L`edilizia residenziale convenzionata, sovvenzionata, agevolata

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L`edilizia residenziale convenzionata, sovvenzionata, agevolata
L'edilizia residenziale convenzionata,
sovvenzionata, agevolata
Chiara Dentato – Angela Gammaldi – Claudia Petraglia
INTRODUZIONE
Introduzione al concetto di edilizia residenziale pubblica
Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, convenzionata e
agevolata
Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata: excursus normativo
Approfondimento: divieto decennale di alienazione e prelazione
Divieto decennale di alienazione e diritto di prelazione tra
normativa statale e regionale
Spunti di riflessione: vincoli di alienazione e prelazione in
fattispecie
particolari,
contratto
preliminare,
procedure
esecutive, donazioni
INTRODUZIONE - segue
Edilizia residenziale convenzionata: excursus
normativo
Convenzioni P.E.E.P. e Convenzioni Bucalossi
Approfondimento: regime circolatorio degli immobili
di edilizia residenziale convenzionata
Edilizia residenziale agevolata
Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata,
convenzionata e agevolata
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: è quel settore dell’edilizia
realizzato dallo Stato, direttamente o indirettamente tramite enti
pubblici edilizi creati per questo scopo o comunque con interventi
finanziari o di altro genere da parte di organismi pubblici.
FINALITA’: creazione di alloggi abitativi per i cittadini con scarso
reddito
SPUNTI DI RIFLESSIONE
DIVIETO DI ALIENAZIONE DECENNALE, PROCEDURE
ESECUTIVE E PRELAZIONE EX ART. 28 L. 513/77
PRELAZIONE E DONAZIONE NELLA LEGGE 513/77
PRELIMINARE
RIVENDITA
AD
EFFETTI
COMUNIONE
DEI
BENI
RESIDENZIALE PUBBLICA
ANTICIPATI
E
ALLOGGI
E
DIVIETI
DI
DI
EDILIZIA
EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA
Con
l'espressione
"EDILIZIA
RESIDENZIALE
CONVENZIONATA" si fa riferimento a quegli interventi di
edilizia residenziale posti in essere previa stipulazione di una
convenzione con il Comune con la quale, a fronte di
concessioni da parte dell'Amministrazione pubblica
(riguardanti l'assegnazione delle aree su cui edificare o la
riduzione del contributo concessorio), vengono assunti
obblighi inerenti l'urbanizzazione del comparto e l'edificazione
di alloggi di edilizia economico popolare e dalla quale, inoltre,
discendono vincoli incidenti sulla successiva circolazione
degli alloggi così realizzati.
EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA
Due sono le convenzioni che tradizionalmente si fanno rientrare
nell'ambito della "EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA":
= la convenzione di attuazione di un Piano di Edilizia Economico
Popolare (CONVENZIONE P.E.E.P.), che si pone nell'ambito del più
ampio procedimento di edilizia residenziale pubblica tracciato dalla
legge 865/71;
= la convenzione per la riduzione del contributo concessorio al cui
pagamento è subordinato il rilascio del permesso di costruire
(CONVENZIONE BUCALOSSI); questa convenzione è disciplinata
oggi dall'art.18 del DPR 6/06/2001 n.380 (T.U. Edilizia) (che ha
sostituito la disciplina in precedenza dettata dagli artt. 7 e 8 della L.
28 gennaio 1977 n. 10 (meglio nota come "Legge Bucalossi")
Convenzione P.E.E.P. Art. 35 legge 22
ottobre 1971 n.865 (legge per la casa)
1) Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n.167,
sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.
2) Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile
1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.
3) Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in
proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno
a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del
consorzio.
Convenzione P.E.E.P. Art. 35 legge 22
ottobre 1971 n.865 (legge per la casa)
4) Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie
per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi
urbani e sociali.
5) La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione
di impianti e servizi pubblici e' a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha
una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.
6) L'istanza per ottenere la concessione e' diretta al sindaco o al presidente
del consorzio. Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle
presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia
economica e popolare e da cooperative edilizie a proprieta' indivisa.
7) La
concessione
e'
deliberata
dal
consiglio
comunale
o
dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il
contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da
trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente
concedente ed il richiedente.
Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge
per la casa)
8) La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle
aree nonche' al costo delle relative opere di urbanizzazione se gia' realizzate; *662/96
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o
del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del
concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere
da eseguire e le modalita' del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le
modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di
locazione, nonche' per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi,
ove questa sia consentita;
Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge
per la casa)
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli
obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravita' in cui
tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la
conseguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo
della concessione, la cui durata non puo' essere superiore a quella
prevista nell'atto originario.
Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge
per la casa)
9) Le disposizioni del precedente comma non si applicano
quando l'oggetto
della
concessione
sia
costituito dalla
realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto
comma del presente articolo.
10) I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire,
a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione,
condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle
opere di urbanizzazione.*662/96
Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge
per la casa)
11) Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla
costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non
inferiore al 20 e non superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, di
quelle comprese nei piani, sono cedute in proprieta' a cooperative
edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi
della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano
i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi
economici e popolari.**662/96
12) Il prezzo di cessione delle aree e' determinato in misura pari al costo di
acquisizione delle aree stesse, nonche' al costo delle relative opere di
urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.**662/96
Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge
per la casa)
13) Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area,
tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una
convenzione per atto pubblico **662/96 la quale deve prevedere:
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalita' del
controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione
comporta la risoluzione dell'atto di cessione.
Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge
per la casa)
14) I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla
lettera f) dell'ottavo comma, nonche' i casi di cui alla lettera d) del
precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati
dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e
dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.
Art. 35 legge 22 ottobre 1971 n.865 (legge
per la casa)
=15) L'alloggio costruito su area ceduta in proprieta' non puo' essere alienato a nessun
titolo, ne' su di esso puo' costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10
anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilita'.
= 16) Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento
puo' avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi
economici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di
conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del
precedente articolo 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonche' del costo delle opere di
urbanizzazione posto a carico del proprietario.
=17) Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilita', il proprietario dell'alloggio puo'
trasferirne la proprieta' a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di
pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della
somma corrispondente alla differenza tra il valore
di mercato dell'area al momento
dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle
variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Detta
differenza e' valutata dall'ufficio tecnico erariale ed e' riscossa all'atto della registrazione del
contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di
comuni. La somma e' destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.
= 18) L'alloggio costruito su area ceduta in proprieta' puo' essere dato in locazione,
sino a che non sia stata pagata a favore del comune o consorzio di comuni la
somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i
requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato
dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del
presente articolo. Il versamento della somma puo' essere effettuato, decorso il
termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consorzio di
comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprieta' dell'alloggio.
19) Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro
precedenti commi sono nulli. Detta nullita' puo' essere fatta valere dal comune o
da chiunque altro vi abbia interesse e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
FASI ESSENZIALI
FASE ACQUISITIVA
adozione piano di zona (PEEP) durata anni 18 o individuazione aree
con delibera C.C. dichiarazione pubblica utilita'
occupazione d'urgenza delle aree da espropriare durata 5 anni
esproprio (diretto o tramite concessionario): l'area diviene patrimonio
indisponibile - accessione invertita - cessione volontaria
FASE DISPOSITIVA CONVENZIONATA
Concessione diritto di superficie
Cessione in proprieta'
FASE GESTORIA: divieti, vincoli e limitazioni
CONVENZIONE P.E.E.P.
La convenzione P.E.E.P." è un atto complesso.
Deve rivestire la forma dell'atto pubblico, da trascriversi nei RR.II., rogato dal
Notaio e, dal 2000, dai Segretari Comunali.
Ha natura di:
- concessione/contratto per la parte che comporta il trasferimento in capo al
concessionario del diritto (superficie o proprietà) che lo autorizza all'uso dell'area
(la qualificazione come "concessione" di tale parte dell'atto si impone in relazione
alla natura di bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di tale
area, in quanto la concessione è lo strumento previsto dall'ordinamento per la
cessione o il riconoscimento di diritti su beni pubblici)
- convenzione urbanistica per la parte che disciplina la urbanizzazione del
comparto ove è ricompresa l'area oggetto di concessione, urbanizzazione da
attuarsi in conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti.
CONTENUTO CONVENZIONE
DIRITTO DI SUPERFICIE
a) il corrispettivo della concessione
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare dall'ente
b) oppure se le opere devono essere realizzate dal concessionario, le garanzie finanziarie, gli
elementi progettuali, i criteri e le modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonche'
per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella
convenzione ed i casi di maggior gravita' in cui tale inosservanza comporti la decadenza
(istituto pubblicistico*) dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui
durata non puo' essere superiore a quella prevista nell'atto originario (60/99).
*efficacia ex nunc ma vengono travolti i diritti dei terzi
CONTENUTO CONVENZIONE
DIRITTO DI PROPRIETA'
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalita' del
controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla
convenzione comporta la risoluzione (istituto civilistico*) dell'atto di
cessione;
Fin qui il contenuto ex lege; di norma le convenzioni ripetono poi il
disposto dei commi 15/19.
* ha effetto retroattivo ma non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede
LIMITAZIONI, VINCOLI E DIVIETI
Aree acquisite in diritto di superficie
- corrispettivo della concessione in misura pari al costo di
acquisizione delle aree
indicazione nella convenzione dei criteri per la
determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione,
nonche' per la determinazione del prezzo di cessione degli
alloggi, ove questa sia consentita
- nessun divieto di alienazione
- nessuna nullita'
LIMITAZIONI, VINCOLI E DIVIETI
Aree acquisite in diritto di proprietà:
- prezzo di cessione delle aree determinato in misura pari al costo
acquisizione delle aree
di
- divieto di alienazione a qualunque titolo per dieci anni dalla data del
rilascio della licenza di abitabilità (art. 35, 15° co.);
- dopo tale periodo, e per altri dieci anni, cedibilità a soggetti aventi
determinati requisiti soggettivi, ma a prezzo fissato dall'UTE (art. 35, 16°
co.);
- dopo i venti anni cedibilità a chiunque, con l'obbligo di corrispondere al
Comune il maggior valore dell'area rispetto alla data dell'acquisto, anche in
questo caso con valutazione da parte dell'UTE (art. 35, 17° co.).
Gli atti compiuti in violazione dei vincoli sono nulli.
LEGGE FERRARINI - BOTTA
Norme per l'edilizia residenziale pubblica
L'art. 23, 2° co. della legge n. 179 del 1992 ha stabilito che "sono
abrogati i commi 15°, 16°, 17°, 18° e 19° dell'art. 35 della legge 22
ottobre 1971 n. 865".
Quindi, con decorrenza dal 15 marzo 1992,
- nessuna variazione subisce la normativa per le concessioni di aree
in diritto di superficie
- vengono meno, certamente per il futuro, i divieti di vendita per gli
immobili convenzionati edificati sulle aree trasferite in proprieta'.
Attenzione: certamente restano in piedi, come da convenzioni variabili
Comune per Comune, gli obblighi, convenzionali appunto, la cui
inosservanza comporta la risoluzione dell'atto di cessione ex art.35
co.13
PROBLEMI
- qual e' la sorte delle clausole di inalienabilità contenute nelle
convenzioni stipulate sia in precedenza che successivamente
all'entrata in vigore della legge n.179/92 ?
- qual e' dunque il regime degli immobili edificati sulle aree cedute
in proprieta' ?
Per rispondere definitivamente a tali domande dobbiamo verificare
cosa e' accaduto con le leggi successive.
ABROGAZIONE DIVIETI: INTERPRETAZIONE
Un primo orientamento, sostenuto da autorevoli giuristi, tanti Comuni e
anche dall'Avvocatura dello Stato (Parere 5 luglio 1997), riteneva che gli
atti aventi per oggetto alloggi costruiti su aree assegnate con
convenzione stipulata prima del 15 marzo 1992 continuavano ad
essere disciplinati dalle norme precedentemente in vigore, con la
conseguenza che anche ad atti di alienazione di alloggi realizzati su aree
PEEP stipulati dopo il 15 marzo 1992 ma riferibili a convenzioni
precedenti continuavano ad applicarsi i divieti di alienazione, addirittura
sanzionati dalla nullita' (v. Centofanti N. La convenzione; Neri P.
L'evoluzione della disciplina dei P.E.E.P.).
Un secondo orientamento, prevalente, e facente capo alla dottrina
notarile, sostiene, invece, che anche agli atti aventi per oggetto alloggi
costruiti su aree assegnate con convenzione stipulata prima del 15 marzo
1992 si applicava la nuova disciplina come modificata dalla legge
179/1992, con la conseguenza che ad essi non si applicavano più i divieti
di alienazione sanzionati con la nullità.
FINANZIARIA 1996 – L.549 28.12.1995 art.3
co.75 e segg.
75. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani
approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n.167, ovvero delimitate ai
sensi dell'art.51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in
diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della legge 22
ottobre 1971, n. 865
76. L'individuazione delle aree di cui al comma 75 è approvata dal
consiglio comunale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.(*legge 662/96).
77. Il prezzo delle aree trasformate ai sensi del comma 75 è quello
determinato dall'Ufficio tecnico erariale (UTE), al netto degli oneri di
concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati
versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.
FINANZIARIA 1996 – L.549 28.12.1995 art.3
co.75 e segg.
78. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono
essere modificate, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e
ventennali ivi previsti, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato,
calcolato ai sensi del comma 77.
79. La proposta del comune di trasformazione del titolo di godimento sull'area
assegnata si intende accolta ed è vincolante per ogni assegnatario, quando è stata
deliberata, a maggioranza di due terzi, dall'assemblea validamente costituita del
condominio o della cooperativa, con la presenza di almeno il 51 per cento dei
condomini o dei soci.
