statuto - Assocontact

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STATUTO
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE DURATA E
DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione Nazionale dei Contact Center, in breve ASSOCONTACT di
seguito nel presente statuto denominata Associazione.
1. L’Associazione non ha fini di lucro e non persegue finalità politiche mediante vincoli
con partiti o movimenti politici;
2. La durata è illimitata e solo l’Assemblea straordinaria può deliberarne lo
scioglimento;
3. La sede sociale è a Roma in Via Barberini, 11 - CAP 00187; il Consiglio Direttivo
potrà deliberare l’istituzione, la modifica o la soppressione di sedi secondarie ovvero
uffici distaccati.
ARTICOLO 2
FINALITA’
1. L’Associazione, nell'interesse generale dei soggetti rappresentati, si prefigge di:
a. Promuovere lo sviluppo del settore professionale del Contact Center per la
fornitura di servizi a terzi e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici
nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, anche attraverso
la pubblicazione di propri organi di stampa o altre pubblicazioni, periodiche e
non;
b. Rappresentare e/o assistere i soci in tutte le sedi competenti;
c. Rappresentare la categoria in enti, organi o commissioni nazionali e
sovranazionali, ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
d. Favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di
comune interesse;
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e. Individuare e promuovere lo sviluppo, la diffusione e l’applicazione di ogni tipo
di normativa, anche non ufficiale, di criterio o di accordo (ad esempio guide ai
Service Level Agreement) volti a favorire la crescita del valore dei servizi forniti
ai soci;
f. Promuovere e svolgere ogni attività o iniziativa utile allo sviluppo delle Aziende
associate, inclusa attività di formazione anche mediante la costituzione di
apposito Ente di formazione;
g. Promuovere e determinare codici etici, deontologici, di autodisciplina;
h. Promuovere attività giuslavoristica volta a tutelare le imprese ed i valori
occupazionali espressi dal settore, mediante la formulazione di accordi, intese,
protocolli con gli organismi sindacali o della Pubblica Amministrazione,
finalizzati all’ottimizzazione della contrattualistica tra le Aziende iscritte e i
propri collaboratori;
i.
Organizzare studi, promuovere convegni ed eventi per favorire il confronto di
idee per lo sviluppo e la crescita del settore;
j.
Espletare ogni altro compito che dalle leggi (o da deliberati dagli Organi
associativi) sia ad essa direttamente affidato.
L’Associazione può aderire ad Associazioni o Federazioni nazionali comunitarie ed
internazionali che hanno come scopo la tutela degli interessi associativi e lo sviluppo del
settore rappresentato.
ARTICOLO 3
SOCI
1. Possono aderire all’ Associazione in qualità di soci tutte le persone giuridiche che
svolgano attività di servizi di comunicazione, per conto terzi, utilizzanti tecnologie di
telecomunicazione, relativi tanto al traffico entrante che uscente di aziende, enti
pubblici e privati (servizi di “contact center in outsourcing”);
2. Possono altresì associarsi, secondo modalità particolari di volta in volta deliberate
dal Consiglio Direttivo, anche Organizzazioni, Enti ed Organismi che svolgano
attività ausiliarie a quella del contact center così come descritta nel comma
precedente o ad essa complementare.
