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INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
E BREFS
- BAT: Riferimenti normativi europei e nazionali
- Struttura e funzione dei nuovi BAT Reference documents (BRefs)
Dott.ssa Nicoletta Valeria Trotta
Tecnologo ISPRA c/o Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali – Div. III
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Iter legislativo e obiettivi
- Articolazione/Allegati
- Principali modifiche ed integrazioni introdotte al Capo II
- Disciplina delle procedure di scambio informazioni
- D. Lgs. 152/06 - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions
- Ispezioni ambientali
- Impatto nazionale (Capo II)
2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il
coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla
partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.
3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi
della Direttiva 2010/75/UE
4. Stato
di
avanzamento
dei
lavori
comunitari
elaborazione/revisione/aggiornamento del WI BRef e del WT BRef
di
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Iter legislativo e obiettivi
Iter legislativo: Dicembre 2007
6 Gennaio 2010
Obiettivi:
Riesaminato e rifuso in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le
emissioni derivanti da impianti industriali:
la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento (IPPC);
la Direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di
taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
le Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative ai rifiuti
provenienti dell'industria del biossido di titanio;
la Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti
organici volatili dovute all’uso di solventi organici;
la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Articolazione
CAPO I (artt. 19):
parte generale con disposizioni comuni applicabili a tutte le
attività industriali coperte dalla direttiva.
CAPO II (artt. 10÷27):
disposizioni per le attività elencate nell’allegato I (IPPC).
CAPO III (artt. 28÷41):
prescrizioni tecniche e VLE applicabili ai grandi impianti di
combustione.
CAPO IV (artt. 42÷55):
prescrizioni tecniche e VLE applicabili agli impianti di
incenerimento dei rifiuti.
CAPO V (artt. 56÷65):
prescrizioni tecniche applicabili agli impianti che utilizzano
solventi.
CAPO VI (artt. 66÷70):
prescrizioni tecniche applicabili agli impianti che producono
biossido di titanio.
CAPO VII (artt. 71÷84): disposizioni riguardanti le autorità competenti, le
comunicazioni da trasmettere alla Commissione , il comitato,
le sanzioni e le comuni disposizioni finali.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Allegati
Allegato I:
Categorie di attività di cui all’articolo 10 (IPPC)
Allegato II:
Elenco delle sostanze inquinanti
Allegato III:
Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili
Allegato IV:
Partecipazione del pubblico alle decisioni
Allegato V:
Disposizioni tecniche per gli impianti di combustione
Allegato VI:
Disposizioni tecniche relative agli impianti di incenerimento dei
rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti
Allegato VII:
Disposizioni tecniche relative ad installazioni ed attività che
utilizzano solventi organici
Allegato VIII: Disposizioni tecniche relative alle installazioni che producono
biossido di titanio
Allegato IX: Direttive abrogate e loro successive modifiche, Termini di
attuazione nel diritto nazionale e di applicazione
Allegato X: Tavola di concordanza
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Principali modifiche ed integrazioni introdotte al Capo II (Allegato I)
Modifica ed estensione dell’Allegato I:
4. Industria chimica (Produzioni su scala industriale anche mediante trasformazione biologica; estensione a tutti (e solo)
i prodotti chimici organici, inorganici fitosanitari, biocidi e farmaceutici elencati, anche quelli non configurabili come “di
base”; 4.1.b) sono ricomprese le sole resine epossidiche)
[…]
5.Gestione dei rifiuti (….chiariti e dettagliati i processi di smaltimento e recupero di rifiuti)
[…]
6.1 Fabbricazione in installazioni industriali di:
[…]
c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una
capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.
6.4 […]
b) Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate
destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
[…]
ii) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se
l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;
iii) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno
superiore a:
-75 se A è pari o superiore a 10; oppure
-[300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi
6.9 Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nella presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico in conformità
alla direttiva 2009/31/CE.
6.10 Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il
trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.
6.11 Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto
dalla direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un'installazione di cui al capo II.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Definizioni (BRef e BAT Conclusions)
Documento di riferimento sulle BAT o ‘BRef ’
(IED: art. 3, (11) - D. Lgs. 46/2014: art. 5, comma 1, lettera l-ter.1)
Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 13, par. 6 dela
Direttiva 2010/75/UE.
(IED: art 3, (11) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.1)
Ruolo delle BAT Conclusions
Le Conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire
le condizioni dell’AIA
(IED: art 14(3) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-bis, comma 1)
Documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
(IED: art 3, (12) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.2)
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06)
L’Autorità Competente fissa VLE che garantiscano che, in
condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i
livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AELs)
(IED: art 15(3) a+b - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 4-bis)
Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, intervalli di
livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando
una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche
disponibili,come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come
media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di
riferimento specifiche;
BAT-AEPLs
(IED: art 3 (13) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.4)
BAT-AELs
NOC
o si fissano VLE  BAT-AELs nelle condizioni di
riferimento dei BAT-AELs;
1.
2.
- 1. livelli di emissione
BAT-AELs; OTNOC
condizioni, controllando - 2. livelli di consumo;
in condizioni di esercizio - 3. produzione rifiuti;
eff. di abbattimento; […]
o si fissano VLE in diverse
annualmente che le emissioni
normali non superano i BAT-AELs
OTNOC
3.[…]
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06)
L’Autorità Competente fissa VLE che garantiscano che, in
condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i
livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AELs)
(IED: art 15(3) a+b - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 4-bis)
BAT-AELs multipli
Caso 1: BAT-AELs diversi (in termini di unità di rif.) per lo stesso periodo di
mediazione :
- e.g. livelli annuali in concentrazione (mg/l) e livelli annuali in carico
specifico (kg/Adt)
VLE da fissare in base ad uno dei due BAT-AELs
BAT-AEPLs
1.
BAT-AELs
NOC
2.
Caso 2: BAT-AELs per periodi di mediazione diversi (short and - 1. livelli di emissione
BAT-AELs; OTNOC
long term):
- 2. livelli di consumo;
- e.g. livelli giornalieri ed annuali in concentrazione (mg/l) - 3. produzione rifiuti;
eff. di abbattimento; […]
VLE da fissare in base ad entrambi BAT-AELs
OTNOC
3.[…]
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06)
Deroghe dai BAT-AELs sono possibili in casi specifici
e giustificati
(IED: Art 15(4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 9-bis)
maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
ambientali, in ragione:
a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali
locali dell'istallazione interessata o
b) delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata.
D.Lgs. 152/06
PARTE SECONDA - ALLEGATO XII-bis
Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l’applicazione
dell’articolo 29 -sexies , comma 9-bis
Autorità Competente documenta le ragioni in un Allegato
all’AIA (resa pubblica) e le riporta alla Commissione.
Requisiti di monitoraggio
(IED: Art 16 - D. Lgs. 46/2014: art. 29 sexies, comma 6)
BAT-AEPLs
BAT-AELs
(NOC)
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06)
Deroghe dai BAT-AELs (IED: Art 15(4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 9-bis)
BAT-AEPLs
BAT-AELs
(NOC)
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- D. Lgs. 152/06 - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions
Riesame ed aggiornamento dell’AIA
IED: art 21 - D. Lgs. 46/2014: art. 29-octies, comma 3, a)
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo
dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT
riferite all'attività principale di un'installazione;
IED: art 21 - D. Lgs. 46/2014: art. 29-octies, comma 6, a) e b)
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività
principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano
riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente
decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Ispezioni ambientali
IED: art 23 (4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-decies, comma 11-bis
Le attività ispettive in sito sono definite in un piano d’ispezione ambientale a livello
regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma,
sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il
coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel
territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d’ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo
possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di
un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in
materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità
d’ispezione.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Ispezioni ambientali
IED: art 23 (4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-decies, comma 11-ter
Il periodo tra due visite in loco è basato sulla base di una valutazione sistematica
dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera:
• un anno per le installazioni con rischi più elevati,
• tre anni per le installazioni con rischi meno elevati,
• sei mesi se dalla precedente ispezione emerge una grave inosservanza delle
condizioni di autorizzazione.
…effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e
sull’ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità
dell’ambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS)
(a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).”.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Impatto nazionale (Capo II)
Numero di installazioni coperte:
6019*
1%
29%
10%
1%
14%
15%
6%
Distribuzione geografica
3%
2%
3%
3%
2%
1%
3%
1%
2%
1%
1%
2%
* Dati MATTM – Da ultimo Report alla CE (Settembre 2014)
Nuove Categorie introdotte dalla IED non incluse
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Impatto nazionale (Capo II)
Link utili:
http://aia.minambiente.it/
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Disciplina delle procedure di scambio informazioni
Art. 13 - Documenti di riferimento sulle BAT e scambio
di informazioni
1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario,
aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la
Commissione organizza uno scambio di informazioni tra
gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni
non governative che promuovono la protezione
ambientale e la Commissione.
“Processo di Siviglia”
Link utili:
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Disciplina delle procedure di scambio informazioni
Art. 13 - Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni
3. La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai
rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni
non governative che promuovono la protezione ambientale.
4. La Commissione richiede e rende pubblico il parere del forum in merito al
contenuto proposto dei documenti di riferimento sulle BAT e tiene conto di tale
parere per le procedure di cui al paragrafo 5.
Link utili:
https://circabc.europa.eu/
5. Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2.
Comitato art. 75
6. A seguito dell’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione
rende pubblico senza indugio il documento di riferimento sulle BAT e provvede
affinché le conclusioni sulle BAT siano rese disponibili in tutte le lingue ufficiali
dell’Unione.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Disciplina delle procedure di scambio informazioni
Art. 13 - Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni
BRef -Draft
• Forum art. 13 (opinione)
BAT
Conclusions
• Comitato art. 75 (voto politico)
BAT
Conclusions
(GUUE)
2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il
coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla
partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.
2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il
coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla
partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.
L’art. 29-terdecies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare il compito di assicurare la partecipazione dell’Italia ai lavori relativi allo scambio di
informazioni organizzato dalla Commissione europea in ordine alle migliori tecniche disponibili e al loro
sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale
scambio di informazioni.
In attuazione della norma di cui sopra, la Direzione Generale per le Autorizzazioni e Valutazioni
Ambientali provvede ad assicurare il necessario confronto con tutte le Amministrazioni
competenti in materia ambientale in ordine alla documentazione tecnica discendente dal processo di
scambio delle informazioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le categorie di attività di cui alla
direttiva 2010/75/UE, anche al fine di coordinare le attività ed i contributi tecnici di supporto alla
partecipazione dell’Italia nelle sedi comunitarie opportune.
Per quanto attiene il coordinamento delle attività nell’ambito dei TWG per l’aggiornamento dei
contenuti dei BAT Reference documents (BRef), rilevanti ai fini dell’attuazione della Direttiva 2010/75/UE
sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), la norma prevede che le
modalità operative da adottare per garantire il coinvolgimento delle altre Amministrazioni centrali
e delle autorità competenti in materia ambientale, nelle diverse fasi del processo volto a
perfezionare la posizione italiana, siano definite d’intesa con la Conferenza Unificata.
La Conferenza Unificata, nella seduta del 27 luglio 2011, ha sancito Intesa, ai sensi
dell’art. 29-terdecies, comma 3, del D. Lgs. 152/06, sulle modalità operative volte ad assicurare
il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di
informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche
disponibili, come dettagliato nell’Allegato, parte integrante dell’Intesa medesima:
2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il
coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla
partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.
Autorità Competenti IED:
(circa) 87
[D.Lgs. 152/06 – Art.29-quinquies]
Coordinamento
per
l’uniforme
applicazione sul territorio nazionale
Regioni, Province, rappresentanti dell’ISPRA,
nonché rappresentanti delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell’ambiente
Link utili:
http://www.dsa.minambiente.it/silosnew/
Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il
coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla
partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.
Apertura al confronto
Collaborazione
Disponibilità a fornire informazioni
tecniche sito-specifiche
Condivisione delle esperienze
operative
Posizioni e contributi tecnici dell’Italia
da condividere nell’ambito
del ‘Processo di Sevilla’
3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi
della Direttiva 2010/75/UE
3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi
della Direttiva 2010/75/UE
BATC per la produzione di ferro e acciaio (Decisione 2012/135/UE)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:070:0063:0098:IT:PDF
BATC per la produzione
del vetro (Decisione 2012/134/UE)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:070:0001:0062:IT:PDF
BATC concernenti l’industria conciaria (Decisione 2013/84/UE)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:045:0013:0029:IT:PDF
BATC per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio (Decisione 2013/163/UE)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:100:0001:0045:IT:PDF
BATC per la produzione
di cloro-alcali (Decisione 2013/732/UE)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:332:0034:0048:IT:PDF
BATC per la produzione
di pasta per carta, carta e cartone (Decisione 2014/687/UE)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_284_R_0017&from=IT
BATC concernenti
la raffinazione di petrolio e di gas (Decisione 2014/738/UE)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0738&rid=1
Tipo, formato e frequenza delle informazioni che devono essere messe a
disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata
delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas (Decisione
2014/768/UE) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0768&rid=1
4. Stato
di
avanzamento
dei
lavori
comunitari
elaborazione/revisione/aggiornamento del WI BRef e del WT BRef
di
4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari di
elaborazione/revisione/aggiornamento del Waste Incineration BRef
(WI BRef)
Il TWG kick-off meeting si è svolto a Siviglia in date 19-22 gennaio 2015.
Scopo
[…]
- To include energy recovery as a key environmental issue for the WI BREF
- To collect data on both the design energy recovery values of the plant and on its
actual performance to take into account seasonal and climatic factors; including
contextual information on energy demand (e.g. presence of a district
heating/cooling network).
- To set BAT-AEPLs for the design of new plants to be verified during the
performance testing and to consider setting BAT-AEPLs based on actual
performance for existing plants
In corso di definizione il campione europeo degli impianti ritenuti rappresentativi,
destinatario del Questionario conoscitivo (in via di predisposizione in ambito TWG)
finalizzato alla raccolta di dati ed informazioni sito-specifiche, che andranno a costituire il
nuovo quadro di riferimento prestazionale per l’aggiornamento e l’integrazione della
sezione inerente le “Conclusioni sulle BAT” del BRef.
(IT ha trasferito 40 candidature)
4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari di
elaborazione/revisione/aggiornamento del Waste Incineration BRef
(WI BRef)
Forward planning
Perfezionamento Questionario conoscitivo: entro Novembre 2015
Raccolta dati sito-specifici: metà Dicembre 2015 – fine Marzo 2016
Trasferimento questionari compilati e validati dalle AACC: metà Aprile 2016
Primo (ed unico) Draft del BRef: Dicembre 2016
Commenti al primo Draft: Marzo 2017
TWG Final meeting: Dicembre 2017
Trasferimento del Final Draft al Forum art. 13: Maggio 2018
4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari
elaborazione/revisione/aggiornamento del Waste Treatment BRef
di
(WT BRef)
Il TWG kick-off meeting si è svolto a Siviglia in date 25-28 novembre 2013
Scopo
Nel periodo luglio-ottobre 2014 si è svolta l’attività di raccolta dei dati sitospecifici attraverso il Questionario conoscitivo (predefinito in ambito TWG),
con doverosa verifica e validazione degli stessi da parte delle Autorità
competenti Regionali/provinciali interessate.
L’EIPPCB sta completando la disamina puntuale dei dati e delle informazioni
raccolte attraverso i Questionari conoscitivi afferenti le installazioni operative a
livello comunitario prese a riferimento per le attività di revisione ed
aggiornamento del WT BRef.
4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari
elaborazione/revisione/aggiornamento del Waste Treatment BRef
di
(WT BRef)
Forward planning
Primo Draft del BRef (comprensivo della sezione inerente le BAT Conclusions)
atteso entro la fine del 2015.
Commenti al primo Draft: Marzo 2016
TWG Final meeting: Dicembre 2016-Gennaio 2017
Trasferimento del Final Draft al Forum art. 13: seconda metà del 2017
Grazie per l’attenzione !!
Contatto:
Dott.ssa Nicoletta Valeria Trotta
Tecnologo ISPRA c/o Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del
Mare
Direzione per le Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali – Div. III
Tel.: 06 5722 5035
E-mail: [email protected]