L`edilizia residenziale convenzionata, sovvenzionata, agevolata
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L`edilizia residenziale convenzionata, sovvenzionata, agevolata
L'edilizia residenziale convenzionata, sovvenzionata, agevolata Chiara Dentato – Angela Gammaldi – Claudia Petraglia INTRODUZIONE Introduzione al concetto di edilizia residenziale pubblica Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, convenzionata e agevolata Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata: excursus normativo Approfondimento: divieto decennale di alienazione e prelazione Divieto decennale di alienazione e diritto di prelazione tra normativa statale e regionale Spunti di riflessione: vincoli di alienazione e prelazione in fattispecie particolari, contratto preliminare, procedure esecutive, donazioni INTRODUZIONE - segue Edilizia residenziale convenzionata: excursus normativo Convenzioni P.E.E.P. e Convenzioni Bucalossi Approfondimento: regime circolatorio degli immobili di edilizia residenziale convenzionata Edilizia residenziale agevolata Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, convenzionata e agevolata EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: è quel settore dell’edilizia realizzato dallo Stato, direttamente o indirettamente tramite enti pubblici edilizi creati per questo scopo o comunque con interventi finanziari o di altro genere da parte di organismi pubblici. FINALITA’: creazione di alloggi abitativi per i cittadini con scarso reddito SPUNTI DI RIFLESSIONE DIVIETO DI ALIENAZIONE DECENNALE, PROCEDURE ESECUTIVE E PRELAZIONE EX ART. 28 L. 513/77 PRELAZIONE E DONAZIONE NELLA LEGGE 513/77 PRELIMINARE RIVENDITA AD EFFETTI COMUNIONE DEI BENI RESIDENZIALE PUBBLICA ANTICIPATI E ALLOGGI E DIVIETI DI DI EDILIZIA EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA Con l'espressione "EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA" si fa riferimento a quegli interventi di edilizia residenziale posti in essere previa stipulazione di una convenzione con il Comune con la quale, a fronte di concessioni da parte dell'Amministrazione pubblica (riguardanti l'assegnazione delle aree su cui edificare o la riduzione del contributo concessorio), vengono assunti obblighi inerenti l'urbanizzazione del comparto e l'edificazione di alloggi di edilizia economico popolare e dalla quale, inoltre, discendono vincoli incidenti sulla successiva circolazione degli alloggi così realizzati. EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA Due sono le convenzioni che tradizionalmente si fanno rientrare nell'ambito della "EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA": = la convenzione di attuazione di un Piano di Edilizia Economico Popolare (CONVENZIONE P.E.E.P.), che si pone nell'ambito del più ampio procedimento di edilizia residenziale pubblica tracciato dalla legge 865/71; = la convenzione per la riduzione del contributo concessorio al cui pagamento è subordinato il rilascio del permesso di costruire (CONVENZIONE BUCALOSSI); questa convenzione è disciplinata oggi dall'art.18 del DPR 6/06/2001 n.380 (T.U. Edilizia) (che ha sostituito la disciplina in precedenza dettata dagli artt. 7 e 8 della L. 28 gennaio 1977 n. 10 (meglio nota come "Legge Bucalossi") Convenzione P.E.E.P. Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge per la casa) 1) Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n.167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo. 2) Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi. 3) Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio. Convenzione P.E.E.P. Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge per la casa) 4) Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. 5) La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici e' a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99. 6) L'istanza per ottenere la concessione e' diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprieta' indivisa. 7) La concessione e' deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge per la casa) 8) La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonche' al costo delle relative opere di urbanizzazione se gia' realizzate; *662/96 b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita' del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonche' per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita; Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge per la casa) f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravita' in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non puo' essere superiore a quella prevista nell'atto originario. Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge per la casa) 9) Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo. 10) I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.*662/96 Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge per la casa) 11) Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprieta' a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.**662/96 12) Il prezzo di cessione delle aree e' determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonche' al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.**662/96 Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge per la casa) 13) Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico **662/96 la quale deve prevedere: a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalita' del controllo sulla loro costruzione; b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione. Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge per la casa) 14) I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonche' i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni. Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge per la casa) =15) L'alloggio costruito su area ceduta in proprieta' non puo' essere alienato a nessun titolo, ne' su di esso puo' costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilita'. = 16) Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento puo' avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente articolo 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonche' del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario. =17) Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilita', il proprietario dell'alloggio puo' trasferirne la proprieta' a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Detta differenza e' valutata dall'ufficio tecnico erariale ed e' riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma e' destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari. = 18) L'alloggio costruito su area ceduta in proprieta' puo' essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del comune o consorzio di comuni la somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente articolo. Il versamento della somma puo' essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consorzio di comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprieta' dell'alloggio. 19) Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullita' puo' essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. FASI ESSENZIALI FASE ACQUISITIVA adozione piano di zona (PEEP) durata anni 18 o individuazione aree con delibera C.C. dichiarazione pubblica utilita' occupazione d'urgenza delle aree da espropriare durata 5 anni esproprio (diretto o tramite concessionario): l'area diviene patrimonio indisponibile - accessione invertita - cessione volontaria FASE DISPOSITIVA CONVENZIONATA Concessione diritto di superficie Cessione in proprieta' FASE GESTORIA: divieti, vincoli e limitazioni CONVENZIONE P.E.E.P. La convenzione P.E.E.P." è un atto complesso. Deve rivestire la forma dell'atto pubblico, da trascriversi nei RR.II., rogato dal Notaio e, dal 2000, dai Segretari Comunali. Ha natura di: - concessione/contratto per la parte che comporta il trasferimento in capo al concessionario del diritto (superficie o proprietà) che lo autorizza all'uso dell'area (la qualificazione come "concessione" di tale parte dell'atto si impone in relazione alla natura di bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di tale area, in quanto la concessione è lo strumento previsto dall'ordinamento per la cessione o il riconoscimento di diritti su beni pubblici) - convenzione urbanistica per la parte che disciplina la urbanizzazione del comparto ove è ricompresa l'area oggetto di concessione, urbanizzazione da attuarsi in conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti. CONTENUTO CONVENZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE a) il corrispettivo della concessione b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare dall'ente b) oppure se le opere devono essere