detrazione

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detrazione
LA DISCIPLINA
IVA
NAZIONALE
IL MECCANISMO DELLA DETRAZIONE
DETRAZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ARTICOLO 19
ARTICOLO 19-bis
D.P.R. 26/10/1972,
n. 633
ARTICOLO 19-bis1
ARTICOLO 19-bis2
ARTICOLO 19-ter
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DETRAZIONE
PRASSI DI RIFERIMENTO
Paragrafo 3 - Nuova
disciplina delle detrazioni
Circolare
24/12/1997, n. 328/E
Paragrafo 4 - Rettifiche
delle detrazioni
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DETRAZIONE
DETRAZIONE
Diritto, per il cessionario o committente, di recuperare
l’imposta assolta sugli acquisti e/o importazioni
effettuate nell’esercizio di attività rilevanti ai fini IVA
Corte di Giustizia
U.E. e Corte di
Cassazione
(17/02/2010, n. 3706)
La soggettività passiva IVA è requisito
necessario ai fini dell’esercizio della
detrazione
Il diritto alla detrazione spetta quando
esiste un nesso immediato tra le
operazioni attive e quelle passive
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DETRAZIONE
CARATTERISTICHE DEL DIRITTO ALLA
DETRAZIONE
GENERALITA’
Spetta su tutti gli acquisti, salvo
alcune limitazioni di carattere
oggettivo o soggettivo
INERENZA
Riferibilità degli acquisti alle
operazioni attive effettuate
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DETRAZIONE
CARATTERISTICHE DEL DIRITTO ALLA
DETRAZIONE
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene
esigibile, ai sensi dell’articolo 6
Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è
sorto, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso
Il diritto alla detrazione si perfeziona attraverso la registrazione contabile
della fattura ed il computo della relativa imposta in diminuzione
dell’imposta dovuta
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DETRAZIONE
PRINCIPIO DI “AFFERENZA” - D.Lgs. 313/97
Per determinare la detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di
beni e servizi è necessario, in via preliminare, riferire ciascun
acquisto all’operazione attiva (o categoria di operazioni attive) che
esso contribuirà a generare
E’ indetraibile l’imposta assolta su acquisti utilizzati per fini privati
(o comunque estranei all’esercizio d’impresa, arte o professione),
riferibili ad operazioni esenti o non soggette a IVA ed in ogni caso
quella relativa a beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di
operazioni a premio
DETRAZIONE
PRINCIPIO DI “AFFERENZA” - D.Lgs. 313/97
3 IPOTESI DI DETRAIBILITA’ DELL’IMPOSTA
DETRAIBILITA’
PIENA
Acquisti “afferenti” operazioni attive
imponibili o di cui al comma 3
dell’articolo 19
DETRAIBILITA’
NULLA
Acquisti “afferenti” operazioni attive
esenti o non soggette all’imposta
DETRAIBILITA’
PARZIALE
Acquisti “afferenti” in parte operazioni
attive imponibili ed in parte operazioni
attive esenti o non soggette
DETRAZIONE
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFERENZA
UTILIZZO DEL BENE
Operazioni imponibili
POTENZIALE DETRAZIONE
(salvo i casi di indetraibilità oggettiva)
Operazioni non
soggette o per scopi
privati o comunque
estranei all'attività
NO DETRAZIONE
(per mancanza del requisito dell’inerenza)
Utilizzo promiscuo
% DI DETRAZIONE
(calcolata secondo criteri oggettivi e coerenti)
c.d. "pro-quota"
DETRAZIONE
PRINCIPIO DI AFFERENZA
AFFERENZA DELL'ACQUISTO
AD OPERAZ. ESENTI,
NON SOGGETTE O
ESCLUSE
AD OPERAZIONI
IMPONIBILI
UTILIZZO
PROMISCUO
NO DETRAZIONE
POTENZIALE DETRAZIONE
(salvo i casi di indetraibilità
oggettiva)
DETRAZIONE
PARZIALE
(secondo criteri
oggettivi e coerenti)
DETRAZIONE
DETRAIBILITA’ PIENA
Operazioni attive (esenti o non soggette) equiparate a quelle
imponibili, per le quali non si applica l’indetraibilità dell’imposta
assolta sugli acquisti “afferenti” (art. 19, comma 3)
Esportazioni e servizi internazionali (artt. 8, 8-bis e 9);
cessioni intracomunitarie (artt. 40 e 41, D.L. 331/93)
Operazioni di cui all’articolo 10, numeri da 1) a 4), effettuate nei
confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’UE o relative a beni
destinati ad essere esportati fuori dall’UE
Operazioni effettuate fuori dal territorio nazionale le quali, se
effettuate in Italia, darebbero diritto alla detrazione
SEGUE
DETRAZIONE
DETRAIBILITA’ PIENA
Operazioni attive (esenti o non soggette) equiparate a quelle imponibili, per
le quali non si applica l’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti
“afferenti” (art. 19, comma 3)
Operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d), f)
Cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che
producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento
Operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al
primo comma dell’articolo 74
N.B.
