Mobilità, disciplina normativa - Il Lavoratore | del pubblico impiego
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Mobilità, disciplina normativa - Il Lavoratore | del pubblico impiego
Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A Disciplina della mobilità La disciplina normativa statale e tipologie di mobilità a cura di Andrea Piergiorgio Baccarini . Indice 1. La mobilità nei processi di riforma delle amministrazioni pubbliche ........... 3 2. Le tipologie di mobilità del personale pubblico ........................................... 3 3. La mobilità volontaria ................................................................................. 5 4. La mobilità dei dirigenti............................................................................ 12 5. L’assegnazione temporanea ..................................................................... 15 6. Lo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi .............................. 17 7. L'esercizio di funzioni presso organismi internazionali o Stati esteri ........ 21 8. L’esperto nazionale distaccato.................................................................. 25 9. La mobilità tra pubblico e privato ............................................................. 29 10. La mobilità per eccedenza di personale .................................................. 33 11. La gestione del personale in disponibilità nell’art. 34 del d.lgs. 165/01 . 40 12. La mobilità del personale connessa a privatizzazioni o soppressioni di enti ..................................................................................................................... 41 13. La mobilità derivante dal processo di decentramento amministrativo .... 42 14. Le procedure di mobilità ed assunzione di nuovo personale ................... 44 15. La mobilità e leggi finanziarie................................................................. 46 2 1. La mobilità nei processi di riforma delle amministrazioni pubbliche Il rapporto di lavoro del personale pubblico è stato interessato negli ultimi due decenni da una profonda trasformazione che ha comportato l’introduzione di nuove regole relative al rapporto di impiego del personale pubblico, al fine di favorire il miglioramento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche e l'adeguamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato. L’esigenza di un mutamento radicale ed in senso privatistico della disciplina del lavoro pubblico, ha indotto il legislatore nazionale ad introdurre nell’ordinamento un complesso di norme in grado di consentire alle amministrazioni ed agli enti pubblici di affrontare gli aspetti organizzativi e gestionali inerenti il personale che consentissero un’efficiente allocazione ed utilizzo delle risorse disponibili nel settore pubblico. Al fine di favorire tali processi, la mobilità dei lavoratori ha acquisito una posizione centrale nei processi di riforma delle strutture amministrative pubbliche dal momento che é in grado di conciliare una corretta distribuzione organizzativa delle risorse umane e finanziarie delle amministrazioni e degli enti pubblici con la duplice esigenza, da una parte, di una riduzione della spesa pubblica complessiva e, dall’altra, di un’adeguata redistribuzione dei lavoratori già in servizio, realizzabile attraverso percorsi formativi volti a valorizzarne professionalità e competenze. Con d.l. 10 gennaio 2006, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”, convertito in legge 9 marzo 2006, n. 80, il legislatore ha previsto che “per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità”. La previsione di una c.d. borsa della mobilità è, pertanto, finalizzata a favorire l’incontro tra domanda e offerta di mobilità attraverso un sistema che consenta di riequilibrare le asimmetrie informative del sistema pubblico in materia di scambio di personale tra enti ed amministrazioni, anche appartenenti a diversi comparti di contrattazione. La mobilità dei lavoratori acquisisce particolare rilevanza anche in considerazione dell’attuale processo di decentramento amministrativo con il quale lo Stato e le regioni stanno provvedendo alla redistribuzione delle funzioni e delle competenze, al fine di garantire la semplificazione, il miglioramento dei servizi ed il coordinamento tra le istituzioni presenti sul territorio. 2. Le tipologie di mobilità del personale pubblico La mobilità, il reclutamento ed il monitoraggio delle dotazioni organiche, rappresentano le aree su cui occorre operare un’azione incisiva per governare efficacemente le politiche di gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni. Per la maggioranza dei pubblici dipendenti, la materia della mobilità è regolata, oltre che dalla legge, dalla contrattazione collettiva, in quanto si tratta di un istituto inerente il rapporto di lavoro. In particolare, i contratti collettivi nazionali prevedono le procedure e i criteri generali per l’attuazione della mobilità volontaria, i criteri generali 3 e le procedure per la gestione delle eccedenze di personale, lo stanziamento di fondi per la riqualificazione del personale trasferito. Una prima distinzione delle tipologie di mobilità deve essere operata a seconda che si attui all'interno della stessa amministrazione o tra amministrazioni differenti. Pertanto, si distinguono le due tipologie principali di cui alla tabella 1. Tabella 1 – Le due tipologie principali della mobilità Mobilità interna Mobilità estera Trasferimento di unità di personale all’interno dello stesso ente, tra diverse sedi di lavoro Trasferimento di unità di personale tra enti differenti appartenente allo stesso comparto di contrattazione (mobilitàintracompartimentale), o appartenente ad altri comparti (mobilità intercompartimentale) Con la mobilità interna si verifica il cambiamento della sede di lavoro ma non un mutamento nel rapporto di dipendenza del lavoratore in ordine al proprio datore di lavoro che resta, pertanto, l’ente o l’amministrazione di appartenenza. La mobilità interna costituisce una forma di mobilità in senso atecnico. Con la mobilità esterna, invece, si verifica il cambiamento del datore di lavoro tra due distinti enti o amministrazioni e, di conseguenza, l’inserimento del lavoratore nei ruoli di un altro ente o amministrazione, quello di destinazione del trasferimento. La mobilità esterna costituisce una forma di mobilità in senso tecnico. In tale seconda tipologia, il trasferimento del dipendente può avvenire tra enti ed amministrazioni appartenenti allo stesso comparto di contrattazione, ovvero appartenente ad altri comparti di contrattazione1. Nel primo caso, la mobilità esterna viene considerata intercompartimentale, mentre nel secondo caso si verifica una mobilità compartimentale, come evidenziato in tabella 2. Tabella 2 - Mobilità esterna Mobilità intercompartimentale Trasferimento di unità di personale tra enti/amministrazioni appartenenti a differenti comparti di contrattazione collettiva di lavoro Alcuni esempi: tra Ministero dell’Interno e Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, tra Agenzia delle Entrate e Presidenza del Consiglio dei Ministri Mobilità intercompartimentale Trasferimento di unità di personale tra differenti enti/amministrazioni appartenenti allo stesso 1 Il contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 20022005, stabilisce un raggruppamento dei dipendenti degli enti e delle amministrazioni pubbliche nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: Agenzie fiscali, Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Enti pubblici non economici; Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione; Ministeri; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Regioni e delle Autonomie locali; Servizio sanitario nazionale; Scuola; Università. 4 comparto di contrattazione collettiva di lavoro Alcuni esempi: nel comparto Ministeri: tra Ministero dell’Interno e Ministero degli Affari Esteri; nel Comparto Regioni e Autonomie Locali: tra Regione Lombardia e Regione Puglia, tra Regione Piemonte e Provincia di Catania, tra Regione Toscana e Comune di Taranto, tra Provincia di Venezia e Comune di Ascoli Piceno Le tipologie di mobilità rappresentate sono fondate su presupposti di diritto e di fatto differenti, quali la volontarietà dei lavoratori di trasferirsi presso altri enti, ovvero l’esistenza di esigenze organizzative degli enti di operare il trasferimento dei dipendenti. I presupposti in base ai quali possono essere attivate le procedure di mobilità dei lavoratori possono essere rappresentati come da tabella 3. Tabella 3 - Presupposti della mobilità Volontà del lavoratore La mobilità viene effettuata, a seguito di una preventiva istanza del dipendente e della valutazione positiva da parte degli enti di appartenenza e di destinazione, quando il lavoratore è interessato ad ottenere il trasferimento all’interno dello stesso ente da cui dipende (mobilità interna) o tra enti diversi (mobilità esterna compartimentale o intercompartimentale). In tale ipotesi si verifica la c.d. mobilità volontaria, disciplinata dall’art.30 del d.lgs.165/2001 Eccedenza di personale La mobilità viene effettuata quando l’ente riscontra la necessità di procedere al trasferimento dei lavoratori nell'ambito dello stesso ovvero presso altro ente, a causa di una situazione di soprannumero di personale Trasferimento di funzioni La mobilità viene effettuata quando, a fronte della trasformazione o soppressione di enti pubblici e del relativo trasferimento di funzioni, si rende necessario trasferire il personale precedentemente inserito nelle strutture organizzative coinvolte nel processo di riorganizzazione amministrativa Occorre evidenziare che non tutte le tipologie di mobilità costituiscono delle forme definitive, come specificato in seguito per ciascuna di esse nei rispettivi paragrafi. In particolare, rileva che le collaborazioni presso gli uffici di gabinetto, i comandi, le assegnazioni temporanee, disciplinate dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, costituiscono delle tipologie non caratterizzate dalla stabilità e dall’inserimento stabile nei ruoli degli enti e delle amministrazioni di destinazione del trasferimento del dipendente. 3. La mobilità volontaria La mobilità volontaria é disciplinata dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare dal Titolo II – Capo III “Uffici, piante organiche, mobilità e avente ad oggetto “Passaggio diretto di personale tra accessi”, art. 30, 5 amministrazioni diverse”2. Ai sensi dell’art.30 del d.lgs.165 del 2001, i pubblici dipendenti possono essere trasferiti dall'ente o amministrazione di appartenenza ad un altro di proprio interesse, presentando a quest'ultima una preventiva domanda di mobilità. Questa tipologia di mobilità può essere attuata sia tra amministrazioni appartenenti allo stesso comparto di contrattazione, sia tra amministrazioni appartenenti a comparti di contrattazione differenti e costituisce una mobilità concordata e definitiva, come rappresentato nella seguente tabella 4. Tabella 4 - Mobilità volontaria Mobilità concordata I soggetti coinvolti nelle procedure di mobilità, da una parte l’ente o l’amministrazione di destinazione e di provenienza e, dall’altra, il lavoratore pubblico, manifestano la volontà o l’assenso in relazione al trasferimento Mobilità definitiva A partire dalla data di presa di servizio, il lavoratore pubblico diventa a tutti gli effetti dipendente dell’ente o amministrazione di destinazione del trasferimento, cessando in tal modo il precedente rapporto di lavoro e di servizio con l’ente o l’amministrazione di provenienza e presso il quale l’attività lavorativa è stata prestata sino alla conclusione delle procedure di mobilità. Si realizza una cessione del contratto di lavoro dall’amministrazione o ente di provenienza a quello di destinazione del lavoratore Come evidenziato in tabella 5, l’inserimento dei ruoli dell’ente o amministrazione pubblica e la volontarietà al trasferimento costituiscono fondamentali elementi della mobilità volontaria disciplinata dall’art.30 del d.lgs. 165 del 2001. Tabella 5 - Condizioni del trasferimento per il lavoratore pubblico a) Inquadramento del lavoratore nei ruoli di un ente o amministrazione pubblica b) Volontà al trasferimento manifestata attraverso apposita istanza preventiva di trasferimento presso l’ente o l’amministrazione pubblica di destinazione Contestualmente, per gli enti e le amministrazioni pubbliche, la mobilità volontaria di cui all’art.30 del d.lgs. 165 del 2001 rappresenta uno strumento per ricoprire posti vacanti in organico in via preventiva all’esperimento delle procedure selettive, anche non comparative3, per l’assunzione di nuovo personale mediante 2 L`attuale disciplina della mobilitá volontaria deriva dall`art.33 del d.lgs.29 del 1993, come sostituito, inizialmente, dall'art. 13 del d.lgs 470 del 1993, poi dall'art. 18 del d.lgs.80 del 1998 e, successivamente, dall'art. 20, comma 2 della legge 188 del 1999 e, successivamente dall'art. 5 del d.l. 7 del 2005 ed infine dall'art. 16 della legge 246 del 2005. 3 Per procedura selettiva comparativa si intendono i concorsi pubblici, in cui si verificano comparazioni tra i candidati. 6 contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Nella mobilità volontaria, per gli enti e le amministrazioni pubbliche il trasferimento è vincolato all’esistenza degli elementi di cui alla tabella 6. Tabella 6 - Condizioni del trasferimento per l’ente o l’amministrazione pubblica a) Esistenza presso l’amministrazione o l’ente di destinazione di un posto vacante in organico corrispondente alla stessa posizione professionale del lavoratore b) Consenso al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza del lavoratore Al riguardo, peraltro, si evidenzia che il legislatore ha rimandato alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle procedure e dei criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa generale, stabilendo, tuttavia, che sono in ogni caso nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. Pertanto, le amministrazioni e gli enti pubblici, sono tenute obbligatoriamente alla previa immissione in ruolo del personale attraverso l’attivazione delle procedure di mobilità volontaria e, solo successivamente, possono procedere all’espletamento di procedure selettive comparative4 per la copertura di posti vacanti in organico. A tal fine, gli enti e le amministrazioni pubbliche devono provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei lavoratori, provenienti da altri enti o amministrazioni, in posizione di comando5 o fuori ruolo6, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento per mobilità. Successivamente, gli enti e le amministrazioni pubbliche possono procedere alla mobilità del personale interessato al trasferimento e che non sia in posizione di comando o fuori ruolo presso gli stessi7. 4 Per procedure selettive si intendono i concorsi pubblici. 5 Il comando costituisce una modificazione del rapporto di servizio del lavoratore e si caratterizza per il fatto che il dipendente può essere inviato dall’ente o amministrazione di appartenenza a svolgere la sua attività lavorativa presso un ente o un’amministrazione differente dal proprio, previo accordo e per un periodo di tempo determinato. Il comando è attualmente disciplinato dai contratti collettivi nazionali quale “assegnazione temporanea”, esaminata di seguito nel relativo paragrafo. 6 Il collocamento fuori ruolo comporta che il lavoratore venga utilizzato presso una struttura di un diverso ente o amministrazione. In generale, con il collocamento fuori ruolo si determina una vacanza nel ruolo di appartenenza e, di conseguenza, il posto precedentemente ricoperto dal lavoratore in posizione di fuori ruolo diviene disponibile per la nomina di un altro titolare. Il lavoratore fuori ruolo può presentare istanza formale di riammissione nel ruolo di appartenenza. Rileva, in particolare, che la contrattazione collettiva vigente che ha disciplinato l’assegnazione temporanea, trattata in nota precedente, hanno fatto salvo, ove previsto, l’ipotesi di collocamento in fuori ruolo dei lavoratori pubblici. Occorre osservare anche quanto stabilito dall’art. 27 del CCNL del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001. Tale art. 27 prevede, infatti, la mobilità volontaria all’interno dello stesso comparto. In particolare, viene stabilito che le amministrazioni pubbliche nell'ambito dello stesso comparto possono coprire i posti vacanti in organico destinati all'accesso dall'esterno mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altra amministrazione del comparto che rivestano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio. In tal caso, il dipendente è trasferito, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, entro quindici giorni dall'accoglimento della domanda di mobilità. 7 7 Tale procedura, rappresentata schematicamente nella seguente tabella 7, risponde all’esigenza di una preventiva stabilizzazione del personale assegnato temporaneamente a prestare servizio presso altri enti ed amministrazioni pubbliche diverse dalla propria. Tabella 7 - Adempimenti dell’ente o dell’amministrazione pubblica 1) Mobilità del personale a tempo indeterminato che si trova in posizione di comando o fuori ruolo presso l’ente o l’amministrazione pubblica e che presenta formale domanda di trasferimento 2) Mobilità del personale di ruolo che presta servizio presso altri enti ed amministrazioni pubbliche 3) Assunzione di nuovo personale attraverso l’esperimento di procedure selettive anche comparative, come i concorsi pubblici – Nullità degli accordi, degli atti o delle clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale La subordinazione, da parte del legislatore, dell’esperimento dei concorsi pubblici al previo reclutamento del personale assegnato temporaneamente presso enti ed amministrazioni, risponde all’esigenza di una stabilizzazione dei lavoratori che prestano servizio presso le organizzazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza. A seguito dell’immissione nei ruoli dell’amministrazione di destinazione, il lavoratore trasferito viene inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza Pertanto, al lavoratore trasferito per mobilità ai sensi dell’art.30 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nazionali ed integrativi vigenti nel comparto di contrattazione dell’ente o amministrazione destinataria del trasferimento. Particolari disposizioni sono previste per il trasferimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Affari Esteri. Con riferimento ai due predetti enti, il comma 2-ter dell’art.30, ha stabilito che l'immissione in ruolo del personale che richiede l’attivazione delle procedure di mobilità è vincolata alla presenza, in capo al lavoratore, di una specifica professionalità inerente le attività di competenza dell’ente di destinazione e di titoli di servizio e di studio già conseguiti al momento della presentazione della domanda di mobilità. La procedura di mobilità prevista per questi due enti è analoga a quella generale stabilita dall’art.30, ma è altresì subordinata ad una valutazione preventiva e comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai lavoratori che abbiano presentato apposita istanza di mobilità, con priorità nei confronti di quelli in posizione di comando o fuori ruolo che prestino servizio presso gli stessi. Infine, il legislatore ha introdotto, al comma 2-quater, una particolare disposizione per la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedendo che, al fine di fronteggiare le situazioni di emergenza in atto ed in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri lavoratori, la stessa può riservare alcuni posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del Servizio Civile8. 8 Tale circostanza è circoscritta all'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 8 La procedura di mobilità volontaria regolata dall'art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, che consente ai lavoratori pubblici, anche appartenenti a diversi comparti di contrattazione, il passaggio diretto nei ruoli di altri enti ed amministrazioni diverse rispetto a quelli di appartenenza, si articola nelle seguenti fasi. Anzitutto, l’ente o l’amministrazione pubblica può decidere, sulla base delle proprie esigenze organizzative ed al fine di coprire vacanze in organico, se procedere all’immissione di personale da trasferire attraverso l’adozione di bandi di mobilità ovvero attraverso il ricorso alla mobilità volontaria e, pertanto, all’analisi individuale delle domande formali presentate in tal senso da parte dei dipendenti pubblici. Nel primo caso, l’ente o l’amministrazione può emanare bandi di mobilità per l’attivazione delle procedure di mobiliá. In tali bandi vengono specificate le informazioni necessarie riguardanti le procedure, il numero di posti disponibili e le relative aree giuridiche e categorie economiche. Nel secondo caso, invece, l’interessato presenta la propria richiesta e, previa valutazione positiva, l’ente o l’amministrazione pubblica possono disporre l’immissione diretta in ruolo del dipendente. Tale procedura si svolge, pertanto, senza una pubblicazione preventiva di bandi di concorso, ma solo attraverso l’esame individuale del profilo professionale e dell’inquadramento giuridico ed economico del lavoratore, nonché della contestuale presenza di un posto vacante in organico da ricoprire e corrispondente alla qualifica del richiedente. A tal fine, è auspicabile che gli enti e le amministrazioni pubbliche rendano disponibili e consultabili l'elenco dei posti vacanti in organico definiti nelle rispettive dotazioni organiche. Il lavoratore che intenda spostarsi presso altro ente o amministrazione pubblica attraverso le procedure di mobilità volontaria previste dall’art.30 del d.lgs. 165 del 2001 deve presentare formale domanda di trasferimento. In tale istanza é necessario che il lavoratore comunichi tutti gli elementi che consentano l’individuazione della posizione ricoperta dallo stesso, specificando in particolare l´area giuridica e la categoria economica occupata nell’ente o amministrazione di appartenenza, al fine di consentire, al ricevente, la verifica dei posti corrispondenti eventualmente vacanti. Nel caso in cui gli enti e le amministrazioni pubbliche appartengano a diversi comparti di contrattazione, tale individuazione viene effettuata attraverso un’equiparazione svolta in via istruttoria da ciascun ente o amministrazione. La domanda redatta dal lavoratore deve essere trasmessa dallo stesso, di norma, al Dipartimento ovvero alla Direzione che ha competenze in materia di reclutamento del personale nell’ente o amministrazione presso cui si intende effettuare il trasferimento. A tale istanza formale il lavoratore deve allegare il proprio curriculum vitae et studiorum9. In caso di esito positivo del colloquio e della procedura di valutazione, il dipendente deve chiedere all'ente o all’amministrazione di appartenenza il nulla osta al trasferimento10. Ricevuto il nulla osta da parte dell’ente o amministrazione di provenienza, si concludono le procedure di mobilità ed il lavoratore transita nei ruoli dell’ente o 9 Nel caso in cui l'ente o l’amministrazione ricevente valuti positivamente il profilo professionale del lavoratore, cioè lo consideri rispondente alle proprie necessità funzionali ed operative, può essere fissato un colloquio per l’accertamento delle stesse. 10 In genere, alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere che, trascorsi 30 giorni dalla richiesta di nulla osta, il trasferimento possa intendersi rilasciato, mentre l'eventuale risposta negativa debba essere adeguatamente motivata. I contratti collettivi nazionali possono, tuttavia, definire le procedure ed i criteri generali per l'attuazione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione al trasferimento da parte dell’ente o amministrazione titolare del rapporto di lavoro del dipendente che intenda trasferirsi. 9 amministrazione presso cui sono state precedentemente attivate le procedure di trasferimento11. I dipendenti pubblici che intendano transitare nei ruoli di un altro ente o amministrazione pubblica diversa da quella titolare di appartenenza, ovvero che siano interessati ad effettuare uno scambio del proprio posto di lavoro con quello di altri lavoratori, possono attivare le procedure di trasferimento, oltre che mediante la mobilità volontaria, anche attraverso quella per interscambio12, sempre ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 165 del 2001. Mentre nella mobilità volontaria appena descritta la procedura è fondata sulla richiesta del dipendente e sulla valutazione dell’ente o amministrazione pubblica secondo quanto rappresentato precedentemente, nella mobilità per interscambio la procedura che si instaura coinvolge non solamente i suddetti soggetti, ma anche un terzo, ossia un altro dipendente pubblico. Tale forma di mobilità avviene tra due lavoratori appartenenti ad enti o amministrazioni differenti che, volontariamente e previo consenso delle rispettive strutture organizzative di appartenenza, procedono ad uno scambio del posto di lavoro. La condizione per il trasferimento dei due lavoratori, oltre a quanto precedentemente rappresentato, si caratterizzano in quanto i due dipendenti provenienti da differenti enti o amministrazioni pubbliche, anche appartenenti a diversi comparti di contrattazione collettiva, devono possedere lo stesso livello, ossia lo stesso inquadramento nelle differenti aree giuridiche e categorie economiche secondo le tabelle di equiparazione. Pertanto, al fine di operare un trasferimento per interscambio è necessario che, all’interno dei due enti o amministrazioni, i lavoratori ricoprano la stessa posizione professionale13.Il trasferimento si articola tra i soggetti coinvolti nella procedura di mobilità, come rappresentato nella seguente tabella 8. Tabella 8 – Trasferimento per interscambio: soggetti coinvolti e procedure 11 Rileva che, poiché la mobilità costituisce principalmente uno strumento dell’Amministrazione Pubblica per la razionalizzazione delle risorse umane impiegate, la stessa deve essere considerata come un’opportunità per il lavoratore e non come un diritto di quest’ultimo: spetta, infatti, all’ente o amministrazione di destinazione la decisione sull’esito della domanda e delle procedure di mobilità. 12 Forma di mobilità caratterizzata dal fatto che avviene tra due dipendenti di diversi enti o amministrazioni che, volontariamente e previo consenso delle rispettive strutture organizzative di appartenenza, procedono ad uno scambio reciproco del posto di lavoro. 13 La procedura di mobilità per interscambio è analoga a quella descritta in precedenza, ma si differenzia per il fatto che prevede che, contemporaneamente, entrambi i dipendenti trasmettano la propria richiesta di interscambio al competente ufficio dell’ente o amministrazione di destinazione, e per conoscenza a quello dell’ente o amministrazione di appartenenza, in cui si chiede di essere trasferiti con mobilità compensativa. Come nel caso di mobilità precedentemente descritto, anche nella mobilità per interscambio la domanda redatta dal lavoratore deve essere trasmessa dallo stesso, di norma, al Dipartimento ovvero alla Direzione che ha competenze in materia di reclutamento del personale nell’ente o amministrazione presso cui si intende effettuare il trasferimento. In seguito, gli enti fissano un colloquio per accertare le professionalità e valutare in generale i rispettivi candidati che hanno richiesto il trasferimento e, espletate positivamente tali procedure selettive, gli enti o amministrazioni di appartenenza provvedono al rilascio del nulla osta che, per conoscenza, dovrà essere trasmesso anche al dipendente. In entrambi i casi della mobilità volontaria su richiesta e di mobilità concordata per interscambio, occorre osservare che non sempre è facile operare un inquadramento del personale nei ruoli dell’ente di destinazione. Infatti, rileva che nelle ipotesi di mobilità intercompartimentali l’inquadramento nei ruoli di un altro ente non è sempre agevole a causa della mancata coincidenza delle posizioni nei differenti comparti di contrattazione. Pertanto, ai fini di un adeguato inquadramento, nei casi di incertezza al riguardo, potrebbe essere consigliabile fare riferimento alle ex qualifiche funzionali che i dipendenti ricoprono nei relativi enti ed amministrazioni di appartenenza. In tal caso, spetta all’ente o all’amministrazione la valutazione individuale, attraverso un procedimento istruttorio, della qualifica professionale del lavoratore in ingresso ed il relativo inquadramento nei propri ruoli 10 Ente o amministrazione di destinazione Lavoratore pubblico Ente o amministrazione di appartenenza Adozione di una delle seguenti due procedure: adozione di bandi di mobilità pubblicazione in G.U. dell’attivazione delle procedure selettive valutazione delle singole istanze di trasferimento trasmesse all’amministrazione Presentazione di formale istanza di trasferimento e trasmissione del curriculum vitae Nella mobilità per interscambio, contemporaneamente entrambi i dipendenti trasmettono la propria richiesta di trasferimento ai rispettivi enti o amministrazioni di destinazione e, per conoscenza, a quello di appartenenza Valutazione del profilo professionale del lavoratore Richiesta all'ente o all’amministrazione di appartenenza del nulla osta al trasferimento Rilascio del nulla osta al trasferimento Il trattamento economico, compreso quello accessorio, dei lavoratori che transitano in mobilità diventa a carico degli enti o delle amministrazioni di destinazione, secondo i rispettivi comparti di contrattazione, e l’esperienza maturata in servizio è valida ai fini delle carriere professionali. 