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Avvertenze La presente trattazione rispecchia esclusivamente l
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Avvertenze
La presente trattazione rispecchia esclusivamente l’interpretazione dello scrivente e non
impegna in alcun modo l’Amministrazione dello Stato di appartenenza.
Si invitano tutti gli operatori a verificare, al momento dell’applicazione, gli eventuali
mutamenti normativi e l’orientamento dell’Autorità Amministrativa o Giudiziaria Competente.
Buon lavoro
Dr. Elio SAVI
LA CONTRAFFAZIONE VIOLAZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE
CON PRONTUARIO E MODULISTICA
La presente trattazione non ha un carattere esaustivo ma vuole rappresentare, almeno negli
intenti, un “vademecum” utile per affrontare i controlli in tema di contraffazione. Nell’ultima parte
è inserito un prontuario ed alcuni schemi di verbali e di informative, ci auguriamo possa essere
utile in caso di contestazione di violazioni amministrative e penali alle norme in oggetto.
IL REATO DI CONTRAFFAZIONE
La contraffazione è un fenomeno globale di carattere economico, imprenditoriale e
criminale.
Sono gravissimi i danni prodotti all’economia mondiale, nonché i pericoli per la salute dei
consumatori, per lo sviluppo ordinato, redditizio e leale delle imprese, per la fiscalità statale cui
sono sottratte vaste aree di imposizione tributaria.
La contraffazione riguarda, in senso ampio, la produzione e la commercializzazione di merci
recanti, illecitamente, un marchio identico ad un marchio registrato e la produzione di beni che
costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright.
La gestione dei prodotti contraffatti esige organizzazioni “criminali” che controllano la
produzione all’origine, la circolazione, la distribuzione a grossisti e dettaglianti.
Il concetto di contraffazione ha subito una profonda evoluzione nel corso degli anni,
estendendosi dal suo senso originario, rilevabile dagli artt. 473 e 474 del c.p., ad un senso molto più
ampio, che ricomprende ogni uso non autorizzato degli elementi distintivi di un prodotto, compresi
il marchio e la sua forma esteriore.
CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE, PIRATERIA
Per contraffazione si intende la riproduzione integrale di un bene, di un marchio o di un
segno distintivo, in maniera talmente fedele da ingannare, salvo attento esame, anche un esperto o
un commerciante.
Per alterazione si intende invece una riproduzione parziale del bene o del marchio distintivo,
ma tale da indurre comunque in confusione il consumatore.
Per pirateria, infine, si intende la riproduzione di un bene in maniera grossolana. In questo
caso il consumatore è consapevole di essere ingannato e di acquistare o trattare un bene in
violazione delle norme in materia di contraffazione.
COMMERCIO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI
IPOTESI DELITTUOSE
Come noto, esistono due forme di commercio sul suolo pubblico: mediante posteggi fissi,
oppure in forma itinerante.
Il commercio itinerante è certamente l’ipotesi che riveste una serie di profili, siano
amministrativi che penali, che più impegnano le Forze di Polizia.
E’ frequente infatti che il commerciante od il venditore itinerante detengano e vendano merce
contraffatta, ovvero imitazioni di prodotti griffati.
La detenzione e la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti sono fattispecie
caratterizzate da profili penali e di polizia amministrativa.
In ordine ai primi è necessario anzitutto mettere un punto fermo nella interpretazione delle
norme penali incriminatrici fin qui operata da parte della Cassazione, con specifico riguardo ai reati
contro la pubblica fede ed il patrimonio collegati al commercio c.d. "abusivo" di merce contraffatta.
Già nel 2001 la Cassazione a sezioni unite aveva stabilito il principio del concorso dei reati
di ricettazione e commercio di prodotti con segni distintivi falsi, nella ipotesi concreta della vendita
al pubblico di merci "contraffatte" ( Cassazione, sezioni unite penali, sentenza del 7.6.2001 n.
23427 ).
Ciò aveva eliminato alcuni dubbi interpretativi circa l’ammissibilità del concorso dei due
reati, peraltro dotati di distinta oggettività giuridica, essendo afferenti il primo alla tutela del
patrimonio (ricettazione), il secondo alla tutela della fede pubblica (commercio di prodotti falsi).
Occorre chiarire anzitutto che ricorrono gli estremi del reato di ricettazione in ogni condotta
dolosa di acquisizione o ricezione di beni che costituiscano profitto patrimoniale di un qualsiasi
delitto.
Ne segue che è ravvisabile la ricettazione anche nella condotta di acquisizione di beni che
siano il risultato di attività di contraffazione od alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali od
esteri, di opere dell’ingegno o prodotti industriali: tali attività sono infatti rilevanti ai fini del delitto
ex art. 473 c.p., commi 1 o 2, che costituisce in sostanza il reato "presupposto" rispetto alla
successiva condotta di ricettazione dei beni, che per l’appunto siano stati in precedenza e da terzi
contraffati od alterati (Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 12249 del 13.12.1988).
La condotta di detenzione e di vendita di prodotti con marchi falsi, rientra nell’alveo delle
condotte previste e punite dall’articolo 474 del Codice Penale (commercio di prodotti con marchi
falsi) o 517 C.P. (vendita di prodotti industriali con segni mandaci) ed, in concorso, il reato di cui
all’art. 648 C.P. (ricettazione).
Per quanto attiene invece all’individuazione alternativa dei reati di cui all’art. 474 e 517 C.P.
si deve seguire il seguente ragionamento.
Il reato di cui all’art. 474 C.P. si configura quando i prodotti hanno segni falsi se si riscontra
invece che il marchio non è contraffatto ma solo imitato, cosi’ da indurre il compratore in errore
circa la qualità del prodotto, si configura l’art. 517 del C.P. che punisce la vendita di prodotti
industriali con segni mendaci.
Il reato di cui all’art. 474 C.P. ha per oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la
contraffazione o l’alterazione del marchio o del segno distintivo protetto o riconosciuto nello Stato
o all’estero.
In relazione invece al reato di cui all’art. 517 C.P., lo stesso si concretizza con la semplice
imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto,
purchè, detta imitazione sia idonea a trarre in inganno l’acquirente.
Pertanto, mentre per il primo reato occorre un’effettiva contraffazione o alterazione del
marchio o del segno distintivo, per il secondo illecito è sufficiente la sola somiglianza di nomi,
marchi o segni distintivi (Cassazione penale , V sezione, 27/5/1981 nr 4980).
Per quanto attiene all’art. 473 C.P. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di
opere dell’ingegno o di prodotti industriali) si applica al caso in cui un prodotto industriale venga
presentato in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato,
anche se non ne siano alterate l’originalità e le qualità intrinseche, conseguenti all’utilizzazione
dello stesso modo di produzione.
