domanda di gratuito patrocinio guida per i richiedenti e modello di

Transcript

domanda di gratuito patrocinio guida per i richiedenti e modello di
ALLEGATO: GUIDA PER I RICHIEDENTI IL GRATUITO PATROCINIO E
MODELLO DI DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO
TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO
GUIDA PER I RICHIEDENTI E MODELLO DI
DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO
I. GUIDA PER I RICHIEDENTI IL GRATUITO PATROCINIO
1
A. Contesto normativo
1. Competenza del Tribunale
Ricevibilità dei ricorsi dinanzi al Tribunale
Si attira l’attenzione del richiedente il gratuito patrocinio sulle disposizioni:
–
dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in virtù del suo articolo
106 bis, nonché dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea, relativi alla competenza del Tribunale;
–
degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, che precisano taluni requisiti di
ricevibilità dei ricorsi dinanzi al Tribunale.
2. Contesto normativo in materia di gratuito patrocinio
Le disposizioni relative al gratuito patrocinio sono contenute nel regolamento di
procedura.
Da tali disposizioni emerge in particolare quanto segue:
a. Condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio
1
La presente guida forma parte integrante del modello di domanda di gratuito patrocinio. Le
informazioni in essa contenute sono riprese dal regolamento di procedura del Tribunale e dalle
istruzioni pratiche alle parti.
-2-
–
Ogni persona che, in ragione della propria situazione economica, si trovi
nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese connesse all’assistenza ed
alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale ha diritto di beneficiare del
gratuito patrocinio (articolo 110, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di
procedura).
–
La situazione economica viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali
il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare (articolo 110,
paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura).
–
La domanda di gratuito patrocinio deve essere corredata di tutte le informazioni e
di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione
economica del richiedente, quale un certificato rilasciato dall’autorità nazionale
competente attestante tale situazione economica (articolo 111, paragrafo 3, primo
comma, del regolamento di procedura).
–
Il gratuito patrocinio può essere richiesto anteriormente alla presentazione del
ricorso o fintantoché quest’ultimo è pendente. Per la presentazione della relativa
domanda non è prescritta l’assistenza di un avvocato (articolo 111, paragrafo 1,
del regolamento di procedura).
–
Qualora la domanda venga presentata anteriormente alla proposizione del ricorso,
il richiedente deve esporre sommariamente l’oggetto del ricorso previsto, i fatti e
gli argomenti a sostegno dello stesso. I relativi documenti giustificativi devono
essere allegati alla domanda (articolo 111, paragrafo 3, secondo comma, del
regolamento di procedura).
–
Il gratuito patrocinio viene negato qualora l’azione per la quale venga richiesto
appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata oppure qualora il
Tribunale sia manifestamente incompetente in merito (articolo 110, paragrafo 2,
primo comma, del regolamento di procedura).
–
In caso di mutamento, in corso di giudizio, dei presupposti in considerazione dei
quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente può, sentito l’interessato,
revocarne il beneficio o d’ufficio o su domanda (articolo 114 del regolamento di
procedura).
–
La domanda di gratuito patrocinio dev’essere presentata conformemente al
modello disponibile sul sito Internet del Tribunale e contenuto nella presente
guida (articolo 111, paragrafo 2, del regolamento di procedura).
b. Procedura
–
Ove l’interessato non abbia egli stesso proposto un avvocato o qualora la sua
scelta non sia approvata, il cancelliere trasmette copia dell’ordinanza di
concessione del gratuito patrocinio e copia della domanda all’autorità nazionale
competente indicata nell’allegato II del regolamento integrativo del regolamento
di procedura della Corte di giustizia. L’avvocato incaricato di rappresentare il
richiedente è designato sulla base delle proposte trasmesse da detta autorità
(articolo 112, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura).
-3-
–
La presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto
per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell’ordinanza che
decide su tale domanda ovvero, qualora in tale ordinanza non sia designato un
avvocato incaricato di rappresentare l’interessato, sino alla data di notificazione
dell’ordinanza che designa un avvocato incaricato di rappresentare il richiedente
(articolo 112, paragrafo 5, del regolamento di procedura).
c. Gratuito patrocinio parziale
L’ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire un importo da versare
all’avvocato incaricato di rappresentare l’interessato o fissare un limite massimo che
le spese e gli onorari dell’avvocato non debbono, in via di principio, superare.