80. Gli introiti derivanti dall'applicazione dei commi da 75 a 81 del presente articolo
sono utilizzati dai comuni in via prioritaria per la realizzazione di programmi
concernenti la disponibilità di alloggi, di proprietà sia pubblica che privata, da destinare
in locazione a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo (abrogato legge 662/96).
81. Gli atti di cessione sono soggetti a registrazione a tassa fissa (*legge 662/96)
FINANZIARIA 1996
Dunque la legge finanziaria 1996 (legge 28 dicembre 1995, n.
549, art. 3, commi 75° e seguenti) per la prima volta prevede DAL
1.01.1996, due possibilità:
a) la "trasformabilità" del diritto di superficie in diritto di
proprietà, ottenuta con la modifica delle convenzioni esistenti
tra Comune e assegnatario sull'area inclusa in piano di zona,
richiedendo una proposta del Comune e la delibera a maggioranza
di due terzi, dell'assemblea del condominio o della cooperativa,
con la presenza di almeno il 51% dei condomini o dei soci,
vincolante poi per ogni assegnatario.
FINANZIARIA 1996
b)
l'eliminazione,
dietro
corrispettivo,
nelle
convenzioni caratterizzate da assegnazione dell'area in
diritto di proprietà, stipulate prima dell'entrata in vigore
della legge Ferrarini-Botta, delle clausole prevedenti
"limiti di godimento decennali e ventennali".
FINANZIARIA 1996
Questa seconda parte della norma ha sollevato molti dubbi ed e'
l'argomento base della tesi favorevole alla sopravvivenza dei
vincoli.
Per la verita', dalla sua lettura, sembra non essere cosi' scontato
che le clausole contenute nelle vecchie convenzioni proprieta',
stipulate prima della Ferrarini Botta, sebbene ragionevolmente non
assistite piu' dalla sanzione della nullita', non abbiano alcun valore.
Anzi, emerge dalla norma, letteralmente, esattamente il contrario.
E anche le leggi successive sembrano andare in questa
direzione.
MODIFICHE EX Lege 662/96
Arriviamo alla Finanziaria 1997
Oltre ad alcune modifiche minori, le tre maggiori novita' sono rappresentate:
a) dalla modifiche introdotte dall'art.3 comma 63 e cioe'
- la sostituzione dell'undicesimo comma art.35:
"Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case
economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei
commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro
consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza
per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi
abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi
di edilizia agevolata (* poi mod. legge 136/199 e dl 269/2003)
MODIFICHE EX Lege 662/96
b) dalla sostituzione dell'alinea del tredicesimo comma che
diviene:
"Contestualmente all'atto della cessione della proprieta'
dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene
stipulata una convenzione per atto
pubblico,
con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi
primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve
prevedere:".
MODIFICHE EX Lege 662/96
c) dalla modifica introdotta dall'art.3 comma 60 lettera b)
“dopo il comma 78 e' inserito il seguente:
"78-bis. Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei
commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui
all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, per una durata pari a quella massima
prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo
trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha
accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione
in proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova
convenzione";
NOVITA' con decorrenza 1 gennaio 1997
In definitiva,
oltre alla introduzione della possibilita' di cedere in proprieta' le aree (prima max 40%)
senza nessuna limitazione, la novita' piu' significativa e' rappresentata dal fatto che
a partire dal 1 gennaio 1997
= le nuove Convenzioni per la cessione delle aree in proprieta' devono rispettare
anche le disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Legge Bucalossi)
= la trasformazione del diritto di superficie in proprieta' e' disciplinata da una
convenzione Bucalossi (durata 30 anni meno il tempo trascorso dalla prima
convenzione)
= alle convenzioni modificative per la rimozione dei vincoli relative alle aree in
proprieta' si applicano le disposizioni della legge Bucalossi (durata 30 anni meno
il tempo trascorso dalla prima convenzione)
CONVENZIONE – TIPO BUCALOSSI
Che vuol dire Convenzione ex artt. 7 ed 8 legge Bucalossi (oggi
art.17 e 18 T.U. Edilizia) ?
Art.17 Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad
edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire e'
ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare
del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il
comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.
2. 3... 4…omissis.
ART.18
Art.18 Convenzione-tipo
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli
interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la
regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono
stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi
tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le
convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:
ART.18
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo
delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai
prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20
anni.
2. … 3. …
4.I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai
sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza
non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione e' nulla per la parte eccedente.
QUESTO FINO AL 31.12.1998
FINANZIARIA 1999 – L.448 23.12.1998
ART. 31 COMMI 45 E SEGG.
