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Università degli Studi di Firenze FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA ANNO ACCADEMICO 2005/2006 Master di I Livello in Coordinamento di Sperimentazione Clinica GLI ENTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DI UNA SPERIMENTAZIONE CLINICA: COMPITI E COMPETENZE Tutor Universitario Prof. Pierangelo Geppetti Candidate Dott. Elisa Perfetti Dott. Sonia Mammoliti INDICE INTRODUZIONE ................................................................................................................ 3 1. LA RICERCA…...……...…………………………………...…...…...…………………... 4 1.1 BUONA PRATICA CLINICA ................................................................................................. 4 1.2 LA SPERIMENTAZIONE CLINICA .......................................................................................... 5 1.3 TUTELA DEI SOGGETTI DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA .................................................. 8 2. IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE.................................................................... 10 2.1. IL MINISTERO DELLA SALUTE ......................................................................................... 10 2.1.1 LE STRATEGIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE ............................................................. 11 2.2 L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS) ......................................................................... 13 2.2.1 OBIETTIVI ED ATTIVITÀ ................................................................................................ 13 2.2.2. ISS E PROCEDURE AUTORIZZATIVE NELLA SPERIMENTAZIONE DI FASE I......................... 15 2.3. LE STRUTTURE AUTORIZZATE ......................................................................................... 16 2.3.1 LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E LA RICERCA .............................................................. 17 2.4 AGENZIA NAZIONALE DEL FARMACO ............................................................................... 18 2.4.1 LE AREE DI INTERVENTO DELL'AGENZIA ....................................................................... 19 2.4.2 LE COMMISSIONI CHE OPERANO PRESSO L'AIFA ............................................................ 21 2.4.3 GLI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO ........................................................................ 22 2.5. L’OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI ......... 23 3. LO SPERIMENTATORE.............................................................................................. 26 3.1. RESPONSABILITÀ DELLO SPERIMENTATORE ..................................................................... 26 3.2. LO SPERIMENTATORE E IL TEAM DI RICERCA .................................................................... 27 4. IL COMITATO ETICO................................................................................................. 30 4.2. COMPOSIZIONE............................................................................................................... 30 4.3. I COMPITI DEL COMITATO ETICO ...................................................................................... 31 5 LO SPONSOR ............................................................................................................... 36 5.1 COMPITI DELLO SPONSOR ............................................................................................... 36 5.2 LE SOCIETA’ SCIENTIFICHE ............................................................................................. 38 5.3 LE AZIENDE FARMACEUTICHE ........................................................................................ 40 APPENDICE AGENZIA EUROPEA DEI MEDICAMENTI (EMEA) .................................................. 41 I. I PRINCIPI INFORMATORI DELL'AGENZIA EUROPEA [EMEA]............................................. 41 II. FUNZIONI DELL'EMEA................................................................................................... 42 III. STRUTTURA DELL'EMEA ............................................................................................... 43 IV. LE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE .................................................................................. 44 V. GLI ESPERTI DEI COMITATI SCIENTIFICI ED IL CONFLITTO DI INTERESSI ............................ 46 VI. LA DICHIARAZIONE DI INTERESSI CON L'INDUSTRIA ......................................................... 47 VII. L'AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO 726/2004 ........... 48 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 50 2 INTRODUZIONE Gli studi clinici controllati sono esperimenti scientifici eseguiti secondo un protocollo accurato che ne descrive tutte le condizioni di realizzazione: essi costituiscono un progresso fondamentale nella storia dello sviluppo e della valutazione delle terapie. E’ importante che qualsiasi trattamento potenzialmente innovativo sia sottoposto a rigorosa valutazione che deve essere imparziale ed oggettiva ed attualmente lo studio clinico randomizzato, condotto in maniera seria e onesta, è lo strumento più affidabile per avere risultati di ottimo livello. Negli ultimi anni una grande attenzione è stata posta sulla ricerca clinica sia dagli enti regolatori che dagli sperimentatori e questo ha comportato un incremento esponenziale del numero delle sperimentazioni cliniche, anche e soprattutto nella pratica clinica, e nel contempo ha portato a notevoli miglioramenti nella qualità nel disegno, nella conduzione e nella presentazione dei risultati. Ci sono quindi oggi studi ben disegnati e con una adeguata potenza per rispondere ai quesiti che ci pone la medicina moderna; eppure, nonostante ciò, ancora troppi studi non presentano standard accettabili. Oggi quindi la ricerca clinica è parte della pratica clinica di diverse discipline mediche e i risultati sono sempre più impiegati come base per le scelte cliniche, ma le conclusioni finali di un grande studio clinico randomizzato non devono essere presi come un’autorizzazione alla loro applicazione automatica ad un singolo paziente. Piuttosto riflettono una conclusione emersa dall’analisi di un gruppo di dati, e i risultati devono essere soppesati prima della loro applicazione con un giudizio clinico appropriato basato sulla conoscenza delle caratteristiche individuali e delle condizioni del paziente1. La maggior quantità e affidabilità degli studi clinici randomizzati comporta numerosi benefici nei confronti della cura dei pazienti, ma implica anche un maggior controllo sul processo che regola gli studi clinici così come sull’integrità e sull’etica degli sperimentatori e degli sponsor. E’ in quest’ottica che in questa tesi vogliamo descrivere i ruoli di tutti gli enti coinvolti a vario titolo nella gestione di una sperimentazione clinica in Italia evidenziando le caratteristiche, i compiti, le responsabilità, i limiti e gli eventuali controlli preposti. 3 1. LA RICERCA La direttiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo del 4 aprile 2001 ha definito la Sperimentazione Clinica “qualsiasi indagine effettuata su soggetti umani volta a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o gli altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali in fase di sperimentazione e/o a individuare qualsiasi tipo di reazione avversa nei confronti di uno o più medicinali in fase di sperimentazione, e/o a studiarne l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione al fine di accertarne l'innocuità e/o l'efficacia. Tale sperimentazione include la sperimentazione clinica effettuata in un unico sito o in più siti, siano essi in un unico Stato membro o in più Stati membri”2. 1.1 BUONA PRATICA CLINICA Ciò non basta: affinché una ricerca clinica possa essere ritenuta valida nelle sue conclusioni deve essere condotta osservando delle precise regole etico-scientifiche e aver seguito un iter burocratico-amministrativo definito dagli organi di controllo nazionale ed internazionali. La direttiva CE 20/2001 stabilisce che nella conduzione delle ricerche cliniche si adottino principi di buona pratica clinica, cioè un insieme di requisiti in materia di qualità in campo etico e scientifico, riconosciuti a livello internazionale, che devono essere osservati in tutte le fasi della sperimentazione clinica, dalla progettazione, conduzione, registrazione fino alla comunicazione degli esiti della sperimentazione clinica che comporta la partecipazione di esseri umani. Il rispetto della buona pratica garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti e assicura la credibilità dei dati concernenti la stessa sperimentazione clinica. Con decreto del Ministro della Salute, che traspone nell'ordinamento nazionale i principi di buona pratica clinica adottati dalla Commissione Europea, sono stabilite le linee guida dettagliate conformi a tali principi che sono: 1. I diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti della sperimentazione devono prevalere sugli interessi della scienza e della società. 2. Ciascuna persona che partecipi alla realizzazione dell’esperimento deve essere qualificata, in base alla sua istruzione, formazione ed esperienza, ad eseguire i propri compiti. 4 3. Le sperimentazioni cliniche devono essere valide dal punto di vista scientifico e guidate da principi etici in tutti i loro aspetti. 4. Devono essere osservate le procedure necessarie per assicurare la qualità di ogni aspetto delle sperimentazioni. Inoltre tutte le informazioni sulla sperimentazione clinica devono essere registrate, trattate e conservate in modo tale da poter essere comunicate, interpretate e verificate in modo preciso, proteggendo al tempo stesso la riservatezza dei dati relativi ai soggetti della sperimentazione3. Gli sponsor, gli sperimentatori e altri partecipanti devono tener conto di questi principi riguardanti la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei medicinali per uso umano per garantire la sicurezza, la protezione dei diritti umani e la dignità dell’uomo per quanto riguarda le applicazioni della biologia e della medicina, cui fa riferimento, ad esempio, la versione del 1996 della dichiarazione di Helsinki. La tutela dei soggetti sottoposti a sperimentazione clinica è garantita da una valutazione dei rischi basata sui risultati di sperimentazioni tossicologiche precedenti qualsiasi sperimentazione clinica, dal controllo dei comitati etici, dalle autorità competenti degli Stati membri e dalle norme relative alla protezione dei dati personali. Per verificare l'osservanza delle norme di buona pratica clinica e di buona prassi di fabbricazione, il Ministero della salute designa ispettori incaricati di ispezionare tutte le strutture comunque coinvolte in qualsiasi fase di attività connessa alle sperimentazioni. Le ispezioni, svolte in nome della Comunità, sono effettuate dal Ministero della Salute, che informa l'Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e i risultati sono riconosciuti da tutti gli altri Stati membri4. 1.2 LA SPERIMENTAZIONE CLINICA La sperimentazione clinica è un'operazione complessa che generalmente dura uno o più anni e implica quasi sempre la partecipazione di numerosi soggetti e di svariati sperimentatori e centri spesso ubicati in Stati membri diversi. Per giustificare l'impiego di soggetti umani nella sperimentazione clinica, è essenziale verificare il rispetto delle norme di buona pratica clinica e sottoporre ad ispezione tutti i dati, le informazioni e i documenti per attestare che siano stati ottenuti, registrati e riferiti in maniera corretta. 5 È opportuno che il soggetto della sperimentazione consenta che le informazioni personali che lo riguardano siano esaminate, in occasione delle ispezioni, dalle autorità competenti e da persone autorizzate, a condizione che tali informazioni siano tenute strettamente riservate e non siano rese pubbliche. È altresì necessario adottare disposizioni per il controllo delle reazioni avverse che si manifestano nel corso di una sperimentazione clinica, utilizzando le procedure comunitarie di sorveglianza (farmacovigilanza) allo scopo di garantire l'immediata cessazione di qualsiasi sperimentazione che presenti un grado inaccettabile di rischio. Gli studi clinici controllati randomizzati (randomized controlled trial, RCT) sono studi sperimentali che permettono di valutare l'efficacia di uno specifico trattamento in una determinata popolazione. Con il termine trattamento si intendono convenzionalmente non solo le terapie ma tutti gli interventi (diagnostici, di screening, di educazione sanitaria) o anche l'assenza di intervento. Questo tipo di studio si caratterizza per essere: 1. Sperimentale (trial): le modalità di assegnazione dei soggetti alla popolazione da studiare sono stabilite dallo sperimentatore. Una volta reclutata la popolazione, sulla base di tutte le variabili di significato prognostico noto considerate dal ricercatore, si verifica l'effetto di un trattamento (ad esempio, la somministrazione di un farmaco) confrontandolo con l’effetto di un altro diverso trattamento (ad esempio, un altro farmaco, nessun farmaco o un placebo); 2. Controllato (controlled): i soggetti coinvolti nello studio sono suddivisi in due o più gruppi: quello sperimentale riceve il trattamento mentre controllo ne riceve uno diverso o nessun trattamento. Se la sperimentazione è eseguita correttamente, i due gruppi risultano il più possibile omogenei, almeno per tutte le variabili considerate, e quindi comparabili. 3. Randomizzato (randomized): l'assegnazione del trattamento ai soggetti deve avvenire con un metodo casuale (random). La randomizzazione aumenta la probabilità che altre variabili, non considerate nel disegno dello studio, si distribuiscano in maniera uniforme nel gruppo sperimentale e in quello di controllo. In questo modo, le differenze eventualmente osservate tra i due gruppi possono essere attribuite al trattamento. La randomizzazione da sola non garantisce però che i gruppi così generati siano perfettamente identici e che le differenze osservate non siano dovute a sbilanciamenti casuali tra i gruppi. L'analisi statistica tiene conto di questa possibilità e la quantifica nella presentazione dei risultati. La randomizzazione può essere eseguita con diverse modalità. Il metodo più rigoroso implica l'applicazione di protocolli precisi, in modo che lo sperimentatore non possa prevedere il trattamento assegnato 6 a ciascun paziente. Quando possibile, né lo sperimentatore né i soggetti coinvolti sono a conoscenza del trattamento assegnato (doppio cieco) per ridurre la probabilità che ne siano influenzati. I pazienti potrebbero comportarsi in maniera diversa a seconda del gruppo al quale appartengono e gli operatori sanitari potrebbero valutare diversamente le loro condizioni. Lo studio clinico controllato randomizzato è uno studio prospettico, quindi la sperimentazione è condotta parallelamente nei due gruppi e i risultati ottenuti vengono analizzati alla fine dello studio. E' importante che l'analisi dei dati venga effettuata su tutti i soggetti inizialmente reclutati e che nessun paziente sia escluso dallo studio. Esiste un generale consenso nei confronti dell'analisi effettuata secondo il principio dell'intenzione al trattamento (intention to treat), per cui i pazienti sono valutati in base al gruppo a cui erano stati originariamente assegnati, indipendentemente dal completamento o meno del trattamento previsto (ciò che si confronta è l'intenzione di trattare). Questo principio permette di valutare l'efficacia del trattamento nelle condizioni reali, nelle quali il paziente potrebbe non aderire al trattamento che gli è stato assegnato. L'analisi dei dati in base al trattamento effettivamente ricevuto dai pazienti che hanno portato a termine la sperimentazione (per protocol) valuta invece l'efficacia del trattamento in condizioni ideali di compliance. In pratica: un trattamento potrebbe essere molto efficace, ma produrre anche un elevato numero di abbandoni a causa degli effetti collaterali. L'analisi intention to treat permette di rilevare e quantificare questo aspetto (che invece non emergerebbe nell'analisi per protocol), ridimensionando l'efficacia complessiva e l'applicabilità del trattamento. Esistono infine problemi connessi alle modalità di presentazione dei risultati degli studi in letteratura. Una insufficiente quantità e qualità delle informazioni contenute negli articoli può non consentire al lettore una valutazione critica della validità dello studio, anche ai fini dell'applicabilità dei risultati alla pratica clinica. Le principali riviste scientifiche obbligano gli autori ad una puntuale descrizione del disegno dello studio. Nel 1996 un gruppo internazionale di epidemiologi clinici, statistici ed editori ha elaborato le raccomandazioni racchiuse nel documento CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), allo scopo di assistere gli autori nella presentazione dei loro studi clinici, ma anche di assicurare al lettore le informazioni indispensabili per la valutazione e la interpretazione dei risultati. Il documento CONSORT, ulteriormente revisionato nel 1999, comprende una check-list di 22 7 punti che, dal titolo alla discussione, definiscono i requisiti standard essenziali per la presentazione di RCT. La pubblicazione dei risultati delle ricerche cliniche in riviste di riconosciuta qualità che adottano il processo di revisione tra pari (peer review) rappresenta il riferimento fondamentale per la maggior parte delle decisioni terapeutiche. Il dibattito sulle evidenze pubblicate riguardanti efficacia e sicurezza si basa sull’assunto che i dati dei trial clinici sono stati raccolti e vengono pubblicati in maniera obiettiva e imparziale. Questa valutazione è vitale per la pratica scientifica della medicina perché orienta le decisioni terapeutiche dei medici e indirizza la politica sanitaria sia pubblica che privata. I trial clinici sono strumenti potenti, e in quanto tali vanno usati con cautela. Essi permettono ai ricercatori di testare ipotesi biologiche nei pazienti e hanno la capacità di cambiare gli standard terapeutici. Le ricadute economiche di questi cambiamenti possono essere sostanziose. Trial clinici ben fatti, pubblicati in riviste di alto profilo, possono essere usati per immettere sul mercato farmaci e apparecchiature mediche, cosa che si può tradurre in considerevoli guadagni per gli sponsor. Ma strumenti così potenti debbono essere usati con cautela. I pazienti partecipano ai trial prevalentemente per motivi altruistici, ossia per far progredire lo standard assistenziale. Alla luce di ciò, l’uso dei trial clinici principalmente per ragioni di mercato svilisce la ricerca clinica. 1.3 TUTELA DEI SOGGETTI DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA La sperimentazione clinica può essere intrapresa esclusivamente a condizione che: a) i rischi e gli inconvenienti prevedibili siano stati soppesati rispetto al vantaggio per il soggetto incluso nella sperimentazione e per altri pazienti attuali e futuri. Una sperimentazione clinica può essere avviata nel singolo centro solo se il comitato etico e, ove previsto, le autorità competenti sono giunti alla conclusione che i benefici previsti, terapeutici e in materia di sanità pubblica, giustificano i rischi e può essere proseguita solo se il rispetto di tale requisito è costantemente verificato; b) il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o il suo rappresentante legale se il soggetto non e' in grado di fornire il consenso informato, abbia avuto la possibilità, in un colloquio preliminare con uno degli sperimentatori, di comprendere gli obiettivi, i rischi e gli inconvenienti della sperimentazione, le condizioni in cui sarà realizzata, e inoltre sia stato informato del suo diritto di ritirarsi dalla sperimentazione in qualsiasi momento; 8 c) sia rispettato il diritto all'integrità' fisica e mentale dei soggetti e alla riservatezza, come pure alla protezione dei dati che li riguardano secondo le modalità di legge; d) il soggetto che partecipa alla sperimentazione o, qualora la persona non sia in grado di fornire il proprio consenso informato, il suo rappresentante legale, abbia dato il suo consenso dopo essere stato informato della natura, dell'importanza, della portata e dei rischi della sperimentazione clinica; e) il soggetto possa rinunciare a partecipare alla sperimentazione clinica in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio, revocando il proprio consenso informato; f) il promotore della sperimentazione provvede alla copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attività' di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione; g) il centro di sperimentazione indichi ai soggetti in sperimentazione, o ai loro rappresentanti legali, una persona di riferimento dalla quale sia possibile avere ulteriori informazioni 4. 9 2. IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 2.1. IL MINISTERO DELLA SALUTE Il Ministero della Salute è coinvolto nell’analisi, nel controllo e nella verifica di tutte le procedure che regolamentano la ricerca clinica dei medicinali; in alcuni casi ha la responsabilità di autorizzarne direttamente l’avvio. Lo scopo della politica di ricerca del Ministero della Salute, finanziata con il Fondo Sanitario Nazionale, è quello di fornire, attraverso la promozione ed il finanziamento di una ricerca scientifica in campo biomedico e sanitario di elevata qualità, una base scientifica per la programmazione degli interventi mirati al miglioramento dello stato di salute della popolazione. E’ previsto che il Ministero della Salute sia costantemente informato sullo stato di avanzamento della sperimentazione clinica a questo scopo è stato preposto un flusso dati cartaceo e uno telematico. I dati trasmessi per via telematica confluiscono in un data base che costituisce il supporto informativo dell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali. I riferimenti normativi sulle comunicazioni da trasmettere al Ministero della Salute sono: Decreto Ministeriale 18.3.19985 Circolare Ministeriale 5.10.20006 Decreto Dirigenziale 25.5.20007 Decreto Legislativo 211/20034 In quest’ultimo atto legislativo viene esplicitato il compito ispettivo del Ministero della Salute. E’ descritto nell’Art. 15 che, per verificare l’osservanza delle norme di buona pratica clinica, il Ministero della Salute, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio ad essi assegnati, designi ispettori incaricati di ispezionare i luoghi interessati da una sperimentazione clinica, nonché le strutture coinvolte in qualsiasi fase di attività connessa alle sperimentazioni. Le ispezioni sono effettuate dal Ministero della Salute, che informa l’EMEA (Agenzia Europea dei Medicamenti); esse sono svolte a nome della Comunità Europea infatti i risultati di tali controlli vengono riconosciuti da tutti gli stati membri. 10 Dopo l’ispezione viene elaborata una relazione che viene comunicata al promotore della sperimentazione e ai centri interessati, a seguito della quale il competente ufficio del Ministero della Salute dispone le eventuali prescrizioni da seguire per rendere la sperimentazione conforme alle norme di buona pratica clinica. Si prevede inoltre che, con Decreto del Ministero della Salute, siano trasposte nella normativa nazionale le indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione Europea, inerenti la documentazione relativa alla sperimentazione clinica, che costituisce il fascicolo permanente della sperimentazione, nonché linee guida sull’archiviazione, sull’idoneità degli ispettori e sulle procedure di ispezione per la verifica della conformità delle sperimentazioni alle disposizioni di legge. 2.1.1 LE STRATEGIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE Il Ministero della Salute, ed in particolare la direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica, è impegnata da anni nel finanziamento della ricerca. Gli strumenti utilizzati corrispondono al finanziamento di: Ricerca corrente: attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell’ambito della biomedicina e della sanità pubblica Ricerca finalizzata biomedica: attività di ricerca scientifica attuata attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi biomedici e sanitari individuati dal Piano Sanitario Nazionale Ricerca finalizzata al miglioramento dei servizi sanitari: ricerca organizzativa gestionale, un tempo svolta prevalentemente dalle Regioni. A decorrere dall’anno 2000, ai sensi del D.Lgs 229/1999, art. 12/bis comma 6, la ricerca organizzativa gestionale è stata compresa nella ricerca finalizzata. I soggetti interessati al finanziamento della Ricerca Corrente sono gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), enti riconosciuti dal Ministero della Salute e, attualmente, oggetto di una specifica norma di riorganizzazione che permetta la trasformazione in fondazioni di diritto privato con finalità pubbliche. Attualmente (aggiornamento al febbraio 2007) gli IRCCS sono 41 di cui 7 a indirizzo oncologico. Il Ministero, pur in un contesto di difficoltà economiche generali, ha garantito a tali istituti un consistente finanziamento: nel 2005 l’impegno economico è stato di circa 220 11 milioni di euro8. La suddivisione del fondo avviene attraverso l’utilizzo di parametri che evidenzino produttività scientifica, qualità dell’assistenza, traslazione della ricerca e impegno nel tenere aggiornato il proprio personale. In altre parole, la suddivisione dell’ammontare avviene tramite un confronto-scontro tra istituti. Per incentivare la capacità degli istituti di competere a livello europeo, di brevettare le proprie scoperte, di richiamare finanziamenti privati, di ottenere un’immediata ricaduta a livello assistenziale, il Ministero, con Decreto Ministeriale 22 aprile 20029, ha introdotto dei correttivi ai fini della ripartizione delle risorse; inoltre è stata introdotta una riserva pari al 2,8% del fondo annuale della ricerca corrente per finanziare progetti di cooperazione degli istituti con l’obiettivo di armonizzare le linee di ricerca ed ottenere l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Il tentativo è quello di rendere più “concreta” l’attività di ricerca dando più spazio alle ricadute pratiche sul malato tramite finanziamenti di progetti specifici, aprendosi al canale privato cioè permettendo co-finanziamenti e forum-partnering, aprendosi all’autosufficienza economica (brevetti), favorendo la competitività a livello europeo e con l’integrazione delle risorse tramite la costituzione di reti di ricerca. Per quanto riguarda la ricerca finalizzata, ad inizio anno, un bando pubblico richiede ai soggetti interessati la presentazione di un progetto di ricerca. Consultabile sul sito del ministero10. Esistono poi dei “Fondi Speciali”: nel 2006 per esempio lo Stato ha destinato risorse aggiuntive per un programma straordinario a carattere nazionale allo scopo di favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Il Ministro della salute con il decreto del 21 luglio 200611, sul quale ha espresso parere favorevole la Conferenza Stato-Regioni, ha destinato 100 milioni di euro ai progetti di ricerca relativi all'oncologia e alle patologie oggetto di interventi riabilitativi complessi. Il decreto stabilisce nuove modalità di accesso ai finanziamenti attraverso appositi bandi pubblici cui possono partecipare enti e istituti di ricerca pubblici e privati. Dei 100 milioni stanziati 30 sono destinati all'Alleanza contro il Cancro. Alleanza contro il Cancro è la rete oncologica italiana d’interconnessione tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) oncologici, costituita per iniziativa del Ministero della Salute e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità. Attraverso “Alleanza contro il Cancro”, il Ministero della Salute ha inteso potenziare la ricerca traslazionale e l’interazione e la collaborazione nell'ambito di ricerca nazionale e internazionale. 12 2.2 L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS) L’Istituto Superiore di Sanità, principale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è un ente pubblico che coniuga l’attività di ricerca e quella di consulenza, formazione e controllo applicate alla tutela della salute pubblica. Dal 2003 è articolato in 7 Dipartimenti: Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria; Biologia Cellulare e Neuroscienze; Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare; Farmaco; Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate; Sanità Alimentare ed Animale; Tecnologie e Salute - e due Centri nazionali - Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute; Qualità degli Alimenti e Rischi Alimentari. 2.2.1 OBIETTIVI ED ATTIVITÀ La missione del Dipartimento del Farmaco (DdF) è centrata sulla valutazione di qualità, sicurezza, efficacia e appropriatezza d'uso dei medicinali e delle terapie disponibili; con il suo intervento vuole sviluppare la ricerca sui nuovi farmaci e le nuove terapie per le malattie che colpiscono l'uomo e attivare la ricerca nei settori più innovativi della farmacologia sperimentale; intende, tra i suoi obiettivi, realizzare e coordinare iniziative orientate a potenziare la ricerca farmacologica e clinica di tipo pubblico per favorire altresì l'integrazione di entrambe in rapporto al comune obiettivo di curare e prevenire le malattie. Prioritario diviene quindi lo sviluppo delle collaborazioni con i centri di ricerca nazionali ed internazionali più attivi e qualificati. Con le attività di controllo, il DdF, in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche, nazionali e internazionali sviluppa programmi atti alla valutazione delle caratteristiche chimiche e della purezza dei medicinali (incluse le specialità, i prodotti generici, i medicinali magistrali e officinali e quelli derivati dalle piante medicinali), dei prodotti di erboristeria, dei presidi medico-chirurgici e dei prodotti cosmetici; svolge il monitoraggio delle sperimentazioni cliniche sull'uomo con prodotti di nuova istituzione; è attivo nel settore della farmacovigilanza e della farmacosorveglianza sui medicinali dopo la loro immissione in commercio. Comprende gli accertamenti sperimentali per la verifica della qualità dei medicinali e quelli conseguenti a segnalazioni di difetti e di reazioni avverse e quelli ispettivi sull'osservanza delle norme di buona pratica di laboratorio (GLP) e di fabbricazione(GMP). Le attività di consulenza sono di natura prettamente tecnico-scientifica e sono rivolte al Ministero della Salute, all'Agenzia del Farmaco e per l'Agenzia europea di registrazione dei 13 farmaci (EMEA). Con i suoi esperti il Dipartimento del Farmaco esegue la valutazione dei dossier registrativi per quanto attiene qualità, sicurezza d'uso ed efficacia dei medicinali in relazione alle procedure centralizzate europee ed alle norme di mutuo riconoscimento; rilascia l'autorizzazione delle sperimentazioni cliniche sull'uomo con farmaci di nuova istituzione e terapie innovative e le autorizzazioni delle sperimentazioni animali12 . Tra le attività istituzionali, Il Dipartimento del Farmaco provvede al coordinamento del Segretariato della Farmacopea Ufficiale Italiana che, in quanto Ente deputato alla definizione degli standard di qualità dei prodotti medicinali e delle sostanze usate nella loro fabbricazione, è anche punto di riferimento nazionale per il Segretariato della Farmacopea Europea. Il DdF partecipa con l'attività dei propri esperti ai lavori di organismi nazionali ed internazionali, compresi quelli relativi ai piani di intervento e alle iniziative socio-sanitarie per facilitare l'accesso a farmaci e alle terapie nei paesi del sud del mondo. Attraverso i Progetti di Dipartimento uno degli obiettivi specifici sarà quello di sviluppare, in accordo con gli organi istituzionali dell'ISS, con il Ministero della Salute, con l'Agenzia del Farmaco e con le Autorità Sanitarie Regionali, attività di ricerca clinica su terapie innovative e strategie terapeutiche a grande impatto di sanità pubblica. Questa attività verrà svolta in collaborazione con gli altri Dipartimenti e Centri dell'ISS e con i più avanzati centri di ricerca clinica e farmacologica nazionali (IRCCS, università, aziende sanitarie e ospedali, società scientifiche, enti di ricerca pubblici e privati) e internazionali in modo da creare reti clinico-terapeutiche e dipartimenti funzionali ai quali l'Istituto potrà fornire servizi di supporto e coordinamento. Per sostenere questa attività, il Dipartimento si avvarrà di un Comitato tecnico-scientifico di consulenza composto da esperti di diverse discipline cliniche e farmacologiche. Per incrementare la ricerca clinica nazionale pubblica il DdF si propone di potenziare la ricerca clinico-farmacologica in Italia fin dalle fasi precoci di sviluppo di una nuova molecola e di sviluppare piani di ricerca autonomi, non condizionati da logiche esclusivamente di mercato. Per raggiungere questi obiettivi il Dipartimento opererà attraverso il Reparto di Ricerca Clinica e Farmacologia Sperimentale che lavorerà coordinandosi con gli altri gruppi di lavoro. Il reparto di Ricerca clinica e farmacologia sperimentale ha la finalità di sviluppare, in collaborazione con gli altri dipartimenti e centri dell'ISS e con i più avanzati centri di ricerca clinica e farmacologica nazionali ed internazionali, attività di ricerca clinica su terapie 14 innovative e strategie terapeutiche a grande impatto di sanità pubblica e di creare e sviluppare reti clinico-terapeutiche e dipartimenti funzionali ai quali fornire servizi di supporto e di coordinamento13. Le attività di ricerca vertono : progettazione di studi clinici multicentrici, gestione delle fasi preliminari della ricerca; coordinamento delle attività di monitoraggio; gestione degli adempimenti relativi alla farmacovigilanza; gestione del flusso dei dati e supporto per il data entry; supporto per l'esecuzione di analisi intermedie e finali sui dati Le attività di controllo comprendono: gestione delle procedure relative al Quality Control e Quality Assurance degli studi clinici; sviluppo di progetti nazionali di formazione agli operatori coinvolti nelle sperimentazioni cliniche dei farmaci; supporto per l'applicazione degli standard internazionali per la sperimentazione clinica. 2.2.2. ISS E PROCEDURE AUTORIZZATIVE NELLA SPERIMENTAZIONE DI FASE I Le linee guida ICH-GCP, recepite dal Decreto Ministeriale 15 luglio 199714 e ribadite dal Decreto Legislativo 211/20034, stabiliscono che nessun promotore o sponsor può cominciare una sperimentazione clinica senza le opportune autorizzazioni dell’autorità competente. Nel caso di sperimentazioni cliniche di fase I, i cosiddetti studi orientati sul farmaco che si eseguono su soggetti (volontari sani o, in oncologia, su ammalati privi di opzioni terapeutiche), alla ricerca della dose massima tollerabile e della tossicità che limita l’ulteriore aumento della dose15, il richiedente deve indirizzare la domanda di autorizzazione e la documentazione previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 439/200116 alla Commissione per gli accertamenti dei prodotti di nuova istituzione operante presso l’Istituto Superiore di Sanità; copia della domanda deve inoltre essere inviata al Ministero della Salute. 15 L’ISS provvede agli accertamenti preliminari su qualità, efficacia e sicurezza del medicinale e ha facoltà di richiedere supplementi di documentazione, colloqui con esperti designati dallo sponsor o di proporre controlli di qualità su campioni del prodotto di nuova istituzione. Dopo una valutazione del rapporto rischio/beneficio, ipotizzabile sulla base dei risultati sperimentali preclinici, l’ISS rilascia un parere sulla ricerca. L’ISS si pronuncia entro 60 giorni dall’acquisizione della domanda del richiedente; per prodotti farmaceutici proposti per il trattamento di malattie a prognosi grave o infausta, per il trattamento delle malattie rare, per farmaci innovativi o preparati con tecnologie innovative, i termini del rilascio del parere sono ridotti a 30 giorni. In caso di richieste di modifiche in corso di sperimentazioni di fase I, l’ISS comunica le proprie decisioni allo sponsor rispettivamente entro 30 e 15 giorni17. 2.3. LE STRUTTURE AUTORIZZATE Le sperimentazioni cliniche (di qualsiasi fase) possono essere condotte negli ospedali pubblici o in strutture private ad essi equiparati, nonché negli enti di ricerca, nelle università e negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e privati18 19 20. Le sperimentazioni di fase II, cioè gli studi clinici orientati ad uno stadio di malattia e le sperimentazioni di fase III, cioè gli studi di efficacia del trattamento15, si possono svolgere anche nelle strutture non ospedaliere delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) purché tali strutture siano ritenute idonee nella direzione sanitaria dell’ASL e conformi ai requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie21. In tal caso è il Direttore Generale dell’ASL che comunica al Ministero della Salute l’effettuazione della sperimentazione. La sperimentazione clinica di fase I su volontari sani, nonché gli studi di bioequivalenza e biodisponibilità, è consentita nelle strutture pubbliche o private riconosciute idonee. L’idoneità è riconosciuta dall’ASL competente sul territorio a seguito di verifica ispettiva (di regola ogni tre anni). Una volta riconosciuta l’idoneità della struttura privata, il responsabile presenta domanda di riconoscimento al Ministero della Salute. I dati generali dei centri privati riconosciuti dal Ministero sono consultabili pubblicamente sul sito dell’Osservatorio. Le sperimentazioni di fase III e IV, in funzione dell’importanza della patologia, dell’intervento terapeutico e della dimensione campionaria, possono essere condotte anche presso i medici di medicina generale e i pediatri che hanno fatto domanda all’ASL di appartenenza e che sono stati ritenuti idonei. Esiste un registro apposito con tutti i medici idonei iscritti, aggiornato semestralmente dall’ASL. 16 2.3.1 LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E LA RICERCA Le Aziende Sanitarie Locali (ASL), estrensicazione sul territorio del sistema sanitario nazionale, vengono coinvolte a vari livelli nel complesso processo della sperimentazione clinica. Anche le ASL non sede di università hanno il compito di sviluppare la ricerca, un tipo di ricerca non fine a se stessa ma applicata alla clinica quale la sperimentazione di farmaci. La ricerca biomedica e sanitaria rappresenta quindi una precisa finalità del sistema sanitario nazionale e quindi delle sue strutture in quanto il rapporto che lega ricerca clinica ed assistenza si esplicita secondo binari obbligati. Nello specifico le ASL sono coinvolte per gli aspetti che riguardano il comitato etico, lo sperimentatore, la struttura, il contratto con lo sponsor e la gestione dei farmaci. Un aspetto da sottolineare è che solo i comitati etici di strutture pubbliche possono approvare un protocollo di ricerca. Ogni ASL e ogni Azienda Ospedaliera (AO) devono essere dotate di un solo comitato etico. Questa commissione è costituita con atto deliberativo presentando particolare attenzione perché i componenti presentino qualifiche e esperienza per valutare gli studi in esame secondo le normative vigenti Il direttore sanitario dell’ASL o dell’AO o un suo delegato, è un componente ex officio del comitato etico. La struttura sanitaria inoltre garantisce la segreteria organizzativa e la presenza di personale appartenente alla struttura stessa. Lo sperimentatore è il medico responsabile dell’esecuzione della sperimentazione e dell’integrità e della salute e benessere dei soggetti arruolati. L’organizzazione garantisce che, in quanto suo dipendente, egli sia qualificato ad assumersi la responsabilità di un’adeguata conduzione dello studio. Ha l’obbligo morale e legale di richiedere ad un soggetto il consenso a partecipare ad uno studio clinico dopo aver fornito adeguate e corrette informazioni in merito allo stesso. Questo concetto è stato espresso la prima volta nel 1949 dal Codice di Norimberga e discende dalla sentenza emessa dal Tribunale Internazionale del processo di Norimberga. L’organizzazione mondiale della sanità ha in seguito adottato questo principio esplicitandolo nella dichiarazione di Helsinki che rappresenta il codice deontologico del ricercatore. Le Norme di Buona Pratica Clinica (Good Clinical Practice) sanciscono l’obbligo di esecuzione di tutti gli studi clinici secondo le linee guida indicate e l’organizzazione 17 sanitaria si fa garante che il consenso venga acquisito in forma scritta, datata e firmata dopo esaustiva informazione in merito allo studio. Lo sperimentatore opera inoltre in una struttura sanitaria, corrispondente alle aziende sanitarie del SSN, individuata dal Ministero della Salute come sede idonea di sperimentazione. Il direttore generale della ASL stipula il contratto con il promotore della sperimentazione in merito ad eventuali importi e alle modalità di retribuzione eventualmente previste per la struttura sede di sperimentazione. L’entrata in vigore di tale contratto, in genere stipulato entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione del promotore dello studio alla ASL, è comunque subordinata all’acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico. Nel contratto si va ad analizzare l’attività svolta dallo sperimentatore (quantificata in base ad ogni paziente arruolato), la numerosità dei test diagnostici e/o delle pratiche sanitarie eventualmente eseguiti al di fuori della normale pratica clinica, la attività del comitato etico aziendale o interaziendale. La gestione dei farmaci avviene in genere attraverso il servizio di farmacia ospedaliera. Lo sponsor della sperimentazione, che in molti casi è la ditta produttrice, invia i campioni al Servizio che provvederà al controllo della bolla per la corrispondenza di quanto inviato, alla valutazione dell’integrità dei farmaci, il confezionamento e l’inoltro allo sperimentatore dei prodotti farmaceutici e alla conservazione dei certificati di analisi del farmaco e di tutta la registrazione relativa alla gestione dei campioni farmaceutici fino al cinque anni dal termine della sperimentazione. 2.4 AGENZIA NAZIONALE DEL FARMACO L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (www.agenziafarmaco.it) opera a tutela del diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione per: garantire l'unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni, facilitare l'accesso ai farmaci innovativi, ai farmaci orfani e per le malattie rare, promuovere l'impiego sicuro ed appropriato dei medicinali, favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico in Italia, rafforzare i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali e con gli altri organismi internazionali. 18 L'AIFA è organismo di diritto pubblico che opera sulla base degli indirizzi e della vigilanza del Ministero della Salute, in autonomia, trasparenza ed economicità, in raccordo con le Regioni, l'Istituto Superiore di Sanità, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, il mondo produttivo e distributivo. Istituita con la Finanziaria 2004, assolve a numerosi compiti: riunisce competenze un tempo disperse a vari livelli e quindi unifica la problematica del farmaco e coloro che se ne occupano. In particolare, comprende anche l'attività della Commissione Unica del Farmaco, cioè l’organismo scientifico che ha cura di valutare i farmaci proposti per la registrazione; assicura un’informazione indipendente alla cittadinanza, in modo che tutta l'informazione che riguarda il farmaco sia basata su solidi criteri scientifici e che quindi possa prescindere dalla attività promozionale che le aziende fanno per sostenere il loro farmaco; costituisce un fondo per le malattie rare; attiverà gli strumenti di sicurezza sul farmaco con una vigilanza continua e sistematica sugli effetti collaterali mediante la partecipazione di centri regionali di alta specialità oltre che dei medici di medicina generale; confronta i farmaci attualmente in uso con i farmaci che vengono proposti come innovativi, rapportando il loro effetto clinico con quello dei medicinali già esistenti; garantisce il controllo della sponsorizzazione da parte delle aziende farmaceutiche dei congressi medici. 2.4.1 LE AREE DI INTERVENTO DELL'AGENZIA Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC): l'AIFA autorizza la commercializzazione dei farmaci con procedura nazionale o europea secondo criteri di qualità, sicurezza ed efficacia previsti dalla normativa comunitaria Farmacovigilanza: l'AIFA opera un monitoraggio continuo delle reazioni avverse e del profilo di beneficio - rischio dei farmaci, attraverso la rete nazionale di Farmacovigilanza che collega tutti i responsabili di farmacovigilanza delle ASL, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCSS, delle Regioni e delle Industrie Farmaceutiche; l'AIFA mantiene ed aggiorna il data-base nazionale delle segnalazioni delle reazioni avverse e dei dati di consumo, che si 19 collega e si integra con la banca dati europea (EUDRA vigilance); promuove inoltre programmi e studi di farmacovigilanza attiva di intesa con le Regioni e secondo piani di formazione e ricerca con i Medici di medicina generale, i Pediatri di libera scelta, le società scientifiche e le strutture universitarie Sperimentazione Clinica: l'AIFA cura la applicazione delle direttive europee e delle normative nazionali sulla Sperimentazione Clinica, favorisce la ricerca traslazionale, promuove la rete informatica e culturale dei Comitati Etici locali, garantisce il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche (OsSC) per verificare il grado di innovatività e le aree della ricerca pubblica e privata in Italia Ispezioni: l'AIFA vigila e controlla le Officine di Produzione delle Aziende farmaceutiche per garantire la qualità della produzione dei farmaci e delle materie prime (GMP); verifica la applicazione delle leggi nazionali ed europee riguardanti la distribuzione, la importazione, la esportazione e il corretto funzionamento delle procedure di allerta rapido e di gestione delle emergenze; vigila e controlla l'applicazione delle norme di Buona Pratica Clinica (GCP) nella conduzione delle Sperimentazioni Cliniche; assicura l'equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello dei paesi della Comunità Europea e nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento con il Canada e gli Stati Uniti Informazione: l'AIFA fornisce una informazione pubblica e indipendente, al fine di favorire un corretto uso dei farmaci, di orientare il processo delle scelte terapeutiche, di promuovere l'appropriatezza delle prescrizioni, nonché l'aggiornamento degli operatori sanitari attraverso le attività editoriali, lo svolgimento come provider di programmi di formazione a distanza (FAD) e la gestione del proprio sito internet Promozione della ricerca: l'AIFA promuove sperimentazioni cliniche no-profit di tipo comparativo atte a dimostrare il valore terapeutico aggiunto dei nuovi farmaci rispetto a quelli disponibili, utilizzando un fondo apposito istituito per norma (5% delle spese sostenute dalle Aziende per le attività promozionali) Governo della spesa farmaceutica: L'AIFA è responsabile del rispetto del tetto di spesa farmaceutica programmato, attraverso meccanismi di ripiano automatico degli sfondamenti, di revisione periodica del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) e di negoziazione dei prezzi; tramite l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMED), l'AIFA garantisce il monitoraggio e la congruenza della spesa e dei consumi a livello nazionale, regionale e locale e trasmette mensilmente i dati alle singole Regioni 20 Amministrazione e funzionamento: l'AIFA assicura la efficienza e la trasparenza di tutte le procedure amministrative attraverso un meccanismo verificabile di "tracking" di ogni singola procedura. 2.4.2 LE COMMISSIONI CHE OPERANO PRESSO L'AIFA L'autorevolezza e l'autonomia scientifica dell'AIFA è supportata dalla attività di 4 Commissioni tecnico-scientifiche composte da esperti di comprovata e documentata esperienza nel settore: Commissione Tecnico Scientifica (CTS): valuta ed esprime parere consultivo sulle domande di registrazione nazionali e comunitarie e classifica i medicinali ai fini della rimborsabilità; la CTS assorbe le funzioni già attribuite alla Commissione Unica del Farmaco (CUF); Comitato Prezzi e Rimborso (CPR): svolge la attività di negoziazione con le Aziende farmaceutiche per la definizione del prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN, secondo tempi, modalità e procedure trasparenti fissati dalla delibera CIPE - 1° febbraio 2001; Centro di collegamento Agenzia-Regioni: assicura una stretta collaborazione tra AIFA e Regioni; in particolare, analizza l'andamento e i determinanti della spesa farmaceutica a livello nazionale e regionale, raccorda i flussi informativi sui farmaci, promuove i generici e definisce proposte per l'informazione e la pubblicità sui farmaci, la Farmacovigilanza e la Sperimentazione clinica; Commissione per la promozione della Ricerca e Sviluppo (R&S): promuove la ricerca scientifica a carattere pubblico e traslazionale nei settori strategici dell'assistenza, favorisce gli investimenti di soggetti privati sul territorio nazionale, propone criteri per il riconoscimento di un premio di prezzo dei farmaci innovativi, promuove la integrazione dei diversi organismi e dei differenti progetti di ricerca clinica a livello nazionale. L'AIFA si avvale inoltre di una lista di esperti di documentata competenza per le attività delle Sottocommissioni, dei Gruppi di Lavoro, per le funzioni di assessement delle procedure registrative europee e per assicurare una presenza qualificata negli organismi dell'Agenzia Europea dei Medicinali (AMA) e a livello internazionale. Tra le attività che qualificano l'AIFA all'interno delle Agenzie Regolatorie europee particolare attenzione riveste la promozione di una ricerca clinica non ai fini commerciali. 21 Attraverso differenti programmi, infatti, l'AIFA effettua non solo il monitoraggio e la verifica sulla correttezza della sperimentazione clinica pubblica e privata e sull'attività di promozione sui farmaci svolta dalle aziende farmaceutiche, ma coordina e supporta con proprie risorse sia progetti di ricerca utili al Servizio Sanitario Nazionale sia programmi di (in)formazione per gli operatori sanitari e i Comitati Etici locali. Tali attività sono caratterizzate da un elevato rigore metodologico e dalla necessità di trasparenza di processo nei confronti di tutti i cittadini, e sono finalizzate ad accertare che i prodotti medicinali in fase di sviluppo siano sicuri per la popolazione ed efficaci nei confronti delle patologie che devono contrastare22. La promozione della ricerca indipendente è finalizzata a promuovere la produzione di conoscenze in grado di fornire risposte in aree rilevanti dell'assistenza che sono di scarso interesse commerciale e pertanto destinate a rimanere marginali. Il processo di "revisione tra pari" che utilizza revisori esterni qualificati, l'individuazione di due livelli di valutazione e l'utilizzo di criteri predefiniti, garantisce la trasparenza della procedura e la selezione delle proposte di ricerca più adeguate per rilevanza dei temi e qualità metodologica. 2.4.3 GLI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO Gli Osservatori e le banche-dati sono gli strumenti essenziali con i quali l'AIFA controlla ed analizza il consumo dei farmaci a livello nazionale, regionale e locale, opera il monitoraggio delle sperimentazioni cliniche approvate dai comitati etici locali ed integra le informazioni derivanti dalla rete nazionale di Farmacovigilanza. • Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza: Attraverso la rete nazionale di farmacovigilanza raccoglie tutte le segnalazioni delle reazioni avverse e sorveglia sul profilo di beneficio-rischio dei farmaci; si integra con la Banca dati europea EUDRA vigilance, pubblica il rapporto annuale sulla Farmacovigilanza in Italia • Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali (OsMED): Attua il monitoraggio di tutti i farmaci prescritti a carico del SSN e trasmette mensilmente dati alle Regioni secondo indicatori predefiniti di consumo e di spesa; pubblica il rapporto annuale sull'impiego dei medicinali in Italia • Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC): assicura il monitoraggio di tutte le sperimentazioni cliniche condotte in Italia e approvate dai Comitati 22 Etici locali; tale osservatorio, unico in Europa, è aperto e accessibile tutti; pubblica il rapporto annuale sulla Sperimentazione Clinica in Italia. 