Quadro VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE
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Quadro VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE
QUADRO VH IVA/2016 Quadro VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE ADEMPIMENTO SOGGETTI ESONERATI COME SI COMPILA LIQUIDAZIONI PERIODICHE VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE Il Quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti che sono tenuti alla effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta, con indicazione dell’IVA (a debito o a credito) risultante dalle liquidazioni stesse e per l’indicazione dei versamenti effettuati nel corso dell’anno d’imposta con Mod. F24 per ottenere l’immatricolazione di vetture provenienti dall’Unione Europea. Il Quadro VH non deve essere compilato dai soggetti che sono esonerati dall’obbligo delle liquidazioni e dei versamenti periodici. Il Quadro VH è composto da 2 Sezioni. Occorre indicare, Righi da VH1 a VH12, gli ammontari degli importi di credito o di debito risultanti dalle liquidazioni mensili effettuate nel corso dell’anno. La Sezione 2 è prevista per l’indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell’anno d’imposta, utilizzando il Mod. F24 versamenti con elementi identificativi. QUADRO VH IVA/2016 ADEMPIMENTO Il Quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti che sono tenuti alla effettuazione delle liquidazioni p eriodiche dell’imposta, con indicazione dell’IVA (a debito o a credito) risultante dalle liquidazioni stesse e per l’indicazione dei versamenti effettuati nel corso dell’anno d’imposta con Mod. F24 per ottenere l’immatricolazione di vetture provenienti dall’Unione Europea. Per i versamenti eseguiti dai contribuenti in regime trimestrale per opzione, il risultato della liquidazione a debito deve essere maggiorato degli interessi dell’1%. In tal caso, l’importo complessivo deve coincidere con il versamento dell’imposta effettuato con il Mod. F24, se quest’ultimo è stato regolarmente eseguito. I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d’imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi l’apposita Tabella inserita nel Commento al Quadro VA - Rigo VA 10) devono comunque indicare nel Quadro VH, Sezione 1, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche. Inoltre, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato nel Rigo VL29 l ’importo dei versamenti periodici dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione. IVA di gruppo Il Quadro deve essere compilato anche dalle società partecipanti alla liquidazione c.d. “di gruppo”, con indicazione dei debiti o crediti trasferiti periodicamente al gruppo. SOGGETTI ESONERATI Il Quadro VH non deve essere compilato dai soggetti che sono esonerati dall’obbligo delle liquidazioni e dei versamenti periodici, come: coloro che hanno utilizzato il regime fiscale agevolato delle “nuove iniziative” di cui all’art. 13 della Legge n. 388/2000; i contribuenti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono (art. 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011). COME SI COMPILA Il Quadro è composto da due Sezioni. La Sezione 1 contiene quattordici Righi (da VH1 a VH12, uno per ciascun mese del periodo d’imposta, più il Rigo VH13 per l’indicazione dell’acconto di dicembre ed il Rigo VH14 per i subfornitori di cui all’art. 74, comma 5); i primi dodici Righi sono suddivisi in due caselle per consentire l’indicazione, distinta e alternativa, del debito o del credito di ciascun periodo. Si ricorda che in ciascun Rigo deve essere indicato l’importo risultante dalla liquidazione di ciascun periodo, anche qualora esso non coincida con il versamento effettuato. Il risultato della liquidazione del periodo viene poi riepilogato e calcolato a credito del contribuente in sede di liquidazione annuale dell’imposta nel Rigo VL29 del Quadro VL La Sezione 2 contiene dodici Righi (da VH20 a VH31) per l’indicazione dell’ammontare dei versamenti eseguiti in ciascun mese (o trimestre) dell’anno 2015 per ottenere l’immatricolazione di vetture provenienti dall’Unione Europea. QUADRO VH Sezione 1 Righi da VH1 a VH14 Sezione 2 Rigo da VH20 a VH31 IVA/2016 Nel Mod. IVA base sono presenti tutti i Righi della Sezione 1 da VH1 a VH14. La liquidazione periodica dell’imposta, disciplinata dall’art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, consiste nell’obbligo di calcolare, in ciascun periodo mensile o trimestrale di liquidazione, la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta relativa alle operazioni imponibili divenuta esigibile nel periodo e l’ammontare complessivo dell’imposta detraibile ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 633/1972 per la quale nel medesimo periodo è stato esercitato il diritto alla detrazione, tenendo conto anche delle variazioni di cui all’art. 26 del citato Decreto. Il termine per l’effettuazione della liquidazione è stabilito nel giorno 16 di ciascun mese, rispetto alle operazioni annotate nel mese precedente (D.P.R. n. 100/1998). Fino al 31 dicembre 2001, occorreva indicare in apposita Sezione del registro delle fatture o di quello dei corrispettivi gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, tale obbligo è stato soppresso ; in sua sostituzione, l’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998, stabilisce che: “Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione period ica”. LIQUIDAZIONI PERIODICHE LIQUIDAZIONI MENSILI E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI Gli ammontari degli importi di credito o di debito risultanti dalle liquidazioni mensili effettuate nel corso dell’anno sono indicati nelle apposite caselle del Quadro VH, nei Righi da VH1 a VH12. Trattandosi del risultato (positivo o negativo) della liquidazione periodica effettuata, è evidente che il riporto a vverrà in ciascun rigo alternativamente o nel campo “debiti” o nel campo “crediti”. Ai fini del calcolo della liquidazione periodica di ciascun mese (o trimestre) il contribuente deve anche t ener conto del credito del mese (o trimestre) precedente. ESEMPIO Ad esempio, se il mese di gennaio si chiude con un credito di 1.000 e nel mese di febbraio si genera un debito di 1.200, l’importo da indicare in relazione alla liquidazione del mese di febbraio è 200 a debito. Nel Rigo VH12 deve essere indicato l’importo della liquidazione relativa al mese di dicembre senza ridurlo dell’eventuale acconto versato (V. oltre). Gli importi derivanti dalle liquidazioni eseguite dai soggetti che operano nel regime trimestrale, di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 (c.d. trimestrali “per opzione”), che eseguono le liquidazioni limitatamente ai primi tre trimestri solari, devono essere indicati in corrispondenza dei Righi VH3, VH6 e VH9. QUADRO VH IVA/2016 I soggetti a regime trimestrale per opzione non devono compilare il Rigo VH12. Gli importi derivanti dalle liquidazioni eseguite dai soggetti che invece operano nel regime trimestrale previsto dall’art. 73, comma 1, lett. e) (somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) e 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (soggetti autorizzati con specifico Decreto, distributori di carburante, autotrasportatori) e che - a differenza dei precedenti soggetti - eseguono le liquidazioni per tutti e quattro i trimestri solari (c.d. trimestrali “naturali”), devono essere indicati in corrispondenza dei Righi VH3, VH6, VH9 e VH12. REGIME TRIMESTRALE: LIMITE DI VOLUME D’AFFARI L’art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 stabilisce che il limite di volume d’affari per poter utilizzare, in via di opzione, il regime di versamenti trimestrale dell’imposta, è di 309.874,14 euro, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professionisti, e di 516.456,90 euro, per le imprese aventi ad oggetto altre attività. Tuttavia, l’art. 14, comma 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”. A tal riguardo, si evidenzia che l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 prevede le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata pari a: 400.000 euro, per le imprese che prestano servizi; 700.000 euro, per le imprese che svolgono altre attività. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre a ttività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è pari a 700 mila euro relativ amente a tutte le attività esercitate. Non si applica invece alcun limite ai soggetti che sono “naturalmente” in regime trimestrale, di cui agli artt. 73, comma 1, lett. e) (somministrazione di acqua, gas, energia elettrica) e 74, comma 4 (autotrasportatori, esercenti impianti stradali di carburante, ecc.), del D.P.R. n. 633/1972. A) - CAMPO “DEBITI” L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del Quadro VH, Sezione 1, corrisponde all’IVA da versare per ciascun periodo con il Mod. F24 e deve comprendere, quindi, il debito IVA diminuito dell’ammontare dei particolari crediti d’imposta (eventualmente utilizzati da parte di quei contribuenti che si t rovano nelle condizioni previste dalle norme agevolative elencate nelle istruzioni ministeriali per la comp ilazione della dichiarazione IVA) e maggiorato degli interessi dell’1% nell’ipotesi di liquidazioni trimestrali. Il relativo importo coincide, per ogni periodo, in linea generale, con l’ammontare dell’IVA indicato nella Colonna “Importi a debito versati” del relativo Mod. F24 (C.M. n. 57/E del 5 marzo 1999, par. 2.1). La coincidenza dei due importi sussiste solo se il versamento è stato regolarmente eseguito in ciascun periodo. La coincidenza non sussiste, invece, in caso di: debito del periodo per importo non superiore a 25,82 euro, in quanto lo stesso non deve essere ve rsato; in tal caso si verificherà la non coincidenza anche nel periodo successivo nel quale, verificatasi la condizione di supero di detto importo, viene effettuato il versamento; versamento effettuato per regolarizzare omessi versamenti relativi a periodi prec edenti. QUADRO VH IVA/2016 Se il debito d’imposta del periodo non supera l’importo di 25,82 euro, comprensivo dell’eventuale interesse dell’1% nel caso di liquidazioni trimestrali, il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente a quello del