La clausola con la quale viene richiesta, alle ditte

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La clausola con la quale viene richiesta, alle ditte
La clausola con la quale viene richiesta, alle ditte partecipanti, la
disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale, si ritiene in
contrasto con i principi della libera concorrenza, massima partecipazione alla
gara ed economicità dell'azione amministrativa, dovendo considerarsi
sufficiente, per le specifiche finalità dell’amministrazione, la clausola che
stabilisce i tempi massimi di trasporto dei pasti e la possibilità, da parte
dell'amministrazione, di verificare il loro rispetto.
Pertanto, deve considerarsi infondata la censura con cui si sostiene la
possibilità di poter ottenere, in via contrattuale, la disponibilità di un centro di
cottura nel territorio del comune in quanto, a prescindere dalla effettiva
sussistenza di tale possibilità in relazione alla necessaria osservanza di
specifiche norme sanitarie che disciplinano la materia, va considerato che tale
rapporto obbligatorio, in quanto aggiuntivo rispetto alle capacità organizzative
dell'azienda, potrebbe comunque costituire, per la sua onerosità, un elemento
di distorsione dei costi.
Consiglio di Stato sez. V 22/6/2010 n. 3887
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Quinta Sezione,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 7638/2008 del 07/10/2008, proposto dal COMUNE DI ASCOLI
SATRIANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Follieri con domicilio eletto in Roma,
Viale Mazzini, 6 il suo studio;
Contro
SCARDI ORGANIZZAZIONE S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Mariani con
domicilio eletto in Roma, Via Cosseria, 2 presso Dott Alfredo Placidi;
e nei confronti di
DITTA RISTORAZIONE CAPRARO NICOLA, MEDIOEVALE S.R.L., non costituitesi;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione I n.1907/2008, resa tra le parti,
concernente esclusione da gara per servizio di refezione scolastica;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Scardi organizzazione s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 Maggio 2009, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed uditi,
altresì, gli avvocati A. Abbamonte, su delega di Follieri, e Mariani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Con l'appello in esame il comune di Ascoli Satriano ha chiesto la riforma della sentenza con
la quale il Tar ha accolto il ricorso della “Scardi Organizzazione s.r.l.”, proposto avverso il
bando ed il capitolato di una gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica.
Il Tar ha ritenuto che la clausola con la quale veniva richiesto, alle ditte partecipanti, la
disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale, fosse in contrasto con i principi
della libera concorrenza, massima partecipazione alla gara ed economicità dell'azione
amministrativa, dovendo considerarsi sufficiente, per le specifiche finalità
dell’amministrazione, la clausola che stabiliva i tempi massimi di trasporto dei pasti e la
possibilità, da parte dell'amministrazione, di verificare il loro rispetto.
Avverso tale decisione sono stati proposti i seguenti motivi di appello:
- mancata considerazione di una precedente ordinanza cautelare di questo giudice;
erronea valutazione degli elementi di fatto della fattispecie, sia in considerazione
dell'ampiezza territoriale del comune, sia con riferimento alla possibilità, da parte dei
partecipanti alla gara, di poter agevolmente usufruire di un centro di cottura attraverso la
possibile costituzione di un rapporto obbligatorio con varie strutture esistenti in loco; si
sostiene, inoltre, che la struttura posseduta dall’appellata, in relazione alla sua
localizzazione, non sarebbe stata in grado di garantire la consegna dei pasti nel termine di
trenta minuti dalla loro preparazione, come previsto dal capitolato d’appalto;
- errata interpretazione della clausola del bando, in quanto la previsione di un punteggio
riferito alla distanza chilometrica del centro di cottura rispetto al luogo di consegna dei
pasti, troverebbe autonoma giustificazione nella notevole ampiezza del territorio
comunale.
La controparte, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello.
Diritto
Con il ricorso in esame il comune di Ascoli Satriano ha chiesto la riforma della sentenza
con la quale il Tar della Puglia ha ritenuto l’illegittimità della clausola del disciplinare di
gara per la fornitura di pasti per la refezione scolastica, nella parte in cui richiedeva, alle
ditte partecipanti, la disponibilità di un centro di cottura situato nell'ambito del territorio
comunale.
I motivi di appello sono privi di fondamento.
In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del motivo relativo all’accoglimento
dell’appello del comune sulla domanda di sospensione del provvedimento di esclusione
dalla gara, proposto dalla ricorrente in primo grado, attesa l’autonomia della fase cautelare
rispetto a quella di merito e le diverse finalità a cui le stesse sono preordinate come, del
resto, viene riconosciuto dallo stesso appellante.
Deve considerarsi infondata la censura con cui si sostiene la possibilità di poter ottenere,
in via contrattuale, la disponibilità di un centro di cottura nel territorio del comune in
quanto, a prescindere dalla effettiva sussistenza di tale possibilità in relazione alla
necessaria osservanza di specifiche norme sanitarie che disciplinano la materia, va
considerato che tale rapporto obbligatorio, in quanto aggiuntivo rispetto alle capacità
organizzative dell'azienda, potrebbe comunque costituire, per la sua onerosità, un
elemento di distorsione dei costi, con conseguenze anticoncorrenziali, come correttamente
rilevato dalla decisione del Tar.
Né può avere rilievo, al riguardo, l’ampiezza della estensione territoriale del comune, in
quanto la valutazione della idoneità della struttura dove vengono preparati i pasti va
riferita al numero dei plessi scolastici ed alla loro localizzazione, con riferimento alla
distanza chilometrica tra il centro di produzione e quello di consumo e la verifica del tempo
medio di percorrenza stradale che è stato stabilito, dall’art. 6 del capitolato, in 30 minuti;
nè risulta dimostrato, in base alla documentazione in atti, che tale tempo per la consegna
dei pasti alle singole strutture non possa essere rispettato dalla società appellata; in ogni
caso, con riferimento a tale ipotesi, sono previste sanzioni per il caso di ritardata consegna
(art. 17) ed anche la risoluzione del contratto (art. 18) ma tali sanzioni, ovviamente, non
rilevano ai fini della partecipazione alla gara.
Da ciò, l'infondatezza di tutti i richiamati i motivi di appello.
In relazione alla particolarità della fattispecie ritiene, peraltro, il collegio che le spese del
giudizio debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello n. 7638/08
meglio specificato in epigrafe; compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2009 con l’intervento dei
Sigg.ri:
Domenico La Medica
Presidente
Claudio Marchitiello
Consigliere
Nicola Russo
Consigliere
Gabriele Parlotti
Consigliere
Adolfo Metro
Consigliere est.
L'ESTENSORE
F.to Adolfo Metro
IL PRESIDENTE
F.to Domenico La Medica
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 22/06/10