Diritto sanzionatorio del lavoro
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Diritto sanzionatorio del lavoro
Diritto sanzionatorio del lavoro Dott. Avv. PIERLUIGI RAUSEI Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Centro Studi “Marco Biagi” dell'Università di Modena e Reggio Emilia Comitato Scientifico Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Dispensa n. 5 Illeciti amministrativi e sanzioni in materia di lavoro: principi generali. Il sistema sanzionatorio relativo all’instaurazione dei rapporti di lavoro 1. L’illecito amministrativo Il sistema generale del diritto punitivo in materia di lavoro si è progressivamente articolato in una sorta di “doppio binario”, rappresentato dai due sottosistemi del diritto penale (in senso stretto) e del cosiddetto “diritto penale amministrativo”. Tale ultimo sistema sanzionatorio, di cui qui ci si occupa, comprende le norme che stabiliscono obblighi o divieti per la violazione dei quali sono comminate agli autori sanzioni di tipo amministrativo. Il diritto penale amministrativo è stato particolarmente valorizzato dal legislatore del lavoro, che nell’ultimo ventennio ha fatto un larghissimo impiego della sanzione (pecuniaria) amministrativa: sia prevedendola ab origine per determinate fattispecie di illecito, sia in fase di “depenalizzazione”, vale a dire in sede di trasformazione delle ipotesi meno gravi di reati contravvenzionali in corrispondenti illeciti amministrativi. La normativa fondamentale in materia di illeciti amministrativi, ovvero di “diritto penale amministrativo”, è contenuta nella legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “modifiche al sistema penale”, che, procedendo ad una generale depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda (eccettuati quelli previsti dal codice penale e da talune leggi speciali), ha inteso introdurre nell’ordinamento un insieme articolato di nuovi principi, destinati a regolare in modo organico e coerente, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedimentale (e poi processuale), la materia dell’illecito originariamente amministrativo ovvero “depenalizzato”. Ferma restando la piena autonomia, anche dogmatica, dell’illecito amministrativo (desumibile da parecchi indicatori, fra i quali spicca la tipologia e la natura degli interessi e dei beni giuridici protetti), sul piano della disciplina positiva, l’illecito amministrativo è contraddistinto da talune regole che risultano parametrate su analoghe previsioni di diritto penale, mentre, su altro fronte, sono previste norme del tutto incompatibili con la disciplina penalistica (si pensi, ad esempio, al regime della solidarietà). Andando nello specifico delle previsioni normative contenute nella legge n. 689/1981, si evidenzia anzitutto che la stessa elabora un sistema di principi applicabili alla generalità degli illeciti puniti con la “sanzione amministrativa di una somma di danaro”. L’ambito di applicazione della normativa in esame (art. 12 legge n. 689/1981), in materia di lavoro e di legislazione sociale, dunque, è oggettivamente circoscritto alle violazioni il cui autore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, sia che si tratti di illeciti in origine amministrativi, sia che si tratti di violazioni solo successivamente depenalizzate, il cui accertamento e la cui contestazione, con relativa irrogazione delle sanzioni, compete al personale ispettivo e agli organi di vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 124/2004. 1.1. Principio di legalità L’art. 1 della legge n. 689/1981 sancisce espressamente il principio di legalità: “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”. Si tratta del duplice riconoscimento dei principi della riserva di legge (anche se il termine “legge”, a differenza di quanto accade nel diritto penale, va interpretato in senso estensivo, cfr. Corte cost. n. 250 del 3 giugno 1992) e della irretroattività, che nel sistema dell’illecito amministrativo sembra essere assoluta, comprensiva anche delle leggi più favorevoli: il medesimo art. 1, infatti, prosegue affermando che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. Viene in tal modo sancito esplicitamente il principio del tempus regit actum, ragion per cui in questa materia vi è l’obbligo, posto in capo al legislatore, della determinatezza e della tassatività della fattispecie di illecito amministrativo, col conseguente divieto di analogia “in malam partem”. 1.2. Capacità di intendere di volere In base all’art. 2, comma 1, della legge n. 689/1981: “Non può essere assoggettato a sanzioni amministrative chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni e non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato”. La norma è di chiara matrice penalistica, ma il rigido riferimento ai diciotto anni di età del soggetto agente esclude in radice la possibilità di fare ricorso alla “capacità naturale” (art. 98 cod. pen.), che, invece, con riguardo agli illeciti penali, consente di individuare anche per i soggetti tra i 14 ed i 18 anni una responsabilità penale, ne consegue che per i soggetti non maggiorenni la responsabilità amministrativa è sempre esclusa. Sotto altro profilo, poiché la disposizione menziona soltanto la mancanza della capacità di intendere e di volere, la cd. “semimputabilità” non ha qui rilevanza. Il secondo comma dell’art. 2 introduce, inoltre, un’ipotesi che ben si può definire di culpa in vigilando, che deriva indirettamente dal modello civilistico (art. 2047 cod. civ.), per cui risponde della violazione accertata “chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto”, ovvero ad eccezione dei casi nei quali lo stato di incapacità deriva da colpa del trasgressore o sia stato comunque dallo stesso preordinato. 1.3. Rimproverabilità soggettiva Sempre di ispirazione penalistica è l’art. 3 della legge n. 689/1981 disciplinante l’elemento soggettivo dell’illecito, stabilendo che: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. Il contenuto normativo corrisponde sostanzialmente a quello di cui all'art. 42, comma 4, del codice penale in materia di contravvenzioni. Anche nell’illecito amministrativo, dunque, è indifferente che la condotta antidoverosa risulti dolosa o colposa, tuttavia è necessaria almeno la colpa. Quanto alla rilevanza dell’errore la norma distingue fra errore sul precetto, che è totalmente irrilevante, ed errore sul fatto, che invece scusa l’autore della violazione amministrativa quando non è colposo: tale tipo di errore può derivare da un errore di fatto o da un errore su una legge diversa da quella che stabilisce l’illecito o su norma da questa richiamata. 1.4. Cause di giustificazione Nell’art. 4 della legge n. 689/1981 si trovano poi specifiche “cause” che giustificano la commissione dell’illecito, per cui: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento del dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine”. L’adempimento di un dovere (o l’esercizio di una funzione), la legittima difesa e lo stato di necessità rappresentano un portato tipicamente penalistico, trasposto nel sistema penale amministrativo. Quanto, invece, all’ordine illegittimo della pubblica autorità qui è prevista la sola responsabilità amministrativa del pubblico ufficiale che ha impartito l’ordine. Si tenga, però, presente che la maggior parte degli autori ritengono che l’esecutore materiale dell’ordine illegittimo possa comunque essere ritenuto responsabile della violazione amministrativa conseguente, a titolo di concorso colposo per errore colposo, in ragione delle previsioni contenute negli artt. 5 e 3, commi 1 e 2. 3 1.5. Concorso di persone L’art. 5 della legge n. 689/1981 afferma: “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvi che sia diversamente stabilito dalla legge”. Viene stabilita una forma di responsabilità “concorrente” che ripete la disciplina penalistica del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.): il concorso potrà essere sia colposo che doloso, trattandosi di illeciti puniti indifferentemente a titolo di colpa o di dolo. 1.6. Obbligazione solidale La legge generale sull’illecito amministrativo introduce, all’art. 6, un’obbligazione solidale per la sanzione pecuniaria amministrativa, che risulta di matrice decisamente civilistica. Sono responsabili in solido con l’autore dell’illecito: a) il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento; b) la persona rivestita della autorità o incaricata della direzione o vigilanza sull'incapace di intendere e di volere per l'illecito da lui commesso, salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto; c) la persona giuridica, l'ente privo di personalità giuridica o, comunque, l'imprenditore per gli illeciti commessi dal rappresentante o dal dipendente. L’ultimo comma del medesimo art. 6 concede, in tutti e tre i casi, al soggetto che ha pagato a titolo di “obbligato solidale” il diritto di ottenere il regresso per l’intera somma dal soggetto che sia stato individuato quale effettivo autore della violazione amministrativa sanzionata. L’adozione dello schema civilistico della solidarietà, mostra anzitutto che, in materia di lavoro, la ditta, l’impresa, la società o gli altri soci non direttamente responsabili in una società di fatto o di persone, non sono chiamati, quali “responsabili” (in solido), a rispondere dell’illecito, ma soltanto a garantire “civilmente” il credito sanzionatorio vantato dallo Stato, per il tramite dell’organo di vigilanza (sulla struttura peculiare del vincolo di solidarietà espresso dall’art. 6 della legge di depenalizzazione, sussidiario rispetto alla responsabilità diretta del trasgressore, cfr. in giurisprudenza: Cass. Civ., 29 novembre 1989, n. 5212). Non si ha, dunque, alcuna forma di “corresponsabilizzazione” delle persone giuridiche o, in generale, degli enti collettivi, ribadendo la concezione penalistica del “societas delinquere non potest”, anche in materia di illeciti amministrativi (sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi all’esito di illeciti penali commessi dai singoli responsabili – persone fisiche, si veda anche il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”). 1.7. Intrasmissibilità agli eredi Al contrario, con l’art. 7, la legge n. 689/1981 deroga alla regola generale, nel campo civilistico e amministrativo, e si riporta al principio penalistico della responsabilità personale, sancendo la non trasmissibilità agli eredi della obbligazione di pagare la pena pecuniaria. Sul punto, in merito al comportamento da adottare nei confronti dei soggetti obbligati in solido, nelle ipotesi in cui si verifica il decesso del trasgressore, obbligato principale al pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate, occorre evidenziare il recentissimo orientamento manifestato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 146 del 4 febbraio 2004, secondo cui la morte dell’autore della violazione determina non soltanto l’intrasmissibilità ai suoi eredi della obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione irrogata, ma altresì l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale individuato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 2000, n. 2501; Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 1994, n. 2064). 4 1.8. Concorso di illeciti, illecito continuato e reiterazione Riguardo all’ipotesi del concorso di illeciti, l’art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981 ripete la formula prevista dall’art. 81, comma 1, cod. pen. per il “concorso formale” di reati, disponendo che: “Salvo che sia stabilito diversamente dalla legge, chi con un’azione o un’omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”. Nella norma vengono rappresentate due distinte situazioni: a) il soggetto che con una stessa azione od omissione viola più disposizioni; b) il soggetto che con una stessa azione od omissione viola più volte la stessa disposizione. In entrambi i casi opera il cumulo giuridico, per cui al trasgressore viene irrogata la sanzione prevista per la sanzione più grave aumentata fino al triplo. In realtà tale ipotesi, che dovrebbe trovare applicazione già in fase di contestazione/notificazione di illecito amministrativo, non sempre trova operatività nell’ambito delle leggi sul lavoro: ad esempio, sebbene in presenza di più violazioni della stessa norma, a seguito di una sola condotta omissiva da parte dell’agente, in caso di omessa comunicazione al centro per l’impiego dell’assunzione dei lavoratori o di omessa consegna della dichiarazione di assunzione, il legislatore (art. 19, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 276/2003) prevede una diversa quantificazione della sanzione pecuniaria amministrativa, in base al numero dei lavoratori interessati dalla violazione. L’art. 8, commi 2 e 3 della legge n. 689/1981 prevede l’ipotesi del “cumulo giuridico” delle sanzioni in caso di “continuazione” soltanto per le violazioni amministrative stabilite in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. In effetti, il legislatore stabilisce che nel caso in cui un soggetto abbia commesso, con più azioni od omissioni, “esecutive di un medesimo disegno, posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative”, più violazioni della stessa o di diverse norme in materia di assistenza o previdenza obbligatoria, anche in tempi diversi, l’autore degli illeciti amministrativi soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. L’art. 8 bis della legge n. 689/1981, introdotto dall’art. 94 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, prevede l’istituto della reiterazione negli illeciti amministrativi. La norma stabilisce che tale ipotesi ricorre quando “nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole oppure quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con un unico provvedimento esecutivo”. La reiterazione, dunque, nel sistema penale amministrativo, risulta delimitata temporalmente (arco di 5 anni) e oggettivamente (omogeneità delle violazioni). La norma prevede poi che “si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con il medesimo provvedimento esecutivo”. Non rilevano, ai fini della reiterazione, le violazioni commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria (art. 8bis, comma 4). Quanto agli effetti, inoltre, il legislatore fa rinvio alle singole norme sanzionatorie disponendo che: “la reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce”. L’art. 8 bis disciplina, infine, i casi in cui gli effetti della reiterazione non operano, sono sospesi o vengono comunque a cessare: a) la reiterazione non opera nel caso di pagamento in misura ridotta; b) la reiterazione è sospesa per i casi in cui non sia ancora divenuto definitivo il provvedimento con il quale è stata accertata la precedente violazione; c) gli effetti della reiterazione cessano se il provvedimento che accerta la precedente violazione viene annullato. 1.9. Il calcolo della sanzione Sotto il profilo della commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie va segnalato che qualora il trasgressore non abbia estinto il procedimento sanzionatorio per altra via (ottemperando alla diffida obbligatoria e pagando la sanzione “ridottissima” ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 o pagando la sanzione in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981) l’art. 11 della legge n. 689/1981 stabilisce che: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo 5 ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. Questa disposizione rappresenta il riferimento normativo dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso della Direzione Provinciale del Lavoro per stabilire il quantum debeatur nell’ordinanza-ingiunzione che conclude il procedimento sanzionatorio amministrativo avviatosi con l’ispezione e con la contestazione/notificazione di illecito amministrativo. 2. La mazi-sanzione sul sommerso A norma del comma 7, lett. a), dell’art. 36-bis del DL n. 223/2006, come convertito nella legge n. 248/2006, dal 12 agosto 2006: “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”. Si tratta della integrale sostituzione dell’originario art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73 che recitava: “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”. Fin dall’epoca della sua emanazione, la sanzione di cui si discute (oggi totalmente novellata come subito si dirà) venne battezzata “maxisanzione”, quasi a volerne segnalare la assoluta rilevanza in termini economici per il datore di lavoro che ne venisse colpito. 2.1. Il testo previgente La vecchia “maxisanzione”, dunque, veniva in essere quando gli organi competenti all’accertamento procedevano a riscontrare e a contestare l’occupazione di uno o più lavoratori irregolari, laddove il riferimento normativo ai “lavoratori dipendenti” ha fatto sì che si ritenesse applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria esclusivamente con riguardo ai lavoratori subordinati, con esclusione per i lavoratori occasionali e per i collaboratori a progetto, ad esempio. Nata nel contesto della lotta al lavoro sommerso, di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, la sanzione in argomento ha avuto numerosi profili di criticità: per l’oggettività dei parametri di computo per la determinazione del suo ammontare (il riferimento al “costo del lavoro”, in effetti, finiva per non consentire l’individuazione di sicuri connotati giuridici, a causa della provenienza semantica del concetto dalle scienze economiche e fiscali); per le difficoltà di calcolo della “maxisanzione” (mancavano certezze circa la tipologia di imponibile retributivo da prendere a riferimento per l’aumento da due a quattro volte il totale); per l’applicabilità delle norme di favore per il trasgressore in materia fiscale contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ad esempio con riguardo agli istituti del concorso di violazioni e della continuazione dell’illecito di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997); per la tipologia di tutela giurisdizionale (in quanto pur trattandosi di sanzione in materia di lavoro essendo formalmente irrogata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate era previsto il 6 ricorso alla tutela giurisdizionale tributaria, mediante attivazione, in prima istanza, del giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto). Ma, senza ombra di dubbio, la censura più forte che poteva essere mossa contro la vecchia “maxisanzione” era quella sulla quale è espressamente intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 12 aprile 2005, riguardo al riferimento della determinazione dell’ammontare della “maxisanzione” ad un arco temporale generico ed astratto, individuato, per tutte le fattispecie, nel periodo compreso tra l’inizio dell’anno dell’accertamento e la data di accertamento della violazione: il testo censurato e dichiarato non conforme al dettato costituzionale dalla Consulta (nel punto in cui la norma non ammetteva “la possibilità di provare” che il rapporto di lavoro irregolare aveva avuto inizio “successivamente al primo gennaio” dell’anno in cui veniva constatata la violazione), in effetti, legava la reazione punitiva e repressiva a fronte dell’occupazione irregolare della manodopera (lavoro “nero” o sommerso) non già alla gravità del comportamento illecito del datore di lavoro, ma al mero momento dell’accertamento della violazione da parte degli organismi di vigilanza. Da qui, già nel corso del 2005, a ridosso della pronuncia di incostituzionalità ora riferita, veniva inserita, nell’art. 15, comma quarto, del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 11 marzo 2005 una disposizione che intendeva sostituire, senza buon esito, il testo della “maxi-sanzione” secondo criteri e parametri del tutto simili a quelli ora in vigore per effetto della legge n. 248/2006 in commento. 2.2. Le caratteristiche della nuova sanzione Ciò premesso si deve, anzitutto, osservare che la nuova “maxisanzione” rifugge a tutti i profili di criticità che hanno accompagnato il testo previgente: oggettivo e certo è il parametro di computo per la determinazione dell’ammontare della sanzione (la durata del lavoro sommerso); nessuna difficoltà di calcolo è imputabile al dettato normativo (essendo chiari la base fissa e il coefficiente proporzionale prescelti); nessun dubbio circa il regime normativo di assoggettamento della fattispecie sanzionatoria (essendo ora ricondotta nell’alveo delle competenze della Direzione provinciale del lavoro); nessuna eccezione subiscono le tipologie del contenzioso amministrativo e giurisdizionale (che sono ora, come per la generalità delle sanzioni amministrative in materia di lavoro, quelle previste dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dagli artt. 23 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689). Procedendo ora con ordine nella disamina del nuovo impianto sanzionatorio, occorre segnalare, preliminarmente, che il nuovo testo dell’art. 3, comma 3, del DL n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, colpisce direttamente, per la prima volta, con una sanzione amministrativa in materia di lavoro, la condotta illecita dell’utilizzo e, quindi, della “occupazione” – non già della “assunzione” – di lavoratori “in nero”, in quanto non regolarizzati: la natura fiscale-tributaria della previgente sanzione, infatti, consente di apprezzare e annotare l’originalità e la novità della odierna “maxisanzione” che si accompagna (e non si sostituisce) a quelle già previste (pur di ammontare assai inferiore e spesso irrisorio) per la violazione dei diversi obblighi strumentali all’assunzione (si pensi alla mancata registrazione dei lavoratori sui libri obbligatori di matricola e paga ovvero alla omessa comunicazione di assunzione ai competenti servizi per l’impiego). 2.3. Gli elementi dell’illecito La violazione ora punita dalla nuova “maxi-sanzione” è profondamente differente nella sostanza, più che nella forma, dalla precedente. L’apparato sanzionatorio in commento, infatti, se da un lato seguita a punire l’impiego di “lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”, dall’altro risulta privo dell’attributo che accompagnava nel testo originario la parola lavoratori: “dipendenti”. Ne deriva, pertanto, che incorre nella “maxisanzione” non soltanto il datore di lavoro che occupa senza regolarizzarli lavoratori con vincolo di subordinazione, ma anche chi faccia ricorso, senza le obbligatorie registrazioni, ad attività di lavoro autonomo o parasubordinato. 7 A ben guardare, in effetti, il riferimento mantenuto dal legislatore alle “scritture” e alla “documentazione obbligatoria”, sembra de plano doversi inquadrare, anzitutto, nel contesto di un generale rinvio ai libri obbligatori di paga e di matricola, sui quali, in esecuzione degli obblighi di registrazione di cui agli artt. 20 e segg. del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, sono tenuti ad iscrivere i nominativi e le informazioni relative all’occupazione dei lavoratori il datore di lavoro – per i suoi dipendenti – e il committente – per i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i collaboratori occasionali e i mini-collaboratori (art. 5 del DM 30 ottobre 2002 e art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), nonché per gli associati in partecipazione con apporto di lavoro (art. 4, n. 2, DPR n. 1124/1965 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 15 luglio 1992, n. 332). D’altro canto, non si può omettere di segnalare che la norma impone una indagine approfondita al personale ispettivo e agli organi accertatori di cui appresso si dirà: giacché le operazioni investigative non potranno fermarsi alla verifica della omessa iscrizione dei lavoratori trovati intenti al lavoro sui libri di matricola e paga (con speciale riguardo alla sezione presenze), visto il riferimento alla altra “documentazione obbligatoria”. In questo senso, si dovranno esaminare, ad esempio, le eventuali prove attestanti l’avvenuta denuncia nominativa dell’assicurato contestualmente all’assunzione (invio del codice fiscale del lavoratore all’Inail, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 38/2000). La nuova formulazione della norma, dunque, è obiettivamente orientata al contrasto del “vero” lavoro sommerso, vale a dire di ogni forma di lavoro “sostanzialmente” sfuggevole agli obblighi di regolarizzazione sanciti dalle leggi vigenti: oggetto della “maxisanzione”, pertanto, è ogni lavoratore, autonomo o subordinato, che sia del tutto (ed effettivamente) “sconosciuto” agli organismi ispettivi e di vigilanza, nonché agli enti previdenziali. Da tale osservazione, peraltro, deriva anche la chiara conclusione per cui rimangono estranee all’ambito di applicazione della “maxisanzione” novellata sia le ipotesi di irregolarità nelle registrazioni o nelle comunicazioni obbligatorie (per inesattezza o per incompletezza), sia le ipotesi cosiddette di “lavoro grigio”, e cioè i casi in cui il lavoratore formalmente registrato come parasubordinato risulti poi, all’esito della verifica ispettiva, un vero e proprio dipendente fittiziamente celato nelle pieghe di un rapporto di lavoro autonomo. Quanto, invece, ai “bambini” lavoratori (e cioè lavoratori minorenni non idonei al lavoro) e ai lavoratori extra-comunitari clandestini (o comunque privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro) occorre ragionare in termini più ampi: se da un lato, in effetti, l’adibizione illegale al lavoro di tali soggetti comporta già l’applicazione delle previste sanzioni penali, tuttavia, dall’altro lato, si deve necessariamente ricostruire la “maxisanzione” quale ipotesi sanzionatoria aggiuntiva (o, latamente, accessoria) volta a punire non la condotta penalmente rilevante (che sarebbe impedito dal principio del “ne bis in idem”), ma piuttosto la più generale (e diversa) fattispecie dell’occupazione di lavoratori non regolarizzati o, in questi casi, non regolarizzabili. In questo senso deve essere letto, d’altronde, il dato testuale offerto dall’incipit della norma (“Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste…”). D’altra parte, non si può tacere neppure della difficoltà operativa riguardo all’accertamento della registrazione nei libri obbligatori, in quanto a fronte della esigua sanzione prevista per la mancata esibizione o per la rimozione dei libri obbligatori di matricola e di paga (50 euro per ciascuna violazione, in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981) è invalsa la prassi, presso la generalità delle aziende in ogni angolo del Paese, a non tenere sul luogo di lavoro detti documenti. Ne deriva, quindi, ma era già effetto perverso del previgente dettato normativo, che l’applicazione (mediante contestazione immediata dell’illecito amministrativo ex art. 14 della legge n. 689/1981) delle sanzioni previste dall’art. 195 del DPR n. 1124/1965 continua a “liberare” e a rendere esente dalla “maxisanzione” il datore di lavoro e/o il committente che all’atto della esibizione postuma dei libri obbligatori dimostri la registrazione dei lavoratori oggetto di ispezione con le dovute annotazioni. Nelle more di un atteso intervento normativo che produca una ragionevole rideterminazione delle sanzioni per l’omessa tenuta e l’omessa esibizione dei libri obbligatori di matricola e paga (quello attualmente previsto nel secondo comma dell’art. 171 del disegno di legge finanziaria per il 2007 approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2006, che porterebbe ad una sanzione amministrativa di 4000 euro, nella misura ridotta, per la rimozione di ciascun libro obbligatorio dal luogo di lavoro), unica via d’uscita, eventualmente segnalata dal Ministero del lavoro in sede di chiarimenti operativi, appare essere quella di una contestazione della “maxisanzione” in tutti i casi in cui 8 il datore di lavoro ispezionato non sia in grado di dimostrare, per tutta la durata del primo accesso ispettivo, l’avvenuta registrazione sui libri obbligatori (o su altra documentazione obbligatoria) dei lavoratori trovati intenti al lavoro, facendo forza, in sede di acquisizione di elementi di prova per l’illecito amministrativo rilevato, sulla descrizione puntuale e dettagliata dell’attività lavorativa svolta da ciascun lavoratore interessato all’atto dell’ispezione, sulle dichiarazioni spontanee rilasciate dai lavoratori riguardo alla omessa consegna della dichiarazione di assunzione (che deve contenere i dati della avvenuta registrazione nel libro di matricola in uso) e sul dato obiettivo della indimostrata regolarità da parte del datore di lavoro e/o del professionista che lo assiste (ferma restando la presumibile legittimità di un ulteriore intervento legislativo che – ad integrazione dell’odierno disposto normativo di cui all’art. 3, comma 3, del DL n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002 – stabilisca l’operatività di una inversione dell’onere della prova in carico al soggetto ispezionato nei casi di accertamento del lavoro sommerso). Minori problemi, d’altronde, si avranno nel settore edile (dal 1° ottobre 2006), dove proprio in ragione delle nuove sanzioni e dei nuovi adempimenti obbligatori introdotti dalla stessa legge n. 248/2006, anche l’eventuale rimozione dei libri obbligatori dal cantiere non impedirà di verificare la effettività delle annotazioni obbligatorie mediante il registro di cantiere o la tessera di riconoscimento o, prima ancora, attraverso la comunicazione di assunzione anticipata. Il testo dell’art. 3, commi terzo, quarto e quinto, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2002, n. 73 (in vigore fino all’11 agosto 2006): « 3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione. 4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro. 5. Competente all’irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l’Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’art. 16 » Il testo dell’art. 3, commi terzo, quarto e quinto, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2002, n. 73, come modificato dall’art. 36-bis, comma 7, lett. a) e b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in vigore dal 12 agosto 2006): « 3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. 4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro. 5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124» 2.3.1. I chiarimenti operativi delle Circolari Sul punto degli elementi costitutivi dell’illecito punito con la nuova “maxisanzione”, soccorre, in via interpretativa, anzitutto la circolare n. 29/2006 la quale espressamente sancisce che la reazione sanzionatoria in argomento “si aggiunge ad ogni ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio legato all’utilizzo di manodopera irregolare”. La contestazione della maxisanzione, dunque, si accompagna, evidentemente, a quelle relative agli altri adempimenti datoriali obbligatori connessi alla corretta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Per quanto concerne l’impiego di “lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”, la circolare ministeriale segnala che la definizione normativa riguarda “qualunque tipologia di lavoratore a qualunque titolo e per qualsiasi ragione non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”. Dovendosi, invece, soprassedere all’applicazione della maxisanzione nelle ipotesi di lavoro “in elusione” (cd. “lavoro grigio”), e cioè in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa è resa in rapporti di lavoro 9 ricondotti a tipologie contrattuali esplicitamente formalizzate (nell’esempio offerto in circolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto) che pure occultano rapporti di lavoro subordinato, purché le tipologie contrattuali considerate ancorché “fittizie”, risultino emergenti “dalla documentazione aziendale o da comunicazioni effettuate ad amministrazioni pubbliche” (ad es., invio del codice fiscale del lavoratore all’Inail, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 38/2000). Sul punto, assai esplicitamente, la circolare n. 111/2006 dell’Inps chiarisce che se prima dell’entrata in vigore dell’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006, come convertito dalla legge n. 248/2006, dovevano considerarsi “lavoratori in nero (…) soltanto i lavoratori subordinati”, ora devono ritenersi tali “anche i parasubordinati, nonché gli autonomi, sconosciuti agli istituti previdenziali”. Secondo quanto chiarito ulteriormente dall’Inps, dunque, “lavoratore in nero è il soggetto (subordinato, parasubordinato, autonomo)” che non risulta “registrato nei libri paga e matricola regolamentari”, ovvero è “sconosciuto come lavoratore della ditta ai competenti Servizi per l’Impiego” o, infine, non risulta iscritto alla relativa gestione previdenziale. Così sarà da considerare “in nero” anche il lavoratore autonomo “che presta attività lavorativa” senza essere “iscritto alla Camera di Commercio e ai relativi albi di categoria e quindi sconosciuto agli enti previdenziali”. Nello stesso identico senso, sul concetto di “lavoro nero”, anche l’Inail nella circolare n. 45/2006. Le tre circolari, d’altro canto, tacciono con riguardo ai “bambini” lavoratori (e cioè lavoratori minorenni non occupabili) e ai lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno (per motivi di lavoro). Invero, a fronte del dato letterale offerto dall’art. 36-bis, comma 7, lett. a (“Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste…”), e in ragione della finalità e dello spirito della legge, si deve ricostruire la nuova “maxisanzione”, nel senso già indicato nel paragrafo precedente, quale ipotesi sanzionatoria “aggiuntiva” volta a punire in ogni caso l’occupazione di lavoratori non regolarizzati o, come nelle due ipotesi richiamate, non regolarizzabili. Sotto altro profilo, la circolare n. 29/2006 del Ministero tace con riferimento alle difficoltà operative per l’accertamento dell’impiego irregolare della manodopera a fronte dell’abituale rimozione dal luogo di lavoro dei libri obbligatori di matricola e paga di cui si diceva più sopra, se, peraltro, nel settore dell’edilizia potrà farsi ricorso alla comunicazione anticipata di assunzione e alla tessera di riconoscimento (o al registro di cantiere), negli altri settori (cui pure la maxisanzione evidentemente opera senza esclusioni) sembra doversi confermare l’indirizzo già in precedenza segnalato per cui il personale ispettivo procederà a constatare o a contestare (a seconda che appartenga o meno alla Direzione provinciale del lavoro, per quanto si dirà più oltre) la violazione in argomento in tutti i casi in cui il datore di lavoro ispezionato non dimostri tempestivamente, durante l’avvio dell’indagine ispettiva, l’avvenuta registrazione sui libri obbligatori ovvero la risultanza documentale obiettiva, su qualsivoglia altro documento obbligatorio, dei lavoratori trovati intenti al lavoro. In tal senso non può negarsi efficacia sia alla denuncia nominativa dell’assicurato all’Inail (in tutti i settori), ma anche ai documenti di cantiere nell’edilizia (tessera e registro), limitatamente, ovviamente, alle ipotesi di giuridica possibilità di documentazione dell’occupato (si pensi al caso, pure già verificatosi nelle prime esperienze applicative, del tesserino di riconoscimento predisposto e consegnato al lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno e dallo stesso indossato: si tratta, in tal caso, di documento ideologicamente “falso”, perché impossibile nella propria realizzabilità giuridica e, quindi, inidoneo, oggettivamente, ad esonerare dalla irrogazione della “maxisanzione”). L’ispettore, naturalmente, dovrà comunque far forza, nell’acquisire gli elementi di prova per l’illecito amministrativo rilevato, sulla descrizione compiuta dell’attività lavorativa svolta dai lavoratori interessati, ma anche sulla circostanza della omessa consegna ai medesimi lavoratori irregolari della dichiarazione di assunzione, la quale, come è noto, deve contenere i dati della avvenuta registrazione nel libro di matricola in uso, sul quale – a norma dell’art. 20, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 1124/1965 – i prestatori di lavoro, subordinati e autonomi, devono essere “iscritti, nell’ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro”. 10 2.4. La determinazione della sanzione Quanto alle modalità di calcolo della sanzione e ai parametri da adottare per esso, la novella legislativa prevede ora una sanzione amministrativa “da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”. Se, da un lato, deve senza dubbio rilevarsi che si tratta di una sanzione “maxi”, dall’altro occorre altrettanto indubbiamente evidenziarne la conformità alle censure mosse dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 144/2005. In primo luogo, si tratta di una sanzione pecuniaria “proporzionale impropria”, ovvero “a proporzionalità progressiva”, dove rilevano due elementi distinti: una base sanzionatoria stabilita in misura fissa predeterminata dal legislatore (da 1.500 a 12.000 euro) un coefficiente moltiplicatore, rectius “di maggiorazione”, che varia a seconda delle concrete circostanze di fatto verificatesi nella fattispecie sottoposta ad accertamento (150 euro per giornata di lavoro effettivo). La sicura pesantezza dell’importo base – che nella misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981 è pari a 3000 euro (il doppio del minimo edittale) oltre a 50 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo (un terzo della sanzione in misura fissa), sebbene sul punto, come subito si dirà nel prossimo paragrafo, il Ministero del Lavoro abbia inteso esonerare, pur nel silenzio della norma, la maggiorazione dalla oggettiva applicabilità della procedura di “conciliazione amministrativa”, prevista in via generale per tutte le diverse tipologie di sanzioni amministrative dal menzionato art. 16 della legge generale sugli illeciti amministrativi – viene ad essere ulteriormente rafforzata dalla possibilità di incremento dell’ammontare complessivo della sanzione derivante, appunto, dall’aumento della stessa in proporzione alla durata effettiva del periodo di occupazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro senza alcuna regolarizzazione. Se, dunque, la nuova “maxi-sanzione” non appare meno gravosa della precedente (ed anzi, secondo qualche commentatore, si volge ad essere, in non pochi casi, anche più pesante di quella), è pur vero che aumentano le difficoltà operative per gli organi accertatori, in quanto affinché possa trovare efficace applicazione il coefficiente moltiplicatore anzidetto, sarà necessario che vengano concretamente accertate le giornate di lavoro effettivo svolte “in nero” da ciascun lavoratore interessato (senza tener conto, quindi, delle giornate festive, delle assenze dal lavoro per qualsiasi motivo, e così via). 2.4.1. I chiarimenti operativi delle Circolari Quanto alle modalità di calcolo della “maxisanzione”, e in specie riguardo ai parametri da adottare per il computo della sanzione pecuniaria da irrogare in concreto, la circolare ministeriale n. 29/2006 chiarisce, nel senso ora indicato, che la prevista sanzione amministrativa “da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”, deve suddividersi nei due distinti profili già segnalati: a) la base sanzionatoria prevista in misura fissa e predeterminata dal legislatore (da 1.500 a 12.000 euro), la quale deve ritenersi sicuramente ammessa al pagamento nella misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981, e, in particolare, nella misura pari a 3000 euro (e cioè al doppio del minimo edittale); b) il moltiplicatore fisso, da intendersi come “mera maggiorazione della sanzione edittale”, il quale fa variare proporzionalmente, in base alla gravità della condotta oggetto di ispezione, l’importo complessivo della sanzione pecuniaria da irrogare; per tale coefficiente, tuttavia, come anticipato, la circolare del Ministero sancisce che la “maggiorazione” in argomento non possa essere considerata riducibile ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, ma debba essere ritenuta una forma di “aggravio” in misura fissa per ciascuna giornata di lavoro. La posizione ministeriale, sul punto, può essere giuridicamente sostenibile, e condivisibile, in vero, limitatamente ad una qualificazione della sanzione di 150 euro per giornata di lavoro effettivo quale vera e propria “aggravante” e non, invece, come pure la Circolare n. 29/2006 motiva, come mera “maggiorazione”: giacché se fosse una mera maggiorazione la struttura della norma sanzionatoria 11 sarebbe da intendersi del tutto omologa, se non analoga, a quella, in materia di collocamento obbligatorio, contenuta nel primo comma dell’art. 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dal DM 12 dicembre 2005 (“sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 578,43 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo”). Quanto poi al codice tributo per l’effettuazione del versamento si segnala che con lettera circolare n. 4136 del 27 settembre 2006, la stessa Direzione generale per l’attività ispettiva ha confermato quanto già sostenuto dai primi commentatori, e cioè che il codice cui imputare la maxisanzione è il 741 T, facente riferimento alle somme da attribuirsi all’erario in ragione delle violazioni amministrative o penali-amministrative. 2.5. La competenza della DPL Sotto un profilo squisitamente procedurale, peraltro, va rilevato che la lett. b) del medesimo comma 7 dell’art. 36-bis del DL n. 223/2006, come convertito nella legge n. 248/2006, sostituendo il testo originario del comma 5, dell’art. 3, del DL n. 12/2002, come convertito nella legge n. 73/2002, stabilisce anche che: “Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Anzitutto, ad irrogare la sanzione, a far data dal 12 agosto 2006, non è più l’Agenzia delle Entrate, ma la Direzione provinciale del lavoro: se l’individuazione della pubblica amministrazione appare consequenziale alla scelta di ricondurre, come già accennato, nell’alveo della materia del lavoro e della previdenza sociale, la violazione in argomento (correggendo l’opzione previgente che stabiliva, invece, un aggancio alla normativa fiscale e tributaria), la concreta identificazione dell’ufficio “territorialmente competente” andrà operata in ragione del luogo dove sono stati trovati intenti al lavoro i lavoratori interessati (e non quindi in base alla sede legale del soggetto ispezionato). Sul punto di recente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 35/E del 30 maggio 2007 per sostenere che la competenza ad emanare il provvedimento definitivo sulle “maxi-sanzioni” constatate antecedentemente al 12 agosto 2006 per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 248/2006 (di conversione del DL n. 223/2006) sarebbe in capo alle Direzioni provinciali del lavoro (sebbene sul punto il Ministero del Lavoro sembrerebbe in procinto di pronunciarsi in modo opposto). Nessuna modifica, peraltro, ha subito il comma 4 dell’art. 3 della legge n. 73/2002, che ancora nel testo vigente recita: “Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro”. Ne deriva che tutti gli organismi competenti ad accertare gli illeciti in materia fiscale, previdenziale e del lavoro saranno competenti anche a “constatare” la nuova “maxisanzione” e, pertanto, oltre ai servizi ispettivi del Ministero del lavoro, e al Comando per la Tutela del Lavoro dell’Arma dei Carabinieri operante nelle sue strutture centrali e periferiche: - gli organi di polizia giudiziaria a competenza generale (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri), - i servizi ispettivi degli enti previdenziali, - i funzionari accertatori dell’Agenzia delle Entrate. Competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge n. 689/1981 e, conseguentemente, ad emanare l’ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 18 della stessa legge, è, però, soltanto la Direzione provinciale del lavoro. Da quest’ultima annotazione deriva anche una importante riflessione relativa agli strumenti difensivi che possono essere adottati dal trasgressore che si veda irrogata la “maxi-sanzione”. Infatti, a fronte del 12 vecchio ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ora si potrà procedere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento: 1. avverso la contestazione/notificazione di illecito amministrativo: □ mediante ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione regionale del lavoro (ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004), trattandosi indubbiamente dell’ipotesi principe di “sussistenza” (ad es. la persona presente al lavoro non svolgeva attività lavorativa) o di “qualificazione” (ad es. la persona presente al lavoro svolgeva regolarmente lavoro autonomo occasionale e non subordinato) di un rapporto di lavoro; □ mediante presentazione degli scritti difensivi (a norma dell’art. 18 della legge n. 689/1981); 2. avverso l’ordinanza-ingiunzione: □ mediante ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione regionale del lavoro (ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004), se vi sono elementi nuovi in fatto o in diritto, giusta quanto chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 10; □ mediante ricorso al Direttore della Direzione regionale del lavoro (ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004) se si contestano esclusivamente vizi formali o procedurali nella irrogazione della sanzione o nell’accertamento dell’illecito amministrativo; □ mediante ricorso in opposizione al Tribunale monocratico (ai sensi degli artt. 22-23 della legge n. 689/1981. Tutto il procedimento amministrativo sanzionatorio, dunque, come si nota, viene ora ad essere totalmente disciplinato dalla legge n. 689/1981, essendo venuto meno il riferimento al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di violazioni tributarie, con l’effetto dirompente, ad aggravio delle sorti del trasgressore, della non applicabilità del meccanismo agevolativo di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 (a norma del quale può essere “punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”). Se, inoltre, non sarà più possibile fare ricorso alla “conciliazione in via amministrativa” mediante il pagamento di una somma pari a un quarto della sanzione irrogata (così previsto per le violazioni tributarie dal D.Lgs. n. 472/1997), si potrà fare però ricorso, come già anticipato sopra, al pagamento in misura ridotta (di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981) sia pure soltanto per la base fissa in ragione delle precisazioni operate dalla Circolare n. 29/2006 del Ministero (per un importo pari a 3000 euro, oltre alla misura fissa dei 150 euro per ciascuna giornata di effettivo lavoro irregolare). Ancora, la novella legislativa esclude espressamente l’applicabilità della diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, rendendo impraticabile, quindi, l’ipotesi che il datore di lavoro possa essere “diffidato” a regolarizzare la propria posizione, potendo, conseguentemente all’ottemperanza alla diffida, godere del beneficio del pagamento della sanzione nella misura pari al minimo edittale previsto dalla legge. La disapplicazione della diffida obbligatoria, peraltro, potrebbe convincere in termini di prevenzionegenerale dato il messaggio che si accompagna a tale scelta (nessuna tolleranza per il datore di lavoro che occupa manodopera in nero), tuttavia, in termini di prevenzione speciale l’applicazione della diffida avrebbe potuto conseguire il non irrilevante effetto di una immediata e tempestiva regolarizzazione dei lavoratori irregolari, pur a fronte di una sanzione comunque non esigua (1.500 euro oltre a 37,50 euro per ciascuna giornata di lavoro). Da ultimo, con riguardo ancora al D.Lgs. n. 124/2004, va evidenziato che la “maxisanzione” non potrà trovare alcuna applicazione dopo la conclusione favorevole di una conciliazione monocratica (art. 11, D.Lgs. n. 124/2004), non essendosi in presenza di alcun accertamento dal quale possa derivare l’imputabilità della violazione sul “lavoro sommerso”: in effetti, la conciliazione monocratica non dà vita ad alcun “accertamento” di illeciti o di violazioni e, dunque, manca il presupposto obiettivo per l’irrogazione della “maxisanzione”. 13 2.5.1. I chiarimenti operativi delle Circolari La circolare n. 29/2006 fa derivare dal testo del nuovo comma 5 dell’art. 3 del D.L. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, come sostituito dalla lett. b) dell’art. 36-bis, comma 7, del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, correttamente, la conclusione secondo la quale competente ad irrogare la maxisanzione, e cioè a contestare/notificare l’illecito amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge n. 689/1981 è soltanto la Direzione provinciale del lavoro. Sebbene alla “constatazione della violazione” possono procedere tutti “gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro” (art. 3, comma 4, legge n. 73/2002), unico soggetto istituzionale competente ad irrogare la maxisanzione è, in via esclusiva, l’ufficio periferico del Ministero del lavoro. Ne consegue, dunque, che gli altri organismi menzionati dalla norma dovranno e potranno procedere agli accertamenti relativi alla sussistenza dell’illecita occupazione di manodopera irregolare, provvedendo alla “constatazione” della stessa e alla relativa verbalizzazione con puntuale descrizione delle circostanze di fatto e relativa acquisizione delle prove, dovendo poi trasmettere nel più breve tempo possibile gli atti alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Così espressamente la circolare Inps n. 111/2006 laddove impone ai funzionari ispettivi dell’Istituto che rilevano una condotta punibile con la “maxisanzione” di “procedere alla trasmissione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio del verbale di accertamento, accompagnata da una esauriente nota illustrativa”. Quindi non soltanto dovrà essere trasmesso il verbale, ma lo stesso sarà accompagnato da una nota dell’ispettore che la circolare citata qualifica “esauriente” e che, presumibilmente, dovrà rendicontare l’intera vicenda ispettiva da cui trae origine il verbale trasmesso. D’altronde, poco oltre, la medesima circolare n. 111/2006 dell’Inps finisce per cadere in palese contraddizione affermando che “in linea generale resta fermo comunque il principio che la constatazione e la conseguente contestazione della violazione compete agli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro”: si tratta, evidentemente, di una svista clamorosa giacché netta differenza sostanziale (e formale) vi è fra la “constatazione” che, appunto, compete a tutti e la successiva “contestazione” (art. 14 della legge n. 689/1981) che invece spetta ai soli ispettori del lavoro. Corretta, e coerente con le indicazioni ministeriali, è invece la circolare n. 45/2006 dell’Inail dove si precisa che alle Direzioni Provinciali del Lavoro compete in via esclusiva “sia la contestazione della violazione che l’eventuale ordinanza-ingiunzione”, mentre “nulla cambia circa le competenze degli organi di vigilanza degli enti previdenziali e pertanto gli ispettori devono continuare ad effettuare la constatazione dell’illecito, segnalando tempestivamente la stessa alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio”. Ne deriva che, con tutta probabilità, presumibilmente, la mole dei verbali di constatazione proveniente dagli organi di polizia giudiziaria a competenza generale (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri), dai servizi ispettivi degli enti previdenziali e dai funzionari accertatori dell’Agenzia delle entrate potrebbe creare non pochi problemi pratici di organizzazione dei servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro. Problemi, peraltro, che ben potrebbero dissolversi laddove si operasse una scelta organizzativa che coinvolga i responsabili degli Uffici Affari Legali e Contenzioso a supporto della vigilanza, quale “personale ispettivo aggiunto”, la definizione e l’adozione dei provvedimenti sanzionatori fondati sui verbali di ispezione e di accertamento provenienti da altri Enti (e non soltanto con riferimento alla maxisanzione), ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004. Se ne ricaverebbe, d’altro canto, un significativo recupero di risorse (in termini di unità ispettive da impiegare nella vigilanza operativa) da non sottovalutare a fronte dell’invocato e auspicato incremento degli interventi ispettivi nei cantieri edili e nelle attività a rischio. Sempre alla Direzione provinciale del lavoro, secondo gli odierni chiarimenti ministeriali, compete infine l’emanazione della successiva ordinanza-ingiunzione o di archiviazione, eventualmente a seguito delle procedure del contenzioso amministrativo di cui si è detto nel paragrafo che precede. 14 “MAXI-SANZIONE” PER LAVORO SOMMERSO Illecito Sanzione Art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12/2002, convertito, con modif., nella legge n. 73/2002, come modificato dall’art. 36-bis, comma 7, DL n. 223/2006, convertito, con modif., nella legge n. 248/2006 Art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12/2002, convertito, con modif., nella legge n. 73/2002 come modificato dall’art. 36-bis, comma 7, DL n. 223/2006, convertito, con modif., nella legge n. 248/2006 Per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria Sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile, per espressa previsione di legge Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è applicabile solo alla base sanzionatoria ed è pari a 3000 euro, a questa somma si aggiungono 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T 3. Le sanzioni sui libri obbligatori Nell’ambito della normativa che governa la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, subordinato ma anche autonomo, vi sono disposizioni che fanno obbligo al datore di lavoro di effettuare specifiche registrazioni con riferimento a determinati dati relativi ai singoli rapporti di lavoro. Le principali tipologie di registrazioni obbligatorie di interesse aziendale sono quelle che riguardano i due più importanti libri obbligatori in materia di lavoro: - libro matricola - libro paga. In questa giornata di studio, s’intende presentare lo “stato dell’arte”, in chiave operativa, del sistema degli obblighi di istituzione, vidimazione, tenuta, registrazione ed esibizione sui libri obbligatori, così come previsto dalle norme di settore, e cioè dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dal Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, esaminate alla luce delle più recenti prese di posizione del Ministero del Lavoro (Nota n. 6366 del 22 maggio 2007 e Lettera Circolare del 29 marzo 2007, n. 4024), dell’Inail (Nota del 16 dicembre 2004) e dell’Inps (Circolare n. 9 del 27 gennaio 2005). La trattazione del tema segue un’impostazione schematica, ma anche sistematica, basata sui singoli obblighi che incombono in capo al datore di lavoro, così come specificamente sanzionati, con specifici approfondimenti sui passaggi più significativi per la prassi operativa aziendale. 3.1. Il libro matricola Il libro di matricola è il documento che fornisce al datore di lavoro, al lavoratore e agli organi di vigilanza la “fotografia”, o per meglio dire la “carta di identità”, dell’azienda e dei singoli rapporti di lavoro in essere presso la stessa. Per effetto delle disposizioni contenute negli artt. 20 e 21 del DPR n. 1124/1965, il libro matricola viene ad assolvere alla funzione essenziale di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza (in primis gli ispettori del Ministero del lavoro 15 nonché degli Istituti previdenziali, a partire da Inail e Inps) lo stato occupazionale dell’impresa (il numero dei dipendenti, l’inquadramento profes-sionale, i dati anagrafici). Da qui il ragionamento circa la ritenuta superfluità del libro matricola alla luce delle più recenti novità in materia di collocamento, dalla dichiarazione di assunzione omnibus (che contiene tutti i dati inerenti al rapporto di lavoro) alla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (per lavoro dipendente e parasubordinato): secondo i sostenitori della non più necessaria istituzione e tenuta del libro in esame, infatti, il complesso degli adempimenti connessi all’assunzione del lavoratore è tale da rendere inutile e ripetitiva la registrazione sul libro di matricola. In verità, contrasta con tale argomentazione la reale controllabilità e verificabilità degli obblighi del collocamento menzionati, giacché non esiste ancora quel collegamento telematico e quella rete informatica e informativa che sola consentirebbe agli organismi ispettivi e di vigilanza di verificare immediatamente, fin dal primo accesso ispettivo, i medesimi dati che soltanto il libro matricola, in originale o in copia conforme come si dirà appresso, consente di accertare all’istante. Soggetti obbligati In primo luogo occorre disegnare la platea dei soggetti obbligati alla tenuta del libro matricola. In questo senso, va senza dubbio segnalato che la generalità dei datori di lavoro – ivi compresi i committenti e gli altri assicuranti – è assoggettata agli obblighi di istituzione, tenuta e compilazione del libro obbligatorio di cui trattasi. Fanno eccezione alla regola generale alcune particolari categorie di datori di lavoro, per effetto di speciali disposizioni di legge ovvero di chiarimenti consolidati della prassi amministrativa. Sono, infatti, esonerati dalla tenuta del libro matricola, anzitutto, i titolari di aziende individuali artigiane: - sia nel caso in cui svolgono la propria attività lavorativa da soli, vale a dire senza occupare lavoratori dipendenti né collaboratori: in questo senso, espressamente, dispone l’art. 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 840, secondo cui, appunto: “l’obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all’art. 20 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all'art. 4, n. 3, dello stesso decreto presidenziale”; - sia nel caso in cui si avvalgano esclusivamente di soci o di familiari coadiuvanti: in questo senso ha disposto la Circolare Inail n. 70 del 22 luglio 1997, essendo stati assimilati al titolare artigiano, “in quanto, come tali, non sono titolari di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato”; ciò a condizione, naturalmente, che l’impresa artigiana non occupi in alcuna forma dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi a progetto, associati in partecipazione, tirocinanti o agenti di commercio monomandatari e così via. Naturalmente se l’azienda non è artigiana l’obbligo permane intatto. Si ritiene, inoltre, che debbano essere esonerati dall’obbligo di istituzione e tenuta del matricola le ditte individuali del commercio (terziario) che non occupano dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi a progetto, associati in partecipazione o simili. Se l’azienda è in forma di società di persone il libro obbligatorio dovrà invece essere istituito e tenuto per i soci lavoratori, mentre se trattasi di società di capitali senza dipendenti, il libro matricola andrà istituito per i soci partecipanti, gli amministratori, i collaboratori a progetto e simili. Sono poi esonerati dalla tenuta del libro obbligatorio di matricola quei datori di lavoro che decidono di avvalersi delle modalità di elaborazione e di conservazione dei dati mediante supporti informatici, nel rispetto delle disposizioni e secondo le condizioni dettagliatamente specificate dall’art. 3 del DPR 20 aprile 1994, n. 350, secondo quanto da ultimo precisato dallo stesso Ministero del Lavoro con risposta ad interpello 8 febbraio 2007, n. 9, nonché, in precedenza, con Circolare n. 33 del 20 ottobre 2003. Parimenti esentate dall’obbligo di istituzione e tenuta del libro matricola sono le imprese italiane che occupano presso sedi operative situate all’estero lavoratori italiani, per quanto attiene alle prestazioni lavorative rese da detto personale: così il Ministero del Lavoro con Lettera Circolare n. 5306 del 16 novembre 1991, laddove si è appunto segnalato che: “la legge 3 ottobre 1987, n. 398 (…) ha inteso apprestare la necessaria tutela previdenziale anche nei confronti di lavoratori assunti o trasferiti in Paesi extracomunitari”, per cui “ferma restando l'obbligatorietà delle forme di assicurazioni sociali (…) l'estensione di tali 16 assicurazioni ai lavoratori di che trattasi non include la specifica normativa che disciplina l'istituzione e la tutela dei libri di matricola e di paga, vigente nel territorio nazionale”. Infine, non devono tenere il libro matricola neppure le Pubbliche Amministrazioni, le quali provvedono alle prescritte registrazioni mediante i fogli o cedolini o ruoli di paga, elaborati individualmente per ciascun dipendente pubblico. Istituzione: unicità e pluralità di libri Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del DPR n. 1124/1965, con riferimento ai datori di lavoro soggetti alle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per effetto dell’art. 134, comma 1, del R.D. n. 1422/1924, per gli esercenti di aziende o imprese industriali o commerciali non assoggettati a detta assicurazione, è obbligatorio tenere “un” libro di matricola per la regolare gestione del personale in forza all’azienda, con rapporti di lavoro subordinato, ma anche parasubordinato o associativo, come si dirà più oltre. L’uso dell’articolo “un” ha fatto per lungo tempo immaginare che il libro matricola potesse non essere obbligatoriamente unico in ciascuna azienda, ma piuttosto sebbene da più parti si ribadisse che il datore di lavoro fosse tenuto ad istituire un solo libro, unico anche in presenza di più posizioni assicurative in ambito aziendale, la prassi amministrativa finiva per acconsentire alla istituzione di distinti libri matricola per categoria professionale di inquadramento (operai, impiegati, dirigenti), ovvero per tipologia di rapporto di lavoro (lavoratori dipendenti, parasubordinati, soci), o ancora per le singole sedi di lavoro distaccate (cantieri, sedi operative). Invero, come sancito con forza dall’Inail nella nota 16 dicembre 2004, “il libro di matricola deve essere unico in ogni azienda”, anche qualora il datore di lavoro risulti “titolare di più posizioni assicurative territoriali”, svolgendo la propria attività lavorativa “in più luoghi di lavoro”. D’altro canto, al fine di coniugare semplificazione e rispetto della legge, sempre l’Inail, nella medesima nota già citata, aveva già segnalato che per “assolvere validamente all’obbligo della tenuta del libro matricola unico contemporaneamente sui vari luogo di lavoro”, il datore di lavoro è obbligato a “istituire e tenere nei vari cantieri (fissi o mobili che siano) degli stralci, che possono essere costituiti anche da fotocopie tratte dal libro matricola unico” e che devono “essere aggiornati contemporaneamente al libro matricola originale”. Per essere valide quali “stralci”, le copie del matricola unico dovranno risultare preventivamente “autenticate come conformi all’originale”. Secondo la Lettera Circolare n. 4024/2007 del Ministero del Lavoro l’attestazione di conformità potrà essere resa (“per una maggiore semplificazione sia dei relativi adempimenti, sia dei controlli da parte del personale ispettivo”) proprio nei casi in cui il datore di lavoro: a) opera in diverse, distinte e più o meno distanti, unità produttive; b) opera in base ad una serie di attività “di breve durata”, quali ad esempio quelle della cantieristica edile o dell’impiantistica, che si caratterizzano per una evidente mobilità o per lo svolgersi “in sedi con pochi lavoratori”, generalmente prive “di adeguata attrezzatura amministrativa”. Se ricorrono le due ipotesi anzidette, dunque, secondo le recentissime indicazioni ministeriali, l’originale del libro matricola potrà essere collocato e tenuto presso la sede legale dell’impresa, mentre presso ogni singolo “luogo in cui si esegue il lavoro”, potrà essere conservata “una copia (anche fotostatica e per estratto)”, dichiarata conforme all’originale mediante apposizione, su ogni pagina della copia, di: - data - timbro - firma autografa del soggetto che dichiara la conformità, vale a dire: a) del consulente del lavoro (o di altro professionista abilitato a norma dell’art. 1 della legge n. 12/1979), se delegato appositamente alla tenuta dei libri obbligatori presso il proprio studio (art. 5, legge n. 12/1979), previa comunicazione preventiva alla competente Direzione provinciale del lavoro - Servizio Ispezione Lavoro riguardo alle generalità e il recapito del professionista al quale è affidato l’incarico di custodire i libri originali; 17 b) del datore di lavoro, qualora la gestione e l’amministrazione del personale venga operata direttamente da questi, personalmente o per il tramite di propri addetti; la dichiarazione di conformità spetta al datore di lavoro (e non al consulente), anche nei casi in cui, pur affidandosi ad un professionista abilitato per tutti o per alcuni adempimenti della gestione dei rapporti di lavoro, l’azienda conserva presso di sé l’originale del libro matricola, così precisamente il Ministero del Lavoro nella nota n. 6366 del 22 maggio 2007. Vale la pena rilevare, a questo punto, che nei casi in cui il personale ispettivo rinvenga all’atto dell’accesso sul luogo di lavoro una copia conforme del libro matricola, con attestazione autentica di conformità da parte del consulente del lavoro o di altro professionista assimilato (art. 1, legge n. 12/1979), gli ispettori procedenti dovranno attenersi alle previsioni normative specifiche dettate dall’art. 5 della legge n. 12/1979. In effetti, nella specialità della legge professionale, che disciplina la materia della consulenza del lavoro, l’art. 5, comma 4, dispone che il consulente del lavoro e gli altri professionisti sono punibili per non aver esibito e portato in visione il libro matricola originale, conservato e tenuto presso il proprio studio a norma del primo comma dello stesso art. 5, solo qualora siano decorsi 15 giorni e non possano opporre un “giustificato motivo” ostativo o impeditivo. In tal caso, e cioè quando il consulente del lavoro non ottemperi entro 15 giorni senza giustificato motivo, alla richiesta dell’ispettore del lavoro o di altro organo ispettivo, di esibire la documentazione in loro possesso, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 125 euro a 515 euro, salvo che il professionista risulti recidivo, giacché in tal caso la misura della sanzione si fa più grave e varia da 255 euro a 1030 euro. D’altro canto, le caratteristiche oggettive che consentono di fare ricorso ad una copia conforme del libro obbligatorio di lavoro, si presentano all’attenzione degli operatori in una serie di casi che pongono oggi e hanno già posto in passato una serie di dubbi circa l’obbligatoria sussistenza del libro stesso: - addetti alle pulizie che quotidianamente svolgono le proprie prestazioni presso singoli enti, uffici, aziende; - guardie giurate in piantonamento esterno presso enti pubblici, istituti di credito, privati, con frequenti spostamenti quotidiani; - autotrasportatori che effettuano viaggi interregionali, nazionali e transnazionali; - dipendenti di imprese impiantistiche (elettriche o idrauliche) che intervengono per manutenzioni ordinarie o riparazioni con un impegno lavorativo esterno di poche ore presso ciascun cliente. Se in termini di ragionevolezza può giungersi a sostenere che in tutti questi casi, stante la specialità del lavoro e la peculiarità delle operazioni svolte, le “squadre” di lavoratori o i singoli dipendenti non dovrebbero essere tenuti a recare con sé ovunque una copia del libro matricola, tuttavia la lettura della norma fornita dall’Inail e dal Ministero del Lavoro spinge in senso contrario avendo previsto proprio i connotati tipici di tali prestazioni (breve durata, mancanza di attrezzature amministrative, pochi lavoratori) come requisiti per fare ricorso alla copia conforme del libro matricola tenuto presso la sede aziendale. Resta fermo, peraltro, che, seppure con la esclusiva finalità di andare incontro e risolvere specifiche esigenze organizzative e gestionali dell’azienda, il datore di lavoro potrà “istituire e tenere sui luoghi di lavoro dei libri matricola settoriali o di filiale”, i quali dovranno tuttavia essere sempre e in ogni caso considerati “non ufficiali” e quindi non potranno essere vidimati dall’Istituto, ma dichiarati conformi, nelle modalità anzidette (come “copie originali”), al libro matricola unico regolarmente istituito del quale i “libri matricola di sede” costituiranno dei “di cui”, anche riportando “una numerazione matricolare supplementare riferita alla filiale, eventualmente da indicare in aggiunta al numero di matricola del dipendente (ad esempio: matr. n. 1111/13) ad esclusivo uso dell’azienda e dei funzionari addetti alla vigilanza locale”. Inoltre, deve essere tenuta presente anche la facoltà riconosciuta dall’art. 26, comma 2, DPR n. 1124/1965, al datore di lavoro di essere appositamente autorizzato, per iscritto, dall’Inail a tenere una pluralità di libri matricola – nei casi di cantieri edili o sedi di lavoro lontane dalla sede principale, dove le lavorazioni hanno “il carattere della continuità” – con obbligo di riepilogo in appositi “libri riassuntivi”, da tenersi e istituirsi secondo le modalità stabilite dall’Istituto. In questo senso rileva, specificamente, il caso delle agenzie di somministrazione di lavoro. 18 Come chiarito dall’Inail con Nota del 16 dicembre 2004, l’obbligo della tenuta del regolamentare libro di matricola è posto a carico delle agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione, sia per i propri dipendenti e collaboratori diretti, sia per i lavoratori che vengono dalle stesse assunti per essere materialmente inviati a lavorare presso le singole imprese utilizzatrici a mezzo di appositi contratti di somministrazione di lavoro. Secondo l’Inail, peraltro: “i sistemi di tenuta delle scritture obbligatorie di matricola e di paga di cui esse possono avvalersi, sono di fatto gli stessi che la vigente normativa prevede per tutti gli altri datori di lavoro”. D’altra parte, va senza dubbio tenuto presente che l’organizzazione normale delle agenzie di somministrazione consta di una sede centrale che si occupa della gestione e amministrazione del personale e di singole sedi dislocate sul territorio, le quali sono deputate, in concreto, ad effettuare gli adempimenti relativi alle assunzioni, alle proroghe e alle cessazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori somministrati a livello territoriale. Tale organizzazione materiale, tuttavia, non può sfuggire, “quale che sia il sistema di tenuta adottato”, secondo la richiamata nota Inail del 16 dicembre 2004, da un lato al rispetto dei termini di legge previsti per le registrazioni dei dati sul libro di matricola e, dall’altro, all’obbligo di istituire e tenere “un unico libro matricola aziendale, che riporti la numerazione matricolare generale da assegnare a tutti i dipendenti” dell’agenzia. La stessa nota Inail precisava anche che “nel caso frequente che il libro matricola generale unico sia tenuto presso la sede centrale, allo scopo di far fronte alle esigenze organizzative aziendali, potranno essere istituiti presso ciascuna agenzia facente parte dell'impresa fornitrice di lavoro tanti altri libri di matricola, comunque non ufficiali e quindi da non vidimare perché rappresenteranno degli stralci del libro matricola unico aziendale, ognuno dei quali potrà riportare una numerazione matricolare supplementare riferita all'agenzia, eventualmente da indicare in aggiunta all'effettivo numero di matricola del lavoratore attribuito in conformità alla numerazione sequenziale e cronologica del libro matricola generale aziendale (ad esempio: matr. n. 11111/152)”. D’altro canto, al fine di coniugare semplificazione e rispetto della legge, dapprima l’Inail e da ultimo il Ministero del Lavoro hanno segnalato, come si è visto, la possibilità di assolvere all’obbligo della tenuta del libro matricola sui vari luogo di lavoro, mediante apposite copie conformi del libro stesso. L’agenzia di somministrazione, dunque, potrà tenere il proprio libro matricola unico nella sede legale, e distribuire copie conformi nelle sedi territoriali. D’altra parte, si può legittimamente sostenere che poiché il luogo di lavoro in cui prestano la loro attività lavorativa i lavoratori somministrati coincidono con le singole aziende utilizzatrici, le stesse agenzie dovrebbero affidare una copia conforme del libro matricola ai lavoratori inviati in somministrazione, al fine di consentire agli organi di vigilanza l’immediata verifica della regolare assunzione degli stessi da parte dell’agenzia da cui risultano essere stati somministrati. Sanzioni Con riferimento alla violazione dell’obbligo di istituzione, dunque, l’odierno regime sanzionatorio stabilisce una sanzione particolarmente onerosa, a voler significare l’importanza del libro matricola con riferimento al contrasto al lavoro sommerso e irregolare. La sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione dell’obbligo di istituzione del libro di matricola, infatti, è ora stabilita dall’art. 1, comma 1178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in vigore dal 1° gennaio 2007), nella misura da euro 4000 a euro 12000. Mentre precedentemente (fino al 31 dicembre 2006) la sanzione era anzitutto differenziata, a seconda che il datore di lavoro fosse o meno soggetto all’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail: □ nel primo caso la sanzione era stabilita dall’art. 195 del DPR n. 1124/1965 nella somma da euro 25 a euro 154; □ nel secondo caso era fissata dall’art. 142 del RD n. 1422/1924 nella misura da euro 5 a euro 30. Nel senso di un apparato sanzionatorio rivolto ad incentivare percorsi di emersione, a ben vedere, si esprime anche il Ministero del Lavoro nella Lettera Circolare n. 4024/2007, laddove, fra l’altro, viene 19 chiarito espressamente che la nuova “super-sanzione” di cui al comma 1178 punisce le ipotesi in cui il datore di lavoro: - risulti del tutto sprovvisto del libro matricola; - abbia messo in uso un libro matricola (o anche un libro riassuntivo) non vidimato dall’Istituto previdenziale; - abbia in uso un libro matricola che non è stato dichiarato conforme all’originale “da parte del consulente del lavoro, da altro professionista abilitato o dallo stesso datore di lavoro”. In verità le tre ipotesi esemplificative non appaiono così chiare come si potrebbe pensare ad una prima superficiale lettura. Se per la prima – datore di lavoro privo di libro – e per la seconda fattispecie – datore di lavoro con libro non vidimato dagli Istituti previdenziali – non ricorre nessuna difficoltà di carattere ermeneutico, infatti, quanto alla terza – datore di lavoro con libro non dichiarato conforme – si deve interpretare nel giusto senso il chiarimento operativo dettato dalla Direzione generale per l’attività ispettiva, come operato più di recente dalla stessa con Nota n. 6366 del 22 maggio 2007. Si avrà, dunque, una omessa istituzione del libro matricola allorquando il datore di lavoro presenti sul luogo di lavoro o abbia comunque in uso una “copia” di un libro matricola di fatto inesistente perché mai istituito e, perciò, non dichiarato conforme. Nello stesso senso, inoltre, si avrà una omessa istituzione se risulta essere stata dichiarata conforme la copia di un libro matricola non istituito. D’altra parte, se l’ispettore troverà nella sede operativa un libro, in originale o in copia, comunque privo di vidimazione, ma sia messo nelle condizioni di accertare l’esistenza, altrove del documento originale vidimato, e cioè presso la sede legale della ditta o presso una delle altre sedi o unità operative o, ancora, presso lo studio del consulente del lavoro, non si avrà alcuna illecita mancanza di istituzione del libro matricola, ma, piuttosto, o una omessa esibizione o una rimozione temporanea dello stesso. Quanto alla diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) l’istituto non è più applicabile per espressa previsione di legge, mentre erano diffidabili le inosservanze compiute fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9). Infine, va rilevato che dopo l’abolizione delle sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, determinata dall’art. 116, comma 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la sanzionabilità degli illeciti riguardanti il libro di matricola è legata alla non incidenza degli stessi sui debiti previdenziali del datore di lavoro trasgressore. A questo fine, condivisibilmente, la Lettera Circolare del 29 marzo 2007 ha precisato che dovendosi considerare la valenza autonoma dell’istituzione del libro matricola, e la finalità precipua di fornire evidenza e “certezza pubblica” alla costituzione e alla gestione dei rapporti di lavoro posti in essere nell’azienda, non può ritenersi configurabile alcuna connessione “con i profili di eventuale inadempimento contributivo riferito ai lavoratori occupati”. Ne consegue che l’illecito amministrativo di omessa istituzione del libro matricola deve essere “sempre contestato anche in presenza di irregolarità legate a fenomeni di evasione o omissione contributiva”. Da ultimo, si tenga presente che l’illecito di omessa istituzione del libro obbligatorio ha natura sicuramente istantanea (peraltro con effetti permanenti): la natura della violazione, pertanto, fa sì che la sanzione segue, necessariamente, l’insorgenza dell’obbligo. In questo senso precisamente la Nota del 22 maggio 2007 del Ministero del lavoro, pertanto se l’obbligo consiste nella necessaria istituzione (e vidimazione) prima della messa in uso (e cioè prima della occupazione di un dipendente o di altro lavoratore soggetto a registrazione sul matricola), dovrà trovare concreta applicazione la sanzione pecuniaria amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito: di conseguenza, la nuova “super sanzione” da 4000 a 12000 euro troverà spazio operativo in materia di illecita istituzione soltanto nei casi in cui l’obbligo della messa in uso del libro è materialmente sorto a decorrere dal 1° gennaio 2007. 