Statuto
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Rev. 0 del 27/01/2012 STATUTO DELL’ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA VETERINARI 1 Normativa - Statuto dell'ente - Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 6 - CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI (Costituzione per trasformazione) (Scopi dell’Ente) (Sede) (Durata) (Continuità dei rapporti) (Iscrizione ed associazione all’Ente) CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA - Art. 7 - (Organi) SEZ. I - ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI - Art. Art. Art. Art. Art. 8 - (Elezione) 9 - (Funzioni) 10 -(Durata in carica) 11 - (Convocazione e deliberazioni) 12 – (Norme comuni per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Presidente e del Vice Presidente) SEZ. II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Art. Art. Art. Art. 13 14 15 16 - (Composizione e nomina) (Convocazione e deliberazioni) (Funzioni) (Nomina di esperti) SEZ. III - COMITATO ESECUTIVO - Art. Art. Art. Art. 17 18 19 20 - (Composizione e nomina) (Convocazione e deliberazioni) (Funzioni) (Ricorsi avverso le deliberazioni del Comitato Esecutivo) SEZ. IV - IL COLLEGIO SINDACALE - Art. 21 - (Composizione e nomina) - Art. 22 - (Funzioni) SEZ. V - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE - Art. Art. Art. Art. 23 24 25 26 - (Funzioni (Elezione (Funzioni (Elezione del Presidente) e durata in carica del Presidente) del Vice Presidente) e durata in carica del Vice Presidente) SEZ. VI - DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI ORGANI COLLEGIALI - Art. Art. Art. Art. Art. 27 28 29 30 31 - (Obbligo di partecipazione e decadenza) (Comunicazioni al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) (Convocazioni) (Rimborsi di spese) (Indennità) 2 Normativa - Statuto dell'ente - Art. Art. Art. Art. 32 33 34 35 - (Verbali delle riunioni) (Accettazione e durata in carica) (Requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale) (Obbligo di informazione) SEZ.VII - VIGILANZA - Art. 36 – (Vigilanza) SEZ.VIII - DEL DIRETTORE GENERALE - Art. 37 - (Il Direttore Generale) CAPO III - PATRIMONIO E BILANCI - Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 38 39 40 41 42 43 44 - (Il patrimonio dell’Ente) (Entrate) (Impieghi) (Esercizio Finanziario) (I Bilanci e le note di variazione) (Revisione contabile) (Bilancio Tecnico) CAPO IV - PRESTAZIONI - Art. 45 - (Erogazioni previdenziali) CAPO V - DEL PERSONALE - Art. 46 - (Il Personale) - Art. 47 - ( Informazioni e trasparenza) CAPO VI - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE - Art. 48 - (Rinvio normativo) 3 Normativa - Statuto dell'ente CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Costituzione per trasformazione 1. L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, istituito con legge n. 91 del 15 febbraio 1958, è trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in ente associativo senza scopo di lucro e non commerciale e con la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509 e della delibera n. 4 assunta dall’Assemblea Nazionale dei Delegati in data 17 dicembre 1994. 2. L’Ente conserva la denominazione di “Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari”. Art. 2 Scopi dell’Ente 1. L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, in attuazione del principio di cui all’art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, espleta, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di assistenza, in favore della Categoria dei Veterinari per la quale è stato originariamente istituito. 2. I compiti di previdenza sono: a) - pensione di vecchiaia; b) pensione di vecchiaia anticipata; c) - pensioni di invalidità ed inabilità; d) - pensione ai superstiti: di reversibilità ed indirette; e) rendita pensionistica. 3. Le attività di assistenza sono: a) provvidenze straordinarie ed altri interventi assistenziali, di cui agli artt. 39 e 40 Attuazione allo Statuto; b) prestiti agli iscritti, con garanzia ipotecaria o fideiussoria . del Regolamento di 4. I compiti di previdenza e le attività di assistenza sono descritti e disciplinati da appositi Regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione sono soggette alla procedura di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 5. Nell’ambito delle specifiche discipline legislative di riferimento l’Ente può perseguire scopi di previdenza ed assistenza complementari in favore dei Veterinari e dei loro familiari. 6. Le forme prevido-assistenziali complementari di cui al precedente comma 5 sono attuate mediante la costituzione di fondi speciali con bilanci separati ed alimentati dalla contribuzione di soggetti che volontariamente aderiscono alle forme di tutela complementare per la corresponsione di trattamenti integrativi conformi ai principi di cui al decreto legislativo n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Ente, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 243, può prestare ai propri iscritti forme di tutela sanitaria integrativa, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o pluriennali, il cui onere verrà sostenuto dall’Ente stesso compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ovvero mediante specifica contribuzione facoltativa a carico dei richiedenti. 7. Per il perseguimento degli scopi indicati nel presente articolo, l’Ente potrà anche avvalersi di società o coordinarsi sotto qualsiasi forma con altri soggetti nei limiti di legge, del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione. Art. 3 Sede 1 L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari ha sede attualmente in Roma, Via Castelfidardo, 41. Art. 4 Durata 1. L’Ente, quale Ente necessario di interesse pubblico, ha durata illimitata e non potrà farsi luogo al suo scioglimento per volontà dei suoi Organi. Art. 5 Continuità dei rapporti 1. L’Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente trasformato. 4 Normativa - Statuto dell'ente Art. 6 Iscrizione ed associazione all’Ente 1.Sono obbligatoriamente iscritti all’Ente e tenuti al pagamento dei contributi tutti i Veterinari iscritti negli Albi professionali compilati e tenuti dagli Ordini provinciali a norma degli artt. 7 e 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, compresa la libera professione intramuraria e attività assimilata. Sono altresì obbligatoriamente iscritti all’Ente tutti i veterinari iscritti agli Albi professionali che svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale, inclusa l’attività di consulente tecnico in sede giudiziaria o di ausiliario di polizia giudiziaria. 2. A norma dell’art. 11, comma 26, della legge 537/93, sono iscritti facoltativamente all’Ente i Veterinari che si iscrivono per la prima volta agli Albi professionali successivamente al 27 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge 12/4/1991, n. 136, che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Gli iscritti che, al compimento del 68° anno di età, non possono far valere 35 anni di contribuzione possono chiedere una proroga dell’iscrizione per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. 3. La qualità di iscritto all’Albo comporta l’iscrizione e l’associazione all’Ente. 4. L’iscrizione all’Ente cessa, a tutti gli effetti, con la cancellazione dagli Albi professionali. 5. Sono associati all’Ente oltre agli iscritti, i Veterinari pensionati diretti dell’Ente, nonché gli iscritti all’Albo professionale e cancellati dall’Enpav a norma del combinato disposto degli artt. 24, comma 2, L. 136/1991 ed 11, comma 26, L. 537/1993. Gli Associati fruiscono , alle condizioni richieste e nelle forme previste dai Titoli II e III del Regolamento di attuazione allo Statuto, delle prestazioni previdenziali e assistenziali; inoltre , ai sensi dei Titoli I e II del medesimo Regolamento, contribuiscono al finanziamento dell’Ente. Gli associati , con esclusione dei pensionati e dei cancellati dall’Enpav, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo . Inoltre gli Associati pensionati, iscritti all’Albo ed all’Ente, hanno diritto di elettorato passivo ai fini della formazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, secondo le formalità e le disposizioni contenute nell’apposito Regolamento elettorale approvato dai Ministeri Vigilanti . 5 Normativa - Statuto dell'ente CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA SEZ. I - ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI SEZ. II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEZ. III - COMITATO ESECUTIVO SEZ. IV - IL COLLEGIO SINDACALE SEZ. V - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE SEZ. VI - DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI ORGANI COLLEGIALI SEZ.VII - VIGILANZA SEZ.VIII - DEL DIRETTORE GENERALE Art. 7 Organi 1. Sono Organi dell'Ente: - l'Assemblea Nazionale dei Delegati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Esecutivo; - il Collegio dei Sindaci; - il Presidente. SEZ. I ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI Art. 8 Elezione 1.L'Assemblea Nazionale è costituita da rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito dell’Ordine provinciale di appartenenza. 2.Le Assemblee degli Ordini per la elezione dei Delegati sono convocate, attraverso avviso spedito con mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione, e presiedute dal Presidente di ciascun Ordine provinciale, con le modalità fissate dal vigente Regolamento elettorale. 3.Per l'elezione dell'Assemblea hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente. 4.Ciascun Delegato dispone di un voto per ogni rispettivo Ordine provinciale. 200 iscritti e frazione di 200 iscritti non inferiore a 50 nel 5.Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente. 6.Sono eleggibili gli iscritti all’Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni ovvero che, avendo maturato i requisiti, non abbiano presentato formale richiesta per l’erogazione di un trattamento pensionistico. Art. 9 Funzioni 1. Spetta all'Assemblea Nazionale: a) - eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il Presidente ed il Vice Presidente; eleggere sei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno può essere un pensionato iscritto all’Albo ed all’Ente; eleggere tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti di cui uno può essere un pensionato iscritto all’Albo ed all’Ente; b) - approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari; c)- determinare, per il quinquennio e su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’indennità di carica annua spettante al Presidente ed al Vice Presidente, nonché l’indennità di carica annua spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale e l'indennità di presenza spettante ai Delegati, al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale, ai membri del Comitato Esecutivo, nonché degli Organismi Consultivi; d) - approvare il Regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali; e)- approvare il Bilancio Preventivo, e le relative variazioni ed il Bilancio di esercizio -rispettivamente entro i mesi di novembre e giugno di ciascun anno- predisposti dal Comitato Esecutivo e proposti dal Consiglio di Amministrazione. f) - approvare le modificazioni ed integrazioni dello Statuto e dei Regolamenti di Attuazione. g)– determinare l’adeguamento della riserva legale, alfine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509. 