Allegato delibera consorzio n.16 del 23-04

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Allegato delibera consorzio n.16 del 23-04
STATUTO
CONSORZIO IGIENE AMBIENTALE
TRA I COMUNI DEL BACINO FG/4
(CARAPELLE, CERIGNOLA, MARGHERITA DI SAVOIA, ORTONA, ORTA NOVA,
SAN FERDINADO DI PUGLIA, STORNARA, STORNARELLA, TRINITAPOLI)
(Art. 25 L. 142/90 e art. 10 L. R. 17/93)
Costituito per atto a rogito del Segretario del Comune di Cerignola Rep. N. 850 del 09/09/1998.
Successive modifiche Statuto Consortile con deliberazioni dell’Assemblea Consorzio Igiene Ambientale Bacino
FG/4 n.11/99 del 09.10.2012.
Successive modifiche Statuto Consortile con deliberazioni dell’Assemblea Consorzio Igiene Ambientale Bacino
FG/4 n.14/04 del 27.12.2004.
Successive modifiche Statuto Consortile con deliberazioni dell’Assemblea Consorzio Igiene Ambientale Bacino
FG/4 n. 16/13 del 23.04.2013.
ARTICOLO 1
Denominazione e sede
Fra i Comuni del Bacino FG/4 è costituito il “Consorzio Igiene Ambientale”.
La sede del Consorzio è stabilita nella sede comunale di Cerignola, ovvero in un altro edificio individuato
dall’assemblea nello stesso Comune.
ARTICOLO 2
Scopo
Lo scopo del Consorzio è la gestione associata dei servizi ambientali, finalizzata al contenimento dei costi e al
raggiungimento di buoni livelli di qualità del servizio, nonché per lo svolgimento dei seguenti servizi:
gestione degli impianti di proprietà, direttamente o mediante la concessione a società partecipate
sulla base di apposito disciplinare, ovvero mediante la stipula di contratti d’appalto con imprese
pubbliche o private;
progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
gestione dei compiti e delle attività inerenti ai servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti solidi
urbani, relativamente alle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, selezione,
trattamento (inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il
recupero, il riciclaggio e l’innocuizzazione dei medesimi), nonché di stoccaggio provvisorio e di messa
in riserva dei rifiuti nel pieno rispetto delle normative vigenti;
gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani (pericolosi e non) e speciali assimilabili ai rifiuti urbani
all’interno della struttura consortile anche mediante società partecipate;
gestione associata della raccolta differenziata della frazione organica mediante un servizio
domiciliare o di prossimità;
realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento
agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché alla rimozione dei rifiuti abbandonati come
disciplinati dall'articolo 192 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati di produzione dei rifiuti solidi urbani nei vari Comuni;
assunzione di specifiche funzioni di coordinamento operativo e gestionale, allo scopo di migliorare
l’efficienza e l’economicità dei servizi connessi allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela dell’ambiente e
al rispetto del territorio;
promozione di studi di fattibilità di discariche, di impianti di stoccaggio e/o di impianti a tecnologia
complessa riguardanti i rifiuti solidi urbani;
progettazione, realizzazione, ampliamento, organizzazione e manutenzione di impianti necessari o
funzionali, o correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi sopra indicati, nonché
commercializzazione dei prodotti derivanti dall’impianto di trattamento;
realizzazione e gestione di impianti di recupero energetico da rifiuti mediante sistemi di produzione
di energia da fonti rinnovabili;
commercializzazione del Compost per l’uso agronomico tramite il coinvolgimento delle associazioni
di categoria presenti sul territorio, gli istituti universitari e l’Amministrazione Regionale;
gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti provenienti da parchi, giardini pubblici, aree a verde
attrezzato, nonché di aree ad uso pubblico;
vigilanza sul soggetto gestore dei servizi di igiene ambientale;
esercizio, in nome e per conto degli enti consorziati, dei poteri e delle facoltà del proprietario su tutti
i beni utilizzati per i servizi direttamente o indirettamente gestiti dal Consorzio;
gestione dei sistemi integrati di recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da attività agricole;
Il Consorzio, inoltre, supporta i Comuni consorziati:
a) nella predisposizione dei piani finanziari, da redigere ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158,
b) nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, da stabilire
secondo disposizioni di legge vigenti (per la TARES, ai sensi dell’art. 14, D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ovvero delle aliquote in materia di entrate locali;
c) nella redazione dei regolamenti per l’istituzione e l'applicazione dei prelievi di natura
patrimoniale o tributaria stabiliti dal legislatore connessi ai servizi erogati in materia
ambientale; nonché di ogni altra entrata tributaria o patrimoniale degli enti consorziati;
d) nella gestione delle banche dati necessarie per l’emissione degli atti di riscossione, compresi
i ruoli di riscossione coattiva;
e) nella gestione e l’aggiornamento delle banche dati delle entrate degli enti consorziati;
f) nella gestione e l’aggiornamento delle banche dati in relazione alle informazioni acquisite
con l’attività di sportello;
g) nei servizi informativi territoriali e ambientali;
h) nei servizi informativi in genere riconducibili ai sistemi di informatizzazione avanzata,
compresi i Sistemi Informativi Territoriali, e acquisizione ed elaborazione di flussi di dati
provenienti da altri Enti o strutture pubbliche;
i) nella gestione di ogni altro servizio di competenza comunale, che dovrà essere organizzato
per effetto di disposizione di legge o di decisione dell’Assemblea da realizzarsi direttamente
da parte del Consorzio ovvero mediante società partecipate.
ARTICOLO 3
Principi
Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza ed ha
l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti.
ARTICOLO 4
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione degli Enti consorziati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per
assicurare il funzionamento del Consorzio vengono commisurate alle popolazioni residenti alla data del 31
dicembre dell’anno precedente nei Comuni del Bacino FG/4.
Le quote di partecipazione spettanti ai Comuni consorziati si calcolano proporzionalmente dividendo le
popolazioni dei singoli comuni per la popolazione complessiva del bacino, moltiplicando il risultato per cento
e assegnando le unità ottenute dalla sommatoria dei decimali risultanti dall’applicazione della stessa formula
ai comuni con i valori dei decimali più grandi.
L’aggiornamento delle quote di partecipazione avverrà ogni cinque anni in base alla popolazione risultante
alla fine di ciascun quinquennio, precisando che il primo quinquennio termina il 31 dicembre 2002.
Le modifiche dell’ambito territoriale si riflettono sulla composizione del Consorzio con la redistribuzione
delle quote di partecipazione ma un singolo Comune non potrà mai superare la quota del 49%; nel qual caso
il restante 51% verrà ripartito proporzionalmente tra gli altri Comuni. In tal caso la redistribuzione delle
quote avverrà in sede di stipula della convenzione di modifica.
Le quote di partecipazione alle spese di gestione del Consorzio, nonché quelle relative alla realizzazione e
all’ammortamento degli impianti e al loro funzionamento, vengono commisurate alla quantità di rifiuti solidi
urbani conferiti da ciascun Comune per ogni anno di riferimento ovvero sono determinate dall’Assemblea
sulla base di altro criterio. L’uscita di un Comune dal Consorzio a seguito di modifiche territoriali comporta la
liquidazione della quota di spettanza calcolata sulla base di apposito riparto che tiene conto unicamente
della parte di patrimonio formatisi con i versamenti in conto capitale dei singoli comuni; la liquidazione si
compenserà con i beni divisibili attribuiti nel tempo al Comune.
L’Assemblea, inoltre, fissa la misura del contributo socio-ambientale dovuto ai comuni sedi di impianto
anche in aggiunta ad eventuali contributi stabiliti da leggi regionali e salvo diversa disciplina delle stesse. Il
contributo sarà determinato anche a favore dei Comuni contermini ove la distanza fra l’impianto e i centri
abitati sia inferiore alla distanza tra il medesimo impianto e il centro abitato del Comune sede. L’ammontare
complessivo del contributo non potrà mai essere superiore al dieci per cento della tariffa applicata.
ARTICOLO 5
Durata
La durata del Consorzio viene stabilita a tempo indeterminato.
Il Consorzio potrà essere sciolto solo per il venir meno dei fini per i quali lo stesso è stato costituito.
ARTICOLO 6
Organi
Gli organi del Consorzio sono:
a) l’Assemblea;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente.
ARTICOLO 7
Assemblea
L’Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o di
un assessore o consigliere appositamente delegato. La rappresentatività di ciascun componente ai fini della
formazione delle decisioni assembleari è pari alla quota di partecipazione fissata dal precedente art. 4.
La seduta di primo insediamento dell’Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune sede del Consorzio,
che la presiede, entro dieci giorni dalla stipula della convenzione. In tale prima seduta si procede all’elezione
del comitato esecutivo e del presidente.
Le deliberazioni relative alle nomine vengono adottate a scrutinio palese.
L’Assemblea delibera a maggioranza delle quote di partecipazione purché, per le decisioni diverse da quelle
attinenti all’ordinario funzionamento dell’ente, tali quote siano rappresentative di almeno la metà del
numero dei comuni partecipanti. La maggioranza qualificata è richiesta per le deliberazioni riguardanti la
nomina del Comitato Esecutivo e le materie di competenza dell’Assemblea Straordinaria delle società
partecipate e per la nomina di amministratori e sindaci delle medesime società. Le deliberazioni relative alla
localizzazione degli impianti devono riportare il voto favorevole anche del Comune sede dell’impianto stesso.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente luogo, data, ora e ordine del giorno e
trasmesso con ogni mezzo documentabile ai Comuni consorziati almeno cinque giorni prima o 48 ore nei casi
di urgenza. L’Assemblea deve essere convocata entro venti giorni su richiesta di almeno due componenti che
rappresentino non meno di un terzo delle quote di partecipazione.
L’Assemblea è convocata almeno due volte l’anno per approvare il bilancio e il rendiconto della gestione e
negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
Le proposte di deliberazioni devono essere depositate nella segreteria del Consorzio almeno 24 ore prima
della seduta a libera visione dei componenti.
Le sedute dell’Assemblea sono tenute, di regola, presso la sede consorziale, salvo diversa determinazione del
Presidente che può fissare un luogo diverso purché sito nella sede di uno dei comuni associati.
I verbali delle sedute sono redatti dal direttore generale che li sottoscrive insieme al presidente.
ARTICOLO 8
Comitato esecutivo e Presidente
L’Assemblea nomina il Presidente tra i propri componenti.
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di Vice
presidente, scelti tra i componenti dell’Assemblea.
L’Assemblea nomina il Comitato Esecutivo rispettando, nella provenienza dei suoi membri,
l’articolazione territoriale del Consorzio.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo si intendono adottate a maggioranza degli intervenuti con la
presenza di almeno due componenti.
Le sedute del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente con avvisi contenenti luogo, data,
ora e ordine del giorno e trasmessi con ogni mezzo documentabile ai componenti del Comitato
Esecutivo presso la sede dei Comuni di appartenenza almeno tre giorni prima o 24 ore nei casi di
urgenza.
Le sedute del Comitato Esecutivo sono tenute, di regola, nella sede consorziale salva diversa
determinazione del presidente che può fissare un luogo diverso purché sito nella sede di uno dei
comuni associati.
I verbali delle sedute sono redatti dal direttore generale che li sottoscrive assieme al presidente.
ARTICOLO 9
Attribuzione dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea deliberare:
a) l’elezione del comitato esecutivo e del presidente;
b) il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e il programma annuale di gestione e le relative variazioni;
c) il conto consuntivo;
d) la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari non previsti nel programma annuale di
gestione;
e) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano
previsti espressamente nel programma annuale di gestione e sue variazioni o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza del comitato esecutivo o dei responsabili dei servizi;
f) le accettazioni di lasciti e donazioni;
g) la nomina e la determinazione del compenso del revisore dei conti;
h) le modalità e i regolamenti di gestione dei servizi;
i)
il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la dotazione organica;
j)
le modificazioni dello statuto per adeguamento alle sopravvenute disposizioni di legge;
k) ogni altro regolamento e questione che riguardi la costituzione ed il funzionamento del Consorzio;
l)
la costituzione e la partecipazione in società per il raggiungimento dei fini del Consorzio.
ARTICOLO 10
Attribuzioni del Comitato Esecutivo
Spetta al comitato esecutivo di deliberare:
a) la proposta di bilancio e del programma annuale di gestione;
b) l’adozione, nei casi di urgenza, delle variazioni di bilancio;
c) i provvedimenti di ordinaria amministrazione del Consorzio che non siano riservati alla competenza
dei responsabili degli uffici e dei servizi;
d) la vigilanza sulle società partecipate. A tal fine il Presidente dispone il conferimento di deleghe per
materia ai singoli componenti.
ARTICOLO 11
Attribuzioni del Presidente
Spetta al Presidente di:
a) rappresentare il Consorzio;
b) stare per esso in giudizio, sia come attore che come convenuto;
c) convocare e presiedere l’Assemblea e il Comitato Esecutivo;
d) nominare il Vice presidente;
e) sovrintendere agli uffici e ai servizi del Consorzio;
f) nominare il direttore generale;
g) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dal
regolamento e dal programma annuale di gestione;
h) adottare tutti gli altri provvedimenti che non siano di competenza del Comitato Esecutivo,
dell’Assemblea, del Direttore Generale e dei responsabili degli uffici e dei servizi;
i)
rappresentare il Consorzio nelle società partecipate costituendosi nelle rispettive assemblee in
esecuzione delle deliberazioni consortili.
ARTICOLO 12
Personale
Il Consorzio può assumere personale proprio, secondo le previsioni della dotazione organica, oppure può
valersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell’opera del personale degli enti consorziati.
I Responsabili degli uffici e dei servizi:
a) provvedono alla gestione dell’ente con proprie determinazioni, con le quali impegnano le spese e il
Consorzio verso l’esterno in esecuzione del programma annuale di gestione;
b) stipulano i contratti dell’ente;
c) presiedono le commissioni di gara e di concorso nell’ambito delle competenze attribuite dal
presidente all’atto della nomina;
d) rispondono dei procedimenti loro assegnati e della gestione loro affidata;
e) appongono i propri pareri sulle proposte di deliberazioni sottoposte all’approvazione dell’Assemblea
e del Comitato Esecutivo;
f) sottoscrivono gli ordinativi di pagamento con il responsabile del servizio finanziario;
g) sottoscrivono gli ordinativi di incasso ove nominati responsabili del servizio finanziario.
ARTICOLO 13
Deliberazioni e Determinazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo vengono sottoscritte dal Presidente e dal direttore
generale, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti consorziati per la pubblicazione ai rispettivi albi e
contestualmente provvede all’affissione all’albo del Consorzio. Di tutte le pubblicazioni all’albo del Consorzio
è responsabile il direttore generale.
Le determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono sottoscritte dal responsabile del servizio. Esse
diventano esecutive all’atto dell’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario. Le stesse determinazioni vengono pubblicate all’albo e trasmesse agli enti consorziati
entro cinque giorni.
Le determinazioni di ordinanze e di liquidazione delle spese preventivamente impegnate sono sottoscritte
solo dal responsabile dell’ufficio o servizio e non necessitano di pubblicazione e trasmissione agli enti
consorziati.
ARTICOLO 14
Disposizioni generali e finali
Nessuna indennità o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell’assemblea e del Comitato esecutivo.
Eventuali rimborsi per l’accesso alle sedi di riunione sono a carico degli Enti di appartenenza.
Al presente Consorzio si applicano le norme di legge previste in materia.
Il presente statuto e le sue modifiche, entra in vigore con la stipula della convenzione da parte dei
rappresentanti dei comuni consorziati a rogito del Segretario del Comune con sede sociale del Consorzio.