11 4. La mobilità dei dirigenti Ai sensi dell’art.23, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n.16514, i dirigenti pubblici appartenenti alla prima ed alla seconda fascia, secondo l’articolazione di cui all’art.23 del citato decreto15, possono essere trasferiti su richiesta presso enti ed amministrazioni pubbliche diversi da quelli presso i quali svolgono la loro attività lavorativa. Questa tipologia di mobilità può essere attuata sia tra amministrazioni appartenenti allo stesso comparto di contrattazione, sia tra amministrazioni appartenenti a comparti di contrattazione differenti e costituisce una mobilità concordata e definitiva, come rappresentato nella seguente tabella 9. Tabella 9- Mobilità dei dirigenti Mobilità concordata I soggetti coinvolti nelle procedure di mobilità, da una parte l’ente o l’amministrazione di destinazione e di provenienza e, dall’altra, il dirigente pubblico, manifestano la volontà o l’assenso in relazione al trasferimento Mobilità definitiva A partire dalla data di perfezionamento della procedura, il rapporto di lavoro continua con l’ente o l’amministrazione pubblica di destinazione che deve conferire un incarico per lo svolgimento di funzioni dirigenziali Il possesso della qualifica di dirigente e la volontarietà al trasferimento costituiscono elementi fondamentali della mobilità. Rileva in particolare che, relativamente alle procedure, il comma secondo del citato art.23 opera un rinvio alle modalità previste per il personale pubblico dall’art. 30 del d.lgs.165 del 2001, specificando, inoltre, che spetta ai contratti o agli accordi collettivi nazionali disciplinare, secondo il criterio della continuità dei rapporti, gli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. Le condizioni necessarie affinchè il dirigente pubblico possa richiedere il trasferimento sono rappresentate nella tabella 10. 14 Art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 387 del 1998. 15 L’art.23 è stato in tal senso modificato dall'art. 3-bis, del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Vedasi, anche, il d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108. 12 Tabella 10 - Condizioni del trasferimento per il dirigente pubblico a) Possesso della qualifica di dirigente pubblico di prima o seconda fascia b)Volontarietà manifestata attraverso apposita istanza preventiva di mobilità presso l’ente o l’amministrazione pubblica nei confronti della quale intende effettuare il trasferimento Le procedure di mobilità del personale dirigenziale devono essere attivate privilegiando la libera scelta del dirigente, nei limiti dei posti di livello dirigenziale vacanti presso gli enti e le amministrazioni pubbliche. Per gli enti e le amministrazioni pubbliche, come illustrato in tabella 11, la mobilità in argomento si realizza se sussistono posti vacanti in organico per il conferimento dell’incarico dirigenziale ed in caso di nulla osta al trasferimento da parte dell’ente o amministrazione di appartenenza. Tabella 11 - Condizioni del trasferimento per l’ente o l’amministrazione pubblica a) Esistenza presso l’amministrazione o l’ente di destinazione di un posto vacante in organico, cioè un posto di funzione dirigenziale, e volontà di acquisizione nel ruolo dirigenziale e di conferimento dell’incarico b) Consenso al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza Al fine della verifica delle disponibilità di posizioni di livello dirigenziale nelle differenti organizzazioni pubbliche, l’art.28 assegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica il compito di curare una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli degli enti e delle amministrazioni dello Stato. Rileva, in particolare, che questa banca dati prevista dalla normativa in argomento è attualmente funzionante. Con riferimento agli obblighi, come evidenziato nella seguente tabella 12, è necessario effettuare il trasferimento secondo le procedure stabilite dall’art.30 del d.lgs. 165 del 2001 e, inoltre, al momento della mobilità occorre verificare le disposizioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali per quanto concerne la disciplina degli effetti del trasferimento relativamente agli aspetti assicurativi e previdenziali. 13 Tabella 12 - Adempimenti dell’ente o dell’amministrazione pubblica 1) Seguire nel rispetto delle disposizioni previste dall’art.30, le procedure stabilite per i dipendenti pubblici dall’art.30 del d.lgs. 165 del 2001 2) Verifica delle disposizioni contenute nei contratti o negli accordi collettivi nazionali per quanto concerne la disciplina, secondo il criterio della continuità dei rapporti, degli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare Relativamente alla procedura di mobilità, essendo queste dispciplinate sulla base di quanto previsto per i dipendenti pubblici ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 165 del 2001, le stesse si articolano come rappresentato nella seguente tabella 13. Tabella 13 – Mobilità dei dirigenti: soggetti coinvolti e procedure Ente o amministrazione di destinazione Lavoratore pubblico Ente o amministrazione di appartenenza Presentazione di istanza di trasferimento e trasmissione del curriculum vitae Valutazione del profilo professionale del dirigente Richiesta all'ente o all’amministrazione di appartenenza del nulla osta al trasferimento Rilascio del nulla osta al trasferimento Al personale dirigenziale trasferito per mobilità si applica il trattamento giuridico ed economico previsto nei contratti collettivi nazionali ed integrativi vigenti nel comparto di contrattazione di riferimento dell’ente o amministrazione destinataria del trasferimento. Come per la mobilità prevista dall’art.30 del d.lgs. 165 del 2001, il trattamento economico del dirigente in mobilità diviene a carico dell’ente o amministrazione di destinazione e, inoltre, l'esperienza maturata presso l’organizzazione pubblica di destinazione è valida ai fini dello sviluppo professionale del lavoratore. 14 Un breve riferimento va fatto, a questo punto, ad una particolare e distinta disciplina, ossia quella contenuta nell’art.19, comma 6, del d.lg.s 165 del 2001, riguardante l’affidamento di incarichi dirigenziali mediante stipula di contratto a tempo determinato. Al riguardo, è previsto che tali tipi di incarichi possano essere conferiti a persone in possesso di particolari e comprovate professionalità che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni presso amministrazioni, aziende ed enti pubblici o privati, o che siano in possesso di particolari competenze e specializzazioni professionali, culturali e scientifiche. Il possesso di tale requisito di professionalità è desumibile, in particolare, dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei moli degli avvocati e procuratori dello Stato. Tale affidamento di incarichi dirigenziali può essere effettuato anche nei confronti di soggetti che, in possesso dei requisiti di cui al suddetto art.19, appartengano ai ruoli di un ente o di un’amministrazione pubblica. In questo caso, si verifica un trasferimento del lavoratore in senso improprio, non configurabile come una vera e propria tipologia di mobilità. Tuttavia, rileva che, durante il periodo di durata del contratto, i lavoratori pubblici rimangono incardinati nell’ente o amministrazione di appartenenza e sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Occorre osservare che, in riferimento alla mobilità dirigenziale rilevano, in particolare, le disposizioni previste dall’art. 30 e dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001. Infatti, ai fini del trasferimento del dirigente è necessaria una previa revoca dell’incarico conferito allo stesso, con conseguente successivo affidamento un nuovo incarico mediante stipula di apposito contratto individuale. Al riguardo, la revoca avviene secondo il disposto dell’art. 19, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001, che prevede che questa avvenga non solo nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione disciplinate dall'articolo 21, ma anche nelle ipotesi di risoluzione consensuale del contratto individuale. A tale risoluzione segue la mobilità del dirigente secondo le procedure esaminate, di cui in particolare alla tabella 13, e la corresponsione di un trattamento economico ed accessorio ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 165 del 200116. 5. L’assegnazione temporanea La mobilità del lavoratore pubblico avviene sia attraverso un inserimento dello stesso nei ruoli dell’ente e dell’amministrazione pubblica, sia mediante modalità che prevedono un’assegnazione temporanea del dipendente che, in tal caso, è destinato a prestare servizio presso un ente diverso da quello di appartenenza e con il quale continua a mantenere il proprio rapporto di lavoro. L’assegnazione temporanea costituisce una modificazione del rapporto di servizio del lavoratore caratterizzandosi per il fatto che il dipendente può essere inviato 16 A tale proposito, il suddetto art.24 prevede al comma 2 che il trattamento accessorio, in relazione agli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, è stabilito attraverso la stipula di un contratto individuale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. In particolare, va osservato che nel contratto individuale viene definito il trattamento economico accessorio che deve essere comunque commisurato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione. 15 dall’ente o amministrazione di appartenenza a svolgere la sua attività lavorativa presso un ente o un’amministrazione differente dal proprio, previo accordo e per un periodo di tempo determinato. L’assegnazione temporanea è attualmente disciplinata dai contratti collettivi nazionali dei differenti comparti. L’art.23-bis, comma 7, del d.lgs.165 del 2001 stabilisce che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. Tali protocolli devono essere redatti d’intesa tra l’ente o amministrazione da cui dipende il lavoratore17 e l’ente pubblico o l’impresa privata presso cui lo stesso è trasferito temporaneamente. I protocolli devono disciplinare una serie di aspetti, in particolare le funzioni, le modalità di inserimento del lavoratore e l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, i cui oneri devono gravare sulle imprese stesse. Con circolare 26 aprile 2006, n. 2, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2006, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito alcune precisazioni in materia di assegnazione temporanea. La vigente disciplina sull’utilizzo temporaneo dei dipendenti degli enti e delle amministrazioni pubbliche è contenuta nelle disposizioni dei contratti collettivi che, secondo ai sensi degli articoli 2, 69 e 71 del d.lgs n. 165/2001, ha sostituito la previgente normativa in materia di comando contenuta negli artt. 56 e 57 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato, adottato con d.P.R n. 3/1957. Secondo quanto stabilito dalle disposizioni dalla contrattazione collettiva, l’utilizzazione temporanea conserva la delimitazione temporanea dell’assegnazione ma, qualora soddisfi l’interesse del dipendente, dell’ente e amministrazione di appartenenza e di quelli di destinazione del lavoratore, la stessa viene mutata in prestazione di attività lavorativa a titolo definitivo, con conseguente inserimento in ruolo mediante l’attivazione delle procedure di mobilità. Restano salve le specifiche ipotesi di utilizzo temporaneo previste da leggi speciali per casi particolari, come quelle previste dall’articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, relative all’inserimento negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. In merito alla disciplina dell’assegnazione temporanea, rileva anche quanto stabilito dai commi 2-bis e 2-ter, del d.l n. 7/2005, convertito con modificazioni in legge n. 43/2005, che ha modificato l’articolo 30 del d.lgs n. 165/2001. Tali disposizioni hanno affermato che le pubbliche amministrazioni, a fronte di posti vacanti in organico, prima di espletare procedure concorsuali, devono attivare procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando, attualmente assegnazione temporanea, o fuori ruolo. Di conseguenza, le amministrazioni alle quali è destinata la circolare sono state invitate a dare prioritariamente corso, in conformità alla esigenze di efficienza e buon andamento delle pubbliche amministrazioni, alle procedure di inquadramento del personale comandato, in presenza dei relativi posti in organico e in applicazione delle suddette disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del d.lgs n. 165/2001. Il lavoratore in posizione di assegnazione temporanea rimane inserito nei ruoli dell’amministrazione o dell’ente di provenienza ma presta servizio presso un altro ente 17 Si evidenzia che la disposizione fa riferimento al personale e non ai soli dirigenti e, pertanto, si può ritenere che la stessa si applichi a tutti i livelli. 16 o amministrazione. In tal caso, pertanto, non si modifica lo stato giuridico del lavoratore, ed il servizio deve essere considerato svolto per l’amministrazione di appartenenza. Ai sensi dell’art.23-bis, comma 8, il servizio prestato da parte dei lavoratori durante il periodo di assegnazione temporanea deve essere valutato ai fini della carriera dei dipendenti stessi. Il trattamento economico, compreso quello accessorio, dei lavoratori che vengono trasferiti attraverso l’assegnazione temporanea diventa a carico degli enti o delle amministrazioni di destinazione, secondo i rispettivi comparti di contrattazione. Rileva, infine, che l’art.23-bis al comma 10 prevede l’individuazione dei soggetti privati e gli organismi internazionali, nonché la definizione delle modalità e delle procedure attuative della disciplina in argomento, attraverso l’adozione di un apposito regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998. n. 40018. 6. Lo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi I lavoratori pubblici possono richiedere il trasferimento non solamente verso enti ed amministrazioni pubbliche nazionali, ma anche stranieri e sovranazionali. Tali tipologie di trasferimento sono disciplinate da due principali normative di riferimento, la prima contenuta nell’art.32 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, concernente “Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all’estero”, e la seconda prevista dalla legge 27 luglio 1962, n.1114, avente ad oggetto “Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri”19. La disciplina dello“Scambio di funzionari appartenenti a Paesi 18 Il CCNL integrativo del comparto Ministeri del 16.2.1999, in materia di assegnazione temporanea presso altra pubblica amministrazione stabilisce che il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando"). Le assegnazioni temporanee devono essere disposte, con il consenso dell'interessato e con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL sottoscritto in data 16.2.1999. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità. Inoltre, è previsto che la posizione di comando debba cessare al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta. Alla scadenza di tale termine, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all'ammi-nistrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all'art. 27 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett. c), penultimo periodo della legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il dipendente rientra all'amministrazione di appartenenza. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che lo ha richiesto. La posizione di comando può essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4, in casi tassativamente indicati dal comma 4 in argomento, ossia: qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione; per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari; per gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall'amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni interne di cui all'art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e, qualora consegua la posizione economica superiore cessa contestualmente dall'assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall'art. 26 del citato CCNL. L'assegnazione temporanea non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine 17 diversi e temporaneo servizio all'estero” è contenuta nel Titolo II – Capo III “Uffici, piante organiche, mobilità e accessi”del d.lgs. 165 del 2001, in particolare all’art.3220 . Ai sensi del citato articolo, i lavoratori pubblici che ne facciano preventiva domanda possono essere destinati dall'ente o amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce. La tipologia di mobilità in argomento è disposta per un periodo di tempo determinato e non costituisce un trasferimento definitivo nei ruoli dell’ente o amministrazione pubblica straniera o dell’organismo internazionale di destinazione. Pertanto, il lavoratore resta a tutti gli effetti appartenente all’ente o amministrazione pubblica di appartenenza. Dal momento che il comma 1 dell’art. 32 del d.lgs. 165 del 2001 stabilisce che il trasferimento è finalizzato “anche a… favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative”, si può affermare che tale condizione non costituisca l’unico elemento necessario ai fini dell’attivazione delle procedure di trasferimento, dovendosi quindi considerare ampie le motivazioni sottese all’attivazione di tale tipologia di mobilità. Mentre dovrebbe essere considerata vincolante la condizione di reciprocità tra gli enti e gli organismi coinvolti nello scambio. Lo scambio di funzionari, di cui al presente art.32, costituisce una forma di mobilità concordata e temporanea, come rappresentato nella seguente tabella 14. Tabella 14 - Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi Mobilità concordata L’attivazione delle procedure di mobilità è concordata tra diversi soggetti: l’ente e l’amministrazione pubblica di provenienza, il lavoratore, e le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ovvero gli organismi dell’Unione Europea e le organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce Mobilità temporanea Il lavoratore, dalla data di presa di servizio mantiene il precedente rapporto di subordinazione e con l’ente o l’amministrazione del Paese di provenienza Tra le condizioni necessarie al fine del trasferimento, come da tabella 15, risultano fondamentali la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero il possesso della qualifica dirigenziale da parte del lavoratore pubblico, e la volontà al trasferimento temporaneo. lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. La spesa per il personale in assegnazione temporanea è a carico dell'amministrazione di destinazione. Il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003 stabilisce, in particolare, all’art.22 che, in relazione all’indennità di amministrazione, nei casi di assegnazione temporanea presso altra amministrazione del medesimo comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 16 maggio 2001, al personale vengono corrisposte indennità salariali nelle misure spettanti presso l'amministrazione di destinazione. 19 La disciplina e le procedure previste dalla legge 1114 del 1962 e successive modificazioni ed integrazioni saranno esaminate nel seguente paragrafo. 20 L’attuale disciplina della mobilità per scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi ed il temporaneo servizio all’estero deriva dall’art.33-bis del d.lgs.29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 387 del 1998 18 Tabella 15 - Condizioni del trasferimento per il lavoratore pubblico a) Titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato b) Volontà manifestata attraverso apposita istanza preventiva di mobilità presso gli enti e le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ovvero presso gli organismi dell’Unione Europea e le organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce e nei confronti della quale il lavoratore pubblico intende effettuare il trasferimento La mobilità in argomento, essendo finalizzata a promuovere lo scambio temporaneo ed internazionale di esperienze amministrative dei lavoratori pubblici appartenenti a differenti Stati o ad organizzazioni sovranazionali e, pertanto, non a colmare eventuali vacanze in organico, non costituisce un elemento prodromico obbligatorio all’esperimento di procedure selettive per l’assunzione di nuovo personale. Nella mobilità disciplinata dall’art. 32, il trasferimento temporaneo è vincolato all’esistenza delle condizioni e degli obblighi rappresentati nella seguente tabella 16. Tabella 16 - Condizioni relative al trasferimento per l’ente, l’amministrazione e l’organizzazione pubblica di Paesi diversi a) Stipula di accordi di reciprocità tra l’ente o amministrazioni pubblica nazionale e l’organizzazione pubblica straniera o l’organismo sovranazionale presso cui il lavoratore intende effettuare la mobilità b) Consenso al trasferimento temporaneo da parte dell'ente o amministrazione pubblica di appartenenza del lavoratore Il trattamento economico del lavoratore costituisce oggetto di accordo tra gli enti, le amministrazioni e le organizzazioni interessate al trasferimento. In tal caso, lo stesso potrà essere a carico degli enti e delle amministrazioni di provenienza, di quelli di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale. L'esperienza maturata dal lavoratore nell’ente o amministrazione di destinazione è valida ai fini del suo sviluppo professionale. In relazione allo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi non sono previste, in capo agli enti ed alle amministrazioni pubbliche, particolari adempimenti obbligatori prodromico all’attivazione della procedura in argomento. La procedura si articola nelle fasi di cui alla seguente tabella 17. 19 Tabella 17 - Lo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi: soggetti coinvolti e procedure Ente o amministrazione straniero o sovranazionale di destinazione Lavoratore pubblico Ente o amministrazione nazionale di appartenenza Presentazione di formale istanza di trasferimento e di curriculum vitae da parte del lavoratore pubblico italiano e di quello appartenente ad un Paese straniero ovvero ad una organizzazione sovranazionale – entrambi trasmettono la propria richiesta di trasferimento ai rispettivi enti o amministrazioni di destinazione e a quello di appartenenza Valutazione del professionale lavoratore italiano profilo del Valutazione del profilo professionale del lavoratore appartenente ad un altro Stato o ad un’organizzazione sovranazionale Accordo di reciprocità con l’ente o amministrazione italiano Accordo di reciprocità con l’ente o amministrazione straniero anche sovranazionale Intesa con il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento della Funzione Pubblica Richiesta del nulla osta al trasferimento, da effettuare nei confronti dell'ente o amministrazione di appartenenza Rilascio del nulla osta al trasferimento 20 Potrebbe verificarsi che il lavoratore appartenente ad un ente straniero o ad un’organizzazione sovranazionale sia in possesso della nazionalità analoga a quella del richiedente. In tal caso, ai fini del trasferimento, ciò che rileva non è la cittadinanza del lavoratore, bensì sempre la natura del rapporto di lavoro e l’inserimento nei ruoli degli enti ed amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ovvero degli organismi dell’Unione Europea e delle organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce. Pertanto, un lavoratore italiano impiegato presso una delle suddette organizzazioni straniere o sovranazionali ed un lavoratore pubblico impiegato presso un ente o un’amministrazione pubblica nazionale potrebbero procedere ad una mobilità ai sensi dell’art.32 del d.lgs. 165 del 2001, seppure per un periodo di tempo determinato. Al riguardo, la durata dell’incarico costituisce oggetto di accordo tra le parti. 7. L'esercizio di funzioni presso organismi internazionali o Stati esteri Una tipologia di trasferimento ulteriore a quella disciplinata dall’art. 32 del d.lgs. 165 del 2001 che prevede la possibilità per il lavoratore pubblico di prestare servizio presso enti od organizzazioni internazionali, è costituita dal c.d. fuori ruolo, introdotto dalla legge 27 luglio 1962, n.1114, recante “Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri”21. Ai sensi della legge 1114 del 1962, comma 1, i pubblici dipendenti22 possono assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri23. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero mantiene il rapporto lavorativo con l'amministrazione di appartenenza24. Questa tipologia di mobilità costituisce una mobilità concordata e temporanea, come rappresentato nella seguente tabella 18. 21 Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1962, n. 202. Vedansi anche gli artt. 1 e 13 della legge 29 marzo 2001, n. 86. 22 Le disposizioni si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano. Anche ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo previsto dall’art. 3 della legge in argomento. Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri, nella forma di cui al primo comma, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano. Tale personale è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbe gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano. Le disposizioni in argomento si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché al personale militare in genere in forma volontaria o rafferma. 23 Le disposizioni della legge 1114 del 1962 si applicano anche agli altri dipendenti civili di ruolo dello Stato il cui ordinamento non è regolato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , salvo che la materia non sia diversamente disciplinata con norme speciali. 24 Come nel caso del distacco previsto ai sensi dell’art.32 del d.lgs.165 del 2001, anche nel caso del collocamento fuori ruolo per l’esercizio di funzioni presso Stati od organismi internazionali il lavoratore mantiene il proprio rapporto di lavoro con l’ente o amministrazione di provenienza. 21 Tabella 18 - Esercizio di funzioni presso organismi internazionali o Stati esteri Mobilità concordata L’attivazione delle procedure di mobilità è concordata tra diversi soggetti: l’ente e l’amministrazione di provenienza del lavoratore, il lavoratore pubblico, e gli enti o organismi internazionali o degli Stati esteri Mobilità temporanea Il lavoratore, dalla data di presa di servizio mantiene il precedente rapporto di lavoro con l’ente o l’amministrazione del Paese di provenienza La tipologia di mobilità in argomento è disposta per un periodo di tempo determinato e non costituisce un trasferimento definitivo nei ruoli dell’ente o amministrazione pubblica straniera o dell’organismo internazionale di destinazione. Dunque, anche in questo caso, così come nella mobilità disciplinata dall’art. 32 del d.lgs. 165 del 2001, il lavoratore resta a tutti gli effetti appartenente all’ente o amministrazione pubblica di appartenenza. Inoltre, come nel caso precedentemente esaminato di mobilità prevista ai sensi dell’art.32 del d.lgs. 165 del 2001, la mobilità in argomento, essendo finalizzata a promuovere lo scambio temporaneo ed internazionale di esperienze amministrative dei lavoratori pubblici appartenenti a differenti Stati o ad organizzazioni sovranazionali e, quindi, non a colmare eventuali vacanze in organico, non costituisce un elemento prodromico obbligatorio all’esperimento di procedure selettive per l’assunzione di nuovo personale. Tra le condizioni del trasferimento, come illustrato in tabella 19, risultano elementi fondamentali la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la volontarietà del dipendente pubblico di ruolo al trasferimento temporaneo. Tabella 19 - Condizioni del trasferimento per il lavoratore pubblico a) Titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato b) Volontà manifestata attraverso apposita istanza preventiva di mobilità presso enti o organismi internazionali o presso Stati esteri e nei confronti della quale il dipendente intende effettuare il trasferimento Il collocamento fuori ruolo è vincolato all’esistenza degli elementi di cui alla seguente tabella 20. 22 Tabella 20 - Condizioni del trasferimento per gli enti e le amministrazioni pubbliche a) Consenso al collocamento fuori ruolo del lavoratore da parte dell’ente o amministrazione di appartenenza b) Autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Soglia complessiva non superabile pari a cinquecento unità Secondo quanto rappresentato nella precedente tabella, la legge 1114 del 1962 prevede che il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il contingente massimo per il quale è previsto il collocamento in fuori ruolo non può superare complessivamente le cinquecento unità e l’incarico deve essere conferito per un periodo di tempo di durata non inferiore a sei mesi. La legge 1114 del 1962 prevede, al riguardo, la possibilità di procedere sia ad una revoca anteriormente alla scadenza del periodo di tempo previsto per tale incarico, sia ad un rinnovo al termine del collocamento fuori ruolo del lavoratore. Rileva evidenziare che, a differenza del distacco di cui all’art.32 del d.lgs. 165 del 2001, in attesa dell'adozione del provvedimento di distacco, può essere concessa dall'ente o amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo25. Da tale momento, si determina nell’ente o amministrazione pubblica una vacanza nel ruolo corrispondente a quella del lavoratore trasferito e, pertanto, lo stesso posto risulta disponibile per la nomina di un altro titolare. Al lavoratore collocato fuori ruolo ai sensi della legge 1114 del 2001, si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Dalla data di decorrenza del fuori ruolo il lavoratore è collocato in aspettativa senza assegni e, pertanto, cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano e lo stesso viene corrisposto dall’ente o organismo internazionale di destinazione del dipendente pubblico. A tale trattamento economico, per determinati Paesi ove venga a svolgersi l’attività lavorativa, ai lavoratori collocati fuori ruolo può, inoltre, essere concesso dall’ente o amministrazione di appartenenza un assegno integrativo secondo i criteri con le modalità previste dall'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare servizio all'estero. Inoltre, dalla data di collocamento fuori ruolo, il lavoratore pubblico è tenuto a versare all'ente o amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi o delle ritenute a suo 25 Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge. 15 luglio 2002, n. 145. 23 carico26. Il periodo di aspettativa del mantenimento della qualifica posseduta. lavoratore in fuori ruolo comporta il La procedura di mobilità si articola come rappresentato nella seguente tabella 21. Tabella 21 – L’esercizio di funzioni presso organismi internazionali o Stati esteri: soggetti coivolti e procedure Ente o organismo internazionale o Paese estero Lavoratore pubblico Ente o amministrazione nazionale di appartenenza Presentazione di formale istanza di trasferimento e trasmissione di curriculum vitae da parte del lavoratore pubblico italiano all’ente o organismo internazionale, ovvero al Paese estero Valutazione del professionale lavoratore italiano profilo del Autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze Richiesta del nulla osta al trasferimento, da effettuare nei confronti dell'ente o amministrazione di appartenenza Rilascio del nulla osta al trasferimento 26 Di cui all'art. 57 del citato testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 24 Il lavoratore collocato in fuori ruolo può presentare domanda formale al fine di essere reintegrato nell’ente o amministrazione pubblica di appartenenza e, a tal fine, il relativo provvedimento deve essere adottato non oltre tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riammissione in servizio. 8. L’esperto nazionale distaccato I lavoratori pubblici possono essere trasferiti temporaneamente presso organismi sovranazionali comunitari anche attraverso il regime dell’Esperto Nazionale Distaccato, creato dalla Commissione Europea con Decisione del 26 luglio 1988 e successive modificazioni27. La finalità dell’istituzione del regime dell’Esperto Nazionale Distaccato è quella di consentire a lavoratori delle amministrazioni degli Stati membri, che abbiamo esperienze e conoscenze professionali in materia di politiche europee, di realizzare un'esperienza lavorativa presso i Servizi della Commissione Europea, la quale in questo modo può beneficiare di conoscenze ed esperienze professionali di alto livello. Il trasferimento del lavoratore come Esperto Nazionale Distaccato è caratterizzato dal fatto che costituisce una forma concordata e temporanea, come evidenziato nella seguente tabella 22. Tabella 22 - Trasferimento presso organismi comunitari in qualità di Esperto Nazionale Distaccato Mobilità concordata L’attivazione delle procedure di mobilità è concordata tra diversi soggetti: l’ente e l’amministrazione di provenienza del lavoratore, il lavoratore pubblico, e l’organismo sovranazionale comunitario Mobilità temporanea Il lavoratore, dalla data di presa di servizio mantiene il precedente rapporto di lavoro con l’ente o l’amministrazione del Paese di provenienza Affinché il lavoratore possa essere trasferito quale Esperto Nazionale Distaccato presso gli organismi dell’Unione Europea, la Commissione ha definito alcuni requisiti evidenziati nella seguente tabella 23. 27 Recentemente modificata con Decisione C(2006) 2033 in data 1 giugno 2006. 25 Tabella 23 - Condizioni del trasferimento per il lavoratore pubblico a) Titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato b) Volontà manifestata attraverso apposita istanza preventiva di distacco presso organismi dell’Unione Europea c) Maturazione, presso la propria amministrazione o ente di appartenenza, di un'esperienza professionale almeno triennale a tempo pieno nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione equivalenti a quelle previste nello Statuto dei Funzionari delle Comunità europee d) Conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità Europea e conoscenza soddisfacente di una seconda lingua Le categorie definite dallo Statuto dei Funzionari delle Comunità Europee, di cui alla precedente tabella, prevedono la corrispondenza tra impieghi e carriere di differenti Paesi comunitari con le competenze relative alle attività lavorative svolte presso la Commissione, secondo la seguente tabella 24. Tabella 24 - Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere A – Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere in ciascuna delle categorie e nel quadro linguistico di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto Categoria A A 1 Direttore generale A 2 Direttore A 3 Capo divisione A 4 - A 5 Amministratore principale A 6 - A 7 Amministratore A 8 Amministratore aggiunto Categoria B B 1 Assistente principale B 2 - B 3 Assistente - Assistente tecnico (1) - Assistente di segreteria (1) B 4 - B 5 Assistente aggiunto - Assistente tecnico aggiunto (1) - Assistente di segreteria aggiunto(1) Categoria C C 1 Segretario di direzione - Segretario principale - Commesso principale C 2 - C 3 Segretario stenodattilografo – Commesso C 4 - C 5 Dattilografo - Commesso aggiunto Categoria D D 1 Capogruppo D 2 - D 3 Agente qualificato - Operaio qualificato D 4 Agente non qualificato - Operaio non qualificato Quadro linguistico LA 3 Capo divisione di una divisione di traduzione o di interpretazione LA 4 - LA 5 Capo di un gruppo di traduzione o di interpretazione Revisore – traduttore principale - interprete principale LA 6 - LA 7 Traduttore - Interprete LA 8 Traduttore aggiunto - Interprete aggiunto 26 (1) Il numero dei posti corrispondenti a questo impiego tipo è fissato esplicitamente e limitativamente nella tabella dell'organico allegata al bilancio. STATUTO - ALLEGATO I I-44 B – Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere dei funzionari dei quadri scientifico e tecnico delle Comunità di cui all'articolo 92 dello statuto Categoria A Personale di direzione, di studio e di concezione A1 Direttore generale A2 Direttore A3 Capo divisione A4 Funzionario scientifico o tecnico principale A5 - A6 - A7 - A8 Funzionario scientifico o tecnico Categoria B a) Personale degli uffici studi B1 - B2 Disegnatore – capogruppo B2 - B3 Disegnatore progettista b) Personale di laboratorio B1 -B2 Agente tecnico capo dei lavori B3 - B4 - B5 Agente tecnico (In deroga agli articoli 62 e 66 dello statuto, gli agenti tecnici inquadrati nel grado B5 sono retribuiti secondo la tabella del grado B5, prolungata di 4 scatti ottenuti mediante addizioni successive, a decorrere dal quarto scatto, dell'aumento Biennale di scatto di tale grado.) c) Personale delle officine di fabbricazione B1 - B2 Capo dei lavori B2 - B3 Caporeparto B2 - B3 - B4 Preparatore di fabbricazione B3 - B4 Caposquadra Categoria C a) Personale d'ufficio C1 - C2 - C3 - C4 Disegnatore b) Personale d'officina C1 Capo operaio C2 - C3 - C4 - C5 Operaio qualificato c) Personale di laboratorio C1 Capo operaio di laboratorio C2 - C3 - C4 - C5 Operaio di laboratorio C3 Agente tecnico (In deroga all'articolo 62 dello statuto gli agenti tecnici inquadrati nel grado C3, sono retribuiti fino allo scatto 4.) Categoria D a) Personale d'ufficio D1 Capo reparto riproduzione di disegni D2 - D3 Addetto alla riproduzione di piani - Addetto alla classificazione b) Personale di manutenzione D1 - D2 Manovale caposquadra D3 - D4 Manovale c) Personale di laboratorio D1 - D2 Aiuto di laboratorio D3 - D4 Addetto alla pulizia di laboratorio 27 Durante il periodo di distacco, il lavoratore esercita le proprie funzioni nell’esclusivo interesse della Commissione, sebbene lo stesso rimanga a tutti gli effetti alle dipendenze dell’ente o dell’amministrazione di appartenenza. Il distacco deve avere una durata non inferiore a sei mesi né superiore a due anni, potendo comunque essere prorogato anche più volte per un totale massimo di quattro anni. La candidatura alla posizione di Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione Europea avviene previa presentazione, da parte dei candidati, della propria domanda comprensiva di curriculum vitae et studiorum redatto tassativamente in lingua inglese o francese, entro il termine indicato nell'avviso di pubblicità28. Tale documentazione deve essere corredata da una nulla osta ad un eventuale distacco del lavoratore presso la Commissione Europea, che deve essere redatta dall'ente o amministrazione di appartenenza. La condizione del distacco del lavoratore per gli enti e le amministrazioni pubbliche è costituita dal previo consenso manifestato a tal fine, come evidenziato in tabella 25. Tabella 25 - Condizioni del distacco per gli enti e le amministrazioni pubbliche a) Consenso al distacco del lavoratore da parte dell’ente o amministrazione di appartenenza Si evidenzia che il dipendente selezionato come Esperto Nazionale Distaccato costituisce per gli enti e le amministrazioni pubbliche un punto di contatto tra le istituzioni nazionali ed europee. La procedura si articola secondo quanto rappresentato nella seguente tabella 26. Tabella 26 – Trasferimento in regime di Esperto Nazionale Distaccato: soggetti coinvolti e procedure Organismo sovranazionale comunitario Lavoratore pubblico Ente o amministrazione nazionale di appartenenza Pubblicazione di bando per la presentazione di candidature alla posizione di END e valutazione delle singole istanze Presentazione di formale istanza e trasmissione di curriculum vitae, entrambi redatti tassativamente in 28 Per quel che concerne la selezione delle candidature, va segnalato che la Commissione Europea bandisce periodicamente i posti disponibili nelle varie Direzioni Generali della Commissione Europea attraverso il sito del Ministero Affari Esteri www.esteri.it , in cui sono indicati i requisiti per la partecipazione alle procedure selettive e l’elenco della documentazione da produrre. 28 inglese o francese, da parte del lavoratore pubblico all’organismo sovranazionale comunitario Valutazione del professionale lavoratore profilo del Richiesta all'ente o all’amministrazione di appartenenza del nulla osta al trasferimento Rilascio del nulla osta al trasferimento La Commissione Europea garantisce al lavoratore lo svolgimento della carriera professionale, le prestazioni di sicurezza sociale e la retribuzione economica. Durante il periodo di distacco, il lavoratore percepisce, oltre alla propria retribuzione erogata dall’ente o amministrazione di appartenenza, anche un'indennità giornaliera di missione29. 9. La mobilità tra pubblico e privato Tra le tipologie di mobilità disciplinate dal d.lgs. 165 del 2001, l’art.23-bis prevede la possibilità di effettuare un trasferimento, per un periodo di tempo determinato, tra pubblico e privato per lo svolgimento di incarichi professionali. In particolare, tali incarichi possono essere svolti da parte delle categorie individuate dal comma primo dell’art.23-bis, per un periodo di tempo determinato, sia presso enti ed amministrazioni pubbliche, sia presso organismi privati, sia presso enti pubblici o privati operanti in sede internazionale. La mobilità tra organizzazioni pubbliche e private può essere applicata solo con riferimento ad alcune categorie individuate dall’art.23-bis, ossia i dirigenti degli enti e delle amministrazioni pubbliche, gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. La mobilità tra pubblico e privato costituisce, come rappresentato schematicamente nella seguente tabella, una tipologia di trasferimento concordata e temporanea. 29 L’indennità di missione, chiamata anche indennità di soggiorno, corrisponde attualmente al 75% della diaria spettante ai funzionari della Commissione in servizio nei Paesi europei ed è pari a circa 115,00 Euro. Inolte, la stessa non rileva ai fini pensionistici 29 Tabella 27 - Mobilità tra pubblico e privato Mobilità concordata L’attivazione delle procedure di mobilità è concordata tra diversi soggetti: l’ente e l’amministrazione di provenienza del lavoratore, il lavoratore pubblico, e il soggetto o l’organismo privato operante anche in sede internazionale Mobilità temporanea Il lavoratore, dalla data di presa di servizio mantiene il precedente rapporto di lavoro con l’ente o l’amministrazione del Paese di provenienza L’incarico ricoperto presso le strutture private riveste il carattere della temporaneità, per cui attraverso la tipologia di mobilità in argomento non si effettua un trasferimento definitivo presso altre organizzazioni diverse da quella di appartenenza. Affinché sia possibile una mobilità ai sensi dell’art. 23-bis, è stata posta dal legislatore una deroga alla normativa concernente le incompatibilità previste dall'art. 60 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 330, consentendo così alle categorie individuate dal primo comma dell’art. 23-bis di essere collocate, previa formale istanza, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività lavorative presso soggetti e organismi sia pubblici sia privati anche operanti in sede internazionale. Le condizioni affinchè si realizzi la mobilità ai sensi dell’art.23-bis sono rappresentate, per il lavoratore, nella seguente tabella 28. Tabella 28 - Condizioni del trasferimento per il lavoratore pubblico a) Possesso della qualifica di dirigente b) Inquadramento nei ruoli di un ente o amministrazione pubblica c) Volontà manifestata attraverso apposita istanza preventiva di trasferimento presso l’organismo privato anche internazionale nei confronti del quale si intende effettuare il trasferimento Mentre, invece, per l’ente o l’amministrazione pubblica di appartenenza delle categorie di lavoratori di cui all’art.23-bis, comma 1, le condizioni al trasferimento sono costituite da quelle rappresentate in tabella 29. 30 L’art. 60, recante casi di incompatibilità, stabilisce che “l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”. 30 Tabella 29 - Condizioni del trasferimento per l’ente o l’amministrazione pubblica a) Consenso appartenenza al trasferimento da parte dell'ente o amministrazione di Durante il periodo di aspettativa è prevista la tutela della posizione lavorativa del soggetto che esercita funzioni presso gli organismi privati, sia attraverso il mantenimento della qualifica posseduta, sia attraverso la possibilità di ricongiunzione dei periodi contributivi31 presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione32. Va osservato, peraltro, che la normativa pone dei vincoli al rilascio dell’aspettativa qualora si verifichino determinate condizioni espressamente previste dall’art.23-bis. Al riguardo, infatti, l’aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato, non può comunque essere disposta nelle ipotesi di cui alla tabella 3033: Tabella 30 - Limiti al rilascio dell’aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici a) Qualora, nei due anni precedenti, al personale richiedente siano state assegnate funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, abbia stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile b) Qualora il personale intenda svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa recare danno all'immagine dell'ente o amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità Rileva, peraltro, che il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate dal primo dei suddetti punti34. Nel caso in cui l’ente o l’amministrazione di appartenenza non riscontri motivi ostativi alla richiesta del soggetto all’esercizio di funzioni presso enti pubblici o privati, i dirigenti non titolari di uffici dirigenziali, di cui all'articolo 19, comma 10, sono 31 La ricongiunzione avviene a domanda dell’interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 32 Al riguardo, rileva che quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 33 Le ipotesi sono previste nell’art.23-bis, comma 5, lettere a e b. 34 Di cui all’art.23-bis, comma 5, lettera a). 31 collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi presso i suddetti organismi. Per quanto riguarda, invece, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, l’aspettativa viene rilasciata mediante deliberazione dell’organo collegiale competente. Anche in questa ipotesi, come nella precedente, il collocamento in aspettativa viene autorizzato nel caso in cui non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda. Comunque, nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni e lo stesso periodo, inoltre, non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza del lavoratore. Inoltre, va osservato che l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private è prevista attraverso appositi protocolli d’intesa stipulati tra le parti per la realizzazione di singoli progetti di specifico interesse dell'ente o amministrazione pubblica e previo consenso dell'interessato. Tali protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. E, ancora, rileva che nell’ipotesi di assegnazione temporanea presso imprese private, i protocolli in argomento possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo con oneri a carico delle imprese medesime35 ed il servizio prestato in tal senso costituisce un titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. La procedura di trasferimento è rappresentata in tabella 31. Tabella 31 – Mobilità tra pubblico e privato: soggetti coinvolti e procedure Organismo privato operante anche in sede internazionale Lavoratore pubblico Ente o amministrazione di appartenenza Presentazione di formale istanza di trasferimento e trasmissione del curriculum vitae Valutazione del profilo professionale del lavoratore Richiesta all'ente o all’amministrazione di appartenenza del nulla osta al trasferimento Rilascio del nulla osta al trasferimento 35 Così come stabilito con l'art. 5, d.l. 31 gennaio 2005, n. 7. 32 10. La mobilità per eccedenza di personale La normativa vigente in materia di lavoro pubblico, oltre a regolare le differenti tipologie di trasferimento del personale pubblico connesse a manifestazioni di volontarietà dei lavoratori, di cui si è sin qui trattato, disciplina anche casi in cui la mobilità è connessa ad esigenze organizzative e gestionali della Pubblica Amministrazione. La prima tipologia che si va ad esaminare in questa sede è la c.d. mobilità connessa ad eccedenze di personale, disciplinata dall’art.33 del d.lgs. 165 del 200136, che è caratterizzata dal fatto di essere non concordata e definitiva, come evidenziato nella seguente tabella 32. Si evidenzia che la mobilità non è concordata tra tutte le parti coinvolte nel procedimento in quanto il processo di ricollocazione del personale avviene non sulla base di preferenze all’assegnazione manifestate dal lavoratore ma di necessità organizzative di ricollocazione del personale eccedente presso enti ed amministrazioni pubbliche che abbiano vacanze in organico37. Al lavoratore è, pertanto, riservata la sola possibilità di esprimere una volontà negativa e, in tal caso, qualora non prenda servizio presso l’organizzazione pubblica d’assegnazione d’ufficio, lo stesso viene collocato in posizione di disponibilità, con conseguente applicazione della relativa disciplina in materia di trattamento giuridico ed economico. Ai sensi dell’art.33, nelle ipotesi in cui gli enti e le amministrazioni pubbliche rilevino eccedenze di personale, la legge ed i contratti collettivi disciplinano una precisa procedura finalizzata all'assorbimento dei lavoratori. Tale procedura, che presenta analogie con quella applicata nel settore di lavoro privato, è finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori all'interno dello stesso ente o amministrazioni pubbliche, 36 L’attuale art.33 del d.lgs. 165 del 2001 deriva dall’art. 35 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 1998. 37 Il CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16.2.1999, ha stabilito all’art.5, in materia di passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza, che allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l'amministrazione interessata può procedere ad effettuare una comunicazione a tutte le amministrazioni del comparto, comprese quelle che hanno articolazioni territoriali, dell'elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Un’analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs 29/1993 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. Successivamente a tale comunicazione, le amministrazioni del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica nell'ambito delle aree, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l'amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: dipendenti portatori di handicap; situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito; maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione; particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente; presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione. Si evidenzia, inoltre, che la contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l' integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo. 33 ovvero presso altre strutture pubbliche, che abbiano dei posti vacanti in organico corrispondenti alle posizioni dei dipendenti, e coinvolge anche le organizzazioni sindacali attraverso varie forme di consultazione e contrattazione. Tabella 32 - Mobilità per eccedenza di personale Mobilità non concordata La procedura non prevede forme concordate tra il dipendente e l’ente o l’amministrazione pubblica Mobilità definitiva A partire dalla data di presa di servizio, il lavoratore pubblico diventa a tutti gli effetti dipendente dell’ente o amministrazione di destinazione del trasferimento, cessando in tal modo il precedente rapporto di lavoro e di servizio con l’ente o l’amministrazione di provenienza e presso il quale l’attività lavorativa è stata prestata sino alla conclusione delle procedure di mobilità. Si realizza una cessione del contratto di lavoro dall’amministrazione o ente di provenienza a quello di destinazione del lavoratore Considerata la finalità di redistribuzione di personale eccedente alla base dell’attivazione delle procedure di mobilità previste dall’art.33 del d.lgs. 165 del 2001, le condizioni al trasferimento possono essere rappresentate come nella tabella 33. Tabella 33 - Condizioni del trasferimento per il dipendente a) Inquadramento nei ruoli di un ente o amministrazione pubblica b) Assenso al trasferimento Invece, come illustrato in tabella 34, la condizione principale al trasferimento per l’ente o amministrazione pubblica di destinazione è costituita dall’esistenza di posti vacanti in organico corrispondenti alla qualifica dei lavoratori in eccedenza da ricollocare. Tabella 34 - Condizioni del trasferimento per l’ente o l’amministrazione pubblica a) Esistenza presso l’amministrazione o l’ente di destinazione di un posto vacante in organico corrispondente alla stessa qualifica del lavoratore Qualora si riscontri un’eccedenza di personale38, l’art.33 prevede che, per prima cosa, occorre provvedere ad individuare i lavoratori da collocare in posizione di 38 Considerata l’importanza della gestione delle eccedenze di personale, il legislatore ha assegnato agli enti ed alle amministrazioni pubbliche un compito di ricognizione in tal senso. Al riguardo, con l’art.11 del decreto legge 10 gennaio 2006, n.4, recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”, convertito in legge 9 marzo 2006, n.80, ha stabilito l’obbligo per gli enti e le amministrazioni pubbliche di procedere annualmente alla rilevazione delle eccedenze di personale. Tale 34 mobilità conformemente ai criteri previsti da contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali. A seguito di tale individuazione le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 dell’art.3339 indicando una serie di motivi e proposte per far fronte alla situazione di eccedenza40. In seguito, è necessario procedere a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione, totale o parziale, del personale eccedente, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro ovvero attraverso contratti di solidarietà. In ogni caso, la procedura deve essere conclusa entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione preventiva, mediante il raggiungimento di un accordo tra le parti ovvero attraverso la redazione di un apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni manifestate dai partecipanti, organizzazioni pubbliche e sindacali. In relazione agli obblighi previsti per gli enti o le amministrazioni pubbliche che riscontrano la presenza di eccedenze di personale, questi sono schematicamente elencati nella seguente tabella 35 e, in seguito, dettagliatamente esaminati. Tabella 35 - Adempimenti dell’ente o dell’amministrazione pubblica 1) Individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità 2) Comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali 3) Esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di una diversa utilizzazione dei lavoratori o di una parte di essi 4) Verifica della possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione del personale 5) Conclusione della procedura entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione preventiva Nel caso in cui l’ente o l’amministrazione pubblica, a fronte delle eccedenze di personale, si trovino nell’ impossibilità di provvedere ad un suo ricollocamento, i lavoratori in eccedenza vengono iscritti nelle liste di disponibilità gestite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dalle competenti strutture regionali e provinciali, a seconda dell'amministrazione da cui il lavoratore da ricollocare dipende. In tal caso, le amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali, le Università e le Agenzie sono gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, mentre gli altri enti sono gestiti dalle strutture regionali e provinciali competenti. Il dipendente in disponibilità mantiene per due anni il rapporto di lavoro con una riduzione della propria retribuzione e, al termine dei ventiquattro rilevazione deve essere effettuata su base territoriale per categoria o area, per qualifica e per profilo professionale dei lavoratori impiegati. 39 Rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 40 In particolare, devono essere indicati i motivi che determinano la situazione di eccedenza, i motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione, il numero, la collocazione, le qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, le eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime 35 mesi, il suo rapporto di lavoro è risolto. Durante il periodo di iscrizione alla lista, viene svolta un'attività di ricognizione presso gli enti e le amministrazioni pubbliche per individuare eventuali amministrazioni con disponibilità in organico per la ricollocazione. Al fine di agevolare la ricollocazione del personale in disponibilità, l'art.7 della legge n.3/2003 ha introdotto l'art.34-bis nel d.lgs. n.165/2001, il quale pone degli oneri di comunicazione a carico delle amministrazioni che intendono bandire i concorsi, in modo da consentire la valutazione della corrispondenza tra professionalità del personale eccedentario e i requisiti di professionalità richiesti dalle amministrazioni. La rilevanza delle procedure previste dal d.lgs. 165 del 2001 in materia di ricollocazione di personale pubblico eccedente richiedono un’attenta disamina delle disposizioni di cui all’art.33. Il comma 1 del citato articolo stabilisce che gli enti e le amministrazioni pubbliche che rilevano eccedenze di personale devono informare preventivamente le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area dei lavoratori. Al riguardo si applicano, salvo quanto previsto dall’art.33, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 22341, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 4, comma 11, della legge 223 del 1991, gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. Mentre, invece, l’art.5 della legge 223 del 1991 recante disposizioni inerenti i criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese43, stabilisce al comma 1 che l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali, ovvero in mancanza di tali contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Inoltre, l’art. 5 suddetto stabilisce al comma 2 che nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, occorre rispettare gli obblighi di sospensione previsti dall'art. 9, ultimo comma44, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Rileva che le procedure in materia di eccedenza di personale previste dall’art.33 si applicano nel caso in cui tale eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti, potendosi considerare raggiunta tale soglia anche nelle ipotesi in cui le dichiarazioni di eccedenza siano distinte anche nell'arco di un anno45. Così come avviene per la 41 La legge 23 luglio 1991, n.223 contiene “Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenze di personale”. 42 Gli artt. 4 e 5 sono contenuti nel Titolo I, Capo II, recante “Norme in materia di mobilità”, della legge 223 del 1991. 43 Come evidenziato in precedenza, la disciplina relativa la gestione delle eccedenze di personale presenta delle analogie con il settore di lavoro privato. 44 Il d.l. 17 del 1983, n.17, all’ultimo comma dell’art.9 recante norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie, stabilisce che gli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482, recante la "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private", sono sospesi nei confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive, o comunque in crisi, o soggette ad amministrazione straordinaria, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa Integrazione Guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti. 45 Al contrario, in casi di eccedenze per un numero inferiore a dieci unità, agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8 dell’art.33 del d.lgs. 165 del 2001, che prevedono il collocamento in 36 gestione delle eccedenze di personale nel settore privato, il legislatore ha stabilito anche per il settore pubblico che, qualora non sia possibile garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, il datore di lavoro ha facoltà di avviare le procedure di trasferimento, dopo averne dato formale comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali, come previsto dall’art.4, comma 2, della legge 223 del 1991. Ai sensi del comma terzo dell’art.33, la comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere effettuata nei confronti alle rappresentanze unitarie del personale e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione preventiva deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi: - motivi che determinano la situazione di eccedenza; motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; numero, collocazione, qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza; tempi di attuazione degli interventi; eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte A seguito della comunicazione preventiva, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, le organizzazioni sindacali possono richiedere di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di una diversa utilizzazione del personale eccedente o di una sua parte. La finalità di tale esame è quello di verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente nell'ambito dello stesso ente o amministrazione, ovvero presso altri enti o amministrazioni compresi nell'ambito della Provincia o in quello diverso46. In tal caso, le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'ente o amministrazione che ha riscontrato eccedenze di personale, le informazioni necessarie ad un utile confronto. E’ interessante notare che il comma 4 dell’art.33 prevede che il personale eccedente possa essere ricollocato all’interno dello stesso ente o amministrazione anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero ricorrendo a contratti di solidarietà47. La procedura per il ricollocamento del personale eccedente si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione preventiva, mediante il raggiungimento di un accordo tra le parti ovvero attraverso la redazione di un apposito verbale nel quale sono riportate le disponibilità previo tentativo di conciliazione, con la sospensione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e la corresponsione di un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale. Viene, inoltre, escluso qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato per una durata massima di ventiquattro mesi. 46 Il diverso ambito è determinato ai sensi dell’art.33, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001. 