6 Normativa - Statuto dell'ente Art. 10 Durata in carica 1 I componenti l’Assemblea Nazionale dei Delegati durano in carica cinque anni e sono eleggibili nella medesima carica per non più di tre mandati consecutivi. 2. Il Delegato dimissionario, deceduto o decaduto è sostituito dal primo dei non eletti nella Provincia d’appartenenza. Ove manchi nella Provincia d’appartenenza un primo non eletto, vengono indette elezioni suppletive con le modalità previste dal Regolamento elettorale. Art. 11 Convocazione e deliberazioni 1. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata dal Presidente almeno due volte l’anno, in via ordinaria, ed in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. 2. La convocazione è fatta mediante avviso spedito con mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. 3. L'Assemblea Nazionale è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. 4. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. 5. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone. In tal caso le votazioni avvengono con le modalità indicate nel successivo art. 12. ART. 12 Norme comuni per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale , del Presidente e del Vice Presidente 1.L'elezione con votazione a scrutinio segreto degli Organi dell’Ente, di cui al precedente art. 7, avviene con le seguenti formalità e secondo le disposizioni previste da apposito Regolamento elettorale approvato dai Ministeri vigilanti. 2. Le candidature possono essere presentate relativamente ad una sola carica e ciascun candidato non può essere presente in più liste . 3. L’elezione dei sei membri del Consiglio di Amministrazione, si svolge col sistema delle liste concorrenti, ciascuna comprendente candidati in numero non inferiore a sei, con voto segreto e preferenze limitate a non più di due terzi dei Consiglieri da eleggere ed assegnabile solo a candidati della lista votata. Ciascuna lista potrà prevedere la candidatura di un solo pensionato iscritto all’Albo ed all’Ente. 4. Sono eletti Presidente e Vice Presidente i candidati che avranno rispettivamente riportato il maggior numero dei voti per la rispettiva candidatura. In caso di parità di voti, si dovrà procedere alla convocazione di nuove elezioni relativamente ai candidati ed alla carica per i quali è stata raggiunta la parità di voti. In caso di ulteriore parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. 5. Sono eletti Consiglieri i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all’interno della lista più votata ed i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Nel caso in cui risultino eletti più candidati pensionati, viene proclamato vincitore il candidato pensionato della lista più votata. 6. L’elezione dei tre membri effettivi e dei tre membri supplenti del Collegio Sindacale si svolge col sistema delle liste concorrenti, ciascuna comprendente candidati in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei, con voto segreto e preferenze limitate a non più di due terzi dei Sindaci da eleggere ed assegnabile solo a candidati della lista votata. Ciascuna lista potrà prevedere la candidatura di un solo pensionato iscritto all’Albo ed all’Ente. 7. Sono eletti Sindaci effettivi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all’interno della lista più votata ed il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. 7 Normativa - Statuto dell'ente Sono eletti Sindaci supplenti i due candidati che sono risultati i primi non eletti della lista che ha riportato il maggior numero di preferenze ed il primo dei non eletti della lista che ha riportato il secondo posto. Nel caso in cui risultino eletti più candidati pensionati, viene proclamato vincitore il candidato pensionato della lista più votata. 8. Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio o un componente del seggio dallo stesso delegato, procederà alla proclamazione degli eletti ed alla contestuale attribuzione delle relative funzioni. 9. Entro trenta giorni dall’elezione, gli iscritti all’Ente possono ricorrere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che decide in merito. SEZ. II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 13 Composizione e nomina 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da sette membri, dei quali: a) - il Presidente in carica della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari, quale membro di diritto; b) – sei membri eletti dall’Assemblea Nazionale, di cui uno può essere un pensionato iscritto all’Albo ed all’Ente. 2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono eleggibili nella medesima carica per non più di due mandati consecutivi 3. I membri eletti del Consiglio che nel corso del quinquennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, si dimettono o vengono a mancare, sono sostituiti con i candidati che nella graduatoria dei voti risultata nell'ultima elezione seguono i membri eletti. 4. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, per esaurimento della graduatoria e i membri eletti sono ridotti a tre, si procede ad elezioni suppletive per la nomina dei tre Consiglieri mancanti entro un mese dall'avvenuta contestazione delle vacanze da parte del Consiglio di Amministrazione. 5. I membri, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di quelli decaduti, dimessi o deceduti, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso. Art. 14 Convocazione e deliberazioni 1. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso spedito con mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione, inviato almeno dieci giorni prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa nonché gli argomenti da trattare. 2. In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente o a mezzo fax o attraverso posta elettronica certificata almeno tre giorni prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente. 3. Alle riunioni del Consiglio sono invitati, con le stesse modalità, i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci. 4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai membri effettivi del Collegio Sindacale. 5. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. 6. Ogni membro ha diritto a un voto. 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 8. Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto. Art.15 Funzioni 1. Spetta al Consiglio di Amministrazione: a) - eleggere, tra i Consiglieri rappresentanti degli iscritti, il membro del Comitato Esecutivo; b) - nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale dell'Ente, stabilendone il trattamento economico e giuridico; 8 Normativa - Statuto dell'ente c) - predisporre il Regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dall'Assemblea Nazionale, nonché proporre le modifiche al Regolamento che si rendano necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del Bilancio Tecnico, ed allo Statuto; d) - predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale; e) - predisporre ed adottare il Regolamento sull'organico del suo personale, assumere il personale dipendente e deliberare in merito al suo trattamento economico e giuridico; spetta inoltre deliberare i provvedimenti di promozione e licenziamento proposti dal Direttore Generale; f) - deliberare in via definitiva sui ricorsi degli associati o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato Esecutivo in materia di previdenza, di assistenza e di contributi; g) – proporre il Bilancio Preventivo e le relative variazioni ed il Bilancio di esercizio predisposti dal Comitato Esecutivo; h) – stabilire ed approvare i criteri direttivi riguardanti gli investimenti di cui al successivo art. 40; i) - provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente; l) - esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di Amministrazione da leggi, decreti e regolamenti; m) – approvare il bilancio tecnico; n) – predisporre ed adottare il regolamento di contabilità, il regolamento elettorale ed ogni altro provvedimento utile al buon funzionamento dell’Ente. Art. 16 Nomina di esperti 1. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, a sua discrezione, della consulenza e della collaborazione di esperti, che possono essere anche chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo per discutere sulle materie di loro competenza. Inoltre può costituire Organismi consultivi. 2. Il Consiglio determina il compenso per gli esperti. SEZ. III COMITATO ESECUTIVO Art. 17 Composizione e nomina 1. Il Comitato Esecutivo è composto: dal Presidente dell'Ente, dal Vice Presidente e da un membro del Consiglio di Amministrazione eletto dal Consiglio stesso. 2. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica lo stesso tempo del Consiglio di Amministrazione.. 3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente e del Vice Presidente, si procede alla sostituzione degli stessi secondo le modalità indicate nei successivi artt. 24 e 26. In caso di cessazione dalla carica del membro del Consiglio di Amministrazione, si procede all’elezione di un nuovo membro del Comitato Esecutivo tra i restanti Consiglieri rappresentanti degli iscritti. Art. 18 Convocazione e deliberazioni 1. Il Comitato Esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno sei volte all'anno, in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano due dei suoi componenti. 2. Ciascun membro ha diritto ad un voto. 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità decide il voto del Presidente. Art. 19 Funzioni 1. Spetta al Comitato Esecutivo: a) - eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esaminando altresì le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio medesimo e dal Presidente, per il buon funzionamento dell'Ente; b) - predisporre il bilancio preventivo e le relative variazioni ed il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; c) – dare esecuzione all'impiego dei fondi secondo il piano di investimenti approvato dal Consiglio di Amministrazione; d) – deliberare sull’organizzazione dei servizi interni dell’Ente e) – approvare le domande di prestazione di previdenza, di assistenza ed in materia di contributi; 9 Normativa - Statuto dell'ente Art. 20 Ricorsi avverso le deliberazioni del Comitato Esecutivo 1. Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo in materia di previdenza ed assistenza e di contributi, è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Consiglio di Amministrazione che decide in via definitiva entro novanta giorni. SEZ. IV IL COLLEGIO SINDACALE Art. 21 Composizione e nomina 1. Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri: tre membri eletti dall’Assemblea Nazionale, dei quali uno può essere un pensionato iscritto all’Albo e all’Ente, un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con funzione di Presidente e un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Collegio Sindacale dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti sono eleggibili nella medesima carica per non più di due mandati consecutivi. Per i Sindaci si rinvia alle cause di decadenza di cui all’art. 2405 del codice civile, nonché alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 del codice civile, in quanto applicabili. 2. Per ciascuno dei componenti il Collegio è nominato un supplente. 3. Il sindaco elettivo è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto. 4. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze designano i loro rappresentanti in seno al Collegio Sindacale. Art. 22 Funzioni 1. I Sindaci hanno il compito di controllare l’amministrazione dell’Ente, accertare la regolare tenuta della contabilità e delle scritture contabili e la corrispondenza con il bilancio, controllare che le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli Organi competenti, eseguire ispezioni e controlli, eseguire riscontri di cassa almeno ogni trimestre, esaminare e controllare i bilanci di esercizio, sui quali riferiscono con una loro relazione all’Assemblea. 2. Il Collegio dei Sindaci esercita le proprie funzioni secondo le norme e con la responsabilità del codice civile in quanto applicabili; il Presidente del Collegio Sindacale provvede a trasmettere al Consiglio di Amministrazione copia dei verbali delle riunioni del Collegio stesso. I Sindaci devono assistere alle sedute dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Comitato Esecutivo. 3. I verbali delle riunioni, le relazioni e le osservazioni del Collegio dei Sindaci sono trascritti in apposito libro. SEZ. V IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE ART. 23 Funzioni del Presidente 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, anche in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea Nazionale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e sovrintende al funzionamento dell'Ente. 2. Il Presidente, in caso di urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze. Art. 24 Elezione e durata in carica del Presidente 1. Il Presidente, designato a scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 12, e del vigente Regolamento elettorale dura in carica cinque esercizi e può essere eletto nella medesima carica per non più di due mandati consecutivi. Qualora il Presidente cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dell’ultimo semestre del proprio mandato, l’Assemblea dei Delegati provvede, nella riunione successiva convocata da almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dalla notizia dell’evento, all’elezione del nuovo Presidente che durerà in carica sino al termine dell’originario mandato. Nel caso in cui la cessazione del Presidente dalla carica si verifichi nell’ultimo semestre del mandato, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente. 10 Normativa - Statuto dell'ente Art. 25 Funzioni del Vice Presidente 1. Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento dello stesso. Art. 26 Elezione e durata in carica del Vice Presidente 1. Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità e per la stessa durata del Presidente e può essere eletto nella medesima carica per non più di due mandati consecutivi. Qualora il Vice Presidente cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dell’ultimo semestre del proprio mandato, l’Assemblea dei Delegati viene convocata per l’elezione del nuovo Vice Presidente che durerà in carica sino al termine dell’originario mandato. SEZ. VI DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI ORGANI COLLEGIALI Art. 27 Obbligo di partecipazione e decadenza 1. I componenti dell’Assemblea Nazionale dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni dell’Organo di cui fanno parte; essi decadono dalla carica se non partecipano a tre riunioni, anche non consecutive, senza giustificazione formalmente comunicata, anche mediante fax, telegramma o posta elettronica certificata, almeno un giorno prima della data della riunione. 2.La decadenza è dichiarata dall’Organo di appartenenza nella prima riunione successiva alla terza assenza anche non consecutiva, previa contestazione all’interessato. 3. Il difetto dei requisiti per la nomina, di cui al successivo art. 34, determina la decadenza d’ufficio dalla carica. Essa è dichiarata dall’Organo collegiale di appartenenza entro un termine ragionevole dalla nomina o dalla conoscenza del difetto, preesistente o sopravvenuto. Art. 28 Comunicazioni al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 1. Della composizione degli Organi collegiali di cui agli articoli 13, 17 e 21 del presente Statuto, nonché della elezione del Presidente e del Vice Presidente, di cui agli artt. 24 e 26 del presente Statuto, viene data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’iscrizione nell’albo speciale istituito a norma dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Art. 29 Convocazioni 1. Ogni convocazione deve essere fatta, nei termini previsti dallo statuto o dal regolamento, per iscritto con avviso spedito attraverso mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione, da inviare all’indirizzo che ogni componente degli organi monocratici e collegiali deve comunicare all’atto dell’insediamento. 2. In caso di urgenza l’avviso di convocazione può essere inviato telegraficamente o a mezzo fax o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima e l’ordine del giorno può essere indicato sommariamente. Art. 30 Rimborsi di spese 1. I componenti degli Organi monocratici, collegiali, e degli Organismi Consultivi hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per tutte le riunioni a cui partecipano. Essi inoltre hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per lo svolgimento di ogni incarico, formalizzato con dichiarazione scritta del Presidente. 2. L’Ente provvede a rimborsare agli Ordini ed ai Delegati le eventuali spese da essi sostenute per il compimento delle attività prescritte dal presente statuto e dal regolamento elettorale. 3. Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità e i criteri dei rimborsi dovuti. 1. Art.31 Indennità Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale, del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea Nazionale dei Delegati nonché ai componenti degli Organismi Consultivi spetta un’indennità di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione dei rispettivi Organi di appartenenza, nonché per la partecipazione alle riunioni convocate per singole zone territoriali per il tramite degli Ordini professionali, come previsto dal successivo art.47, comma 1,lett.b. L’indennità di presenza viene determinata per ogni quinquennio dall’Assemblea Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione. 11 Normativa - Statuto dell'ente Per ogni giornata può essere corrisposta una sola indennità di presenza anche in caso di partecipazione a più riunioni. 2. Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale spetta un’indennità annua determinata per ogni quinquennio dall’Assemblea Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Art. 32 Verbali delle riunioni 1. Di tutte le riunioni degli Organi collegiali, deve essere redatto verbale che riporti il contenuto delle deliberazioni e, in sunto, gli interventi dei partecipanti; devono essere indicati nominativamente i votanti in senso contrario e gli astenuti. I verbali sono redatti a cura del Direttore, in qualità di Segretario, che è coadiuvato da un collaboratore dallo stesso designato. Essi vengono trascritti in appositi libri, regolarmente vidimati ai sensi del codice civile, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario degli Organi collegiali. 2. I verbali di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo vengono letti in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all’inizio della riunione successiva per la relativa approvazione. 3. In caso di assenza del Segretario le relative funzioni vengono svolte da altro componente designato dal Presidente della riunione. 4. Hanno pieno effetto gli estratti dei verbali ed ogni altro documento rilasciato in copia e certificato conforme dal Segretario o da altro componente degli Organi collegiali, all’uopo designato dal Presidente. Art. 33 Accettazione e durata in carica 1. L’accettazione di ogni carica può essere fatta anche tacitamente. 2. I componenti degli Organi monocratici e collegiali restano in carica e svolgono tutte le loro funzioni fino a quando non siano stati sostituiti con la proclamazione dei nuovi componenti. I rappresentanti ministeriali in seno al Collegio Sindacale restano in carica e svolgono tutte le loro funzioni fino alla designazione dei nuovi rappresentanti da parte dei rispettivi Ministeri. Art. 34 Requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale 1. In considerazione delle competenze che caratterizzano la professione di Medico Veterinario il requisito di professionalità richiesto ai fini della partecipazione ai diversi Organi dell’Ente, è considerata esistente per tutti i professionisti iscritti e pensionati dell’Ente. 2. Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati per gravi motivi, individuabili in comportamenti contrari alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, che siano tali da far venir meno il rapporto fiduciario con l’Assemblea dei Delegati. La revoca del Presidente, o del Vice Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, viene deliberata dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. Le votazioni avvengono con scrutinio segreto. La revoca del componente del Consiglio di Amministrazione determina anche la eventuale revoca da componente del Comitato Esecutivo. L’Assemblea deve essere convocata qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero da due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima. Ove il Presidente non vi provveda, l’Assemblea viene convocata d’ufficio, entro ulteriori quindici giorni . E’ fatto salvo quanto già previsto dall’art.2, commi 4,5,6 del decreto Lgs.509/1994 . 3. Oltre alla radiazione dall’Albo professionale, possono costituire comunque condizioni di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche: a) - l’aver subito condanne anche di primo grado se non già annullate da sentenze di grado superiore, o aver patteggiato la pena per delitti non colposi comportanti la pena detentiva superiore a due anni; b) - l’essere colpito da provvedimenti considerati dall’articolo 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli Amministratori delle società per azioni. 12 Normativa - Statuto dell'ente Art. 35 Obbligo di informazione 1. Ogni componente degli Organi collegiali ha il dovere di informare il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione del verificarsi nei suoi confronti dei seguenti eventi: a) della notifica dell’apertura di un procedimento disciplinare o di un provvedimento di sospensione cautelare; b) dell’assunzione della qualità di imputato per un delitto non colposo, secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Penale; c) dell’applicazione di una misura cautelare, interdittiva o coercitiva; d) della pronuncia di una sentenza, anche non definitiva, per qualsiasi tipo di delitto non colposo. 2. Con la comunicazione, l’interessato può fornire ogni illustrazione di fatto o di diritto utile a dare chiarimenti in merito alla sua eventuale responsabilità. 3. L’applicazione di una misura cautelare, anche di carattere disciplinare, comporta la sospensione dalla carica, fintantoché essa perduri. La sospensione e la sua revoca sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. SEZ. VII Art. 36 Vigilanza 1. L’Ente è soggetto alla vigilanza dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e Finanze, i quali la esercitano nei casi e con le modalità previsti dalla legge. SEZ. VIII DEL DIRETTORE GENERALE Art. 37 Il Direttore Generale 1. Il Direttore Generale dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Per la sua nomina o rimozione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 2. Il Direttore Generale ha le seguenti attribuzioni: - partecipa, in qualità di Segretario, con funzioni consultive e propositive alle riunioni dell’Assemblea Nazionale dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; - dirige, coadiuvato dai Dirigenti, il funzionamento degli uffici dell’Ente; - svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento; - è Capo del personale, dispone circa la sua destinazione ai vari Servizi e propone al Consiglio di Amministrazione provvedimenti di promozione e di licenziamento; - esegue le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; - esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo. 3. Al Direttore Generale e agli eventuali altri dipendenti dell’Ente compete il potere di firma nei limiti della delega conferita. Il potere di firma compete al Direttore Generale, in qualità di Segretario degli Organi collegiali, anche per l’attribuzione di cui all'art. 32, comma 4 del presente Statuto. 4. Il Direttore Generale è coadiuvato da un Vice Direttore, assunto con gli stessi criteri e modalità del Direttore Generale. 13 Normativa - Statuto dell'ente CAPO III - PATRIMONIO E BILANCIO Art. 38 Il patrimonio dell’Ente 1. Il patrimonio iniziale dell’Ente è costituito dall’intero patrimonio dell’Ente pubblico trasformato. Esso si incrementa per effetto di: a) - tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie; b) - liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio; c) - avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi ; d) - acquisizione di beni. 2. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni, deve essere assicurata, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera “c” del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere. 3. Qualora l’ammontare della riserva legale dovesse risultare inferiore all’importo corrispondente a cinque annualità delle pensioni in essere, l’Assemblea dei Delegati dovrà disporre l’adeguamento non oltre l’esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata l’insufficienza. Art. 39 Entrate 1. Le entrate dell'Ente sono costituite: a)- dai seguenti contributi dovuti dagli iscritti; così come descritti e disciplinati dal Regolamento: b) - dai proventi derivanti da investimenti finanziari e patrimoniali; c) - dagli importi delle sanzioni, degli interessi e di ogni altro accessorio per ritardi, omissioni o irregolarità d) - da ogni altra eventuale entrata. 2. I contributi, anche quelli insoluti, ed in genere le somme, gli interessi ed ogni altro accessorio, sono riscossi in conformità al Regolamento vigente. 3. Avverso l’applicazione dei contributi, sanzioni ed interessi gli interessati possono ricorrere al Comitato Esecutivo, nei soli casi di errore, di duplicazione, nonché per inesistenza totale o parziale dell’obbligazione contributiva, entro trenta giorni dal ricevimento della formale richiesta da parte dell’Ente 4. Il Comitato decide entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Art.40 Impieghi 1.Le somme, delle quali non sia necessario conservare la liquidità, sono impiegate in modo che consentano di contemperare l’esigenza della sicurezza degli investimenti con l’esigenza di una soddisfacente redditività degli impieghi, anche attraverso un’oculata diversificazione delle forme e dei tempi degli investimenti. 