Diapositiva 1 - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

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Diapositiva 1 - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Brescia
LE LIBERE PROFESSIONI TECNICHE
Esercizio, deontologia, compensi e gestione del cliente
Seminario Formativo, 5 ore in Aula
Brescia, 15 novembre 2016
Rosalisa Lancia
LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
OBIETTIVI DELL’EVENTO
La Riforma delle professioni, di derivazione comunitaria, ha l’obiettivo di creare maggiore
specializzazione nei professionisti, incrementare e razionalizzare il gioco della concorrenza,
tutelare l’utente («consumatore»).
Il Legislatore italiano è intervenuto in maniera forte su diversi temi: formazione, assicurazione,
azione disciplinare, pubblicità informativa, abolizione dei minimi tariffari
La Riforma ha perseguito lo scopo per cui era stata creata?
• Formazione obbligatoria: siamo davvero professionisti più aggiornati rispetto a prima della
riforma
• Abolizione dei minimi tariffari: si è davvero generata una concorrenza libera e leale?
• Tutela del consumatore: salvo l’assicurazione professionale, il consumatore è davvero tutelato?
Obiettivo dell’incontro
1. Rilettura della Riforma delle professioni dopo 4 anni di vigenza – stato dell’arte
2. In merito ai c.d. nuovi obblighi, condivisione delle «practise» che l’industria ha generato
3. Condivisione di indicazioni pratiche sulla gestione del cliente, alla luce dei nuovi obblighi
deontologici e nelle nuove normative.
LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
CORNICE NORMATIVA
RIFORMA DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE
DL 138/2011
(Principi della riforma)
L.183/2011 modificata
dal DL 1/2012
(STP)
DL 1/2012
(tariffe)
Abrogazione tariffe
DPR 137/2012
(Attuazione della
riforma)
DM, 8.2.2013, n.34
Regolamentazione STP
Determinazione compenso al
conferimento dell’incarico e preventivo
di massima
Liquidazione del compenso da parte di
un organo giudiziario sulla parte dei
parametri ministeriali (DM 140/2012)
(Durata e modalità svolgimento
tirocinio)
LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI NON ABROGA LA NORMATIVA SULL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE
LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
DESTINATARI
DESTINATARI DELLA RIFORMA
La riforma sulle professioni si applica a tutte le professioni regolamentate e ai
professionisti
PROFESSIONE REGOLAMENTATA
È l’attività o l’insieme di attività riservate per espressa disposizione di legge il cui
esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o in collegi,
subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di
specifiche professionalità.
PROFESSIONISTA
Esercente la professione regolamentata
I professionisti sono destinatari della Riforma, e quindi dei nuovi obblighi, in
quanto iscritti agli albi professionali
LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
PRINCIPI
ACCESSO LIBERO E NON
DISCRIMINATORIO
PUBBLICITÀ INFORMATIVA
ASSICURAZIONE
PROFESSIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA
AZIONE DISCIPLINARE
STP
ABOLIZIONE MINIMI
Accesso libero previo esame di stato (art. 33 Costituzione)
Divieto di limitazioni salvo che per mancanza di titoli o condanne penali
Divieto di limitazioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sede legale
Ammissibilità della sola pubblicità informativa e caratteristiche
Violazione deontologica
Violazione del Codice del Consumo e del D.Lgs. 147/2007
Obbligo di assicurazione (danni al cliente, comprese le attività di custodia)
La stipula può avvenire anche tramite assicurazioni collettive
La violazione costituisce illecito deontologico
Obbligo sanzionato deontologicamente
Soggetti titolati ad erogare la formazione
Regolamentazione ad opera dei CN
Separazione tra potere amministrativo e potere disciplinare
Istituzione e regolamentazione dei Consigli di Disciplina
Vigilanza sui Consigli di Disciplina in caso di malfunzionamento
Nuova forma societaria contemperata all’intuitus personae
Regolamentazione delle società tra professionisti (costituzione, requisiti,
responsabilità, assicurazione)
Abrogazione delle tariffe
Pattuizione del compenso all’atto dell’incarico e preventivo di massima
Revisione della posizione degli Ordini in merito al c.d. «opinamento»
LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
ATTUAZIONE DEI PRINCIPI
ACCESSO LIBERO
PUBBLICITÀ INFORMATIVA
ASSICURAZIONE
PROFESSIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA
AZIONE DISCIPLINARE
STP
ABOLIZIONE MINIMI
Recepimento nel Codice Deontologico
Recepimento nel Codice Deontologico
Forte attività di orientamento e sensibilizzazione da parte di Ordini e CN
Recepimento nel Codice Deontologico
Entrata in vigore dell’obbligo nell’agosto 2013
Attività di contrattazione collettiva da parte dei CN e Enti Previdenziali
Inserimento dell’obbligo nel conferimento di incarico
Recepimento nei Codici Deontologici
Emanazione del Regolamento di formazione e Linee Guida
Attivazione procedure informatiche per rilevazione presenze e computo CFP
Avvio procedimenti disciplinari per inottemperanza
Recepimento nel Codice Deontologico
Istituzione dei Consigli di Disciplina e articolazione in Collegi
Emanazione delle Linee Guida/Pareri Ministero di Giustizia
Regolamentazione di dettaglio
Resta uno strumento poco utilizzato
Impatti negativi sull’industria: criterio di scelta diventa il prezzo
Svilimento di interi segmenti dell’industria (certificazioni energetiche/outlet
legale/cocontest)
Maggior ricorso a contenzioso
Nuovo ruolo dei Consigli dell’Ordine
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I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO
RECEPIMENTO DEI PRINCIPI DELLA RIFORMA NEI CODICI DEONTOLOGICI
‒ I principi della Riforma sono stati recepiti nei Codici Deontologici delle professioni di
riferimento
‒ La violazione degli obblighi di cui alla Riforma, pertanto, oltre a costituire una violazione di
legge, costituisce anche una violazione deontologica
‒ La circostanza che un Codice Deontologico non sia «aggiornato» alla Riforma non significa
che questa non si applichi a quella professione. I nuovi obblighi operano ex lege
‒ Il Codice Deontologico è il Codice di comportamento dei professionisti appartenenti ad una
specifica industria o settore, la cui finalità è guidarli nell’esecuzione appropriata ed efficace
del proprio incarico, a tutela della collettività e nel rispetto del decoro e dignità della
professione e del professionista
‒ Il Codice Deontologico è costituito dall’insieme di enunciati, principi e direttive etiche, la cui
osservanza determina comportamenti deontologicamente corretti, ovvero rispettosi della
deontologia, dello scopo e dei valori fondamentali dell’ente di appartenenza
‒ La violazione delle norme del codice deontologico può condurre ad una responsabilità
disciplinare e correlativa comminazione di sanzione, dopo idoneo procedimento celebrato
davanti al Consiglio di disciplina
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I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO
NATURA E VINCOLATIVITÀ DEL CODICE DEONTOLOGICO
‒ Il Codice deontologico è un atto con efficacia normativa non vincolante (atto di
autoregolamentazione con valenza di soft law)
‒ Non crea obblighi giuridici ma “impegni” il cui rispetto è rimesso:
‒ all’appartenenza ad una professione
‒ al soggetto promanatore (CN/Ordine Professionale) che coincide con il destinatario
(iscritti all’Ordine) con ciò creando il circolo virtuoso dell’autoregolamentazione
‒ all’autorevolezza del soggetto che ha emanato il Codice
‒ alla deterrenza del procedimento disciplinare e della sanzione
‒ Per lungo tempo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la natura extragiuridica delle norme deontologiche, considerate mere norme interne di autogoverno e
organizzazione della categoria (ex multis Cass. 24392/2006; Cass. 5164/2004)
‒ Nell’ultimo decennio, contestualmente allo sviluppo dell’autoregolamentazione e della
referenzialità degli enti rappresentativi, si è fatta strada una progressiva affermazione della
natura giuridica delle disposizioni deontologiche (C.Cass. 4 luglio 2004 n. 13078; SSUU
dicembre 2007, n. 26810)
‒ In alcuni casi il Codice Deontologico emanato dal CN è immediatamente operativo presso
gli Ordini territoriali; in altri casi, gli Ordini lo devono recepire
I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO
DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO
Sono destinatari dei precetti del Codice deontologico
• Gli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’Albo, in qualunque forma gli stessi
svolgano l’attività
• Professionisti che esercitano l’attività in Italia anche sono cittadini di altro stato e
anche se l’incarico in Italia consiste in un’operazione occasionale e temporanea
• Professionisti italiani, iscritti in albi italiani, che esercitino l’attività all’estero
La sottoposizione al Codice Deontologico segue l’Iscrizione all’Albo
Il Codice si applica la professionista iscritto che esercita la professione in qualunque
forma, ovvero:
• Esercizio della professione a titolo individuale
• Esercizio della professione a titolo associato o societario
• Libero esercizio della professione
• Esercizio della professione in qualità di dipendente privato
• Esercizio della professione in qualità di dipendente pubblico
• Società tra professionisti/di professionisti/di ingegneria
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I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO
DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO – I PROFESSIONISTI DIPENDENTI
Obbligo di prestare la propria attività lavorativa
secondo le mansioni individuate nel proprio
contratto individuale
I professionisti dipendenti sono tenuti
al rispetto del Codice Deontologico in
virtù dell’iscrizione all’albo ma sono
tenuti al rispetto di ulteriori doveri
comportamentali che derivano dalla
loro qualifica di «lavoratore
subordinato»
Obbligo di diligenza commisurato alle mansioni
svolte, all’inquadramento, alla rischiosità
dell’incarico
•
•
•
Obbligo di obbedienza derivante dal vincolo
di subordinazione ex art. 2094 c.c.
Obbligo di seguire policy, procedure, ordini di
servizio, codici di condotta aziendali
Rispetto della gerarchia aziendale e dei
riporti
Obbligo di fedeltà, che va dal generico dovere di
lealtà al dovere di non concorrenza (che è di
norma contrattualmente stabilito e dipendente
dall’inquadramento, mansioni e responsabilità
Art. 2094 – Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
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I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO
DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO – I PROFESSIONISTI DIPENDENTI
Codice Deontologico
Responsabilità disciplinare e
procedimento davanti al Consiglio di
Disciplina
Codice Etico ex Modello 231
Responsabilità disciplinare e
procedimento secondo la normativa
aziendale e i CCNL
Codice di Condotta del datore di lavoro
(dipendenti privati)
Codice di Comportamento
(dipendenti PPAA)
Responsabilità in caso di assunzione di
cariche societarie, quale amministratore
oppure sindaco (Directors’ and Officers’
liability)
Responsabilità disciplinare e
procedimento secondo la normativa
pubblicistica, dell’ente di riferimento e i
CCNL
I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO
DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO – I PROFESSIONISTI DIPENDENTI DELLE PPAA (DPR 62/2013)
Divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo
quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro) - anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque
ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali
Comunicazione alla PA di appartenenza dell’adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e
sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio
Comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, di rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti privati nei 3
anni precedenti e in qualunque modo retribuiti. Obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il
coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado)
Obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di
conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici
Tracciabilità e trasparenza dei processi decisionali, garantita attraverso un adeguato supporto documentale
Obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa
Rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale/attrezzature assegnate ai dipendenti
Per i dirigenti, obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari
potenzialmente in conflitto d’interesse con le funzioni che svolgono; obbligo di fornire le informazioni sulla propria
situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non
vere sull’organizzazione, sull’attività e sugli altri dipendenti.
I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO
STRUTTURA E CONTENUTI
Il Codice Deontologico norma i comportamenti dei professionisti e si basa su principi etici generali
(buona fede, correttezza, diligenza, autonomia, indipendenza).
La struttura dei codici deontologici è tendenzialmente la seguente:
• Doveri generali
• Esecuzione dell’incarico professionale
• Rapporti di colleganza
• Rapporto con il committente
• Rapporto con l’Ordine professionale
• Rapporti con istituzioni
• Rapporti con il territorio
• Concorrenza
Gli obblighi derivanti dalla Riforma sono stati inglobati nei predetti ambiti, in alcuni casi integrando i
doveri generali, in altri casi essendo trattati come obblighi nuovi.
Dei contenuti analizziamo l’evoluzione, negli ultimi 4 anni, degli obblighi di:
•
•
•
•
•
•
•
Formazione
Assicurazione professionale
Pubblicità informativa
STP
Sottoposizione del procedimento disciplinare al consiglio di disciplina
Contribuzione all’Ordine
Comunicazione indirizzo PEC
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Art. 7 DPR 137/2012 – Formazione professionale continua
•
•
•
•
Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria
competenza professionale
La violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare
L’aggiornamento professionale è organizzato da Ordini e da soggetti terzi autorizzati
Il CN disciplina con regolamento le modalità e condizioni di assolvimento, i requisiti minimi
dell’attività formativa, il valore del CFP
Dal 2012 ad oggi si è assistito ad una «normalizzazione» dell’obbligo:
•
•
•
•
•
•
•
•
Emanazione di Regolamenti dei CN
Emanazione Linee Guida a supporto dei Regolamenti di formazione
Creazione di infrastrutture tecnologiche a supporto
Regolamentazione degli esoneri
Regolamentazione della formazione all’estero e dei professionisti stranieri in Italia
Regolamentazione della possibilità del c.d. learning on the job (Es: autocertificazione di CFP derivanti
da attività lavorativa)
Regolamentazione di CFP derivanti da pubblicazione, brevetti, partecipazione a commissioni,
partecipazione a mostre, visite guidate, etc
Prime indicazioni per gestire la violazione dell’obbligo formativo
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA- SCHEMA APPC
SOGGETTI
Tutti gli iscritti all’Albo, fatti salvi i casi di esonero e i professionisti con almeno 20 anni di iscrizione e 70 di età.
NUMERO CFP
Triennio 2014 - 2016
60 (minimo 10 annui, di cui 4 in deontologia e compensi)
CREDITI NEO-
Trienni dal 2017
90 (minimo 20 annui, di cui 4 in deontologia e compensi)
ISCRITTI
L’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione. Il neo-iscritto può ottenere che i CFP maturati nel
periodo dall’iscrizione all’inizio dell’obbligo siano riconosciuti. Il triennio è il riferimento temporale: per chi si iscrive all’ordine
nel secondo o terzo anno, il numero di CFP va ridotto proporzionalmente
CFP ESUBERO
I CFP maturati in eccesso possono essere riportati da un triennio al triennio successivo con un limite di 10 CFP
MODALITÀ DI
ACQUISIZIONE
CFP
Corsi di formazione (frontali/FAD), seminari, convegni,giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, master
universitario, dottorato di ricerca, laurea specialistica conseguita a junior, seconda laurea, gruppi di lavoro e commissioni di
studio, docenza non retribuita in eventi promossi dall’Ordine, coordinamento eventi formativi, volontariato di protezione
civile, visite documentate a mostre, pubblicazioni di articoli e di progetti, viaggi di studio organizzati
FORMAZIONE
ALL’ESTERO
Il CNAPP valuta e comunica all'iscritto e all’ordine territoriale, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, i CFP attribuiti.
ATTRIBUZIONE CFP
I CFP sono attribuiti in base ai criteri di cui alle Linee guida (Allegato) solo in relazione ai corsi accreditati dal CNAPPC
FREQUENZA
L’attribuzione di CFP richiede la presenza obbligatoria nelle % stabilite dal regolamento, rilevabile attraverso le firme in
entrata/uscita o il badge, e il superamento della prova finale se prevista
ESONERI
Maternità, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia quando determinano un’interruzione dell’attività per 6 mesi, non
esercizio della professione per 3 anni, documentato impedimento derivante da forza maggiore. Autocertificazione e
riduzione proporzionale dei crediti. Le attività formative svolte nel periodo di esonero non produrranno CFP
DIPENDENTI
Gli iscritti dipendenti pubblici sottopongono all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri
datori di lavoro che saranno valutati in conformità al Regolamento e alle Linee Guida
PUBBLICI
AUTOCERTIFICAZIONE
Gli iscritti provvedono a registrare le attività formative relative a corsi abilitanti, master laurea specialistica, mostre,
monografie e viaggi di studio direttamente nella propria anagrafe, assumendo piena responsabilità della registrazione e con
autocertificazione avente evidenza legale
ILLECITO
Mancato rispetto dell’obbligo dei aggiornamento professionale, all’esito del triennio di riferimento
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Mancata/infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito (abrogato dal nuovo art. 9 Cod. Deont. –infra-)
DEONTOLOGICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA- SCHEMA INGEGNERI
SOGGETTI
Tutti gli iscritti all’Albo
CFP PER ESERCIZIO
Numero minimo per esercitare la professione: 30 CFP per anno
CREDITI ATTRIBUITI
ALL’ATTO DI
ISCRIZIONE
Numero massimo cumulabile: 120 CFP
90 CFP:
Iscrizione entro 2 anni dall’abilitazione
60 CFP:Iscrizione da 2 anni a 5
30 CFP: Iscrizione dopo 5 anni
anni dall’abilitazione
dall’abilitazione
Neo-iscritti: 30/15 CFP inclusivi di 5 CFP in etica
Iscritti al 1.1.2014 : 60 CFP
Iscritti trasferiti: CFP riconosciuti
dall’Ordine di provenienza
e deontologia obbligatori nel primo anno solare
60 CFP vengono attribuiti
anche agli Ingegneri stranieri
COMPUTO CREDITI
DATA ASSEGNAZIONE
MODALITÀ DI
ACQUISIZIONE
CFP
Modalità di detrazione annuale di CFP dal monte inizialmente posseduto
Eventi frontali: Data fine evento
Eventi FAD: Data esame finale
Apprendimento formale, non formale, informale
Docenze non ripetitive/partecipazione a commissioni/attività di ricerca ed autoriali/visite guirate
Autocertificazione (attività lavorativa)
EROGATORI
Ordini territoriali, Terzi provider autorizzati dal CNI
FREQUENZA
90% In caso di eventi modulari o su più giornate
ESONERI
Maternità /paternità, servizio militare volontario /servizio civile, grave malattia o infortunio (del professionista o di parenti)
altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore, professionisti residenti
in zone colpite da catastrofi naturali, lavoro all’estero per un periodo uguale o superiore a 6 mesi, cassa integrazione per
almeno 6 mesi. Istruttoria dell’Ordine competente sulla base di autocertificazione e riduzione proporzionale dei crediti. Le
attività formative svolte nel periodo di esonero non produrranno CFP
CERTIFICAZIONE
CREDITI
Ordine di appartenenza, attraverso l’Anagrafe nazionale, può rilasciare:
•Attestazione crediti formativi (indicazione dei CFP effettivamente registrati nell’anagrafe alla data richiesta)
•Certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo alla data richiesta/per l’anno di riferimento
ANAGRAFE NAZIONALE
Anagrafe istituita presso il CNI - Piattaforma MyIng
ILLECITO
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Esercizio della professione senza aver assolto all’obbligo dei aggiornamento professionale. Cfr Circ. 625 del 9/11/2015
100% in caso di evento organizzato su singola giornata
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA- SCHEMA GEOLOGI
SOGGETTI
Tutti i professionisti iscritti all’albo
NUMERO CFP
50 APC (aggiornamento professionale continuo) da conseguire tra il 1 gennaio del primo anno e il 31 dicembre del terzo anno
CREDITI NEO-
I neo iscritti sono tenuti ad osservare l’obbligo a partire
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione
ISCRITTI
34 APC se l’iscrizione interviene nel primo anno del triennio
17 APC se l’iscrizione interviene nel secondo anno del triennio
CFP ESUBERO
L’esubero di APC acquisiti durante un triennio non è mai trasferibile al triennio successivo
MODALITÀ DI
ACQUISIZIONE
CFP
• Corsi di aggiornamento, di formazione, dottorati, master, seminari, giornate di studio, workshop, convegni sulle materie
identificate dal regolamento di formazione; escursioni e visite tecniche.
• Nel termine di massimo 15 APC per anno, direttamente riconosciuti dall‘Ordine, docenze, attività di relatore o correlatore
in tesi di laurea e master, attività di tutoraggio, attività di relatore, attività autoriali, commissioni di studio o di esami.
• È possibile acquisire APC anche attraverso la partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati o validati da altri CN,
eventi svolti all’estero, eventi formativi organizzati dal datore di lavoro (PPAA/società)
FORMAZIONE
ALL’ESTERO
APC riconosciuti su istanza dell’iscritto al proprio ordine di appartenenza, con esibizione della documentazione dell’evento
FREQUENZA
Presenza obbligatoria dell’80% al singolo evento
ESONERI
Gravidanza, maternità o paternità, dichiarazione di mancato esercizio della professione e impegno a non svolgere l’attività nel
triennio successivo, intervento chirurgico, assenza dall’Italia per un periodo continuativo superiore ad un anno, dichiarazione
di svolgimento di attività esclusivamente all’estero; gravi ed oggettivi impedimenti. Autocertificazione e proporzionale
riduzione del APC. Le attività formative svolte nel periodo di esonero non produrranno APC.
Ciascun ordine è tenuto a redigere l’elenco dei professionisti che hanno chiesto ed ottenuto l’esonero dall’ordine e ad esporlo
sul sito internet
DIPENDENTI
Gli iscritti che siano dipendenti devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine gli eventi formativi interni (ovvero
organizzati direttamente dall’ente) e gli eventi formativi esterni (ovvero organizzati da soggetti terzi ai quali l’ente iscrive i
propri dipendenti). L’Ordine li valute e autorizza l’erogazione di ACP.
CERTIFICAZIONE
La certificazione APC –attestazione triennale dell’avvenuto aggiornamento- è rilasciata dagli Ordini Regionali al termine del
periodo di APC triennale e previa richiesta dell’iscritto di riconoscimento dell’APC svolta
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AUTOCERTIFICAZIONE
Nel caso di eventi formativi validati da altri CN dell’area tecnica, eventi all’estero, eventi organizzati da enti pubblici o privati
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
ILLECITO DEONTOLOGICO
Mancata acquisizione CFP – ArchitettiPPC (Circ. CNAPPC 104_2997_16)
Con delibera del 7 settembre 2016, in prossimità della scadenza del primo triennio, il CNAPPC
ha modificato l’art. 9 del Codice Deontologico (Aggiornamento professionale) fornendo
indicazioni sulle sanzioni correlate al mancato assolvimento dell’obbligo di formazione. Tale
modifica è stata disposta con la finalità di consentire un’uniforme applicabilità delle sanzioni
disciplinari.
Ai sensi del nuovo art. 9 la mancata acquisizione dei CFP, pertanto, comporterà:
• Sanzione della censura, se la violazione resta nei limiti del 20% del mancato assolvimento
(i.e. mancano 12 CFP su 60)
• Oltre il 20% del mancato assolvimento, sanzione della sospensione nella misura di 1 giorno
per ogni CFP non acquisito
Le modifiche all’art. 9 del Codice Deontologico hanno efficacia dall’invio della relativa circolare
del 29 settembre u.s. (anche se l’applicazione pratica decorre al termine del triennio di
riferimento)
Nelle proposte di modifica al Regolamento di Formazione (attualmente al vaglio del Ministro di
Giustizia) il CNAPPC indica una procedura disciplinare semplificata nei casi di mancata
acquisizione dei CFP.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
ILLECITO DEONTOLOGICO
Art. 9 Codice deontologico APPC – Nuovo Testo
La revisione al vecchio testo è stata approvata dalla Conferenza degli Ordini del 22.7.16 e dal CNAPPC
nella seduta di Consiglio del 7 settembre 2016
Art. 9 (Aggiornamento professionale)
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse
dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni
Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza
professionale.
2. In deroga all’art. 41 commi 2, 3 e 4 del presente Codice:
‒ la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo
del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura;
‒ la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta
l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di
sospensione per ogni credito formativo mancante
Dal gennaio 2017, l’Ordine territoriale è tenuto a verificare il rispetto di tale obbligo da parte di ogni
singolo iscritto, in considerazione di quanto disposto dall’ art. 7 DPR 137/2012 e art. 9 comma 2 del
Codice Deontologico
La sanzione può essere comminata solo dal Consiglio di Disciplina, previa valutazione della situazione
dell’iscritto e avuto riguardo al c.d. «ravvedimento operoso» di cui all’art. 8 delle Linee Guida
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
ILLECITO DEONTOLOGICO
Mancata acquisizione CFP – Ingegneri (Circ. CNI 625/2015)
Art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale dell’Ingegnere
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione (….) senza avere assolto all’obbligo di aggiornamento della
competenza professionale ai sensi dell’art. 3, co. 3 del presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine Territoriale
di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
Art. 7 Codice Deontologico
(…) L’ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di
formazione professionale continua così come previsto dalla Legge
Principi espressi dal CNI con Circ. 625/2015
A. Il compimento di un atto professionale senza essere in possesso del numero previsto di 30 CFP prevede il
deferimento –da parte dell’Ordine- al Consiglio di disciplina che, attraverso un Collegio di Disciplina,
dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare, in modo assolutamente autonomo e osservando le
forme del procedimento disciplinare, una sanzione disciplinare
B. Non si evince da alcuna norma che l’atto professionale, eseguito in assenza del numero minimo di crediti
necessari, perda valore od efficacia, posto che chi ha eseguito tale atto è un professionista regolarmente
abilitato ed iscritto all’Ordine professionale
C. Tenuto conto, inoltre, che i Consigli di disciplina devono poter operare senza alcuna forma di coercizione e
in piena indipendenza di giudizio, le fattispecie di violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale
(al pari di tutte le materie disciplinari) devono essere esaminati caso per caso e la sanzione disciplinare
segue i principi dell’art. 45 RD 2537/1925 ovvero deve essere rapportata alla gravità della mancanza
commessa
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
ILLECITO DEONTOLOGICO
Mancata acquisizione 5 CFP in etica e deontologica – Ingegneri
(Linee Guida di indirizzo n. 4, 29.04.2016)
Art. 16 Linee Guida 4 – Mancato assolvimento obbligo formazione su etica e deontologia
Per gli iscritti successivi alla data del 1 gennaio 2014 che non rispettano l’obbligo del conseguimento
dei 5 CFP sull’etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di
iscrizione, sono previste le sanzioni descritte all’art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento della
competenza professionale.
Per coloro che alla data del 31 dicembre non hanno assolto all’obbligo di cui sopra, è possibile
acquisire successivamente i CFP necessari, fermo restando il regime sanzionatorio previsto.
I CFP relativi ai corsi per deontologia sono riconosciuti a tutti i partecipanti indipendentemente dalla
data di iscrizione all’albo
 Da questa previsione sembrerebbe che il deferimento dell’iscritto al Consiglio di disciplina possa
essere fatto anche solo per il mancato assolvimento dei 5 CFP, quindi a prescindere
dall’assolvimento dell’intero obbligo formativo annuale
 Sembrerebbe che un neo iscritto che abbia maturato 30 CFP annuali in discipline ingegneristiche
ma che non abbia maturato i 5 CFP in etica e deontologia sia passibile di sanzione disciplinare per
mancato assolvimento dell’obbligo specifico
21
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
ILLECITO DEONTOLOGICO
Mancata acquisizione CFP – Geologi (Circ. CNG 362/2013)
• Nella circolare viene indicato l’iter del procedimento disciplinare in caso di violazione
dell’obbligo di aggiornamento professionale continuo
• Vengono indicati i criteri utilizzabili nella graduazione della sanzione irrogabile agli
iscritti inadempienti (la sospensione è ipotizzata solo per gli iscritti che non abbiano
conseguito alcun credito nel triennio)
• Vengono fornite indicazioni sulla c.d. gradazione delle sanzioni:
o Censura per gli iscritti che hanno maturato un numero di CFP pari o superiori a 35
o Sospensione per 7 giorni per iscritti che abbiano maturato un numero di CFP da
17 a 34
o Sospensione per 15 giorni per gli iscritti che abbiano maturato da 1 a 16 CFP
o Sospensione per 30 giorni per gli iscritti che non abbiano conseguito alcun CFP
22
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
ILLECITO DEONTOLOGICO
Procedimento disciplinare per violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale
•
•
•
•
Il procedimento disciplinare per mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento
professionale è un procedimento «condiviso» tra il Consiglio di disciplina e l’Ordine tenuto al
deferimento
L’Ordine professionale, nell’ambito della sua attività istituzionale, è tenuto alla verifica
dell’assolvimento dell’obbligo. Questo può avvenire sistematicamente o anche randomicamente
(ad es. nel rilascio di una certificazione di compiuto assolvimento su richiesta dello stesso iscritto)
Al pari del procedimento disciplinare inerente la mora (infra), anche in questo caso il Consiglio
dell’Ordine svolge un’attività «istruttoria», ovvero valuta preliminarmente la situazione
dell’iscritto onde deferirlo al Consiglio di disciplina e –di norma- pone anche in essere
tempestivamente (i.e. prima della scadenza dell’obbligo) azioni per evitare il deferimento (invito
ad assolvere all’obbligo; comunicazioni e solleciti inoltrati antecedentemente alla scadenza dei
termini, etc)
La valutazione preliminare del Consiglio dell’Ordine non si sostituisce alla valutazione del
Consiglio/Collegio di disciplina che è comunque tenuto allo svolgimento della fase preliminare
secondo la normativa di riferimenti
23
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
JOBS ACT
Art. 8 DDL Jobs act professionisti
DDL Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente
• sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per
l’iscrizione a master a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le
spese di iscrizione a convegni e congressi.
• Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5000 euro le spese sostenute
per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e
sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente
esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli
organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
• (….)
24
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
JOBS ACT
Art. 17 DDL Jobs act professionisti
DDL Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei
luoghi del lavoro subordinato
(…) diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore
• Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere
riconosciuto, nell’ambito dell’accordo di cui all’art. 16, il diritto all’apprendimento
permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica
certificazione delle relative competenze
Lavoro agile
Modalità di esecuzione del lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con
forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro,
con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La
prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali in parte all’esterno senza
una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e
settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
25
L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
ART. 5, CO. 1 DPR 137/2012
Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive stipulate dai Consigli Nazionali e dagli
enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività
professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve
rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo
massimale e ogni variazione successiva
TUTELA DEL CLIENTE
RATIO
L’obbligo è vincolante in presenza di un rapporto diretto di clientela e dell’ effettività
della prestazione professionale: l’iscrizione all’Ordine, ex sé, non fa scattare l’obbligo di
copertura assicurativa (infra)
TUTELA DEL PATRIMONIO PERSONALE DEL PROFESSIONISTA
OBBLIGO
SOGGETTI
INTERESSATI
•
•
•
•
Copertura dei danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale
Copertura dei danni inerenti l’attività di custodia di documenti o valori
Indicazione al cliente –all’atto dell’incarico- degli estremi della polizza e massimale
Indicazione al cliente di ogni variazione successiva della polizza e del massimale
La mancanza produce una doppia responsabilità:
1.
2.
Di tipo contrattuale, verso il cliente (che potrebbe rifiutarsi di conferire l’incarico
oppure chiedere una riduzione del costo della prestazione professionale)
Di tipo disciplinare, stante l’inserimento di tale obbligo nei codici deontologici
L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
SUGGERIMENTI PRATICI
• Il professionista sceglie la propria assicurazione professionale liberamente o nell’ambito di
convenzioni collettive negoziate (secondo Linee Guida pubblicate) dai propri CN o dai
propri enti previdenziali
• Il professionista deve «conoscere» la polizza prima di sottoscriverla e, se del caso,
negoziarne alcuni punti direttamente con l’assicuratore (l’assicurazione è un contratto, la
volontà delle parti e il raggiungimento dell’accordo sono elementi essenziali)
• Il professionista deve «guardare» i seguenti elementi prima di sottoscrivere:
ATTIVITÀ COPERTA




All risk/a rischi nominati
Possibili estensioni
Massimale
Conduzione dello studio
(responsabilità
civile
v/terzi e v/collaboratori)
 Soggetti
(collaboratori,
dipendenti)
 Definizione di sinistro
(che deve essere quanto
più ampia possibile)
ELEMENTO SOGGETTIVO
ELEMENTI SPECIFICI








Esclusioni
Periodo di retroattività
Periodo di postuma
Estensione territoriale
Scoperti e franchigie
Responsabilità solidale
Clausola automatica di
rinnovo
Possibilità di recedere



Danni derivanti da colpa
(negligenza, imprudenza,
imperizia): risarcibili
Danni derivanti dolo:
non risarcibili
Danni derivanti da colpa
grave: risarcibili solo se
espressamente previsti
L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
SUGGERIMENTI PRATICI
QUESTIONARIO
Compilare in maniera esaustiva e trasparente il questionario preliminare alla sottoscrizione
Omissioni e dichiarazioni false che influiscano sulla valutazione del rischio possono invalidare parzialmente o
totalmente il diritto di indennizzo e rendere nulla la polizza (cfr. artt. 1892 e 1893 del Codice civile)
• Assicuratori: strumento essenziale per valutare la portata del rischio e definire un premio congruo
• Assicurato: documento cruciale poiché la conclusione del contratto e l’entità del premio dipendono dalla
valutazione del rischio compiuta attraverso le notizie fornite nel questionario
• le condizioni generali di polizza possono prevedere che l’assicurato dia informativa dell’aggravamento del rischio
e della diminuzione. La mancata comunicazione e/o la mancata accettazione da parte dell’assicuratore possono
comportare la perdita totale o parziale all’indennizzo
• È importante dare evidenza nel questionario dello svolgimento di attività specifiche quali CTU, Certificatore
Energetico
DENUNCIA SINISTRO
Procedere alla denuncia del sinistro conformemente alle istruzioni dedotte in polizza, ovvero:
- Rispettare i termini per sporgere denuncia (30 gg in genere ma in assenza di termine valgono 3
gg del codice civile)
- Rispettare le modalità (forma scritta e conferma dell’avvenuta ricezione della denuncia
L’informativa dell’assicurato deve essere esauriente: descrizione della contestazione, l’indicazione del rapporto
professionale sussistente, considerazioni dell’assicurato circa la fondatezza delle pretese, valutazione (anche se
approssimativa) del danno occorso, diretto ed indiretto.
L’invio del mero atto di citazione o ricorso giudiziale non assolve all’obbligo di denuncia
L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
LA VALIDITÀ TEMPORALE
VALIDITÀ TEMPORALE DELLA POLIZZA: RETROATTIVITÀ E POSTUMA
Retroattività
Disciplina la situazione in cui danno si manifesta oggi ma l’evento che lo ha causato è risalente a prima della
sottoscrizione.
In genere la retroattività copre 10 anni antecedenti alla sottoscrizione della polizza ma esistono polizze con retroattività
illimitata.
Postuma
Risponde all’esigenza di estendere la copertura assicurativa anche per un periodo successivo a quando il professionista
ha terminato la sua attività. In genere viene negoziata a latere (è opportuno, in sede di sottoscrizione della polizza,
verificare se vi sono clausole sospensive all’attivazione della postuma; è altresì opportuno e pattuire preventivamente il
costo all’atto della sottoscrizione e non al momento in cui il professionista decida di terminare l’attività: c.d. «postuma
prenegoziata»)
DDL MERCATO E CON CONCORRENZA – ANNUALE DISEGNO DI LEGGE (ALL’ESAME DEL SENATO)
È all’esame del Senato una nuova previsione secondo cui nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la
responsabilità civile professionale venga inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di
risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità che
si sono verificati nel periodo di operatività della copertura assicurativa.
Ciò implica che le polizze per assicurazione professionale non possono limitare la prestazione assicurativa ai sinistri
denunciati nel periodo di validità di contratto
Ove la previsione venisse confermata dal testo di legge definitivo, le compagnie assicurative, dovranno offrire
prodotti che prevedano una copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni dalla
scadenza della polizza, riferite a responsabilità del professionista occorsa nel periodo di vigenza della polizza stessa
(i.e. aggiornamento delle polizze in essere)
29
L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
RESPONSABILITÀ SOLIDALE (ART. 2055 CODICE CIVILE)
• Laddove il professionista sia condannato in solido potrebbe essere costretto a risarcire il danno per
intero, e non solo relativamente alla sua parte di responsabilità.
• Il diritto di regresso (ovvero di pretendere dagli altri responsabili in solido la loro quota parte una
volta che egli abbia risarcito il danno per intero) si traduce in un lungo esercizio non sempre
soddisfacente.
• Vi sono polizze che, in caso di responsabilità solidale, coprono tutto l’ammontare versato dal
professionista e non solo la quota direttamente imputabile al suo operato.
Art. 1292 - Nozione della solidarietà
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere
costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori
ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore
verso tutti i creditori.
Art. 2055 - Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa
e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Esempio di clausola che copre il Vincolo di solidarietà
«Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa
aggiunta, e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, in caso di responsabilità solidale
dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei
confronti di altri terzi responsabili»
L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
QUANDO ATTIVARE L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
PROFESSIONISTI AUTONOMI
Professionisti che esercitano in modo effettivo e in forma autonoma l’attività riservata ex lege
PROFESSIONISTA COLLABORATORE DI UNO STUDIO TECNICO IN VIA CONTINUATIVA
La posizione di collaboratori varia a seconda del rapporto che li lega allo studio tecnico (P.IVA/Consulenza
esterna/Dipendenza). A fronte di attività di collaborazione il professionista deve essere dotato di polizza
professionale che lo terrà indenne verso il suo unico committente (ovvero lo studio tecnico per cui presta l’opera).
Al collaboratore potrà estendersi la copertura assicurativa già attiva per il titolare/soci dello studio professionale: a
tal fine bisogna verificare la presenza nella polizza di una apposita clausola che dia evidenza della copertura
assicurativa anche a favore dei collaboratori; qualora tale clausola non fosse presente occorre chiedere il suo
inserimento in polizza.
PROFESSIONISTI DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PROFESSIONALE CON RILEVANZA ESTERNA
Il professionista che svolge la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro (pubblico/privato) non è tenuto
alla stipula di una personale polizza assicurativa posto che non è titolare dell’incarico ricevuto. Il datore di lavoro si
assumerà l’onere della copertura assicurativa. A tal riguardo è necessario che la polizza del datore di lavoro dia
evidenza che la stessa copra anche il dipendente/professionista che svolge attività con rilevanza esterna. Il vincolo di
dipendenza richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
PROFESSIONISTI DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PROFESSIONALE SENZA RILEVANZA ESTERNA
Il professionista che svolge la propria attività alle dipendenze di un datore (pubblico/privato) non è tenuto a
sottoscrivere polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l'ente senza alcuna rilevanza
esterna. Per dipendente deve intendersi lavoratore subordinato.
L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
QUANDO ATTIVARE L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
PROFESSIONISTI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI IN REGIME DI PART-TIME
Posta la possibilità di svolgere attività professionale autonomamente, vi è l'obbligo della polizza assicurativa a copertura
dell’attività svolta fuori dal rapporto di subordinazione.
PROFESSIONISTI CHE ESERCITANO IN FORMA OCCASIONALE
L’obbligo di assicurazione si ravvisa anche per i professionisti che esercitano in forma saltuaria oppure occasionale,
oppure gratuitamente (laddove questo sia consentito)
SOCIETÀ DI INGEGNERIA – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Quali soggetti unitari e autonomi, le società di ingegneria e le STP sono tenuti alla sottoscrizione della polizza
assicurativa che copra l’attività professionale della società. I soci singoli risultano coperti dalla polizza della società, fatta
eccezione per gli incarichi assunti in nome e conto diverso da quello della Società. Se il singolo socio svolge attività in via
esclusiva all’interno della società e per conto di questa, non è necessario che si doti di una polizza supplementare. La
previsione di polizza di assicurazione è prevista a livello statutario.
PROFESSIONISTA TECNICO CHE ASSUME L’INCARICO DI CONSULENTE TECNICO
L’incarico di CTU, essendo basato su generale dovere di diligenza, richiede la sottoscrizione di una polizza assicurativa a
copertura dei danni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme, alle parti del giudizio lese da
una consulenza inappropriata. La CTU si configura come un incarico ricevuto (i.e. dal Tribunale) e la sua esecuzione rientra
nell’esecuzione dell’attività professionale a beneficio di un committente.
RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E RICERCA
Se l’attività di docenza e ricerca sono svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, valgono le considerazioni
fatte in merito a questo.
Al contrario, si può ipotizzare che dalla docenza e ricerca discendano forme di responsabilità professionale se dalla non
corretta esecuzione delle attività derivino pregiudizi per il cliente/committente (ad esempio ritardi non giustificati
nell’esecuzione dell’incarico). Va precisato che tale responsabilità ha un carattere residuale rispetto alla responsabilità
contrattuale.
La convegnistica, al contrario, non prevede per sua natura obblighi di copertura assicurativa
32
L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
AMBITO DI COPERTURA DELLA POLIZZA PROFESSIONALE
Responsabilità
civile
contrattuale
Responsabilità
civile
extracontrattuale
Responsabilità
penale
coperto
non coperto
Potenzialmente copribile
Responsabilità
deontologica
Responsabilità
amministrativa
L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
GLOSSARIO
Assicurato
la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto
all'eventuale indennizzo.
Assicurazione
l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un
rischio al quale egli è esposto
Codice delle Assicurazioni
il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato
Contraente
il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non
coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un
interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile
danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di
eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia
l'importo prestabilito e fisso, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo
carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo
Indennizzo
la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro
IVASS Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni
Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli
intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli
Massimale
l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista
per una specifica garanzia
Polizza
il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione
L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
GLOSSARIO
Premio
il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il
pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti
Risarcimento
la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne
Rivalsa /regresso
il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente
all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in
cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria
prestazione.
Scoperto
Importo percentuale del danno che rimane a carico dell’assicurato per ogni danno
liquidabile secondo la polizza. In genere vi deve essere la previsione del massimo scoperto
Sinistro
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società assicuratrice
Società esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata
dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Sottolimite
Ammontare equivalente all’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’assicuratore
in relazione ad uno specifico rischio. Non di somma al massimale ma è parte del massimale
Surrogazione
la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi
all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto
illecito di un terzo
LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA
Art. 4 DPR 137/2012 - Pubblicità e concorrenza
1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle
professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la
struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e
corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca,
ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a
integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n.
206, e 2 agosto 2007, n. 145.
È una norma chiaramente indirizzata a promuovere la concorrenza e i limiti posti dall’art.
4 sono a supporto della c.d. «concorrenza leale»
«Pubblicità» (Art. 30 D.lgs. 206/2005, c.d. «Codice del consumo»)
Qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi
LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA
ITER NORMATIVO
La comunicazione pubblicitaria dei servizi professionali, prima di arrivare al citato art. 4, è passata
attraverso vari provvedimenti legislativi:
DL 223/2006 (c.d. Decreto Bersani)
Abrogava le disposizioni legislative e regolamentari che imponevano, relativamente alle attività libero
professionali ed intellettuali, il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni
secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Chiedeva all’Ordine territoriale una verifica
preventiva dei contenuti delle pubblicità.
Prima di allora vigeva il divieto di propaganda che, all’epoca, costituiva un principio deontologico
importante, diretto a sottolineare la particolare dignità della professione regolamentata, che non è
equiparabile ad una qualunque attività di servizi.
DL 138/2011 (c.d. Manovra bis)
Stabiliva la libertà della pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale,
le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle
prestazioni, nonché che le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, correte e non devono
essere equivoche, ingannevoli e denigratorie
LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA
PREVISIONI DEI CODICI DEONTOLOGICI
Tutti i codici deontologici riportano indicazioni in merito alla pubblicità informativa, con
dedicando diversa intensità:
Codice Deontologico APPC – Art. 36
Replica l’art. 4 DPR 137/2012 e rafforza il profilo disciplinare, indicando che il Consiglio
dell’Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al
fine di accertare il rispetto dei relativi criteri.
Si tratta ovviamente di una verifica a posteriori
Codice Deontologico Ingegneri – Art. 9
Aggancia la pubblicità al rispetto della dignità e il decoro della professione, e ribadisce lo
scopo (la pubblicità deve essere finalizzata all’informazione sui servizi offerti dal
professionista, l’attività professionale, le specializzazione ed i titoli posseduti, la struttura
dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni).
Ribadisce, inoltre, la modalità della pubblicità (le informazioni devono essere trasparenti,
veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie).
LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA
PREVISIONI DEI CODICI DEONTOLOGICI
Codice Deontologico Geologi – Artt. 12, 13, 14, 15 e 16
Sono presenti più norme che regolamentano in maniera pedissequa la rappresentazione
delle qualifiche (art. 12), il segreto professionale e la riservatezza (art. 13), la necessaria
correlazione tra pubblicità e dignità professionale del geologo e della categoria (art. 14),
l’oggetto della pubblicità e il divieto di pubblicità comparativa, equivoca o fuorviante (art. 15)
e la verifica della pubblicità ad opera dell’Ordine che deve valutare che il messaggio non sia
lesivo della dignità professionale, sia trasparente e veritiero e conforme alle regole sopra
indicate (art.16).
Il disposto degli articoli del predetto Codice (risalente al 2010) converge adesso nell’art. 4 del
DPR 137/2012. La previa verifica dell’Ordine non è più richiesta dalla normativa.
LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA
ANALISI DELL’ART. 4 DEL DPR 137/2012
SIGNIFICATO DI «PUBBLICITÀ INFORMATIVA»
 Informativa sull’attività professionale
 Informativa sulle specializzazioni e sui titoli posseduti attinenti alla professione
 Informativa sulla struttura dello studio professionale
 Informativa sui compensi richiesti per le prestazioni
MODALITÀ DELLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA
• Funzionale all’oggetto (fatta in modo da evitare che assuma caratteri di eccentricità estranei ai contenuti
professionali)
• Veritiera e corretta (rispondente al vero/non deve essere servile o autocelebrativa)
• Non deve violare l’obbligo del segreto professionale
• Deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria
MEZZI DELLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA (“è ammessa la pubblicità con ogni mezzo”)
TV, radio, stampa, targhe, inserzioni, cartellonistica, siti web, pubblicazioni, conferenze, volantini, gadgets,
prodotti multimediali, inserimento in annuari, repertori e directory e tutte le altre modalità consentite
nell’esercizio delle attività economiche
È possibile effettuare una pubblicità a mezzo di lettera che invita il potenziale cliente a presentarsi presso lo studio
tecnico, indicando che durante l’incontro si riceveranno informazioni sulle attività e servizi offerti e proposte
economiche. La modalità dell’invio di lettera è corretta, sulla possibilità di rinviare all’incontro per ottenere l’offerta
economica per un servizio richiesto, si evidenzia che l’ammissibilità risiede nella circostanza che questa non è né
ingannevole né poco trasparente, né è suscettibile di produrre una alterazione nella decisione del potenziale
consumatore.
40
LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA
LE VIOLAZIONI
Le violazioni della normativa sulla pubblicità informativa
Rilevano ai sensi del:
• Codice Deontologico
• Codice del Consumo (206/2005)
• Decreto sulla pubblicità ingannevole (D.lgs. 145/2007)
LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA
VIOLAZIONE DISCIPLINARE
•
•
È ravvisabile quando le prescrizioni dell’art. 4 DPR 137/2012 non siano osservate, avuto riguardo
anche allo specifico disposto dei codici disciplinari di categoria.
Il provvedimento disciplinare avente ad oggetto la censura di un messaggio non veritiero e non
corretto deve essere adeguatamente motivato: la Corte di Cassazione, Sez. II, con sentenza
870/2014 (in tema di professioni sanitarie), ha censurato la decisione impugnata in quanto l’organo
giudicante si era limitato ad affermare che i messaggi pubblicitari presentassero profili di violazione
dei principi di verità e trasparenza, senza però indicare con esattezza in punto di fatto in cosa fosse
consistita la violazione e, dunque, senza svolgere alcun espresso ragionamento logico volto a
dedurre dal fatto addebitato la sussistenza della violazione alla norma deontologica.
Norme deontologiche la cui violazione può essere autonoma o afferente alla pubblicità informativa
• L’abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale che possono ledere in vario modo la
dignità
2014,
n. 870personale configura concorrenza illecita (art. 15.6 Cod. Deont. Ingegneri)
• L’ingegnere è tenuto ad astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per
ottenere incarichi professionali, quali l’esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui
(art. 15.2)
• Il professionista può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o
associato all’interno del sistema universitario italiano (art. 5.3 Cod. Deont. Architetti)
• È censurabile l’uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente
identificabile la titolarità dello studio professionale (art.20.1.e. Cod. Deont. Architetti)
• Non è consentito ai geologi fregiarsi del titolo di «specializzato»; la qualifica di «esperto»,
adeguatamente documentata dal cv deve essere conseguente ad esperienze professionali
significative (art. 15 Cod. Deont. Geologi)
42
LA LIBERA PROFESSIONE A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA (PUBBLICITÀ INGANNEVOLE/TUTELA DEL CONSUMATORE)
Normativa a tutela della concorrenza
Il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità informativa, ai sensi dell’art. 4 del
DPR 137/2012, può integrare la violazione del:
1. D.lgs. 145/2007, norma finalizzata alla tutela dei “professionisti” dalla pubblicità
ingannevole o comparativa illecita effettuata da altri professionisti
2. D.lgs. 206/2005, norma finalizzata alla tutela del “consumatore” dalla pubblicità
ingannevole o comparativa. In questo caso la pubblicità è considerata illecita in
quanto “pratiche commerciali scorrette”.
La valutazione è di competenza dell’AGCM che si attiva d’ufficio o su istanza di parte
(cfr. Delibera AGCM 5 giugno 2014, n.24955) e che ha poteri di controllo e poteri
sanzionatori.
Risarcimento del danno – giudice ordinario
In relazione al risarcimento del danno causato dalla pubblicità ingannevole o comparativa,
resta salva la competenza del giudice ordinario (art. 2598, concorrenza sleale).
Pubblicità comparativa (D.lgs. 145/2007, art. 2,
1.d)
Qualsiasi pubblicità che identifica in modo
esplicito o implicito un concorrente o beni o
servizi offerti da un concorrente
Pubblicità ingannevole (D lgs 14/2005, art. 2, 1. b)
Qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la
sua presentazione, é idonea ad indurre in errore le
persone fisiche o giuridiche alle quali é rivolta o che essa
raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole,
possa pregiudicare il loro comportamento economico
ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un
concorrente
LA LIBERA PROFESSIONE A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA (PUBBLICITÀ INGANNEVOLE/TUTELA DEL CONSUMATORE)
Il D.lgs. 145/2007 considera lecita la c.d. pubblicità comparativa (ovvero la pubblicità che
identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un
concorrente) alle seguenti condizioni:
•
•
•
•
•
•
non è ingannevole (cioè non induce in errore e non pregiudica il comportamento
economico del consumatore)
confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi
obiettivi;
confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili
e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti
non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni
distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;
non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla
denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle
denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
LA LIBERA PROFESSIONE A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA: I DOVERI DI COLLEGANZA
Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra le tante Cass.
sent. n. 5848 dell’8.03.2013), parlare male dei competitors, esprimendo giudizi
personali può non costituire una pubblicità denigratoria ma integra sempre l’illecito
di concorrenza sleale
Va da sé quanto sopra deve essere contemperata con il diritto di critica e di libera
manifestazione del pensiero di ogni persona e pertanto la Cassazione chiarisce che
per agire contro il competitor che abbia diffuso giudizi diffamatori sull’altrui attività
sono necessari 3 elementi:
• che i giudizi non siano stati occasionali e riferiti nel corso di limitati colloqui;
• che, al contrario, tali giudizi siano stati riferiti nei confronti di un pubblico
indifferenziato;
• che tale comportamento abbia determinato un danno economico grave.
Nell’ambito dei codici deontologici quanto sopra configura una violazione dei c.d. «doveri
di colleganza».
Ai sensi dei codici deontologici, l’illecito si configura in presenza della sola condotta di
«parlar male» e/o «screditare» quindi senza la necessità del danno e la necessità di
plurimi uditori.
LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)
PERIMETRO NORMATIVO
Le STP (art. 10, co.3-11, L. 183/2011 e DM 34/2013) nascono con lo scopo di:
• fornire un’opportunità per riorganizzare e modernizzare gli studi professionali, trasformandoli in
organismi interprofessionali in grado di rispondere a plurime esigenze del mercato
• Possibilità di abbattere i costi
• Possibilità di accesso al credito, in quanto rivestenti la forma di società
• Possibilità di creare uno schermo giuridico ed attrarre soci solo finanziatori
La STP, società costituita secondo uno dei modelli societari consentiti dall’ordinamento avente ad
oggetto l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate, può qualificarsi come:
• STP mono-disciplinari, quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale
• STP multi-disciplinari, quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di più attività professionali
Il DM 34/2013 definisce:
• I modelli societari di riferimento
• Oggetto delle prestazioni professionali
• Criteri e modalità atti ad assicurare l’esecuzione dell’incarico da parte dei soli soci professionisti aventi
competenze specifiche
• Designazione del socio professionista
• Incompatibilità dell’esercizio
• Modalità di iscrizione al registro delle imprese/alla sezione speciale dell’albo dell’Ordine
• Casi di diniego e modalità di cancellazione
• Regime disciplinare
LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)
REQUISITI E STATUTO
•
•
•
•
•
•
Per costituire una STP è possibile utilizzare tutte le tipologie di società (ss, snc, sas, srl, spa, scoop)
Può essere socio professionista solo il professionista iscritto ad ordini, albi e collegi
Il numero dei soci professionisti o la loro partecipazione al capitale sociale deve rappresentare la
maggioranza dei 2/3. Il venir meno di tale condizione è causa di scioglimento della STP
Ciascun socio professionista può partecipare soltanto ad una sola società tra professionisti
I soci non professionisti (con finalità di investimento) devono presentare requisiti di onorabilità
L’atto costitutivo e lo statuto devono presentare specifiche previsioni previste dalla legge
Lo statuto, ex lege, prevede che:
• Nella denominazione sociale sia indicato «società tra professionisti»
• L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci
• L’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini in possesso di titolo abilitante,
ovvero di soggetti non professionisti ma soltanto per finalità di investimento
• I criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia eseguito solo dai
soci in possesso dei requisiti; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in
mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto
all’utente
• Il numero di soci professionisti e la partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la
maggioranza di due terzi delle deliberazioni o decisioni
• La stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile
per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale
• Nelle società costituite in forma di cooperativa il numero dei soci non sia inferiore a 3
LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Costituzione STP – Stipula dell’atto costitutivo e redazione statuto
Iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale STP e rilascio
certificato di iscrizione
Domanda di iscrizione della sezione speciale dell’Albo
Delibera del Consiglio in merito all’iscrizione - Comunicazione
dell’iscrizione o del diniego con indicazione delle motivazioni
ostative all’accoglimento della domanda
Versamento quota iscrizione annuale
Pubblicazione dei dati della Sezione speciale dell’albo, con rilascio
del relativo certificato di iscrizione
Annotazione dell’iscrizione nel registro delle imprese
Per le società
multidisciplinari
l’iscrizione ad un unico
albo è obbligatoria
soltanto nel caso in cui
lo statuto preveda una
disciplina prevalente.