47 I contratti di solidarietà sono stati introdotti nel nostro ordinamento nel 1984, attraverso l’emanazione del decreto 726, convertito in legge 863, successivamente sottoposto a modifiche, in particolare attraverso quelle introdotte con legge 236 del 1993. Tali forme di contratti comportano sostanzialmente una riduzione dell’orario lavorativo, potendo essere stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi. 37 diverse posizioni manifestate dai partecipanti, organizzazioni pubbliche e sindacali. Nel caso in cui non si pervenga ad un accordo, i sindacati possono richiedere che il dialogo tra le parti prosegua di fronte alle organizzazioni pubbliche competenti. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, tale confronto deve proseguire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso l'assistenza dell'ARAN48.Mentre, al contrario, per le altre amministrazioni il confronto prosegue secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene norme concernenti il ”Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”49. 48 Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. 49 L’ art. 3 del d.lgs. 469 del 1997, recante “Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali”, prevede che: “1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali. 2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà. 3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere”. Mentre, invece, l’art. 4, contenenti i “Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego”, dispone che: “1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1; b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125; c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali; d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle 38 Al fine di tutelare i lavoratori nei cui confronti sia stata attivata la mobilità ai sensi dell’art.33, il legislatore ha stabilto un termine per la conclusione delle relative procedure che non può, in ogni caso, superare i sessanta giorni a partire dalla data della comunicazione preventiva. Inoltre, la normativa prevede che, nel rispetto di quanto previsto dall’art.33, i contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure al fine di consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altri enti ed amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla loro distribuzione territoriale ovvero alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Al riguardo, è previsto che si applichino le disposizioni previste dell'articolo 30 del d.lgs. 165 del 2001. Una volta concluso il confronto con le organizzazioni sindacali entro il periodo di sessanta giorni previsti dal comma 5, il personale che non sia stato possibile ricollocare presso lo stesso ente o amministrazione o presso altri diversi da questi, viene posto in disponibilità. Rileva, al riguardo, che il collocamento in disponibilità si verifica anche nel caso in cui il lavoratore, a cui sia stata data l’opportunità di un ricollocamento presso un ente o un’amministrazione anche diversa dal proprio, non abbia preso servizio presso l’organizzazione pubblica nei confronti della quale era stata prevista la riassegnazione. A partire dalla data di collocamento in disponibilità, restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro ed il dipendente ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. Inoltre, i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa, e al dipendente è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare50. Disposizioni in materia di collocamento in disponibilità del personale eccedente sono contenute anche nel d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. Al riguardo, l’art.260, stabilisce il collocamento in disponibilità anche nei confronti del personale degli enti locali dichiarato in attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11; e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego"; f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche; g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2; h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta. 2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1. 3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998”. 50 Di cui all'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. 39 eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 651, prevedendo l’applicazione delle vigenti disposizioni in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva e individuale, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro. Inoltre, il comma 2, stabilisce per il Ministero dell'Interno il dovere di assegnare all'ente locale, per il personale collocato in posizione di disponibilità, un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico, con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Per la durata del rapporto di lavoro, è prevista la corresponsione di un analogo contributo nei confronti dell'ente locale presso il quale il suddetto personale prende servizio. 11. La gestione del personale in disponibilità nell’art. 34 del d.lgs. 165/01 Nei paragrafi precedenti si è visto come il d.lgs. 165 del 2001 stabilisce dettagliate procedure di gestione del personale pubblico, prevedendo, in particolare, l’iscrizione in apposite liste di disponibilità del personale di cui gli enti e le amministrazioni pubbliche riscontrino l’eccedenza e l’impossibilità di provvedere autonomamente ad un loro ricollocamento. La disciplina in materia di eccedenze, esaminata nel relativo paragrafo, si ricollega per sua natura a quella concernente la gestione del personale in disponibilità, contenuta nell’art. 34 del d.lgs.165 del 200152. Il personale collocato in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 34, viene iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro e, da tale data, allo stesso viene corrisposto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, una somma pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, restando peraltro sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro53. Le competenze in materia di formazione e gestione dell’elenco di personale in disponibilità, sono ripartite dall’art. 34, commi 2 e 3, tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e le strutture regionali e provinciali di cui al d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 46954, mentre il comma 5 assegna ai 51 L'ente locale, ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce 52 L’art.34 deriva dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs. n. 80 del 1998. 53 La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione e gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. 54 In particolare, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. Mentre, invece, per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. 40 contratti collettivi nazionali la possibilità di prevedere un’eventuale riserva di appositi fondi finalizzati sia alla riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33, ovvero collocato in disponibilità, sia a favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante il ricorso alle procedure di mobilità volontaria. Rileva, infine, come, nell’ambito dell’ottimizzazione della gestione del personale pubblico, l’art.34 del d.lgs. 165 del 200155 subordini le nuove assunzioni di lavoratori, a cui procedere mediante procedure selettive anche comparative come quelle concorsuali, alla previa impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi56 formati e gestiti, secondo le rispettive competenze, dal Dipartimento della Funzione Pubblica ovvero dalle strutture regionali e provinciali di cui al d.lgs. 23 dicembre 1997, n.46957. Particolari disposizioni sono previste dall’art.101 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 in materia di disponibilità e mobilità dei segretari comunali e provinciali. 12. La mobilità del personale connessa a privatizzazioni o soppressioni di enti I trasferimenti di personale connessi alla trasformazione o privatizzazione di enti ed amministrazioni pubbliche sono generalmente disciplinati dalle singole leggi che dispongono la trasformazione. Al riguardo, per quanto riguarda gli aspetti connessi alla gestione dei lavoratori, se alla trasformazione o privatizzazione è accompagnato il conferimento dell'attività, al personale interessato si applica la disciplina civilistica, la quale stabilisce che ai lavoratori debba essere garantita la continuità del rapporto di lavoro con il nuovo soggetto cui risultano trasferite le attività precedentemente svolte dall’ente o amministrazione privatizzato. La disciplina generale relativa alla gestione dei lavoratori per trasferimento di attività è contenuta nell’art. 31 del d.lgs. 165 del 200158 il quale prevede che, fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività precedentemente svolte da enti o amministrazioni pubbliche o da loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, a tutti i lavoratori che transitano presso tali soggetti si applicano le disposizioni previste dal l'articolo 2112 del codice civile59, 55 Vedasi, al riguardo, il comma 6 del citato art. 34. 56 L’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che, nella programmazione triennale del personale, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco e, cioè, al personale eccedentario per il quale i tentativi di ricollocazione all’interno e all’esterno dell’amministrazione interessata non abbiano avuto esito. L’effettività del principio, con riferimento al personale in disponibilità, è stata successivamente assicurata mediante l’articolo 7 della legge n. 3 del 2003, che ha introdotto l’articolo 34-bis nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001. 57 Rileva, inoltre, che ai sensi dell’art.34, comma 7, per gli enti pubblici territoriali, le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione dei propri bilanci, potendo essere utilizzate ai fini della formazione e della riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 58 L’art.31 deriva dall’ art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998. 59 L’art.2112 del Codice Civile, avente ad oggetto “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda”, stabilisce in particolare che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. Si evidenzia che per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella 41 nel rispetto delle procedure di informazione e di consultazione previste dall'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.42860. Nei confronti dei lavoratori coinvolti in un processo di privatizzazione del proprio ente di appartenenza si attivano le procedure di mobilità ai sensi del predetto art.31. Pertanto, il personale che viene trasferito attraverso le procedure di mobilità conseguenti a privatizzazioni dell’ente in cui è inserito conserva il trattamento contrattuale e tutti gli altri diritti precedentemente in godimento, compresi quelli derivanti dall’anzianità maturata dallo stesso prima del trasferimento. Le amministrazioni e gli enti pubblici che sono sottoposti a processo di privatizzazione ovvero dismissione, possono essere trasformati in Società per Azioni, ovvero possono essere soppressi o liquidati61. 13. La mobilità derivante dal processo di decentramento amministrativo Nell’ultimo decennio l’Amministrazione Pubblica è stata coinvolta da un ampio processo di riforma che ha visto il conferimento62 a regioni ed autonomie locali di una serie di funzioni e compiti precedentemente di competenza dello Stato. Tale processo di riforma si è sviluppato attraverso l’individuazione di una serie di ambiti di attività, in relazione ai quali sono state trasferite agli enti regionali e locali le intere risorse precedentemente impiegate dalle amministrazioni statali per l’esercizio delle singole funzioni a queste precedentemente assegnate. Si è verificato, in tal modo, il c.d. titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. 60 L’art. 47 della legge 428 del 1990 reca norma riguardanti il trasferimenti di azienda. Comma1 – Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Comma 2 – Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Comma 3 – I primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente”. Comma 4 – Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. 61 A titolo esemplificativo si ricorda la creazione dell’Ente Poste Italiane attraverso una trasformazione in Società per Azioni, operata in seguito all’adozione della delibera Cipe del 18.12.1997 in base dell’art.1 del d.l.n.487/1993, convertito in legge n.71/1994. 62 Ai sensi dell’art.1 della legge 59 del 1997, per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l’attribuzione di funzioni e compiti. 42 “decentramento amministrativo” che, in conformità a quanto stabilito dal Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha determinato un progressivo trasferimento da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, delle risorse umane, strumentali e finanziare indispensabili per l’esercizio delle funzioni e dei doveri istituzionali ed amministrativi63. I trasferimenti in argomento sono disciplinati da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri64 e si articolano nelle seguenti tre fasi: a) definizione dell'ambito preciso della funzione da conferire; b) individuazione del contingente complessivo di personale da trasferire; c) assegnazione del personale e delle risorse finanziarie corrispondenti. La disciplina generale per il trasferimento delle risorse umane è stata stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 e la procedura di mobilità del personale si snoda nelle fasi evidenziate nella seguente tabella 36. Tabella 36 - Procedure di decentramento amministrativo mobilità del personale conseguente a a) l'amministrazione statale competente forma delle graduatorie su base regionale per individuare i dipendenti che desiderano il trasferimento presso la Regione o gli Enti locali e di quelli che, invece, desiderano permanere nei ruoli dello Stato b) gli elenchi sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica nel caso in cui le domande di trasferimento siano inferiori rispetto al numero dei dipendenti da trasferire, vengo trasferiti, in ordine di graduatoria, i dipendenti che hanno manifestato la volontà di permanenza nell'amministrazione statale C) il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvede all'assegnazione dei dipendenti a seconda delle materie e degli accordi, l'assegnazione è disposta soltanto nei confronti delle Regioni oppure anche nei confronti degli Enti locali Come sin qui evidenziato, quindi, a seguito del trasferimento di funzioni si verifica il conseguente trasferimento del personale tra enti di appartenenza a differenti livelli di governo secondo la procedura descritte. Il personale in mobilità viene 63 La definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento del personale dall'Amministrazione statale alle Regioni e agli Enti locali è demandata dall’art.7 della legge 15 marzo 1997, n.59, e dall’art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112, ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. In base alla procedura delineata dalle disposizioni previste dalla normativa in argomento, sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vi è l’obbligo di consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Inoltre, deve essere acquisito al riguardo l'accordo da parte della Conferenza unificata. 