delib. n.27-2014 datore di lavoro casa riposo Sabbio

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delib. n.27-2014 datore di lavoro casa riposo Sabbio
Delibera di giunta comunale n. 27 del 10 Luglio 2014
OGGETTO: individuazione datore di lavoro casa di riposo comunale RSA “B. Bertella”.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008 del seguente tenore letterale:” "datore di lavoro": il
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In
caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l'organo di vertice medesimo;”
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del Dlgs 81/2008 definisce come datore di lavoro il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Pertanto,
se il soggetto demandato a ricoprire il ruolo di “datore di lavoro” ha la responsabilità dell'organizzazione
stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa, questi è il
datore di lavoro ai sensi dell'articolo citato.
Ritenuto che la persona deputata ad assumere la figura di datore di lavoro possa individuarsi nel Presidente
della cooperativa “Insieme per Sabbio” affidataria della gestione della casa di riposo comunale in persona di
BONINSEGNA LOIS in quanto preposto alla gestione della struttura e presente all’interno della medesima.
Il testo del Dlgs n. 81/2008 (come risultante anche dopo il decreto correttivo n. 106/2009) chiarisce che il
vertice di ciascuna amministrazione pubblica (vale a dire, ad esempio, il sindaco) debba attivare il disegno
organizzativo per la sicurezza sul lavoro, nominando il datore di lavoro per la sicurezza.
La nozione giuridica di datore di lavoro per la sicurezza risulta ontologicamente diversa da quella “ordinaria”
di datore di lavoro ai fini della gestione del rapporto di lavoro.
Nel caso delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, co. 1, del Dlgs n. 165/2001 (e quindi, tra esse, enti
locali ed Asl) datore per la sicurezza sul lavoro, infatti, è:
il soggetto nominato dall'organo di vertice della singola amministrazione (art. 2, co. 1, lett. b), del decreto n.
81/2008);
scelto tra soggetti quali “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale”;
rispettando i criteri indicati in quella disposizione di legge: “tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa dei
soggetti che assumono il ruolo di datore di lavoro per la sicurezza”, mentre datore di lavoro rilevante ai fini di
diritto del lavoro è, nel caso delle pubbliche amministrazioni, l'organo preposto alla gestione (art. 5 del Dlgs
n. 165/2001, come modificato da ultimo dal Dlgs n. 150/2009, c.d. decreto Brunetta sulla produttività).
Quest'ultimo soggetto, in quanto tale, deve infatti gestire anche il rapporto di lavoro con “ la capacità e i
poteri del privato datore”. Così il dirigente o l'equiparato diviene, ope legis,“l'altra parte”, diversa dal
lavoratore, del rapporto di lavoro, vale a dire il soggetto che firma il contratto di lavoro e che è poi chiamato a
gestire quella relazione di lavoro, utilizzando i poteri concessi dalla legge (quello direttivo, quello di vigilanza
e di controllo, quello disciplinare).
Rileva, invece, nel caso della sicurezza sul lavoro, la specifica designazione come datore per la sicurezza,
operata dall'organo di vertice.
In mancanza della segnalata nomina espressa o in caso di nomina non corretta (in quanto non rispetti i
canoni stabiliti dall'art. 2, co. 1, lett. b), del decreto n. 81/2008), assume il ruolo di datore di lavoro per la
sicurezza proprio lo stesso vertice della singola amministrazione(vale a dire sindaco).
Il quadro dei compiti del datore di lavoro per la sicurezza resta, anche dopo il decreto correttivo n. 106/2009,
un “coacervo” di regole.
In via interpretativa i compiti generali del vertice gestionale della sicurezza sul lavoro possono essere
ricondotti a quattro ambiti: obblighi di organizzazione, di gestione e controllo, di valutazione dei rischi e di
informazione.
Obblighi organizzativi
Considerando, per primi, i compiti di definizione della struttura organizzativa per la sicurezza sul lavoro, vi è
da dire che essi devono essere svolti dal datore:
utilizzando la delega di funzione di cui all'art. 16;
ponendo gli ulteriori ruoli (ad esempio, preposto/i per la sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, medico competente);
ed, infine, nominando i ruoli operativi per la sicurezza (quali i vari incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso).
In quest'ambito è da menzionare anche un profilo, spesso considerato in modo superficiale dal datore
pubblico (e che sarebbe da valorizzare alla luce della nuova impegnativa nozione di salute di cui all'art. 4, co.
2, lett o) come benessere individuale del lavoratore), quale l'attribuzione dei compiti ai lavoratori, tenendo
conto delle capacità e delle condizioni degli stessi.
Rendere effettiva l'organizzazione disegnata e, poi, mantenerla efficiente ed efficace sono i conseguenti
compiti in senso organizzativo del soggetto in esame.
Obblighi gestionali e di controllo.
Il datore di lavoro deve:
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richiedere ai lavoratori l'osservanza di norme vigenti, delle disposizioni interne in materia emanate nella
singola amministrazione pubblica, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuali messi a loro disposizione;
convocare (nelle unità produttive con più di 15 lavoratori) la riunione periodica di cui all'art. 35 del
decreto citato;
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto;
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave e immediato;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Come reso in modo esplicito dal decreto correttivo, il datore inoltre deve, in base alla prima parte del nuovo
co. 3-bis dell'art. 18, vigilare su lavoratori, preposti, medico competente, progettisti, fabbricanti, fornitori ed
installatori, in ordine al loro esatto adempimento degli obblighi.
Il ruolo, per come “consolidatosi” per effetto del decreto n. 106, deve inoltre tener presenti ulteriori microcompiti, funzionali allo svolgimento del ruolo di altri soggetti della sicurezza: il datore, infatti, deve inviare i
lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma sanitario (lett. g) del co. 1 dell'art. 18) e
deve informare il medico competente su eventuali casi di cessazione del rapporto di lavoro.
La gestione ed il controllo del datore acquisisce, infine, alcuni nuovi micro-poteri che hanno una funzione
apparentemente solo “tecnica”, ma che in realtà assumono la caratteristica di ausilio gestionale ai fini del
presidio datoriale della salute sul lavoro ed, in specie, alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori: la possibilità
di richiedere, anche al medico competente, lo svolgimento di visite mediche preventive preassuntive (art. 41,
co. 2, lett. e-bis) e la realizzazione, ad opera dello stesso specialista, di una visita medica, precedente la
ripresa del lavoro, sul lavoratore assentatosi per più di 60 giorni continuativi di malattia.
Obblighi di valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro deve sempre valutare tutti i rischi sul lavoro ed elaborare un documento che contenga una
relazione valutativa di tutti i rischi, l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate (ivi
compresi i Dpi), il programma delle misure considerate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza e l'individuazione di profili organizzativi della sicurezza (vale a dire, procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare e ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, “dotati” di
competenze e poteri).
Secondo la normativa, come attualmente modificata, la scelta dei criteri di individuazione del documento di
valutazione dei rischi è lasciata alla discrezionalità tecnica del datore nel rispetto dei canoni di legge di cui
all'art. 28: “semplicità, brevità, comprensibilità, in modo da garantire la completezza e idoneità” del
documento stesso. Tali canoni di redazione, in effetti, devono indurre il datore a redigere testi valutativi
sempre più chiari, con un linguaggio che sia“a misura” del complesso dei destinatari interni ed esterni. Ciò,
naturalmente, non dimenticando l'efficacia tecnica (a cui, evidentemente, alludono i criteri della
“completezza” e dell'“idoneità” dello strumento stesso) di ciò che deve restare pure sempre uno “strumento di
lavoro”.
La valutazione e la redazione del documento non sono un compito datoriale una tantum: il datore di lavoro
deve ripetere le due attività entro trenta giorni dal determinarsi di una serie di fatti specificati all'art. 29, co. 3
(ad esempio, modifiche del processo organizzativo o risultati emergenti dalla sorveglianza sanitaria).
Per il datore di lavoro in esame si aggiunge anche il compito, specificatamente riguardante il caso
dell'appalto, di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi (art. 26, co. 3).
La valutazione dello stress lavoro-correlato contenuto di valutazione ormai esplicito.
Obblighi informativi e formativi.
Vi sono obblighi “tradizionali” derivanti dalla vecchia normativa (Dlgs n. 626/1994), quale l'assicurare al
Servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi,
all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive, alla
descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai dati di cui al co. 1, lett. r), e quelli relativi alle malattie
professionali ed ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. È, inoltre, sempre necessario consultare il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50, ad esempio relativamente alla
designazione del Rspp e del medico competente.
Si aggiungono a tali obblighi quelli innovati dall'originario decreto n. 81 (ad esempio, informare e formare,
addestrare i lavoratori; formare i preposti), mentre, da ultimo, il ruolo del datore di lavoro deve farsi carico
anche di formare i dirigenti (art. 36). La formazione acquisisce, così, pienezza, dovendosi l'azione in tal senso
del datore pubblico rivolgere all'intera struttura organizzativa per la sicurezza.
Ritenuta la competenza della giunta a’ sensi dell’art. 48 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 ( vedi
Consiglio di Stato, sez, IV, n. 3067 del 2001, TAR Lombardia Brescia 10 marzo 2005 n. 150 e Consiglio di
Stato sez. VI 27/7/2010 n. 4890 in ordine alla competenza della Giunta municipale in via generale e
residuale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 267 del 2000, mentre ai dirigenti spettano, ai sensi
dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 4 comma 2 del D: lgs. n. 165/2001, le funzioni
inerenti la gestione tecnica, finanziaria, amministrativa).
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal
responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c)
e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla
presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.
DELIBERA
1.
Di individuare e nominare, a’ sensi della cornice normativa in premessa tratteggiata e segnatamente
dell’art. 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008, datore di lavoro per la Casa di Riposo di
Sabbio Chiese RSA “B. Bertella” BONINSEGNA LOIS ( i cui dati personali vengono qui omessi
per motivi di riservatezza e tutela della privacy e sono disponibili, nelle forme previste dalla vigente
normativa «Codice in materia di protezione dei dati personali» D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art.1,
comma 15, della l. n. 190 del 2012) presso il competente ufficio comunale.
2. Di incaricare l’ufficio segreteria di comunicare la presente nomina al soggetto sunnominato
BONINSEGNA LOIS.
3. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, a’ sensi
dell’art. 134 comma 4 del tuel D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza.