distribuzione commerciale di prodotti al consumo in cina
Transcript
distribuzione commerciale di prodotti al consumo in cina
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE DI PRODOTTI AL CONSUMO IN CINA di Diego Saluzzo ed Hermes Pazzaglini Estero>> Commercio Internazionale www.intesasanpaoloimprese.com Sommario Introduzione ..........................................................................................3 Apertura all'investimento estero nell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio: l'approccio adottato dal Moc.......................................................5 Normative speciali nell'ambito del franchising e della distribuzione di autoveicoli .............................................................................................6 Le vendite al consumo effettuate al di fuori dei locali commerciali..................7 Le Wfoe allocate nelle Ftz all'interno del nuovo quadro normativo ..................8 La disciplina della tutela del consumatore in Cina ...................................... 10 Vendita al dettagllio e tutela dei consumatori: le fonti normative ................. 10 La normativa in materia di qualità e sicurezza dei prodotti.......................... 11 La normativa in materia di tutela dei consumatori ..................................... 13 Organizzazioni consumeristiche: la China Consumer's Association (Cca) ....... 14 Glossario ............................................................................................. 15 Pagina 2 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com Introduzione Gli investitori esteri non potevano sino a tempi assai recenti effettuare attività diretta di vendita al consumo in Cina. Al di là della costituzione di joint venture industriali in forma di società a partecipazione estera (Foreign Invested Entities o Fie), ammesse a distribuire in Cina e ad esportare unicamente i prodotti da dette Fie fabbricati1, le uniche modalità ammesse per commercializzare prodotti in Cina risultavano infatti essere: la costituzione di una joint venture societaria (Jv), con una partecipazione maggioritaria detenuta dal socio locale che doveva essere almeno pari al 51% ed assoggettata a specifici requisiti assai onerosi che, sostanzialmente, limitavano per i grandi gruppi internazionali la possibilità di avvalersi di tale strumento2; il ricorso, con ben precise limitazioni, ad una controllata detenuta al 100% dall’investitore estero (Wholly Foreign-Owned Enterprise o Wfoe), soltanto se costituita nell’ambito di una Free Trade Zone (Ftz). Una Wfoe costituita ed operante all’interno di una Ftz deve avere sede legale ed operativa all’interno della Ftz ed ai fini della registrazione si richiede l’avvenuta stipulazione di un contratto di locazione di durata almeno annuale per uffici e magazzini ad uso commerciale allocate nella Ftz. Tale Wfoe, che doveva essere dotata di capitale sociale minimo pari a 200.000 Us $ (ora ridotto a 500.000 Rmb, poco più di 60.000 Us $), non poteva e non può tuttora avere sedi o filiali operative in Cina al di fuori di una zona franca. Era ed è per converso consentita la creazione al di fuori di una zona franca di filiali non operative, funzionanti in pratica in modo analogo agli uffici di rappresentanza (Liaison Offices), ed aventi mero scopo di collegamento con la Casa Madre e di promozione3. La Wfoe commerciale in una Ftz è peraltro unicamente ammessa ad effettuare acquisti e vendite di merci all’interno della Fts o con l’estero, dove le merci entrate dalla Cina in zona 1 Si vedano al riguardo i disposti contenuti per i vari comparti merceologici all’interno dei “Guiding Catalogues for Foreign Investment in Industries”, nell’ultima versione in vigore dal 1° gennaio 2005. 2 I requisiti erano allora i seguenti: a) per l’investitore estero: 1. fatturato medio annuo pari a Us $ 2 miliardi per Jv di vendita al dettaglio ed a Us $ 2,5 miliardi per Jv di vendita all’ingrosso, 2. attivo fisso pari almeno a Us $ 200 milioni per Jv di vendita al dettaglio ed a Us $ 300 milioni per Jv di vendita all’ingrosso; b) per l’investitore locale: 1. attivo fisso pari almeno a Rmb 50 milioni (ridotti a 30 per Jv allocate nella Cina centrale od occidentale), 2. fatturato medio annuo pari a Rmb 300 milioni, (ridotti a 200 per Jv allocate nella Cina centrale od occidentale), 3. import & export medio annuo pari ad almeno Us $ 50 milioni, di cui almeno Us $ 30 milioni di export annuo; c) per la joint venture medesima: 1. rispetto della normative cinese e dei piani di sviluppo pluriennali applicabili a tipologia di prodotto e località di allocazione della Jv, 2. capitale sociale pari ad almeno Rmb 50 milioni per le Jv per la vendita al dettaglio (ridotti a 30 per Jv allocate nella Cina centrale od occidentale). Per le Jv destinate alla vendita all’ingrosso è richiesto un capitale sociale pari ad almeno Rmb 80 milioni (ridotti a 60 per Jv allocate nella Cina centrale od occidentale); 3. La durata della Jv è fissata in 30 anni per le Jv di vendita al dettaglio (aumentata a 40 per quelle allocate nella Cina occidentale) ed a 40 anni per le Jv di vendita all’ingrosso; d) la costituzione delle Jv commerciali era ammessa soltanto in aree geografiche predefinite: si tratta di Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, Hainan, Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Dalian, Qingdao, Zhengzhou e Wuhan. 