2.5. L’OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI Il Ministero della Salute ha istituito nel 1998, tramite la Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, l’Osservatorio Nazionale Sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC) (https://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it): è un sistema che prevede la registrazione ed il controllo di tutti i flussi informativi che riguardano l’intero processo delle sperimentazioni cliniche sui farmaci a livello nazionale, con la finalità di garantire la sorveglianza epidemiologica sulla ricerca condotta in Italia. Oggi l'Osservatorio è lo strumento che raccoglie tutte le informazioni e il workflow documentale sulle sperimentazioni cliniche in atto in Italia direttamente via web dai Promotori e dai Comitati Etici con il controllo centrale dell'Unità Sperimentazione e Ricerca dell'AIFA. L'Osservatorio Nazionale fornisce ai Comitati Etici locali il supporto informativo per creare una rete culturale e operativa: infatti ogni Comitato Etico può avere, in tempo reale, la percezione dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca in cui è coinvolto, la possibilità di dialogare e conoscere le decisioni degli altri Comitati su sperimentazioni condivise, l'accesso ai risultati dei trials multicentrici a cui ha partecipato. Per gli Sponsor, l'Osservatorio costituisce un mezzo rapido per contattare i Comitati etici, è possibile sottoporre ai Comitati la versione elettronica dei protocolli sperimentali e tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei progetti di ricerca e conoscere in tempi brevi le decisioni prese. Il supporto informativo dell'Osservatorio è costituito dai registri informatizzati, predisposti in modo da essere compilati e consultati per via telematica. I registri costituiscono la banca dati delle sperimentazioni cliniche alla quale potranno accedere, ciascuno per quanto di competenza, l'Agenzia Italiana del Farmaco, i Comitati Etici, gli Sponsor, le Regioni e le Province autonome. Attualmente i registri informatizzati sono quattro: Registro dei Comitati etici; Registro dei giudizi di notorietà; Registro delle sperimentazioni cliniche; 23 Registro dei centri privati. Il sistema informativo dell'Osservatorio è caratterizzato da: Massima affidabilità e tempestività del sistema e delle comunicazioni, compresa la possibilità di evidenziazione automatica nel caso di inserimento di dati riguardanti procedure difformi dalla normativa vigente; Adozione di livelli di sicurezza sulle informazioni e sull'accesso al sistema, a garanzia della riservatezza delle informazioni trattate; Circolarità delle informazioni sulle sperimentazioni, limitatamente ai Comitati etici coinvolti. Obiettivi dell'Osservatorio sono: agevolare il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori del settore (Agenzia Italiana del Farmaco, comitati etici, amministrazioni, industria farmaceutica, associazioni scientifiche); modernizzare il sistema italiano di produzione di ricerca applicata nel settore sanitario; favorire l'uniformità e l'armonizzazione delle procedure autorizzative locali; prevenire la duplicazione dei progetti di ricerca e favorire la collaborazione nazionale ed internazionale; fornire garanzie a cittadini e pazienti migliorando la trasparenza, la credibilità e l'accesso alla ricerca clinica. Le attività editoriali collegate all’osservatorio costituiscono il mezzo per la diffusione dell’informazione della banca dati. Sono pubblicati un rapporto annuale e aggiornamenti semestrali in italiano ed inglese, chiamati bollettini. Sul sito internet dell’Osservatorio sono disponibili le pubblicazioni degli atti delle attività di formazione svolte dal ministero, l’accesso alla normativa nazionale ed internazionale e la consultazione delle maggiori riviste scientifiche. L'Osservatorio si configura quindi come una proposta istituzionale innovativa a livello europeo, concepita nell'ottica di armonizzare il difficile rapporto tra regole e cultura, e di fornire al contempo risposte a fondamentali esigenze del sapere biomedico23. 24 L’OsSc è uno strumento per la verifica dell’applicazione delle norme di GCP: è utilizzato anche a sostegno dell’attività degli ispettori GCP del Ministero della Salute e per Infine, l’OsSc promuove e sostiene progetti specifici di ricerca. In prospettiva l’Osservatorio sarà l’interfaccia italiana con la banca dati europea delle sperimentazioni cliniche e raccoglierà tutte le reazioni avverse inattese verificatesi nel corso delle sperimentazioni cliniche dei medicinali. La banca dati delle reazioni avverse (SUSAR) sarà a disposizione dell’agenzia Europea dei Medicinali(EMEA) degli stati membri e della commissione Europea. Sono previsti due diversi livelli di accesso all’Osservatorio: la parte pubblica in cui l’informazione è a disposizione di tutti i cittadini, per esempio la parte riguardante la normativa sulle sperimentazioni. la parte privata riservata agli utenti abilitati all’utilizzo dell’osservatorio, per esempio il registro delle sperimentazioni, il registro delle delibazioni, a cui si accede con User ID e Password. Il registro delle sperimentazioni contiene i dati relativi ai trias clinici come: titolo, data di attivazione e di inserimento del primo paziente di ciascun centro, data di chiusura del centro, etc..e viene compilato dallo sponsor o promotore della sperimentazione. Il registro delle delibazioni raccoglie i pareri espressi dai comitati etici e da costoro è compilato. 25 3. LO SPERIMENTATORE Lo sperimentatore è definito come il medico o la persona che esercita una professione riconosciuta nello Stato membro ai fini della ricerca in virtù delle conoscenze scientifiche e dell’esperienza in materia di trattamento dei pazienti. 3.1. RESPONSABILITÀ DELLO SPERIMENTATORE Lo sperimentatore è il responsabile della conduzione dello studio clinico presso un centro di sperimentazione (Art. 1.34 GCP). Secondo le GCP lo Sperimentatore deve possedere alcuni requisiti per poter essere coinvolto in tale ruolo all’interno di una sperimentazione clinica: deve essere qualificato per istruzione, formazione ed esperienza ad assumersi la responsabilità di una adeguata conduzione dello studio, deve soddisfare tutti i requisiti specificati dalle disposizioni normative applicabili e deve fornire la prova della sussistenza di detti requisiti tramite un curriculum vitae aggiornato e/o altra documentazione; deve essere pienamente a conoscenza dell’impiego appropriato del prodotto in sperimentazione, come descritto nel protocollo, nel dossier per lo sperimentatore aggiornato, nelle informazioni sul prodotto ed in altre fonti di informazione fornite dallo sponsor; deve conoscere le GCP ed operare in accordo con le stesse e con le disposizioni normative applicabili; deve permettere il monitoraggio e la verifica da parte dello sponsor e l’ispezione da parte delle autorità regolatorie competenti. Essendo a contatto diretto con il soggetto/paziente, lo sperimentatore ha più di chiunque altro il compito di vigilare sull’integrità personale dello stesso. Deve essere in grado di riconoscere le variazioni clinicamente significative e prendere decisioni di tipo medico fino a interrompere la terapia sperimentale, se necessario, per la sicurezza del paziente/soggetto. Per questo motivo deve essere un medico qualificato e specializzato in quel campo terapeutico e le sue competenze devono essere giudicate idonee sulla base del suo curriculum vitae sia da parte del comitato etico sia da parte dello sponsor. Se si fa assistere da collaboratori medici o da altri addetti sanitari, costoro devono essere edotti sul protocollo, sulle regole GCP e sulle disposizioni normative in vigore. 26 È responsabile che il paziente abbia compreso quanto descritto nel testo di consenso informato e deve essere in grado di offrire una terapia alternativa nel caso in cui costui decida di rivedere la propri decisione di aderire allo studio anche una volta iniziata la terapia sperimentale. Deve attenersi scrupolosamente a quanto è descritto nel protocollo ameno che sia per evitare pericoli immediati al paziente, in qual caso deve avvisare il comitato etico e lo sponsor. In caso di eventi avversi vanno sempre segnalati, qualora si tratti di eventi avversi seri la segnalazione, deve essere inviata non solo allo sponsor ma anche a comitato etico e alle autorità competenti dando tutti i dettagli per descrivere il caso. Annualmente lo sperimentatore deve fornire report della situazione dello studio al comitato etico e, alla chiusura della sperimentazione deve inviare alla struttura di appartenenza, al comitato etico e, se richiesto, alle autorità regolatorie, un riassunto dell’esito dello studio. 3.2.LO SPERIMENTATORE E IL TEAM DI RICERCA La maggior parte delle sperimentazioni sono oggi di carattere policentrico cioè gli studi si svolgono in differenti sedi coinvolgendo più unità di ricerca (ospedali, istituti di ricerca, cliniche private, etc…), a livello nazionale e/o a livello internazionale. Questo per rispondere all’esigenza di reclutare un elevato numero di pazienti nelle sperimentazioni al fine di stabilire se i benefici effetti di un trattamento siano statisticamente e clinicamente significativi. La possibilità di incorporare più velocemente nella pratica clinica terapie innovative e proficue si traduce nella necessità di ridurre i tempi per arrivare alla conclusione dello studio. D’altro canto, l’ampliarsi delle aree di reclutamento ha portato ad un sistema più macchinoso, che necessita di un costante ed efficiente coordinamento. La metodologia delle sperimentazioni cliniche è andata così trasformandosi diventando sempre più complessa ma con l’indubbio vantaggio di garantire che, sebbene condotti da più ricercatori, gli studi mantengano una solida conformità agli stessi dettagli operativi. Una prima standardizzazione delle procedure è stata raggiunta in seguito all’introduzione a livello europeo, nel 1987, delle Good Clinical Practice (GCP)4 che 27 costituiscono un modello internazionale di etica e qualità scientifica da applicare per la progettazione e la conduzione di studi di ricerca che coinvolgessero soggetti umani. Sebbene contribuisca ad aumentare la complessità degli studi clinici, la legislazione è, volta ad assicurare il rispetto dei diritti del paziente cosi come a evitare grossolani errori di conduzione. Il documento CPMP/ICH/135/1995 è stato integralmente recepito dalla normativa nazionale col D.M. del 15 luglio 199714 e rappresenta il risultato della convergenza in sede dell’International Conference of Harmonization (ICH) delle prassi di Buona Pratica Clinica seguite dagli Stati Uniti dal Giappone e nei Paesi dell’Unione Europea. Da allora l’attività del legislatore è continuata incessantemente e numerosi sono stati gli atti legislativi emanati a livello europeo e nazionale miranti a codificare e regolamentare sempre più in dettaglio la conduzione di uno studio clinico. Il recente D.L. 211 del 24 giugno 20034 ha apportato sostanziali modifiche al modus operandi in ambito di procedure di ricerca clinica imponendo, dal 1 gennaio 2004, l’applicazione della Direttiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001: “Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della Buona Pratica Clinica nell’esecuzione della Sperimentazione Clinica di medicinali ad uso umano”. L’imposizione di norme rigorose ha sicuramente recato beneficio: l’aderenza alle GCP - per definizione - garantisce pubblicamente la tutela dei diritti e della sicurezza e del benessere dei soggetti partecipanti allo studio in conformità con i principi stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki nonché accuratezza e attendibilità dei risultati ottenuti dallo studio clinico. D’altro canto, ha imposto al ricercatore un continuo e costante aggiornamento sulla normativa vigente. Al di là dei progressi che la scienza di base e quella farmacologica hanno certamente fatto e del loro ruolo importante nel raggiungimento di obiettivi fino a pochi decenni fa considerati difficilmente raggiungibili, una parte non trascurabile del merito spetta proprio alla metodologia della ricerca clinica che in oncologia, più che in altre branche della medicina, ha influenzato il modo di pensare e di agire dei clinici inducendo quei comportamenti, coerenti con le GCP abitualmente adottati nei trial clinici, anche nella pratica clinica quotidiana. 28 Da qui il concetto per cui per riuscire ad erogare una buona assistenza è assolutamente indispensabile che l’equipe sia preparata a fare della ricerca clinica. La ricerca quindi non è più solo uno strumento per apportare miglioramenti nel sistema sanitario ma diventa mezzo di crescita continuo per gli operatori: l’abitudine alla ricerca clinica fa sì che diventi regola di tutti i giorni il confronto delle idee, la verifica critica dei risultati ottenuti, il dibattito sulle regole e sulle metodologie diagnostiche e terapeutiche, in ultima analisi un modo di affrontare i problemi clinici molto più razionale, più codificato e, alla fine di tutto, anche più economico in quanto clinicamente più appropriato e sicuramente meno autoreferenziale24. Certo questa modalità d’azione ha avuto come esito l’intensificazione dell’attività dello sperimentatore provocando un enorme impatto sul suo carico di lavoro. E’ sorta quindi l’esigenza di poter disporre di maggiori risorse economiche e umane, mediante un team di collaboratori specificatamente preparati, con chiarezza di mansioni e compiti. In altre parole, la ricerca clinica richiede un approccio multidisciplinare25. Ne consegue che il successo nella conduzione di un trial clinico è il risultato dell’interazione tra differenti professionalità coinvolte: medici, infermieri, biostatistici, farmacisti e data manager. Lo sperimentatore quindi delega, pur rimanendo il responsabile ultimo dello studio clinico, alcune attività ai suoi collaboratori: per esempio al Data Manager le pratiche di richiesta autorizzazione al comitato etico, al medico referente l’acquisizione del consenso informato, all’infermiere la gestione dei questionari di qualità di vita, al farmacista la distruzione del farmaco etc. etc. Quando lo studio viene condotto da un team di ricerca, lo sperimentatore responsabile del gruppo può essere chiamato “Sperimentatore Principale” o PI (Principal Investigator). 