45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei
piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero
delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo
35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le
domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati
nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera
comunale, conservano efficacia.
FINANZIARIA 1999 – L.448 23.12.1998
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17
febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà,
possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8,
commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n.10, alle
seguenti condizioni:
a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate
disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo
trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha
accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in
proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato
ai sensi del comma 48.
FINANZIARIA 1999 – L.448 23.12.1998
47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà
sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di
accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro
pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di
un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune,
su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al
netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base
della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i
suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il
costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal
comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della
trasformazione di cui al comma 47.
FINANZIARIA 1999 – L.448 23.12.1998
49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai
proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e
portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.
50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni, nonchè i commi 61 e 62 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
DA GENNAIO 1999
Dunque la finanziaria del 1999, abrogando i commi 75,
76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n.549 che, come detto, fino a quel
momento regolavano la trasformazione del diritto di
superficie in piena proprieta' e la eliminazione dei limiti
di godimento per gli alloggi edificati sulle aree cedute in
proprieta' , ridisciplina la materia:
DA GENNAIO 1999
- ribadendo la possibilita' di cedere in proprieta' le aree gia' concesse in
diritto di superficie, con la novita' che la trasformazione del diritto di
superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito
di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli
proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale
corrispondente (dunque contrattualizzando la trasformazione);
- prevedendo la trasformazione delle vecchie convenzioni di cessione in
proprieta', ante Ferrarini-Botta, in Convenzioni Bucalossi, per ottenere
la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti e
confermando che cio' avvenisse in cambio di un corrispettivo (stessa
durata);
- eliminando la previsione testuale, per le trasformazioni del diritto di
superficie, della convenzione Bucalossi;
- lasciando immutato per le nuove Convenzioni per la cessione delle
aree in proprieta' il rispetto anche della ex legge Bucalossi.
UN ESEMPIO: COMUNE DI SALERNO
A questo proposito vorrei richiamare la vs. attenzione sul fatto che, come molti altri
Comuni, il Comune di Salerno, con proprio atto del Consiglio Comunale n.31 del 7
giugno 1999, deliberò di consentire la trasformazione in diritto di proprietà dei lotti già
concessi in diritto di superficie "senza ulteriori aggravi di spesa a carico degli
assegnatari medesimi se non il pagamento di quanto gia' determinato a titolo di canone
provvisorio e definitivo" considerata la congruità degli oneri complessivi già posti a
carico dei concessionari.
Si e' dubitato della legittimita' di questo comportamento, visto il letterale tenore della
legge che imporrebbe un corrispettivo, giungendosi tuttavia alla conclusione che nella
valutazione della complessiva operazione il Comune ha comunque, nel rispetto della
legge, la sua discrezionalita'.
Segnalo ancora, solo per completezza, che con deliberazione consiliare n.32 del 21
giugno 2007 il Comune di Salerno ha modificato la prima delibera, nel senso di
consentire anche ai singoli condomini la trasformazione e di avviare nei confronti dei
morosi le procedure sanzionatorie e che con delibera consiliare n.9 del 7 aprile 2008,
nell'estendere ad altre cooperative il diritto alla trasformazione, ha stabilito l'onerosita'
della trasformazione ove mai si accertasse che fosse stata considerata una differenza
di canone in ragione della minore ampiezza del diritto concesso.
TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE
(ART.31 CO.45)
Solo qualche ulteriore riflessione:
Dal 1999, per la trasformazione del diritto di superficie non e' piu'
obbligatorio, per previsione di legge, il ricorso ad una convenzione ex
lege Bucalossi. Puo' il Comune imporne l'adozione?
I vecchi vincoli (divieti temporanei, diritti di prelazione, prezzi)
restano o spariscono?
A questo proposito, gli studi del CNN ( v. Casu 171/2008) giungono
alla conclusione che, nella propria autonomia negoziale e
procedimentale, ciascun Comune puo' decidere:
a) di trasformare utilizzando la convenzione Bucalossi;
b) di trasformare ma conservando le vecchie clausole limitative;
c) di trasformare e liberalizzare.
Che cosa accade quando nulla e' specificato?
TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE
(ART.31 CO.45)
1) Il Comune si limita a cedere la proprietà dell'area senza null'altro
disporre. In questo caso deve ritenersi che rimangono in vigore tutti i
vincoli contenuti nella convenzione originaria (atto pubblico o
scrittura privata aut.).
