Barca e Distensione 1501_E 07_2014_Barca e Distensione
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Barca & Distensione La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore Modello 1501/E - Barcaplus - Edizione luglio 2014 Mod. 1501/E - Barcaplus - 3.000 - ed. 07/2014 - rist. 07/2014 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la navigazione di natanti Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. UNIQA Protezione SpA UNIQA Protezione SpA Sede Legale: Via Puintat, 2 - 33100 Udine - www.uniqagroup.it - Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. / P.I. / Registro Imprese Udine n. 00226710309 - R.E.A. n. 9861 Autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966 Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00013 - Gruppo “UNIQA ITALIA” (Albo gruppi n. 007) Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA Indice a) Nota Informativa, comprensiva del glossario Nota Informativa A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione .......................1 B. Informazioni relative al contratto.....................................2 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami .....6 (pag. 1 - 10) Glossario.......................................................................9 b)Condizioni di Assicurazione Condizioni di Assicurazione (pag. 1 - 8) UNIQA Protezione SpA | Indice Sezione “1” - Condizioni Generali ....................................1 Sezione “2” - Condizioni Particolari ................................6 Mod. 1501/E | ed. 07/2014 a) Nota Informativa CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA NAVIGAZIONE DI NATANTI La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet www.uniqagroup.it il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per Natanti, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e dalla formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da UNIQA Protezione SpA. Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.uniqagroup.it. UNIQA Protezione SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet www.uniqagroup.it, le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni. A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione 1. Informazioni generali UNIQA Protezione SpA è un’impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA Italia, autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966, iscritta all’albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00013. - Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine n. 00226710309 - R.E.A. n. 9861. - Sede Legale: Via Puintat, 2 - 33100 Udine. - Recapito Telefonico: 0432.536311 - Sito Internet: http://www.uniqagroup.it, e-mail: [email protected]. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa L’Impresa, sulla base dell’ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2013, dispone di un patrimonio netto pari a 26,83 milioni di Euro di cui 5,20 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 21,63 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L’indice di solvibilità al 31/12/2013, rappresentato come rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari a 2,06. UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 1 di 10 B. Informazioni relative al contratto 3. Coperture assicurative offerte L’Impresa assicura, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni a persone involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del natante descritto in polizza come previsto all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a Tariffa fissa che non prevede alcuna variazione di premio in presenza o in assenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione. AVVERTENZA ESCLUSIONI LIMITAZIONI DI GARANZIA Il contratto prevede la presenza di limitazioni alla copertura assicurativa, disciplinate all’art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio; all’art. 4 - Qualifica terzi - soggetti esclusi ed all’art. 5 - Limiti di navigazione e la presenza di esclusioni dalla copertura assicurativa che sono disciplinate all’art. 2 - Esclusioni e Rivalse. Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio come previsto dall’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Le limitazioni, esclusioni e sospensioni di cui sopra possono dar luogo alla riduzione, o al mancato pagamento del risarcimento. AVVERTENZA La rivalsa è il diritto dell’Impresa di recuperare nei confronti del Contraente o dell’Assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. Il contratto prevede la presenza di rivalsa nei casi in cui l’assicurazione non è operante in base alle esclusioni riportate all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, in base alle dichiarazioni relative alle circostanze del rischio come disciplinato all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione o in base alla presentazione della denuncia di sinistro come disciplinato all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso in cui in polizza sia richiamata la clausola M - Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti l’Impresa eserciterà una rivalsa per un importo pari al 10% dell’importo liquidato con il massimo di Euro 500,00. AVVERTENZA Il massimale esposto in polizza deve intendersi massimale di garanzia per singolo sinistro di cui almeno Euro 5.000.000,00 per danni alle persone ed Euro 1.000.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime, così come disciplinato all’art. 1 punto 2 delle Condizioni di Assicurazione. a) Qualora l’importo effettivo del danno alle persone sia inferiore all’importo minimo sopra esposto, la parte che non viene utilizzata per i danni a persone viene destinata alla copertura dei danni alle cose, se necessario. Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose. b) Qualora il massimale per sinistro previsto in polizza sia maggiore rispetto agli importi minimi di Legge sopra indicati, l’eccedenza è destinata alla copertura dei danni alle persone e/o alle cose il cui importo effettivo supera gli importi minimi di Legge. UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 2 di 10 c) Qualora l’importo effettivo del danno sia relativo esclusivamente a danni alle persone, l’intero massimale per sinistro previsto in polizza viene destinato alla copertura dei danni alle persone. Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose. Esempio 1) Massimale per sinistro Euro 6.000.000,00. Danno provocato per danni a persone Euro 4.000.000,00 Danno provocato per danni a cose Euro 2.000.000,00 Importo risarcimento per danni a persone Euro 4.000.000,00 Importo risarcimento per danni a cose Euro 2.000.000,00 Esempio 2) Massimale per sinistro Euro 10.000.000,00. Danno provocato per danni a persone Euro 10.000.000,00 Danno provocato per danni a cose Euro 0,00 Importo risarcimento per danni a persone Euro 10.000.000,00 Nel caso in cui in polizza sia richiamata le Condizioni Particolari: D) danni a cose ed animali di terzi; E) danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone; F) danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone; il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nei limiti previsti dalla franchigia prevista per singola condizione. Esempio: Importo risarcimento sinistro Euro 10.000,00 Franchigia fissa per sinistro Euro 100,00 Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa la franchigia fissa di Euro 100,00. AVVERTENZA Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di 1 anno più frazione di anno, si risolve automaticamente alla scadenza - senza obbligo di disdetta - e non può essere tacitamente rinnovato. L’operatività delle garanzie è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza. In alternativa, il contratto, su richiesta del Contraente, può avere durata temporanea (inferiore a 1 anno, come disciplinato nelle norme tariffarie) e si risolve automaticamente alla scadenza. L’operatività delle garanzie cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. 3.1 Estensioni di copertura Sono sempre previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dalla legge: - navigazione o giacenza del natante in acque private; D) danni involontariamente cagionati a cose ed animali di terzi con l’applicazione, in caso di sinistro, di una franchigia assoluta di Euro 100,00. UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 3 di 10 Le ulteriori estensioni di copertura se richiamate in polizza sono disciplinate alla Sezione “2” delle Condizioni di Assicurazione e sono le seguenti: B) natanti destinati a scuola guida; E) danni a cose di terzi trasportati (su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone); F) danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati (su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone); G) attività idrosciatoria - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano; L) estensione dei limiti di navigazione; M) limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; N) giacenza a terra; O) ricorso terzi; P) navigazione a vela. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia I soggetti esclusi sono disciplinati all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio nullità AVVERTENZA Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. Ulteriori particolari sono descritti nell’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione non prevedono cause di nullità diverse rispetto a quelle previste dalla legge. 6. Premi Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad 1 anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale, tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio annuo applicando interessi di frazionamento del 3% sul premio annuo. Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento: - denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; - assegni bancari e circolari; - bonifici bancari; - bollettini postali; - bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS). Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile esposto in polizza viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute all’Intermediario: UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 4 di 10 AVVERTENZA Il Contraente ha facoltà di ottenere la restituzione del premio imponibile pagato e non goduto a seguito di cessazione del rischio assicurato (distruzione demolizione esportazione definitiva cessazione definitiva della circolazione, vendita) così come disciplinato all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. 7. Informativa in corso di contratto Indipendentemente dalla prosecuzione del contratto, come da art. 7 delle Condizioni di Assicurazione l’Impresa trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto comunicazione scritta, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti con le seguenti informazioni: data di scadenza del contratto, comunicazione di non tacita proroga del contratto e indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia. 8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito Per i natanti non è prevista l’assegnazione della classe di merito universale CU. 9. Recesso Alla scadenza annuale, il contratto non si rinnova tacitamente, pertanto non è necessario l’invio di alcuna comunicazione di recesso da parte del Contraente. La copertura resta valida fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Se il contratto è stipulato con durata temporanea, si risolve automaticamente alla scadenza. La garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti Come disciplinato dall’art. 2952 del Codice Civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta, sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. 11. Regime fiscale Il premio è gravato da oneri fiscali nella misura del 12,5% per imposta sui premi di assicurazione e nella misura del 10,5% per contributo al Servizio Sanitario Nazionale; tali oneri non potranno essere rimborsati qualora siano relativi ad un premio corrisposto e non usufruito. UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 5 di 10 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. Procedura per il risarcimento del danno In caso di sinistro, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’Assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di lesioni la richiesta dovrà essere effettuata sulla base della procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni private. L’Impresa formula congrua offerta ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta per i sinistri con soli danni a cose entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa; per i sinistri cha abbiano causato lesioni personali o il decesso, l’Impresa è tenuta a formulare congrua offerta ovvero a comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Dopo la comunicazione della somma offerta, l’Impresa deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi. Entro il medesimo termine l’Impresa corrisponde la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l’offerta. In questo caso la somma corrisposta dall’Impresa è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, l’Impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta, imputata nell’eventuale liquidazione definitiva del danno, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta. In caso di sinistro con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA - via Yser 14 - 00198 Roma. 12.1 Risarcimento del terzo trasportato In caso di danni subiti dal trasportato sul natante assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata all’impresa del natante assicurato ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private. AVVERTENZA - Termini per la denuncia di sinistro Ai sensi dell’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione la denuncia deve essere presentata all’Intermediario che ha intermediato la polizza o all’Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, fornendo ogni notizia e documento utili. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e l’obbligo a rifondere all’Impresa tutti i danni provocati dal mancato rispetto dei predetti obblighi riguardanti la denuncia di sinistro. Sul sito internet dell’Impresa www.uniqagroup.it è pubblicato l’elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti con indicazione dell’area di competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura. UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 6 di 10 13. Incidenti con controparti estere Nel caso di sinistro con natante estero accaduto nelle acque territoriali della Repubblica Italiana, ai sensi di Legge (art. 125 e 126 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private), competente per la liquidazione dei danni alla persona è l’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) con sede in C.so Sempione 39 - 20145 Milano (www.ucimi.it) al quale andrà indirizzata la richiesta di risarcimento. Tale richiesta deve contenere ogni dato utile a rendere più agevole e veloce il compito dell’UCI quali gli estremi del natante estero coinvolto, i nomi ed indirizzi del proprietario e del conducente del natante in particolare, l’impresa assicuratrice del natante estero, l’autorità eventualmente intervenuta e copia della denuncia. Se l’incidente ha provocato danni a natanti o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Se l’incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l’età, l’attività il reddito, l’entità delle lesioni, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In ogni caso di sinistro avvenuto con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 - 00198 ROMA - 06/85796334. 14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro Non previsto per i natanti. 15. Accesso agli atti dell’Impresa I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 191/2008, possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denuncie di sinistro dei soggetti coinvolti,le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro,le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie dei danni materiali,le perizie medico-legali relative al richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti natanti e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione. Per ottenere le informazioni dall’assicurazione occorre inviare una richiesta scritta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o telefax (in questo caso con il relativo rapporto di trasmissione), o consegnata a mano all’ufficio di liquidazione sinistri dell’Impresa o alla Direzione di questa o all’Intermediario che ha intermediato il contratto. La richiesta deve indicare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta facendo riferimento all’interesse personale e concreto del soggetto interessato. L’assicurazione deve comunicare i dati richiesti entro 60 giorni, così come l’accettazione dell’accesso agli atti entro 15 giorni, indicando il responsabile d’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro nonché del periodo di tempo non inferiore a 15 giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese. Nell’ambito del risarcimento diretto di cui UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 7 di 10 all’art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: All’attenzione dell’Ufficio Reclami UNIQA Protezione SpA - Via Carnia, 26 - 20132 Milano Fax: 02/28189677 - e-mail: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l’esponente potrà rivolgersi a quest’ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 8 di 10 Glossario Nel testo che segue si intendono: Alaggio Manovra per portare un’imbarcazione all’asciutto. Assicurato La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto. Cessazione del rischio Distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, vendita o consegna in conto vendita del natante. Conducente Il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere del natante al quale è affidata la navigazione dello stesso nonché le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l’Assicurato/Contraente, prendono parte alle manovre nel natante. Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Cose Sia gli oggetti materiali che gli animali. Danno a cose La distruzione totale o parziale di cose. Danno a persone Morte o lesioni personali. Franchigia Quota parte prestabilita del danno risarcibile, che deve essere rimborsata all’Impresa dal Contraente o Assicurato. Impresa La Società UNIQA Protezione SpA. Legge Il decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni Private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare. Natante I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 t. muniti di motore inamovibile di potenza superiore a cc 184 (3 CV fiscali) adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone, i motori amovibili di qualsiasi potenza, le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore. Navigazione da diporto È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi/ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. Polizza Il documento che prova l’assicurazione. UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 9 di 10 Premio La somma dovuta dal Contraente all’Impresa. Proprietario Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Risarcimento La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro. Rivalsa/Azione di rivalsa Il diritto che l’Impresa ha di recuperare nei confronti del Contraente o dell’Assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. Scoperto La percentuale di danno (con eventuale minimo) contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato e/o del Contraente per ogni sinistro e che viene detratta dalla somma indennizzabile a termini di polizza. Sinistro L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Terzi Coloro che vengono definiti come tali dall’art. 129 della Legge (Codice delle Assicurazioni). Trasportati Le persone regolarmente trasportate sul natante indicato in polizza. Varo Manovra per portare un natante in acqua. UNIQA Protezione SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. I Rappresentanti Legali Michele Meneghetti Gottfried Nagler UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 10 di 10 b) Condizioni di Assicurazione Sezione “1” - Condizioni Generali (riguardante i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione) Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 1) L’Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni a persone, involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari. 2) Il massimale esposto in polizza deve intendersi massimale di garanzia per sinistro di cui almeno Euro 5.000.000,00 per danni alle persone ed Euro 1.000.000,00 per danni alle cose indipendentemente dal numero delle vittime. a) Qualora l’importo effettivo del danno alle persone sia inferiore all’importo minimo sopra esposto, la parte che non viene utilizzata per i danni a persone viene destinata alla copertura dei danni alle cose, se necessario. Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose. b) Qualora il massimale per sinistro previsto in polizza sia maggiore rispetto agli importi minimi di Legge (art. 128 del Codice delle Assicurazioni), l’eccedenza è destinata alla copertura dei danni alle persone e/o alle cose il cui importo effettivo supera gli importi minimi di Legge. c) Qualora l’importo effettivo del danno sia relativo esclusivamente a danni alle persone, l’intero massimale per sinistro previsto in polizza viene destinato alla copertura dei danni alle persone. Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose. Art. 2 Esclusioni e rivalsa L’assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; b) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; UNIQA Protezione SpA | Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 1 di 8 c) nel caso di natanti con “autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n. 566)”, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; e) nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e psicotrope; f) in caso di dolo del conducente; g) per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche; h) per i danni (comprese le perdite e le spese) verificatisi in connessione diretta o indiretta con: - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; - proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi; - armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile; - proprietà radioattive, tossiche esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. La presente esclusione non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; - armi chimiche, biochimiche o elettromagnetiche. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione delle caratteristiche tecniche del natante), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia applicabile l’art. 144 della Legge, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. Art. 4 Qualifica terzi - Soggetti esclusi L’assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del natante responsabile del sinistro, né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: UNIQA Protezione SpA | Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 2 di 8 1) il Proprietario del natante, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario in caso di natante concesso in leasing; 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; 3) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2). Art. 5 Limiti di navigazione L’assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei. Art. 6 Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Se, alla scadenza di annualità, il Contraente non paga il premio, l’assicurazione è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Se, alla scadenza di rata in corso di annualità assicurativa, il Contraente non paga la rata di premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art. 7 Adeguamento del premio L’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto contenente le seguenti informazioni: a) la data di scadenza del contratto; b) la comunicazione di non tacita proroga del contratto; c) le indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia. Art. 8 Cessazione del rischio Il Contraente, a seguito della cessazione del rischio, previa restituzione del certificato, del contrassegno e può chiedere alternativamente: a) la sostituzione del contratto di assicurazione con sostituzione del natante assicurato (escluso per il caso di furto); b) la cessione del contratto di assicurazione - esclusivamente per il caso di vendita; c) la risoluzione del contratto di assicurazione (escluso il caso di consegna conto vendita). UNIQA Protezione SpA | Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 3 di 8 Per cessazione del rischio si intende: distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, vendita o consegna in conto vendita del natante. 1) Sostituzione con altro natante Nel caso in cui l’alienante, chieda che la polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprietà l’Impresa prende atto della variazione, rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio. 2) Cessione del contratto Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è obbligato a darne immediata comunicazione all’Impresa, la quale, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse variazioni di rischio successive alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. L’impresa non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio. Per l’assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto; 3) Risoluzione del contratto Nel caso in cui il Contraente non si avvalga di quanto indicato al punto 1) ovvero l’acquirente non accetti la cessione del contratto di cui al punto 2), il Contraente è tenuto a fornire all’Impresa documentazione provante la cessazione del rischio. In tale caso l’Impresa restituirà la parte di premio imponibile corrisposta e non usufruita, escluse imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno. 4) In caso di furto (art. 624 del c.p.) del natante il contratto è risolto a decorrere dal giorno di scadenza del certificato di assicurazione. Il Proprietario/Locatario deve fornire all’Impresa compia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il Contraente è tenuto al pagamento della rata scaduta e il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. Art. 9 Modalità per la denuncia dei sinistri 1) La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all’Impresa e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Nel caso di sinistro nel quale siano coinvolti natanti immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia la richiesta deve contenere ogni dato utile quali gli estremi del natante estero coinvolto, i nomi ed indirizzi del proprietario e del conducente del natante in particolare, l’impresa assicuratrice del natante estero, l’autorità eventualmente intervenuta e copia della denuncia. La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 del Codice Civile) o da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. UNIQA Protezione SpA | Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 4 di 8 2) Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. 