Diapositiva 1 - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
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Diapositiva 1 - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia LE LIBERE PROFESSIONI TECNICHE Esercizio, deontologia, compensi e gestione del cliente Seminario Formativo, 5 ore in Aula Brescia, 15 novembre 2016 Rosalisa Lancia LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI OBIETTIVI DELL’EVENTO La Riforma delle professioni, di derivazione comunitaria, ha l’obiettivo di creare maggiore specializzazione nei professionisti, incrementare e razionalizzare il gioco della concorrenza, tutelare l’utente («consumatore»). Il Legislatore italiano è intervenuto in maniera forte su diversi temi: formazione, assicurazione, azione disciplinare, pubblicità informativa, abolizione dei minimi tariffari La Riforma ha perseguito lo scopo per cui era stata creata? • Formazione obbligatoria: siamo davvero professionisti più aggiornati rispetto a prima della riforma • Abolizione dei minimi tariffari: si è davvero generata una concorrenza libera e leale? • Tutela del consumatore: salvo l’assicurazione professionale, il consumatore è davvero tutelato? Obiettivo dell’incontro 1. Rilettura della Riforma delle professioni dopo 4 anni di vigenza – stato dell’arte 2. In merito ai c.d. nuovi obblighi, condivisione delle «practise» che l’industria ha generato 3. Condivisione di indicazioni pratiche sulla gestione del cliente, alla luce dei nuovi obblighi deontologici e nelle nuove normative. LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI CORNICE NORMATIVA RIFORMA DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE DL 138/2011 (Principi della riforma) L.183/2011 modificata dal DL 1/2012 (STP) DL 1/2012 (tariffe) Abrogazione tariffe DPR 137/2012 (Attuazione della riforma) DM, 8.2.2013, n.34 Regolamentazione STP Determinazione compenso al conferimento dell’incarico e preventivo di massima Liquidazione del compenso da parte di un organo giudiziario sulla parte dei parametri ministeriali (DM 140/2012) (Durata e modalità svolgimento tirocinio) LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI NON ABROGA LA NORMATIVA SULL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI DESTINATARI DESTINATARI DELLA RIFORMA La riforma sulle professioni si applica a tutte le professioni regolamentate e ai professionisti PROFESSIONE REGOLAMENTATA È l’attività o l’insieme di attività riservate per espressa disposizione di legge il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o in collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche professionalità. PROFESSIONISTA Esercente la professione regolamentata I professionisti sono destinatari della Riforma, e quindi dei nuovi obblighi, in quanto iscritti agli albi professionali LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI PRINCIPI ACCESSO LIBERO E NON DISCRIMINATORIO PUBBLICITÀ INFORMATIVA ASSICURAZIONE PROFESSIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA AZIONE DISCIPLINARE STP ABOLIZIONE MINIMI Accesso libero previo esame di stato (art. 33 Costituzione) Divieto di limitazioni salvo che per mancanza di titoli o condanne penali Divieto di limitazioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sede legale Ammissibilità della sola pubblicità informativa e caratteristiche Violazione deontologica Violazione del Codice del Consumo e del D.Lgs. 147/2007 Obbligo di assicurazione (danni al cliente, comprese le attività di custodia) La stipula può avvenire anche tramite assicurazioni collettive La violazione costituisce illecito deontologico Obbligo sanzionato deontologicamente Soggetti titolati ad erogare la formazione Regolamentazione ad opera dei CN Separazione tra potere amministrativo e potere disciplinare Istituzione e regolamentazione dei Consigli di Disciplina Vigilanza sui Consigli di Disciplina in caso di malfunzionamento Nuova forma societaria contemperata all’intuitus personae Regolamentazione delle società tra professionisti (costituzione, requisiti, responsabilità, assicurazione) Abrogazione delle tariffe Pattuizione del compenso all’atto dell’incarico e preventivo di massima Revisione della posizione degli Ordini in merito al c.d. «opinamento» LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI ACCESSO LIBERO PUBBLICITÀ INFORMATIVA ASSICURAZIONE PROFESSIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA AZIONE DISCIPLINARE STP ABOLIZIONE MINIMI Recepimento nel Codice Deontologico Recepimento nel Codice Deontologico Forte attività di orientamento e sensibilizzazione da parte di Ordini e CN Recepimento nel Codice Deontologico Entrata in vigore dell’obbligo nell’agosto 2013 Attività di contrattazione collettiva da parte dei CN e Enti Previdenziali Inserimento dell’obbligo nel conferimento di incarico Recepimento nei Codici Deontologici Emanazione del Regolamento di formazione e Linee Guida Attivazione procedure informatiche per rilevazione presenze e computo CFP Avvio procedimenti disciplinari per inottemperanza Recepimento nel Codice Deontologico Istituzione dei Consigli di Disciplina e articolazione in Collegi Emanazione delle Linee Guida/Pareri Ministero di Giustizia Regolamentazione di dettaglio Resta uno strumento poco utilizzato Impatti negativi sull’industria: criterio di scelta diventa il prezzo Svilimento di interi segmenti dell’industria (certificazioni energetiche/outlet legale/cocontest) Maggior ricorso a contenzioso Nuovo ruolo dei Consigli dell’Ordine 6 I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO RECEPIMENTO DEI PRINCIPI DELLA RIFORMA NEI CODICI DEONTOLOGICI ‒ I principi della Riforma sono stati recepiti nei Codici Deontologici delle professioni di riferimento ‒ La violazione degli obblighi di cui alla Riforma, pertanto, oltre a costituire una violazione di legge, costituisce anche una violazione deontologica ‒ La circostanza che un Codice Deontologico non sia «aggiornato» alla Riforma non significa che questa non si applichi a quella professione. I nuovi obblighi operano ex lege ‒ Il Codice Deontologico è il Codice di comportamento dei professionisti appartenenti ad una specifica industria o settore, la cui finalità è guidarli nell’esecuzione appropriata ed efficace del proprio incarico, a tutela della collettività e nel rispetto del decoro e dignità della professione e del professionista ‒ Il Codice Deontologico è costituito dall’insieme di enunciati, principi e direttive etiche, la cui osservanza determina comportamenti deontologicamente corretti, ovvero rispettosi della deontologia, dello scopo e dei valori fondamentali dell’ente di appartenenza ‒ La violazione delle norme del codice deontologico può condurre ad una responsabilità disciplinare e correlativa comminazione di sanzione, dopo idoneo procedimento celebrato davanti al Consiglio di disciplina 7 I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO NATURA E VINCOLATIVITÀ DEL CODICE DEONTOLOGICO ‒ Il Codice deontologico è un atto con efficacia normativa non vincolante (atto di autoregolamentazione con valenza di soft law) ‒ Non crea obblighi giuridici ma “impegni” il cui rispetto è rimesso: ‒ all’appartenenza ad una professione ‒ al soggetto promanatore (CN/Ordine Professionale) che coincide con il destinatario (iscritti all’Ordine) con ciò creando il circolo virtuoso dell’autoregolamentazione ‒ all’autorevolezza del soggetto che ha emanato il Codice ‒ alla deterrenza del procedimento disciplinare e della sanzione ‒ Per lungo tempo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la natura extragiuridica delle norme deontologiche, considerate mere norme interne di autogoverno e organizzazione della categoria (ex multis Cass. 24392/2006; Cass. 5164/2004) ‒ Nell’ultimo decennio, contestualmente allo sviluppo dell’autoregolamentazione e della referenzialità degli enti rappresentativi, si è fatta strada una progressiva affermazione della natura giuridica delle disposizioni deontologiche (C.Cass. 4 luglio 2004 n. 13078; SSUU dicembre 2007, n. 26810) ‒ In alcuni casi il Codice Deontologico emanato dal CN è immediatamente operativo presso gli Ordini territoriali; in altri casi, gli Ordini lo devono recepire I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO Sono destinatari dei precetti del Codice deontologico • Gli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’Albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l’attività • Professionisti che esercitano l’attività in Italia anche sono cittadini di altro stato e anche se l’incarico in Italia consiste in un’operazione occasionale e temporanea • Professionisti italiani, iscritti in albi italiani, che esercitino l’attività all’estero La sottoposizione al Codice Deontologico segue l’Iscrizione all’Albo Il Codice si applica la professionista iscritto che esercita la professione in qualunque forma, ovvero: • Esercizio della professione a titolo individuale • Esercizio della professione a titolo associato o societario • Libero esercizio della professione • Esercizio della professione in qualità di dipendente privato • Esercizio della professione in qualità di dipendente pubblico • Società tra professionisti/di professionisti/di ingegneria 9 I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO – I PROFESSIONISTI DIPENDENTI Obbligo di prestare la propria attività lavorativa secondo le mansioni individuate nel proprio contratto individuale I professionisti dipendenti sono tenuti al rispetto del Codice Deontologico in virtù dell’iscrizione all’albo ma sono tenuti al rispetto di ulteriori doveri comportamentali che derivano dalla loro qualifica di «lavoratore subordinato» Obbligo di diligenza commisurato alle mansioni svolte, all’inquadramento, alla rischiosità dell’incarico • • • Obbligo di obbedienza derivante dal vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c. Obbligo di seguire policy, procedure, ordini di servizio, codici di condotta aziendali Rispetto della gerarchia aziendale e dei riporti Obbligo di fedeltà, che va dal generico dovere di lealtà al dovere di non concorrenza (che è di norma contrattualmente stabilito e dipendente dall’inquadramento, mansioni e responsabilità Art. 2094 – Prestatore di lavoro subordinato È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. 