29 4. IL COMITATO ETICO Il Comitato Etico (C.E.) è una struttura indipendente (una commissione o un comitato di revisione dell’istituzione, interaziendale, regionale, nazionale e sopranazionale) costituita da differenti professionisti con la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno studi clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione. Tale struttura ha un ruolo centrale al fine di assicurare la liceità di una sperimentazione, l’accuratezza del protocollo sperimentale riguardo il disegno dell’esperimento, l’idoneità degli sperimentatori, delle strutture, dei metodi e del materiale da impiegare per ottenere e documentare il consenso informato dei partecipanti allo studio clinico, la registrazione degli avventi avversi e, infine, le raccolta e la validità dei dati ottenuti26 27. Il comitato etico svolge i propri compiti ed opera in conformità alle norme di buona pratica clinica 14 e secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 211 del 2003 4. 4.2. COMPOSIZIONE Il recente decreto D.M.S. 12 maggio 200628 stabilisce l’organizzazione, la composizione e funzionamento dei comitati etici. La finalità è quella di garantire le qualifiche e l’esperienza necessarie alla valutazione degli aspetti etici e scientifico-metodologici degli studi proposti. I componenti dei comitati etici debbono avere una documentata conoscenza e/o esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e nelle altre materie di competenza del comitato etico. I comitati etici devono comprendere: due clinici un medici di medicina generale territoriale o un pediatra di libera scelta un biostatistico un farmacologo un farmacista il direttore sanitario o scientifico dell’istituzione sede della sperimentazione un esperto di materia giuridica un esperto di bioetica 30 un rappresentante del settore infermieristico un rappresentante del volontariato per l’assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti. L’indipendenza della sopra descritta commissione consultiva è requisito fondamentale e imprescindibile. Essa è garantita da: assenza di subordinazione gerarchica del comitato nei confronti della struttura ove opera assenza di rapporti gerarchici tra i diversi comitati etici presenza di personale non dipendente dalla struttura dove opera il CE mancanza di conflitti di interessi dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta mancanza di co-interesse di tipo economico tra i membri del comitato e le aziende farmaceutiche. Circa l’organizzazione, l’articolo 428 specifica che il comitato etico deve rendere pubblicamente disponibili la propria composizione, il proprio regolamento, i tempi che prevede per la valutazione delle sperimentazioni proposte fermo restando i tempi massimi previsti dal decreto 2114 e gli oneri previsti a carico dei promotori della sperimentazione per la valutazione della stessa. 4.3. I COMPITI DEL COMITATO ETICO Tra le responsabilità del comitato etico è la valutazione dell’eticità di un protocollo di ricerca. L’articolo 6 della Direttiva Europea 4 stabilisce che il C.E. deve emettere il proprio parere prima dell’inizio di qualsiasi sperimentazione clinica in merito alla quale è stato interpellato. I requisiti etici di uno studio sperimentale riguardano in primis: la tutela dei soggetti che ricevono il trattamento sperimentale e la qualità di vita globale del paziente, identificabile con il mantenimento della funzionalità fisica, del benessere psicologico e delle relazioni sociali il valore scientifico dello studio che deve proporre ipotesi sufficientemente valide ad un disegno appropriato che ne giustifichi lo svolgimento e la probabilità di successo. Tale 31 valore si basa sulla presenza di un adeguato razionale scientifico e risponde ad una logica di sviluppo consequenziale di ipotesi scientifiche fondate. Una volta verificato che l’ipotesi di partenza sia solida e rigorosa, vanno garantite la validità interna data da una corretta randomizzazione e da un follow-up confrontabile e la validità esterna garantita da criteri di eleggibilità, selezione dei pazienti e appropriata educazione dello staff di ricerca29. Nel caso di sperimentazioni monocentriche il Comitato Etico dispone di un termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di presentazione nella forma prescritta, per comunicare allo stesso, al Ministero della Salute e all’autorità competente il proprio parere motivato. Nel caso di sperimentazioni multicentriche (condotte in Italia o in Italia e in altri Paesi) il parere motivato sulla sperimentazione è espresso dal Comitato Etico della struttura italiana a quale afferisce lo sperimentatore coordinatore per l’Italia, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda presentata dal promotore della sperimentazione. Tale comitato deve darne comunicazione al promotore della sperimentazione, agli altri comitati etici interessati e al Ministero della Salute. I Comitati Etici interessati, su segnalazione diretta del Comitato Etico del centro coordinatore, possono accettare o rifiutare detto parere del centro coordinatore, detto “Parere Unico”, nei 30 giorni successivi all’acquisizione di tale documento30. Durante il periodo di esame della domanda, il Comitato Etico del centro coordinatore può una sola volta chiedere informazioni integrative al promotore della sperimentazione. I comitati etici dei centri satelliti possono invece accettare o rifiutare in toto la sperimentazione e chiedere modifiche al centro satellite del solo modulo di informazione per il paziente e consenso informato. 32 Il flusso informativo tra comitati etici è descritto nel grafico seguente: Per la valutazione dei protocolli di ricerca il Comitato Etico deve ricevere i suddetti documenti: protocollo di studio ed emendamenti modulo di consenso informato scritto e modulo informativo per il paziente dossier dello sperimentatore disposizioni/informazioni disponibili sulla sicurezza disposizioni/informazioni previste in materia di risarcimento o indennizzo in caso di danno o decesso dei pazienti imputabile alla sperimentazione 33 assicurazioni o indennità a copertura della responsabilità dello sperimentatore e dello sponsor importi o altre eventuali modalità di retribuzione o risarcimento dei ricercatori e dei soggetti della sperimentazione e gli elementi pertinenti del contratto tra lo sponsor e il sito di sperimentazione. qualsiasi altro documento ciascun comitato etico ritenga necessario per adempiere alle proprie responsabilità Particolare attenzione viene data al consenso informato che, come indicato dal Comitato Nazionale di Bioetica, deve soddisfare quattro condizioni fondamentali: la qualità dell’informazione la comprensione dell’informazione la libertà decisionale del paziente la capacità decisionale del paziente L’informazione dei soggetti partecipanti a protocolli clinici è fondamentale e si attua attraverso un consenso libero, possibilmente scritto, ottenuto dopo un’informazione accurata. Ogni soggetto deve poter dare e rifiutare il consenso ad una terapia medica e tanto più alla partecipazione ad una sperimentazione clinica. Tale principio implica che il consenso possa essere ritirato dal soggetto in ogni momento dello studio. Sperimentazioni cliniche difettose per il grado di informazione offerto ai soggetti invitati a partecipare non possono essere approvate, compresi i casi di pazienti oncologici terminali che, pur comprendendo la natura sperimentale del trattamento, sperando comunque di trarne giovamento. Ogni soggetto deve ottenere informazioni sufficienti, in termini adeguati, circa la natura e lo scopo dello studio, i farmaci o le procedure terapeutiche utilizzate, gli esami clinici e strumentali, i rischi che esso può comportare, il disagio che ne può derivare e soprattutto le possibili alternative in modo tale che il soggetto sia messo nella condizione di esprimere un giudizio autonomo circa la propria partecipazione, anche in presenza di benefici personali limitati come, per esempio, una limitata probabilità di risposta. Vige la regola che i soggetti coinvolti a qualunque titolo nella sperimentazione non possono essere sottoposti ad indagini o terapie non necessarie per la loro patologia, se tali indagini o terapie arrechino danno o sofferenza o espongano a dei rischi elevati 24. 34 Per quanto riguarda l’uso di un placebo, nel testo di un consenso informato è necessario esplicitare l’indicazione della possibilità di un placebo. Altri compiti del comitato etico sono la valutazione dei rapporti sull’avanzamento della sperimentazione e gli eventi avversi. Sulla base infatti di eventuali eventi gravi verificatisi in corso di sperimentazione o di un inadeguato avanzamento della sperimentazione, il CE può rivedere il giudizio precedentemente espresso. Il Comitato Etico deve inoltre dotarsi di un ufficio di segreteria tecnico-scientifica qualificata: detta segreteria deve essere in possesso delle necessarie infrastrutture per assicurare il collegamento con l’osservatorio, per l’inserimento nelle banche dati nazionale ed europea dei seguenti dati: domanda di autorizzazione dello sponsor eventuali modifiche del protocollo parere favorevole del comitato etico dichiarazione di cessazione della sperimentazione indicazione delle ispezioni effettuate sulla conformità alla buona pratica clinica E’ importante che l’attività del comitato etico sia documentata attraverso il verbale delle riunioni, deve inoltre operare secondo procedure operative scritte che devono descrivere la frequenza delle riunioni, la frequenza delle revisioni periodiche, le regole per giudicare eventuali emendamenti dei protocolli, la tipologia la frequenza e le modalità per le comunicazioni dallo sperimentatore e dallo sponsor, il tipo di documentazione da conservare per il periodo richiesto di tre anni. 35 5 LO SPONSOR L’attuale normativa vigente in tema di sperimentazione clinica sui farmaci 14 prevede che uno studio clinico possa avere come “Sponsor” ovvero “un individuo, una Società, un’Istituzione, oppure un’organizzazione che, sotto la propria responsabilità, dà inizio, gestisce e/o finanzia uno studio clinico”. Quindi, oltre all’Azienda farmaceutica, anche un Ente o una Società Scientifica o lo Sperimentatore stesso possono fungere da Sponsor di una sperimentazione clinica; la stessa normativa prevede infatti che lo Sperimentatore che dà inizio e conduce, da solo o con altri, uno studio clinico e che sotto la propria responsabilità somministra e distribuisce ai soggetti il prodotto sperimentale è uno Sperimentatore-Sponsor e come tale deve assumersi anche tutti gli obblighi di uno Sponsor. 5.1 COMPITI DELLO SPONSOR Secondo le GCP lo sponsor ha la responsabilità di adottare e mantenere sistemi di assicurazione della qualità e di controllo di qualità per mezzo di Procedure Operative Standard (SOP) scritte, al fine di garantire che le sperimentazioni siano condotte ed i dati vengano prodotti, documentati (registrati) e riportati conformemente a quanto stabilito dal protocollo, dalla GCP e dalle disposizioni normative applicabili. Il controllo di qualità deve essere effettuato durante ogni fase della gestione dati al fine di garantire l’attendibilità e la corretta elaborazione degli stessi. Lo sponsor ha la responsabilità di assicurare il rispetto degli accordi sottoscritti con tutte le parti interessate, al fine di garantire l’accesso diretto in tutte le sedi della sperimentazione ai dati/documenti originali ed ai rapporti dello studio, allo scopo di consentire la funzione di monitoraggio e di verifica da parte dello sponsor stesso e l’ispezione da parte delle autorità regolatorie nazionali ed estere. I compiti dello sponsor vertono: autorizzazioni e accordi il farmaco sperimentale la gestione di dati e documenti assicurazione e controllo qualità: monitoraggio e ispezioni la sicurezza Prima di dare inizio ad uno studio clinico, lo sponsor deve espletare tutte le formalità burocratiche inerenti la sperimentazione. 