CASE VACANZE – LOCAZIONI TURISTICHE Torre di Babele in

Transcript

CASE VACANZE – LOCAZIONI TURISTICHE Torre di Babele in
CASE VACANZE – LOCAZIONI TURISTICHE
Torre di Babele in Lombardia
Tutti pensavano che una volta pubblicato il regolamento attuativo della Legge
regionale sul turismo della Lombardia arrivasse il tanto sospirato chiarimento sulla
distinzione fra Case Vacanze e Locazioni turistiche… invece ecco l’ennesima
delusione:
Secondo la Regione Lombardia le locazioni turistiche sono ricomprese nelle
CAV e sono soggette a tutti gli obblighi previsti!
Con particolare riferimento all'obbligo di: comunicazione avvio attività,
inserimento nel sistema turistico lombardo e nell'elenco pubblico regionale, servizi
e standard qualitativi, assicurazione e prezzi e imposta di soggiorno, quest'ultima
se prevista dal Comune territorialmente competente
E’ chiaramente scritto nel sito web https://fareimpresa.comune.milano.it
Quindi chi voglia fare locazione turistica o affitti brevi, utilizzando le leggi che
regolano le locazioni, dovrà in realtà aprire un’attività di Casa Vacanze!
E’ la cosa più assurda che si possa pensare e c’è da meravigliarsi che venga dalla
Regione Lombardia, un’Amministrazione più volte additata come possibile
esempio di riferimento del settore.
Qualche spiegazione:
Le Case Vacanze sono, da tutte le leggi regionali in materia, considerate attività
ricettive extra-alberghiere o complementari, a seconda delle varie diversificazioni
fra Regione e Regione. Si possono gestire sia in modo IMPRENDITORIALE
che
NON IMPRENDITORIALE (con un numero limitato di strutture,
generalmente due) e sono soggette agli stessi obblighi delle attività ricettive di
questo genere, cioè:
• denuncia degli alloggiati al
portale della Polizia di Stato
www.alloggiatiweb.it seguendo la procedura di accreditamento ;
• pagamento della tassa di soggiorno, secondo le modalità vigenti nel comune
ove è attiva la struttura ;
• comunicazione prezzi alle Province/Città Metropolitane :
• Comunicazioni dati statistici all’ISTAT, utilizzando
i vari portali
predisposti dalle Regioni.
1
Dal punto di vista fiscale i redditi di queste strutture, se senza partita IVA, si
denunciano in Redditi Diversi nel Modello Unico o 730, oppure, se gestiti con
partita IVA, come reddito d’impresa, ovviamente secondo le modalità del regime a
cui il soggetto ha aderito.
Le Case Vacanza., aspetto fondamentale , non devono stipulare con i propri
ospiti nessun contratto, ne tantomeno registrarlo all’Agenzia delle Entrate, anche
qualora si superino i trenta giorni. In realtà molte leggi regionali stabiliscono per
le Case vacanza, in termine di giorni di permanenza, dei limiti minimi e massimi
di
soggiorno.
Può eventualmente costituire una buona prassi quella di far firmare agli ospiti un
regolamento della struttura, per il buon uso delle cose e degli elettrodomestici in
essa contenuti.
Per quando riguarda il Canone Rai e la SIAE se esiste un televisore nella casa
dovrà essere pagato il canone Speciale RAI (canone ridotto con la convenzione
ANBBA) e il pagamento dei diritti SIAE.
Per la nuova innovazione del canone in bolletta attendiamo il responso di un
interpello che è stato fatto da ANBBA all’Agenzia delle Entrate sul fatto di non
pagare due canoni, quello normale e quello speciale. Al Momento non abbiamo
avuto alcuna risposta.
Sempre per le Case Vacanze dobbiamo precisare che nel nuovo Regolamento di
attuazione della Regione Lombardia è stata pubblicata una scheda sintetica
esplicativa che pubblichiamo per esteso così come estratta dal BUR :
Regolamento Regionale 5 agosto 2016 n.7 – Vedi tabelle in calce
________________________________________________________________
Locazioni Turistiche
La parola locazioni ha un preciso significato. Dal dizionario Hoepli ecco la
definizione di LOCAZIONE o LOCAZIONI
LOCAZIONE[lo-ca-zió-ne] s.f. (pl. -ni)DIR Contratto con cui un contraente concede
a un altro il godimento di una casa mobile o immobile, per un tempo determinato e
per un determinato compenso: l. di un fondo, di uno stabile; stipulare, rinnovare la l.
Nel nostro Codice Civile, per fortuna ancora valido (non troviamo alcuna legge che
regola le Case Vacanze) troviamo una serie di articoli che vanno dal 1571 al 1654
2
che trattano la materia, con la nozione di base contenuta nell’articolo 1571 che recita
:
Articolo 1571. Nozione. La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a
far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo.
Vedi link agli articoli del codice civile sopra menzionati :
http://www.unioneinquiliniroma.it/wpcontent/uploads/2014/07/Codicecivile_locazion
e_e_affitto.pdf
Il legislatore poi sulla base degli articoli fondamentali del Codice civile ha emanato
nel corso del tempo varie norme e in particolare, con la legge 431 del 1998, ha
sottratto le locazioni turistiche alla disciplina delle nuove locazioni, scrivendo quanto
segue:
all’art. 1) “le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 7, 8 e 13 della presente
legge non si applicano…..agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche”.
Conseguentemente dette locazioni non sono soggette ai vincoli della citata legge per
quanto concerne il canone e la durata, che sono liberamente pattuibili tra le parti e
trovano la loro disciplina negli articoli 1571 e ss. del Codice Civile.
Quindi le Locazioni Turistiche trovano una ben precisa ed esatta distinzione dalle
Case Vacanze.
Questa distinzione pare essere stata totalmente ignorata dalla Regione Lombardia!
Per approfondire le differenze tra Locazioni Turistiche e Case Vacanza nel resto delle
Regioni Italiane si rimanda alla guida di ANBBA presente sul sito:
http://www.anbba.it/locazioni_turistiche_pag-1
Per avviare un’attività ricettiva a Milano e in buona parte delle province e comuni
lombardi si dovrà utilizzare il portale :
https://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap
3
4