programmata degli operatori in relazione alle esigenze
ed alle problematiche delle persone che vi risiedono.
0
61
RISPOSTA
12.
13.
Il Responsabile della struttura, i servizi sociali ed il Ser.D.
definiscono e verificano congiuntamente il programma
individuale per il progressivo raggiungimento degli
obiettivi dell’autonomia ed i percorsi integrati di
reinserimento sociale e lavorativo, realizzati promuovendo il coinvolgimento del terzo settore.
Il programma individuale contiene l’indicazione di
massima della durata della permanenza presso la
Comunità Alloggio.
62
0
0
COMUNITA’ ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI
CON FIGLI A CARICO
(LR 20/2002 – art. 3, c. 2, lett. D)
codice paragrafo
P
- A 3
Definizione.
La Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico è un servizio
residenziale a carattere temporaneo, consistente in un nucleo di convivenza di tipo
familiare per donne sole in attesa di un figlio o con figli minori, prive di validi riferimenti
familiari, o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare, e per
donne detenute ammesse alla misura della detenzione domiciliare o della detenzione
domiciliare speciale previste dall’Ordinamento Penitenziario, che necessitano di sostegno
nel percorso di autonomia e di inserimento sociale.
Requisiti funzionali.
La Comunità Alloggio offre alla donna ed ai suoi figli ospitalità ed assistenza
creando le condizioni per una vita comunitaria parzialmente autogestita, stimolando
atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, con il supporto di servizi di assistenza educativa
e di carattere domestico.
Capacità ricettiva.
La Comunità Alloggio, compatibilmente con gli spazi ed i servizi disponibili, accoglie
di norma fino a 5 donne con i propri figli.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono donne sole in attesa di un figlio o con figli minori.
La valutazione delle condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza nella
struttura sono effettuati
dai servizi sociali in collaborazione con i servizi
sanitari
competenti.
L’accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.
63
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di
un alloggio di civile abitazione.
E’ presente uno spazio/locale cucina.
E’ presente una zona pranzo.
E’ presente un locale soggiorno.
Sono presenti camere singole o a più posti, con superfici
non inferiori ai parametri della civile abitazione,
funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti
accolti.
Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni
4 persone.
Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
RISPOSTA
0
0
0
0
0
3
1
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
8.
L’ente titolare della Comunità Alloggio ha adottato la
Carta dei servizi con esplicito riferimento a:
- finalità e caratteristiche del servizio;
- modalità di accesso e di dimissione degli ospiti;
- organizzazione e regole della vita comunitaria;
- quota di compartecipazione alle spese di gestione
a carico di ciascun ospite;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi territoriali;
- modalità di tenuta del registro delle presenze.
L’ente titolare della Comunità ha individuato/nominato un
Responsabile della struttura.
La Comunità Alloggio, in relazione alle problematiche ed
ai bisogni degli ospiti, assicura la presenza programmata
di operatori con funzioni educative e di supporto nella
gestione della casa.
Il Responsabile della struttura, i servizi sociali ed i servizi
sanitari competenti definiscono e verificano congiuntamente il programma individuale per il progressivo
raggiungimento degli obiettivi dell’autonomia ed i percorsi
integrati di reinserimento sociale e lavorativo, realizzati
promuovendo il coinvolgimento del terzo settore.
Il programma individuale contiene l’indicazione di
massima della durata della permanenza presso la
Comunità Alloggio.
9.
10.
11.
12.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
64
0*
0
0
0
0
RISPOSTA
COMUNITA’ FAMILIARE
(LR 20/2002 – art. 3, c. 2, lett.d)
codice paragrafo
P
- A 4
Definizione.
La Comunità Familiare è una struttura residenziale che accoglie, in via temporanea
o permanente, soggetti svantaggiati, sia minori che adulti, anche con limitata autonomia
personale, caratterizzata dalla convivenza continuativa, stabile ed impostata sul modello
familiare, con persone adulte che svolgono la funzione di accompagnamento sociale ed
educativo.
Requisiti funzionali.
La Comunità Familiare risponde alla esigenza di residenzialità per soggetti
temporaneamente o permanentemente privi di sostegno familiare o per i quali la
permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente
impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. La Comunità Familiare ha come
elemento fondante il modello familiare ed è rivolta in particolare a persone che hanno
necessità di figure di riferimento che integrino le funzioni familiari temporaneamente o
permanentemente assenti.
Capacità ricettiva.
La Comunità Familiare può accogliere da un minimo di 2 ad un massimo di 6
persone, in relazione agli spazi disponibili, alla autosufficienza delle persone accolte ed
alla possibilità di instaurare, specie con i minori, relazioni di tipo parentale.
La capacità ricettiva, compatibilmente con gli spazi e i servizi disponibili,
essere elevata a 8 persone in presenza di madri con figli o di più fratelli.
può
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono soggetti, sia minori che adulti, anche disabili, con
limitata autonomia personale.
La valutazione delle condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza nella
Comunità Familiare sono effettuati dai servizi sociali in collaborazione con i servizi
sanitari competenti.
L’accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.
65
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
La Comunità Familiare è inserita in edificio collocato in
ambiente urbano facilmente accessibile anche con mezzi
pubblici di trasporto.
L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di
un alloggio di civile abitazione.
L’edificio/appartamento è privo di barriere architettoniche.
L’edificio/appartamento è privo di barriere sensoriali e
della comunicazione.
E’ presente uno spazio/locale cucina.
E’ presente una zona pranzo.
E’ presente un locale soggiorno.
Sono presenti camere singole o a più posti, con superfici
non inferiori ai parametri della civile abitazione, funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti.
Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli
ospiti in numero minimo di 1 ogni 4 persone, di cui
almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.
E’ presente almeno un servizio igienico per il personale.
Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
RISPOSTA
0
0
1
3
0
0
0
0
3
0
1
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
12.
L’ente titolare della Comunità Familiare ha adottato la
Carta dei servizi con esplicito riferimento a:
- finalità e caratteristiche del servizio;
- modalità di accesso e di dimissione degli ospiti;
- organizzazione e regole della vita comunitaria;
- quota di compartecipazione alle spese di gestione
a carico di ciascun ospite;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi territoriali;
- modalità di tenuta del registro delle presenze.
Nella Comunità Familiare è garantita la presenza di
almeno una coppia di adulti residenti, affiancata ed
integrata da altro personale con funzioni complementari
per la conduzione della casa e l’assistenza degli ospiti.
13.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
66
0*
0
RISPOSTA
14.
15.
Nella Comunità Familiare è garantita la funzione di
coordinamento, di norma svolta dalla coppia residente, e
l’individuazione di un Responsabile della comunità.
Il servizio sociale dell’ente inviante predispone, di
concerto con la Comunità, un progetto individuale per
ognuno degli ospiti, verifica lo svolgimento delle attività
ed il perseguimento degli obiettivi programmati.
67
0
0
ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA’
(LR 20/2002 – art. 3, c. 2, lett. d)
codice paragrafo
P
- A 5
Definizione.
L’Alloggio Sociale per adulti in difficoltà è una struttura residenziale che offre una
risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza delle persone con
difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel
nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o
contrastante con il progetto individuale.
Requisiti funzionali.
L’Alloggio Sociale risponde alla esigenza di residenzialità per soggetti non in grado
di provvedervi autonomamente ed offre servizi volti a:
♦
garantire soluzioni anche temporanee a bisogni di alloggio, vitto e tutela;
♦
contenere i tempi dell’accoglienza al periodo necessario al reperimento di
una collocazione più idonea.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva dell’Alloggio Sociale è, di norma, di 6 posti residenziali.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono adulti o anziani autosufficienti, con problemi
esclusivamente di natura economica o sociale:
-
immigrati;
-
richiedenti asilo e rifugiati;
-
senza fissa dimora;
-
malati di AIDS stabilizzati;
-
persone in situazione di grave disagio economico e a rischio di esclusione sociale.
La valutazione delle condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza nella
struttura sono effettuati
dai servizi sociali in collaborazione con i servizi
competenti.
L’accoglienza nell’Alloggio è concordata con il Responsabile della struttura.
68
sanitari
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
L’edificio è dotato di camere e servizi idonei e adeguati
a soddisfare le esigenze di residenzialità delle persone
accolte.
RISPOSTA
0
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
2.
L’ente titolare dell’ Alloggio ha adottato la Carta dei
servizi con esplicito riferimento a:
- finalità e caratteristiche del servizio;
- modalità di accesso e di dimissione degli ospiti;
- organizzazione e regole della vita comunitaria;
- quota di compartecipazione alle spese di gestione
a carico di ciascun ospite;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi territoriali;
- modalità di tenuta del registro delle presenze.
0*
3.
L’ente titolare del servizio ha individuato/nominato un
Responsabile della struttura.
L’alloggio sociale è totalmente autogestito.
0
5.
E’ prevista, in caso di necessità, l’attivazione del servizio
di assistenza domiciliare per le funzioni di supporto alle
persone e nella gestione della casa.
0
6.
Il Responsabile della struttura, i servizi sociali ed i servizi
sanitari
competenti
definiscono
e
verificano
congiuntamente il programma individuale per il
progressivo raggiungimento degli obiettivi dell’autonomia
ed i percorsi integrati di reinserimento sociale, abitativo e
lavorativo, realizzati promuovendo il coinvolgimento del
terzo settore.
Il programma individuale contiene l’indicazione di
massima della durata della permanenza presso l’alloggio
sociale.
0
4.
7.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
69
0
0
RISPOSTA
CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI
(LR 20/2002 –art. 3, c.2, lett.d)
codice paragrafo
P
- A 6
Definizione.
Il Centro di Pronta Accoglienza è una struttura residenziale a carattere comunitario
dedicata esclusivamente alle situazioni di emergenza.
Requisiti funzionali.
Il Centro di Pronta Accoglienza offre servizi volti a:
♦ garantire soluzioni immediate, anche se temporanee, a bisogni urgenti di alloggio,
vitto e tutela;
♦ contenere i tempi dell’accoglienza al periodo necessario al reperimento di una
collocazione più idonea alle esigenze degli ospiti, di norma non superiore ai 30/40 giorni.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva del Centro di Pronta Accoglienza è, di norma, fino a 20 posti
residenziali.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono persone, italiane o straniere, con bisogni urgenti di vitto,
alloggio e tutela derivanti da:
♦ verificarsi di eventi e circostanze impreviste;
♦ grave disagio economico, familiare e/o sociale;
♦ impossibilità temporanea a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di
alloggio e sussistenza.
70
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
E’ presente una zona pranzo.
Sono presenti camere fino ad un massimo di 4 letti.
Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni
4 persone.
Sono presenti locali per la lavanderia, cucina e dispensa,
nell’ipotesi che i servizi stessi non siano esternalizzati.
Sono presenti spazi per
- guardaroba;
- deposito biancheria sporca;
- deposito biancheria pulita.
Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
RISPOSTA
0
0
3
0
0
1
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
7.
L’ente titolare del Centro di Pronta Accoglienza ha
adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a:
- finalità e caratteristiche del servizio;
- modalità di accoglimento e permanenza degli
ospiti;
- organizzazione e regole della vita comunitaria;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi territoriali;
- modalità di tenuta del registro delle presenze.
0*
8.
L’ente titolare del servizio ha individuato/nominato un
Responsabile della struttura.
Il Centro di Pronta Accoglienza è parzialmente
autogestito, si avvale del supporto del volontariato ed
opera in raccordo con l’ente locale e i servizi di
accompagnamento sociale per facilitare la fruizione dei
servizi territoriali sociali e sanitari.
0
9.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
71
0
RISPOSTA
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER EX-DETENUTI
(LR 20/2002 – art.3, c. 3, lett. d)
codice paragrafo
P
-
T 2
Definizione.
Il Centro di Accoglienza per ex-detenuti o per soggetti comunque sottoposti
a
misure restrittive della libertà personale, da parte dell’autorità giudiziaria, è una struttura
residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna ai medesimi.
Requisiti funzionali.
Il Centro di Accoglienza offre servizi volti a:
♦ garantire soluzioni anche temporanee a bisogni di alloggio, vitto e tutela;
♦ contenere i tempi dell’accoglienza al periodo necessario al reperimento di una
collocazione più idonea;
♦ orientare/accompagnare gli ospiti in un percorso di progressiva acquisizione di
competenze relazionali e progettuali finalizzate al reinserimento autonomo nel tessuto
sociale (gestione di un lavoro, di una casa, di rapporti umani positivi).
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva del
Centro di Accoglienza è, di norma, fino a 10 posti
residenziali e 10 posti di ospitalità diurna. I tempi di permanenza nella struttura vengono
indicati nel piano individuale di reinserimento.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono persone, italiane o straniere, che uscendo dal carcere
non hanno possibilità alternative, in quanto prive di sostegno familiare o per i quali la
permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente
impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Le tipologie sono le seguenti:
♦
persone soggette a misure alternative al carcere:
a) soggetti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno (per i
momenti della giornata non occupati da attività lavorativa, come il pranzo,
il pomeriggio, la cena, notte esclusa);
b) persone in regime di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al
Servizio Sociale (per il periodo stabilito dal Tribunale di Sorveglianza);
72
♦
detenuti in “permesso premio” (fino ad un massimo di 15 giorni per ciascun
periodo di permesso);
♦
imputati in regime di arresti domiciliari;
♦
ex-detenuti.
La valutazione delle condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza nella
struttura sono effettuati
dai servizi sociali in collaborazione con i servizi
competenti e l’ Autorità Giudiziaria.
L’accoglienza nel Centro è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
E’ presente uno spazio/locale cucina.
E’ presente una zona pranzo.
E’ presente un locale soggiorno.
Sono presenti camere singole o a più posti funzionali alla
tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti.
Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni
4 persone.
Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
RISPOSTA
0
0
0
0
3
1
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
7.
L’ente titolare del Centro di accoglienza ha adottato la
Carta dei servizi con esplicito riferimento a:
- finalità e caratteristiche del servizio;
- modalità di accoglimento e permanenza degli
ospiti;
- organizzazione e regole della vita comunitaria;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi territoriali;
- modalità di tenuta del registro delle presenze.
0*
8.
L’ente titolare del Centro ha individuato/nominato un
Responsabile della struttura.
Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di
servizio richiesti.
0
9.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
73
1
RISPOSTA
sanitari
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Il Centro è parzialmente autogestito e l’attività degli
operatori è volta a stimolare una progressiva assunzione
di responsabilità da parte degli ospiti.
Sono presenti operatori in numero adeguato a soddisfare
le funzioni educative e di accompagnamento delle
persone ospitate.
Il personale educativo è in possesso dei titoli
professionali e di servizio richiesti.
Il Centro di Accoglienza elabora con l’ospite un progetto
individuale di reinserimento sociale e lavorativo, che
prevede azioni di orientamento, accompagnamento e
supporto per:
♦
percorsi di formazione professionale;
♦
ricerca del lavoro;
♦
inserimento lavorativo in cooperative sociali
o imprese private;
♦
ricerca abitativa;
♦
ricerca di occasioni di inclusione sociale.
Il progetto contiene l’indicazione di massima della durata
della permanenza presso il Centro.
L’équipe degli operatori si riunisce regolarmente, anche
con gli ospiti, per discutere dell’andamento generale e
dei singoli progetti individuali.
Il titolare della struttura ha definito intese di collaborazione con le associazioni di volontariato per attività di
supporto, socializzazione e di interazione con le risorse
del territorio.
L’ utilizzo di volontari, obiettori e giovani in servizio civile
è preceduto ed accompagnato da attività informative e
formative atte ad un proficuo inserimento nella struttura.
Gli operatori del Centro, i servizi sociali ed i servizi
sanitari competenti definiscono e verificano congiuntamente il programma individuale per il progressivo raggiungimento degli obiettivi dell’autonomia ed i percorsi
integrati di reinserimento sociale e lavorativo, realizzati
promuovendo il coinvolgimento del terzo settore.
74
0
0
2
0
0
0
1
1
0
CASA FAMIGLIA
(LR 20/2002 – art. 3, c. 3, lett. d)
codice paragrafo
P
-
T 1
Definizione.
La casa famiglia è una struttura residenziale destinata ad accogliere soggetti
temporaneamente o permanentemente privi di sostegno familiare, anche con età e
problematiche psico-sociali composite, improntata sul modello familiare e con la presenza
stabile di adulti che svolgono funzioni educative e socio-assistenziali.
Gli adulti sono figure di riferimento educativo che fanno parte di una famiglia, anche
con figli, che scelgono di condividere la loro vita con le persone accolte nella casa, oppure
operatori, preferibilmente uomini e donne, che prestano servizio dando continuità alla loro
presenza nella struttura.
Requisiti funzionali.
La Casa Famiglia ha come elemento fondante il modello familiare ed è rivolta in
particolare a persone che hanno necessità di un ambiente educativo e tutelare volto a:
ƒ
integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse o
permanentemente assenti favorendo la costruzione di relazioni significative;
ƒ
favorire lo sviluppo di competenze personali e sociali finalizzate al positivo
inserimento nell’ambiente di vita e di relazione;
ƒ
sostenere il recupero e la costruzione dell’identità personale e del ruolo sociale.
Capacità ricettiva.
La Casa Famiglia può accogliere da un minimo di 2 ad un massimo di 6 persone,
sia minori che adulti, in relazione agli spazi disponibili, alle problematiche relazionali delle
persone accolte ed alla possibilità di assicurare l’intervento educativo e tutelare adeguato
alla tipologia di utenza.
La capacità ricettiva, compatibilmente con gli spazi e i servizi disponibili,
essere elevata a 8 persone in presenza di madri con figli o di più fratelli.
75
può
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono soggetti con limitazioni nelle autonomie personali e
nella partecipazione alla vita sociale conseguenti a disagio psico-sociale, disabilità,
passato di dipendenza, misure alternative al carcere, vittime di violenza o sfruttamento.
La valutazione delle condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza nella
Casa Famiglia sono effettuati dai servizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari
competenti.
L’accoglienza in Casa Famiglia è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
L’ edificio possiede i requisiti strutturali di un alloggio di
civile abitazione con utenze ed impianti tecnici autonomi.
La struttura è priva di barriere architettoniche.
La struttura
è priva di barriere sensoriali e della
comunicazione.
E’ presente uno spazio/locale cucina.
E’ presente una zona pranzo.
E’ presente un soggiorno attrezzato.
Sono presenti camere singole o a più posti, con superfici
non inferiori ai parametri della civile abitazione, funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti.
Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli
ospiti in numero minimo di 1 ogni 4 persone, di cui
almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.
E’ presente almeno un servizio igienico per il personale.
Gli arredi e le attrezzature sono idonei alla tipologia degli
ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa
vigente.
76
0
1
3
0
0
0
0
3
0
3
RISPOSTA
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
11.
L’ente titolare della Casa Famiglia ha adottato la Carta
dei servizi ed elaborato un proprio Progetto generale di
Comunità con esplicito riferimento a:
ƒ
gli obiettivi e i riferimenti educativi generali;
ƒ
il tipo di prestazioni offerte (tipologia e numero di
accolti, servizi erogati);
ƒ
l’organigramma, il numero delle figure adulte
impegnate e la relativa formazione;
ƒ
i processi principali del servizio (es. modalità di
inserimento, progettazione educativa, dimissione,
ecc.);
ƒ
l’organizzazione quotidiana delle attività;
ƒ
le modalità della propria apertura al territorio ed in
particolare: l’utilizzo da parte dei minori dei servizi
esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e
formative, il collegamento con il servizio sociale del
territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni
sportive e del tempo libero;
ƒ
le strategie di formazione permanente per le figure
educative impegnate nella struttura;
ƒ
la modalità di lavoro dell’équipe.
Il Progetto generale di comunità è confermato ed
eventualmente aggiornato ogni anno.
L’ eventuale accoglienza di minori è subordinata alla
predisposizione, da parte dei servizi sociali e sanitari
competenti, di un piano di intervento che comprende le
eventuali deliberazioni del Tribunale per i Minorenni e del
Tribunale Ordinario.
La Casa Famiglia ha la responsabilità di formulare per
ogni ospite un progetto educativo personalizzato e
coerente con il Progetto generale della Comunità.
Il progetto comprende:
ƒ
valutazione muldimensionale;
ƒ
obiettivi educativi e di promozione sociale;
ƒ
strumenti e metodi di intervento;
ƒ
tempi di realizzazione;
ƒ
modalità di verifica;
ƒ
procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.
Nella definizione del progetto sono assicurati l’informazione ed il coinvolgimento dell’utente, dei suoi familiari
e/o tutori.
La valutazione di percorso e le verifiche di risultato sono
effettuate congiuntamente dalla Casa Famiglia e dai
servizi sociali e sanitari competenti con cadenza
periodica.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
77
0*
0
0
0
0
0
0
RISPOSTA
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Il soggetto titolare della struttura assicura la supervisione
dell’équipe degli operatori con cadenza almeno mensile.
Gli operatori della casa effettuano riunioni di programmazione e verifica delle attività con cadenza settimanale.
Nella Casa Famiglia è presente un Responsabile di
comunità con funzione di coordinamento, di indirizzo e
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di raccordo
tra i servizi educativi, sociali e sanitari e di adempimento
degli obblighi previsti dalle leggi.
Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di
servizio richiesti.
Nella Casa Famiglia, gli operatori garantiscono una
presenza continuativa nell’arco delle 24 ore di almeno
una persona (fino a 5 ospiti) e di due persone (con più di
5 ospiti) con integrazione di altre figure di supporto nelle
ore e nelle attività più significative della giornata in
relazione ai bisogni degli ospiti.
(Nel caso la struttura sia condotta da una famiglia, il
componente con funzione di coordinamento rientra nel
numero degli operatori presenti nell’arco delle 24 ore).
Il personale educativo è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti.
L’ apporto di altro personale, obiettori, volontari e giovani
in servizio civile è preceduto ed accompagnato da
attività informative e formative atte ad un proficuo
inserimento nella struttura.
78
0
0
0
1
0
2
1
CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA
O VITTIME DELLA TRATTA
A FINE DI SFRUTTAMENTO SESSUALE
(LR 20/2002 – art. 3, c. 3, lett. d)
codice paragrafo
P
-
T 3
Definizione.
La Casa di Accoglienza per Donne è una struttura residenziale a carattere
comunitario che offre ospitalità e appoggio a donne vittime di violenza fisica o psicologica,
con o senza figli, e a donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, per le quali si
renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l’inserimento in spazi
di accoglienza diversificati in relazione alla natura del bisogno ed al progetto di intervento.
Requisiti funzionali.
La Casa di Accoglienza offre una abitazione adeguata e confortevole alla donna
vittima di violenza che ne garantisca la tutela dell’incolumità fisica e psicologica anche
attraverso la riservatezza della sua ubicazione, e permetta di recuperare serenità e fiducia,
attraverso la progressiva riacquisizione dell’autostima, dell’autonomia e di una propria
progettualità di vita.
La Casa di Accoglienza attua un progetto personalizzato di accompagnamento
sociale ed educativo creando le condizioni per un reinserimento autonomo nella società.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Casa di Accoglienza può variare in funzione della
tipologia e delle esigenze delle persone accolte entro il limite massimo di 10 posti.
Tipologia dell’utenza.
Le destinatarie del servizio sono donne, con o senza figli, italiane o straniere, che sono
state vittime di violenza fisica e/o psicologica, e/o vittime del traffico di esseri umani a
scopo di sfruttamento sessuale.
La valutazione delle condizioni di accoglienza è effettuata dal responsabile della
struttura e /o dai soggetti titolari dei programmi di assistenza e integrazione sociale ex art.
18 d.lgs. 286/98, anche avvalendosi delle associazioni operanti nel settore dell’aiuto alle
donne vittime di maltrattamento familiare. Il programma di permanenza nella struttura è
definito in collaborazione con i servizi sociali e sanitari competenti.
79
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
REQUISITO
E’ presente uno spazio/locale cucina.
E’ presente una zona pranzo.
E’ presente un locale soggiorno.
Sono presenti camere singole o a più posti funzionali alla
tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti.
Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni
4 persone.
Gli arredi sono idonei e conformi ai requisiti previsti dalla
normativa vigente.
RISPOSTA
0
0
0
0
3
1
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P
.
REQUISITO
7.
L’ente titolare della Casa di Accoglienza ha adottato la
Carta dei servizi con esplicito riferimento a:
- finalità e caratteristiche del servizio;
- prestazioni offerte (orientamento, consulenza
legale, assistenza educativa, alfabetizzazione,
ecc.);
- metodologia di intervento;
- modalità di accoglimento e permanenza delle
ospiti;
- organizzazione e regole della vita comunitaria;
- modalità di collegamento e coordinamento con la
rete dei servizi e delle risorse del territorio;
- modalità di tenuta del registro delle presenze;
- piano di formazione degli operatori.
La Casa di Accoglienza formula per ogni utente del
servizio un programma di assistenza e integrazione
sociale (PAIS).
Il PAIS è elaborato insieme al soggetto interessato ed in
collaborazione tra operatori della casa e dei servizi
sociali e sanitari competenti.
Il PAIS è finalizzato a sostenere la promozione
dell’autodeterminazione della donna mediante un lavoro
di motivazione e orientamento volto all’acquisizione di
autoconsapevolezza, al recupero della propria immagine
e della fiducia, alla scoperta del proprio potenziale, alla
co-elaborazione di un progetto personale di autonomia.
8.
9.
10.
TEMPO
D'ADEGUA
MENTO
80
0*
0
0
0
RISPOSTA
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
L’équipe degli operatori si riunisce regolarmente, anche
con le ospiti, per discutere dell’andamento generale e dei
progetti individuali.
Gli operatori della Casa, i servizi sociali ed i servizi
sanitari competenti verificano congiuntamente il
programma individuale per il progressivo raggiungimento
degli obiettivi dell’autonomia ed i percorsi integrati di
reinserimento sociale, abitativo e lavorativo, realizzati
promuovendo il coinvolgimento del terzo settore.
L’organigramma del personale prevede le professionalità
necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa.
Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della
struttura con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al
lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione
delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e
integrazione con i servizi territoriali, di adempimento degli
obblighi connessi con la normativa sull’immigrazione.
Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di
servizio richiesti.
Sono presenti operatori in numero adeguato a soddisfare
le funzioni educative e di accompagnamento sociale
delle persone ospitate.
Il personale educativo è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti.
L’ente titolare della struttura assicura i servizi alberghieri.
Il titolare della Casa di accoglienza definisce intese di
collaborazione con le associazioni operanti nel settore
dell’aiuto alle donne vittime di maltrattamenti familiari e
con le associazioni di volontariato per attività di supporto,
socializzazione e di interazione con le risorse del
territorio.
L’ utilizzo di volontari, obiettori e giovani in servizio civile
è preceduto ed accompagnato da adeguati percorsi
formativi.
81
0
0
0*
0
1
0
2
0
1
1
al regolamento n. 1/2004
Modifiche all’allegato B
ALLEGATO B
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Educativa
Coordinamento
FUNZIONE
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di comunità
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) o di secondo
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m.
2/4/2001) nelle classi di laurea
con obiettivi formativi relativi
alle discipline sanitarie ed
almeno rispettivamente tre e
due anni di esperienza specifica
nel settore
MINORI – COMUNITA’ EDUCATIVA
Educativa
FUNZIONE
MINORI – COMUNITA’ FAMILIARE
83
-
Rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in essere dal
2/4/2004 presso i servizi rivolti
all’infanzia e all’adolescenza
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
- Rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in essere dal 2/4/2004
presso i servizi rivolti all’infanzia e
all’adolescenza
TEMPI DI ADEGUAMENTO
TEMPI DI ADEGUAMENTO
Educativa
Coordinamento
FUNZIONE
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di comunità
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) o di secondo
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m.
2/4/2001) nelle classi di laurea
con obiettivi formativi relativi
alle discipline sanitarie ed
almeno rispettivamente tre e
due anni di esperienza specifica
nel settore
MINORI – COMUNITA’ DI PRONTA ACCOGLIENZA
84
-
Rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in essere dal
2/4/2004 presso i servizi rivolti
all’infanzia e all’adolescenza
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
TEMPI DI ADEGUAMENTO
Educativa
Coordinamento
FUNZIONE
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di comunità
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) o di secondo
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m.
2/4/2001) nelle classi di laurea
con obiettivi formativi relativi
alle discipline sanitarie ed
almeno rispettivamente tre e
due anni di esperienza specifica
nel settore
MINORI – COMUNITA’ ALLOGGIO PER ADOLESCENTI
85
-
Rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in essere dal
2/4/2004 presso i servizi rivolti
all’infanzia e all’adolescenza
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
TEMPI DI ADEGUAMENTO
Coordinamento
FUNZIONE
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di comunità
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) o di secondo
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m.
2/4/2001) nelle classi di laurea
con obiettivi formativi relativi
alle discipline sanitarie
- Diploma di terapista della
riabilitazione ed almeno tre
anni di esperienza nei servizi
socio-sanitari
DISABILI – COMUNITA’ ALLOGGIO
86
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
TEMPI DI ADEGUAMENTO
Coordinamento
FUNZIONE
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di comunità
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) o di secondo
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m.
2/4/2001) nelle classi di laurea
con obiettivi formativi relativi
alle discipline sanitarie ed
almeno rispettivamente tre e
due anni di esperienza specifica
nel settore
DISABILI – COMUNITA’ SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA
87
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
TEMPI DI ADEGUAMENTO
Coordinamento
FUNZIONE
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di comunità
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) o di secondo
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m.
2/4/2001) nelle classi di laurea
con obiettivi formativi relativi
alle discipline sanitarie ed
almeno rispettivamente tre e
due anni di esperienza specifica
nel settore
- Laurea in medicina e chirurgia
DISABILI – RESIDENZA PROTETTA
88
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
TEMPI DI ADEGUAMENTO
Coordinamento
FUNZIONE
ANZIANI – CASA ALBERGO
Coordinamento
FUNZIONE
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di struttura
- Diploma di assistente sociale;
- Diploma
universitario
di
educatore professionale (d.m.
520/98) o equipollente (d.m.
27/7/2000)
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di comunità
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) o di secondo
livello (d.m. 28/11/2000 – d.m.
2/4/2001) nelle classi di laurea
con obiettivi formativi relativi
alle discipline sanitarie ed
almeno rispettivamente tre e
due anni di esperienza specifica
nel settore
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
DISABILI – CENTRO SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO DIURNO
89
TEMPI DI ADEGUAMENTO
TEMPI DI ADEGUAMENTO
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di struttura
- Diploma di assistente sociale,
terapista della riabilitazione,
infermiere professionale
- Diploma
universitario
di
educatore professionale (d.m.
520/98) o equipollente (d.m.
27/7/2000)
Coordinamento
FUNZIONE
ANZIANI – CENTRO DIURNO
Coordinamento
FUNZIONE
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di struttura
- Laurea in medicina e chirurgia
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di struttura
- Laurea in medicina e chirurgia
ANZIANI – RESIDENZA PROTETTA
Coordinamento
FUNZIONE
ANZIANI – CASA DI RIPOSO
90
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
TEMPI DI ADEGUAMENTO
TEMPI DI ADEGUAMENTO
TEMPI DI ADEGUAMENTO
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di struttura
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 - decreto interministeriale 2/4/2001) nelle classi di
laurea con obiettivi formativi
relativi alle discipline sanitarie
- Diploma
di
infermiere
professionale ed almeno tre
anni di esperienza nei servizi
socio-sanitari
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
Coordinamento
FUNZIONE
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di struttura
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) nelle classi di
laurea con obiettivi formativi
relativi alle discipline sanitarie
- Diploma di infermiere professionale ed almeno tre anni di
esperienza nei servizi sociosanitari
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI – COMUNITA’ ALLOGGIO PER EX TOSSICODIPENDENTI
Coordinamento
FUNZIONE
TEMPI DI ADEGUAMENTO
TEMPI DI ADEGUAMENTO
PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI – COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI
91
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di struttura
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) nelle classi di
laurea con obiettivi formativi
relativi alle discipline sanitarie
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
Coordinamento
FUNZIONE
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di struttura
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) nelle classi di
laurea con obiettivi formativi
relativi alle discipline sanitarie
- Diploma di infermiere professionale ed almeno tre anni di
esperienza nei servizi sociosanitari
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI – ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA’
Coordinamento
FUNZIONE
TEMPI DI ADEGUAMENTO
TEMPI DI ADEGUAMENTO
PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI – COMUNITA’ ALLOGGIO PER GESTANTI E PER MADRI CON FIGLI A CARICO
92
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di struttura
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) nelle classi di
laurea con obiettivi formativi
relativi alle discipline sanitarie
- Diploma di infermiere professionale ed almeno tre anni di
esperienza nei servizi sociosanitari
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
Coordinamento
FUNZIONE
PROFESSIONALITA’ E
PERSONALE IN SERVIZIO
REQUISITI DI ACCESSO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
Responsabile di struttura
- Almeno 10 anni di esperienza
- Laurea di primo livello (d.m.
specifica nel settore
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) nelle classi di
laurea con obiettivi formativi
relativi alle discipline sanitarie
- Diploma di infermiere professionale ed almeno tre anni di
esperienza nei servizi sociosanitari
PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI – CENTRO DI ACCOGLIENZA PER EX DETENUTI
Coordinamento
FUNZIONE
PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI – CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI
93
TEMPI DI ADEGUAMENTO
TEMPI DI ADEGUAMENTO
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di struttura
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) nelle classi di
laurea con obiettivi formativi
relativi alle discipline sanitarie
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
TEMPI DI ADEGUAMENTO
Coordinamento
FUNZIONE
PROFESSIONALITA’ E
REQUISITI DI ACCESSO
Responsabile di comunità
- Laurea di primo livello (d.m.
4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) nelle classi di
laurea con obiettivi formativi
relativi alle discipline sanitarie
PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DELL’1/1/2006
TEMPI DI ADEGUAMENTO
PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI – CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA O VITTIME DELLA
TRATTA A FINE DI SFRUTTAMENTO SESSUALE
Coordinamento
FUNZIONE
PROBLETICHE PSICO SOCIALI – CASA FAMIGLIA
94