realizzate dal concessionario, le garanzie finanziarie, gli elementi progettuali, i criteri e le modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonche' per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita; f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravita' in cui tale inosservanza comporti la decadenza (istituto pubblicistico*) dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non puo' essere superiore a quella prevista nell'atto originario (60/99). *efficacia ex nunc ma vengono travolti i diritti dei terzi CONTENUTO CONVENZIONE DIRITTO DI PROPRIETA' a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalita' del controllo sulla loro costruzione; b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione (istituto civilistico*) dell'atto di cessione; Fin qui il contenuto ex lege; di norma le convenzioni ripetono poi il disposto dei commi 15/19. * ha effetto retroattivo ma non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede LIMITAZIONI, VINCOLI E DIVIETI Aree acquisite in diritto di superficie - corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree indicazione nella convenzione dei criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonche' per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita - nessun divieto di alienazione - nessuna nullita' LIMITAZIONI, VINCOLI E DIVIETI Aree acquisite in diritto di proprietà: - prezzo di cessione delle aree determinato in misura pari al costo acquisizione delle aree di - divieto di alienazione a qualunque titolo per dieci anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità (art. 35, 15° co.); - dopo tale periodo, e per altri dieci anni, cedibilità a soggetti aventi determinati requisiti soggettivi, ma a prezzo fissato dall'UTE (art. 35, 16° co.); - dopo i venti anni cedibilità a chiunque, con l'obbligo di corrispondere al Comune il maggior valore dell'area rispetto alla data dell'acquisto, anche in questo caso con valutazione da parte dell'UTE (art. 35, 17° co.). Gli atti compiuti in violazione dei vincoli sono nulli. LEGGE FERRARINI - BOTTA Norme per l'edilizia residenziale pubblica L'art. 23, 2° co. della legge n. 179 del 1992 ha stabilito che "sono abrogati i commi 15°, 16°, 17°, 18° e 19° dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865". Quindi, con decorrenza dal 15 marzo 1992, - nessuna variazione subisce la normativa per le concessioni di aree in diritto di superficie - vengono meno, certamente per il futuro, i divieti di vendita per gli immobili convenzionati edificati sulle aree trasferite in proprieta'. Attenzione: certamente restano in piedi, come da convenzioni variabili Comune per Comune, gli obblighi, convenzionali appunto, la cui inosservanza comporta la risoluzione dell'atto di cessione ex art.35 co.13 PROBLEMI - qual e' la sorte delle clausole di inalienabilità contenute nelle convenzioni stipulate sia in precedenza che successivamente all'entrata in vigore della legge n.179/92 ? - qual e' dunque il regime degli immobili edificati sulle aree cedute in proprieta' ? Per rispondere definitivamente a tali domande dobbiamo verificare cosa e' accaduto con le leggi successive. ABROGAZIONE DIVIETI: INTERPRETAZIONE Un primo orientamento, sostenuto da autorevoli giuristi, tanti Comuni e anche dall'Avvocatura dello Stato (Parere 5 luglio 1997), riteneva che gli atti aventi per oggetto alloggi costruiti su aree assegnate con convenzione stipulata prima del 15 marzo 1992 continuavano ad essere disciplinati dalle norme precedentemente in vigore, con la conseguenza che anche ad atti di alienazione di alloggi realizzati su aree PEEP stipulati dopo il 15 marzo 1992 ma riferibili a convenzioni precedenti continuavano ad applicarsi i divieti di alienazione, addirittura sanzionati dalla nullita' (v. Centofanti N. La convenzione; Neri P. L'evoluzione della disciplina dei P.E.E.P.). Un secondo orientamento, prevalente, e facente capo alla dottrina notarile, sostiene, invece, che anche agli atti aventi per oggetto alloggi costruiti su aree assegnate con convenzione stipulata prima del 15 marzo 1992 si applicava la nuova disciplina come modificata dalla legge 179/1992, con la conseguenza che ad essi non si applicavano più i divieti di alienazione sanzionati con la nullità. FINANZIARIA 1996 – L.549 28.12.1995 art.3 co.75 e segg. 75. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n.167, ovvero delimitate ai sensi dell'art.51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 76. L'individuazione delle aree di cui al comma 75 è approvata dal consiglio comunale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.(*legge 662/96). 77. Il prezzo delle aree trasformate ai sensi del comma 75 è quello determinato dall'Ufficio tecnico erariale (UTE), al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. FINANZIARIA 1996 – L.549 28.12.1995 art.3 co.75 e segg. 78. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere modificate, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 77. 79. La proposta del comune di trasformazione del titolo di godimento sull'area assegnata si intende accolta ed è vincolante per ogni assegnatario, quando è stata deliberata, a maggioranza di due terzi, dall'assemblea validamente costituita del condominio o della cooperativa, con la presenza di almeno il 51 per cento dei condomini o dei soci. 80. Gli introiti derivanti dall'applicazione dei commi da 75 a 81 del presente articolo sono utilizzati dai comuni in via prioritaria per la realizzazione di programmi concernenti la disponibilità di alloggi, di proprietà sia pubblica che privata, da destinare in locazione a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo (abrogato legge 662/96). 81. Gli atti di cessione sono soggetti a registrazione a tassa fissa (*legge 662/96) FINANZIARIA 1996 Dunque la legge finanziaria 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 75° e seguenti) per la prima volta prevede DAL 1.01.1996, due possibilità: a) la "trasformabilità" del diritto di superficie in diritto di proprietà, ottenuta con la modifica delle convenzioni esistenti tra Comune e assegnatario sull'area inclusa in piano di zona, richiedendo una proposta del Comune e la delibera a maggioranza di due terzi, dell'assemblea del condominio o della cooperativa, con la presenza di almeno il 51% dei condomini o dei soci, vincolante poi per ogni assegnatario. FINANZIARIA 1996 b) l'eliminazione, dietro corrispettivo, nelle convenzioni caratterizzate da assegnazione dell'area in diritto di proprietà, stipulate prima dell'entrata in vigore della legge Ferrarini-Botta, delle clausole prevedenti "limiti di godimento decennali e ventennali". FINANZIARIA 1996 Questa seconda parte della norma ha sollevato molti dubbi ed e' l'argomento base della tesi favorevole alla sopravvivenza dei vincoli. Per la verita', dalla sua lettura, sembra non essere cosi' scontato che le clausole contenute nelle vecchie convenzioni proprieta', stipulate prima della Ferrarini Botta, sebbene ragionevolmente non assistite piu' dalla sanzione della nullita', non abbiano alcun valore. Anzi, emerge dalla norma, letteralmente, esattamente il contrario. E anche le leggi successive sembrano andare in questa direzione. MODIFICHE EX Lege 662/96 Arriviamo alla Finanziaria 1997 Oltre ad alcune modifiche minori, le tre maggiori novita' sono rappresentate: a) dalla modifiche introdotte dall'art.3 comma 63 e cioe' - la sostituzione dell'undicesimo comma art.35: "Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata (* poi mod. legge 136/199 e dl 269/2003) MODIFICHE EX Lege 662/96 b) dalla sostituzione dell'alinea del tredicesimo comma che diviene: "Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:". MODIFICHE EX Lege 662/96 c) dalla modifica introdotta dall'art.3 comma 60 lettera b) “dopo il comma 78 e' inserito il seguente: "78-bis. Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione"; NOVITA' con decorrenza 1 gennaio 1997 In definitiva, oltre alla introduzione della possibilita' di cedere in proprieta' le aree (prima max 40%) senza nessuna limitazione, la novita' piu' significativa e' rappresentata dal fatto che a partire dal 1 gennaio 1997 = le nuove Convenzioni per la cessione delle aree in proprieta' devono rispettare anche le disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Legge Bucalossi) = la trasformazione del diritto di superficie in proprieta' e' disciplinata da una convenzione Bucalossi (durata 30 anni meno il tempo trascorso dalla prima convenzione) = alle convenzioni modificative per la rimozione dei vincoli relative alle aree in proprieta' si applicano le disposizioni della legge Bucalossi (durata 30 anni meno il tempo trascorso dalla prima convenzione) CONVENZIONE – TIPO BUCALOSSI Che vuol dire Convenzione ex artt. 7 ed 8 legge Bucalossi (oggi art.17 e 18 T.U. Edilizia) ? Art.17 Riduzione o esonero dal contributo di costruzione 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18. 2. 3... 4…omissis. ART.18 Art.18 Convenzione-tipo 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: ART.18 a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. 2. … 3. … 4.I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente. QUESTO FINO AL 31.12.1998 FINANZIARIA 1999 – L.448 23.12.1998 ART. 31 COMMI 45 E SEGG. 45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia. FINANZIARIA 1999 – L.448 23.12.1998 46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n.10, alle seguenti condizioni: a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48. FINANZIARIA 1999 – L.448 23.12.1998 47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. 48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47. FINANZIARIA 1999 – L.448 23.12.1998 49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48. 50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, nonchè i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. DA GENNAIO 1999 Dunque la finanziaria del 1999, abrogando i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549 che, come detto, fino a quel momento regolavano la trasformazione del diritto di superficie in piena proprieta' e la eliminazione dei limiti di godimento per gli alloggi edificati sulle aree cedute in proprieta' , ridisciplina la materia: DA GENNAIO 1999 - ribadendo la possibilita' di cedere in proprieta' le aree gia' concesse in diritto di superficie, con la novita' che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente (dunque contrattualizzando la trasformazione); - prevedendo la trasformazione delle vecchie convenzioni di cessione in proprieta', ante Ferrarini-Botta, in Convenzioni Bucalossi, per ottenere la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti e confermando che cio' avvenisse in cambio di un corrispettivo (stessa durata); - eliminando la previsione testuale, per le trasformazioni del diritto di superficie, della convenzione Bucalossi; - lasciando immutato per le nuove Convenzioni per la cessione delle aree in proprieta' il rispetto anche della ex legge Bucalossi. UN ESEMPIO: COMUNE DI SALERNO A questo proposito vorrei richiamare la vs. attenzione sul fatto che, come molti altri Comuni, il Comune di Salerno, con proprio atto del Consiglio Comunale n.31 del 7 giugno 1999, deliberò di consentire la trasformazione in diritto di proprietà dei lotti già concessi in diritto di superficie "senza ulteriori aggravi di spesa a carico degli assegnatari medesimi se non il pagamento di quanto gia' determinato a titolo di canone provvisorio e definitivo" considerata la congruità degli oneri complessivi già posti a carico dei concessionari. Si e' dubitato della legittimita' di questo comportamento, visto il letterale tenore della legge che imporrebbe un corrispettivo, giungendosi tuttavia alla conclusione che nella valutazione della complessiva operazione il Comune ha comunque, nel rispetto della legge, la sua discrezionalita'. Segnalo ancora, solo per completezza, che con deliberazione consiliare n.32 del 21 giugno 2007 il Comune di Salerno ha modificato la prima delibera, nel senso di consentire anche ai singoli condomini la trasformazione e di avviare nei confronti dei morosi le procedure sanzionatorie e che con delibera consiliare n.9 del 7 aprile 2008, nell'estendere ad altre cooperative il diritto alla trasformazione, ha stabilito l'onerosita' della trasformazione ove mai si accertasse che fosse stata considerata una differenza di canone in ragione della minore ampiezza del diritto concesso. TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE (ART.31 CO.45) Solo qualche ulteriore riflessione: Dal 1999, per la trasformazione del diritto di superficie non e' piu' obbligatorio, per previsione di legge, il ricorso ad una convenzione ex lege Bucalossi. Puo' il Comune imporne l'adozione? I vecchi vincoli (divieti temporanei, diritti di prelazione, prezzi) restano o spariscono? A questo proposito, gli studi del CNN ( v. Casu 171/2008) giungono alla conclusione che, nella propria autonomia negoziale e procedimentale, ciascun Comune puo' decidere: a) di trasformare utilizzando la convenzione Bucalossi; b) di trasformare ma conservando le vecchie clausole limitative; c) di trasformare e liberalizzare. Che cosa accade quando nulla e' specificato? TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE (ART.31 CO.45) 1) Il Comune si limita a cedere la proprietà dell'area senza null'altro disporre. In questo caso deve ritenersi che rimangono in vigore tutti i vincoli contenuti nella convenzione originaria (atto pubblico o scrittura privata aut.). 