domanda di gratuito patrocinio guida per i richiedenti e modello di
Transcript
domanda di gratuito patrocinio guida per i richiedenti e modello di
ALLEGATO: GUIDA PER I RICHIEDENTI IL GRATUITO PATROCINIO E MODELLO DI DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO GUIDA PER I RICHIEDENTI E MODELLO DI DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO I. GUIDA PER I RICHIEDENTI IL GRATUITO PATROCINIO 1 A. Contesto normativo 1. Competenza del Tribunale Ricevibilità dei ricorsi dinanzi al Tribunale Si attira l’attenzione del richiedente il gratuito patrocinio sulle disposizioni: – dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in virtù del suo articolo 106 bis, nonché dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relativi alla competenza del Tribunale; – degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, che precisano taluni requisiti di ricevibilità dei ricorsi dinanzi al Tribunale. 2. Contesto normativo in materia di gratuito patrocinio Le disposizioni relative al gratuito patrocinio sono contenute nel regolamento di procedura. Da tali disposizioni emerge in particolare quanto segue: a. Condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio 1 La presente guida forma parte integrante del modello di domanda di gratuito patrocinio. Le informazioni in essa contenute sono riprese dal regolamento di procedura del Tribunale e dalle istruzioni pratiche alle parti. -2- – Ogni persona che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese connesse all’assistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale ha diritto di beneficiare del gratuito patrocinio (articolo 110, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura). – La situazione economica viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare (articolo 110, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura). – La domanda di gratuito patrocinio deve essere corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione economica del richiedente, quale un certificato rilasciato dall’autorità nazionale competente attestante tale situazione economica (articolo 111, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura). – Il gratuito patrocinio può essere richiesto anteriormente alla presentazione del ricorso o fintantoché quest’ultimo è pendente. Per la presentazione della relativa domanda non è prescritta l’assistenza di un avvocato (articolo 111, paragrafo 1, del regolamento di procedura). – Qualora la domanda venga presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente deve esporre sommariamente l’oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. I relativi documenti giustificativi devono essere allegati alla domanda (articolo 111, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura). – Il gratuito patrocinio viene negato qualora l’azione per la quale venga richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata oppure qualora il Tribunale sia manifestamente incompetente in merito (articolo 110, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura). – In caso di mutamento, in corso di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente può, sentito l’interessato, revocarne il beneficio o d’ufficio o su domanda (articolo 114 del regolamento di procedura). – La domanda di gratuito patrocinio dev’essere presentata conformemente al modello disponibile sul sito Internet del Tribunale e contenuto nella presente guida (articolo 111, paragrafo 2, del regolamento di procedura). b. Procedura – Ove l’interessato non abbia egli stesso proposto un avvocato o qualora la sua scelta non sia approvata, il cancelliere trasmette copia dell’ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e copia della domanda all’autorità nazionale competente indicata nell’allegato II del regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia. L’avvocato incaricato di rappresentare il richiedente è designato sulla base delle proposte trasmesse da detta autorità (articolo 112, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura). -3- – La presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell’ordinanza che decide su tale domanda ovvero, qualora in tale ordinanza non sia designato un avvocato incaricato di rappresentare l’interessato, sino alla data di notificazione dell’ordinanza che designa un avvocato incaricato di rappresentare il richiedente (articolo 112, paragrafo 5, del regolamento di procedura). c. Gratuito patrocinio parziale L’ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire un importo da versare all’avvocato incaricato di rappresentare l’interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell’avvocato non debbono, in via di principio, superare. Nell’ordinanza può essere previsto un contributo dell’interessato alle spese di cui all’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in considerazione delle sue condizioni economiche (articolo 112, paragrafo 4, del regolamento di procedura). d. Assunzione delle spese – Nel caso in cui, per effetto della decisione che conclude il procedimento, il beneficiario del gratuito patrocinio debba sopportare le proprie spese, il presidente fissa, con ordinanza motivata non impugnabile, le spese e gli onorari dell’avvocato che sono a carico della cassa del Tribunale (articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di procedura). – Nel caso in cui, nella decisione che conclude il procedimento, il Tribunale abbia condannato un’altra parte a farsi carico delle spese del beneficiario del gratuito patrocinio, la parte medesima è tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate per effetto del beneficio concesso (articolo 113, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura). – In caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale, pronunciandosi sulle spese nella decisione che conclude il procedimento, può disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sopportino le proprie spese ovvero che queste siano sopportate, in tutto o in parte, dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio (articolo 113, paragrafo 4, del regolamento di procedura). B. Modalità di presentazione della domanda di gratuito patrocinio Conformemente al punto 47 delle istruzioni pratiche alle parti, l’utilizzo del presente modello di domanda di gratuito patrocinio è obbligatorio per presentare una domanda di gratuito patrocinio. Una domanda di gratuito patrocinio presentata senza avvalersi del modello non sarà presa in considerazione. Come indicato al punto 48 delle istruzioni pratiche alle parti, la domanda di gratuito patrocinio può essere depositata mediante e-Curia solamente dall’avvocato che rappresenta la parte richiedente il gratuito patrocinio. -4In caso di trasmissione in formato cartaceo, l’invio dell’originale può essere preceduto da un invio a mezzo fax. La data di invio del fax sarà in tal caso presa in considerazione per la sospensione del termine di ricorso, purché l’originale pervenga al Tribunale entro i dieci giorni successivi all’invio del fax. L’originale della domanda di gratuito patrocinio deve essere firmato dal richiedente stesso o dal suo avvocato. In caso contrario la domanda non sarà presa in considerazione e il documento verrà rispedito. Tuttavia, in caso di deposito della domanda mediante e-Curia da parte dell’avvocato del richiedente, non è richiesta la firma dell’avvocato. Se la domanda di gratuito patrocinio è presentata dall’avvocato del richiedente prima del deposito del ricorso, questa deve essere corredata di documenti da cui risulti che l’avvocato è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE. C. Conseguenza del regolare deposito di una domanda di gratuito patrocinio prima della proposizione del ricorso La domanda di gratuito patrocinio regolarmente depositata prima della proposizione del ricorso sospende il termine previsto per la proposizione di tale ricorso fino alla data della notificazione dell’ordinanza che decide sulla domanda o dell’ordinanza che designa un avvocato incaricato di rappresentare il richiedente. Il termine di ricorso, pertanto, non decorre durante il periodo di esame della domanda di gratuito patrocinio da parte del Tribunale. Si consiglia, per prudenza, di presentare tale domanda per tempo, così da evitare che il restante termine di proposizione del ricorso sia troppo breve. D. Contenuto della domanda di gratuito patrocinio e documenti giustificativi 1. Situazione economica del richiedente La domanda dev’essere corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione economica del richiedente al momento della presentazione della domanda, come un certificato rilasciato dall’autorità nazionale competente attestante tale situazione economica. Tali documenti possono essere, ad esempio: – attestazioni di un ufficio di assistenza sociale o dell’assicurazione contro la disoccupazione; – dichiarazioni dei redditi o avvisi d’accertamento; – buste paga; – estratti conto bancari. -5Dichiarazioni solenni compilate e firmate