Regolamento per la concessione del patrocinio dell`Assemblea
Transcript
Regolamento per la concessione del patrocinio dell`Assemblea
Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA http://www.consiglio.regione.umbria.it Allegato A) alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 423 (Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 12 giugno 2012, n. 231, Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per iniziative di interesse e rilievo regionale e autorizzazione all'uso del logo). CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto, definizioni e finalità) 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 105 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2011 n. 4, i criteri e le modalità con cui l'Assemblea legislativa della Regione Umbria (di seguito denominata Assemblea legislativa) concede il proprio contributo a manifestazioni sociali e culturali di particolare rilievo regionale. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si intendono: a) per patrocinio oneroso: il contributo finanziario a carico dell'Assemblea legislativa per una collaborazione nella realizzazione di una iniziativa di particolare interesse e rilievo regionale. Il contributo è erogabile a titolo di compartecipazione alle spese, solo previa rendicontazione delle stesse da parte del beneficiario. La concessione del contributo può comportare, se richiesto, per la sola iniziativa ammessa a contributo e nell'anno di riferimento, l'utilizzo del logo dell'Assemblea e del patrocinio gratuito consistente della dicitura “Con il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria”; b) per concessione del patrocinio gratuito e uso del logo: il riconoscimento con il quale l'Assemblea legislativa della Regione Umbria esprime il proprio apprezzamento per un'iniziativa di particolare interesse e rilievo regionale. L'autorizzazione all'uso del logo e la concessione del patrocinio gratuito, consistente nella dicitura “Con il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria”, è accordata secondo le disposizioni contenute all'art. 11 del presente Regolamento. Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423 Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA http://www.consiglio.regione.umbria.it CAPO II PATROCINIO ONEROSO Art. 2 (Programmazione annuale, criteri e risorse) 1. La concessione di patrocini onerosi è inquadrata in una politica di programmazione selettiva volta alla collaborazione nella realizzazione di iniziative di particolare interesse e rilievo regionale, non finalizzata alla promozione dell'immagine dell'Amministrazione assembleare e non riguardante iniziative realizzate direttamente dalla stessa Assemblea legislativa. 2. L'Ufficio di Presidenza con proprio atto, annualmente, su proposta del Presidente dell'Assemblea a) individua l'ammontare delle risorse da utilizzare ai sensi del presente Regolamento; b) approva un Piano di programmazione contenente l'elenco di ammissione/esclusione dei soggetti che hanno presentato richiesta di patrocinio oneroso; c) stabilisce, contestualmente all'approvazione del medesimo Piano di programmazione, i criteri generali per la quantificazione del contributo ; d) individua l'ammontare del contributo per ciascun soggetto ammesso e l'imputazione dell'importo totale autorizzato nell'apposito capitolo del bilancio assembleare; e) approva per gli eventi di particolare rilevanza regionale, così come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, un elenco di convenzioni da stipulare; f) approva la modulistica predisposta dall'ufficio competente relativa sia alla concessione e rendicontazione del patrocinio oneroso che alla concessione del patrocinio gratuito e/o all'autorizzazione all'uso del logo. Tale modulistica, pubblicata sul sito internet dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria (www.consiglio.regione.umbria.it), è scaricabile alla voce “Patrocinio e Logo” / “Modulistica”. 3. Il Piano di programmazione di cui al comma 2 è approvato dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) armonia e coerenza delle iniziative presentate con i principi contenuti negli articoli 10 e 11 dello Statuto della Regione Umbria e con gli obiettivi della programmazione regionale; Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423 Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA http://www.consiglio.regione.umbria.it b) c) d) qualità e rilevanza delle iniziative sotto il profilo della valorizzazione del territorio regionale nel rispetto della struttura economica, sociale e culturale del territorio stesso; coordinamento delle iniziative ammesse a contributo con altre iniziative promosse negli stessi ambiti territoriali; idoneità delle iniziative a concorrere alla promozione dell'immagine dell'Umbria. 4. Le istanze di patrocinio oneroso pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. c), possono essere accolte dall'Ufficio di Presidenza, previa integrazione del Piano di programmazione approvato, solo qualora siano accertati residui nell'apposito capitolo del bilancio assembleare e purché sussistano tutti i requisti previsti dal presente articolo e dall'articolo 3. 5. La concessione di patrocinio oneroso non comporta alcuna responsabilità in capo all'Assemblea legislativa circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. 6. L'Assemblea legislativa della Regione Umbria può assicurare, se richiesto, il proprio sostegno alle iniziative autorizzate anche mediante l'incentivazione della partecipazione alle medesime di autorità regionali. Art. 3 (Beneficiari) 1. L'Assemblea legislativa della Regione Umbria può concedere il patrocinio oneroso ad enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e comitati dotati di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica che, per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguano fini di lucro. 2. Non sono titolati a presentare istanza di patrocinio oneroso: a) le persone fisiche; b) i partiti e i movimenti politici; c) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente; d) i soggetti che svolgono attività principale al di fuori del territorio regionale. 3. Nell'anno di riferimento, ciascun soggetto può presentare istanza per la concessione di patrocinio oneroso per una sola iniziativa specifica e chiaramente identificata. Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423 Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA http://www.consiglio.regione.umbria.it Art. 4 (Presentazione delle istanze) 1. L'istanza di richiesta di concessione del patrocinio oneroso, modulo denominato Allegato 1, a) è indirizzata al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria; b) è redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata, obbligatoriamente, di tutta la modulistica prevista e sotto descritta compilata in ogni parte; c) è presentata entro il 30 gennaio dell'anno dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo. 2. All'istanza deve essere apposta una marca da bollo dell'importo in vigore, fatte salve le esenzioni di legge. 3. L'istanza deve indicare: a) i dati del soggetto richiedente, modulo denominato Allegato 1/A; b) la descrizione dell'iniziativa che dia conto della valenza storico, artistica e culturale della stessa e con la specifica del carattere, delle finalità, dei tempi, del luogo e dei modi di realizzazione in coerenza con i criteri contenuti al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, modulo denominato Allegato 1/B. 4. L'istanza è corredata: a) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che il soggetto promotore dell’iniziativa è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza, modulo denominato Allegato 1/C; b) dal preventivo di spesa dell'iniziativa sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente che conterrà, alla voce Entrate, solo gli importi riferiti ad altri soggetti pubblici o privati diversi dall'Assemblea legislativa regionale, modulo denominato Allegato 1/D; c) dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente. 5. Le istanze e le eventuali ulteriori note possono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], spedite a mezzo raccomandata oppure consegnate a mano. Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423 Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA http://www.consiglio.regione.umbria.it 6. Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio competente in materia di patrocinio, a pena di inammissibilità. 7. L'esito dell'istanza è comunicato al soggetto richiedente dall'ufficio competente in materia di patrocinio entro venti giorni dall'approvazione del Piano di programmazione di cui all'articolo 2, comma 2 o delle modifiche di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 del presente Regolamento. Art. 5 (Erogazione, riduzione e revoca del contributo) 1. L'erogazione del contributo è subordinata: a) alla realizzazione dell'evento in maniera conforme a quella programmata; b) alla richiesta di erogazione del contributo con le modalità stabilite dal presente articolo; c) alla puntuale rendicontazione relativa agli importi delle entrate e delle spese sostenute. 2. La rendicontazione per l'erogazione del contributo, modulo denominato Allegato 3 a) è redatta, obbligatoriamente, sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella modulistica di cui all'art, 2, comma 2, lett. e) del presente Regolamento; b) è trasmessa all'ufficio competente in materia di patrocinio entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa pena l'annullamento del contributo concesso, salvo valide motivazioni debitamente illustrate dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con nota indirizzata all'ufficio suddetto. 3. La rendicontazione del contributo è corredata: a) da una dichiarazione attestante che l'iniziativa autorizzata è stata realizzata nei tempi e nei modi indicati nell'istanza di richiesta di patrocinio oneroso, da una dettagliata relazione sullo svolgimento dell'iniziativa medesima e dalla descrizione dei risultati ottenuti; Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423 Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA http://www.consiglio.regione.umbria.it b) c) dal conto consuntivo consistente nelle voci Entrate e Uscite, dove alla voce Entrate sarà ricompreso anche l'importo concesso dall'Assemblea legislativa, modulo denominato Allegato 3/A; dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente. 4. L'entità del contributo autorizzato a) è ridotta fino a pareggio di bilancio nel caso in cui dal conto consuntivo inviato risulti un avanzo tra le voci Entrate e Uscite; b) non è erogata nel caso in cui dal conto consuntivo inviato risulti un avanzo superiore all'intero importo autorizzato. 5. L'Assemblea legislativa ha la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari l'esibizione della documentazione contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta, così come puntualmente indicata nella rendicontazione trasmessa. 6. Il contributo concesso un'unica soluzione. 7. Il contributo non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso, pena la revoca dello stesso. 8. L'esito dell'istruttoria in merito alla documentazione pervenuta è comunicato al soggetto richiedente, di norma, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. è erogato dall'Assemblea legislativa in Art. 6 (Convenzioni) 1. L'Ufficio di Presidenza, contestualmente all'approvazione del Piano di programmazione annuale di cui all'articolo 2, individua tra gli eventi autorizzati quelli di particolare rilevanza regionale per i quali procedere alla stipula di apposite convenzioni a titolo gratuito finalizzate esclusivamente a) alla collaborazione e al coordinamento dell’attività di cerimoniale tra l'ufficio competente dell'Assemblea legislativa regionale e i soggetti attuatori dell'evento; b) all'incentivazione della partecipazione ai medesimi eventi di rappresentanti delle istituzioni regionali, nazionali ed internazionali. Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423 Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA http://www.consiglio.regione.umbria.it Art. 7 (Pubblicità degli atti) 1. Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono pubblicati sul sito internet dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria (www.consiglio.regione.umbria.it) gli atti relativi al Piano annuale del contributo e le successive modifiche. Art. 8 (Albo dei beneficiari) 1. È istituito l’Albo dei soggetti beneficiari dei contributi disciplinati dal presente Regolamento ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118. 2. L’Albo, aggiornato annualmente dall'ufficio competente in materia di patrocinio, è pubblicato sul sito dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria alla voce “Patrocinio e logo”. Art. 9 (Controlli) 1. Gli uffici preposti dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria effettueranno, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle istanze presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. Art. 10 (Decadenza dai benefici) 1. A seguito di un controllo effettuato ai sensi dell'articolo 9, l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dal diritto al beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423 Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA http://www.consiglio.regione.umbria.it CAPO III PATROCINIO GRATUITO E USO DEL LOGO Art. 11 (Richiesta del patrocinio gratuito e/o dell'uso del logo) 1. La concessione del patrocinio gratuito e/o l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria a) è di esclusiva competenza del Presidente dell'Assemblea; b) è accordata a soggetti che non abbiano fini di lucro; c) non può essere accordata in via permanente; d) non comporta oneri a carico dell'Assemblea medesima o benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente; e) non comporta alcuna responsabilità in capo all'Assemblea legislativa circa azioni e comunicazioni che vengano rappresentate o veicolate con riferimento all’evento autorizzato e non a preventiva conoscenza dell'Assemblea medesima. 2. Il patrocinio gratuito e l'uso del logo possono essere concessi, congiuntamente o disgiuntamente, a) per iniziative culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali, celebrative e umanitarie di particolare interesse e rilievo regionale promosse da enti, istituzioni, fondazioni, nonché da associazioni e comitati; b) per ogni singola iniziativa specifica e chiaramente identificata. 3. Non sono titolati a presentare istanza di patrocinio gratuito e/o di autorizzazione all'uso del logo a) le persone fisiche; b) i partiti e i movimenti politici; c) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente; d) i soggetti che svolgono attività principale al di fuori del territorio regionale. 1. Art. 12 (Presentazione delle istanze) L'istanza di concessione del patrocinio gratuito e/o dell'uso del logo, modulo denominato Allegato 2, può essere presentata dai soggetti per la tipologia di interventi previsti all'articolo 11, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], spedita a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano. Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423 Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA http://www.consiglio.regione.umbria.it 2. L'istanza, redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è presentata, di norma, entro trenta giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio gratuito e/o l'uso del logo. 3. L'istanza deve indicare: a) i dati identificativi del soggetto richiedente, modulo denominato Allegato 2/A; b) la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio e/o l'uso del logo, modulo denominato Allegato 2/B. 4. All'istanza va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente. 5. L'esito dell'istanza è comunicato dall'ufficio competente in materia di patrocinio al soggetto richiedente, di norma, entro dieci giorni dalla ricezione della stessa. Il mancato invio dell'esito dell'istanza entro i termini previsti equivale a un diniego. Contestualmente all'esito dell'istanza è trasmesso in via telematica il logo dell'Assemblea legislativa, quando richiesto. 6. Il soggetto beneficiario è tenuto, prima della stampa del materiale di comunicazione previsto, ad inviarne bozza all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio competente [email protected].. Se la concessione del patrocinio gratuito e/o l'autorizzazione all'uso del logo si riferisce ad una pubblicazione, il beneficiario è tenuto ad inviare copia dell’opera. 7. L'utilizzo indebito del logo o del patrocinio gratuito comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto. Art. 13 (Repertorio dei beneficiari) 1. È istituito il Repertorio dei soggetti beneficiari della concessione del patrocinio gratuito e/o dell'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa disciplinati dal presente Regolamento. 2. Il Repertorio, aggiornato annualmente dall'ufficio competente in materia di patrocinio, è pubblicato sul sito dell'Assemblea alla voce “Patrocinio e logo”. Segreteria di direzione, cerimoniale e relazioni istituzionali / Deliberazione Ufficio di Presidenza del 10 febbraio 2014, n. 423