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INQUADRAMENTO LEGISLATIVO E BREFS - BAT: Riferimenti normativi europei e nazionali - Struttura e funzione dei nuovi BAT Reference documents (BRefs) Dott.ssa Nicoletta Valeria Trotta Tecnologo ISPRA c/o Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali – Div. III 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Iter legislativo e obiettivi - Articolazione/Allegati - Principali modifiche ed integrazioni introdotte al Capo II - Disciplina delle procedure di scambio informazioni - D. Lgs. 152/06 - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions - Ispezioni ambientali - Impatto nazionale (Capo II) 2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef. 3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE 4. Stato di avanzamento dei lavori comunitari elaborazione/revisione/aggiornamento del WI BRef e del WT BRef di 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Iter legislativo e obiettivi Iter legislativo: Dicembre 2007 6 Gennaio 2010 Obiettivi: Riesaminato e rifuso in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni derivanti da impianti industriali: la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC); la Direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione; le Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio; la Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici; la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti. 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Articolazione CAPO I (artt. 19): parte generale con disposizioni comuni applicabili a tutte le attività industriali coperte dalla direttiva. CAPO II (artt. 10÷27): disposizioni per le attività elencate nell’allegato I (IPPC). CAPO III (artt. 28÷41): prescrizioni tecniche e VLE applicabili ai grandi impianti di combustione. CAPO IV (artt. 42÷55): prescrizioni tecniche e VLE applicabili agli impianti di incenerimento dei rifiuti. CAPO V (artt. 56÷65): prescrizioni tecniche applicabili agli impianti che utilizzano solventi. CAPO VI (artt. 66÷70): prescrizioni tecniche applicabili agli impianti che producono biossido di titanio. CAPO VII (artt. 71÷84): disposizioni riguardanti le autorità competenti, le comunicazioni da trasmettere alla Commissione , il comitato, le sanzioni e le comuni disposizioni finali. 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Allegati Allegato I: Categorie di attività di cui all’articolo 10 (IPPC) Allegato II: Elenco delle sostanze inquinanti Allegato III: Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili Allegato IV: Partecipazione del pubblico alle decisioni Allegato V: Disposizioni tecniche per gli impianti di combustione Allegato VI: Disposizioni tecniche relative agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti Allegato VII: Disposizioni tecniche relative ad installazioni ed attività che utilizzano solventi organici Allegato VIII: Disposizioni tecniche relative alle installazioni che producono biossido di titanio Allegato IX: Direttive abrogate e loro successive modifiche, Termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione Allegato X: Tavola di concordanza 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Principali modifiche ed integrazioni introdotte al Capo II (Allegato I) Modifica ed estensione dell’Allegato I: 4. Industria chimica (Produzioni su scala industriale anche mediante trasformazione biologica; estensione a tutti (e solo) i prodotti chimici organici, inorganici fitosanitari, biocidi e farmaceutici elencati, anche quelli non configurabili come “di base”; 4.1.b) sono ricomprese le sole resine epossidiche) […] 5.Gestione dei rifiuti (….chiariti e dettagliati i processi di smaltimento e recupero di rifiuti) […] 6.1 Fabbricazione in installazioni industriali di: […] c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno. 6.4 […] b) Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: […] ii) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; iii) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno superiore a: -75 se A è pari o superiore a 10; oppure -[300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi 6.9 Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nella presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico in conformità alla direttiva 2009/31/CE. 6.10 Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura. 6.11 Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un'installazione di cui al capo II. 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Definizioni (BRef e BAT Conclusions) Documento di riferimento sulle BAT o ‘BRef ’ (IED: art. 3, (11) - D. Lgs. 46/2014: art. 5, comma 1, lettera l-ter.1) Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 13, par. 6 dela Direttiva 2010/75/UE. (IED: art 3, (11) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.1) Ruolo delle BAT Conclusions Le Conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni dell’AIA (IED: art 14(3) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-bis, comma 1) Documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; (IED: art 3, (12) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.2) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) L’Autorità Competente fissa VLE che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AELs) (IED: art 15(3) a+b - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 4-bis) Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili,come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche; BAT-AEPLs (IED: art 3 (13) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.4) BAT-AELs NOC o si fissano VLE BAT-AELs nelle condizioni di riferimento dei BAT-AELs; 1. 2. - 1. livelli di emissione BAT-AELs; OTNOC condizioni, controllando - 2. livelli di consumo; in condizioni di esercizio - 3. produzione rifiuti; eff. di abbattimento; […] o si fissano VLE in diverse annualmente che le emissioni normali non superano i BAT-AELs OTNOC 3.[…] 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) L’Autorità Competente fissa VLE che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AELs) (IED: art 15(3) a+b - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 4-bis) BAT-AELs multipli Caso 1: BAT-AELs diversi (in termini di unità di rif.) per lo stesso periodo di mediazione : - e.g. livelli annuali in concentrazione (mg/l) e livelli annuali in carico specifico (kg/Adt) VLE da fissare in base ad uno dei due BAT-AELs BAT-AEPLs 1. BAT-AELs NOC 2. Caso 2: BAT-AELs per periodi di mediazione diversi (short and - 1. livelli di emissione BAT-AELs; OTNOC long term): - 2. livelli di consumo; - e.g. livelli giornalieri ed annuali in concentrazione (mg/l) - 3. produzione rifiuti; eff. di abbattimento; […] VLE da fissare in base ad entrambi BAT-AELs OTNOC 3.[…] 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) Deroghe dai BAT-AELs sono possibili in casi specifici e giustificati (IED: Art 15(4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 9-bis) maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione: a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata o b) delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. D.Lgs. 152/06 PARTE SECONDA - ALLEGATO XII-bis Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l’applicazione dell’articolo 29 -sexies , comma 9-bis Autorità Competente documenta le ragioni in un Allegato all’AIA (resa pubblica) e le riporta alla Commissione. Requisiti di monitoraggio (IED: Art 16 - D. Lgs. 46/2014: art. 29 sexies, comma 6) BAT-AEPLs BAT-AELs (NOC) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) Deroghe dai BAT-AELs (IED: Art 15(4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 9-bis) BAT-AEPLs BAT-AELs (NOC) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - D. Lgs. 152/06 - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions Riesame ed aggiornamento dell’AIA IED: art 21 - D. Lgs. 46/2014: art. 29-octies, comma 3, a) 3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione; IED: art 21 - D. Lgs. 46/2014: art. 29-octies, comma 6, a) e b) 6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Ispezioni ambientali IED: art 23 (4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-decies, comma 11-bis Le attività ispettive in sito sono definite in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi: a) un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d’ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione. 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Ispezioni ambientali IED: art 23 (4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-decies, comma 11-ter Il periodo tra due visite in loco è basato sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera: • un anno per le installazioni con rischi più elevati, • tre anni per le installazioni con rischi meno elevati, • sei mesi se dalla precedente ispezione emerge una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. …effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).”. 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Impatto nazionale (Capo II) Numero di installazioni coperte: 6019* 1% 29% 10% 1% 14% 15% 6% Distribuzione geografica 3% 2% 3% 3% 2% 1% 3% 1% 2% 1% 1% 2% * Dati MATTM – Da ultimo Report alla CE (Settembre 2014) Nuove Categorie introdotte dalla IED non incluse 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Impatto nazionale (Capo II) Link utili: http://aia.minambiente.it/ 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Disciplina delle procedure di scambio informazioni Art. 13 - Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni 1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione. “Processo di Siviglia” Link utili: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Disciplina delle procedure di scambio informazioni Art. 13 - Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni 3. La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale. 4. La Commissione richiede e rende pubblico il parere del forum in merito al contenuto proposto dei documenti di riferimento sulle BAT e tiene conto di tale parere per le procedure di cui al paragrafo 5. Link utili: https://circabc.europa.eu/ 5. Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2. Comitato art. 75 6. A seguito dell’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblico senza indugio il documento di riferimento sulle BAT e provvede affinché le conclusioni sulle BAT siano rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Disciplina delle procedure di scambio informazioni Art. 13 - Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni BRef -Draft • Forum art. 13 (opinione) BAT Conclusions • Comitato art. 75 (voto politico) BAT Conclusions (GUUE) 2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef. 2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef. L’art. 29-terdecies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di assicurare la partecipazione dell’Italia ai lavori relativi allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea in ordine alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. In attuazione della norma di cui sopra, la Direzione Generale per le Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali provvede ad assicurare il necessario confronto con tutte le Amministrazioni competenti in materia ambientale in ordine alla documentazione tecnica discendente dal processo di scambio delle informazioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le categorie di attività di cui alla direttiva 2010/75/UE, anche al fine di coordinare le attività ed i contributi tecnici di supporto alla partecipazione dell’Italia nelle sedi comunitarie opportune. Per quanto attiene il coordinamento delle attività nell’ambito dei TWG per l’aggiornamento dei contenuti dei BAT Reference documents (BRef), rilevanti ai fini dell’attuazione della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), la norma prevede che le modalità operative da adottare per garantire il coinvolgimento delle altre Amministrazioni centrali e delle autorità competenti in materia ambientale, nelle diverse fasi del processo volto a perfezionare la posizione italiana, siano definite d’intesa con la Conferenza Unificata. La Conferenza Unificata, nella seduta del 27 luglio 2011, ha sancito Intesa, ai sensi dell’art. 29-terdecies, comma 3, del D. Lgs. 152/06, sulle modalità operative volte ad assicurare il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili, come dettagliato nell’Allegato, parte integrante dell’Intesa medesima: 2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef. Autorità Competenti IED: (circa) 87 [D.Lgs. 152/06 – Art.29-quinquies] Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale Regioni, Province, rappresentanti dell’ISPRA, nonché rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente Link utili: http://www.dsa.minambiente.it/silosnew/ Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef. Apertura al confronto Collaborazione Disponibilità a fornire informazioni tecniche sito-specifiche Condivisione delle esperienze operative Posizioni e contributi tecnici dell’Italia da condividere nell’ambito del ‘Processo di Sevilla’ 3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE 3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE BATC per la produzione di ferro e acciaio (Decisione 2012/135/UE) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:070:0063:0098:IT:PDF BATC per la produzione del vetro (Decisione 2012/134/UE) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:070:0001:0062:IT:PDF BATC concernenti l’industria conciaria (Decisione 2013/84/UE) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:045:0013:0029:IT:PDF BATC per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio (Decisione 2013/163/UE) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:100:0001:0045:IT:PDF BATC per la produzione di cloro-alcali (Decisione 2013/732/UE) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:332:0034:0048:IT:PDF BATC per la produzione di pasta per carta, carta e cartone (Decisione 2014/687/UE) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_284_R_0017&from=IT BATC concernenti la raffinazione di petrolio e di gas (Decisione 2014/738/UE) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0738&rid=1 Tipo, formato e frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas (Decisione 2014/768/UE) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0768&rid=1 4. Stato di avanzamento dei lavori comunitari elaborazione/revisione/aggiornamento del WI BRef e del WT BRef di 4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari di elaborazione/revisione/aggiornamento del Waste Incineration BRef (WI BRef) Il TWG kick-off meeting si è svolto a Siviglia in date 19-22 gennaio 2015. Scopo […] - To include energy recovery as a key environmental issue for the WI BREF - To collect data on both the design energy recovery values of the plant and on its actual performance to take into account seasonal and climatic factors; including contextual information on energy demand (e.g. presence of a district heating/cooling network). - To set BAT-AEPLs for the design of new plants to be verified during the performance testing and to consider setting BAT-AEPLs based on actual performance for existing plants In corso di definizione il campione europeo degli impianti ritenuti rappresentativi, destinatario del Questionario conoscitivo (in via di predisposizione in ambito TWG) finalizzato alla raccolta di dati ed informazioni sito-specifiche, che andranno a costituire il nuovo quadro di riferimento prestazionale per l’aggiornamento e l’integrazione della sezione inerente le “Conclusioni sulle BAT” del BRef. (IT ha trasferito 40 candidature) 4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari di elaborazione/revisione/aggiornamento del Waste Incineration BRef (WI BRef) Forward planning Perfezionamento Questionario conoscitivo: entro Novembre 2015 Raccolta dati sito-specifici: metà Dicembre 2015 – fine Marzo 2016 Trasferimento questionari compilati e validati dalle AACC: metà Aprile 2016 Primo (ed unico) Draft del BRef: Dicembre 2016 Commenti al primo Draft: Marzo 2017 TWG Final meeting: Dicembre 2017 Trasferimento del Final Draft al Forum art. 13: Maggio 2018 4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari elaborazione/revisione/aggiornamento del Waste Treatment BRef di (WT BRef) Il TWG kick-off meeting si è svolto a Siviglia in date 25-28 novembre 2013 Scopo Nel periodo luglio-ottobre 2014 si è svolta l’attività di raccolta dei dati sitospecifici attraverso il Questionario conoscitivo (predefinito in ambito TWG), con doverosa verifica e validazione degli stessi da parte delle Autorità competenti Regionali/provinciali interessate. L’EIPPCB sta completando la disamina puntuale dei dati e delle informazioni raccolte attraverso i Questionari conoscitivi afferenti le installazioni operative a livello comunitario prese a riferimento per le attività di revisione ed aggiornamento del WT BRef. 4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari elaborazione/revisione/aggiornamento del Waste Treatment BRef di (WT BRef) Forward planning Primo Draft del BRef (comprensivo della sezione inerente le BAT Conclusions) atteso entro la fine del 2015. Commenti al primo Draft: Marzo 2016 TWG Final meeting: Dicembre 2016-Gennaio 2017 Trasferimento del Final Draft al Forum art. 13: seconda metà del 2017 Grazie per l’attenzione !! Contatto: Dott.ssa Nicoletta Valeria Trotta Tecnologo ISPRA c/o Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare Direzione per le Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali – Div. III Tel.: 06 5722 5035 E-mail: [email protected]