Barca e Distensione 1501_E 07_2014_Barca e Distensione

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Barca e Distensione 1501_E 07_2014_Barca e Distensione
Barca & Distensione
La polizza Responsabilità Civile per la navigazione
dei natanti a motore
Modello 1501/E - Barcaplus - Edizione luglio 2014
Mod. 1501/E - Barcaplus - 3.000 - ed. 07/2014 - rist. 07/2014
Contratto di Assicurazione di Responsabilità
Civile per la navigazione di natanti
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
b) Condizioni di Assicurazione;
deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa.
UNIQA Protezione SpA
UNIQA Protezione SpA
Sede Legale: Via Puintat, 2 - 33100 Udine - www.uniqagroup.it - Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v.
C.F. / P.I. / Registro Imprese Udine n. 00226710309 - R.E.A. n. 9861 Autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966
Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00013 - Gruppo “UNIQA ITALIA” (Albo gruppi n. 007)
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA
Indice
a) Nota
Informativa,
comprensiva
del glossario
Nota Informativa
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione .......................1
B. Informazioni relative al contratto.....................................2
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami .....6
(pag. 1 - 10)
Glossario.......................................................................9
b)Condizioni di
Assicurazione
Condizioni di Assicurazione
(pag. 1 - 8)
UNIQA Protezione SpA | Indice
Sezione “1” - Condizioni Generali ....................................1
Sezione “2” - Condizioni Particolari ................................6
Mod. 1501/E | ed. 07/2014
a) Nota Informativa
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA
NAVIGAZIONE DI NATANTI
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS,
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima
della sottoscrizione del contratto.
Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile richiedere
presso gli Intermediari e nel sito Internet www.uniqagroup.it il rilascio di un
preventivo gratuito e personalizzato per Natanti, redatto sulla base di tutti gli
elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e dalla formula tariffaria
prescelta dal Contraente tra quelle proposte da UNIQA Protezione SpA.
Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole
che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato,
nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse,
nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono evidenziate in
grassetto corsivo e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente
Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni
normative si rinvia al sito internet: www.uniqagroup.it.
UNIQA Protezione SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche
derivanti da future innovazioni normative.
È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere
alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet www.uniqagroup.it,
le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie
generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà
trasmettere le opportune comunicazioni.
A.
Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
1.
Informazioni generali
UNIQA Protezione SpA è un’impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al
Gruppo UNIQA Italia, autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966,
iscritta all’albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00013.
- Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine n. 00226710309 - R.E.A. n. 9861.
- Sede Legale: Via Puintat, 2 - 33100 Udine.
- Recapito Telefonico: 0432.536311 - Sito Internet: http://www.uniqagroup.it,
e-mail: [email protected].
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’Impresa, sulla base dell’ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2013,
dispone di un patrimonio netto pari a 26,83 milioni di Euro di cui 5,20 milioni
di Euro relativi a capitale sociale e 21,63 milioni di Euro relativi a riserve di
patrimonio netto. L’indice di solvibilità al 31/12/2013, rappresentato come
rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare
del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari a 2,06.
UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa
Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 1 di 10
B.
Informazioni relative al contratto
3.
Coperture assicurative offerte
L’Impresa assicura, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria
l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme
che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni
a persone involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del natante
descritto in polizza come previsto all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a Tariffa fissa che non
prevede alcuna variazione di premio in presenza o in assenza di sinistri pagati
nel periodo di osservazione.
AVVERTENZA
ESCLUSIONI LIMITAZIONI DI GARANZIA
Il contratto prevede la presenza di limitazioni alla copertura assicurativa,
disciplinate all’art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio; all’art. 4 - Qualifica terzi - soggetti esclusi ed all’art.
5 - Limiti di navigazione e la presenza di esclusioni dalla copertura assicurativa
che sono disciplinate all’art. 2 - Esclusioni e Rivalse.
Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio come
previsto dall’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.
Le limitazioni, esclusioni e sospensioni di cui sopra possono dar luogo alla
riduzione, o al mancato pagamento del risarcimento.
AVVERTENZA
La rivalsa è il diritto dell’Impresa di recuperare nei confronti del Contraente o
dell’Assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza
dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
Il contratto prevede la presenza di rivalsa nei casi in cui l’assicurazione non è
operante in base alle esclusioni riportate all’art. 2 delle Condizioni di
Assicurazione, in base alle dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
come disciplinato all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione o in base alla
presentazione della denuncia di sinistro come disciplinato all’art. 9 delle
Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui in polizza sia richiamata la clausola M - Limitazione della
rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti l’Impresa eserciterà una rivalsa per un importo pari al 10%
dell’importo liquidato con il massimo di Euro 500,00.
AVVERTENZA
Il massimale esposto in polizza deve intendersi massimale di garanzia per
singolo sinistro di cui almeno Euro 5.000.000,00 per danni alle persone ed Euro
1.000.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime,
così come disciplinato all’art. 1 punto 2 delle Condizioni di Assicurazione.
a) Qualora l’importo effettivo del danno alle persone sia inferiore all’importo
minimo sopra esposto, la parte che non viene utilizzata per i danni a
persone viene destinata alla copertura dei danni alle cose, se necessario.
Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose.
b) Qualora il massimale per sinistro previsto in polizza sia maggiore rispetto
agli importi minimi di Legge sopra indicati, l’eccedenza è destinata alla
copertura dei danni alle persone e/o alle cose il cui importo effettivo supera
gli importi minimi di Legge.
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Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 2 di 10
c) Qualora l’importo effettivo del danno sia relativo esclusivamente a danni
alle persone, l’intero massimale per sinistro previsto in polizza viene
destinato alla copertura dei danni alle persone. Analoga applicazione viene
fatta per i danni a cose.
Esempio 1)
Massimale per sinistro Euro 6.000.000,00.
Danno provocato per danni a persone Euro 4.000.000,00
Danno provocato per danni a cose Euro 2.000.000,00
Importo risarcimento per danni a persone Euro 4.000.000,00
Importo risarcimento per danni a cose Euro 2.000.000,00
Esempio 2)
Massimale per sinistro Euro 10.000.000,00.
Danno provocato per danni a persone Euro 10.000.000,00
Danno provocato per danni a cose Euro 0,00
Importo risarcimento per danni a persone Euro 10.000.000,00
Nel caso in cui in polizza sia richiamata le Condizioni Particolari:
D) danni a cose ed animali di terzi;
E) danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di
persone;
F) danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti
adibiti al trasporto pubblico di persone;
il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa
l’importo del risarcimento rientrante nei limiti previsti dalla franchigia prevista
per singola condizione.
Esempio:
Importo risarcimento sinistro Euro 10.000,00
Franchigia fissa per sinistro Euro 100,00
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa la
franchigia fissa di Euro 100,00.
AVVERTENZA
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di 1 anno più
frazione di anno, si risolve automaticamente alla scadenza - senza obbligo di
disdetta - e non può essere tacitamente rinnovato.
L’operatività delle garanzie è prestata fino alla data di effetto di un nuovo
contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla
scadenza.
In alternativa, il contratto, su richiesta del Contraente, può avere durata
temporanea (inferiore a 1 anno, come disciplinato nelle norme tariffarie) e si
risolve automaticamente alla scadenza. L’operatività delle garanzie cessa alla
scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15
giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
3.1 Estensioni di copertura
Sono sempre previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità
Civile obbligatoria disciplinata dalla legge:
- navigazione o giacenza del natante in acque private;
D) danni involontariamente cagionati a cose ed animali di terzi con
l’applicazione, in caso di sinistro, di una franchigia assoluta di Euro 100,00.
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Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 3 di 10
Le ulteriori estensioni di copertura se richiamate in polizza sono disciplinate alla
Sezione “2” delle Condizioni di Assicurazione e sono le seguenti:
B) natanti destinati a scuola guida;
E) danni a cose di terzi trasportati (su natanti adibiti al trasporto pubblico di
persone);
F) danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati (su natanti
adibiti al trasporto pubblico di persone);
G) attività idrosciatoria - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano;
L) estensione dei limiti di navigazione;
M) limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti;
N) giacenza a terra;
O) ricorso terzi;
P) navigazione a vela.
4.
Soggetti esclusi dalla garanzia
I soggetti esclusi sono disciplinati all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.
5.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio nullità
AVVERTENZA
Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente rese al momento
della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni
variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio,
l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare
al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che
sarebbe stato altrimenti determinato ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e
1898 del Codice Civile. Ulteriori particolari sono descritti nell’art. 3 delle
Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Le Condizioni di Assicurazione non prevedono cause di nullità diverse rispetto
a quelle previste dalla legge.
6.
Premi
Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad 1 anno (polizza temporanea), il
premio di polizza ha cadenza annuale, tuttavia è possibile concordare il
frazionamento semestrale del premio annuo applicando interessi di
frazionamento del 3% sul premio annuo.
Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).
Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile esposto in polizza viene
determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed
è comprensivo delle provvigioni riconosciute all’Intermediario:
UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa
Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 4 di 10
AVVERTENZA
Il Contraente ha facoltà di ottenere la restituzione del premio imponibile
pagato e non goduto a seguito di cessazione del rischio assicurato (distruzione
demolizione esportazione definitiva cessazione definitiva della circolazione,
vendita) così come disciplinato all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
7.
Informativa in corso di contratto
Indipendentemente dalla prosecuzione del contratto, come da art. 7 delle
Condizioni di Assicurazione l’Impresa trasmette al Contraente, almeno 30 giorni
prima della scadenza del contratto comunicazione scritta, riportante
l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti con le seguenti informazioni: data
di scadenza del contratto, comunicazione di non tacita proroga del contratto e
indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia.
8.
Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito
Per i natanti non è prevista l’assegnazione della classe di merito universale CU.
9.
Recesso
Alla scadenza annuale, il contratto non si rinnova tacitamente, pertanto non è
necessario l’invio di alcuna comunicazione di recesso da parte del Contraente.
La copertura resta valida fino alla data di effetto di un nuovo contratto e
comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto previsto
dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
Se il contratto è stipulato con durata temporanea, si risolve automaticamente alla
scadenza. La garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione
il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del
Codice Civile.
10.
Prescrizione e decadenza dei diritti
Come disciplinato dall’art. 2952 del Codice Civile il diritto al pagamento delle
rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in
cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di
questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o
dell’azione da questo proposta, sospende il corso della prescrizione finché il
credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto
del terzo danneggiato non sia prescritto.
11.
Regime fiscale
Il premio è gravato da oneri fiscali nella misura del 12,5% per imposta sui premi
di assicurazione e nella misura del 10,5% per contributo al Servizio Sanitario
Nazionale; tali oneri non potranno essere rimborsati qualora siano relativi ad un
premio corrisposto e non usufruito.
UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa
Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 5 di 10
C.
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12.
Procedura per il risarcimento del danno
In caso di sinistro, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni
subiti direttamente all’Assicurazione del responsabile a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di lesioni la richiesta dovrà
essere effettuata sulla base della procedura di risarcimento prevista dall’art.
148 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni private.
L’Impresa formula congrua offerta ovvero comunica specificatamente i motivi
per i quali non ritiene di fare offerta per i sinistri con soli danni a cose entro 60
giorni dalla ricezione della documentazione completa; per i sinistri cha
abbiano causato lesioni personali o il decesso, l’Impresa è tenuta a formulare
congrua offerta ovvero a comunicare specificatamente i motivi per i quali non
ritiene di fare offerta entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione
completa.
Dopo la comunicazione della somma offerta, l’Impresa deve procedere al
pagamento entro i 15 giorni successivi.
Entro il medesimo termine l’Impresa corrisponde la somma offerta anche nel
caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l’offerta.
In questo caso la somma corrisposta dall’Impresa è imputata nella liquidazione
definitiva del danno.
Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, l’Impresa corrisponde
al danneggiato la somma offerta, imputata nell’eventuale liquidazione
definitiva del danno, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta.
In caso di sinistro con natante non assicurato o non identificato la richiesta
dovrà essere rivolta all’impresa designata ed al Fondo di garanzia per le
vittime della strada presso Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
SpA - via Yser 14 - 00198 Roma.
12.1 Risarcimento del terzo trasportato
In caso di danni subiti dal trasportato sul natante assicurato, la richiesta di
risarcimento deve essere inoltrata all’impresa del natante assicurato ai sensi
dell’art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private.
AVVERTENZA - Termini per la denuncia di sinistro
Ai sensi dell’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione la denuncia deve essere
presentata all’Intermediario che ha intermediato la polizza o all’Impresa entro
3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai
sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, fornendo ogni notizia e documento utili.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi
dell’art. 1915 del Codice Civile, può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo e l’obbligo a rifondere all’Impresa tutti i danni provocati
dal mancato rispetto dei predetti obblighi riguardanti la denuncia di sinistro.
Sul sito internet dell’Impresa www.uniqagroup.it è pubblicato l’elenco dei
centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti con indicazione dell’area di
competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.
UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa
Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 6 di 10
13.
Incidenti con controparti estere
Nel caso di sinistro con natante estero accaduto nelle acque territoriali della
Repubblica Italiana, ai sensi di Legge (art. 125 e 126 del D.Lgs. n. 209/2005
Codice delle assicurazioni private), competente per la liquidazione dei danni
alla persona è l’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) con sede in C.so Sempione 39
- 20145 Milano (www.ucimi.it) al quale andrà indirizzata la richiesta di
risarcimento.
Tale richiesta deve contenere ogni dato utile a rendere più agevole e veloce il
compito dell’UCI quali gli estremi del natante estero coinvolto, i nomi ed
indirizzi del proprietario e del conducente del natante in particolare, l’impresa
assicuratrice del natante estero, l’autorità eventualmente intervenuta e copia
della denuncia.
Se l’incidente ha provocato danni a natanti o cose, occorre indicare il luogo, i
giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta
ad accertare l’entità del danno.
Se l’incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l’età, l’attività il
reddito, l’entità delle lesioni, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti.
In ogni caso di sinistro avvenuto con natante non assicurato o non identificato
la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia
per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria
Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 - 00198 ROMA - 06/85796334.
14.
Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un
sinistro
Non previsto per i natanti.
15.
Accesso agli atti dell’Impresa
I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice
delle assicurazioni private e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
191/2008, possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di
valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le
denuncie di sinistro dei soggetti coinvolti,le richieste di risarcimento dei soggetti
coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro,le
dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie
dei danni materiali,le perizie medico-legali relative al richiedente, i preventivi e le
fatture riguardanti natanti e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione.
Per ottenere le informazioni dall’assicurazione occorre inviare una richiesta scritta
tramite raccomandata con avviso di ricevimento o telefax (in questo caso con il
relativo rapporto di trasmissione), o consegnata a mano all’ufficio di liquidazione
sinistri dell’Impresa o alla Direzione di questa o all’Intermediario che ha
intermediato il contratto. La richiesta deve indicare gli estremi dell’atto oggetto
della richiesta facendo riferimento all’interesse personale e concreto del soggetto
interessato. L’assicurazione deve comunicare i dati richiesti entro 60 giorni, così
come l’accettazione dell’accesso agli atti entro 15 giorni, indicando il responsabile
d’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro nonché del periodo di
tempo non inferiore a 15 giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti
richiesti ed estrarne copia a sue spese. Nell’ambito del risarcimento diretto di cui
UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa
Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 7 di 10
all’art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private, l’impresa
debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o
Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone
contestuale informazione al richiedente.
16.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri
devono essere inoltrati per iscritto:
All’attenzione dell’Ufficio Reclami
UNIQA Protezione SpA - Via Carnia, 26 - 20132 Milano
Fax: 02/28189677 - e-mail: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso
di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà
rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187
Roma, fax n. 06.421.33.353/745, corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Società.
In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l’esponente potrà rivolgersi a
quest’ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero
competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa
Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 8 di 10
Glossario
Nel testo che segue si intendono:
Alaggio
Manovra per portare un’imbarcazione all’asciutto.
Assicurato
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
Cessazione del rischio
Distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della
circolazione, vendita o consegna in conto vendita del natante.
Conducente
Il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere del natante al quale è affidata la
navigazione dello stesso nonché le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l’Assicurato/Contraente, prendono parte alle manovre
nel natante.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Cose
Sia gli oggetti materiali che gli animali.
Danno a cose
La distruzione totale o parziale di cose.
Danno a persone
Morte o lesioni personali.
Franchigia
Quota parte prestabilita del danno risarcibile, che deve essere rimborsata
all’Impresa dal Contraente o Assicurato.
Impresa
La Società UNIQA Protezione SpA.
Legge
Il decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni
Private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare.
Natante
I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 t. muniti di
motore inamovibile di potenza superiore a cc 184 (3 CV fiscali) adibiti ad uso
privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone, i
motori amovibili di qualsiasi potenza, le unità da diporto, con esclusione delle
unità non dotate di motore.
Navigazione da diporto
È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi/ricreativi dai quali
esuli il fine di lucro.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa
Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 9 di 10
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Proprietario
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Risarcimento
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Rivalsa/Azione di rivalsa
Il diritto che l’Impresa ha di recuperare nei confronti del Contraente o
dell’Assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
Scoperto
La percentuale di danno (con eventuale minimo) contrattualmente pattuita
che rimane a carico dell’Assicurato e/o del Contraente per ogni sinistro e che
viene detratta dalla somma indennizzabile a termini di polizza.
Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Terzi
Coloro che vengono definiti come tali dall’art. 129 della Legge (Codice delle
Assicurazioni).
Trasportati
Le persone regolarmente trasportate sul natante indicato in polizza.
Varo
Manovra per portare un natante in acqua.
UNIQA Protezione SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
I Rappresentanti Legali
Michele Meneghetti
Gottfried Nagler
UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa
Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 10 di 10
b) Condizioni di Assicurazione
Sezione “1” - Condizioni Generali
(riguardante i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione)
Art. 1
Oggetto dell’assicurazione
1) L’Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della
Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni a persone, involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua
del natante descritto in polizza.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.
L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi
non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in
quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza
dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi,
ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.
2) Il massimale esposto in polizza deve intendersi massimale di garanzia per sinistro di cui almeno Euro 5.000.000,00 per danni alle persone ed Euro
1.000.000,00 per danni alle cose indipendentemente dal numero delle vittime.
a) Qualora l’importo effettivo del danno alle persone sia inferiore all’importo minimo sopra esposto, la parte che non viene utilizzata per i
danni a persone viene destinata alla copertura dei danni alle cose, se
necessario. Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose.
b) Qualora il massimale per sinistro previsto in polizza sia maggiore rispetto agli importi minimi di Legge (art. 128 del Codice delle Assicurazioni),
l’eccedenza è destinata alla copertura dei danni alle persone e/o alle
cose il cui importo effettivo supera gli importi minimi di Legge.
c) Qualora l’importo effettivo del danno sia relativo esclusivamente a
danni alle persone, l’intero massimale per sinistro previsto in polizza
viene destinato alla copertura dei danni alle persone. Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose.
Art. 2
Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data del
sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
b) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se
al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
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c) nel caso di natanti con “autorizzazione alla navigazione temporanea
(D.M. 19/11/1992 n. 566)”, se la navigazione avviene senza l’osservanza
delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in
conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
e) nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) in caso di dolo del conducente;
g) per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni
sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
h) per i danni (comprese le perdite e le spese) verificatisi in connessione diretta o indiretta con:
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o
scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o
componenti nucleari degli stessi;
- armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
- proprietà radioattive, tossiche esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. La presente esclusione non si estende
agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi
siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- armi chimiche, biochimiche o elettromagnetiche.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge,
l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al
terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.
Art. 3
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento
del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice
Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al
momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione
delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione delle caratteristiche tecniche del natante), il pagamento del danno non
è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia
applicabile l’art. 144 della Legge, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le
somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di
eccezioni previste dal predetto articolo.
Art. 4
Qualifica terzi - Soggetti esclusi
L’assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del natante responsabile del sinistro, né i danni alle cose subiti dai
seguenti soggetti:
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1) il Proprietario del natante, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario in caso di natante concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti,
i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui
al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di
tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in
quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
Art. 5
Limiti di navigazione
L’assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le
acque interne dei Paesi Europei.
Art. 6
Pagamento del premio
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio
di quietanze emesse dalla Direzione dell’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia (o ufficio) cui è
assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (o comunque dall’ora convenuta) del
giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
Se, alla scadenza di annualità, il Contraente non paga il premio, l’assicurazione
è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le
ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza.
Se, alla scadenza di rata in corso di annualità assicurativa, il Contraente non
paga la rata di premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno
del pagamento, ferme le successive scadenze.
Art. 7
Adeguamento del premio
L’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni
prima della scadenza annuale del contratto contenente le seguenti informazioni:
a) la data di scadenza del contratto;
b) la comunicazione di non tacita proroga del contratto;
c) le indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia.
Art. 8
Cessazione del rischio
Il Contraente, a seguito della cessazione del rischio, previa restituzione del certificato, del contrassegno e può chiedere alternativamente:
a) la sostituzione del contratto di assicurazione con sostituzione del natante
assicurato (escluso per il caso di furto);
b) la cessione del contratto di assicurazione - esclusivamente per il caso di vendita;
c) la risoluzione del contratto di assicurazione (escluso il caso di consegna
conto vendita).
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Per cessazione del rischio si intende:
distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della
circolazione, vendita o consegna in conto vendita del natante.
1) Sostituzione con altro natante
Nel caso in cui l’alienante, chieda che la polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprietà l’Impresa prende atto
della variazione, rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio.
2) Cessione del contratto
Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è obbligato a darne immediata comunicazione all’Impresa, la quale, prenderà
atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei
premi successivi fino al momento di detta comunicazione.
Non sono ammesse variazioni di rischio successive alla cessione del contratto.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. L’impresa non
rilascerà l’attestazione dello stato di rischio.
Per l’assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un
nuovo contratto;
3) Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Contraente non si avvalga di quanto indicato al punto 1)
ovvero l’acquirente non accetti la cessione del contratto di cui al punto 2),
il Contraente è tenuto a fornire all’Impresa documentazione provante la
cessazione del rischio. In tale caso l’Impresa restituirà la parte di premio
imponibile corrisposta e non usufruita, escluse imposte, in ragione di 1/360
del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno.
4) In caso di furto (art. 624 del c.p.) del natante il contratto è risolto a decorrere dal giorno di scadenza del certificato di assicurazione.
Il Proprietario/Locatario deve fornire all’Impresa compia della denuncia di
furto presentata all’Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del
certificato di assicurazione, il Contraente è tenuto al pagamento della rata
scaduta e il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio o della
rata di premio successiva alla data del furto stesso.
Art. 9
Modalità per la denuncia dei sinistri
1) La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all’Impresa e deve contenere
l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Nel caso di sinistro nel quale siano coinvolti natanti immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia la richiesta deve contenere ogni
dato utile quali gli estremi del natante estero coinvolto, i nomi ed indirizzi
del proprietario e del conducente del natante in particolare, l’impresa assicuratrice del natante estero, l’autorità eventualmente intervenuta e copia
della denuncia.
La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro
si è verificato (art. 1913 del Codice Civile) o da quando l’Assicurato ne è
venuto a conoscenza.
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Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 4 di 8
2) Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie,
i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
3) A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia
di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa
ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto
pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915
del Codice Civile).
Art. 10 Gestione delle vertenze
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la
gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella
quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o
tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede
penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’Impresa non riconosce le
spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi
vigenti lo prevedano o qualora l’Impresa lo richieda espressamente.
Art. 11 Durata e Rinnovo del contratto
Il contratto può avere:
1) durata annuale. Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale
scadenza, senza necessità di disdetta;
2) durata annuale più frazione di anno. La frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza della quale verrà applicata la tariffa
in vigore in tale momento e non viene evoluta la classe di merito.
Alla scadenza annuale, il contratto si risolve automaticamente alla scadenza, senza necessità di disdetta.
Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, l’operatività delle garanzie
è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre
le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza.
L’Impresa si riserva di informare il Contraente sulla proposta di premio per la
nuova annualità. La copertura assicurativa per la nuova annualità viene attivata tramite il pagamento del premio proposto e sottoscrivendo l’accettazione
della copertura per la nuova annualità, alla scadenza della quale il contratto si
risolve senza necessità di disdetta;
3) durata temporanea. Il contratto si risolve alla scadenza e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per
la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del punto 1) o punto 2).
Art. 12 Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o
del contrassegno, dovuta al deterioramento accidentale o alla perdita degli
stessi, l’Impresa rilascia un duplicato previa restituzione di quelli precedenti in
caso di deterioramento.
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Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 5 di 8
Se la perdita del certificato e contrassegno sia dovuta a sottrazione o smarrimento, l’Assicurato deve dare la prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità.
Art. 13 Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all’assicurazione
sono a carico del Contraente.
Art. 14 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Sezione “2” - Condizioni Particolari
(riguardante i rischi della Responsabilità Civile, valide solo se espressamente richiamate in
polizza)
B)
Natanti destinati a scuola guida
Qualora venga dichiarato in polizza che il natante è destinato a scuola guida
(uso SG), l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono
considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla
guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto
durante l’esame dell’allievo conducente.
D)
Danni a cose ed animali di terzi
L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati
dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi
non trasportati.
L’assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni
sinistro.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
L’impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest’ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano
a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive E) o F).
E)
Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto
pubblico di persone
L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati
dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti
di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati
con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie,
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Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 6 di 8
colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da
furto o da smarrimento.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per ogni persona
danneggiata.
F)
Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati
su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone
1. Danni a cose ed animali di terzi non trasportati
L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di
terzi.
L’assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per
ogni sinistro.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa
l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
L’impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest’ultimo rientri nei limiti della
franchigia.
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a
bordo del natante.
2. Danni a cose e animali di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone
L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli animali e agli
indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale
destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti
esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per ogni persona
danneggiata.
G)
Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di
deltaplano
L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a
terzi, compresa la persona trainata, dall’esercizio dell’attività di traino.
L)
Estensione dei limiti di navigazione
I limiti di navigazione di cui all’art. 5 della Sezione “1” Condizioni di
Assicurazione vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell’Atlantico
fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.
M)
Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti.
L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione limiterà il diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera e) dello
stesso articolo ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo
di Euro 500,00.
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Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 7 di 8
N)
Giacenza a terra
L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante quando lo stesso si trovi in giacenza a
terra, nonché in conseguenza delle operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla
terraferma.
L’assicurazione vale fino alla concorrenza dei massimali di Responsabilità
Civile indicati in polizza, con il limite di Euro 250.000,00 per i danni a cose di
terzi cagionati da incendio del natante.
Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 della Legge,
sono inoltre esclusi i danni:
- alle cose di terzi che il Contraente e/o l’Assicurato detengono a qualsiasi
titolo nonché alle cose a bordo del natante;
- al mezzo che effettua l’alaggio, il varo e il trasporto del natante sulla terraferma;
- da circolazione provocati dal mezzo che trasporta il natante e provocati da
caduta del natante trasportato;
- ai dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato addetti al servizio del
natante e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e
trasporto del natante sulla terraferma.
O)
Ricorso terzi
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di Euro 250.000,00,
i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’incendio del natante
descritto in polizza quando lo stesso non si trovi in navigazione a norma della
Legge.
Restano ferme le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 della Legge.
P)
Navigazione a vela
L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante descritto in polizza quando lo stesso
navighi con il solo ausilio delle vele.
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Barca & Distensione
La polizza Responsabilità Civile per la navigazione
dei natanti a motore
Modello 1501/E - Barcaplus - Edizione luglio 2014
Mod. 1501/E - Barcaplus - 3.000 - ed. 07/2014 - rist. 07/2014
Contratto di Assicurazione di Responsabilità
Civile per la navigazione di natanti
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
b) Condizioni di Assicurazione;
deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa.
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Sede Legale: Via Puintat, 2 - 33100 Udine - www.uniqagroup.it - Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v.
C.F. / P.I. / Registro Imprese Udine n. 00226710309 - R.E.A. n. 9861 Autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966
Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00013 - Gruppo “UNIQA ITALIA” (Albo gruppi n. 007)
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA