N. 43-2016 - Fiscal Focus

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N. 43-2016 - Fiscal Focus
In evidenza:
N. 43-2016
-
Brexit: l’impatto sulle operazioni straordinarie transnazionali
-
La prova dell’esportazione
-
Anomalie anno 2012: le comunicazioni del Fisco
-
Comunicazione telematica di corrispettivi e fatture 2017:
esercizio dell’opzione
-
Redditometro: l’immobile acquistato dal parente si presume
donato
-
Sintesi delle novità fiscali in arrivo
-
Rottamazione
cartelle
esattoriali:
dalla
valutazione
di
convenienza alla presentazione dell'istanza
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Sommario
Legislazione e Prassi
Stabilità 2017 e misure per le imprese nell’audizione dell’Agenzia delle
Entrate – Agenzia delle Entrate Audizione del Direttore alla Camera del 0711-2016
Audizione alla camera del direttore Orlandi – Agenzia delle Entrate
Audizione del Direttore alla Camera del 07-11-2016
Sintesi delle novità fiscali in arrivo – Legge di Bilancio 2017
Giurisprudenza
Cassazione Penale, sentenza depositata l’8 novembre 2016 – Bilancio. Il
falso “valutativo” è ancora reato
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 9 novembre 2016 – Bancarotta. Il
“copia e incolla” della perizia annulla la condanna
Cassazione Penale, sentenza depositata il 10 novembre 2016 – Omessa iva.
Condanna per l’amministratore “di fatto”
Cassazione Tributaria, ordinanza pubblicata l’11 novembre 2016 –
Commercialisti. Compensi da sindaco e revisore senza IRAP
Cassazione Tributaria, ordinanza pubblicata l’11 novembre 2016 – Ipoteca
esattoriale. Crediti contestati nel calcolo della soglia
Commenti Fisco
Brexit: l’impatto sulle operazioni straordinarie transnazionali
Omesso canone di locazione anno 2012
La prova dell’esportazione (Approfondimento)
Anomalie anno 2012: le comunicazioni del Fisco
Comunicazione telematica di corrispettivi e fatture 2017: esercizio
dell’opzione
Redditometro: l’immobile acquistato dal parente si presume donato (G&S)
Fotovoltaico e tassazione della società agricola su base catastale
Rottamazione cartelle esattoriali: dalla valutazione di convenienza alla
presentazione dell'istanza (Approfondimento)
Adempimento: Gli adempimenti contabili del 15 di ogni mese
Società & Bilancio- L’utilizzo della carta di credito
C&Q: il caso della settimana
Fiscal Focus risponde: CFC E WHITE LIST
Scadenze settimanali 14-20 Novembre
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Legislazione e prassi
Stabilità 2017 e misure per le imprese nell’audizione dell’Agenzia
delle Entrate
Quotidiano
Fiscal Focus del
08.11.2016
“L’uso del tributo come strumento di incentivazione, rafforzando l’idea
secondo cui lo sviluppo e la competitività di un Paese passano (anche)
attraverso la forza attrattiva che una politica fiscale agevolativa, purché seria e
rigorosamente attenta al rispetto dei limiti interni ed internazionali, può offrire
ai potenziali investitori. Pare che anche la Legge di bilancio in discussione si
ponga, in parte, sulla stessa linea d’onda, innanzitutto destinando le maggiori
risorse derivanti dalle misure di contrasto all’evasione fiscale e di
efficientamento delle attività di riscossione, contenute essenzialmente nel
decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, al finanziamento di una serie di
provvedimenti che si pongono… a sostegno della competitività delle imprese e
della crescita economica…”
Può essere individuato qui, il sunto del contenuto dell’Audizione del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate sull’esame della Legge di Stabilità 2017 (ed in
particolar modo sulle misure riguardanti le imprese) tenutasi ieri ed in cui sono
state analizzate le principali misure contenute nella manovra ed in particolare:
credito d’imposta ricerca e sviluppo; l’IRI; il nuovo regime di cassa per i
contribuenti in contabilità semplificata; la nuova disciplina relativa alla
maggiorazione della deduzione di ammortamenti (c.d. iperammortamento).
Agenzia delle Entrate Audizione del Direttore alla Camera del 07-11-2016
Audizione alla camera del direttore Orlandi
Quotidiano
Fiscal Focus del
08.11.2016
Nell’audizione del 7.11.2016 il direttore dell’Agenzia delle Entrate Orlandi ha
toccato, fra gli altri, tre temi disciplinati dalla bozza della Legge di Bilancio per il
2017 e riferiti al reddito delle persone fisiche:
• Illustrazione delle detrazioni concesse sugli immobili,
• Welfare aziendale,
• Regime opzionale per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia.
Illustrazione delle detrazioni concesse sugli immobili - Il Direttore Orlandi
richiama l’attenzione su alcuni aspetti proposti nella Legge di Bilancio per
l’anno 2017, che pare opportuno schematizzare come segue.
• È dedicata particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per i lavori
condominiali, sia di riqualificazione energetica che edilizi con particolare
riferimento a quelli antisismici.
• Vengo prorogate le agevolazioni vigenti già nell’anno d’imposta 2016 nonché
si assiste al potenziamento di esse in alcuni casi facilitandone la fruizione
attraverso la possibilità di cedere le agevolazioni medesime sotto forma di
credito d’imposta. Analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti fino al
2016, ai fini delle agevolazioni fiscali sono assimilati ai lavori condominiali
quelli che riguardano l’edificio nella sua interezza anche se realizzati sulle parti
di proprietà dei singoli condòmini (ad esempio vengono sostituiti gli infissi di
tutte le case).
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Sintesi delle novità fiscali in arrivo
Quotidiano
Fiscal Flash del
11.11.2016
In relazione all’iter di conversione del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili (c.d “Decreto Fisco”), sono stati presentate moltissime proposte di
emendamento.