64 I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recepiscono sia gli accordi intervenuti fra i vari livelli di governo, sia le intese con le organizzazioni sindacali. 43 inquadrato a tutti gli effetti nel comparto di contrattazione di appartenenza dell’ente di destinazione e mantiene l’anzianità di servizio precedentemente maturata. 14. Le procedure di mobilità ed assunzione di nuovo personale Le disposizioni contenute nell’art. 34-bis del d.lgs. 165 del 2001 pongono un fondamentale vincolo all’azione degli enti e delle amministrazioni pubbliche che intendano sopperire alle proprie vacanze d’organico mediante concorsi pubblici e procedure selettive, con esclusione di alcune categorie di lavoratori come i diversamente abili appartenenti alle c.d. “categorie protette”65. La disciplina dell’art. 34-bis stabilisce che gli enti e le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, sono tenute ad attivare le procedure di mobilità in via prioritaria rispetto all’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di nuovo personale. Tale obbligo comporta la previa verifica della possibilità di utilizzare i lavoratori appartenenti ai ruoli di un ente o di un’amministrazione pubblica che siano stati collocati in posizione di disponibilità o che abbiano espresso il proprio interesse al trasferimento per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165 del 2001, e si realizza attraverso la procedura descritta dall’art.34-bis che prevede per l’apparato pubblico l’obbligo di comunicazione preventiva ad assumere nuovo personale. Ai sensi del comma 1 del citato art.34-bis, tale obbligo si estende a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 200166, le quali, prima di avviare procedure selettive per l’assunzione di nuovo personale, debbono indicare ai soggetti competenti le posizioni professionali, le aree, i livelli e le sede di destinazione che si intendono ricoprire, nonché i titoli e le eventuali idoneità richieste a tal fine. Pertanto, gli enti che intendono assumere nuovi lavoratori debbono effettuare una comunicazione preventiva in tal senso nei confronti dei soggetti individuati dall’art.34, commi 2 e 3, del d.lgs. 165 del 2001, ossia, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, per le università e per le agenzie, e le competenti strutture regionali e provinciali67 per le 65 E’ di fondamentale importanza notare che, relativamente all’assunzione di personale appartenente alle categorie protette, gli enti e le amministrazioni pubbliche non sono soggette agli stringenti vincoli in materia di attivazione delle procedure selettive. Rileva al riguardo l’art.1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005, adottata con legge 30.12.2004, n. 311, che ha stabilito che “Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette”. Le assunzioni obbligatorie di cittadini appartenenti alle categorie protette sono disciplinate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 66 E’ compreso il personale appartenente al il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Mentre sono escluse le amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ossia i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonchè i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287. In tal caso, le suddette categorie rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti. 67 Tali strutture sono individuate dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59". 44 altre amministrazioni68. La comunicazione preventiva è volta a verificare se sussiste personale in disponibilità da ricollocare sui posti che l’amministrazione vorrebbe mettere a concorso, in modo da evitare l’immissione di nuove unità in presenza di personale eccedentario che rischia la risoluzione del rapporto di lavoro69. La ricollocazione in questo caso avviene secondo le rispettive competenze mediante assegnazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, o delle strutture regionali o provinciali di riferimento. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione della comunicazione in argomento, il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, secondo le rispettive competenze, devono assegnare, secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco, il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni e, entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. Solamente a seguito dell'assegnazione, l'ente o l’amministrazione pubblica destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e, pertanto, il lavoratore diviene a tutti gli effetti dipendente dell’organizzazione pubblica di destinazione, continuando con la stessa il proprio rapporto di lavoro. Dal momento che l’assegnazione del personale non avviene sulla base di una previa valutazione di specifiche professionalità dei lavoratori, come ad esempio nel caso della mobilità volontaria disciplinata dall’art.30 del d.lgs. 165 del 2001, al fine di garantire un adeguamento delle competenze dei dipendenti alle esigenze degli enti o delle amministrazioni pubbliche queste ultime possono organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi dell’art.34-bis. Nel caso in cui, invece, siano decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, è possibile procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale. Rileva, infine, che il decreto legge n. 7 del 2005, come modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, ha affermato che, qualora sia ritenuto opportuno per una più rapida ricollocazione del personale in disponibilità, il Dipartimento della Funzione Pubblica deve avviare ricognizioni presso pubbliche amministrazioni per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei dipendenti iscritti negli appositi elenchi di disponibilità70. In ogni caso, 68 Il decreto legge n. 7 del 2005, come modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, ha novellato l’articolo 34 bis citato, rendendo la disposizione più chiara ed esplicitando la possibilità per il Dipartimento della Funzione Pubblica di avviare ricognizioni presso pubbliche amministrazioni, ove ritenuto opportuno per una più rapida ricollocazione del personale in disponibilità. 69 E’opportuno precisare che la comunicazione di cui all’articolo 34 bis citato non è necessaria ove l’amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante attivazione di mobilità volontaria, in quanto tale procedura non determina l’immissione di nuove risorse nell’organizzazione amministrativa, ma solo lo spostamento di dipendenti da un’amministrazione all’altra. 70 Le disposizioni citate sono state inserite all’art.34, comma 5-bis, del d.lgs. 165 del 2001. 45 le assunzioni effettuate in violazione delle suddette disposizioni previste dall’art.34-bis devono essere considerate nulle di diritto. 15. La mobilità e leggi finanziarie Negli ultimi anni il legislatore ha dedicato particolare attenzione al tema della mobilità che, a fronte di uno scenario caratterizzato dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica e dal conseguente divieto generalizzato di bandire procedure concorsuali, è stato posto come principale modalità di reclutamento per gli enti e le amministrazioni pubbliche che intendono dotarsi di nuovo personale per far fronte alle proprie esigenze organizzative e lavorative. L’attivazione di procedure di mobilità volontaria e d’ufficio71 viene incontro ad alcune esigenze fondamentali: - soddisfacimento del fabbisogno professionale degli enti e delle amministrazioni pubbliche mediante acquisizione di adeguate risorse umane; - razionale distribuzione del personale all’interno dello stesso ente o amministrazione pubblico ovvero tra enti e amministrazioni diverse, secondo le tipologie della mobilità compartimentale ed intercompartimentale; - contenimento dei costi per le spese di personale, evitando l’assunzione di nuove unità laddove il fabbisogno può essere soddisfatto mediante l’attivazione e l’espletamento delle procedure di mobilità; - volontà del dipendente di trovare una collocazione lavorativa più consona alle proprie necessità e aspirazioni professionali e personali. Il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità è stato più volte affermato dal legislatore. Al riguardo, già con l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 44972, era stato previsto che, nell’ambito dell’istruttoria effettuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato per l’autorizzazione alle assunzioni, occorresse verificare, oltre all’effettiva esigenza di reperimento di personale, anche l’impraticabilità di soluzioni alternative, come l’attivazione delle procedure di mobilità. Con la legge n. 311 del 200473 era stato previsto espressamente all’art.1, comma 96, che le autorizzazioni in deroga al divieto di assunzione74 previsto al comma 71 Secondo quanto descritto nei paragrafi precedenti, la mobilità d’ufficio è finalizzata alla ricollocazione dei dipendenti in disponibilità iscritti nelle apposite liste. 72 Recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 – Supplemento Ordinario n. 255. 73 Legge finanziaria per l’anno 2005, adottata con legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192. 74 L’art.1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 aveva previsto che per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Mentre invece, l’art.1, comma 96, aveva stabilito che per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le 46 95 fossero subordinate al previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità. Con questa norma, pertanto, la legge finanziaria aveva chiaramente subordinato la possibilità di assumere alla previa acquisizione del personale in mobilità corrispondente alla posizione da ricoprire, in un’ottica di razionalizzazione dell’organizzazione e di contenimento della spesa. L’istruttoria finalizzata a verificare la possibilità di assunzione mediante mobilità si sarebbe dovuta svolgere al momento della determinazione di acquisizione di nuove unità di personale e, più a monte, all’atto della programmazione dei fabbisogni. Pertanto, la valutazione circa l’acquisizione in mobilità da parte di ciascun ente o amministrazione pubblica si sarebbe dovuta compiere precedentemente all’indizione del concorso o della procedura selettiva, sia mediante il ricorso alla mobilità volontaria sia mediante la trasmissione della comunicazione preventiva prevista dall’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con particolare riferimento alla mobilità volontaria al fine di bandire nuovi concorsi pubblici, veniva previsto che gli enti e le amministrazioni pubbliche dovessero mostrare di aver proceduto alla previa attivazione delle procedure di trasferimento. In ordine all’attivazione della mobilità volontaria, era stato previsto l’onere per l’ente o l’amministrazione pubblica di documentare, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione a bandire nuovi concorsi, la previa attivazione delle procedure di mobilità con riferimento alle professionalità considerate, condizionando il rilascio dell’autorizzazione alla valutazione del serio e concreto tentativo di trasferimento del personale nei propri ruoli ai sensi dell’art.30 del d.lgs.165 del 2001. Oltre a subordinare le assunzioni di lavoratori al previo esperimento delle procedure di mobilità, in concomitanza con l’introduzione delle rigorose restrizioni all’immissione di nuovo personale pubblico a tempo indeterminato da effettuare attraverso concorsi pubblici, la legge finanziaria aveva previsto delle agevolazioni per l’attuazione dei trasferimenti. In tal senso rilevano i commi 47 e 95 ultimo periodo dell’articolo 1 della legge n. 311 del 200475. In base al combinato disposto di queste disposizioni diveniva possibile attivare la mobilità tra enti ed amministrazioni pubbliche soggette al regime di limitazione delle assunzioni, senza però che fosse necessario chiedere l’autorizzazione governativa ad assumere. Per quanto concerne la mobilità in entrata nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici, l’art. 1, comma 101, della finanziaria per l’anno 2005, stabiliva che i trasferimenti si sarebbero potuti effettuare nei confronti dei dipendenti provenienti da qualsiasi ente e amministrazione pubblica con eccezione di quelli appartenenti al comparto scuola76, alle università ed agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni. Infatti, poiché per le assunzioni di questi amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità. 75 L’art.1, comma 47 stabilisce che in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’art.1, comma 95, ultimo paragrafo stabilisce, poi, che è consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale per l’immissione in ruolo di nuovo personale necessario al fine di sopperire le vacanze in organico dell’ente o dell’amministrazione pubblica che si trovi di fronte a situazioni di necessità. 76 A meno che non si fosse trattato di docenti inidonei alle funzioni di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, che sono personale eccedentario. 47 dipendenti non venivano previste limitazioni, le eventuali acquisizioni in mobilità erano soggette ad autorizzazione analogamente a quanto stabilito per le nuove assunzioni77. 77 Si richiama l’attenzione sulla mobilità relativa ad alcune categorie di personale, indicate nell’articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004. Si tratta, in particolare, della mobilità connessa ai processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni, ove la legge abbia riconosciuto un’opzione per la permanenza nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, come nel caso dell’Agenzia del Demanio, ovvero relativa al personale eccedentario o in disponibilità, come i trasferimenti concernenti i docenti inidonei al servizio di cui al menzionato articolo 35 della legge n. 289 del 2002 e i segretari comunali e provinciali in disponibilità ex articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per quanto concerne i dipendenti optanti dell’Agenzia del Demanio, le acquisizioni in mobilità potevano essere effettuate anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica rideterminata a norma dell’articolo 1, comma 93, della predetta legge n. 311, salvo riassorbimento al verificarsi delle occorrenti vacanze di posti. 48