LA SCELTA DEL CONTRATTO MIGLIORE DA APPLICARE
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LA SCELTA DEL CONTRATTO MIGLIORE DA APPLICARE
LA SCELTA DEL CONTRATTO MIGLIORE DA APPLICARE Avv. Prof. Francesco Rotondi Founding Partner Lablaw Studio Legale © Riproduzione riservata LAVORO SUBORDINATO © Riproduzione riservata 2 LAVORO SUBORDINATO/LAVORO AUTONOMO LAVORO SUBORDINATO: ART. 2094 c.c. : «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore… LAVORO AUTONOMO: Art. 2222 c.c.: «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente…» LAVORO PARASUBORDINATO: Art. 409 c.p.c.: «….. Altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato» Art. 2 D. Lgs. 81/2015: «….. rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative…» 3 LAVORO SUBORDINATO Il codice civile non contiene una nozione di lavoro subordinato, ma si limita ad individuare una delle parti di tale rapporto: il lavoratore. 2094 c.c. qualifica come prestatore di lavoro subordinato colui che: “ si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” Il lavoratore subordinato, secondo la definizione del legislatore, è un soggetto che presta la propria attività personalmente, seguendo le istruzioni impartite dal datore di lavoro circa il momento e le modalità di svolgimento della prestazione, soggiacendo anche ad eventuali sanzioni disciplinari nell’ipotesi di inosservanza delle disposizioni ricevute. Il lavoratore si trova in una “posizione di debolezza” rispetto al datore di lavoro, ecco perchè il legislatore ha costruito un impianto di garanzie in suo favore. © Riproduzione riservata 4 CONCEZIONE TRADIZIONALE DI SUBORDINAZIONE SUBORDINAZIONE TECNICO – FUNZIONALE SUBORDINAZIONE SOCIO ECONOMICA Eterodeterminazione della prestazione: Dipendenza o inferiorità economica del il lavoratore esegue la prestazione lavoratore rispetto al datore di lavoro. secondo ordini, direttive ed impostazioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori gerarchici. Eterodirezione: sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro e la continua messa a disposizione, da parte del lavoratore, delle proprie energie psico-fisiche per il raggiungimento degli obiettivi produttivi. © Riproduzione riservata 5 CONCEZIONE MODERNA DI SUBORDINAZIONE L’evoluzione della realtà economica e produttiva ha messo in luce tutti i limiti dei criteri tradizionali delle nozione di subordinazione ¾ L’eterodeterminazione non qualifica più la prestazione del lavoratore subordinato, in quanto essa è sempre più caratterizzata da margini di autonomia (es.: lavoratore specializzato, dirigente, giornalista) ¾ La dipendenza economica non è più una caratteristica esclusiva del lavoro subordinato ma appartiene anche ad altre forme di lavoro che possono qualificarsi come autonome. © Riproduzione riservata 6 I CRITERI DI DISTINZIONE TRA LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA Secondo la giurisprudenza ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere espletata nelle forme di lavoro subordinato ovvero di quello autonomo, […]. (Cass. 23 novembre 1998 n. 11885) La giurisprudenza nel corso degli anni ha individuato alcuni indici per distinguere il lavoro autonomo dal lavoro subordinato: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ L’osservanza di un orario predeterminato; L’assenza di rischio in capo al lavoratore; L’esclusività della dipendenza da un solo datore di lavoro; La continuità della prestazione; Il versamento, a cadenze prestabilite di una retribuzione; L’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva; Il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro 7 DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO La legislazione lavoristica ha costruito un vero e proprio impianto di garanzie a favore del lavoratore che riguardano: ¾ orario di lavoro; ¾ salute e sicurezza; ¾ estinzione del rapporto di lavoro e rimedi; ¾ versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ecc. © Riproduzione riservata 8 ESIGENZA ATTUALE Recentemente si è palesata l’esigenza di accrescere la protezione dei lavoratori autonomi e parasubordinati in considerazione della loro debolezza contrattuale, accentuata nel caso di unico committente. Oltre alla esigenza di ridurre il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, attraverso la riduzione della differenza di tutela tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo e parasubordinato 9 LAVORO SUBORDINATO: TIPOLOGIE • • Tempo indeterminato full time o Tempo determinato (max 36 mesi e 5 proroghe) part time Lavoro intermittente, somministrazione, apprendistato 10 LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO: CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Il contratto a tutele crescenti (d. lgs. n. 23/2015) non è una nuova tipologia contrattuale. In realtà, restano invariate tutte le tutele del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ciò che cambia è il regime di tutela in caso di licenziamento. Fermo restando i casi di nullità del licenziamento e la conseguente tutela reintegratoria, negli altri casi è riconosciuta un tutela risarcitoria a “tutele crescenti” perché l’indennità riconosciuta cresce in base alla anzianità di servizio. 11 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO © Riproduzione riservata 12 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: LE MODIFICHE DALLA L. N. 92/2012 AL D. LGS. N. 81/2015 La disciplina del contratto a tempo determinato era contenuta nel d. lgs. n. 368/2001: ¾Con la c.d. Legge Fornero (legge n. 92/2012) era stato eliminato l’obbligo di motivare l’apposizione del termine in ipotesi di un “primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi”. ¾ Con il c.d. Decreto Poletti (d.l. 34/2014) l’obbligo di motivare il contratto a termine è stato definitivamente sostituito da quello del rispetto, da parte del datore di lavoro, della percentuale di contingentamento del 20% “del numero dei lavoratori in forza dal primo gennaio dell’anno di assunzione”. ¾ Con il d. lgs. 81/2015 viene perfezionata e sistematizzata la disciplina sul contratto a termine, sulla scorta dei principi introdotti dalla Legge Fornero dapprima e, soprattutto, dal Decreto Poletti. Viene abrogato il d. lgs. n. 368/2001, del quale sopravvive, sino al 31 dicembre 2016, solo l’art. 2, relativo alla disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo. © Riproduzione riservata 13 LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E’ CONTENUTA OGGI NEL D. LGS. N. 81/2015 Artt. 19 – 29 d. lgs. n. 81/2015 in vigore dal 25 giugno 2015 Art. 19. Apposizione del termine e durata massima Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. © Riproduzione riservata 14 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Artt. 19 d. lgs. n. 81/2015 Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. !!!! In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. !!!!!! L'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione ECCEZIONE riguarda i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni © Riproduzione riservata 15 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: QUANDO E? VIETATO? ART. 21 D. LGS. N. 81/2015 LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E’ VIETATA: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato; d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. © Riproduzione riservata 16 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: PROROGHE E RINNOVI ART. 21 D. LGS. N. 81/2015 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. © Riproduzione riservata 17 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: PROROGHE E RINNOVI ART. 21 D. LGS. N. 81/2015 Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato -entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi; -ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma contratto a tempo indeterminato. Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative © Riproduzione riservata 18 in CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: CONTINUAZIONE OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE ART. 22 D. LGS. N. 81/2015 Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. conseguenza © Riproduzione riservata 19 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: NUMERO COMPLESSIVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ART. 23 D. LGS. N. 81/2015 Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione […] Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. © Riproduzione riservata 20 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: ESENZIONI ART. 23 D. LGS. N. 81/2015 Sono esenti dal limite percentuale, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; b) da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero […] ; c) per lo svolgimento delle attività stagionali ; d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; e) per sostituzione di lavoratori assenti; f) con lavoratori di età superiore a 50 anni. Il limite percentuale non si applica ai contratti a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica … © Riproduzione riservata 21 CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE PERCENTUALE: NON E’ PREVISTA LA TRASFORMAZIONE IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO ART. 23 D. LGS. N. 81/2015 In caso di violazione del limite percentuale, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno. © Riproduzione riservata 22 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: DIRITTO DI PRECEDENZA ART. 24, D.LGS. N. 81/2015 Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. I contratti collettivi possono derogare al diritto di precedenza © Riproduzione riservata 23 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: DIRITTO DI PRECEDENZA ART. 24, D.LGS. N. 81/2015 Per le lavoratrici, il congedo di maternità usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. © Riproduzione riservata 24 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: DIRITTO DI PRECEDENZA ART. 24, D.LGS. N. 81/2015 Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di assunzioni a tempo indeterminato e nel caso delle lavoratrici in congedo maternità ed entro tre mesi nel caso dei lavoratori stagionali. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto © Riproduzione riservata 25 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: DECADENZE E TUTELE ART. 28, D.LGS. N. 81/2015 L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto e il deposito del ricorso deve avvenire nei successivi 180 giorni. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. © Riproduzione riservata 26 IN SINTESI : I PUNTI DA RICORDARE: 1. DURATA MASSIMA PARI A 36 MESI 2. LIMITE DI CONTINGENTAMENTO DEL 20% RISPETTO AGLI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO 5. CINQUE PROROGHE NELL’ARCO DEI 36 MESI A PRESCINDERE DAL NUMERO DEI CONTRATTI 6. IMPUGNAZIONE ENTRO 120 GIORNI DALLA CESSAZIONE DEL SINGOLO CONTRATTO © Riproduzione riservata 27 LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE © Riproduzione riservata 28 RIFERIMENTI NORMATIVI La disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative era contenuta nel d. lgs. 276/2003. Il d. lgs. n. 81/2015 ha abrogato gli articoli 61 – 69 bis riguardanti il contratto di lavoro a progetto facendo salvo l’art. 409 c.p.c. (che vedremo nelle slide successive). D. lgs. n. 81/2015 © Riproduzione riservata 1. Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente; 2. Art. 52. Superamento del contratto a progetto; 3. Art. 54. Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA 29 SUPERAMENTO DEL CONTRATTO A PROGETTO Art. 52. D. lgs. N.81/2015 Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile. QUINDI…. SI RITORNA ALLA SITUAZIONE ANTE 2003 © Riproduzione riservata 30 L’ORIGINE DELLE COLLABORAZIONI La categoria del lavoro parasubordinato trova il suo primo riconoscimento normativo nell’art. 409 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 533 del 11 agosto 1973 “Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria”. Art. 409 c.p.c. Annovera tra le controversie individuali di lavoro anche quelle che originano da “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. © Riproduzione riservata 31 DOPO IL 2003: LA LEGGE BIAGI La legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 e il d. lgs. 10 settembre 2006 n. 276 hanno tentato di far chiarezza sui rapporti tra la subordinazione e l’autonomia, introducendo il lavoro a progetto (artt. 61-69, D. Lgs. n. 276/2003). Art. 61, d.lgs. 276/2003 vigente al momento dell’entrata in vigore del d. lgs. 276/2003 “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa” © Riproduzione riservata 32 LA LEGGE BIAGI Tratto caratterizzante la fattispecie del contratto a progetto era l’esistenza di uno specifico “progetto”, che assurgeva a contrassegno di genuinità dell’autonomia del rapporto richiesto dal legislatore. In assegna del progetto il rapporto si considerava a tempo indeterminato. LA LEGGE FORNERO La legge n. 92/2012, sulla scia delle interpretazioni giurisprudenziali più restrittive, ha modificato l’originaria definizione del lavoro a progetto contenuta nell’art. 61, eliminando il riferimento al “programma di lavoro o fasi si esso” e ha introdotto la specificazione che “il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale e non può consistere in un mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente”, né “può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. © Riproduzione riservata 33 IN SINTESI, COSA SUCCEDE? Viene abrogato il contratto a progetto ma resta la possibilità di stipulare un contratto di collaborazione, salvo quanto disposto dall’art. 2 del d. lgs. n. 81/2015. © Riproduzione riservata 34 COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Se il committente organizza interamente l’attività del collaboratore, in ordine alla esecuzione della prestazione ma anche all’orario di lavoro e al luogo di lavoro si applicherà la disciplina del lavoro subordinato. (tutte le tutele? Anche previdenziali?) © Riproduzione riservata 35 COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. © Riproduzione riservata 36 COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE: CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO 3. Le parti possono richiedere alle commissioni certificazione la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1 [personalità, continuatività e modalità di esecuzione organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro]. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1. © Riproduzione riservata 37 INFINE: ART. 54. D. LGS. N.81/2015 STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI ANCHE A PROGETTO E DI PERSONE TITOLARI DI PARTITA IVA 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di una particolare sanatoria, a condizione che: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una sede protetta,; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. © Riproduzione riservata 38 SANATORIA L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni predette, comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. © Riproduzione riservata 39 IL LAVORO A TEMPO PARZIALE © Riproduzione riservata 40 LAVORO A TEMPO PARZIALE Riscritto dal d. lgs. n. 81/2015 9 Viene abrogato l’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale (DLgs n. 61/2000) 9 Il decreto n. 81/2015 si pone l’obiettivo di riorganizzare la disciplina del part-time in un testo organico che non ne muta la sostanza © Riproduzione riservata 41 È RIMASTA IMMUTATA: ¾ la definizione di tempo parziale: l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore al tempo pieno ¾ la definizione di rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro ¾ la definizione di rapporto a tempo parziale di tipo verticale, in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno ¾ la definizione di rapporto a tempo parziale di tipo misto, che si svolge secondo una combinazione delle due modalità di tipo orizzontale e di tipo verticale © Riproduzione riservata 42 Segue: ¾ la definizione di "lavoro supplementare” corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro parziale concordato fra le parti ma è stato posto un limite legale in caso di mancata previsione da parte dei contratti collettivi. ¾ la forma e i contenuti del contratto a tempo parziale, che deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno con la novità che l’indicazione dell’orario dell’orario di lavoro può rinviare a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie © Riproduzione riservata 43 LAVORO SUPPLEMENTARE Disciplina precedente relativa al lavoro supplementare Secondo la disciplina originaria, l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare era subordinata al consenso del lavoratore interessato soltanto nel caso in cui l'istituto del lavoro supplementare non fosse previsto né regolamentato dal contratto collettivo Era demandata alla contrattazione collettiva l'individuazione: - del numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili; - delle relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare; - delle conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi. In assenza di regolamentazione collettiva, e previo accordo individuale, il lavoro supplementare era ammesso senza limiti, fermo restando quello del tempo pieno. © Riproduzione riservata 44 JOBS ACT: NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO SUPPLEMENTARE La nuova disciplina è intervenuta a regolare l’ipotesi di mancata previsione della disciplina del lavoro supplementare da parte dei contratti collettivi. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non contenga una specifica disciplina del lavoro supplementare, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15 per cento, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. © Riproduzione riservata 45 È RIMASTA INVARIATA LA DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE Clausole flessibili: in caso di rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa Clausole elastiche: in caso di rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto che variano in aumento la durata della prestazione lavorativa La legge rinvia ancora una volta alla contrattazione collettiva con riguardo: - Alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della durata © Riproduzione riservata 46 NOVITA’ LEGISLATIVE a) In caso la contrattazione collettiva non contenga una specifica disciplina delle clausole flessibili o elastiche le parti possono concordare le predette clausole avanti le commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del DLgs. N. 276/2003. © Riproduzione riservata 47 NOVITA’ LEGISLATIVA Altro intervento della nuova disciplina riguarda l’attribuzione del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale a soggetti che si trovano in delicate condizioni di salute. Tale diritto spetta: 1) Ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. E’ poi riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: 1) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata riconosciuta una percentuale d’invalidità̀ pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita 2) Nel caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. © Riproduzione riservata 48 NOVITA’ LEGISLATIVA La trasformazione temporanea del contratto di lavoro in part-time al posto del congedo parentale. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione. © Riproduzione riservata 49 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, in luogo del congedo parentale, per un periodo di tempo corrispondente e una riduzione di orario non superiore al 50%. Il congedo parentale, regolamentato dagli articoli 32 e seguenti del Dlgs 151/2001 (il testo unico dei diritti a sostegno della genitorialità dei lavoratori), può durare per i due genitori al massimo 10 mesi, con un tetto di 6 mesi per ciascuno di essi. Se ne deduce che i limiti temporali di questa alternativa: 10 mesi complessivi da dividere fra i due genitori, con limite di 6 ciascuno. © Riproduzione riservata 50 LA TRASFORMAZIONE DA FULL-TIME A PART-TIME I PRINCIPI SONO GLI STESSI - deve avvenire nell’ambito di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro - il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto non costituisce giusta causa di licenziamento - in caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro deve darne avviso al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno e a prendere in considerazione eventuali domande di trasformazionea tempo parziale © Riproduzione riservata 51 SANZIONI In difetto di prova della stipula del contratto a tempo parziale, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Se non è stata determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore, è dichiarata la sussistenza di un rapporto a tempo pieno dalla data della sentenza, con diritto per il pregresso alla retribuzione e al risarcimento del danno Se non risulta determinata la collocazione temporale dell’orario di lavoro il Giudice determina le modalità temporali di svolgimento con valutazione equitativa, dalla data della sentenza, con diritto al risarcimento del danno per il periodo precedente. © Riproduzione riservata © Riproduzione riservata 52 IL LAVORO INTERMITTENTE © Riproduzione riservata © Riproduzione riservata 53 IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE La disciplina del lavoro “a chiamata” è stata, praticamente, “trasferita” dal D.Lgs. n. 276/2003 nel nuovo di decreto (artt. da 13 a 18), con piccolissime modifiche (per lo più lessicali) che lasciano completamente inalterati i capisaldi di questo istituto contrattuale. DEFINIZIONE Il contratto di lavoro intermittente, anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente […] © Riproduzione riservata © Riproduzione riservata 54 QUANDO PUO’ ESSERE STIPULATO UN CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE? Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato: - per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno; - nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno. Qualora la prima ipotesi non sia attuata dalla contrattazione collettiva, le ipotesi di ricorso a questo tipo di contratto sono individuate da un apposito decreto ministeriale. 55 © Riproduzione riservata LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità. 56 © Riproduzione riservata L’INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ A livello retributivo è poi prevista un’indennità di disponibilità nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata. L’importo dell’indennità è determinato dai contratti collettivi ma non è inferiore all'importo minimo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 57 IL LAVORO INTERMITTENTE È VIETATO: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 58 © Riproduzione riservata IL LAVORO INTERMITTENTE: FORMA 1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista; d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione; e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. 59 © Riproduzione riservata DIFFERENZE TRA PART- TIME E LAVORO INTERMITTENTE Il lavoro intermittente presenta forti restrizioni rispetto al part- time. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato: - per le esigenze individuate dai contratti collettivi; - solo con determinati soggetti (età inferiore a 24 anni e superiore a 55 anni); - per un massimo di 400 giornate in 3 anni. 60 © Riproduzione riservata APPALTO E SOMMINISTRAZIONE © Riproduzione riservata 61 NOZIONE: IL CONTRATTO DI APPALTO Art. 1655 c.c. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro . Parte che assume l’obbligazione: APPALTATORE Parte in favore della quale viene svolta l’opera o il servizio: COMMITTENTE © Riproduzione riservata 62 NOZIONE: IL CONTRATTO DI APPALTO ART. 29 COMMA 1 “ […] il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa” (…segue distinzione tra contratto d’appalto e somministrazione). © Riproduzione riservata 63 APPALTO D’OPERA ED APPALTO DI SERVIZI 1. Appalto d’opera realizzazione di una o più opere specifiche 2. Appalto di servizi relativo alla prestazione di uno o più servizi o lavorazioni ad organizzazioni esterne ENDO -AZIENDALI servizi resi e svolti direttamente all’interno degli spazi aziendali e/o del ciclo produttivo del committente. © Riproduzione riservata EXTRA -AZIENDALI servizi resi nella sede dell’appaltatore. 64 ELEMENTI DEL CONTRATTO D’APPALTO (Circ. Min. Lav. 15 dicembre 2004, n. 48) - Indicazione dell’attività appaltata * - durata presumibile del contratto - dettagli in ordine all’apporto dell’appaltatore ed in particolare precisazioni circa l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio dedotto in contratto. * “nel caso di contratti d’appalto concernenti lavori specialistici per i quali non risulta rilevante l’utilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, devono essere acquisite notizie in ordine al know how aziendale o alle elevate professionalità possedute dal personale impiegato nell’ambito dell’appalto, nonché indicazioni sulle modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori” © Riproduzione riservata 65 APPALTO GENUINO Criteri distintivi A. Organizzazione dei mezzi necessari 1. 2. B. Rischio d’impresa Potere direttivo-organizzativo Capitali macchine, attrezzature (il Ministero del lavoro ritiene compatibile anche l’uso di mezzi del destinatario del servizio purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore (Nota Interpello n. 77/2009) © Riproduzione riservata 66 l’appaltatore assume l'alea economica dell'attività oggetto dell'appalto APPALTO GENUINO L’appaltatore non deve limitare la propria attività a meri compiti di gestione amministrativa Nel redigere un contratto di appalto va quindi tenuto conto di quelli che sono gli indici rivelatori di un appalto illecito. Ad esempio: - la sottoposizione del personale dell’appaltatore alla direzione gerarchica dell’appaltante; - l’autorizzazione e il coordinamento del medesimo personale in materia di ferie, permessi e assenze sempre da parte dell’appaltante; - l’omogeneità di direttive nella gestione dell’orario lavorativo; - l’intercambiabilità di ruoli con altri dipendenti dell’appaltante; - il rapporto di monocommitenza: vanno pertanto evitate eventuali clausole di esclusiva © Riproduzione riservata 67 LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ART. 29 COMMA 2 D.LGS. 276/2003 RATIO: tutelare i lavoratori impiegati nell’appalto rispetto all’eventuale insolvenza dell’appaltatore-datore Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. © Riproduzione riservata 68 LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ART. 29 COMMA 2 D.LGS. 276/2003 Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. © Riproduzione riservata 69 LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ART. 29 COMMA 2 D.LGS. 276/2003 ¾ DURATA: entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto; . ¾ OGGETTO: trattamenti retributivi incluse quote TFR e contributi previdenziali e premi assicurativi Æ N.B. in relazione al periodo di esecuzioni del contratto d’appalto; ¾ Il committente convenuto in giudizio può eccepire il BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO DELL’APPALTATORE; ¾ AZIONE DI dell’appaltatore © Riproduzione riservata REGRESSO del 70 committente nei confronti LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 71 LE MODIFICHE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO La disciplina della somministrazione di lavoro era contenuta nel d. lgs. 276/2003 Quali sono state le ultime modifiche? Il c.d. “Decreto Poletti” (D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, come convertito in Legge n. 78 del 16 maggio 2014) ha inizialmente modificato la disciplina contenuta nel d. lgs. n. 276/2003 eliminando le causali relative alla somministrazione a tempo determinato. Legge delega (Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 art. 1, comma 7) Il D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro riscrive anche la disciplina della somministrazione di lavoro e abroga le relative norma contenute nel d. lgs. 27672003 72 LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: DEFINIZIONE Art. 30 D. lgs. n. 81/2015 Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. DUE CONTRATTI: UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (commerciale) utilizzatore tra agenzia e UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO (contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) tra agenzia e lavoratore © Riproduzione riservata 73 LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO LA SOMMINISTRAZIONE È UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Risponde non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese ma anche alle necessità di conciliare vita privata e vita professionale dei lavoratori dipendenti. La sua funzione è creare posti di lavoro, inserire i soggetti nel mercato del lavoro Cfr Direttiva 2008/104/CE → creazione del nuovo “lavoratore” ovvero colui che sarà in grado di “adattarsi” © Riproduzione riservata 74 CON IL D. LGS. N. 81/2015 ABBIAMO PIENA CONFERMA DELLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO ACAUSALE: con limite di utilizzo da parte dell’utilizzatore soltanto nella misura prevista dai CCNL applicati da quest’ultimo. N.B. Esclusione di qualsiasi limite percentuale di contingentamento per lavoratori disoccupati che fruiscono di ammortizzatori sociali, lavoratori in mobilità e lavoratori svantaggiati. così come definiti dai numeri 4) e 99) dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. © Riproduzione riservata 75 I CASI IN CUI LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E’ VIETATA Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. © Riproduzione riservata 76 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DURATA CONTRATTO COMMERCIALE nessun limite di durata CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO non ci sono limiti al ricorso alla somministrazione, anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi di durata del rapporto ed in caso di invio in missione dello stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore L’art. 34 del nuovo decreto esclude espressamente l’applicazione della disciplina del lavoro a tempo determinato (art. 19, 21, 23 e 24) al contratto di prestazione di lavoro somministrato a termine © Riproduzione riservata 77 Art. 34, comma 2, d. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 Esclude per il contratto di prestazione di lavoro somministrato a termine l’applicazione della normativa sul contratto a tempo determinato in tema di: DURATA: viene chiarito che non si applica il limite temporale dei 36 mesi (non si applica l’art. 19 comma 1 del d. lgs. n. 81/2015) SUCCESSIONE DEI CONTRATTI (art. 19, comma 2) STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO PRESSO LA DTL, DELLA DURATA DI 12 MESI INTERVENUTO TRA I MEDESIMI SOGGETTI, DOPO I PRIMI 36 MESI (ART. 19, COMMA 3) PROROGHE E RINNOVI (art. 21) Non si applicano le 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi ma le 6 proroghe previste dal ccnl somministrati NUMERO COMPLESSIVO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (ART. 23) non si applica il limite del 20% riferito al CTD DIRITTO DI PRECEDENZA (art. 24) © Riproduzione riservata 78 CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO SOMMINISTRATO A TERMINE Art. 34, comma 2, d. lgs. n. 81/15 disciplina dei rapporti di lavoro […] Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. © Riproduzione riservata 79 CCNL LAVORATORI SOMMINISTRATI Il CCNL Lavoratori Somministrati, pur non prevedendo direttamente un limite alla durata del contratto di lavoro somministrato dispone, all’art. 47, nel disciplinare le proroghe di tale contratto che, «il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell'arco di 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l'intero periodo si configura come un'unica missione». Inoltre è opportuno segnalare che nel nuovo CCNL Lavoratori Somministrati è stato eliminato quel sistema di “stabilizzazione obbligatoria” previsto dall’art. 43 del precedente CCNL, secondo cui: «il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo determinato ha diritto ad essere assunto con un nuovo contratto a tempo indeterminato dalla Agenzia di Somministrazione qualora abbia prestato attività lavorativa . anche presso diverse imprese utilizzatrici, in esecuzione di due o più contratti di lavoro in somministrazione stipulati con la medesima Agenzia, per un periodo complessivo pari a 42 mesi anche non consecutivi» Questo significa che dopo tale periodo occorrerà stipulare un nuovo contratto di lavoro © Riproduzione riservata 80 CCNL LAVORATORI SOMMINISTRATI Il sistema di “Stabilizzazione obbligatoria” è stato interamente sostituito con il sistema incentivante previsto dal nuovo art. 48, CCNL Agenzie di somministrazione, ciò a sostegno della tesi secondo cui non vi sarebbero limiti al ricorso alla somministrazione con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi di durata complessiva del rapporto. Art. 48 CCNL Agenzie di somministrazione Assunzione o trasformazione del contratto a tempo indeterminato A fronte di un contratto di somministrazione a tempo determinato viene riconosciuto un incentivo di 750 euro alla Agenzia che assume il lavoratore a tempo indeterminato, indipendentemente si tratti di assunzione "ab initio" o trasformazione. Tale incentivo viene erogato trascorsi 12 mesi dall'assunzione e successivamente riconosciuto ogni 12 mesi fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato. © Riproduzione riservata 81 CCNL LAVORATORI SOMMINISTRATI Tale interpretazione sarebbe conforme ai principi della Direttiva Europea n. 104/2008, in tema di somministrazione che non prevede limiti all’utilizzo di tale istituto, così come ribadito dalla Corte di Giustizia con sentenza n. C/290/2012 dell’11 aprile 2013, la quale ha affermato come il contratto a termine sia “cosa diversa” rispetto al rapporto di somministrazione e che i limiti del ricorso a tale ultima forma contrattuale non possa essere esteso alla somministrazione di lavoro. © Riproduzione riservata 82 LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO © Riproduzione riservata 83 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO D. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ART. 20 COMMA 3 D.LGS. 276/2003 Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato”. © Riproduzione riservata ACAUSALITÀ GENERALIZZATA Art. 31 comma I: « Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato » 84 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO Si liberalizza la SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO • eliminando le causali specifiche, fissando un limite di contingentamento identico a quello previsto per i lavoratori assunti a tempo determinato (non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1^ gennaio dell’anno di stipula del contratto di somministrazione. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato). Fatte salve differenti previsioni dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. Art. 51 d. lgs. n.81/2015 “per contratti collettivi si intendono contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali“ © Riproduzione riservata 85 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO Attenzione Art. 31 d. lgs. n.81 del 15 giugno 2015 Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti a tempo indeterminato! Es: • Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti • Apprendistato in somministrazione; • Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part – time; © Riproduzione riservata 86 DECADENZE E TUTELE © Riproduzione riservata 87 DECADENZE E TUTELE Art. 39 del d. lgs. n. 81/15 A. Il lavoratore, nel caso in cui chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, nei casi di somministrazione irregolare (art. 38, comma 2), trova applicazione il termine di impugnazione di 60 giorni che decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore ed il successivo termine di 180 giorni per il deposito del ricorso. B. In caso di accoglimento della domanda, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relative al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto. © Riproduzione riservata 88 RIMEDI & SANZIONI © Riproduzione riservata 89 ATTENZIONE: Con le nuove regole A) Nel contratto a tempo determinato, in caso si superamento dei limiti percentuali la conseguenza è unicamente di carattere economico – sanzione amministrativa (E’ ESCLUSA LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO) B) Per il contratto di somministrazione di lavoro il superamento dei limiti percentuali (previsti dai ccnl) è sanzionato con la possibilità di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze anche solo dell’utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione. © Riproduzione riservata 90 RESTA LA SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE ART. 38 D. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. • SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL 20% PER LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ( ART. 31 COMMA1) • SUPERAMENTO DEI LIMITI QUANTITATIVI INDIVIDUATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 31 COMMA 2) • MANCATO RISPETTO DEI DIVIETI PREVISTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (art. 32) • IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NON CONTIENE: a) estremi dell’autorizzazione; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro. (art. 33) © Riproduzione riservata 91 SCOMPARE LA SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA D. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 Art. 28 d.lgs. N. 276/2003 • • Viene abrogata la somministrazione fraudolenta prevista dall’art. 28 d.lgs. 276/2003. © Riproduzione riservata 92 « Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione » RESTANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE L’art. 40, commi I e II, del decreto delegato conferma anche le sanzioni pecuniarie amministrative da 250 a 1.250 euro per le ipotesi di somministrazione irregolare con riferimento a A. SOMMINISTRATORE E UTILIZZATORE: contratto privo di forma scritta o privo degli elementi previsti dalla norma (art. 33, comma I); per aver applicato condizioni economiche e normative inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (art. 35, comma I). A. UTILIZZATORE: per aver attivato contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e a termine al di fuori dei limiti quantitativi previsti dalla norma (art. 31, comma I e II); per non aver informato i lavoratori somministrati dei posti vacanti (art. 31, comma III); per aver attivato contratti di somministrazione di lavoro in una delle ipotesi di divieto espresso individuate dalla norma (art. 32); per non aver fatto fruire ai lavoratori somministrati dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva (art. 35, comma III, secondo periodo); per aver omesso la comunicazione annuale circa il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 36, comma III); A. SOMMINISTRATORE: per non aver fornito al lavoratore somministrato inviato in missione, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero al momento dell’invio presso l’utilizzatore, le informazioni contenute nel contratto, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione (art. 33, comma III). © Riproduzione riservata 93 SOMMINISTRAZIONE ABUSIVA Resta l’art. 18, comma I e II, d.lgs. 276/2003, sono abrogati i commi 3 – 3bis «1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attività di intermediazione e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma. 2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.» © Riproduzione riservata 94 DISTINZIONE TRA SOMMINISTRAZIONE E APPALTO ART. 29 D.LGS. 276/2003 E Circ. Min. Lav. 48/2004 PUNTI PRINCIPALI: • attività appaltata, durata presumibile del contratto, dettagli in ordine all’apporto dell’appaltatore e precisazioni circa l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio dedotto in contratto; • nel caso di contratti d’appalto concernenti lavori per i quali non risulta rilevante l’utilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, devono essere acquisite notizie in ordine al know how aziendale o alle elevate professionalità possedute dal personale impiegato nell’ambito dell’appalto, nonché indicazioni sulle modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori; • l’appalto riferito ai rapporti di mono committenza deve essere attentamente valutato, al fine di verificare se in capo all’appaltatore incomba l’organizzazione dei mezzi necessari e se è rintracciabile il rischio d’impresa; • rischio d’impresa indici: l’appaltatore ha già in essere un’attività imprenditoriale; l’appaltatore svolge propria attività produttiva o opera per conto di diverse imprese. © Riproduzione riservata 95 DISTINZIONE TRA SOMMINISTRAZIONE E APPALTO • Negli appalti in cui l’impiego di mezzi e di strumenti risulta esiguo rispetto all’impiego di personale dipendente, la distinzione tra appalto e somministrazione deve potere essere ricondotta a queste due diversità riscontrabili nell’oggetto del contratto tra le due entità (Circ. Min. Lav. 5/2011): • l’appalto prevede un “fare”, poiché l’appaltatore si impegna a fornire all’appaltatore un’opera o un servizio realizzatore attraverso la sua organizzazione di uomini e di mezzi; • la somministrazione prevede invece un “dare”, poiché l’Agenzia di somministrazione fornisce la sua forza lavoro ad un soggetto terzo, affinché questa sia adottata al proprio sistema organizzativo ed utilizzata secondo le proprie necessità. © Riproduzione riservata 96 GRAZIE ! © Riproduzione riservata 97