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ARTICOLO 4
ADESIONE: MODALITA’ E CONDIZIONI
1. Per acquisire la qualifica di socio occorre presentare domanda di ammissione
corredata dalla documentazione eventualmente all’uopo richiesta, nonché, se
necessaria, dalla dichiarazione di designazione della persona fisica incaricata di
rappresentare l’associato nei rapporti con l’Associazione;
2. La rappresentanza dell’associato dovrà, di norma, essere conferita al titolare o
legale rappresentante dell’associato stesso, ovvero ad un componente del proprio
organo amministrativo o ad un procuratore all’uopo designato;
3. L'adesione, sulla quale delibera il consiglio direttivo, dandone comunicazione
all’interessato a mezzo lettera, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari
per un anno solare, con inizio dal 1° gennaio e si intende tacitamente rinnovata di
anno in anno se non sia stato presentato dall’associato, a mezzo lettera
raccomandata, formale atto di dimissioni almeno 4 mesi prima della scadenza;
4. Gli associati sono tenuti a corrispondere all’ Associazione contributi associativi nella
misura e con le modalità deliberate annualmente dall’Assemblea;
5. Solo se in regola con i contributi l’associato può esercitare i diritti negli Organi di cui
al successivo art. 6;
6. Il Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente
nei confronti dei soci morosi;
7. Contro il provvedimento di non accettazione, il richiedente può proporre reclamo al
Collegio dei Probiviri; il reclamo deve avvenire entro il termine di decadenza di 10
giorni dal ricevimento della delibera di Giunta; la decisione del Collegio dei Probiviri
è definitiva ed inappellabile.
ARTICOLO 5
DECADENZA E RECESSO
1. La qualità di socio si perde:
a. Per lo scioglimento dell’Associazione, deliberata dall’Assemblea Straordinaria;
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b. Per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 4,
comma 3;
c. Per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con
gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi dell’Associazione o
per violazione delle norme del presente Statuto;
d. In conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l'ammissione;
e. Per mancato pagamento dei contributi sociali, su delibera del Consiglio;
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio
sociale ma non esonera l’associato dagli obblighi contributivi, anche speciali o
straordinari, maturati sino alla data di decadenza.
ARTICOLO 6
ORGANI
1. Sono Organi dell’ Associazione:
a. L’Assemblea;
b. Il Consiglio Direttivo (o Giunta);
c. Il Presidente;
d. I Vice Presidente;
e. Il Collegio dei Revisori contabili;
f. Il Collegio dei Probiviri;
g. Il Comitato Tecnico Scientifico.
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ARTICOLO 7
DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE
1. Gli Organi dell’Associazione sono eletti dell’Assemblea dei soci;
2. Gli eletti in Organi collegiali decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata
per tre sedute consecutive;
3. Le cariche elettive hanno la durata di due anni e sono gratuite, qualora il fondo
patrimoniale lo consenta spetta all’assemblea su indicazione della giunta in
scadenza indicare l’ammontare massimo del rimborso delle spese per gli organi
sociali sostenute nell’espletamento dei propri incarichi.
ARTICOLO 8 ASSEMBLEA:
COMPOSIZIONE
1. L’Assemblea dell’Associazione è composta da tutti gli associati in regola con il
pagamento dei contributi. Il termine per ottemperare al pagamento dei contributi
dell’anno in corso dovrà essere fissato dal Consiglio Direttivo annualmente, qualora
l’Assemblea si tenesse in data precedente a detto termine saranno ritenuti in regola
con il pagamento dei contributi i soci che abbiano adempiuto al pagamento dei
contributi nell’anno precedente;
2. I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di
voto, con un massimo di tre deleghe per socio;
3. Ogni socio ha diritto a tanti voti come previsto dall’allegata tabella A), aggiornando il
fatturato a quello del 31/12 dell’anno precedente alla richiesta di adesione o rinnovo.
Le relative quote associative sono sempre riportate nell’allegata tabella A). La
modifica dei criteri relativi all’assegnazione di voti e quote associative potrà avvenire
solo nell’ambito dell’annuale Assemblea ordinaria.
ARTICOLO 9
ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO
1. Le riunioni dell’Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie, e vengono
convocate dal Presidente dell’Associazione mediante lettera raccomandata, telefax
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o posta elettronica da inviare almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la
riunione. In caso di urgenza può essere convocato con preavviso di almeno 3 giorni;
2. L’assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno;
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo,
del giorno e dell'ora della riunione;
4. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente, o
in suo impedimento il Vice Presidente, o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno
o su richiesta motivata del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero su richiesta di un
numero di soci che dispongano di almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci in
regola con il pagamento dei contributi. Essi sono tenuti a presentare uno schema di
ordine del giorno;
5. Nei casi previsti dal comma 4, il Presidente, o in suo impedimento i Vice Presidente,
deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla data di ricezione della
richiesta; in caso di inerzia la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni
successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti;
6. L’Assemblea nomina nel proprio seno il presidente e tre scrutatori. Per le votazioni si
segue il metodo stabilito dal presidente assembleare, a meno che l’Assemblea
stessa decida un metodo diverso e fatti salvi i casi diversamente regolati dal
presente statuto;
7. La partecipazione del notaio, che assume le funzioni di segretario, è necessaria per
lo scioglimento dell’Associazione ovvero quando sia richiesta preventivamente, da
almeno il 25% dei voti dei soci in regola con il versamento dei contributi.
ARTICOLO 10 ASSEMBLEA:
VALIDITA’
1. Le riunioni dell’Assemblea, fatti salvi i casi espressamente regolamentati dallo
Statuto, sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più
uno dei voti degli associati. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei voti degli associati presenti;
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti;
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3. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno il 50% dei voti
presenti che, comunque, devono rappresentare almeno il 50% dei soci;
4. Il Presidente dell’Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni –
scrutinio segreto o scrutinio palese – salvo che il 25% dei voti presenti richieda che
si adotti un metodo diverso, nel qual caso l’Assemblea delibererà circa il sistema di
votazione, di norma le votazioni si svolgono con voto palese;
5. Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio
e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato
rappresentante dell’Azienda con la maggiore anzianità di adesione all’Associazione;
6. I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di
voto; questi però non può avere più di tre deleghe.
ARTICOLO 11
ASSEMBLEA: COMPETENZE
1. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a. Determina le direttive di carattere generale per il raggiungimento degli scopi
statutari, e stabilisce gli indirizzi generali di politica sindacale;
b. Elegge il Presidente e i Vice Presidente, le due cariche sono elette al primo
scrutinio con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in Assemblea,
successivamente con la maggioranza assoluta dei voti presenti;
c. Elegge tra i suoi componenti, da 9 a 15 membri del Consiglio Direttivo;
d. Elegge cinque membri componenti il Collegio dei Revisori dei conti tra cui tre
effettivi e due supplenti; i membri del Comitato tecnico scientifico, composto da
esperti anche esterni all’Associazione, che opererà di concerto con il Consiglio
Direttivo;
e. Elegge cinque membri componenti il collegio dei probiviri tra cui tre effettivi e
due supplenti;
f. Approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e la relazione sull’attività
svolta dall’Associazione;
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g. Approva il bilancio preventivo, i contributi associativi per l’anno solare
successivo, nonché le modalità di riscossione;
h. Delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, nonché sulla
eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie;
2. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:
a. Le modifiche al presente Statuto;
b. Lo scioglimento dell’Associazione;
c. Su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad
essa e che non sia di competenza di altro Organo;
d. Delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio
mobiliare ed immobiliare, per l’accettazione di eredità e donazioni e, in genere,
per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
b. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono
constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e da un segretario e
trascritte su apposito libro.
ARTICOLO 12
CONSIGLIO DIRETTIVO (Giunta): COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio Direttivo (Giunta) è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Vice
Presidente e da 9 a 15 membri eletti dall’Assemblea dei soci. In caso di vacanza di
un membro del Consiglio subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il
Consiglio stesso provvederà al reintegro mediante cooptazione. I componenti il
Consiglio Direttivo durano in carica due anni;
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, o in caso
di impossibilità dai Vice Presidente che a loro volta lo presiedono, ogni volta che lo
ritengano necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno due dei suoi
componenti o il Collegio dei Revisori dei conti; mediante avviso da inviare a mezzo
raccomandata, telefax o posta elettronica, con almeno 5 giorni di preavviso.
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Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con 3 giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora
nonché dell’ordine del giorno;
3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o
dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni
dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi
10 giorni il Collegio dei Revisori dei Conti;
4. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi,
in caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, dei vice Presidente;
nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la
proposta si intenderà respinta;
5. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che lo richiedano
diversamente il Presidente oppure la maggioranza dei Consiglieri presenti, e salvo
che riguardino persone;
6. In caso di assenza immotivata di un membro del Consiglio Direttivo per tre riunioni
consecutive e/o comunque per almeno la metà delle riunioni indette nell’anno solare,
se in numero superiore a tre, il Consiglio stesso avrà la facoltà di deliberarne la
decadenza. E’ altresì facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto il membro
che non appartenga più ad Azienda iscritta o la cui Azienda abbia esercitato il
recesso dall’ Associazione.
ARTICOLO 13
CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea:
a. Cura l’attuazione delle delibere assembleari ed ha i poteri di ordinaria
amministrazione che delega, in parte, al Presidente;
b. Predispone annualmente la relazione finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e
preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c. Stabilisce la misura dei contributi associativi da sottoporre all'approvazione
dell’Assemblea;
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d. Nomina, il Segretario Generale ed il Direttore dell’Associazione, che
partecipano alle riunioni degli organi collegiali con parere consultivo, le
rispettive attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso
Consiglio;
e. Delibera sull'ammissione e la decadenza dei soci;
f. Approva e modifica i regolamenti interni;
g. Delibera la costituzione
regolamentazione;
di
raggruppamenti
periferici
e
la
relativa
b. Delibera in ordine alle domande di ammissione all’ Associazione;
c. Delibera i provvedimenti disciplinari;
d. Nomina il tesoriere;
e. Può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di
cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela della privacy;
f. Svolge ogni altra funzione non demandata dallo statuto ad altri Organi.
ARTICOLO 14
PRESIDENTE
1. Il Presidente rappresenta l’associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha
poteri di firma, che può delegare. E’ eletto dall’Assemblea ordinaria, dura in carica
due anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
2. Il Presidente:
a. Dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi, adottando i provvedimenti
necessari per il conseguimento dei fini sociali;
b. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
c. Ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle
liti;
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d. Può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo statuto ad altri
Organi, che si rendono necessari nell'interesse dell’Associazione;
e. Vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
f. Può assumere, in caso di urgenza, decisioni e deliberazioni di competenza del
Consiglio Direttivo, salvo ratifica del predetto organo alla prima riunione
successiva;
g. Redige la relazione sociale da presentare al Consiglio ed all’assemblea.
Il Presidente decade in caso di decadenza, per qualsiasi causa, dalla qualità di membro
del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 15
I VICE PRESIDENTE
1. I Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea ordinaria, durano in carica due anni e
sono rieleggibili una
2. sola volta consecutivamente;
3. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito da uno dei Vice
Presidenti;
4. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assumono le funzioni i Vice
Presidente, i quali procedono alla convocazione dell’Assemblea entro sessanta
giorni dall'inizio della vacanza;
5. Durante il periodo di vacanza della carica di Presidente, o in caso di assenza,
assumono tutti gli incarichi previsti per il Presidente.
I Vice Presidente decadono in caso di decadenza, per qualsiasi causa, dalla qualità di
membri del Consiglio Direttivo.
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ARTICOLO 16
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da cinque membri, tre effettivi e due
supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non soci; i membri durano in carica un
biennio e sono rieleggibili;
2. Il Collegio ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce
all’Assemblea, ai cui lavori possono partecipare senza diritto di voto i membri dello
stesso Collegio;
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno
un Presidente che deve essere iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti o dei
Revisori dei Conti;
4. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di
approvazione del bilancio consuntivo;
5. Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare un revisore effettivo subentra il
revisore contabile supplente che ha raggiunto più voti, in caso di parità subentra il
revisore contabile supplente più anziano.
Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dall’approvazione delle modifiche
adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche
adottate. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo
gennaio dell’anno successivo.
ARTICOLO 16- bis
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Essi sono eletti
dall’Assemblea tra i rappresentanti delle imprese associate, durano in carica due anni e
sono rieleggibili. I membri eletti scelgono nel loro ambito un Presidente entro la loro prima
riunione. Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno due
dei suoi componenti effettivi (anche in tele/video conferenza o ogni altro sistema che
consenta l’incontro a distanza). L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile
con ogni altra carica interna all’Associazione. Possono essere eletti nel Collegio dei
Probiviri i rappresentanti di società iscritte
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che abbiano maturato una esperienza almeno quinquennale nel settore e che non siano
stati sottoposti a sanzioni disciplinari ai sensi del presente statuto. Il Collegio dei Probiviri
è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti
del Collegio medesimo. I lavori del collegio dei Probiviri sono condotti e coordinati da
Presidente. Qualora quest’ultimo fosse impossibilitato a partecipare alla riunione del
Collegio, i componenti presenti nominano fra di loro il membro facente funzioni di
presidente.
Funzioni: Il Collegio dei Probiviri opera e si pronuncia in base alle norme del presente
Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.
Spetta al Collegio dei Probiviri il controllo etico - giuridico finalizzato alla soluzione delle
incertezze e delle controversie che insorgano nell’interpretazione del presente Statuto
nella pratica attuazione, nonché la decisione su tutto quanto venisse sottoposto al giudizio
ivi comprese le eventuali irregolarità nelle procedure elettive. E’ in particolare affidato al
Collegio dei Probiviri:
a. L’esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione di cui all’art. 4
comma 7;
b. La cognizione e l’auspicabile composizione delle divergenze che fossero
insorte con imprese associate;
a. Promuovere d’ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse i
procedimenti disciplinari;
b. Svolgere una funzione di vigilanza e monitoraggio del settore ed intraprendere
le iniziative che si rendano eventualmente necessarie per la salvaguardia degli
interessi delle categorie rappresentate.
Per ogni questione ad essi deferita e nell’espletamento in genere della prevista attività, il
Collegio
determina di volta in volta la procedura cui attenersi.
In caso di controversie tra le componenti del sistema associativo, il Collegio deve essere
costituito entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i
successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa alle parti.
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ARTICOLO 17
PATRIMONIO SOCIALE – AMMINISTRAZIONE – BILANCI
Il patrimonio sociale è formato:
1. Dalle quote versate annualmente dai soci e dalle contribuzioni speciali, straordinarie
e volontarie occorrenti per il buon funzionamento dell’Organizzazione. Il patrimonio
può essere utilizzato esclusivamente per il conseguimento dei fini sociali;
2. Dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo
possesso dell’Associazione;
3. Da proventi vari, nonché da ogni altra entrata attribuita alla Associazione dallo Stato,
da Enti Pubblici e privati a qualsiasi titolo;
4. Durante la vita della Associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, salvo che la
destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 18
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta
straordinaria, la quale dovrà essere costituita da almeno il 65% dei voti dei soci, con
il voto favorevole di un numero di voti pari almeno al 75% dei voti presenti;
2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei
liquidatori, determinandone i poteri e indicando le modalità di liquidazione;
3. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
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ARTICOLO 19
Norma transitoria
Qualora confluissero in ASSOCONTACT simultaneamente tutte o la maggior parte delle
associate di un altro organismo associativo che contestualmente si scioglie
definitivamente, le domande di ammissione dei nuovi soci verranno approvate
straordinariamente dall’assemblea di ASSOCONTACT e non dalla sua giunta, mediante
un'unica procedura di ammissione che, però, analizzerà singolarmente ogni domanda.
In tale ipotesi sarà eventualmente possibile la cooptazione di alcuni dei nuovi iscritti nelle
cariche associative.
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