Manca quindi poco, pare per la conversione in legge. Con tutta probabilità
l’arrivo in aula della Camera è previsto per lunedì 14 novembre o comunque
dopo poco nei giorni successivi.
In breve le novità che stanno per profilarsi nel panorama fiscale.
In particolare si illustreranno:
 novità in materia di rottamazione: e cartelle esattoriali;
 eliminazione degli studi di settore;
 novità in materia di spesometro;
 credito d’imposta a chi passa alla fatturazione elettronica ex DLgs
127/2015.
Legge di Bilancio 2017
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Giurisprudenza
Bilancio. Il falso “valutativo” è ancora reato
Quotidiano
Fiscal Focus del
09.11.2016
Con l’entrata in vigore della legge c.d. “Anticorruzione” (L. n. 69/2015) non c’è
stata l’abolitio criminis del falso in bilancio “valutativo”. È quanto torna a
precisare la Cassazione dopo la sentenza a Sezioni Unite n. 22474 del 27
maggio 2016. Secondo la sentenza n. 46689 pubblicata l’8 novembre 2016 dalla
Quinta Sezione Penale della Suprema Corte, “pur dopo le modifiche apportate
dalla legge n. 69 del 2015, (anche) in tema di false comunicazioni sociali, il falso
valutativo mantiene il suo rilievo penale”.
Cassazione Penale, sentenza depositata l’8 novembre 2016
Bancarotta. Il “copia e incolla” della perizia annulla la condanna
Quotidiano
Fiscal Focus del
10.11.2016
Se la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta recepisce
acriticamente il contenuto della perizia contabile, il processo è da rifare. È
quanto emerge dalla sentenza n. 46955/16 della Quinta Sezione Penale della
Cassazione, relativa al ricorso proposto nell’interesse del presidente del Cda di
una Spa fallita, accusato del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il
Giudice di merito, nella sentenza di condanna, è incorso nel vizio di omessa
motivazione o di motivazione apparente, “stante la mera passiva trasposizione in
sentenza della perizia, non accompagnata da alcuna valutazione di essa, sì che la
motivazione della pronuncia di responsabilità deve ritenersi del tutto assente”. Di
conseguenza gli atti sono stati trasmessi alla Corte d’appello di Bari, in diversa
composizione, per nuovo esame.
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 9 novembre 2016
Omessa iva. Condanna per l’amministratore “di fatto”
Quotidiano
Fiscal Focus del
11.11.2016
Il soggetto che risulta essere l’amministratore “di fatto” della società può essere
condannato per l’omesso versamento dell’IVA – in concorso con il “prestanome”
-, nonostante l’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 contempli un reato “proprio”. È
quanto emerge dalla sentenza n. 47239/16 della Terza Sezione Penale della
Cassazione secondo cui, così come accade per taluni reati societari, nel delitto
di omesso versamento dell’IVA il dato fattuale della gestione sociale deve
prevalere su quello solo formale. Gli Ermellini hanno anche spiegato che nei reati
tributari, ai fini dell’attribuzione a un soggetto della qualifica di amministratore
“di fatto”, non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione,
ma è necessaria un “significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo
non episodico o occasionale”
Cassazione Penale, sentenza depositata il 10 novembre 2016
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Commercialisti. Compensi da sindaco e revisore senza IRAP
Quotidiano
Fiscal Focus del
12.11.2016
Il commercialista ha diritto al rimborso Irap relativamente ai compensi per
cariche sociali presso aziende terze, a maggior ragione quando essi
costituiscano la quasi totalità delle sue entrate. È quanto emerge dall’ordinanza
11 novembre 2016, n. 23104, della Sesta Sezione Civile – T della Cassazione.
Cassazione Tributaria, ordinanza pubblicata l’11 novembre 2016
Ipoteca esattoriale. Crediti contestati nel calcolo della soglia
Quotidiano
Fiscal Focus del
12.11.2016
La soglia oltre la quale Equitalia non può procedere all’iscrizione ipotecaria va
calcolata facendo riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, compresi quelli
oggetto di contestazione da parte del contribuente. È quanto chiarisce la
sentenza 11 novembre 2016, n. 23050, della Sezione Tributaria della
Cassazione.
Cassazione Tributaria, ordinanza pubblicata l’11 novembre 2016
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Commenti Fisco
Brexit: l’impatto sulle operazioni straordinarie transnazionali
Fiscal News
n°334 del
07.11.2016
Con questo quinto approfondimento, saranno prese in esame le conseguenze
tributarie derivanti dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, con
particolare riferimento al trattamento tributario delle operazioni straordinarie
(fusioni, scissioni e conferimenti) che potrebbero interessare società
appartenenti allo stesso gruppo residenti in Italia ed in Inghilterra. In particolare,
prima dell’esito referendario, anche alle operazioni di riorganizzazione aziendale
transnazionale poteva essere applicato, a determinate condizioni, il regime di
neutralità fiscale già previsto nel nostro ordinamento tributario per la generalità
dei soggetti economici. Ciò posto, nel presente intervento saranno evidenziati i
nuovi scenari che interessano le operazioni straordinarie ad ampio respiro
internazionale, con particolare riferimento alla futura disapplicazione delle
direttive comunitarie previste nella specifica materia. Come noto, a seguito del
referendum popolare (c.d. Brexit), la Gran Bretagna ha deciso di uscire
dall'Unione Europea. Per tale motivo, una volta che tale decisione esplicherà i
propri effetti, occorre valutare attentamente l’impatto della scelta sul regime
tributario delle operazioni straordinarie transnazionali che vedono coinvolti
soggetti economici appartenenti allo stesso gruppo localizzati in Italia ed in
Gran Bretagna, in quanto non sarà più possibile applicare le direttive
comunitarie attualmente in vigore.
Fiscalità internazionale
Omesso canone di locazione anno 2012
Fiscal News
n°335 del
08.11.2016
Il contribuente che riceve la lettera da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui gli
viene contestata l’omessa indicazione del canone di locazione percepito nel
2012 (Modello Unico/2013 o Modello 730/2013) può contattare l’Agenzia delle
Entrate per chiarire la propria posizione oppure regolarizzarla provvedendo alla
presentazione di una dichiarazione integrativa, oltre che al versamento del
maggior tributo (maggiorato degli interessi) e della relativa sanzione (ridotta ad
1/6) per l’infedeltà dichiarativa, tenendo presente che qualora ad essere stato
omesso sia stato un canone soggetto a cedolare secca, la sanzione prevista
per l’infedeltà (su cui applicare la riduzione di 1/6) è raddoppiata.
Con il comunicato stampa del 24 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha
annunciato l’invio di 60mila lettere indirizzate a quei contribuenti persone
fisiche che nell’anno 2012 (Modello Unico/2013 o Modello 730/2013) hanno
percepito e non dichiarato (in tutto o in parte), redditi di fabbricati derivanti da
contratti di locazione di immobili, compresi quelli soggetti a cedolare secca.
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La prova dell’esportazione
Fiscal
Approfondimento
n°41 del
08.11.2016
Vogliamo chiederci, in questo elaborato, quali siano gli elementi per vincere la
presunzione di imponibilità qualora in un eventuale controllo
l’Amministrazione Finanziaria riprenda a tassazione IVA un’operazione che in
realtà secondo il c.d. principio di destinazione disciplinato dall’art. 7, e
seguenti, DPR 633/72, deve essere non imponibile poiché destinata ad un
operatore residente in un paese terzo. Quando si pongono in essere
operazioni con l’estero, in particolare cessioni, l’operazione che si viene a
configurare è “non imponibile a fini IVA”, in funzione del principio di
destinazione secondo il quale l’operazione è rilevante ai fini dell’Imposta sul
Valore Aggiunto nel paese di destinazione, cioè nel paese del soggetto
acquirente. Nella norma viene a configurarsi, quindi un’operazione ex art. 8,
DPR 633/72. Al fine di procedere con la “non imponibilità” occorre tuttavia
acquisire la prova dell’avvenuta esportazione, nel senso che ai fini della
giusta “non imponibilità” occorre allegare alla fattura, la documentazione
necessaria a riprova del fatto che effettivamente l’operazione è non
imponibile.
Iva
Anomalie anno 2012: le comunicazioni del Fisco
Fiscal News
n° 336 del
09.11.2016
In seguito al ricevimento della lettera con cui l’Agenzia delle Entrate contesta
al contribuente (persona fisica) l’omessa indicazione (in tutto in parte) dei
redditi conseguiti nel 2012, lo stesso contribuente se ritiene che la violazione
sussista può regolarizzare la propria posizione presentando una
dichiarazione integrativa e versando la sanzione per l’infedeltà dichiarativa
ridotta ad 1/6 (oltre la maggiore imposta contestata e gli interessi al tasso
annuo legale dal 2012 ad oggi). Nella presente fiscal si vuole dare spazio ed
attenzione (riprendendo anche tabelle ed esempi riportati nella guida resa
disponibile a tal proposito dalla stessa Agenzia delle Entrate) alle particolari
regole da seguire per la compilazione del Modello dichiarativo integrativo.
L’Agenzia delle Entrate sta inviando una serie di lettere a quei contribuenti
persone fisiche che nell’anno 2012 (Modello Unico/2013 o Modello
730/2013) hanno percepito e non dichiarato (in tutto o in parte), redditi di
fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli
soggetti a cedolare secca; redditi da lavoro dipendente, una plusvalenza, un
reddito di partecipazione in società, ecc. L’obiettivo è quello di favorire la
collaborazione tra Fisco e contribuente volta a promuovere l’adempimento
spontaneo degli obblighi tributari da parte di quest’ultimo e permettere a
questi, prima di subire un avviso di accertamento, di poter regolarizzare la
propria posizione con il vantaggio di applicare le dovute sanzioni in misura
ridotta a titolo di ravvedimento operoso.
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Comunicazione telematica di corrispettivi e fatture 2017:
esercizio dell’opzione
Fiscal News
n° 337 del
10.11.2016
Le specifiche del Provvedimento del 28.10.2016
Sono stati firmati in data 28 ottobre scorso, due provvedimenti del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate che dispongono le modalità tecniche di
trasmissione delle fatture e dei corrispettivi dietro opzione diretta del
contribuente.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali gli eventuali dubbi o perplessità
ad oggi.
I due provvedimenti di cui sopra sono datati 28.10.2016 e rubricati
rispettivamente:
1. Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni
tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle
fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la
messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo
1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.
2. Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche,
degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di
esercizio della relativa opzione
Iva
Redditometro: l’immobile acquistato dal parente si presume
donato
Fiscal G&S n°72
del
10.11.2016
Nei trasferimenti immobiliari tra parenti la presunzione di donazione
vale per tutti i tributi
La Quinta Sezione Tributaria della Cassazione, con sentenza 19 ottobre
2016 n. 21142, chiarisce che la presunzione relativa di liberalità, prevista
dall’art. 26 comma 1 del D.P.R. n. 931 del 1986, ai fini dell'imposta di registro
sugli atti di trasferimento tra coniugi o parenti in linea retta, è applicabile
anche per gli altri tributi, in tutte le controversie la cui soluzione dipende dalla
qualificazione dell'atto come a titolo oneroso o a titolo gratuito. Pertanto la
presunzione in parola può essere utilizzata dal contribuente per contestare
l'accertamento da “redditometro” con cui s’individuava un reddito
conseguente all’acquisto di un immobile il cui dante causa è il coniuge o un
parente in linea retta.
Accertamento e riscossione
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Fotovoltaico e tassazione della società agricola su base
catastale
Fiscal News
n° 338 del
11.11.2016
I chiarimenti della Ris. 98/E del 27 ottobre 2016
Una società agricola, che nell’ambito della propria attività produce energia
fotovoltaica, può esercitare l’opzione per la tassazione dei redditi su base
catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tale attività è ritenuta
connessa ai fini fiscali, a condizione che fin dall’inizio del periodo d’imposta
la stessa svolga esclusivamente attività agricola e abbia nella propria ragione
o denominazione sociale indicato “società agricola”. Ciò in sunto è quanto
dispone la Ris. 98/E del 27 ottobre 2016, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle
Entrate.
Con Risoluzione n. 98/E del 27.10.2016, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che
la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli debba
essere considerata quale attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 del
codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell'azienda,
cioè il fondo agricolo, senza il quale diversamente l’attività non sarebbe
realizzabile.
Iva
Rottamazione cartelle esattoriali: dalla
convenienza alla presentazione dell'istanza
Fiscal
Approfondimento
n°42 del
11.11.2016
valutazione
di
Esempi pratici e ausilio nella lettura della cartella esattoriale
Con la pubblicazione dell’apposito modulo di richiesta sul sito dell’Agente di
riscossione Equitalia, diviene pienamente operativa la definizione agevolata
delle cartelle esattoriali introdotta dal D.L. 193/2016, cosiddetto decreto
fiscale. Partendo dalle disposizioni normative contenute nel decreto andremo
ad affrontare passo per passo i passaggi principali collegati alla
presentazione dell’istanza di definizione agevolata fornendo al lettore le linee
guida da seguire per una corretta valutazione di convenienza della sanatoria,
ricorrendo ad opportuni esempi pratici e mettendo in risalto alcune
indicazioni circa la lettura della stessa cartella oggetto di definizione
agevolata.
L’art. 6 del D.L. 193/2016 prevede la possibilità di definire in via agevolata i
carichi iscritti in ruolo, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000
al 2015. Parliamo di definizione agevolata in quanto il debitore che intende
definire la propria posizione debitoria collegata alla notifica di una cartella
esattoriale può farlo senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli
interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive relative ai crediti
previdenziali. L’agevolazione si sostanzia in un abbattimento sugli importi
riportati in cartella non di poco conto che soprattutto per le somme iscritte a
ruolo in data più “remota” potrebbe avere degli effetti ancora più rilevanti.
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ADEMPIMENTO
Gli adempimenti contabili del 15 di ogni mese
Emissione di fattura, ddt ecc…
Fiscal
Adempimento n°
39 del
07.11.2016
Entro il giorno 15 di ogni mese scadono alcuni adempimenti obbligatori per i
contribuenti. Sono definiti “adempimenti contabili” e sono relativi a determinate
sistemazioni documentali che i contribuenti sono chiamati a dover eseguire al
fine di ottemperare agli obblighi di legge in materia, in particolare, di IVA, ai
sensi del D.P.R. 633/72. Vediamo, nel presente elaborato quali contribuenti
sono, di massima toccati dall’obbligo e quali gli effettivi obblighi di legge.
dell’Amministrazione Finanziaria, essi sono sanzionati come se fossero stati
effettuati in ritardo. Tali adempimenti contabili riguardano, in linea di massima:
 Soggetti IVA: obblighi inerenti la platea dei contribuenti titolari di P.IVA
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o
spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o
da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata
l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili
attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
 Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione
Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo
scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.
 ASD, Pro-loco e altre associazioni Annotazione, anche con un'unica
registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento
conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese
precedente.
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Società & Bilancio
L’utilizzo della carta di credito
F&C n. 42 del
09.11.16
L’utilizzo della carta di credito nelle transazioni economiche, a livello contabile
comportano la necessità (per l’impresa) di rilevare dapprima l’utilizzo della carta
di credito e successivamente (quando ci sarà) l’addebito/accredito sul c/c
bancario/postale, oltre a rilevare anche il costo delle commissioni se previste.
Fiscalmente nulla c’è da rilevare sennonché ai fini IVA l’operazione si intende
effettuata al momento stesso in cui la carta è utilizzata.
La carta di credito, quale mezzo di pagamento elettronico, che sostituisce la
moneta cartacea, è frequentemente utilizzata nelle transazioni economiche.
È utilizzata dall’imprenditore sia per eseguire approvvigionamenti (di beni e
servizi) sia per ricevere pagamenti da parte dei propri clienti. L’utilizzo di tale
strumento di pagamento si è maggiormente diffuso anche in virtù dell’obbligo di
tracciabilità dei pagamenti e del conseguente obbligo per gli esercenti attività
economica di dotarsi del POS.
Dal punto di vista civilistico – contabile, nel bilancio le transazioni regolate con
carta di credito trovano allocazione nel passivo e nell’attivo dello Stato
Patrimoniale a seconda che si tratti rispettivamente della carta di credito
utilizzata dall’impresa per pagare i fornitori o che si tratti del mezzo di
pagamento utilizzato dal cliente per pagare l’impresa.
Utilizzo carta di credito
(Allocazione in bilancio)
Ipotesi
Utilizzo della carta di
credito da parte
dell’impresa per pagare il
fornitore
Utilizzo della carta di
credito da parte del cliente
per pagare l’impresa
Cos’è per l’impresa
Per l’impresa è una
voce di debito
Voce di bilancio
Passivo Stato
Patrimoniale
D.14
“Altri debiti”
Attivo Stato Patrimoniale
Per l’impresa si tratta
di una voce di credito
C.II.5-quarter
“Crediti verso altri”
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C&Q: i casi della settimana
Distributori automatici che
comunicazione corrispettivi
C&Q n° 147 del
11.11.2016
prestano
servizi:
obbligo
di
La comunicazione telematica e la memorizzazione dei corrispettivi di
un distributore automatico ex art. 2, co. 2, D.Lgs. 127/2015
Gestisco una società che installa distributori automatici a gettoni o con
chiavette ricaricabili con credito pre-pagato che erogano bevande calde
preparate al momento dietro scelta dell’utente.