10 I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO – I PROFESSIONISTI DIPENDENTI Codice Deontologico Responsabilità disciplinare e procedimento davanti al Consiglio di Disciplina Codice Etico ex Modello 231 Responsabilità disciplinare e procedimento secondo la normativa aziendale e i CCNL Codice di Condotta del datore di lavoro (dipendenti privati) Codice di Comportamento (dipendenti PPAA) Responsabilità in caso di assunzione di cariche societarie, quale amministratore oppure sindaco (Directors’ and Officers’ liability) Responsabilità disciplinare e procedimento secondo la normativa pubblicistica, dell’ente di riferimento e i CCNL I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO – I PROFESSIONISTI DIPENDENTI DELLE PPAA (DPR 62/2013) Divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro) - anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali Comunicazione alla PA di appartenenza dell’adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio Comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, di rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti. Obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado) Obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici Tracciabilità e trasparenza dei processi decisionali, garantita attraverso un adeguato supporto documentale Obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa Rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale/attrezzature assegnate ai dipendenti Per i dirigenti, obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari potenzialmente in conflitto d’interesse con le funzioni che svolgono; obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non vere sull’organizzazione, sull’attività e sugli altri dipendenti. I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO STRUTTURA E CONTENUTI Il Codice Deontologico norma i comportamenti dei professionisti e si basa su principi etici generali (buona fede, correttezza, diligenza, autonomia, indipendenza). La struttura dei codici deontologici è tendenzialmente la seguente: • Doveri generali • Esecuzione dell’incarico professionale • Rapporti di colleganza • Rapporto con il committente • Rapporto con l’Ordine professionale • Rapporti con istituzioni • Rapporti con il territorio • Concorrenza Gli obblighi derivanti dalla Riforma sono stati inglobati nei predetti ambiti, in alcuni casi integrando i doveri generali, in altri casi essendo trattati come obblighi nuovi. Dei contenuti analizziamo l’evoluzione, negli ultimi 4 anni, degli obblighi di: • • • • • • • Formazione Assicurazione professionale Pubblicità informativa STP Sottoposizione del procedimento disciplinare al consiglio di disciplina Contribuzione all’Ordine Comunicazione indirizzo PEC FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Art. 7 DPR 137/2012 – Formazione professionale continua • • • • Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale La violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare L’aggiornamento professionale è organizzato da Ordini e da soggetti terzi autorizzati Il CN disciplina con regolamento le modalità e condizioni di assolvimento, i requisiti minimi dell’attività formativa, il valore del CFP Dal 2012 ad oggi si è assistito ad una «normalizzazione» dell’obbligo: • • • • • • • • Emanazione di Regolamenti dei CN Emanazione Linee Guida a supporto dei Regolamenti di formazione Creazione di infrastrutture tecnologiche a supporto Regolamentazione degli esoneri Regolamentazione della formazione all’estero e dei professionisti stranieri in Italia Regolamentazione della possibilità del c.d. learning on the job (Es: autocertificazione di CFP derivanti da attività lavorativa) Regolamentazione di CFP derivanti da pubblicazione, brevetti, partecipazione a commissioni, partecipazione a mostre, visite guidate, etc Prime indicazioni per gestire la violazione dell’obbligo formativo 14 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA- SCHEMA APPC SOGGETTI Tutti gli iscritti all’Albo, fatti salvi i casi di esonero e i professionisti con almeno 20 anni di iscrizione e 70 di età. NUMERO CFP Triennio 2014 - 2016 60 (minimo 10 annui, di cui 4 in deontologia e compensi) CREDITI NEO- Trienni dal 2017 90 (minimo 20 annui, di cui 4 in deontologia e compensi) ISCRITTI L’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione. Il neo-iscritto può ottenere che i CFP maturati nel periodo dall’iscrizione all’inizio dell’obbligo siano riconosciuti. Il triennio è il riferimento temporale: per chi si iscrive all’ordine nel secondo o terzo anno, il numero di CFP va ridotto proporzionalmente CFP ESUBERO I CFP maturati in eccesso possono essere riportati da un triennio al triennio successivo con un limite di 10 CFP MODALITÀ DI ACQUISIZIONE CFP Corsi di formazione (frontali/FAD), seminari, convegni,giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, master universitario, dottorato di ricerca, laurea specialistica conseguita a junior, seconda laurea, gruppi di lavoro e commissioni di studio, docenza non retribuita in eventi promossi dall’Ordine, coordinamento eventi formativi, volontariato di protezione civile, visite documentate a mostre, pubblicazioni di articoli e di progetti, viaggi di studio organizzati FORMAZIONE ALL’ESTERO Il CNAPP valuta e comunica all'iscritto e all’ordine territoriale, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, i CFP attribuiti. ATTRIBUZIONE CFP I CFP sono attribuiti in base ai criteri di cui alle Linee guida (Allegato) solo in relazione ai corsi accreditati dal CNAPPC FREQUENZA L’attribuzione di CFP richiede la presenza obbligatoria nelle % stabilite dal regolamento, rilevabile attraverso le firme in entrata/uscita o il badge, e il superamento della prova finale se prevista ESONERI Maternità, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia quando determinano un’interruzione dell’attività per 6 mesi, non esercizio della professione per 3 anni, documentato impedimento derivante da forza maggiore. Autocertificazione e riduzione proporzionale dei crediti. Le attività formative svolte nel periodo di esonero non produrranno CFP DIPENDENTI Gli iscritti dipendenti pubblici sottopongono all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in conformità al Regolamento e alle Linee Guida PUBBLICI AUTOCERTIFICAZIONE Gli iscritti provvedono a registrare le attività formative relative a corsi abilitanti, master laurea specialistica, mostre, monografie e viaggi di studio direttamente nella propria anagrafe, assumendo piena responsabilità della registrazione e con autocertificazione avente evidenza legale ILLECITO Mancato rispetto dell’obbligo dei aggiornamento professionale, all’esito del triennio di riferimento 15 Mancata/infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito (abrogato dal nuovo art. 9 Cod. Deont. –infra-) DEONTOLOGICO FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA- SCHEMA INGEGNERI SOGGETTI Tutti gli iscritti all’Albo CFP PER ESERCIZIO Numero minimo per esercitare la professione: 30 CFP per anno CREDITI ATTRIBUITI ALL’ATTO DI ISCRIZIONE Numero massimo cumulabile: 120 CFP 90 CFP: Iscrizione entro 2 anni dall’abilitazione 60 CFP:Iscrizione da 2 anni a 5 30 CFP: Iscrizione dopo 5 anni anni dall’abilitazione dall’abilitazione Neo-iscritti: 30/15 CFP inclusivi di 5 CFP in etica Iscritti al 1.1.2014 : 60 CFP Iscritti trasferiti: CFP riconosciuti dall’Ordine di provenienza e deontologia obbligatori nel primo anno solare 60 CFP vengono attribuiti anche agli Ingegneri stranieri COMPUTO CREDITI DATA ASSEGNAZIONE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE CFP Modalità di detrazione annuale di CFP dal monte inizialmente posseduto Eventi frontali: Data fine evento Eventi FAD: Data esame finale Apprendimento formale, non formale, informale Docenze non ripetitive/partecipazione a commissioni/attività di ricerca ed autoriali/visite guirate Autocertificazione (attività lavorativa) EROGATORI Ordini territoriali, Terzi provider autorizzati dal CNI FREQUENZA 90% In caso di eventi modulari o su più giornate ESONERI Maternità /paternità, servizio militare volontario /servizio civile, grave malattia o infortunio (del professionista o di parenti) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore, professionisti residenti in zone colpite da catastrofi naturali, lavoro all’estero per un periodo uguale o superiore a 6 mesi, cassa integrazione per almeno 6 mesi. Istruttoria dell’Ordine competente sulla base di autocertificazione e riduzione proporzionale dei crediti. Le attività formative svolte nel periodo di esonero non produrranno CFP CERTIFICAZIONE CREDITI Ordine di appartenenza, attraverso l’Anagrafe nazionale, può rilasciare: •Attestazione crediti formativi (indicazione dei CFP effettivamente registrati nell’anagrafe alla data richiesta) •Certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo alla data richiesta/per l’anno di riferimento ANAGRAFE NAZIONALE Anagrafe istituita presso il CNI - Piattaforma MyIng ILLECITO 16 Esercizio della professione senza aver assolto all’obbligo dei aggiornamento professionale. Cfr Circ. 625 del 9/11/2015 100% in caso di evento organizzato su singola giornata FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA- SCHEMA GEOLOGI SOGGETTI Tutti i professionisti iscritti all’albo NUMERO CFP 50 APC (aggiornamento professionale continuo) da conseguire tra il 1 gennaio del primo anno e il 31 dicembre del terzo anno CREDITI NEO- I neo iscritti sono tenuti ad osservare l’obbligo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione ISCRITTI 34 APC se l’iscrizione interviene nel primo anno del triennio 17 APC se l’iscrizione interviene nel secondo anno del triennio CFP ESUBERO L’esubero di APC acquisiti durante un triennio non è mai trasferibile al triennio successivo MODALITÀ DI ACQUISIZIONE CFP • Corsi di aggiornamento, di formazione, dottorati, master, seminari, giornate di studio, workshop, convegni sulle materie identificate dal regolamento di formazione; escursioni e visite tecniche. • Nel termine di massimo 15 APC per anno, direttamente riconosciuti dall‘Ordine, docenze, attività di relatore o correlatore in tesi di laurea e master, attività di tutoraggio, attività di relatore, attività autoriali, commissioni di studio o di esami. • È possibile acquisire APC anche attraverso la partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati o validati da altri CN, eventi svolti all’estero, eventi formativi organizzati dal datore di lavoro (PPAA/società) FORMAZIONE ALL’ESTERO APC riconosciuti su istanza dell’iscritto al proprio ordine di appartenenza, con esibizione della documentazione dell’evento FREQUENZA Presenza obbligatoria dell’80% al singolo evento ESONERI Gravidanza, maternità o paternità, dichiarazione di mancato esercizio della professione e impegno a non svolgere l’attività nel triennio successivo, intervento chirurgico, assenza dall’Italia per un periodo continuativo superiore ad un anno, dichiarazione di svolgimento di attività esclusivamente all’estero; gravi ed oggettivi impedimenti. Autocertificazione e proporzionale riduzione del APC. Le attività formative svolte nel periodo di esonero non produrranno APC. Ciascun ordine è tenuto a redigere l’elenco dei professionisti che hanno chiesto ed ottenuto l’esonero dall’ordine e ad esporlo sul sito internet DIPENDENTI Gli iscritti che siano dipendenti devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine gli eventi formativi interni (ovvero organizzati direttamente dall’ente) e gli eventi formativi esterni (ovvero organizzati da soggetti terzi ai quali l’ente iscrive i propri dipendenti). L’Ordine li valute e autorizza l’erogazione di ACP. CERTIFICAZIONE La certificazione APC –attestazione triennale dell’avvenuto aggiornamento- è rilasciata dagli Ordini Regionali al termine del periodo di APC triennale e previa richiesta dell’iscritto di riconoscimento dell’APC svolta 17 AUTOCERTIFICAZIONE Nel caso di eventi formativi validati da altri CN dell’area tecnica, eventi all’estero, eventi organizzati da enti pubblici o privati FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA ILLECITO DEONTOLOGICO Mancata acquisizione CFP – ArchitettiPPC (Circ. CNAPPC 104_2997_16) Con delibera del 7 settembre 2016, in prossimità della scadenza del primo triennio, il CNAPPC ha modificato l’art. 9 del Codice Deontologico (Aggiornamento professionale) fornendo indicazioni sulle sanzioni correlate al mancato assolvimento dell’obbligo di formazione. Tale modifica è stata disposta con la finalità di consentire un’uniforme applicabilità delle sanzioni disciplinari. Ai sensi del nuovo art. 9 la mancata acquisizione dei CFP, pertanto, comporterà: • Sanzione della censura, se la violazione resta nei limiti del 20% del mancato assolvimento (i.e. mancano 12 CFP su 60) • Oltre il 20% del mancato assolvimento, sanzione della sospensione nella misura di 1 giorno per ogni CFP non acquisito Le modifiche all’art. 9 del Codice Deontologico hanno efficacia dall’invio della relativa circolare del 29 settembre u.s. (anche se l’applicazione pratica decorre al termine del triennio di riferimento) Nelle proposte di modifica al Regolamento di Formazione (attualmente al vaglio del Ministro di Giustizia) il CNAPPC indica una procedura disciplinare semplificata nei casi di mancata acquisizione dei CFP. 18 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA ILLECITO DEONTOLOGICO Art. 9 Codice deontologico APPC – Nuovo Testo La revisione al vecchio testo è stata approvata dalla Conferenza degli Ordini del 22.7.16 e dal CNAPPC nella seduta di Consiglio del 7 settembre 2016 Art. 9 (Aggiornamento professionale) 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. 