Nell’ordinanza può essere previsto un contributo dell’interessato alle spese di cui
all’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in considerazione delle
sue condizioni economiche (articolo 112, paragrafo 4, del regolamento di procedura).
d. Assunzione delle spese
–
Nel caso in cui, per effetto della decisione che conclude il procedimento, il
beneficiario del gratuito patrocinio debba sopportare le proprie spese, il presidente
fissa, con ordinanza motivata non impugnabile, le spese e gli onorari
dell’avvocato che sono a carico della cassa del Tribunale (articolo 113, paragrafo
2, del regolamento di procedura).
–
Nel caso in cui, nella decisione che conclude il procedimento, il Tribunale abbia
condannato un’altra parte a farsi carico delle spese del beneficiario del gratuito
patrocinio, la parte medesima è tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le
somme anticipate per effetto del beneficio concesso (articolo 113, paragrafo 3,
primo comma, del regolamento di procedura).
–
In caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale,
pronunciandosi sulle spese nella decisione che conclude il procedimento, può
disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sopportino le proprie spese
ovvero che queste siano sopportate, in tutto o in parte, dalla cassa del Tribunale a
titolo di gratuito patrocinio (articolo 113, paragrafo 4, del regolamento di
procedura).
B. Modalità di presentazione della domanda di gratuito patrocinio
Conformemente al punto 47 delle istruzioni pratiche alle parti, l’utilizzo del presente
modello di domanda di gratuito patrocinio è obbligatorio per presentare una domanda
di gratuito patrocinio. Una domanda di gratuito patrocinio presentata senza avvalersi
del modello non sarà presa in considerazione.
Come indicato al punto 48 delle istruzioni pratiche alle parti, la domanda di gratuito
patrocinio può essere depositata mediante e-Curia solamente dall’avvocato che
rappresenta la parte richiedente il gratuito patrocinio.
-4In caso di trasmissione in formato cartaceo, l’invio dell’originale può essere preceduto
da un invio a mezzo fax. La data di invio del fax sarà in tal caso presa in
considerazione per la sospensione del termine di ricorso, purché l’originale pervenga
al Tribunale entro i dieci giorni successivi all’invio del fax.
L’originale della domanda di gratuito patrocinio deve essere firmato dal richiedente
stesso o dal suo avvocato. In caso contrario la domanda non sarà presa in
considerazione e il documento verrà rispedito. Tuttavia, in caso di deposito della
domanda mediante e-Curia da parte dell’avvocato del richiedente, non è richiesta la
firma dell’avvocato.
Se la domanda di gratuito patrocinio è presentata dall’avvocato del richiedente prima
del deposito del ricorso, questa deve essere corredata di documenti da cui risulti che
l’avvocato è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato
membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE.
C. Conseguenza del regolare deposito di una domanda di gratuito patrocinio
prima della proposizione del ricorso
La domanda di gratuito patrocinio regolarmente depositata prima della proposizione
del ricorso sospende il termine previsto per la proposizione di tale ricorso fino alla
data della notificazione dell’ordinanza che decide sulla domanda o dell’ordinanza che
designa un avvocato incaricato di rappresentare il richiedente. Il termine di ricorso,
pertanto, non decorre durante il periodo di esame della domanda di gratuito patrocinio
da parte del Tribunale. Si consiglia, per prudenza, di presentare tale domanda per
tempo, così da evitare che il restante termine di proposizione del ricorso sia troppo
breve.
D. Contenuto della domanda di gratuito patrocinio e documenti giustificativi
1. Situazione economica del richiedente
La domanda dev’essere corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti
giustificativi che consentano di valutare la situazione economica del richiedente al
momento della presentazione della domanda, come un certificato rilasciato
dall’autorità nazionale competente attestante tale situazione economica.
Tali documenti possono essere, ad esempio:
–
attestazioni di un ufficio di assistenza sociale o dell’assicurazione contro la
disoccupazione;
–
dichiarazioni dei redditi o avvisi d’accertamento;
–
buste paga;
–
estratti conto bancari.
-5Dichiarazioni solenni compilate e firmate personalmente dal richiedente non sono
sufficienti a fornire la prova dell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese
processuali.
I dati indicati nella domanda di gratuito patrocinio in ordine alla situazione economica
del richiedente e i documenti giustificativi depositati a sostegno di tali dati mirano a
fornire un’immagine completa della situazione economica di quest’ultimo.
Si attira l’attenzione del richiedente sul fatto che non deve limitarsi a fornire al
Tribunale indicazioni relative alle sue risorse, ma che deve altresì fornire a
quest’ultimo indicazioni che gli consentano di valutare il capitale da lui detenuto.
Una domanda che non dimostri sufficientemente sul piano giuridico l’incapacità del
richiedente di far fronte alle spese del giudizio sarà respinta.
Il richiedente è tenuto a segnalare quanto prima al Tribunale ogni cambiamento nella
sua situazione economica che potrebbe giustificare l’applicazione dell’articolo 114
del regolamento di procedura, ai sensi del quale, in caso di mutamento, in corso di
giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato
concesso, il presidente può, sentito l’interessato, revocare il beneficio o d’ufficio o su
domanda.
2. Oggetto del ricorso che si intende proporre, fatti del caso di specie e
argomentazione a sostegno del ricorso
Qualora la domanda di gratuito patrocinio sia depositata prima della proposizione del
ricorso, il richiedente deve esporre sommariamente l’oggetto del suo ricorso, i fatti del
caso di specie e l’argomentazione che intende far valere a sostegno del suo ricorso.
Nel modello di domanda di gratuito patrocinio è prevista una sezione a tale scopo.
Deve essere allegata una copia di ogni documento giustificativo pertinente alla
valutazione della ricevibilità e del merito del futuro ricorso. Si può trattare, ad
esempio:
–
se del caso, dell’atto di cui il richiedente intende chiedere l’annullamento;
–
se del caso, del reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei
funzionari e della decisione con cui viene data risposta al reclamo con indicazione
delle date di presentazione del reclamo e di notifica della decisione;
–
se del caso, della domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei
funzionari e della decisione con cui viene data risposta a tale domanda con
indicazione delle date di presentazione della domanda e di notifica della
decisione;
–
della corrispondenza intercorsa con la futura parte convenuta.
3. Altre precisazioni utili
-6Nessun originale verrà restituito. Si consiglia quindi al richiedente di fornire fotocopie
dei documenti giustificativi.
Una domanda non può essere completata con il successivo deposito di addenda.
Qualora simili addenda siano depositati senza essere stati richiesti dal Tribunale, essi
verranno rispediti. È quindi essenziale riportare tutte le necessarie informazioni nella
domanda di gratuito patrocinio e allegare copia di ogni documento atto a suffragare
tali informazioni. In casi eccezionali, documenti giustificativi diretti a provare
l’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese processuali potranno essere
tuttavia accettati in un momento successivo, qualora ne sia adeguatamente motivata la
tardiva produzione.
Qualora lo spazio disponibile in una sezione del modello di domanda di gratuito
patrocinio non sia sufficiente, tale sezione potrà essere completata su un foglio libero
allegato alla domanda.
-7II. MODELLO DI DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO
DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO
TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
RICHIEDENTE
Signora
Signor
Cognome (di nascita):
Eventualmente, cognome da coniugato/a:
Nomi:
Data di nascita (gg / mm / aaaa):
/
/
Luogo di nascita:
Indirizzo:
Codice postale:
Comune:
Stato:
Telefono (facoltativo):
Fax (facoltativo):
Indirizzo di posta elettronica (facoltativo):
Professione o impiego attuale:
RICORSO CHE SI INTENDE PROPORRE
Qualora la presente domanda di gratuito patrocinio sia introdotta prima della
presentazione di un ricorso, precisare il nome della parte contro la quale si intende
proporre il ricorso in questione:
-8-
Descrivere l’oggetto del ricorso che si intende proporre, i fatti del caso di specie e
l’argomentazione a sostegno del ricorso in questione:
-9-
- 10 -
SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE
A. RISORSE
–
Le risorse del richiedente prese in considerazione sono quelle da lui dichiarate alle
autorità nazionali per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
dell’ultimo anno (o per il periodo relativamente al quale egli è giuridicamente
tenuto a dichiarare le sue risorse) (tabella 1).
–
Qualora la situazione finanziaria del richiedente sia mutata in modo significativo
rispetto all’ultimo anno, egli deve altresì precisare le sue risorse per il periodo
compreso tra il 1° gennaio di quest’anno (o di inizio del periodo di imposizione in
corso) e la data della sua domanda (tabella 2).
- 11 1. Tabella 1: Risorse del periodo di riferimento
Risorse del
richiedente
a.
Nessun reddito
b.
