avviso di gara - Comune di Pertica Alta

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avviso di gara - Comune di Pertica Alta
COMUNE
DI PERTICA ALTA
(BRESCIA)
BANDO DI GARA
con presentazione di proposta gestionale
PER LA CONCESSIONE DELLE ALPI PASCOLIVE “ECOLO /PIAN
DEL BENE – VALLE SORDA/PIOMBATICO RONCHI/CAMPONASSO”
Il comune di PERTICA ALTA intende procedere alla gara per la concessione delle ALPI
PASCOLIVE sopra indicate , situate sul territorio comunale di PERTICA ALTA - (BS).
La durata della concessione è stabilita in anni sei, con inizio dalla data di stipula del contratto
e termine il 10-10-2022 , le Alpi interessano una superficie di :
ECOLO CON PIAN DEL BENE n.mappali
Censuario
1028
1037
1549
Totale
Navono
Navono
Navono
Sup.tot Sup.bosc Sup.prat
visura
o
o
catastale
visura
visura
catastale
catastale
22.09.00
31.42.70
20.66.70
74.18.40
22.09.00
0
0
22.09.00
Su.pascol
o
visura
catastale
0
31.42.60
20.66.70
52.09.30
0
0
0
0
G.I.S
(superficie
reale a
pascolo o
prato)
02.09.00
18.50.00
09.64.00
30.23.00
VALLE SORDA – PIOMBATICO n.mappali
Censuario
Sup.tot
visura
catastale
391
590
792
794
totale
Livemmo
Avenone
Avenone
Avenone
25.12.80
09.07.80
43.61.60
16.68.70
94.50.90
Sup.bosc Sup.prat Su.pascolo
G.I.S
o
(superficie
o visura
visura
catastale reale a pascolo
visura
catastale
o prato)
catastale
09.62.31
0
15.50.49
01.60.00
0
0
09.07.80
02.50.00
0
0
43.61.60
30.00.00
0
0
16.68.70
14.00.00
09.62.31
0
84.88.59
48.10.00
RONCHI CON CAMPONASSO n.mappali
Censuario
Sup.tot
visura
catastale
1036
1038
1115
1557
Totale
Navono
Navono
Navono
Navono
39.88.20
33.17.30
07.88.20
14.56.00
95.49.70
Sup.incolt Sup.prat Su.pascol
o
o
o
produttivo
visura
visura
visura
catastale
catastale
catastale
34.88.20
05.00.00
0
0
33.17.30
0
00.88.20
07.00.00
0
04.56.00
0
10.00.00
40.32.40
45.17.30
10.00.00
G.I.S
(superficie
reale a
pascolo o
prato)
02.95.00
32.00.00
05.55.00
06.24.00
46.74.00
Le finalità che l’Amministrazione Comunale di PERTICA ALTA intende perseguire, con la
concessione delle Alpi suddette, sono essenzialmente le seguenti:
1) assicurare la buona gestione delle aree pascolive per la conservazione del paesaggio e
della biodiversità;
2) favorire la monticazione di bovini da latte e di ovicaprini di razze oggetto di tutela;
3) attivare, valorizzare e promuovere produzioni lattiero-casearie di qualità con
4)
5)
6)
7)
particolare riferimento alla produzione del “Formaggio tipico locale nostrano delle
Pertiche” , possibilmente
integrate con l’attività agrituristica, garantendo il
mantenimento delle tradizionali lavorazioni;
offrire un buon servizio di informazione, accoglienza ai turisti ed agli escursionisti che
visitano il territorio e tutte le aree confinanti;
realizzare attività formative, didattiche, sperimentali, innovative in materia
d'alpeggio;conservazione del paesaggio e della biodiversità;
sviluppare azioni di partenariato economico e sociale con il territorio;
Incentivare l’ utilizzo degli Alpeggi da parte delle Aziende agricole presenti sul
territorio delle “”PERTICHE””.