In caso contrario, nulla
vieta l’iscrizione
contemporanea a più
albi (che anzi risulta
opportuna)
LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Nella STP la responsabilità per l’inadempimento e la responsabilità per l’esecuzione del
contratto sono imputate, ex lege, a soggetti diversi. La responsabilità per inadempimento è
della STP che è conferitaria dell’incarico, l’esecuzione della prestazione è invece affidata ad uno
o più soci professionisti per preservare la «spersonalizzazione» della prestazione
Per le obbligazioni assunte dalla STP risponde sempre la società con il proprio patrimonio ma,
in caso di autonomia patrimoniale imperfetta (ovvero se la società non è munita di personalità
giuridica) anche i soci potrebbero essere chiamati a rispondere con i propri patrimoni,
ovviamente in via sussidiaria (ovvero dopo l’escussione del patrimonio societario)
L’atto costitutivo della STP deve prevedere la stipula di polizza assicurativa per la copertura dei
rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci
professionisti nell’esercizio dell’attività professionale
L’esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli socie professionisti non fa venire meno
l’obbligo per la STP di stipulare un’idonea polizza assicurativa. È la STP il soggetto contraente
la polizza che verrà stipulata anche a favore dei soci professionisti chiamati ad eseguire gli
incarichi affidati alla STP stessa
LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Art. 12 DM 34/2013 – Regime disciplinare della società
1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole
deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde
disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine al quale risulta iscritta
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o
collegio diverso da quello della STP, è ricollegabile a direttive impartite dalla STP, la responsabilità
disciplinare del socio concorre con quella della società
•
•
•
•
•
Per le società costituite tra professionisti appartenenti allo stesso albo, vi sarà coincidenza tra norme
deontologiche riferibili ai singoli soci e norme riferibili alla società
Nel caso di società multidisciplinari, la società dovrà rispettare le norme deontologiche dell’Ordine
cui è iscritta, mentre i soci rispetteranno le norme deontologiche degli ordini/collegi cui sono iscritti.
Se la STP multidisciplinare è iscritta a più ordini, l’iscrizione comporterà l’applicazione alla STP di più
codici deontologici e quindi per lo stesso fatto potrà essere passibile di più azioni disciplinari
Dal comma 2 si evince chiaramente che la STP è responsabile solo se, nella qualità di soggetto
giuridico, pone in essere illeciti disciplinari oppure impartisce direttive ai soci che potranno avere
impatti disciplinari. Se, al contrario, il socio agisce autonomamente e pone in essere un illecito
disciplinare, l’azione illecita potrà essere imputata esclusivamente a lui
Quid iuris se, al contrario, c’è responsabilità concorrente tra STP e socio, ma STP e socio sono
regolati da 2 codici deontologici diversi che non considerano la violazione analogamente? La
sanzione disciplinare sarà applicabile ad entrambi o solo al soggetto il cui codice deontologico lo
prevede?
50
LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Codice Deontologico APPC – art. 13 (Società tra professionisti)
1. I professionisti di STP sono tenuti all’osservanza del Codice Deontologico
2. La STP è tenuta all’osservanza del Codice Deontologico dell’ordine cui risulti iscritta
3. Sono ugualmente tenuti all’osservanza del Codice Deontologico anche professionisti operanti per
associazioni professionali diverse dalle STP
4. Concorrenza della responsabilità del professionista con quella della società, nel caso in cui le direttive
siano state da questa impartite
Codice Deontologico Ingegneri – art. 16 (Attività in forma associativa o societaria)
1. In caso di attività professionale svolta in forma associativa o societaria, le prestazioni sono rese sotto la
responsabilità e direzione di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato
al committente
2. Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile solo l’ingegnere/gli ingegneri cui si
riferiscono i fati specifici commessi
3. La forma dell’esercizio professionale non muta le responsabilità professionali. Del comportamento
dell’ingegnere nell’ambito delle società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta
all’albo
Codice Deontologico Geologi – art. 10 (Le società professionali)
1. Il geologo può partecipare a società professionali anche di ordine interdisciplinare nelle forme previste
dalla legge
2. Il geologo non può partecipare a più di una società professionale
3. Nel caso di prestazioni rese in società devono essere specificati i limiti di competenza professionale e di
responsabilità di ciascuno
4. Nel caso di società, devono essere previamente specificati il socio o i soci che rendono la prestazione
professionale assumendone la relativa responsabilità personale
LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)
QUESITI
Il divieto di partecipazione a più STP opera anche nei confronti dei soci di capitale?
Poiché la normativa non opera alcuna distinzione tra socio professionista e socio non professionista, si
ritiene che la regola dell’incompatibilità opera nei confronti di tutte le categorie di soci. Il socio
professionista di una STP non può partecipare come socio di capitali (non professionista) ad altra STP.
È possibile iscrivere nella sezione STP dell’Albo una STP che abbia la forma di s.r.l. semplificata?
L’art. 10, co. 3 L. 183/2011 consente di far riferimento generico a tutti i modelli societari presenti nel
codice civile. Poiché il riferimento è generico è possibile includere anche la s.r.l. semplificata (art. 2463
bis) nel rispetto dei requisiti e degli accorgimenti che la connotano (i.e.: nella srls l’apporto dei soci
può essere solo in denaro, la prestazione di opera professionale pertanto potrebbe essere eseguita dai
soci professionisti come prestazione accessoria, come apporto o a fronte di un accordo a latere)
Una STP costituita esclusivamente da soci professionisti iscritti ad un albo professionale può indicare
nell’oggetto sociale l’esercizio, in via esclusiva, di attività riservate ad iscritti di altro albo
professionale?
Dal tenore delle norme si evince che l’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio in via esclusiva delle
attività professionali da parte dei soci e che l’incarico professionale conferito alla STP deve essere
eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti idonei per quella prestazione professionale. Ciò significa
che la STP può assumere solo incarichi cui i soci professionisti possono dare seguito in base alla loro
qualifica professionale. Deve pertanto esserci collegamento tra quanto dedotto nell’oggetto sociale e
la qualifica professionale del socio professionista.
52
CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 8 DEL DPR 137/2012 - PRINCIPI GENERALI
• Funzione del Consiglio di Disciplina
• Composizione
• Articolazione in collegi e cariche ricoperte all’interno del Collegio
• Incompatibilità essenziale tra Consigliere di disciplina e Consigliere dell’Ordine: principio
di separatezza dei poteri
• Indipendenza dei Consiglieri di disciplina: nomina del Presidente del Tribunale, requisiti di
indipendenza stabiliti ex lege
• Cariche ricoperte all’interno del Consiglio (comma 4)
• Ipotesi di sostituzione dei componenti del Consiglio
• Durata del Consiglio di Disciplina
• Sottoposizione del Consigli di Disciplina alla vigilanza del Ministero di Giustizia
• Applicazione delle normativa regolante le professioni, purché non abrogata
LINEE GUIDA DEI CN
CIRCOLARI DEI CN
PARERI MINISTERO GIUSTIZIA
PRECEDENTI E GIURISPRUDENZA
CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
AZIONE DISCIPLINARE
CONSIGLIO DI
DISCIPLINA
AZIONE DISCIPLINARE
titolare
È l’azione promossa dal Consiglio di Disciplina nei
confronti dei singoli professionisti che violino le
norme di condotta prescritte dal Codice
Deontologico
Il potere disciplinare è conferito ex lege
AZIONE DISCIPLINARE
Si concretizza
nel
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Procedimento volto ad accertare la sussistenza
della responsabilità disciplinare dell’iscritto per
azioni oppure omissioni che configurino violazioni
del Codice deontologico della categoria
54
CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
AZIONE DISCIPLINARE
CARATTERISTICHE DELL’AZIONE DISCIPLINARE
ratio
L
•Tutela dell’interesse pubblico
•Tutela della committenza e società civile
•Tutela della qualità e correttezza dell’attività professionale
•Tutela della dignità della professione e della categoria professionale
natura
•Natura amministrativa (buon andamento e imparzialità dell’amministrazione)
•Applicabilità della L. 241/1990
soggetti
A. Consiglio/Collegio di Disciplina
B. Incolpato, cui deve essere garantito in qualsiasi fase del procedimento la
più ampia possibilità di difesa (assistenza legale e/o tecnica e accesso agli
atti e documenti del procedimento)
Lo status di incolpato implica l’iscrizione all’Albo
Ordini e Collegi territoriali hanno natura di enti pubblici non economici che operano sotto la vigilanza dello Stato, con
strumenti pubblicistici e per scopi di carattere generale, quali garantire il corretto esercizio delle professioni a tutela
dell’affidamento della collettività.
Il Consiglio di Disciplina esercita un’attività oggettivamente riconducibile all’esercizio di funzioni pubbliche, poiché il controllo
della professione esercitato dal giudicante corrisponde all’interesse pubblico che il professionista svolga correttamente la
professione e che faccia corretto uso delle proprie capacità intellettuali e delle conoscenze specialistiche.
55
CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
ILLECITO DISCIPLINARE
I.
II.
III.
III.
IV.
V.
La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei precetti
deontologici
La violazione di un precetto del Codice Deontologico ex sé non comporta la
comminazione di una sanzione
Non vi è un automatismo tra la commissione/omissione deontologica e la
sanzione disciplinare
La comminazione della sanzione passa attraverso un ciclo, che parte dalla
condotta tenuta dal professionista, passa per una fase di accertamento
preliminare e si sviluppa lungo il procedimento disciplinare.
L’accertamento dell’illecito attraverso varie fasi del ciclo risponde all’esigenza
di tutela del professionista (diritto di difesa, art. 24 Cost.)
Non è detto che il procedimento disciplinare si risolva in una sanzione. La
valutazione della presunta condotta illecita può fermarsi già alla fase dell’
accertamento preliminare; anche in sede di decisione finale la presunta
condotta illecita può risolversi in un provvedimento di archiviazione/non
luogo a procedere/insussistenza di responsabilità
CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
Il procedimento deve svolgersi con il coinvolgimento dell’incolpato che deve essere tempestivamente
informato e che, in ogni fase e stato del giudizio, può intervenire presentando elementi a propria discolpa.
L’incolpato può farsi assistere da un difensore/esperto. E’ una declinazione del «diritto di difesa»
PRINCIPIO DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE EX L. 241/1990
Il procedimento disciplinare soggiace a regole procedurali, sia formali sia sostanziali, la cui violazione
compromette la validità della sanzione, determinandone la nullità o l’annullabilità.
DIRITTO A CONOSCERE SPECIFICATAMENTE LE VIOLAZIONI PER CUI SI PROCEDE
IMMEDIATEZZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
PROPORZIONALITÀ TRA SANZIONE E INFRAZIONE
La comminazione della sanzione deve tener conto, e mettere in relazione fra loro, elementi concreti quali
le circostanze fattuali, l’entità della violazione, il contesto storico e professionale, gli elementi intenzionali
(dolo/colpa), la recidiva, l’esistenza di un danno.