La confezione, in effetti, rappresenta nella sua specialità il mezzo idoneo ad identificare il
prodotto per cui la sua tutela da contraffazioni o imitazioni serve a garantire protezione alla
privativa nell’ambito della pubblica fede nel commercio.
Se la vendita di merce contraffatta comporta determinate sanzioni, ce ne sono anche per chi la
acquista. Il decreto legge14 marzo 2005, n. 35, all’art.1 comma 7, prevede infatti “salvo che il fatto
costituisca un reato” una sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro fino a settemila euro per
chi acquista o accetta, senza averne prima accertata la legittima provenienza, “cose che, per la loro
qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano
state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà
intellettuale”. La sanzione aumenta (da un minimo di ventimila fino a un milione di euro) se
l’acquisto viene effettuato da un operatore commerciale
L’articolo 712 del codice penale, infine, stabilisce che in alcune fattispecie, chi acquista
cose “che per la loro qualità o per condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia
motivo di sospettare che provengano da un reato” può essere punito con l’arresto fino a sei mesi o
con ammenda non inferiore a dieci euro.
Il corretto inquadramento giuridico della condotta di acquisto di merce contraffatta (nella
specie un orologio recante il marchio Rolex contraffatto) ha offerto alle Sezioni Unite l’occasione
per tracciare in modo chiaro i confini operativi e i rapporti reciproci tra l’illecito amministrativo
previsto dall’art. 1, comma 7, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, il delitto
di ricettazione (art. 648 c.p.) e la contravvenzione dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (art.
712 c.p.).
Secondo un orientamento consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza, il criterio
distintivo tra le due fattispecie in esame deve ricercarsi sul piano dell’elemento psicologico; invero,
per aversi ricettazione è necessaria la certezza della provenienza delittuosa della cosa ricevuta,
acquistata o occultata mentre nell’ipotesi dell’incauto acquisto è sufficiente il colposo mancato
accertamento di quella provenienza, sulla base dei dati indizianti menzionati dallo stesso art. 712
c.p
L'acquisto di un falso non è reato. L’acquirente finale di un prodotto con marchio
contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell’illecito
amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella
versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, e non di ricettazione (art. 648 c.p.) o di acquisto di
cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati
alla luce del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall’avvenuta eliminazione della clausola di
riserva “salvo che il fatto non costituisca reato”, dalla precisa individuazione del soggetto agente e
dell’oggetto della condotta nonché dalla rinuncia legislativa alla formula “senza averne accertata la
legittima provenienza”, il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa.
Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali – Sentenza del 8 giugno 2012, n. 22225
ART.473 C.P.
L’art. 473 c.p. riguarda la “contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero
di brevetti, modelli e disegni” e si propone di tutelare la fede pubblica contro specifici attacchi
insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o altri segni distintivi; a tal proposito la
giurisprudenza intende per alterazione una imitazione fraudolenta o falsificazione parziale in modo
che il prodotto alterato possa confondersi con quello originario, mentre con il termine
contraffazione si fa riferimento alla riproduzione integrale del prodotto, in tutta la sua portata
emblematica e denominativa.
Art.474 C.P.
L'introduzione nel territorio dello Stato ed il commercio di prodotti con marchio contraffatto
Il delitto in esame, in quanto reato contro la pubblica fede, si perfeziona anche attraverso il
compimento di un atto isolato di vendita o di messa in vendita di un prodotto contraddistinto da
marchi o da segni distintivi mendaci. Pertanto, non si richiede una pluralità di condotte, né la
titolarità in capo al soggetto passivo di una sia pur rudimentale organizzazione commerciale.
La fattispecie prevista dall'art. 474 c.p. configura un reato di pericolo, per la cui integrazione
non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno alla pubblica fede, intesa come affidamento
dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti
industriali e ne garantiscono la circolazione. Ne consegue che non può parlarsi, con riguardo alla
fattispecie in questione, di reato impossibile per il solo fatto che l'asserita grossolanità della
contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti
vengano tratti in inganno.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, poiché il
fine del soggetto attivo è indifferente per la nozione del delitto. Ai fini dell'integrazione
dell'elemento psicologico è richiesta nell'agente soltanto la coscienza e volontà a detenere le cose
contraffatte destinate alla vendita e, quindi, la consapevolezza della contraffazione del marchio
altrui.
L’art. 474 c.p. prevede un delitto contro la pubblica fede (c.p. libro II, titolo VII ), volto
alla tutela dell’affidamento collettivo nella veridicità dei marchi e segni distintivi dei prodotti
industriali e opere dell’ingegno.
Esso richiede la contraffazione o l’alterazione di un marchio protetto e riconosciuto nello
Stato od all’estero (Cassazione penale, sezione V, 7.5.1986 n. 2670; idem, sezione V, 27.5.1981 n.
4980).
La condotta punibile consiste nel detenere per vendere o nel porre in commercio prodotti
industriali con marchi o segni contraffatti od alterati, avendone coscienza e volontà (Cassazione
penale sezione V, 27.5.1973 n. 387; sezione VI, 12.4.1986 n. 2897).
Si ha contraffazione, come detto sopra, quando vi è la integrale riproduzione in tutta la sua
configurazione di un marchio o segno distintivo. Vi è la condotta di alterazione invece quando la
riproduzione è parziale, ma confondibile col marchio o segno originale.
Non occorre dimostrare le concrete trattative per la vendita stessa, essendo sufficiente
detenere, col chiaro intento di mettere in vendita, le merci fasulle (vedi anche Cassazione penale,
sezione V, 25.5.1978 n. 6374).
In definitiva, la Cassazione penale con sentenza n. 12926/2004, ricostruisce il delitto di
introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, art. 474 c.p., in modo innovativo
per le seguenti ragioni:
- anzitutto per la lettera della norma, che non esige l’avvenuta compravendita;
- la collocazione sistematica dell’art. 474 codice penale nel libro II, titolo dei reati contro la fede
pubblica;
- la evidente rilevanza non individuale del bene tutelato dalla norma incriminatrice, la pubblica
fede, che è un bene di rango collettivo ;
- la fattispecie in esame non tutela un bene giuridico individuale, cioè la libera determinazione del
compratore;
- il reato è di pericolo, quindi non occorre che si verifichi in effetti un inganno ai danni del singolo
acquirente;
- è pertanto irrilevante che la contraffazione sia o meno "grossolana", ovvero agevolmente
riconoscibile da persone di ordinaria diligenza ed esperienza;
- sono altresì irrilevanti le concrete modalità di vendita, poiché il successivo uso e la diffusione dei
beni contraffatti possono comunque generare confusione nel pubblico (v. anche Cassazione penale
sezione II, sentenza 8.11.2001/39863).