3 Ai sensi della “Notice on Setting up Representative Offices by Ftz Foreign Invested Enterprises“ come promulgate dalla Administration of Industry and Commerce il 4 gennaio 2001. Pagina 3 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com franca si considerano esportate e le merci che dall’estero vi arrivano devono prima essere sdoganate per essere poi commercializzate nel paese. Al massimo la Wfoe può legittimamente vendere ad un compratore che avesse a sua volta una licenza all’importazione. Il fatto che tali licenze sono emesse in numero assai limitato4 ha condotto alla creazione e proliferazione di un vasto novero di società di import/export che agiscono da intermediari nelle compravendite tra la Cina e l’estero o tra l’interno del paese e le Ftz. La grossa limitazione risiede nell’impossibilità per dette Wfoe allocate in zona franca di effettuare legittimamente attività commerciale sul mercato cinese in assenza di apposita licenza; è peraltro avvenuto che – di fatto e sfruttando zone d’ombra e margini di tolleranza consentiti sino ad un recente passato - le Wfoe allocate nelle Ftz acquistassero prodotti sul mercato cinese e, senza farle transitare per la zona franca, le rivendessero sul mercato, compiendo attività peraltro non consentite dal sistema normativo sottostante. Nel caso poi di importazione di merce dall’estero per la rivendita in Cina occorre sdoganare i prodotti prima di immetterli sul mercato domestico, attraverso il pagamento di dazi da riferire al prezzo per resa cif che la Wfoe va a corrispondere al venditore estero (che era spesso la sua Casa madre), salvo verifica e revisioni conseguenti da parte delle autorità doganali. E’ inoltre previsto5 il pagamento di dazi doganali da parte del compratore nel caso di vendita a distributori cinesi (oppure di clienti finali cinesi dotati di licenza all’importazione), avendo riguardo al prezzo di rivendita all’operatore locale. Il sistema nel suo complesso presentava, e tuttora presenta, comunque numerose aree di poca chiarezza sotto il profilo normativo, dove6 l’attività commerciale tra estero e Ftz doveva essere registrata presso le dogane cinesi, mentre l’attività commerciale tra imprese allocate in Ftz ed il “vero” mercato domestico cinese deve essere trattata come import/export. Inoltre il sistema, laddove correttamente applicato, va in ogni caso a colpire prezzi di trasferimento intercompany tra Casa madre e Wfoe locale, in quanto era possibile per le dogane cinesi7 recuperare eventuali spead tra quanto dichiarato all’importazione ed il prezzo di effettiva commercializzazione sul mercato interno in occasione di tale successiva operazione di “esportazione” da Ftz a distributori/clienti locali. E ciò anche nelle ipotesi in cui fisicamente la merce non necessariamente transitasse attraverso la Ftz. Il tutto sull’assunto che le dogane cinesi hanno titolo per richiedere il pagamento ad integrazione di dazi pagati su una base imponibile ritenuta troppo bassa o non pagati del tutto, entro 1 anno dalla data di messa a disposizione della merce in Cina, ovvero entro 3 anni da tale data nel caso in cui la condotta sia configurabile come illecito doganale8. Il fatto che dalla Ftz si possa vendere in Cina unicamente a clienti che dispongono delle necessarie autorizzazioni ad importare, oppure attraverso un trading agent, comporta la possibilità di vendere in valuta “forte”, ovvero in dollari o in euro; va da sé peraltro che il cliente cinese che non disponga delle necessarie risorse ed allocations finanziarie cercherà di pagare comunque in renminbi. Si può poi vendere in valuta ad altri soggetti allocati nella Ftz, che peraltro rappresentavano un mercato ristretto e forzoso, non sempre di particolare interesse. 4 La riforma della Foreign Trade Law nel 2004 richiederebbe in teoria per ottenere la licenza la mera registrazione. Di fatti i soggetti in possesso di licenza d’importazione sono di gran lunga aumentati nel corso degli ultimi 2 anni, restano tuttavia piuttosto rari. 5 Art. 13 delle “Customs Valuation Measures”. 6 Ai sensi degli artt. 10 e 13 delle “Free Trade Zone Customs Supervision Measures” del 1997. 7 Sempre ai sensi del già citato art. 13 delle “Customs Valuation Measures”. 8 Ai sensi dell’art. 44 della “Customs Law” del 2000. Pagina 4 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com Spesso poi le Ftz non erano allocate vicino ai “veri” clienti, con rilevanti costi e problemi logistici nel movimentare il prodotto in Cina; inoltre i costi di immobili, servizi e manodopera risultano di norma significativamente più elevati nelle Ftz che in gran parte della Cina. Il rischio per l’investitore era quindi quello di allocarsi in una localizzazione sbagliata e di rimanere “prigioniero” delle succitate regole e limitazioni. Andava da ultimo rilevata la sussistenza di vantaggi fiscali a favore delle società allocate in una Ftz rispetto ad una società cinese, rappresentati in particolare dall’applicazione di un’aliquota fiscale ridotta dal 33 al 15%, anche se l’avvicinamento al Wto sta comportando come naturale conseguenza il progressivo venir meno di questi trattamenti preferenziali (come pure avviene per i trattamenti fiscali preferenziali in passato riservati alle Fie costituite in forma di Sino-foreign equity joint ventures in fase di avvio attività). Un ulteriore vantaggio derivante dalla costituzione di una Wfoe in una Ftz - vantaggio che peraltro si sta riducendo significativamente - è rappresentato dal fatto che tali Wfoe hanno requisiti minimi assai ridotti ed una prassi di approvazione ben consolidata. Sebbene come detto tale vantaggio si stia progressivamente riducendo, gli investitori che intendono costituire una società con capitale minimo che si occupi esclusivamente di import/export (cioè non di commercio interno) continuano tuttora a servirsi di questo strumento. APERTURA ALL’INVESTIMENTO ESTERO NELL’ATTIVITÀ DI VENDITA ALL’INGROSSO ED AL DETTAGLIO: L’APPROCCIO ADOTTATO DAL MOC Il Ministero del Commercio cinese (noto come Moc) ha varato il 16 aprile 2004 le misure note come Measures on the Administration of Foreign Investment in the Commercial Sector (Commercial Fie Measures), entrate in vigore il 1° giugno 2004 e volte a recepire le indicazioni nascenti dall’adesione al Wto. Detta normativa ha previsto la possibilità per società a partecipazione anche totalitaria straniera di effettuare attività di distribuzione commerciale in Cina tanto all’ingrosso quanto al dettaglio di prodotti da esse importati, come pure di esportare prodotti acquistati sul mercato locale. La vendita al dettaglio ed all’ingrosso sono peraltro distinte, e, laddove una singola società intenda effettuarle entrambe, dovrà ottenere entrambe le licenze e sottostare a 2 distinte autorizzazioni. Gli aspetti maggiormente rilevanti della normativa per l’investitore estero sono rappresentati da: capitale sociale minimo fissato per rinvio alla Company Law cinese, che, a seguito della riforma entrata in vigore nel gennaio 2006, ammonta a soli Rmb 30.000 (circa 3.000 euro) per le società costituite in forma di società a responsabilità limitata. Tuttavia stante il requisito dell’approvazione governativa per detti soggetti appare illusorio confidare sul capitale minimo di legge, dovendo invece detto capitale sociale essere parametrato al reale volume di attività; possibilità di costituire joint venture commerciali sotto forma di Fie che, a partire dal 1° giugno 2004, possono prevedere una partecipazione maggioritaria e di controllo del socio straniero; possibilità di costituire Wfoe commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio e della vendita all’ingrosso, a partire dall’11 dicembre 2004, senza restrizioni geografiche di sorta per le società operanti nella distribuzione all’ingrosso a partire dal 1° giugno 2004 e per quelle operanti nella distribuzione al dettaglio a partire dall’11 dicembre 2004; si richiede che l’investitore estero che intende avviare un’attività commerciale in Cina goda di buona reputazione e non abbia violato le norme cinesi. Pagina 5 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com In aggiunta a quanto sopra esposto, uno degli aspetti maggiormente rilevanti della nuova legislazione consiste nella previsione di un iter autorizzativo che centralizzava pressoché esclusivamente al livello del Moc il rilascio delle licenze a società a partecipazione estera, autorizzandole ad operare nel comparto della distribuzione commerciale all’ingrosso ed al dettaglio. Ed era questo il principale punto dolente per l’investitore estero, visto il livello di discrezionalità che compete a questo ente apicale; e ciò nonostante sia prevista un’approvazione preliminare a livello di autorità provinciale competente. Riguardo ai tempi di approvazione è previsto che, laddove siano stati presentati tutti i documenti richiesti, l’authority che costituisce diramazione del Moc a livello provinciale sia tenuta ad esprimersi entro 1 mese. Laddove la decisione sia positiva, il Moc sarà allora chiamato a rilasciare la decisione definitiva entro 3 mesi dall’avvenuto ricevimento della documentazione. La situazione, da questo punto di vista è migliorata notevolmente con la promulgazione della circolare del Ministero del Commercio concernente la delega alle autorità locali delle approvazioni relative alle imprese commerciali con investimento estero9. La circolare in questione, entrata in vigore il 1° marzo 200610, delega infatti a livello provinciale l’approvazione delle Wfoe commerciali con limitate eccezioni11, lasciando semplicemente l’obbligo della notifica al Governo centrale. NORMATIVE SPECIALI NELL’AMBITO DEL FRANCHISING E DELLA DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI In breve successione rispetto alle normative dianzi citate sono state varate dal Moc le Measures on the Administration of Commercial Franchising Operations, in vigore dal 1° febbraio 2005. Specifiche norme sono state poi emanate per taluni settori: ad esempio nel comparto degli autoveicoli e lubrificanti sono da segnalare le Regulations on Applications for Engaging in Distribution and Franchising Activities for Finished Oil Products and Automobiles promulgate dal Moc l’8 agosto 2005, cui si ricollegano: 9 l’Automobile Industry Development Policy promulgata dal National Development and Reform Committee (Ndrc) il 21 maggio 2004; le Implementing Measures on the Administration of Automobile Brand Sales promulgate congiuntamente da Moc, Ndrc e State Administration for Industry and Commerce (Saic), in vigore dal 1° aprile 2005; gli Application and Recordal Filing Materials for Projects relevant to the Implementing Measures on the Administration of Automobile Brand Sales promulgati dal Moc il 30 maggio 2005; l’Automobile Trade Policy promulgata dal Moc il 10 agosto 2005 e le Regulations on Procedures for Recordal, Examination and Verification for Brand Automobiles Operation Enterprises promulgata dalla Saic il 31 agosto 2005. Circolare Shang zi han [2005] 94, datata 9 dicembre 2005, in vigore dal 1° marzo 2006. 10 Incidentalmente, in pari data, sono entrate in vigore a Shanghai talune prassi restrittive, non pubblicate in relazione a tutti i nuovi investimenti stranieri, quali l’obbligo di far legalizzare i documenti di costituzione della società madre e di registrare il contratto di locazione della sede sociale. 11 Elenchiamo a titolo esemplificativo, la vendita televisiva, telefonica e per posta, la vendita su internet e la vendita automatica, la distribuzione di materie prime industriali di speciale importanza quali l’acciaio, i metalli preziosi, l’olio carburante la gomma naturale ecc. Pagina 6 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com Detto articolato sistema normativo prevede che - a partire dal 1° aprile 2005 per le autovetture e dal 1° gennaio 2006 per tutti gli altri veicoli - la vendita e l’assistenza postvendita degli autoveicoli possa essere effettuata soltanto da distributori espressamente autorizzati dal costruttore e registrati come tali presso il Moc e la Saic. Parimenti la nomina di una sub-rete distributiva implicherà la previa approvazione sia del Moc che del costruttore titolare del relativo marchio. Laddove il distributore sia partecipato in tutto o in parte da un investitore estero, dovrà anche sottostare alle normative operanti in materia di Fie, e per esso sono previste specifiche procedure autorizzative. Tuttavia l’unico disposto restrittivo tuttora vigente in materia è che, sino all’11 dicembre 2006, la partecipazione dell’investitore estero dovrà essere in ogni caso non superiore al 49% nel caso in cui il distributore in questione abbia più di 30 punti vendita12. LE VENDITE AL CONSUMO EFFETTUATE AL DI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI L’attuale quadro normativo in materia di distribuzione commerciale in Cina è venuto a completarsi il 1° dicembre 2005, con l’entrata in vigore della Regulation on the Administration of Direct Selling e con le Regulations Prohibiting Pyramid Selling. Dette normative hanno un respiro più ampio di quelle dianzi citate in quanto si va a legittimare, attraverso le Regulation on the Administration of Direct Selling la possibilità - sia per le società cinesi che per le Fie a partecipazione straniera - che un’impresa venda i propri prodotti ai consumatori attraverso propri incaricati ed al di fuori dei locali commerciali, fattispecie questa che era