Retribuzioni, stipendi netti
imponibili (figuranti sulla busta
paga del richiedente)
c.
Redditi da lavoro autonomo
(redditi agricoli, industriali o
commerciali o non commerciali)
d.
Assegni familiari
e.
Indennità di disoccupazione
f.
Indennità giornaliere (malattia,
maternità, malattia professionale,
infortunio sul lavoro)
g.
Pensioni, rendite di anzianità,
rendite e indennità di
prepensionamento
h.
Assegni alimentari (importo
effettivamente versato al
richiedente)
i.
Altre risorse (ad es.: canoni
locativi riscossi, redditi da capitali,
redditi da valori mobiliari ecc.)
Risorse del
coniuge o del
partner del
richiedente
Risorse di un’altra
persona abitualmente
convivente (figlio o altra
persona a carico).
Precisare:
***
***: Qualora sia barrata questa casella, spiegare qui di seguito come il richiedente provvede
al proprio sostentamento:
- 12 2. Tabella 2: Risorse del periodo di imposizione in corso
Risorse del
richiedente
a.
Nessun reddito
b.
Retribuzioni, stipendi netti
imponibili (figuranti sulla busta
paga del richiedente)
c.
Redditi da lavoro autonomo
(redditi agricoli, industriali o
commerciali o non commerciali)
d.
Assegni familiari
e.
Indennità di disoccupazione
f.
Indennità giornaliere (malattia,
maternità, malattia professionale,
infortunio sul lavoro)
g.
Pensioni, rendite di anzianità,
rendite e indennità di
prepensionamento
h.
Assegni alimentari (importo
effettivamente versato al
richiedente)
i.
Altre risorse (ad es.: canoni
locativi riscossi, redditi da capitali,
redditi da valori mobiliari ecc.)
Risorse del
coniuge o del
partner del
richiedente
Risorse di un’altra persona
abitualmente convivente
(figlio o altra persona a
carico). Precisare:
***
***: Qualora sia barrata questa casella, spiegare qui di seguito come il richiedente provvede
al proprio sostentamento:
- 13 B. CAPITALE DETENUTO
Indicare la natura e il valore dei beni mobiliari (azioni, obbligazioni, capitali ecc.)
nonché l’indirizzo e il valore dei beni immobili (case, terreni ecc.), anche non
produttivi di redditi, di cui si disponga:
C. ONERI
Completare la seguente tabella relativa alle persone a carico del richiedente o con lui
abitualmente conviventi (es.: figli):
Cognome(i) e nomi
Legame di parentela
(es.: figlio, nipote, madre)
Data di nascita
(gg / mm / aaaa)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
- 14 Indicare l’importo degli assegni alimentari versati a terzi:
Indicare l’importo del canone di locazione relativo alla residenza principale del
richiedente, o l’importo dei rimborsi versati a istituti bancari a motivo di mutui
contratti per l’acquisto della sua residenza principale:
D. VARIE
Nella seguente sezione il richiedente può fornire informazioni integrative sulla sua
situazione, per quanto riguarda le risorse o gli oneri sostenuti (es.: rimborsi di mutui
diversi da quelli contratti per l’acquisto della sua residenza principale ecc.):
- 15 AVVOCATO PROPOSTO
Il richiedente ha la possibilità di proporre al Tribunale il nome di un avvocato che lo
rappresenti, compilando la seguente sezione.
Qualora il richiedente non provveda a compilare la seguente sezione, il Tribunale
applicherà l’articolo 112, paragrafo 3, secondo comma, del suo regolamento di
procedura, ai sensi del quale l’avvocato incaricato di rappresentare il richiedente è
designato sulla base delle proposte trasmesse dall’autorità nazionale competente
indicata nel regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di
giustizia.
Avvocato:
Indirizzo:
Codice postale:
Stato:
Telefono:
Fax (facoltativo):
Indirizzo di posta elettronica (facoltativo):
Comune:
- 16 -
DICHIARAZIONE SULL’ONORE
Il/la sottoscritto(a) dichiara sull’onore che le informazioni fornite in questa domanda
di gratuito patrocinio sono esatte ed esaustive:
Data:
/
/
Firma del richiedente o del suo avvocato:
- 17 ELENCO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
Documenti giustificativi che consentono di valutare la situazione
economica del richiedente:
-
- 18 -
Se il ricorso non è stato ancora proposto, documenti giustificativi
pertinenti per valutare la ricevibilità e il merito del ricorso previsto:
-