I miei distributori dovranno adeguarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 127/2015
relativo alla comunicazione telematica dei corrispettivi introitati?
La risposta è positiva.
I distributori automatici del quesito non cedono solamente beni ma in realtà
erogano una prestazione di servizi, poiché a fronte dell’introduzione
dell’opportuno ammontare di denaro l’utente può richiedere al distributore la
bevanda desiderata esattamente come al bar.
In tal modo si configura più che altro una prestazione di servizi.
In particolare, il DL 193/2016, pubblicato in GU il 24.10.2016 ha chiarito tramite
la riscrittura del comma 2 art. 2, D.Lgs. 127/2015 un aspetto particolare.
Infatti la norma in questione, nella sua precedente formulazione recitava
letteralmente:
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono
obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite
distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al
comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale
funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali
tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati
dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.
In precedenza quindi, dal tenore letterale della norma gli unici distributori
automatici obbligati alla comunicazione telematica dei corrispettivi erano quelli
che effettuano la cessione di beni. Ciò con decorrenza dall’1.1.2017.
Con la nuova formulazione attribuita dall’art. 4, co. 6, DL 193/2016 è stata
aggiunta l’indicazione anche delle “prestazioni di servizi”.
Infatti:
A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite
distributori automatici… omissis
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INOLTRE
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere
stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo
di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi,
in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.
Alla luce di quanto sopra:
la norma, quindi, è stata appunto modificata con l’introduzione delle
prestazioni di servizi nell’obbligo di comunicazione telematica.
Anche i distributori automatici che erogano bevande calde al momento
saranno attratti da tale obbligo.
Iva
La prova dell’esportazione triangolare
C&Q n° 148 del
11.11.2016
Esportazione in triangolazione – prova dell’esportazione
Una società italiana commercia articoli di abbigliamento.
Spesso acquista in Italia merce destinata tuttavia all’esportazione in paesi
extracomunitari (Russa ed Emirati Arabi, per la precisione).
Il soggetto italiano presso il quale la medesima acquista la merce da rivendere
fuori dal territorio comunitario emette fattura ex art. 8, co. 1, DPR 633/72.
Si chiede in questa situazione, quale documentazione emettere o far pervenire
al soggetto italiano di cui sopra al fine di vincere la presunzione che la merce
che cede sia effettivamente destinata ad operazioni non imponibili ai fini
dell’esportazione.
Per semplicità diamo un nome ipotetico ai soggetti coinvolti.
Una società italiana commercia in articoli di abbigliamento: IT1
Società italiana che cede a IT1: IT2
Soggetti situati in paesi terzi extra-UE: EX
Procediamo ora con l’illustrazione dei rapporti intercorrenti fra i 3 soggetti.
Acquisto
IT1
IT2
Emissione fattura ex art. 8, co.1, DPR 633/72
Cessione all’esportazione ex art. 8, co.1
DPR 633/72
EX
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Nel quesito si chiede come si possa vincere la presunzione che l’operazione di
compravendita intercorrente fra IT1 e IT2 possa essere considerata come
effettivamente non imponibile, al pari della cessione all’esportazione ex art. 8,
co.1, DPR 633, al pari di quella naturalmente intercorrente fra IT1 ed EX.
IT2, avrà quindi necessità di acquisire, come IT1, la c.d. “prova
dell’esportazione”.
L’operazione posta in essere è un’operazione triangolare diretta impropria.
Illustriamo, quindi prima la differenza intercorrente fra esportazione
triangolare propria ed impropria e poi illustriamo i criteri per acquisire la prova
dell’esportazione.
Esportazione triangolare impropria
Il soggetto italiano A acquista (in Italia merce da un soggetto italiano C) per
poi cedere a sua volta la merce al soggetto non residente B. In questo caso
particolare l’effettivo rapporto fra A e C potrebbe, in difetto di prova
dell’avvenuta esportazione, generare le difficoltà più rilevanti, poiché in
assenza, appunto di detta prova, è sicuramente più semplice per
l’Amministrazione Finanziaria ricondurre l’operazione ad una cessione
interna, quindi soggetta ad IVA. Tuttavia nella realtà, trattandosi di merce
destinata ad essere esportata da A, C potrebbe fatturare ad A anch’egli ai
sensi dell’art. 8, DPR 633/72.
Esportazione triangolare propria
Il soggetto italiano A acquista da un soggetto non residente C (intra o extra
UE) della merce che a sua volta verrà rifatturata a B soggetto non residente.
Anche in questo caso l’operazione fra A e C non dovrà sottostare alle regole
del principio di destinazione e venire assoggettata ad IVA, ma con
l’acquisizione della dovuta prova, A non assoggetterà l’operazione di
acquisto ad IVA trattandosi di merce che è destinata ad un’esportazione.
In entrambi i casi è necessaria la prova dell’avvenuta esportazione al fine di
vincere la presunzione che l’operazione di acquisto eseguita da A presso C
non debba scontare IVA.
Per la procedura di acquisizione si prendano a riferimento le indicazioni
fornite dalla CM 35/E/1997.
Il soggetto, che agisce nella duplice veste di acquirente-cedente (in questo
caso IT1) e che in effetti è da considerare il vero esportatore, può comprovare
l'avvenuta esportazione dei beni mediante conservazione del documento
doganale munito del visto apposto dalla Dogana di uscita dal territorio
comunitario.
Quanto a IT2, invece, la prova dell'esportazione dei beni sarà costituita dal
visto apposto sulla fattura emessa nei confronti del proprio cessionario
dall'Ufficio doganale, all'atto del compimento delle operazioni doganali di
esportazione espletate da IT1 o da soggetti da egli incaricati (spedizionieri),
con l'indicazione degli estremi del documento doganale emesso, integrato
successivamente con la menzione dell'uscita dei beni dalla Comunità, apposta
dallo stesso Ufficio doganale su presentazione dell'esemplare del documento
di esportazione munito del visto della Dogana di uscita.
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In alternativa, è possibile comprovare l'effettiva uscita dei beni dalla Comunità,
conservando insieme alla fattura di cessione copia o fotocopia del documento
doganale vistato dalla Dogana di uscita.
Iva
Credito d’imposta interventi di bonifica dall’amianto
C&Q n° 149 del
11.11.2016
Credito d’imposta rimozione amianto" i requisiti degli interventi
eleggibili
Nel 2016 ho effettuato degli interventi di bonifica dall’amianto su un
immobile sede della mia attività imprenditoriale; essendo stato informato della
possibilità di richiedere l’agevolazione fiscale oggetto del mio quesito volevo
sapere con precisione quali sono effettivamente gli interventi ammessi
all’agevolazione, inoltre come viene determinato l’importo massimo
agevolabile?
L’art. 56 della Legge n° 221 del 2015 riconosce un credito d’imposta
nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2016 dai soggetti titolari di
reddito d'impresa per interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Ai fini dell’ammissione all’agevolazione, gli interventi di bonifica devono:


essere riconducibili a beni e strutture produttive ubicati nel territorio
nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di
sicurezza dei luoghi di lavoro;
avere ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto e non
l'incapsulamento o confinamento;
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


comportare un esborso minimo pari a 20mila euro per singola
impresa unica;
essere conclusi al momento della presentazione della domanda di
contributo e per i quali siano state emesse le corrispondenti fatture,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016;
essere collegati ad apposito Piano di lavoro, redatto ai sensi dell'art.
256 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., relativo ad intervento di bonifica
unitariamente considerato per l'unità produttiva di riferimento.
È necessario inoltre che per tale interventi sia stata effettuata comunicazione di
avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al Piano di lavoro alla ASL
competente, e che la stessa li abbia approvati secondo le modalità previste.
Si precisa che in relazione all’amianto friabile in ambienti confinati è necessario
che l’ASL competente abbia redatto la Certificazione di restituibilità degli
ambienti bonificati.
In merito alla seconda domanda possiamo individuare due distinti limiti di
spesa:
 il primo che prevede un investimento minimo non inferiore a 20.000;
 il secondo invece collegato alla misura deIlle spese ammesse
all’agevolazione che non può essere superiore a 400.000 euro.
L'ammontare totale dei costi eleggibili è quindi non superiore all’importo di
400.000 euro per ciascuna impresa nei limiti degli aiuti de minimis previsti
dalla normativa comunitaria, ossia il finanziamento pubblico alle imprese non
può superare, nel triennio, 100 mila euro per le imprese di trasporto merci per
conto terzi, e 200 mila euro per quelle operanti negli altri settori.
Per meglio farle comprendere la determinazione dell’importo agevolabile
consideriamo questo esempio.
Esempio pratico – Impresa non esercente trasporto di merce su strada
Costo dell’intervento pari a € 80.000,00, la domanda è ammissibile (importo
superiore a 20.000 euro)
contributo
spettante:
€
80.000,00
x
50%
=
€
40.000,00.
In virtù dei massimali di contributo concedibile stabiliti dal regolamento
1407/2013, l’ammontare totale dei costi eliggibili è dunque, in ogni caso,
limitato agli importi di:
 200.000 euro per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per
conto terzi;
 400.000 euro per tutte le altre imprese.
Supponiamo che l’impresa nell’arco degli ultimi tre anni abbia usufruito di altri
aiuti de minimis per un importo pari a 60.000.
Nel caso specifico considerando la somma tra aiuti de minimis già ricevuti pari
a 60.000 e quelli per i quali richiede l’accesso, 40.000, ossia 100.000 euro, viene
rispettato il limite di aiuti de minimis previsti per la stessa impresa pari a
200.000 triennali.
In poche parole si considera la differenza tra quanto già fruito nel triennio e
200.000 euro (limite contributi de minimis nel triennio).
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ll credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime
voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa
nazionale, regionale o comunitaria.
Impresa
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Fiscal Focus risponde: CFC E WHITE LIST
1. Il livello di tassazione effettivo
In che modo si determina il livello di tassazione effettivo?
L’esperto
risponde n. 34
del 08 .11.16
L'Agenzia delle Entrate con proprio Provvedimento n. 143239 del
16.09.2016 ha individuato i criteri per determinare con modalità semplificata
l'effettivo livello di tassazione di cui al comma 8 bis dell'art. 167 del Tuir nel
quale prevede che la società controllata estera sia assoggettata a tassazione
effettiva inferiore a più del 50% di quella che sarebbe stata assoggettata nel
caso in cui la stessa avesse avuto residenza in Italia.
Il Provvedimento indica all'articolo 2 di porre a confronto:
 la “tassazione effettiva estera” (ovvero il rapporto tra l'imposta estera
determinata sul reddito imponibile e l'utile ante imposte), e
 la “tassazione virtuale domestica” (ovvero il rapporto tra l'imposta che
la società controllata avrebbe pagato se fosse stata sottoposta a
tassazione in Italia e avesse provveduto a liquidare il carico
d’imposte sul reddito imponibile determinato secondo le regole
fiscali vigenti in Italia e l'utile ante imposte).
L'articolo 5 dello stesso Provvedimento indica anche i criteri da applicare al
fine di determinare correttamente la “tassazione effettiva estera” e “la
tassazione virtuale domestica” così da poter effettuare un corretto confronto
tra le stesse.
2. Il controllo di una società
Quando una società si considera controllata?
Ai fini della definizione di “società controllata” si rinvia all'art. 2359 del
Codice Civile “Società controllate e Collegate” il quale prevede che sono da
considerarsi società controllate:
 le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
3. Il livello nominale di imposizione
Il livello nominale di imposizione
Ai fini della determinazione del livello di tassazione nominale dal lato
Italia il punto 1.2.3 della Circolare Ade n. 35 del 04.08.2016 prevede che “... in
linea con i tradizionali criteri di individuazione della black list, seguiti per la
redazione del D.M. 21 novembre 2001, rileva l'aliquota Ires, vigente nel
periodo d’imposta in cui si riscontra il requisito del controllo, senza
considerare eventuali addizionali. Rileva, altresì l'Irap, di cui si prende in
considerazione l'aliquota ordinaria (attualmente pari al 3,9%)...”. L'IRAP rileva
sempre nella misura dell'aliquota ordinaria a prescindere dal settore di attività
in cui opera la società controllata estera.
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Ancora la Circolare n. 35 prosegue indicando i criteri per determinare il livello
nominale di tassazione dal lato estero, prevedendo che “... rilevano le
imposte sui redditi applicate nell'ordinamento fiscale di localizzazione, da
individuare facendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per
evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta in volta interessato,
tenendo conto anche delle eventuali imposte di natura identica o analoga
intervenute in sostituzione di quelle menzionate espressamente nella
medesima Convenzione...”
4.
Circolare n. 35/E/2016 e Circolare n. 51/E/2010 rilevanza
Irap ai fini della determinazione del tasso effettivo di
imposizione
Circolare n. 35/E/2016 e Circolare n. 51/E/2010 rilevanza Irap ai fini
della determinazione del taLa previsione della Circolare n. 35/E/2016 in
merito alla rilevanza Irap al fine della determinazione del livello effettivo di
tassazione (lato Italia) sostituisce la previsione della Circolare n.
51/E/2010?
La Circolare dell'AdE n. 51/E/2010 prevede l'esclusione dell'Irap dalla
comparazione delle tax rate (carico fiscale effettivo o livello nominale di
imposizione). Il paragrafo 5.1. della suddetta circolare prevede infatti che: “ai
fini della verifica della condizione prevista dalla lettera a) del comma 8 bis
dell'articolo 167 del Tuir, si ritiene opportuno chiarire che, in considerazione
della collocazione della CFC Rule nel Tuir, il confronto tra la tassazione
effettiva estera e quella “virtuale” interna vada condotto considerando
esclusivamente le imposte sul reddito, da individuare facendo riferimento,
qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigenti
con lo Stato estero, ed escludendo in ogni caso l'Irap. In mancanza di una
convenzione tra l'Italia e lo Stato estero, vanno considerate, sul fronte interno,
unicamente l'Ires e sue eventuali addizionali, mentre sul fronte esterno, le
corrispondenti imposte sul reddito, a prescindere dall'ente riscossore (es.
imposte sul reddito federale, statali, eccetera)...”.
Le due Circolari sembrano dare quindi orientamenti diversi in quanto:
 la Circolare n. 51/E/2010 ha escluso l'Irap nel calcolo della tax rate
delle Cfc White nulla dicendo in
merito
alla
tax rate delle Cfc Black;
 la Circolare n. 35/E/2016 per le Cfc include l'Irap nulla dicendo in
merito alle Cfc White.
Pur auspicando un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle
Entrate, anche in relazione alla particolare territorialità dell'Irap, si ritiene
comunque che la differente valutazione tra le due Circolari debba essere
imputata ai “tradizionali criteri di individuazione della black list, seguiti per la
redazione del D.M. 21 novembre 2001” laddove al fine della determinazione
del livello di tassazione significativamente inferiore a quello vigente in Italia
rileva la sommatoria dell'Ires e dell'Irap.
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5. La dimostrazione della prima esimente di cui all'articolo
167, comma 5, lettera a) del TUIR
Quando ricorre la prima esimente? E quando la stessa può dirsi
dimostrata?
La prima esimente prevista all'art. 167, comma 5, lettera a) del Tuir
ricorre quando: “... la società o altro ente non residente svolga un'effettiva
attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato
dello Stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e
assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior
parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di
insediamento”.
Al fine di dimostrare la prima esimente valgono, in quanto compatibili, i
chiarimenti resi nei precedenti documenti di prassi dell'Amministrazione
Finanziaria.
La controllata, alternativamente:
 gode di un regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4
del Tuir, nella versione rispettivamente vigente negli esercizi 2015 e dal
2016 in poi, ma oltre il 75% dei suoi redditi sono prodotti in Stati o
Territori non privilegiati e sono ivi assoggettati a imposizione ordinaria
senza godere di regimi speciali;
 gode di un regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4
del Tuir, nella versione rispettivamente vigente negli esercizi 2015 e dal
2016 in poi, ma svolge esclusivamente la propria principale attività,
ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la sede di direzione effettiva in
uno Stato o territorio a regime fiscale non privilegiato, nel quale i redditi
da essa prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione, senza
godere di regimi speciali;
 è residente in uno Stato o Territorio non privilegiato, senza godere di
regimi speciali, ma opera in un ordinamento fiscale privilegiato, secondo
la definizione dell'articolo 167, comma 4, del Tuir, nella versione
rispettivamente vigente negli esercizi 2015 e dal 2016 in poi, mediante
una stabile organizzazione, il cui reddito è assoggettato integralmente a
tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 51/E/2010 la seconda esimente
può comunque ritenersi soddisfatta anche quando si è in grado di dimostrare
che l'investimento non ha dato origine ad un significativo risparmio
d'imposta, valorizzando il carico fiscale complessivamente gravante sui
redditi della CFC.
La seconda esimente è altresì dimostrata quando il tax rate effettivo estero
sia confrontato con l'aliquota nominale italiana e lo stesso sia superiore al
50% dell'aliquota nominale italiana (determinata dalla somma dell'Ires e
dell'aliquota ordinaria dell'Irap). Nel caso in cui l'imposizione effettiva estera
risulti inferiore alla metà di quella italiana la seconda esimente potrà essere
dimostrata confrontando l'imposizione fiscale che la controllata avrebbe
effettivamente scontato qualora fosse stata residente in Italia; se il tax rate
effettivo è superiore al 50% del tax rate virtuale domestico la seconda
esimente è considerata dimostrata.
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L’agenda del professionista
DATA
Martedì 15
novembre
ADEMPIMENTI
SOGGETTI IVA - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a
beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da
documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i
soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle
prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione
effettuate nel mese solare precedente
COMMERCIANTI AL MINUTO E ASSIMILATI - Registrazione, anche
cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la
ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente
ASD - annotazione anche con un'unica registrazione, dell'ammontare dei
corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività
commerciali, con riferimento al mese precedente
PENSIONATI - Richiesta al proprio ente pensionistico di effettuare il
pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall’anno
2017, tramite ritenuta sulle rate di pensione.
ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione
dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura
insufficiente) entro il 17 ottobre 2016 (ravvedimento), con la
maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo
del minimo (ravvedimento breve)
Mercoledì 16
Novembre
CONTRIBUENTI - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti
di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente)
entro il 17 ottobre 2016 (ravvedimento), con la maggiorazione degli
interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo
(ravvedimento breve)
ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI - Versamento delle somme a saldo e in
acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte
nel mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese
precedente
Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta
ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Versamento della rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a
seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef
trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
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Versamento della rata dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a
seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef
trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente.
Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al
mese precedente.
Liquidazione e versamento mensile IVA.
Versamento 9° rata del Saldo IVA 2015 dovuto in base alla dichiarazione
annuale
Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di
fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
SOSTITUTI DI IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel
mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese
precedente
Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di
agenzia corrisposte nel mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di
collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari
corrisposti o maturati nel mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento
commerciale corrisposti nel mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari
corrisposti nel mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita
corrisposti nel mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel
mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o
maturati nel mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o
maturati nel mese precedente
Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese
precedente
Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al
mese precedente.
Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta
ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Versamento della rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a
seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno
Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef
trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
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Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
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precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Versamento della rata dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a
seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno
Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef
trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente
Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options
trattenuta dal sostituto d'imposta
Condomini in qualità di sostituti d'imposta - Versamento ritenute operate
dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative
a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa.
BANCHE E POSTE ITALIANE - Versamento delle ritenute sui bonifici
effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare
di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
SOGGETTI INCARICATI AL PAGAMENTO DEI PROVENTI O ALLA
NEGOZIAZIONE DI QUOTE RELATIVE AGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO DEL RISPARMIO (O.I.C.R.) - Versamento ritenute sui proventi
derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente.
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute alla fonte su redditi di
capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il
31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese
precedente
Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri
intermediari autorizzati Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su
ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del
risparmio amministrato)
BANCHE, SIM, SOCIETÀ FIDUCIARIE ED ALTRI INTERMEDIARI
AUTORIZZATI - Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in
caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.
ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI INTERMEDIARI AUTORIZZATI Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al
mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici.
BANCHE, SIM ED ALTRI INTERMEDIARI ADERENTI AL SISTEMA DI
DEPOSITO ACCENTRATO GESTITO DALLA MONTE TITOLI S.P.AVersamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al
mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di
deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a
CONTRIBUENTI IVA MENSILI Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al
mese precedente
CONTRIBUENTI IVA MENSILI CHE HANNO AFFIDATO A TERZI LA
TENUTA DELLA CONTABILITÀ-Liquidazione e versamento dell'Iva relativa
al secondo mese precedente
ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI NONCHÉ LE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI DELLO STATO - Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche
amministrazioni a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo
17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AUTORIZZATE A DETENERE UN CONTO
CORRENTE PRESSO UNA BANCA CONVENZIONATA CON L’AGENZIA
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DELLE ENTRATE - Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche
amministrazioni a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo
17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
CONTRIBUENTI IVA MENSILI - Versamento 9° rata dell'IVA relativa all'anno
d'imposta 2015 risultante dalla dichiarazione annuale con la
maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi
CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI - Versamento dell'IVA dovuta per il 3°
trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74,
comma 4, D.P.R. 633/72)
CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI SOGGETTI AL REGIME DI CUI
ALL'ART. 74, COMMI 4 , DEL D.P.R. N. 633/1972 - Versamento dell'IVA
dovuta relativa al 3° trimestre
CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI SOGGETTI AL REGIME DI CUI
ALL'ART. 74, COMMA 5 D.P.R. 633/72 - Versamento dell'IVA trimestrale 3° trimestre
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Liquidazione e
versamento dell'IVA relativa al 3° trimestre (senza la maggiorazione del
1%)
SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO (D.P.R.
640/72) - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività
svolte con carattere di continuità nel mese precedente
BANCHE, SOCIETÀ FIDUCIARIE, CONTRIBUENTI SENZA INTERMEDIARI Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax ) di
cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti
della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di
titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
CONTRIBUENTI CHE PONGONO IN ESSERE NEGOZIAZIONI AD ALTA
FREQUENZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SENZA L'INTERVENTO DI
INTERMEDIARI NÉ DI NOTAI - Versamento dell'imposta sulle negoziazioni
ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1,
comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax ) dovuta sugli ordini
relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art.
1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti
finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge
n. 228/2012, effettuati nel mese precedente
SOCIETÀ DI GESTIONE ACCENTRATA DI CUI ALL'ART. 80 DEL TUFVersamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax ) di
cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 relativa ai trasferimenti
della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di
titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati fino al 30 settembre
dai soggetti deleganti
Modello UNICO 2016 – Versamento rate con o senza maggiorazione
Adeguamento studi di settore - Versamento rate dell'Irpef relativa ai
maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con o
senza maggiorazione
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