Consap settembre 2010 - CONSAP Provinciale ROMA

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Consap settembre 2010 - CONSAP Provinciale ROMA
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AGOSTO SETTEMBRE 2010
CONSULTA NAZIONALE POLIZIA STRADALE
Periodico ufficiale nazionale della Consap-C.N.P.S. anno XII numero VI agosto-settembre 2010 - Registrazione Tribunale Civile di Roma n. 542/99
ALL’INTERNO L’ELENCO DEI SORPASSOMETRI SULLA RETE VIARIA NAZIONALE
SICUREZZA STRADALE,
PROSSIMO CONVEGNO
A MILANO
SINDACATO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO DELLA POLIZIA DI STATO
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i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.
Sommario
Sommario
DIRETTORE RESPONSABILE
Massimo D’Anastasio
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REDAZIONE
Giorgio Innocenzi
Mauro Pantano
Stefano Spagnoli
Pietro Taccogna
Gianni Valeri
Sergio Scalzo
Giuseppe Bennardo
Raffaele Tavano
Guglielmo Frasca
Elisabetta Ricchio
DIREZIONE EDITORIALE
Consap Segreteria
Generale Nazionale
Via Nazionale, 214 - 00184 Roma
Tel. 06 47825541
Fax 06 47825538
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EDITORIALE
Modifiche al Codice della Strada ecco le novità
Mano pesante per chi "trucca" ciclomotori e minicar
Tasso alcol zero per neo patentati, autisti pubblici e camionisti
Carcere e ritiro della patente per la guida sotto sostanze
Ciclista indisciplinato paga la multa ma salva i punti - patente
Corse su strada, deroga al divieto di usare dispositivi non omologati
Polizia Stradale non necessaria per il trasporto eccezionale
Chi sporca paga, nuove sanzioni, obiettivo strade pulite
Rimozione di pubblicità abusiva: polizia interviene sul fondo privato
SUPERVISORE
PER LA FOTOGRAFIA
Francesco Moretta
Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive
CONCESSIONARIA
ABBONAMENTI
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Via Palladio, 5 - 20135 Milano
Tel. 02 58431268
Fax 02 58449956
Confisca per targa mancante, malposizionata o non conforme
INFORMAZIONE
PER ABBONAMENTI
Tel. 02 58431268
Obbligo di luci accese, chi deroga non perderà più punti patente
Per le quote abbonamenti:
Abbonamento ordinario
62.00 euro
Abbonamento sostenitore da
82.00 euro
&nb sp:
Abbonamento per appartenenti
Forze di Polizia
42.00 euro
Prezzo della rivista
8.00 euro
Numero arretrato
10.00 euro
Persone o animali equiparate le prerogative dei mezzi di soccorso
Registrazione Tribunale Civile
di Roma n. 542 del 01/11/1999
Si avver te che gli incaricati alla dif fusione non possono essere
appar tenenti alla Polizia di Stato né
a Forz e dell’Ordine . In ragione di
ciò vi invitiamo a segnalare alla
direzione editoriale anomalie
rispetto a quanto sopra.
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Nuovo codice della strada, primo bilancio positivo
Sospensione del libretto fino ad esito positivo della revisione
Contrassegno “GA” sull’auto per l’esercitazione di guida con foglio rosa
Introdotta dal 2011 la prova pratica di guida per il “patentino”
Maggiorate le sanzioni per l’eccesso di velocità
Autotreni e pulman stretta sull’obbligo di soste e riposi
Obbligo di fermata in presenza di pedoni
Ridotti i tempi per le notifiche dei verbali
Vendita alcolici: sospensione della licenza in caso di recidiva nel biennio
Bilancio positivo nei due mesi di esodo estivo per la sicurezza sulle strade
Proposta shock dal Regno Unito, alberi ai bordi delle strade
Sorpassometro, deterrente principe contro la guida pericolosa
Prima si poi no il Tar boccia gli aumenti dei pedaggi autostradali
Trasporto in Europa, prosegue inesorabile la cura del ferro
La consulta sommozzatori sbarca in Sardegna. L’incontro di Olbia
Perplessità sulla tessera del tifoso, la novità del campionato 2010-2011
Legge Finanziaria: le colpe dei sindacalisti parrucconi
Tutti i numeri della Polizia Stradale
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52-61
CONSULTA NAZIONALE POLIZIA STRADALE
Responsabile Nazionale
SPAGNOLI STEFANO
Responsabile Italia Settentrionale
MORELLO GIANMARIO
Responsabile Italia Centrale
VANNONI MASSIMO
Responsabile Italia Meridionale ed Isole
DI MURO FILIPPO
Sezione Polizia Stradale Alessandria POLITI ROCCO
Sottosezione Polizia Stradale Romagnano Sesia NO PANE BRUNO
Sezione Polizia Stradale Aosta BICCIATO PAOLO
Distaccamento Polizia Stradale Orosei NU PELLINO MIRKO
Sezione Polizia Stradale Asti BENFATTO ROBERTO
Sezione Polizia Stradale Palermo SCIRE’ ANDREA
Sottosezione Polizia Stradale Avellino Ovest DILUISO PASQUALE
Sezione Polizia Stradale Perugia PETRONI MAURIZIO
Sottosezione Polizia Stradale Avezzano SANTUCCI PIETRO
Distaccamento Polizia Stradale Fano PU TENAGLIA IVAN
Sezione Polizia Stradale Benevento MIRRA UGO
Sottosezione Autostradale Pescara TOMEI ROSSANO
Sezione Polizia Stradale Biella LAZZARINI DANIELE
Sezione Polizia Stradale Pisa LAI GESUINO RINO
Sottosezione Autostradale Pian del Voglio BO ROLLO GIOVANNI
Sezione Polizia Stradale Pordenone FIORINI GIANLUCA
Sezione Polizia Stradale Bolzano COCEANO PINO
Distaccamento Polizia Stradale Brancaleone RC BRUZZESE GIUSEPPE
Sezione Polizia Stradale Campobasso PICA PEPPINO
Distaccamento Polizia Stradale Guastalla - R.E. PIRRAGLIA ALDO
Distaccamento Polstrada Capua CE NUZZOLO ANTONIO
Distaccamento Castelnuovo nei Monti - R.E. DI STEFANO LUCA
Sottosezione Autostradale Caserta Nord COLUCCIO MAURIZIO
Distaccamento Polizia Stradale Passo Corese RI COPPOLA IMMACOLATA
Sezione Polizia Stradale Catania MILITELLO MICHELE
Centro Operativo Autostradale Polstrada Centro Italia BOVE ANDREA
Sezione Polizia Stradale Crotone MARINO GIUSEPPE
Sezione Polizia Stradale Roma QUAGLIERI MASSIMILIANO
Sottosezione Autostradale Mondovì CN ALLEGRO ANDREA
Centro Operativo Autostradale Roma Nord LOTITO VINCENZO
Distaccamento Polizia Stradale Scalea CS STABILITO ANTONIO
Sottosezione Polizia Stradale Albano Laziale RM DI CEGLIE MARCO
Distaccamento Polizia Stradale Soverato CZ PETROSILLO TOMMASO
Sottosezione Polstrada Civitavecchia RM MORMINO MATTEO
Sezione Polstrada Ferrara TAGLIANI MARCO
Sezione Polizia Stradale Salerno DE SANTIS ANTONIO
Sezione Polizia Stradale Firenze CAFIERO VINCENZO
Sottosezione Polizia Stradale Angri SA AURICCHIO RAFFAELE
Sezione Polizia Stradale Foggia CASSANO TEODORO
Sottosezione Polizia Stradale Eboli SA APPIERDO ROBERTO
Sezione Polizia Stradale Frosinone OTTAVIANI DOMENICO
Sezione Polizia Stradale Sassari POLO CRISTIAN
Sezione Polizia Stradale Isernia DE FALCO DOMENICO
Distaccamento Polizia Stradale Città di Castello TR STAZI LUCIO
Sezione Polizia Stradale L’Aquila MASTRANGELO ANTONIO
Sezione Polizia Stradale Orvieto ZUMBO FRANCESCO
Distaccamento Polizia Stradale Aprilia LT MASTROMANNO MASSIMILIANO
Sezione Polizia Stradale Siracusa BIANCA ANGELO
Sottosezione Polizia Stradale Venturina LI PASSERI ALESSANDRO
Sottosezione Polizia Stradale Susa TO GRIENTI MARCO
Distaccamento Polizia Stradale Bagni di Lucca BICOCCHI IVAN
Sezione Polizia Stradale Udine PREDAN ETTORE
Distaccamento Polizia Stradale Porto Recanati MC FRONTONI FABRIZIO
Sottosezione Polstrada Varese CERIANI CARLUIGI
Sezione Polizia Stradale Mantova CIANCAGLIONE GIANVINCENZO
Sezione Polizia Stradale Mestre VE ANGIOLINI SANDRO VITTORIO
Sezione Polizia Stradale Milano FORTUNATI FRANCESCO
Sezione Polizia Stradale Verbania FENU JOHN IVAN
Sezione Polizia Stradale Modena VALLICELLI MASSIMO
Sezione Polizia Stradale Vercelli LA MARCA MELCHIORRE
Sezione Polizia Stradale Napoli IZZO GIUSEPPE
Sezione Polizia Stradale Viterbo DI PROSPERO GIANLUCA
Editoriale
Consap Magazine 2010
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Nuovo codice della strada,
primo bilancio positivo
Calano gli incidenti e aumentano le contravvenzioni. A un mese dall’entrata in vigore, il
nuovo codice della strada supera brillantemente il primo esame.
Tolleranza zero e stretta su ciclomotori e minicar sono forse tra i fattori che hanno portato
al calo di circa il 10% degli incidenti su strade e autostrade.
Un numero in contrasto con gli ultimi fatti di cronaca, confermato però dalla Polizia Stradale che nel mese di agosto 2010 ha rilevato 81 incidenti mortali con 89 vittime, contro i
Giorgio Innocenzi
Segretario Generale
Nazionale Consap
119 incidenti e 128 decessi registrati nell’agosto del 2009 (rispettivamente -32% e -34%).
In aumento, invece, le infrazioni contestate: +8% tra agosto 2009 e agosto 2010.
Sono aumentate in particolare le sanzioni per eccesso di velocità. Stabile invece il numero
di contravvenzioni in materia di cinture di sicurezza, uso dell’auricolare e guida sotto l’effetto dell’alcool.
Evidentemente il nuovo codice della strada non ha introdotto sufficienti deterrenti in quanto il numero delle violazioni è rimasto sostanzialmente invariato.
I risultati conseguiti sono sicuramente il frutto di molti fattori, dal clima di attenzione che c’è
La Consulta
Nazionale Consap
Polizia Stradale
sollecita un
potenziamento
dell’organico
di circa 1500
uomini.
intorno alla sicurezza stradale, al gioco di squadra degli operatori e alla aumentata prudenza degli utenti della strada.
Un bilancio, dunque, positivo ma ancora con alcune riserve.
Occorrono, infatti, tempestivi provvedimenti per la sicurezza di motociclisti e pedoni, la
modifica del c.d. emendamento “grappino” che evita la sospensione della patente per 3 ore
al giorno ma soprattutto un potenziamento dell’organico della Polizia Stradale di almeno
1500 uomini.
L’organico attuale è inferiore rispetto al 1960, mentre le esigenze operative si sono quintuplicate.
Uno studio di una società specializzata di qualche anno fa dimostrò che un potenziamento adeguato degli organici della polizia stradale avrebbe determinato un calo consistente
dei decessi e di alcune decine di migliaia di feriti sulle strade.
E’ facile immaginare quali risparmi farebbe lo Stato nelle spese sanitarie, assistenziali e
previdenziali, se solo si tiene conto che circa al 70% dei feriti della strada rimangono conseguenze permanenti spesso di rilievo.
Il Governo faccia dunque questa scommessa, non lesini uomini e tecnologia per la sicurezza stradale, è l’opinione pubblica che lo richiede.
Legge 120/10
disposizioni in materia
di sicurezza stradale
Consap Magazine 2010
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Modifiche al Codice della Strada
ecco le novità
Pubblichiamo integralmente la circolare ministeriale diramata a tutti gli uffici di polizia, che ha reso operative dal
31 luglio 2010 una prima tranches delle modifiche al
Codice della Strada, introdotte dal Parlamento dopo un
dibattito durato qualche mese che il Consap Magazine
aveva seguito con attenzione, dando voce anche alle
posizioni ed alle richieste giunte dalle associazioni a
diverso titolo impegnate nella sicurezza stradale. Il documento fornisce una lettura meno burocratica e più operativa delle più significative variazioni introdotte e ha rappresentato la linea guida della condotta di tutte le Forze
di Polizia impegnate nel controllo della circolazione stradale, infatti su precisa indicazione del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza sono state invitate tutte le prefetture
ad estenderne i contenuti di conoscenza anche nei riguardi dei corpi di Polizia Provinciale e Municipale. Con la
pubblicazione di questo documento noi di CM e tutta la
Consulta Nazionale Polizia Stradale della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia intendiamo offrire un
contributo a quella politica della prevenzione, che scaturisce da un rapporto di fiducia e collaborazione fra gli
enti di controllo e l’utenza della strada.
S u l l a Ga z z e t t a Uf ficiale n. 175 del 29.7.2010 - Supple mento Or di n ar i o n . 171, è s t at a pu bbl i c at a l a l e gge
29.7.2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di
sicur e z z a s t r a d a l e . "
La nuova normativa, che ha lo scopo di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, sia attraverso l’aggravamento delle sanzioni per
violazioni delle norme del codice, sia mediante disposizioni volte alla prevenzione ed all’incremento della messa
in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie, nonché
della segnaletica stradale, prevede significative modifiche
a numerose disposizioni del Codice della Strada e di
alcune norme correlate.
Salvo quelle per cui è stato previsto che l’entrata in vigore sia differita nel tempo, anche in ragione della necessi-
tà di emanazione di specifiche norme attuative, le disposizioni della legge in argomento entreranno in vigore, dal
prossimo 13 agosto 2010.
Tuttavia, per alcune di esse, in ragione della particolare
rilevanza per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale che sono destinate ad apportare, è stata prevista
l’entrata in vigore a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, per fornire con tempestività agli operatori di
polizia una visione complessiva degli interventi normativi, in vigore dal 30 luglio 2010, sono state predisposte e
allegate alla presente circolare schede riepilogative delle
principali novità corredate, per facilità di consultazione,
del testo degli articoli del codice della strada in oggetto
indicati, coordinato con le modifiche intervenute.
Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le necessarie istruzioni per le altre norme del codice della strada
e delle leggi correlate, oggetto di interventi di modifica
con la legge 120/2010, che entreranno in vigore dal 13
agosto p.v.
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Consap Magazine 2009
Mano pesante per chi "trucca"
ciclomotori e minicar
Le disposizioni degli articoli 14 e 28 della L. 120/2010
prevedono un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio per i conducenti dei quadricicli leggeri (c.d.
minicar) e degli altri ciclomotori che tengono condotte di
guida scorrette.
In particolare, l’art. 14 della L. 120/2010, intervenendo
sull’articolo 97 C.d.S., ha aumentato le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende
ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore alterato ovvero munito di una targa i cui dati non
siano chiaramente visibili.
L’art. 28 della L. 120/2010, modificando l’articolo 172
C.d.S., ha esteso al conducente e al passeggero di quadricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa (c.d. minicar)
l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza. La disposizione si applica solo ai soggetti a bordo di tali veicoli,
dotati sin dall’origine di cinture di sicurezza secondo le
prescrizioni di cui alla direttiva 2002/24/CE del 18
marzo 2002.
L’art. 29 della L.120/2010, che interviene sull’articolo
173 C.d.S., ha stabilito che i conducenti di ciclomotori
per i quali, al momento del rilascio del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, siano previsti adattamenti o protesi, debbano farne uso durante la guida, estendendo ad essi le sanzioni già previste per i conducenti di
veicoli con simili prescrizioni iscritte sulla patente di
guida.
Consap Magazine 2010
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Tasso alcol zero per neo patentati,
autisti pubblici e camionisti
L’articolo 33 della L. 120/2010 ha apportato significative
modifiche all’articolo 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza
alcolica) ed ha introdotto una nuova fattispecie che punisce chi
guida dopo aver assunto bevande alcoliche (art. 186-bis
C.d.S.) da parte di alcune categorie di conducenti più esposte
a rischio d’incidente.
G u i d a d o p o a v e r a s s u n t o b e v a n d e a l c o l i c h e d a p a r te di alcu ne categorie di conducenti (ar t. 186-bis C.d.S.).
Il nuovo articolo 186-bis, comma 1, C.d.S. ha affermato il
principio secondo cui ad alcune categorie di conducenti è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche;
• giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;
• neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della
patente B; conducenti che esercitino di professione l’attività di
trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi
ovvero di noleggio con conducente;
• tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa
superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli
destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di
autoarticolati e di autosnodati;
• conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui
all’articolo 56, comma 4, C.d.S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare cosi formato superi il peso di kg
3.500. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S.
di cui all’articolo 56, comma 2, C.d.S. quando la massa del
complesso veicolare superi tale limite.
Il controllo del tasso alcolemico può essere effettuato, nei
riguardi dei conducenti sopra citati, secondo le procedure e con
gli strumenti indicati dall’articolo 186, commi 3, 4 e 5, C.d.S.
Nelle more della fornitura di strumenti precursori in grado di
rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 g/l, i controlli etilome-
trici nei riguardi dei conducenti che appartengono alle categorie di cui all’art. 186-bis, comma 1, C.d.S. saranno effettuati
utilizzando gli etilometri in dotazione. Sarà necessario, però,
che al termine della prima prova, che rileva e quantifica la
presenza di alcol nell’aria espirata, si proceda a successive
due prove con il medesimo strumento, secondo le prescrizioni
già oggi in vigore per l’impiego dell’etilometro a fini di raccolta della prova.
La conduzione di un veicolo, da parte di uno dei soggetti
sopraindicati, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e
0,5 g/l, costituisce illecito amministrativo e comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 155,00 a Euro
624,00 (art. l86-bis, c.2, C.d.S.). La stessa viene raddoppiata, qualora il conducente abbia provocato un incidente stradale. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art.
202 C.d.S.; non è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie ed è prevista la decurtazione di 5 punti
dalla patente.
Il veicolo condotto da uno dei soggetti sopraindicati, poiché
riscontrati con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, non viene
Lindsay Lohan, l’attrice condannata per guida in stato di ebbrezza.
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Consap Magazine 2010
sottratto alla disponibilità del conducente.
Rifiuto di sottoporsi agli accer tamenti per i conducenti di cui
all’ar ticolo 186-bis C.d.S.
Quando uno dei soggetti richiamati dall’art. 186-bis C.d.S.
rifiuti di effettuare le prove o gli accertamenti sulla persona di
cui all’art. 186, commi 3, 4 o 5, C.d.S., è punito con le sanzioni penali di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.
(ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000, arresto da sei mesi
ad un anno), aumentate da un terzo alla metà, nonché con la
sospensione amministrativa accessoria della patente di guida
da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Diversamente da quanto previsto per tutti gli altri conducenti che rifiutino
l’accertamento alcolimetrico (art. 186, c.7, C.d.S.), qualora la Per consentire la concreta applicazione di tale misura, l’accerconfisca non possa essere applicata perché il veicolo appartie- tamento definitivo degli illeciti amministrativi o dei reati di cui
ne a persona estranea al reato, la durata della sospensione agli artt. 186 e 186-bis C.d.S. deve essere segnalato al comdella patente di guida è raddoppiata.
petente Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l’aAnche per tale illecito, come previsto per il reato di cui all’art. dozione dei provvedimenti conseguenti. La procedura e le
186, comma 7, C.d.S., il Prefetto, con l’ordinanza con cui modalità di trasmissione di tale segnalazione saranno oggetto
applica la sospensione provvidi disposizioni operative conMeno 10 punti patente
soria della patente ai sensi delcordate con il Ministero delle
l’art. 223 C.d.S., dispone l’obInfrastrutture e dei Trasporti.
per guida in stato di ebbrezza
bligo per il conducente di sottoNovità in tema di guida in stato
e sanzioni penali per chi rifiuta
porsi a visita medica ai sensi
di ebbrezza (ar t. 186 C.d.S.)
dell’articolo 119, comma 4,
Con la modifica apportata alla
l’alcoltest
C.d.S. che deve avvenire nel
lett. a) del comma 2 dell’art.
termine di sessanta giorni, secondo le prescrizioni del comma 186 C.d.S., viene depenalizzata la condotta di chi guida con
8 dell’art. 186 C.d.S.
tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non oltre 0,8 g/l, preveIl rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per i casi di cui dendo la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a
all’art. 186-bis C.d.S. non determina la decurtazione di punti Euro 2.000, della quale è ammesso il pagamento in misura
dalla patente di guida.
ridotta ai sensi dell’art. 202 C.d.S.
D i v i e t o d i c o n s e g u i r e l a p a t e n t e p e r i c o n d u c e n t i m i n o r enni
La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo se l’illeciAi conducenti minori di anni diciotto, trovati alla guida di un to è commesso da uno dei soggetti indicati dall’art. 186-bis
veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, ferma restando C.d.S.
la loro irresponsabilità per gli illeciti amministrativi correlati All’accertamento della violazione consegue la sanzione ammialla violazione degli artt. 186-bis ed 186 comma 1, lett. a), nistrativa accessoria della sospensione della patente di guida
C.d.S., dei quali rispondono il genitore o il tutore secondo le da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente.
regole generali dell’articolo 2 della L.689/1981, è stata pre- Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni previste per chi guida
vista l’applicazione di una misura interdittiva del rilascio della un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In partipatente di guida.
colare:
Infatti, l’accertamento dell’assunzione di alcolici comporta, per • è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena,
questi conducenti, un ritardo nel conseguimento della patente qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
di categoria B: il conducente non potrà conseguire la patente tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualo- • è raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 lo, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
(zero) e non superiore a 0,5 g/l; il termine si sposta al compi- stradale;
mento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accerta- • è disposta la revoca della patente di guida quando sia stato
to un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
Consap Magazine 2010
11
superiore a 1,5 g/l ed il conducente abbia provocato un inci- l’art. 213 C.d.S., che consentono l’affidamento della custodia
del veicolo sequestrato al trasgressore, gli operatori di polizia
dente stradale;
• per i conducenti di cui all’art. 186-bis C.d.S. che hanno pro- che accertano gli illeciti in argomento dovranno sempre provvocato incidenti stradali, le pene previste dall’art. 186, comma vedere ad affidarlo ad uno dei soggetti di cui all’art. 214-bis
C.d.S. (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, ad uno dei
2, lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà;
• nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla soggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare la custodia ammilett. d) dell’art. 186-bis, c. 2, C.d.S., è sempre disposta la revo- nistrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982.
ca della patente di guida quando sia stato accertato un valore Dopo la condanna per i reati sopraindicati, secondo le disposizioni dell’art. 224-ter C.d.S., il veicolo sequestrato è oggetto
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza con di confisca con provvedimento del Prefetto.
tasso alcolemico oltre 1,5 g/l o in caso di rifiuto di accerta- Applicazione del fer mo amministrativo in caso di guida in
stato di ebbrezza.
menti.
Conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzio- L’art.186, comma 2 bis, C.d.S. prevede che sia disposto il
nale con la sentenza n.196 del 26.5.2010, la confisca del vei- fermo amministrativo del veicolo condotto dal conducente in
colo prevista per i casi di guida in stato di ebbrezza con tasso stato di ebbrezza alcolica che abbia provocato un incidente
alcolico oltre 1,5 g/l, di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), stradale.
C.d.S., nonché per il rifiuto di effettuare accertamenti di cui Per effetto delle nuove disposizioni del citato art. 224-ter
C.d.S., è stato previsto al
all’art 186, comma 7, e art.
momento dell’accertamento
186-bis, comma 6, C.d.S. non
Tasso alcolemico superiore a
dell’illecito possa provvedere
è più qualificata come misura
1,5g/l detenzione, confisca del
all’applicazione della sanzione
di sicurezza patrimoniale.
amministrativa accessoria del
Tale circostanza, unitamente
veicolo, revoca della patente.
fermo del veicolo. A tal fine,
all’espresso rinvio alle nuove
disposizioni dell’art.224-ter C.d.S., introdotto dall’art. 44 l’art. 224-ter, stabilisce che l’operatore di polizia stradale
della L. 120/2010 conseguente alla nuova formulazione del- provveda a disporre il fermo provvisorio del veicolo per 30
l’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., induce a ritenere che la giorni mentre il restante periodo di fermo sarà disposto dal
confisca di cui si parla abbia assunto la natura di sanzione giudice con la sentenza di condanna.
Il fermo amministrativo provvisorio è disposto secondo le proamministrativa accessoria degli illeciti penali sopraindicati.
Di conseguenza, nei casi soprarichiamati, ai fini del sequestro cedure dell’art. 214 C.d.S., in quanto compatibili- Tuttavia,
del veicolo, trovano applicazione le procedure di cui all’art. anche in questo caso, diversamente da quanto previsto dalle
213 C.d.S., in quanto compatibili. Tuttavia, per espressa pre- disposizioni dell’art. 214 C.d.S., non potrà essere disposto l’afvisione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 224-ter fidamento della custodia del veicolo al trasgressore ma gli opeC.d.S., diversamente da quanto previsto dalle disposizioni del- ratori di polizia che accertano l’illecito in argomento dovranno
sempre provvedere ad affidarlo ad uno dei soggetti di cui
all’art. 214-bis C.d.S. (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare la
custodia amministrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982.
È stata prevista anche la possibilità di trasformare la pena
detentiva e pecuniaria, in periodo di lavoro, non retribuito, in
attività di pubblica utilità. La facoltà di scontare le pene con
attività sociali, è già presente nelle legislazioni di altri paesi, la
normativa italiana affianca alla prestazione di manodopera
nell’ambito del volontariato sociale anche l’opportunità di
dedicarsi ad attività sociali legate alla sicurezza ed all’educazione stradale, al fine di favorire la redenzione del sanzionato, attraverso il contatto diretto con le possibili conseguenze
dei suoi comportamenti scorretti durante la guida.
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Consap Magazine 2010
Carcere e ritiro della patente
per la guida sotto sostanze
Anche in materia di guida in stato di alterazione psico- • nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di
cui alla lett. d) dell’art. 186-bis C.d.S., è sempre dispofisica dopo aver assunto stupefacenti, si registrano numesta la revoca della patente di guida.
rose novità.
A
c
cer tamento dello stato di alterazione dopo aver
In particolare:
• è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della assunto stupefacenti.
pena prevista per chi guida in stato di alterazione dopo Significative novità in materia di accertamenti analitici
sono state introdotte con la
aver assunto stupefacenti;
Accertamenti
clinico-tossicolonuova previsione dell’art.
• è disposta la revoca della
187, comma 2 bis, C.d.S.
patente di guida quando il
gici anche su campioni
per rilevare chi guida in stato
conducente in stato di altedi
mucosa
del
cavo
orale.
di alterazione psico-fisica
razione abbia provocato
per uso di sostanze stupefacenti.
un incidente stradale;
• per i conducenti di cui all’art. 186-bis C.d.S. le pene La nuova norma ha infatti previsto che, qualora le prove
previste dall’art. 187 C.d.S. sono aumentate da un non invasive forniscano esito positivo, ovvero quando si
terzo alla metà;
abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente
all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero
analitici su campioni di mucosa del cavo orale ovvero su
campioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario nominato ausiliario di polizia giudiziaria
degli organi di polizia stradale procedenti.
La nuova disposizione sarà operativa solo dopo l’emanazione di un Decreto interministeriale che determini le
caratteristiche degli apparecchi per l’analisi dei campioni prelevati, nonché le modalità di effettuazione delle
stesse.
Consap Magazine 2010
Per effetto della completa riformulazione del comma 3
dell’art. 187 C.d.S., qualora non sia possibile effettuare
il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di
polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La nuova previsione, perciò, che ha escluso la necessità
di una visita medica correlata al prelievo di liquidi biologici, prevista dalla precedente formulazione della norma,
lascia intendere che lo stato di alterazione dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere provato
anche solo sulla base dei positivi riscontri analitici di
laboratorio sui campioni prelevati.
Confisca del veicolo in caso di guida in stato di altera zione o in caso di rifiuto di accer t a m e n t i .
Come accade per gli illeciti puniti dall’art. 186 C.d.S.
13
anche in caso di guida in stato di alterazione dopo aver
assunto stupefacenti, ovvero in caso di rifiuto dei relativi
accertamenti, la confisca del veicolo appartenente al conducente, che ha commesso gli illeciti indicati, ha assunto
la natura di sanzione amministrativa accessoria. Per il
relativo sequestro, perciò, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 224-ter C.d.S.
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Consap Magazine 2010
Ciclista indisciplinato paga la multa
ma salva i punti - patente
L’articolo 43 della L. 120/2010, modificando l’art. 219bis C.d.S., ha soppresso la previsione contenuta nella
precedente formulazione della stessa norma, secondo la
quale le misure della sospensione, della revoca o del ritiro della patente nonché la decurtazione di punti, potevano essere applicate al conducente titolare di patente
anche quando la violazione da cui le misure discendevano era stata commessa alla guida di un veicolo che non
richiede la patente di guida.
Non hanno invece trovato accoglimento, a causa di uno
stralcio durante l’ultimo passaggio della legge alla Camera le norme che prevedevano l’obbligo per i minori di 14
anni di indossare il casco e quella che dava la possibilità
di parcheggiare sui marciapiedi e nelle aree pedonali.
Consap Magazine 2010
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Corse su strada, deroga al divieto di
usare dispositivi non omologati
In tema di competizioni sportive su strada, è stato
introdotto il comma 4-bis, all’articolo 9 C.d.S. che prevede una deroga alle disposizioni dell’articolo 78
C.d.S. (modifiche delle caratteristiche costruttive dei
veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione) per i veicoli dei partecipanti alle stesse
competizioni.
Fermo restando l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile (art. 193 C.d.S.), ai predetti veicoli si consente, infatti, la circolazione con dispostivi non approvati
limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso
della competizione.
La nuova norma, naturalmente, trova applicazione solo
laddove il percorso di gara sia aperto al transito anche
degli altri utenti della strada e per il tempo strettamente
necessario per gli spostamenti stessi. Nessuna limitazione, invece, è imposta per i veicoli impegnati in competizioni lungo percorsi non aperti al traffico.
Sul piano operativo occorre pertanto verificare che i veicoli in questione circolino effettivamente nell’ambito del
percorso autorizzato e, soprattutto, per il tempo stretta-
mente necessario allo spostamento. La deroga in argomento non si riferisce all’efficienza dei dispositivi di equipaggiamento, prevista dall’art. 79 C.d.S., ma soltanto
alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento che, comunque, devono essere presenti e risultare efficienti, anche se
diversi da quelli prescritti.
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Consap Magazine 2010
Polizia Stradale non necessaria
per il trasporto eccezionale
Completando il processo di riforma avviato nel 1997, è
stato soppresso il servizio di scorta da parte della Polizia
Stradale. Dal 13 agosto tale servizio sarà svolto esclusivamente da imprese private con soggetti abilitati ai sensi
del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni che, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis
C.d.S., avranno gli stessi poteri di regolazione del traffico del personale della Polizia Stradale.