20 LIBRO DI MATRICOLA (INAIL) Illecito Sanzione Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 OMESSA ISTITUZIONE Per essere sprovvisto del libro di matricola. Art. 1, comma 1178, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 4000 a euro 12000 (fino al 31 dicembre 2006: Art. 195 DPR 1124/1965 sost. dall’art. 15 D. Lgs. 758/1994 Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile per espressa previsione di legge; è applicabile fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a euro 25 Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 4000 euro (fino al 31 dicembre 2006 50 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T LIBRO DI MATRICOLA (INPS) Illecito Sanzione Art. 1, comma 1178, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 4000 a euro 12000 Art. 134 RD 1422/1924 OMESSA ISTITUZIONE Per essere sprovvisto del libro di matricola. (fino al 31 dicembre 2006: Art. 142 RD 1422/1924 Sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile per espressa previsione di legge; è applicabile fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a euro 5 Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 4000 euro (fino al 31 dicembre 2006 10 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T Vidimazione A norma dell’art. 26, comma 1, del DPR n. 1124/1965, al quale fa rinvio l’art. 134 del R.D. n. 1422/1924, il libro obbligatorio di matricola, prima di essere messo in uso, deve essere numerato in ogni pagina e vidimato. L’operazione complessa della vidimazione si compone di due distinte attività, da condursi simultaneamente: 1) la bollatura: si tratta della apposizione di specifici timbri a secco o a inchiostro su ciascuna pagina del libro, 2) la dichiarazione: si tratta della registrazione, nell’ultima pagina del libro, da parte del funzionario incaricato della vidimazione, della attestazione dei seguenti elementi: - numero della P.A.T. di riferimento sulla quale si esegue la vidimazione, - numero progressivo della vidimazione stessa, - numero totale dei fogli (dal ... al ...) di cui si compone il libro, - data della vidimazione effettuata, - firma del funzionario che ha proceduto all’operazione. 21 Come rilevato più sopra a proposito della istituzione del libro matricola, per il principio di unicità, la vidimazione dello stesso non va effettuata con riferimento al “codice ditta” assegnato all’azienda, ma al contrario con riguardo alla posizione assicurativa territoriale (P.A.T.) che il datore di lavoro ha attiva presso l’Inail, pertanto, quando i libri devono essere tenuti su più luoghi di lavoro, contraddistinti da P.A.T. distinte, il libro di matricola, si ripete unico per tutta l’azienda, dovrà essere vidimato con riferimento ad una delle P.A.T. a scelta del datore di lavoro. Devono essere obbligatoriamente vidimati anche i libri matricola riassuntivi. Mentre per quanto attiene alla sede competente alla vidimazione, sarà possibile richiedere l’operazione presso una qualsiasi sede territoriale dell’Inail, stante la piena consultabilità dei dati da parte di qualsiasi struttura periferica dell’Istituto. Come ricordato dall’Inps nella propria Circolare n. 9/2005, l’Istituto competente per la vidimazione dei libri obbligatori, in via generale, è l’Inail, in quanto l’obbligo di tenere il libro matricola vidimato dall’Inps è stabilito soltanto per le aziende non soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, perché al di fuori dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 1 e 4 del DPR n. 1124/1965. Laddove anche un solo lavoratore impiegato nell’impresa sia o divenga “assoggettabile all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, la vidimazione del libro matricola dovrà essere effettuata presso una delle sedi territoriali dell’Inail, e ciò anche quando il libro in uso sia stato già vidimato dall’Inps (la vidimazione dovrà essere ripetuta dall’Istituto assicuratore). I datori di lavoro che devono vidimare i libri presso l’Inps hanno, anzitutto, l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione dalla quale risulta che l’azienda non è soggetta agli obblighi assicurativi ai fini Inail, peraltro al fine di consentire un pieno e adeguato controllo della tenuta dei libri obbligatori, quando una sede Inps procede alla vidimazione dei libri, la stessa è tenuta ad effettuare una apposita comunicazione alla sede Inail operante nello stesso ambito territoriale, indicando il codice fiscale/partita IVA dell’azienda interessata e la sua ragione sociale. Sanzioni Sotto un profilo sanzionatorio, secondo le precisazioni contenute nella Lettera Circolare n. 4024/2007 va tenuto presente, come già anticipato, che, nel caso in cui il libro matricola risulta privo della richiesta vidimazione (da parte dell’Inail o dell’Inps a seconda dei casi), non si tratterà di una irregolare od omessa vidimazione, ma piuttosto di una mancata istituzione, trattandosi di libro inesistente ai fini di legge, ragione per la quale l’inadempimento datoriale sarà punito con la sanzione ridotta di 4000 euro per ciascuna violazione. Si avrà, invece, una vera e propria irregolare od omessa vidimazione nei casi in cui dovendosi vidimare il libro a cura di uno dei due Istituti previdenziali il datore di lavoro si sia rivolto inavvertitamente all’altro oppure laddove la vidimazione risulti incompleta perché priva di alcuni dati o, più chiaramente, nelle ipotesi di vidimazione successiva alla instaurazione dei primi rapporti di lavoro. In queste ipotesi la sanzione amministrativa è più leggera, rispetto a quella prevista nei casi di omessa istituzione, ma comunque più pesante rispetto al passato in virtù della quintuplicazione degli importi disposta dalla legge n. 296/2006: - per le aziende soggette all’assicurazione Inail, la nuova sanzione da euro 125 a euro 770, che ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a euro 250 per ciascuna violazione (ai sensi dell’art. 195, DPR n. 1124/1965, come modificato dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006); - per le altre aziende assoggettate solo all’Inps, la nuova sanzione da euro 25 a euro 150, che ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a euro 50 per ciascuna violazione (ai sensi dell’art. 142, RD n. 1422/1924, come modificato dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006). Quanto alla diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) la stessa può trovare applicazione esclusivamente con riguardo alle inosservanze verificatesi fino al 31 dicembre 2006, laddove si manifesterà nella forma della cd. “diffida ora per allora”; non sono più diffidabili, invece, le violazioni constatate a far data dal 1° gennaio 2007, per espressa indicazione della Lettera Circolare n. 4024/2007. 22 LIBRO DI MATRICOLA (INAIL) Illecito Sanzione Art. 26 c. 1 DPR 1124/1965 IRREGOLARE O OMESSA VIDIMAZIONE Per aver fatto uso di un libro di matricola non regolare (fogli mobili, legato e numerato in ogni pagina) e non vidimato dall’INAIL prima di essere messo in uso. Art. 195 DPR 1124/1965 sost. dall’art. 15 D. Lgs. 758/1994, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770 (fino al 31 dicembre 2006 da euro 25 a euro 154) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile dal 1° gennaio 2007 (Lettera Circolare n. 4024 del 29 marzo 2007); applicabile (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9) fino al 31 dicembre 2006, sanzione pari a 25 euro Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 250 euro (fino al 31 dicembre 2006 50 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T LIBRO DI MATRICOLA (INPS) Illecito Sanzione Art. 142 RD 1422/1924, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 150 (fino al 31 dicembre 2006: da euro 5 a euro 30) Art. 134 RD 1422/1924 IRREGOLARE O OMESSA VIDIMAZIONE Per aver fatto uso di un libro di matricola non regolare (fogli mobili, legato e numerato in ogni pagina) e non vidimato dall’INPS prima di essere messo in uso. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile dal 1° gennaio 2007 (Lettera Circolare n. 4024 del 29 marzo 2007); è applicabile fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a 5 euro Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 50 euro (fino al 31 dicembre 2006 10 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T Modalità di tenuta Quanto alla forma (che è lasciata “libera” dall’art. 26 del DPR n. 1124/1965) e alle modalità di tenuta del libro matricola, il legislatore e la prassi amministrativa prevedono tre distinte tipologie. • Libro cartaceo: si tratta del modello tradizionale, che consiste nell’utilizzo di libro rilegato, in genere a compilazione manuale, che deve essere preventivamente numerato in ogni pagina e vidimato con il sistema manuale sopra descritto; i fogli del libro devono essere redatti utilizzando un inchiostro indelebile, senza lasciare spazi in bianco, senza abrasioni e con evidenza delle correzioni eventualmente apportate. • Sistemi elettronici: si tratta della gestione informatizzata del libro matricola secondo le previsioni del DPR 20 aprile 1994, n. 350; la normativa citata prevede tuttavia che siano garantite riguardo ai dati inseriti: (a) l’inalterabilità, vale a dire la non cancellazione nel tempo e la non sostituibilità, le correzioni possono essere apportate solo conservando il dato originariamente errato: tali aspetti possono essere garantiti anche mediante memorizzazione su Cd rom, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con lettera circolare del 21 febbraio 1995; 23 (b) la consultabilità immediata delle registrazioni, in ogni momento a richiesta degli organi di vigilanza; (c) la registrazione su documenti cartacei a cadenza mensile e annuale. Come si vede, allora, è possibile tenere i libri matricola mediante sistemi elettronici o magnetici, ma solo a condizione che queste procedure garantiscano i requisiti essenziali di inalterabilità e di consultabilità dei dati, fermo restando l’obbligo di trasferire mensilmente gli stessi dati su supporto cartaceo (cfr. Circolare Inail n. 17 del 23 marzo 1995). L’adozione di questi sistemi di tenuta del libro matricola non necessita di alcuna autorizzazione e non prevede l’inoltro di specifiche comunicazioni in tal senso né alla Direzione Provinciale del Lavoro, né agli Istituti previdenziali. Questa modalità di tenuta del libro matricola, peraltro, esonera da qualsivoglia obbligo di preventiva vidimazione dei supporti cartacei sui quali i dati devono essere obbligatoriamente trasferiti ogni mese. D’altro canto, come ribadito di recente dal Ministero del Lavoro con il citato Interpello n. 9/2007, se i libri obbligatori sono tenuti con strumenti informatici le singole registrazioni rappresentano dei documenti informatici, realizzati apponendo, da parte dell’operatore che inserisce i dati, una firma digitale e una specifica marca temporale per garantire la continuità cronologica. Tuttavia, la Circolare n. 33/2003 sempre del Ministero del Lavoro prevede che la prima registrazione deve essere validata, mediante apposizione della firma digitale, da parte del certificatore di riferimento, scelto dal datore di lavoro, ai sensi del DPR n. 445/2000, e comunicato agli organi di vigilanza, appositamente identificati quali enti di verifica (servizi di vigilanza di Inps e Inail nonché Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro). Agli enti di verifica, pertanto, compete anche la procedura di validazione, previo controllo dettagliato, circa la corrispondenza delle registrazioni e l’opera di inserimento dati effettuata dal certificatore: tuttavia le indicazioni ministeriali chiariscono che tale attività di controllo documentale in ambito informatico e telematico diverrà operativa soltanto quando gli organi di vigilanza saranno dotati del software necessario. Soltanto il rispetto integrale della procedura descritta dal Ministero del lavoro, nel DM 30 ottobre 2002 e dalla Circolare n. 33/2003, come suggerita dall’allora Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), ora Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), consentirà di rendere perfettamente affidabile la registrazione informatica, permettendo altresì di omettere il trasferimento dei dati su supporto cartaceo. • Fogli mobili: il terzo sistema è stato recentemente introdotto, ai sensi dell’art 119, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la tenuta del libro matricola può avvenire anche mediante l’utilizzo di fogli mobili o di supporti magnetici; le condizioni e le modalità di tale tipologia di tenuta del libro sono state stabilite con D.M. 30 ottobre 2002. Accanto alla vidimazione manuale tradizionale, sopra descritta, per i fogli mobili sono previste altre tre tipologie di vidimazione per la messa in uso regolare. (a) Vidimazione effettuata in fase di stampa tipografica dei moduli - con tale modalità il datore di lavoro o il consulente del lavoro devono richiedere, volta a volta, alla sede Inail, l’autorizzazione ad apporre il numero d’ordine e il bollo (marchio) dell’Istituto in fase di stampa tipografica del tracciato dei moduli da utilizzare, sia la successiva vidimazione, a cura della sede Inail, da riportare sull’ultimo foglio del blocco. (b) Vidimazione in fase di stampa laser dei moduli – sebbene il DM 30 ottobre 2002, come interpretato dalla Circolare n. 33/2003 del Ministero del Lavoro, introduca l’esonero dalla preventiva vidimazione e numerazione dei fogli mobili sostitutivi dei libri obbligatori, per quanto attiene al libro matricola anche per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro che si avvalgono della stampa laser resta l’obbligo di richiedere e ottenere la preventiva vidimazione dei fogli a cura dell’Inail con il sistema tradizionale. (c) Vidimazione con la “numerazione unica” dei moduli – possono essere autorizzati ad eseguire questo tipo di vidimazione i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, a seguito di apposita richiesta della vidimazione e della numerazione unica dei fogli matricola e paga, previa esibizione delle deleghe rilasciate dai datori di lavoro interessati; per quanti si avvalgono della “numerazione unica”, opera 24 l’esonero dalla preventiva numerazione e vidimazione dei fogli mobili sostitutivi dei libri di matricola, purché essi siano in possesso anche dell’autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser. Per ottenere la vidimazione in “numerazione unica” occorre: - presentare i fogli di matricola alla sede Inail che provvede alla vidimazione degli stessi, a seconda della tipologia di tenuta dei libri (manuale, in fase di stampa tipografica o in fase di stampa laser), e a contrassegnarli con un numero d’ordine progressivo, nonché all’attribuzione di essi al soggetto richiedente, con contestuale registrazione di detta attribuzione; - trasmettere a mezzo lettera raccomandata alla sede Inail territorialmente competente (in base al luogo dove è situato lo studio del professionista) l’elenco delle aziende che si avvalgono del sistema, con indicazione dei numeri delle PAT e della data di inizio dell’adozione del sistema di elaborazione; - segnalare tempestivamente a mezzo lettera raccomandata alla sede Inail competente le eventuali successive variazioni, indicando le nuove aziende che si avvalgono della “numerazione unica” e quelle che cessano di utilizzarla; - inviare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, alla sede Inail competente un tabulato contenente: 1) elencazione delle aziende (numero di P.A.T. in ordine progressivo, con indicazione distinta, a fianco di ciascuna, dei fogli utilizzati da n. ... a n. ..., compresi quelli annullati o deteriorati); 2) numero dei fogli utilizzati, compresi quelli annullati o deteriorati, per ciascuna provincia dal n. ... al n. ..., e nell'ambito di questa per ciascuna azienda dal n. ... al n. ...; 3) l'indicazione del periodo di paga; - inviare alle singole aziende, entro l’ultimo giorno successivo a quello di paga: 1) un tabulato contenente l’indicazione del periodo di paga, del numero dei fogli, distintamente utilizzati, da n. ... a n. ..., compresi quelli annullati o deteriorati; 2) i fogli utilizzati, per il mese di competenza, completi di tutte le registrazioni; questi fogli, posti in ordine progressivo, costituiscono il libro di matricola aggiornato al mese immediatamente precedente, che il datore di lavoro dovrà tenere sul luogo di lavoro. Quale che sia la tipologia prescelta, qualora il datore di lavoro debba procedere ad un accentramento della elaborazione e della gestione del libro matricola (mediante fogli mobili o supporti magnetici) può avanzare specifica richiesta di apposita autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, specificando il sistema di tenuta adottato (DM 30 ottobre 2002). Registrazione Le registrazioni sul libro di matricola, contrariamente al libro paga-sezione presenze, sono obbligatorie non soltanto per la generalità dei lavoratori dipendenti che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’art. 1 del citato DPR n. 1124/1965, ma anche per: – lavoratori parasubordinati: dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 i collaboratori coordinati e continuativi e gli attuali lavoratori a progetto che svolgono una delle attività protette devono essere obbligatoriamente assicurati presso l’Inail; – soci di società: se svolgono attività lavorativa prestando la loro opera manuale, ovvero se pur senza prestare attività lavorativa, sovrintendono al lavoro degli altri, i soci di una impresa con forma societaria, anche cooperativa, sono da assicurarsi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 20 DPR n. 1124/1965; – associati in partecipazione: se, in quanto non artigiani, svolgono attività lavorativa prestando la loro opera manuale, ovvero se pur senza prestare attività lavorativa, sovrintendono al lavoro degli altri, gli associati sono da assicurarsi ai sensi degli artt. 4 e 20 DPR n. 1124/1965. Con riguardo ai lavoratori dipendenti devono essere indicati espressamente e singolarmente i seguenti elementi essenziali, espressamente ricavati dal testo normativo: – numero d’ordine progressivo; – dati anagrafici, data e luogo di nascita e codice fiscale; – data di assunzione; – qualifica e livello attribuito (con indicazione delle successive eventuali variazioni); – tipologia contrattuale (tempo determinato, part-time, job sharing ecc., con indicazione delle successive eventuali trasformazioni); 25 – retribuzione corrisposta al momento dell’iscrizione (con segnalazione delle successive variazioni); – estremi della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego; – data di cessazione del rapporto di lavoro. Accanto a questi la norma prevede altri elementi che la prassi amministrativa della gestione del personale ha col tempo omesso, rinviando alle analoghe prescrizioni del libro di paga ovvero alla dichiarazione di assunzione o ancora al contratto collettivo nazionale applicato, ma che tuttavia si ritiene di dover invitare a ripristinare, data l’eminente funzione del libro matricola, riconfermata dapprima dal D.Lgs. n. 276/2003, e poi dal DL n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, e da ultimo dalla legge n. 296/2006: (a) assegni familiari: indicazione dei familiari a carico che danno diritto agli assegni per il nucleo familiare; estremi della autorizzazione INPS relativa agli assegni; decorrenza ed entità delle detrazioni IRPEF; (b) apprendisti: va segnalata la differenza fra la retribuzione effettivamente percepita e quella prevista dal contratto collettivo per la categoria in cui l'apprendista verrà inquadrato al compimento dell'apprendistato; (c) malattia professionale: con riferimento ai dipendenti che presentano rischio di malattia professionale, va indicata la tecnopatia assicurata e la decorrenza. Per quel che concerne i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto deve farsi anzitutto presente che il Ministero del lavoro con propria Lettera Circolare n. 5 del 4 gennaio 2001, ha evidenziato l’obbligo di registrazione sul libro matricola per tale categoria di lavoratori parasubordinati, in ragione dell’estensione ad essi dell’assicurazione antinfortunistica (art. 5, D. Lgs. n. 38/2000). Per i collaboratori coordinati e continuativi, per i mini-collaboratori, e per i lavoratori a progetto devono allora essere indicati: – numero d’ordine progressivo; – dati anagrafici, data e luogo di nascita e codice fiscale; – data di costituzione del rapporto di lavoro; – tipologia contrattuale ed estremi del contratto (data di stipula e compenso pattuito); – estremi della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego; – data di cessazione del rapporto di lavoro. Da ultimo per gli associati in partecipazione e per i soci di società devono essere indicati i seguenti elementi: – numero d’ordine progressivo; – dati anagrafici, data e luogo di nascita e codice fiscale; – data di costituzione del rapporto associativo o societario; – tipologia contrattuale (estremi del contratto, percentuale di partecipazione); - estremi della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego (per gli associati in partecipazione); – data di cessazione del rapporto. Qualora si renda necessario sostituire il libro matricola con uno nuovo, in quest’ultimo devono essere inseriti i nominativi dei lavoratori in forza al momento della istituzione del nuovo libro, indicando per ciascuno di essi il numero progressivo cronologico di iscrizione accanto al numero del libro di provenienza, al fine di garantire una continuità storica nella leggibilità della vita lavorativa dell’impresa. A norma dell’art. 26 del DPR n. 1124/1965 il libro matricola deve essere tenuto e annotato senza lasciare alcuno spazio in bianco, e deve essere scritto con inchiostro o con altro materiale che risulti indelebile; inoltre non vi si possono fare abrasioni di alcun tipo e se si rende necessaria qualsiasi cancellazione, questa deve essere eseguita in modo da far rimanere leggibili le parole cancellate. 26 Sanzioni L’omessa o l’errata registrazione dei dati obbligatori, ovvero la tenuta del libro senza il rispetto delle regole di compilazione da ultimo richiamate, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa quintuplicata (art. 1, comma 1177, della legge n. 296/2006): - per le aziende soggette all’assicurazione Inail, da euro 125 a euro 770, che ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a euro 250 per ciascuna violazione (ai sensi dell’art. 195, DPR n. 1124/1965, come modificato dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006); - per le altre aziende assoggettate solo all’Inps, da euro 25 a euro 150, che ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a euro 50 per ciascuna violazione (ai sensi dell’art. 142, RD n. 1422/1924, come modificato dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006), oltre alla speciale disciplina sanzionatoria in materia di assegni familiari (ai sensi dell’art. 85, comma 1, DPR n. 797/1955, come modificato dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006). Per quel che concerne l’operatività della diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) la stessa potrà trovare applicazione, trattandosi di condotte comunque sanabili mediante apposita correzione o integrazione delle registrazioni. Peraltro, ricorre questa ipotesi di illecito, secondo le specifiche ministeriali contenute nella Lettera Circolare n. 4024/2007, anche qualora nel tenere presso il luogo di lavoro gli stralci del libro matricola unico in copia conforme, si siano omesse le registrazioni degli eventi successivi alla data della dichiarazione di conformità del consulente o del datore di lavoro. In effetti i chiarimenti ministeriali in proposito hanno sancito che “non è necessario ripetere la citata dichiarazione di conformità ogniqualvolta siano effettuati ‘aggiornamenti’ dei libri derivanti da successive assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, aggiornamenti che potranno essere effettuati anche direttamente sulle copie e contestualmente riportati sugli originali”. Quindi, qualora in sede di indagine ispettiva vengano rilevate discrepanze fra la reale situazione occupazionale e le registrazioni apportate sulla copia del matricola in uso presso il luogo dove si svolge l’attività lavorativa, dovrà contestarsi non già l’omessa esibizione del libro, ma il meno grave illecito di omesse o errate o incomplete registrazioni, per la “irregolare tenuta” dei libri obbligatori. Resta ferma, ovviamente, l’applicazione della cd. “maxi-sanzione” per il lavoro sommerso (art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, come convertito nella legge n. 73/2002, nel testo riformato e sostituito dall’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006), qualora in nessun’altra documentazione di lavoro (a partire dalla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro) risulti accertabile la regolare occupazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e non registrati sulla copia del matricola in uso. Quanto poi alla richiamata questione dell’abolizione delle sanzioni amministrative, a seguito dell’art. 116, comma 12 della legge n. 388/2000, qui si deve rilevare che nelle ipotesi di riscontrata omissione nella registrazione delle prestazioni lavorative sui libri di matricola entro il termine di scadenza per il versamento dei contributi e la presentazione della denuncia (mod. DM10): in tal caso il datore di lavoro ha la possibilità concreta di non occultare e di non eludere gli obblighi previdenziali, pertanto la sanzione amministrativa deve ben essere irrogata. Allo stesso modo si vedano le ipotesi di irregolare registrazione con riferimento alla carenza dei dati previsti obbligatoriamente dalla legge per il libro matricola: dalla qualifica alle mansioni, dall’inquadramento contrattuale alle trasformazioni e variazioni del rapporto di lavoro; si tratta, infatti, di inadempimenti di natura strettamente e tipicamente “formale”, del tutto inidonei a far scaturire delle omissioni previdenziali. 