Delibera Giunta Comunale 289 - Provincia di Venezia --

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Delibera Giunta Comunale 289 - Provincia di Venezia --
COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n. 289 del 5 OTTOBRE 2016 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto:Linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione delle misure di contenimento dei livelli di
concentrazione degli inquinanti atmosferici.Misure dirette - limitazioni al traffico veicolare e
all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento. Stagione 2016-2017.
L'anno 2016 il giorno 5 del mese di ottobre nella sala delle adunanze in Venezia – Cà Farsetti in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunita la Giunta
comunale.
Presiede il V.Sindaco Luciana COLLE
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia
ASTERIA
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione,
Presenti Assenti
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Luigi
BRUGNARO
Sindaco
Luciana
COLLE
V.Sindaco, Assessore
Renato
BORASO
Assessore
Giorgio
D'ESTE
Assessore
Massimiliano
DE MARTIN
Assessore
Francesca
GUZZON
Assessore
Paola
MAR
Assessore
Paolo
ROMOR
Assessore
Simone
VENTURINI
Assessore
Francesca
ZACCARIOTTO Assessore
Michele
ZUIN
Assessore
4
La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato,
con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità
P.D. n. 410/2016
Seduta del 5 Ottobre 2016
N. 289 linee d’indirizzo agli uffici per l’adozione delle misure di contenimento dei livelli di concentrazione
degli inquinanti atmosferici. Misure dirette - limitazioni al traffico veicolare e all’utilizzo degli impianti e
degli apparecchi di riscaldamento. Stagione 2016 - 2017.
La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, di concerto con l'Assessore alla Mobilità
Premesso che

ARPAV ha individuato per il comune di Venezia, quattro stazioni fisse (Sacca Fisola, Parco Bissuola,
Via Tagliamento e Malcontenta), che sono in grado di rappresentare lo stato della qualità dell’aria
dell’intero territorio comunale; un’altra stazione (Via Beccaria) è finanziata dall’Amministrazione in
quanto considerata di interesse, rispetto ai dati di traffico veicolare;

grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione
spaziale e temporale/stagionale dell’inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando
lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo
preponderante rispetto ad altri fattori;

l’inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e
di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si
registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM 10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali
praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;

tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente
dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino),
secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate
reazioni chimico fisiche;

i dati restituiti da una singola centralina di monitoraggio sono rappresentativi di un’ampia porzione del
territorio su cui, inevitabilmente, gravitano una pluralità di sorgenti emissive le cui emissioni, dopo
essere state liberate nell’atmosfera, sottostanno alle condizioni e alle dinamiche sopra descritte che
determinano in sostanza il valore di concentrazione che viene misurato dallo strumento analitico posto
nella stazione stessa;
rilevato che l’analisi dei dati raccolti nel 2015 dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio
comunale, raffrontata con i dati degli ultimi anni, evidenzia alcuni elementi di criticità, in particolare:

per le polveri sottili: aumento delle concentrazioni registrato in tutte le stazioni di monitoraggio ed
elevato numero di superamenti del valore limite giornaliero;

per il benzo(a)pirene: superamento del valore obiettivo di 1 ng/m 3 sia a Parco Bissuola (1.4 ng/m 3)
che a Malcontenta (1.6 ng/m3). Rimane quindi evidente l’esigenza di proseguire un attento
monitoraggio di questo inquinante, particolarmente pericoloso per la salute, e di valutare
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attentamente le principali fonti, tra cui il traffico e tutti i processi di combustione, compresi gli impianti
a biomassa e la combustione domestica della legna;
vista la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato l’aggiornamento
del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
rilevato che la regione Veneto, in occasione delle ultime convocazioni del Comitato di Indirizzo e
Sorveglianza (CIS), ha proposto un sistema di azioni modulato su diversi livelli da attivarsi in relazione al
verificarsi delle seguenti situazioni:

livello 0 - azioni da applicare nel periodo 1 ottobre - 31 marzo: limitazione alla circolazione dei
veicoli più inquinanti; applicazione della DGRV 122/2015 sulla combustione dei residui vegetali
agricoli e forestali; riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile.

livello 1 - azioni da applicare in caso si verifichino 7 giorni consecutivi di superamento del limite
giornaliero di 50 µg/m3: informazione al pubblico da parte di ARPAV sui livelli di concentrazione
delle polveri sottili; informazione su modalità di guida ecologica, di utilizzo/manutenzione dei
sistemi di combustione a legna; di gestione degli allevamenti e degli spandimenti;

livello 2 - azioni da applicare in caso si verifichino 3 giorni consecutivi di superamenti del limite
giornaliero di 100 µg/m3: divieto di utilizzo, per 10 giorni successivi al raggiungimento del livello di
criticità 2, di tutti gli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa,
compreso il pellet, se nell’abitazione sono presenti altri impianti di riscaldamento; eventuali ulteriori
misure di limitazione alla circolazione veicolare; incentivazione della mobilità pubblica;
rilevato che a livello locale il sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti
emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento
che si possono verificare a livello urbano;
considerato che sulla base di un’esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di
limitazione al traffico veicolare e all’esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace - in
termini di riduzione delle emissioni - l’adozione di provvedimenti di tipo strutturale, anche grazie alla
possibilità di fornire in tempi congrui la corretta informazione alla cittadinanza e la predisposizione degli atti
amministrativi e dei conseguenti adempimenti operativi per la gestione delle misure adottate;
ritenuto per le motivazioni di cui sopra, di adottare lo schema di intervento proposto dalla Regione
apportando una modifica nella gestione delle azioni previste a livello 2 , in particolare, prevedere che al
verificarsi delle condizioni previste a tale livello, i conseguenti ulteriori provvedimenti di contenimento degli
inquinanti rimangano in vigore fino al termine del periodo individuato per il livello 0;
ritenuto di fornire agli uffici competenti le linee di indirizzo per procedere con l’attuazione delle misure di
contenimento degli inquinanti atmosferici derivanti dal traffico veicolare e dall’utilizzo degli impianti di
riscaldamento nella stagione 2016-2017;
ritenuto altresì di impegnare l’amministrazione comunale - nella figura dell’Energy Manager - nel rispetto
delle indicazioni di cui alla presente deliberazione per quanto attiene gli impianti termici di tutti gli edifici a
diretta gestione comunale, nell’ottica di un’attenta politica di risparmio dei consumi energetici del proprio
patrimonio edilizio;
visto il parere di regolarità tecnica del Dirigenti dei Settori Pianificazione Mobilità e Infrastrutture,
Autorizzazioni Ambientali e del Direttore della Direzione Pubblici per quanto di competenza, ai sensi
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dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000, nonché il parere di regolarità contabile del Dirigente Finanza e
Bilancio;
DELIBERA
1. di approvare le seguenti linee di indirizzo affinché gli uffici competenti possano procedere con
l’attuazione delle misure di contenimento degli inquinanti atmosferici derivanti dal traffico veicolare e
dall’utilizzo degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento nella stagione 2016-2017:
a. adottare un provvedimento che preveda, all’interno del centro urbano della terraferma, il divieto di
circolazione per i veicoli Euro 0 alimentati a benzina e Euro 0, Euro 1 e Euro 2, con alimentazione
diesel, salvo specifica documentazione attestante l’installazione di Filtro AntiParticolato, così
articolato;
a.1 il provvedimento avrà decorrenza dal 24 ottobre 2016 al 15 aprile 2017, dal lunedì al venerdì,
nella fascia oraria 8:00 - 18:00, salvo i giorni festivi infrasettimanali e i giorni di sciopero del
servizio di trasporto pubblico;
a.2 il provvedimento sarà sospeso in occasione delle festività natalizie, da lunedì 19 dicembre
2016 a venerdì 06 gennaio 2017;
a.3 i suddetti veicoli in uso ai residenti del Comune di Venezia potranno circolare nelle giornate
di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
a.4 il regime di deroghe è individuato nell’allegato 1, parte integrante del presente atto.
b. adottare un provvedimento di limitazione all’utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ubicati nell’intero territorio comunale, così articolato:
b.1 la validità del provvedimento coincide con la stagione termica (15 ottobre - 15 aprile);
b.2 per quanto riguarda la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature
dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) il provvedimento
stabilirà la riduzione di un grado centigrado dei valori stabiliti dal DPR n. 74/2013, portando a 17
°C (+ 2 di tolleranza) il valore massimo ammesso negli edifici adibiti ad attività industriali,
artigianali e assimilabili, e a 19° C (+ 2 di tolleranza) il valore massimo ammesso in tutti gli altri
edifici;
b.3 per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi” per il
riscaldamento quali stufe, caminetti…) alimentati a combustibili liquidi o solidi, il provvedimento
stabilirà la riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013,
da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno;
c. vietare, ai sensi dell’art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006, fino al 15 aprile 2017,
la combustione all’aperto, in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione
finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione dei tradizionali
falò dell’Epifania nei giorni 5 e 6 gennaio 2017.
2.
di approvare lo schema di azioni a seconda dei livelli di criticità comunicati dall’ARPAV e pertanto
prevedere che:
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2.1 al verificarsi del livello 1 (sette giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero di 50
µg/m3) l’amministrazione comunale, tramite il sito web e comunicati stampa, fornirà le opportune
informazioni alla cittadinanza in merito ai comportamenti individuati dalla Regione così come
descritti in premessa;
2.2 al verificarsi del livello 2 (tre giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero di 100
µg/m3) l’amministrazione comunale, qualora ARPAV comunichi il perdurare di condizioni di
stabilità atmosferica, adotterà un’ordinanza di divieto di utilizzo di tutti gli impianti e apparecchi di
riscaldamento civili alimentati a biomassa (se sono presenti altri sistemi di riscaldamento) e di
limitazione alla circolazione ai veicoli Euro 1 benzina, che rimarrà in vigore fino al termine di
validità del provvedimento di cui al livello 0;
3.
di dare mandato alle competenti Direzioni di provvedere all’attuazione della presente Deliberazione;
4.
di dare atto che il presente provvedimento comporta un onere finanziario indiretto per la segnaletica
stradale predisposta dai LLPP, già previsto all'interno dell'appalto della manutenzione ordinaria viabilità
terraferma;
5.
di trasmettere il presente atto alla Città Metropolitana che, tramite il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), ha il
compito di coordinare le azioni di mitigazione dell’inquinamento atmosferico dei comuni metropolitani;
6.
di modificare le presenti linee di indirizzo a seguito di eventuali diverse indicazioni che dovessero
pervenire dal Tavolo Tecnico Zonale o dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza;
7.
di dare al presente provvedimento, vista l’urgenza, immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. 267/2000.
P.D.2016/410
ALLEGATO 1
ELENCO DEROGHE PROVVEDIMENTO LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
1. veicoli condotti da residenti nel Comune di Venezia nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle
ore 10.00 alle ore 16.00;
2. veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo
GPL o il gas metano; veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
3. veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car
pooling), nonché i veicoli in servizio di car sharing; gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di
noleggio con o senza conducente;
4. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
5. veicoli utilizzati nell'ambito di cerimonie nuziali e di funerali, compresi quelli dei partecipanti alle
cerimonie stesse (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
6. veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 Luglio
1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate
con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di
organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti
sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest’ultimi, è necessario il possesso di una
dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori etc. riportante l’indirizzo, l’orario di inizio e termine
dell’attività scolastica, lavorativa, di terapie etc, ed ogni altro elemento utile all’individuazione della
specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste dal "titolo
autorizzatorio");
7. veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a
visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal "titolo
autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato
medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l’eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il
transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione (da
documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
8. veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di
apposito contrassegno distintivo; veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e
delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei
soggetti che usufruiscono dell’assistenza domiciliare integrata (da documentare con le modalità previste dal
“titolo autorizzatorio”);
9. veicoli con targa straniera, condotti da non residenti in Italia;
10. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità
previste dal “titolo autorizzatorio”); veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi
dei D. Lgs. 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste
dal “titolo autorizzatorio”);
11. veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la
Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del
Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo
Consolare aventi targa di immatricolazione CC; veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di
lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti
servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio; veicoli condotti da farmacisti titolari in
servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa,
limitatamente ad un’ora prima ed un’ora dopo l’apertura e la chiusura dell’attività (da documentare con le
modalità previste dal “titolo autorizzatorio”);
12. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d’istituto; autocarri adibiti alla rimozione
forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
13. autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
14. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell’orario di lavoro rilasciata
dall’impresa o dall’ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di
inizio o fine turno tale da non consentire l’uso del mezzo pubblico (da documentare con le modalità previste
dal “titolo autorizzatorio”); veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata
dall’impresa o dall’ente presso cui prestano la loro opera e da cui risulti che la sede dell’azienda, dell’ente o
l’abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (da documentare
con le modalità previste dal “titolo autorizzatorio”);
15. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario
all’andata e al ritorno dall’albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
16. veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno rilasciato dal Comune di Venezia, limitatamente alle
esigenze di spostamento connesse all’esercizio della professione;
17. veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal
Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia, nonché veicoli dei candidati agli esami per
il rilascio della patente di guida; veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita
prenotazione presso il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia e presso le officine
autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;
18. veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da
documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo autorizzatorio”);
19. veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa;
veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all’Ordine, impegnati in difese d’ufficio o di
fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o
procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
20. autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati
a imprese per l’esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di
lavoro, limitatamente all’esercizio della propria attività (da documentare con le modalità previste dal “titolo
autorizzatorio”);
21. veicoli per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole
medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario di entrata e uscita del minore (da
documentare con le modalità prevista dal “titolo autorizzatorio”), e con l’attestazione dell’orario da parte del
Dirigente/Responsabile scolastico;
22. autoveicoli e motoveicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della
strada nei limiti di quanto previsto dal citato articolo e solo se iscritti negli appositi registri tenuti da una
delle Associazioni riconosciute dal nuovo codice della strada o da una della Associazioni aderenti alla
specifica Federazione Internazionale. La circolazione dei veicoli d’epoca dovrà essere documentata con le
modalità previste dal titolo “autorizzatorio”;
23. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l’accompagnamento di giovani atleti (massima
categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e
limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l’inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione
(logo della società) e di titolo autorizzatorio con l’attestazione degli orari da parte del presidente/legale
rappresentante della società sportiva.
DG. 289 /2016
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to SILVIA ASTERIA
Il V.Sindaco
F.to LUCIANA COLLE