2. In particolare i fondi disponibili possono essere impiegati in: a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) titoli di Istituti esercenti il credito fondiario; c) costruzione, acquisto di immobili, in Italia o all’estero, anche sottoforma di pacchetti azionari rappresentativi degli stessi; d) mutui su beni immobili, garantiti da ipoteca di primo grado, per somma non eccedente l’80% il valore degli immobili stessi; e) quote di fondi comuni di investimento; f) acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori sia nazionali che estere; g) azioni o quote di società; h) depositi bancari, prodotti finanziari bancari e assicurativi; i) altri modi individuati dal Consiglio di Amministrazione. 3. Le delibere contenenti i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta dei suddetti impieghi devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e Finanze per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509/1994 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 14 Normativa - Statuto dell'ente Art. 41 Esercizio Finanziario 1. L'esercizio finanziario annuale dell'Ente decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Art. 42 I Bilanci e le note di variazione 1. Il Bilancio Preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. 2.Le note di variazione consentono, nel corso dell’esercizio, di apportare modifiche alle voci di Bilancio Preventivo. 3. Il Bilancio Preventivo, il Bilancio di esercizio e le deliberazioni di cui all’art. 9 del presente Statuto, sono trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e Finanze. Qualora non vengano avanzati rilievi nei confronti dei Bilanci di esercizio entro sessanta giorni ed entro trenta giorni per quanto riguarda gli altri atti, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ogni bilancio e atto diviene esecutivo. Qualora vengano avanzati rilievi, il competente organo dell’Ente adotta la decisione definitiva e immediatamente esecutiva, motivandone espressamente le ragioni. Art. 43 Revisione contabile 1. I bilanci di esercizio annuali sono sottoposti a revisione contabile da parte di soggetto abilitato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 44 Bilancio Tecnico 1. Ogni tre anni o con maggiore frequenza se il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, viene redatto un Bilancio Tecnico con la indicazione dei mezzi, dei tempi e delle modalità atti a prevenire eventuali disavanzi economico-finanziari. 2. All’esito del Bilancio Tecnico, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea Nazionale dei Delegati l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni da esso risultanti. CAPO IV - PRESTAZIONI Art. 45 Erogazioni previdenziali 1. L’Ente eroga trattamenti previdenziali in conformità alla legislazione vigente ed ai Regolamenti. CAPO V - DEL PERSONALE Art 46 Il Personale 1. Il rapporto di lavoro dipendente con l’Ente ha natura privata ed è regolato contrattualmente. CAPO VI - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE TRANSITORIE Art. 47 Informazioni e trasparenza 1. Per garantire la trasparenza nei rapporti con gli iscritti, i destinatari delle prestazioni e con la Categoria : a) - con appositi regolamenti, viene sancito il diritto degli iscritti -ed i relativi limiti e modalità di esercizio- di accedere a documenti e notizie in possesso dell’Ente; b) - il Presidente dell’Ente -sentito il Consiglio di Amministrazione- può indire, mediante lettera o con altri mezzi idonei di comunicazione, seminari di studio, adunanze di iscritti e pensionati, anche separate per singole zone territoriali e sia pure per il tramite degli Ordini professionali con assunzione diretta degli oneri da parte dell’Ente; c) - il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla loro approvazione, dispone l’invio ogni anno ai componenti dell’Assemblea Nazionale dei Delegati ed ai Consigli degli Ordini provinciali, di una copia dei bilanci preventivi e di esercizio corredati dalle rispettive relazioni, oltre che dei verbali delle riunioni dell’Assemblea Nazionale; 15 Normativa - Statuto dell'ente d) - l’Ente tiene costantemente informati gli iscritti in merito alle attività dell’Ente medesimo, con comunicazioni dirette e a mezzo di stampa periodica o con altro mezzo ritenuto idoneo; e) - il Presidente o un componente del Consiglio di Amministrazione dal Presidente medesimo delegato cura i rapporti con gli altri organismi rappresentativi di Categoria; f) - il Consiglio di Amministrazione può esercitare altre relazioni informative mediante libri, pubblicazioni anche periodiche, costituzione di comitati e di commissioni di studio anche tramite gli Ordini provinciali e le Associazioni di Categoria; g) - i Delegati possono rivolgere interrogazioni al Presidente con richiesta di risposta da dare direttamente o nel corso di una riunione dell’Assemblea Nazionale. Se la risposta è data pubblicamente, deve essere mantenuto l’anonimato nel rispetto della riservatezza dei dati personali. Art. 48 Rinvio normativo 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento si fa rinvio alle norme del codice civile ed a tutte le leggi vigenti. 16