E’ altresì ammessa la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di oro
da investimento, di oro destinato ad essere trasformato in oro da
investimento e di servizi relativi alla trasformazione dell’oro, effettuati da
soggetti diversi dagli “operatori professionali”
DETRAZIONE
DETRAIBILITA’ PARZIALE
Per i beni e servizi in parte utilizzati per operazioni attive non
soggette all’imposta, la detraibilità non è ammessa per la quota
imputabile a tali utilizzazioni
L’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi,
coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati
Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota d’imposta
indetraibile relativa a beni e servizi utilizzati in parte per fini privati
o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte o professione
N.B.
La Circolare 24/12/97, n. 328/E ritiene applicabile, in mancanza di
criteri oggettivi più adeguati, l’imputazione proporzionale pura
DETRAZIONE
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
Il diritto alla detrazione è limitato da
particolari situazioni di natura:
N.B.
OGGETTIVA
Natura di taluni acquisti di
beni e servizi
SOGGETTIVA
Natura dell’attività svolta
Anche se effettuati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, taluni
acquisti di beni e servizi sono equiparati all’immissione in consumo, a
ragione della loro natura o per finalità antielusive
(INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA)
DETRAZIONE
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA - articolo 19-bis1
Acquisto o importazione di aeromobili che non costituiscono oggetto
dell’attività propria dell’impresa o non sono destinati ad essere
esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa
Acquisto o importazione di beni di cui alla tabella B o di navi ed
imbarcazioni da diporto che non costituiscono oggetto dell’attività propria
dell’impresa
N.B.
La detraibilità è in ogni caso esclusa per gli acquisti di
aeromobili, beni di cui alla tabella B, navi ed imbarcazioni
da diporto effettuati da esercenti arti e professioni
SEGUE
DETRAZIONE
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA - articolo 19-bis1
Acquisto o importazione di veicoli stradali a motore che non costituiscono
oggetto dell’attività propria dell’impresa o non sono utilizzati esclusivamente
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, nella misura del 60%
La detraibilità non è ammessa per gli acquisti di motocicli ad uso privato con motore di
cilindrata superiore a 350cc.
Per veicoli stradali a motore s’intendono tutti i veicoli a motore normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera
3500Kg. ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è
superiore ad 8, con esclusione dei trattori agricoli o forestali.
N.B.
La detraibilità è in ogni caso ammessa (100%) per gli agenti e
rappresentanti di commercio ed i soggetti ad essi equiparati
(agenti assicurativi, promotori finanziari, ecc...)
SEGUE
DETRAZIONE
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA - articolo 19-bis1
Acquisto o importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili,
natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nella stessa misura stabilita per i
beni cui si riferiscono
Prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16; prestazioni di
custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale,
relative ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nella
stessa misura stabilita per i beni cui si riferiscono
SEGUE
DETRAZIONE
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA - articolo 19-bis1
Prestazione di servizi di trasporto di persone che non formano oggetto
dell’attività propria dell’impresa
Acquisto e importazione di alimenti e bevande, ad eccezione di quelli che
formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o di somministrazione in
mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici
collocati nei locali dell’impresa
SEGUE
DETRAZIONE
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA - articolo 19-bis1
Spese di rappresentanza (come definite ai fini delle imposte sul reddito), tranne
quelle sostenute per l’acquisto di beni il cui costo unitario non supera Euro 50,00
Il precedente limite di Euro 25,82 è stato così innalzato a partire dal 13/12/2014,
con l'entrata in vigore del c.d. "Decreto semplificazioni" (D.Lgs. 21/11/2014, n. 175,
articolo 30, che modifica l'articolo 19-bis1, lettera h)
N.B.
La disciplina delle spese di rappresentanza ai fini delle imposte sul
reddito è contenuta nell’articolo 108 del TUIR, integrata dalle
disposizioni di cui al D.M. 19/11/2008
SEGUE
DETRAZIONE
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA - articolo 19-bis1
Acquisto, locazione, manutenzione, recupero e gestione di fabbricati (o
porzioni di essi) a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno
per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei
fabbricati stessi
!!!!
E’ detraibile l’imposta per le imprese che effettuano locazioni
immobiliari esenti (art. 10, n.8) e che sono tenute ad applicare il
meccanismo del pro-rata per calcolare la detrazione spettante
N.B.
I fabbricati a destinazione abitativa sono quelli individuati
catastalmente nella categoria A, ad esclusione degli immobili di
categoria A/10
DETRAZIONE
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
INDETRAIBILITA’ SOGGETTIVA - articolo 19, commi 2 e 5
Svolgimento di operazioni
esenti o comunque non
soggette all’imposta
PRINCIPIO DI “AFFERENZA” E
CRITERI OGGETTIVI
Esercizio contemporaneo e
non occasionale di attività
che danno luogo ad
operazioni imponibili ed
attività che danno luogo
ad operazioni esenti
DETRAIBILITA’ CALCOLATA
ATTRAVERSO IL MECCANISMO
DEL “PRO-RATA”
DETRAZIONE
Effettuazione di operazioni attive esenti
Conseguenza sul
diritto alla
detrazione
I soggetti che effettuano operazioni attive
esenti non possono detrarre l’IVA assolta
sugli acquisti correlati a tali operazioni
(principio di afferenza)
Se le operazioni esenti
sono occasionali o
accessorie alle
operazioni imponibili
(non costituiscono
attività tipica)
L’indetraibilità riguarda solo acquisti
direttamente collegati a tali operazioni
(principio di afferenza)
Se le operazioni esenti
costituiscono attività
propria
L’indetraibilità riguarda indistintamente
tutti gli acquisti effettuati, sulla base del
peso delle operazioni esenti rispetto al
totale (meccanismo del pro-rata)
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DETRAZIONE
SOGGETTO CHE EFFETTUA OPERAZIONI IMPONIBILI O
ASSIMILATE E OPERAZIONI ESENTI
AFFERENZA
AD OPERAZ.
ESENTI
NO DETRAZIONE
N.B.
AD OPERAZIONI
IMPONIBILI
UTILIZZO
PROMISCUO
POTENZIALE
DETRAZIONE
(salvo i casi di
indetraibilità
oggettiva)
CRITERIO
PROPORZIONALE
SE LE OPERAZIONI ESENTI HANNO NATURA OCCASIONALE, SI PUO’
DETRARRE INTEGRALMENTE L’IVA SUGLI ACQUISTI, SALVO I CASI DI
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA
DETRAZIONE
Esempio di operazioni imponibili occasionali
Medico che svolge attività esente e che, occasionalmente,
partecipa a congressi tenendo relazioni e percependo compensi
(operazione imponibile)
Acquista un PC portatile destinato esclusivamente
all'attività imponibile, per l'importo di Euro 500 più IVA
(22%) per Euro 110
L'IVA assolta sarà integralmente detraibile, in virtù del
principio di afferenza, perchè l'acquisto è direttamente
riferibile ad operazioni attive imponibili, benchè
occasionali
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DETRAZIONE
Per esercitare la detrazione, andrà compilato il rigo VF31 indicando in casella 1
l'imponibile dell'operazione (€ 500) ed in casella 2 l'imposta relativa (€ 110). Tale
ultimo importo confluirà poi nella casella VF37
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DETRAZIONE
Andrà poi barrata la casella 2 del rigo VF53 per segnalare
l'occasionalità delle operazioni imponibili effettuate
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DETRAZIONE
Esempio di operazioni esenti occasionali o accessorie
Concessionaria di auto che percepisce proventi esenti a titolo di provvigioni sui
finanziamenti procacciati
L'indetraibilità riguarderà soltanto eventuali acquisti direttamente afferenti tali
operazioni esenti, che non incideranno sulla detrazione dell'imposta assolta sul
resto degli acquisti, nè sulla determinazione del pro-rata, poichè accessorie
(occasionali) rispetto all'attività imponibile esercitata
Il relativo importo andrà indicato nel rigo VF18 insieme a tutti gli altri acquisti
con IVA indetraibile
N.B.
Conclusione avallata, dopo annosi contrasti, anche
dall'Agenzia delle Entrate (Ris. 41/E del 05/04/2011)
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DETRAZIONE
Andrà barrata la casella 1 del rigo VF53 per segnalare
l'occasionalità (accessorietà) delle operazioni esenti effettuate
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DETRAZIONE
Per escludere le operazioni esenti accessorie dal calcolo
del pro-rata occorre indicare il relativo importo nel rigo
VF34 alla casella 2
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DETRAZIONE
SOGGETTO CHE SVOLGE ATTIVITA’ IMPONIBILI O
ASSIMILATE E ATTIVITA’ ESENTI
Nessuna necessità di distinguere gli acquisti a seconda della loro
destinazione ad operazioni imponibili o esenti
La quota d'imposta detraibile viene determinata applicando il criterio
del pro-rata generale a tutta l'imposta assolta sugli acquisti
DETRAZIONE
Calcolo del “pro-rata” - articolo 19-bis
Operazioni che danno diritto alla detrazione (imponibili ed assimilate)
Operazioni che danno diritto alla detrazione (imponibili ed assimilate)
aumentate delle operazioni esenti
La percentuale è arrotondata all’unità superiore o inferiore a seconda che la
parte decimale superi o meno i cinque decimi
Nel corso dell’anno la detrazione è operata provvisoriamente con
l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo
conguaglio a fine anno
Per i soggetti che iniziano l’attività la detrazione è calcolata in via
presuntiva, salvo conguaglio a fine anno
SEGUE
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DETRAZIONE
Calcolo del “pro-rata” - articolo 19-bis
Nel calcolo della percentuale NON si tiene conto, sia al numeratore
che al denominatore, di:
Cessioni di beni ammortizzabili
Passaggi interni di beni tra attività separate (art. 36, ultimo comma)
Operazioni di cui all’art. 2, terzo comma, lettere a), b), d), f)
Operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 27-quinquies)
Operazioni esenti di cui all’art. 10, nn. da 1) a 9), quando non
formano oggetto dell’attività propria o siano accessorie ad
operazioni imponibili
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DETRAZIONE
Trattamento dell’IVA indetraibile ai fini delle imposte sul
reddito (R.M. 19/01/1980, n. 869)
Indetraibilità
oggettiva
Dispensa
adempimenti ex
art. 36-bis
Indetraibilità
soggettiva
N.B.
Costituisce onere afferente le singole
operazioni d’acquisto e dev’essere sommata
al relativo costo
Costituisce onere relativo all’intera gestione
aziendale da considerarsi quale costo
generale deducibile per competenza
La Circolare 30/05/95, n. 154/E, ritiene che, in presenza di pro-rata di
detraibilità pari a zero, l’IVA non detratta costituisca una componente del
costo del bene cui afferisce e quindi vada sommata al costo stesso
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DETRAZIONE
ESEMPIO 1: INDETRAIBILITA’ PER AFFERENZA SPECIFICA
UNA SOCIETA’ NON OPERANTE NEL SETTORE IMMOBILIARE E' PROPRIETARIA DI UN
IMMOBILE AD USO ABITATIVO LOCATO IN ESENZIONE EX ART. 10, PUNTO 8), D.P.R.
633/72 (no separazione attività)
LA STESSA SOCIETA’ RICEVE UNA FATTURA PER LA MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE
LOCATO
L’IVA SARA’ TOTALMENTE INDETRAIBILE, IN QUANTO SPECIFICAMENTE AFFERENTE
UN’OPERAZIONE ESENTE, E CONCORRERA’ ALLA FORMAZIONE DEL COSTO
N.B.
L'Agenzia delle Entrate ritiene che qualsiasi attività svolta in campo
immobiliare non possa mai essere considerata occasionale
DETRAZIONE
ESEMPIO 2: INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA
UNA SOCIETA’ NON OPERANTE NEL SETTORE
AUTOMOBILISTICO ACQUISTA UN’AUTOVETTURA CON
DETRAZIONE IVA AL 40% EX ART. 19-BIS 1
L’IVA, NEL CASO SPECIFICO, E’ OGGETTIVAMENTE
INDETRAIBILE PER IL 60% DEL SUO AMMONTARE
L’IVA, PER LA PARTE INDETRAIBILE, CONCORRERA’ ALLA
FORMAZIONE DEL COSTO DELL’AUTOVETTURA
DETRAZIONE
ESEMPIO 3: INDETRAIBILITA’ DA DISPENSA ADEMPIMENTI
EX ART. 36-BIS DPR 633/72
UN’AGENZIA DI ASSICURAZIONI HA OPTATO PER LA DISPENSA DAGLI
ADEMPIMENTI EX ART. 36-BIS DEL DPR 633/72
TALE SOGGETTO NON PUO’ DETRARRE L’IVA SU TUTTI GLI ACQUISTI E LE
IMPORTAZIONI
L’IVA SU ACQUISTI E IMPORTAZIONI SARA’ TOTALMENTE INDETRAIBILE E
CONCORRERA’ ALLA FORMAZIONE DEL COSTO
DETRAZIONE
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE - articolo 19-bis2
Necessaria quando le originarie condizioni in relazione alle quali è
stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto vengono
successivamente a modificarsi
cambio di destinazione del bene
mutamento nel regime IVA delle operazioni attive effettuate
o modifica dell’attività esercitata
variazioni del pro-rata di detraibilità
La rettifica della detrazione si effettua nella dichiarazione relativa
all’anno in cui si verificano gli eventi che la determinano, sulla base
delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie (comma 9)
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DETRAZIONE
BENI STRUMENTALI - commi 5, 6, 7 e 8
I beni di costo unitario non superiore ad Euro 516,46 e i beni con coefficiente di
ammortamento superiore al 25% NON SONO considerati beni ammortizzabili
ai fini della rettifica della detrazione
I beni immateriali di cui all’art. 103 TUIR (marchi, avviamento, ecc...) SONO
considerati beni ammortizzabili ai fini della rettifica della detrazione
Se i beni ammortizzabili sono stati acquisiti in dipendenza di operazioni di
fusione, scissione, cessione o conferimento di aziende o di singoli rami, il
periodo di rettifica decorre dalla data in cui i beni sono stati acquistati dal
soggetto originario
La rettifica va operata in unica soluzione, per gli anni mancanti, in caso di
cessione del bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica
Nell’ipotesi di cessione imponibile del bene ammortizzabile durante il periodo
di rettifica, il cedente ha diritto di recuperare la residua imposta non detratta
all’atto dell’acquisto, nei limiti dell’imposta relativa alla cessione del bene
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DETRAZIONE
CAMBIO DI DESTINAZIONE DEL BENE - commi 1 e 2
Riguarda tutti i beni (ammortizzabili e non) ed i servizi
Beni non
ammortizzabili e
servizi
Rileva il momento della prima
utilizzazione e riguarda l’intera imposta
a suo tempo detratta
Beni ammortizzabili
e beni immateriali
ex art. 103 TUIR
Rilevano l’anno della loro entrata in
funzione ed i quattro successivi e viene
operata per quinti
N.B.
Per i beni immobili il periodo di “tutela fiscale” è di 10 anni e la rettifica si
opera per decimi; per le aree fabbricabili i 10 anni decorrono dalla data di
ultimazione dei fabbricati realizzati sulle aree medesime!!!
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DETRAZIONE
MUTAMENTI DI REGIME O DI ATTIVITA’ - comma 3
Riguarda tutti i beni (ammortizzabili e non) ed i servizi
Beni non
ammortizzabili e
servizi
Riguarda soltanto quelli non ancora
ceduti o non ancora utilizzati e viene
operata sull’intera imposta
Beni ammortizzabili
e beni immateriali
ex art. 103 TUIR
Riguarda i beni per i quali non sono
ancora trascorsi 4 anni da quello di
entrata in funzione e viene operata sui
“quinti” rimanenti
N.B.
Per i beni immobili il periodo di “tutela fiscale” è di 10 anni e la rettifica si
opera per decimi; per le aree fabbricabili i 10 anni decorrono dalla data di
ultimazione dei fabbricati realizzati sulle aree medesime!!!
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DETRAZIONE
MUTAMENTI NELLA MISURA DEL PRO-RATA - comma 4
Riguarda soltanto i beni ammortizzabili
Beni ammortizzabili
e beni immateriali
ex art. 103 TUIR
Riguarda i beni per i quali non sono
ancora trascorsi 4 anni da quello di
entrata in funzione
Va operata soltanto se la variazione è di
oltre 10 punti percentuali
N.B.
Per i beni immobili il periodo di “tutela fiscale” è di 10 anni e la rettifica si
opera per decimi; per le aree fabbricabili i 10 anni decorrono dalla data di
ultimazione dei fabbricati realizzati sulle aree medesime!!!
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DETRAZIONE
MUTAMENTI NELLA MISURA DEL PRO-RATA - comma 4
Riguarda anche le prestazioni di servizi relative alla trasformazione, riattamento e
ristrutturazione dei beni stessi
Viene operata aumentando o diminuendo l’imposta annuale di un importo pari ad
un quinto della differenza tra l’imposta originariamente detratta e quella spettante
in base alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza
E’ possibile optare per la rettifica anche in presenza di scostamenti inferiori a 10
punti, purché si tenga lo stesso comportamento per almeno 5 anni consecutivi
Attenzione!!
Se l’anno d’acquisto o di produzione del bene ammortizzabile
non coincide con quello della sua entrata in funzione, la prima
rettifica va eseguita, per tutta l’imposta detratta, in base alla
percentuale di detrazione definitiva calcolata per l’anno di
entrata in funzione, indipendentemente dalla misura dello
scostamento
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