2. In deroga all’art. 41 commi 2, 3 e 4 del presente Codice: ‒ la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura; ‒ la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante Dal gennaio 2017, l’Ordine territoriale è tenuto a verificare il rispetto di tale obbligo da parte di ogni singolo iscritto, in considerazione di quanto disposto dall’ art. 7 DPR 137/2012 e art. 9 comma 2 del Codice Deontologico La sanzione può essere comminata solo dal Consiglio di Disciplina, previa valutazione della situazione dell’iscritto e avuto riguardo al c.d. «ravvedimento operoso» di cui all’art. 8 delle Linee Guida FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA ILLECITO DEONTOLOGICO Mancata acquisizione CFP – Ingegneri (Circ. CNI 625/2015) Art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale dell’Ingegnere Qualora un iscritto abbia esercitato la professione (….) senza avere assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell’art. 3, co. 3 del presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari. Art. 7 Codice Deontologico (…) L’ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla Legge Principi espressi dal CNI con Circ. 625/2015 A. Il compimento di un atto professionale senza essere in possesso del numero previsto di 30 CFP prevede il deferimento –da parte dell’Ordine- al Consiglio di disciplina che, attraverso un Collegio di Disciplina, dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare, in modo assolutamente autonomo e osservando le forme del procedimento disciplinare, una sanzione disciplinare B. Non si evince da alcuna norma che l’atto professionale, eseguito in assenza del numero minimo di crediti necessari, perda valore od efficacia, posto che chi ha eseguito tale atto è un professionista regolarmente abilitato ed iscritto all’Ordine professionale C. Tenuto conto, inoltre, che i Consigli di disciplina devono poter operare senza alcuna forma di coercizione e in piena indipendenza di giudizio, le fattispecie di violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale (al pari di tutte le materie disciplinari) devono essere esaminati caso per caso e la sanzione disciplinare segue i principi dell’art. 45 RD 2537/1925 ovvero deve essere rapportata alla gravità della mancanza commessa 20 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA ILLECITO DEONTOLOGICO Mancata acquisizione 5 CFP in etica e deontologica – Ingegneri (Linee Guida di indirizzo n. 4, 29.04.2016) Art. 16 Linee Guida 4 – Mancato assolvimento obbligo formazione su etica e deontologia Per gli iscritti successivi alla data del 1 gennaio 2014 che non rispettano l’obbligo del conseguimento dei 5 CFP sull’etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, sono previste le sanzioni descritte all’art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale. Per coloro che alla data del 31 dicembre non hanno assolto all’obbligo di cui sopra, è possibile acquisire successivamente i CFP necessari, fermo restando il regime sanzionatorio previsto. I CFP relativi ai corsi per deontologia sono riconosciuti a tutti i partecipanti indipendentemente dalla data di iscrizione all’albo Da questa previsione sembrerebbe che il deferimento dell’iscritto al Consiglio di disciplina possa essere fatto anche solo per il mancato assolvimento dei 5 CFP, quindi a prescindere dall’assolvimento dell’intero obbligo formativo annuale Sembrerebbe che un neo iscritto che abbia maturato 30 CFP annuali in discipline ingegneristiche ma che non abbia maturato i 5 CFP in etica e deontologia sia passibile di sanzione disciplinare per mancato assolvimento dell’obbligo specifico 21 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA ILLECITO DEONTOLOGICO Mancata acquisizione CFP – Geologi (Circ. CNG 362/2013) • Nella circolare viene indicato l’iter del procedimento disciplinare in caso di violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale continuo • Vengono indicati i criteri utilizzabili nella graduazione della sanzione irrogabile agli iscritti inadempienti (la sospensione è ipotizzata solo per gli iscritti che non abbiano conseguito alcun credito nel triennio) • Vengono fornite indicazioni sulla c.d. gradazione delle sanzioni: o Censura per gli iscritti che hanno maturato un numero di CFP pari o superiori a 35 o Sospensione per 7 giorni per iscritti che abbiano maturato un numero di CFP da 17 a 34 o Sospensione per 15 giorni per gli iscritti che abbiano maturato da 1 a 16 CFP o Sospensione per 30 giorni per gli iscritti che non abbiano conseguito alcun CFP 22 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA ILLECITO DEONTOLOGICO Procedimento disciplinare per violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale • • • • Il procedimento disciplinare per mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale è un procedimento «condiviso» tra il Consiglio di disciplina e l’Ordine tenuto al deferimento L’Ordine professionale, nell’ambito della sua attività istituzionale, è tenuto alla verifica dell’assolvimento dell’obbligo. Questo può avvenire sistematicamente o anche randomicamente (ad es. nel rilascio di una certificazione di compiuto assolvimento su richiesta dello stesso iscritto) Al pari del procedimento disciplinare inerente la mora (infra), anche in questo caso il Consiglio dell’Ordine svolge un’attività «istruttoria», ovvero valuta preliminarmente la situazione dell’iscritto onde deferirlo al Consiglio di disciplina e –di norma- pone anche in essere tempestivamente (i.e. prima della scadenza dell’obbligo) azioni per evitare il deferimento (invito ad assolvere all’obbligo; comunicazioni e solleciti inoltrati antecedentemente alla scadenza dei termini, etc) La valutazione preliminare del Consiglio dell’Ordine non si sostituisce alla valutazione del Consiglio/Collegio di disciplina che è comunque tenuto allo svolgimento della fase preliminare secondo la normativa di riferimenti 23 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA JOBS ACT Art. 8 DDL Jobs act professionisti DDL Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente • sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. • Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5000 euro le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. • (….) 24 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA JOBS ACT Art. 17 DDL Jobs act professionisti DDL Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (…) diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore • Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell’ambito dell’accordo di cui all’art. 16, il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze Lavoro agile Modalità di esecuzione del lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva 25 L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA ART. 5, CO. 1 DPR 137/2012 Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive stipulate dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva TUTELA DEL CLIENTE RATIO L’obbligo è vincolante in presenza di un rapporto diretto di clientela e dell’ effettività della prestazione professionale: l’iscrizione all’Ordine, ex sé, non fa scattare l’obbligo di copertura assicurativa (infra) TUTELA DEL PATRIMONIO PERSONALE DEL PROFESSIONISTA OBBLIGO SOGGETTI INTERESSATI • • • • Copertura dei danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale Copertura dei danni inerenti l’attività di custodia di documenti o valori Indicazione al cliente –all’atto dell’incarico- degli estremi della polizza e massimale Indicazione al cliente di ogni variazione successiva della polizza e del massimale La mancanza produce una doppia responsabilità: 1. 2. Di tipo contrattuale, verso il cliente (che potrebbe rifiutarsi di conferire l’incarico oppure chiedere una riduzione del costo della prestazione professionale) Di tipo disciplinare, stante l’inserimento di tale obbligo nei codici deontologici L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA SUGGERIMENTI PRATICI • Il professionista sceglie la propria assicurazione professionale liberamente o nell’ambito di convenzioni collettive negoziate (secondo Linee Guida pubblicate) dai propri CN o dai propri enti previdenziali • Il professionista deve «conoscere» la polizza prima di sottoscriverla e, se del caso, negoziarne alcuni punti direttamente con l’assicuratore (l’assicurazione è un contratto, la volontà delle parti e il raggiungimento dell’accordo sono elementi essenziali) • Il professionista deve «guardare» i seguenti elementi prima di sottoscrivere: ATTIVITÀ COPERTA All risk/a rischi nominati Possibili estensioni Massimale Conduzione dello studio (responsabilità civile v/terzi e v/collaboratori) Soggetti (collaboratori, dipendenti) Definizione di sinistro (che deve essere quanto più ampia possibile) ELEMENTO SOGGETTIVO ELEMENTI SPECIFICI Esclusioni Periodo di retroattività Periodo di postuma Estensione territoriale Scoperti e franchigie Responsabilità solidale Clausola automatica di rinnovo Possibilità di recedere Danni derivanti da colpa (negligenza, imprudenza, imperizia): risarcibili Danni derivanti dolo: non risarcibili Danni derivanti da colpa grave: risarcibili solo se espressamente previsti L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA SUGGERIMENTI PRATICI QUESTIONARIO Compilare in maniera esaustiva e trasparente il questionario preliminare alla sottoscrizione Omissioni e dichiarazioni false che influiscano sulla valutazione del rischio possono invalidare parzialmente o totalmente il diritto di indennizzo e rendere nulla la polizza (cfr. artt. 1892 e 1893 del Codice civile) • Assicuratori: strumento essenziale per valutare la portata del rischio e definire un premio congruo • Assicurato: documento cruciale poiché la conclusione del contratto e l’entità del premio dipendono dalla valutazione del rischio compiuta attraverso le notizie fornite nel questionario • le condizioni generali di polizza possono prevedere che l’assicurato dia informativa dell’aggravamento del rischio e della diminuzione. La mancata comunicazione e/o la mancata accettazione da parte dell’assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale all’indennizzo • È importante dare evidenza nel questionario dello svolgimento di attività specifiche quali CTU, Certificatore Energetico DENUNCIA SINISTRO Procedere alla denuncia del sinistro conformemente alle istruzioni dedotte in polizza, ovvero: - Rispettare i termini per sporgere denuncia (30 gg in genere ma in assenza di termine valgono 3 gg del codice civile) - Rispettare le modalità (forma scritta e conferma dell’avvenuta ricezione della denuncia L’informativa dell’assicurato deve essere esauriente: descrizione della contestazione, l’indicazione del rapporto professionale sussistente, considerazioni dell’assicurato circa la fondatezza delle pretese, valutazione (anche se approssimativa) del danno occorso, diretto ed indiretto. L’invio del mero atto di citazione o ricorso giudiziale non assolve all’obbligo di denuncia L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA LA VALIDITÀ TEMPORALE VALIDITÀ TEMPORALE DELLA POLIZZA: RETROATTIVITÀ E POSTUMA Retroattività Disciplina la situazione in cui danno si manifesta oggi ma l’evento che lo ha causato è risalente a prima della sottoscrizione. In genere la retroattività copre 10 anni antecedenti alla sottoscrizione della polizza ma esistono polizze con retroattività illimitata. Postuma Risponde all’esigenza di estendere la copertura assicurativa anche per un periodo successivo a quando il professionista ha terminato la sua attività. In genere viene negoziata a latere (è opportuno, in sede di sottoscrizione della polizza, verificare se vi sono clausole sospensive all’attivazione della postuma; è altresì opportuno e pattuire preventivamente il costo all’atto della sottoscrizione e non al momento in cui il professionista decida di terminare l’attività: c.d. «postuma prenegoziata») DDL MERCATO E CON CONCORRENZA – ANNUALE DISEGNO DI LEGGE (ALL’ESAME DEL SENATO) È all’esame del Senato una nuova previsione secondo cui nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale venga inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità che si sono verificati nel periodo di operatività della copertura assicurativa. Ciò implica che le polizze per assicurazione professionale non possono limitare la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità di contratto Ove la previsione venisse confermata dal testo di legge definitivo, le compagnie assicurative, dovranno offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni dalla scadenza della polizza, riferite a responsabilità del professionista occorsa nel periodo di vigenza della polizza stessa (i.e. aggiornamento delle polizze in essere) 29 L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE RESPONSABILITÀ SOLIDALE (ART. 2055 CODICE CIVILE) • Laddove il professionista sia condannato in solido potrebbe essere costretto a risarcire il danno per intero, e non solo relativamente alla sua parte di responsabilità. • Il diritto di regresso (ovvero di pretendere dagli altri responsabili in solido la loro quota parte una volta che egli abbia risarcito il danno per intero) si traduce in un lungo esercizio non sempre soddisfacente. • Vi sono polizze che, in caso di responsabilità solidale, coprono tutto l’ammontare versato dal professionista e non solo la quota direttamente imputabile al suo operato. Art. 1292 - Nozione della solidarietà L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. Art. 2055 - Responsabilità solidale Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. Esempio di clausola che copre il Vincolo di solidarietà «Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili» L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA QUANDO ATTIVARE L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PROFESSIONISTI AUTONOMI Professionisti che esercitano in modo effettivo e in forma autonoma l’attività riservata ex lege PROFESSIONISTA COLLABORATORE DI UNO STUDIO TECNICO IN VIA CONTINUATIVA La posizione di collaboratori varia a seconda del rapporto che li lega allo studio tecnico (P.IVA/Consulenza esterna/Dipendenza). A fronte di attività di collaborazione il professionista deve essere dotato di polizza professionale che lo terrà indenne verso il suo unico committente (ovvero lo studio tecnico per cui presta l’opera). Al collaboratore potrà estendersi la copertura assicurativa già attiva per il titolare/soci dello studio professionale: a tal fine bisogna verificare la presenza nella polizza di una apposita clausola che dia evidenza della copertura assicurativa anche a favore dei collaboratori; qualora tale clausola non fosse presente occorre chiedere il suo inserimento in polizza. PROFESSIONISTI DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PROFESSIONALE CON RILEVANZA ESTERNA Il professionista che svolge la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro (pubblico/privato) non è tenuto alla stipula di una personale polizza assicurativa posto che non è titolare dell’incarico ricevuto. Il datore di lavoro si assumerà l’onere della copertura assicurativa. A tal riguardo è necessario che la polizza del datore di lavoro dia evidenza che la stessa copra anche il dipendente/professionista che svolge attività con rilevanza esterna. Il vincolo di dipendenza richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. PROFESSIONISTI DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PROFESSIONALE SENZA RILEVANZA ESTERNA Il professionista che svolge la propria attività alle dipendenze di un datore (pubblico/privato) non è tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l'ente senza alcuna rilevanza esterna. Per dipendente deve intendersi lavoratore subordinato. L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA QUANDO ATTIVARE L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PROFESSIONISTI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI IN REGIME DI PART-TIME Posta la possibilità di svolgere attività professionale autonomamente, vi è l'obbligo della polizza assicurativa a copertura dell’attività svolta fuori dal rapporto di subordinazione. PROFESSIONISTI CHE ESERCITANO IN FORMA OCCASIONALE L’obbligo di assicurazione si ravvisa anche per i professionisti che esercitano in forma saltuaria oppure occasionale, oppure gratuitamente (laddove questo sia consentito) SOCIETÀ DI INGEGNERIA – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Quali soggetti unitari e autonomi, le società di ingegneria e le STP sono tenuti alla sottoscrizione della polizza assicurativa che copra l’attività professionale della società. I soci singoli risultano coperti dalla polizza della società, fatta eccezione per gli incarichi assunti in nome e conto diverso da quello della Società. Se il singolo socio svolge attività in via esclusiva all’interno della società e per conto di questa, non è necessario che si doti di una polizza supplementare. La previsione di polizza di assicurazione è prevista a livello statutario. PROFESSIONISTA TECNICO CHE ASSUME L’INCARICO DI CONSULENTE TECNICO L’incarico di CTU, essendo basato su generale dovere di diligenza, richiede la sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme, alle parti del giudizio lese da una consulenza inappropriata. La CTU si configura come un incarico ricevuto (i.e. dal Tribunale) e la sua esecuzione rientra nell’esecuzione dell’attività professionale a beneficio di un committente. RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E RICERCA Se l’attività di docenza e ricerca sono svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, valgono le considerazioni fatte in merito a questo. Al contrario, si può ipotizzare che dalla docenza e ricerca discendano forme di responsabilità professionale se dalla non corretta esecuzione delle attività derivino pregiudizi per il cliente/committente (ad esempio ritardi non giustificati nell’esecuzione dell’incarico). Va precisato che tale responsabilità ha un carattere residuale rispetto alla responsabilità contrattuale. La convegnistica, al contrario, non prevede per sua natura obblighi di copertura assicurativa 32 L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA AMBITO DI COPERTURA DELLA POLIZZA PROFESSIONALE Responsabilità civile contrattuale Responsabilità civile extracontrattuale Responsabilità penale coperto non coperto Potenzialmente copribile Responsabilità deontologica Responsabilità amministrativa L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA GLOSSARIO Assicurato la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Assicurazione l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Franchigia l'importo prestabilito e fisso, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo Indennizzo la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli Massimale l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA GLOSSARIO Premio il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti Risarcimento la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne Rivalsa /regresso il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Scoperto Importo percentuale del danno che rimane a carico dell’assicurato per ogni danno liquidabile secondo la polizza. In genere vi deve essere la previsione del massimo scoperto Sinistro il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società assicuratrice Società esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. Sottolimite Ammontare equivalente all’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’assicuratore in relazione ad uno specifico rischio. Non di somma al massimale ma è parte del massimale Surrogazione la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA Art. 4 DPR 137/2012 - Pubblicità e concorrenza 1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145. È una norma chiaramente indirizzata a promuovere la concorrenza e i limiti posti dall’art. 4 sono a supporto della c.d. «concorrenza leale» «Pubblicità» (Art. 30 D.lgs. 206/2005, c.d. «Codice del consumo») Qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA ITER NORMATIVO La comunicazione pubblicitaria dei servizi professionali, prima di arrivare al citato art. 4, è passata attraverso vari provvedimenti legislativi: DL 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) Abrogava le disposizioni legislative e regolamentari che imponevano, relativamente alle attività libero professionali ed intellettuali, il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Chiedeva all’Ordine territoriale una verifica preventiva dei contenuti delle pubblicità. Prima di allora vigeva il divieto di propaganda che, all’epoca, costituiva un principio deontologico importante, diretto a sottolineare la particolare dignità della professione regolamentata, che non è equiparabile ad una qualunque attività di servizi. DL 138/2011 (c.d. Manovra bis) Stabiliva la libertà della pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, nonché che le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, correte e non devono essere equivoche, ingannevoli e denigratorie LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA PREVISIONI DEI CODICI DEONTOLOGICI Tutti i codici deontologici riportano indicazioni in merito alla pubblicità informativa, con dedicando diversa intensità: Codice Deontologico APPC – Art. 36 Replica l’art. 4 DPR 137/2012 e rafforza il profilo disciplinare, indicando che il Consiglio dell’Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei relativi criteri. Si tratta ovviamente di una verifica a posteriori Codice Deontologico Ingegneri – Art. 9 Aggancia la pubblicità al rispetto della dignità e il decoro della professione, e ribadisce lo scopo (la pubblicità deve essere finalizzata all’informazione sui servizi offerti dal professionista, l’attività professionale, le specializzazione ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni). Ribadisce, inoltre, la modalità della pubblicità (le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie). LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA PREVISIONI DEI CODICI DEONTOLOGICI Codice Deontologico Geologi – Artt. 12, 13, 14, 15 e 16 Sono presenti più norme che regolamentano in maniera pedissequa la rappresentazione delle qualifiche (art. 12), il segreto professionale e la riservatezza (art. 13), la necessaria correlazione tra pubblicità e dignità professionale del geologo e della categoria (art. 14), l’oggetto della pubblicità e il divieto di pubblicità comparativa, equivoca o fuorviante (art. 15) e la verifica della pubblicità ad opera dell’Ordine che deve valutare che il messaggio non sia lesivo della dignità professionale, sia trasparente e veritiero e conforme alle regole sopra indicate (art.16). Il disposto degli articoli del predetto Codice (risalente al 2010) converge adesso nell’art. 4 del DPR 137/2012. La previa verifica dell’Ordine non è più richiesta dalla normativa. LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA ANALISI DELL’ART. 4 DEL DPR 137/2012 SIGNIFICATO DI «PUBBLICITÀ INFORMATIVA» Informativa sull’attività professionale Informativa sulle specializzazioni e sui titoli posseduti attinenti alla professione Informativa sulla struttura dello studio professionale Informativa sui compensi richiesti per le prestazioni MODALITÀ DELLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA • Funzionale all’oggetto (fatta in modo da evitare che assuma caratteri di eccentricità estranei ai contenuti professionali) • Veritiera e corretta (rispondente al vero/non deve essere servile o autocelebrativa) • Non deve violare l’obbligo del segreto professionale • Deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria MEZZI DELLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA (“è ammessa la pubblicità con ogni mezzo”) TV, radio, stampa, targhe, inserzioni, cartellonistica, siti web, pubblicazioni, conferenze, volantini, gadgets, prodotti multimediali, inserimento in annuari, repertori e directory e tutte le altre modalità consentite nell’esercizio delle attività economiche È possibile effettuare una pubblicità a mezzo di lettera che invita il potenziale cliente a presentarsi presso lo studio tecnico, indicando che durante l’incontro si riceveranno informazioni sulle attività e servizi offerti e proposte economiche. La modalità dell’invio di lettera è corretta, sulla possibilità di rinviare all’incontro per ottenere l’offerta economica per un servizio richiesto, si evidenzia che l’ammissibilità risiede nella circostanza che questa non è né ingannevole né poco trasparente, né è suscettibile di produrre una alterazione nella decisione del potenziale consumatore. 40 LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA LE VIOLAZIONI Le violazioni della normativa sulla pubblicità informativa Rilevano ai sensi del: • Codice Deontologico • Codice del Consumo (206/2005) • Decreto sulla pubblicità ingannevole (D.lgs. 145/2007) LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA VIOLAZIONE DISCIPLINARE • • È ravvisabile quando le prescrizioni dell’art. 4 DPR 137/2012 non siano osservate, avuto riguardo anche allo specifico disposto dei codici disciplinari di categoria. Il provvedimento disciplinare avente ad oggetto la censura di un messaggio non veritiero e non corretto deve essere adeguatamente motivato: la Corte di Cassazione, Sez. II, con sentenza 870/2014 (in tema di professioni sanitarie), ha censurato la decisione impugnata in quanto l’organo giudicante si era limitato ad affermare che i messaggi pubblicitari presentassero profili di violazione dei principi di verità e trasparenza, senza però indicare con esattezza in punto di fatto in cosa fosse consistita la violazione e, dunque, senza svolgere alcun espresso ragionamento logico volto a dedurre dal fatto addebitato la sussistenza della violazione alla norma deontologica. Norme deontologiche la cui violazione può essere autonoma o afferente alla pubblicità informativa • L’abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale che possono ledere in vario modo la dignità 2014, n. 870personale configura concorrenza illecita (art. 15.6 Cod. Deont. Ingegneri) • L’ingegnere è tenuto ad astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, quali l’esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui (art. 15.2) • Il professionista può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato all’interno del sistema universitario italiano (art. 5.3 Cod. Deont. Architetti) • È censurabile l’uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale (art.20.1.e. Cod. Deont. Architetti) • Non è consentito ai geologi fregiarsi del titolo di «specializzato»; la qualifica di «esperto», adeguatamente documentata dal cv deve essere conseguente ad esperienze professionali significative (art. 15 Cod. Deont. Geologi) 42 LA LIBERA PROFESSIONE A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA (PUBBLICITÀ INGANNEVOLE/TUTELA DEL CONSUMATORE) Normativa a tutela della concorrenza Il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità informativa, ai sensi dell’art. 4 del DPR 137/2012, può integrare la violazione del: 1. D.lgs. 145/2007, norma finalizzata alla tutela dei “professionisti” dalla pubblicità ingannevole o comparativa illecita effettuata da altri professionisti 2. D.lgs. 206/2005, norma finalizzata alla tutela del “consumatore” dalla pubblicità ingannevole o comparativa. In questo caso la pubblicità è considerata illecita in quanto “pratiche commerciali scorrette”. La valutazione è di competenza dell’AGCM che si attiva d’ufficio o su istanza di parte (cfr. Delibera AGCM 5 giugno 2014, n.24955) e che ha poteri di controllo e poteri sanzionatori. Risarcimento del danno – giudice ordinario In relazione al risarcimento del danno causato dalla pubblicità ingannevole o comparativa, resta salva la competenza del giudice ordinario (art. 2598, concorrenza sleale). Pubblicità comparativa (D.lgs. 145/2007, art. 2, 1.d) Qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente Pubblicità ingannevole (D lgs 14/2005, art. 2, 1. b) Qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, é idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali é rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente LA LIBERA PROFESSIONE A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA (PUBBLICITÀ INGANNEVOLE/TUTELA DEL CONSUMATORE) Il D.lgs. 145/2007 considera lecita la c.d. pubblicità comparativa (ovvero la pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente) alle seguenti condizioni: • • • • • • non è ingannevole (cioè non induce in errore e non pregiudica il comportamento economico del consumatore) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente; non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; LA LIBERA PROFESSIONE A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA: I DOVERI DI COLLEGANZA Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra le tante Cass. sent. n. 5848 dell’8.03.2013), parlare male dei competitors, esprimendo giudizi personali può non costituire una pubblicità denigratoria ma integra sempre l’illecito di concorrenza sleale Va da sé quanto sopra deve essere contemperata con il diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero di ogni persona e pertanto la Cassazione chiarisce che per agire contro il competitor che abbia diffuso giudizi diffamatori sull’altrui attività sono necessari 3 elementi: • che i giudizi non siano stati occasionali e riferiti nel corso di limitati colloqui; • che, al contrario, tali giudizi siano stati riferiti nei confronti di un pubblico indifferenziato; • che tale comportamento abbia determinato un danno economico grave. Nell’ambito dei codici deontologici quanto sopra configura una violazione dei c.d. «doveri di colleganza». Ai sensi dei codici deontologici, l’illecito si configura in presenza della sola condotta di «parlar male» e/o «screditare» quindi senza la necessità del danno e la necessità di plurimi uditori. LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) PERIMETRO NORMATIVO Le STP (art. 10, co.3-11, L. 183/2011 e DM 34/2013) nascono con lo scopo di: • fornire un’opportunità per riorganizzare e modernizzare gli studi professionali, trasformandoli in organismi interprofessionali in grado di rispondere a plurime esigenze del mercato • Possibilità di abbattere i costi • Possibilità di accesso al credito, in quanto rivestenti la forma di società • Possibilità di creare uno schermo giuridico ed attrarre soci solo finanziatori La STP, società costituita secondo uno dei modelli societari consentiti dall’ordinamento avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate, può qualificarsi come: • STP mono-disciplinari, quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale • STP multi-disciplinari, quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di più attività professionali Il DM 34/2013 definisce: • I modelli societari di riferimento • Oggetto delle prestazioni professionali • Criteri e modalità atti ad assicurare l’esecuzione dell’incarico da parte dei soli soci professionisti aventi competenze specifiche • Designazione del socio professionista • Incompatibilità dell’esercizio • Modalità di iscrizione al registro delle imprese/alla sezione speciale dell’albo dell’Ordine • Casi di diniego e modalità di cancellazione • Regime disciplinare LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) REQUISITI E STATUTO • • • • • • Per costituire una STP è possibile utilizzare tutte le tipologie di società (ss, snc, sas, srl, spa, scoop) Può essere socio professionista solo il professionista iscritto ad ordini, albi e collegi Il numero dei soci professionisti o la loro partecipazione al capitale sociale deve rappresentare la maggioranza dei 2/3. Il venir meno di tale condizione è causa di scioglimento della STP Ciascun socio professionista può partecipare soltanto ad una sola società tra professionisti I soci non professionisti (con finalità di investimento) devono presentare requisiti di onorabilità L’atto costitutivo e lo statuto devono presentare specifiche previsioni previste dalla legge Lo statuto, ex lege, prevede che: • Nella denominazione sociale sia indicato «società tra professionisti» • L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci • L’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini in possesso di titolo abilitante, ovvero di soggetti non professionisti ma soltanto per finalità di investimento • I criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all’utente • Il numero di soci professionisti e la partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi delle deliberazioni o decisioni • La stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale • Nelle società costituite in forma di cooperativa il numero dei soci non sia inferiore a 3 LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO Costituzione STP – Stipula dell’atto costitutivo e redazione statuto Iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale STP e rilascio certificato di iscrizione Domanda di iscrizione della sezione speciale dell’Albo Delibera del Consiglio in merito all’iscrizione - Comunicazione dell’iscrizione o del diniego con indicazione delle motivazioni ostative all’accoglimento della domanda Versamento quota iscrizione annuale Pubblicazione dei dati della Sezione speciale dell’albo, con rilascio del relativo certificato di iscrizione Annotazione dell’iscrizione nel registro delle imprese Per le società multidisciplinari l’iscrizione ad un unico albo è obbligatoria soltanto nel caso in cui lo statuto preveda una disciplina prevalente. In caso contrario, nulla vieta l’iscrizione contemporanea a più albi (che anzi risulta opportuna) LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE Nella STP la responsabilità per l’inadempimento e la responsabilità per l’esecuzione del contratto sono imputate, ex lege, a soggetti diversi. La responsabilità per inadempimento è della STP che è conferitaria dell’incarico, l’esecuzione della prestazione è invece affidata ad uno o più soci professionisti per preservare la «spersonalizzazione» della prestazione Per le obbligazioni assunte dalla STP risponde sempre la società con il proprio patrimonio ma, in caso di autonomia patrimoniale imperfetta (ovvero se la società non è munita di personalità giuridica) anche i soci potrebbero essere chiamati a rispondere con i propri patrimoni, ovviamente in via sussidiaria (ovvero dopo l’escussione del patrimonio societario) L’atto costitutivo della STP deve prevedere la stipula di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale L’esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli socie professionisti non fa venire meno l’obbligo per la STP di stipulare un’idonea polizza assicurativa. È la STP il soggetto contraente la polizza che verrà stipulata anche a favore dei soci professionisti chiamati ad eseguire gli incarichi affidati alla STP stessa LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Art. 12 DM 34/2013 – Regime disciplinare della società 1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine al quale risulta iscritta 2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della STP, è ricollegabile a direttive impartite dalla STP, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società • • • • • Per le società costituite tra professionisti appartenenti allo stesso albo, vi sarà coincidenza tra norme deontologiche riferibili ai singoli soci e norme riferibili alla società Nel caso di società multidisciplinari, la società dovrà rispettare le norme deontologiche dell’Ordine cui è iscritta, mentre i soci rispetteranno le norme deontologiche degli ordini/collegi cui sono iscritti. Se la STP multidisciplinare è iscritta a più ordini, l’iscrizione comporterà l’applicazione alla STP di più codici deontologici e quindi per lo stesso fatto potrà essere passibile di più azioni disciplinari Dal comma 2 si evince chiaramente che la STP è responsabile solo se, nella qualità di soggetto giuridico, pone in essere illeciti disciplinari oppure impartisce direttive ai soci che potranno avere impatti disciplinari. Se, al contrario, il socio agisce autonomamente e pone in essere un illecito disciplinare, l’azione illecita potrà essere imputata esclusivamente a lui Quid iuris se, al contrario, c’è responsabilità concorrente tra STP e socio, ma STP e socio sono regolati da 2 codici deontologici diversi che non considerano la violazione analogamente? La sanzione disciplinare sarà applicabile ad entrambi o solo al soggetto il cui codice deontologico lo prevede? 50 LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Codice Deontologico APPC – art. 13 (Società tra professionisti) 1. I professionisti di STP sono tenuti all’osservanza del Codice Deontologico 2. La STP è tenuta all’osservanza del Codice Deontologico dell’ordine cui risulti iscritta 3. Sono ugualmente tenuti all’osservanza del Codice Deontologico anche professionisti operanti per associazioni professionali diverse dalle STP 4. Concorrenza della responsabilità del professionista con quella della società, nel caso in cui le direttive siano state da questa impartite Codice Deontologico Ingegneri – art. 16 (Attività in forma associativa o societaria) 1. In caso di attività professionale svolta in forma associativa o societaria, le prestazioni sono rese sotto la responsabilità e direzione di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente 2. Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile solo l’ingegnere/gli ingegneri cui si riferiscono i fati specifici commessi 3. La forma dell’esercizio professionale non muta le responsabilità professionali. Del comportamento dell’ingegnere nell’ambito delle società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all’albo Codice Deontologico Geologi – art. 10 (Le società professionali) 1. Il geologo può partecipare a società professionali anche di ordine interdisciplinare nelle forme previste dalla legge 2. Il geologo non può partecipare a più di una società professionale 3. Nel caso di prestazioni rese in società devono essere specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità di ciascuno 4. Nel caso di società, devono essere previamente specificati il socio o i soci che rendono la prestazione professionale assumendone la relativa responsabilità personale LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) QUESITI Il divieto di partecipazione a più STP opera anche nei confronti dei soci di capitale? Poiché la normativa non opera alcuna distinzione tra socio professionista e socio non professionista, si ritiene che la regola dell’incompatibilità opera nei confronti di tutte le categorie di soci. Il socio professionista di una STP non può partecipare come socio di capitali (non professionista) ad altra STP. È possibile iscrivere nella sezione STP dell’Albo una STP che abbia la forma di s.r.l. semplificata? L’art. 10, co. 3 L. 183/2011 consente di far riferimento generico a tutti i modelli societari presenti nel codice civile. Poiché il riferimento è generico è possibile includere anche la s.r.l. semplificata (art. 2463 bis) nel rispetto dei requisiti e degli accorgimenti che la connotano (i.e.: nella srls l’apporto dei soci può essere solo in denaro, la prestazione di opera professionale pertanto potrebbe essere eseguita dai soci professionisti come prestazione accessoria, come apporto o a fronte di un accordo a latere) Una STP costituita esclusivamente da soci professionisti iscritti ad un albo professionale può indicare nell’oggetto sociale l’esercizio, in via esclusiva, di attività riservate ad iscritti di altro albo professionale? Dal tenore delle norme si evince che l’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio in via esclusiva delle attività professionali da parte dei soci e che l’incarico professionale conferito alla STP deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti idonei per quella prestazione professionale. Ciò significa che la STP può assumere solo incarichi cui i soci professionisti possono dare seguito in base alla loro qualifica professionale. Deve pertanto esserci collegamento tra quanto dedotto nell’oggetto sociale e la qualifica professionale del socio professionista. 52 CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 8 DEL DPR 137/2012 - PRINCIPI GENERALI • Funzione del Consiglio di Disciplina • Composizione • Articolazione in collegi e cariche ricoperte all’interno del Collegio • Incompatibilità essenziale tra Consigliere di disciplina e Consigliere dell’Ordine: principio di separatezza dei poteri • Indipendenza dei Consiglieri di disciplina: nomina del Presidente del Tribunale, requisiti di indipendenza stabiliti ex lege • Cariche ricoperte all’interno del Consiglio (comma 4) • Ipotesi di sostituzione dei componenti del Consiglio • Durata del Consiglio di Disciplina • Sottoposizione del Consigli di Disciplina alla vigilanza del Ministero di Giustizia • Applicazione delle normativa regolante le professioni, purché non abrogata LINEE GUIDA DEI CN CIRCOLARI DEI CN PARERI MINISTERO GIUSTIZIA PRECEDENTI E GIURISPRUDENZA CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AZIONE DISCIPLINARE CONSIGLIO DI DISCIPLINA AZIONE DISCIPLINARE titolare È l’azione promossa dal Consiglio di Disciplina nei confronti dei singoli professionisti che violino le norme di condotta prescritte dal Codice Deontologico Il potere disciplinare è conferito ex lege AZIONE DISCIPLINARE Si concretizza nel PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Procedimento volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’iscritto per azioni oppure omissioni che configurino violazioni del Codice deontologico della categoria 54 CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AZIONE DISCIPLINARE CARATTERISTICHE DELL’AZIONE DISCIPLINARE ratio L •Tutela dell’interesse pubblico •Tutela della committenza e società civile •Tutela della qualità e correttezza dell’attività professionale •Tutela della dignità della professione e della categoria professionale natura •Natura amministrativa (buon andamento e imparzialità dell’amministrazione) •Applicabilità della L. 241/1990 soggetti A. Consiglio/Collegio di Disciplina B. Incolpato, cui deve essere garantito in qualsiasi fase del procedimento la più ampia possibilità di difesa (assistenza legale e/o tecnica e accesso agli atti e documenti del procedimento) Lo status di incolpato implica l’iscrizione all’Albo Ordini e Collegi territoriali hanno natura di enti pubblici non economici che operano sotto la vigilanza dello Stato, con strumenti pubblicistici e per scopi di carattere generale, quali garantire il corretto esercizio delle professioni a tutela dell’affidamento della collettività. Il Consiglio di Disciplina esercita un’attività oggettivamente riconducibile all’esercizio di funzioni pubbliche, poiché il controllo della professione esercitato dal giudicante corrisponde all’interesse pubblico che il professionista svolga correttamente la professione e che faccia corretto uso delle proprie capacità intellettuali e delle conoscenze specialistiche. 55 CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ILLECITO DISCIPLINARE I. II. III. III. IV. V. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei precetti deontologici La violazione di un precetto del Codice Deontologico ex sé non comporta la comminazione di una sanzione Non vi è un automatismo tra la commissione/omissione deontologica e la sanzione disciplinare La comminazione della sanzione passa attraverso un ciclo, che parte dalla condotta tenuta dal professionista, passa per una fase di accertamento preliminare e si sviluppa lungo il procedimento disciplinare. L’accertamento dell’illecito attraverso varie fasi del ciclo risponde all’esigenza di tutela del professionista (diritto di difesa, art. 24 Cost.) Non è detto che il procedimento disciplinare si risolva in una sanzione. La valutazione della presunta condotta illecita può fermarsi già alla fase dell’ accertamento preliminare; anche in sede di decisione finale la presunta condotta illecita può risolversi in un provvedimento di archiviazione/non luogo a procedere/insussistenza di responsabilità CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Il procedimento deve svolgersi con il coinvolgimento dell’incolpato che deve essere tempestivamente informato e che, in ogni fase e stato del giudizio, può intervenire presentando elementi a propria discolpa. L’incolpato può farsi assistere da un difensore/esperto. E’ una declinazione del «diritto di difesa» PRINCIPIO DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE EX L. 241/1990 Il procedimento disciplinare soggiace a regole procedurali, sia formali sia sostanziali, la cui violazione compromette la validità della sanzione, determinandone la nullità o l’annullabilità. DIRITTO A CONOSCERE SPECIFICATAMENTE LE VIOLAZIONI PER CUI SI PROCEDE IMMEDIATEZZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PROPORZIONALITÀ TRA SANZIONE E INFRAZIONE La comminazione della sanzione deve tener conto, e mettere in relazione fra loro, elementi concreti quali le circostanze fattuali, l’entità della violazione, il contesto storico e professionale, gli elementi intenzionali (dolo/colpa), la recidiva, l’esistenza di un danno. DIRITTO AD UN EQUO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER LA COMMINAZIONE DI «OGNI» SANZIONE PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DEL GIUDICANTE Si traduce, concretamente, nella possibilità per il professionista di ricusare il giudicante PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELL’ILLECITO DEONTOLOGICO POSSIBILITÀ DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ELEMENTI DI PROCEDURA DISCIPLINARE – TUTELE DELL’INCOLPATO L’applicabilità della L. 241/1990 al procedimento disciplinare richiama l’osservanza dei seguenti principi: a) Ogni procedimento disciplinare deve essere concluso con un provvedimento espresso b) Il provvedimento sanzionatorio deve essere adeguatamente motivato c) Il provvedimento sanzionatorio deve essere portato a conoscenza del destinatario nelle forme stabilite dalla legge per la sua comunicazione (notifica) d) Nella notifica del provvedimento sanzionatorio devono esser indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere per impugnare l’atto; la sanzione disciplinare deve contenere, a pena di illegittimità, queste indicazioni e) L’incolpato ha sempre diritto di accesso agli atti per meglio esercitare il proprio diritto di difesa f) La sanzione disciplinare, assunta in esito al procedimento disciplinare, è un atto amministrativo (immediata esecutività) g) Il procedimento deve essere sempre concluso con un provvedimento esplicito Il procedimento disciplinare - Schema Linee Guida Architetti Il presidente del Consiglio di Disciplina può in qualunque momento convocare l’iscritto per acquisire informazione Segnalazione violazione/d’Ufficio Attribuzione del procedimento al Collegio Citazione dell’incolpato a comparire Riunione del collegio per la discussione •Audizione dell’incolpato •Accesso a Pubblici uffici •Ricorso a polizia giudiziaria •Esame di documentazione Istruttoria (Presidente del Collegio , coadiuvato da un Consigliere, accerta i fatti e le circostanze) (Collegiale) Convocazione del Collegio di disciplina e dell’indagato Riunione del Collegio •Il Presidente espone i fatti e relazione sull’istruttoria •L’incolpato, anche assistito, espone la propria versione e le difese •Redazione del verbale e allegazione atti e documenti prodotti DELIBERA DI DELIBERA DI AVVIO DEL NON LUOGO A GIUDIZIO DISCIPLINARE E PROCEDERE E NOMINA DEL CONSIGLIERE ARCHIVIAZIONE RELATORE •Presenza di tutti i componenti del collegio •Nessun componente può entrare a discussione avviata né uscire prima della decisione Eventuali rinvii istruttori Decisione ARCHIVIAZIONE (udito il collegio di disciplina) •Termine minimo di 15 giorni per comparire •Notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario NON LUOGO A PROCEDERE (ipotesi non regolata dalla Guida) Lettera del Presidente del Collegio di avvertimento al professionista e p.c. al Presidente del Consiglio di Disciplina e Presidente dell’Ordine •Il verbale della seduta non riporta maggioranze ma solo il motivato dissenso di un Consigliere. •Alla delibera concorrono gli stessi consiglieri che hanno partecipato alla discussione •maggioranza PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO Il Presidente del Collegio di Disciplina notifica, per il tramite di Ufficiale Giudiziario, all’incolpato provvedimento di censura, sospensione, cancellazione e invia pc a Presidente del Consiglio di Disciplina e Presidente dell’Ordine In caso di provvedimento definitivo di sospensione o cancellazione viene data pubblicità ai soggetti di59cui al punto 1.8 Il procedimento disciplinare - Schema Linee Guida Ingegneri Segnalazione violazione/decisione del Consiglio di attivarsi autonomamente Citazione dell’incolpato a comparire Attribuzione del procedimento al Collegio Istruttoria (Presidente del Collegio verifica i fatti di imputazione) Convocazione dell’incolpato Riunione del Collegio Riunione del collegio per la discussione •Audizione dell’incolpato •Relazione dell’incolpato •Audizione di altre persone •Esame documentazione •Il Presidente espone i fatti e relazione sull’istruttoria •L’incolpato, anche assistito, espone la propria versione e le difese ARCHIVIAZIONE •Presenza di tutti i componenti del Collegio •Nessun componente può entrare a discussione avviata né uscire prima della decisione •Maggioranza Eventuali rinvii istruttori Decisione NON LUOGO A PROVVEDIMENTO PROCEDERE SANZIONATORIO •Il verbale della seduta non riporta maggioranze ma solo il motivato dissenso di un Consigliere. •La decisione va sottoscritta da Presidente e Segretario del Collegio Trasmissione al Presidente del Consiglio di Disciplina DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERE E •Quando si ritiene che il procedimento è sufficientemente istruito •Termine minimo di 15 giorni per comparire •Notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario DELIBERA DI AVVIO DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E NOMINA DEL CONSIGLIERE RELATORE Lettera di avvertimento al professionista e comunicazione al presidente Ordine Notifica all’incolpato (censura;sospensione o cancellazione) e comunicazione al Presidente Ordine Comunicazione a Procuratore della Repubblica e comunicazione enti terzi60 Il procedimento disciplinare – Schema Geologi (L.616/66 e L.309/1990) D’UfficioI/stanza Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Roma Notifica all’incolpato Discussione •termine di almeno 10 gg per presentare documenti e memorie difensive •Entro 20 gg dalla scadenza del termine per presentare memorie/documenti •Audizione dell’incolpato DECISIONE Art. 40 Codice Deontologico In caso di violazione delle norme del codice deontologico, nonché di violazioni di norme regolatrici l’attività del geologo costituenti obbligo disciplinare (…) il procedimento dovrà svolgersi nell’osservanza dei seguenti inderogabili principi fondamentali: 1. diritto dell’incolpato a conoscere i capi di incolpazione 2. immodificabilità dei capi di incolpazione 3. Congruità dei tempi per organizzare la difesa 4. Diritto al contraddittorio 5. Osservanza dei tempi e delle formalità del procedimento Circ. CNGeologi n. 362 del 22 aprile 2013 DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERE SANZIONE DISCIPLINARE Notifica all’incolpato tramite Pubblico Ufficiale Notifica al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (indicazioni su procedimento disciplinare conseguente all’obbligo di violazione dell’aggiornamento professionale continuo) 61 CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE LE SANZIONI La violazione accertata delle norme disciplinari dà luogo alle seguenti sanzioni: I. AVVERTIMENTO, consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell’esortarlo a non ricadervi (questa sanzione non è prevista per i geologi) II. CENSURA, è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso III. SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, comporta la cessazione dell’attività professionale in corso IV. CANCELLAZIONE/RADIAZIONE DALL’ALBO, comporta la cessazione dell’attività professionale in corso Nei sistemi disciplinari delle categorie tecniche, tranne poche casistiche, l’illecito è atipico, ovvero la comminazione sia del tipo di sanzione che dell’intensità è rimessa al giudicante. Qualche indicazione arriva dai Codice deontologici (APPC), da casistiche analoghe che hanno fatto giurisprudenza, da interpretazioni analogiche con altre categorie. La determinazione delle sanzioni si fonda sulla valutazione complessiva di vari elementi: • Elemento soggettivo • Comportamento tenuto durante il procedimento disciplinare • Recidiva • Danni materiali /affettivi/morali • Connessione con procedimento penale • Danni reputazionali al professionista oppure all’ente di appartenenza 62 CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE LE SANZIONI – LA PUBBLICITÀ Ai sensi dell’art. 3 DPR 137/2012, le sanzioni comminate all’esito del procedimento disciplinare devono essere annotate negli albi territoriali Ai sensi dell’art. 61 Codice Privacy Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione L’art. 3 DPR 137/2012 non chiarisce: - se l’obbligo di annotazione riguardi sono le sanzioni disciplinari definitive - le modalità/tempistica di annotazione - per quanto tempo le sanzioni devono rimanere annotate (circostanza confliggente con il c.d. «diritto all’oblio») Opinione diffusa è che debbano essere annotati solo i provvedimenti definitivi, poiché sono quelli più incidenti sull’esercizio della professione e, pertanto, rientranti nell’art. 61 Codice Privacy Le sanzioni disciplinari definitive (ovvero non imputati, né più impugnabili) della sospensione e della cancellazione vanno altresì comunicate a tutti quei soggetti cui si trasmette l’albo professionale. CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE QUESITI RICORRENTI È possibile per un iscritto chiedere il trasferimento da un albo professionale di una provincia a quello di un’altra oppure la cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare? No, non è possibile. È necessario che il procedimento disciplinare pendente venga prima definito. Il procedimento disciplinare una volta aperto deve essere concluso. Questo in analogia juris con l’ordinamento forense È possibile per un iscritto chiedere il trasferimento da una sezione all’altra del medesimo albo in pendenza di un procedimento disciplinare? Si, sussistendone le condizioni relative ai titoli, perché l’albo è il medesimo e il procedimento disciplinare continua In presenza di un procedimento penale parallelo a quello disciplinare, il procedimento disciplinare deve essere sospeso? I due procedimenti sono tra loro distinti e possono proseguire indipendentemente. L’organo di disciplina, in presenza di procedimento penale parallelo a quello disciplinare, può sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale. È una facoltà e dipende largamente dalla circostanza che il procedimento penale e quello disciplinare insistano sugli stessi atti e fatti (i.e.: coincidenza) oppure insistano su atti e fatti solo connessi. È possibile aprire un procedimento disciplinare in presenza di avviso di garanzia? L’organo di disciplina può (:deve) aprire il procedimento disciplinare, laddove l’avviso di garanzia sia realmente esistente. Ciò implica che se l’organo di disciplina ha appreso di tale avviso da mezzi di stampa, ha l’onere di accertarsi della reale sussistenza della misura prima di procedere. CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE QUESITI RICORRENTI La sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva? La sanzione disciplinare è un provvedimento amministrativo e come tale è immediatamente esecutiva. Ragioni di opportunità giuridica, finalizzate a consentire il diritto di impugnazione del provvedimento amministrativo nel termine di 30 giorni dalla ricezione della modifica, inducono a differire l’esecutività decorso il trentesimo giorno Il procedimento di impugnazione va proposto direttamente presso il CN? L’iscritto propone il ricordo contro il provvedimento disciplinare presso il Consiglio di Disciplina che ha prodotto il provvedimento sanzionatorio. L’Ordine procederà a trasmetterlo al CN L’incolpato può prendere visione degli atti del procedimento? All’incolpato è sempre consentito visionare gli atti del procedimento al fine di approntare le proprie difese. L’esponente ha diritto ad essere informato del procedimento? L’esponente non è parte del procedimento disciplinare. Pertanto, può avanzare la richiesta di accesso agli atti che verrà valutata nei modi e nei termini della relativa normativa (art. 22 L. 241/90 e DPR 184/2006) e cioè se dimostri la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale e se avanzi la richiesta nella forma prevista dalla legge. Secondo parte della giurisprudenza (CdS, sez. IV, 15.12.2006 n. 7111) anche l’autore di un esposto diventa interessato ossia portatore di un interesse giuridicamente rilevante qualora possa utilizzare la documentazione del procedimento per cause civili. CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE QUESITI RICORRENTI Il Consiglio/Collegio di disciplina è sempre tenuto a concedere l’accesso agli atti? Il Consiglio/Collegio di disciplina concede l’accesso agli atti nei limiti della normativa di riferimento. In particolare l’organo giudicante ha riguardo ai diritti dei controinteressati che devono essere tempestivamente avvertiti e che possono opporsi. La concessione dell’accesso agli atti segue l’applicazione della normativa privacy Il professionista dipendente può essere passibile di procedimento disciplinare davanti al Consiglio/Collegio di Disciplina? In caso di violazioni del codice deontologico, anche il professionista dipendente può essere deferito al Consiglio di Disciplina Nel caso di sospensione/cancellazione dall’Albo a chi deve essere comunicata la sanzione? La sanzione, purché definitiva, va comunicata ai soggetti individuati dalla normativa di riferimento ovvero agli stessi soggetti cui viene trasmetto l’Albo (Procura della repubblica, corte d’appello, prefettura, camera di commercio, ministero di giustizia, CN, etc) La sanzione va comunicata al datore di lavoro? Se si tratta di un lavoratore dipendente, è opportuno inviare la comunicazione della sanzione anche al datore, soprattutto se si tratta di provvedimenti che incidono sulla possibilità di svolgere la professione 66 CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE QUESITI RICORRENTI È possibile che il Presidente del Consiglio di disciplina/Consigliere di disciplina avanzi un esposto verso un altro professionista relativamente allo svolgimento della propria attività professionale? È possibile, ne conseguirà un tema di potenziale conflitto di interessi. Secondo alcuni il conflitto deve essere risolto con il meccanismo della sostituzione del Consigliere in conflitto. Secondo altri deve essere risolto rimettendo la procedura al consiglio viciniore. Relativamente a sanzioni disposte dalla legge (reclusione, detenzione, custodia cautelare) come viene adottato il provvedimento disciplinare? Il provvedimento disciplinare della sospensione o delle cancellazione verrà adottato su formale decisione del Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina non ha margini di discrezionalità su tale tipologia di sanzioni poiché sono atti dovuti conseguenti a provvedimenti giudiziari e comunque necessitati dall’impossibilità del professionista di operare. È possibile che un Consiglio di Disciplina giudichi un professionista iscritto ad altro albo? Salvo i casi di consiglio viciniore, il Consiglio di disciplina è competente a valutare le condotte degli iscritti all’albo presso cui il Consiglio stesso è costituito. 67 CONSIGLI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE QUESITI RICORRENTI L’illecito disciplinare si prescrive? L’illecito disciplinare si prescrive il 5 anni decorrenti dalla data in cui l’azione illecita è stata consumata/è emersa/è stata conosciuta. Tale prescrizione è in analogia juris con l’ordinamento forense (tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza dominante, cfr. C. Cass. 1172/2014) Gli illeciti deontologici rilevano solo se commessi nell’esercizio della professione? L’illecito è deontologico poiché è commesso nell’esercizio della professione. I codici deontologici forniscono un’espressa indicazione di questo. Va rilevato che secondo alcuni Codici Deontologici il professionista può essere soggetto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categorie professionale Quali sono i termini di definizione di un illecito disciplinare? Salvo rarissime eccezioni, i termini di definizione di un procedimento disciplinare non vengono stabiliti né ex lege né ex regolamento. Nonostante ci si trovi di fronte ad un procedimento amministrativo, non vale il termine di 90 giorni indicato posto che viene privilegiata la necessità di analitica valutazione della fattispecie e questo anche a costo di dilatare i tempi. Va da sé che se il procedimento disciplinare dura troppo, si viola la regola dell’immediatezza che –al contrario- deve connotare la sanzione disciplinare Gli atti del procedimento disciplinare sono pubblici/pubblicabili? No gli atti del procedimento disciplinare non vanno pubblicati e possono essere conosciuti da terzi solo a fronte dell’esercizio del diritto di accesso. 68 LA MOROSITÀ Morosità dell’iscritto • • • • • • • • Relativamente alla c.d. mora si è assistito negli ultimi anni ad un intensificarsi di situazioni di irregolarità, dovute in parte alla crisi del settore delle professioni tecniche La mora, oltre a rappresentare un violazione dell’obbligo di collaborazione nei confronti dell’Ordine di appartenenza, rappresenta un impatto sul bilancio dell’Ordine che, come noto, in via previsionale si fonda essenzialmente sull’incameramento di queste somme Ciò comporta che la mora, sin dalle leggi istitutive delle professioni, ha costituito un illecito disciplinare trattato con la sanzione della sospensione fino alla regolarizzazione da parte dell’iscritto I codici deontologici recepiscono dalle leggi istitutive la mora come illecito e, in alcuni casi, lo declinano sotto il profilo temporale (esecuzione regolare e tempestiva; mancato pagamento anche solo di un’annualità; morosità per oltre 12 mesi) Gli Ordini territoriali si dotano di una procedura interna per la gestione della mora, finalizzata principalmente al recupero delle somme; l’infruttuoso esperimento della procedura di recupero può condurre al deferimento del moroso al Consiglio di disciplina Il Consiglio di disciplina, a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare, nel caso in cui l’illecito persista anche nelle more del procedimento disciplinare, commina la sanzione della sospensione a tempo indeterminato La sospensione conseguente alla morosità è revocata con provvedimento del Consiglio di disciplina all’iscritto che dimostri di aver proceduto al pagamento È considerato illecito deontologico, a seconda del codice deontologico di riferimento e della legge istitutiva professionale: Versare il contributo annuale dovuto in ritardo Omettere il contributo annuale dovuto Eseguire il versamento del contributo annuale in maniera incompleta 69 LA MOROSITÀ QUESITI RICORRENTI Il procedimento disciplinare per mancata contribuzione è un procedimento speciale? Il procedimento relativo all’irregolarità contributiva segue lo svolgimento di un normale procedimento disciplinare. Resta inteso che se nelle more del procedimento l’iscritto sana la sua posizione, il procedimento potrà essere definito senza sospensione È possibile, durante il procedimento disciplinare, sanare la mora? È possibile sanare la posizione di illecito durante il procedimento disciplinare. Ovviamente se ciò avviene in fase preliminare, il procedimento formale non si apre e vi sarà un provvedimento di archiviazione; al contrario se la posizione viene sanata durante il procedimento vero e proprio, il Consiglio di disciplina valuterà, a suo giudizio, come definire il procedimento sotto il profilo sanzionatorio È possibile durante il procedimento disciplinare procedere a rateizzazione del debito? La richiesta di rateizzazione, fatta antecedentemente alla formale apertura del procedimento disciplinare (prima del rinvio a giudizio) può comportare una sospensione della fase preliminare in attesa che l’iscritto adempia. La richiesta di rateizzazione, fatta durante il procedimento disciplinare (i.e. fase dibattimentale), va valutata caso per caso dall’organo giudicante. Appare ovvio che il Consiglio di disciplina ex sé non può procedere a rateizzazione, essendo questa una competenza dell’organo amministrativo È possibile per un iscritto moroso chiedere la cancellazione dall’Albo? L’iscritto può chiedere la cancellazione ma la domanda può essere evasa solo nel momento in cui venga sanata la morosità LA MOROSITÀ QUESITI RICORRENTI È possibile il rilascio di un certificato di iscrizione ad un iscritto moroso? Ai sensi del DPR 445/2000 il Certificato è documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. L’Ordine quindi deve provvedere al rilascio del certificato di iscrizione, al di là della qualifica di moroso del richiedente. In merito al contenuto del certificato, questo riporterà i dati di iscrizione ma non evidenzia la morosità. Al contrario, laddove la morosità fosse sfociata in un provvedimento di sospensione, il certificato di iscrizione dovrebbe dare evidenza della sanzione in corso, in virtù del principio di pubblicità a terzi sullo status di iscritto. È possibile, in pendenza di procedimento disciplinare per mancata contribuzione all’Ordine incaricare un legale per il recupero coattivo del credito? Poiché il procedimento può condurre alla sospensione, e poiché nelle more del procedimento l’iscritto potrebbe pagare, è opportuno aspettare l’esito del procedimento disciplinare per verificare l’accertamento definitivo della morosità e poi procedere con l’azione di recupero, che può ricomprendere le spese di lite e gli interessi di mora Mora parziale e procedimento disciplinare Un iscritto che versi solo il 50% della quota associativa annuale è passibile di giudizio disciplinare? L’obbligo di contribuzione all’Ordine è per la quota intera. Salvo uno specifico accordo di rateizzazione con l’Ordine, è possibile che si apra il procedimento disciplinare LA PEC • • • • • il D.L. 185/2008 (decreto anti-crisi) convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2. ha introdotto l’obbligo per gli iscritti ad un Albo Professionale di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza, che poi procederà ad implementare l’INI-PEC (Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) Altre disposizioni normative fanno leva su questo obbligo (i.e. DL 159/2015, notifica della cartella esattoriale a mezzo PEC) La mancata comunicazione della PEC rappresenta una violazione di una norma legislativa ed è pertanto valutabile in sede deontologica. In alcuni Codici deontologici, l’obbligo di PEC è stato pedissequamente riportato (cfr. Codice Deontologico Architetti) ed correlato all’illecito disciplinare In altri codici deontologici non vi è l’espressa menzione dell’obbligo ma, essendo questo un obbligo di legge, rientra nella generica violazione del principio di legalità Obbligo degli Ordini Ai sensi del comma 7 bis, DL 185/2008, l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente. DL 185/2008, art. 16, co.7 I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata Grazie per l’attenzione! Rosalisa Lancia Area Formazione e Consulenza Legislazione Tecnica [email protected] www.legislazionetecnica.it Areaformazione.legislazionetecnica.it ©Copyright Legislazione Tecnica 2016 La riproduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi 73