N. 43-2016 - Fiscal Focus
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N. 43-2016 - Fiscal Focus
In evidenza: N. 43-2016 - Brexit: l’impatto sulle operazioni straordinarie transnazionali - La prova dell’esportazione - Anomalie anno 2012: le comunicazioni del Fisco - Comunicazione telematica di corrispettivi e fatture 2017: esercizio dell’opzione - Redditometro: l’immobile acquistato dal parente si presume donato - Sintesi delle novità fiscali in arrivo - Rottamazione cartelle esattoriali: dalla valutazione di convenienza alla presentazione dell'istanza Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it Sommario Legislazione e Prassi Stabilità 2017 e misure per le imprese nell’audizione dell’Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Entrate Audizione del Direttore alla Camera del 0711-2016 Audizione alla camera del direttore Orlandi – Agenzia delle Entrate Audizione del Direttore alla Camera del 07-11-2016 Sintesi delle novità fiscali in arrivo – Legge di Bilancio 2017 Giurisprudenza Cassazione Penale, sentenza depositata l’8 novembre 2016 – Bilancio. Il falso “valutativo” è ancora reato Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 9 novembre 2016 – Bancarotta. Il “copia e incolla” della perizia annulla la condanna Cassazione Penale, sentenza depositata il 10 novembre 2016 – Omessa iva. Condanna per l’amministratore “di fatto” Cassazione Tributaria, ordinanza pubblicata l’11 novembre 2016 – Commercialisti. Compensi da sindaco e revisore senza IRAP Cassazione Tributaria, ordinanza pubblicata l’11 novembre 2016 – Ipoteca esattoriale. Crediti contestati nel calcolo della soglia Commenti Fisco Brexit: l’impatto sulle operazioni straordinarie transnazionali Omesso canone di locazione anno 2012 La prova dell’esportazione (Approfondimento) Anomalie anno 2012: le comunicazioni del Fisco Comunicazione telematica di corrispettivi e fatture 2017: esercizio dell’opzione Redditometro: l’immobile acquistato dal parente si presume donato (G&S) Fotovoltaico e tassazione della società agricola su base catastale Rottamazione cartelle esattoriali: dalla valutazione di convenienza alla presentazione dell'istanza (Approfondimento) Adempimento: Gli adempimenti contabili del 15 di ogni mese Società & Bilancio- L’utilizzo della carta di credito C&Q: il caso della settimana Fiscal Focus risponde: CFC E WHITE LIST Scadenze settimanali 14-20 Novembre Seguici anche su: http://www.fiscal-focus.it/fiscal-tv/,6 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 2 www.fiscal-focus.it Legislazione e prassi Stabilità 2017 e misure per le imprese nell’audizione dell’Agenzia delle Entrate Quotidiano Fiscal Focus del 08.11.2016 “L’uso del tributo come strumento di incentivazione, rafforzando l’idea secondo cui lo sviluppo e la competitività di un Paese passano (anche) attraverso la forza attrattiva che una politica fiscale agevolativa, purché seria e rigorosamente attenta al rispetto dei limiti interni ed internazionali, può offrire ai potenziali investitori. Pare che anche la Legge di bilancio in discussione si ponga, in parte, sulla stessa linea d’onda, innanzitutto destinando le maggiori risorse derivanti dalle misure di contrasto all’evasione fiscale e di efficientamento delle attività di riscossione, contenute essenzialmente nel decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, al finanziamento di una serie di provvedimenti che si pongono… a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica…” Può essere individuato qui, il sunto del contenuto dell’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sull’esame della Legge di Stabilità 2017 (ed in particolar modo sulle misure riguardanti le imprese) tenutasi ieri ed in cui sono state analizzate le principali misure contenute nella manovra ed in particolare: credito d’imposta ricerca e sviluppo; l’IRI; il nuovo regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata; la nuova disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione di ammortamenti (c.d. iperammortamento). Agenzia delle Entrate Audizione del Direttore alla Camera del 07-11-2016 Audizione alla camera del direttore Orlandi Quotidiano Fiscal Focus del 08.11.2016 Nell’audizione del 7.11.2016 il direttore dell’Agenzia delle Entrate Orlandi ha toccato, fra gli altri, tre temi disciplinati dalla bozza della Legge di Bilancio per il 2017 e riferiti al reddito delle persone fisiche: • Illustrazione delle detrazioni concesse sugli immobili, • Welfare aziendale, • Regime opzionale per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia. Illustrazione delle detrazioni concesse sugli immobili - Il Direttore Orlandi richiama l’attenzione su alcuni aspetti proposti nella Legge di Bilancio per l’anno 2017, che pare opportuno schematizzare come segue. • È dedicata particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per i lavori condominiali, sia di riqualificazione energetica che edilizi con particolare riferimento a quelli antisismici. • Vengo prorogate le agevolazioni vigenti già nell’anno d’imposta 2016 nonché si assiste al potenziamento di esse in alcuni casi facilitandone la fruizione attraverso la possibilità di cedere le agevolazioni medesime sotto forma di credito d’imposta. Analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti fino al 2016, ai fini delle agevolazioni fiscali sono assimilati ai lavori condominiali quelli che riguardano l’edificio nella sua interezza anche se realizzati sulle parti di proprietà dei singoli condòmini (ad esempio vengono sostituiti gli infissi di tutte le case). Agenzia delle Entrate Audizione del Direttore alla Camera del 07-11-2016 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 3 www.fiscal-focus.it Sintesi delle novità fiscali in arrivo Quotidiano Fiscal Flash del 11.11.2016 In relazione all’iter di conversione del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (c.d “Decreto Fisco”), sono stati presentate moltissime proposte di emendamento. Manca quindi poco, pare per la conversione in legge. Con tutta probabilità l’arrivo in aula della Camera è previsto per lunedì 14 novembre o comunque dopo poco nei giorni successivi. In breve le novità che stanno per profilarsi nel panorama fiscale. In particolare si illustreranno: novità in materia di rottamazione: e cartelle esattoriali; eliminazione degli studi di settore; novità in materia di spesometro; credito d’imposta a chi passa alla fatturazione elettronica ex DLgs 127/2015. Legge di Bilancio 2017 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 4 www.fiscal-focus.it Giurisprudenza Bilancio. Il falso “valutativo” è ancora reato Quotidiano Fiscal Focus del 09.11.2016 Con l’entrata in vigore della legge c.d. “Anticorruzione” (L. n. 69/2015) non c’è stata l’abolitio criminis del falso in bilancio “valutativo”. È quanto torna a precisare la Cassazione dopo la sentenza a Sezioni Unite n. 22474 del 27 maggio 2016. Secondo la sentenza n. 46689 pubblicata l’8 novembre 2016 dalla Quinta Sezione Penale della Suprema Corte, “pur dopo le modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2015, (anche) in tema di false comunicazioni sociali, il falso valutativo mantiene il suo rilievo penale”. Cassazione Penale, sentenza depositata l’8 novembre 2016 Bancarotta. Il “copia e incolla” della perizia annulla la condanna Quotidiano Fiscal Focus del 10.11.2016 Se la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta recepisce acriticamente il contenuto della perizia contabile, il processo è da rifare. È quanto emerge dalla sentenza n. 46955/16 della Quinta Sezione Penale della Cassazione, relativa al ricorso proposto nell’interesse del presidente del Cda di una Spa fallita, accusato del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il Giudice di merito, nella sentenza di condanna, è incorso nel vizio di omessa motivazione o di motivazione apparente, “stante la mera passiva trasposizione in sentenza della perizia, non accompagnata da alcuna valutazione di essa, sì che la motivazione della pronuncia di responsabilità deve ritenersi del tutto assente”. Di conseguenza gli atti sono stati trasmessi alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame. Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 9 novembre 2016 Omessa iva. Condanna per l’amministratore “di fatto” Quotidiano Fiscal Focus del 11.11.2016 Il soggetto che risulta essere l’amministratore “di fatto” della società può essere condannato per l’omesso versamento dell’IVA – in concorso con il “prestanome” -, nonostante l’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 contempli un reato “proprio”. È quanto emerge dalla sentenza n. 47239/16 della Terza Sezione Penale della Cassazione secondo cui, così come accade per taluni reati societari, nel delitto di omesso versamento dell’IVA il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere su quello solo formale. Gli Ermellini hanno anche spiegato che nei reati tributari, ai fini dell’attribuzione a un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto”, non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria un “significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico o occasionale” Cassazione Penale, sentenza depositata il 10 novembre 2016 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 5 www.fiscal-focus.it Commercialisti. Compensi da sindaco e revisore senza IRAP Quotidiano Fiscal Focus del 12.11.2016 Il commercialista ha diritto al rimborso Irap relativamente ai compensi per cariche sociali presso aziende terze, a maggior ragione quando essi costituiscano la quasi totalità delle sue entrate. È quanto emerge dall’ordinanza 11 novembre 2016, n. 23104, della Sesta Sezione Civile – T della Cassazione. Cassazione Tributaria, ordinanza pubblicata l’11 novembre 2016 Ipoteca esattoriale. Crediti contestati nel calcolo della soglia Quotidiano Fiscal Focus del 12.11.2016 La soglia oltre la quale Equitalia non può procedere all’iscrizione ipotecaria va calcolata facendo riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, compresi quelli oggetto di contestazione da parte del contribuente. È quanto chiarisce la sentenza 11 novembre 2016, n. 23050, della Sezione Tributaria della Cassazione. Cassazione Tributaria, ordinanza pubblicata l’11 novembre 2016 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 6 www.fiscal-focus.it Commenti Fisco Brexit: l’impatto sulle operazioni straordinarie transnazionali Fiscal News n°334 del 07.11.2016 Con questo quinto approfondimento, saranno prese in esame le conseguenze tributarie derivanti dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, con particolare riferimento al trattamento tributario delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) che potrebbero interessare società appartenenti allo stesso gruppo residenti in Italia ed in Inghilterra. In particolare, prima dell’esito referendario, anche alle operazioni di riorganizzazione aziendale transnazionale poteva essere applicato, a determinate condizioni, il regime di neutralità fiscale già previsto nel nostro ordinamento tributario per la generalità dei soggetti economici. Ciò posto, nel presente intervento saranno evidenziati i nuovi scenari che interessano le operazioni straordinarie ad ampio respiro internazionale, con particolare riferimento alla futura disapplicazione delle direttive comunitarie previste nella specifica materia. Come noto, a seguito del referendum popolare (c.d. Brexit), la Gran Bretagna ha deciso di uscire dall'Unione Europea. Per tale motivo, una volta che tale decisione esplicherà i propri effetti, occorre valutare attentamente l’impatto della scelta sul regime tributario delle operazioni straordinarie transnazionali che vedono coinvolti soggetti economici appartenenti allo stesso