36 La richiesta di approvazione per l’inizio dello studio deve essere sottoposta all’attività regolatoria, al Comitato Etico e con l’istituzione sanitaria presso la quale si svolge lo studio devono stabilire gli obblighi reciproci relativi a aspetti finanziari e assicurativi, la conservazione dei documenti e l’accettazione da parte dell’istituzione di attività di monitoraggio e verifica anche da autorità regolatorie. Lo sponsor deve garantire che siano disponibili sufficienti dati di sicurezza ed efficacia ottenuti dagli studi non clinici e/o da sperimentazioni cliniche che possano sostenere l’idoneità del prodotto alla somministrazione a soggetti umani. Qualora nuove e rilevanti informazioni si rendano disponibili, lo sponsor deve provvedere ad aggiornare il dossier dello sperimentatore (Investigator Brochure). Il prodotto in sperimentazione deve essere prodotto e confezionato secondo le norme di buona fabbricazione, opportunamente codificato ed etichettato. Le procedure che riguardano la gestione, la conservazione, la distribuzione del prodotto in sperimentazione devono essere scritte ed è compito dello sponsor assicurarsi che contengano le istruzioni a cui lo sperimentatore e/o la sua istituzione si debbono attenere. Lo sponsor deve accertarsi di conservare tutti i documenti essenziali per almeno due anni dalla formale interruzione dello studio o per almeno due anni dopo l’ultima approvazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio. Della durata di conservazione dei documenti dello studio, lo sponsor deve anche informare lo sperimentatore, che deve, analogamente, provvedere a conservare i documenti della sperimentazione presso il centro. Se i dati della sperimentazione verranno registrati su supporto informatico e se lo sponsor intende avvalersi di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati e/o sistemi di inserimento a distanza per la gestione dei dati relativi alla sperimentazione, allora deve essere in grado di garantire e documentare che il sistema elettronico per l’elaborazione dei dati sia conforme ai requisiti di completezza, precisione, affidabilità prefissati. Questo si traduce in una validazione del metodo utilizzato. Per qualsiasi trasferimento di proprietà del dato, lo sponsor deve darne notifica alle autorità competenti secondo eventuali disposizioni normative applicabili. Responsabilità primaria dello sponsor è adottare e mantenere sistemi di assicurazione della qualità. Tramite le cosiddette SOP, acronimo per Standard Operative Procedure, cioè procedure operative standard scritte e controlli di qualità periodici (attività di monitoraggio e 37 di audit) va verificato che la sperimentazione e i dati da questa prodotti siano prodotti, documentati e riportati conformemente al protocollo, alle regole di buona pratica clinica e dalle disposizioni normative vigenti. Le finalità del monitoraggio di uno studio è verificare che i diritti ed il benessere dei soggetti siano tutelati, verificare che la conduzione della sperimentazione sia conforme a quanto stabilito dal protocollo, dalle GCP e dalla normativa applicabile e che i dati riguardanti la sperimentazione siano completi e verificabili attraverso documento originali. Lo sponsor deve continuamente provvedere alla valutazione della sicurezza del prodotto in sperimentazione, pertanto deve informare tempestivamente tutti gli sperimentatori, le istituzioni, i comitati etici interessati ed eventualmente le attività regolatorie di tutte le reazioni avverse serie ed inattese (Adverse Drug Reaction) tramite aggiornamenti e rapporti periodici. Qualora si dovesse scoprire qualcosa che potrebbe pregiudicare la sicurezza dei pazienti o potrebbe avere risvolti negativi sulla conduzione della sperimentazione o indurre il Comitato Etico a mutare la propria opinione favorevole riguardo alla continuazione della sperimentazione, è compito dello sponsor darne informazione con tempestività. Secondo i dati del V° Rapporto Nazionale sulla sperimentazione forniti dall’Osservatorio del Ministero della Salute, indicano che il 73.7% degli studi condotti in Italia hanno come sponsor l’Azienda Farmaceutica mentre il restante 26.3 % è coordinato da 172 Promotori indipendenti non a fini industriali: ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS, università, etc..31. 5.2 LE SOCIETA’ SCIENTIFICHE Il piano sanitario 2003/2005, approvato con DPR 23/05/2003, riconosce alle società scientifiche il ruolo di garanti non solo della solidità delle basi scientifiche degli eventi formativi, ma anche della qualità pedagogica e della loro efficacia e il ruolo di “organismi di garanzia della aderenza della formazione agli standard europei ed internazionali”32. Le società scientifiche hanno il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati e devono, quindi, svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico con 38 l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficacia alle prestazioni sanitarie erogate. Nel nostro sistema sanitario le società scientifiche sono chiamate a svolgere anche attività di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le istituzioni sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell’innovazione e della qualità dell’assistenza. Il Decreto ministeriale del 31 maggio 200433 ha decretato che le società scientifiche per essere riconosciute dal Ministero della Sanità devono possedere alcuni requisiti: rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente in almeno 12 regioni, anche mediante associazione con altre società o Associazione della stessa professione, specialità o disciplina; rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale; atto costitutivo e Statuto redatti per atto pubblico. Le società scientifiche costituiscono il fulcro della medicina scientifica nel nostro paese. Esse producono centinaia di riviste mediche, formazione, congressi nazionale ed internazionali, e sono a loro volta associate alle società specialistiche internazionali di riferimento. Le società scientifiche associano più di un terzo dei medici italiani e costituiscono il maggiore elemento associativo della medicina nel nostro paese. Offrono il più alto livello di formazione, ricerca e promozione nel nostro Paese e promuovono il dibattito su temi e argomenti di maggiore interesse per la medicina. La direttiva europea del 20014 esprime un grande interesse nei confronti delle sperimentazioni cliniche non commerciali ovvero eseguite dai ricercatori senza la partecipazione dell’Industria Farmaceutica, poiché tali studi sono ritenuti di grande utilità per pazienti. In genere, gli studi clinici che possono fornire la maggiore messe di risultati riguardo a nuovi farmaci e protocolli di trattamento, possono essere suddivisi in studi pilota e studi randomizzati controllati. Questi ultimi originano generalmente dai risultati ottenuti dagli studi pilota tesi alla fattibilità e sicurezza dei nuovi protocolli. Lo studio spontaneo, invece, rappresenta una 39 tipologia di studio che abbraccia entrambi i precedenti essendo promosso dallo sperimentatore o da una società scientifica senza fini di lucro e finanziato con i fondi della ricerca. Infatti lo studio spontaneo non è finanziato dalle aziende farmaceutiche, a meno che il sostegno economico e materiale alla conduzione dello studio stesso venga offerto a scopo liberale e senza alcun diritto sui risultati della ricerca. I risultati infatti ottenuti dalla sperimentazione non possono, nel casi di studi spontanei, essere di proprietà di un’azienda farmaceutica. Questi studi sono importanti perché possono correggere eventuali errori di sovrastima dell’efficacia di nuovi farmaci o schemi di trattamento. 5.3 LE AZIENDE FARMACEUTICHE Quando lo sponsor è un’azienda farmaceutica questa funge da promotore e finanziatore della ricerca e il suo compito principale è quello di assistere e facilitare lo sperimentatore nella conduzione dello studio. L’Azienda Farmaceutica è stata, e spesso continua ad essere, una fonte importantissima per finanziare la realizzazione di studi clinici finalizzati a mettere a punto nuovi preparati. Tuttavia, considerare l’azienda come un semplice erogatore di fondi è una visione decisamente riduttiva e limitante del ruolo di queste istituzioni nell’evoluzione dello sviluppo clinico di un farmaco. Le aziende hanno infatti contribuito allo sviluppo di una metodologia della ricerca, finalizzata a rendere ineccepibile la qualità del dato raccolto e a garantire l’attendibilità del risultato ottenuto. La qualità di una ricerca da una parte è strettamente correlata agli aspetti scientifici di un piano di sviluppo clinico, dall’altra vi è una qualità procedurale, legata alle modalità di pianificazione, gestione e valutazione dei risultati di uno studio. E’ innegabile che una buona qualità dei contenuti di un piano di ricerca siano direttamente proporzionali alla capacità dell’azienda di interagire con gli specialisti e le società scientifiche di riferimento, il tutto nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità regolatorie. 40 APPENDICE AGENZIA EUROPEA DEI MEDICAMENTI (EMEA) Dal gennaio 1995 il Settore Farmaceutico Europeo é regolato da una Agenzia Europea, Struttura operativa dell'European Medicines Evaluation Agency [EMEA] simile alla Food & Drug Administration (F.D.A.) degli Stati Uniti. Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio in uno Stato Membro della Comunità Europea senza aver ottenuto un’autorizzazione da parte delle autorità competenti di quello Stato, oppure, un’autorizzazione comunitaria ai sensi del Regolamento 2309/93/CEE. Dal 1° gennaio 1995 è diventato operativo il nuovo sistema di autorizzazione dei prodotti medicinali nell'area europea. Questo sistema è il frutto di molti anni di collaborazione fra la Commissione, il Parlamento Europeo, il Comitato Economico e Sociale e le Autorità Registrative Nazionali dell'Unione Europea [UE]. Il 14 giugno 1993 il Consiglio dei Ministri dell'UE ha dato corso a tre Direttive basilari (93/39/EEC, 93/40/EEC, 93/41/EEC); inoltre, il 22 luglio 1993 lo stesso Consiglio ha formalizzato il Regolamento 2309/93/EEC. Questi quattro documenti formano la base legale sia del nuovo sistema di autorizzazione dei medicinali in ambito comunitario, sia dell'European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), la cui sede è stata posta a Londra a seguito della decisione presa il 29 ottobre 1993 da parte dei Capi di Stato e di Governo europei32. I. I PRINCIPI INFORMATORI DELL'AGENZIA EUROPEA [EMEA] Sul piano industriale, le normative comunitarie mirano a salvaguardare e potenziare le condizioni di competitività dell'offerta in Europa che si caratterizza per un'alta qualità, ma che deve trarre ampi vantaggi dal coordinamento e dal rilancio della ricerca scientifica. Gli obiettivi di sostegno dell'industria farmaceutica europea sono perseguibili anche attraverso l'armonizzazione delle procedure di autorizzazione. Non possono, tuttavia, essere ignorate sia la dimensione sociale che riveste tutto il settore farmaceutico, sia la necessità di assicurare il massimo di trasparenza delle procedure. 41 Al centro del problema vi sono, quindi, le esigenze del malato al cui beneficio deve essere finalizzata la produzione farmaceutica. Sia i consumatori passivi (ossia, i pazienti) che i consumatori attivi (ossia, i medici) sono avvantaggiati da un rapido ingresso nel mercato di prodotti medicinali di alta qualità innovativa, garantita da una critica valutazione scientifica. Una chiara informazione delle caratteristiche di qualità, efficacia e sicurezza é messa a disposizione dei medici, dei farmacisti e dei pazienti attraverso illustrazioni uguali in tutta la comunità. Inoltre, la sorveglianza post-marketing é attuata da parte dell'Agenzia attraverso un sistema di coordinamento della farmacovigilanza dei singoli Stati Membri. Infine, il dialogo diretto tra l'industria farmaceutica e l'Agenzia rende più facile le procedure di autorizzazione, in particolare nel pre-submission stage, durante il quale l'industria potrà beneficiare di suggerimenti scientifici da parte dell'Agenzia. II. FUNZIONI DELL'EMEA L'Emea svolge funzioni relative a: Valutazione scientifica dei Dossier di Registrazione per la Procedura Centralizzata : deve garantire che i nuovi farmaci soddisfino i requisiti di “Quality, Safety ed Efficacy” necessari per la registrazione Arbitrato per le procedure decentralizzate Elaborazione ed emanazione di Lineeguida e altri documenti determinanti per lo sviluppo dei farmaci Sorveglianza post-marketing attraverso un apposito organismo (Working Gruop on Pharmacovigilance) e come componente della Rete di Farmacovigilanza Europea Assunzione di decisioni in ordine alle sospensioni o ai ritiri, o alle modifiche da apportare agli stampati di prodotti che pongano un rischio per la salute. “Advice” preliminare sulla conduzione dei test pre-clinici e clinici Considerazioni conclusive relative al ruolo dell'Italia 42 III. STRUTTURA DELL'EMEA Come indicato nella Tabella I, l'European Agency for the Evaluation of Medicinal Products è composta: (a) dal Management Board, che è l'organo di governo dell'Agenzia ed ha la responsabilità primaria sia per gli aspetti budgetari che per il coordinamento delle attività nazionali degli Stati Membri; (b) dall'Executive Director, che é eletto dal Board come il rappresentante legale dell'Agenzia; (c) dal Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) e dal Committee for Veterinary Medicinal Products (CVMP), incaricati di elaborare i pareri dell'Agenzia sui problemi riguardanti la valutazione dei medicinali per uso umano e veterinario, rispettivamente, avvalendosi di oltre 1.800 esperti proposti dai singoli Stati Membri che si assumono la responsabilità nel garantirne la perfetta idoneità a ricoprire l'incarico; (d) dal Permanent Secretariat, coordinato dall'Executive Director ed incaricato di fornire assistenza tecnica ed amministrativa e costituito da uno staff di più di 200 persone . Tabella I Struttura dell'Agenzia Europea per i Medicamenti EMEA = European Medicines Evaluation Agency L'Agenzia è composta: dal Management Board, organo di governo dell'Agenzia con responsabilità per gli aspetti normativi, tecnici e finanziari, e per il coordinamento delle attività dei vari Stati Membri; dall'Executive Director, eletto dal Management Board come rappresentante legale dell'Agenzia; dal Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) e dal Committee for Veterinary Medicinal Products (CVMP), incaricati della valutazione dei medicinali per uso umano e veterinario, con la cooperazione di oltre 1.600 esperti; dal Permanent Secretariat, coordinato dall'Executive Director, ed incaricato di fornire assistenza legale, tecnica ed amministrativa. 43 IV. LE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE Dal 1° gennaio 1995 le procedure previste sono: 1.la procedura nazionale; 2.le procedure comunitarie: 2a decentralizzata (o di mutuo riconoscimento) 2b centralizzata. 1. La procedura nazionale può essere usata per l'autorizzazione di farmaci a stretta vocazione nazionale, per i quali non si desidera l'estensione dell'autorizzazione stessa al di fuori dello Stato Membro in cui viene presentata la domanda. 2a . La procedura comunitaria decentrata nasce in sostituzione della vecchia procedura multistato, è basata sul riconoscimento reciproco da parte dei diversi Stati Membri (SM) di una prima autorizzazione nazionale e si attua mediante la successiva estensione dell'autorizzazione dal primo Stato autorizzante agli altri. In altre parole la procedura di mutuo riconoscimento è un processo regolatorio tramite il quale gli Stati Membri riconoscono, entro 90 gg dal deposito della domanda, l’AIC rilasciata da un primo Stato Membro detto Stato Membro di Riferimento (o RMS). Presupposto fondamentale di tale processo è che la AIC sia rilasciata a seguito della conclusione di una Procedura Nazionale di AIC nel Paese di Riferimento La scelta di accedere al Mutuo Riconoscimento spetta all’Azienda/Sponsor e deve essere effettuata all’atto della domanda. Una AIC nazionale non può essere trasformata successivamente in un MR. A differenza della AIC nazionale l’AIC che segue il MR ha tempi certi, assessment scientifico approfondito e accesso all’EMEA in caso di controversie (Procedura di Arbitrato) La procedura di Mutuo Riconoscimento mantiene inalterato il potere decisionale dei singoli Stati, ma introduce il ruolo arbitrale dell'Agenzia, le cui decisioni acquistano un valore vincolante per tutti gli Stati Membri. Pertanto, se l'Agenzia riconosce come valida la 44 opposizione di uno Stato ad una autorizzazione decentralizzata concessa dal primo Stato autorizzante, l'autorizzazione stessa viene revocata nell'intera area comunitaria. Delegati di tutti gli SM hanno costituito il “Mutual Recognition Facilitation Group” (MRFG) attivo su tutti gli aspetti della procedura di Mutuo Riconoscimento. 2b. La procedura centralizzata nasce dalla vecchia procedura di concertazione, è basata sull'acquisizione di una autorizzazione valida immediatamente per tutti gli Stati e fa convergere tutto il potere decisionale sull'Agenzia europea. Le domande di autorizzazione sono sottoposte direttamente all'Agenzia di Londra e, entro 210 giorni, alla conclusione dell'iter di valutazione scientifica, le opinioni del Committee sono trasmesse all'industria, alla Commissione ed ai vari Stati membri. Per le specialità di uso umano, la procedura centralizzata é: (a)obbligatoria per i farmaci derivati da alcuni procedimenti biotecnologici (tecnologie del DNA ricombinante; espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi; metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali); (b) facoltativa per i medicinali derivati da altri procedimenti biotecnologici o per i medicinali ad alto contenuto innovativo tecnologico e/o terapeutico. (c)dal 2004 è obbligatoria anche per i farmaci orfani e i farmaci oncologici. La procedura centralizzata presenta tre vantaggi pratici: 1)immediata disponibilità per tutti i malati della Comunità delle specialità medicinali di comprovate caratteristiche terapeutiche; 2)ottimale utilizzazione delle competenze specialistiche degli Esperti, evitando di far esaminare da 15 gruppi quello che può essere valutato con estrema ponderazione da un solo gruppo di Esperti ad alta ed indiscussa qualificazione internazionale; 3)garanzia a priori che le industrie richiedono la registrazione solo per farmaci a reale ed ampiamente comprovato carattere innovativo. 45 V. GLI ESPERTI DEI COMITATI SCIENTIFICI ED IL CONFLITTO DI INTERESSI La struttura centrale dell'Agenzia garantisce l'indipendenza scientifica e l'imparzialità degli Esperti, evitando interferenze delle industrie interessate ed interventi delle amministrazioni nazionali incompatibili con i compiti di valutazione assegnati. Gli Esperti europei hanno una specifica formazione bio-medica, con specializzazioni nelle varie discipline farmaco-tossicologiche, clinico-terapeutiche, diagnostiche, ecc.; essi giocano un ruolo fondamentale nel programma tecnico-legislativo che riguarda la registrazione dei farmaci nell'ambito europeo. La lista degli Esperti é pubblicata a cura dell'EMEA e risulta consultabile in un libro che include un breve curriculum, con l'indicazione sia delle competenze scientifiche che della "Dichiarazione di Interessi". Purtroppo in fase iniziale non sempre pervengono in tempo I Membri del Board, i Membri del CPMP e del CVMP, e gli Esperti non devono avere nell'industria farmaceutica degli interessi economici o di altro tipo che possano infirmare la loro imparzialità. In questo senso esistono degli interessi diretti che precludono stabilmente al soggetto la possibilità di essere Membro od Esperto del CPMP/CVMP, mentre devono essere dichiarati quegli interessi indiretti che, pur ritenendosi compatibili con la funzione di Membro od Esperto del CPMP/CVMP, devono essere dichiarati pubblicamente dal soggetto. Tutti gli interessi indiretti attinenti all'industria farmaceutica devono essere indicati in un registro tenuto dall'Agenzia e di pubblica consultazione. Si ritiene, quindi, che il fattore in causa più importante sia quello della "trasparenza", dando per scontato che un soggetto é "esperto" nel settore dei medicamenti se con essi ha sperimentato, curato o, comunque, lavorato a diversificati livelli. Per quanto concerne la registrazione centralizzata, l'obbligo o la possibilità per le industrie farmaceutiche di rivolgersi ad un solo organo giudicante europeo (l'EMEA), senza dover sottostare ai giudizi delle singole Autorità nazionali, suscita in tutti i paesi molti interrogativi “nazionalistici”. Come possono i singoli paesi reggere la competitività dell'Agenzia Europea di Londra la cui autorizzazione é a basso costo, ad alta qualificazione biomedica e subito valida per tutti e quindici gli attuali Stati Membri? A questa domanda molti Stati hanno dato una risposta attrezzandosi per favorire la registrazione decentralizzata. Alcuni Stati membri della UE (Inghilterra, Francia, Portogallo, Danimarca, ecc.) hanno infatti dato corso all'istituzione di una propria Agenzia nazionale, che deve rispondere a criteri di alta credibilità dato che può essere impugnata da un altro Stato 46 membro, con intervento arbitrale dell'EMEA il cui verdetto potrebbe far revocare l'autorizzazione, anche laddove ottenuta. Questo implica, ed è interesse della comunità scientifica partecipare a pieno a questo processo, che anche in Italia le tradizionali strutture Ministeriali evolvano assumendo funzioni e strttura di “Agenzia” in modo da essere in grado di reggere la competitività dell'EMEA o delle Agenzie europee "forti" che vantano anni di grande rinomanza (vedi Inghilterra) o che sono dotate di consistenti organici specialistici (vedi Francia con 450 addetti). VI. LA DICHIARAZIONE DI INTERESSI CON L'INDUSTRIA L'articolo 54 del Regolamento 2309/93/EEC stabilisce che i Membri del Board, i Membri del CPMP/CVMP e gli Esperti non devono avere con l'industria farmaceutica degli interessi diretti che possano infirmare la loro imparzialità. Inoltre, tutti gli interessi indiretti devono essere indicati in un registro tenuto dall'Agenzia e di pubblica consultazione. Vi sono interessi diretti che precludono la possibilità di essere Membro dei Comitati di valutazione: ad esempio l'aver fatto parte nei due anni precedenti del personale o di un organo decisionale di un'industria farmaceutica, o l'avere interessi finanziari nel capitale dell'industria; che, nel momento della valutazione di uno specifico medicinale, precludono la funzione di Esperto dei Comitati di valutazione: ad es., il far parte del personale o di organo decisionale dell'industria che produce lo specifico prodotto da valutare, o l'avere interessi finanziari nel capitale della suddetta industria. Vi sono interessi indiretti che, pur ritenendosi compatibili con la funzione di Membro dei Comitati di valutazione, devono essere dichiarati: ad es., il fatto che parenti stretti abbiano interessi economici o professionali in un'industria farmaceutica, o il fatto che il soggetto, negli otto anni antecedenti i due anni dalla cessazione, abbia fatto parte del personale o di uno organo decisionale di un'industria farmaceutica; che, pur ritenendosi compatibili con la funzione di Esperto dei Comitati di valutazione, devono essere pubblicamente dichiarati: ad es., l'avere fatto nel quinquennio ricerche per un'industria farmaceutica, o l'aver ricevuto dei finanziamenti a titolo personale o per l'istituzione in cui opera da parte dell'industria farmaceutica, o l'avere parenti stretti con interessi economici oppure professionali in un'industria farmaceutica. 47 VII. L'AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO 726/2004 La normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’UE il 30 aprile 2004 (Regolamento 726/2004 e Direttiva 2004/27/CE)35 prevede, oltre al cambiamento del nome dell'Agenzia che è mutato da EMEA a EMA (European Medicines Agency), quanto segue: - Il processo registrativo, con l’estensione dell’obbligo di procedura centralizzata ai medicinali orfani e a quelli contenenti un nuovo principio attivo per il cancro, l’AIDS, il diabete e i disordini neurodegenerativi. A partire dal maggio 2008 è prevista la possibilità che tale obbligo sia esteso ai farmaci con un nuovo principio attivo per le malattie virali, quelle autoimmuni e le altre disfunzioni immunitarie. Il doppio canale registrativo rimarrebbe disponibile, anche per tali patologie, per tutti i generici, indipendentemente dalla tipologia di AIC del medicinale di riferimento. - L’accesso ai farmaci con richiesta di commercializzazione entro tre anni dall’AIC, pena la decadenza della stessa, tranne nei casi di circostanze eccezionali e per motivi di salute pubblica. - La copertura dei dati relativi alla R&S dei farmaci (test preclinici e sperimentazioni cliniche), che è stata armonizzata a 8 anni. La protezione commerciale di tali dati viene invece fissata a 10 anni, eventualmente estesa per un anno in caso di autorizzazione di nuove indicazioni terapeutiche che abbiano evidenziato un significativo beneficio clinico in relazione a terapie esistenti, e sempre di un anno in caso di switch da farmaco etico (ovvero con obbligo di prescrizione) a farmaco da banco. Di fatto viene quindi prevista la possibilità, da parte delle imprese – inizialmente esclusa per i farmaci a registrazione centralizzata obbligatoria, ma successivamente estesa a tutti i medicinali – di accedere ai dati due anni prima della scadenza della protezione commerciale, garantendo così il lancio del prodotto nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del brevetto (applicazione della clausola Roche-Bolar del Waxman- HAtch Act statunitense, introdotto nel 1984). - Un solo rinnovo dell’AIC dopo 5 anni (basato sulla valutazione del rapporto rischio-benefici): - Un rafforzamento del ruolo dell’Agenzia sull’attività di farmacovigilanza sia in termini di raccolta delle informazioni che di coordinamento delle azioni dei Paesi Membri - La costituzione da parte dell’Agenzia di una banca dati sui medicinali accessibile al pubblico (contenente il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglietto illustrativo e le informazioni riportate sull’etichettatura). 48 - La previsione che la commissione raccolga informazioni su come gli Stati nazionali valutano il valore terapeutico aggiunto, analisi generalmente finalizzata alle decisioni in merito alla rimborsabilità dei farmaci. Tale previsione, conseguenza di una sempre maggiore attenzione della Commissione al tema dell’efficacia relativa, non dovrebbe portare all’inclusione della stessa come criterio per la registrazione, che si baserà come sempre sul rapporto rischio-benefici assoluto, ovvero senza un confronto con alternative terapeutiche disponibili. Le informazioni raccolte potrebbero però essere utilizzate, anche se la normativa non lo esplicita, per fornire un indirizzo di carattere generale e non vincolante agli Stati sul tema della rimborsabilità, pur lasciando completa autonomia su tale ambito regolatorio. - La definizione di “generico”, che di fatto include tutti i medicinali con la stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento. Non si specifica invece la denominazione, in considerazione delle diverse tipologie di generici presenti sul mercato europeo: “unbranded”, commercializzati con il solo nome del principio attivo (Regno Unito); “semi-branded”, con il nome del principio attivo seguito dal nome dell’impresa titolare dell’AIC (Italia); “branded”, con un nome di fantasia (Germania). - La struttura organizzativa dell’EMA, i cui organi saranno: 1. il Consiglio di Amministrazione composto da un rappresentante per Paese Membro e da due rappresentanti della Commissione e del Parlamento Europei, da due rappresentanti delle Associazioni dei pazienti (con un conseguente maggiore coinvolgimento indiretto degli stessi come richiesto dal G10), uno dei medici e uno dei veterinari, con esclusione di ogni rappresentanza dell’industria. I componenti non istituzionali saranno nominati dal Consiglio, sulla base di un elenco stilato dalla Commissione in consultazione con il Parlamento, mentre il mandato di tutti i componenti del CdA è triennale e rinnovabile. 2. Il direttore esecutivo, nominato dal CdA su proposta della commissione, per 5 anni con incarico rinnovabile una sola volta; 3. Quattro comitati di supporto relativamente ai medicinali di uso umano, veterinari, orfani, a base di piante. In particolare il comitato per i farmaci di uso umano sarà formato da n membro nominato da ogni stato, con mandato di tre anni rinnovabile36 37. 49 BIBLIOGRAFIA 1 B. Pitt, D. Julian e S. Pocock “La sperimentazione clinica: Principi fondamentali”. 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