stata messa al bando in Cina a partire dal 1998 a seguito di una serie di scandali e frodi che avevano costretto il legislatore a reagire. Le norme ivi previste per le Fie (e per imprese residenti di Hong Kong, Macao e Taiwan) sono pertanto adottabili anche per le società cinesi operanti nel comparto, ed in ciò differiscono dalla succitata normativa sul franchising, ove esistono disposti distinti per Fie ed imprese locali. La fattispecie della vendita al dettaglio al di fuori dei locali commerciali è sottoposta a licenza e impone condizioni rigorose per il suo rilascio (assai più rigorose di quelle analizzate in precedenza per il normale esercizio di attività commerciale al dettaglio o all’ingrosso); l’imprenditore non deve essere stato coinvolto in alcuna attività illegale nel quinquennio precedente la richiesta di autorizzazione, deve avere (nel caso di investitore estero, ovviamente) 3 anni di pregressa esperienza nella vendita diretta, porta a porta, all’estero, e sono imposte elevate soglie di capitalizzazione, pari ad almeno 80 milioni di renminbi (circa 8 milioni di euro), con il versamento di almeno 20 milioni di renminbi a titolo di deposito alla data di costituzione della società. Tale deposito viene aggiornato periodicamente accantonando il 15% del fatturato del mese precedente, sino al raggiungimento di una soglia massima pari a 100 milioni di renminbi, e funge da garanzia sia per remunerare i dipendenti che effettuano dette attività di vendita che per indennizzare i consumatori, anche nel caso di fornitura di prodotti difettosi13, nonché per l’ipotesi di intervenuto assoggettamento della società a procedura concorsuale. Inoltre la vendita va limitata ai prodotti realizzati dall’azienda autorizzata ad operare in Cina o dalla propria holding o da altre società da quest’ultima partecipate e facenti parte del medesimo gruppo. Ad oggi non a caso solo pochi produttori stranieri hanno ottenuto, attraverso Fie locali, questa licenza, tra cui Avon ed Amway. Tuttavia il rilascio della licenza di vendita al di fuori dei locali commerciali non sostituisce per le Fie e le Wfoe la necessità di ottenere la licenza a commercializzare i propri prodotti in Cina. 12 Art. 16 delle “Implementing Measures on the Administration of Automobile Brand Sales”. 13 Art. 29 delle Regulation on the Administration of Direct Selling. Pagina 7 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com Inoltre dette imprese sono in ogni caso tenute a creare dei punti di vendita al dettaglio in numero pari ad uno per ciascuna provincia in cui si richieda di operare; l’obiettivo è anche quello di tutelare il consumatore, sia per garantire trasparenza sui prezzi praticati che per offrire un punto di riferimento sia per esercitare il diritto di recesso che per contare su di un migliore servizio di assistenza post-vendita. Altre misure a tutela del consumatore sono rappresentate dal divieto di pubblicità ingannevole e dalla possibilità di esercitare il recesso, entro un periodo di ripensamento di 30 giorni14, restituendo la merce acquistata e chiedendo il rimborso del prezzo. E’ poi previsto un articolato sistema di controlli amministrativi e di sanzioni; inoltre in caso di controversie è previsto uno spiccato favor verso il consumatore, che si concreta nel porre l’onere della prova a carico della società venditrice. Per converso si continua ad ammettere un singolo livello distributivo, continuando a vietare il sistema di distribuzione piramidale che le Regulations Prohibiting Pyramid Selling, varate ed entrate in vigore in pari data, continuano a considerare illecito; si tratta di sistemi distributivi fondati sull’incentivazione delle vendite attraverso il reclutamento indiretto di venditori ed attraverso incentivi finanziari legati esclusivamente al numero dei soggetti contattati e dei contratti conclusi, in modo tale da concretare comportamenti illeciti e ricavarne guadagni impropri e, nei casi più gravi, turbare l’ordine economico e l’ordine pubblico. E’ pertanto vietato far assumere da propri venditori altri venditori e remunerare i propri venditori attraverso provvigioni sugli affari realizzati o percentuali erogate sul numero di contatti effettuati. L’assunzione di venditori per vendite effettuate al di fuori dei locali commerciali può pertanto essere solo diretta e riguardare solo maggiorenni, con scolarità adeguata e buona condotta (esclusi stranieri, studenti a tempo pieno presso un campus, insegnanti, medici, funzionari pubblici e personale militare in servizio) e la retribuzione erogata non può in ogni caso superare, bonus e benefit inclusi, il 30% del fatturato realizzato. Le sanzioni per dette fattispecie, laddove non concretino di per sé reato, sono rappresentate da sanzioni pecuniarie di natura amministrativa sino alla concorrenza di 2 milioni di renminbi. LE WFOE ALLOCATE NELLE FTZ ALL’INTERNO DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO Per mera completezza va evidenziato come il legislatore cinese (e le amministrazioni speciali delle singole zone franche) si sia trovato a dover disegnare nuovi ruoli e nuovi incentivi per le società a partecipazione straniera in esse allocate, e per attrarne di nuove, in parallelo con la dianzi indicata apertura del mercato cinese all’investitore estero e, più in generale, al nuovo sistema distributivo e di vendita diretta al pubblico. A tale scopo una delle prime mosse è stata rappresentata dalla circ. 76 emessa congiuntamente in data 13 luglio 2005 da Moc e dogane cinesi15. Detta circolare prevede che le società allocate in Ftz, ivi incluse Wfoe commerciali e Fie produttive, abbiano titolo per ottenere licenza per importare, esportare e distribuire direttamente prodotti nella “vera” Cina che sta al di là dell’area doganale, come pure di approvvigionarsi direttamente di prodotti cinesi sia per la rivendita che per l’export, in linea con le vigenti normative fiscali, valutarie e di import/export. Ciò è stato da taluni interpretato, con fretta speranzosa, come una promessa di equiparazione delle società commerciali nelle Ftz alle società commerciali costituite secondo la nuova normativa. E’ apparso ben presto chiaro, tuttavia, che le società costituite nella Ftz possono ottenere la licenza per operare nei territori interni della Cina solo dopo aver soddisfatto requisiti di conversione ed approvazione sostanzialmente identici a quelli delle nuove società commerciali costituite in base alle Commercial Fie Measures. 