personalmente dal richiedente non sono sufficienti a fornire la prova dell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese processuali. I dati indicati nella domanda di gratuito patrocinio in ordine alla situazione economica del richiedente e i documenti giustificativi depositati a sostegno di tali dati mirano a fornire un’immagine completa della situazione economica di quest’ultimo. Si attira l’attenzione del richiedente sul fatto che non deve limitarsi a fornire al Tribunale indicazioni relative alle sue risorse, ma che deve altresì fornire a quest’ultimo indicazioni che gli consentano di valutare il capitale da lui detenuto. Una domanda che non dimostri sufficientemente sul piano giuridico l’incapacità del richiedente di far fronte alle spese del giudizio sarà respinta. Il richiedente è tenuto a segnalare quanto prima al Tribunale ogni cambiamento nella sua situazione economica che potrebbe giustificare l’applicazione dell’articolo 114 del regolamento di procedura, ai sensi del quale, in caso di mutamento, in corso di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente può, sentito l’interessato, revocare il beneficio o d’ufficio o su domanda. 2. Oggetto del ricorso che si intende proporre, fatti del caso di specie e argomentazione a sostegno del ricorso Qualora la domanda di gratuito patrocinio sia depositata prima della proposizione del ricorso, il richiedente deve esporre sommariamente l’oggetto del suo ricorso, i fatti del caso di specie e l’argomentazione che intende far valere a sostegno del suo ricorso. Nel modello di domanda di gratuito patrocinio è prevista una sezione a tale scopo. Deve essere allegata una copia di ogni documento giustificativo pertinente alla valutazione della ricevibilità e del merito del futuro ricorso. Si può trattare, ad esempio: – se del caso, dell’atto di cui il richiedente intende chiedere l’annullamento; – se del caso, del reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari e della decisione con cui viene data risposta al reclamo con indicazione delle date di presentazione del reclamo e di notifica della decisione; – se del caso, della domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari e della decisione con cui viene data risposta a tale domanda con indicazione delle date di presentazione della domanda e di notifica della decisione; – della corrispondenza intercorsa con la futura parte convenuta. 3. Altre precisazioni utili -6Nessun originale verrà restituito. Si consiglia quindi al richiedente di fornire fotocopie dei documenti giustificativi. Una domanda non può essere completata con il successivo deposito di addenda. Qualora simili addenda siano depositati senza essere stati richiesti dal Tribunale, essi verranno rispediti. È quindi essenziale riportare tutte le necessarie informazioni nella domanda di gratuito patrocinio e allegare copia di ogni documento atto a suffragare tali informazioni. In casi eccezionali, documenti giustificativi diretti a provare l’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese processuali potranno essere tuttavia accettati in un momento successivo, qualora ne sia adeguatamente motivata la tardiva produzione. Qualora lo spazio disponibile in una sezione del modello di domanda di gratuito patrocinio non sia sufficiente, tale sezione potrà essere completata su un foglio libero allegato alla domanda. -7II. MODELLO DI DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA RICHIEDENTE Signora Signor Cognome (di nascita): Eventualmente, cognome da coniugato/a: Nomi: Data di nascita (gg / mm / aaaa): / / Luogo di nascita: Indirizzo: Codice postale: Comune: Stato: Telefono (facoltativo): Fax (facoltativo): Indirizzo di posta elettronica (facoltativo): Professione o impiego attuale: RICORSO CHE SI INTENDE PROPORRE Qualora la presente domanda di gratuito patrocinio sia introdotta prima della presentazione di un ricorso, precisare il nome della parte contro la quale si intende proporre il ricorso in questione: -8- Descrivere l’oggetto del ricorso che si intende proporre, i fatti del caso di specie e l’argomentazione a sostegno del ricorso in questione: -9- - 10 - SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE A. RISORSE – Le risorse del richiedente prese in considerazione sono quelle da lui dichiarate alle autorità nazionali per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’ultimo anno (o per il periodo relativamente al quale egli è giuridicamente tenuto a dichiarare le sue risorse) (tabella 1). – Qualora la situazione finanziaria del richiedente sia mutata in modo significativo rispetto all’ultimo anno, egli deve altresì precisare le sue risorse per il periodo compreso tra il 1° gennaio di quest’anno (o di inizio del periodo di imposizione in corso) e la data della sua domanda (tabella 2). - 11 1. Tabella 1: Risorse del periodo di riferimento Risorse del richiedente a. Nessun reddito b. Retribuzioni, stipendi netti imponibili (figuranti sulla busta paga del richiedente) c. Redditi da lavoro autonomo (redditi agricoli, industriali o commerciali o non commerciali) d. Assegni familiari e. Indennità di disoccupazione f. Indennità giornaliere (malattia, maternità, malattia professionale, infortunio sul lavoro) g. Pensioni, rendite di anzianità, rendite e indennità di prepensionamento h. Assegni alimentari (importo effettivamente versato al richiedente) i. Altre risorse (ad es.: canoni locativi riscossi, redditi da capitali, redditi da valori mobiliari ecc.) Risorse del coniuge o del partner del richiedente Risorse di un’altra persona abitualmente convivente (figlio o altra persona a carico). Precisare: *** ***: Qualora sia barrata questa casella, spiegare qui di seguito come il richiedente provvede al proprio sostentamento: - 12 2. Tabella 2: Risorse del periodo di imposizione in corso Risorse del richiedente a. Nessun reddito b. Retribuzioni, stipendi netti imponibili (figuranti sulla busta paga del richiedente) c. Redditi da lavoro autonomo (redditi agricoli, industriali o commerciali o non commerciali) d. Assegni familiari e. Indennità di disoccupazione f. Indennità giornaliere (malattia, maternità, malattia professionale, infortunio sul lavoro) g. Pensioni, rendite di anzianità, rendite e indennità di prepensionamento h. Assegni alimentari (importo effettivamente versato al richiedente) i. Altre risorse (ad es.: canoni locativi riscossi, redditi da capitali, redditi da valori mobiliari ecc.) Risorse del coniuge o del partner del richiedente Risorse di un’altra persona abitualmente convivente (figlio o altra persona a carico). Precisare: *** ***: Qualora sia barrata questa casella, spiegare qui di seguito come il richiedente provvede al proprio sostentamento: - 13 B. CAPITALE DETENUTO Indicare la natura e il valore dei beni mobiliari (azioni, obbligazioni, capitali ecc.) nonché l’indirizzo e il valore dei beni immobili (case, terreni ecc.), anche non produttivi di redditi, di cui si disponga: C. ONERI Completare la seguente tabella relativa alle persone a carico del richiedente o con lui abitualmente conviventi (es.: figli): Cognome(i) e nomi Legame di parentela (es.: figlio, nipote, madre) Data di nascita (gg / mm / aaaa) / / / / / / / / / / / / / / / / - 14 Indicare l’importo degli assegni alimentari versati a terzi: Indicare l’importo del canone di locazione relativo alla residenza principale del richiedente, o l’importo dei rimborsi versati a istituti bancari a motivo di mutui contratti per l’acquisto della sua residenza principale: D. VARIE Nella seguente sezione il richiedente può fornire informazioni integrative sulla sua situazione, per quanto riguarda le risorse o gli oneri sostenuti (es.: rimborsi di mutui diversi da quelli contratti per l’acquisto della sua residenza principale ecc.): - 15 AVVOCATO PROPOSTO Il richiedente ha la possibilità di proporre al Tribunale il nome di un avvocato che lo rappresenti, compilando la seguente sezione. Qualora il richiedente non provveda a compilare la seguente sezione, il Tribunale applicherà l’articolo 112, paragrafo 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, ai sensi del quale l’avvocato incaricato di rappresentare il richiedente è designato sulla base delle proposte trasmesse dall’autorità nazionale competente indicata nel regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Avvocato: Indirizzo: Codice postale: Stato: Telefono: Fax (facoltativo): Indirizzo di posta elettronica (facoltativo): Comune: - 16 - DICHIARAZIONE SULL’ONORE Il/la sottoscritto(a) dichiara sull’onore che le informazioni fornite in questa domanda di gratuito patrocinio sono esatte ed esaustive: Data: / / Firma del richiedente o del suo avvocato: - 17 ELENCO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI Documenti giustificativi che consentono di valutare la situazione economica del richiedente: - - 18 - Se il ricorso non è stato ancora proposto, documenti giustificativi pertinenti per valutare la ricevibilità e il merito del ricorso previsto: -