gruppo localizzati in Italia ed in Gran Bretagna, in quanto non sarà più possibile applicare le direttive comunitarie attualmente in vigore. Fiscalità internazionale Omesso canone di locazione anno 2012 Fiscal News n°335 del 08.11.2016 Il contribuente che riceve la lettera da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui gli viene contestata l’omessa indicazione del canone di locazione percepito nel 2012 (Modello Unico/2013 o Modello 730/2013) può contattare l’Agenzia delle Entrate per chiarire la propria posizione oppure regolarizzarla provvedendo alla presentazione di una dichiarazione integrativa, oltre che al versamento del maggior tributo (maggiorato degli interessi) e della relativa sanzione (ridotta ad 1/6) per l’infedeltà dichiarativa, tenendo presente che qualora ad essere stato omesso sia stato un canone soggetto a cedolare secca, la sanzione prevista per l’infedeltà (su cui applicare la riduzione di 1/6) è raddoppiata. Con il comunicato stampa del 24 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’invio di 60mila lettere indirizzate a quei contribuenti persone fisiche che nell’anno 2012 (Modello Unico/2013 o Modello 730/2013) hanno percepito e non dichiarato (in tutto o in parte), redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli soggetti a cedolare secca. Contribuenti Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 7 www.fiscal-focus.it La prova dell’esportazione Fiscal Approfondimento n°41 del 08.11.2016 Vogliamo chiederci, in questo elaborato, quali siano gli elementi per vincere la presunzione di imponibilità qualora in un eventuale controllo l’Amministrazione Finanziaria riprenda a tassazione IVA un’operazione che in realtà secondo il c.d. principio di destinazione disciplinato dall’art. 7, e seguenti, DPR 633/72, deve essere non imponibile poiché destinata ad un operatore residente in un paese terzo. Quando si pongono in essere operazioni con l’estero, in particolare cessioni, l’operazione che si viene a configurare è “non imponibile a fini IVA”, in funzione del principio di destinazione secondo il quale l’operazione è rilevante ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto nel paese di destinazione, cioè nel paese del soggetto acquirente. Nella norma viene a configurarsi, quindi un’operazione ex art. 8, DPR 633/72. Al fine di procedere con la “non imponibilità” occorre tuttavia acquisire la prova dell’avvenuta esportazione, nel senso che ai fini della giusta “non imponibilità” occorre allegare alla fattura, la documentazione necessaria a riprova del fatto che effettivamente l’operazione è non imponibile. Iva Anomalie anno 2012: le comunicazioni del Fisco Fiscal News n° 336 del 09.11.2016 In seguito al ricevimento della lettera con cui l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente (persona fisica) l’omessa indicazione (in tutto in parte) dei redditi conseguiti nel 2012, lo stesso contribuente se ritiene che la violazione sussista può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e versando la sanzione per l’infedeltà dichiarativa ridotta ad 1/6 (oltre la maggiore imposta contestata e gli interessi al tasso annuo legale dal 2012 ad oggi). Nella presente fiscal si vuole dare spazio ed attenzione (riprendendo anche tabelle ed esempi riportati nella guida resa disponibile a tal proposito dalla stessa Agenzia delle Entrate) alle particolari regole da seguire per la compilazione del Modello dichiarativo integrativo. L’Agenzia delle Entrate sta inviando una serie di lettere a quei contribuenti persone fisiche che nell’anno 2012 (Modello Unico/2013 o Modello 730/2013) hanno percepito e non dichiarato (in tutto o in parte), redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli soggetti a cedolare secca; redditi da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc. L’obiettivo è quello di favorire la collaborazione tra Fisco e contribuente volta a promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte di quest’ultimo e permettere a questi, prima di subire un avviso di accertamento, di poter regolarizzare la propria posizione con il vantaggio di applicare le dovute sanzioni in misura ridotta a titolo di ravvedimento operoso. Contribuenti Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 8 www.fiscal-focus.it Comunicazione telematica di corrispettivi e fatture 2017: esercizio dell’opzione Fiscal News n° 337 del 10.11.2016 Le specifiche del Provvedimento del 28.10.2016 Sono stati firmati in data 28 ottobre scorso, due provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dispongono le modalità tecniche di trasmissione delle fatture e dei corrispettivi dietro opzione diretta del contribuente. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali gli eventuali dubbi o perplessità ad oggi. I due provvedimenti di cui sopra sono datati 28.10.2016 e rubricati rispettivamente: 1. Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127. 2. Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione Iva Redditometro: l’immobile acquistato dal parente si presume donato Fiscal G&S n°72 del 10.11.2016 Nei trasferimenti immobiliari tra parenti la presunzione di donazione vale per tutti i tributi La Quinta Sezione Tributaria della Cassazione, con sentenza 19 ottobre 2016 n. 21142, chiarisce che la presunzione relativa di liberalità, prevista dall’art. 26 comma 1 del D.P.R. n. 931 del 1986, ai fini dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento tra coniugi o parenti in linea retta, è applicabile anche per gli altri tributi, in tutte le controversie la cui soluzione dipende dalla qualificazione dell'atto come a titolo oneroso o a titolo gratuito. Pertanto la presunzione in parola può essere utilizzata dal contribuente per contestare l'accertamento da “redditometro” con cui s’individuava un reddito conseguente all’acquisto di un immobile il cui dante causa è il coniuge o un parente in linea retta. Accertamento e riscossione Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 9 www.fiscal-focus.it Fotovoltaico e tassazione della società agricola su base catastale Fiscal News n° 338 del 11.11.2016 I chiarimenti della Ris. 98/E del 27 ottobre 2016 Una società agricola, che nell’ambito della propria attività produce energia fotovoltaica, può esercitare l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tale attività è ritenuta connessa ai fini fiscali, a condizione che fin dall’inizio del periodo d’imposta la stessa svolga esclusivamente attività agricola e abbia nella propria ragione o denominazione sociale indicato “società agricola”. Ciò in sunto è quanto dispone la Ris. 98/E del 27 ottobre 2016, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Con Risoluzione n. 98/E del 27.10.2016, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli debba essere considerata quale attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell'azienda, cioè il fondo agricolo, senza il quale diversamente l’attività non sarebbe realizzabile. Iva Rottamazione cartelle esattoriali: dalla convenienza alla presentazione dell'istanza Fiscal Approfondimento n°42 del 11.11.2016 valutazione di Esempi pratici e ausilio nella lettura della cartella esattoriale Con la pubblicazione dell’apposito modulo di richiesta sul sito dell’Agente di riscossione Equitalia, diviene pienamente operativa la definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta dal D.L. 193/2016, cosiddetto decreto fiscale. Partendo dalle disposizioni normative contenute nel decreto andremo ad affrontare passo per passo i passaggi principali collegati alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata fornendo al lettore le linee guida da seguire per una corretta valutazione di convenienza della sanatoria, ricorrendo ad opportuni esempi pratici e mettendo in risalto alcune indicazioni circa la lettura della stessa cartella oggetto di definizione agevolata. L’art. 6 del D.L. 193/2016 prevede la possibilità di definire in via agevolata i carichi iscritti in ruolo, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Parliamo di definizione agevolata in quanto il debitore che intende definire la propria posizione debitoria collegata alla notifica di una cartella esattoriale può farlo senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive relative ai crediti previdenziali. L’agevolazione si sostanzia in un abbattimento sugli importi riportati in cartella non di poco conto che soprattutto per le somme iscritte a ruolo in data più “remota” potrebbe avere degli effetti ancora più rilevanti. Accertamento e riscossione Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 10 www.fiscal-focus.it ADEMPIMENTO Gli adempimenti contabili del 15 di ogni mese Emissione di fattura, ddt ecc… Fiscal Adempimento n° 39 del 07.11.2016 Entro il giorno 15 di ogni mese scadono alcuni adempimenti obbligatori per i contribuenti. Sono definiti “adempimenti contabili” e sono relativi a determinate sistemazioni documentali che i contribuenti sono chiamati a dover eseguire al fine di ottemperare agli obblighi di legge in materia, in particolare, di IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72. Vediamo, nel presente elaborato quali contribuenti sono, di massima toccati dall’obbligo e quali gli effettivi obblighi di legge. dell’Amministrazione Finanziaria, essi sono sanzionati come se fossero stati effettuati in ritardo. Tali adempimenti contabili riguardano, in linea di massima: Soggetti IVA: obblighi inerenti la platea dei contribuenti titolari di P.IVA Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente. ASD, Pro-loco e altre associazioni Annotazione, anche con un'unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente. Contribuenti Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 11 www.fiscal-focus.it Società & Bilancio L’utilizzo della carta di credito F&C n. 42 del 09.11.16 L’utilizzo della carta di credito nelle transazioni economiche, a livello contabile comportano la necessità (per l’impresa) di rilevare dapprima l’utilizzo della carta di credito e successivamente (quando ci sarà) l’addebito/accredito sul c/c bancario/postale, oltre a rilevare anche il costo delle commissioni se previste. Fiscalmente nulla c’è da rilevare sennonché ai fini IVA l’operazione si intende effettuata al momento stesso in cui la carta è utilizzata. La carta di credito, quale mezzo di pagamento elettronico, che sostituisce la moneta cartacea, è frequentemente utilizzata nelle transazioni economiche. È utilizzata dall’imprenditore sia per eseguire approvvigionamenti (di beni e servizi) sia per ricevere pagamenti da parte dei propri clienti. L’utilizzo di tale strumento di pagamento si è maggiormente diffuso anche in virtù dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e del conseguente obbligo per gli esercenti attività economica di dotarsi del POS. Dal punto di vista civilistico – contabile, nel bilancio le transazioni regolate con carta di credito trovano allocazione nel passivo e nell’attivo dello Stato Patrimoniale a seconda che si tratti rispettivamente della carta di credito utilizzata dall’impresa per pagare i fornitori o che si tratti del mezzo di pagamento utilizzato dal cliente per pagare l’impresa. Utilizzo carta di credito (Allocazione in bilancio) Ipotesi Utilizzo della carta di credito da parte dell’impresa per pagare il fornitore Utilizzo della carta di credito da parte del cliente per pagare l’impresa Cos’è per l’impresa Per l’impresa è una voce di debito Voce di bilancio Passivo Stato Patrimoniale D.14 “Altri debiti” Attivo Stato Patrimoniale Per l’impresa si tratta di una voce di credito C.II.5-quarter “Crediti verso altri” Bilancio e Contabilità Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 12 www.fiscal-focus.it C&Q: i casi della settimana Distributori automatici che comunicazione corrispettivi C&Q n° 147 del 11.11.2016 prestano servizi: obbligo di La comunicazione telematica e la memorizzazione dei corrispettivi di un distributore automatico ex art. 2, co. 2, D.Lgs. 127/2015 Gestisco una società che installa distributori automatici a gettoni o con chiavette ricaricabili con credito pre-pagato che erogano bevande calde preparate al momento dietro scelta dell’utente. I miei distributori dovranno adeguarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 127/2015 relativo alla comunicazione telematica dei corrispettivi introitati? La risposta è positiva. I distributori automatici del quesito non cedono solamente beni ma in realtà erogano una prestazione di servizi, poiché a fronte dell’introduzione dell’opportuno ammontare di denaro l’utente può richiedere al distributore la bevanda desiderata esattamente come al bar. In tal modo si configura più che altro una prestazione di servizi. In particolare, il DL 193/2016, pubblicato in GU il 24.10.2016 ha chiarito tramite la riscrittura del comma 2 art. 2, D.Lgs. 127/2015 un aspetto particolare. Infatti la norma in questione, nella sua precedente formulazione recitava letteralmente: 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. In precedenza quindi, dal tenore letterale della norma gli unici distributori automatici obbligati alla comunicazione telematica dei corrispettivi erano quelli che effettuano la cessione di beni. Ciò con decorrenza dall’1.1.2017. Con la nuova formulazione attribuita dall’art. 4, co. 6, DL 193/2016 è stata aggiunta l’indicazione anche delle “prestazioni di servizi”. Infatti: A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici… omissis Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 13 www.fiscal-focus.it INOLTRE Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. Alla luce di quanto sopra: la norma, quindi, è stata appunto modificata con l’introduzione delle prestazioni di servizi nell’obbligo di comunicazione telematica. Anche i distributori automatici che erogano bevande calde al momento saranno attratti da tale obbligo. Iva La prova dell’esportazione triangolare C&Q n° 148 del 11.11.2016 Esportazione in triangolazione – prova dell’esportazione Una società italiana commercia articoli di abbigliamento. Spesso acquista in Italia merce destinata tuttavia all’esportazione in paesi extracomunitari (Russa ed Emirati Arabi, per la precisione). Il soggetto italiano presso il quale la medesima acquista la merce da rivendere fuori dal territorio comunitario emette fattura ex art. 8, co. 1, DPR 633/72. Si chiede in questa situazione, quale documentazione emettere o far pervenire al soggetto italiano di cui sopra al fine di vincere la presunzione che la merce che cede sia effettivamente destinata ad operazioni non imponibili ai fini dell’esportazione. Per semplicità diamo un nome ipotetico ai soggetti coinvolti. Una società italiana commercia in articoli di abbigliamento: IT1 Società italiana che cede a IT1: IT2 Soggetti situati in paesi terzi extra-UE: EX Procediamo ora con l’illustrazione dei rapporti intercorrenti fra i 3 soggetti. Acquisto IT1 IT2 Emissione fattura ex art. 8, co.1, DPR 633/72 Cessione all’esportazione ex art. 8, co.1 DPR 633/72 EX Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 14 www.fiscal-focus.it Nel quesito si chiede come si possa vincere la presunzione che l’operazione di compravendita intercorrente fra IT1 e IT2 possa essere considerata come effettivamente non imponibile, al pari della cessione all’esportazione ex art. 8, co.1, DPR 633, al pari di quella naturalmente intercorrente fra IT1 ed EX. IT2, avrà quindi necessità di acquisire, come IT1, la c.d. “prova dell’esportazione”. L’operazione posta in essere è un’operazione triangolare diretta impropria. Illustriamo, quindi prima la differenza intercorrente fra esportazione triangolare propria ed impropria e poi illustriamo i criteri per acquisire la prova dell’esportazione. Esportazione triangolare impropria Il soggetto italiano A acquista (in Italia merce da un soggetto italiano C) per poi cedere a sua volta la merce al soggetto non residente B. In questo caso particolare l’effettivo rapporto fra A e C potrebbe, in difetto di prova dell’avvenuta esportazione, generare le difficoltà più rilevanti, poiché in assenza, appunto di detta prova, è sicuramente più semplice per l’Amministrazione Finanziaria ricondurre l’operazione ad una cessione interna, quindi soggetta ad IVA. Tuttavia nella realtà, trattandosi di merce destinata ad essere esportata da A, C potrebbe fatturare ad A anch’egli ai sensi dell’art. 8, DPR 633/72. Esportazione triangolare propria Il soggetto italiano A acquista da un soggetto non residente C (intra o extra UE) della merce che a sua volta verrà rifatturata a B soggetto non residente. Anche in questo caso l’operazione fra A e C non dovrà sottostare alle regole del principio di destinazione e venire assoggettata ad IVA, ma con l’acquisizione della dovuta prova, A non assoggetterà l’operazione di acquisto ad IVA trattandosi di merce che è destinata ad un’esportazione. In entrambi i casi è necessaria la prova dell’avvenuta esportazione al fine di vincere la presunzione che l’operazione di acquisto eseguita da A presso C non debba scontare IVA. Per la procedura di acquisizione si prendano a riferimento le indicazioni fornite dalla CM 35/E/1997. Il soggetto, che agisce nella duplice veste di acquirente-cedente (in questo caso IT1) e che in effetti è da considerare il vero esportatore, può comprovare l'avvenuta esportazione dei beni mediante conservazione del documento doganale munito del visto apposto dalla Dogana di uscita dal territorio comunitario. Quanto a IT2, invece, la prova dell'esportazione dei beni sarà costituita dal visto apposto sulla fattura emessa nei confronti del proprio cessionario dall'Ufficio doganale, all'atto del compimento delle operazioni doganali di esportazione espletate da IT1 o da soggetti da egli incaricati (spedizionieri), con l'indicazione degli estremi del documento doganale emesso, integrato successivamente con la menzione dell'uscita dei beni dalla Comunità, apposta dallo stesso Ufficio doganale su presentazione dell'esemplare del documento di esportazione munito del visto della Dogana di uscita. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 15 www.fiscal-focus.it In alternativa, è possibile comprovare l'effettiva uscita dei beni dalla Comunità, conservando insieme alla fattura di cessione copia o fotocopia del documento doganale vistato dalla Dogana di uscita. Iva Credito d’imposta interventi di bonifica dall’amianto C&Q n° 149 del 11.11.2016 Credito d’imposta rimozione amianto" i requisiti degli interventi eleggibili Nel 2016 ho effettuato degli interventi di bonifica dall’amianto su un immobile sede della mia attività imprenditoriale; essendo stato informato della possibilità di richiedere l’agevolazione fiscale oggetto del mio quesito volevo sapere con precisione quali sono effettivamente gli interventi ammessi all’agevolazione, inoltre come viene determinato l’importo massimo agevolabile? L’art. 56 della Legge n° 221 del 2015 riconosce un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2016 dai soggetti titolari di reddito d'impresa per interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Ai fini dell’ammissione all’agevolazione, gli interventi di bonifica devono: essere riconducibili a beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro; avere ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto e non l'incapsulamento o confinamento; Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 16 www.fiscal-focus.it comportare un esborso minimo pari a 20mila euro per singola impresa unica; essere conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo e per i quali siano state emesse le corrispondenti fatture, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016; essere collegati ad apposito Piano di lavoro, redatto ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., relativo ad intervento di bonifica unitariamente considerato per l'unità produttiva di riferimento. È necessario inoltre che per tale interventi sia stata effettuata comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al Piano di lavoro alla ASL competente, e che la stessa li abbia approvati secondo le modalità previste. Si precisa che in relazione all’amianto friabile in ambienti confinati è necessario che l’ASL competente abbia redatto la Certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati. In merito alla seconda domanda possiamo individuare due distinti limiti di spesa: il primo che prevede un investimento minimo non inferiore a 20.000; il secondo invece collegato alla misura deIlle spese ammesse all’agevolazione che non può essere superiore a 400.000 euro. L'ammontare totale dei costi eleggibili è quindi non superiore all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa nei limiti degli aiuti de minimis previsti dalla normativa comunitaria, ossia il finanziamento pubblico alle imprese non può superare, nel triennio, 100 mila euro per le imprese di trasporto merci per conto terzi, e 200 mila euro per quelle operanti negli altri settori. Per meglio farle comprendere la determinazione dell’importo agevolabile consideriamo questo esempio. Esempio pratico – Impresa non esercente trasporto di merce su strada Costo dell’intervento pari a € 80.000,00, la domanda è ammissibile (importo superiore a 20.000 euro) contributo spettante: € 80.000,00 x 50% = € 40.000,00. In virtù dei massimali di contributo concedibile stabiliti dal regolamento 1407/2013, l’ammontare totale dei costi eliggibili è dunque, in ogni caso, limitato agli importi di: 200.000 euro per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per conto terzi; 400.000 euro per tutte le altre imprese. Supponiamo che l’impresa nell’arco degli ultimi tre anni abbia usufruito di altri aiuti de minimis per un importo pari a 60.000. Nel caso specifico considerando la somma tra aiuti de minimis già ricevuti pari a 60.000 e quelli per i quali richiede l’accesso, 40.000, ossia 100.000 euro, viene rispettato il limite di aiuti de minimis previsti per la stessa impresa pari a 200.000 triennali. In poche parole si considera la differenza tra quanto già fruito nel triennio e 200.000 euro (limite contributi de minimis nel triennio). Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 17 www.fiscal-focus.it ll credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria. Impresa Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 18 www.fiscal-focus.it Fiscal Focus risponde: CFC E WHITE LIST 1. Il livello di tassazione effettivo In che modo si determina il livello di tassazione effettivo? L’esperto risponde n. 34 del 08 .11.16 L'Agenzia delle Entrate con proprio Provvedimento n. 143239 del 16.09.2016 ha individuato i criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione di cui al comma 8 bis dell'art. 167 del Tuir nel quale prevede che la società controllata estera sia assoggettata a tassazione effettiva inferiore a più del 50% di quella che sarebbe stata assoggettata nel caso in cui la stessa avesse avuto residenza in Italia. Il Provvedimento indica all'articolo 2 di porre a confronto: la “tassazione effettiva estera” (ovvero il rapporto tra l'imposta estera determinata sul reddito imponibile e l'utile ante imposte), e la “tassazione virtuale domestica” (ovvero il rapporto tra l'imposta che la società controllata avrebbe pagato se fosse stata sottoposta a tassazione in Italia e avesse provveduto a liquidare il carico d’imposte sul reddito imponibile determinato secondo le regole fiscali vigenti in Italia e l'utile ante imposte). L'articolo 5 dello stesso Provvedimento indica anche i criteri da applicare al fine di determinare correttamente la “tassazione effettiva estera” e “la tassazione virtuale domestica” così da poter effettuare un corretto confronto tra le stesse. 2. Il controllo di una società Quando una società si considera controllata? Ai fini della definizione di “società controllata” si rinvia all'art. 2359 del Codice Civile “Società controllate e Collegate” il quale prevede che sono da considerarsi società controllate: le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 3. Il livello nominale di imposizione Il livello nominale di imposizione Ai fini della determinazione del livello di tassazione nominale dal lato Italia il punto 1.2.3 della Circolare Ade n. 35 del 04.08.2016 prevede che “... in linea con i tradizionali criteri di individuazione della black list, seguiti per la redazione del D.M. 21 novembre 2001, rileva l'aliquota Ires, vigente nel periodo d’imposta in cui si riscontra il requisito del controllo, senza considerare eventuali addizionali. Rileva, altresì l'Irap, di cui si prende in considerazione l'aliquota ordinaria (attualmente pari al 3,9%)...”. L'IRAP rileva sempre nella misura dell'aliquota ordinaria a prescindere dal settore di attività in cui opera la società controllata estera. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 19 www.fiscal-focus.it Ancora la Circolare n. 35 prosegue indicando i criteri per determinare il livello nominale di tassazione dal lato estero, prevedendo che “... rilevano le imposte sui redditi applicate nell'ordinamento fiscale di localizzazione, da individuare facendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta in volta interessato, tenendo conto anche delle eventuali imposte di natura identica o analoga intervenute in sostituzione di quelle menzionate espressamente nella medesima Convenzione...” 4. Circolare n. 35/E/2016 e Circolare n. 51/E/2010 rilevanza Irap ai fini della determinazione del tasso effettivo di imposizione Circolare n. 35/E/2016 e Circolare n. 51/E/2010 rilevanza Irap ai fini della determinazione del taLa previsione della Circolare n. 35/E/2016 in merito alla rilevanza Irap al fine della determinazione del livello effettivo di tassazione (lato Italia) sostituisce la previsione della Circolare n. 51/E/2010? La Circolare dell'AdE n. 51/E/2010 prevede l'esclusione dell'Irap dalla comparazione delle tax rate (carico fiscale effettivo o livello nominale di imposizione). Il paragrafo 5.1. della suddetta circolare prevede infatti che: “ai fini della verifica della condizione prevista dalla lettera a) del comma 8 bis dell'articolo 167 del Tuir, si ritiene opportuno chiarire che, in considerazione della collocazione della CFC Rule nel Tuir, il confronto tra la tassazione effettiva estera e quella “virtuale” interna vada condotto considerando esclusivamente le imposte sul reddito, da individuare facendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigenti con lo Stato estero, ed escludendo in ogni caso l'Irap. In mancanza di una convenzione tra l'Italia e lo Stato estero, vanno considerate, sul fronte interno, unicamente l'Ires e sue eventuali addizionali, mentre sul fronte esterno, le corrispondenti imposte sul reddito, a prescindere dall'ente riscossore (es. imposte sul reddito federale, statali, eccetera)...”. Le due Circolari sembrano dare quindi orientamenti diversi in quanto: la Circolare n. 51/E/2010 ha escluso l'Irap nel calcolo della tax rate delle Cfc White nulla dicendo in merito alla tax rate delle Cfc Black; la Circolare n. 35/E/2016 per le Cfc include l'Irap nulla dicendo in merito alle Cfc White. Pur auspicando un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche in relazione alla particolare territorialità dell'Irap, si ritiene comunque che la differente valutazione tra le due Circolari debba essere imputata ai “tradizionali criteri di individuazione della black list, seguiti per la redazione del D.M. 21 novembre 2001” laddove al fine della determinazione del livello di tassazione significativamente inferiore a quello vigente in Italia rileva la sommatoria dell'Ires e dell'Irap. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 20 www.fiscal-focus.it 5. La dimostrazione della prima esimente di cui all'articolo 167, comma 5, lettera a) del TUIR Quando ricorre la prima esimente? E quando la stessa può dirsi dimostrata? La prima esimente prevista all'art. 167, comma 5, lettera a) del Tuir ricorre quando: “... la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento”. Al fine di dimostrare la prima esimente valgono, in quanto compatibili, i chiarimenti resi nei precedenti documenti di prassi dell'Amministrazione Finanziaria. La controllata, alternativamente: gode di un regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4 del Tuir, nella versione rispettivamente vigente negli esercizi 2015 e dal 2016 in poi, ma oltre il 75% dei suoi redditi sono prodotti in Stati o Territori non privilegiati e sono ivi assoggettati a imposizione ordinaria senza godere di regimi speciali; gode di un regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4 del Tuir, nella versione rispettivamente vigente negli esercizi 2015 e dal 2016 in poi, ma svolge esclusivamente la propria principale attività, ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la sede di direzione effettiva in uno Stato o territorio a regime fiscale non privilegiato, nel quale i redditi da essa prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione, senza godere di regimi speciali; è residente in uno Stato o Territorio non privilegiato, senza godere di regimi speciali, ma opera in un ordinamento fiscale privilegiato, secondo la definizione dell'articolo 167, comma 4, del Tuir, nella versione rispettivamente vigente negli esercizi 2015 e dal 2016 in poi, mediante una stabile organizzazione, il cui reddito è assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 51/E/2010 la seconda esimente può comunque ritenersi soddisfatta anche quando si è in grado di dimostrare che l'investimento non ha dato origine ad un significativo risparmio d'imposta, valorizzando il carico fiscale complessivamente gravante sui redditi della CFC. La seconda esimente è altresì dimostrata quando il tax rate effettivo estero sia confrontato con l'aliquota nominale italiana e lo stesso sia superiore al 50% dell'aliquota nominale italiana (determinata dalla somma dell'Ires e dell'aliquota ordinaria dell'Irap). Nel caso in cui l'imposizione effettiva estera risulti inferiore alla metà di quella italiana la seconda esimente potrà essere dimostrata confrontando l'imposizione fiscale che la controllata avrebbe effettivamente scontato qualora fosse stata residente in Italia; se il tax rate effettivo è superiore al 50% del tax rate virtuale domestico la seconda esimente è considerata dimostrata. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 21 www.fiscal-focus.it L’agenda del professionista DATA Martedì 15 novembre ADEMPIMENTI SOGGETTI IVA - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente COMMERCIANTI AL MINUTO E ASSIMILATI - Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente ASD - annotazione anche con un'unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente PENSIONATI - Richiesta al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall’anno 2017, tramite ritenuta sulle rate di pensione. ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 ottobre 2016 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve) Mercoledì 16 Novembre CONTRIBUENTI - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 ottobre 2016 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve) ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI - Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento della rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 22 www.fiscal-focus.it Versamento della rata dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente. Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente. Liquidazione e versamento mensile IVA. Versamento 9° rata del Saldo IVA 2015 dovuto in base alla dichiarazione annuale Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro. Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati SOSTITUTI DI IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente. Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Versamento della rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 23 www.fiscal-focus.it precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Versamento della rata dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta Condomini in qualità di sostituti d'imposta - Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. BANCHE E POSTE ITALIANE - Versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. SOGGETTI INCARICATI AL PAGAMENTO DEI PROVENTI O ALLA NEGOZIAZIONE DI QUOTE RELATIVE AGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (O.I.C.R.) - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente. IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) BANCHE, SIM, SOCIETÀ FIDUCIARIE ED ALTRI INTERMEDIARI AUTORIZZATI - Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente. ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI INTERMEDIARI AUTORIZZATI Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici. BANCHE, SIM ED ALTRI INTERMEDIARI ADERENTI AL SISTEMA DI DEPOSITO ACCENTRATO GESTITO DALLA MONTE TITOLI S.P.AVersamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a CONTRIBUENTI IVA MENSILI Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente CONTRIBUENTI IVA MENSILI CHE HANNO AFFIDATO A TERZI LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ-Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI NONCHÉ LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AUTORIZZATE A DETENERE UN CONTO CORRENTE PRESSO UNA BANCA CONVENZIONATA CON L’AGENZIA Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 24 www.fiscal-focus.it DELLE ENTRATE - Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 CONTRIBUENTI IVA MENSILI - Versamento 9° rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2015 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI - Versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72) CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI SOGGETTI AL REGIME DI CUI ALL'ART. 74, COMMI 4 , DEL D.P.R. N. 633/1972 - Versamento dell'IVA dovuta relativa al 3° trimestre CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI SOGGETTI AL REGIME DI CUI ALL'ART. 74, COMMA 5 D.P.R. 633/72 - Versamento dell'IVA trimestrale 3° trimestre ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 3° trimestre (senza la maggiorazione del 1%) SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO (D.P.R. 640/72) - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente BANCHE, SOCIETÀ FIDUCIARIE, CONTRIBUENTI SENZA INTERMEDIARI Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax ) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente CONTRIBUENTI CHE PONGONO IN ESSERE NEGOZIAZIONI AD ALTA FREQUENZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SENZA L'INTERVENTO DI INTERMEDIARI NÉ DI NOTAI - Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax ) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012, effettuati nel mese precedente SOCIETÀ DI GESTIONE ACCENTRATA DI CUI ALL'ART. 80 DEL TUFVersamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax ) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti Modello UNICO 2016 – Versamento rate con o senza maggiorazione Adeguamento studi di settore - Versamento rate dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con o senza maggiorazione Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 25 www.fiscal-focus.it