Ai partecipanti alla gara è richiesta la presentazione di proposta gestionale
Sono ammesse a partecipare all’ asta pubblica soggetti o imprese, a pena di esclusione, come
di seguito indicati: che abbiano la sede operativa o gestionale nei Comuni della Valle Sabbia o
che nel passato abbiano svolto per almeno un biennio attività di gestione di malghe ubicate nei
comuni della Valle Sabbia, che la malga venga “caricata” con almeno il 60% di UBA di
animali di razza bovina:
-
le imprese agricole, singole o associate, condotte da imprenditori agricoli a titolo
principale (allegato A della L.R. 7/2000) e/o coltivatori diretti;
le cooperative agricole che abbiano come finalità l’allevamento di bestiame (bovino e
caprino) e la produzione di formaggi tipici locali.
le associazioni temporanee di scopo che abbiano la finalità di effettuare l’allevamento di
bestiame (bovino e caprino) e la produzione di formaggi tipici locali, comprendenti
almeno un imprenditore agricolo a titolo principale per la conduzione dell’alpeggio.
La base economica di riferimento è stabilita come segue con offerte in aumento (min. €
50,00) :
-
ECOLO CON PIAN DEL BENE - E. 2.750,00;
VALLE SORDA – PIOMBATICO – E. 2.450,00;
RONCHI CAMPONASSO – E. 3.050,00
Gli interessati a partecipare alla gara, dovranno indicare la sede legale e la sede operativa e
dovranno presentare in allegato:
-
-
documento attestante lo status giuridico di Impresa agricola singola o associata,
Associazione temporanea d’impresa (ATI), Cooperativa agricola. In caso di ATI da
costituire,
dichiarazione congiunta di impegno a costituirsi in raggruppamento
temporaneo in caso di aggiudicazione;
di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dell’ attivita’
oggetto di gara;
un assegno circolare pari al 20% del prezzo base stabilito per ogni malga quale cauzione
provvisoria;
Ogni partecipante alla gara potrà presentare l’ offerta solo ed esclusivamente per una sola
MALGA.
NON SONO COMPRESI NELL’ AFFITTANZA:
MALGA PIOMBATICO: I DUE FABBRICATI DELLA MALGA CASINETTI ED IL
DIRITTO DI PASSAGGIO AI FABBRICATI CITATI;
MALGA RONCHI: I FABBRICATI DELLA MALGA STESSA .
La cauzione provvisoria presentata sarà restituita ai non aggiudicatari, mentre i concessionari
delle Malghe aggiudicate la cauzione verrà trattenuta sino alla scadenza del contratto salvo il
verificarsi di danni alle strutture o contenziosi con L’Amministrazione comunale.
In mancanza di tali requisiti l’Amministrazione Comunale di PERTICA ALTA procederà
all’esclusione dalle successive procedure.
Non possono partecipare alla gara soggetti già concessionari di alpeggi di proprietà pubblica
non in regola con il pagamento del canone per l’anno 2016 o precedenti o che sono stati oggetto di
richiami per inadempienze rispetto al capitolato di concessione, ovvero che siano in contenzioso
con l’Amministrazione pubblica.
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla gara, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, o a mano al protocollo del Comune, entro le
ore 12 del _GIORNO DI VENERDI 17 FEBBRAIO 2017_
indirizzandola a:
COMUNE DI PERTICA ALTA VIA PROVINCIALE 44 – LIVEMMO
25070 – PERTICA ALTA (BS)
La valutazione delle offerte avverrà mediante l’attribuzione di punteggi di merito correlati a:
- Proposta di gestione, per un massimo di 80 punti;
- Offerta economica per un massimo di 20 punti.
L’aggiudicazione è prevista con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
relazione alla proposta gestionale ed all’importo offerto.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto d’ affitto saranno a
carico dell’ aggiudicatario.
Informazioni più dettagliate potranno essere richieste alla segreteria del COMUNE DI
PERTICA ALTA – TELEFONO 0365/821490.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Dott. Alberto Lorenzi
NORME CONTRATTUALI E REGOLAMENTARI.
ART.1- DURATA CONTRATTUALE
La durata dell'affittanza sarà di 6 anni non prorogabili e senza diritto di prelazione.
E’ consentita la monticazione dal 15 maggio al 10 ottobre di ogni anno.
E’ fatto divieto del tacito rinnovo nonché del subappalto.
Il mancato caricamento dell'alpeggio, anche per una sola stagione, comporterà la revoca del
contratto. In caso di riscontrate difficoltà, l'affittuario potrà recedere dal contratto con
comunicazione scritta alla proprietà entro il termine del 31.12.
ART.2- REVOCA CONTRATTUALE
Nel caso di gravi inadempienze, il Comune può decidere la revoca del contratto. I casi previsti per
tale revoca sono:
•il mancato pagamento del canone;
•gravi carenze riscontrabili nella razionale coltivazione del fondo e nella gestione delle strutture e
delle attrezzature dell' Alpe;
•instaurazione di rapporti di sub - affitto e sub – concessione.
ART.3- SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di affittanza, nessuna esclusa ed eccettuata, sono
a carico del locatario.
ART.4- MANCATA STIPULAZIONE CONTRATTUALE
Ove nel termine previsto l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto,
l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere
all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti. Il contratto conterrà espressa
rinuncia dell'aggiudicatario ad ogni indennizzo per l'arredamento o quant'altro sia legato
all'affitto, nel senso che, alla scadenza del periodo contrattuale, l'aggiudicatario dovrà lasciare
completamente libero quanto dato in affitto, consegnando le chiavi al responsabile dell'Ente
proprietario.
ART.5- VERBALE DI CONSEGNA
Stipulato e sottoscritto fra le parti il contratto d'affitto, si procederà al Verbale di consegna del
pascolo, alla presenza di un delegato dal Comune proprietario dell'alpe e dell'affittuario e/o di una
persona di sua nomina che verrà avvisata per tempo.
Non presentandosi tale persona nel giorno prefissato, la consegna sarà comunque effettuata e
ritenuta valida a tutti gli effetti.
Rilievi a cadenza annuale, verranno effettuati a cura dell'Ente proprietario per verificare il
regolare svolgimento delle opere previste nel verbale di consegna e se il caso, con l'assenso del
conduttore, integrate o modificate.
ART.6- CONTROLLO COMUNALE
L’ Amministrazione Comunale potrà in ogni momento visionare lo stato d'uso dei fabbricati e del
cotico, le eventuali opere di miglioramento realizzate, i lavori concordati e contemplati tra le parti
da realizzarsi nel periodo dell'affittanza nonché tutte le restanti norme previste nel presente
Capitolato.
La cauzione o la fideiussione potrà essere svincolata solo al termine del rapporto contrattuale
previa approvazione del relativo verbale che attesti la corretta gestione e utilizzo della malga.
ART.7- DISCIPLINA DEL PASCOLO
Per quanto riguarda la disciplina del pascolo in bosco ed alla custodia dello stesso, si rimanda ai
Regolamenti ed alle Leggi vigenti in materia.
ART.8- MODALITÀ GESTIONE E DI UTILIZZO DELLA MALGA
A)Il bestiame non potrà accedere alla malga senza produzione del certificato sanitario del luogo
di provenienza. Le spese inerenti a tale oggetto saranno ad esclusivo carico dell'affittuario. E'
vietato monticare capi affetti da malattie contagiose di qualsiasi genere; sviluppandosi tali
malattie in malga, al conduttore è fatto obbligo di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco
e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'autorità sanitaria. Le zone di
stoccaggio e lavorazione del latte, dovranno tendere ad un adeguamento alle norme d'igiene
vigenti. sulle finestre e/o feritoie dei locali adibiti alla lavorazione ed al deposito dei latticini, è
obbligatorio collocare delle reti a maglia fine, per evitare l'ingresso di mosche ed altri insetti. I
pavimenti di tali locali dovranno essere lavati periodicamente. Gli animali dovranno essere tenuti
ad una distanza non inferiore di mt. 10,00 dai locali adibiti alla lavorazione del latte e degli
alloggi.