Art.517 C.P.
Il commercio di prodotti con segni mendaci
L'art. 517 c.p. punisce le ipotesi delittuose di commercio dei prodotti con segni mendaci. A
tal proposito, la Suprema Corte ha specificato che l'art. 473 c.p. si propone di tutelare la fede
pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri
segni distintivi, mentre l'art. 517 c.p. tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il
pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La prima norma incriminatrice esige, dunque, la
contraffazione o l'alterazione. Ai fini della configurazione di tale delitto, invece, si prescinde dalla
falsità, essendo sufficiente la mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni
illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte
dei consumatori comuni.
Parimenti, confrontando il reato con la fattispecie descritta dall'art. 474 c.p., emerge che
quest'ultimo punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del
marchio ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col
marchio o col segno distintivo protetto. Ai fini del delitto di cui all'art. 517 c.p., invece è sufficiente
che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente
ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia
siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi.
Per la sussistenza del reato in esame, inoltre, il marchio imitato deve avere una somiglianza
con l’originale tale da generare confusione nel consumatore. Vi sarebbe reato, quindi, anche nel
caso in cui il marchio fosse accompagnato dal nome di una ditta diversa rispetto a quella titolare del
brevetto in quanto il suddetto marchio gode di un’autonoma tutela e protezione da parte
dell’ordinamento.
La Cassazione ha ribadito che, per la configurabilità del reato previsto dall’art. 517 c.p., non
sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio né, tantomeno, la sua effettiva
contraffazione o la concreta induzione in errore dell’acquirente sul prodotto acquistato, essendo
sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del
prodotto (v., tra le altre, Cass., Sez. III, 9 giugno 2009 n. 23819).
La S.C. ha altresì precisato che il bene giuridico oggetto di tutela non è l’interesse dei
consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all’ordine economico, tanto
che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sé, una
lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (v. Cass., Sez.
III, 15 gennaio 2008 n. 2003).
Tali principi trovano, peraltro, riscontro nella collocazione del reato nel codice penale tra i
delitti contro l’industria e commercio, diversamente da quelli di contraffazione, alterazione o uso di
marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (articolo 473 c.p.) e di introduzione
nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.) inseriti tra i delitti contro la
fede pubblica.
Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
Differenze rispetto all’art. 474 c.p.
La disamina dell’art. 474 codice penale non può risultare completa senza un confronto con
altre disposizioni penali ed in particolare con l’art. 517 codice penale, che punisce la vendita di
prodotti industriali con segni mendaci.
Si tratta di un reato di pericolo, al pari dell’art. 474 c.p., che punisce chi mette in circolazione
prodotti industriali con nomi, marchi e segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre il
compratore in inganno circa origine, provenienza o qualità, a prescindere da ogni contraffazione
(Cassazione penale sezione III, sent. 8.3.1985 n. 2250).
L’art. 517 codice penale prevede un reato a carattere sussidiario, che si distingue dalla
fattispecie di cui all’art. 474 codice penale per i seguenti elementi costitutivi:
a) il bene giuridico è l’ordine economico, anziché la pubblica fede;
b) la condotta criminosa richiede non la contraffazione o l’alterazione, ma la semplice imitazione
del nome e del marchio o del segno distintivo, purchè idonea a trarre in inganno;
c) non occorre l’estremo della registrazione o del riconoscimento del segno o del marchio.
E’ sufficiente quindi l’illegittima sostituzione del marchio originario con altro marchio o
segno al fine di trarre in inganno il compratore circa l’origine della merce.
La consumazione del reato si realizza nel momento in cui il prodotto viene messo in vendita o
altresì in commercio, ancorchè in concreto esso non abbia formato oggetto di compravendita.
L’elemento psicologico è costituito dal dolo generico, che non è escluso dalla consuetudine
largamente praticata di applicare marchi o segni di fantasia in lingue straniere, atti ad indurre in
inganno l’acquirente.
In ordine al carattere sussidiario del reato ex art. 517 codice penale rispetto alla fattispecie
prevista dall’art. 474, deve ritenersi infine che quest’ultima fattispecie prevale nei casi di
contraffazione del marchio vero e proprio, elemento non richiesto dalla minore ipotesi prevista
dall’art. 517 codice penale.
Il confronto e le differenze emerse tra le due fattispecie sono state oggetto di approfondimento
nella giurisprudenza penale (Cassazione penale, se. V, 7.2.1984, n. 1104; idem, 7.4.1986, n. 2670).
In definitiva, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ritiene prevalente la norma
incriminatrice dell’art. 474 codice penale, che prevede una fattispecie più grave, nell’ipotesi in cui
vi sia stata contraffazione in senso proprio del prodotto detenuto o posto in vendita, lasciando
invece alla disposizione ex art. 517 codice penale un ruolo sussidiario, limitato alla imitazione dei
prodotti.
Si ripropone quindi il problema della differenza tra le due ipotesi, contraffazione e mera
imitazione del marchio o segno distintivo.
LE SANZIONI A CARICO DEGLI ACQUIRENTI
DI PRODOTTI RECANTI MARCHI CONTRAFFATTI
Le misure a tutela del "made in Italy", contenute nel D.L. sulla competitività, n. 35 del 2005,
convertito in L. dalla L. n. 80 del 2005, hanno previsto sanzioni severe a carico di chi acquista
prodotti recanti marchi contraffatti. Con tale intervento legislativo, si è presa coscienza del fatto che
coloro i quali acquistano i prodotti contraffatti, sono talvolta "vittime consenzienti" perché, con le
loro scelte, ne incentivano la produzione ed il commercio.
Nelle nuove disposizioni a tutela della competitività del sistema industriale italiano, il
legislatore ha previsto norme sanzionatorie specifiche, punendo "con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima
provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per
l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e
provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale".
Essendo, in tali ipotesi, disposta la confisca amministrativa ai sensi del medesimo art. 1,
comma 7, si ritiene parimenti applicabile l'art. 13 della L. 24-11-1981 n. 689, laddove è prevista la
possibilità di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca.
Si pone pertanto la questione del concorso apparente di norme con l’art. 712 c.p., il c.d. reato
di incauto acquisto ( acquisto di cose di sospetta provenienza).
La norma dell’art. 1 c. 7 legge n. 80/2005 infatti ricalca, anche nella lettera, l’art. 712 c.p.
prevedendo una fattispecie che potremmo definire di "incauto acquisto amministrativo".