Tuttavia, qualora il transito del veicolo eccezionale o del
trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari
alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento
degli organi di Polizia Stradale competenti per territorio i
quali, se le circostanze lo consentono, possono autorizza-
re il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il
personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo
di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità
stabilite nel regolamento.
Quest’obbligo, il cui esatto adempimento è rimesso alla
prudente valutazione del responsabile della scorta tecnica, è riferito unicamente ai casi in cui, per le dimensioni
particolarmente rilevanti o per le caratteristiche specifiche
del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di
eccezionalità, sia indispensabile la chiusura totale della
strada con l’effettuazione di interventi di regolazione del
traffico a grande distanza e con la deviazione del traffico stesso su itinerari alternativi.
Pertanto, l’obbligo di cui si parla non sussiste nei casi in
cui, pur occupando il convoglio eccezionale l’intera sede
stradale, sia possibile effettuare interventi di regolazione
del traffico in loco, imponendo sensi unici alternati a vista
o momentanee chiusure della strada.
Per effetto della nuova norma, gli enti proprietari o concessionari delle strade di cui all’art. 10, comma 6, C.d.S.,
a far data dal 13 agosto 2010, nel provvedimento autorizzativo non potranno più disporre l’obbligo di una scorta della polizia stradale ma dovranno prevedere che,
quando secondo le norme dell’art. 16 Reg. C.d.S., è
imposto l’obbligo di scorta, questa sia svolta da soggetti
abilitati dipendenti da imprese autorizzate.
Le predette norme regolamentari, nelle more di una loro
completa revisione, infatti, devono essere interpretate in
modo che siano quanto più possibile aderenti allo spirito
del nuovo dettato normativo.
Pertanto, tutti i provvedimenti autorizzativi alla circolazione di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalità, ancorché rilasciati prima del 13
agosto 2010, recanti la previsione dell’obbligo di scorta
Consap Magazine 2010
della polizia, sono da intendersi, di diritto, riferiti all’obbligo di una scorta tecnica.
Resta fermo, naturalmente, l’obbligo per il responsabile
della scorta tecnica di richiedere l’intervento di un organo di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni
del novellato comma 9 dell’art. 10 C.d.S., quando le
dimensioni del veicolo o del trasporto eccezionale sono
cosi grandi da imporre la chiusura totale della strada, per
un tratto significativo, con la necessita di approntamento
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di itinerari alternativi.
Per le autorizzazioni ad effettuare scorta tecnica in delega già rilasciate o per quelle in cui sia in corso la relativa pratica burocratica continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Si fa riserva di impartire apposite direttive in ordine alle
procedure burocratiche da osservare in caso di richiesta
di intervento degli organi di Polizia Stradale da parte
della scorta tecnica.
Chi sporca paga, nuove sanzioni,
obiettivo strade pulite
Al comma 1 dell’articolo 15 C.d.S. è stata inserita un’ulteriore previsione, alla lettera f-bis), identica nel contenuto, all’art. 34 bis C.d.S. in tema di decoro urbano, che
era stato introdotto dalla legge 15.07.2009, n. 94 che,
peraltro, è stato abrogato. Sotto la rubrica «Atti vietati» si
è ribadito il divieto di insozzare la strada e le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in
movimento.
Anche la sanzione amministrativa pecuniaria è stata
oggetto di modifica. Per tali comportamenti illeciti, infatti,
si prevede il pagamento della sanzione pecuniaria compresa tra euro 100,00 ed euro 400,00.
Dall’illecito discende anche la sanzione amministrativa
accessoria dell’obbligo, per l’autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Anche per effetto della soppressione della parola "gettare" presente nell’originaria formulazione dell’art 15,
comma 1, lett f), C.d.S., il comportamento di chi getta
cose o rifiuti da un veicolo è punito dall’art. 15 comma 3
bis solo quando determini "insozzamento" della strada o
delle sue pertinenze. Nel caso in cui, invece, l’oggetto
gettato dal veicolo non determini insozzamento, trovano
applicazione le sanzioni di cui all’art. 15, comma 3.1.
Per insozzamento si intende l’azione del conducente che
imbratta la strada in modo sia permanente che temporaneo, alterando le caratteristiche del fondo stradale e
richiedendo, perciò, interventi di pulizia che non sono
limitati al semplice spostamento dell’oggetto o del rifiuto
gettato dal veicolo.
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Consap Magazine 2010
Rimozione di pubblicità abusiva:
polizia interviene sul fondo privato
Per contrastare più efficacemente le varie forme di abusivismo nel settore pubblicitario, la nuova formulazione dell’art. 23, comma 13 bis, C.d.S. prevede che gli organi di
Polizia Stradale possano accedere sul fondo privato ove è
collocato il mezzo pubblicitario abusivo, al fine di consentirne la rimozione ad opera dell’ente proprietario o concessionario della strada.
La facoltà di accesso consentita agli organi di Polizia Stradale è limitata alle operazioni di rimozione effettuate dal
personale dell’ente proprietario o concessionario della
strada, con il quale, dovranno intercorrere dirette intese
per le modalità pratiche di attuazione della nuova norma.
L’accesso, che deve essere adeguatamente documentato,
non impone garanzie difensive e consente di effettuare,
altresì, le operazioni necessarie alla rimozione di eventuali ostacoli che si oppongono all’accesso stesso, il cui onere
economico è posto interamente a carico del responsabile
della violazione.
L’ente proprietario della strada ha inoltre la facoltà di disporre delle opere pubblicitarie rimosse, una volta spirato
il termine di sessanta giorni senza che i soggetti coinvolti
(autore della violazione, proprietario o possessore del terreno) ne abbiano chiesto la restituzione. II termine decorre, a seconda della situazione di fatto, dalla diffida oppure dal momento della effettiva rimozione.
In attesa di una generale revisione ed aggiornamento
degli itinerari internazionali, viene stabilito che i divieti e
le prescrizioni dettati dal 7° comma dell’art. 23 C.d.S., in
materia di tipologia ed ubicazione della cartellonistica
pubblicitaria, siano limitati alle categorie di strade classificate come «autostrade» e «strade extraurbane principali» (tipo A e B); per le «strade extraurbane secondarie»
(tipo C), il divieto di collocazione di cartelli pubblicitari
potrà essere imposto solo nel caso in cui l’ente proprietario della strada, volta per volta, verifichi la sussistenza di
comprovate ragioni di garanzia della sicurezza stradale,
i cui criteri saranno fissati da un decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Per ciò che concerne i veicoli, la novella della L.120/2010
prevede la modifica dell’art. 57 Reg. C.d.S., per consentire la pubblicità non luminosa per conto terzi, seppur nel
rispetto di determinati limiti e condizioni, anche ai veicoli
appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte
nei registri e alle associazioni sportive dilettantistiche. Per
quanta riguarda la pubblicità a mezzo di altri veicoli
destinati a tale uso, nel medesimo art. 57 Reg. C.d.S.
saranno indicate le prescrizioni da osservare, in particolare l’obbligo che sostino nei luoghi consentiti dal comune
nei centri abitati. Le disposizioni relative alla pubblicità sui
veicoli non sono, perciò, immediatamente operative ma
richiedono l’approvazione di norme attuative.
La nozione di «segnale» prende il posto del termine «cartello» nel comma 7 dell’art. 23 C.d.S., per indicare i servizi o le indicazioni agli utenti, richiamando cosi espressamente la terminologia propria del codice della strada
(art. 39) e del relativo regolamento.
Consap Magazine 2010
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Segnali stradali temporanei anche
per le sole attività ispettive
Con la modifica dell’art. 38 C.d.S. si è consentita la collocazione temporanea di segnali stradali che impongono prescrizioni, anche in deroga agli artt. 6 e 7 C.d.S., non solo
nei casi di urgenza o necessita ma anche in caso di emergenza ovvero di attività ispettiva delle reti e degli impianti
tecnologici posti al disotto della piattaforma stradale.
Sono state, inoltre, significativamente incrementate le sanzioni per chiunque, diverso dall’ente proprietario o concessionario della strada, colloca segnaletica irregolare ovvero
viola le altre disposizioni dell’art. 38 C.d.S.
Possibile il sequestro del veicolo per
l’uso di dispositivi non omologati
Al fine di evitare la diffusione di dispositivi di equipaggiamento
non omologati, è stata introdotta una nuova ipotesi sanzionatoria
con il comma 3-bis dell’art. 77 C.d.S., per punire chi importa,
produce per la commercializzazione sul territorio nazionale,
ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche
senza la prescritta omologazione, o approvazione ai sensi dell’art.75, c.3-bis, C.d.S.
L’entità della sanzione è in funzione della tipologia di dispositivo
o componente sopra citato: in generale, è prevista la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 155,00 a euro 624,00, che
viene elevata da euro 779,00 a euro 3.119,00, quando si tratti
di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza o
pneumatici. Per la successione delle leggi nel tempo, la previsione sanzionatoria di cui all’art. 172, commi 12 e 13, C.d.S., relativa ai soli dispositivi di ritenuta o cinture di sicurezza, è da ritenersi tacitamente abrogata.
I sistemi, i componenti e le entità tecniche in questione, anche se
installati sui veicoli, devono sempre essere sequestrati ai sensi dell’art. 213, C.d.S. per la successiva confisca amministrativa.
Sul piano pratico, si suggerisce, fermo restando le diverse disposizioni che potranno essere impartite in sede provinciale dalle
rispettive Prefetture, di procedere al sequestro, con la materiale
sottrazione a chi lo detiene, del dispositivo non omologato o non
approvato soltanto laddove ciò sia tecnicamente possibile senza
pregiudizio per la sicurezza del veicolo e sia compatibile con i
tempi e le modalità del servizio.
In ogni altro caso appare indispensabile procedere al sequestro
amministrativo dell’intero veicolo, secondo le disposizioni dell’art.
213 C.d.S., avendo cura di evidenziare nel verbale che il sequestro è stato eseguito in funzione della necessita di procedere alla
confisca dei sistemi, componenti o entità tecniche non omologati
o non approvati che non possono essere facilmente rimossi dal
veicolo stesso, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione medesimo. Resta ferma la possibilità per l’interessato di
chiederne il successivo dissequestro, procedendo, a sue spese,
alla rimozione dei predetti sistemi o componenti. In tale caso,
naturalmente, l’organo di polizia procedente dovrà redigere un
nuovo verbale di sequestro, limitato ai dispositivi stessi.
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Consap Magazine 2010
Sospensione del libretto fino ad
esito positivo della revisione
E’ stata profondamente modificata la procedura di applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di circolazione a seguito di contestazione dell’art. 80, comma 14, C.d.S. Resta, invece, immutata la procedura di cui all’art. 176, comma 18, C.d.S. nel
caso di omessa revisione accertata in ambito autostradale, per la quale continuerà ad applicarsi il fermo amministrativo del veicolo fino all’esibizione della prenotazione
della visita di revisione.
Salvo che l’illecito sia commesso in autostrada, si è previsto che a chi circoli con la revisione scaduta non sarà più
ritirato il documento di circolazione. L’organo accertatore
provvederà, infatti, ad annotare sui documento stesso che
il veicolo è sospeso dalla circolazione e che è consentita
la sua circolazione al solo fine di recarsi presso uno dei
soggetti di cui al comma 8 (centri di revisione autorizzati) o presso l’Ufficio del Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici per la
Consap Magazine 2010
21
C.d.S. E’ stato modificato il comma 2 dell’ar t. 94 C.d.S.
prescritta revisione.
L’agente accertatore dovrà sospendere dalla circolazione ed inserito il comma 4-bis.
il veicolo non in regola con la revisione apponendo sul La previsione del secondo comma determina sempre l’edocumento di circolazione l’indicazione dell’Ufficio da missione di una carta di circolazione all’atto in cui venga
cui dipende seguita dalla dicitura "... veicolo sospeso dichiarata e mutata la proprietà di un autoveicolo, motodalla circolazione fino all’’esito favorevole della visita di veicolo e rimorchio. Ciò perchè la carta di circolazione,
revisione. Verbale n... del....". La predetta dicitura deve quando la nuova normativa sarà a regime, sarà abbinaessere accompagnata dalla data di inizio del periodo di ta alle targhe del veicolo le quali, diventando personali,
sospensione dalla circolazione e dalla sottoscrizione del- sono trattenute dal proprietario in caso di trasferimento di
proprietà per effetto dell’introduzione del comma 3 bis
l’operatore di polizia procedente.
La modifica agevola le operazioni di regolarizzazione nell’articolo 100 del C.d.S.
del veicolo, atteso che il cittadino, che abbia fatto circo- Per il disposto del comma 4-bis, invece, tutti gli atti diverlare il proprio veicolo oltre il termine dell’obbligo di revi- si e non dotati di efficacia ai fini della trascrizione di un
sione, non ha più l’onere di rivolgersi solo all’Ufficio Ter- trasferimento di proprietà, che comportino una variazioritoriale del citato Dipartimento, ma potrà avvalersi del- ne di disponibilità superiore a 30 giorni, debbono essere
l’opera di uno dei centri autorizzati alla revisione, in comunque oggetto di comunicazione al Dipartimento per
i trasporti terrestri, il quale provvede ad annotarli sulla
ragione della tipologia di mezzo.
Ai fini del controllo della liceità della circolazione del vei- carta di circolazione del veicolo. In questi atti possono
colo sospeso ai sensi del novellato comma 14 dell’art.80 essere ricomprese tutte quelle situazioni in cui non è interC.d.S., il conducente dovrà esibire all’organo di polizia venuto di fatto un mutamento di proprietà o si prospetta
un trasferimento che non
su strada o la ricevuta di prepotrà essere risolto entro i
notazione della visita di reviPassaggio di proprietà, necessatermini temporali previsti dal
sione nella medesima giornaria
l’emissione
di
una
nuova
primo comma (atti di succesta presso l’Ufficio Territoriale
sione tra eredi, procedure
del Dipartimento dei Trasporcarta di circolazione.
fallimentari, ecc...).
ti, ovvero un’attestazione o
altra documentazione dalla quale possa evincersi che si L’annotazione in questione è finalizzata al mero aggiorsta recando presso un centro autorizzato per effettuare la namento degli archivi di cui agli articoli 225/1° lett. b) e
226/5° del CDS non avendo valore modificativo dell’invisita di revisione.
Chiunque circoli con un veicolo sospeso dalla circolazio- testatario del veicolo.
ne, sia nel caso di provvedimento adottato dall’organo di L’omesso aggiornamento della carta di circolazione ai
Polizia Stradale per l’omissione della revisione, sia quan- sensi del comma 4 bis determina l’applicazione della sando tale provvedimento sia adottato dall’Ufficio del Dipar- zione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3 ed
timento dei Trasporti a seguito di visita del veicolo, è sog- il ritiro immediato della carta di circolazione per il succesgetto alla sanzione amministrativa da euro 1.842,00 a sivo aggiornamento. Non è prevista invece la sanzione di
euro 7.369,00 e al fermo amministrativo del veicolo per cui al comma 4 a carico del conducente sorpreso a circo90 giorni. In caso di reiterazione è prevista la confisca lare con quel veicolo. E’ opportuno ricordare che a norma
amministrativa del veicolo stesso e quindi il suo sequestro dell’art. 201 comma 1, è legittima la notificazione del verbale di contestazione eseguita con riferimento alle risultanai sensi dell’art. 213 C.d.S.
La procedura prevista dalla nuova disciplina trova appli- ze degli archivi ex articoli 225/1° lett. b) e 226/5° del
cazione sia per la carta di circolazione degli autoveicoli, CDS e che, perciò, la notificazione del verbale è validamotoveicoli e rimorchi, sia per il certificato di circolazio- mente effettuata anche nei confronti dei soggetti e delle
ne dei ciclomotori o per ogni altro documento di circola- situazioni di temporaneo affidamento del veicolo come
zione di veicoli a motore.
risultanti dagli aggiornamenti realizzati a norma dell’art.
Inter venti in materia di for malità per il trasferimento di 94, comma 4 bis, C.d.S. Resta fermo, naturalmente, il conproprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per tenuto dell’art. 196 C.d.S. che individua i soggetti che
il trasferimento di residenza dell’intestatario - Ar t. 94 sono obbligati in solido con il trasgressore.
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Consap Magazine 2010
I n t e r venti in materia di divieto di intestazione fittizia dei
veicoli - Ar t. 94-bis C.d.S.
L’articolo, di nuova formulazione, ribadisce, in estrema
sintesi, il divieto di intestazioni fittizie dei veicoli e prevede la loro cancellazione d’ufficio dai pubblici archivi
automobilistici.
La norma si pone in sostanza l’obiettivo di eliminare tutte
quelle distorsioni e pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate arrecati al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri.
II profilo applicativo verrà meglio delineato da successivi
decreti ministeriali, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela
della finalità in questione o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica tesa ad
accertare che non ricorrano le circostanze di cui al
comma 1.
Dal punta di vista sanzionatorio, ferma restando la perseguibilità penale se i fatti costituiscono ipotesi di reato,
la nuova norma prevede il pagamento di una sanzione
Fac simile di carta di circolazione
amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00.
La sanzione si applica, con distinti verbali, a carico del
richiedente l’immatricolazione, del titolare delle carte di
circolazione cosi ottenute, del soggetto che ha la materiale disponibilità del veicolo nonchè del proprietario dissimulato se diverso da uno dei precedenti.
II veicolo in relazione al quale siano rilasciati documenti
di circolazione in violazione della norma è soggetto a
provvedimento di cancellazione sia dal P.R.A. che dall’archivio nazionale dei veicoli del DTT, disposta su richiesta
dell’ufficio di polizia procedente. La richiesta di cancellazione, naturalmente, dovrà essere avanzata agli Uffici
competenti solo quando è definito l’iter amministrativo del
verbale di contestazione degli illeciti di cui sopra.
La circolazione del veicolo dopo la sua cancellazione è
sanzionata ai sensi dell’art. 93, comma 7, C.d.S., con
conseguente sequestro e confisca amministrativa, ai sensi
dell’art. 213 C.d.S., salvo che, nel frattempo, sia divenuto di proprietà di persona estranea agli illeciti amministrativi di cui sopra.
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Confisca per targa mancante,
malposizionata o non conforme
L’inserimento del comma 3-bis all’articolo 100 C.d.S.
introduce il sistema della targa personale per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, analogamente a quanto già
previsto dall’art. 97 C.d.S. per i ciclomotori. La targa è
destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo ed è
pertanto trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione
del titolo. Non può essere abbinata a più di un veicolo,
per cui chi ha più veicoli deve chiedere il rilascio di più
targhe.
E’ stato eliminato, inoltre, l’obbligo di apporre posteriormente ad un rimorchio la targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione del veicolo trainante.
Tale obbligo, tuttavia, viene meno solo per i rimorchi
immatricolati in data successiva all’emanazione del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
recante le caratteristiche della nuova targa per rimorchi.
La disposizione non si applica ai carrelli appendice che,
perciò, dovranno continuare ad avere la targa ripetitrice
del veicolo che li traina.
Le nuove disposizioni si applicheranno trascorsi sei mesi
dall’entrata in vigore della legge e, comunque, non
saranno immediatamente operative ma richiederanno
l’approvazione del citato decreto ministeriale. Esse si
applicheranno solo ai veicoli immatricolati dopo l’approvazione del predetto provvedimento attuativo. Ne potranno beneficiare anche i veicoli più vecchi, a condizione
che siano reimmatricolati e dotati di una targa di nuovo
tipo.
Per prevenire possibili indebiti utilizzi della targa, il legislatore ha inasprito il quadro sanzionatorio dell’art. 100
C.d.S., prevedendo l’adozione del fermo amministrativo
del veicolo per tre mesi anche nei seguenti casi:
• mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi
1,2, 3 e 4 dell’art. 100;
• installazione della targa in posizione o con modalità
non conformi alle norme degli art. 258 e 259 Reg.
C.d.S.
• circolazione con un veicolo munito di targa non propria
o contraffatta. Per effetto della citata modifica normativa, sarà, perciò, ad esempio, sottoposto a fermo amministrativo il veicolo la cui targa è installata con inclinazione diversa da quella prevista dall’art. 259 Reg.
C.d.S. ovvero sistemata su un alloggiamento diverso da
quello approvato in sede di omologazione del veicolo e
che non rispetta le disposizioni dell’art. 258 Reg. II
fermo del veicolo sarà realizzato con le procedure dell’art. 214.
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Consap Magazine 2010
Contrassegno “GA” sull’auto per
l’esercitazione di guida con foglio rosa
Con i commi dall’1-bis all’1-septies
dell’art. 115 si introduce nell’ordinamento la guida accompagnata per i
giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di
guida A, al fine di conseguire Ia
patente di categoria B.
Onde permettere al giovane di misurarsi effettivamente con l’attività di
guida di un autoveicolo è prevista
un’adeguata e preliminare formazione: dieci ore di corso pratico di
guida, delle quali almeno quattro in
autostrada o su strade extraurbane e
due in condizioni di visione notturna,
presso un’autoscuola con istruttore
abilitato e autorizzato.
La guida accompagnata può essere
svolta a condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (uno speciale "foglio rosa")
e che il minore sia accompagnato da
un conducente titolare di patente di
categoria B o superiore da almeno
dieci anni. Durante la guida accompagnata sul veicolo non può prendere posto altra persona oltre a quella
che funge da accompagnatore e il
veicolo deve essere munito di un
apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".
Diversamente da quanta accade per
le altre esercitazioni finalizzate al
conseguimento della patente di cat.
B, si applicano le limitazioni di
potenza e di velocità previste dall’art. 117, commi 2 e 2-bis, C.d.S. In
caso di violazione si applicano le
sanzioni previste dall’art. 117,
comma 5, C.d.S.
Al di la delle ipotesi sanzionatorie di
cui all’art. 122 C.d.S., che trovano
applicazione per le violazioni per le
quali non sia prevista una diversa
sanzione dalla nuova norma, il conducente autorizzato ad effettuare l’esercitazione di cui sopra che, durante la stessa, commette violazioni
gravi per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione o della revoca
della patente, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della
revoca dell’autorizzazione alla
guida accompagnata, con il divieto
di conseguirne una nuova.
A tal fine, si applica la procedura
prevista dall’art. 219 C.d.S. con
l’obbligo per l’agente accertatore di
dare immediata comunicazione al
prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa per l’adozione
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del provvedimento di revoca dell’autorizzazione amministrativa. Quest’ultimo è inviato anche al competente
Ufficio del DTT per gli adempimenti di propria competenza.
L’autorizzazione, perciò, non deve essere ritirata nell’immediatezza dell’accertamento della violazione ma dovrà
essere consegnata dal conducente al momento dell’esecuzione del provvedimento di revoca.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 122, comma 7, è prevista la responsabilità solidale dell’accompagnatore per il
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per
tutte le violazioni commesse dal conducente autorizzato
durante l’effettuazione delle esercitazioni di guida di cui
trattasi. Tale responsabilità solidale, che si aggiunge a
quella del genitore o di chi esercita l’autorità parentale o
del tutore del conducente minorenne, impone la necessità
di contestazione immediata della violazione anche alla
persona che funge da istruttore.
Le disposizioni di cui sopra non sono immediatamente
operative ma richiedono l’adozione di appositi decreti
ministeriali con i quali saranno fissate le modalità di rilascio delle speciali autorizzazioni ad esercitarsi.
I n t e r venti in materia di età per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali - Ar t. 115 C.d.S. L’ar t. 115 è
stato modificato al comma 2 e integrato con il comma 2bis, entrambi r elativi ai r equisiti di età.
Con il primo comma si è introdotta la possibilita di innalzare, anno per anno, da 65 a 68 anni, l’età massima dei
conducenti di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t., e da 60 a 68
anni per la guida di autobus, autotreni, autoarticolati e
autosnodati adibiti al trasporto di persone. Per poter
beneficiare di questa estensione, il conducente deve avere
uno specifico attestato di idoneità.
Con il comma 2-bis si è, invece, prevista la possibilità,
per chi ha superato ottanta anni, di continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di
categoria A, B, C ed E, previo attestato biennale rilasciato dalla commissione medica locale.
Per l’attuazione dei commi 2 e 2-bis occorrerà attendere
l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 115 in ordine
alla mancanza dell’attestato di idoneità alla guida, la circolazione senza averlo al seguito costituisce violazione
dell’art. 180 comma 7 C.d.S.
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Consap Magazine 2010
Introdotta dal 2011 la prova pratica
di guida per il “patentino”
I n t e r v e n t i i n m a t e r i a d i p a t e n t e , c e r tificato di abilitazio ne pr o f e s s i o n a l e p e r l a g u i d a d i m o t o v e i c o l i , a u t o v e i c o li e cer t i f i c a t o d i i d o n e i t à a l l a g u i d a d i c i c l o m o t o r i - A r t .
116 C.d.S.
E’ stato modificato il comma 11-bis dell’art. 116 C.d. S.
al fine di integrare il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida
di ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria, il quale
dovrà prevedere una lezione teorica di almeno un’ora,
volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
Inoltre, ai fini del conseguimento del certificato, gli aspiranti che hanno superato la prova di verifica espletata da
un funzionario esaminatore del Dipartimento dei trasporti terrestri e dall’operatore responsabile della gestione dei
corsi, dovranno, previa idonea attività di formazione,
superare una prova pratica di guida del ciclomotore Le
disposizioni relative al superamento della prova pratica
di guida suddetta si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011, mentre le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di
emergenza, della prova pratica, nonché della relativa
attività di formazione, saranno oggetto di un decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
I n t e r v e n t i i n m a t e r i a d i l i m i t a z i o n i n e l l a g u i d a - A r t . 117
C.d.S.
La modifica apportata al comma 2-bis dell’art. 117 del
C.d.S. definisce nuovi limiti di potenza per i veicoli di cui
è permessa la guida ai neopatentati nel primo anno suc-
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cessivo al conseguimento della patente categoria B. La
nuova definizione mira a contemperare la finalità di
garanzia della sicurezza con quella di evitare restrizioni
eccessive e non motivate.
In sostanza i titolari di patente di guida di categoria B
non possono guidare, per il primo anno dal rilascio,
autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 55 KW/t. Per gli stessi titolari, qualora si trovino alla guida veicoli di categoria M1, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.
Per effetto delle disposizioni sopraindicate, il comma 2
dell’articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n. 160, e successive modificazioni, è pertanto
abrogato e le nuove disposizioni entreranno in vigore per
le patenti categoria B rilasciate a decorrere dal 180°
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
Legge n. 120/2010.
I n t e r v e n t i i n m a t e r i a d i p a t e n t e a p u n t i - A r t. 126-bis
C.d.S. e ar t. 22 comma 4 Legge n.120/2010.
Sono stati modificati i commi 4 e 5 dell’articolo in esame,
inserito un ulteriore comma, il 6-bis, rimodulata la tabella di decurtazione dei punti, per dare maggiore gradualità alla decurtazione prevista per le violazioni, e integrata la nota in calce alla stessa relativa ai neopatentati.
Con la modifica del comma 4 si è in sostanza introdotto
l’obbligo di una prova di esame alla fine dei corsi di
aggiornamento per il riacquisto dei punti eventualmente
persi, purché il punteggio non sia esaurito.
Se il punteggio è completamente esaurito, infatti, non è
possibile recuperare i punti persi ma occorre fare l’esame
di revisione della patente.
L’art. 22, comma 4, della legge in esame introduce inoltre i corsi di guida sicura avanzata che potranno essere
utili al recupero di punti decurtati, fino ad un massimo di
cinque.
I programmi e le modalità di effettuazione della prova di
esame di cui sopra saranno stabiliti con apposito decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno disciplinati i corsi di
guida sicura avanzata e individuate le norme del C.d.S.
in relazione alle quali sarà consentito il recupero dei 5
punti. Con la modifica del comma 6 si è invece previsto
27
l’obbligo di revisione della patente di guida di cui all’art.
128 C.d.S. per chi commette un’infrazione da almeno 5
punti cui seguano, nell’arco di 12 mesi, altre due violazioni non contestuali da almeno 5 punti ciascuna.
Si è inoltre previsto un meccanismo premiale per i neopatentati, per cui la mancanza di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione di un punto all’anno fino ad
un massimo di tre punti.
Le disposizioni riguardanti le ultime due modifiche, che
potranno trovare applicazione solo per le violazioni
accertate dal 13 agosto 2010, richiedono l’aggiornamento del complesso meccanismo delle comunicazioni
della decurtazione dei punti che saranno oggetto di istruzioni operative d’intesa con il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti e di cui si fa riserva. Nelle more di tale
aggiornamento, si continueranno ad utilizzare le procedure e le modalità di comunicazione gia in essere.
Il comma 6-bis afferma, infine, l’obbligo per la cancelleria dell’A.G., per le violazioni penali per le quali e prevista una decurtazione dei punti, di trasmettere, entro 15
giorni, copia autentica della sentenza all’organo accertatore. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione della decurtazione all’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, decorre dalla ricezione della comunicazione della cancelleria dell’A.G.
I n t e r venti in materia di r evisione della patente di guida.
Con una modifica dell’art. 128 C.d.S sono state introdotte nuove ipotesi di revisione della patente di guida che,
diversamente dagli altri casi indicati nella stessa norma,
diviene provvedimento cautelare obbligatorio, senza,
cioè, lasciare margini di valutazione da parte dei competenti Uffici del DTT. La novella prevede che sia sempre disposta la revisione della patente di guida nei confronti del
conducente: che ha provocato un incidente stradale dal
quale sono derivate lesioni gravi alle persone e, a suo
carico, sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del C.d.S. da cui consegue l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida.
In tali casi, l’Ufficio da cui dipende chi ha effettuato i rilievi dell’incidente o che ha accertato le violazioni sopraindicate provvede a dare comunicazione delle violazioni
rilevate al competente ufficio del DTT affinché provveda
all’adozione del provvedimento di revisione della paten-
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Consap Magazine 2010
te. In funzione della natura cautelare della misura, la 18). Nella seconda ipotesi, comma 6-bis, si applicano
comunicazione deve essere data in modo tempestivo, invece le sanzioni amministrative previste dai commi 15 e
anche prima della definizione dei procedimenti ammini- 17 dell’art. 116 C.d.S. La nuova norma estende l’applistrativi o penali che costituiscono il presupposto per Ia sua cazione delle sanzioni di cui sopra anche ai casi di CAP,
CQC o altro documento abilitativo non più in corso di
applicazione.
Con la sostituzione del comma 2 dell’art. 128 C.d.S. validità. II legislatore ha inoltre modificato l’art. 6-ter del
viene stabilito che nei confronti del titolare di patente di decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con
modificazioni dalla legge n.
guida che non si sottoponga,
214/2003, estendendo a
nei termini prescritti, agii
Patente straniera conversione
tutti i titolari di patente di
accertamenti di cui ai commi
entro
un
anno
dall’acquisizione
guida rilasciata da uno Stato
da 1 a 1-quater, dello stesso
estero il sistema della decurart. 128, è sempre disposta
della residenza
tazione dei punti, mentre
la sospensione cautelare
della patente di guida fino al superamento, con esito attualmente è previsto solo per i guidatori di quegli Stati
dove non vige il sistema della patente a punti. La modififavorevole, degli accertamenti stessi.