14 Art. 25 delle Regulation on the Administration of Direct Selling. “Notice regarding Relevant Issues Concerning the Administration of Bonded Zones and Bonded Logistic Parks [2005] n. 76 del 13 luglio 2005”. 15 Pagina 8 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com L’operare come importatore o esportatore comporta che sia la Fie o la Wfoe ad effettuare l’operazione doganale e versare i dazi correlati, mentre per converso il movimentare delle merci dalla Ftz alla Cina e dalla Cina alla Ftz non rappresenta più operazione doganale soggetta ai disposti (ed ai dazi) previsti dalla normativa doganale in tema di import/export. Appare peraltro vigente il divieto per Fie o Wfoe allocate in una Ftz di costituire filiali operative in Cina, ivi incluse zone di immagazzinamento, mentre meno chiaro è se tali soggetti, sotto il profilo fiscale, abbiano titolo per fatturare in regime Iva. Parimento non del tutto chiaro è se le merci acquistate in Cina e rivendute a clienti finali cinesi debbano prima transitare attraverso la Ftz. Va da sé peraltro che la ratio della normativa è soprattutto quello di accrescere l’importanza di tali operatori nella commercializzazione di prodotti soprattutto se non esclusivamente all’ingrosso, come parrebbe confermato dalla possibilità di aprire soltanto liaison offices in Cina. Se poi appare segnata la sorte delle agevolazioni fiscali concesse alle imprese operanti nelle Ftz, con progressivo allineamento al regime ordinario, il legislatore cinese pare intenzionato a favorire tali soggetti sotto il profilo valutario. In tal senso va il progetto pilota lanciato dalla State Administration of Foreign Exchange (Safe), attraverso la filiale di Shanghai il 29 dicembre 200516. Detto progetto offre politiche preferenziali alle imprese allocate nell’area di sviluppo di Pudong, che hanno anche rilevanti impatti sulle imprese a partecipazione estera, ed in particolare per le società holding ivi allocate e per le loro partecipate in Cina ed all’estero. Dette politiche, raccolte in 9 documenti di dettaglio, possono essere riassunte come segue: 16 possibilità per i cosiddetti regional headquarters di una multinazionale straniera o cinese allocata nella Pudong New Area e come tali certificate dall’amministrazione di detta area speciale oppure dall’amministrazione di Shanghai, di consolidare la posizione finanziaria di Gruppo in Cina nell’ambito di un accordo di entrustment loan da costituire attraverso istituzione bancaria autorizzata; possibilità per le società holding che abbiano un centro finanziario o di tesoreria allocato nella Pudong New Area di aprire un conto corrente bancario offshore con una banca cinese, in grado di ricevere degli shareholder loans garantiti dalla holding alle società del medesimo gruppo in Cina ovvero delle contribuzioni finanziarie da società di gruppo offshore. Il conto in valuta può per converso essere utilizzato per finanziare società di gruppo, rimborsare finanziamenti garantiti sia da società offshore che da altre società del gruppo in Cina. Tale possibilità parrebbe aperta anche a società a partecipazione soltanto cinese, ma, come spesso avviene per la normativa cinese, il condizionale è per ora d’obbligo, in attesa di ulteriori provvedimenti interpretativi ed integrativi; possibilità per le società holding costituite nella Pudong New Area di convertire valuta locale in valuta convertibile per garantire finanziamenti ad una società estera del gruppo, sino ad un importo massimo pari a utili non distribuiti e dividendi dichiarati ma non distribuiti. La holding potrà anche effettuare swap valutari ed effettuare altre operazioni valutarie, in quanto volte alla gestione e minimizzazione del rischio nascente dall’erogazione di detto finanziamento in valuta; possibilità per i cosiddetti regional headquarters di una multinazionale straniera o cinese allocata nella Pudong New Area e come tali certificate di centralizzare e consolidare la raccolta e gestione di crediti e pagamenti in valuta correlate ad operazioni di import/export effettuate sia dalla holding che dalle sue partecipate in Cina; possibilità per le società holding ed i centri di Ricerca e Sviluppo costituiti nella Pudong New Area di trasferire con maggiore flessibilità all’estero la valuta, anche quando non sia generata da mere transazioni commerciali, elevando sino a 100.000 Us $ la soglia relativa alla necessità di ottenere una previa approvazione al trasferimento alla Safe locale per importi in valuta per voci diverse da quelle previste nelle norme di legge previdenti; Shanghai Hui Fa [2005] n. 261 Pagina 9 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com possibilità per le società holding costituite nella Pudong New Area, previo approvazione e tramite il proprio regional headquarter o centro finanziario o di tesoreria operante all’interno della Ftz di aderire come trader autonomo al China FX Spot Exchange Market; possibilità per le banche costituite nella Pudong New Area, previo approvazione del China Banking Regulatory Committee, di effettuare operazioni su titoli derivativi e, previo autorizzazione del Safe di Shanghai, di effettuare operazioni e gestioni finanziarie in renminbi ed in valuta. Il tutto in un quadro di progressiva liberalizzazione anche del sistema valutario, già testato nel progetto pilota da 14 società multinazionali a partire dall’ottobre scorso, e con l’obiettivo di convertire progressivamente le zone franche da cuore pulsante dell’attività commerciale degli stranieri approdati in Cina a hub di natura finanziaria, che crea un ponte di collegamento tra la Cina ed il contesto esterno. LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE IN CINA Vendita al dettaglio e tutela dei consumatori: le fonti normative Ora che le porte della Cina si sono definitivamente aperte all’investitore estero giunge il momento di provare gioie e delizie nell’accesso diretto ad un mercato così ambito, dove si trovano un quarto dei potenziali consumatori del globo. E, per parafrasare una famosa frase di Deng Xiaoping, è il momento di …”attraversare