DIRITTO AD UN EQUO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER LA COMMINAZIONE DI «OGNI» SANZIONE
PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DEL GIUDICANTE
Si traduce, concretamente, nella possibilità per il professionista di ricusare il giudicante
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELL’ILLECITO DEONTOLOGICO
POSSIBILITÀ DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO
CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
ELEMENTI DI PROCEDURA DISCIPLINARE – TUTELE DELL’INCOLPATO
L’applicabilità della L. 241/1990 al procedimento disciplinare richiama l’osservanza dei seguenti
principi:
a) Ogni procedimento disciplinare deve essere concluso con un provvedimento espresso
b) Il provvedimento sanzionatorio deve essere adeguatamente motivato
c) Il provvedimento sanzionatorio deve essere portato a conoscenza del destinatario nelle
forme stabilite dalla legge per la sua comunicazione (notifica)
d) Nella notifica del provvedimento sanzionatorio devono esser indicati il termine e l’autorità
cui è possibile ricorrere per impugnare l’atto; la sanzione disciplinare deve contenere, a
pena di illegittimità, queste indicazioni
e) L’incolpato ha sempre diritto di accesso agli atti per meglio esercitare il proprio diritto di
difesa
f) La sanzione disciplinare, assunta in esito al procedimento disciplinare, è un atto
amministrativo (immediata esecutività)
g) Il procedimento deve essere sempre concluso con un provvedimento esplicito
Il procedimento disciplinare - Schema Linee Guida Architetti
Il presidente del
Consiglio di Disciplina
può in qualunque
momento convocare
l’iscritto per acquisire
informazione
Segnalazione violazione/d’Ufficio
Attribuzione del
procedimento al
Collegio
Citazione dell’incolpato
a comparire
Riunione del collegio
per la discussione
•Audizione dell’incolpato
•Accesso a Pubblici uffici
•Ricorso a polizia giudiziaria
•Esame di documentazione
Istruttoria
(Presidente del Collegio ,
coadiuvato da un Consigliere,
accerta i fatti e le circostanze)
(Collegiale)
Convocazione
del Collegio di disciplina
e dell’indagato
Riunione del Collegio
•Il Presidente espone i
fatti e relazione
sull’istruttoria
•L’incolpato, anche
assistito, espone la
propria versione e le
difese
•Redazione del verbale e
allegazione atti e
documenti prodotti
DELIBERA DI
DELIBERA DI AVVIO DEL
NON LUOGO A
GIUDIZIO DISCIPLINARE E
PROCEDERE E
NOMINA DEL CONSIGLIERE
ARCHIVIAZIONE
RELATORE
•Presenza di tutti i componenti
del collegio
•Nessun componente può
entrare a discussione avviata
né uscire prima della decisione
Eventuali rinvii
istruttori
Decisione
ARCHIVIAZIONE
(udito il collegio di
disciplina)
•Termine minimo di 15
giorni per comparire
•Notifica a mezzo di
Ufficiale Giudiziario
NON LUOGO
A PROCEDERE
(ipotesi non regolata
dalla Guida)
Lettera del Presidente
del
Collegio
di
avvertimento
al
professionista e p.c. al
Presidente
del
Consiglio di Disciplina
e
Presidente
dell’Ordine
•Il verbale della seduta non
riporta maggioranze ma
solo il motivato dissenso di
un Consigliere.
•Alla delibera concorrono gli
stessi consiglieri che hanno
partecipato alla discussione
•maggioranza
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO
Il Presidente del Collegio di
Disciplina notifica, per il
tramite
di
Ufficiale
Giudiziario, all’incolpato
provvedimento di censura,
sospensione, cancellazione
e invia pc a Presidente del
Consiglio di Disciplina e
Presidente dell’Ordine
In
caso
di
provvedimento
definitivo
di
sospensione
o
cancellazione
viene
data
pubblicità
ai
soggetti di59cui al
punto 1.8
Il procedimento disciplinare - Schema Linee Guida Ingegneri
Segnalazione
violazione/decisione del
Consiglio di attivarsi
autonomamente
Citazione dell’incolpato
a comparire
Attribuzione del
procedimento al
Collegio
Istruttoria
(Presidente del
Collegio verifica i
fatti di imputazione)
Convocazione
dell’incolpato
Riunione del
Collegio
Riunione del
collegio per la
discussione
•Audizione
dell’incolpato
•Relazione dell’incolpato
•Audizione di altre
persone
•Esame documentazione
•Il Presidente espone i
fatti e relazione
sull’istruttoria
•L’incolpato, anche
assistito, espone la
propria versione e le
difese
ARCHIVIAZIONE
•Presenza di tutti i componenti
del Collegio
•Nessun componente può entrare
a discussione avviata né uscire
prima della decisione
•Maggioranza
Eventuali
rinvii istruttori
Decisione
NON LUOGO A
PROVVEDIMENTO
PROCEDERE
SANZIONATORIO
•Il verbale della seduta non
riporta maggioranze ma solo
il motivato dissenso di un
Consigliere.
•La decisione va sottoscritta
da Presidente e Segretario
del Collegio
Trasmissione al
Presidente del Consiglio di Disciplina
DELIBERA DI NON
LUOGO A
PROCEDERE E
•Quando si ritiene che il
procedimento è
sufficientemente istruito
•Termine minimo di 15 giorni
per comparire
•Notifica a mezzo di Ufficiale
Giudiziario
DELIBERA DI AVVIO DEL
GIUDIZIO DISCIPLINARE E
NOMINA DEL CONSIGLIERE
RELATORE
Lettera di
avvertimento al
professionista e
comunicazione al
presidente Ordine
Notifica all’incolpato
(censura;sospensione o
cancellazione) e
comunicazione al
Presidente Ordine
Comunicazione a
Procuratore della
Repubblica e
comunicazione enti
terzi60
Il procedimento disciplinare – Schema Geologi (L.616/66
e L.309/1990)
D’UfficioI/stanza Procuratore
della Repubblica presso Tribunale
di Roma
Notifica all’incolpato
Discussione
•termine di almeno
10 gg per presentare
documenti e
memorie difensive
•Entro 20 gg dalla
scadenza del termine
per presentare
memorie/documenti
•Audizione
dell’incolpato
DECISIONE
Art. 40 Codice Deontologico
In caso di violazione delle norme del codice
deontologico, nonché di violazioni di norme
regolatrici l’attività del geologo costituenti
obbligo disciplinare (…) il procedimento
dovrà svolgersi nell’osservanza dei seguenti
inderogabili principi fondamentali:
1. diritto dell’incolpato a conoscere i capi
di incolpazione
2. immodificabilità dei capi di incolpazione
3. Congruità dei tempi per organizzare la
difesa
4. Diritto al contraddittorio
5. Osservanza dei tempi e delle formalità
del procedimento
Circ. CNGeologi n. 362 del 22 aprile 2013
DELIBERA DI NON
LUOGO A
PROCEDERE
SANZIONE DISCIPLINARE
Notifica all’incolpato
tramite Pubblico
Ufficiale
Notifica al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale
di Roma
(indicazioni su procedimento disciplinare
conseguente all’obbligo di violazione
dell’aggiornamento professionale
continuo)
61
CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
LE SANZIONI
La violazione accertata delle norme disciplinari dà luogo alle seguenti sanzioni:
I.
AVVERTIMENTO, consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e
nell’esortarlo a non ricadervi (questa sanzione non è prevista per i geologi)
II. CENSURA, è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso
III. SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, comporta la cessazione dell’attività
professionale in corso
IV. CANCELLAZIONE/RADIAZIONE DALL’ALBO, comporta la cessazione dell’attività professionale in
corso
Nei sistemi disciplinari delle categorie tecniche, tranne poche casistiche, l’illecito è atipico, ovvero
la comminazione sia del tipo di sanzione che dell’intensità è rimessa al giudicante. Qualche
indicazione arriva dai Codice deontologici (APPC), da casistiche analoghe che hanno fatto
giurisprudenza, da interpretazioni analogiche con altre categorie.
La determinazione delle sanzioni si fonda sulla valutazione complessiva di vari elementi:
• Elemento soggettivo
• Comportamento tenuto durante il procedimento disciplinare
• Recidiva
• Danni materiali /affettivi/morali
• Connessione con procedimento penale
• Danni reputazionali al professionista oppure all’ente di appartenenza
62
CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
LE SANZIONI – LA PUBBLICITÀ
Ai sensi dell’art. 3 DPR 137/2012, le sanzioni comminate all’esito del procedimento
disciplinare devono essere annotate negli albi territoriali
Ai sensi dell’art. 61 Codice Privacy
Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che
devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti
di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la
sospensione o che incidono sull'esercizio della professione
L’art. 3 DPR 137/2012 non chiarisce:
- se l’obbligo di annotazione riguardi sono le sanzioni disciplinari definitive
- le modalità/tempistica di annotazione
- per quanto tempo le sanzioni devono rimanere annotate (circostanza confliggente con il
c.d. «diritto all’oblio»)
Opinione diffusa è che debbano essere annotati solo i provvedimenti definitivi, poiché sono
quelli più incidenti sull’esercizio della professione e, pertanto, rientranti nell’art. 61 Codice
Privacy
Le sanzioni disciplinari definitive (ovvero non imputati, né più impugnabili) della sospensione e
della cancellazione vanno altresì comunicate a tutti quei soggetti cui si trasmette l’albo
professionale.
CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
QUESITI RICORRENTI
È possibile per un iscritto chiedere il trasferimento da un albo professionale di una provincia a
quello di un’altra oppure la cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare?
No, non è possibile. È necessario che il procedimento disciplinare pendente venga prima definito. Il
procedimento disciplinare una volta aperto deve essere concluso. Questo in analogia juris con
l’ordinamento forense
È possibile per un iscritto chiedere il trasferimento da una sezione all’altra del medesimo albo in
pendenza di un procedimento disciplinare?
Si, sussistendone le condizioni relative ai titoli, perché l’albo è il medesimo e il procedimento
disciplinare continua
In presenza di un procedimento penale parallelo a quello disciplinare, il procedimento disciplinare
deve essere sospeso?
I due procedimenti sono tra loro distinti e possono proseguire indipendentemente. L’organo di
disciplina, in presenza di procedimento penale parallelo a quello disciplinare, può sospendere il
procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale. È una facoltà e dipende
largamente dalla circostanza che il procedimento penale e quello disciplinare insistano sugli stessi
atti e fatti (i.e.: coincidenza) oppure insistano su atti e fatti solo connessi.
È possibile aprire un procedimento disciplinare in presenza di avviso di garanzia?
L’organo di disciplina può (:deve) aprire il procedimento disciplinare, laddove l’avviso di garanzia sia
realmente esistente. Ciò implica che se l’organo di disciplina ha appreso di tale avviso da mezzi di
stampa, ha l’onere di accertarsi della reale sussistenza della misura prima di procedere.
CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
QUESITI RICORRENTI
La sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva?
La sanzione disciplinare è un provvedimento amministrativo e come tale è immediatamente
esecutiva. Ragioni di opportunità giuridica, finalizzate a consentire il diritto di impugnazione del
provvedimento amministrativo nel termine di 30 giorni dalla ricezione della modifica, inducono a
differire l’esecutività decorso il trentesimo giorno
Il procedimento di impugnazione va proposto direttamente presso il CN?
L’iscritto propone il ricordo contro il provvedimento disciplinare presso il Consiglio di Disciplina che
ha prodotto il provvedimento sanzionatorio. L’Ordine procederà a trasmetterlo al CN
L’incolpato può prendere visione degli atti del procedimento?
All’incolpato è sempre consentito visionare gli atti del procedimento al fine di approntare le proprie
difese.
L’esponente ha diritto ad essere informato del procedimento?
L’esponente non è parte del procedimento disciplinare. Pertanto, può avanzare la richiesta di accesso
agli atti che verrà valutata nei modi e nei termini della relativa normativa (art. 22 L. 241/90 e DPR
184/2006) e cioè se dimostri la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale e se avanzi la
richiesta nella forma prevista dalla legge. Secondo parte della giurisprudenza (CdS, sez. IV,
15.12.2006 n. 7111) anche l’autore di un esposto diventa interessato ossia portatore di un interesse
giuridicamente rilevante qualora possa utilizzare la documentazione del procedimento per cause
civili.
CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
QUESITI RICORRENTI
Il Consiglio/Collegio di disciplina è sempre tenuto a concedere l’accesso agli atti?
Il Consiglio/Collegio di disciplina concede l’accesso agli atti nei limiti della normativa di riferimento.
In particolare l’organo giudicante ha riguardo ai diritti dei controinteressati che devono essere
tempestivamente avvertiti e che possono opporsi.
La concessione dell’accesso agli atti segue l’applicazione della normativa privacy
Il professionista dipendente può essere passibile di procedimento disciplinare davanti al
Consiglio/Collegio di Disciplina?
In caso di violazioni del codice deontologico, anche il professionista dipendente può essere deferito
al Consiglio di Disciplina
Nel caso di sospensione/cancellazione dall’Albo a chi deve essere comunicata la sanzione?
La sanzione, purché definitiva, va comunicata ai soggetti individuati dalla normativa di riferimento
ovvero agli stessi soggetti cui viene trasmetto l’Albo (Procura della repubblica, corte d’appello,
prefettura, camera di commercio, ministero di giustizia, CN, etc)
La sanzione va comunicata al datore di lavoro?
Se si tratta di un lavoratore dipendente, è opportuno inviare la comunicazione della sanzione anche
al datore, soprattutto se si tratta di provvedimenti che incidono sulla possibilità di svolgere la
professione
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CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
QUESITI RICORRENTI
È possibile che il Presidente del Consiglio di disciplina/Consigliere di disciplina avanzi un esposto
verso un altro professionista relativamente allo svolgimento della propria attività professionale?
È possibile, ne conseguirà un tema di potenziale conflitto di interessi. Secondo alcuni il conflitto deve
essere risolto con il meccanismo della sostituzione del Consigliere in conflitto. Secondo altri deve
essere risolto rimettendo la procedura al consiglio viciniore.
Relativamente a sanzioni disposte dalla legge (reclusione, detenzione, custodia cautelare) come
viene adottato il provvedimento disciplinare?
Il provvedimento disciplinare della sospensione o delle cancellazione verrà adottato su formale
decisione del Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina non ha margini di discrezionalità su tale
tipologia di sanzioni poiché sono atti dovuti conseguenti a provvedimenti giudiziari e comunque
necessitati dall’impossibilità del professionista di operare.
È possibile che un Consiglio di Disciplina giudichi un professionista iscritto ad altro albo?
Salvo i casi di consiglio viciniore, il Consiglio di disciplina è competente a valutare le condotte degli
iscritti all’albo presso cui il Consiglio stesso è costituito.
67
CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
QUESITI RICORRENTI
L’illecito disciplinare si prescrive?
L’illecito disciplinare si prescrive il 5 anni decorrenti dalla data in cui l’azione illecita è stata
consumata/è emersa/è stata conosciuta. Tale prescrizione è in analogia juris con l’ordinamento
forense (tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza dominante, cfr. C. Cass. 1172/2014)
Gli illeciti deontologici rilevano solo se commessi nell’esercizio della professione?
L’illecito è deontologico poiché è commesso nell’esercizio della professione. I codici deontologici
forniscono un’espressa indicazione di questo. Va rilevato che secondo alcuni Codici Deontologici il
professionista può essere soggetto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti
l’attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano
l’immagine della categorie professionale
Quali sono i termini di definizione di un illecito disciplinare?
Salvo rarissime eccezioni, i termini di definizione di un procedimento disciplinare non vengono
stabiliti né ex lege né ex regolamento. Nonostante ci si trovi di fronte ad un procedimento
amministrativo, non vale il termine di 90 giorni indicato posto che viene privilegiata la necessità di
analitica valutazione della fattispecie e questo anche a costo di dilatare i tempi. Va da sé che se il
procedimento disciplinare dura troppo, si viola la regola dell’immediatezza che –al contrario- deve
connotare la sanzione disciplinare
Gli atti del procedimento disciplinare sono pubblici/pubblicabili?
No gli atti del procedimento disciplinare non vanno pubblicati e possono essere conosciuti da terzi
solo a fronte dell’esercizio del diritto di accesso.
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LA MOROSITÀ
Morosità dell’iscritto
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Relativamente alla c.d. mora si è assistito negli ultimi anni ad un intensificarsi di situazioni di irregolarità,
dovute in parte alla crisi del settore delle professioni tecniche
La mora, oltre a rappresentare un violazione dell’obbligo di collaborazione nei confronti dell’Ordine di
appartenenza, rappresenta un impatto sul bilancio dell’Ordine che, come noto, in via previsionale si
fonda essenzialmente sull’incameramento di queste somme
Ciò comporta che la mora, sin dalle leggi istitutive delle professioni, ha costituito un illecito disciplinare
trattato con la sanzione della sospensione fino alla regolarizzazione da parte dell’iscritto
I codici deontologici recepiscono dalle leggi istitutive la mora come illecito e, in alcuni casi, lo declinano
sotto il profilo temporale (esecuzione regolare e tempestiva; mancato pagamento anche solo di
un’annualità; morosità per oltre 12 mesi)
Gli Ordini territoriali si dotano di una procedura interna per la gestione della mora, finalizzata
principalmente al recupero delle somme; l’infruttuoso esperimento della procedura di recupero può
condurre al deferimento del moroso al Consiglio di disciplina
Il Consiglio di disciplina, a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare, nel caso in cui
l’illecito persista anche nelle more del procedimento disciplinare, commina la sanzione della
sospensione a tempo indeterminato
La sospensione conseguente alla morosità è revocata con provvedimento del Consiglio di disciplina
all’iscritto che dimostri di aver proceduto al pagamento
È considerato illecito deontologico, a seconda del codice deontologico di riferimento e della legge
istitutiva professionale:
 Versare il contributo annuale dovuto in ritardo
 Omettere il contributo annuale dovuto
 Eseguire il versamento del contributo annuale in maniera incompleta
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LA MOROSITÀ
QUESITI RICORRENTI
Il procedimento disciplinare per mancata contribuzione è un procedimento speciale?
Il procedimento relativo all’irregolarità contributiva segue lo svolgimento di un normale procedimento
disciplinare. Resta inteso che se nelle more del procedimento l’iscritto sana la sua posizione, il
procedimento potrà essere definito senza sospensione
È possibile, durante il procedimento disciplinare, sanare la mora?
È possibile sanare la posizione di illecito durante il procedimento disciplinare. Ovviamente se ciò
avviene in fase preliminare, il procedimento formale non si apre e vi sarà un provvedimento di
archiviazione; al contrario se la posizione viene sanata durante il procedimento vero e proprio, il
Consiglio di disciplina valuterà, a suo giudizio, come definire il procedimento sotto il profilo
sanzionatorio
È possibile durante il procedimento disciplinare procedere a rateizzazione del debito?
La richiesta di rateizzazione, fatta antecedentemente alla formale apertura del procedimento
disciplinare (prima del rinvio a giudizio) può comportare una sospensione della fase preliminare in
attesa che l’iscritto adempia.
La richiesta di rateizzazione, fatta durante il procedimento disciplinare (i.e. fase dibattimentale), va
valutata caso per caso dall’organo giudicante.
Appare ovvio che il Consiglio di disciplina ex sé non può procedere a rateizzazione, essendo questa una
competenza dell’organo amministrativo
È possibile per un iscritto moroso chiedere la cancellazione dall’Albo?
L’iscritto può chiedere la cancellazione ma la domanda può essere evasa solo nel momento in cui venga
sanata la morosità
LA MOROSITÀ
QUESITI RICORRENTI
È possibile il rilascio di un certificato di iscrizione ad un iscritto moroso?
Ai sensi del DPR 445/2000 il Certificato è documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente
funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
L’Ordine quindi deve provvedere al rilascio del certificato di iscrizione, al di là della qualifica di moroso del
richiedente.
In merito al contenuto del certificato, questo riporterà i dati di iscrizione ma non evidenzia la morosità.
Al contrario, laddove la morosità fosse sfociata in un provvedimento di sospensione, il certificato di iscrizione
dovrebbe dare evidenza della sanzione in corso, in virtù del principio di pubblicità a terzi sullo status di
iscritto.
È possibile, in pendenza di procedimento disciplinare per mancata contribuzione all’Ordine incaricare un
legale per il recupero coattivo del credito?
Poiché il procedimento può condurre alla sospensione, e poiché nelle more del procedimento l’iscritto
potrebbe pagare, è opportuno aspettare l’esito del procedimento disciplinare per verificare l’accertamento
definitivo della morosità e poi procedere con l’azione di recupero, che può ricomprendere le spese di lite e gli
interessi di mora
Mora parziale e procedimento disciplinare
Un iscritto che versi solo il 50% della quota associativa annuale è passibile di giudizio disciplinare?
L’obbligo di contribuzione all’Ordine è per la quota intera. Salvo uno specifico accordo di rateizzazione con
l’Ordine, è possibile che si apra il procedimento disciplinare
LA PEC
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il D.L. 185/2008 (decreto anti-crisi) convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2. ha introdotto l’obbligo per
gli iscritti ad un Albo Professionale di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di
comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza, che poi procederà ad implementare l’INI-PEC (Indice
Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti)
Altre disposizioni normative fanno leva su questo obbligo (i.e. DL 159/2015, notifica della cartella
esattoriale a mezzo PEC)
La mancata comunicazione della PEC rappresenta una violazione di una norma legislativa ed è pertanto
valutabile in sede deontologica.
In alcuni Codici deontologici, l’obbligo di PEC è stato pedissequamente riportato (cfr. Codice
Deontologico Architetti) ed correlato all’illecito disciplinare
In altri codici deontologici non vi è l’espressa menzione dell’obbligo ma, essendo questo un obbligo di
legge, rientra nella generica violazione del principio di legalità
Obbligo degli Ordini
Ai sensi del comma 7 bis, DL 185/2008, l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7,
ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma,
costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.
DL 185/2008, art. 16, co.7
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata
Grazie per l’attenzione!
Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica
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