27 LIBRO DI MATRICOLA (INAIL) Illecito Sanzione Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 OMESSE REGISTRAZIONI Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, indicando, in particolare, per ciascun prestatore d'opera: Art. 195 DPR 1124/1965 sost. dall’art. 15 D. Lgs. 758/1994, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770 (fino al 31 dicembre 2006 da euro 25 a euro 154) □ il numero d'ordine di iscrizione, □ il cognome e il nome, □ la data e il luogo di nascita, □ la data di ammissione in servizio □ la data di risoluzione del rapporto di lavoro □ la categoria professionale di inquadramento □ la misura della retribuzione Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è applicabile (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a 125 euro (fino al 31 dicembre 2006 25 euro) Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 250 euro (fino al 31 dicembre 2006 50 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T LIBRO DI MATRICOLA (INPS) Illecito Sanzione Art. 134 RD 1422/1924 OMESSE REGISTRAZIONI Per non aver provveduto a registrare sul libro di matricola messo in uso i dati relativi ai lavoratori occupati. Art. 142 RD 1422/1924, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 150 (fino al 31 dicembre 2006: da euro 5 a euro 30) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è applicabile (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a 25 euro (fino al 31 dicembre 2006 a 5 euro) Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 50 euro (fino al 31 dicembre 2006 10 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T Art. 39, co. 1 DPR 797/1955 OMESSE REGISTRAZIONI PER GLI ASSEGNI FAMILAIRI Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il numero delle persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari e gli estremi dell’autorizzazione INPS alla corresponsione degli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare). Art. 85, co. 1 DPR 797/1955, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 255 a euro 2580 (fino al 31 dicembre 2006: da euro 51 a euro 516) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è applicabile (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a 255 euro, fino al 31 dicembre 2006 51 euro Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 510 euro (fino al 31 dicembre 2006 102 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T 28 Esibizione e rimozione Qualche chiarimento meritano i due distinti obblighi nascenti dall’art. 21 del DPR n. 1124/1965, vale a dire: - esibire il libro matricola, nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta degli organismi ispettivi; - tenere il libro matricola sul luogo di lavoro, senza rimuoverlo, neanche temporaneamente. Si tratta, ben è vero, di due condotte distintamente concretizzabili e, conseguentemente, separatamente sanzionabili. Il datore di lavoro può aver rimosso il libro di matricola dal luogo di lavoro, anche solo per averlo temporaneamente portato presso lo studio del proprio consulente del lavoro, ma, al contempo, essere in grado nel corso del primo accertamento ispettivo di esibirlo e presentarlo nello stesso luogo a seguito di specifica richiesta degli organismi di vigilanza. Sul punto la nuova “super sanzione” sembra intervenire propriamente per operare una dovuta chiarezza circa l’introduzione di una sorta di “doppio binario di penalità” (almeno a far data dal 1° gennaio 2007) per la mancata esibizione e per la avvenuta rimozione del libro obbligatorio di matricola. In questa prospettiva si è mosso il Ministero del Lavoro con la Lettera Circolare n. 4024/2007 nella quale, appositamente, vengono distinte le due condotte illecite in esame. I chiarimenti ministeriali, infatti, muovono propriamente dalla constatazione che “l’omessa esibizione e la rimozione dei libri obbligatori dal luogo di lavoro appaiono riconducibili alla previsione dell’art. 21 del D.P.R. n. 1124/1965”, per poi evidenziare “l’esigenza di individuare l’elemento differenziale fra la condotta della ‘omessa esibizione’ dei libri obbligatori e quella della ‘rimozione’ degli stessi, in quanto non appare più possibile, come avveniva in precedenza, ricondurre entrambe le fattispecie alle medesime conseguenze sanzionatorie, avendo il Legislatore espressamente circoscritto l'inasprimento della sanzione alla sola ‘omessa esibizione’ e non già a quella della mera ‘rimozione’ dei libri”. Muovendo da tale presupposto, la lettera circolare del 29 marzo 2007 collega l’esatta portata dei due obblighi al complesso della normativa posta “in funzione di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e al fine di realizzare un più immediato riscontro circa la regolarità delle posizioni lavorative oggetto di accertamento”. Naturale conseguenza del ragionamento consiste nel connettere l’ipotesi della “omessa esibizione” del libro di matricola alla obiettiva necessità del personale di vigilanza di verificare, tempestivamente, all’atto dell’accesso ispettivo, se e in che misura i lavoratori trovati sul luogo di lavoro e visti intenti al lavoro risultino regolarmente occupati. Ne deriva che la condotta di “omessa esibizione”, come tale impeditiva o comunque ostativa al corretto e celere svolgimento delle indagini ispettive, sarà integrata “in tutte le ipotesi in cui manchi la possibilità di desumere da altra documentazione (in primis comunicazione preventiva di assunzione) tale circostanza”. Vale a dire che si avrà una “omessa esibizione” (e non già una meno grave “rimozione”) ogni qualvolta, per imprudenza o negligenza (colpa) o volutamente e intenzionalmente (dolo), non si consenta al personale ispettivo e di vigilanza di effettuare immediatamente e contestualmente al primo accesso ispettivo una puntuale verifica circa la regolare costituzione dei rapporti di lavoro. Al contrario, si potrà contestare l’illecita rimozione del libro obbligatorio di matricola quando il datore di lavoro sia in grado di produrre, contestualmente, su richiesta degli ispettori del lavoro o previdenziali, qualsiasi “altra idonea documentazione”: - comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro - denuncia nominativa degli assicurati all’Inail - dichiarazione di assunzione completa della indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. D’altro canto, l’ipotesi di “rimozione” del libro matricola, come rileva compiutamente il Ministero del Lavoro, è perfettamente compatibile con l’applicazione della cd. “maxi-sanzione” per il lavoro sommerso, posto che lo stesso art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, nel testo da ultimo sostituito dall’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, punisce l’occupazione di lavoratori che non risultano in regola “dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”, a prescindere dall’essere tale documentazione integrata o meno dal libro matricola. 29 Pertanto, conclusivamente sul punto, in sede ispettiva, se il datore di lavoro, che non ha con sé il libro matricola, è nelle condizioni materiali di fornire al personale di vigilanza qualsiasi altra documentazione che consenta “di verificare tempestivamente e con assoluta certezza la regolarità dei rapporti instaurati”, la mancata presenza sul luogo di lavoro del libro di matricola darà luogo ad una “temporanea rimozione” e non ad una “omessa esibizione”. Sotto questo aspetto si avvertiva la necessità di uno specifico chiarimento ministeriale, riguardo precisamente ai “tempi” che l’ispettore accertatore deve ragionevolmente attendere prima di procedere a contestare una omessa esibizione, come puntualmente operato con la recente Nota n. 6366 del 22 maggio 2007. Vale a dire che andavano meglio precisati i contorni operativi e le legittime attese del datore di lavoro e del consulente del lavoro rispetto alla possibilità, in sede di primo accesso ispettivo presso una sede operativa priva di libro matricola, per la produzione di qualsiasi altra documentazione utile al fine di rendere attuale e tempestiva la verifica della regolare instaurazione dei rapporti di lavoro (si pensi alle comunicazioni preventive al Centro per l’impiego oppure alla denuncia nominativa dell’assicurato all’Inail). In questo senso, se da un lato l’ispettore non potrà essere chiamato ad attendere ad libitum la venuta del consulente del lavoro o di soggetto delegato alla consegna dei documenti di lavoro, dall’altro lato il consulente del lavoro non potrà essere costretto in una manciata di minuti a raggiungere la sede oggetto di ispezione (spesso prevedibilmente lontana parecchie decine di chilometri dallo studio del professionista). A questo fine, dunque, può considerarsi ragionevole attendere la produzione documentale idonea a consentire il più favorevole trattamento sanzionatorio nei tempi tecnicamente e obiettivamente, nel senso di strettamente, necessari e sufficienti affinché la documentazione venga trasmessa o resa in visione al personale ispettivo che ha fatto ingresso in azienda, anche solo attraverso apposita e legittima strumentazione informatica (e-mail certificata e senza sistemi di crittografia) o telematica (a mezzo fax leggibile). Peraltro, sotto altro profilo, la trasmissione dei documenti non potrà avvenire in tempi che si protraggono oltre il normale periodo di permanenza nel luogo dell’accesso ispettivo da parte degli organismi di vigilanza, vale a dire che nessuna obiezione (neppure deontologica o disciplinare) potrà essere mossa al personale ispettivo che proceda a contestare l’omessa esibizione e si accinga ad abbandonare l’azienda dopo aver terminato di effettuare gli atti usuali di accertamento consentiti allo stato (acquisizione delle dichiarazioni dal personale trovato intento al lavoro, accertamenti documentali diversi – ad es. registro degli infortuni o comunicazioni del collocamento obbligatorio). In questa prospettiva l’affermazione del Ministero nella nota del 22 maggio 2007, laddove chiarisce che “in sede di visita ispettiva, l’eventuale accertamento circa l’assenza della documentazione obbligatoria nonché di ogni altra documentazione utile alla verifica della regolare costituzione dei rapporti di lavoro (…) deve tener conto dei tempi tecnici strettamente necessari perché tale documentazione possa essere effettivamente portata in visione (anche attraverso strumenti informatici o telematici) al personale ispettivo nel luogo di lavoro, tempi che comunque non potranno protrarsi oltre il periodo di permanenza in azienda del personale di vigilanza per l’effettuazione degli adempimenti di cui articolo 12 del Codice di Comportamento Unitario”. Peraltro, nella stessa nota n. 6366/2007 il Ministero del Lavoro ha inteso espressamente elencare la tipologia di documentazione idonea a consentire all’ispettore di applicare la più mite sanzione per la rimozione, anziché quella per l’omessa esibizione, tenendo presente la sola documentazione che permette effettivamente di “verificare ex post l’esattezza dei dati riportati (fra cui la data di formazione del documento)”. Si tratta, specificatamente, si direbbe quasi tassativamente, di: - comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego - comunicazione del codice fiscale all’Inail; - prospetti di paga; - dichiarazione di assunzione comprensiva del numero di registrazione sul libro matricola, al di fuori dell’ipotesi che riguardi il lavoratore assunto per “ultimo” in ordine cronologico, laddove sembra doversi intendere il riferimento al lavoratore che dichiara di essere stato occupato nel giorno stesso dell’ispezione; 30 - libri obbligatori di matricola e paga, fatta eccezione del lavoratore assunto per ultimo nel senso ora illustrato. Sanzioni L’omessa esibizione del libro obbligatorio sarà assoggettata alla reazione sanzionatoria di 4000 euro in misura ridotta, dalla fissazione di un minimo edittale pari a 4000 euro fino ad un massimo di 12000 euro (ai sensi dell’art. 1, comma 1178, legge n. 296/2006). La rimozione dello stesso libro matricola sarà sanzionata: - per le aziende soggette all’assicurazione Inail, con la nuova sanzione da euro 125 a euro 770, che ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a euro 250 per ciascuna violazione (ai sensi dell’art. 195, DPR n. 1124/1965, come modificato dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006); - per le altre aziende assoggettate solo all’Inps, con la nuova sanzione da euro 25 a euro 150, che ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a euro 50 per ciascuna violazione (ai sensi dell’art. 142, RD n. 1422/1924, come modificato dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006). In nessuno dei due casi, peraltro, potrà farsi ricorso alla diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): in ipotesi di omessa esibizione per espressa previsione di legge; in caso di avvenuta rimozione perché trattasi di inosservanza materialmente insanabile, in quanto condotta attiva e non già omissiva, con un impossibile recupero del bene giuridico tutelato dal legislatore. LIBRO DI MATRICOLA (INAIL) Illecito Sanzione Art. 21 c. 1 DPR 1124/1965 OMESSA ESIBIZIONE Per non aver presentato il libro di matricola, nel luogo in cui si esegue il lavoro, agli organi di vigilanza. Art. 1, comma 1178, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 4000 a euro 12000 (fino al 31 dicembre 2006: Art. 195 DPR 1124/1965 sost. dall’art. 15 D. Lgs. 758/1994 Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 4000 euro (fino al 31 dicembre 2006 50 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T Art. 21 c. 1 DPR 1124/1965 RIMOZIONE Per aver rimosso, anche temporaneamente, il libro di matricola dal luogo in cui si esegue il lavoro. Art. 195 DPR 1124/1965 sost. dall’art. 15 D. Lgs. 758/1994, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770 (fino al 31 dicembre 2006 da euro 25 a euro 154) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 250 euro (fino al 31 dicembre 2006 50 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T LIBRO DI MATRICOLA (INPS) Illecito Sanzione Art. 1, comma 1178, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 4000 a euro 12000 (fino al 31 dicembre 2006: Art. 142 RD Art. 134 RD 1422/1924 OMESSA ESIBIZIONE Per non aver presentato il libro di matricola, nel luogo in cui si esegue il lavoro, agli organi di 31 vigilanza. 1422/1924 Sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 4000 euro (fino al 31 dicembre 2006 10 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T Art. 142 RD 1422/1924, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 150 (fino al 31 dicembre 2006: da euro 5 a euro 30) Art. 134 RD 1422/1924 RIMOZIONE Per aver rimosso il libro di matricola dal luogo in cui si esegue il lavoro. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 50 euro (fino al 31 dicembre 2006 10 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T Conservazione Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153 che sul punto ha modificato l’art. 26, comma 4, del DPR n. 1124/1965, il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il libro di matricola “per la durata di dieci anni dalla data dell’ultima registrazione” e, in ogni caso, se non è mai stato utilizzato, dalla data in cui fu vidimato. Sanzione La mancata conservazione del libro matricola per il periodo indicato è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 75 a euro 385, per effetto del secondo comma dello stesso art. 42, nel testo modificato per effetto dell’art. 1, comma 1177, della legge n. 296/2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007), precedentemente (fino al 31 dicembre 2006) la sanzione era stabilita nella somma da euro 15 a euro 77. La diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) è radicalmente inapplicabile, in ragione della sicura insanabilità della condotta e della inosservanza, per la sua natura commissiva e per la irrecuperabilità del bene giuridico tutelato. LIBRO DI MATRICOLA (INAIL) Illecito Sanzione Art. 26 c. 4 DPR 1124/1965 e art. 42 c. 1 L. 153/1969 OMESSA CONSERVAZIONE Per non aver conservato il libro di matricola per 10 anni dall’ultima registrazione o se mai usato dalla data della vidimazione. Art. 42 c. 2 L. 153/1969 modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 75 a euro 385 (fino al 31 dicembre 2006 da euro 15 a euro 77) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 128,33 (fino al 31 dicembre 2006 25,67 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T LIBRO DI MATRICOLA (INPS) 32 Illecito Sanzione Art. 26 c. 4 DPR 1124/65 e art. 42 c. 1 L. 153/69 OMESSA CONSERVAZIONE Per non aver conservato il libro di matricola per 10 anni dall’ultima registrazione o se mai usato dalla data della vidimazione. Art. 42 c. 2 L. 153/69, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 75 a euro 385 (fino al 31 dicembre 2006: da euro 15 a euro 77) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 128,33 (fino al 31 dicembre 2006 25,67 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T 3.2. Il libro paga Pressoché le medesime sorti normative e sanzionatorie del libro matricola, con qualche differenziazione che si procederà ad evidenziare, sono seguite dal libro paga. Un libro, quest’ultimo, strutturalmente volto a tutt’altra finalità qual è, infatti, quella di rendere perfettamente visibile la corrispondenza fra l’attività lavorativa concretamente prestata dal lavoratore subordinato (in termini di ore lavorate a regime ordinario, turni, straordinario, supplementare, trasferta, assenze e via dicendo) e l’effettiva retribuzione corrisposta al medesimo prestatore di lavoro dipendente . Con tale preciso scopo il libro di cui trattasi si presenta suddiviso in due parti, spesso separatamente gestite, l’una volta a registrare le singole prestazioni lavorative rese in azienda (sezione presenze), l’altra volta a rendicontare le retribuzioni corrisposte (prospetti di paga). Soggetti obbligati Anche qui prima di tutto, primo luogo occorre disegnare la platea dei soggetti obbligati alla tenuta del libro paga. In questo senso, va senza dubbio segnalato che, come per il libro matricola, la generalità dei datori di lavoro è soggettata agli obblighi di istituzione, tenuta e compilazione. Fanno eccezione alla regola generale i titolari di aziende individuali artigiane che svolgono la propria attività lavorativa da soli, o si avvalgano esclusivamente di soci o di familiari coadiuvanti, senza dipendenti né collaboratori. Parimenti esonerati dall’obbligo di istituzione e tenuta del libro paga sono le ditte individuali o in forma di società del commercio (terziario) che non occupano dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi a progetto, associati in partecipazione o simili. Sono, inoltre, esonerati dalla tenuta del libro di paga: - i datori di lavoro che si avvalgono della elaborazione dei dati su supporti informatici, secondo le disposizioni del DPR n. 350/1994; - le imprese italiane che occupano all’estero lavoratori italiani; - le Pubbliche Amministrazioni che provvedono alle registrazioni mediante i cedolini o ruoli di paga, elaborati per ciascun dipendente. Istituzione Gli stessi articoli 20 e 21 del DPR n. 1124/1965 stabiliscono, in effetti, l’obbligo di tenuta da parte delle aziende di un libro paga che possa documentare l’effettivo orario di lavoro praticato, le assenze retribuite e non retribuite, la retribuzione erogata, gli assegni familiari corrisposti e le trattenute (previdenziali e fiscali) operate, per ciascun periodo cui la retribuzione si riferisce. In verità, come anticipato, il libro paga è composto di due distinte sezioni: 33 • nella sezione presenze vengono riportate le ore di lavoro effettuate dai lavoratori dipendenti, le giornate di assenza con la specifica tipologia della mancata presenza al lavoro, le eventuali caratteristiche della prestazione che danno luogo a trattamenti retributivi differenziati; con specifica indicazione delle ore di lavoro straordinario che devono risultare evidenziate rispetto all’orario normale di lavoro svolto; • nella sezione paga devono, invece, essere riportati tutti i dati relativi alla retribuzione spettante al lavoratore, secondo le specifiche dettagliate per la prestazione effettivamente resa, con riguardo alle tipologie dell’attività lavorativa posta in essere e alla contrattazione collettiva e individuale di riferimento, evidenziando le relative spettanze fiscali e previdenziali. Nella prassi, col tempo, il libro paga si è di fatto anche materialmente “sdoppiato”, finendo per essere composto di due distinti documenti: - il libro o registro presenze - il libro delle retribuzioni. Non solo, ma con l’avvento dei sistemi tecnologici e informatici di gestione del personale e di elaborazione dei cedolini o prospetti paga (buste paga), si è avuta, nella gran parte delle aziende, una progressiva mutazione dei due componenti del libro paga: - il libro presenze è stato via via sostituito dalla rilevazione meccanica prima (cartellini marcatempo vidimati) e informatica poi (badge e orologio elettronico); - il libro delle retribuzioni è andato costituendosi delle copie dei cedolini paga per i singoli periodi di paga con i relativi riepiloghi finali. Ciò premesso, con riferimento alla nuova “super sanzione” da euro 4000 a euro 12000 per l’omessa istituzione del libro paga, merita anzitutto un chiarimento la portata dell’obbligo di cui si tratta. S’impone, infatti, alla luce della precisazione riguardo alla dualità del libro paga, una seria riflessione sui contenuti della nuova norma sanzionatoria e sulla sua stessa ratio, almeno per quanto attiene alla eventuale punibilità, con la nuova più grave sanzione, anche per quanto attiene all’omessa predisposizione dei cedolini paga, posto, peraltro, che tale inadempimento costituisce, per sé solo, una autonoma violazione, specificamente sanzionata dall’art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Deve, dunque, ritenersi, seguendo l’impostazione logico-giuridica ministeriale, così come illustrata nella Lettera circolare n. 4024 del 29 marzo 2007, che il gravoso impianto sanzionatorio introdotto dal comma 1178 della legge n. 296/2006 si volga a sanzionare gli inadempimenti che attengono a quella documentazione obbligatoria di lavoro dalla quale, immediatamente, di primo acchito, gli organismi ispettivi e di vigilanza possono acquisire la certezza della regolare tempestiva instaurazione dei rapporti di lavoro in essere in azienda. Se ciò è vero, pertanto, deve anche ritenersi che la nuova “super sanzione” colpirà il solo registro presenze e non già il libro paga nel suo complesso considerato. In questo senso, da ultimo, lo stesso Ministero del Lavoro nella nota n. 6366 del 22 maggio 2007 laddove, sia pure con riferimento alla sola dichiarazione di conformità, si chiarisce, con riguardo al “libro paga”, che essa “è da intendersi riferita soltanto al registro presenze, giacché gli adempimenti documentali legati allo sviluppo della paga sono effettuati, nella quasi totalità dei casi, separatamente attraverso il c.d. prospetto di paga”. Peraltro, al contrario di quanto detto sopra riguardo al libro matricola, quale che sia la modalità di tenuta del libro di paga (registro presenze), questo deve essere istituito con riferimento a ciascuna P.A.T. aziendale, di talché laddove il datore di lavoro svolga la sua attività in più luoghi di lavoro, territorialmente distinti, e perciò ciascuno identificato da una specifica P.A.T., dovrà essere istituito un apposito libro di paga (registro presenze) relativo ad ogni località in cui si effettuano i lavori, da tenere nel luogo dove si svolgono le lavorazioni (sede o unità operativa, cantiere fisso o mobile). D’altro canto, i più recenti chiarimenti ministeriali (Lettera circolare n. 4024/2007) hanno sancito “il principio della unicità” dei libri anche con riferimento al libro paga, riconoscendo la piena legittimità delle copie dichiarate conformi all’originale unico dal consulente del lavoro o dal datore di lavoro, esattamente allo stesso modo di quanto si è argomentato sopra riguardo al libro matricola. Mentre la successiva nota n. 6366 del 22 maggio 2007 ha insistito su tale aspetto sancendo che il registro presenze possa essere dichiarato conforme anche per estratto e cioè limitandosi, il datore di lavoro o il consulente del lavoro, “alla sola indicazione dei lavoratori effettivamente impiegati nello specifico luogo di lavoro; ad esempio in caso di impiego del lavoratore in più cantieri in periodi successivi, anche non consecutivi, non è 34 necessario riportare nella copia conforme le ore di lavoro effettuate in altro cantiere nei giorni precedenti alla data di dichiarazione di conformità”. Con una sostanziale differenza, tuttavia, che deve preoccupare gli operatori. Se è vero, infatti, che per il personale ispettivo ministeriale e previdenziale l’opzione manifestata nella menzionata lettera circolare rappresenta una specifica direttiva da rispettare obbligatoriamente, non così per la generalità degli altri organismi che, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/1981, espletano la vigilanza anche in materia di regolare occupazione al lavoro (si pensi, a titolo di esempio, alla Guardia di Finanza). Occorre, allora, tornare al dato normativo, che sul punto differenzia nettamente il libro matricola dal libro paga-sezione presenze. Due sono i dati che possono essere segnalati per una migliore comprensione della modalità di istituzione del registro presenze al fine di evitare qualsiasi “sorpresa” di carattere sanzionatorio: (a) l’art. 4, comma 1, ultima parte del DM 30 ottobre 2002 (per quanto attiene alla tenuta del libro paga mediante fogli mobili) stabilisce che “resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di tenere, al corrente, sul posto di lavoro il sistema utilizzato per la rilevazione delle presenze giornaliere”; (b) l’art. 5, comma 1, della legge n. 12/1979, nel prevedere che per svolgere le attività di consulenza del lavoro i professionisti abilitati possono essere delegati a tenere presso il proprio studio i documenti dei datori di lavoro, stabilisce anche che “in tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'art. 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124”. Il dato normativo, allora, non pare lasciare adito a dubbi di sorta. Se per il libro matricola valgono pienamente le considerazioni proposte dal Ministero del Lavoro nell’ottica di una chiara e condivisibile esigenza di semplificazione delle operazioni di amministrazione del personale e di verifica ispettiva e di controllo da parte del personale di vigilanza, non così per quanto attiene al libro paga (registro presenze). Pertanto, ad eccezione delle sedi operative prive di qualsiasi idonea organizzazione amministrativa ovvero dei cantieri edili o delle sedi operative degli impiantisti ed installatori, di carattere temporaneo o comunque di breve durata – dove potrà legittimamente farsi ricorso, secondo le dettagliate istruzioni ministeriali, ad una “copia conforme” del libro paga tenuto presso la sede legale della ditta –, in tutti gli altri casi di pluralità di sedi operative o di cantieri stabili il datore di lavoro eviterà la “super-sanzione” di 4000 euro in misura ridotta presentando sul luogo di lavoro un apposito registro presenze, regolarmente istituito e vidimato secondo quanto si evidenzierà appresso. Sanzioni Al datore di lavoro che omette di istituire il libro paga – sezione presenze viene ad applicarsi la sanzione pecuniaria amministrativa stabilita dall’art. 1, comma 1178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in vigore dal 1° gennaio 2007), nella misura da euro 4000 a euro 12000. Quanto alla diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) l’istituto non è più applicabile per espressa previsione di legge, mentre erano diffidabili le inosservanze compiute fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9). Infine, si tenga presente che nel caso del libro presenze, al contrario del libro matricola, data la sua mutevolezza nel tempo (da un giorno all’altro il libro si completa e necessita di essere sostituito da un nuovo libro) apparirà quanto meno di difficile comprensione l’eventuale contestazione di una omessa istituzione per il datore di lavoro che sia in grado di esibire, contestualmente all’accesso ispettivo, l’originale regolarmente vidimato del libro presenze aggiornato fino ai due giorni antecedenti all’ispezione stessa. In tali casi, la indiscutibile criticità della fattispecie – vieppiù segnalata dall’ammontare sanzionatorio – comporta la possibile via d’uscita di una contestazione relativa ad una rimozione del libro paga ovvero, forse ancor più motivatamente, di una omessa registrazione. 35 LIBRO DI PAGA (INAIL) Illecito Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 OMESSA ISTITUZIONE Per essere sprovvisto del libro di paga. Sanzione Art. 1, comma 1178, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 4000 a euro 12000 (Fino al 31 dicembre 2006: Art. 195 DPR 1124/1965 sost. dall’art. 15 D. Lgs. 758/1994 Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile, dal 1° gennaio 2007, per espressa previsione di legge; è applicabile fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a 25 euro Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 4000 euro (fino al 31 dicembre 2006 50 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T LIBRO DI PAGA (INPS) Illecito Art. 134 RD 1422/1924 OMESSA ISTITUZIONE. Per essere sprovvisto del libro di paga. Sanzione Art. 1, comma 1178, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 4000 a euro 12000 (fino al 31 dicembre 2006: Art. 142 RD 1422/1924 Sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile, dal 1° gennaio 2007, per espressa previsione di legge; è applicabile (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), fino al 31 dicembre 2006 sanzione pari a 5 euro Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 4000 euro (fino al 31 dicembre 2006 10 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T Vidimazione Per effetto dell’art. 26, comma 1, del DPR n. 1124/1965, anche il libro di paga deve essere legato e numerato in ogni pagina e, prima di essere messo in uso, deve essere presentato all’Istituto previdenziale competente per la vidimazione, mediante apposito contrassegno (bollatura) in ogni pagina da parte del funzionario incaricato e con dichiarazione finale (nell’ultima pagina) riguardo al numero complessivo dei fogli che compongono il libro, con data e firma del funzionario e indicazione della PAT aziendale di riferimento. Inoltre, come già detto per il libro matricola, l’obbligo di tenere libri paga vidimati dall’Inps riguarda soltanto, in via sussidiaria e quasi eccezionale, le aziende non soggette alla disciplina in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per le quali cioè non ricorrono i presupposti (oggettivi e soggettivi) di cui agli artt. 1 e 4 del DPR n. 1124/1965: è, infatti, sufficiente che il datore di lavoro occupi anche un solo lavoratore assoggettabile all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro perché la vidimazione debba essere effettuata presso l’Inail. Sanzioni Sotto un profilo sanzionatorio, si avrà una irregolare od omessa vidimazione soltanto nei casi in cui dovendosi vidimare il libro paga a cura dell’Inps piuttosto che dell’Inail il datore di lavoro si sia rivolto inavvertitamente all’altro Istituto oppure quando la vidimazione risulta incompleta perché priva di alcuni dati o tardiva, perché successiva alla instaurazione del primo rapporto di lavoro. La sanzione amministrativa è più pesante rispetto al passato in virtù della recente quintuplicazione degli importi (art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006): 36 - per le aziende soggette all’Inail, sanzione da euro 125 a euro 770, che ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a euro 250 per ciascuna violazione (art. 195, DPR n. 1124/1965); - per le altre aziende assoggettate solo all’Inps, sanzione da euro 25 a euro 150, che ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a euro 50 per ciascuna violazione (art. 142, RD n. 1422/1924). La diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004), come già detto a proposito della vidimazione del libro matricola, non può trovare applicazione, per espressa indicazione della Lettera Circolare n. 4024/2007. LIBRO DI PAGA (INAIL) Illecito Sanzione Art. 26 c. 1 DPR 1124/1965 IRREGOLARE O OMESSA VIDIMAZIONE Per aver fatto uso di un libro di paga non regolare (fogli mobili, legato e numerato in ogni pagina) e non vidimato dall’INAIL prima di essere messo in uso. Art. 195 DPR 1124/1965 sost. dall’art. 15 D. Lgs. 758/1994, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770 (fino al 31 dicembre 2006 da euro 25 a euro 154) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile dal 1° gennaio 2007 (cfr. Lettera Circolare n. 4024 del 29 marzo 2007); è applicabile fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a 25 euro Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 250 euro (fino al 31 dicembre 2006 50 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T LIBRO DI PAGA (INPS) Illecito Art. 134 RD 1422/1924 IRREGOLARE O OMESSA VIDIMAZIONE Per aver fatto uso di un libro di paga non regolare (fogli mobili, legato e numerato in ogni pagina) e non vidimati dall’INPS prima di essere messi in uso. Sanzione Art. 142 RD 1422/1924, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 150 (fino al 31 dicembre 2006: da euro 5 a euro 30) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile, dal 1° gennaio 2007 (cfr. Lettera Circolare n. 4024 del 20 marzo 2007); è applicabile fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a euro 5 Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 50 euro (fino al 31 dicembre 2006 10 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T Modalità di tenuta Anche il libro paga può essere tenuto secondo le tre distinte modalità già evidenziate per il libro matricola, con alcune differenziazioni. Nessuna differenza sussiste per quanto attiene al sistema tradizionale, relativo all’uso di libri rilegati a compilazione manuale, che vanno sempre preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati con il sistema manuale già illustrato. Qualche differenza si ha, invece, per quanto attiene all’utilizzo di fogli mobili sostitutivi con vidimazione in fase di stampa laser dei moduli. Ai sensi del DM 30 ottobre 2002, infatti, questa modalità di tenuta del libro paga prevede l’esonero dalla preventiva vidimazione e numerazione dei fogli paga e dei fogli di riepilogo da parte dei datori di lavoro e dei consulenti del lavoro che si avvalgono della stampa laser, fermi restando l’obbligo della iniziale richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser dei fogli paga da utilizzare (mediante presentazione a qualsiasi sede, Inail o Inps a seconda dei casi, dei fac-simile di stampa dei tracciati per i fogli paga e per il prospetto riepilogativo annuale che riporta i totali mensili dei lavoratori 37 occupati, delle ore di presenza e delle retribuzioni corrisposte) e l’obbligo dell’invio del prospetto riepilogativo annuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. I datori di lavoro e i consulenti del lavoro dovranno provvedere a stampare i fogli riepilogativi mensili, al fine di consentire i previsti controlli da parte dei funzionari ispettivi e addetti alla vigilanza. Per quanto riguarda i fogli presenze, peraltro, l’autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser è concessa soltanto nei casi in cui l’azienda adotta sistemi di rilevazione a mezzo tessere magnetiche (badge), ovvero tramite appositi cartellini orologio o altri sistemi equivalenti: in tutte le altre differenti ipotesi i soggetti autorizzati potranno comunque avvalersi della stampa laser dei fogli da utilizzare per la registrazione delle presenze, previa numerazione e vidimazione a cura dell’Istituto assicuratore dei fogli stessi con i sistemi manuali tradizionali. Nessuna differenza, rispetto alla tenuta del libro matricola, per quanto attiene alla procedura di tenuta informatica del libro paga, fermo l’obbligo di trasferire mensilmente i dati su supporto cartaceo. Registrazione Passando alle registrazioni, i dati che devono essere obbligatoriamente contenuti nel libro pagasezione presenze sono i seguenti: - numero di matricola assegnato ai lavoratori; - nome e cognome dei lavoratori; - periodo di riferimento; - ore lavorate, suddivise fra ordinarie e straordinarie; - caratteristiche particolari della prestazione (notturno, trasferta ecc.); - motivi delle eventuali assenze (infortunio, malattia, ferie, permessi, rol, sciopero ecc.). Per la particolare caratteristica della prestazione lavorativa e per la funzionalità delle rilevazioni delle presenze, il libro presenze interessa esclusivamente i lavoratori subordinati. Non vi è, infatti, nessuna ragione per cui i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, gli associati in partecipazione o i soci lavoratori o sovrintendenti debbano vedersi rilevati orario di lavoro, presenze e assenze, stante la natura sostanzialmente “autonoma” del rapporto di lavoro posto in essere da tali figure di lavoratori e data la tipologia di calcolo del compenso che non attiene alla durata della prestazione, ma al risultato della stessa. Inoltre per tali lavoratori non rileva neppure la necessità di applicare la tutela prevista in materia di orario di lavoro. Si tenga presente, peraltro, che la registrazione delle ore lavorate e delle presenze o assenze giornaliere, per i lavoratori dipendenti, va effettuata “tempestivamente”, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 1124/1965, entro il giorno seguente a quello di riferimento. Se il datore di lavoro è impossibilitato a rispettare tale termine (ad esempio perché la prestazione lavorativa è eseguita lontano dalla sede aziendale, con successivo spostamento in altra e diversa zona), è consentito registrare la prestazione lavorativa entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento della retribuzione (detto ultimo termine, peraltro, è osservato anche per la registrazione delle retribuzioni). Quanto ai contenuti della sezione paga (retribuzioni) del libro paga è obbligatoria l’indicazione chiara dei seguenti elementi: – retribuzione erogata in denaro ed, eventualmente, quella corrisposta in altra forma ; – imponibile contributivo e ritenute previdenziali totali; – imponibile fiscale, detrazioni e trattenute fiscali; – importo degli eventuali assegni familiari erogati; – retribuzione netta corrisposta con eventuali arrotondamenti. Al contrario del libro presenze, il libro delle retribuzioni deve riguardare anche le altre categorie di lavoratori soggetti all’obbligo di registrazione sul matricola. In particolare, con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, si fa richiamo alla nota del Ministero del lavoro del 2 gennaio 2001, per ribadire che il libro paga, con riguardo a questi lavoratori, deve contenere gli estremi del contratto, il compenso erogato, gli oneri contributivi e fiscali a carico del 38 lavoratore e le detrazioni fiscali applicate. Il cedolino paga, che compone il libro paga a fogli mobili, segue ovviamente la periodicità stabilita nel contratto collettivo applicato per la corresponsione dei compensi. Quanto, infine, agli associati in partecipazione e ai soci lavoratori e sovrintendenti, si segnala che la nota del 7 luglio 2003 del Ministero del lavoro ha ritenuto applicabili anche a tali lavoratori le disposizioni già dettate relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, pertanto anche per essi andrà elaborata la sezione paga del libro paga con riferimento agli estremi del contratto, ai compensi erogati e agli oneri fiscali e previdenziali. Sanzioni Per quel che riguarda gli aspetti sanzionatori, l’omessa o l’errata registrazione dei dati obbligatori, ovvero la tenuta del libro paga (registro presenze) senza il rispetto delle regole di compilazione già richiamate riguardo al libro matricola, o ancora il mancato tempestivo aggiornamento del libro, comportano, ciascuno, l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa, per le aziende soggette all’assicurazione Inail, da euro 125 a euro 770, che ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a euro 250 per ciascuna violazione (ai sensi dell’art. 195, DPR n. 1124/1965, come modificato dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006). Per le altre aziende assoggettate solo all’Inps, invece, riguardo al libro paga oltre alla sanzione per le omesse registrazioni da euro 25 a euro 150, che ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a euro 50 per ciascuna violazione (ai sensi dell’art. 142, RD n. 1422/1924, come modificato dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006), si segnala anche lo specifico obbligo posto dalla legge in materia di assegni familiari con la relativa reazione sanzionatoria (ai sensi dell’art. 85, comma 1, DPR n. 797/1955, come modificato dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006). La diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) trova applicazione in tutte le ipotesi, trattandosi di condotte comunque sanabili mediante apposita correzione o integrazione delle registrazioni. Da ultimo, si evidenzia che si ricorre a questa ipotesi di illecito, secondo i chiarimenti ministeriali di cui alla Lettera Circolare n. 4024/2007, qualora nel tenere presso il luogo di lavoro gli stralci in copia conforme del libro paga (sezione presenze), si siano omesse le registrazioni degli eventi successivi alla data della dichiarazione di conformità del consulente o del datore di lavoro. LIBRO DI PAGA (INAIL) Illecito Sanzione Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 OMESSE REGISTRAZIONI Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga, per ogni dipendente: - il cognome e il nome - il numero di matricola - il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario - la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro - la retribuzione corrispostagli sotto altra forma. Art. 25 c. 1 DPR 1124/1965 MANCATO AGGIORNAMENTO Per non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga-sezione presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente. 39 Art. 195 DPR 1124/1965 sost. dall’art. 15 D. Lgs. 758/1994, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770 (fino al 31 dicembre 2006 da euro 25 a euro 154) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è applicabile (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a 125 euro (fino al 31 dicembre 2006 25 euro) Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 250 euro (fino al 31 dicembre 2006 50 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T Art. 195 DPR 1124/1965 sost. dall’art. 15 D. Lgs. 758/1994, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770 (fino al 31 dicembre 2006 da euro 25 a euro 154) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è applicabile (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a 125 euro (fino al 31 dicembre 2006 25 euro) Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 250 euro (fino al 31 dicembre 2006 50 euro) i Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T LIBRO DI PAGA (INPS) Illecito Sanzione Art. 134 RD 1422/1924 OMESSE REGISTRAZIONI Per non aver provveduto a registrare sul libro di paga (registro presenze) messo in uso i dati relativi alle prestazioni lavorative dei lavoratori occupati. Art. 142 RD 1422/1924, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 150 (fino al 31 dicembre 2006: da euro 5 a euro 30) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è applicabile (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a 25 euro (fino al 31 dicembre 2006 a 5 euro) Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 50 euro (fino al 31 dicembre 2006 10 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T Art. 41 DPR 797/1955 OMESSE REGISTRAZIONI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI Per non aver provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare) corrisposti a ciascun lavoratore. Art. 85, co. 1 DPR 797/1955, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 255 a euro 2580 (fino al 31 dicembre 2006: da euro 51 a euro 516) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è applicabile (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a 255 euro (fino al 31 dicembre 2006 51 euro) Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 510 euro (fino al 31 dicembre 2006 102 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T Esibizione e rimozione Analogamente a quanto si è specificato sopra con riferimento al libro matricola, anche con riguardo al libro paga-sezione presenze, si dovranno differenziare le due ipotesi di violazione della omessa esibizione e della rimozione, secondo i chiarimenti offerti dal Ministero del Lavoro nella Lettera Circolare n. 4024/2007. L’illecito della “omessa esibizione” del registro presenze, dunque, sarà dipendente dalla oggettiva impossibilità per il personale ispettivo di desumere da altra documentazione obbligatoria di lavoro la regolare occupazione del personale trovato intento al lavoro all’atto dell’accesso in azienda. Al contrario, si avrà una “rimozione” quando il datore di lavoro, temporaneamente privo del libro paga-sezione presenze, è comunque nelle condizioni materiali di fornire al personale di vigilanza documentazione idonea a consentire “di verificare tempestivamente e con assoluta certezza la regolarità dei rapporti instaurati”. 40 Sanzioni L’apparato sanzionatorio è identico a quello previsto per la rimozione e l’esibizione del libro matricola: - in caso di omessa esibizione del libro paga-sezione presenze (sia per le aziende soggette all’Inail sia per quelle assoggettate alle sole gestioni previdenziali Inps) interviene la “super-sanzione” da euro 4000 a euro 12000, che ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a euro 4000 (ai sensi dell’art. 1, comma 1178, legge n. 296/2006); - la rimozione dello stesso libro sarà punita per le aziende soggette all’Inail, con la sanzione da euro 125 a euro 770, in misura ridotta pari a euro 250 per ciascuna violazione (ai sensi dell’art. 195, DPR n. 1124/1965, come modificato dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006); per le aziende assoggettate solo all’Inps, con la sanzione da euro 25 a euro 150, in misura ridotta pari a euro 50 per ciascuna violazione (ai sensi dell’art. 142, RD n. 1422/1924, come modificato dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006). Nessuna delle ipotesi di illecito riconducibili alla rimozione o alla omessa esibizione del registro presenze potrà essere fatta oggetto di diffida obbligatoria, perché oggettivamente e materialmente insanabili. LIBRO DI PAGA (INAIL) Illecito Sanzione Art. 21 c. 1 DPR 1124/1965 OMESSA ESIBIZIONE Per non aver presentato il libro di paga-sezione presenze, nel luogo in cui si esegue il lavoro, agli organi di vigilanza. Art. 1, comma 1178, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 4000 a euro 12000 (fino al 31 dicembre 2006: Art. 195 DPR 1124/1965 sost. dall’art. 15 D. Lgs. 758/1994 Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 4000 euro (fino al 31 dicembre 2006 50 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T Art. 21 c. 1 DPR 1124/1965 RIMOZIONE Per aver rimosso, anche temporaneamente, il libro paga (sezione presenze) dal luogo in cui si esegue il lavoro. Art. 195 DPR 1124/1965 sost. dall’art. 15 D. Lgs. 758/1994, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770 (fino al 31 dicembre 2006 da euro 25 a euro 154) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 250 euro (fino al 31 dicembre 2006 50 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T LIBRO DI PAGA (INPS) Illecito Sanzione Art. 1, comma 1178, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 4000 a euro 12000 (fino al 31 dicembre 2006: Art. 142 RD 1422/1924 Sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30) Art. 134 RD 1422/1924 OMESSA ESIBIZIONE Per non aver presentato il libro di paga-sezione presenze, nel luogo in cui si esegue il lavoro, agli organi di vigilanza. 41 Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 4000 euro (fino al 31 dicembre 2006 10 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T Art. 142 RD 1422/1924, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 150 (fino al 31 dicembre 2006: da euro 5 a euro 30) Art. 134 RD 1422/1924 RIMOZIONE Per aver rimosso il libro paga (sezione presenze) dal luogo in cui si esegue il lavoro. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 50 euro (fino al 31 dicembre 2006 10 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T Conservazione Anche per il registro presenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 1, della legge n. 153/1969, che ha modificato l’art. 26, comma 4, del DPR n. 1124/1965, il datore di lavoro ha l’obbligo di conservarlo per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione o in ogni caso dalla data in cui fu vidimato se non è mai stato utilizzato. Sanzione La sanzione amministrativa, in caso di violazione, va da euro 75 a euro 385, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della legge n. 153/1969, nel testo modificato dall’art. 1, comma 1177, della legge n. 296/2006, precedentemente (fino al 31 dicembre 2006) la sanzione era stabilita nella somma da euro 15 a euro 77. La diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) è inapplicabile, per assoluta materiale insanabilità della condotta. LIBRO DI PAGA (INAIL) Illecito Sanzione Art. 26 c. 4 DPR 1124/1965 e art. 42 c. 1 L. 153/1969 OMESSA CONSERVAZIONE. Per non aver conservato il libro di paga per 10 anni dall’ultima registrazione o se mai usato dalla data della vidimazione. Art. 42 c. 2 L. 153/69, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 75 a euro 385 (fino al 31 dicembre 2006: da euro 15 a euro 77) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 128,33 (fino al 31 dicembre 2006 25,67 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T LIBRO DI PAGA (INPS) Illecito Sanzione Art. 26 c. 4 DPR 1124/65 e art. 42 c. 1 L. 153/69 OMESSA CONSERVAZIONE Art. 42 c. 2 L. 153/69, da ultimo modif. dall’art. 1, comma 1177, L. 296/2006 42 Per non aver conservato il libro di paga per 10 anni dall’ultima registrazione o se mai usato dalla data della vidimazione. Sanzione amministrativa da euro 75 a euro 385 (fino al 31 dicembre 2006: da euro 15 a euro 77) Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 128,33 (fino al 31 dicembre 2006 25,67 euro) Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T 3.3. Alcuni aspetti conclusivi sui libri di matricola e paga A conclusione della carrellata degli obblighi e delle sanzioni che governano la gestione dei libri obbligatori di matricola e di paga, pare opportuno segnalare almeno due questioni di interesse generale e di largo impatto nella prassi aziendale e del contenzioso amministrativo in materia. Pluralità di violazioni Nella prassi amministrativa consolidata, instaurata dagli Istituti (Inail e Inps) e, soprattutto, dal Servizio Ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, le sanzioni per l’omessa istituzione, per la mancata esibizione o per la rimozione dei libri obbligatori sono state applicate in forma separata e distinta: una per la violazione inerente all’omissione/azione relativa al libro matricola e una per quella riguardante il libro paga. Dopo l’intervento della Lettera Circolare n. 4024/2007 del Ministero del Lavoro, tuttavia, occorre distinguere l’ipotesi della omessa esibizione, rispetto a tutte le altre. Anzitutto, vale la pena prendere le mosse dalla critica avanzata da più parti riguardo alla presunta unicità di tutte le ipotesi di violazione in materia di libri matricola e paga, che viene argomentata assumendo il presupposto logico giuridico della unicità della condotta omissiva che viola il disposto normativo dell’art. 20, comma 1, del DPR n. 1124/1965, il quale recita, testualmente: “I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere: 1) un libro di matricola …; 2) un libro di paga …”. Si ritiene, da parte dei sostenitori dell’unicità degli illeciti, che la norma citata abbia una struttura “monodimensionale” per cui il datore di lavoro omettendo di istituire i due libri, in realtà pone in essere una sola condotta omissiva illecita. In secondo luogo, si evidenzia l’unicità del bene giuridico tutelato, vale a dire la corretta osservanza delle norme dettate dal legislatore a tutela del lavoratore. Sotto altro profilo viene segnalato che l’oggetto “plurimo” dell’art. 20 del DPR n. 1124/1965 (i due libri oggetto di questa analisi) non conferisce alla condotta omissiva il connotato della duplicità: la pluralità dell’oggetto varrebbe, secondo tale ricostruzione, esclusivamente ai fini della determinazione della gravità dell’illecito e del quantum della sanzione, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981. Si conclude poi affermando che anche l’art. 21 del DPR n. 1124/1965, relativo alla omessa esibizione e alla rimozione dei due libri di matricola e di paga, deve intendersi come illecito unico da sanzionarsi soltanto in caso di condotta illecita relativa ad entrambi i documenti di lavoro: pena, in caso contrario, secondo i teorici della unicità degli illeciti, una violazione del principio del ne bis in idem. Sebbene i recenti chiarimenti ministeriali (contenuti nella lettera circolare del 29 marzo 2007), pur con diversa motivazione e solo riguardo alla omessa esibizione, accolgano la teoria della unicità dell’illecito, occorre prendere le distanze da una interpretazione generalizzata tendente ad unificare tutte le ipotesi di violazione in materia di libri matricola e paga. Anzitutto occorre leggere correttamente la norma dell’art. 20, comma 1, del DPR n. 1124/1965 sopra richiamata. Qui, infatti, non si chiede al datore di lavoro una condotta positiva (obbligatoria) unica, ma, piuttosto, una duplice azione riguardante l’istituzione di due distinti documenti di lavoro: il libro matricola e il libro paga (registro presenze). Viene meno pertanto il presupposto essenziale del ragionamento criticato. 43 In realtà, il legislatore non ha inteso obbligare il datore di lavoro alla istituzione di un solo ed unico libro, ma di istituirli entrambi, distintamente, prevedendo per ciascuno una singola azione obbligatoria. Non si ha quindi né una omissione duplice, né un’omissione ad oggetto duplice: molto più semplicemente, e senza alcun artifizio giuridico, si hanno due diverse omissioni. A tale interpretazione si giunge, peraltro, proprio applicando i canoni dell’ermeneutica giuridica che si assumerebbero violati dalla prassi amministrativa censurata. L’art. 20 del DPR n. 1124/1965, sia chiaro, non contiene in sé alcuna norma sanzionatoria, limitandosi a dettare soltanto il precetto obbligatorio. Dal canto suo, analogamente, il cennato art. 21 dello stesso DPR n. 1124/1965 si limita a stabilire l’obbligo di esibizione e il divieto di rimozione: “il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta (…); a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro”. I due precetti valutati sotto un profilo di “identità” ai fini della unicità della condotta, trovavano, fino al 31 dicembre 2006, entrambi completezza con la norma sanzionatoria dettata dal successivo art. 195 del DPR n. 1124/1965, il quale prevede espressamente che: “i datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa”. Ciò detto, il testo normativo non sembra lasciare adito a dubbi di sorta, ove interpretato in chiave sistematica e logico-razionale, sul presupposto letterale della dizione dell’art. 195 ora esaminata, che copre con specifica sanzione non semplicemente le violazioni delle “norme”, o degli “articoli” del Titolo I (Capo IV nella specie) del DPR n. 1124/1965, ma piuttosto le diverse “disposizioni” dettate dai singoli articoli considerati. Erano, dunque, soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 195, fino all’entrata in vigore della legge n. 296/2006, i datori di lavoro che, contravvenendo a specifiche e dettagliate disposizioni di legge: • non avevano provveduto ad istituire il libro matricola (art. 20, comma 1, n. 1), • non avevano istituito il libro paga (art. 20, comma 1, n. 2), • avevano rimosso il libro matricola (art. 21, comma 1, seconda parte), • avevano rimosso il libro paga (art. 21, comma 1, seconda parte), • non avevano esibito il libro matricola (art. 21, comma 1, prima parte), • non avevano esibito il libro paga (art. 21, comma 1, prima parte). Sei azioni/omissioni diverse, per sei violazioni distinte derivanti da condotte (attive o omissive) ben differenziate dal legislatore che, per ciascuna, ha dettato una disposizione cogente. Peraltro, a nessuno deve sfuggire come siano assolutamente differenziate le finalità del libro matricola e del libro paga: il primo volto a dare contezza della regolarità dell’assunzione allo stesso lavoratore, il secondo necessitante alle verifiche degli organi di vigilanza. Non solo, ma si è messa in luce, più sopra nel testo, anche una differente caratterizzazione del paga e del matricola con riguardo al contenuto delle registrazioni: si pensi al discorso relativo ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione, ad esempio. D’altro canto, non deve neppure sottacersi il profilo di legittimità costituzionale della ricostruzione ora operata: una diversa e contraria interpretazione sarebbe di fatto illegittima in virtù del disposto di cui all’art. 3 della Costituzione italiana, violando l’obbligo di parità di trattamento in identiche situazioni. Tale irragionevolezza appare palese, infatti, laddove il funzionario accertatore si volgesse a sanzionare in identica misura il datore di lavoro che abbia rimosso soltanto il libro matricola, rispetto a quello che abbia voluto intenzionalmente eludere la normativa contenuta nel DPR n. 1124/1965 con riferimento ad entrambi i libri obbligatori di lavoro. Si tratterebbe, nel caso ipotizzato, di una irrazionalità non costituzionalmente coerente, poiché si finirebbe per trattare nel medesimo modo, sotto il profilo sanzionatorio, soggetti che hanno posto in essere azioni e/o omissioni il cui disvalore sociale risulta essere più o meno grave in maniera evidente. A questo punto del discorso, tuttavia, deve innestarsi la diversa conclusione cui perviene il Ministero del Lavoro nella Lettera Circolare n. 4024/2007, con riguardo alla nuova fonte sanzionatoria contenuta nell’art. 1, comma 1178, della legge n. 296/2006, la quale testualmente stabilisce: “l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga (…) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000”. 44 Sul punto i chiarimenti ministeriali offrono soluzioni differenziate. Per quanto attiene alla illecita omessa istituzione si sposa la teoria qui argomentata della pluralità di violazioni: al datore di lavoro che non ha istituito i due libri o non li ha fatti vidimare si applica una sanzione per ciascun libro non istituito: euro 4.000 per il libro matricola e euro 4000 per il libro paga (registro presenze). Secondo il Ministero del Lavoro, infatti, questa lettura permette di “punire in diversa misura chi non abbia mai istituito sia il libro matricola che il libro paga da chi abbia omesso di istituire soltanto uno di tali documenti, senza contare che una diversa interpretazione determinerebbe l'applicazione della sanzione in parola solo nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia totalmente sprovvisto dei libri obbligatori”. Al contrario, con riguardo alla illecita omessa esibizione, si afferma che la sanzione da applicarsi al datore di lavoro che non esibisca, all’atto dell’accesso ispettivo nessuno dei due libri obbligatori, deve essere unica pari a euro 4.000. La ragione di ciò si situerebbe nella considerazione dello specifico “interesse protetto dal Legislatore” che è quello di “consentire al personale ispettivo la verifica sulla correttezza dei rapporti di lavoro instaurati”. Riconducibile più ad una “ragion pratica” che ad una argomentabile “ragion pura”, la scelta ministeriale si giustifica – con pieno spirito pragmatico – proprio per l’affermazione contenuta nella stessa Lettera Circolare n. 4024/2007, secondo cui “una diversa interpretazione farebbe necessariamente conseguire all'illecito in parola una sanzione ridotta sempre pari ad euro 8.000, giacché in presenza di uno solo dei documenti, sarebbe invece ravvisabile l'illecito della rimozione dei libri matricola e paga”. Alla regola generale della pluralità di violazioni il Ministero torna anche per quanto attiene alla illecita rimozione dei libri obbligatori, pur seguitando a ricercare (e con fatica a trovare) una interpretazione teleologica o finalistica, utile a sostenere le argomentazioni utilizzate per impattare in modo meno doloroso nei confronti delle aziende che commettono violazioni soltanto formali, senza alcuna ricaduta previdenziale o assicurativa. La rimozione dei due libri è sanzionata separatamente, con riferimento a ciascuno di tali documenti, secondo le indicazioni ministeriali, per “il diverso interesse protetto dall’ordinamento e per evitare di porre sullo stesso piano condotte di diversa gravità (rimozione di uno solo o di ambedue i documenti)”. Archiviazione dei provvedimenti in contrasto Data l’importanza e le scelte per certi versi “rivoluzionarie”, rispetto alle attività ispettive poste in essere dai servizi di vigilanza ministeriali e previdenziali all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 296/2006, la Lettera circolare n. 4024/2007 ha inteso preoccuparsi, in chiusura, anche delle fattispecie sanzionatone di omessa istituzione e di omessa esibizione dei libri di matricola e di paga che siano state contestate e sanzionate prima della presa di posizione ufficiale del Ministero, sancendo, senza mezzi termini, che “qualora il personale ispettivo abbia emanato provvedimenti sanzionatori ai sensi della nuova normativa non in linea con le indicazioni interpretative contenute nella presente lettera circolare - e, in particolare, abbiano ricondotto alla fattispecie della "omessa esibizione" condotte in realtà inquadrabili nell'illecito di "rimozione" come sopra specificato si invitano codesti uffici a voler valutare l'adozione di eventuali procedure di archiviazione degli atti, al fine di non dar luogo ad evidenti disparità di trattamento e di prevenire contenziosi amministrativi o giudiziari”. Ne consegue, tuttavia, che salvo alcuni casi di evidente esigenza di autotutela (in cui secondo le disposizioni contenute nel Capo IV-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, le Direzioni provinciali del lavoro potranno procedere ad un annullamento d’ufficio dei provvedimenti sanzionatori irrogati), nella generalità delle ipotesi occorrerà un impulso di parte, a cura del datore di lavoro o del consulente del lavoro, a seguito di scritti difensivi ex art. 18, comma 1, della legge n. 689/1981, per chiedere l’archiviazione o la rimodulazione dell’apparato sanzionatorio ritenuto difforme rispetto alle indicazioni ministeriali. 4. Le sanzioni sul collocamento ordinario Dopo le novità introdotte dall’art. 1, commi 1180-1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), così come illustrate dalla Direzione generale del Mercato del lavoro del Ministero del 45 Lavoro e della Previdenza Sociale – dapprima con la nota n. 440 del 4 gennaio 2007, in seguito con le puntuali e tempestive risposte ai quesiti posti in via telematica sul sito istituzionale (www.lavoro.gov.it) e da ultimo con la più recente nota n. 4746 del 14 febbraio 2007 – appare utile proporre, pur sinteticamente, anche in chiave critica, una guida all’apparato sanzionatorio in materia di collocamento. Articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. 4.1. Comunicazione di instaurazione La prima fattispecie sanzionatoria riguarda il nuovo obbligo generalizzato di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro e di ogni altra esperienza assimilata preventivamente. Il nuovo testo dell’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, obbliga il datore di lavoro ad effettuare al centro per l’impiego territorialmente competente (in base alla sede di lavoro) una apposita comunicazione, con data certa di trasmissione, in tutti i casi di instaurazione di rapporti di lavoro nelle forme o negli schemi negoziali riconducibili al lavoro subordinato (in qualsiasi tipologia standard, flessibile o formativo) e al lavoro autonomo svolto in forma coordinata e continuativa (co.co.co., mini-co.co.co., agenti e rappresentanti di commercio, lavoro a progetto), nonché, per il lavoro in cooperativa dei soci (autonomo o subordinato) e per il lavoro dell’associato in partecipazione (anche se l’apporto lavorativo si accompagna ad apporti di capitale). Rientrano anche nell’obbligo in questione le ipotesi di “lavoro” in tirocinio formativo (stage e tirocini di formazione e orientamento) se finalizzate all’avvio di una esperienza lavorativa (autonoma o subordinata). L’obbligo incombe sia sui datori di lavoro privati che sugli enti pubblici economici e sulle pubbliche amministrazioni e va adempiuto “entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti”, vale a dire entro la mezzanotte del giorno che precede quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, anche se trattasi di giorno festivo o comunque non lavorativo. La comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro dovrà obbligatoriamente contenere: a) i dati anagrafici del lavoratore (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e/o domicilio); b) la data di assunzione (data di effettivo inizio della prestazione lavorativa e di iscrizione del lavoratore nel libro di matricola); c) la data di cessazione anche presunta (se il rapporto di lavoro non è a tempo indeterminato); d) la tipologia contrattuale adottata; e) la qualifica professionale assegnata; f) il trattamento economico e normativo (indicazione del Ccnl applicato oppure dell’importo della retribuzione lorda giornaliera pattuita). Data la difficile adesione del dato normativo ai rapporti di lavoro autonomo, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i committenti-datori di lavoro che instaurano rapporti in forma coordinata e continuativa sono obbligati a compilare i quadri del modello in uso per la comunicazione in argomento che 46 riguardano i dati del datore di lavoro e del lavoratore, nonché ad indicare: tipologia del rapporto di lavoro (agenzia, co.co.co., mini-co.co.co., lavoro a progetto); date di inizio e di fine del rapporto; corrispettivo lordo pattuito; descrizione dell’attività lavorativa e delle mansioni. Infine, per quel che riguarda stage, tirocini, borse lavoro e tutte le altre esperienze lavorative assimilate che abbiano una finalità di tipo occupazionale, dopo aver compilato i quadri relativi al datore di lavoro e al lavoratore, basterà indicare il tipo di rapporto, la data di inizio e quella di cessazione. Perché il datore di lavoro o il committente possano dirsi correttamente adempimenti, occorrerà provare, con documentazione avente data certa, la trasmissione della comunicazione, utilizzando strumenti come la raccomandata con avviso di ricevimento, la consegna brevi manu al centro per l’impiego ovvero i servizi telematici messi a disposizione dalle Regioni o Province autonome, nonché la spedizione a mezzo fax o l’invio di e-mail certificata. Le condotte punibili, che integrano quattro distinte ipotesi di illecito amministrativo, consistono in un comportamento omissivo e in tre comportamenti attivi: l’omesso invio della comunicazione = il datore di lavoro non ha inviato la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto; l’invio tardivo della comunicazione = il datore di lavoro ha inviato la comunicazione obbligatoria ma dopo la mezzanotte del giorno precedente l’inizio della prestazione; l’invio di una comunicazione priva degli elementi essenziali = il datore di lavoro ha inviato una comunicazione preventiva ma priva dei dati essenziali previsti tassativamente dalla legge; l’invio di una comunicazione con indicazione errata degli elementi essenziali = il datore di lavoro ha inviato una comunicazione preventiva, contenente l’indicazione dei dati essenziali previsti dalla legge, ma riportando dati inesatti. Se per le prime due ipotesi di illecito si tratta di una conferma di quanto normalmente già appariva sanzionabile alla luce del testo previgente dell’art. 9-bis, comma 2, le ultime due, al contrario, rappresentano una novità significativa. A ben vedere, infatti, la normativa previgente aveva portato il Ministero del Lavoro (cfr. Circolare n. 12 del 22 gennaio 2001; Lettera Circolare n. 299 del 5 marzo 2003) ad affermare che le comunicazioni di assunzione errate o incomplete per erronea compilazione dell’apposito modello prestampato dovessero restare indenni da qualsivoglia sanzione, in ragione della previsione di cui all’art. 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che considera “abolite”, testualmente, “tutte le sanzioni amministrative relative (…) a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale”. Ora però, la legge n. 296/2006 non si è limitata a rimodellare la originaria previsione legislativa, andando, invece, a riscriverne nella sostanza il precetto, con una chiara specificazione dei contenuti obbligatori (“deve indicare”): ne consegue che l’invio o la presentazione di una comunicazione preventiva della instaurazione del rapporto di lavoro incompleta o errata non può più essere considerata una violazione “formale”, ma piuttosto rappresenta una violazione sostanziale dell’obbligo informativo posto dalla norma nel testo novellato. Ciascuna delle quattro distinte violazioni sopra individuate, dunque, sarebbe soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa che va da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato, secondo la lettera dell’art. 19, comma 3, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il cui importo nella misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, risulta pari a 166,66 euro (un terzo del massimo edittale). Tuttavia il condizionale è d’obbligo, in quanto la norma fa riferimento esplicitamente ad un precetto tutt’affatto differente rispetto a quello oggi vigente, laddove menziona, senza dubbio, l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, non già nel testo originario (ora novellato dalla legge n. 296/2006), ma alla luce delle modifiche – peraltro mai entrate in vigore – apportate a quella disposizione dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. Ne consegue, pertanto, che una interpretazione di puro diritto dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 impedisce l’applicazione dell’apparato sanzionatorio ora indicato ad un precetto normativo totalmente e radicalmente nuovo. La norma da ultimo citata, a ben vedere, stabilisce espressamente che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per una condotta posta in essere in violazione di obblighi stabiliti dal legislatore, se una specifica disposizione di legge, già in vigore prima della commissione dell’illecito, non 47 prevede per quella violazione una apposita sanzione (“Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”). In effetti, tale considerazione trova una espressa conferma proprio in una recente proposizione normativa che, di fatto, ha anticipato l’odierna disciplina della comunicazione preventiva della instaurazione dei rapporti di lavoro. Si tratta della modifica apportata dall’art. 36-bis, comma 6, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al testo dell’art. 86, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, così come introdotto dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (peraltro ora da intendersi implicitamente abrogato proprio in ragione della generalizzazione della anticipazione dell’obbligo di comunicazione dell’assunzione): il nuovo precetto non trova la propria sanzione nell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, in ragione del richiamo testuale all’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, ma piuttosto – e solo – il comma 10-ter dello stesso art. 86 (rimasto invariato rispetto alla formulazione di cui al D.Lgs. n. 251/2004) assoggetta espressamente la violazione dell’obbligo di “comunicazione anticipata” nell’edilizia alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003. Se, quindi, non potrà porsi per l’edilizia, l’eccezione d’illegittimità della sanzione, in virtù del principio della riserva di legge e di legalità, di cui al citato art. 1 della legge n. 689/1981, rappresenta una motivazione foriera di contenzioso (amministrativo e giudiziario), in mancanza di una disposizione legislativa che consenta al personale ispettivo di sanzionare esplicitamente la violazione dei nuovi obblighi in materia di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, totalmente diversi da quelli precedentemente sanzionati dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003: non era anticipata, ma successiva o contestuale; non riguardava le pubbliche amministrazioni; non concerneva i rapporti di lavoro autonomo. Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Art. 19 - Sanzioni amministrative 2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. 3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Ad ogni buon conto, laddove s’intenda ritenere applicabile l’apparato sanzionatorio dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, va tenuto presente che il datore di lavoro potrà essere destinatario, per ciascuna delle ipotesi di illecito sopra evidenziate, di un apposito atto di diffida obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, trattandosi di adempimenti comunque sanabili – per quanto attiene alla condotta omissiva del mancato invio della comunicazione e a quelle attive dell’invio di comunicazione errata o incompleta – ovvero già in sé sanati – come nell’ipotesi dell’invio tardivo della comunicazione completa e corretta (cd. diffida “ora per allora”). In questo senso, d’altronde, si è mosso lo stesso Ministero del Lavoro, da ultimo con la propria Circolare n. 9 del 23 marzo 2006. Ne consegue che laddove il datore di lavoro abbia ottemperato alla diffida impartita dall’ispettore del lavoro, si vedrà riconosciuta la possibilità di una ulteriore riduzione dell’importo della sanzione da irrogare (cd. “sanzione ridottissima”), che verrà calcolata nella misura pari al minimo edittale (100 euro). Nulla muta con riferimento alla attribuzione degli importi delle sanzioni irrogate, in ragione della permanente vigenza dell’art. 9-quater, comma 20, del DL n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996, che prevede il versamento degli importi delle sanzioni amministrative già previste dall’art. 9bis, comma 3, poi abrogato e sostituito, de facto, dall’art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 276/2003, al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, concernente il Fondo per 48 l’occupazione, corrispondente al codice tributo erariale 791 T, da utilizzare nel versamento mediante modello F 23. COMUNICAZIONE DI INSTAURAZIONE Illecito Sanzione Art. 9 bis c. 2 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/1996 come modif. dall’art. 1, comma 1180, L. 296/2006 Per aver omesso di inviare al Centro per l’Impiego competente, entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, una comunicazione contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione (qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato), la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Art. 19, co. 3 D.Lgs. n. 276/2003 Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): sanzione pari a 100 euro per ogni lavoratore Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 166,66 per ogni lavoratore Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 791 T 4.2. Due illeciti senza sanzione La legge n. 296/2006 nell’attuare o portare a compimento l’ennesima riforma in materia di collocamento ha anche provocato il verificarsi di una incomprensibile imposizione di obblighi particolareggiati e, si sarebbe tentati di dire, “speciali”, a fronte dei quali, però, il datore di lavoro potrà riposare sonni tranquilli, non esistendo alcuna reazione sanzionatoria espressa, e quindi direttamente applicabile. Si fa riferimento alle cosiddette “assunzioni d’urgenza” e a quelle “per forza maggiore”. a) assunzioni d’urgenza Quanto alla prima ipotesi, di origine legale, è lo stesso comma 2-bis dell’art. 9-bis del DL n. 510/1996, come convertito nella legge n. 608/1996, introdotto ex novo dal comma 1180 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, a stabilire che in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione potrà essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, dovendosi però adoperare il datore di lavoro per effettuare, entro il giorno precedente, una comunicazione “breve”, contenente soltanto la data di inizio della prestazione lavorativa, oltre alle generalità del lavoratore (nome, cognome e codice fiscale) e quelle del datore di lavoro (nome e cognome del responsabile legale, ragione sociale della ditta, codice fiscale). Fermo restando che, secondo i chiarimenti ministeriali, l’onere della prova dell’urgenza è totalmente a carico del datore di lavoro – il quale dovrà concretamente motivare l’urgenza sulla base di specifiche problematiche o questioni produttive, tecniche od organizzative che non consentivano di ritardare l’assunzione dei lavoratori, rappresentando l’oggettiva impossibilità di acquisire tutte le informazioni complete necessarie –, si deve segnalare che: - se il datore che assume in via d’urgenza, ed effettua in forma anticipata la comunicazione “breve” di cui si è detto, poi ometta o tardi nell’effettuare la successiva comunicazione di assunzione completa non sarà assoggettabile ad alcuna sanzione, in quanto l’art. 9-bis, comma 2-bis, non risulta espressamente sanzionato, perché non richiamato dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003; - analogamente, per quanto detto sopra, potrà argomentarsi con riguardo alla mancata presentazione della stessa comunicazione “breve”: mancando la prima informativa anticipata si ricade, infatti, nella regola generale e, quindi, il comportamento datoriale dovrebbe essere sanzionato per aver omesso di comunicare l’assunzione tout court – qualora vi fosse una disposizione sanzionatoria ad hoc – senza che la deroga dell’urgenza possa essere invocata quale causa di giustificazione dell’omessa comunicazione anticipata, mancando anche l’anticipazione della nota minima. 49 b) assunzioni per cause di forza maggiore o per eventi straordinari La seconda ipotesi di illecito senza sanzione deriva non già dalla legge, ma dalla prassi amministrativa, e cioè da una lettura sistematica della normativa, pure ampiamente condivisibile, compiuta dal Ministero del Lavoro nella nota n. 440/2007 e ribadita nella successiva nota n. 4746/2007. I chiarimenti ministeriali hanno precisato che devono considerarsi escluse dall’obbligo di comunicazione anticipata tutte le assunzioni effettuate a causa di forza maggiore o per eventi di carattere straordinario, che il datore di lavoro non poteva oggettivamente prevedere e che lo costringono ad una assunzione immediata (eventi naturali catastrofici, sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell’assenza). Sebbene il Ministero abbia precisato che in tali ipotesi la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro deve essere comunque effettuata entro il primo giorno utile e, in ogni caso, non oltre il quinto giorno successivo, ne deriva, di fatto, che il datore di lavoro sfuggirà sempre, consapevolmente, all’apparato sanzionatorio per l’omessa o ritardata comunicazione: nel primo caso (comunicazione anticipata) in base all’art. 3 della legge n. 689/1981, che stabilisce la sussistenza della necessaria rimproverabilità della condotta dalla quale scaturisce l’illecito amministrativo astrattamente contestabile al datore di lavoro; nel secondo caso (comunicazione nei cinque giorni) in quanto manca una disposizione di legge che stabilisca espressamente l’obbligo e preveda, conseguentemente, la relativa sanzione. 4.3. Comunicazione di trasformazione e variazione Obblighi non ancora sanzionabili sono quelli relativi alle diverse ipotesi di variazione e trasformazione del rapporto di lavoro già parzialmente individuati nel testo originario dell’art. 4 bis, comma 5, del D. Lgs. n. 181/2000, così come introdotto dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 297/2002, poi ampliate dall’art. 1, comma 1184, della legge n. 296/2006. Il datore di lavoro, in effetti, viene obbligato a dare notizia, tempestivamente, ai centri per l’impiego, di alcune mutazioni oggettive o soggettive che subisce la relazione negoziale con ogni singolo lavoratore interessato: □ proroga del termine inizialmente fissato nel contratto a tempo determinato; □ trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; □ trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; □ trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; □ trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato (ed anche trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato); □ trasferimento del lavoratore; □ distacco del lavoratore; □ modifica della ragione sociale del datore di lavoro; □ trasferimento d’azienda o di ramo di essa. Si tratta di una comunicazione ex post, non già anticipata, che dovrà essere effettuata dal datore di lavoro entro cinque giorni dall’evento: i cinque giorni decorrono da quello successivo al giorno dell’evento, in forza del principio secondo cui dies a quo non computatur in terminis; il computo avviene secondo il calendario, cosicché, nel caso in cui l’ultimo giorno cada di domenica o in un altro giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per effetto della permanenza in vigore dell’art. 5, comma 2-bis, del D.Lgs n. 181/2000, così come introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 297/2002, le comunicazioni di trasformazione e di variazione dei rapporti di lavoro saranno obbligatorie soltanto a far data dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 4-bis, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 181/2000, con il quale verranno ufficializzati i nuovi moduli unificati per l’effettuazione di tutte le comunicazioni obbligatorie. La reazione punitiva in questo caso è precisamente individuata dalla legge in virtù dell’espresso richiamo operato dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, pertanto, quando gli obblighi saranno in vigore, il datore di lavoro che ometta di comunicare le variazioni e le trasformazioni indicate dalla norma si vedrà assoggettato alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni 50 lavoratore interessato, che in misura ridotta (art. 16 della legge n. 689/1981) è pari a 166,66 euro, con la possibilità di vedersi diffidato a regolarizzare (art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004). COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE Illecito Sanzione Art. 4 bis, co. 5 D. Lgs. 181/2000, introdotto dall’art. 6 D. Lgs. 297/2002 come modif. dall’art. 1, comma 1184, L. 296/2006 Per aver omesso di inviare al Centro per l’Impiego competente, entro 5 giorni dall’evento, una comunicazione relativa alle seguenti variazioni del rapporto di lavoro: proroga del termine del contratto a tempo determinato; trasformazione del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato; trasformazione da tempo parziale a pieno; trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; trasformazione da CFL a contratto a tempo indeterminato; trasferimento del lavoratore; distacco del lavoratore; modifica della ragione sociale del datore di lavoro; trasferimento d’azienda o di ramo di essa. Art. 19, co. 3 D.Lgs. n. 276/2003 Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): sanzione pari a 100 euro per ogni lavoratore Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 166,66 per ogni lavoratore Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 791 T 4.4. Comunicazioni delle Agenzie di somministrazione L’ultimo periodo del nuovo art. 9-bis, comma 2, del DL n. 510/1996, come convertito nella legge n. 608/1996, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, fa obbligo alle agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di comunicare al Centro per l’Impiego territorialmente competente (rispetto alla sede operativa dell’agenzia), entro il giorno venti del mese successivo alla data dell’evento, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente. L’obbligo già previsto dall’art. 4-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 181/2000 (“Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente”), peraltro mai entrato in vigore, è ora immediatamente operativo in quanto ricondotto nella norma generale in tema di comunicazioni obbligatorie in materia di collocamento ordinario della manodopera. Per quanto la norma faccia riferimento al mese successivo alla “data di assunzione”, evidentemente il parametro temporale deve intendersi esteso anche alle rispettive date della proroga e della cessazione dei rapporti instaurati con i lavoratori inviati in somministrazione. Se, dunque, per i lavoratori somministrati le Agenzie per il lavoro potranno operare in deroga rispetto all’obbligo generalizzato della comunicazione preventiva (per l’assunzione) e della comunicazione entro i cinque giorni successivi (per la proroga e per la cessazione), nessuna deroga, al contrario, potrà essere riconosciuta per le assunzioni, variazioni e cessazioni dei lavoratori diretti (dipendenti e collaboratori) in forza presso le sedi centrali e territoriali delle Agenzie. Per quanto attiene alla scadenza dell’obbligo di comunicazione il “ventesimo giorno del mese successivo” è tassativamente indicato dalla legge, senza necessità alcuna di calcoli, essendo previsto a data certa di calendario, unico slittamento possibile, dunque, riguarda l’ipotesi che il giorno venti del mese cada di domenica o in giorno festivo, in tal caso il termine è da intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Infine, per quel che concerne la reazione sanzionatoria, seppure l’art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 276/2003 non sia stato espressamente abrogato dalla legge n. 296/2006, si deve ritenere che alle agenzie di somministrazione che omettano di inviare al centro per l’impiego competente, nel termine anzidetto, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l’eventuale proroga e la cessazione dello stesso, non possa applicarsi la minore sanzione amministrativa da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato, dovendosi considerare implicitamente abrogato il richiamato art. 4-bis, comma 4, 51 del D.Lgs. n. 181/2000, in quanto la previsione normativa in esso contenuta è ora integralmente assorbita dalla novella apportata dalla stessa legge n. 296/2006 all’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, come originariamente convertito nella legge n. 608/1996. Piuttosto, dovrebbe farsi nuovamente riferimento al terzo comma dello stesso art. 19 del D.Lgs. n. 276/2003, più volte citato, per cui l’agenzia inadempiente (o che adempie in ritardo o con indicazioni errate o incomplete) potrebbe essere assoggettata, per ogni lavoratore interessato, alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 500 euro, che in misura ridotta è pari a 166,66 euro (art. 16 della legge n. 689/1981), con la possibilità di vedersi diffidata a regolarizzare con l’ammissione al pagamento della sanzione in misura minima pari a 100 euro (art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004). Sennonché devono qui ritenersi integralmente riportate le argomentazioni già utilizzate per quanto attiene all’obbligo di comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro con riguardo al principio di legalità che governa l’illecito amministrativo (art. 1, legge n. 689/1981), in quanto l’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 fa sì richiamo dell’art. 9-bis, ma, come ampiamente rilevato, non nel precetto ora novellato dalla legge n. 296/2006. COMUNICAZIONI DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE Illecito Sanzione Art. 9 bis c. 2 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/1996 come modif. dall’art. 1, comma 1180, L. 296/2006 Per aver omesso di inviare al Centro per l’Impiego competente, entro il giorno venti del mese successivo all’assunzione, proroga e cessazione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore temporaneo assunto nel mese precedente, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Art. 19, co. 3 D.Lgs. n. 276/2003 Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): sanzione pari a 100 euro per ogni lavoratore Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 166,66 per ogni lavoratore Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 791 T 4.5. Denuncia nominativa dell’assicurato Per effetto dell’espressa previsione normativa contenuta nell’art. 1, comma 1182, della legge n. 296/2006, fintanto ché non diverranno operative le modalità di comunicazione dei dati con l’uso dei moduli unificati di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, resta pienamente in vigore l’obbligo di denuncia nominativa dell’assicurato all’Inail, secondo le disposizioni di cui all’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Si segnala, peraltro, che l’obbligo in argomento non attiene esclusivamente alle diverse forme e tipologie del lavoro dipendente, ma altresì a tutte le forme di lavoro comunque soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (con riguardo, quindi, anche ai collaboratori a progetto, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione). Tale adempimento obbligatorio può essere compiuto entro la mezzanotte del giorno dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero della cessazione dello stesso per quanto attiene ai lavoratori subordinati, come chiarito dalla prassi amministrativa (cfr. Nota Inail del 13 marzo 2000). Peraltro, per quanto concerne i lavoratori parasubordinati, invece, la denuncia deve essere effettuata contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, in caso di denuncia di esercizio (nel caso in cui il datore di lavoro avvii per la prima volta l’attività lavorativa svolta dal collaboratore o associato), non oltre il trentesimo giorno dal verificarsi dell’evento, nei casi di variazione (nel caso in cui la collaborazione o l’associazione avvengano per attività già in essere presso l’azienda) e di cessazione (cfr. Circolare Inail n. 22 del 18 marzo 2004; Circolare Inail n. 32 dell’11 aprile 2000). Tuttavia a far data dal 1° gennaio 2007 la denuncia del lavoratore all’Inail può essere effettuata esclusivamente attraverso gli strumenti informatici, come chiarito dall’Inail con propria Circolare n. 2 del 16 gennaio 2007, nella quale si sono individuate esplicitamente le modalità di inoltro telematico (online sul sito www.inail.it; posta elettronica all’indirizzo [email protected]; collegamento all’anagrafe tributaria). 52 Quanto ai profili sanzionatori, la violazione degli obblighi posti dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000 è espressamente sanzionata dalla stessa disposizione normativa che prevede a carico del datore di lavoro inadempiente (o che adempie in ritardo o con indicazioni errate o incomplete) l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa pari a 51 euro, per la quale tuttavia è ammesso il pagamento nella in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 (17 euro). Inoltre, per quel che riguarda la procedibilità mediante diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004), il personale ispettivo del Ministero del lavoro e quello degli Istituti previdenziali dovranno diffidare il datore di lavoro inadempiente, provvedendo, in caso di ottemperanza, ad irrogare la sanzione nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, vale a dire euro 12,751. Infine, l’art. 1, comma 1182 (ultimo periodo), della legge n. 296/2006 ha stabilito che la denuncia nominativa prevista in favore dell’Inail dal richiamato art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000 debba essere effettuata, a partire dal 1° gennaio 2007, anche nei confronti dell’Ipsema per i lavoratori assicurati del settore marittimo: l’eventuale inadempimento del nuovo obbligo di comunicazione, tuttavia, non potrà essere assoggettato ad alcuna sanzione, mancando una espressa previsione normativa in tal senso. DENUNCIA NOMINATIVA ALL’INAIL Illecito Sanzione Art. 14, comma 2, D. Lgs. 38/2000 Per non aver denunciato alla sede INAIL competente, contestualmente all’instaurazione o alla cessazione del rapporto di lavoro, il codice fiscale dei lavoratori assicurati, attraverso gli strumenti informatici. Art. 14, comma 2, D. Lgs. 38/2000 Sanzione amministrativa di euro 51. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): sanzione pari a 12,75 euro Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 17 euro Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T 4.6. Dichiarazione di assunzione Da ultimo, si deve rilevare, sia pure di passata, anche come la legge n. 296/2006 ponga qualche dubbio riguardo alla operatività dell’obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore all’atto dell’ammissione al lavoro. L’art. 4-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 181/2000, non modificato dalla legge finanziaria per il 2007, testualmente stabilisce che “all’atto dell’assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152”2. La problematicità della norma, invero, si radica propriamente sul concetto di “assunzione”: se è vero, come è vero, che il nuovo art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, come convertito nella legge n. 608/1996, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, parla nel suo incipit di “instaurazione” del rapporto di lavoro, ma poi fra gli elementi essenziali della comunicazione reca – tout court – il riferimento alla “data di assunzione”, ci si domanda se il legislatore utilizzi la nozione di “assunzione” con un unico significato o, al contrario, con una pluralità di significati a seconda del contesto normativo in cui si colloca. La questione non appare peregrina, né per la portata precettiva della norma, né per la reazione sanzionatoria che la accompagna. In effetti, laddove si dovesse ritenere che il concetto di “assunzione” adoperato dalla legge n. 296/2006, nel novellare la legge n. 608/1996, valga anche per le previsioni in materia di consegna della dichiarazione di assunzione, la stessa non dovrebbe più riguardare soltanto i lavoratori subordinati (con 1 Si veda in proposito la Circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 23 marzo 2006. Confermava, peraltro, l’applicabilità della diffida obbligatoria per la violazione in esame anche la Circolare Inail n. 86 del 17 dicembre 2004, che inserisce l’ipotesi di illecito nella tabella fornita in allegato al personale ispettivo (sebbene errando nel calcolo della sanzione da irrogare che non è pari a 8,52, ma a 12,75 come evidenziato nel testo). 2 Per un commento approfondito sia consentito rinviare nuovamente a P. Rausei, “Illeciti e sanzioni” cit., 163-169. 53 qualsiasi tipologia contrattuale assunti, standard, flessibile o formativa), ma anche i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto e occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro) e perfino quelle esperienze pseudo-lavorative per le quali sussiste l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto (stage, tirocini formativi et similia). L’esegesi della norma, allora, diventa di fondamentale importanza, al fine di non incorrere nella sanzione più grave prevista dall’attuale sistema giuridico in materia di collocamento ordinario: la sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, nell’importo da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.500 euro, in misura ridotta pari a 500 euro (art. 16, legge n. 689/1981)3. Se da un lato, il riferimento ai dati delle registrazioni effettuate sul libro obbligatorio di matricola potrebbe indurre a considerare anche i lavoratori parasubordinati (per i quali sussiste tale obbligo), a risultati opposti si perviene sviluppando l’interpretazione dell’art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 181/2000 in considerazione dell’altro riferimento, quello alle informazioni che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore in base al D.Lgs. n. 152/1997. Il decreto legislativo da ultimo citato, infatti, rappresenta il recepimento nel nostro ordinamento giuslavoristico della Direttiva 91/533/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 14 ottobre 1991, la quale, come recita espressamente il primo alinea dell’art. 1 (rubricato “Campo d’applicazione”), “si applica a qualsiasi lavoratore subordinato che abbia un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legislazione vigente in uno Stato membro e/o disciplinato dal diritto vigente in uno Stato membro”. Non solo, perché il successivo art. 2, primo alinea, rafforza il convincimento palesato dalla disposizione ora menzionata, prevedendo che “il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore subordinato cui si applica la presente direttiva, in appresso denominato «lavoratore», gli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro”. Il percorso à rebours, pertanto, scioglie senz’appello i dubbi dell’interprete, in ragione dell’esplicito e chiaro riferimento del legislatore comunitario ai soli lavoratori subordinati. DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE Illecito Sanzione Art. 4 bis co. 2 D.Lgs. 181/00 come sostituito dall’art. 6, co. 1 D. Lgs. 297/02 Per non aver consegnato al lavoratore subordinato, all’atto dell’assunzione, prima dell’immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso (nel caso in cui non si applica il contratto collettivo, tale dichiarazione per essere regolare deve recare l’espressa indicazione della durata delle ferie, della periodicità della retribuzione, dei termini di preavviso e dell’orario di lavoro); nonché la dichiarazione concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee 3 Art. 19, co. 2 D. Lgs. 276/2003 Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1500 per ogni lavoratore. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): sanzione pari a 250 euro per ogni lavoratore Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 500 per ogni lavoratore Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 791 T Si applica all’ipotesi sanzionatoria in argomento l’istituto della diffida obbligatoria (art. 13, D.lgs. n. 124/2004), data la sicura sanabilità dell’inadempimento documentale e informativo (cfr. Circolare del Ministero del lavoro n. 9/2006): il datore di lavoro che ha omesso di consegnare la dichiarazione tempestivamente o non l’ha consegnata per niente ovvero l’ha consegnata priva dei dati essenziali, se provvede a regolarizzare la propria condotta, su diffida del personale ispettivo ministeriale, sarà ammesso al pagamento della “sanzione ridottissima” pari al minimo edittale, vale a dire a 250 euro. Si veda anche P. Rausei, “Codice delle Ispezioni” cit, vol. 2 “Sanzioni”, 325-326, e ivi i riferimenti giurisprudenziali e alla prassi amministrativa. 54 Bibliografia M. R. Gheido, A. Casotti, P. Rausei, “Manovra bis. Sostituti d’imposta, studi professionali e regime sanzionatorio”, in Dir. Prat. Lav. ORO, 2006, 6 E. Massi, “Servizi per l’impiego e nuovi obblighi”, in Dir. Prat. Lav., 2007, 10, 632 E. Massi, “Comunicazione anticipata ai servizi per l’impiego”, in Dir. Prat. Lav., 2007, 6, 407 D. Messineo, L. Grasso, “Lotta al sommerso e libri matricola e paga”, in Lav. giur., 2007, 4, 353 F. Natalini, “Collocamento: primi chiarimenti sulle comunicazioni obbligatorie”, in Guida lav., 2007, 3, 12 F. Natalini, “La legge finanziaria e le implicazioni sulla normativa del collocamento”, in Guida lav., 2007, 2, 34 M. Parisi, “Il sistema sanzionatorio del lavoro dopo la Finanziaria 2007”, in Guida lav., 2007, 2, 45 P. Pennesi, D. Papa, “Libri obbligatori: importanti novità dal Ministero”, in Guida lav., 2007, 16, 42 P. Pennesi, D. Papa, “Lotta al sommerso e sicurezza del lavoro: primi orientamenti interpretativi”, in Guida lav., 2006, 36, 13 P. Rausei, “Istituzione ed esibizione del libro matricola e del registro presenze”, in Dir. Prat. Lav., 2007, 23, 1455 P. Rausei, “Libri matricola e paga: obblighi e sanzioni”, in Dir. Prat. Lav., 2007, 16, Inserto P. Rausei, “Sistema sanzionatorio per il collocamento riformato” , in Dir. Prat. Lav., 2007, 12, 781 P. Rausei, “Ispezioni, sanzioni e ‘‘mini-riforma’’ del collocamento”, in Dir. Prat. Lav., 2007, 4, 248 P. Rausei, “La vigilanza amministrativa”, “Ispezioni in azienda. Lezione 2”, in I Corsi, 2006, 10 P. Rausei, “Codice delle Ispezioni”, vol. 2 “Sanzioni”, Ipsoa, Milano, 2006 P. Rausei, “Illeciti e sanzioni”, Ipsoa, Milano, 2005 PIERLUIGI RAUSEI è coordinatore amministrativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Avvocato, già Ispettore del lavoro, è componente del “Centro Studi Attività Ispettiva” della Direzione generale per l’attività ispettiva, Tutor regionale per la formazione del personale ispettivo delle Marche e responsabile Affari Legali della Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno. Giuslavorista apprezzato, è componente del Comitato Scientifico della Fondazione Studi dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, figura, inoltre, fra i collaboratori del Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, presso la quale tiene lezioni di “Diritto sanzionatorio del lavoro” quale membro della “teaching faculty”. Componente del Comitato scientifico della rivista “Diritto & Pratica del Lavoro” e membro del Comitato di redazione delle riviste “Diritto delle Relazioni Industriali” e “Bollettino Adapt”, collabora anche con “Guida alle Paghe” e “Diritto e lavoro nelle Marche”. Docente in Corsi e Master universitari e di formazione-aggiornamento professionale, è Autore di numerosi saggi in diritto del lavoro. Ha pubblicato, fra gli altri, i seguenti volumi: “Il mobbing nel rapporto di lavoro” (2002); “Lavoro e previdenza: sistema sanzionatorio”, “Il nuovo volto del lavoro: l’attuazione della Riforma Biagi. Commento al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276” e “La riforma del lavoro. Riflessioni critiche e indicazioni operative sul D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (2003); “Somministrazione di lavoro” e “La nuova ispezione in azienda” (2004); “Illeciti e sanzioni”, “I nuovi lavori” e “Il vademecum della riforma lavoro” (2005); “Percorsi di diritto del lavoro. Per la tutela del lavoro senza aggettivi” e “Codice delle Ispezioni (vol. 1. Procedure; vol. 2. Sanzioni)” (2006); “Somministrazione di lavoro”, II ed., “Codice delle Ispezioni (vol. 3. Modulistica)” (2007). Figura fra gli Autori del primo commentario della riforma del mercato del lavoro (“Come cambia il mercato del lavoro”, Ipsoa 2004) ed è uno degli Autori dei volumi della Collana ADAPT in tema di riordino dei servizi ispettivi, certificazione dei contratti di lavoro, esternalizzazioni (Giuffrè 2004-2006). Per contattare l’Autore il sito www.rausei.it ad accesso gratuito. Si segnala, con riferimento alla Circolare del 18 marzo 2004 del Ministero del Lavoro, che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene. 55