La norma della legge c.d. sulla competitività ( D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. dalla L.
n. 80 del 2005), sembra prevalere, ai sensi della legge n. 689/1981 art. 9, essendo in rapporto di
specialità, rispetto alla norma incriminatrice penale dell’art. 712 c. p..
La specialità pare evidente almeno con riguardo all’oggetto della fattispecie amministrativa,
costituito solo dalle merci sottoposte alla tutela della proprietà intellettuale, ovvero della loro
origine e provenienza, mentre l’incauto acquisto penale ha ad oggetto materiale la generalità dei
beni che provengono da reato.
Di rilievo sono i seguenti elementi della fattispecie in esame:
1. l’acquirente di merci contraffatte soggiace all’obbligo di pagamento in misura ridotta di 1.000
euro ( doppio del minimo, ai sensi della legge n. 689/1981, art. 16);
2. autorità amministrativa competente per i ricorsi ed il procedimento sanzionatorio conseguente è
la Prefettura;
3. i proventi sono devoluti allo Stato;
4. è previsto il sequestro amministrativo della merce acquistata, ai fini della confisca.
Da sottolineare nel contesto che il venditore soggiace comunque a conseguenze penali,
trattandosi di merce contraffatta, con conseguente sequestro penale delle altre merci in vendita e
denuncia per i reati di ricettazione e vendita di prodotti falsi, ex artt. 648 e 474 c.p.
La norma sembra in realtà disapplicata a causa della sua formulazione,visto che esordisce
con la clausola di sussidiarietà ("Salvo che il fatto costituisca reato…."), che la rende di fatto
inoperante, atteso che il fatto descritto coincide esattamente con la fattispecie dell’acquisto di cose
di sospetta provenienza, art. 712 c.p., quantomeno con riguardo ai beni oggetto di diritti di proprietà
industriale.
LE SANZIONI A CARICO DEGLI OPERATORI COMMERCIALI
Una sanzione più grave è prevista nel caso “l'acquisto sia effettuato da un operatore
commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale”; in questo
caso la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un
milione di euro.
In taluni casi, chi acquista merce di sospetta provenienza può essere punito non solo con
un'ammenda, ma anche con l'arresto fino a sei mesi , come sancisce l'art. 712 del Codice Penale.
Per i prodotti italiani, poi, esiste una particolare tutela giuridica: la Finanziaria del 2004 (Legge n.
350/2003, art. 4 comma 49), inasprita dalla cd. Legge Sviluppo (L. 99/2009), ha previsto infatti
l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 517 C.P. in materia di "Vendita di prodotti
industriali con segni mendaci" per chi importa, esporta e commercializza prodotti che riproducono
falsamente la dicitura Made in Italy. Il D.L. 135/2009, convertito nella L. 166/2009, ha poi
introdotto nuove misure per meglio tutelare i prodotti realizzati interamente in Italia, per i quali,
cioè, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti
esclusivamente sul territorio italiano (cd. 100% made in Italy).
CONFISCA DEI BENI
La confisca obbligatoria dei beni è prevista dall'art. 474 bis del c.p. a favore degli strumenti
utilizzati per la realizzazione ed i beni sono servite o sono stati destinati a commettere il reato e
delle cose che ne sono state oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Se
non è possibile eseguire il provvedimento di confisca, il giudice dispone la confisca per
“equivalente”, ossia ordina la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore
corrispondente al profitto.
Se gli strumenti e o i beni utilizzati o destinati a commettere il reato appartenevano ad un
soggetto risultato estraneo al reato, se questi dimostra di non aver potuto prevedere il loro illecito
impiego, anche occasionale, o la loro illecita provenienza e di non essere incorso in un difetto di
vigilanza, non viene ordinata alcuna confisca.
LA TESI DEL C.D. FALSO GROSSOLANO INOFFENSIVO.
Come noto, il falso in genere è classificabile come grossolano quando sia così
immediatamente riconoscibile da non poter fare cadere in errore alcuno (cfr. Fiandaca-Musco, Dir.
penale p. speciale, vol. I, ed. 3°, 2002,cit. 534 ss.).
La stessa giurisprudenza tuttavia esclude rigorosamente la punibilità del falso solo quando
esso sia di evidente grossolanità, tale da risultare "assolutamente" inidoneo a trarre in inganno la
generalità dei cittadini.
Il reato invece permane quando il falso presenti imperfezioni che pure riconoscibili da persone
esperte, non rendono impossibile l’inganno rispetto alla media delle persone (Cass. 27.5.1992 , in
Riv. Pen. 1992 , 733).
Nei casi all’attenzione di alcuni tribunali penali è stata sostenuta dai difensori anche la tesi del
reato impossibile per inidoneità dell’azione.
Il ragionamento partiva dal carattere inoffensivo della falsificazione delle merci in vendita,
posta la chiara riconoscibilità nella circostanza di merce "diversa" da quella originale "griffata", sia
per il prezzo, sia per la condizione del venditore, sia per le altre modalità della vendita.
In tema di falso si rinviene in effetti giurisprudenza che afferma la inidoneità dell’azione ad
ingannare la fede pubblica, quando la falsificazione risulti evidente all’uomo medio (Cassazione
penale, sezione V, 9.10.1981 n. 8659, idem, 9.7.1981 n. 6780; in dottrina per la tesi del falso
innocuo proprio in ordine all’art. 474 c.p. FASCE , "Brevi note in ordine all’innocuità del falso in
relazione all’art. 474 c.p." in Riv. pen. 2001, p. 275).
Tuttavia occorre segnalare che in effetti tali pronunce attengono al settore del falso
documentale, piuttosto che del falso commerciale.
Secondo la Suprema Corte il falso grossolano configura un’ipotesi di reato impossibile
soltanto se è tale da “escludere erga omnes un’imitazione ingannevole”.
La grossolanità realizzerebbe, infatti, un’azione che non presenta il necessario grado di
offensività previsto per il delitto di cui all’art. 474 c.p. e, pertanto, non risulterebbe punibile ex art.
49, co. 2, c.p.
La S.C. ha statuito che per dimostrare la grossolanità non basta la descrizione delle “[...]
modalità e delle condizioni di vendita, delle caratteristiche dei disegni, della nazionalità del
venditore, del livello del prezzo”, dovendosi richiedere ai fini dell’esclusione del reato, che la
grossolanità sia riconoscibile ictu oculi e che il falso sia originato da “[…] un’imitazione così
ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno”
(Cass. Pen., Sez. II, n° 25073 del 03.06.2010; Cass. Pen., Sez. II, n° 518 del 15.11.2005; Cass. Pen.,
Sez. V, n° 3336 del 26.01.2000).
PRONTUARIO
Violazioni Penali
Descrizione violazione
perché, conoscendo l'esistenza del titolo di proprietà
industriale appartenente alle note aziende Prada, Tod's
ecc……., contraffaceva e faceva uso dei marchi e dei
segni distintivi, nazionali ed esteri, dei prodotti
industriali fabbricati dalle predette aziende,
producendo un totale di …………. prodotti di
pelletteria.
perchè, in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, al fine di procurarsi un profitto, deteneva, al
fine di farne commercio, i prodotti industriali aventi
marchi o segni distintivi contraffatti
perchè, con più azioni poste in essere in violazione di
diverse disposizioni di legge e in esecuzione del
medesimo disegno criminoso, senza essere concorso
nella contraffazione, al fine di realizzare il reato di cui
al capo che precede (474 C.P.) e di procurarsi un
profitto, acquistava o comunque riceveva pur
conoscendo l'illecita provenienza, trattandosi di merce
oggetto di precedente contraffazione, i prodotti
industriali aventi marchi o segni distintivi contraffatti
analiticamente indicati nel verbale di sequestro:
poiché poneva in vendita o metteva altrimenti in
circolazione i seguenti prodotti industriali, con nomi
marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad
indurre in inganno il compratore sull'origine,
provenienza o qualità del prodotto:
- n. 3 portafogli recanti il logo "LX" riconducibile al
marchio Louis Vuitton
- n. 4 portafogli recanti ilo logo "G" riconducibile al
marchio Gucci
- n. 8 borse recanti il logo "G" riconducibile al marchio
Gucci
perché, senza averne prima accertata la legittima
provenienza acquistava e comunque riceveva cose che
si aveva motivo di sospettare provenissero da reato per
la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o
per l'entità del prezzo, segnatamente:-,
Norma violata
Articolo 473 CP
Articolo 474 2 CP
Articolo 648 C.P.
Articolo 517
Articolo 712
Note
sequestro penale ex articolo 354 del
c.p.p.; annotazione di P.G.; verbale di
identificazione,
elezione/
dichiarazione di domicilio e nomina/
assegnazione del difensore
Competenza Tribunale Monocratico
sequestro penale ex articolo 354 del
c.p.p.; annotazione di P.G.; verbale di
identificazione,
elezione/
dichiarazione di domicilio e nomina/
assegnazione del difensore
Competenza Tribunale Monocratico
sequestro penale ex articolo 354 del
c.p.p.; annotazione di P.G.; verbale di
identificazione,
elezione/
dichiarazione di domicilio e nomina/
assegnazione del difensore
Competenza Tribunale Monocratico
sequestro penale ex articolo 354 del
cpp; annotazione di P.G.; verbale di
identificazione,
elezione/
dichiarazione di domicilio e nomina/
assegnazione del difensore
Competenza Tribunale Monocratico
sequestro penale ex articolo 354 del
cpp; annotazione di P.G.; verbale di
identificazione,
elezione/
dichiarazione di domicilio e nomina/
assegnazione del difensore
PRONTUARIO
Violazioni Amministrative
Descrizione violazione
Norma violata
Acquisto o accettazione, a qualsiasi
titolo, senza averne prima accertata
la legittima provenienza, di cose
che, per la loro qualità e/o per la
condizione di chi le offre e/o per
l'entità del prezzo, inducano a
ritenere che siano state violate le
norme in materia di origine e
provenienza dei prodotti e/o in
materia
di
proprietà intellettuale.
Articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge 14 maggio 2005,
n. 80 e successive
modificazioni.
Acquisto, in qualità di operatore
commerciale o importatore o altro
soggetto diverso dall'acquirente
finale, di cose che, per la loro
qualità e/o per la condizione di che
le
offre
e/o
per l'entità del prezzo, inducano a
ritenere che siano state violate le
norme in materia di origine
e provenienza dei prodotti e/o in
materia di proprietà intellettuale.
Articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge 14 maggio 2005,
n.
80,
modificato
dall'art. 4 bis lett. a
della L. 248 del 2
dicembre 2005
Minimo
Massimo
100,00
7.000,00
20.000,00
1.000.000,00
Pagamento
in misura
ridotta
200,00
Note
Sanzione
accessoria:
Confisca
amministrativa
PREFETTO Proventi allo
Stato con modello F23 Codice
da utilizzare 3021 denominato
“sanzioni
pecuniarie
amministrative
per
il
contrasto alla contraffazione”
Procedere
al
sequestro
amministrativo
finalizzato
alla confisca delle cose
oggetto della violazione ai
sensi degli artt. 13 e 20 della
legge 689/81
40.000,00
E' sempre disposto il sequestro dei prodotti posti in vendita, acquistati o accettati, ai fini della
confisca obbligatoria.
Ai sensi dell'art 1 c.8 del D.L. 14/3/2005 n. 35 le somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli,
anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del
Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
Timbro Comando
Nr.
di prot.
OGGETTO:- Verbale di contravvenzione per infrazioni punibili con sanzione amministrativa ai
sensi della Legge 24 novembre 1981, nr. 689; redatta a carico di:………………………………………………………………………………………
********************************************************************************
L'anno …………….. addì …………. del mese di …………………. alle ore …………… in ……
…………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. ……………………………………………………………
appartenenti al Comando di cui sopra, danno atto di aver proceduto a contestare al nominato in
oggetto, la violazione del comma 7, dell’articolo 1 del D.L nr.35/2005 convertito con Legge
80/2005 ed integrato dalla L.99/2009, in quanto, quale acquirente finale acquistava prodotti
che per la loro qualità, per la condizione di chi lo offre e per l’entità del prezzo, inducevano a
ritenere che fossero state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti in
materia di proprietà industriale.
Nella fattispecie acquistava da venditore ambulante i seguenti prodotti: ( descrizione dei prodotti e
dei marchi industriali impressi)……………………………………………………………………….
I prodotti acquistati con atto a parte sono stati posti sotto sequestro:( ) amministrativo
( ) probatorio.
Infrazione accertata alle ore ………………. del …………………………..in via …………………
del Comune di Montecatini Terme di …………………………………………………………….
Fonti di prova acquisite ai sensi dell’art.13 L.24.11.1981 nr.689 :1) Constatazione diretta degli operanti..
L’infrazione di cui sopra è stata contestata al nominato in oggetto.
L’obbligato in solido si identifica nel nominato in oggetto.
Il nominato in oggetto chiede che nel verbale vengano inserite le seguenti dichiarazioni:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Si avvertono le parti che, ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 nr.689, è ammesso il
pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, della somma di Euro
200.00 (DUECENTO) pari ad un terzo del massimo o- se più favorevole - al doppio del minimo
della sanzione prevista dagli articolo di Legge violati sovraindicati, oltre alle spese del
procedimento.
Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della Legge 689/81 può essere effettuato, entro 60
giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente atto, nei modi qui sotto specificati:---In contanti presso il Comando Polizia Municipale di ………………….. esibendo copia del
presente verbale, ovvero presso qualsiasi Ufficio Postale mediante bollettino di c/c.p.
nr……………….. intestato al Comando di Polizia Municipale di ………………, trascrivendo
sulla causale del versamento:- reparto in intestazione .
Dell'avvenuto pagamento deve essere data Comunicazione a questo Comando, presentando copia
della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente ai sensi dell'art.17 Legge
24.11.81 nr.689.----Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni
dalla data della contestazione/notificazione ai sensi dell'art.18 Legge 689/81 al Sindaco di ………...
Gli Ufficiali e Agenti di P.G.
Timbro Comando
Nr.
di prot.
OGGETTO:-
Verbale di distruzione di materiale redatto ai sensi dell’art. 5 DPR n. 571/82, L.
689/81, art. 20 D.Lgs 112/98 (citare normativa specifica di riferimento).
L’anno 2013 il giorno_____ del mese di _________ alle ore ________ in …………………………
presso l’impianto di incenerimento denominato C.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi.
I sottoscritti ufficiali di PG _________________________________________ in servizio presso il
reparto in intestazione, danno atto che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra coadiuvati
dal tecnico dell’impianto__________________________________________________________,
hanno proceduto in esecuzione a…………………………………………………………………….
alla distruzione, de C.R. /reperto nr…………….. contenente il sottonotato materiale:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
mediante incenerimento attraverso introduzione nella camera di combustione dell’impianto
suddetto.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in più copie di cui una viene consegnata al
tecnico dell’impianto, una inviata all’ufficio mandante, una al Ministero della Sanità e l’altra
conservata agli atti di quest’ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del tecnico
Firma dei verbalizzanti
che ha eseguito la distruzione
Timbro Comando
Nr.
di prot.
OGGETTO
……………….. lì, ……………………
Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art.347 c.p.p. relativa alla
denuncia in stato di libertà di:Generalità indagato
Persona sottoposta
ad indagini
a) del delitto p .e p. dall' art. 474 c.p. perchè, in esecuzione di un
Ipotesi di reato
medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto,
deteneva, al fine di farne commercio, i prodotti industriali aventi
marchi o segni distintivi contraffatti analiticamente indicati nel
verbale di sequestro:
b) del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 648 co.2 e 61 n. 2 c.p. , perchè,
con più azioni poste in essere in violazione di diverse disposizioni di
legge e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, senza essere
concorso nella contraffazione, al fine di realizzare il reato di cui al
capo che precede e di procurarsi un profitto, acquistava o comunque
riceveva pur conoscendo l'illecita provenienza, trattandosi di merce
oggetto di precedente contraffazione, i prodotti industriali aventi
marchi o segni distintivi contraffatti analiticamente indicati nel
verbale di sequestro:
Stato
Persona offesa
Evento accertato in ……………………
Data e luogo
consumazione reato
Di fiducia/Ufficio Avv…………… del Foro di …………
Difensore
Presso indirizzo di residenza/domicilio o presso studio difensore
Domicilio eletto
ubicato in ………………….
Perquisizione -Sequestro)
Atti da convalidare
SI alle ore ______del __________ - NO ( )
Notizia di reato già
trasmessa via fax
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
PRESSO IL TRIBUNALE
Via fax
………………..
Alle ore …….. circa del …………. la pattuglia automontata di questo Comando composta
dal …………………. e dal …………………, nel corso di un servizio preventivo volto alla
prevenzione e repressione di reati in genere, procedeva in Via …………….. del Comune di
…………………, al controllo di un giovane extracomunitario, poi identificato nel nominato in
oggetto, il quale all’atto era intento alla vendita in forma ambulante di borse e scarpe.
All’atto del controllo lo stesso risultava detenere a tracolla una grossa busta di nailon e in
mano alcune borse che esibiva, per la vendita, ai passanti.
Immediati accertamenti consentivano di appurare che lo stesso deteneva per la vendita la
sottonotata merce: Nr. 1 Borsa di colore bianco di marca Prada;
 Nr. 1 Borsa di colore bianco marca Prada ;
 Nr. 1 Borsa di colore bege marca Lui - Jo;
 Nr. 1 Borsa di colore blu marca Lui - jo;
 Nr. 1 Borsa di colore turchese marca Prada;
 Nr. 1 Borsa di colore turchese marca Prada;
 Nr. 1 Borsellino di colore nero marca Prada;
 Nr. 1 Borsellino di colore marrone marca Prada;
 Nr. 9 Paia di occhiali marca Armani di colore nero;
 Nr. 3 Paia di occhiali marca D&G di colore marroni;
 Nr. 1 Paia di occhiali marca D&G di colore nero
 Nr. 1 Paia di occhiali marca Valentino di colore Marrone.A specifica richiesta il nominato in oggetto riferiva informalmente, di svolgere l’attività
lavorativa di venditore ambulante, di non essere titolare di alcuna licenza o autorizzazione per la
vendita in forma itinerante, lo stesso soggiungeva altresì che il materiale rinvenuto era di sua
proprietà e che era stato dallo stesso acquistato, per la successiva vendita, da un connazionale del
quale non era in grado di fornire notizie utili alla sua identificazione.
A specifica richiesta il prevenuto riferiva di non essere in possesso di alcuna fattura relativa
all’acquisto della merce rinvenuta in sua disponibilità.
Immediati accertamenti esperiti tramite la banca dati delle FF.PP. consentivano di acclarare
che il prevenuto era gravato da diversi pregiudizi di polizia specifici in materia di vendita di
prodotti contraffatti.
Atteso che il materiale rinvenuto risultava avere impresso i marchi industriali registrati
sopra meglio indicati, i quali risultano verosimilmente falsi/contraffatti, in quanto i prodotti
rinvenuti benché risultano essere di buona manifattura, presentano alcune imprecisioni nelle
rifiniture e nelle cuciture, gli stessi risultano comunque idonei a trarre in inganno il comune
consumatore.
Evidenziato che il materiale rinvenuto per la sua qualità, per la condizione di chi lo offre e per
l’entità del prezzo, inducono a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e
provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.
Il materiale rinvenuto, ritenuto corpo di reato o cosa pertinente al reato per il quale si
procede, veniva posto sotto sequestro e opportunamente repertato sarà depositato presso l’ufficio
corpo dei reati di codesta Procura della repubblica.
Vista la sentenza della Cassazione SEZIONE II PENALE del 14 luglio – 9 agosto 2011, n.
31676 nella parte in cui sancisce “Con riferimento al reato di introduzione nello Stato e commercio
di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 c.p., che tutela la pubblica fede, la posizione del
singolo acquirente riceve protezione solo ed in quanto si atteggia ad emanazione parziale
dell’intera collettività, sicché la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti
per la vendita o messi in vendita non può essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali
delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell’offerente, che rendono solo probabile, ma
non incontrovertibile, l’impossibilità di lesione della fede pubblica. Ne consegue che può ritenersi
la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da fare
escludere l’efficienza causale originaria alla produzione dell’evento nei confronti non dello
specifico acquirente ma dell’intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a
qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. (Sez. 2, sentenza n. 16821 del
03/04/2008 Ud. (dep. 23/04/2008) Rv. 239783; Sez. 2, sentenza n. 45545 del 15/11/2005 Cc. (dep.
15/12/2005) Rv. 232832). Peraltro l’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve
essere apprezzata non con riferimento al momento dell’acquisto, bensì in relazione alla visione
degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti (Sez. 5,
sentenza n. 33324 del 17/04/2008 Ud. (dep. 11/08/2008) Rv. 241347)”.
Evidenziato che la condotta sopra descritta, costituisce anche il delitto di cui all'art. 648 c.p.,
per avere il nominato in oggetto sicuramente acquistato o comunque ricevuto da ignoti della merce
di illecita provenienza, in quanto fabbricata abusivamente in violazione delle leggi di protezione dei
prodotti industriali, agendo per un profitto personale costituito dal procurarsi un guadagno
vendendo tali prodotti. La Corte di Cassazione ha ritenuto, nella sentenza a Sezioni Unite n. 23427
del 9 maggio/7 giugno 2001, che la ricezione di prodotti con marchi falsi o contraffatti può
effettivamente costituire quell'acquisto di "cose provenienti da un qualsiasi delitto" che è punito
dall'art. 648 c.p., e che i reati di cui agli artt. 474 c.p. e 648 c.p. possono concorrere, avendo
oggettività giuridica diversa e non sussistendo clausole di specialità in favore dell'una o dell'altra
norma.
Ritenendo che condotta posta in essere dal prevenuto integri gli estremi delle violazioni di
legge in oggetto indicate, si deferisce alla S.V.Ill.ma.
Si allega: Verbale di sequestro.
 verbale di elezione di domicilio
 reperto contenente il materiale in sequestro.
Il Comandante
Timbro Comando
OGGETTO
Verbale di sequestro di materiale operato a carico di:Generalità indagato
L'anno …………. addì …… del mese di ……… alle ore …….. in …………………………………
negli Uffici del reparto in intestazione.
I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. ………………………………………………………………..
appartenenti al reparto in intestazione, danno atto a chi di dovere di quanto segue:----------Alle ore ……….. circa del ……………..la pattuglia automontata di questo Comando composta dai
verbalizzanti, nel transitare in Via ………….. del comune di ……………………, notava il
nominato in oggetto intento alla vendita in forma ambulante della sottonotata merce: Nr. 3 paia di scarpe marca Fred Perry
 Nr.3 paia di scarpe marca Hogan
 Nr.5 borse marca Prada
 Nr.1 cintura marca Gucci
 Nr.1 cintura marca Louis Vuitton
 Nr.1 portafogli marca Louis Vuitton
 Nr.1 portafogli marca Gucci
Visto che il materiale rinvenuto per la sua qualità, per la condizione di chi lo offre e per l’entità del
prezzo, inducono a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei
prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.
Gli operanti procedevano al sequestro del materiale di cui sopra poiché ritenuto corpo di reato o
cose pertinenti al reato per il quale si procede.
Si da atto che il sequestro è stato operato d'iniziativa non essendo stato possibile attendere un
provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente, sussistendo il pericolo che le cose sequestrate
si alterassero o comunque si modificassero, o potessero creare pericolo.
Il materiale sequestrato, opportunamente repertato, sarà depositato presso l’Ufficio corpi di reato
della Procura della Repubblica competente
Si fa presente che prima di dare inizio alle operazioni, la persona a carico della quale il sequestro è
stato effettuato, è stata resa edotta della facoltà di farsi assistere da persona o difensore di fiducia.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
L'interessato
Gli Ufficiali e Agenti di P.G.
Timbro Comando
Verbale di elezione di domicilio e nomina difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p. fatta da:……………………………………………………….……………………………………………
L’anno .................. il giorno ................... del mese di ................………… in ............……………
…………………………………………………………………………………………………………
Innanzi al sottoscritto ufficiale o agente di P.G .............……………...……………………… in servizio presso il
comando in intestazione è presente il nominato in oggetto, al quale, viene fatto presente che nei suoi confronti vengono
svolte indagini …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……...…. e pertanto lo stesso viene invitato a nominare un legale di fiducia e ad
eleggere il suo domicilio per le notificazioni inerenti al medesimo argomento. Il nominato in oggetto preso atto di
quanto precede:NOMINA LEGALE
( ) nomina quale legale di fiducia l’Avv………………………………………..………………… del Foro di
…………………….…………. con studio in ……………………………………..tel……………………………………
( ) mi riservo di nominare un legale di fiducia.
( ) Poiché l’interessato, benché avvertito della relativa facoltà di cui all’art.386 comma 1 cp.p. non ha provveduto alla
nomina del difensore di fiducia, gli veniva designato ai sensi dell’art.97 c.p.p. quale difensore d’ufficio,
l’avv…………………………………… del Foro di ………con studio in…………………………….….Tel……………
e che in difetto di successiva nomina del difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore d’ufficio suindicato, si da atto
che il nominativo del difensore d’ufficio è stato comunicato in data odierna dall’ufficio centralizzato presso l’Ordine
Distrettuale ai sensi dell’art. 29 co.2 norme att.C.P.P.
In merito l’interessato è stato informato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato e
dell’obbligo di dover retribuire il difensore d’ufficio, salvo che non versi nelle condizioni per accedere al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato previste dall’art. 76 D.P.R. 115/2002.
ELEZIONE DI DOMICILIO
( ) Eleggo domicilio presso il seguente indirizzo…………………………….………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) Eleggo domicilio presso lo studio del legale di FIDUCIA ubicato in …………………………..…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) Eleggo domicilio presso lo studio del legale d‘ UFFICIO ubicato in……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
si avverte che, nella sua qualità di persona sottoposta ad indagini, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del
domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere
domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore art.161 comma 1, cp.p.