il fiume, rendendosi però conto dei molti sassi che vi sono sul fondo”. L’investitore estero non può infatti pensare di entrare necessariamente in un mercato poco sofisticato e come tale sfornito di tutele adeguate azionabili dal consumatore. Infatti già nel 2000 Gan Guoping, allora Vice Presidente della State Administration for Industry and Commerce (Saic)17 aveva promesso in un simposio internazionale a Pechino sul tema consumeristico che il 21° secolo avrebbe visto l’avvio in Cina di un “… perfect system for protecting consumers' rights, based on legislative protection, and guaranteed by administrative, judicial and social protection”. Ed è stato buon profeta, tanto che risulta importante per l’investitore estero operare nel sistema distributivo cinese con piena consapevolezza della materia. La Cina ha infatti un articolato sistema normativo che protegge gli interessi dei consumatori, che già in allora si fondava sulle seguenti fonti normative: 17 Decision of the Standing Committee of the National People's Congress on Punishing the Crimes of Production and Sale of Fake or Substandard Commodities del 1993; Law of the People's Republic of China on Protection of the Rights and Interests of the Consumers del 1994; Product Quality Law of the People's Republic of China del 1993, ma significativamente riformata in ben 46 clausole nel 2000; Provisional Regulations on Banning Excessive Profiteering del 1995; Regulations on the Administration of Product Quality Certification del 1991; Regulations on Industrial Product Quality Responsibility del 1986; Rules for the Implementation of the Standardization Law of the People's Republic of China del 1990; Standardization Law of the People's Republic of China del 1989. People’s Daily, 1° giugno 2000. Pagina 10 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com La normative in materia di qualità e sicurezza dei prodotti La normativa18, come emendata, si compone di 74 articoli divisi in 6 capitoli, e mira a sanzionare prodotti recanti marchi contraffatti (art. 5) e ad aderire a standard qualitativi adeguati, posti sotto il controllo e monitoraggio della Administration of Industry and Commerce (Aic). Si tratta di normativa assai ben strutturata ed articolata, volta a creare, applicare e monitorare adeguati standard qualitativi. Essa trova applicazione a tutti i prodotti destinati al consumo, con sola esclusione di materie prime agricole, prodotti militari e nucleari, progetti di costruzione. Questo perché per i progetti architettonici ed edilizi in genere, come pure per i medicinali e l’igiene degli alimenti l’authority si limita ad applicare normative specifiche di settore. Va comunque rilevato come ricadano invece sotto la normativa i singoli materiali da costruzione, sicché i vizi da edifici costruiti con materiali inadeguati ricadono indirettamente sotto questo profilo nell’ambito di detta normativa. La normativa ha imposto a tutte le aziende di creare un sistema interno di controllo qualità (art. 3), con il duplice scopo di elevare gli standard esistenti e di far sì che l’assenza o inadeguatezza di detti sistemi rappresenti di per sé prova ed aggravante della negligenza del produttore nella realizzazione della condotta pregiudizievole che vada a recare danno a terzi. Tuttavia sono previste esimenti per tale responsabilità di natura aquiliana allorquando si tratti di danno non prevedibile né evitabile allo stato dell’arte, nonostante la presenza di un sistema di controllo. Inoltre viene prevista ed incentivata l’autonoma attività dei produttori volta ad ottenere certificazioni di qualità e, per converso, sanzionata l’emissione ed utilizzo di certificazioni non veritiere19, con sanzioni da 50.000 a 100.000 renminbi. La normativa prevede altresì di premiare le società che raggiungano conclamati livelli di controllo qualità e di introduzione di avanzate metodologie scientifiche, tali da raggiungere i migliori standard a livello internazionale (art. 6), dovendo il Governo cinese da parte sua inserire il tema della qualità in tutte le normative di natura economica e sociale, preparare linee guida per i produttori e distributori ed organizzare una struttura amministrativa per il continuo monitoraggio della qualità (art. 7), attraverso certificazioni, audit periodici, poteri di controllo penetranti e l’applicazione di severe sanzioni. Nello svolgimento di detti compiti il personale amministrativo coinvolto assume la veste di pubblico ufficiale sicché comportamenti lesivi od omissivi nei suoi confronti assumono il rilievo di reato contro lo Stato (art. 9). Vengono pure scongiurati conflitti di interesse, imponendo che i soggetti che operano per organi di supervisione debbano essere assolutamente estranei ai correlati processi produttivi e distributivi (art. 25). Per converso si cerca di evitare che il controllo di qualità diventi, soprattutto da parte di Governi provinciali mossi da istanze protezionistiche, barriera all’ingresso per taluni prodotti (art. 17). Parimenti si è cercato di ricondurre a ragionevolezza dette attività ispettive, cercando di evitare sospensioni dell’attività produttiva e prelevando solo i campioni strettamente necessari, ed evitando per altro profili fenomeni di corruzione e concussione. Inoltre rispetto alla normativa previdente si è strutturato un sistema più articolato di comunicazione al pubblico dei risultati degli audit (in precedenza immediata) ed azioni correttive da intraprendere. Oggi l’autorità ispettiva riporta all’autorità gerarchicamente superiore, la quale detta rimedi che il produttore deve attuare entro un primo periodo di grazia di 15 giorni; qualora ciò non accada, il provvedimento richiesto viene pubblicato e decorre un secondo periodo di grazia di durata fissata dall’ente verificatore. Laddove tale secondo termine decorra inutilmente si applicheranno sia le sanzioni che le misure cautelative del caso, ivi incluso il fermo della produzione. Il produttore e distributore è chiamato ad assicurare che la qualità dei prodotti da esso commercializzati sia tale da non porre in situazione di “irragionevole pericolo” la sicurezza personale, la salute o i beni di proprietà (art. 26). 