Circolare_revisione_legale_n1_28mar logo
Transcript
Circolare_revisione_legale_n1_28mar logo
LA CIRCOLARE MENSILE PER IL REVISORE LEGALE N.1 – MARZO 2012 INDICE BILANCIO “La revisione degli intangible assets” GIORGIO GENTILI E VIRGINIA TOSI PAGINA 2 “Il quadro normativo per le imprese che redigono il bilancio secondo la legislazione civilistica” GABRIELE GIAMMARINI PAGINA 9 OPERAZIONI STRAORDINARIE “La figura del revisore nelle operazioni straordinarie” VIRGINIA TOSI PAGINA 14 COOPERATIVE E CONSORZI “Revisione legale delle cooperative edilizie: aspetti contabili e valutazione delle rimanenze” GIORGIO GENTILI E GIUSEPPINA SILENZI PAGINA 22 PRINCIPI CONTABILI “Controllo della situazione patrimoniale ante fusione. Principi OIC 4 e 30” ROBERTO MORO VISCONTI PAGINA 27 “Enti non profit: il secondo principio contabile” ANDREA SERGIACOMO PAGINA 30 ENTI LOCALI “Certificato per il rispetto del Patto di Stabilità per gli enti locali 2011: firma anche l’Organo di Revisione “ PATRIZIO BATTISTI PAGINA 36 BILANCIO La revisione degli intangible assets nel bilancio d’esercizio DI GIORGIO GENTILI - VIRGINIA TOSI (Dottore Commercialista in Macerata e Revisore Legale – Dottore in Economia e Commercio) Sommario 1. PREMESSA 2. LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI REVISIONE LEGALE 3. IL CONTROLLO DELLE ISCRIZIONI IN CONTABILITA’ 4. IL COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI 5. L’ESPOSIZIONE IN BILANCIO 6. LA CONFORMITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI CON L’ESERCIZIO PRECEDENTE 7. UN CASO PRATICO DI REVISIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 1. Premessa Dalle definizioni di intangible assets e di immobilizzazioni immateriali fornite rispettivamente dal principio internazionale IAS 38 e dal documento 24 dei principi contabili nazionali, emergono i seguenti elementi di convergenza tra le due categorie: o assenza di tangibilità e il carattere durevole di tali risorse, o loro impiego nell'attività produttiva e nella fornitura di beni e servizi, o sostenimento effettivo dei costi per la loro acquisizione o produzione interna, o capacità di identificarli e misurarli, o attesa di benefici economici futuri che possano derivarne. Alla luce di tali analogie e nonostante alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali previste dal codice civile non possano essere capitalizzate secondo lo IAS, è ragionevole ritenere che le immobilizzazioni immateriali della contabilità nazionale possano essere identificate con gli intangible assets dello IAS 3. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.2 2. Le procedure di valutazione del sistema di controllo interno e di revisione legale Accanto alla vera e propria revisione di bilancio detta anche esterna, esiste una revisione cd. interna volta a studiare e valutare il sistema di controllo interno poiché l’accertamento della bontà e della validità dell’architettura del controllo interno consente al revisore di prendere coscienza circa la capacità di tale sistema di individuare la cause possono generare alterazioni di bilancio. Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, oggetto del controllo interno prima e della revisione poi, devono obbligatoriamente essere: o l' appropriata iscrizione in contabilità; o il corretto computo degli ammortamenti; o la giusta esposizione in bilancio; o la sussistenza di uniformità dei principi contabili rispetto all’esercizio precedente. . 3. Il controllo delle iscrizioni in contabilità Quanto all’appropriata iscrizione delle immobilizzazioni in contabilità è opportuno attuare una preliminare valutazione sul sistema di controllo interno avendo attenzione in particolare a verificare: che la fase di registrazione sia controllata da soggetti distinti rispetto a quelli che svolgono funzioni inerenti all’acquisizione o all'alienazione delle immobilizzazioni; che ogni operazione sia accompagnata e comprovata da appositi documenti controllati prima di procedere alla registrazione contabile; che sia adeguatamente determinato il valore iniziale delle immobilizzazioni e le successive modifiche attraverso l’impiego di opportuni strumenti amministrativi (adeguate rilevazioni contabili, perizie attendibili, procedure tese a garantire che le modifiche del valore siano apportare solo se imposte dai principi contabili, analisi inerenti l’utilizzo e la redditività futura delle immobilizzazioni immateriali). La revisione propriamente detta segue invece il seguente schema di lavoro: Preparare per ogni categoria di immobilizzazione un prospetto che individui: • Il costo storico originario; • L’ammortamento cumulato all’inizio dell’esercizio; • I decrementi per ammortamento diretto o per svalutazione ; Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.3 • Altri movimenti specificandone la natura; • Il saldo finale Controllare quindi la correttezza dei calcoli, ravvisare i saldi iniziali sui fogli di lavoro dell’anno precedente e i saldi finali sul bilancio da verificare. Controllare gli incrementi significativi avvenuti nel periodo: • l’esistenza e la correttezza della documentazione a supporto; • la correttezza delle registrazioni contabili; • la conformità ai principi contabili Controllare i decrementi significativi avvenuti nel periodo: • l’esistenza e la correttezza della documentazione a supporto; • la correttezza delle registrazioni contabili; • la conformità ai principi contabili Se le immobilizzazioni non sono state oggetto di revisione: fare i controlli di cui alla tabella precedente Se le immobilizzazioni sono state oggetto di revisione: • analizzare i rapporti rilasciati dai precedenti revisori • esaminare l’analisi di utilizzo e redditività effettuate negli esercizi precedenti per giustificare l’iscrizione nel bilancio di apertura delle immobilizzazioni 4. Il computo degli ammortamenti Allo stesso modo, a livello di controllo interno, è indispensabile preliminarmente controllare che l’azienda, al fine di attuare l’adeguato computo degli ammortamenti in base ai principi contabili, disponga: di procedure ed istruzioni scritte relative alla stima del periodo di vita utile delle immobilizzazioni ed il metodo da utilizzare per la ripartizione delle quote di ammortamento tra più esercizi; di scritture contabili ed extracontabili che permettano di suddividere le immobilizzazioni in categorie omogenee, di attribuire alle singole categorie i relativi incrementi, decrementi ed ammortamenti annuali, di comparare per anno di formazione del valore attribuito ad ogni fine esercizio a ciascuna categoria. La revisione degli ammortamenti propriamente detta segue invece il seguente schema di lavoro: Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.4 1) Verificare l’esattezza dei conteggi e la correttezza delle registrazioni contabili relativi agli ammortamenti relativi all’esercizio 2) Verificare la congruità degli ammortamenti complessivamente accumulati per ogni categoria di immobilizzazione non ancora completamente ammortizzata alla fine dell’esercizio in questione. 3) Valutare se il periodo di ammortamento sia rappresentativo della vita utile e tenga conto della residua possibilità di utilizzazione. 5. L'esposizione in bilancio Ai fini della corretta esposizione in bilancio è indispensabile, a livello di controllo interno, verificare che l’azienda disponga di un piano dei conti che classifichi le immobilizzazioni secondo i principi contabili e di rilevazioni contabili che contengano informazioni rilevanti. La revisione propriamente detta segue invece il seguente schema di lavoro: 1) Verificare che esista corrispondenza tra la natura dell’immobilizzazione e la descrizione della relativa voce di bilancio 2) Verificare l’esistenza di informazioni integrative in merito alla natura delle immobilizzazioni e ai movimenti a seguito dei quali scaturiscono i valori delle stesse espressi in bilancio 6. La conformità dei principi contabili con l'esercizio precedente Occorre infine controllare l’applicazione dei medesimi principi contabili rispetto all’esercizio precedente e verificate, in caso di variazioni atte a produrre significativi effetti sul bilancio, che esse siano state approvate dalla direzione che ne abbia spiegato le ragioni e le conseguenze. A livello di revisione il piano di lavoro che si può seguire è il seguente: Prendere un campione di voci relative ad immobilizzazioni immateriali e fare un confronto tra: 1) la classificazione delle immobilizzazioni in bilancio, 2) i criteri adottati per la valutazione delle immobilizzazioni medesime e per il computo degli ammortamenti relativi. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.5 7. Un caso pratico di revisione del bilancio d'esercizio Supponiamo di dover revisionare la voce “costi di impianto e ampliamento” iscritta nel bilancio della società Alfa ad un valore di 12580 €. Di seguito è evidenziato l’iter che il revisore dovrebbe seguire: 1. Riepilogo dei movimenti intervenuti relativamente a ciascuna voce. Descrizione Costo storico Valori all'inizio dell'esercizio 20000 8000 (4000+4000) 12000 Acquisizioni dell'esercizio 1500 200 1300 -100 (700) 8100 12600 Rivalutazioni/ammortamenti svalutazioni dell'esercizio Rivalutazio Ammortamenti ni Svalutazioni Saldo e Trasferimenti da/a altra voce Dismissioni nell'esercizio Totale 2. avvenute -800 20700 Evidenziazione dei saldi finali del periodo precedente e loro confronto con i saldi iniziali Descrizione Valori dell'esercizio all'inizio Corrispondenza con il bilancio dell'esercizio precedente Costo storico 20000 8000 Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.6 3. Realizzazione di un prospetto che individui i principali incrementi e decrementi avvenuti nel periodo in relazione ai quali si deve verificare la correttezza della documentazione di base, la correttezza delle registrazioni contabili ed extracontabili e la conformità con i principi contabili. Incrementi nell'esercizio Documento Costo storico Fattura n. 20 Del 300 17/11/2009 Totale verificato 300 Totale da bilancio 350 Correttezza della Correttezza delle Conformità con documentazione di registrazioni principi contabili contabili ed extrabase contabili i Differenza di valori Decrementi nell'esercizio Documento Costo storico Fattura n. 16 del 120 11/10/2009 Totale verificato 120 Totale da bilancio 150 Correttezza della Correttezza delle Conformità con documentazione di registrazioni principi contabili contabili ed extrabase contabili i Differenza di valori 4. Verifica dell’esattezza dei conteggi, della corretta della registrazione, della congruità degli ammortamenti. documento Costo d'acquisto Aliquota di ammortam ento applicata Ammortam enti esercizi precedenti (2008) Ammortam Residuo da Verifica ento ammortizza della esercizio in re congruità corso (2009) 01/01/08 20,00% 4000 4000 20000 Incrementa 1500 ti 2009 Decrementi -800 2009 Riproduzione riservata 20,00% Correttezza delle scritture contabili 300 (20% di 1200 1500) -180(20% di -620 -800) www.fiscoetasse.com 12000 Pag.7 Totale al 20700 31/12/2009 4000 4120 12580 5. Verifica della corrispondenza tra la descrizione della voce e la natura dell'immobilizzazione e verifica dell'esistenza di informazioni nella nota integrativa relative alla natura delle immobilizzazioni immateriali ed ai relativi movimenti. 6. Confronto tra l'esercizio precedente e quello in corso quanto al contenuto e alla classificazione, ai criteri adottati per la valutazione, ai criteri adottati per il computo degli ammortamenti. Dettaglio immobilizzazioni immateriali Esercizio precedente Classificazione di Criteri per Importo Criteri di Criteri per Confor Importo Criteri valutazion l'ammortame valutazion l'ammortament mità e nto e o Costi di impianto 12000 e ampliamento costo Esercizio in corso 5 anni 12580 costo 5 anni Nell’esempio il valore residuo da ammortizzare al 31/12/2009 coincide giustamente con il valore di bilancio inizialmente individuato per la voce costi di impianto e ampliamento La procedure di revisione dei dati di bilancio e di controllo del sistema interno rivestono particolare importanza, se sono importanti per ogni voce di bilancio, lo sono ancora di più per la categoria degli intangible assets in ragione della loro intangibilità e della connessa difficoltà ad essere ceduti sul mercato. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.8 BILANCIO Il quadro normativo per le imprese che redigono il bilancio secondo la legislazione civilistica GABRIELE GIAMMARINI (Dottore Commercialista in Ancona e Revisore Legale) di Il principio di revisione “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali” afferma tra l’altro che, a conclusione della revisione contabile, il revisore esprime un giudizio “in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile (ISA 200, 11, a). Per poter esprimere un giudizio, è quindi indispensabile conoscere le norme di riferimento sul bilancio. Nell’ordinamento italiano il quadro normativo è rappresentato dalle norme di legge che disciplinano i criteri di redazione del bilancio, integrate dai principi contabili italiani. Nel caso di società industriali, mercantili e di servizi, che non redigano il loro bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, le norme di legge di riferimento sono date da: o gli artt. 2423 e successivi del codice civile (principi di redazione del bilancio d’esercizio) o le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (principi di redazione del bilancio consolidato) Le norme di legge, come già ricordato, sono poi integrate dai principi contabili italiani. Tali principi, inizialmente emessi dal Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, sono stati successivamente rivisti e modificati dall’ Organismo Italiano di Contabilità (OIC) per tener conto dei cambiamenti intervenuti a seguito della riforma del diritto societario. Lo stesso OIC, nel suo ruolo di Standard Setter contabile nazionale, ha pubblicato poi ulteriori principi contabili. I principi contabili nazionali sono pertanto classificabili in due serie distinte: o la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.9 precedente numerazione anche nella versione modificata dall’OIC, allo scopo di facilitarne l’uso da parte degli operatori; o la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo numero è l’OIC 1 “I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio”. Riepiloghiamo nel dettaglio i documenti emessi e attualmente in vigore: SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI DEI CONSIGLI NAZIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI RAGIONIERI, MODIFICATI DALL'OIC IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E DEI Numero Documento Titolo Data di approvazione 11 Bilancio d’esercizio, finalità e postulati 30 maggio 2005 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi 30 maggio 2005 Interpretativo 1del PC OIC 12 Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi 13 luglio 2005 Appendice di aggiornamento a PC OIC 12 Informazioni relative a 15 marzo 2010 nella nota operazioni con parti accordi fuori bilancio integrativa correlate e (art. 2427 n.22-bis e n.22-ter C.C.) 13 Le rimanenze di magazzino 13 luglio 2005 14 Disponibilità liquide 13 luglio 2005 15 I crediti 13 luglio 2005 16 Le immobilizzazioni materiali 13 luglio 2005 17 Il bilancio consolidato 16 settembre 2005 18 Ratei e risconti 13 luglio 2005 19 Fondi per rischi ed oneri Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato I debiti 30 maggio 2005 20 Titoli e partecipazioni 16 settembre 2005 21 Il metodo del patrimonio netto 30 novembre 2005 23 Lavori in corso su ordinazione 16 settembre 2005 24 Immobilizzazioni immateriali 30 maggio 2005 Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.10 Numero Documento Titolo Data di approvazione 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito 30 maggio 2005 Documento Interpretativo n.2 del PC OIC 25 Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale 30 maggio 2006 26 Operazioni e partite in moneta estera 30 maggio 2005 28 Il patrimonio netto 30 maggio 2005 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio 13 luglio 2005 30 I bilanci intermedi 6 aprile 2006 SERIE OIC CON NUOVA NUMERAZIONE Documento Titolo Data di approvazione OIC 1 Principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio 25 ottobre 2004 Appendice di aggiornamento al PC OIC 1 1 30 maggio 2005 OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 26 ottobre 2005 OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione 31 marzo 2006 OIC 4 Fusione e scissione 24 gennaio 2007 OIC 5 Bilanci di liquidazione 25 giugno 2008 1 L’ Appendice aggiorna il Principio contabile OIC 1 con le modifiche e le integrazioni apportate in materia di bilancio dal D. Lgs. 310/04 recante “Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia”. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.11 Oltre ai principi contabili nazionali sopra elencati , l’OIC ha emesso ulteriori documenti di indirizzo, denominati Documenti Interpretativi di Norme, che trattano alcune tematiche specifiche: Documento Titolo Data di approvazione Documento interpretativo 1 sul condono fiscale Profili contabili della recente disciplina per la definizione agevolata dei rapporti tributari: cd. condono fiscale (artt.7-16 della legge 27 dicembre 2002, n.289) 16 aprile 2003 Documento interpretativo 2 legge salva-calcio Criteri per la rilevazione in bilancio delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti 30 maggio 2003 Documento interpretativo di legge n. 3 Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, 24 marzo 2009 n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale 24 marzo 2009 In conclusione anche l’ Italia, al pari dei più importanti paesi del mondo, dispone di un quadro normativo complesso e articolato che disciplina la redazione del bilanci delle imprese secondo i principi locali. Ma la continua evoluzione delle regolamentazioni contabili internazionali, così come le modifiche che intervengono nelle norme di legge italiane anche per effetto dell’adeguamento alle direttive comunitarie, comportano un continuo lavoro di rivisitazione, aggiornamento e integrazione dei principi contabili già emessi. La stessa Commissione Europea ha promosso una serie di progetti per la rivisitazione delle direttive contabili europee nella prospettiva – tra l’altro – di semplificare la disciplina ivi contenuta, soprattutto a livello di informativa per le piccole e medie imprese. Ciò allo scopo di realizzare una riduzione degli oneri amministrativi per tali imprese. In questo ambito va inquadrato il progetto OIC avviato nel corso del 2010 e finalizzato all’aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali, avendo riguardo delle specificità dei soggetti che ne sono in concreto gli effettivi utilizzatori (prevalentemente le PMI). L’obiettivo è quello di rendere i principi quanto più possibile adeguati alle esigenze di tali imprese e dei fruitori dei loro bilanci. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.12 Il primo gruppo di principi contabili aggiornati è stato posto in pubblica consultazione a fine 2011 e comprende i seguenti documenti: OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali OIC 18 – Ratei e risconti OIC 19 – I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato OIC 19 – I debiti OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.13 OPERAZIONI STRAORDINARIE La figura del revisore nelle operazioni straordinarie di VIRGINIA TOSI (Dottore in Economia e commercio,Macerata) Sommario 1. PREMESSA 2. LA RELAZIONE SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE 3. LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SUL RAPPORTO DI CAMBIO 4. LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA 1. Premessa Le operazioni straordinarie rappresentano una serie molto variegata ed eterogenea di interventi di ristrutturazione organizzativa e dimensionale caratterizzati dal denominatore comune ravvisabile nella modifica sostanziale che le stesse apportano agli statuti sociali, alle strutture aziendali, agli assetti produttivi e di governance, alle risorse umane e patrimoniali, ai profili gestionali ed organizzativi delle società coinvolte, arrivando ad incidere persino sulla sfera soggettiva di ogni singolo socio. Dal momento che le operazioni straordinarie ineriscono alla sfera non ordinaria della gestione aziendale ed anzi configurano dei momenti di rilevante cambiamento per l’impresa, diviene essenziale che, nell’attuarle, si ponga particolare attenzione alla tutela dei soci ai quali deve essere garantito un rapporto di cambio congruo che non pregiudichi i loro diritti. Per tale ragione il legislatore ha previsto obbligatoriamente per alcune operazioni straordinarie la predisposizione, in capo ad un esperto, di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote e di una relazione di stima sul patrimonio Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.14 2. La relazione sulle operazioni straordinarie L’esperto incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio e la perizia di stima nella fusione e nella scissione, come l’esperto incaricato della perizia di stima nella trasformazione di società non azionaria e nel conferimento con conferitaria non azionaria deve essere obbligatoriamente un revisore scelto tra i soggetti iscritti all’albo dei revisori contabili o una società di revisione scelta tra le società di revisione iscritte nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Solo nel caso di trasformazione di società azionaria o di conferimento in cui la conferitaria sia azionaria l’esperto incaricato della revisione di stima è un soggetto nominato dal tribunale al quale non è richiesto alcun requisito professionale e che come tale non deve essere revisore. Fusione Relazione sulla congruità del rapporto di cambio Perizia di stima Scissione Trasformazione di società azionaria Trasformazione di società azionaria Conferimento con conferitaria azionaria Conferimento con conferitaria non azionaria Revisore /società di revision e Revisore/ società di revisione Non prevista Non prevista Non prevista Non prevista Revisore /società di revision e Revisore/ società di revisione Soggetto nominato dal tribunale senza requisiti professionali Revisore/società di revisione Soggetto nominato dal tribunale senza requisiti professionali Revisore/società di revisione Il revisore o la società di revisione devono redigere la relazione degli esperti nelle ipotesi di: • Fusione societaria salvo nei casi di esonero rappresentati da: o Fusione per incorporazione di società interamente posseduta o fusione che non può dar luogo ad alcuna variazione della partecipazione dei soci; o Fusione per incorporazione di società posseduta al 90% se viene concesso agli altri soci dell’incorporata del diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso; • Tutti gli altri casi di fusione se sussiste la rinuncia unanime di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione; • Scissione societaria salvo nei casi di esonero rappresentati da: o Scissione proporzionale di società di nuova costituzione, scissione di società interamente posseduta dalla beneficiaria, scissione che non comporta una variazione del valore delle partecipazioni possedute dai soci delle partecipanti; Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.15 o Scissione di società posseduta al 90% dalla beneficiaria se viene concesso ai soci di minoranza di far acquistare le proprie azioni dalla beneficiaria per un corrispettivo determinato con i criteri previsti per il recesso o se sussiste il consenso unanime dei soci e dei possessori degli strumenti finanziari con diritto di voto. o Scissione diversa dalle precedenti se sussiste il consenso unanime dei soci e dei possessori degli strumenti finanziari con diritto di voto. Operazioni straordinarie Generano cambiamenti sostanziali negli assetti societari Necessità di tutela dei soci Controllo sulla congruità del rapporto di cambio Relazione degli esperti Stima del valore del patrimonio della società Perizia di stima Revisore o società di revisione Vediamo di seguito gli adempimenti dei revisori con l’aiuto di una tabella riepilogativa: Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.16 FUSIONE FUSIONE PER INCORPORAZIONE AL 100% LA FUSIONE NON DA’ LUOGO AD ALCUNA VARIAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEI SOCI FUSIONE PER INCORPORAZIONE AL 90% Non va mai redatta Si, se si verificano i requisiti FUSIONI IN CUI NON PARTECIPINO SOCIETÀ AZIONARIE FUSIONE DIVERSA DALLE PRECEDENTI Si, se si verificano i requisiti Si, se si verificano i requisiti Rinuncia unanime di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione Rinuncia unanime di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione Possibilità di esonero dalla Non va mai redatta relazione degli esperti Concessione ai soci di minoranza dell’incorporata del diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso Requisiti per l’esonero SCISSIONE SCISSIONE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTA DALLA BENEFICIARIA Esonero Relazione degli esperti Non va mai redatta SCISSIONE PROPORZIONALE A FAVORE DI SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE SCISSIONE CHE NON COMPORTA UNA VARIAZIONE DEL SCISSIONE DI SOCIETÀ VALORE DELLE POSSEDUTA AL 90% PARTECIPAZIONI DALLA BENEFICIARIA POSSEDUTE DAI SOCI DELLE PARTECIPANTI Esonero se: concessione ai soci di minoranza di far acquistare le proprie azioni dalla beneficiaria per un corrispettivo determinato con i Non va mai redatto criteri previsti per il recesso; Non va mai redatto SCISSIONE DIVERSA DALLE PRECEDENTI Esonero con il consenso unanime dei soci e dei possessori degli strumenti finanziari con diritto di voto consenso unanime dei soci e dei possessori degli strumenti finanziari con diritto di voto Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.17 Il revisore o la società di revisione devono redigere la perizia di stima nelle ipotesi di: o fusione alla quale partecipi una società di persone e dalla quale risulti una società di capitali: la perizia di stima va redatta dal medesimo esperto che redige la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ed in tale relazione va fatta confluire; o scissione alla quale partecipi una società di persone e la beneficiaria, se di nuova costituzione, sia una società di capitali ovvero, se preesistente, sia una società di capitali che, per effetto della scissione, aumenti il proprio capitale: la perizia di stima va redatta dal medesimo esperto che redige la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ed in tale relazione va fatta confluire; o Trasformazione omogenea di società di persone in società di capitali e trasformazione eterogenea in società di capitali (salvo per la trasformazione di società consortile a società lucrativa); o 3. Conferimento d’azienda a favore di società di capitali. La redazione della relazione sul rapporto di cambio Quanto alla relazione sulla congruità del rapporto di cambio il legislatore impone che il revisore o la società di revisione chiamati a redigerla debbano analizzare i metodi seguiti dagli amministratori nella determinazione del rapporto di cambio proposto ed i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi, nonché le eventuali difficoltà che sono state incontrate. Il revisore deve quindi esprimere un parere in merito all’adeguatezza del metodo o dei metodi adottati per la determinazione del rapporto di cambio e all’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore. Si tratta di esprimere un vero e proprio giudizio di valutazione secondo il metodo da lui ritenuto più consono, in ossequio ai criteri di ragionevolezza, logica e attendibilità. Con tale giudizio il revisore attesta che il rapporto di cambio non è squilibrato e dunque che: o non produce vantaggi ingiustificati ai soci di una società e non anche a quelli di un’altra società o arreca danni ai soci di una società e non anche a quelli di un’altra. In tal modo la relazione degli esperti, dovendo essere imparziale e tecnica, appare uno strumento di garanzia per i soci, assumendo la forma di un supporto informativo agli stessi, senza essere tuttavia vincolante. L’eventuale parere sfavorevole al rapporto di cambio fissato non impedisce infatti che si verifichi l’approvazione del progetto da parte dell’assemblea dei soci. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.18 Il revisore deve limitarsi ad analizzare il rapporto di cambio, anche ripercorrendo il ragionamento degli amministratori e non può proporre un proprio rapporto di cambio alternativo. Deve essere consentito al revisore, al fine di espletare al meglio la propria funzione, di avvalersi di tutti i documenti e le informazioni che ritenga indispensabili per svolgere il proprio compito, e la società deve essere disponibile a fornirglieli. Al fine di esprimere il proprio parere, il revisore deve compiere una serie di verifiche e svolgere attività che gli permettano di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’adeguatezza del rapporto di cambio. Egli deve pertanto: o esaminare il progetto di fusione, le situazioni patrimoniali, la relazione degli amministratori, le relazioni dei consulenti; o verificare la completezza e l'adeguatezza delle motivazioni addotte dagli amministratori e dai consulenti in merito alla scelta dei metodi di valutazione adottati nella determinazione del rapporto di cambio; o analizzare l’idoneità dei metodi adottati dagli amministratori delle società a determinare il valore economico delle società partecipanti all’operazione; o verificare l'uniformità dell'applicazione dei metodi di valutazione adottati, anche attraverso l'analisi delle carte di lavoro predisposte dai consulenti; o attuare una sensitivity analysis atta a verificare quanto il rapporto di cambio prescelto sia suscettibile di essere influenzato da variazioni nelle ipotesi e nei parametri assunti; o verificare la coerenza dei dati utilizzati con le fonti di riferimento e, in particolare, con la “documentazione utilizzata”; o analizzare e discutere con la Direzione delle società e con i consulenti relativamente al lavoro complessivamente svolto e alle risultanze dello stesso; o verificare la correttezza matematica dei calcoli relativi alla determinazione del rapporto di cambio effettuata dagli Amministratori; o ottenere attestazione che alla data della relazione non si siano verificate circostanze che abbiano potuto modificare i dati della documentazione analizzata, o rendere non più valide le valutazioni alla base del rapporto di cambio determinato dagli amministratori. Soltanto dopo aver svolto tali verifiche il revisore può redigere la relazione in cui deve esplicitare la finalità, l’oggetto e la natura dell’incarico, illustrare l’operazione e i metodi utilizzati dagli amministratori per calcolare il rapporto di cambio, descrivere il lavoro svolto e la documentazione di cui si è servito, nonché le difficoltà incontrate nell’espletamento dell’incarico ed infine fornire il parere sull’adeguatezza del rapporto di cambio. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.19 4. La redazione della perizia di stima La funzione della perizia di stima consiste invece nel verificare il valore da attribuire al patrimonio della società, non limitandosi tuttavia alla valutazione dei singoli beni, ma procedendo altresì alla verifica della loro esistenza e alla determinazione di eventuali passività, anche solo potenziali. Nel redigere la perizia di stima il revisore deve infatti considerare non i valori storici dell’attivo e del passivo, bensì i loro valori correnti, vale a dire i valori effettivi al momento della redazione della relazione di stima. Ciò comporta la possibilità di attuare svalutazioni o rivalutazioni dei cespiti aziendali tenendo conto delle minusvalenze o plusvalenze latenti, potendo dunque il perito stimare valori inferiori o superiori ai valori contabili. Il metodo di valutazione che appare più adatto al dettato normativo dell’art 2500-ter è il metodo patrimoniale semplice il quale prevede una determinazione del valore dell’azienda attraverso una valutazione analitica dei singoli elementi patrimoniali, senza l’evidenziazione di un autonomo valore di avviamento proprio dei metodi reddituali, finanziari, misti. L’applicazione del metodo patrimoniale semplice impone al perito di: revisionare gli elementi patrimoniali attivi e passivi evidenziati nella situazione patrimoniale di partenza per accertare la presenza di eventuali errori o scorrette politiche di bilancio effettuate dagli amministratori; riesprimere a valori correnti gli elementi patrimoniali attivi e passivi individuati nella precedente elaborazione; determinare il capitale netto rettificato; accertare la sostenibilità economica dei valori analiticamente determinati. Riguardo a quest’ultimo punto il revisore deve accertare, mediante una verifica reddituale, se l’azienda è capace di sostenere economicamente le rivalutazioni generate dalla stima a valori correnti poiché egli non può attestare in perizia un valore rettificato netto superiore a quello che emerga dalla valutazione sostenibile in base ai redditi prospettici. Il revisore deve pertanto valutare se risulta accettabile il tasso prospettico di rendimento dato dal rapporto tra il reddito medio prospettico e il capitale netto rettificato. Nella relazione di stima il revisore deve dunque mettere in luce la finalità e la portata del proprio incarico, indicare gli aspetti aziendali e societari peculiari della società soggetta a valutazione, illustrare i criteri adottati per lo svolgimento del proprio incarico e dunque passare all’analisi di tutte le componenti attive e passive del patrimonio fino a determinare il Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.20 patrimonio netto cercando di mettere in luce le rettifiche apportate ai valori contabili per giungere ai valori peritali. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.21 COOPERATIVE E CONSORZI Revisione legale delle cooperative edilizie: aspetti contabili e valutazione delle rimanenze DI GIORGIO GENTILI E GIUSEPPINA SILENZI (Dottori Commercialisti in Macerata ed Ancona, Revisori legali) Sommario 1. PREMESSA 2. LE COOPERATIVE EDILIZIE 3. LE COOPERATIVE EDILIZIE COME IMPRESE DI COSTRUZIONE 4. LE COSTRUZIONI IN ECONOMIA 5. LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE 1. Premessa I revisori legali nell’ambito del proprio incarico di revisione legale di una società cooperativa edilizia devono avere particolare attenzione ai vari aspetti contabili e fiscali, alla corretta indicazione delle varie poste di bilancio ed alla valutazione delle rimanenze. Nel presente approfondimento analizziamo alcune delle principali caratteristiche delle cooperative edilizie approfondendo vari aspetti contabili per poi successivamente affrontare la valutazione delle rimanenze effettuata in tale tipologia di ente. 2. Cooperative edilizie L'attività svolta dalle cooperative edilizie è quella tipica di una impresa di costruzione che per la realizzazione dei programmi edificatori può: Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.22 • avvalersi di terzi, mediante la fornitura di servizi per l'esecuzione delle opere edilizie (costruzione in c/appalto); • effettuare direttamente con propri mezzi la costruzione dei fabbricati (costruzione in c/proprio). Lo scopo invece delle cooperative edilizie, non è quello di costruire abitazioni per conseguire un congruo utile dalla loro vendita, come normalmente avviene per le imprese di costruzione, ma quello di garantire ai propri soci di poter ottenere "in proprietà" o "in godimento" un alloggio a condizioni vantaggiose. Vediamo come si declinano le problematiche in questa duplice veste: impresa di costruzione da un lato e società cooperative dall'altro, tenendo presenti alcuni importanti aspetti civilistici e fiscali. 3. Le cooperative edilizie come imprese di costruzione Nelle imprese di costruzione, così pure nelle cooperative edilizie, i fabbricati in corso di realizzazione non concorrono alla formazione del reddito fino a che i lavori non risultino completati; i relativi costi sostenuti nell'esercizio per la costruzione dei fabbricati andranno a determinare il valore delle rimanenze o dei lavori in corso di esecuzione, alla fine di ogni esercizio. Gli immobili oggetto di costruzione nelle cooperative edilizie possono assumere la natura di "immobili merce" o di "immobili patrimonio".Gli immobili merce saranno classificati nella voce C.I. dello Stato Patrimoniale, tra le rimanenze mentre i ricavi conseguiti dalla loro cessione saranno indicati nel Conto Economico alla voce "A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni". Gli immobili patrimonio vanno iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce "B.II.1 Terreni e Fabbricati" e vengono sottoposti alla procedura dell'ammortamento. Il valore di iscrizione in bilancio deve essere rappresentativo del costo di produzione che include tutti i costi direttamente imputabili e riferiti alla fabbricazione interna delle immobilizzazioni. Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa l'aspettativa del socio è quella di ottenere l'assegnazione in proprietà dell'alloggio. A tale scopo la cooperativa procederà alla realizzazione, mediante appalto a terzi costruttori, di immobili di civile abitazione (immobili merce) ed il socio, attraverso l'assegnazione definitiva con regolare rogito notarile, diverrà proprietario dell'immobile. In bilancio gli immobili saranno rilevati, a seconda dello stadio di realizzazione, nelle voci dell'attivo circolante "I Rimanenze": • C.I.2) Prodotti in corso di realizzazione, o • C.I.4) Prodotti finiti e merci. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.23 Nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa il socio intende ottenere l'assegnazione in godimento di un alloggio, a tempo indeterminato. Gli immobili di civile abitazione (immobile patrimonio) resteranno a far parte per sempre del patrimonio delle cooperative e figureranno in bilancio nell'attivo dello Stato Patrimoniale, come immobilizzazioni materiali alla voce "B.II.1) Terreni e Fabbricati". 4. Costruzioni in economia In base all'articolo 2426 del C.C, e al principio contabile n° 16 (voce B II dello Stato Patrimoniale), il valore originale di una immobilizzazione materiale è costituito dal costo per l'impresa, sia di acquisto che di produzione, che include tutti i costi relativi all'acquisizione del cespite, nel luogo e nelle condizioni di utilità. Il revisore legale deve considerare nell’ambito dei propri controlli che nel caso di costruzione in economia, devono essere compresi tutti quei costi relativi alle costruzioni, che l’impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata. Occorre distinguere tra quelle: • esercitate in modo continuativo dall'impresa: i cespiti totalmente o parzialmente costruiti in economia vanno valutati al costo di fabbricazione inclusivo dei costi diretti (materiali e manodopera diretta, spese di progettazione, costi per forniture esterne, ecc.) e di una quota per le spese generali di fabbricazione, determinate con gli stessi criteri validi per le rimanenze di magazzino; • esercitate occasionalmente dall'impresa: in questo caso è possibile escludere dalla valutazione le spese generali di produzione. Nel caso di costruzione interna dell'immobilizzazione, che al termine dell'esercizio non risulti ultimata, i costi di produzione devono essere inclusi all'attivo dello stato patrimoniale nella voce B.II.5 " Immobilizzazioni in corso ed acconti". Nell'esercizio in cui tale immobilizzazione verrà ultimata, occorrerà provvedere ad effettuare un giroconto dalla voce" Immobilizzazioni in corso e acconti" alle voci di specifica pertinenza dei beni materiali. I costi interni oppure esterni, sostenuti per la realizzazione di tali immobilizzazioni si capitalizzano nell'attivo di stato patrimoniale B.II.5; la contropartita va rilevata nel conto economico alla voce A4 " Incrementi per immobilizzazioni per lavori interni". La capitalizzazione dei costi, infatti, non avviene stornando direttamente i costi stessi, ma con la scrittura contabile: Immobilizzazioni materiali Riproduzione riservata a Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni www.fiscoetasse.com Pag.24 Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nella voce A.4 del conto economico e non a riduzione della voce C.17. I revisori devono però ricordare che questa impostazione contabile si adatta alle sole cooperative a proprietà indivisa. 5. La valutazione delle rimanenze I revisori legali devono avere un a particolare attenzione nell’ambito dei controlli che effettuano nelle cooperative edilizie alla corretta valutazione delle rimanenze. Infatti, i revisori dei vari enti che operano nel settore edilizio devono tener conto che la classificazione della costruzione di immobili ai fini civilistici rientra nel criterio a costi, ricavi e rimanenze, per cui sino alla data di passaggio di proprietà del bene, i beni in corso di completamento ovvero completati rimangono indicati nelle rimanenze, alla voce C.I.2 se non ancora completati, alla voce C.I.4 se completati. Al riguardo si rimanda all'articolo 2426 C.C. n° 9: "Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se minore" ed al Principio Oic 13. Esso prevede, per i beni immobili, che il passaggio di proprietà determina il trasferimento a terzi dei rischi relativi. Di conseguenza per i beni immobili si dovrà indicare la data di stipula del contratto di compravendita. Questo riferimento è valevole anche per le cooperative edilizie, in quanto l'assegnazione definitiva con immissione nel possesso attribuisce un diritto reale all'assegnatario, assimilabile al diritto d'uso, con relativo trasferimento a suo carico degli oneri fiscali, ma non anche la proprietà, tanto che il soggetto dovrebbe ricorrere in giudizio per ottenere una sentenza che ne riconosca il diritto. Anche ai fini Iva, il momento impositivo è dato dalla stipula dell'atto notarile di trasferimento, non rilevando ne' i pagamenti precedenti ne' il saldo al momento dell'assegnazione definitiva. Il principio contabile n°13, inoltre, tratta della valutazione e rappresentazione in bilancio delle rimanenze a "valori storici" o anche a "costi storici". La definizione di costo comprende: • costo effettivo di acquisto; • oneri accessori (non finanziari); • costo di acquisto materie prime; • costo di contratti di appalto per forniture di beni; • spese generali di produzione: materiale di consumo, piccole attrezzature, manodopera, costi indiretti di produzione, ammortamento e manutenzione di Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.25 macchinari, direzione tecnica e amministrativa cantiere produttivo, affitto, assicurazione, fideiussioni. Restano invece esclusi dalla determinazione dei costi ai fini delle rimanenze: • spese generali e amministrative: non costituiscono oneri specificamente sostenuti per portare le rimanenze a loro attuale stato; • spese di vendita: riferite all'attività distributiva dell'impresa, per definizione non costituiscono costi di • magazzino (art. 2426 c.c., n. 9); oneri finanziari (Oic 13. par. D): trattasi di oneri di natura ricorrente ma esiste una difficoltà obiettiva nell'individuare quella parte di tali oneri realmente sostenuta per finanziare le rimanenze; questa difficoltà ne rende arbitraria l'imputazione. Tuttavia Oic 13 ne prevede l'inclusione se il finanziamento è reso necessario dalla durata pluriennale del processo produttivo, alle seguenti condizioni: ⇒ l'onere degli interessi sia stato realmente sostenuto; ⇒ il costo più gli interessi non ecceda il valore netto di realizzo; ⇒ la capitalizzazione venga chiaramente esposta in nota integrativa. I principi contabili internazionali che regolano le rimanenze rientrano nello Ias 2 , parr. 2-3 . Sono analoghi a quelli previsti da Oic 13, compresa la possibile capitalizzazione degli oneri finanziari, ma non delle spese generali amministrative e delle spese di vendita. Ai fini fiscali, il bene in rimanenza deve essere valutato al minore fra il costo di realizzo ed il valore normale. Nella valutazione delle rimanenze si deve: • tenere conto degli oneri accessori di diretta imputazione (costi trasporto, provvigioni intermediari, ecc.) e dei costi indiretti di fabbricazione (art. 110, c. 1 Tuir); • escludere le spese generali e di amministrazione così come gli interessi passivi di fabbricazione. Unica eccezione è data per la costruzione o ristrutturazione di immobili "merce", data dal c. 1, lett. B) dell'art. 110, Tuir, che prevede la possibilità di computare ad incremento del valore di immobili costruiti o ristrutturati gli interessi passivi pagati su prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione di detti immobili. L'articolo richiamato infatti recita: "Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione". Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.26 PRINCIPI CONTABILI Controllo della situazione patrimoniale ante fusione – principi OIC 4 e OIC 30 di R. MORO VISCONTI (Dottore Commercialista e Revisore Legale – Docente di Finanza Aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) Le società partecipanti a una fusione devono predisporre diverse situazioni contabili. Secondo il principio OIC 4 (che tratta dei documenti contabili nelle fusioni e nelle scissioni), parte I, par. 4, i documenti contabili caratteristici del procedimento di fusione sono i seguenti: o situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società (ex art. 2501 quater c.c.). In alternativa, tale situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del deposito del progetto di fusione nella sede della società; o documenti contabili ed extracontabili necessari per la determinazione del rapporto di cambio; o bilanci e situazioni contabili di chiusura della società incorporata o fusa; o primo bilancio successivo alla fusione (ex art. 2504 bis c.c.), ossia bilancio di apertura; o primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione. La prima situazione patrimoniale che ciascuna società partecipante alla fusione deve redigere è quella prevista dall’art. 2501 quater c.c. Tale situazione patrimoniale – che costituisce la base di riferimento per la fusione – deve essere riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione viene depositato nella sede delle società partecipanti alla fusione. La funzione della situazione patrimoniale è quella di fornire ai soci e ai terzi informazioni patrimoniali aggiornate delle società partecipanti alla fusione, in modo che i soci siano in Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.27 grado di valutare l’opportunità di aderire alla fusione e i creditori possano valutare l’opportunità di fare opposizione ai sensi dell’art. 2503 c.c. Secondo il principio OIC 4, parte prima, par. 4.1., "la situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c., da predisporre con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, rappresenta una delle componenti a corredo del progetto di fusione ed è diretta sia ai soci che approvano l’operazione di fusione sia ai creditori sociali ed ai terzi interessati alla stessa. La sua funzione è quindi quella di aggiornare i saldi dei conti dell’ultimo bilancio di esercizio e non viene utilizzata per determinare il rapporto di cambio. Si tratta di conseguenza di un bilancio infrannuale, di tipo ordinario, la cui data di riferimento non coincide né con la data di deposito del progetto di fusione né con la data di adozione della delibera di fusione. Conformemente alla dottrina prevalente e alla prassi giurisprudenziale, la situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato. Pur nel silenzio del legislatore e tenuto conto della giurisprudenza e della dottrina, è raccomandata la presentazione della nota integrativa. Tuttavia, essa potrà avere un contenuto più snello di quello previsto dall’art. 2427 c.c., data la funzione cui assolve la situazione patrimoniale in questione". Sia in dottrina che in giurisprudenza è orientamento consolidato che il rinvio della normativa alla disciplina del bilancio d’esercizio debba interpretarsi come un completo rinvio per quanto riguarda i principi di redazione, i criteri di valutazione e la struttura e il tipo dei documenti che formano, completano o corredano il bilancio stesso, anche se la situazione patrimoniale non deve essere approvata dall’assemblea né essere depositata presso il registro delle imprese. Così, anche secondo il principio contabile OIC 30 (“Bilanci intermedi”), par. 2.8., “… conformemente alla dottrina prevalente e alla prassi giurisprudenziale, la situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato. Pur nel silenzio del legislatore (…) è raccomandata la presentazione della nota integrativa”. Secondo una parte minoritaria della giurisprudenza, la redazione della nota integrativa è obbligatoria, mentre non è espressamente richiesta la relazione sulla gestione e la relazione dell’organo di controllo. Si ritiene opportuno redigere comunque una relazione sulla gestione e dell’organo di controllo, per finalità di completezza informativa, soprattutto in casi delicati (ad esempio, presenza di soci di minoranza). Anche per taluni notai e registri delle imprese la situazione patrimoniale deve essere accompagnata dalla relazione dell’organo di controllo; in caso di società in cui la revisione Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.28 legale dei conti non è demandata ai sindaci, ci vorranno due relazioni (del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti). La situazione patrimoniale di fusione si sostanzia dunque in un vero e proprio bilancio infrannuale, da redigersi secondo le indicazioni del predetto principio contabile OIC 30, secondo cui (par. 3.3.) tale bilancio dovrà essere redatto secondo il c.d. “discrete method”, che considera il periodo contabile intermedio come un autonomo "esercizio", ancorché di durata inferiore all'anno. Conseguentemente, ogni elemento di costo o ricavo deve essere contabilizzato in stretta osservanza del postulato della competenza economica, riferita al periodo; pertanto, eventi di competenza di periodi successivi destinati a modificare in misura significativa il risultato finale dell'esercizio, dovranno essere oggetto di informazione solo nella nota integrativa. Il principio OIC 30, par. 3.4., fornisce poi alcune indicazioni in merito a situazioni particolari, per le quali i criteri di valutazione adottati solitamente per il bilancio d’esercizio potrebbero non essere adatti: o costi di ricerca e sviluppo (par. 3.4.2.); o costi di manutenzione (par. 3.4.3.); o premi di fine anno (par. 3.4.4.); o ammortamento delle immobilizzazioni (par. 3.4.5.); o valutazione delle rimanenze di magazzino (par. 3.4.6.); o imposte sul reddito (par. 3.4.7.). Nel controllo della situazione patrimoniale di fusione da parte del revisore, che dovrà predisporre una relazione finale ad hoc, occorrerà dunque tenere in considerazione sia le disposizioni civilistiche sul bilancio d’esercizio sia le indicazioni dei citati principi contabili OIC 4 e OIC 30. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.29 PRINCIPI CONTABILI Enti no profit: il secondo principio contabile di ANDREA SERGIACOMO (Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma) Sommario 1. PREMESSA 2. IL CONCETTO DI LIBERALITA’ 3. TRATTAMENTO CONTABILE DELLE LIBERALITA’ NON VINCOLATE 4. TRATTAMENTO CONTABILE DELLE LIBERALITA’ VINCOLATE 5. LIBERALITA’ CONDIZIONATE 6. LA NOTA INTEGRATIVA 7. RIFLESSIONI SULLA CONTABILIZZAZIONE PER FLUSSI DI CASSA 1. Premessa E’ stata resa nota di recente la bozza del secondo principio contabile elaborato dal tavolo tecnico istituito per la formazione delle linee guida da applicarsi agli enti non profit. Il secondo principio si occupa del processo di iscrizione e valutazione delle liberalità nel bilancio di esercizio degli enti non profit. Il secondo principio contabile dedicato agli Enti non profit esamina le problematiche relative alla contabilizzazione delle “liberalità” in funzione di un sistema contabile basato sul principio di competenza economica come indicato dal principio contabile numero 1. Il secondo principio individua anche le disposizioni da applicare per gli Enti non Profit che adottano un sistema per flussi di cassa. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.30 2. Liberalità ed enti no profit Con il termine “liberalità” intendiamo l’atto con cui il beneficiario si arricchisce di un determinato bene mobiliare o immobiliare mentre chi compie l’atto di donazione diminuisce la sua ricchezza; l’erogazione della liberalità è compiuta senza alcun tipo di costrizione. Nel caso delle liberalità erogate agli enti non profit, il trasferimento è effettuato con l’intento di sostenere le finalità istituzionali e di utilità sociale dell’ente. Le liberalità sono rilevate nel periodo in cui sono ricevute oppure in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle indipendentemente dai vincoli che possono condizionare il momento di utilizzo. I beni ricevuti mediante atti di liberalità vengono iscritti a bilancio nell’attivo dello stato patrimoniale nel momento del ricevimento oppure nel momento in cui sorge il diritto all’utilizzo. Nel caso si ricevessero liberalità caratterizzate da “immobilizzazioni immateriali”, la loro iscrizione deve avvenire se tali risorse sono identificabili giuridicamente come nel caso dei brevetti, concessioni, licenze ed inoltre possono essere quantificati monetariamente. Le liberalità che riguardano beni non monetari verranno iscritte al fair value oppure secondo qualsiasi altro valore capace di identificare il beneficio che portano all’ Ente non profit. Giova evidenziare che l’iscrizione al fair value deve essere effettuata nel rispetto del principio della prudenza ed in alcuni casi può essere utilizzato il supporto di una perizia. Per la valutazione dei beni immobili, invece, qualora il fair value non sia reperibile, si potrà procedere adottando il valore catastale. In presenza di situazioni in cui il valore stimabile non sia identificabile, il bene non potrà essere iscritto nello stato patrimoniale ma dovrà essere illustrato in nota integrativa. Sin qui abbiamo evidenziato il riflesso della liberalità nello stato patrimoniale, mentre la contropartita nel rendiconto di gestione sarà l’appostamento di un provento. Nello specifico si potranno evidenziare le seguenti situazioni: o Proventi da attività tipiche o Proventi da contratti con enti pubblici o Proventi da soci ed associati o Proventi da non soci o Proventi da raccolta Fondi 3. Trattamento contabile delle liberalità non vincolate Nella precedente disamina abbiamo visto come i beni ricevuti con atto di liberalità siano iscritti nella voce dello stato patrimoniale attivo, ed ove ricorrano le condizioni saranno trattate secondo il normale processo di ammortamento, calcolato in funzione della vita Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.31 residua del bene. Può verificarsi che gli amministratori oppure gli associati decidano di destinare la liberalità ricevuta ad un determinato progetto, comportando sulla stessa un relativo vincolo. Questa fattispecie non determina nessuna variazione se non nel fatto che in sede di destinazione dell’avanzo economico il valore pari alle risorse vincolate dovrà essere evidenziato nel Patrimonio Netto. 4. Trattamento contabile delle liberalità vincolate Le liberalità possono essere assoggettate ad una serie di restrizioni in modo temporaneo oppure in modo permanente. In particolare i vincoli permanenti prevedono che la risorsa erogata non possa mai essere alienata dall’Ente non profit, che può però utilizzarla per esigenze di natura operativa come avviene in presenza di donazioni di beni materiali. Il trattamento contabile delle liberalità è distinto secondo le seguenti casistiche: 1) liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati ad incrementare durevolmente il valore dell’Ente non profit; 2) liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati all’utilizzo strumentale al perseguimento del fine istituzionale; 3) liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati alla reperibilità di risorse da impiegare nell’attività istituzionale. Le liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati ad incrementare durevolmente il valore dell’Ente non Profit come immobili di valore artistico, storici o di pregio sono iscritte, qualora ne ricorrano le condizioni, nell’attivo patrimoniale. Un eguale importo è imputato, in sede di destinazione dell’avanzo economico, alla voce della sezione del passivo patrimoniale A) III – Fondi vincolati destinati da terzi. Tali beni spesso non sono soggetti ad ammortamento, poiché non utilizzati ai fini dell’ottenimento di risorse da utilizzare nel perseguimento del fine istituzionale o in quanto non soggetti a processi di obsolescenza e/o senescenza. Qualora i beni siano soggetti ad ammortamento, l’Ente non profit, contestualmente all’imputazione della quota di ammortamento nel rendiconto della gestione, gira un uguale importo del fondo vincolato alla voce della sezione del passivo patrimoniale A) III – Patrimonio libero. Nel caso in cui tale bene sia alienabile e l’organo amministrativo decida di destinare il ricavato derivante dalla cessione dello stesso ad uno specifico progetto, si rinvia a quanto previsto per le liberalità rappresentate da immobili destinati alla reperibilità di risorse da impiegare nell’attività istituzionale. Le liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati all’utilizzo strumentale al perseguimento del fine istituzionale, come, per esempio, le autovetture e, in generale, gli immobili destinati ad attività operative, sono iscritte nella Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.32 sezione dell’attivo dello stato patrimoniale e contabilizzate in conformità a quanto previsto per tale posta. Le liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati alla reperibilità di risorse da impiegare nell’attività istituzionale, come per esempio immobili destinati a locazione, sono contabilizzati in conformità a quanto previsto per tale posta. L’estensore del bilancio in sede di redazione, una volta determinato il risultato economico della gestione , evidenzierà nel rendiconto gestionale, un di cui dell’avanzo economico da accantonare a patrimonio netto in sede di destinazione dell’avanzo. 5.Liberalità condizionate Questa fattispecie riguarda quelle liberalità che vengono donate sotto la condizione che si verifichi un determinato evento, al venir meno del quale, le stesse possono essere restituite a chi le ha conferite. Le liberalità condizionate sono da considerarsi alla stregua di quelle incondizionate se la possibilità che la condizione non venga soddisfatta risulti sin dal primo momento. Giova ricordare che qualora nell’esercizio di ricevimento della liberalità o in un esercizio successivo il verificarsi della condizione risolutiva divenga probabile occorrerà effettuare un apposito accantonamento che transiterà sui seguenti conti: Oneri diversi di Gestione ------------------- Fondi per Rischi ed Oneri 5.1 Liberalità destinate ad enti terzi Può accadere che un ente non profit destini la liberalità ricevuta ad un altro Ente non profit, previo consenso dell’organo amministrativo. Contabilmente l’Ente non profit che riceve la liberalità la scriverà tra le attività, rilevando una contestuale voce di debito, ritenuto appropriato rispetto all’ente donato. Il debito sarà estinto quando l’attività che rappresenta la liberalità verrà dismessa. 5.2 Oggetti d’arte I beni ricevuti in donazione appartenenti a collezioni dovranno essere iscritti tra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale, a meno che la loro valutazione non risulti eccessivamente costosa. Per quanto riguarda la descrizione occorrerà documentare adeguatamente in nota integrativa la tipologia di bene e le sue caratteristiche. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.33 6. La nota integrativa Ai fini della trasparenza e della rappresentazione, la nota integrativa dovrà riportare le seguenti indicazioni riguardanti le liberalità: 1. una descrizione delle caratteristiche generali dei beni ottenuti per mezzo di atti di liberalità che, non essendo stimabili con attendibilità, non sono iscritti nell’attivo patrimoniale; 2. i criteri di ammortamento seguiti per i beni aventi utilità pluriennale; 3. l’ammontare delle liberalità vincolate di competenza dell’esercizio, l’importo derivante da liberalità vincolate che deve ancora essere destinato a patrimonio netto, le caratteristiche qualitative dei vincoli che incidono sulle modalità di utilizzo delle risorse; 4. la movimentazione dei fondi dovuta ad atti di liberalità; 5. ) una analitica descrizione degli oggetti d’arte ricevuti tramite atto di liberalità che non risultano iscritti nell’attivo patrimoniale e una descrizione delle caratteristiche generali dei beni ottenuti per mezzo di atti di liberalità iscritti nell’attivo patrimoniale; 6. un riepilogo delle liberalità condizionate, con l’indicazione, per quelle di importo rilevante, delle condizioni risolutive previste dai relativi contratti; 7. l’ammontare delle promesse di donazione da ricevere e da erogare; 8. l’illustrazione del numero dei volontari che hanno prestato servizio presso l’Enti non profit, del numero di ore di lavoro da questi prestate, dell’attività di formazione svolta, nonché del contributo offerto al processo di raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione; 9. l’indicazione e, laddove possibile, la misurazione dei servizi che richiedono una preparazione specializzata, forniti da individui in possesso di tale preparazione e che di norma sarebbero acquisiti dietro pagamento se non fossero ricevuti in donazione, come ad esempio quelli offerti da architetti, contabili, medici, elettricisti, legali, infermieri, idraulici, artigiani. ESEMPIO: Supponiamo di ricevere nell’esercizio un provento di euro 500 di cui 100 derivanti da liberalità da soci. La composizione del provento è 300 contributo su progetto e 200 su attività accessorie. Oneri di gestione sono pari a 200 l’avanzo è pari a 300 di cui 100 da destinare a patrimonio netto. (si veda la tabella alla pagina seguente) Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.34 Oneri 1) Oneri attività tipiche 1 ) Acquisti Avanzo di gestione Da destinare a F. Vincolati ATTIVO 7. RENDICONTO DI GESTIONE Proventi e Ricavi 1) Proventi e Ricavi da Attività Tipiche 300 1.1.) Contributi su progetti 1.3.) Da soci ed Associati Totale 200 100 STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) Patrimonio Netto Risultato gestione esercizio Da destinare a Fondi vincolati 400 100 500 200 100 Riflessioni sulla contabilizzazione per flussi di cassa Sistemi di rilevazione basati su flussi di cassa, implicano che gli Enti non profit rilevino entrate ed uscite di cassa. In questa prospettiva è necessario verificare quali siano le liberalità monetarie e quelle che non lo sono, quest’ultime, tra l’altro, non rileveranno in quanto non generano entrate di cassa. Le liberalità monetarie sono rilevate nel momento in cui affluiscono all’Ente non profit. Giova evidenziare che qualora queste risorse entrassero ma non siano utilizzabili per qualche limitazione imposta dal donante occorrerà fornire adeguata informazione soprattutto laddove gli importi siano di rilevante entità. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.35 ENTI LOCALI Patto di Stabilità per gli enti locali 2011: firma anche l’Organo di Revisione di PATRIZIO BATTISTI (Ragioniere commercialista e Revisore Contabile - Tivoli RM) Con l’approvazione del D.M. n. 0021094 concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 1, comma 110, Legge n. 220/2010) si chiude l’ultimo tassello di un adempimento che ormai dal 1999 toglie il sonno a non pochi Responsabili di Servizio Finanziari e Sindaci degli enti locali. La novità di quest’anno è che di tale apprensione è reso partecipe anche l’Organo di revisione dell’Ente. Infatti entro il 31 marzo 2012 occorre trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2011. A dire il vero le modalità di spedizione contrastano con le procedure innovative previste ad esempio per il certificato di bilancio, in questo caso invece non è possibile l’utilizzo della firma digitale e della PEC ma si deve inviare il documento soltanto utilizzando la raccomandata cartacea con avviso di ricevimento. Il D.M. recita appunto con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine d’invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Termine, tra l’altro perentorio poiché ricorda il D.M.: gli enti che non inviano tale certificazione secondo le suddette modalità sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2011 (art. 1, comma 110, Legge n. 220/2010 e art. 7, comma 2, d.lgs. n. 149/2011). Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.36 Per quanto concerne la figura dell’Organo di revisione in relazione agli adempimenti del Patto, occorre ricordare che controlli sul patto di stabilità rientrano nelle periodiche verifiche che il Revisore deve compiere nell’ambito della vigilanza e ciò al fine di certificarne l’avvenuto rispetto. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha dedicato a tale problematica il “Principio di vigilanza e controllo N. 8” contenuto nell’informativa N. 91/2011 e titolato appunto i “controlli sul patto di stabilità”. Il CNDCEC ricorda che in considerazione della centralità che riveste il Patto di Stabilità interno per la vita dell’ente locale, al fine del rispetto del principio della coerenza interna è opportuno che l’Organo di Revisione dedichi ad esso un’apposita sezione del “parere al bilancio di previsione” e della “Relazione al rendiconto della gestione”. Inoltre all’interno dei Questionari del cosiddetto “controllo collaborativo” da inviare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166-168, della L. n. 266/05), l’Organo di revisione è chiamato ad informarne la Corte dei conti dell’eventuale presenza nell’Ente e nel bilancio/rendiconto di operazioni potenzialmente qualificabili dalla Magistratura contabile come elusive degli obiettivi del Patto di stabilità interno. Pertanto possiamo riassumere le competenze dell’Organo di Revisione in quattro fasi: 1) innanzitutto in sede di bilancio di previsione, sia annuale che pluriennale, durante la quale occorre verificare che sia stato predisposto, un apposito prospetto attestante il rispetto “a preventivo” dell’obiettivo del Patto di stabilità interno; 2) nel corso dell’esercizio occorre seguire e controllare gli adempimenti di monitoraggio periodico infrannuale ed annuale dell’obiettivo del Patto di stabilità; 3) entro la prescritta scadenza sottoscrivere e verificare l’effettiva trasmissione alla RgS, con le modalità stabilite dal Decreto della certificazione con la quale si attesta l’avvenuto o meno rispetto dell’obiettivo. 4) dare atto delle risultanze del patto, siano esse positive e/o negative, nella relazione sul rendiconto e nel questionario da inviare alla Corte dei Conti. L’attività di vigilanza dell’Organo di revisione si concretizza invero anche nel riscontro di alcuni adempimenti e/o aspetti sostanziali strettamente legati al patto di stabilità. Occorre infatti 1) verificare che siano state comunicate al Mef eventuali situazioni di esonero dall’applicazione della normativa sul Patto di stabilità interno e/o fattispecie di adozione di discipline speciali (ad esempio Enti commissariati, Enti di nuova istituzione); 2) controllare che siano state verificate e se del caso acquisite eventuali “premialità” speciali (in termini di riduzione del “concorso alla manovra di finanza pubblica” richiesto all’Ente Locale per gli Enti cosiddetti “virtuosi”), così come verificati e/o negoziati con la Regione di Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.37 appartenenza di eventuali interventi migliorativi sull’obiettivo da raggiungere (cosiddetto “Patto regionale orizzontale” e “Patto regionale verticale”). 3) riscontrare che, in caso di mancato rispetto dell’obiettivo di Patto di stabilità interno, l’Ente locale abbia applicato all’esercizio finanziario successivo a quello di riferimento risultato “a consuntivo” non “virtuoso”, tutte le sanzioni previste dalla normativa; 4) vigilare che, in caso di assunzione di mutui e/o prestiti con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, la pratica sia stata corredata da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno precedente; 5) porre particolare attenzione ai rapporti di carattere finanziario, giuridico, contrattualistico ed amministrativo-contabile esistenti tra l’Ente Locale soggetto a Patto di stabilità e gli eventuali organismi partecipati ai quali lo stesso ente abbia affidato l’esercizio di alcune attività e/o servizi, non solo per verificare preventivamente la sussistenza di eventuali operazioni potenzialmente elusive, bensì anche per verificare la possibile futura attivazione del meccanismo del Patto di stabilità nei confronti delle Società in-house affidatarie dirette di attività e/o servizi pubblici (art. 4, co. 14, D.L. 138/2011). Il decreto inoltre prevede due clausole di salvaguardia: gli enti locali che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilità interno, devono trasmettere un ulteriore prospetto (Certif. 2011/A) utile a valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto consente di individuare gli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a) inerente alla riduzione del fondo di riequilibrio. destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali delle regioni Sardegna e Sicilia. Inoltre il decreto prevede la possibilità di rettifica della certificazione inviata da effettuare però entro 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione. 9.3.2011 Link: http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/ Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.38