2) Il Comune oltre a cedere la proprietà dell'area, elimina i vincoli attinenti al cd. "contenuto pattizio". Rimarranno tuttavia in vigore i vincoli contenuti nella convenzione originaria attinenti al contenuto cd."necessario" ( limiti massimi del prezzo di cessione, decadenze relative alle violazioni più gravi ) (atto pubblico o scrittura privata aut.). E questo, fino al 13 luglio 2011! DECRETO SVILUPPO 2011 L'art. 5, c.3-bis, D.L. 13 maggio 2011 n.70 (cd. "decreto sullo sviluppo 2011 "), inserito in sede di conversione con Legge 12 luglio 2011 n.106, al fine di "agevolare immobiliari", il trasferimento dei diritti ha inserito nelL'art. 31 della L. 23 dicembre 1998 n.448, dopo il comma 49, i commi 49 bis e 49 ter. DECRETO SVILUPPO 2011 49- bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n.179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 49- ter. Le disposizioni di cui al comma 49- bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.. D.L. 216/2011 – PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Dovendosi altresi' precisare che “A decorrere dal 1° gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49bis dell’art. 31 della legge 23 dicembre 1998 n.448, è stabilita dai Comuni” giusta la legge 24 febbraio 2012 n.14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2011 n.216, art.29, c.16-undecies, entrata in vigore il 28 febbraio 2012. Questa modifica ha reso applicabile la norma, visto che il Decreto Ministeriale non era stato emanato. DOPO IL DECRETO SVILUPPO Dopo il Decreto Sviluppo, dunque, la materia e' regolata dall'art.35 della legge 865/71 (come modificato) e dall'art.31 commi 45 e segg. Legge 448/98, come segue: = Le aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari sono alternativamente o concesse in diritto di superficie o cedute in proprieta' (art.35 comma 11). Inoltre, NUOVE CONVENZIONI = convenzione diritto di superficie (art.35 comma 8) VECCHIO CONTENUTO = convenzione diritto proprieta' (art.35 comma 13 come integrato dalla legge 662/96): VECCHIO CONTENUTO PIU' BUCALOSSI DOPO IL DECRETO SVILUPPO MODIFICHE CONVENZIONI = trasformazione del diritto di superficie in proprieta' per quota millesimale, normata dall'art.31 comma 45 e 47 legge 448/98 (con o senza Bucalossi, a seconda dell'interpretazione) = sostituzione vecchie convenzioni cessione proprieta' ante Ferrarini Botta (per eliminazione vincoli convenzionali no prezzo massimo cessione!) con convenzione Bucalossi, normata dall'art.31 comma 46 legge 448/98 DOPO IL DECRETO SVILUPPO RIMOZIONE DEI VINCOLI = rimozione vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione contenuti nelle convenzioni in proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n.179, mediante convenzione in forma pubblica soggetta a trascrizione dietro corrispettivo, normata dall'art.31 comma 49 bis legge 448/98 = rimozione vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione contenuti nelle convenzioni diritto di superficie (TUTTE), mediante convenzione in forma pubblica soggetta a trascrizione dietro corrispettivo, normata dall'art.31 comma 49 bis legge 448/98 DOPO IL DECRETO SVILUPPO = rimozione vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione contenuti nelle convenzioni Bucalossi mediante convenzione in forma pubblica soggetta a trascrizione dietro corrispettivo, normata dall'art.31 comma 49-ter legge 448/98 = interpretativamente, rimozione vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione contenuti nelle convenzioni ex PEEP sostituita (art.31 co.46), oppure PEEP integrate Bucalossi (art.35 co.13), mediante convenzione in forma pubblica soggetta a trascrizione dietro corrispettivo, normata dall'art.31 comma 49-ter legge 448/98 (v Rizzi studio 521/2013) DOPO IL DECRETO SVILUPPO Per rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione occorre: - che siano decorsi 5 anni dalla data del primo trasferimento - che si utilizzi una specifica convenzione in forma pubblica (no scrittura privata autenticata!) soggetta a trascrizione. Dunque il Comune potra' procedere alla trasformazione del diritto di superficie ed alla contestuale rimozione dei vincoli, solo adottando la convenzione di cui al comma 49bis dell'art.31. DOPO IL DECRETO SVILUPPO Ora, nello studio n.521/2011 l'Autore manifesta la sua difficolta' a comprendere la norma, comma 49-bis, liddove si riferisce alle convenzioni proprieta' stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n.179, in quanto, asserisce, per tali convenzioni, prima della finanziaria 1997, non pare fossero normativamente previsti vincoli di prezzo. Poiche' le norme devono essere sempre interpretate in modo che abbiano un significato e mai in modo che non ne abbiano nessuno, oserei dire che, se si aderisse alla tesi per cui la Ferrarini-Botta non ha rimosso i vincoli contenuti nelle convenzioni precedenti, allora la norma avrebbe un senso, perche' l'abrogato comma 16) dell'art.35 prevedeva che “ Decorso tale periodo di tempo (10 anni) , l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento puo' avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale, ….” Ma pur volendo superare, per ragioni di opportunita' piu' che, a mio modesto avviso, per ragioni tecnico-giuridiche, questa interpretazione, e' pur sempre possibile che nella convenzione fossero inseriti anche VINCOLI PATTIZI relativi alla determinazione del prezzo (v. Petrelli). RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONE BUCALOSSI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA? Dalla disposizione dell''art. 49- ter introdotta dal Decreto Sviluppo (le disposizioni di cui al comma 49- bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) discende un'altra conseguenza: mentre la giurisprudenza anteriore alla norma in commento si era divisa riguardo alla questione della opponibilità, o meno, ai terzi subacquirenti dei vincoli riguardanti il prezzo massimo di cessione degli alloggi convenzionati (in senso favorevole alcune pronunce che partivano dal presupposto della vincolatività di tali limiti anche nei confronti dei successivi acquirenti - Cass. 19 novembre 1987, n. 8507; Cass. 21 dicembre 1994, n. 11032 - in senso contrario altre due sentenze della Cassazione, condivise dagli interpreti, che avevano invece ritenuto che le suddette previsioni normative fossero dirette unicamente nei confronti del concessionario, ossia del soggetto titolare del titolo edilizio che aveva usufruito della riduzione del contributo concessorio - Cass. 2 ottobre 2000, n. 13006; Cass. 4 aprile 2011, n. 7630), oggi con l'art.49-bis che afferma testualmente la possibilita' di rimuovere i vincoli decorsi cinque anni “dalla data del primo trasferimento” e con l'art.49-ter che afferma tale disposizione e' estesa anche alle convenzioni Bucalossii, non vi sono piu' dubbi. Il vincolo e' efficace anche per i trasferimenti successivi al primo. CORRISPETTIVO RIMOZIONE VINCOLI Segnalo che la prassi dei Comuni, anche dopo il decreto sviluppo, e' molto variegata in ordine alla trasformazione del diritto di superficie ● con o senza Convenzione Bucalossi ● dietro corrispettivo o meno ● con la contestuale rimozione di vincoli o meno ● Con un doppio corrispettivo o meno nel caso di contestuale rimozione di vincoli di prezzo massimo Esempi Comuni Provincia Salerno SALERNO (delibera n.9 del 7 aprile 2008), nessun corrispettivo per la trasformazione; ha stabilito l'onerosita' ove mai si accertasse che fosse stata considerata una differenza di canone in ragione della minore ampiezza del diritto concesso.); nessuna delibera per la rimozione vincoli; PONTECAGNANO FAIANO (delibera n.41 del 19.09.2013): prevede la possibilita' di trasformare il diritto di superficie ex art.31 legge 448/98, di rimuovere i vincoli di inalienabilita', di rimuovere i vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo, dietro ulteriore corrispettivo; BATTIPAGLIA (delibera n.254 dell'8.10.2012): Unico corrispettivo per trasformazione e rimozione tutti i vincoli; EBOLI (Avviso pubblico 29.12.2011): trasformazione e rimozione tutti i vincoli; Unico corrispettivo per Esempi Comuni d'Italia CUNEO: 1° Caso: Per gli immobili con convenzione originaria entro i 30 anni, la piena proprietà dell'alloggio edificato in diritto di superficie, si acquisisce a seguito della cessione proquota, da parte del Comune, dell'area su cui insiste il fabbricato e con la modifica della convenzione vigente con altra redatta ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 10/77, previo versamento del corrispettivo calcolato dal Comune sulla base dei millesimi di proprietà. Nella nuova convenzione, che ha validità trenta anni decorrenti dalla data di quella originaria, è stabilito il prezzo massimo dell’alloggio e relative pertinenze, da applicarsi in caso di alienazione durante il periodo residuo di vigenza della convenzione stessa. Trascorsi i trent'anni la convenzione si intende estinta e gli immobili sono liberi da ogni vincolo o obbligo in essa contenuti. Con l'entrata in vigore della L. n. 106/2011 è ora possibile rimuovere anche il vincolo del prezzo massimo dell'alloggio (purchè siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento dell'immobile) pagando un ulteriore corrispettivo economico, calcolato in base ai criteri fissati con deliberazione di G.C. n. 250 del 26.09.2012. 2° Caso:Per gli immobili con convenzione originaria oltre i 30 anni, la piena proprietà dell'alloggio edificato in diritto di superficie, si acquisisce a seguito della cessione proquota, da parte del Comune, dell’area su cui insiste il fabbricato, a seguito del pagamento del corrispettivo dovuto, calcolato sulla base dei millesimi di proprietà. Esempi Comuni d'Italia GIAVENO: (delibera 25/09/2012): rimozione dietro corrispettivo del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione; rimozione gratuita di altri limiti di godimento (prelazione, requisiti, etc.) CONCLUSIONI Dalla lettura delle norme emergono con chiarezza (poche) alcune verita': ● ● ● Per verificare l'esistenza di vincoli, e di quali vincoli, e di quali sanzioni li assistono, bisogna necessariamente leggere le convenzioni originarie e le eventuali successive modifiche Salvo il caso della nullita' parziale della clausola del prezzo nel caso di convenzione Bucalossi, non sembrano sussistere dubbi sull'inesistenza di altre vincoli assistiti da nullita' Sono irrimediabilmente nulli gli atti rogati, in dispregio dell'art.35 commi 15/19, prima della Ferrarini Botta Non e' altrettanto certo che le clausole delle convenzioni per le cessioni in proprieta', ripetitive dei divieti dei commi abrogati dell'art.35, siano completamente inefficaci. REGIME DEI VINCOLI NON RIMOSSI A) CONVENZIONE BUCALOSSI (e assimilate): ART. 18, c.5, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 prevede espressamente, in caso di violazione del prezzo massimo di alienazione che “ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione ... è nulla per la parte eccedente” . Dunque entrano in azione l'art.1339, con sostituzione della clausola difforme, e l'art.1419 co.2 (nullita' parziale) B) CONVENZIONE PEEP DIRITTO DI SUPERFICIE: la sanzione e' quella convenzionalmente prevista (in genere sanzione pecuniaria, raramente decadenza) Se non prevista due orientamenti: - insussistenza sanzioni: argomento letterale - sanzione ricavabile dal sistema: argomento sistematico. Quale sanzione di sistema? 1) nullita', analogamente all'edilizia sovvenzionata (da escludersi); annullabilita' per errore; nullita' clausola prezzo eccedente (Cassazione anche SSUU), risarcimento danno. Nel frattempo prudenza e, ove possibile, nel dubbio, e' meglio pagare per la rimozione dei vincoli! REGIME DEI VINCOLI NON RIMOSSI c) CONVENZIONE PEEP DIRITTO DI PROPRIETA' vecchio art.35: l'art.35 co.16, prima dell'abrogazione prevedeva che decorsi 10 anni dal rilascio della licenza di abitabilità “l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire... al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale” Sanzione nullita' (co.19). Oggi qual e' la sanzione? Abbiamo detto certamente non la nullita'. E allora? Tutto dipendera' dall'interpretazione delle norme che abbiamo fin qui esaminato. Secondo CNN nessuna (Rizzi, Casu) Secondo molti Comuni, invece, sanzione non meglio identificata ma certamente prassi, come abbiamo visto, volta alla rimozione dei vincoli! REGIME DEI VINCOLI NON RIMOSSI D) CONVENZIONE PEEP DIRITTO DI PROPRIETA' dopo 1.1.1997( "Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10), vedi lettera A) L'edilizia residenziale convenzionata, sovvenzionata, agevolata Chiara Dentato – Angela Gammaldi – Claudia Petraglia