Regolamento per la concessione del patrocinio dell`Assemblea

Transcript

Regolamento per la concessione del patrocinio dell`Assemblea
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
Allegato A) alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 423
(Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 12 giugno 2012, n. 231, Regolamento
per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per
iniziative di interesse e rilievo regionale e autorizzazione all'uso del logo).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto, definizioni e finalità)
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 105
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e dell'articolo 10 della legge
regionale 30 marzo 2011 n. 4, i criteri e le modalità con cui l'Assemblea
legislativa della Regione Umbria (di seguito denominata Assemblea legislativa)
concede il proprio contributo a manifestazioni sociali e culturali di
particolare rilievo regionale.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento, si intendono:
a) per patrocinio oneroso: il contributo finanziario a carico dell'Assemblea
legislativa per una collaborazione nella realizzazione di una iniziativa di
particolare interesse e rilievo regionale. Il contributo è erogabile a titolo
di compartecipazione alle spese, solo previa rendicontazione delle stesse
da parte del beneficiario. La concessione del contributo può comportare,
se richiesto, per la sola iniziativa ammessa a contributo e nell'anno di
riferimento, l'utilizzo del logo dell'Assemblea e del patrocinio gratuito
consistente della dicitura “Con il patrocinio dell'Assemblea legislativa della
Regione Umbria”;
b) per concessione del patrocinio gratuito e uso del logo: il riconoscimento con il
quale l'Assemblea legislativa della Regione Umbria esprime il
proprio apprezzamento per un'iniziativa di particolare interesse e rilievo
regionale. L'autorizzazione all'uso del logo e la concessione del
patrocinio gratuito, consistente nella dicitura “Con il patrocinio
dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria”, è accordata secondo le
disposizioni contenute all'art. 11 del presente Regolamento.
Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
CAPO II
PATROCINIO ONEROSO
Art. 2
(Programmazione annuale, criteri e risorse)
1.
La concessione di patrocini onerosi è inquadrata in una politica di
programmazione selettiva volta alla collaborazione nella realizzazione di
iniziative di particolare interesse e rilievo regionale, non finalizzata alla
promozione dell'immagine dell'Amministrazione assembleare e non
riguardante iniziative realizzate direttamente dalla stessa Assemblea
legislativa.
2.
L'Ufficio di Presidenza con proprio atto, annualmente, su proposta del
Presidente dell'Assemblea
a)
individua l'ammontare delle risorse da utilizzare ai sensi del
presente Regolamento;
b)
approva un Piano di programmazione contenente l'elenco di
ammissione/esclusione dei soggetti che hanno presentato
richiesta di patrocinio oneroso;
c)
stabilisce, contestualmente all'approvazione del medesimo Piano
di programmazione, i criteri generali per la quantificazione del
contributo ;
d)
individua l'ammontare del contributo per ciascun soggetto
ammesso e l'imputazione dell'importo totale autorizzato
nell'apposito capitolo del bilancio assembleare;
e)
approva per gli eventi di particolare rilevanza regionale, così
come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, un elenco di
convenzioni da stipulare;
f)
approva la modulistica predisposta dall'ufficio competente
relativa sia alla concessione e rendicontazione del patrocinio
oneroso che alla concessione del patrocinio gratuito e/o
all'autorizzazione all'uso del logo. Tale modulistica, pubblicata sul
sito internet dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria
(www.consiglio.regione.umbria.it), è scaricabile alla voce
“Patrocinio e Logo” / “Modulistica”.
3.
Il Piano di programmazione di cui al comma 2 è approvato dall'Ufficio di
Presidenza nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a)
armonia e coerenza delle iniziative presentate con i principi
contenuti negli articoli 10 e 11 dello Statuto della Regione
Umbria e con gli obiettivi della programmazione regionale;
Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
b)
c)
d)
qualità e rilevanza delle iniziative sotto il profilo della
valorizzazione del territorio regionale nel rispetto della struttura
economica, sociale e culturale del territorio stesso;
coordinamento delle iniziative ammesse a contributo con altre
iniziative promosse negli stessi ambiti territoriali;
idoneità delle iniziative a concorrere alla promozione
dell'immagine dell'Umbria.
4.
Le istanze di patrocinio oneroso pervenute oltre il termine stabilito
dall'art. 4, comma 1, lett. c), possono essere accolte dall'Ufficio di
Presidenza, previa integrazione del Piano di programmazione
approvato, solo qualora siano accertati residui nell'apposito capitolo del
bilancio assembleare e purché sussistano tutti i requisti previsti dal
presente articolo e dall'articolo 3.
5.
La concessione di patrocinio oneroso non comporta alcuna
responsabilità in capo all'Assemblea legislativa circa l'organizzazione e
lo svolgimento delle iniziative.
6.
L'Assemblea legislativa della Regione Umbria può assicurare, se
richiesto, il proprio sostegno alle iniziative autorizzate anche
mediante l'incentivazione della partecipazione alle medesime di autorità
regionali.
Art. 3
(Beneficiari)
1.
L'Assemblea legislativa della Regione Umbria può concedere il
patrocinio oneroso ad enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad
associazioni e comitati dotati di atto costitutivo e statuto redatti in forma
pubblica che, per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo, ovvero
per natura giuridica, non perseguano fini di lucro.
2.
Non sono titolati a presentare istanza di patrocinio oneroso:
a)
le persone fisiche;
b)
i partiti e i movimenti politici;
c)
i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente;
d)
i soggetti che svolgono attività principale al di fuori del territorio
regionale.
3.
Nell'anno di riferimento, ciascun soggetto può presentare istanza per la
concessione di patrocinio oneroso per una sola iniziativa specifica e
chiaramente identificata.
Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
Art. 4
(Presentazione delle istanze)
1.
L'istanza di richiesta di concessione del patrocinio oneroso, modulo
denominato Allegato 1,
a)
è indirizzata al Presidente dell'Assemblea legislativa della
Regione Umbria;
b)
è redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46
e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m., sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
richiedente e corredata, obbligatoriamente, di tutta la modulistica
prevista e sotto descritta compilata in ogni parte;
c)
è presentata entro il 30 gennaio dell'anno dell'iniziativa per la
quale viene richiesto il contributo.
2.
All'istanza deve essere apposta una marca da bollo dell'importo in
vigore, fatte salve le esenzioni di legge.
3.
L'istanza deve indicare:
a)
i dati del soggetto richiedente, modulo denominato Allegato 1/A;
b)
la descrizione dell'iniziativa che dia conto della valenza storico,
artistica e culturale della stessa e con la specifica del carattere,
delle finalità, dei tempi, del luogo e dei modi di realizzazione in
coerenza con i criteri contenuti al comma 3 dell'art. 2 del presente
Regolamento, modulo denominato Allegato 1/B.
4.
L'istanza è corredata:
a)
dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta
che il soggetto promotore dell’iniziativa è in regola con la
normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza, modulo
denominato Allegato 1/C;
b)
dal preventivo di spesa dell'iniziativa sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto richiedente che conterrà, alla voce
Entrate, solo gli importi riferiti ad altri soggetti pubblici o privati
diversi dall'Assemblea legislativa regionale, modulo denominato
Allegato 1/D;
c)
dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante del soggetto richiedente.
5.
Le istanze e le eventuali ulteriori note possono essere inviate tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected],
spedite a mezzo raccomandata oppure consegnate a mano.
Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
6.
Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta
devono essere regolarizzate entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta dell'ufficio competente in materia di patrocinio, a pena di
inammissibilità.
7.
L'esito dell'istanza è comunicato al soggetto richiedente dall'ufficio
competente in materia di patrocinio entro venti giorni dall'approvazione
del Piano di programmazione di cui all'articolo 2, comma 2 o delle
modifiche di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 del presente
Regolamento.
Art. 5
(Erogazione, riduzione e revoca del contributo)
1.
L'erogazione del contributo è subordinata:
a)
alla realizzazione dell'evento in maniera conforme a quella
programmata;
b)
alla richiesta di erogazione del contributo con le modalità
stabilite dal presente articolo;
c)
alla puntuale rendicontazione relativa agli importi delle entrate e
delle spese sostenute.
2.
La rendicontazione per l'erogazione del contributo, modulo
denominato Allegato 3
a)
è redatta, obbligatoriamente, sotto forma di dichiarazione resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella modulistica
di cui all'art, 2, comma 2, lett. e) del presente Regolamento;
b)
è trasmessa all'ufficio competente in materia di patrocinio entro il
termine perentorio di sei mesi dalla data di conclusione
dell'iniziativa pena l'annullamento del contributo concesso, salvo
valide
motivazioni
debitamente
illustrate
dal
legale
rappresentante del soggetto beneficiario con nota indirizzata
all'ufficio suddetto.
3.
La rendicontazione del contributo è corredata:
a)
da una dichiarazione attestante che l'iniziativa autorizzata è stata
realizzata nei tempi e nei modi indicati nell'istanza di richiesta di
patrocinio oneroso, da una dettagliata relazione sullo svolgimento
dell'iniziativa medesima e dalla descrizione dei risultati ottenuti;
Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
b)
c)
dal conto consuntivo consistente nelle voci Entrate e Uscite, dove
alla voce Entrate sarà ricompreso anche l'importo concesso
dall'Assemblea legislativa, modulo denominato Allegato 3/A;
dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante del soggetto richiedente.
4.
L'entità del contributo autorizzato
a)
è ridotta fino a pareggio di bilancio nel caso in cui dal conto
consuntivo inviato risulti un avanzo tra le voci Entrate e Uscite;
b)
non è erogata nel caso in cui dal conto consuntivo inviato risulti
un avanzo superiore all'intero importo autorizzato.
5.
L'Assemblea legislativa ha la facoltà di richiedere ai soggetti
beneficiari l'esibizione della documentazione contabile relativa alla spesa
effettivamente sostenuta, così come puntualmente indicata nella
rendicontazione trasmessa.
6.
Il contributo concesso
un'unica soluzione.
7.
Il contributo non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle per
cui è stato concesso, pena la revoca dello stesso.
8.
L'esito dell'istruttoria in merito alla documentazione pervenuta è
comunicato al soggetto richiedente, di norma, entro trenta giorni dalla
ricezione della stessa.
è
erogato
dall'Assemblea
legislativa
in
Art. 6
(Convenzioni)
1.
L'Ufficio di Presidenza, contestualmente all'approvazione del Piano di
programmazione annuale di cui all'articolo 2, individua tra gli eventi
autorizzati quelli di particolare rilevanza regionale per i quali procedere
alla stipula di apposite convenzioni a titolo gratuito finalizzate
esclusivamente
a)
alla collaborazione e al coordinamento dell’attività di cerimoniale
tra l'ufficio competente dell'Assemblea legislativa regionale e i
soggetti attuatori dell'evento;
b)
all'incentivazione della partecipazione ai medesimi eventi di
rappresentanti delle istituzioni regionali, nazionali ed
internazionali.
Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
Art. 7
(Pubblicità degli atti)
1.
Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono pubblicati sul
sito internet dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria
(www.consiglio.regione.umbria.it) gli atti relativi al Piano annuale del
contributo e le successive modifiche.
Art. 8
(Albo dei beneficiari)
1.
È istituito l’Albo dei soggetti beneficiari dei contributi disciplinati dal
presente Regolamento ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Presidente
della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118.
2.
L’Albo, aggiornato annualmente dall'ufficio competente in materia di
patrocinio, è pubblicato sul sito dell'Assemblea legislativa della Regione
Umbria alla voce “Patrocinio e logo”.
Art. 9
(Controlli)
1.
Gli uffici preposti dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria
effettueranno, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli,
anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla
veridicità delle istanze presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000.
Art. 10
(Decadenza dai benefici)
1.
A seguito di un controllo effettuato ai sensi dell'articolo 9,
l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese
comporta la decadenza dal diritto al beneficio conseguente al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
CAPO III
PATROCINIO GRATUITO E USO DEL LOGO
Art. 11
(Richiesta del patrocinio gratuito e/o dell'uso del logo)
1.
La concessione del patrocinio gratuito e/o l'autorizzazione all'uso del
logo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria
a)
è di esclusiva competenza del Presidente dell'Assemblea;
b)
è accordata a soggetti che non abbiano fini di lucro;
c)
non può essere accordata in via permanente;
d)
non comporta oneri a carico dell'Assemblea medesima o
benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto
richiedente;
e)
non comporta alcuna responsabilità in capo all'Assemblea
legislativa circa azioni e comunicazioni che vengano
rappresentate o veicolate con riferimento all’evento autorizzato e
non a preventiva conoscenza dell'Assemblea medesima.
2.
Il patrocinio gratuito e l'uso del logo possono essere concessi,
congiuntamente o disgiuntamente,
a)
per iniziative culturali, scientifiche, educative, sportive,
economiche, sociali, celebrative e umanitarie di particolare
interesse
e
rilievo
regionale
promosse
da
enti,
istituzioni, fondazioni, nonché da associazioni e comitati;
b)
per ogni singola iniziativa specifica e chiaramente identificata.
3.
Non sono titolati a presentare istanza di patrocinio gratuito e/o di
autorizzazione all'uso del logo
a)
le persone fisiche;
b)
i partiti e i movimenti politici;
c)
i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente;
d)
i soggetti che svolgono attività principale al di fuori del territorio
regionale.
1.
Art. 12
(Presentazione delle istanze)
L'istanza di concessione del patrocinio gratuito e/o dell'uso del logo,
modulo denominato Allegato 2, può essere presentata dai soggetti per
la tipologia di interventi previsti all'articolo 11, tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo [email protected], spedita a mezzo
raccomandata oppure consegnata a mano.
Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
2.
L'istanza, redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto richiedente, è presentata, di norma, entro trenta giorni
antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa per la quale viene
richiesto il patrocinio gratuito e/o l'uso del logo.
3.
L'istanza deve indicare:
a)
i dati identificativi del soggetto richiedente, modulo denominato
Allegato 2/A;
b)
la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio
e/o l'uso del logo, modulo denominato Allegato 2/B.
4.
All'istanza va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso
di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.
5.
L'esito dell'istanza è comunicato dall'ufficio competente in materia di
patrocinio al soggetto richiedente, di norma, entro dieci giorni dalla
ricezione della stessa. Il mancato invio dell'esito dell'istanza entro i
termini previsti equivale a un diniego. Contestualmente all'esito
dell'istanza è trasmesso in via telematica il logo dell'Assemblea
legislativa, quando richiesto.
6.
Il soggetto beneficiario è tenuto, prima della stampa del materiale di
comunicazione previsto, ad inviarne bozza all'indirizzo di posta
elettronica dell'ufficio competente [email protected]..
Se la concessione del patrocinio gratuito e/o l'autorizzazione all'uso del
logo si riferisce ad una pubblicazione, il beneficiario è tenuto ad
inviare copia dell’opera.
7.
L'utilizzo indebito del logo o del patrocinio gratuito comporta la
irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.
Art. 13
(Repertorio dei beneficiari)
1.
È istituito il Repertorio dei soggetti beneficiari della concessione del
patrocinio gratuito e/o dell'autorizzazione all'uso del logo
dell'Assemblea legislativa disciplinati dal presente Regolamento.
2.
Il Repertorio, aggiornato annualmente dall'ufficio competente in materia
di patrocinio, è pubblicato sul sito dell'Assemblea alla voce “Patrocinio e
logo”.
Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423