Quadro VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE

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Quadro VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE
QUADRO VH
IVA/2016
Quadro VH
LIQUIDAZIONI PERIODICHE
ADEMPIMENTO 
SOGGETTI ESONERATI 
COME SI COMPILA 
LIQUIDAZIONI PERIODICHE 
VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE
AUTO UE 
Il Quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti che sono tenuti alla effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta, con indicazione dell’IVA (a debito
o a credito) risultante dalle liquidazioni stesse e per l’indicazione dei versamenti effettuati nel corso dell’anno d’imposta con Mod. F24 per ottenere l’immatricolazione di
vetture provenienti dall’Unione Europea.
Il Quadro VH non deve essere compilato dai soggetti che sono esonerati dall’obbligo
delle liquidazioni e dei versamenti periodici.
Il Quadro VH è composto da 2 Sezioni.
Occorre indicare, Righi da VH1 a VH12, gli ammontari degli importi di credito o di debito risultanti dalle liquidazioni mensili effettuate nel corso dell’anno.
La Sezione 2 è prevista per l’indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell’anno
d’imposta, utilizzando il Mod. F24 versamenti con elementi identificativi.
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IVA/2016
 ADEMPIMENTO
Il Quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti che sono tenuti alla effettuazione delle liquidazioni p eriodiche dell’imposta, con indicazione dell’IVA (a debito o a credito) risultante dalle liquidazioni stesse e per
l’indicazione dei versamenti effettuati nel corso dell’anno d’imposta con Mod. F24 per ottenere l’immatricolazione
di vetture provenienti dall’Unione Europea.
Per i versamenti eseguiti dai contribuenti in regime trimestrale per opzione, il risultato della liquidazione a debito
deve essere maggiorato degli interessi dell’1%.
In tal caso, l’importo complessivo deve coincidere con il versamento dell’imposta effettuato con il Mod. F24, se
quest’ultimo è stato regolarmente eseguito.
I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti
d’imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi l’apposita Tabella inserita nel Commento al Quadro
VA - Rigo VA 10) devono comunque indicare nel Quadro VH, Sezione 1, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o
trimestri), gli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Inoltre, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato nel Rigo VL29 l ’importo dei versamenti periodici dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione.
IVA di gruppo
Il Quadro deve essere compilato anche dalle società partecipanti alla liquidazione c.d. “di gruppo”, con
indicazione dei debiti o crediti trasferiti periodicamente al gruppo.
 SOGGETTI ESONERATI
Il Quadro VH non deve essere compilato dai soggetti che sono esonerati dall’obbligo delle liquidazioni e dei versamenti periodici, come:
 coloro che hanno utilizzato il regime fiscale agevolato delle “nuove iniziative” di cui all’art. 13 della Legge n.
388/2000;
 i contribuenti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre
2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono (art. 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011).
 COME SI COMPILA
Il Quadro è composto da due Sezioni.
La Sezione 1 contiene quattordici Righi (da VH1 a VH12, uno per ciascun mese del periodo d’imposta, più il Rigo
VH13 per l’indicazione dell’acconto di dicembre ed il Rigo VH14 per i subfornitori di cui all’art. 74, comma 5); i primi
dodici Righi sono suddivisi in due caselle per consentire l’indicazione, distinta e alternativa, del debito o del credito
di ciascun periodo.
Si ricorda che in ciascun Rigo deve essere indicato l’importo risultante dalla liquidazione di ciascun periodo,
anche qualora esso non coincida con il versamento effettuato.
Il risultato della liquidazione del periodo viene poi riepilogato e calcolato a credito del contribuente in sede di
liquidazione annuale dell’imposta nel Rigo VL29 del Quadro VL
La Sezione 2 contiene dodici Righi (da VH20 a VH31) per l’indicazione dell’ammontare dei versamenti eseguiti in
ciascun mese (o trimestre) dell’anno 2015 per ottenere l’immatricolazione di vetture provenienti dall’Unione Europea.
QUADRO VH
Sezione 1
Righi da VH1 a VH14
Sezione 2
Rigo da VH20 a VH31
IVA/2016
Nel Mod. IVA base sono presenti tutti i Righi della Sezione 1 da VH1 a VH14.
La liquidazione periodica dell’imposta, disciplinata dall’art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, consiste
nell’obbligo di calcolare, in ciascun periodo mensile o trimestrale di liquidazione, la differenza tra l’ammontare
complessivo dell’imposta relativa alle operazioni imponibili divenuta esigibile nel periodo e l’ammontare complessivo dell’imposta detraibile ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 633/1972 per la quale nel medesimo periodo è stato esercitato il diritto alla detrazione, tenendo conto anche delle variazioni di cui all’art. 26 del citato Decreto.
Il termine per l’effettuazione della liquidazione è stabilito nel giorno 16 di ciascun mese, rispetto alle operazioni
annotate nel mese precedente (D.P.R. n. 100/1998).
Fino al 31 dicembre 2001, occorreva indicare in apposita Sezione del registro delle fatture o di quello dei corrispettivi gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, tale obbligo è stato soppresso ; in sua sostituzione, l’art. 1, comma 1, del D.P.R.
n. 100/1998, stabilisce che: “Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione period ica”.
 LIQUIDAZIONI PERIODICHE
LIQUIDAZIONI MENSILI E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI
Gli ammontari degli importi di credito o di debito risultanti dalle liquidazioni mensili effettuate nel corso
dell’anno sono indicati nelle apposite caselle del Quadro VH, nei Righi da VH1 a VH12.
Trattandosi del risultato (positivo o negativo) della liquidazione periodica effettuata, è evidente che il riporto a vverrà in ciascun rigo alternativamente o nel campo “debiti” o nel campo “crediti”.
Ai fini del calcolo della liquidazione periodica di ciascun mese (o trimestre) il contribuente deve anche t ener conto
del credito del mese (o trimestre) precedente.
ESEMPIO
Ad esempio, se il mese di gennaio si chiude con un credito di 1.000 e nel mese di febbraio si genera un debito di
1.200, l’importo da indicare in relazione alla liquidazione del mese di febbraio è 200 a debito.
Nel Rigo VH12 deve essere indicato l’importo della liquidazione relativa al mese di dicembre senza ridurlo
dell’eventuale acconto versato (V. oltre).
Gli importi derivanti dalle liquidazioni eseguite dai soggetti che operano nel regime trimestrale, di cui all’art. 7 del
D.P.R. n. 542/1999 (c.d. trimestrali “per opzione”), che eseguono le liquidazioni limitatamente ai primi tre trimestri
solari, devono essere indicati in corrispondenza dei Righi VH3, VH6 e VH9.
QUADRO VH
IVA/2016
I soggetti a regime trimestrale per opzione non devono compilare il Rigo VH12.
Gli importi derivanti dalle liquidazioni eseguite dai soggetti che invece operano nel regime trimestrale previsto
dall’art. 73, comma 1, lett. e) (somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) e 74, comma 4, del D.P.R. n.
633/1972 (soggetti autorizzati con specifico Decreto, distributori di carburante, autotrasportatori) e che - a differenza dei precedenti soggetti - eseguono le liquidazioni per tutti e quattro i trimestri solari (c.d. trimestrali “naturali”), devono essere indicati in corrispondenza dei Righi VH3, VH6, VH9 e VH12.
REGIME TRIMESTRALE: LIMITE DI VOLUME D’AFFARI
L’art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 stabilisce che il limite di volume d’affari per poter utilizzare, in via di opzione, il regime di versamenti trimestrale dell’imposta, è di 309.874,14 euro, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di
servizi e per gli esercenti arti e professionisti, e di 516.456,90 euro, per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
Tuttavia, l’art. 14, comma 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio
2012, che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità
semplificata”.
A tal riguardo, si evidenzia che l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 prevede le soglie di accesso al regime di contabilità
semplificata pari a:
 400.000 euro, per le imprese che prestano servizi;
 700.000 euro, per le imprese che svolgono altre attività.
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre a ttività, senza
distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è pari a 700 mila euro relativ amente a tutte le attività
esercitate.
Non si applica invece alcun limite ai soggetti che sono “naturalmente” in regime trimestrale, di cui agli artt. 73,
comma 1, lett. e) (somministrazione di acqua, gas, energia elettrica) e 74, comma 4 (autotrasportatori, esercenti
impianti stradali di carburante, ecc.), del D.P.R. n. 633/1972.
A) - CAMPO “DEBITI”
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del Quadro VH, Sezione 1, corrisponde all’IVA da versare per
ciascun periodo con il Mod. F24 e deve comprendere, quindi, il debito IVA diminuito dell’ammontare dei particolari
crediti d’imposta (eventualmente utilizzati da parte di quei contribuenti che si t rovano nelle condizioni previste dalle norme agevolative elencate nelle istruzioni ministeriali per la comp ilazione della dichiarazione IVA) e maggiorato
degli interessi dell’1% nell’ipotesi di liquidazioni trimestrali. Il relativo importo coincide, per ogni periodo, in linea
generale, con l’ammontare dell’IVA indicato nella Colonna “Importi a debito versati” del relativo Mod. F24 (C.M. n.
57/E del 5 marzo 1999, par. 2.1).
La coincidenza dei due importi sussiste solo se il versamento è stato regolarmente eseguito in ciascun periodo. La
coincidenza non sussiste, invece, in caso di:
 debito del periodo per importo non superiore a 25,82 euro, in quanto lo stesso non deve essere ve rsato; in tal
caso si verificherà la non coincidenza anche nel periodo successivo nel quale, verificatasi la condizione di supero di detto importo, viene effettuato il versamento;
 versamento effettuato per regolarizzare omessi versamenti relativi a periodi prec edenti.
QUADRO VH
IVA/2016
Se il debito d’imposta del periodo non supera l’importo di 25,82 euro, comprensivo dell’eventuale interesse
dell’1% nel caso di liquidazioni trimestrali, il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente a
quello del periodo successivo, qualora risulti superato tale importo.
Pertanto, nel Quadro VH non deve mai essere indicato alcun ammontare a debito uguale o inferiore al
predetto limite (C.M. n. 57/E del 5 marzo 1999).
Ne consegue che, nella liquidazione dell’imposta del mese o trimestre successivo, occorre tenere conto anche
dell’eventuale imposta non versata nel mese o trimestre precedente perché inferiore a detto limite.
B) - CAMPO “CREDITI”
Nel campo “crediti” deve essere indicata l’eventuale eccedenza di credito emersa in sede di liquidazione periodica.
Se alla formazione di tale eccedenza ha concorso l’utilizzo dei particolari “crediti d’imposta”, V. oltre, Crediti
d’imposta.
Se nel corso dell’anno alcuni importi per IVA sono stati versati separatamente con il Mod. F24 Versamenti con
elementi identificativi (che ha sostituito il Mod. F24 Auto) di cui alla Sezione 2, occorre rideterminare coerentemente gli importi di debito o di credito delle liquidazioni periodiche da esporre nei Righi da VH1 a VH12. In
particolare, se il risultato della liquidazione del singolo periodo è a debito, l’importo da indicare nel campo
“debiti” del corrispondente rigo del Quadro VH, Sezione 1 deve essere diminuito dell’ammontare versato con il
Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi e, pertanto, comprendere solo l’importo di versamento per il
quale è stato utilizzato il normale codice tributo di liquidazione periodica.
Se, invece, il risultato della liquidazione del singolo periodo è a credito, l’importo da indicare nel campo
“crediti” del corrispondente rigo del Quadro VH, Sezione 1, deve essere aumentato dell’ammontare versato
con il Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi.
C) - RAVVEDIMENTO
Per ciascuno dei Righi da VH1 a VH12 è inoltre presente una terza casella ( campo 3 “Ravvedimento”) che deve essere barrata, in presenza di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione per il quale il contribuente si è avvalso del predetto istituto. In tali c asi, gli interessi moratori da ravvedimento non devono essere compresi negli importi indicati nel presente quadro
(saranno invece indicati nel Quadro VL, nel Rigo VL 29).
CODICI TRIBUTO VERSAMENTI PERIODICI
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6031
6032
6033
Versamento IVA mensile - mese gennaio
Versamento IVA mensile - mese febbraio
Versamento IVA mensile - mese marzo
Versamento IVA mensile - mese aprile
Versamento IVA mensile - mese maggio
Versamento IVA mensile - mese giugno
Versamento IVA mensile - mese luglio
Versamento IVA mensile - mese agosto
Versamento IVA mensile - mese settembre
Versamento IVA mensile - mese ottobre
Versamento IVA mensile - mese novembre
Versamento IVA mensile - mese dicembre
Versamento IVA trimestrale - primo trimestre
Versamento IVA trimestrale - secondo trimestre
Versamento IVA trimestrale - terzo trimestre
QUADRO VH
6034
IVA/2016
Versamento IVA trimestrale - quarto trimestre
RIGO VH13: ACCONTO DOVUTO
Nel Rigo VH13 è presente una casella, nel campo “Debito”, nella quale deve essere riportato l’importo della liquidazione effettuata nel mese di dicembre 2015 a titolo di acconto, anche qualora l’importo non sia stato effettivamente versato.
A seguito della soppressione del Mod. IVA 26/LP, il Rigo deve essere compilato, ad esclusione della casella metodo,
anche dalle società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo che devono indicare gli importi trasferiti alla
società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo (vedi circolare n. 52 del 3 dicembre 1991).
Si ricorda che l’acconto non è dovuto se l’importo è inferiore a 103,29 euro e quindi, in tal caso, non deve
essere indicato alcun importo nel Rigo VH13.
Nello stesso rigo è presente una casella per evidenziare il metodo che è stato utilizzato per il calcolo dell ’acconto.
In essa occorre indicare il codice 1, 2, 3 ovvero 4, corrispondente a:
Codice
1
2
3
4
Metodo
metodo storico
metodo previsionale
metodo analitico-effettivo
soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia
elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.
SUBFORNITORI
I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l’IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura (art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972) utilizzando gli appositi codici tributo, dev ono barrare la casella del Rigo VH14. L’imposta relativa a tali operazioni deve essere compresa nel rigo corrispondente al p eriodo di liquidazione in cui sono state effettuate, ancorché il versamento sia stato effettuato con cadenza trim estrale (senza corresponsione di interessi) anziché mensile (cfr. C.M. n. 45/E del 18 febbraio 1999).
SCADENZE
L’Amministrazione finanziaria ha precisato (C.M. n. 45/E del 18 febbraio 1999) che in considerazione del fatto che
l’art. 8, comma 1, ha inserito la disposizione agevolativa di cui trattasi nell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 dopo il
comma 4, detti adempimenti, in conformità alla disciplina prevista per i soggetti di cui al medesimo comma 4, d ovranno essere effettuati alle seguenti scadenze:
 16 maggio per il primo trimestre;
 16 agosto per il secondo trimestre;
 16 novembre per il terzo trimestre;
 16 febbraio dell’anno di imposta successivo per il quarto trimestre.
CREDITI SPECIALI PER DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE
Determinate categorie di contribuenti (ricerca e sviluppo, investimenti in aree svantaggiate, ecc.), possono utilizzare speciali crediti d’imposta in applicazione di particolari disposizioni agevolative, per compensare debiti IVA in
sede di liquidazione periodica o di acconto, o annuale, dell’imposta.
Lo speciale credito d’imposta, utilizzato nelle singole liquidazioni periodiche o nell’acconto, non può mai
essere superiore all’IVA da versare per lo stesso periodo. Il totale dei crediti speciali d’imposta utilizzati
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nell’anno in conto versamenti periodici (escluso l’annuale) deve poi essere riportato nel Quadro VL, Rigo VL28,
Campo 1; la parte utilizzata in sede di liquidazione annuale, invece, va riportata nel Rigo VL34.
CREDITI RICEVUTI DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
Le società di gestione del risparmio cessionarie dei crediti che, in sede di liquidazione periodica o in sede di acco nto, hanno utilizzato i crediti d’imposta previsti dall’art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (V. Commento al Quadro VD) devono indicare, nel campo “debiti” dei Righi compresi tra VH1 e VH13, le risultanze delle liquidazioni e
l’importo dell’acconto al netto dei crediti utilizzati. La somma di detti crediti così utilizzati, che deve essere co mpresa nel Rigo VL28, campo 1, deve essere evidenziata nel campo 2. I crediti ricevuti da società di gestione del risparmio, utilizzati in sede di dichiarazione annuale, devono invece essere riportati nel Rigo VL35.
CREDITI IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24
Gli speciali crediti d’imposta possono essere utilizzati direttamente nel Mod. F24, riportandone quindi l’importo
nella Colonna “importi a credito compensati”. In tale caso, ha precisato il Ministero delle Finanze, tali crediti non
devono essere ricompresi nei Righi da VH1 a VH13, negli importi a debito in corrispondenza dei periodi per i quali è
stata effettuata la compensazione (C.M. n. 57/E del 5 marzo 1999, par. 1.8).
Per essi, infatti, la compensazione avviene al di fuori della dichiarazione IVA.
Detti crediti non devono essere indicati neppure nel Quadro VL (Righi VL28 e VL34).
 VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE
La Sezione 2 è prevista per l’indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell’anno d’imposta, utilizzando il
Mod. F24 versamenti con elementi identificativi approvato al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute
nell’art. 1, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, che introducono specifiche modalità di versamento
dell’imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati in precedenza oggetto di acquisto i ntracomunitario. Il Modello ha sostituito quello F24 IVA immatricolazione auto UE, approvato con Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007.
Come già indicato nella Sezione 1, se sono stati compilati i Righi VH20 - VH31, il contribuente deve rideterminare in
coerenza gli importi a debito o a credito indicati per le singole liquidazioni periodiche nei Righi da VH1 a VH12.
Nei Righi da VH20 a VH31 si deve pertanto indicare l’imposta che è stata versata utilizzando i seguenti codici tributo istituiti con la risoluzione n. 377 del 21 novembre 2007:
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6231
6232
Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese gennaio
Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese febbraio
Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese marzo
Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese aprile
Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese maggio
Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese giugno
Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese luglio
Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese agosto
Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese settembre
Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese ottobre
Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese novembre
Versamento IVA immatricolazione auto UE - mese dicembre
Versamento IVA immatricolazione auto UE - primo trimestre
Versamento IVA immatricolazione auto UE - secondo trimestre
QUADRO VH
6233
6234
IVA/2016
Versamento IVA immatricolazione auto UE - terzo trimestre
Versamento IVA immatricolazione auto UE - quarto trimestre
I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 devono
indicare i dati relativi ai versamenti con F24 auto nei Righi VH22, VH25, VH28 e VH31.
Va infine tenuto presente che anche questi versamenti devono essere riportati nel Quadro VL, Rigo VL29, Campo
1.
Gli importi indicati nei Righi da VH20 a VH31 comprendono i versamenti effettuati in relazione ad autovetture
destinate ad una futura cessione quali, ad esempio, le immatricolazioni fatte per il raggiungimento di obiettivi
aziendali (cosiddette autovetture “a chilometri zero” - si veda la circolare Ag. E. n. 52 del 2008). I versamenti
dell’imposta relativa alle predette operazioni devono essere indicati nel Rigo VL24.