Si avvisa che, a seguito dell’inoltro della denuncia/querela alla Procura della Repubblica di ……….…., si
procederà ad iscrivere procedimento penale rispetto al quale si ha diritto di partecipare e di essere presente, con
la conseguenza che, laddove si rimanesse “assente”, l’esercizio di tale legittima facoltà consentirà comunque di
procedere, essendo “rappresentati” dal difensore, di fiducia o di ufficio (art.420 bis)
Si avvisa altresì che laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta, ha facoltà di essere ammesso
alla prova, ai sensi dell’art.168 bis c.p. con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova
Copia del presente verbale è stata consegnata alla persona interessata;
Letto e sottoscritto.
Firma del verbalizzante
Firma della persona indagata/imputata
Timbro Comando
Verbale di:-
Verbale di prelievo di campioni, di materiale in sequestro, eseguito ai sensi
dell’art.260 comma 3 bis
c.p.p. in esecuzione a quanto disposto con
ordinanza……. emessa. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
………
in
data……….
nell’ambito
del
procedimento
contro……………………………..
L’anno …… addì ……. Del mese di………… alle ore ……… in ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G………………………………………………………………
Effettivi al reparto in intestazione danno atto a chi di dovere di quanto segue:In data ……………. personale di questo Nucleo procedeva, nei confronti i………………………..
Al sequestro di prodotti industriali aventi marchi o segni distintivi contraffatti meglio descritti nel
verbale di sequestro all’uopo redatto..
Poiché la merce sequestrata risulta: di difficile custodia per il numero dei pezzi sequestrati e le dimensioni dei reperti
 la custodia risulta particolarmente onerosa in quanto il bene all’atto del sequestro è stato
affidato a privato sig……….
 la custodia risulta particolarmente pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica,
per la particolarità/ caratteristiche del materiale in sequestro
L’A.G. procedente disponeva con il provvedimento di cui all’oggetto, il prelievo di uno o più
campioni ai sensi dell’art.260 co.3 bis cpp.
Si dà atto che, alla procedura di campionamento è presente: il difensore di fiducia/d’ufficio avv. ....................................... del foro di ……………………
 l’indagato sig…………………..
Si da atto che il/i reperto/i, contenente/i il materiale in sequestro
 Si trova custodito presso questo comando
 È stato ritirato da personale di questo nucleo presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di
………...
Il reperto si presenta integro e con i sigilli intatti;
Aperto, al suo interno risulta contenere il materiale meglio descritto nel verbale di sequestro redatto
a carico di……………… in data…………………..
Tanto premesso si dà atto che i verbalizzanti hanno proceduto ad estrarre i sottonotati campioni
della cosa mobile sequestrata:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il materiale campionato, già sottoposto a sequestro, opportunamente repertato, sarà depositato
presso l’Ufficio corpi di reato di codesta Procura della Repubblica.
Il restante materiale, sarà trattenuto presso questo comando, in attesa del provvedimento di
distruzione, emesso dall’A.G. ai sensi dell’art.260 c.p.p.
L’indagato
Il difensore
Gli Ufficiali e agenti di P.G.
Timbro Comando
VERBALE di
Verbale di distruzione operato ai sensi dell’art.260 co.3 ter c.p.p. della
sottonotata merce contraffatta:


Nr.5 paia di scarpe Fred Perry
Nr.5 paia di scarpe marca adidas
Nr.2 cappelli marca Moncler.
L’anno ……… addì …… del mese di ……….. alle ore ……….. in ………………. negli uffici del
reparto in intestazione.
Il sottoscritto ufficiale di P.G. …………………………. appartenente al reparto in intestazione da
atto a chi di dovere di quanto segue:In data ……………….. personale di questo Nucleo procedeva al sequestro, a carico di IGNOTI,
delle merci contraffatte sopra meglio descritte.
Con cnr. ……….. datata …………… veniva data notizia che, salvo diverso avviso dell’A.G
procedente, decorso il periodo previsto dall’art.260 co.3 ter c.p.p. (tre mesi), quest’ufficio avrebbe
provveduto alla distruzione delle merci contraffatte sopra meglio indicate.
Rilevato che il periodo indicato dall’art.260 co.3 ter c.p.p. risulta essere trascorso e che nessuna
decisone è stata adottata dall’A.G. procedente.
Evidenziato che in relazione all'episodio criminoso non sono stati raccolti elementi utili per
l'identificazione dell’autore del reato.
Visto che il materiale di cui sopra, repertato in un voluminoso reperto risulta per le sue dimensione
di difficile custodia/di custodia particolarmente onerosa/pericolosa per la sicurezza, l’igiene o la
salute pubblica poiché……….(chiarire i motivi).
Visto l’art.260 co3 ter c.p.p. il sottoscritto ufficiale di P.G. da atto che nelle circostanze di tempo e
di luogo di cui sopra ha proceduto alla distruzione mediante taglio della merce contraffatta sopra
meglio descritta.
I resti non più utilizzabili sono stati smaltiti tramite il servizio comunale di raccolta dei rifiuti.
( ) Si da atto che ai sensi dell’art.260 co 3 ter cpp ultimo periodo NON sono stati conservati
campioni da utilizzare ai fini giudiziari.
( ) Si da atto che ai sensi dell’art.260 co 3 ter cpp ultimo periodo SONO stati conservati
alcuni campioni da utilizzare ai fini giudiziari. Il reperto contenente i campioni conservati
sarà depositato presso l’Ufficio corpo di reati di codesta Procura della Repubblica.
L’Ufficiale di P.G
Timbro Comando
Nr. / di prot.
…………………….. lì,
OGGETTO: Procedimento penale nr.
contro IGNOTI
Comunicazione effettuata ai sensi dell’art.260 co.3 ter del c.p.p. per poter
procedere alla distruzione di cose sequestrate.
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
PRESSO IL TRIBUNALE
c.a. Dr.
………………
In data............. personale di questo nucleo procedeva a carico di IGNOTI al sequestro di
prodotti e merce contraffata.
Il materiale in sequestro è stato repertato in nr.____ colli di grosse dimensioni
Rilevato che il materiale in sequestro, repertato in un voluminoso collo risulta per le
sue dimensione di difficile custodia/di custodia particolarmente onerosa/pericolosa per la sicurezza,
l’igiene o la salute pubblica poiché……….(chiarire i motivi).
Visto l’art.260 co.3 ter c.p.p nella parte che prevede che “ Nei casi di sequestro nei
procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di
effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffate sequestrate..
Si comunica che quest’Ufficio, salvo diverso avviso di codesta A.G., procederà dopo 15
giorni dalla presente comunicazione alla distruzione del materiale in sequestro.
Si fa riserva di trasmettere il verbale di distruzione, salvo diverso avviso di codesta A.G.
Il Comandante