3) A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile). Art. 10 Gestione delle vertenze L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora l’Impresa lo richieda espressamente. Art. 11 Durata e Rinnovo del contratto Il contratto può avere: 1) durata annuale. Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, senza necessità di disdetta; 2) durata annuale più frazione di anno. La frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza della quale verrà applicata la tariffa in vigore in tale momento e non viene evoluta la classe di merito. Alla scadenza annuale, il contratto si risolve automaticamente alla scadenza, senza necessità di disdetta. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, l’operatività delle garanzie è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza. L’Impresa si riserva di informare il Contraente sulla proposta di premio per la nuova annualità. La copertura assicurativa per la nuova annualità viene attivata tramite il pagamento del premio proposto e sottoscrivendo l’accettazione della copertura per la nuova annualità, alla scadenza della quale il contratto si risolve senza necessità di disdetta; 3) durata temporanea. Il contratto si risolve alla scadenza e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del punto 1) o punto 2). Art. 12 Sostituzione del certificato e del contrassegno Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, dovuta al deterioramento accidentale o alla perdita degli stessi, l’Impresa rilascia un duplicato previa restituzione di quelli precedenti in caso di deterioramento. UNIQA Protezione SpA | Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 5 di 8 Se la perdita del certificato e contrassegno sia dovuta a sottrazione o smarrimento, l’Assicurato deve dare la prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità. Art. 13 Oneri a carico del Contraente Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 14 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Sezione “2” - Condizioni Particolari (riguardante i rischi della Responsabilità Civile, valide solo se espressamente richiamate in polizza) B) Natanti destinati a scuola guida Qualora venga dichiarato in polizza che il natante è destinato a scuola guida (uso SG), l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente. D) Danni a cose ed animali di terzi L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi non trasportati. L’assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni sinistro. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L’impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest’ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive E) o F). E) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, UNIQA Protezione SpA | Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 6 di 8 colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per ogni persona danneggiata. F) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone 1. Danni a cose ed animali di terzi non trasportati L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L’assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni sinistro. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L’impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest’ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2. Danni a cose e animali di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli animali e agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per ogni persona danneggiata. G) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall’esercizio dell’attività di traino. L) Estensione dei limiti di navigazione I limiti di navigazione di cui all’art. 5 della Sezione “1” Condizioni di Assicurazione vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell’Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie. M) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione limiterà il diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera e) dello stesso articolo ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di Euro 500,00. UNIQA Protezione SpA | Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 7 di 8 N) Giacenza a terra L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante quando lo stesso si trovi in giacenza a terra, nonché in conseguenza delle operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla terraferma. L’assicurazione vale fino alla concorrenza dei massimali di Responsabilità Civile indicati in polizza, con il limite di Euro 250.000,00 per i danni a cose di terzi cagionati da incendio del natante. Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 della Legge, sono inoltre esclusi i danni: - alle cose di terzi che il Contraente e/o l’Assicurato detengono a qualsiasi titolo nonché alle cose a bordo del natante; - al mezzo che effettua l’alaggio, il varo e il trasporto del natante sulla terraferma; - da circolazione provocati dal mezzo che trasporta il natante e provocati da caduta del natante trasportato; - ai dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato addetti al servizio del natante e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e trasporto del natante sulla terraferma. O) Ricorso terzi L’Impresa si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di Euro 250.000,00, i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’incendio del natante descritto in polizza quando lo stesso non si trovi in navigazione a norma della Legge. Restano ferme le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 della Legge. P) Navigazione a vela L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante descritto in polizza quando lo stesso navighi con il solo ausilio delle vele. UNIQA Protezione SpA | Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E | ed. 07/2014 | pag. 8 di 8 Barca & Distensione La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore Modello 1501/E - Barcaplus - Edizione luglio 2014 Mod. 1501/E - Barcaplus - 3.000 - ed. 07/2014 - rist. 07/2014 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la navigazione di natanti Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. UNIQA Protezione SpA UNIQA Protezione SpA Sede Legale: Via Puintat, 2 - 33100 Udine - www.uniqagroup.it - Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. / P.I. / Registro Imprese Udine n. 00226710309 - R.E.A. n. 9861 Autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966 Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00013 - Gruppo “UNIQA ITALIA” (Albo gruppi n. 007) Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA