UN PICCOLO “INTERNET POINT” IN RICEVITORIA?

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UN PICCOLO “INTERNET POINT” IN RICEVITORIA?
UN PICCOLO “INTERNET POINT” IN RICEVITORIA?
HappyNet 2006 ed… alcuni utili consigli!
Conformità Modem e Computer
Gli apparati utilizzati, computer e modem, collegati alla rete pubblica di telecomunicazioni dovranno
essere conformi alla normativa (D. L.vo 269/2001) e dotati di marchi "CE". Il servizio offerto all'utenza
deve consistere nella semplice messa a disposizione dei terminali per i collegamenti.
Tariffe
La tariffa da richiedere è molto soggettiva.
C'è chi fa a fasce, del tipo "primi 15 minuti tot, primi 30 minuti tot, prima ora tot"; altri che invece fanno
pagare in base all' effettivo consumo ovvero a minuti.
Se si “costringe” il Cliente esclusivamente a navigare su siti di scommesse per i quali si
commercializzano le ricariche, come nel caso di HappyNet Standard, si puo’ anche decidere di non fare
pagare nulla per la navigazione, o una cifra puramente simbolica, in quanto il guadagno e’ comunque
assicurato dalla vendita delle ricariche per scommettere.
In alcuni casi, se lo si vuole, si puo’ rendere disponibile per chi naviga qualche ulteriore servizio: una
stampante (raccomandata), un masterizzatore, Microsoft MSN (chat e/o video) e cosi’ via. In questo
caso si puo’ o meno applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di queste periferiche (di norma quella piu’
dispendiosa puo’ essere la stampante, a causa del costo dell’inchiostro).
Una tariffa media, spesso praticata per configurazioni “all-inclusive” (il cliente non paga di piu’ se fa una
o due stampe), e’ quella di 5 euro all’ora.
Gestione Fiscale
Fiscalmente parlando il Ricevitore deve emettere uno scontrino, meglio se con un registratore
descrittivo, o una ricevuta. L' aliquota IVA è il 20%.
Identificazione di coloro che navigano, autorizzazione questorile e
nuove norme antiterrorismo (in vigore dal 26/09/2005)
La Camera dei Deputati il 30 luglio 2005 ha definitivamente approvato un pacchetto di misure per il
contrasto del terrorismo internazionale e della criminalita' (cd. ''pacchetto sicurezza Pisanu'').
Nell'art. 7 del citato provvedimento sono presenti alcune integrazioni alla disciplina amministrativa degli
esercizi pubblici di telefonia ed internet, al fine di salvaguardare, per un periodo determinato, i dati
relativi al tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche effettuate dalla clientela.
In particolare, dal 17 agosto 2005 e fino al 31 dicembre 2007, tutti coloro che intendano iniziare ad
offrire alla clientela i servizi di internet point, call center e telefax, dovranno inoltrare formale istanza di
rilascio della licenza alla locale Questura. Analoga istanza dovra' comunque essere presentata, entro il
26 settembre 2005, anche da coloro che gia' esercitano tali attivita'. La licenza questorile si intende
rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda.
Connesso alle misure antiterrorismo, inoltre, e' il decreto del Ministero dell'Interno del 16 agosto 2005,
ove sono indicati i criteri per l'identificazione degli utenti e per la tracciabilita' delle comunicazioni
telematiche che devono essere adottati dagli esercenti che mettono a disposizione della clientela i
servizi di internet point, call center e servizio fax che utilizzi tecnologie a commutazione di pacchetto
(Voip).
HappySoft Srl Viale I Maggio, 156 00046 Grottaferrata (Roma) - Tel. 0694.13.025 pbx - FAX 0694.31.57.71 pbx
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IN ALLEGATO SI TROVANO I TESTI COMPLETI DELLE NORMATIVE SUDDETTE
P.S. IMPORTANTE
Il software HappySoft HAPPYNET 2006 è gia’ al 100% adeguato per le nuove norme di Legge
antiterrorismo, oltre che alla normativa sulla Privacy. Esso permette la gestione automatica
(informatizzata) dell’archivio anagrafico di coloro che navigano e registra automaticamente tutte le
attività svolte navigando in Internet dagli utenti che utilizzano le varie postazioni (come richiesto proprio
dalla attuale normativa).
Non serve autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni per fax o
Internet Point presenti nel pubblico esercizio
(Garante Comunicazioni , deliberazione 15.04.2003 n° 102/03/CONS , G.U. 17.05.2003 )
Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni quell'esercente l'attivita'
commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come
oggetto sociale principale o attività comunque prevalente l'attivita' di telecomunicazioni, mette a
disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.
Lo ha precisato il Garante delle Comunicazioni, con la deliberazione 15 aprile 2003, escludendo tali
pubblici esercizi dall'obbligo di richiedere una autorizzazione generale o una licenza individuale per la
fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni, come definito all'art. 1, comma 1, lettera q), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. E’ consigliato invece comunque fare una semplice
comunicazione al proprio Sindaco.
Testo completo normativa antiterrorismo per Internet Point
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico
esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche
telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola
installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta
entro (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le
disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le
disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ( nonche' le attribuzioni degli enti locali
in materia.)
4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro
per l'innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attivita' di cui al comma
1, e' tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione
dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3
dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identita' dei soggetti che utilizzano postazioni
pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando
tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso
ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e
delle comunicazioni.
Decreto Ministero Interno del 16 agosto 2005
(attuativo delle norme antiterrorismo di cui alla pagina precedente)
Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni
pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet
utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. (GU n. 190 del
17-8-2005)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n.
155;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e in particolare gli articoli 16 e 17;
Ritenuto di dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
a tal fine prevedendo misure conformi a quelle stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in
vigore per l'identificazione degli utenti della telefonia fissa e mobile e per la tracciabilita' delle
comunicazioni telematiche;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1.
Obblighi dei titolari e dei gestori
1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono
poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla
telefonia vocale, sono tenuti a:
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a
persone che non siano preventivamente identificate con le modalita' di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o
dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di
identita', nonche' il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente;
c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attivita';
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a
disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle
lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle
comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle
comunicazioni, nonche', in conformità al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria e alla polizia
giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.
2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera e), può
comprendere i dati del traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
in conformita' alla legge in vigore.
3. Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici in abbonamento o altra forma di offerta
che consenta una pluralita' di accessi, mediante l'utilizzazione di credenziali di accesso ad uso plurimo,
le operazioni di identificazione di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate una sola volta,
prima della consegna delle predette credenziali ad uso plurimo. Il gestore o titolare dell'esercizio
o del circolo e' in ogni modo tenuto a vigilare affinche' non siano usate credenziali di accesso consegnate
ad altri utenti.
4. I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere b) e c), sono raccolti e conservati con
modalita' informatiche. Per gli esercizi o i circoli aventi non piu' di tre apparecchi terminali a
disposizione del pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un apposito registro
cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla autorita' locale di pubblica
sicurezza ove viene registrato anche l'identificativo della apparecchiatura assegnata
all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato.
Art. 2.
Monitoraggio delle attivita'
1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati
relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili
univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni.
2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinche' i dati registrati siano mantenuti, con
modalita' che ne garantiscano l'inalterabilita' e la non accessibilita' da parte di persone non autorizzate,
per il tempo indicato nel comma 1 dell'art. 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155, fermo restando che i dati del traffico conservati oltre i limiti
previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere
utilizzati esclusivamente per le finalita' del predetto decreto-legge.
Art. 3.
Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate
1. Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche nei
confronti dei fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i
telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, collocati in aree non vigilate.
In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, non
potranno avere validita' superiore ai dodici mesi dall'ultima operazione di identificazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi di utilizzazione maggiori e
comunque non superiori a cinque anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili
esclusivamente dai frequentatori di centri di ricerca, universita' ed altri istituti di istruzione per i
terminali installati all'interno delle medesime strutture.
Art. 4.
Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili
1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a
disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire
l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non
siano identificati secondo le modalita' di cui all'art. 1.
Art. 5.
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici per le attivita' di prova svolte sotto la
diretta vigilanza degli addetti alle dimostrazioni;
b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie a commutazione di pacchetto (voip);
c) all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che utilizzano SIM/USIM attive sulla rete di
telefonia mobile rilasciate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2005
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro delle comunicazioni
Landolfi
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca