Oggetto: Contributo statale per la riduzione dell`importo
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Oggetto: Contributo statale per la riduzione dell`importo
Brescia, // Oggetto: Contributo statale per la riduzione dell’importo delle rate di mutui a tasso non fisso Art. 2, commi da 1 a 4, del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Norme urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (c.d. “Decreto anti-crisi”) Dati del mutuo Identificativo: Mutuatario/i: Banca: Importo originario: Filiale: - Gentile Cliente, il Decreto Legge 29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28/01/2009, n. 2 - Norme urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (c.d. “Decreto anti-crisi”) prevede, tra l’altro, l’istituzione di un contributo statale per ridurre, al ricorrere di determinate condizioni, l’importo delle rate scadenti nell’anno 2009 relativamente a mutui aventi specifiche caratteristiche. Di seguito, si forniscono alcune informazioni per favorire la miglior conoscenza del provvedimento (anche alla luce dei chiarimenti successivamente intervenuti con diverse circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito in breve “MEF”), con l’illustrazione nel dettaglio delle modalità previste per il riconoscimento del contributo, qualora spettante, a seconda delle varie casistiche di situazioni. Tipologie di mutui interessati Il contributo spetta, sulle singole rate scadenti nel corso del 2009 (se ricorrono le condizioni riportate nel successivo paragrafo “Regole di funzionamento”), alle persone fisiche titolari di mutui: ipotecari, destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale non di lusso (si intendono “di lusso” le abitazioni aventi una categoria catastale A1, A8 o A9), stipulati, o accollati anche a seguito di frazionamento, entro il 31/10/2008, esclusi quelli a tasso fisso per l'intera durata dell'ammortamento. Il beneficio spetta anche se il mutuo è stato oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della Legge 30/4/1999, n. 130, ovvero di rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del D.L. 28/5/2008, n.93 (convertito con modificazioni dalla Legge 24/7/2008, n.126). Ubi Banca Private Investment S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa: via Cefalonia, 74 - 25124 Brescia Cod.Abi 3083.3 - Numero iscrizione albo banche 5365 Capitale Sociale int. vers. Euro 67.950.000,00 - Codice fiscale:00485260459 partita Iva: 02458160245 iscritta al reg. imprese di Brescia al n. 00485260459 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 03083// Pag. 1 di 6 Regole di funzionamento In relazione alle tipologie di mutuo sopra individuate, in base al disposto del D.L. 185/08 il contributo statale copre, per ciascuna rata scadente nel 2009, la differenza tra: l’importo determinato in base alle condizioni contrattuali vigenti alla scadenza della rata e l’importo che si ottiene applicando al mutuo il maggiore tra: l il 4% (senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione) e l il tasso contrattuale pattuito alla data della sottoscrizione del contratto stesso. Come chiarito dal MEF, per “tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto” (tasso annuo nominale – TAN) si intende: per i mutui che presentano un periodo iniziale di preammortamento: il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento del mutuo, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto; per i mutui che prevedono un tasso agevolato iniziale: il tasso applicabile alla prima rata successiva al termine del periodo di agevolazione, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto; per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra Banca e Cliente, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento: il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento, rilevato alla data di sottoscrizione dell’atto di rinegoziazione o di accollo; per i mutui che sono stati oggetto di portabilità: il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo. Non è previsto il riconoscimento di alcun contributo se le condizioni contrattuali vigenti determinano rate di importo inferiore a quello risultante dalla regola poc’anzi definita. Per miglior comprensione, di seguito si illustrano alcune casistiche esemplificative: Esempio 1 Stipula Esempio 2 Dicembre 2003 Giugno 2007 € 100.000,00 € 100.000,00 Capitale originario Durata originaria (anni) 30 30 Durata originaria (mesi) 360 360 Dicembre 2033 Maggio 2037 3,15% 5,15% 4,00% 4,00% 4,00% 5,15% Scadenza Tasso contrattuale alla data di sottoscrizione (parametro più spread) Tasso di riferimento ex D.L. 185/08 Maggiore tra tasso contrattuale e tasso di riferimento ex D.L. 185/08 (1) Rata Tasso Rata Tasso Importo/tasso alla scadenza della rata (es.gen.09) € 523,00 4,85% € 530,00 4,85% Importo applicabile applicando il tasso sub (1) € 429,00 4,00% € 547,74 5,15% Importo / tasso da applicare in base al D.L. 185/08 € 429,00 4,00% € 530,00 4,85% Quota contributo statale € 94,00 0 Quota a carico Cliente € 429,00 € 530,00 Modalità di riconoscimento del contributo statale spettante L’Agenzia delle Entrate ha trasmesso nei giorni scorsi alle Banche e agli altri intermediari finanziari appositi elenchi di nominativi per i quali, dai dati desumibili dall’Anagrafe Tributaria, è stato possibile verificare 03083// Pag. 2 di 6 direttamente la sussistenza dei requisiti di legge per quanto riguarda la tipologia di mutuo interessata. Con la presente La/Vi informiamo che gli elenchi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate includono il/i Nominativo/i qui di seguito indicato/i: Il mutuo in oggetto potrà pertanto beneficiare (se e nei limiti in cui ricorreranno, alle singole scadenze di rate, le condizioni illustrate nel paragrafo “Regole di funzionamento”) del contributo statale di cui al D.L. 185/08 con riferimento a tale/i soggetto/i e ciò senza necessità di alcuna Sua/Vostra iniziativa e con effetto retroattivo su eventuali rate pagate integralmente nel 2009. Di seguito si illustrano le modalità di riconoscimento a seconda delle varie casistiche di situazioni. Mutui cointestati In caso di mutui cointestati per i quali, in base ai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, il contributo statale spetti alla non totalità dei cointestatari, il contributo sarà automaticamente erogato in proporzione al numero dei cointestatari segnalati come beneficiari (ad esempio: mutuo cointestato ad A, B, C e D: se l’elenco dell’Agenzia delle Entrate riporta i codici fiscali di A e B, il contributo verrà riconosciuto su una quota corrispondente al 50%). Se taluni cointestatari non inclusi nell’elenco messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ritengono di possedere comunque i requisiti per il riconoscimento del contributo statale, essi possono chiedere l’applicazione del beneficio in questione, presentando – entro il 31 gennaio 2010 compreso – idonea autocertificazione, sottoscritta sotto propria esclusiva responsabilità. Le Filiali della Banca sono a disposizione per la formulazione di tale richiesta tramite apposito modulo messo a disposizione dall’Amministrazione competente. In tal caso, il contributo spettante sarà integrato, in proporzione al numero di cointestatari del mutuo autocertificatisi come portatori dei requisiti di legge (facendo seguito all’esempio precedente: il Contitolare C avente i requisiti, ma non incluso nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate, può presentare istanza con autocertificazione del possesso dei requisiti per il riconoscimento del contributo: in tal caso, sul mutuo verrà riconosciuta su un’ulteriore quota del 25% - oltre a quella spettante ai contitolari A e B - per un totale di contributo statale sulla rata del mutuo corrispondente al 75%). Le Banche sono tenute a conservare le predette autocertificazioni, che verranno esibite su richiesta degli Organi di Controllo competenti. Altro immobile Coloro che intendano chiedere l’agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate possono presentare alla Banca istanza analoga a quella descritta nel paragrafo “Mutui cointestati”, obbligatoriamente preceduta da un’apposita variazione all’elenco da parte dell’Agenzia, su richiesta dell’interessato. Il richiedente dovrà consegnare alla Banca documentazione specifica che attesti tale modifica, rilasciata in originale dall’Agenzia delle Entrate (Circolare MEF n. 35256 del 30 aprile 2009). Casistiche Il riconoscimento del contributo statale agli aventi diritto, se e nella misura in cui risulterà dovuto, avverrà tramite elaborazione effettuata centralmente con le seguenti modalità. 03083// Pag. 3 di 6 A. Mutui in essere alla data di elaborazione • • Mutui che prevedono il pagamento delle rate tramite addebito su conto corrente: - per le rate scadute e già pagate alla data di elaborazione, il contributo spettante sarà riconosciuto mediante accredito sul medesimo conto corrente di regolamento del mutuo, con valuta pari all’originaria scadenza delle singole rate, se tale conto è intestato (o cointestato) al/ai medesimo/i titolare/i del mutuo. Nel caso di conto corrente avente intestazione (o cointestazione) non identica a quella del mutuo, il contributo sarà riconosciuto tramite conguaglio sulla prima rata successiva in scadenza; - per rate scadute ma che, alla data di elaborazione, risultino ancora non pagate, il contributo statale sarà riconosciuto tramite conguaglio sulla prima rata successiva in scadenza. Per quanto riguarda la rideterminazione degli interessi di mora dovuti su tali rate, si rinvia all’apposito paragrafo (cfr. oltre); Mutui che prevedono il pagamento delle rate per cassa o tramite RID / MAV: In questo caso, per tutte le rate (sia che alla data di elaborazione risultino pagate, sia che risultino non pagate), il beneficio sarà comunque riconosciuto tramite conguaglio sulla prima rata successiva in scadenza. In tutte le ipotesi in cui non sia previsto il riaccredito diretto con valuta originaria sul conto corrente, sul contributo sarà comunque riconosciuta una maggiorazione al tasso di interesse dell’ 1,38% annuo (cfr. circolare MEF-Dipartimento del Tesoro 30/4/2009, prot. 35256 ). B. Mutui estinti alla data di elaborazione • Mutui che prevedono il pagamento delle rate tramite addebito su conto corrente: - se il conto corrente di pagamento delle rate non è stato nel frattempo chiuso e presenta identica intestazione (o cointestazione) con il mutuo estinto, il contributo spettante sarà riconosciuto mediante accredito sul medesimo conto corrente di regolamento del mutuo, con valuta pari all’originaria scadenza delle singole rate; - se il conto è stato nel frattempo chiuso o presenta intestazione (o cointestazione) non identica al Mutuo estinto, la nostra Banca La/Vi contatterà direttamente (telefonicamente, ovvero tramite raccomandata A.R. all’ultimo indirizzo comunicato) al fine di concordare il ritiro, presso una Filiale, di un assegno circolare intestato al/ai titolare/i del mutuo di importo pari al contributo statale maturato sulle rate pagate; • Mutui che prevedono il pagamento delle rate per cassa o tramite RID / MAV: La nostra Banca La/Vi contatterà direttamente (telefonicamente, ovvero tramite raccomandata A.R. all’ultimo indirizzo comunicato) al fine di concordare il ritiro, presso una Filiale, di un assegno circolare intestato al/ai titolare/i del mutuo di importo pari al contributo statale maturato sulle rate pagate. Qualora non sia previsto il riaccredito con valuta originaria sul conto corrente di regolamento, sul contributo sarà comunque riconosciuta una maggiorazione al tasso di interesse dell’1,38% annuo. C. Prossime rate in scadenza Per le prossime rate in scadenza nel corso del 2009, il contributo statale sarà riconosciuto, se e nella misura in cui risulti dovuto, tramite elaborazioni centrali con cadenza mensile, con le medesime modalità sopra descritte. 03083// Pag. 4 di 6 Mutui a tasso variabile, rata fissa e durata variabile Per tali tipologie di mutui l'effetto del contributo dello Stato si tradurrà in una riduzione della durata del mutuo piuttosto che dell'ammontare della rata che, per contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione. La riduzione del tasso rispetto a quello vigente contrattualmente – mantenendo appunto fermo l’importo della rata – aumenta la quota capitale da ammortizzare (accelerando l’ammortamento stesso e quindi la riduzione del debito residuo), riduce la quota interessi sulla rata, determinando in tal modo una minor durata del mutuo. In tal caso, il contributo dello Stato è pari alla differenza – rata per rata – tra la quota di interessi a tasso contrattualmente vigente e la quota di interessi risultante dall’applicazione del tasso ai sensi del Decreto. Mutui oggetto di accollo, rinegoziazione o estinzione per trasferimento verso altri istituti Sui mutui che nel corso del 2009 sono stati oggetto di operazioni di accollo/rinegoziazione, ovvero di estinzione per trasferimento presso altri istituti (anche in relazione ad operazioni di portabilità) il contributo statale sarà riconosciuto tramite la nostra Banca sulle sole rate scadenti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e la data dell’operazione di accollo/rinegoziazione ovvero di estinzione. Interessi di mora In ragione dell’avvenuta trasmissione degli elenchi dell’Agenzia delle Entrate solo a partire dal mese di giugno 2009 e della conseguente impossibilità, per la nostra Banca, di rielaborare per tempo il piano d’ammortamento dei primi mesi del 2009 tenendo conto dei contributi statali, è possibile che rate aventi diritto al contributo beneficio di legge, pagate dalla Clientela in ritardo rispetto alla scadenza, abbiano generato interessi di mora non dovuti. Alla data di elaborazione, tutte le rate beneficiarie del contributo saranno oggetto di ricalcolo della quota di interessi di mora non dovuta. Il riconoscimento delle relative somme avverrà con le stesse modalità descritte nel paragrafo “Modalità di riconoscimento del contributo”. Mutui oggetto di “rimodulazione” ai sensi del D.L. 93/2008 e della Convenzione attuativa ABI-MEF In aderenza alle indicazioni fornite dal MEF, per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione ai sensi del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126), qualora rientrino nel perimetro di applicazione del beneficio di cui alla presente, l’importo da addebitare sul conto di finanziamento accessorio nel corso del 2009 è dato dalla differenza – se positiva – tra l’importo della rata calcolata ai sensi del D.L. 185/08 (come se la rinegoziazione non fosse stata effettuata) e l’importo della rata calcolata in base alla citata rinegoziazione: per le rate corrispondenti il Cliente è comunque tenuto a rimborsare alla Banca il minor importo per rata calcolato in base alla rinegoziazione stipulata ai sensi del D.L. 93/08 (fermo restando l’addebito del conto accessorio di cui sopra). Qualora la differenza sia invece negativa (importo calcolato ai sensi del D.L. 93/08 maggiore dell’importo calcolato in base al D.L. 185/08), generando un saldo in favore al Cliente, tale differenza sarà accreditata sul conto di finanziamento accessorio fino all’azzeramento di questo. Dopo tale azzeramento, il Cliente pagherà alla Banca il minor importo dovuto in base al D.L. 185/08. Mutui decaduti dal beneficio del termine Come del chiarito dal MEF, il contributo dello Stato è applicabile anche ai mutuatari in ritardo nei pagamenti delle rate del mutuo, salvo che per essi sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza dal 03083// Pag. 5 di 6 beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto. Alla ricorrenza di detti eventi, il rateo del contributo statale sulla rata di mutuo in corso, purché in scadenza nel 2009, sarà riconosciuto per il periodo precedente alla decadenza/risoluzione. Lo stesso criterio di proporzionalità temporale si applicherà, in senso contrario, in caso di eventuale ripristino dei termini di rata, mediante revoca della decadenza intimata. Mutui in Franchi svizzeri (Divisa CHF) Per i mutui la cui divisa di riferimento sia il Franco svizzero (CHF), per vincoli tecnici l’elaborazione del contributo statale ed il relativo riconoscimento agli aventi diritto verrà svolto in due sessioni (31/08/2009 e 31/12/2009). Le modalità di riconoscimento del contributo sono le medesime enunciate per i mutui in divisa Euro. *** *** *** Nel segnalarLe che, per maggiori chiarimenti in merito, potrà rivolgersi direttamente al Suo Referente in Filiale o contattare il nr. verde 800.313131 appositamente attivato per l’argomento in oggetto, porgiamo cordiali saluti. Il Direttore Generale 03083// Pag. 6 di 6