2) Il Comune oltre a cedere la proprietà dell'area, elimina i vincoli
attinenti al cd. "contenuto pattizio". Rimarranno tuttavia in vigore i
vincoli contenuti nella convenzione originaria attinenti al contenuto
cd."necessario" ( limiti massimi del prezzo di cessione, decadenze
relative alle violazioni più gravi ) (atto pubblico o scrittura privata aut.).
E questo, fino al 13 luglio 2011!
DECRETO SVILUPPO 2011
L'art. 5, c.3-bis, D.L. 13 maggio 2011 n.70 (cd. "decreto sullo
sviluppo 2011 "), inserito in sede di conversione con Legge 12
luglio 2011 n.106,
al fine di "agevolare
immobiliari",
il
trasferimento
dei
diritti
ha inserito nelL'art. 31 della L. 23 dicembre 1998 n.448, dopo
il comma 49, i commi 49 bis e 49 ter.
DECRETO SVILUPPO 2011
49- bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione
delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di
locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della
legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni, per la cessione del
diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 17 febbraio 1992, n.179, ovvero per la cessione del diritto di superficie,
possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del
primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del
singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo
proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità
in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante
dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al
presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
49- ter. Le disposizioni di cui al comma 49- bis si applicano anche alle convenzioni di
cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380..
D.L. 216/2011 – PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DA
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Dovendosi altresi' precisare che
“A decorrere dal 1° gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49bis dell’art. 31 della legge 23 dicembre 1998 n.448, è stabilita dai
Comuni”
giusta la legge 24 febbraio 2012 n.14, di conversione del D.L. 29
dicembre 2011 n.216, art.29, c.16-undecies, entrata in vigore il 28
febbraio 2012.
Questa modifica ha reso applicabile la norma, visto che il Decreto
Ministeriale non era stato emanato.
DOPO IL DECRETO SVILUPPO
Dopo il Decreto Sviluppo, dunque, la materia e' regolata dall'art.35 della
legge 865/71 (come modificato) e dall'art.31 commi 45 e segg. Legge
448/98, come segue:
= Le aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari sono
alternativamente o concesse in diritto di superficie o cedute in proprieta'
(art.35 comma 11).
Inoltre,
NUOVE CONVENZIONI
= convenzione diritto di superficie (art.35 comma 8) VECCHIO CONTENUTO
= convenzione diritto proprieta' (art.35 comma 13 come integrato dalla legge
662/96): VECCHIO CONTENUTO PIU' BUCALOSSI
DOPO IL DECRETO SVILUPPO
MODIFICHE CONVENZIONI
= trasformazione del diritto di superficie in proprieta' per
quota millesimale, normata dall'art.31 comma 45 e 47 legge
448/98 (con o senza Bucalossi, a seconda dell'interpretazione)
= sostituzione vecchie convenzioni cessione proprieta' ante
Ferrarini Botta (per eliminazione vincoli convenzionali no
prezzo massimo cessione!) con convenzione Bucalossi,
normata dall'art.31 comma 46 legge 448/98
DOPO IL DECRETO SVILUPPO
RIMOZIONE DEI VINCOLI
= rimozione vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione contenuti nelle convenzioni in proprietà,
stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 17 febbraio 1992, n.179, mediante convenzione in forma
pubblica soggetta a trascrizione dietro corrispettivo, normata
dall'art.31 comma 49 bis legge 448/98
= rimozione vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione contenuti nelle convenzioni diritto di
superficie (TUTTE), mediante convenzione in forma pubblica
soggetta a trascrizione dietro corrispettivo, normata dall'art.31
comma 49 bis legge 448/98
DOPO IL DECRETO SVILUPPO
= rimozione vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione contenuti nelle convenzioni Bucalossi
mediante convenzione in forma pubblica soggetta a trascrizione
dietro corrispettivo, normata dall'art.31 comma 49-ter legge
448/98
=
interpretativamente,
rimozione
vincoli
relativi
alla
determinazione del prezzo massimo di cessione contenuti nelle
convenzioni ex PEEP sostituita (art.31 co.46), oppure PEEP
integrate Bucalossi (art.35 co.13), mediante convenzione in
forma pubblica soggetta a trascrizione dietro corrispettivo,
normata dall'art.31 comma 49-ter legge 448/98 (v Rizzi studio
521/2013)
DOPO IL DECRETO SVILUPPO
Per rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione occorre:
- che siano decorsi 5 anni dalla data del primo
trasferimento
- che si utilizzi una specifica convenzione in forma
pubblica (no scrittura privata autenticata!) soggetta a
trascrizione.
Dunque il Comune potra' procedere alla trasformazione del
diritto di superficie ed alla contestuale rimozione dei
vincoli, solo adottando la convenzione di cui al comma 49bis dell'art.31.
DOPO IL DECRETO SVILUPPO
Ora, nello studio n.521/2011 l'Autore manifesta la sua difficolta' a comprendere la
norma, comma 49-bis, liddove si riferisce alle convenzioni proprieta' stipulate
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992,
n.179, in quanto, asserisce, per tali convenzioni, prima della finanziaria 1997, non
pare fossero normativamente previsti vincoli di prezzo.
Poiche' le norme devono essere sempre interpretate in modo che abbiano un
significato e mai in modo che non ne abbiano nessuno, oserei dire che, se si
aderisse alla tesi per cui la Ferrarini-Botta non ha rimosso i vincoli contenuti nelle
convenzioni precedenti, allora la norma avrebbe un senso, perche' l'abrogato
comma 16) dell'art.35 prevedeva che “ Decorso tale periodo di tempo (10
anni) , l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento puo'
avvenire esclusivamente a favore di soggetti
aventi i requisiti per la
assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio
tecnico erariale, ….”
Ma pur volendo superare, per ragioni di opportunita' piu' che, a mio modesto
avviso, per ragioni tecnico-giuridiche, questa interpretazione, e' pur sempre
possibile che nella convenzione fossero inseriti anche VINCOLI PATTIZI
relativi alla determinazione del prezzo (v. Petrelli).
RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONE
BUCALOSSI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA?
Dalla disposizione dell''art. 49- ter introdotta dal Decreto Sviluppo (le disposizioni di cui al
comma 49- bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) discende un'altra conseguenza:
mentre la giurisprudenza anteriore alla norma in commento si era divisa riguardo alla
questione della opponibilità, o meno, ai terzi subacquirenti dei vincoli riguardanti il prezzo
massimo di cessione degli alloggi convenzionati (in senso favorevole alcune pronunce
che partivano dal presupposto della vincolatività di tali limiti anche nei confronti dei successivi
acquirenti - Cass. 19 novembre 1987, n. 8507; Cass. 21 dicembre 1994, n. 11032 - in senso
contrario altre due sentenze della Cassazione, condivise dagli interpreti, che avevano invece
ritenuto che le suddette previsioni normative fossero dirette unicamente nei confronti del
concessionario, ossia del soggetto titolare del titolo edilizio che aveva usufruito della
riduzione del contributo concessorio - Cass. 2 ottobre 2000, n. 13006; Cass. 4 aprile 2011, n.
7630),
oggi con l'art.49-bis che afferma testualmente la possibilita' di rimuovere i vincoli
decorsi cinque anni “dalla data del primo trasferimento” e con l'art.49-ter che afferma
tale disposizione e' estesa anche alle convenzioni Bucalossii, non vi sono piu' dubbi.
Il vincolo e' efficace anche per i trasferimenti successivi al primo.
CORRISPETTIVO RIMOZIONE VINCOLI
Segnalo che la prassi dei Comuni, anche dopo il decreto
sviluppo, e' molto variegata in ordine alla trasformazione
del diritto di superficie
●
con o senza Convenzione Bucalossi
●
dietro corrispettivo o meno
●
con la contestuale rimozione di vincoli o meno
●
Con un doppio corrispettivo o meno nel caso di
contestuale rimozione di vincoli di prezzo massimo
Esempi Comuni Provincia Salerno
SALERNO (delibera n.9 del 7 aprile 2008), nessun corrispettivo per
la trasformazione; ha stabilito l'onerosita' ove mai si accertasse che
fosse stata considerata una differenza di canone in ragione della
minore ampiezza del diritto concesso.); nessuna delibera per la
rimozione vincoli;
PONTECAGNANO FAIANO (delibera n.41 del 19.09.2013): prevede la
possibilita' di trasformare il diritto di superficie ex art.31 legge 448/98, di
rimuovere i vincoli di inalienabilita', di rimuovere i vincoli convenzionali
relativi al prezzo massimo, dietro ulteriore corrispettivo;
BATTIPAGLIA (delibera n.254 dell'8.10.2012): Unico corrispettivo per
trasformazione e rimozione tutti i vincoli;
EBOLI (Avviso pubblico 29.12.2011):
trasformazione e rimozione tutti i vincoli;
Unico
corrispettivo
per
Esempi Comuni d'Italia
CUNEO:
1° Caso: Per gli immobili con convenzione originaria entro i 30 anni, la piena proprietà
dell'alloggio edificato in diritto di superficie, si acquisisce a seguito della cessione proquota, da parte del Comune, dell'area su cui insiste il fabbricato e con la modifica della
convenzione vigente con altra redatta ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 10/77, previo
versamento del corrispettivo calcolato dal Comune sulla base dei millesimi di proprietà.
Nella nuova convenzione, che ha validità trenta anni decorrenti dalla data di quella
originaria, è stabilito il prezzo massimo dell’alloggio e relative pertinenze, da applicarsi
in caso di alienazione durante il periodo residuo di vigenza della convenzione stessa.
Trascorsi i trent'anni la convenzione si intende estinta e gli immobili sono liberi da ogni
vincolo o obbligo in essa contenuti.
Con l'entrata in vigore della L. n. 106/2011 è ora possibile rimuovere anche il vincolo del
prezzo massimo dell'alloggio (purchè siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del
primo trasferimento dell'immobile) pagando un ulteriore corrispettivo economico,
calcolato in base ai criteri fissati con deliberazione di G.C. n. 250 del 26.09.2012.
2° Caso:Per gli immobili con convenzione originaria oltre i 30 anni, la piena proprietà
dell'alloggio edificato in diritto di superficie, si acquisisce a seguito della cessione proquota, da parte del Comune, dell’area su cui insiste il fabbricato, a seguito del pagamento
del corrispettivo dovuto, calcolato sulla base dei millesimi di proprietà.
Esempi Comuni d'Italia
GIAVENO: (delibera 25/09/2012): rimozione dietro corrispettivo del
vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione; rimozione
gratuita di altri limiti di godimento (prelazione, requisiti, etc.)
CONCLUSIONI
Dalla lettura delle norme emergono con chiarezza (poche) alcune verita':
●
●
●
Per verificare l'esistenza di vincoli, e di quali vincoli, e di quali sanzioni li
assistono, bisogna necessariamente leggere le convenzioni originarie e
le eventuali successive modifiche
Salvo il caso della nullita' parziale della clausola del prezzo nel caso di
convenzione Bucalossi, non sembrano sussistere dubbi sull'inesistenza
di altre vincoli assistiti da nullita'
Sono irrimediabilmente nulli gli atti rogati, in dispregio dell'art.35 commi
15/19, prima della Ferrarini Botta
Non e' altrettanto certo che le clausole delle convenzioni per le cessioni
in proprieta', ripetitive dei divieti dei commi abrogati dell'art.35, siano
completamente inefficaci.
REGIME DEI VINCOLI NON RIMOSSI
A) CONVENZIONE BUCALOSSI (e assimilate): ART. 18, c.5, D.P.R. 6 giugno 2001,
n.380 prevede espressamente, in caso di violazione del prezzo massimo di
alienazione che “ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione ... è
nulla per la parte eccedente” . Dunque entrano in azione l'art.1339, con sostituzione
della clausola difforme, e l'art.1419 co.2 (nullita' parziale)
B) CONVENZIONE PEEP DIRITTO DI SUPERFICIE: la sanzione e' quella
convenzionalmente prevista (in genere sanzione pecuniaria, raramente decadenza)
Se non prevista due orientamenti:
- insussistenza sanzioni: argomento letterale
- sanzione ricavabile dal sistema: argomento sistematico.
Quale sanzione di sistema? 1) nullita', analogamente all'edilizia sovvenzionata (da
escludersi); annullabilita' per errore; nullita' clausola prezzo eccedente (Cassazione
anche SSUU), risarcimento danno.
Nel frattempo prudenza e, ove possibile, nel dubbio, e' meglio pagare per la
rimozione dei vincoli!
REGIME DEI VINCOLI NON RIMOSSI
c) CONVENZIONE PEEP DIRITTO DI PROPRIETA' vecchio art.35:
l'art.35 co.16, prima dell'abrogazione prevedeva che decorsi 10
anni dal rilascio della licenza di abitabilità “l'alienazione o la
costituzione di diritti reali di godimento può avvenire... al prezzo
fissato dall'ufficio tecnico erariale” Sanzione nullita' (co.19).
Oggi qual e' la sanzione? Abbiamo detto certamente non la nullita'.
E allora? Tutto dipendera' dall'interpretazione delle norme che
abbiamo fin qui esaminato.
Secondo CNN nessuna (Rizzi, Casu)
Secondo molti Comuni, invece, sanzione non meglio identificata ma
certamente prassi, come abbiamo visto, volta alla rimozione dei
vincoli!
REGIME DEI VINCOLI NON RIMOSSI
D) CONVENZIONE PEEP DIRITTO DI PROPRIETA'
dopo 1.1.1997( "Contestualmente all'atto
della
cessione della proprieta' dell'area, tra il comune, o il
consorzio, e il cessionario,
viene
stipulata una
convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e
quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10), vedi lettera A)
L'edilizia residenziale convenzionata,
sovvenzionata, agevolata
Chiara Dentato – Angela Gammaldi – Claudia Petraglia