La sospensione non richiede l’emissione o la notificazio- ca ha reso inoltre completamente applicabile la procedune di un ulteriore provvedimento ma decorre, in modo ra, prevedendo che il provvedimento di inibizione alla
automatico, dal giorno successivo allo scadere del termi- guida sia emesso dal prefetto del luogo in cui è stata comne indicato nell’invito a sottoporsi a revisione. Sanzioni messa l’ultima violazione che ha comportato la decurtaamministrative e la revoca della patente di guida sono zione di punteggio.
disposte nei confronti di chi circola durante il periodo di
sospensione cautelare della patente di guida. Per la revoca della patente si applica la procedura di cui all’art. 219
C.d.S. Le stesse si applicano anche a chiunque circoli
dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo
alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater dell’art.
128 C.d.S.
I n t e r venti in materia di conversioni di patenti di guida
rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità eur opea - Ar t. 136 C.d.S.
Con la modifica del comma 6 dell’art. 136 C.d.S. e l’introduzione del 6-bis si sono nettamente separate le due
ipotesi sanzionatorie: una prevede di punire coloro che,
trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione
della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo rilasciati da uno Stato estero
non più in corso di validità, mentre l’altra continua a prevedere l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 7
nei confronti di chi ha acquisito la residenza da non oltre
un anno e circola con la patente straniera non più valida
ovvero da chi, trascorso più di un anno, circola con
patente straniera in corso di validità. Nella prima ipotesi,
di cui al comma 6, si applicano le sanzioni penali previste per chi guida senza patente (art. 116, commi 13 e Un modello di “foglio rosa”.
Consap Magazine 2010
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Maggiorate le sanzioni
per l’eccesso di velocità
I n t e r v e n t i i n m a t e r i a d i v e l o c i t à d e i v e i c o l i A r t . 142
C.d.S.
Per effetto della modifica del comma 9 dell’art. 142 del
C.d.S., il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 ma
di non oltre 60 km/h. viene punito con una sanzione
amministrativa, più pesante (da euro 500 a euro 2000).
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi. E’ stato, invece, soppressa la previsione
dell’ulteriore periodo di inibizione alla guida nelle ore
notturne.
Anche il superamento dei limiti di velocità di oltre
60km/h viene punito con più grave sanzione amministrativa (da euro 779 a euro 3119), cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
La nuova norma, inoltre, prevede nuove modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso le apposite apparecchiature. II 50% dei proventi
delle violazioni dell’art. 142 C.d.S., da chiunque accertate, deve essere infatti corrisposto agli Enti proprietari delle
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Consap Magazine 2010
strade sulle quali sono state accertate.
In attesa della definizione di una nuova procedura di
attribuzione della quota dei proventi spettanti agli enti
proprietari delle strade, il versamento dei proventi degli
illeciti amministrativi continuerà ad essere effettuato con
le consuete procedure.
Sempre in materia di velocità, si segnala, infine, che l’art.
41, comma 1 C.d.S. è stato modificato con l’inserimento,
dopo la lettera b), della lettera b-bis), che consente l’installazione sulle strade di tabelloni luminosi rilevatori di velocità in tempo reale dei veicoli in transito. Questi dispositivi, che hanno ora la natura di segnali stradali, non possono essere utilizzati come strumento per l’accertamento
delle violazioni in materia di superamento dei limiti di
velocità dei veicoli ma hanno solo la funzione di indicare
la velocità del veicolo che si approssima ad essi, con un’evidente finalità di prevenzione di eventuali illeciti stradali.
L’art. 61 della L. 120/2010 interviene anche per quanto
riguarda le modalità di accertamento delle violazioni in
materia di velocità, stabilendo che gli operatori della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale possono svolgere l’attività di accertamento soltanto mediante strumenti di
loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso. L’impiego di
tale apparecchiature è riservato esclusivamente al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale (E’ fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999,
n. 250 Regolamento recante norme per l’autorizzazione
alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a
traffico limitato).
Resta, naturalmente, impregiudicata la facoltà di impiego
delle apparecchiature senza la presenza degli operatori
di polizia nei casi e con le modalità previste dall’art. 201
comma 1 bis C.d.S.
L’art. 25 della L. 120/2010 ha inoltre previsto che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell’art.
142 C.d.S. debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità. La previsione normativa intende riferirsi unicamente ai
casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell’art.
4 della L 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui
l’accertamento dell’illecito sia effettuato con la presenza
di un organo di Polizia Stradale.
Naturalmente, l’obbligo di rispettare la predetta distanza
minima esiste solo nei casi in cui il limite di velocità derivi dalla presenza di un segnale collocato sulla strada e,
quindi, non trova applicazione nei casi in cui il limite di
velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al
particolare veicolo utilizzato.
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Obbligo di luci accese, chi deroga
non perderà più punti patente
I n t e r venti in materia di segnalazione visiva e di illumi nazione dei veicoli - Ar t. 152 C.d.S.
Con la modifica dell’art. 152 del C.d.S. si è esteso l’obbligo di usare luci anabbaglianti di giorno, nei centri abitati, a tutti i motoveicoli.
Inoltre, di giorno, in luogo delle luci anabbaglianti, i veicoli possono utilizzare, qual ora ne siano dotati, le luci di
marcia diurna.
Per effetto della riformulazione della norma, che ha
determinato l’abrogazione del comma 3 dell’art. 152,
non e più possibile applicare la decurtazione dei punti
della patente per l’inosservanza dell’obbligo di tenere
accesi le luci, quando previsto. Infatti, nella tabella allegata all’art. 126-bis, che per tale norma non ha subito
modi fiche, la decurtazione di un punto si riferisce all’art.
152, comma 3, che come si è detto, è stato soppresso.
Modifiche in materia di ar r e s t o , f e r m a t a e s o s t a d e i
veicoli e di divieto di fer mata e di sosta dei veicoli Ar t. 157 C.d.S.
Per effetto delle modifiche all’art. 7-bis dell’art. 157 del
C.d.S., il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di far
funzionare l’impianto di condizionamento d’aria, e stato
limitato alla sosta e non più anche alla fermata del veicolo.
Con una modifica dei comma 5 e 6 dell’art. 158 C.d.S si
è intervenuti sul sistema sanzionatorio per le violazioni
dello stesso articolo. Si è infatti previsto che se queste violazioni sono commesse con ciclomotori a due ruote e con
i motocicli, trova applicazione una sanzione amministrativa più ridotta rispetto a quella applicata se sono commesse con tutti gli altri veicoli.
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Autotreni e pulman stretta
sull’obbligo di soste e riposi
I n t e r venti in materia di durata della guida degli autovei c o l i a d i b i t i a l t r a s p o r t o d i p e r s o n e o c o s e - A r t . 174
C.d.S.
La nuova normativa si inquadra in un contesto di maggiore attenzione da una parte per le esigenze delle imprese,
che rispondono in modo autonomo delle violazioni commesse dal conducente dei veicoli commerciali e dall’altra
per la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza
stradale. Prevede infatti più elevate sanzioni amministrative pecuniarie per le imprese che nell’esecuzione dei trasporti non osservano le disposizioni del Regolamento (CE)
n. 5611200, ovvero non tengono i documenti prescritti o
li tengono scaduti, incompleti o alterati (su questo punto
la norma è stata meglio formulata sostituendo la congiunzione "e" con il termine "ovvero" nonché, in caso di ripetute inadempienze, Ia sospensione ed eventualmente la
revoca dei titoli abilitativi, per il trasporto sia di persone
che di cose in conto proprio e in conto terzi.
A carico dei conducenti, invece, la nuova normativa interviene in modo graduale sull’impianto sanzionatorio,
punendo in modo progressivamente più grave chi viola le
disposizioni in materia di durata minima dei periodi di
riposo e di guida. Attualmente, infatti, la sanzione è
unica, qualunque sia la durata temporale dello sforamento dei limiti, penalizzando, di fatto, allo stesso modo chi
commette violazioni gravi rispetto a chi realizza minimi
illeciti.
Le sanzioni in essa elencate si applicano anche agli altri
membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal Regolamento (CE) n. 56112006.
L’attenzione del legislatore alla tutela della sicurezza stradale si è manifestata tra l’altro prevedendo che, in caso
di incidente stradale con conseguenze mortali o con lesio-
ni gravi che coinvolga un veicolo munito di cronotachigrafo o di tachigrafo digitale, l’autorità competente possa
disporre la verifica dei dati relativi ai tempi di guida e di
riposo dell’anno in corso presso il vettore, nonché controlli amministrativi presso il committente, il caricatore ed il
proprietario della merce. In tali casi, perciò, l’organo di
Polizia Stradale che ha eseguito i rilievi deve inoltrare
una circostanziata comunicazione ai competenti Uffici del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorità
competente e da individuarsi nella Direzione Provinciale
del Lavoro (DPL) ove ha sede l’impresa di autotrasporto:
infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel
settore dell’autotrasporto per la verifica del rispetto dei
tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si
avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia Ie DPL
(art. 2/30 comma del decreto legislativo n. 144/2008 di
attuazione della direttiva 2006/22/CE).
Il comma 11 dell’art. 174 C.d.S. dispone che nei casi
previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra richiamate deve provvedere al ritiro tempora-
34
Consap Magazine 2010
neo dei documenti di guida (patente e carte di circolazione), intimare al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti
periodi di interruzione o di riposo e disporre che, con le
cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo
idoneo per Ia sosta, ove deve permanere per il periodo
necessario.
Sia dell’avvenuto ritiro dei documenti di guida che dell’intimazione deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, sul quale deve essere indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore ove,
completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente sarà poi autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati. Solamente dopo
avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel
rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 174 C.d.S. il
comando o l’ufficio restituisce la patente e la carta di circolazione del veicolo all’interessato.
La circolazione durante il periodo di intimazione a non
proseguire il viaggio è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.769 a euro 7.078 e con il ritiro immediato della patente di guida, se non già ritirata in precedenza in occasione dell’accertamento della violazione da
cui deriva l’intimazione. In ogni caso la patente sarà restituita solo dopo che siano state completati le interruzioni o
i riposi prescritti. Giova, inoltre, richiamare l’attenzione
sul comma 12 dell’articolo in esame, secondo cui le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida e
di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione
Europea che vengono accertate in Italia sono assoggetta-
te alle sanzioni previste dalla normativa italiana vigente
in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; per l’esercizio dei ricorsi
previsti dagli articoli 203 e 204-bis del C.d.S., il luogo
della commessa violazione si considera quello dove è
stato operato l’accertamento in Italia.
Infine, per effetto della novità introdotta dall’articolo 202,
comma 2- bis, Ia violazione dei commi 5,6 e 7 dell’art.
174, C.d.S. (sono esclusi i commi 4 e 8, quindi non oltre
il 10% e le interruzioni) comporta l’obbligo del pagamento in misura ridotta nelle mani dell’agente accertatore,
analogamente a quanto accade per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE di cui all’articolo 207
C.d.S. 24.
Inter venti in materia di compor tamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane prin cipali - Ar t. 176 C.d.S.
L’articolo in esame è stato modificato al comma 22, sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente con la più grave sanzione della
revoca della patente, a carico di chi sulle carreggiate,
sulle rampe o sugli svincoli autostradali inverte il senso di
marcia e attraversa lo spartitraffico, anche all’altezza dei
varchi, nonchè percorre la carreggiata o parte di essa nel
senso di marcia opposto a quello consentito.
In caso di accertamento della violazione, si applica la
procedura di cui all’articolo 219 C.d.S. La patente non è
ritirata dall’accertatore ma è data immediata comunicazione alla Prefettura affinché sia disposta la revoca della
patente che dovrà essere ritirata al momento dell’esecuzione del provvedimento di revoca stesso.
I n t e r venti in materia di documenti di viaggio per tra s p o r ti pr o f e s s i o n a l i c o n v e i c o l i n o n m u n i t i d i c r onotachi grafo - Ar t. 178 C.d.S.
Come è noto, l’articolo 178 C.d.S. si riferisce ai veicoli
non equipaggiati con i dispositivi di controllo di cui
all’art. 179 del C.d.S., cioé con il cronotachigrafo analogico o con il tachigrafo digitale che, in luogo delle registrazioni di tali dispositivi, recano a bordo i registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio, i quali devono essere esibiti in occasione dei controlli stradali. Viene individuato nell’accordo europeo AETR del 1° luglio 1970 la
fonte normativa di riferimento per la regolamentazione
della durata della guida degli autoveicoli in questione e
viene disposto il medesimo impianto sanzionatorio di cui
all’articolo 174 con l’unica differenza costituita dalla
Consap Magazine 2010
maggiorazione della sanzione prevista nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni
dei tempi di guida.
Inter venti in materia di cronotachigrafo e limitatore di
velocità - Ar t. 179 C.d.S.
Con la modifica del comma 2 dell’art. 179 C.d.S. si è
precisato che costituisce illecito amministrativo, non solo il
mancato inserimento del foglio di registrazione nel cronotachigrafo analogico, ma anche il mancato inserimento
della scheda del conducente nel tachigrafo digitale, dirimendo così definitivamente ogni dubbio interpretativo in
ordine alla sanzione da applicare a quest’ultima fattispecie, riconducibile al comma 9.
II nuovo comma 8-bis dell’art. 179 C.d.S. prevede, invece, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tali dispositivi, l’obbligo di segnalazione del fatto all’autorità competente (Direzione provinciale del lavoro), da parte del
comando dal quale dipende l’agente accertatore, ai fini
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della verifica presso l’impresa di autotrasporto di cose o
di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi
all’anno in corso.
Inter venti in materia di possesso dei documenti di circolazione e di guida - Ar t. 180 C.d.S.
E’ stato introdotto l’obbligo giuridico di portare al seguito la carta qualificazione conducente (CQC) durante la
conduzione di veicoli utilizzati in attività che ne richiedono la titolarità.
Pertanto, cosi come accade per gli altri documenti indicati al comma 1 dell’art. 180 C.d.S, all’atto in cui l’agente
accerta che il trasgressore non ha con se la CQC applica
la sanzione prevista dall’articolo 180, commi 5 e 7,
C.d.S., intimandogli di esibire il documento mancante ai
sensi dell’articolo 180 comma 8 C.d.S. Nel caso in cui il
trasgressore esercita l’attività privo del necessario titolo
abilitativo in quanto mai ottenuto, lo stesso sarà soggetto
alle ben più gravi sanzioni previste dall’articolo 116,
comma 15, C.d.S.
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Consap Magazine 2010
Persone o animali equiparate le
prerogative dei mezzi di soccorso
I n t e r venti in materia di mezzi di soc corso per animali e di Incidenti con
d a n n i a d a n i ma l i - A r tt. 177 e 189
C.d.S.
Con la modifica apportata all’art.
177 C.d.S. e l’integrazione all’art.
189 C.d.S. si equiparano di fatto alle
autoambulanze anche i veicoli
attrezzati per il soccorso di animali o
ai servizi di vigilanza zoofila e si
estende l’esimente conseguente al
trasporto in condizioni di necessità, a
quello dovuto al trasporto di animali
in gravi condizioni di salute.
È stato, inoltre, introdotto l’obbligo
per l’utente della strada, in caso di
incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento, da cui derivi
danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi
e di porre in atto ogni misura idonea
ad assicurare un tempestivo interven-
to di soccorso agli animali che
abbiano subito il danno. Le ipotesi di
violazione sono punite con sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al
comma 9-bis dell’art. 189 C.d.S.
In conseguenza delle predette disposizioni, nell’espletamento di attività
di recupero di animali o durante i
servizi di vigilanza in zoofila i veicoli specificamente attrezzati in questione potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi.
La disposizione, tuttavia, non è
immediatamente operativa. Infatti,
potrà essere applicata solo quando
sarà approvato un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti
con cui saranno stabilite le casistiche
relative ai servizi urgenti di istituto
che giustificano l’uso di tali sistemi. II
medesimo decreto stabilirà le condizioni e la documentazione necessari
per comprovare l’esclusione della
responsabilità del conducente per le
violazioni commesse durante il trasporto di animali in gravi condizioni
di salute che viene effettuato da un
privato con un veicolo diverso da
quelli sopraindicati.
Consap Magazine 2010
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Bretelle e giubbotti per i ciclisti
fuori dai centri abitati
I n t e r v e n t i i n m a t e r i a d i c i r colazione dei velocipedi - Ar t.
182 C.d.S.
Con l’inserimento del comma 9-bis si e previsto l’obbligo,
per i conducenti di velocipedi che circolano fuori da centri abitati, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, e nelle gallerie sempre, di
indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta
visibilità, le cui caratteristiche tecniche sono quelle stabilite con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2003.
L’obbligo entrerà in vigore solo dopo 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della L 120/2010.
Obbligo di fermata
in presenza di pedoni
I n t e r venti in materia di compor tamento dei conducenti
nei confronti dei pedoni - Ar t. 191 C.d.S.
Con la modifica di cui all’art. 191 C.d.S. è stato eliminato il riferimento al «dare precedenza» ai pedoni che
transitano sugli attraversamenti pedonali che è stato sostituito con l’imperativo <fermarsi», facendo cosi venir
meno qualsiasi tipo di valutazione e discrezionalità da
parte del conducente. In tali casi, perciò, il conducente
che si approssima ad un attraversamento pedonale impegnato da un pedone deve fermarsi in ogni caso per dargli la precedenza.
E’ stato, inoltre, introdotto l’obbligo di dare la precedenza, di rallentare e all’occorrenza fermarsi, allorché i
pedoni abbiano manifestato, in modo non equivoco, l’intenzione di attraversare, quando, cioé, essi si trovano in
un momento immediatamente precedente all’azione di
attraversamento vera e propria.
Le violazioni commesse dal conducente del veicolo comportano ora una decurtazione di punti sulla patente di
guida in misura maggiore rispetto alla corrispondente
ipotesi previgente.
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Consap Magazine 2010
Ridotti i tempi per le notifiche
dei verbali
I n t e r venti in materia di notificazione delle violazioni Ar t. 201 C.d.S.
La nuova norma riduce, da centocinquanta a novanta
giorni, il termine entro il quale deve essere notificato il
verbale di contestazione delle violazioni al codice della
strada; qualora, invece, la violazione sia stata contestata
immediatamente al trasgressore il termine per la notifica
all’obbligato in solido è di cento giorni.
Questi nuovi e diversi termini si applicano alle violazioni
commesse dopo la data di entrata in vigore della legge in
esame, cioé dal 13 agosto 2010. Per gli illeciti accertati
in precedenza, invece, continuerà ad applicarsi il termine
di 150 giorni.
Sono stati, inoltre, integrati i casi in cui è
possibile evitare la contestazione immediata di alcune violazioni aggiungendovi
quelli di accesso ai centri storici, alle aree
pedonali, nonché nei casi di accertamento delle violazioni in materia di velocità
non moderata ai sensi dell’art. 141, di
circolazione contromano, di violazione
della segnaletica stradale, di trasporto di
persone e cose sui veicoli a due ruote, di
uso del casco sui medesimi veicoli, nonché quelle relative al fermo, al sequestro
e alla confisca amministrativa dei veicoli.
In tali ultime ipotesi indicate dalla nuova
lettera g-bis del comma 1 bis dell’art.
201 C.d.S. non è necessaria la presenza
degli organi di Polizia Stradale qualora l’accertamento
avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico.
Tali strumenti devono pero essere gestiti direttamente
dagli organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12,
comma 1, e fuori dei centri abitati, possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, secondo le direttive fomite dal Ministero dell’Interno, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I n t e r venti in materia di pagamento in misura ridotta Ar t. 202 C.d.S.
Per alcune violazioni, ritenute importanti
in tema di sicurezza stradale e sociale, si
è introdotto un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni
amministrative pecuniarie analogo a
quello previsto dall’articolo 207 del
C.d.S. per i conducenti dei veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE.
Infatti, quando la violazione degli articoli
142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte
le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6
e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa
da un conducente titolare di patente di
Consap Magazine 2010
guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente
deve effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente
accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dal
comma 1 dell’articolo 202. Qualora il trasgressore non
intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all’agente
accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione é disposto il fermo amministrativo del
veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il
predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
I n t e r venti in materia di pagamento in misura ridotta per
i veicoli Immatricolati all’estero o muniti di targa EE Ar t. 207 C.d.S.
Si é definitivamente chiarito che, nelle more del versamento della cauzione e in assenza del pagamento in
misura ridotta da parte dei trasgressori anzidetti, il veicolo é sottoposto a fermo amministrativo togliendolo dalla
disponibilità degli aventi titolo ed affidato in custodia ad
uno dei soggetti individuati ai sensi del comma uno dell’art. 214bis, con spese a carico del responsabile della
violazione. E’ stato inoltre abrogato il comma 4 bis dell’articolo in esame, che prevedeva l’applicazione di questa procedura anche ai veicoli immatricolati in Italia
quando erano condotti da conducenti in possesso di
patente di guida rilasciata da uno stato non facente parte
dell’Unione Europea.
I n t e r v e n t i r elativi al ritir o ed alla sospensione della
patente in caso di incidenti stradali - Ar t. 223 C.d.S.
Con la completa riscrittura dell’art. 223 C.d.S., sono state
apportate significative modifiche al procedimento di
applicazione della sospensione cautelare della patente di
guida disposta dal prefetto in occasione dell’accertamento di reati che comportano l’applicazione di sanzioni
amministrative accessorie sulla patente ovvero nei casi in
cui il conducente coinvolto in incidente stradale abbia
provocato, con il proprio comportamento colposo, lesioni
personali o la morte di una o più persone. Nelle ipotesi
di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della
patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della
violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il
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proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Questo Ufficio, ricevuti gli atti, dispone la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida, fino ad
un massimo di due anni.
Secondo la nuova formulazione del comma 2, dell’art.
223 C.d.S., la stessa previsione normativa si applica
anche quando il conducente sia coinvolto in un incidente
stradale, determinato da una sua condotta imprudente
per la violazione delle norme del codice della strada,
dalla quale derivino lesioni personali colpose ovvero un
omicidio colposo. Per effetto della nuova formulazione
della norma, l’operatore di polizia che procede al rilevamento di un sinistro stradale che abbia provocato lesioni
personali a terzi ovvero la morte di una o più persone,
deve procedere al ritiro immediato della patente di guida
del conducente responsabile del sinistro nei confronti del
quale sia accertata la violazione di una norma di comportamento che abbia determinato o concorso a produrre le lesioni stesse o la morte. La patente ritirata in occasione del rilevamento del sinistro stradale, unitamente a
copia del rapporto del rilevo dell’incidente e del verbale
di contestazione per il comportamento dell’illecito da cui
derivano i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo,
deve essere trasmessa, entro i dieci giorni successivi ed a
cura dell’Ufficio da cui dipende l’accertatore, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è
stata commessa la violazione. Questo Ufficio, valutata la
responsabilità del conducente e nei casi in cui sussistano
fondati elementi di un’evidente responsabilità di questi,
provvede alla sospensione cautelare della patente di
guida per un periodo massimo di tre anni.
Occorre sottolineare che la nuova procedura presuppone
che, nell’immediatezza dello stesso evento, sia evidente la
responsabilità o la corresponsabilità dei conducenti coinvolti e che, perciò, sia stato redatto, sempre nell’immediatezza, nei confronti del conducente responsabile, un verbale di contestazione amministrativa per la violazione di
una norma di comportamento del Codice della Strada.
In tutti i casi in cui, invece, anche per effetto della particolare complessità della dinamica del sinistro o per la
mancanza di concreti ed univoci elementi, non si possa
procedere alla contestazione immediata di un illecito
amministrativo a carico del conducente responsabile o
corresponsabile dell’incidente, il ritiro immediato della
patente di guida non sarà effettuato. In tale ultima ipotesi, completata la ricostruzione dell’incidente ed accertata
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Consap Magazine 2010
successivamente la responsabilità dei coinvolti, l’Ufficio
da cui dipende l’accertatore provvederà ad inviare alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo copia del rapporto dell’incidente e del verbale di contestazione notificato al responsabile dell’incidente ai sensi dell’art. 201
C.d.S. Rispetto alla precedente formulazione della norma
e con riserva di più complete istruzioni operative che
saranno fornite dal competente Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si evidenzia che, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione cautelare della
patente di guida non è più necessario acquisire il preventivo parere tecnico degli Uffici provinciali del DTT. Come
già previsto, avverso il provvedimento di sospensione
cautelare della patente, è ammesso ricorso in opposizione al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 205 C.d.S.
I n t e r venti in materia di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa
e del fer mo amministrativo in conseguenza di ipotesi di
reato - Ar t. 224-ter C.d.S.
L’articolo, di nuova formulazione, disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie della confisca amministrativa e del fermo
amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato previste
dal C.d.S., consentendo così una immediata applicazione di tali misure, ancorché parziale nel caso del fermo,
prima della sentenza di condanna da parte dell’A.G.
Stabilisce, infatti, che nelle ipotesi di reato per le quali è
prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo (es. art. 187 e 186/20 lettera c), l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al
sequestro del veicolo, ai sensi dell’articolo 213 C.d.S.,
affidandolo ad uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis
C.d.S.
Copia del verbale di sequestro é trasmessa, unitamente al
rapporto, entro dieci giorni, dall’agente o dall’organo
accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della
commessa violazione.
Nelle ipotesi di reato per le quali è, invece, prevista la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della
violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del
veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui
all’art. 214 C.d.S, quindi affidandolo in custodia al proprietario o, in sua assenza al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, sempre che le circostanze lo
consentono ovvero dandone la custodia ad uno dei sog-
getti di cui all’art. 214 bis o comunque autorizzati, se non
sono presenti i soggetti indicati o non possono assumere
la custodia.
L’articolo in esame disciplina anche la fase successiva alla
sentenza, prevedendo che, nel caso della confisca, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del
codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213 C.d.S, in quanto compatibili. In tali
casi, perciò, non possono trovare applicazione le disposizioni dell’art. 213 comma 2-quater che consentono
l’alienazione anticipata del veicolo al custode-acquirente.
Analogamente per le ipotesi di reato per le quali è previsto il fermo amministrativo, il cancelliere del giudice che
ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di
quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di
polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell’art. 214
C.d.S per il rimanente periodo.
Consap Magazine 2010
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Vendita alcolici: sospensione della
licenza in caso di recidiva nel biennio
Interventi in materia di somministrazione e vendita di
alcolici. Significative modifiche sono state apportate
anche in materia di vendita o di somministrazione di
alcool.
Con una modifica dell’art. 6 del decreto legge 3.8.2007
n. 117, convertito in legge 2.10.2007 n. 160 si è previsto che tutti i locali che effettuano attività vendita e somministrazione di alcolici o superalcolici e che devono
essere muniti della licenza prevista dall’art. 86 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza:
• devono cessare la somministrazione o la vendita dopo
le 3 e non possono riprenderla fino alle 6; il divieto non
vale nella notte di Capodanno e per quella di Ferragosto.
• se sono aperti dopo le 24, devono mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevamento del
tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio
stato di idoneità alla guida. Non occorre un etilometro
omologato, ma basta un precursore chimico, anche
monouso.
Resta fermo l’obbligo di esporre una tabella che riproduce la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica ed anche le quantità di alcool
che determinano il superamento del tasso alcolemico.
Per i locali in cui la somministrazione non è associata ad
attività. Spettacolo o altre forme di intrattenimento, le previsioni relative all’obbligo di dotarsi di strumenti di misura nonchè a quello di esporre la tabella di cui sopra
entrano in vigore dopo tre mesi dall’entrata in vigore
della L. 120/2010 e cioé dal 13 novembre 2010.
Sono previste pesanti sanzioni amministrative per i trasgressori degli obblighi o dei divieti di cui sopra (da
5.000 a 20.000 euro) con la possibilità di sospensione
della licenza o dell’autorizzazione a svolgere l’attività in
caso di recidiva biennale. La sospensione della licenza è
disposta dal Prefetto. Per la procedura di applicazione
delle sanzioni di cui sopra valgono le disposizioni della L.
689/81.
Si è inoltre prevista una rimodulazione del divieto di vendita o di somministrazione di alcolici e superalcolici in
autostrada. Si è previsto che:
- nelle aree di servizio delle autostrade è sempre vietata
la somministrazione di superalcolici, mentre la somministrazione delle bevande alcoliche è vietata dalle ore 2 alle
ore 6;
- nelle stesse aree di servizio è altresì vietata la vendita
per asporto dei superalcolici dalle ore 22 alle 6.
La violazione dei divieti di somministrazione o vendita in
autostrada comporta pesanti sanzioni per i trasgressori
con l’obbligo del pagamento di una somma da euro
2.500 a 7.000 nel caso di vendita per asporto e da euro
3.500 a euro 10.500 nell’ipotesi di somministrazione. E’
inoltre prevista la sospensione della licenza da parte del
Prefetto nel caso di reiterazione delle violazioni in questione in un biennio. Per la procedura di applicazione di
queste sanzioni valgono le disposizioni della L. 689/81.
Consap Magazine 2010
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Bilancio positivo nei due mesi di esodo
estivo per la sicurezza sulle strade
La stagione estiva rappresenta da
sempre un banco di prova per la
tenuta del nostro sistema di sicurezza
stradale. Quest’anno poi il test di
efficienza è stato doppio visto che a
metà della stagione sono state introdotte modifiche al Codice della Strada, volte a sanzionare nuove fattispecie di reati oltre che a rendere più
efficaci le norme già vigenti.
E’ stato anche il banco di prova del
rinnovato servizio di informazioni
stradali improntato ad una sempre
più sinergica collaborazione fra
ministeri, dipartimenti di stato, forze
dell’ordine e mass media, che dopo
cinque anni di successi crescenti si è
fatto un restyling assumendo la
nuova denominazione di Viabilità
Italia. I risultati di un così ingente
impegno sono stati a più riprese
attraverso dichiarazioni a radio,
giornali e siti internet, commentati
dal Direttore del Servizio Polizia
Stradale dottor Roberto Sgalla un
convinto fautore delle politiche di
prevenzione e dell’informazione ai
viaggiatori: “Proprio una nuova
coscienza dei vacanzieri - ha sottolineato il direttore della Polizia Strada-
Il direttore del Servizio Polizia Stradale interviene in un convegno della Consap
le - ha consentito che anche nei
cosiddetti giorni da bollino nero le
cose siano andate abbastanza bene.
La Polizia Stradale ha saputo far
tesoro delle esperienze degli anni
passati e forte anche della collaborazione della Società Autostrade e
degli enti gestori delle arterie di
maggior traffico, ha potenziato l’azione laddove occorreva maggiormente. Un esempio: quest’anno il
passante di Mestre non è stato investito dal congestionamento dello
scorso anno è questo grazie ad una
serie di interventi preventivi che di
fatto ci hanno consentito di contenere il disagio. Anche nelle autostrade
più a rischio la A14 Bologna Bari e
la A3 Salerno- Reggio Calabria, pur
registrando alcuni intasamenti si è
sempre stati in grado di gestire le
code che di volta in volta si venivano
a formare”.
Il nostro paese è attraversato positivamente da una nuova presa di
coscienza circa l’inaccettabile tributo
di vite umane perse sulla strada,
campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai ragazzi sembrano
dare i loro frutti, la conferma arriva
sempre dal Direttore del Servizio
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Consap Magazine 2010
Polizia Stradale in occasione della
presentazione della campagna
Guido con prudenza alla quale
hanno partecipato anche il segretario generale dell’Ania Umberto Guidoni, e il presidente della Silb-Fipe,
Renato Giacchetto. I dati raccolti
dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri, nel corso dell’anno 20082009, testimoniano questa tendenza
positiva: le persone decedute nei sinistri sono passati da 2981 a 2539,
con un decremento del 14,8% che
Sgalla ha commentato come “Una
riduzione importante frutto del lavoro
di tanti e delle operazioni di sensibilizzazione e non solo di repressione
che sono state fatte in questi anni”.
Il trend positivo con grande soddisfazione degli addetti ai lavori è stato
replicato anche nei mesi di luglio ed
agosto di quest’anno. Si è registrata
una flessione degli incidenti stradali
come comunicato dal Centro Viabilità Italia l’organismo interforze e multimedia che presiede a tutte le iniziative in ambito di sicurezza stradale.
Secondo questi dati in questo periodo abbiamo avuti meno morti 72 in
meno, con diminuzione degli incidenti del 12,2 complessivo e di quasi
il 4% solo sulle rete autostradale, che
come noto è quella messa più a dura
prova nella stagione dei grandi spostamenti. Il commento a questo trend
ancora positivi arriva sempre dal
Direttore del Servizio Polizia Stradale: “I risultati positivi che stiamo raccogliendo - è il commento del dottor
Roberto Sgalla - sono il frutto di tante
cose, dal clima di attenzione che c’è
intorno alla sicurezza stradale, al
gioco di squadra degli operatori ed
alla aumentata prudenza degli utenti
della strada. C’è da sottolineare conclude- che il traffico è aumentato
e gli incidenti sono diminuiti”.
Energica è stata anche l’azione di
contrasto di Polizia e Carabinieri
negli incidenti stradali che nei mesi di
Luglio ed Agosto hanno effettuato
316842 controlli con etilometri e precursori, registrando 7.971 violazioni
per guida in stato di ebbrezza alcolica e 687 per guida sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti o psicotrope;
si è proceduto al ritiro di 15795
patenti di guida, 18290 carte di circolazione e sottratti ben 725445
punti-patente; sono stati inoltre confiscati 800 veicoli per reati di guida in
stato di ebbrezza alcolica o uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Le attività di controllo da Gennaio a Giugno di quest'anno
Fonte: Dipartimento della PS - Servizio Polizia Stradale
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Proposta shock dal Regno Unito,
alberi ai bordi delle strade
Da sempre gli alberi ed i pali a ridosso delle carreggiate
sono stati indicati come un insidia mortale, per motociclisti ed automobilisti, ma ora un esperimento sembrerebbe
smentire questa pericolosità.
L’esperimento effettuato Oltremanica è durato cinque
mesi ed ha interessato quattro località della contea di
Norfolk. Nelle strade di accesso ai centri Martham, Horstead, Mundesley e Overstrand si è proceduto ad infittire
i filari di alberi ai bordi delle strade, ravvicinandoli man
mano che si raggiungeva la cittadina, ottenendo risultati
che fra pro e contro rischiano di sovvertire una delle basi
della sicurezza stradale. Nelle oltre 20 settimane di esperimento, gli esperti hanno notato in questi tratti di strada
la velocità media dei veicoli si riduceva di circa 5 chilo-
metri orari e che gli incidenti diminuivano del 20%.
Lo studio è stato sottoposto all’attenzione del governo guidato da David Cameron, proponendo l’estensione di questa metodica a tutto il paese anglosassone. Le ragioni di
questi sorprendenti risultati, spiegano gli esperti inglesi,
sono riconducibili al fatto che il posizionamento degli
alberi a ridosso delle strade crea un illusione ottica ad
effetto stroboscopio, ossia il rapido sfrecciare degli alberi visti dal finestrino darebbe la sensazione di procedere
ad un andatura più elevata con il risultato di una tendenza al rallentamento, altra illusione ottica si ottiene poi collocando le piante sempre più vicino alla sede stradale
dando così la sensazione che la corsia si restringa, una
sorta di effetto imbuto, che induce il guidatore a rallentare e alzare la soglia dell’attenzione.
Senz’altro una soluzione di questo genere potrebbe rappresentare un inversione di tendenza anche in termini di
vivibilità, una strada alberata e senz’altro più gradevole
alla vista ed all’animo rispetto ad un serie interminabile
di jersey in cemento.
Non trascurabili neppure i vantaggi in termini economici.
Gli alberi oltre a rendere più ameno il paesaggio costano meno degli autovelox. Fino a qui i pro, ma i contro ci
sono e sono molto concreti, come ad esempio l’allarme che
lancia dalle pagine del Corriere della Sera il dottor Claudio Costa il doctor del motomondiale che dice “Ho lottato
tutta la vita per far rimuovere gli ostacoli fissi a bordo pista,
urtarli per un centauro, anche a bassa velocità, provoca
lesioni gravissime”. La discussione è aperta.
Terenzio D’Alena
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Sorpassometro, deterrente principe
contro la guida pericolosa
Vigilano ormai sugli automobilisti di tutta Italia gli occhi
attenti dei "sorpassometri". Sedici nuovi apparecchi elettronici sono stati installati sulle strade statali della nostra penisola - e si aggiungono ai 13 già in funzione da luglio 2004
- per indurre i guidatori a essere prudenti al volante.
Le nuove telecamere, che consentono di rilevare automaticamente i sorpassi vietati e la circolazione sulle corsie
d'emergenza, sono state posizionate, come le precedenti, in punti strategici per la viabilità nazionale. L'obiettivo
è di ridurre quella che risulta essere una delle principali
cause di incidenti stradali: la guida pericolosa.
La prima telecamera sperimentale era stata installata sulla
via Salaria, in provincia di Rieti, ad una sessantina di chilometri da Roma e oggi gli occhi elettronici sono 29, tutti
su strade statali. L'intento della Polizia è quello di prevenire la guida azzardata tanto che le apparecchiature,
anche se la loro collocazione potrà cambiare, saranno
indicate con segnali a messaggio variabile o informazioni sulla stampa proprio per sollecitare i conducenti a guidare in modo più prudente.
Le telecamere, in grado di rilevare automaticamente
diverse infrazioni, saranno utilizzate giorno e notte contro i sorpassi vietati. Le sanzioni previste per un sorpasso
azzardato prevedono per gli automobilisti sanzioni pecuniarie di 74 euro, nelle ipotesi più lievi e di 150 euro, cui
si aggiunge la sospensione della patente da 1 a 3 mesi e
la decurtazione di 10 punti, nei casi più gravi (es. sorpasso nelle intersezioni, di veicoli fermi ai semafori, in curva,
su dosso, quando la visibilità è scarsa). Nel caso di mezzi
pesanti (superiori a 3,5 tonnellate a pieno carico) la sanzione è ancora più dura: 295 euro di multa, sospensione
della patente da 2 a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti
(salvo modifiche recente L. 120/10).
Per decenni la via del Mare è stata una delle strade più
pericolose d’Italia. Una lunga scia di sangue durata sino
alla fine degli anni Novanta quando la Prefettura di
Roma e le amministrazioni locali decisero interventi radicali di messa in sicurezza. La posa di un sorpassometro a
Vitinia, di un portale autovelox nei pressi di Centro Giano
e di altri strumenti di repressione e prevenzione dell’alta
velocità hanno dato risposte significative su quei 27,100
km di tracciato, con un drastico abbattimento degli incidenti mortali. I dati Aci-Istat documentano che dai 125
sinistri con sei morti e 195 feriti del 2004, si è passati a
due decessi e 70 lesionati su 44 sinistri del 2008. Gli
interventi di prevenzione e repressione della velocità sono
stati sempre accompagnati dall’impegno degli amministratori locali per un intervento più importante: quello
della unificazione della via del Mare con l’Ostiense. Con
i due sensi di marcia distinti, sarebbe stato eliminato il
rischio di scontri frontali, causa di tanti lutti. A frebbraio
di due anni fa la Provincia e il Comune di Roma hanno
firmato un accordo che licenziava il progetto preliminare
e consentiva di passare alla fase successiva, quella dei
saggi archeologici precedenti all’indizione della gara
d’appalto: prima dotazione economica: 32 milioni di
euro dei 230 considerati necessari per l’esecuzione dell’opera. (poliziadistato.it)
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Sorpassometri attivi sulla rete viaria nazionale
• S.R. 23 "Del Colle del Sestriere" alla progressiva chilometrica 25+200 in località Airasca (TO) - divieto di
sorpasso;
• S.S. "Del Sempione" tra il Km 61+500 e Km 57+000
in località Dormelletto (NO) e Castelletto Ticino (NO) divieto di sorpasso;
• S.S. 34 "Del Lago Maggiore" al Km 23+900 in località Oggebbio (VB) - Divieto di sorpasso;
• S.S. 36 Milano - Lecco al Km 15+900 dir. Sud in località Lissone (MI) - divieto di sorpasso;
• Ex S.S. 35 "Dei Giovi" al Km 98+100 in località Certosa di Pavia (PV) - divieto di sorpasso;
• Ex S.S. 415 "Paullese" al Km 4+600 in località Peschiera Borromeo (MI) - divieto di sorpasso;
• S.S. 1 Aurelia incrocio S.P. 128 nel Comune di Ortobello (GR) - divieto di sorpasso;
• Variante S.S. 1 Aurelia interno galleria Montenero nel
Comune di Livorno - divieto di sorpasso;
• Raccordo Perugia A/1 al Km 57+000 dir. Ovest divieto di sorpasso;
• S.G.C. E/45 al Km 73+000 dir. Nord in località Collestrada - divieto di sorpasso;
• Tronchetto di P.U. A/24 al Km 3+100 dir. L’Aquila nel
Comune di Roma - circolazione sulla corsia di emergenza;
• Tronchetto di P.U. A/24 al Km 1+500 dir. Tangenziale
Est - circolazione sulla corsia di emergenza;
• Ex S.S. 148 "Pontina" al Km 71+300 dir. Nord - divieto di sorpasso;
• S.S. 4 "Salaria" al Km 62 località Ornaro (RI) - divieto
di sorpasso.
...e quelli da attivare:
Veneto
• S.S. 309 "Romea" km 101+400 dir. sud Codevigo (PD)
• S.S. 309 "Romea" km 99+950 dir. nord Codevigo fraz.
Fogolana (PD)
Emilia Romagna
• S.S. 16 "Adriatica" km 194+300 dir Pesaro loc. Torre
Pedrera (RN)
• S.S. 309 "Romea" km 42+500 dir. Ravenna loc. Codigoro (FE)
Marche
• S.S. 16 "Adriatica" km 354+500 Fermo (AP)
• S.S. 16 "Adriatica" km 334+900 Porto Potenza Picena (MC)
Abr uzzo e Molise
• S.S. 16 "Adriatica" km 453+400 sud variante Pescara.
Pescara (PE)
• S.S. 80 "Gran Sasso" km 2+200 Teramo (TE)
Basilicata
• S.S. 658 "Melfi-Potenza" km 0+800 dir Melfi (PZ)
• S.S. 658 "Melfi-Potenza" km 43+500 (PZ)
Calabria
• S.S. 106 "Ionica" km 169+100 dir Soverato (CZ)
Sicilia
• S.S. 189 "Valle dei Platani" km 17+600 dir Pa-Ag loc
Castronuovo di Sicilia (PA)
• S.S. 640 "Porto Empedocle" da km 23+500 a 25+200
dir Cl-Ag Racalmuto (AG)
• S.S. 640 "Porto Empedocle" da km 52 a 56 contrada
Favarella (CL)
Sardegna
• S.S. 131 "Carlo Felice" km 214+900 Li Punti (SS)
• S.S. 195 "Sulcitana" km 9 (CA)
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Prima si poi no il Tar boccia gli
aumenti dei pedaggi autostradali
CODACONS:
rimborsare chi ha pagato
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO:
non si pensi
ad altri furbi escamotage
Eravamo stati profetici quando nel numero scorso mettemmo in dubbio la legittimità dell’aumento dei pedaggi
autostradali che come dimostravamo raggiungevano
quasi il 20% dei rincari. Più concretamente si sono mosse
le associazioni dei consumatori, alcune province e varie
giunte comunali. I ricorsi presentati al Consiglio di Stato
contro gli aumenti decisi con l’approvazione della Legge
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Finanziaria è scattati il primo luglio scorso sono stati
accolti dai giudici che il 29 luglio dichiaravano illegittimità dei rincari, di contro con la bocciatura del ricorso
contro la sospensiva presentata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dall’ente che gestisce la maggioranza delle arterie autostradali l’Anas, ha di fatto resi
inapplicabili gli aumenti gia dal 4 agosto scorso. Confermato quindi il blocco degli aumenti dei pedaggi su autostrade e raccordi autostradali in gestione Anas decisi
con la manovra economica, che erano scattati dal primo
luglio scorso ma erano stati bloccati dal Tar del Lazio il
29 luglio successivo.
Una vicenda che in piena estate quando la gente per lo
più era in vacanza, ha dominato la scena politica e
sociale del Paese. Reazioni contrastanti che hanno visto
i ricorrenti vincitori sostenere con forza le loro ragioni,
ed alcuni pezzi del Governo che hanno difeso la legittimità degli aumenti.
ll prossimo atto sarà la sentenza definitiva che trasformi
la sospensiva in cancellazione. In questo senso si stanno
muovendo alcuni comuni che stanno predisponendo un
ricorso non territoriale, come è stato fino ad ora, ma
esteso a tutto il territorio nazionale, insieme ai comuni in
questo senso si è mosso anche il movimento di Difesa del
Cittadino. Ricorso che in questi giorni è stato accolto dal
Consiglio di Stato, mentre l’Anas ha detto di voler aspettare le motivazioni della sentenza per decidere il da farsi
“intanto - ricorda - abbiamo già sospeso gli aumenti dal
4 agosto scorso”. In base a questa sentenza, al momento di andare in stampa il blocco degli aumenti è esteso a
tutto il territorio nazionale.
Anche il Consiglio di Stato conferma che le nostre argomentazioni erano giuste e sacrosante. Con la nostra
forza e tenacia abbiamo vinto e dato un contributo
determinante per seppellire questo odioso balzello. Lo
affermava il presidente della Provincia di Roma, Nicola
Zingaretti. Più incisivo l’affondo dell’avvocato Carlo
Rienzi, presidente del Codacons, che pone l’attenzione
sul periodo 1 luglio/29 luglio in cui gli utenti autostradali hanno pagato il pedaggio rincarato chiedendo l’inetrvento del Governo allo scopo di elaborare un meccanismo per il rimborso per chi ha pagato una tariffa illegittima.
“Se ciò non avverrà, siamo pronti ad intentare una class
action in favore degli automobilisti - ha dichiarato al
quotidiano Il Messaggero di Roma il presidente Rienzi.
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Una vicenda come questa non poteva non prestarsi ad
una forte strumentalizzazione politica fra maggioranza
ed opposizione, in questo contesto si è innescata la polemica a distanza fra il Presidente della Provincia di Roma
Nicola Zingaretti e il Sindaco di Roma Gianni Alemanno
da una parte ed il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Roberto Castelli.
Toni durissimi dall’esponente del Governo che ha detto:
“Prendiamo atto che Tar e Consiglio di Stato si mettono
a legiferare. Organismi del Paese che dovrebbero semplicemente verificare l'osservanza delle leggi si permettono di stravolgere impunemente gli atti del governo.
A questo punto è evidente che occorre intervenire con
una norma di legge. In Italia non si fa altro che parlare
e soprattutto straparlare di project financing, partenariato pubblico-privato, attrazione di capitali stranieri nel
nostro Paese. Mi chiedo, ma soprattutto chiedo a tutti
coloro i quali oggi intonano peana, come possa un investitore straniero dotato di un minimo di buonsenso investire in un Paese in cui non si sa mai chi detta le regole
e chi decide.
La risposta è ovvia: basta leggere i dati. Siamo il fanalino di coda di tutta Europa. Quelli che oggi cantano vittoria dovrebbero rendersi conto che questo è l'ennesimo
caso in cui la nostra credibilità è stata venduta per un
piatto di lenticchie”.
Elisabetta Ricchio
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Trasporto in Europa, prosegue
inesorabile la cura del ferro
Nei numeri scorsi abbiamo parlato di rete transnazionale
europea, quale obiettivo per migliorare i trasporti di persone e cose nel continente. Un progetto che il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ha delineato nelle sue linee generali. Come evidente cresce l’attenzione per il trasporto su
ferro, che garantisce uno serie di risultati fra i quali il
decongestionamento delle arterie stradali ed una maggiore
sostenibilità dal punto di vista ambientale. Questo secondo
aspetto ci riporta ai tanti scontri con turni di ordine pubblico lunghissimi che le Forze di Polizia hanno dovuto sostenere contro pseudo-ambientalisti che con una logica che si
rinnega nei fatti hanno osteggiato i lavori per l’Alta Veloci-
tà, segnatamente la realizzazione del cosiddetto corridoio
5 nella Valle di Susa, che garantirebbe una direttrice ovest
– est Europea.
La rinascita del sistema ferroviario persegue l'obiettivo di
migliorare la competitività dell'intero sistema e puntando
alla libera concorrenza tra imprese ferroviarie.
Tuttavia non si può prescindere, nella realizzazione di
grandi opere, da concetti quali quelli relativi alla Sicurezza.
Le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI), tese a creare una omogeneizzazione e standardizzazione dei requisiti tecnici minimi in tutta Europa, svolgono anche una fun-
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zione importantissima di regolazione della sicurezza ferroviaria, coinvolgendo non soltanto la materia specifica
ma trasversalmente tutti i sottosistemi ferroviari. In particolare, pur nel rispetto della normativa nazionale (che in Italia è in generale più rigorosa e restrittiva di quella europea in materia di sicurezza dei trasporti ferroviari), le STI
sanciscono il principio secondo il quale l'evoluzione normativa non può abbassare i livelli di sicurezza raggiunti e
che gli stessi debbano essere realizzati tenendo conto
della competitività della modalità ferroviaria, dell'obiettivo
prioritario di sviluppare l'interoperabilità stessa e del progresso tecnico e scientifico. Inoltre le STI, si applicano sia
ai progetti di nuovi collegamenti ferroviari appartenenti,
alla rete nazionale principale (ovvero rientrante nelle c.d.
Trans European Network - Transport), che durante interventi di adeguamento sostanziale delle linee esistenti,
salvo casi di possibile deroga.
Pertanto tutti i nuovi grandi Progetti ferroviari dovranno
tenere in considerazione questi aspetti tecnici. In questa
sezione, si è pensato di porre in evidenza, in particolare la
linea ferroviaria internazionale più antica dello Stato italiano, che è anche tra le più antiche del mondo, ovvero la
linea Torino-Lione del Traforo del Frejus. La linea storica,
attivata nel 1871, collega Italia e Francia da oltre un secolo. Tale traforo costituisce una delle più grandi opere di
ingegneria dell'ottocento. In questo modo si è pensato di
rendere lustro agli ingegnosi progettisti (Sommeiller, Grattoni, Grandis) ed agli autorevoli sostenitori (Cavour e
Paleocapa). Naturalmente, scegliendo come progetto della
sezione adeguamento quello relativo all'ammodernamento
della sagoma del Traforo storico, non poteva mancare il
riferimento per la linea Torino-Lione della galleria di base
prevista nel nuovo collegamento ad alta velocità ed alta
capacità (AV/AC). Tali progetti, infatti, pur nella loro diver-
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sità e analoga complessità, costituiscono oggi le due applicazioni più significative delle STI rispettivamente per la
ristrutturazione delle linee esistenti e per la costruzione di
nuove linee.
Dopo la prima fase storica dell'attraversamento delle Alpi
con gallerie ferroviarie "in quota", cioè collocate a notevole altitudine (oltre 1000 m s.l.m.) e da raggiungere
attraverso linee ferroviarie di montagna con notevole pendenza, si è ormai sulla strada inversa di progettare tunnel
"di base" alpini, posti a quote più basse (circa 500 m
s.l.m.). Esempi sono appunto la Torino-Lione, ma anche e
soprattutto la galleria di base del Brennero, nonché, subito fuori dei confini nazionali quella del Gottardo e del
Lötschberg, già attiva dal 2007. Tali gallerie alpine, con
lunghezze che superano i 50 chilometri, permettono il
passaggio di treni, sia passeggeri che merci, più veloci,
più pesanti e più lunghi.
Alcuni grandi tunnel ferroviari già in esercizio, come il tunnel sotto la Manica a partire dal 1992, costituiscono esperienze concrete e casistiche incidentali che costituiscono un
patrimonio prezioso di analisi ed approfondimenti.
La complessa tematica mette in gioco molteplici aspetti
infrastrutturali, tecnologici, gestionali e organizzativi. Per
motivi di sicurezza tutti i nuovi tunnel sono previsti con due
canne separate e sono dotati di una serie di misure infrastrutturali (galleria di servizio/soccorso longitudinale,
discenderie, cunicoli di collegamento trasversali, stazioni di
soccorso, pozzi di ventilazione, ecc.), impiantistiche (ventilazione, estrazione dei fumi, sistemi antincendio, ecc.), di
controllo (ERTMS) e di pronto intervento (treni soccorso e di
evacuazione, mezzi speciali, postazioni per VV.FF. ecc.)
finalizzate a garantire la salvezza dei passeggeri di un
treno e del personale viaggiante in caso d'incidente.
Terenzio D’Alena
PALERMO : TRAGICA SCOMPARSA DEL COLLEGA GIUSEPPE CRISPINO
La Segreteria Nazionale esprime i più sentiti sentimenti di cordoglio per il prematuro decesso dell'amico e collega Giuseppe
Crispino, drammaticamente scomparso a Palermo a soli 36
anni. Giuseppe Crispino, assistente capo della Polizia di Stato,
era un nostro leale e apprezzato dirigente sindacale al Reparto
Volo di Palermo e la sua scomparsa, oltre ad addolorarci profondamente, ci priva di un amico e di un prezioso collaboratore.
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Nota informativa fonte Ministero Interno e Servizio Polizia Stradale
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La consulta sommozzatori sbarca
in Sardegna. L’incontro di Olbia
La Consulta Nazionale dei Sommozzatori della Polizia
di Stato Consap sbarca in Sardegna ed è un nuovo successo! Nei giorni 3 e 4 agosto si è svolto in Sardegna
l’incontro con il personale della Sezione Sommozzatori
di Olbia. All’incontro hanno preso parte il Coordinatore ed il Vice Coordinatore Nazionale della Consulta
Sommozzatori, Giuseppe Carriera e Fulvio Casciaro, il
Segretario Provinciale Consap di Olbia, Massimiliano
Pala, Il Responsabile della locale Sezione, Isp. Capo
Geri De Palma e tutto il Team Sommozzatori in forza ad
Olbia. Al termine dell’incontro anche in questa occasione le adesioni al documento programmatico presentato
dal Coordinatore Nazionale hanno superato le aspettative. Numerosi gli argomenti trattati e da approfondire
ulteriormente come ad esempio la necessità di uniformare a livello nazionale le competenze e l’attività addestrativa in materia di elisoccorso. Con particolare enfasi è stata avanzata la richiesta alla Consap di intervenire presso le strutture competenti per un chiarimento relativo alle difficoltà incontrate dal personale nello svolgimento dell’addestramento al tiro, proprio in virtù delle
speciali dotazioni di Reparto assegnate ai Sommozzatori della Polizia di Stato.
Data la particolarità rappresentata dalla continuità territoriale con il continente il personale in forza alla
Sezione di Olbia auspica inoltre che si possa valutare
l’opportunità di effettuare le necessarie visite mediche
per il mantenimento del brevetto militare da sommozzatore presso il Centro Medico della Marina Militare della
Maddalena in modo da evitare lunghissime e costose,
permanenze del personale Sommozzatori al C.N.eS. di
La Spezia. Grazie all’intervento del Segretario Generale Provinciale Consap Massimiliano Pala sarà inoltre,
rappresentata al Signor Questore la necessità di assegnare al personale Sommozzatore che ne ha fatto
richiesta un alloggio di servizio nel caso del protrarsi
dei servizi nelle ore serali e a seguito delle necessità
operative derivanti dai turni di reperibilità.
Inoltre, gli stessi colleghi, per il mantenimento della professionalità del reparto subacqueo, richiedono la possibilità di poter effettuare corsi specifici per fotografo subacqueo, corsi di manutenzione e revisione erogatori
presso le maggiori case produttrici e corsi per qualifica
di operatore tecnico iperbarico e, per chi già in possesso, stage di mantenimento.
Altra problematica a carattere prettamente locale
espressa dai colleghi è la mancanza in Sardegna dell’assistenza post vendita del compressore Nardi dato in
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dotazione alla Squadra, evidenziando inoltre i consequenziali disagi avuti dalle svariate avarie.
In ultimo si è discusso della problematica OSSALC/OSSN
per la quale sono emerse da parte del personale della
Sezione Sommozzatori di Olbia numerose perplessità
circa la particolare condizione in cui si trova il Responsabile della Sezione in possesso di brevetto OSSALC/OSSN
e non OSSP. Nel merito, già da tempo la Consap chiede
a gran voce, senza ottenerli, dei chiarimenti. In particolare oltre ad aver sollecitato il T.E.P., più volte, affinché si
decida ad onorare il pagamento della indennità “Brevetto Sommozzatore” all’Isp. Capo Geri De Palma, al pari di
altro personale in possesso della medesima qualifica, così
come previsto dalla vigente normativa e così come indicato con nota N.300/C3/7.13.1/7963 dallo stesso Servizio Reparti Speciali si chiede a questo ultimo di pronunciarsi circa le mansioni e le capacità operative assegnate
o da assegnare alla figura professionale OSSALC/OSSN
e alla opportunità per detta figura professionale di assumere responsabilità di carattere funzionale ed operativo
per attività di immersione che non sempre sono confacenti col suo iter formativo oltre ad essere il brevetto
OSSALC/OSSN limitato a profondità d’immersione non
superiori ai -15/20 mt.
Perplessità sulla tessera del tifoso,
la novità del campionato 2010-2011
Ha avuto inizio la nuova stagione del campionato di calcio e per la prima volta per entrare negli stadi e fare l’abbonamento non basterà mostrare carta d’identità e codice fiscale al botteghino ma avere la tessera del tifoso.
Un documento che le frange ultras hanno contestato con
forza, sfogando come di consueto la loro rabbia verso le
Forze dell’Ordine, i primi incidenti si sono già verificati
con le gare di agosto. Come poliziotti non entriamo nel
merito di un provvedimento che tanto soddisfa il Ministro
dell’Interno ma che poco o nulla può produrre in tema di
scontri ove si tenga che nell’ultimo decennio i pochi morti
ed i tanti feriti si sono verificati fuori dallo stadio, ed
anche il nostro mai dimenticato collega e dirigente sindacale Filippo Raciti perse la vita non all’interno dello stadio ma fuori, anzi l’uunico risultato registrato fino ad
oggi è quello di aver avuto coalizzato le componenti
ultras delle varie squadre verso un nemico le Forze di
Polizia al grido degli acronimi ormai ben ACAP (Are
Cops Are Bastard) e BISL (Basta Infami Solo Lame).
L’unica cosa certa è che il teatro del controllo dell’Ordine
Pubblico si sposterà dall’interno degli impianti, dove
finalmente dovrebbe vedere la luce una nuova disciplina
operativa anche per gli stewards, per scaricarsi nelle
zone circostanti e trasformarsi in un tiro al bersaglio contro le divise.
Detto che a noi piacciono solo quei provvedimenti che
garantiscono risultati, ci riserviamo di valutare la tessera
del tifoso a fine stagione, ma intanto il dibattito monta in
tutte le sedi qui pubblichiamo un intervista rilasciata dall’Onorevole Michele Baldi leader del Movimento per
Roma e consigliere dell’A.S. Roma calcio, che solleva
forti critiche al provvedimento.
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Legge Finanziaria:
le colpe dei sindacalisti parrucconi
Ora che la manovra finanziaria 2010 è stata definitivamente approvata anche dalla Camera dei Deputati è possibile fare alcune precise considerazioni. La manovra è
pesantissima per tutto il comparto sicurezza e difesa ma
soprattutto mette le mani nelle tasche dei poliziotti. Prevede il congelamento dei rinnovi contrattuali nel triennio
2011-2013, lo scippo delle risorse stanziate per il riordino delle carriere, il prolungamento del blocco del turn
over, l’introduzione di misure penalizzanti in materia pensionistica ed il blocco forzoso sul trattamento economico
derivante dalle competenze accessorie. Per la prima volta
nella storia della Repubblica un governo “c.d. amico”
introduce misure gravemente discriminatorie ma soprattutto “punitive” per tutti i poliziotti colpendo senza pietà le
già misere retribuzioni. Di fronte a questa difficilissima
situazione, con un governo e una maggioranza obiettivamente prevenute nei confronti delle categorie preposte
alla difesa della legalità (forze di polizia e magistratura)
sarebbe stato auspicabile una forte azione rivendicativa
di tutte le forze sindacali e delle rappresentanze, specialmente di quelle che hanno maggiore consistenza associativa e quindi maggiore disponibilità di risorse economiche. Purtroppo non è stato così ed oggi dobbiamo leccarci le ferite. Noi della Consap abbiamo fatto tutto ciò che
era nelle nostre possibilità: abbiamo denunciato per primi
ed inascoltati la pesantezza della manovra all’uscita da
Palazzo Chigi il 25 maggio 2010 rivendicando il diritto di
sciopero, abbiamo manifestato davanti Palazzo Vidoni
per chiedere la firma del contratto 2008-2009, abbiamo
manifestato a Varese, a casa del ministro Maroni per
chiedere sostegno e tutela a chi rappresenta la nostra istituzione. Rispetto a ciò era logico aspettarsi molto di più
dalle restanti organizzazioni raccolte nel cartello
(siulp,sap, siap-anfp,silp cgil.ugl e coisp) che invece si
sono limitate ad un volantinaggio in tutta Italia, ad un presidio fuori al Parlamento e alla deambulazione di decine
di sagome di poliziotti pugnalati anziché di veri poliziotti
incazzati. Poca roba. La manifestazione nazionale unitaria a Roma, sotto i palazzi del potere, andava fatta subito. Una volta approvata la manovra la rituale passeggiata di settembre/ottobre servirà solo a drenare le disdette
sindacali di qualche povero collega. L’approvazione degli
ordini del giorno, tanto strombazzati da qualche sindacalista parruccone, speriamo che serva a mitigare gli effetti
della manovra a partire dal 2011, soprattutto in materia
di incrementi stipendiali legati agli avanzamenti di carriera e agli assegni funzionali. Sempre che questo governo
e la strampalata maggioranza che lo sostiene vorranno
tenere fede agli impegni assunti (quelli elettorali sono stai
tutti puntualmente disattesi). Questa è la situazione reale
e la Consap non intende assolutamente fare disfattismo.
Per questi motivi riteniamo che quei “simpatici pensionati
che stanno tutto il giorno al bar a criticare” possano essere individuati in quei sindacalisti parrucconi, prossimi alla
soglia dell’età pensionabile, che prima hanno rifiutato di
firmare il contratto 2008-2009 perché troppo misero ed
ora, preso atto del fallimento delle loro strategie sindacali, spacciano l’apertura delle trattative contrattuali come
una grande conquista.
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