B)All'affittuario è fatto obbligo di mantenere in buono stato ed a sue spese le strade adiacenti i
fabbricati dell'Alpe, le cascine, le casere, le strutture di abbeveraggio e qualunque altro manufatto
presente in malga. In particolare è fatto obbligo: il puntellamento dei tetti per prevenire i danni da
neve, lo svuotamento e pulizia a fine stagione degli abbeveratoi ed il convogliamento dell'acqua
degli acquedotti negli appositi scarichi per evitare i danni da gelo. Per danni indipendenti dalla
volontà del conduttore come incendi, nubifragi, valanghe, il Comune si farà carico delle spese
occorrenti, sempre che l'affittuario invii una pronta segnalazione all'Ente. Durante il periodo di
monticazione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli stabili,
strutture fisse e mobili in dotazione a meno che non vengano tempestivamente indicati eventuali
responsabili o non si provi la propria estraneità ai fatti.
C)E' assolutamente vietato alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali
cartelli segnalatori presenti in malga. Le aree di pascolo non possono essere delimitate con filo
spinato ed i sentieri non possono essere chiusi per nessun motivo.
ART.9- SUBAFFITTO - CONCESSIONE A TERZI
E' assolutamente vietato sub-affittare .
ART.10- OPERE DI MIGLIORAMENTO
Il Comune proprietario ha facoltà anche durante la locazione di eseguire opere di miglioramento
senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti, eventuali incrementi o perdite
di produttività del fondo a seguito di tali interventi con conseguente adeguamento del canone di
affitto dell'alpe.
ART.11- RESPONSABILITÀ PER INADEMPIENZE
Per tutto il periodo di durata del contratto il conduttore del fondo è responsabile per le
inadempienze e quindi delle relative sanzioni, sia per quanto previsto dal presente bando e sia per
quanto previsto dai Regolamenti ed dalle Leggi vigenti in materia.
ART.12- CLAUSOLE PARTICOLARI
Clausole particolari:
A)in caso di presenza di capanni da caccia, l'affittuario della malga, dovrà dare la possibilità
all'affittuario/proprietario del capanno di accedere allo stesso per effettuare le relative operazioni
stagionali legate al periodo di caccia escluso lo sfalcio dell’area da eseguirsi esclusivamente a
partire dal 01 settembre;
B)nel caso la malga sia attraversata da una strada agro – silvo - pastorale, vicinale e/ o comunque
pubblica, la stessa potrà essere utilizzata dagli agricoltori e/o aventi diritto;
C)è vietato delimitare passaggi pubblici, recintare strade o proprietà pubbliche senza la
preventiva autorizzazione comunale;
ART.13- RIVALUTAZIONE CANONE DI AFFITTO - PAGAMENTO
CANONE
Il canone d'affitto, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, sarà soggetto alla
rivalutazione sulla base del 100% dell'Indice Istat del costo della vita a partire dal secondo anno.
Esso andrà pagato tassativamente entro il 30 aprile di ogni anno fino a locazione finita. Il
pagamento andrà effettuato mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria dell’
Ente. Il canone d’affitto potrà subire variazioni nel caso in cui quota parte delle aree adibite a
pascolo venga interessata da incendi e, quindi, assoggetta ai vincoli previsti (Legge 21 novembre
2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi” etc…).
.
ART.14- GARANZIE
L'affittuario è tenuto ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi,
per massimali non inferiori a €. 200.000,00 con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia
assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti.