disciplinare di gara

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disciplinare di gara
Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto
Struttura Amministrativa - Ufficio Appalti e Contratti
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AVVISO PUBBLICO PER L’ AFFIDAMENTO IN APPALTO, DELLA FORNITURA CON FORMULA DI NOLO A FREDDO DI
CINQUE AUTOCOMPATTATORI NUOVI DI FABBRICA, PER LE ATTIVITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLA CITTA’ DI
TARANTO
CIG: 6671683EF7
PARTE NORMATIVA
Indice
Art.
Art.
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Oggetto dell’appalto
Luogo di esecuzione dell’appalto
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Ammontare dell’appalto
Modalità di stipulazione del contratto
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
Documenti che fanno parte del contratto
Conoscenza delle condizioni di appalto
Consegna dei veicoli
Durata dell’appalto
Caratteristiche delle forniture
Stazionamento degli automezzi e loro iscrizione
Sospensione e ripresa dell’esecuzione
Anticipazione
Pagamenti
Invariabilità del prezzo
Cauzione definitiva
Riduzione delle garanzie
Cessione del contratto e cessione dei crediti
Varianti
Subappalto
Responsabilità in materia di subappalto
Penali
Definizione delle controversie
Risoluzione del contratto
Sede Legale Piazza Sandro Pertini, n. 4 –74123 Taranto- - C.F. – P.I. n° Iscrizione del Registro delle Imprese
di Taranto 00170540736 - R.E.A. n° 109871 Capitale Sociale Interamente versato € 29.781.335,00
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Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Esecuzione in danno
Recesso
Opzione di acquisto
Spese contrattuali, imposte, tasse
Disposizioni di rinvio
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il noleggio a freddo (senza conducente) di cinque autocompattatori nuovi
di prima immatricolazione, aventi le caratteristiche tecniche minime di seguito riportate:
AUTOCOMPATTATORE A CARICO POSTERIORE N. 3 ASSI
Autocompattatore a 3 assi, trazione posteriore e terzo asse autosterzante, con cambio
automatico o manuale con retromarcia, a caricamento posteriore, classe di emissione minimo
Euro 6 con alimentazione a gasolio, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani con attrezzatura di
compattazione dei rifiuti e caricamento a presa posteriore, con cassone con capacità utile non
inferiore a 23 mc, esclusa la bocca di carico a perfetta tenuta stagna, con massa totale a terra di
26 ton, e portata utile legale non inferiore a 110 q.li.
Il mezzo deve essere dotato di pedane posteriori a norma CE e conformi alle disposizioni previste
dalla direttive macchine e dalla norma europea (limitatore di velocità 30 km/h, inibizione
retromarcia, interruzione automatica dei cicli di compattazione con operatore presente sulla
pedana).
Il mezzo deve essere dotato di dispositivo alzavolta cassonetti a mezzo di bracci per ca ssonetti
da 600 a 1700 lt, con attacco DIN ed alzavolta bidoni a pettine per contenitore da 80 a 360 lt, con
dispositivo di apertura coperchi.
La cabina di guida dovrà essere dotata di terzo posto e di impianto di climatizzazione con
regolazione manuale. Il mezzo dovrà essere fornito di tutti i dispositivi di emergenza e di
sicurezza previsti dalla normativa di settore e dovrà risultare conforme alle vigenti normative
nazionali, alle disposizioni del Ministero dei Trasporti e MC e alle direttive CEE.
Il mezzo deve essere idoneo a ricevere veicoli satelliti a vasca, pedane regolamentari per
raccoglitori con dispositivo automatico di blocco e spondina posteriore apribile per carico
manuale.
Gli automezzi dovranno essere dotati di sistema di telecontrollo satellitare Via Sat o equivalente. La
ditta aggiudicataria dovrà fornire alla stazione appaltante le credenziali di accesso per permettere gli
opportuni controlli integrati.
Per esigenze tecniche/organizzative del servizio da svolgere, le caratteristiche tecniche sopra
riportate sono da considerarsi minime ed inderogabili.
Dovranno, essere garantite tutte le prestazioni, le forniture accessorie e le provviste necessarie per
dare compiuto tale servizio, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste nel presente capitolato.
ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
La fornitura dovrà essere eseguita in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 643, presso i locali
dell’autoparco aziendale dell’AMIU.
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ART. 3 – TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 e col criterio del
prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 83 del D:Lgs n. 163/2006.
ART. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo posto a base di gara della fornitura con formula di nolo per il periodo di 48
mesi, è pari ad € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) oltre IVA, oltre l’opzione di acquisto
totale o parziale (meglio specificata all’art. 28), che a fine noleggio l’AMIU SpA potrebbe esercitare .
Il prezzo si intende comprensivo di immatricolazione, iscrizione al pubblico registro automobilistico
ed all’Albo dei trasportatori di cose per conto Terzi, di messa su strada, trasporto ed
addestramento del personale presso la sede AMIU SpA.
ART. 5 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato « a corpo » ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
L’interpretazione delle clausole contrattuali disposte dalla documentazione di gara, deve essere
effettuata tenendo conto delle finalità del contratto, trovano inoltre applicazione gli articoli dal
1362 al 1369 c.c.
ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fa parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegato il
presente capitolato speciale;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici
ed in particolare:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- la legge ed il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato.
ART. 8 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l’esecutore dichiara altresì di conoscere lo
stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la
prestazione oggetto di appalto.
ART. 9 - CONSEGNA DEI VEICOLI
L’aggiudicatario dovrà consegnare i cinque mezzi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi,
dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.
Qualora alla data prevista per la consegna, i nuovi mezzi non fossero disponibili, l’aggiudicatario, per
tutto il periodo necessario, e fino alla consegna della fornitura in argomento, fornirà dei mezzi usati
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equivalenti, senza alcun costo aggiuntivo.
La consegna ed il ritiro dei veicoli locati sarà effettuata presso l’autoparco aziendale dell'AMIU Spa
sito in Taranto alla via Cesare Battisti n. 643, o in altro sito sempre di proprietà dell’AMIU Spa.
I veicoli saranno consegnati con il pieno di carburante previo addestramento degli addetti AMIU
SpA. previsto dall’art. 11, della durata di due giorni, agli addetti al servizio AMIU Spa e al meccanico
sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento per il miglior utilizzo delle macchine; la data
degli incontri formativi andrà concordata con il responsabile del servizio di igiene urbana con
almeno sette giorni di anticipo.
Sarà, inoltre, cura dell’aggiudicatario redigere un verbale di consegna per ciascun veicolo, corredato
da fotografie da ogni prospettiva, per accertare sia che sia conforme alle caratteristiche e ai requisiti
idonei a svolgere il servizio oggetto del presente avviso sia la perfetta efficienza dei veicoli stessi;
tali verbali dovranno essere sottoscritti da entrambi le parti e dovranno essere redatti in duplice
originale. Ove l'automezzo non risponda ai requisiti previsti dall’offerta tecnica presentata, sarà
rifiutato.
Al momento della consegna ciascun mezzo dovrà essere corredato dai documenti di legge per la
propria circolazione.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l’esecutore non si presenta per la consegna del/dei mezzi
previsti dal contratto, il direttore dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio per la consegna,
non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della
stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.
ART. 10 – DURATA DELL’APPALTO
La fornitura dei mezzi a noleggio avrà una durata di 48 ( quarantotto) mesi decorrenti dal giorno
successivo alla data di iscrizione dei veicoli presso la sezione regionale dell’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali.
ART. 11 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
1. Il prezzo offerto è comprensivo:
a) della fornitura continua dei mezzi, per 7 giorni a settimana a chilometraggio illimitato, per
due turni giornalieri di lavoro da assicurarsi per ogni giorno della durata contrattuale;
b) dei costi di manutenzione ordinaria, comprensivo di lavaggio e disinfezione dei mezzi ogni 30
giorni circa e ingrassaggio totale delle attrezzature secondo quanto indicato dalla casa
costruttrice;
c) manutenzione straordinaria completa, per rendere i mezzi pienamente operativi e la
sostituzione, in caso di gravi avarie, con altri mezzi di uguali caratteristiche, entro due giorni
lavorativi (o nei termini migliorativi indicati dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica) dalla
segnalazione da parte della stazione appaltante;
d) dei costi di: trasporto, consegna e introduzione all'uso, immatricolazione e messa su strada,
assicurazione RCA per furto e incendio da consegnarsi contestualmente con la consegna
degli automezzi, i rinnovi delle polizze e l’invio, le spese di eventuali franchigie, le tasse di
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proprietà relative ai veicoli locati per tutta la durata del nolo, garanzia e vizi per difetti di
produzione, garanzia di buon funzionamento per l'intero periodo di fornitura, tagliandi
validanti la garanzia, predisposizione della attestazione di idoneità che questa stazione
appaltante dovrà presentare, per l’iscrizione all’albo gestori ambientali sez. Puglia;
e) l’addestramento della durata di due giorni, agli addetti al servizio AMIU Spa e al meccanico,
sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento per il miglior utilizzo delle macchine,
(da concordarsi con il responsabile del servizio con almeno sette giorni di anticipo);
Con riferimento al punto a) qualora i mezzi dovessero essere utilizzati oltre le dodici ore
giornaliere, in aggiunta al canone prestabilito, saranno riconosciute all’aggiudicatario € 10,00 per
ogni ora eccedente, purché tale eccezionale circostanza, non si verifichi nelle 48 ore di cui al punto
c).
Il prezzo concordato pertanto è comprensivo di tutti gli oneri derivanti da quanto sopra indicato e
di tutto quanto occorre per l’esecuzione della fornitura di cui trattasi.
Saranno invece a carico dell’AMIU S.p.A., tutti i costi derivanti dalla sostituzione dei pneumatici
determinata solo da rotture o fatti accidentali, la riparazione delle forature degli stessi nonché i
guasti o i danni provocati da accertata imperizia e/o negligenza dei propri dipendenti.
ART. 12 – STAZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI E LORO ISCRIZIONE
1. Gli automezzi resteranno stazionati presso l'autoparco aziendale della AMIU Spa sito in Taranto
alla via Cesare Battisti n. 643, o in altro sito sempre di proprietà dell’AMIU Spa; le chiavi dei veicoli
dovranno restare a disposizione del responsabile AMIU SpA.
2. L’Amministrazione inserirà i veicoli locati nelle proprie autorizzazioni presso la sezione regionale
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e li caricherà nel proprio parco macchine. All'uopo l’impresa
aggiudicataria fornirà, unitamente al libretto di circolazione e al certificato di proprietà di ogni
singolo veicolo offerto, anche predisposizione della dichiarazione di idoneità, utile alla iscrizione
degli stessi automezzi nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
ART. 13 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE
1. Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea la
prosecuzione del servizio a regola d’arte, il direttore dell’esecuzione, d’ufficio o su segnalazione
dell’impresa, può ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere ad una modifica
delle prestazioni in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art. 311, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
2. Si applicano le disposizioni contenute all’art. 311 del D.P.R. 207/2010.
3. I verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione devono essere controfirmati dall’esecutore e
devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla
loro redazione.
ART. 14 - ANTICIPAZIONE
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Ai sensi dell’art. 5 del d.Lg. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Lg. 28 maggio
1997, n. 140, non è ammessa anticipazione sull’importo contrattuale.
ART. 15 - PAGAMENTI
1. La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata mensilmente, dietro presentazione
di apposita fattura, da emettersi a cadenza mensile posticipata.
2. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della
fattura, previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte del direttore
dell’esecuzione.
3. La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed
assicurativa dell’esecutore. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della Lg. 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art.
48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della Lg. 24
dicembre 2006 n. 286 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice, l’emissione di ogni titolo di spesa è
subordinata all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’impresa affidataria
del servizio e degli eventuali subappaltatori;
4. Non dovrà essere fatturato dall’Impresa alcun corrispettivo corrispondente ad uno o più mezzi
qualora lo/gli stesso/i mezzo/i sarà/anno riconosciuti dal Direttore di esecuzione del contratto come
non operativi per fatti non dipendenti da circostanze addebitabili ad AMIU Spa se il periodo di fermo
supera i due giorni lavorativi dal momento in cui viene comunicata all’Impresa a mezzo email il
fermo del mezzo nella quale dovrà essere riportata la motivazione della stessa fermata. In tal senso,
sarà fatturata solo la quota parte del corrispettivo relativo ai giorni nel mese nei quali il mezzo è
stato effettivamente utilizzato.
5. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall’Amministrazione alla sede legale
dell’impresa.
6. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su
ciascuna rata mensile sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4, comma
3, del D.P.R. 207/2010. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale secondo quanto
stabilito dal successivo art. 4, comma 3, del Regolamento.
L’ Impresa aggiudicataria assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche. All’uopo tutte
le movimentazioni finanziarie correlate al contratto stipulato, avverranno avvalendosi del conto
corrente bancario/postale dedicato.
In caso di subappalto, l’Amministrazione non effettuerà il pagamento diretto dei subappaltatori e
pertanto l’esecutore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute
a garanzia effettuate
ART. 16 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI
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Il prezzo offerto resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.
ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, delle penali contrattuali, del
rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno, è richiesta una cauzione definitiva, da
rilasciarsi nei modi e nelle forme previste dall’articolo 113, comma 1, del D.Lgs.. 163/2006.
2. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato
con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » prevista dall’art. 113,
comma 2, del D.Lgs.. 163/2006.
3. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’esecutore. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
4. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione,
sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore, salva la facoltà
dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs.. 163/2006.
ART. 18 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE
L’importo della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per
l’esecutore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, così come previsto dall’art. 113, comma 1, del Codice.
ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del
D.Lgs.. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione e da
questa accettato ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs.. 163/2006.
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ART. 20 - VARIANTI
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo
insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall’articolo 311 del D.P.R. 207/2010.
2. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dalla
stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle
stesse condizioni previste da quest’ultimo.
3. Ai sensi dell’art. 311, comma 6, del D.P.R. 207/2010, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle
variazioni di carattere non sostanziale ritenute idonee dall’Amministrazione.
4. Ai sensi dell’art. 310 del D.P.R. 207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto,
prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore senza l’autorizzazione scritta del
direttore dell’esecuzione preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
5. Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo, gli interventi in aumento o in
diminuzione disposti dal direttore dell’esecuzione per assicurare il miglioramento o la migliore
funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che gli stessi siano contenuti entro un
importo non superiore al 5% e trovino copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della
prestazione.
ART. 21 – SUBAPPALTO
1. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all’art. 118 del D.Lgs..
163/2006.
2. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle
seguenti condizioni:
a) che l’esecutore abbia indicato all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subaffidare;
b) che l’esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso
l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della quota
del servizio affidata in subappalto;
c) che l’esecutore presenti una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il
subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o
consorzio;
c1) che l’esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla stessa
Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalti pubblici, con riferimento
alla natura e all’importo delle prestazioni da eseguire in subappalto;
c2) che l’esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla stessa
Amministrazione una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di
esclusione previste all’art. 38, comma 1, del Codice;
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d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
Lg. 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dall’Amministrazione in seguito a richiesta
scritta dell’esecutore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine può essere prorogato una sola volta, per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’Amministrazione
abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora si siano verificate le
condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
5. L’affidamento di una quota del servizio in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’art. 118, comma 4, del Codice, l’esecutore deve praticare, per la quota di servizio
affidata in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20
per cento.
b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolge il servizio e sono responsabili, in solido con l’esecutore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’esecutore, devono trasmettere all’Amministrazione,
prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
d) il pagamento delle rate mensili dell’importo contrattuale è subordinato all’acquisizione di ufficio
del DURC da parte dell’Amministrazione;
e) l’esecutore dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
l’esecutore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’esecutore.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
7. La quota di servizio affidata in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 22 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L’esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione del servizio
oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dello svolgimento delle prestazioni.
2. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del d.Lg. 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla Lg. 28 giugno 1995, n. 246.
3. È posto l’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.
ART. 23 - PENALI
Nel caso di indisponibilità, oltre al mancato pagamento del canone relativo al mezzo o ai mezzi
indisponibili, sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni mezzo e per ogni giorno
Sede Legale Piazza Sandro Pertini, n. 4 –74123 Taranto- - C.F. – P.I. n° Iscrizione del Registro delle Imprese
di Taranto 00170540736 - R.E.A. n° 109871 Capitale Sociale Interamente versato € 29.781.335,00
Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto
Struttura Amministrativa - Ufficio Appalti e Contratti
di fermo oltre il termine su indicato, a meno che sia verificata la condizione di cui all’art. 11 lettera c)
relativa alla sostituzione del mezzo.
2. L’applicazione delle penali sarà comunicata all’impresa mediante PEC.
3. L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone
mensile.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale;
qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale
l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto per colpa dell’impresa.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti
dell’impresa.
In caso di sinistri avvenuti per colpa dei conducenti dell’AMIU SPA, sarà riconosciuto un aumento del
canone di locazione mensile pari ad € 50,00 (cinquanta/00) ogni due sinistri avvenuti nel corso di un
anno sullo stesso mezzo.
ART. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Foro territorialmente competente per la risoluzione di eventuali controversie scaturenti
dall’esecuzione del contratto è quello di Taranto.
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In virtù del rinvio operato dall’art. 297 del D.P.R. 207/2010, trovano applicazione le previsioni
contenute agli artt. 135 e 136 del Codice, per quanto applicabili.
2. In caso di grave inadempimento dell’impresa alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi in cui
l’esecuzione del contratto ritardi rispetto alle previsioni contrattuali, l’Amministrazione dovrà
assegnare, mediante lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione per adempiere.
3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione
appaltante è fatta all’esecutore con raccomandata A/R.
ART. 26- ESECUZIONE IN DANNO
1. In caso di omissioni o inadempienze accertate secondo i modi e i tempi previsti nel presente
capitolato, è facoltà dell’Amministrazione far eseguire la fornitura ad altra ditta in danno
dell’impresa esecutrice.
2. All’impresa esecutrice sono addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione
ART. 27 – RECESSO
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento
del servizio gi à eseguito, oltre il decimo dell’importo della parte di fornitura ancora da svolgere.
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ART. 28 – OPZIONE DI ACQUISTO
Al termine del noleggio, la società potrà esercitare l’opzione di acquisto di tutta o parte della
fornitura al prezzo stimato per ogni singolo mezzo, in funzione dei chilometri percorsi e dello stato
di vetustà.
ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’esecutore:
a) le spese contrattuali;
b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
servizio.
3. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
ART. 30 – DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Capitolato Speciale si rinvia alle prescrizione del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e alla normativa vigente.
Il Dirigente Tecnico
Ing. Cosimo Natuzzi
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