18 Product Quality Law of The People's Republic of China adottata dal 30 Congresso del Comitato permanente del settimo Congresso Nazionale del Popolo il 22 febbraio 1993, promulgate con ordinanza presidenziale n. 71, in vigore dal 1° settembre 1993 e poi riformata profondamente a far data dal 1° settembre 2000. 19 Rispettivamente ai sensi degli artt. 14 e 21 della Product Quality Law of The People's Republic of China. Pagina 11 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com La mancanza di consapevolezza sulla pericolosità del prodotto da parte del produttore e, soprattutto, del distributore, rappresentava nel testo originario del 1993 un’esimente, mentre oggi la legge si limita a porre a carico del produttore una presunzione di consapevolezza. Peraltro l’originaria esimente opera ancora per i prestatori di servizi commerciali che facciano uso di prodotti scaduti, avariati, adulterati o di qualità non adeguata. Si tratta di una concessione (si ritiene a breve termine) per un comparto dell’economia ancora poco adeguato in Cina agli standard internazionali di qualità. Inoltre la normativa, come riformata nel 2000, ha incrementato significativamente gli obblighi del produttore in temi di etichettatura, ove in precedenza era sufficiente indicare il nome del prodotto ed il nome ed indirizzo della fabbrica produttrice, nonché, anche in lingua cinese, le avvertenze e cautele relative a trasporto ed immagazzinamento. Ora il produttore è tenuto a fornire al consumatore informazioni originali e chiare al consumatore in merito al prodotto ed alle sue caratteristiche, che includono l’indicazione e quantità degli ingredienti che compongono il prodotto, in cinese, mostrati in modo evidente laddove possibile anche sull’imballo. I prodotti alimentari richiedono poi l’indicazione della data di produzione, del periodo di conservazione e della data di scadenza, da porre in modo visibile ed evidente (art. 27). In detto contesto normativo si riconosce al consumatore il diritto autonomo e personale ad acquistare ed utilizzare prodotti sicuri, ad essere informati sulla qualità effettiva dei prodotti ed a vedersi risarciti per il danno subìto in conseguenza di difetti del prodotto. La definizione di prodotto difettoso è duplice, ovvero di prodotto (i) suscettibile di causare al consumatore un danno irragionevole, che attenta all’incolumità di cose o persone, oppure (ii) che non risponde agli standard qualitativi richiesti per l’attività in questione (art. 46). La responsabilità civile conseguente, che come detto è responsabilità aquiliana discendente da fatto illecito. Nella normativa a detta responsabilità si affiancano una responsabilità di natura penale ed una responsabilità di natura amministrativa. In sede di risarcimento peraltro il legislatore esprime una sorta di favor verso il consumatore, privilegiando la liquidazione del danno civile rispetto al pagamento della sanzione amministrativa (art. 64). I diritti del consumatore includono il diritto del singolo consumatore a segnalare violazioni della legge agli uffici competenti, a fronte di una ricompensa ed a vedere assicurata la necessaria confidenzialità con riguardo alla denuncia o reclamo così presentato (art. 10). Detto diritto va ad aggiungersi alla possibilità di segnalare il fatto attraverso la Cca o altra organizzazione a tutela dei consumatori. Le sanzioni amministrative possono giungere all’interruzione temporanea o definitiva dell’attività di produzione e/o distribuzione, con revoca della relativa licenza, ed al pagamento di sanzioni amministrative pari sino al 30% del valore dei prodotti venduti, considerando a tal fine anche i prodotti immessi in commercio ma ancora immagazzinati e non venduti al pubblico. I prodotti interessati ed i relativi proventi illecitamente realizzati possono essere oggetto di confisca (art. 49). Nel caso di immissione in commercio di prodotti scaduti, adulterati o deteriorati, laddove il fatto non concreti di per sé reato, è prevista una sanzione amministrativa che ammonta da un minimo pari al fatturato così realizzato, sino ad un massimo pari al triplo di detto fatturato. Di norma le sanzioni sono le stesse per il distributore ed il produttore, salvo che quest’ultimo rischia anche la sanzione addizionale del sequestro di attrezzature, macchinari, imballi, materie prime e semilavorati, in quanto utilizzati per realizzare prodotti non conformi, contraffatti, adulterati o obsoleti. Sono previste delle attenuanti per il distributore che, come detto, sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza della pericolosità del prodotto, ovvero che, “pentito”, aiuti le autorità ad individuare il produttore di prodotti non conformi agli standard, scaduti, adulterati o contraffatti. E’ invece considerato correo chi fornisca know-how atto a realizzare la contraffazione che, laddove il fatto non concreti reato, è comunque assoggettato ad una sanzione amministrativa pari ad un importo ricompresso tra la metà e 3 volte il fatturato così realizzato immettendo il prodotto sul mercato. Pagina 12 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com Parimenti vi è corresponsabilità di vettori, trasportatori e spedizionieri nel caso di trasporto ed immagazzinamento di prodotti non consentiti dalla legge (art. 61), la cui promozione rappresenta sotto altro profilo pubblicità recettiva ed ingannevole. Per converso detta normativa e la normativa a tutela dei consumatori di seguito riportata prevedono che i mass media siano chiamati ad un ruolo positivo di educazione del consumatore e di diffusione ai cittadini di attività lesive dei diritti dei consumatori e dei loro interessi. LA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI La Law of the People's Republic of China on the Protection of Consumer Rights and Interests20 è strutturata in 55 articoli, suddivisi in 8 capitoli. Leggi specifiche di applicazione in merito sono state poi varate dalle province e delle regioni speciali di Pechino, Shanghai, Guandong e Chongqing. Detta legge individua i diritti dei consumatori e le obbligazioni assunte per converse da produttori e distributori nei loro confronti, la cui violazione concreta illecito amministrativo e come tale viene sanzionata. Ai fini della normativa è consumatore anche il contadino che acquista mezzi di produzione per la propria attività di coltivatore diretto (art. 54). Detta normative prevede anche un’articolata struttura di modalità volte a comporre le controversie insorte tra produttori e consumatori attraverso: il ricorso alle associazioni a tutela dei consumatori, che operano in qualità di mediatori: la presentazione di un reclamo agli organi amministrativi competenti; il ricorso ad arbitrato sulla base di accordi intercorsi con i distributori di determinate categorie merceologiche; il ricorso a procedure giudiziali ordinarie di fronte ai tribunali cinesi (artt. 30 e 34), che continuano ad essere però non adeguate per tempi e modalità di gestione per controversie di norma di importo modesto, che richiedono soluzioni rapide. Occorrerebbe perciò una procedura semplificata che ancora non esiste, nonché la possibilità di un maggior ricorso alle cause collettive volte a tutelare interessi diffusi, ammesse dal Codice di procedura civile cinese, ma non frequentemente accettate dai giudici cinesi in cause di tale natura. Il Capitolo V della legge si occupa poi di disciplinare le organizzazioni a tutela dei consumatori, che vengono classificati come enti di interesse sociale chiamati ad esercitare un’attività di controllo di beni e servizi e di proteggere diritti ed interessi legittimi dei consumatori (art. 31). Il Capitolo VII della legge si occupa degli obblighi posti in capo ai produttori e distributori, ed in particolare di condotte dolose e fraudolente, ivi inclusi l’uso di pesi o misure falsificati e l’immissione in commercio di prodotti non sicuri, non conformi agli standard di qualità o recanti marchi contraffatti o falsificati (artt. 40-51). In particolare l’acquirente di prodotti non originali ha titolo di richiedere non solo un rimborso, ma anche dei punitive damages, con la conseguenza di aver diritto al pagamento da parte del venditore di un importo pari al doppio del prezzo pagato. Tale misura non parrebbe peraltro applicabile ai consumatori che scientemente hanno acquistato un oggetto nella consapevolezza che si trattava di prodotto non originale e contraffatto, anche se di norma il consumatore è considerato soggetto in posizione di debolezza contrattuale, non sempre agevolmente in posizione di valutare con completa cognizione di causa natura e caratteristiche del bene compravenduto. Vengono in questa sede previste le lesioni, anche mortali, a persone (art. 52). Tra le condotte sanzionate vi sono poi quelle per condotte omissive dei funzionari addetti agli organi di controllo, che agevolino i costruttori e distributori ai danni dei consumatori (art. 53). 20 Law of the People's Republic of China on the Protection of Consumer Rights and Interests adottata il 31 ottobre 1993 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1994. Pagina 13 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com Mancano ad oggi invece disposti in materia di campagne di richiamo, sia imposte dalle autorità amministrative preposte al controllo, che volontarie. Organizzazioni consumeristiche: la China Consumers’ Association (Cca) La Cca è un’organizzazione governativa avente ad oggetto la supervisione di prodotti e servizi per salvaguardare i consumatori. I membri del Consiglio direttivo sono eletti tra membri dei vari dicasteri interessati, le organizzazioni sociali, la stampa ed i comitati provinciali e locali a tutela del consumatore. Si tratta di organizzazione nazionale che, insieme da associazioni a livello locale, è prevista dalla succitata Law of Protection of Consumers' rights and interests of the Peoples 's Republic of China a scopo sia di informare ed educare i consumatori che da fungere come authority chiamata a verificare, insieme ai competenti uffici amministrativi locali, provinciali e nazionali, i prodotti e servizi immessi in commercio. Inoltre si tratta di organismo consultivo nei confronti delle autorità governative e di soggetto che riceve i reclami e cerca di mediare le controversie tra imprese e consumatori, rivolgendosi se del caso ad organismi tecnici per vagliarne la fondatezza. Detto organismo convoglia su di sé possibili azioni di massa e svolge un’attività di informazione, segnalazione e denuncia anche sui vari mass media. E’ stato creato il 26 dicembre 1984 a seguito di una decisione del Consiglio di Stato e ad esso si affiancano più di 3.000 organizzazioni consumeristiche a livello locale, di cui 31 riportano direttamente ai Governi provinciali e delle regioni autonome. La Cca organizza programmi didattici di informazione al consumo, inseriti anche nei piani educativi delle scuole di vario grado, ed incentiva i test comparativi. Inoltre ha un proprio organo stampa, il China Consumers’ Magazine, che ha iniziato a pubblicare a partire dal 1994 e che, rifiutando qualsiasi forma di pubblicità, pubblica test comparativi, risultati di inchieste, avvertenze per i consumatori e risposte ai quesiti dei lettori. Esiste anche un sito web: www.cca.org.cn. Nel 2005 la Cca ha ricevuto 703.822 segnalazioni (circa il 3% in meno che nel 2004) che hanno condotto a definire 672.946 reclami e contenziosi, che hanno portato ai consumatori un beneficio pari a 648 milioni di renminbi. A seguito di dette segnalazioni le autorità hanno elevato sanzioni per 34 milioni di Rmb. Pagina 14 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com GLOSSARIO Free Trade Zone Il termine inglese Free Trade Zone (FTZ) viene utilizzato per indicare le “zone franche”. In Cina sono numerose, un esempio è Waigaoqiao di Shanghai, il cui vantaggio principale è la possibilità di fare transitare merci in esenzione da tasse e dazi doganali. Poteri di controllo Ai sensi dell’art. 18 della Product Quality Law of The People's Republic of China i poteri di controllo si sostanziano in poteri ispettivi, ma anche di accesso a scritture contabili e di sequestro di prodotti e macchinari non a norma, con la misura estrema della cessazione di attività dell’azienda. I prodotti sequestrati possono poi essere rottamati o comunque distrutti. . Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.intesasanpaoloimprese.com/ Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore Fonte: Commercio Internazionale Quindicinale di diritto e pratica degli scambi con l'estero, Ipsoa Editore Copyright: WKI - Ipsoa Editore Pagina 15 di 15 www.intesasanpaoloimprese.com