periodo successivo, qualora risulti superato tale importo. Pertanto, nel Quadro VH non deve mai essere indicato alcun ammontare a debito uguale o inferiore al predetto limite (C.M. n. 57/E del 5 marzo 1999). Ne consegue che, nella liquidazione dell’imposta del mese o trimestre successivo, occorre tenere conto anche dell’eventuale imposta non versata nel mese o trimestre precedente perché inferiore a detto limite. B) - CAMPO “CREDITI” Nel campo “crediti” deve essere indicata l’eventuale eccedenza di credito emersa in sede di liquidazione periodica. Se alla formazione di tale eccedenza ha concorso l’utilizzo dei particolari “crediti d’imposta”, V. oltre, Crediti d’imposta. Se nel corso dell’anno alcuni importi per IVA sono stati versati separatamente con il Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi (che ha sostituito il Mod. F24 Auto) di cui alla Sezione 2, occorre rideterminare coerentemente gli importi di debito o di credito delle liquidazioni periodiche da esporre nei Righi da VH1 a VH12. In particolare, se il risultato della liquidazione del singolo periodo è a debito, l’importo da indicare nel campo “debiti” del corrispondente rigo del Quadro VH, Sezione 1 deve essere diminuito dell’ammontare versato con il Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi e, pertanto, comprendere solo l’importo di versamento per il quale è stato utilizzato il normale codice tributo di liquidazione periodica. Se, invece, il risultato della liquidazione del singolo periodo è a credito, l’importo da indicare nel campo “crediti” del corrispondente rigo del Quadro VH, Sezione 1, deve essere aumentato dell’ammontare versato con il Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi. C) - RAVVEDIMENTO Per ciascuno dei Righi da VH1 a VH12 è inoltre presente una terza casella ( campo 3 “Ravvedimento”) che deve essere barrata, in presenza di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione per il quale il contribuente si è avvalso del predetto istituto. In tali c asi, gli interessi moratori da ravvedimento non devono essere compresi negli importi indicati nel presente quadro (saranno invece indicati nel Quadro VL, nel Rigo VL 29). CODICI TRIBUTO VERSAMENTI PERIODICI 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6031 6032 6033 Versamento IVA mensile - mese gennaio Versamento IVA mensile - mese febbraio Versamento IVA mensile - mese marzo Versamento IVA mensile - mese aprile Versamento IVA mensile - mese maggio Versamento IVA mensile - mese giugno Versamento IVA mensile - mese luglio Versamento IVA mensile - mese agosto Versamento IVA mensile - mese settembre Versamento IVA mensile - mese ottobre Versamento IVA mensile - mese novembre Versamento IVA mensile - mese dicembre Versamento IVA trimestrale - primo trimestre Versamento IVA trimestrale - secondo trimestre Versamento IVA trimestrale - terzo trimestre QUADRO VH 6034 IVA/2016 Versamento IVA trimestrale - quarto trimestre RIGO VH13: ACCONTO DOVUTO Nel Rigo VH13 è presente una casella, nel campo “Debito”, nella quale deve essere riportato l’importo della liquidazione effettuata nel mese di dicembre 2015 a titolo di acconto, anche qualora l’importo non sia stato effettivamente versato. A seguito della soppressione del Mod. IVA 26/LP, il Rigo deve essere compilato, ad esclusione della casella metodo, anche dalle società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo che devono indicare gli importi trasferiti alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo (vedi circolare n. 52 del 3 dicembre 1991). Si ricorda che l’acconto non è dovuto se l’importo è inferiore a 103,29 euro e quindi, in tal caso, non deve essere indicato alcun importo nel Rigo VH13. Nello stesso rigo è presente una casella per evidenziare il metodo che è stato utilizzato per il calcolo dell ’acconto. In essa occorre indicare il codice 1, 2, 3 ovvero 4, corrispondente a: Codice 1 2 3 4 Metodo metodo storico metodo previsionale metodo analitico-effettivo soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc. SUBFORNITORI I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l’IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura (art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972) utilizzando gli appositi codici tributo, dev ono barrare la casella del Rigo VH14. L’imposta relativa a tali operazioni deve essere compresa nel rigo corrispondente al p eriodo di liquidazione in cui sono state effettuate, ancorché il versamento sia stato effettuato con cadenza trim estrale (senza corresponsione di interessi) anziché mensile (cfr. C.M. n. 45/E del 18 febbraio 1999). SCADENZE L’Amministrazione finanziaria ha precisato (C.M. n. 45/E del 18 febbraio 1999) che in considerazione del fatto che l’art. 8, comma 1, ha inserito la disposizione agevolativa di cui trattasi nell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 dopo il comma 4, detti adempimenti, in conformità alla disciplina prevista per i soggetti di cui al medesimo comma 4, d ovranno essere effettuati alle seguenti scadenze: 16 maggio per il primo trimestre; 16 agosto per il secondo trimestre; 16 novembre per il terzo trimestre; 16 febbraio dell’anno di imposta successivo per il quarto trimestre. CREDITI SPECIALI PER DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE Determinate categorie di contribuenti (ricerca e sviluppo, investimenti in aree svantaggiate, ecc.), possono utilizzare speciali crediti d’imposta in applicazione di particolari disposizioni agevolative, per compensare debiti IVA in sede di liquidazione periodica o di acconto, o annuale, dell’imposta. Lo speciale credito d’imposta, utilizzato nelle singole liquidazioni periodiche o nell’acconto, non può mai essere superiore all’IVA da versare per lo stesso periodo. Il totale dei crediti speciali d’imposta utilizzati QUADRO VH IVA/2016 nell’anno in conto versamenti periodici (escluso l’annuale) deve poi essere riportato nel Quadro VL, Rigo VL28, Campo 1; la parte utilizzata in sede di liquidazione annuale, invece, va riportata nel Rigo VL34. CREDITI RICEVUTI DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO Le società di gestione del risparmio cessionarie dei crediti che, in sede di liquidazione periodica o in sede di acco nto, hanno utilizzato i crediti d’imposta previsti dall’art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (V. Commento al Quadro VD) devono indicare, nel campo “debiti” dei Righi compresi tra VH1 e VH13, le risultanze delle liquidazioni e l’importo dell’acconto al netto dei crediti utilizzati. La somma di detti crediti così utilizzati, che deve essere co mpresa nel Rigo VL28, campo 1, deve essere evidenziata nel campo 2. I crediti ricevuti da società di gestione del risparmio, utilizzati in sede di dichiarazione annuale, devono invece essere riportati nel Rigo VL35. CREDITI IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 Gli speciali crediti d’imposta possono essere utilizzati direttamente nel Mod. F24, riportandone quindi l’importo nella Colonna “importi a credito compensati”. In tale caso, ha precisato il Ministero delle Finanze, tali crediti non devono essere ricompresi nei Righi da VH1 a VH13, negli importi a debito in corrispondenza dei periodi per i quali è stata effettuata la compensazione (C.M. n. 57/E del 5 marzo 1999, par. 1.8). Per essi, infatti, la compensazione avviene al di fuori della dichiarazione IVA. Detti crediti non devono essere indicati neppure nel Quadro VL (Righi VL28 e VL34). VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE La Sezione 2 è prevista per l’indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell’anno d’imposta, utilizzando il Mod. F24 versamenti con elementi identificativi approvato al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, che introducono specifiche modalità di versamento dell’imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati in precedenza oggetto di acquisto i ntracomunitario. Il Modello ha sostituito quello F24 IVA immatricolazione auto UE, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007. Come già indicato nella Sezione 1, se sono stati compilati i Righi VH20 - VH31, il contribuente deve rideterminare in coerenza gli importi a debito o a credito indicati per le singole liquidazioni periodiche nei Righi da VH1 a VH12. Nei Righi da VH20 a VH31 si deve pertanto indicare l’imposta che è stata versata utilizzando i seguenti codici tributo istituiti con la risoluzione n. 377 del 21 novembre 2007: 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6231 6232 Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese gennaio Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese febbraio Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese marzo Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese aprile Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese maggio Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese giugno Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese luglio Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese agosto Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese settembre Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese ottobre Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese novembre Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese dicembre Versamento IVA immatricolazione auto UE - primo trimestre Versamento IVA immatricolazione auto UE - secondo trimestre QUADRO VH 6233 6234 IVA/2016 Versamento IVA immatricolazione auto UE - terzo trimestre Versamento IVA immatricolazione auto UE - quarto trimestre I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 devono indicare i dati relativi ai versamenti con F24 auto nei Righi VH22, VH25, VH28 e VH31. Va infine tenuto presente che anche questi versamenti devono essere riportati nel Quadro VL, Rigo VL29, Campo 1. Gli importi indicati nei Righi da VH20 a VH31 comprendono i versamenti effettuati in relazione ad autovetture destinate ad una futura cessione quali, ad esempio, le immatricolazioni fatte per il raggiungimento di obiettivi aziendali (cosiddette autovetture “a chilometri zero” - si veda la circolare Ag. E. n. 52 del 2008). I versamenti dell’imposta relativa alle predette operazioni devono essere indicati nel Rigo VL24.